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Decisione

32.2022.28

Versamento della rendita per figli alla madre, non titolare della rendita AI principale. Respinta la censura di violazione del diritto di essere sentito

14 luglio 2022Italiano18 min

diritto dell'assicurato ad una rendita per figli non è dunque stato modificato come

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.28

BS/sc

Lugano

14 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 marzo 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, ora __________, classe 1982, attualmente beneficia del diritto ad una

rendita intera (cfr. decisione del 5 dicembre 2016 in doc. 267- 268, se non

indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio

AI prodotti con la risposta di causa) e percepisce una rendita completiva per

la figlia __________, nata nel 2006.

A

seguito del divorzio pronunciato il 25 giugno 2021 tra RI 1 e __________,

l’Ufficio AI ha ricalcolato la prestazione assicurativa, stabilendo con

decisione del 14 marzo 2022 l’ammontare della rendita dell’assicurata in fr.

2'161 al mese e quella per la figlia in fr. 864 mensili (doc. 294). Nella stessa

decisione l’amministrazione, saputo che la figlia __________ è andata a vivere

con suo padre ed ex coniuge dell’assicurata __________ (cfr. e-mail 27

settembre 2021, doc. 103-1/1 inc. Cassa), ha accolto la richiesta di quest’ultimo

(cfr. e-mail 24 gennaio 2022 in doc. 117 -273 inc. Cassa) di versargli

direttamente la rendita completiva.

1.2. Contro

suddetta decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, è tempestivamente

insorta al TCA, postulando il versamento a lei della rendita per figlia dal 1°

aprile 2022. Essa sostiene che il versamento della rendita completiva al padre

costituisce una violazione della convenzione sugli effetti accessori al

divorzio del 2 novembre 2020. Sostiene che con la rendita in parola essa è in

grado di coprire, come da convenzione, il 50% delle spese straordinarie e di garantire

il mantenimento della figlia durante i giorni in cui soggiorna presso il suo

domicilio. L’insorgente ritiene inoltre da parte dell’amministrazione una

violazione del diritto di essere sentito non essendo stata interpellata in

merito alla problematica.

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver chiesto il parere della Cassa __________

(in seguito Cassa) - competente per il versamento delle rendite ai sensi dell’art.

60 cpv. 1 lett. a LAI) –, ha postulato la reiezione del ricorso. Rileva di avere

correttamente applicato l’art. 71ter OAVS e pertanto erogato la rendita

completiva direttamente al padre della ragazza. Sostiene inoltre che le censure

sollevate dall’insorgente in merito alle conseguenze accessorie al divorzio

sono irrilevanti. Infine, l’amministrazione non ritiene data una violazione del

diritto di essere sentito.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha deciso

di versare a __________, non titolare della rendita principale, la rendita completiva

per la figlia __________.

2.3. In

virtù dell'art. 19 cpv. 1 LPGA, in generale le prestazioni pecuniarie sono

pagate mensilmente.

Le rendite e gli

assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in anticipo per tutto il mese

civile (art. 19 cpv. 3 LPGA).

A norma dell'art.

20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate,

interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo

legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano

permanentemente, se:

a) il

beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento

o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non

è in grado di utilizzarle a questo scopo; e

b)

egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza

pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a.

Tuttavia,

le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali

prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA che consentono di effettuare il

pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi

contemplati da quest'ultimo disposto (Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65).

L’art.

35 LAI, rimasto inviariato dalla modifica della LAI entrata in vigore il 1°

gennaio 2022, regolamenta le rendite completive per figli.

Secondo

l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità

hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse

fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per

la vecchiaia e i superstiti.

Per l'art. 35 cpv.

3 LAI i figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non

danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli

dell'altro coniuge.

Giusta

l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la

rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato

della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In

deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il

pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o

divorziate.

L'art.

35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del

giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4).

Sebbene,

per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente

diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo

di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo

dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e

l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. Meyer/Reichmuth,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 35 n. 11, pag. 476).

La rendita per

figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte

salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o

divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS

applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono

inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle

prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del

giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv.

3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto

che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i

suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non

conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le

decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la

possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro

decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI,

questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni

sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio,

mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità

parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento

delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del

giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art. 20 LPGA

sono soddisfatte (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur

l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 39, pag. 566,).

2.4. L'art.

82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si

applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi

invalidi per gli assicurati maggiorenni.

L'art. 71ter OAVS,

specifico per il versamento della rendita per figli, prevede quanto segue:

"

1Se i genitori non sono o non sono più sposati o se

vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che

non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità

parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse

imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.

2Il

capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i

figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di

mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite

fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

3Il

raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di

versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non

chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve

disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.”

Secondo il N. 10007

delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/ AI valide dal 1° gennaio 2003

(stato 1° gennaio 2022), se i genitori non sono sposati, non lo sono più o

vivono separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una

decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della

rendita principale a condizione che quest'ultimo possieda l'autorità parentale

(da solo o in comune) e che il figlio viva con lui (N. 10008 DR).

Per il N. 10010 DR,

se dall'incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di

compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la

possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.

Per potere

applicare l'art. 71ter cpv. 1 1a frase OAVS, occorre dunque innanzitutto che i

genitori non siano o non siano più sposati o che vivano separati, una

separazione di fatto essendo sufficiente. Questo versamento può in seguito

essere effettuato unicamente alla condizione che il figlio viva con il genitore

non beneficiario della rendita e che quest'ultimo detenga l'autorità parentale.

2.5. Nel

caso di specie, nella presa di posizione 23 maggio 2022 la Cassa ha fatto

presente:

"

(…) Nello specifico, l’agenzia AVS

del Comune di __________ ha informato la Cassa, in data 22 settembre 2021, che

il matrimonio contratto dall’assicurata con il signor __________ era stato

sciolto per divorziato il 31 agosto 2021. Dando seguito a questa informativa,

il 23 settembre 2021 la Cassa ha chiesto all’assicurata l’invio della sentenza

di divorzio per l’aggiornamento della situazione famigliare e per procedere al

ricalcolo della prestazione AI.

Il 27 settembre 2021, l’assicurata ha così inviato con

posta elettronica la documentazione richiesta e affermando che a partire dal 1°

ottobre 2021 la figlia __________ (prima domiciliata presso di lei), sarebbe

andata ad abitare, con il relativo cambio di domicilio, presso il padre __________

e chiedendo nel contempo un ricalcolo della prestazione complementare.

Con email di data 24 gennaio 2022, il signor __________,

padre di __________ e detentore anch’esso come la ex moglie, dell’autorità

parentale, ha contattato la Cassa rivendicando per il futuro il versamento

nelle proprie mani della rendita completiva per la figlia a seguito della nuova

situazione famigliare che si è venuta a creare a seguito del divorzio. Date le

condizioni previste all’articolo 71ter cpv. 1 OAVS nonché provveduto

al ricalcolo delle prestazioni, la Cassa ha così attuato, con decisione del 14

marzo 2022, il versamento della rendita per la figlia __________, a partire dal

1° aprile 2022, direttamente nelle mani del genitore (padre) non titolare della

rendita. (….)” (doc. IV/1)

Essendo

dati i presupposti ai sensi dell’art. 71ter OAVS, ossia il divorzio dei coniugi

Damiano ed il fatto che la ragazza viva con il padre e che quest'ultimo detenga

l'autorità parentale, l‘Ufficio AI ha di conseguenza versato a __________ la

rendita completiva per la figlia __________.

A ragione.

Pacifico è che il

matrimonio tra i coniugi __________ è stato sciolto tramite divorzio, prova ne

è la sentenza 25 giugno 2021 del Pretore della Giurisdizione di __________ con

omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio del 2

novembre 2020 (doc. A2 e A3).

Incontestato è che la

figlia viva con il padre e che quest'ultimo detenga (congiuntamente alla madre)

l'autorità parentale. Infatti, il punto no 10 della convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio prevede che “la figlia continuerà a

vivere con il padre al quale è affidata” e che “l’autorità parentale

sulla figlia __________ verrà esercitata congiuntamente dai genitori”. Va

qui fatto presente come non sia determinante che il genitore non beneficiario

della rendita disponga sul figlio, che vive nella sua economia domestica, dell'autorità

parentale esclusiva o che l'eserciti congiuntamente con il genitore titolare

della rendita. In effetti, in caso di autorità parentale congiunta, i genitori

devono trovare un accordo sulla ripartizione delle spese di mantenimento del

figlio (art. 133 cpv. 3 e art. 398a cpv. 1 CC).

Sono in ogni caso

riservate le decisioni sul versamento delle rendite per figli adottate

dall'autorità tutoria (in caso di genitori non sposati) o dal giudice civile

(per i genitori separati o divorziati) (Valterio, op. cit., pag. 567, n. 44). Occorre

rilevare che in concreto non esiste alcuna decisione dell’autorità tutoria o

giudiziale in merito al versamento della rendita completiva.

Quanto sostenuto

dall’assicurata, ossia che con la rendita completiva è in grado di coprire,

come da convenzione, il 50% delle spese straordinarie e di garantire il

mantenimento della figlia durante i giorni in cui soggiorna presso il suo

domicilio non è rilevante. Determinante è infatti che i presupposti ex art.

71ter OAVS siano adempiuti, ciò che come visto è il caso. Va poi ricordato che

secondo la convenzione (cfr. punti 6 e 8) è il padre che si è assunto i costi

di mantenimento di Jasmine, riservata la suddivisione a metà delle spese

straordinarie (cfr. punto no. 9 della convenzione).

2.6. La

ricorrente sostiene che l’Ufficio AI ha violato il suo diritto di essere sentita

non avendola preventivamente interpellata prima dell'emanazione della decisione

impugnata.

In

base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite.

Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3

pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere

sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in

modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi.

Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere

informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per

quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera

generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma

occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Va rammentato che una

violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V

180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto

comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva

decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue

censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I

201 consid. 2.2).

Il TCA dispone in

effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno

2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere

le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61

lett. c LPGA).

Occorre infine

ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora nella STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non

particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente

sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal

ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente

sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto

(DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può

prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di

grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si

realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile

formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,

Fatti

i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte

onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura

di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza

8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque

ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale

da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire

i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.

5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Nell'evenienza

concreta, l’Ufficio AI non ha ridotto, modificato o soppresso il diritto

dell'assicurata di beneficiare di una rendita per la figlia __________, ma, in

virtù dell'art. 35 cpv. 4 LAI in connessione con l'art. 71ter cpv. 1 OAVS, a

richiesta del genitore non titolare della rendita principale, ha stabilito di

versare a quest'ultimo la rendita per figlia essendone dati i presupposti

legali.

Il

diritto dell'assicurato ad una rendita per figli non è dunque stato modificato come

tale. Ad essere mutato è soltanto il destinatario del versamento della rendita

completiva.

In queste

circostanze, non essendovi stato un reale peggioramento del diritto alla

rendita completiva per figli, non è dato un diritto preventivo al titolare

della prestazione di essere sentito prima dell'emanazione della decisione con

cui l'amministrazione, dando seguito a un'esplica norma legale che permette

tale possibilità, ha stabilito di versare all'altro genitore la (medesima)

rendita di invalidità in favore della figlia.

All'assicurata

è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare questo provvedimento e di

chiedere quindi a un'autorità che gode del pieno potere di esame di verificare

la decisione contestata.

Di

conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito

(cfr. in tal senso STCA 32.2020.113 del 18 gennaio 2021 consid. 2.8).

Va

poi ricordato che l’Ufficio AI deve procedere ad un preavviso ai sensi

dell’art. 57a LAI nelle questioni di sua competenza ai sensi dell’art. 57 cpv.

1 lett. d e f-1 LAI (art. 73bsi cpv. 1 OAI) e non per quelle della cassa di

compensazione ex art. 60 cpv. 1 LAI (Valterio, op. cit., n. 2, pag. 786;

Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 26 n.

2075, pag. 410), tra cui, come visto (cfr. consid. 1.3), il versamento delle

rendite.

2.7. In

conclusione, l’ex marito della ricorrente era legittimato a chiedere che la

rendita completiva per la figlia __________ fosse corrisposta nelle sue mani,

essendo adempiuti tutti i presupposti di legge.

Ne

consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.8. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti