32.2022.3
Conferma della decisione incidentale con la quale l'Ufficio AI ha definito la necessità di un accertamento peritale in ambito internistico, neurologico, psichiatrico e gastroenteroligico. L'assicurata aveva invece chiesto di estendere l'accertamento ad altre discipline mediche
14 aprile 2022Italiano22 min
proprie tesi ricorsuali, sostanziando il danno irreparabile. Evidenzia altresì come
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.3
BS
Lugano
14 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 30 novembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1978, di professione funzionaria amministrativa-contabile, nel
marzo 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc.
AI; se non differentemente indicato, la documentazione fa riferimento al
dossier AI).
1.2. Raccolta
la documentazione medica, con annotazioni 21 ottobre 2021 i dr. med. __________
e __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) hanno ritenuto
necessario esperire una perizia pluridisciplinare di natura internistica, psichiatrica,
neurologica e gastroenterologica (doc. 32).
Il
4 novembre 2021 l’Ufficio AI ha fatto presente all’assicurata di questa
necessità, allegando il catalogo delle domande peritali e concedendo un termine
per inoltrare opposizione (doc. 34).
Con
scritto 15 novembre 2021 l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha rilevato
di non avere alcuna obiezione in merito alla necessità di allestire una perizia
pluridisciplinare. Essa ha tuttavia chiesto di aggiungere altre specialità
mediche, ossia ORL, ortottica, reumatologia, metabolico-endocrinologia, fisiatria,
ortopedia, otorinolaringoiatria, spirometria e pneumologia. Ha parimenti
chiesto una valutazione relativa ai mezzi ausiliari in ambito lavorativo.
Infine, l’assicurata ha proposto di aggiungere ulteriori quesiti peritali
riguardo alle chieste valutazioni mediche supplementari (doc. 39).
Valutate
le succitate richieste, con annotazioni 22 novembre 2021 il dr. med. __________
del SMR ha confermato “il contenuto della richiesta peritale non essendovi
altre patologie che richiedano una valutazione peritale” (doc. 42).
Con
lettera 22 novembre 2021 l’Ufficio AI ha informato il legale dell’assicurata di
aver sottoposto le citate osservazioni al vaglio del SMR “… il quale,
valutati attentamente tutti gli atti a dossier, indica chiaramente che è
confermato il contenuto della richiesta peritale del 04.11. 2021 non essendovi
altre patologie che richiedano una valutazione peritale”. L’amministrazione
ha poi fissato un termine affinché, in caso di disaccordo, l’assicurata potesse
chiedere una decisione incidentale (doc. 41).
Il
23 novembre 2021 l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha fatto
presente:
"
Con riferimento alla frase laddove
il SMR sostiene che: “non essendovi altre patologia che richiedano una
valutazione peritale…” ci preme avere da parte vostra specifica
delucidazione a sapere se gli ambiti che non verranno sottoposti a valutazione
specialistiche nell’ambito della perizia __________ (ORL, reumatologico,
metabolico-endocrinologico, fisiatrico, ortopedico otorinolaringoiatrico,
spirometrico e pneumologico) siano dati per acquisite, rispettivamente siano considerate
invalidanti e se sì in che misura, e non perché.
Qualora la risposta al quesito di cui sopra fosse
negativa o nell’ipotesi in cui non fosse vostra intenzione rispondere, vi
chiedo di voler emettere una decisione impugnabile soggetto agli usuali rimedi
di diritto” (doc. 47)
1.3. Con
decisione incidentale del 30 novembre 2021 l’Ufficio AI ha dapprima rilevato
che “… la perizia dovrà essere predisposta come già indicato nella nostra
comunicazione del 04.11.2021, la serie di esame medici completi di tipo
internistico, psichiatrico, neurologico, e gastroenterologico sono confermati”.
Quale
motivazione essa ha adotto che “…. Il Servizio medico regionale (SMR), con
annotazioni del 22.11.2021, non essendovi altre patologie che richiedono una
valutazione peritale, ha confermato la citata comunicazione (quella del 4
novembre 2021 n.d.r.), quanto appena descritto è stato poi ribadito il 24.11.
2021 dopo ulteriore suo scritto del 23, facendo in particolare riferimento allo
scritto del 23.11.2021” (doc. 48).
1.4.
Contro la decisione incidentale l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, ha inoltrato al TCA il presente ricorso.
Richiede
l’attuazione della perizia pluridisciplinare come stabilito dall’Ufficio AI con
l’estensione in ambito ORL, ortottico, reumatologico, metabolico,
endocrinologico, fisiatrico, ortopedico, pneumologico, inclusa una valutazione
della capacità di resistenza. Postula inoltre di sottoporre ai periti una lista
di domande già redatte in merito alle chieste discipline mediche. L’assicurata chiede
poi l’attuazione di un’inchiesta empirica ed una valutazione della capacità
funzionale EFL, nonché la presa di provvedimenti in ambito lavorativo, come
l’utilizzo di supporti ergonomici e mezzi ausiliari.
Essa
conclude ravvisando da parte dell’Ufficio AI una chiara violazione del diritto
di essere sentito “per non aver predisposto le ulteriori perizie richieste
per accertare al meglio lo stato di salute della signora RI 1”.
1.5. Con
la risposta di causa, l’amministrazione ha postulato l’irricevibilità del
ricorso non avendo l’assicurato fatto valere un danno irreparabile.
Nel
caso in cui Tribunale dovesse entrare nel merito, l’Ufficio AI chiede la
reiezione del ricorso. Ribadisce le ragioni del SMR per confermare gli
approfondimenti di natura internistica, psichiatrica, neurologica e
gastroenterologica.
Prende
poi posizione sulle altre richieste dell’assicurata, a cui verrà fatto
riferimento nei considerandi di diritto.
Fatti
1.6. Con
osservazioni 10 marzo 2022 alla risposta di causa, l’assicurata ribadisce le
proprie tesi ricorsuali, sostanziando il danno irreparabile. Evidenzia altresì come
l’Ufficio AI abbia negato l’accesso agli atti, ravvisando pertanto una
violazione del diritto di essere sentiti (VIII).
1.7. Con
scritto 24 marzo 2022 l’amministrazione ha negato l’esistenza di una violazione
del diritto di essere sentito (X).
1.8.
Il 29 marzo 2020 la ricorrente, contestando la presa di posizione
dell’Ufficio AI, si riconferma nelle proprie richieste ed allegazioni.
1.9. Da
ultimo, con lettera 11 aprile 2022 la ricorrente ha informato che il datore di
lavoro “… le ha preannunciato che è sua intenzione interrompere il rapporto
di lavoro a far da tempo dalla fine del diritto alle IG, segnatamente dal
1.9.2022” (XIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto
del ricorso è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità
di una perizia in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e
gastroenterologico (doc. A2).
Si
tratta di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in
relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata
direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa
un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid.
6.1).
2.3. In
primo luogo l’assicurata fa valere una violazione del diritto di essere
sentito, avendole sostanzialmente l’Ufficio AI negato l’accesso agli atti.
Per l'art. 29
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,
in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua
tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag.
282; 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito
comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Va rammentato che una
violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180
consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto
comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva
decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue
censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I
201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno
potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3)
e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che
ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Nel
caso in esame, l’assicurata rileva che con scritto 16 settembre 2021 (doc. 24) l’Ufficio
AI, in risposta alla richiesta del suo legale di ottenere copia dell’incarto, aveva
fatto presente:
"
Attualmente la pratica è in istruttoria.
In particolare vi sono alcuni atti in fase di elaborazione, ed altri che
dovranno ancora essere acquisiti. Un esame dell'incarto allo stadio attuale non
le permetterebbe quindi che una visione alquanto parziale della sua situazione.
Occorre inoltre rilevare che di regola l'assicurato può
formulare le proprie osservazioni in merito all'operato dell'assicurazione solo
al termine della procedura.
Vi consigliamo pertanto di attendere sino
all'emanazione del preavviso di decisione, che decreterà la fine dell’istruttoria.
A quel momento disporrete di un incarto completo, che
vi permetterà di esprimere le vostre considerazione circa la nostra valutazione
in piena cognizione di causa.”
Come
visto al consid. 1.2, con lettera del 22 novembre 2021 l’Ufficio AI ha
informato il rappresentante dell’assicurata che il SMR aveva confermato le
discipline mediche da accertare contenute nella richiesta peritale del 4
novembre 2021 “non essendovi altre patologie che richiedano una valutazione
peritale”. Certo, il legale non conosceva le motivazioni addotte dal SMR
nelle annotazioni 22 novembre 2021 (doc. 42).
L’Ufficio
AI, tuttavia, non avendo intenzione di estendere la perizia pluridisciplinare
alle richieste discipline mediche, conformemente allo scritto 23 novembre 2021
dell’assicurata (cfr. consid. 1.2), ha emesso la decisione impugnata.
In
ogni modo va evidenziato che l’assicurata, per il tramite del suo legale, ha
saputo con cognizione di causa esporre nel ricorso le proprie tesi. Il suo
legale ha poi visionato presso il TCA l’incarto dell’amministrazione e
inoltrato delle osservazioni dinanzi allo scrivente Tribunale che gode del
pieno potere cognitivo. Pertanto, un’eventuale violazione del diritto sentito è
stata santa.
Ne
consegue che la decisione impugnata non dev’essere annullata per violazione del
diritto di essere sentito.
2.4. Come
accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in
particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un
danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA (DTF 138 V 275
consid. 1.2.1).
Un
pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere
riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole
al ricorrente o se l’ammissione del ricorso può condurre immediatamente ad una
decisione finale che permette di evitare una procedura probatoria lunga e
costosa (DTF 133 IV 141 consid. 4, 291 consid. 3.1 con riferimenti).
Per
contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della
procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile
(DTF 137 IV 240 consid. 1.1., 133 IV
141 consid. 4).
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276
consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
Nella
DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una
perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non
soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione
di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto
d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.
Un
pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è
necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che
corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.
5.2).
La
persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la
fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i
principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di
ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già
chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle
relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di
sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a
sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda
opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).
Infine,
spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una
decisione incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426 consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a
meno che la presenza di quest’ultimo appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del
20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1),
ritenuto che trattandosi di decisione incidentale in assenza di un danno
irreparabile il ricorso contro la stessa va dichiarato irricevibile (STF 9C_
9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6 novembre 2019; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
2.5. Nell’evenienza
concreta l’insorgente, pur aderendo alla richiesta di esperire una perizia
pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e
gastroenterologico, ritiene in sostanza che la stessa debba essere estesa anche
a livello ORL, ortottico, reumatologico, metabolico, endocrinologico,
fisiatrico, ortopedico, pneumologico e sulla capacità di resistenza. Postula
inoltre di sottoporre ai periti una lista di domande già redatte in merito alle
chieste discipline mediche. L’assicurata ha poi chiesto l’attuazione di
un’inchiesta empirica e di una valutazione della capacità funzionale EFL,
nonché la presa di provvedimenti in ambito lavorativo, come l’utilizzo di
supporti ergonomici e mezzi ausiliari.
Trattandosi
di una decisione incidentale, come detto sopra (cfr. consid. 2.4), l’insorgente
deve dimostrare l’esistenza di un danno irreparabile affinché il TCA possa
entrare nel merito della controversia.
Ora,
nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente rilevato come nel ricorso
l’assicurata non lo abbia fatto valere. In effetti l’insorgente non ha
sostenuto che gli accertamenti medici prospettati incideranno in maniera
rilevante sulla sua integrità fisica e psichica. Inoltre, vista la richiesta di
estensione della prospettata perizia pluridisciplinare, evidentemente non si
può ravvisare un caso di “seconda opinione” configurante, come visto al
considerando precedente, un motivo di danno irreparabile.
Nelle
osservazioni 10 marzo 2022 (doc. VIII) l’assicurata ha tuttavia addotto:
"
… la signora RI 1, inabile al lavoro al più tardi dal mese di ottobre
2020, perderà il proprio diritto allo stipendio intero nel corso del mese di settembre
2022.
La mancata ed ingiustificata esecuzione di una perizia
medica pluridisciplinare quale quella richiesta dalla stessa - a fronte della decisione
qui impugnata dell'UAl - avrebbe quale conseguenza l'emanazione di una decisione
di rendita Al errata e parziale poiché fondata su accertamenti di natura medica
non completi.
Il conseguente accoglimento del ricorso avverso la
decisione di rendita, con rinvio degli atti all'amministrazione per complemento
dell'istruttoria, non permetterebbe di porre rimedio alla situazione di grave
disagio personale ed economico che andrebbe a realizzarsi a scapito
dell'assicurata, poiché interverrebbe tardivamente rispetto alla decadenza del
diritto al salario.
L'impatto di una siffatta situazione legata - come
detto - al realizzarsi di una grave situazione di indigenza e disagio economico
imputabile all'inutile trascinarsi della procedura amministrativa, è
suscettibile di comportare un aggravio tale da incidere anche sull'integrità e
sulla salute fisica e psichica dell'assicurata. Da qui il danno irreparabile.”
Ora,
non è escluso che dopo l’attribuzione del mandato, sulla base degli atti
ricevuti, il centro peritale decida di estendere la perizia ad altre discipline
(sul punto cfr. infra consid. 2.8).
Non
è inoltre assodata, come sostenuto dalla ricorrente, l’erroneità della futura
decisione di rendita e tantomeno un trascinamento inutile di una procedura.
Del
resto, va ricordato che secondo la giurisprudenza, un danno meramente fattuale,
come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese,
non può essere considerato irreparabile (DTF 137 IV 240 consid. 1.1., 133 IV 141 consid. 4; cfr. consid. 2.2.)
Non
essendo stato fatto valere un pregiudizio irreparabile ai sensi della
giurisprudenza succitata, il ricorso va dichiarato irricevibile.
In
ogni caso, anche volendo entrare nel merito dell’impugnativa, lo stesso verrebbe
comunque respinto per le seguenti ragioni.
nel
merito
2.6. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, nel tenore valido sino al 31 dicembre qui applicabile, l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere
messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.7. L’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale
mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali
di ricusa dei periti, come pure dei motivi di natura materiale contro la
perizia in quanto tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda
opinione”), contro il tipo e l’estensione della perizia (ad esempio,
trattandosi della scelta delle discipline) o ancora contro la persona
dell’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda le sue competenze
professionali) (cfr. Commentaire Romand LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24;
DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1).
L’Alta
Corte ha pure considerato che occorre riconoscere una più grande importanza
all’attuazione consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93
LAM, secondo il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione
incidentale suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il
richiedente o i suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è
responsabilità sia dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad
appesantimenti della procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre
dimenticare che una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati
più concludenti e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid.
3.4.2.6).
Nella
DTF 139 V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che
le esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state
descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari
SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono e
bidisciplinari.
2.8. Nel
caso concreto, l’assicurata è affetta da un sospetto disturbo psicosomatico
(Somatic Symptons Disorder), una sindrome vestibolare cronica di origine
funzionale e polineuropatia delle piccole fibre (cfr. rapporto 27 settembre
2021 dell’__________ di __________, reparto di neuroriabilitazione, doc. 25),
diagnosi riprese nelle annotazioni 22 novembre 2021 dal dr. med. __________ del
SMR (doc. 42).
Nelle
medesime annotazioni il citato sanitario, premettendo che è stata richiesta una
perizia internistica, psichiatrica, neurologica e gastroenterologica, ha
pertinentemente spiegato i motivi per cui le ulteriori specialità mediche evidenziate
dall’insorgente non necessitano di una specifica valutazione. In particolare egli
ha evidenziato:
" Attualmente il rappresentante legale chiede aggiunta di
- valutazione oftalmologica: da notare che l’assicurata
in estate è stata sottoposta a videooculographia senza riscontro di patologia
organica a tale livello. Si ritiene presente un'origine funzionale alla base dei
disturbi (cfr. rapporto 21 luglio 2021 della Clinica universitaria di
neurologia dell’__________; pagg. 130 e 131; n.d.r.)
- richiesta di valutazione endocrinologica,
fisiatrica, ortopedica e ORL: faccio presenze che rassicurata è stata valutata
a livello ORL senza riscontro di una patologia vestibolare. Non sono state
evidenziate finora patologie endocrinologiche, ortopediche/fisiatriche che
richiedano una valutazione.
- pure non è presente una patologia polmonare che
richieda una valutazione peritale.
Confermo quindi il contenuto della richiesta peritale
non essendovi altre patologie che richiedano una valutazione peritale."
Ora
non vi sono ragioni per discostarsi dalle suddette annotazioni, redatte da un medico.
Né
del resto l’assicurata ha prodotto documentazione che permetta di ritenere
necessaria l’estensione della perizia pluridisciplinare ad altre specialità.
L’unico referto allegato al ricorso è il rapporto del 12 gennaio 2022 della
dr.ssa __________ (doc. A3). Tale atto è stato valutato dal citato medico SMR,
il quale nelle annotazioni 31 gennaio 2022 ha rilevato che “… viene
suggerita presenza di un dismetabilismo dell’istamina sulla base di un esame
laboratorio sempre al limite, quindi non patologico”. Pertanto ha confermato
la sua presa di posizione del 22 novembre 2021 “in presenza di una
problematica primariamente funzionale/psicosomatica, valutazione condivisa dai
medici dell’Inselspital” (IV).
Va
poi ricordato che il nuovo art. 44 cpv. 56 della LPGA, entrato in vigore il 1°
gennaio 2022, recependo la giurisprudenza del TF [DTF 139 V 349 consid. 3.3;
cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione
per l’invalidità (Ulteriore sviluppo) del 15 febbraio 2017 in FF 2017 pag. 2339],
prevede che in caso di perizie mono e bidisciplinari le discipline sono
stabilite in via definitiva dall’assicuratore e in caso di perizia
pluridisciplinare, come nella fattispecie in esame, dal centro peritale.
Quindi
alla fine, sarà il centro peritale ad eventualmente estendere le discipline mediche
da valutare.
In
merito alle altre obiezioni sollevate dall’assicurata, questo TCA non può che
riportare quanto a ragione l’Ufficio AI ha evidenziato nella risposta di causa:
"
… con riferimento ai quesiti
peritali proposti giusta l'art. 44 cpv. 3 LPGA è l'assicuratore che decide in
via definitiva le domande da porre al perito. Nello specifico le domande
aggiunte da controparte sono già integrate nei quesiti peritali proposti e non
permettono di raccogliere ulteriori elementi clinici rilevanti per la definizione
del caso medico-funzionale. In merito si riprende quanto già espresso nella
Circolare sulla procedura nell'Al (__________, ultima versione 1º gennaio 2022)
alla nota 3097: "Se rassicurato
pone domande supplementari, ufficio Al /e verifica sia qualitativamente che quantitativamente,
nel quadro del suo margine discrezionale. Le domande dovrebbero favorire l’esecuzione
di una perizia che adempia i requisiti giuridici (DTF 137 V 2 10 consid.
3.4.1). L'ufficio Al decide in via definitiva le domande da porre al perito
(art. 44 cpv. 3 LPGA);
in merito alla richiesta di valutazione della capacità
funzionale EFL l'UAl reputa tale esame non giustificato attualmente. Si precisa
che un esame EFL si rende utile allorquando a livello medico-funzionale i
periti specialisti non giungono a conclusione unanime o dove vi è discrepanza di
valutazione (cfr. STF 9C 730/2014 del 1º dicembre 2014 consi4. 2.3, 9C 132/2016
del 21 giugno 2016 consid. 3.3);
in merito agli adattamenti sul posto di lavoro gli stessi
saranno verificati dal servizio competente (specialisti dell'integrazione
professionale), chiariti í limiti funzionali del caso specifico.”
Per
tutti questi motivi, pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha previsto l’esecuzione
di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico,
neurologico e gastroenterologico.
La
decisione impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso, nella
misura in cui è ricevibile, va respinto.
2.9. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti