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Decisione

32.2022.3

Conferma della decisione incidentale con la quale l'Ufficio AI ha definito la necessità di un accertamento peritale in ambito internistico, neurologico, psichiatrico e gastroenteroligico. L'assicurata aveva invece chiesto di estendere l'accertamento ad altre discipline mediche

14 aprile 2022Italiano22 min

proprie tesi ricorsuali, sostanziando il danno irreparabile. Evidenzia altresì come

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.3

BS

Lugano

14 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione (incidentale) del 30 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nata nel 1978, di professione funzionaria amministrativa-contabile, nel

marzo 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc.

AI; se non differentemente indicato, la documentazione fa riferimento al

dossier AI).

1.2. Raccolta

la documentazione medica, con annotazioni 21 ottobre 2021 i dr. med. __________

e __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) hanno ritenuto

necessario esperire una perizia pluridisciplinare di natura internistica, psichiatrica,

neurologica e gastroenterologica (doc. 32).

Il

4 novembre 2021 l’Ufficio AI ha fatto presente all’assicurata di questa

necessità, allegando il catalogo delle domande peritali e concedendo un termine

per inoltrare opposizione (doc. 34).

Con

scritto 15 novembre 2021 l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha rilevato

di non avere alcuna obiezione in merito alla necessità di allestire una perizia

pluridisciplinare. Essa ha tuttavia chiesto di aggiungere altre specialità

mediche, ossia ORL, ortottica, reumatologia, metabolico-endocrinologia, fisiatria,

ortopedia, otorinolaringoiatria, spirometria e pneumologia. Ha parimenti

chiesto una valutazione relativa ai mezzi ausiliari in ambito lavorativo.

Infine, l’assicurata ha proposto di aggiungere ulteriori quesiti peritali

riguardo alle chieste valutazioni mediche supplementari (doc. 39).

Valutate

le succitate richieste, con annotazioni 22 novembre 2021 il dr. med. __________

del SMR ha confermato “il contenuto della richiesta peritale non essendovi

altre patologie che richiedano una valutazione peritale” (doc. 42).

Con

lettera 22 novembre 2021 l’Ufficio AI ha informato il legale dell’assicurata di

aver sottoposto le citate osservazioni al vaglio del SMR “… il quale,

valutati attentamente tutti gli atti a dossier, indica chiaramente che è

confermato il contenuto della richiesta peritale del 04.11. 2021 non essendovi

altre patologie che richiedano una valutazione peritale”. L’amministrazione

ha poi fissato un termine affinché, in caso di disaccordo, l’assicurata potesse

chiedere una decisione incidentale (doc. 41).

Il

23 novembre 2021 l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha fatto

presente:

"

Con riferimento alla frase laddove

il SMR sostiene che: “non essendovi altre patologia che richiedano una

valutazione peritale…” ci preme avere da parte vostra specifica

delucidazione a sapere se gli ambiti che non verranno sottoposti a valutazione

specialistiche nell’ambito della perizia __________ (ORL, reumatologico,

metabolico-endocrinologico, fisiatrico, ortopedico otorinolaringoiatrico,

spirometrico e pneumologico) siano dati per acquisite, rispettivamente siano considerate

invalidanti e se sì in che misura, e non perché.

Qualora la risposta al quesito di cui sopra fosse

negativa o nell’ipotesi in cui non fosse vostra intenzione rispondere, vi

chiedo di voler emettere una decisione impugnabile soggetto agli usuali rimedi

di diritto” (doc. 47)

1.3. Con

decisione incidentale del 30 novembre 2021 l’Ufficio AI ha dapprima rilevato

che “… la perizia dovrà essere predisposta come già indicato nella nostra

comunicazione del 04.11.2021, la serie di esame medici completi di tipo

internistico, psichiatrico, neurologico, e gastroenterologico sono confermati”.

Quale

motivazione essa ha adotto che “…. Il Servizio medico regionale (SMR), con

annotazioni del 22.11.2021, non essendovi altre patologie che richiedono una

valutazione peritale, ha confermato la citata comunicazione (quella del 4

novembre 2021 n.d.r.), quanto appena descritto è stato poi ribadito il 24.11.

2021 dopo ulteriore suo scritto del 23, facendo in particolare riferimento allo

scritto del 23.11.2021” (doc. 48).

1.4.

Contro la decisione incidentale l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA

1, ha inoltrato al TCA il presente ricorso.

Richiede

l’attuazione della perizia pluridisciplinare come stabilito dall’Ufficio AI con

l’estensione in ambito ORL, ortottico, reumatologico, metabolico,

endocrinologico, fisiatrico, ortopedico, pneumologico, inclusa una valutazione

della capacità di resistenza. Postula inoltre di sottoporre ai periti una lista

di domande già redatte in merito alle chieste discipline mediche. L’assicurata chiede

poi l’attuazione di un’inchiesta empirica ed una valutazione della capacità

funzionale EFL, nonché la presa di provvedimenti in ambito lavorativo, come

l’utilizzo di supporti ergonomici e mezzi ausiliari.

Essa

conclude ravvisando da parte dell’Ufficio AI una chiara violazione del diritto

di essere sentito “per non aver predisposto le ulteriori perizie richieste

per accertare al meglio lo stato di salute della signora RI 1”.

1.5. Con

la risposta di causa, l’amministrazione ha postulato l’irricevibilità del

ricorso non avendo l’assicurato fatto valere un danno irreparabile.

Nel

caso in cui Tribunale dovesse entrare nel merito, l’Ufficio AI chiede la

reiezione del ricorso. Ribadisce le ragioni del SMR per confermare gli

approfondimenti di natura internistica, psichiatrica, neurologica e

gastroenterologica.

Prende

poi posizione sulle altre richieste dell’assicurata, a cui verrà fatto

riferimento nei considerandi di diritto.

Fatti

1.6. Con

osservazioni 10 marzo 2022 alla risposta di causa, l’assicurata ribadisce le

proprie tesi ricorsuali, sostanziando il danno irreparabile. Evidenzia altresì come

l’Ufficio AI abbia negato l’accesso agli atti, ravvisando pertanto una

violazione del diritto di essere sentiti (VIII).

1.7. Con

scritto 24 marzo 2022 l’amministrazione ha negato l’esistenza di una violazione

del diritto di essere sentito (X).

1.8.

Il 29 marzo 2020 la ricorrente, contestando la presa di posizione

dell’Ufficio AI, si riconferma nelle proprie richieste ed allegazioni.

1.9. Da

ultimo, con lettera 11 aprile 2022 la ricorrente ha informato che il datore di

lavoro “… le ha preannunciato che è sua intenzione interrompere il rapporto

di lavoro a far da tempo dalla fine del diritto alle IG, segnatamente dal

1.9.2022” (XIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Oggetto

del ricorso è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità

di una perizia in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e

gastroenterologico (doc. A2).

Si

tratta di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in

relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata

direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa

un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid.

6.1).

2.3. In

primo luogo l’assicurata fa valere una violazione del diritto di essere

sentito, avendole sostanzialmente l’Ufficio AI negato l’accesso agli atti.

Per l'art. 29

cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale

diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,

in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua

tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag.

282; 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito

comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di

rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Va rammentato che una

violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180

consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto

comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva

decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue

censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I

201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno

potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3)

e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Nel

caso in esame, l’assicurata rileva che con scritto 16 settembre 2021 (doc. 24) l’Ufficio

AI, in risposta alla richiesta del suo legale di ottenere copia dell’incarto, aveva

fatto presente:

"

Attualmente la pratica è in istruttoria.

In particolare vi sono alcuni atti in fase di elaborazione, ed altri che

dovranno ancora essere acquisiti. Un esame dell'incarto allo stadio attuale non

le permetterebbe quindi che una visione alquanto parziale della sua situazione.

Occorre inoltre rilevare che di regola l'assicurato può

formulare le proprie osservazioni in merito all'operato dell'assicurazione solo

al termine della procedura.

Vi consigliamo pertanto di attendere sino

all'emanazione del preavviso di decisione, che decreterà la fine dell’istruttoria.

A quel momento disporrete di un incarto completo, che

vi permetterà di esprimere le vostre considerazione circa la nostra valutazione

in piena cognizione di causa.”

Come

visto al consid. 1.2, con lettera del 22 novembre 2021 l’Ufficio AI ha

informato il rappresentante dell’assicurata che il SMR aveva confermato le

discipline mediche da accertare contenute nella richiesta peritale del 4

novembre 2021 “non essendovi altre patologie che richiedano una valutazione

peritale”. Certo, il legale non conosceva le motivazioni addotte dal SMR

nelle annotazioni 22 novembre 2021 (doc. 42).

L’Ufficio

AI, tuttavia, non avendo intenzione di estendere la perizia pluridisciplinare

alle richieste discipline mediche, conformemente allo scritto 23 novembre 2021

dell’assicurata (cfr. consid. 1.2), ha emesso la decisione impugnata.

In

ogni modo va evidenziato che l’assicurata, per il tramite del suo legale, ha

saputo con cognizione di causa esporre nel ricorso le proprie tesi. Il suo

legale ha poi visionato presso il TCA l’incarto dell’amministrazione e

inoltrato delle osservazioni dinanzi allo scrivente Tribunale che gode del

pieno potere cognitivo. Pertanto, un’eventuale violazione del diritto sentito è

stata santa.

Ne

consegue che la decisione impugnata non dev’essere annullata per violazione del

diritto di essere sentito.

2.4. Come

accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in

particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un

danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA (DTF 138 V 275

consid. 1.2.1).

Un

pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere

riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole

al ricorrente o se l’ammissione del ricorso può condurre immediatamente ad una

decisione finale che permette di evitare una procedura probatoria lunga e

costosa (DTF 133 IV 141 consid. 4, 291 consid. 3.1 con riferimenti).

Per

contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della

procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile

(DTF 137 IV 240 consid. 1.1., 133 IV

141 consid. 4).

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276

consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

Nella

DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una

perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non

soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione

di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto

d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.

Un

pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è

necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che

corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.

5.2).

La

persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la

fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i

principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di

ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già

chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle

relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di

sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a

sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda

opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).

Infine,

spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una

decisione incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426 consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a

meno che la presenza di quest’ultimo appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del

20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1),

ritenuto che trattandosi di decisione incidentale in assenza di un danno

irreparabile il ricorso contro la stessa va dichiarato irricevibile (STF 9C_

9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6 novembre 2019; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

2.5. Nell’evenienza

concreta l’insorgente, pur aderendo alla richiesta di esperire una perizia

pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e

gastroenterologico, ritiene in sostanza che la stessa debba essere estesa anche

a livello ORL, ortottico, reumatologico, metabolico, endocrinologico,

fisiatrico, ortopedico, pneumologico e sulla capacità di resistenza. Postula

inoltre di sottoporre ai periti una lista di domande già redatte in merito alle

chieste discipline mediche. L’assicurata ha poi chiesto l’attuazione di

un’inchiesta empirica e di una valutazione della capacità funzionale EFL,

nonché la presa di provvedimenti in ambito lavorativo, come l’utilizzo di

supporti ergonomici e mezzi ausiliari.

Trattandosi

di una decisione incidentale, come detto sopra (cfr. consid. 2.4), l’insorgente

deve dimostrare l’esistenza di un danno irreparabile affinché il TCA possa

entrare nel merito della controversia.

Ora,

nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente rilevato come nel ricorso

l’assicurata non lo abbia fatto valere. In effetti l’insorgente non ha

sostenuto che gli accertamenti medici prospettati incideranno in maniera

rilevante sulla sua integrità fisica e psichica. Inoltre, vista la richiesta di

estensione della prospettata perizia pluridisciplinare, evidentemente non si

può ravvisare un caso di “seconda opinione” configurante, come visto al

considerando precedente, un motivo di danno irreparabile.

Nelle

osservazioni 10 marzo 2022 (doc. VIII) l’assicurata ha tuttavia addotto:

"

… la signora RI 1, inabile al lavoro al più tardi dal mese di ottobre

2020, perderà il proprio diritto allo stipendio intero nel corso del mese di settembre

2022.

La mancata ed ingiustificata esecuzione di una perizia

medica pluridisciplinare quale quella richiesta dalla stessa - a fronte della decisione

qui impugnata dell'UAl - avrebbe quale conseguenza l'emanazione di una decisione

di rendita Al errata e parziale poiché fondata su accertamenti di natura medica

non completi.

Il conseguente accoglimento del ricorso avverso la

decisione di rendita, con rinvio degli atti all'amministrazione per complemento

dell'istruttoria, non permetterebbe di porre rimedio alla situazione di grave

disagio personale ed economico che andrebbe a realizzarsi a scapito

dell'assicurata, poiché interverrebbe tardivamente rispetto alla decadenza del

diritto al salario.

L'impatto di una siffatta situazione legata - come

detto - al realizzarsi di una grave situazione di indigenza e disagio economico

imputabile all'inutile trascinarsi della procedura amministrativa, è

suscettibile di comportare un aggravio tale da incidere anche sull'integrità e

sulla salute fisica e psichica dell'assicurata. Da qui il danno irreparabile.”

Ora,

non è escluso che dopo l’attribuzione del mandato, sulla base degli atti

ricevuti, il centro peritale decida di estendere la perizia ad altre discipline

(sul punto cfr. infra consid. 2.8).

Non

è inoltre assodata, come sostenuto dalla ricorrente, l’erroneità della futura

decisione di rendita e tantomeno un trascinamento inutile di una procedura.

Del

resto, va ricordato che secondo la giurisprudenza, un danno meramente fattuale,

come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese,

non può essere considerato irreparabile (DTF 137 IV 240 consid. 1.1., 133 IV 141 consid. 4; cfr. consid. 2.2.)

Non

essendo stato fatto valere un pregiudizio irreparabile ai sensi della

giurisprudenza succitata, il ricorso va dichiarato irricevibile.

In

ogni caso, anche volendo entrare nel merito dell’impugnativa, lo stesso verrebbe

comunque respinto per le seguenti ragioni.

nel

merito

2.6. Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, nel tenore valido sino al 31 dicembre qui applicabile, l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere

messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami

medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve

sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.7. L’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale

mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali

di ricusa dei periti, come pure dei motivi di natura materiale contro la

perizia in quanto tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda

opinione”), contro il tipo e l’estensione della perizia (ad esempio,

trattandosi della scelta delle discipline) o ancora contro la persona

dell’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda le sue competenze

professionali) (cfr. Commentaire Romand LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24;

DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1).

L’Alta

Corte ha pure considerato che occorre riconoscere una più grande importanza

all’attuazione consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93

LAM, secondo il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione

incidentale suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il

richiedente o i suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è

responsabilità sia dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad

appesantimenti della procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre

dimenticare che una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati

più concludenti e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid.

3.4.2.6).

Nella

DTF 139 V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che

le esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state

descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari

SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono e

bidisciplinari.

2.8. Nel

caso concreto, l’assicurata è affetta da un sospetto disturbo psicosomatico

(Somatic Symptons Disorder), una sindrome vestibolare cronica di origine

funzionale e polineuropatia delle piccole fibre (cfr. rapporto 27 settembre

2021 dell’__________ di __________, reparto di neuroriabilitazione, doc. 25),

diagnosi riprese nelle annotazioni 22 novembre 2021 dal dr. med. __________ del

SMR (doc. 42).

Nelle

medesime annotazioni il citato sanitario, premettendo che è stata richiesta una

perizia internistica, psichiatrica, neurologica e gastroenterologica, ha

pertinentemente spiegato i motivi per cui le ulteriori specialità mediche evidenziate

dall’insorgente non necessitano di una specifica valutazione. In particolare egli

ha evidenziato:

" Attualmente il rappresentante legale chiede aggiunta di

- valutazione oftalmologica: da notare che l’assicurata

in estate è stata sottoposta a videooculographia senza riscontro di patologia

organica a tale livello. Si ritiene presente un'origine funzionale alla base dei

disturbi (cfr. rapporto 21 luglio 2021 della Clinica universitaria di

neurologia dell’__________; pagg. 130 e 131; n.d.r.)

- richiesta di valutazione endocrinologica,

fisiatrica, ortopedica e ORL: faccio presenze che rassicurata è stata valutata

a livello ORL senza riscontro di una patologia vestibolare. Non sono state

evidenziate finora patologie endocrinologiche, ortopediche/fisiatriche che

richiedano una valutazione.

- pure non è presente una patologia polmonare che

richieda una valutazione peritale.

Confermo quindi il contenuto della richiesta peritale

non essendovi altre patologie che richiedano una valutazione peritale."

Ora

non vi sono ragioni per discostarsi dalle suddette annotazioni, redatte da un medico.

del resto l’assicurata ha prodotto documentazione che permetta di ritenere

necessaria l’estensione della perizia pluridisciplinare ad altre specialità.

L’unico referto allegato al ricorso è il rapporto del 12 gennaio 2022 della

dr.ssa __________ (doc. A3). Tale atto è stato valutato dal citato medico SMR,

il quale nelle annotazioni 31 gennaio 2022 ha rilevato che “… viene

suggerita presenza di un dismetabilismo dell’istamina sulla base di un esame

laboratorio sempre al limite, quindi non patologico”. Pertanto ha confermato

la sua presa di posizione del 22 novembre 2021 “in presenza di una

problematica primariamente funzionale/psicosomatica, valutazione condivisa dai

medici dell’Inselspital” (IV).

Va

poi ricordato che il nuovo art. 44 cpv. 56 della LPGA, entrato in vigore il 1°

gennaio 2022, recependo la giurisprudenza del TF [DTF 139 V 349 consid. 3.3;

cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione

per l’invalidità (Ulteriore sviluppo) del 15 febbraio 2017 in FF 2017 pag. 2339],

prevede che in caso di perizie mono e bidisciplinari le discipline sono

stabilite in via definitiva dall’assicuratore e in caso di perizia

pluridisciplinare, come nella fattispecie in esame, dal centro peritale.

Quindi

alla fine, sarà il centro peritale ad eventualmente estendere le discipline mediche

da valutare.

In

merito alle altre obiezioni sollevate dall’assicurata, questo TCA non può che

riportare quanto a ragione l’Ufficio AI ha evidenziato nella risposta di causa:

"

… con riferimento ai quesiti

peritali proposti giusta l'art. 44 cpv. 3 LPGA è l'assicuratore che decide in

via definitiva le domande da porre al perito. Nello specifico le domande

aggiunte da controparte sono già integrate nei quesiti peritali proposti e non

permettono di raccogliere ulteriori elementi clinici rilevanti per la definizione

del caso medico-funzionale. In merito si riprende quanto già espresso nella

Circolare sulla procedura nell'Al (__________, ultima versione 1º gennaio 2022)

alla nota 3097: "Se rassicurato

pone domande supplementari, ufficio Al /e verifica sia qualitativamente che quantitativamente,

nel quadro del suo margine discrezionale. Le domande dovrebbero favorire l’esecuzione

di una perizia che adempia i requisiti giuridici (DTF 137 V 2 10 consid.

3.4.1). L'ufficio Al decide in via definitiva le domande da porre al perito

(art. 44 cpv. 3 LPGA);

in merito alla richiesta di valutazione della capacità

funzionale EFL l'UAl reputa tale esame non giustificato attualmente. Si precisa

che un esame EFL si rende utile allorquando a livello medico-funzionale i

periti specialisti non giungono a conclusione unanime o dove vi è discrepanza di

valutazione (cfr. STF 9C 730/2014 del 1º dicembre 2014 consi4. 2.3, 9C 132/2016

del 21 giugno 2016 consid. 3.3);

in merito agli adattamenti sul posto di lavoro gli stessi

saranno verificati dal servizio competente (specialisti dell'integrazione

professionale), chiariti í limiti funzionali del caso specifico.”

Per

tutti questi motivi, pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha previsto l’esecuzione

di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico,

neurologico e gastroenterologico.

La

decisione impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso, nella

misura in cui è ricevibile, va respinto.

2.9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti