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Decisione

32.2022.32

Conferma del calcolo della rendita AI. Assicurato chiede la rettifica del conto individuale. Richiesta respinta

14 settembre 2022Italiano32 min

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.32

cs

Lugano

14 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 aprile 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con 5 distinte decisioni del 12

maggio 2006, RI 1, nato nel __________, da ultimo carpentiere, è stato posto al

beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 1998 al 30 aprile

2003 e di mezza rendita dal 1° al 31 maggio 2003 (cfr. doc. AI 83-89). Una

nuova domanda di prestazioni è stata respinta il 6 giugno 2007.

1.2. Nel corso del mese di maggio 2017 RI

1 ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni, evidenziando un

peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 115). Esperiti gli accertamenti

ritenuti necessari l’Ufficio AI, con decisione del 28 dicembre 2018,

preavvisata dal progetto del 21 settembre 2018, ha riconosciuto all’assicurato

il diritto a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 61%) dal mese di marzo 2018.

1.3. RI 1, allora rappresentato

dall’avv. __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo

in via principale l’annullamento della decisione ed il riconoscimento di una

rendita intera dal 1° marzo 2018 ed in via subordinata il rinvio dell’incarto

all’UAI per ulteriori accertamenti conformemente alle motivazioni ricorsuali.

L’insorgente ha pure chiesto di ricalcolare l’ammontare della rendita (doc. I).

1.4. Con STCA 32.2019.29 del 27 gennaio

2020, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato sia

il diritto a ¾ di rendita dal 1° marzo 2018 (consid. 2.5-2.8) che l’ammontare

della prestazione (consid. 2.9-2.12).

1.5. In seguito ad un peggioramento

dello stato di salute, con decisione formale del 19 aprile 2022 l’Ufficio AI ha

posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2021.

1.6. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la decisione relativa al calcolo della rendita, fissata

in fr. 1'374 al mese, chiedendo di accertare che dal 1° gennaio 1995 al 28

febbraio 2003 egli ha conseguito un reddito di fr. 65'126 e domandando il

rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo calcolo della prestazione

(doc. I). Il ricorrente, che richiama da questo Tribunale l’incarto 35.2004.34,

rammenta che nel 2004 aveva inoltrato un ricorso al TCA avverso la

determinazione del reddito assicurato ai sensi della LAINF. In tale contesto il

Tribunale avrebbe accertato che il reddito effettivamente percepito dal

ricorrente era molto più elevato rispetto a quello dichiarato dal datore di

lavoro, e meglio fr. 65'126 e ciò perlomeno per il periodo dal 1° marzo 2002 al

28 febbraio 2003 (pag. 40 della STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004).

L’insorgente evidenzia che tale salario, accertato dal TCA, non sarebbe mai

stato rettificato dalla Cassa di compensazione nel suo conto individuale. Il

reddito annuo medio calcolato per fissare la rendita in oggetto è di

conseguenza inferiore rispetto a quello stabilito nel 2004.

Inoltre l’insorgente afferma che

“seppur vero che la sentenza del 2004 di cui al doc. D abbia

accertato un salario effettivo maggiore (de facto doppio!) rispetto a quello

dichiarato dal datore di lavoro solo per l’anno 2002-2003 (e ciò perché

all’epoca il ricorso trattava solo il salario assicurato LAINF), pare oggi del

tutto iniquo e lesivo del principio della buona fede non considerare la portata

dell’accertamento a suo tempo effettuato sui periodi lavorativi precedenti al

2002”. Per l’insorgente il reddito dichiarato dal datore di lavoro è sempre

stato inferiore a quello effettivo e pertanto egli si trova a dover subire le

conseguenze economiche (rilevanti) dell’agire del suo ex datore di lavoro. Il

ricorrente afferma che nella STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004 a pagina 38

si precisa che l’interessato aveva ottenuto il permesso di lavoratore annuale

nel 1995, mentre in precedenza egli era impiegato quale lavoratore stagionale

ed in quella sede aveva confermato di aver sempre lavorato tutto l’anno dal

1995. Ciononostante, il salario del ricorrente è sempre rimasto il medesimo ed

è pure diminuito. L’insorgente chiede di conseguenza che venga accertato un

guadagno annuo di almeno fr. 65'126 dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 2002 a

completazione di quanto già stabilito nella STCA 35.2004.34 del 15 dicembre

2004. Tale accertamento dovrà poi essere comunicato alla Cassa di compensazione

affinché l’estratto del ricorrente possa essere aggiornato con gli importi

corretti, posto come la STCA del 15 dicembre 2004, pur essendo stata comunicata

alla Cassa di compensazione, non sembra essere stata presa in considerazione

per la determinazione della rendita AI. Infine la decisione impugnata deve

essere annullata e rinviata alla Cassa per una nuova decisione circa

l’ammontare della rendita.

1.7. Con risposta del 7 giugno 2022

l’Ufficio AI ha rilevato che la questione dell’ammontare del reddito annuo

medio determinante è già stata definita dal TCA con sentenza 32.2019.29 del 27

gennaio 2020 cresciuta incontestata in giudicato e dunque il ricorso non può

trovare accoglimento (doc. IV).

1.8. In seguito ad una richiesta

dell’insorgente (doc. VI), il 20 giugno 2022 il TCA ha assegnato all’assicurato

un termine di 10 giorni per presentare la replica (doc. VII).

1.9. Con osservazioni del 30 giugno 2022

il ricorrente ha affermato che nell’ambito del ricorso di cui all’incarto 32.2019.29,

aveva sollevato censure in merito ad un altro aspetto, ossia all’esigibilità di

una computazione dei redditi della moglie ed in merito al periodo di

contribuzione. In concreto invece censura l’ammontare del reddito annuo soggetto

all’AVS per il periodo contributivo 1995-2003, sulla base della STCA

35.2004.34. Secondo l’interessato non vi è pertanto alcuna res iudicata

su tale aspetto poiché concerne un argomento non trattato nel precedente

ricorso e d’altra parte in applicazione del principio inquisitorio illimitato

vigente nell’ambito delle assicurazioni sociali il TCA deve chinarsi su questo

aspetto.

1.10. Il 22 luglio 2022 questo Tribunale

ha chiesto all’Ufficio AI di trasmettere l’intero incarto della Cassa di

compensazione (doc. X).

1.11. Con scritto del 28 luglio 2022,

oltre a produrre l’incarto, la Cassa di compensazione ha preso posizione in

merito alla procedura, confermando la correttezza dell’ammontare della rendita

e rammentando che secondo la cifra 5629 delle Direttive sulle rendite (DR) se

con la modifica del grado d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita

cui si ha diritto (rendita intera o quota percentuale di una rendita intera),

per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per

quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante; doc.

XI/1). Di conseguenza i parametri del ¾ di rendita sono risultati determinanti

anche per la fissazione della rendita intera, i cui elementi sono parte

integrante della decisione: scala delle rendite, n. 41 (rendita parziale),

reddito annuo medio determinante di fr. 27'246 (stato 1.1.2021) e durata

contributiva computabile di 27 anni e 8 mesi.

1.12. Con osservazioni del 29 agosto 2022

(doc. XIII), trasmesse alla Cassa per conoscenza il 30 agosto 2022 (doc. XIV),

l’insorgente ha ribadito le sue precedenti censure.

in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI

hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita

che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre

anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono

applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa)

o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv.

1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS

sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo l’art.

3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett.

b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per compiti

educativi (lett. b);

- degli accrediti per compiti

assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione

previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di

un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- in

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29quinquies cpv.

4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

2.2. In

concreto l’insorgente contesta l’ammontare della rendita intera, sostenendo che

il salario iscritto nel suo conto individuale negli anni dal 1995 al 2003 non

sarebbe corretto.

Dall’estratto

del conto individuale dell’insorgente emerge un salario di fr. 38'388 nel 1995,

di fr. 37'091 nel 1996 e di fr. 23'712 nel 1997 (dal 1° gennaio al 31 agosto)

quale salariato, di fr. 0 dal settembre 1997 al 1999, di fr. 7'398 da marzo a

maggio 2000 (indennità giornaliera AI), di fr. 1'383 nel marzo 2000 (indennità

di disoccupazione) e di fr. 7'535 da gennaio a giugno 2002 (indennità

giornaliera AI; doc. C).

Sulla

base della STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004, egli chiede che esso sia

aumentato a fr. 65'126.

In

quell’occasione, al termine di un’istruttoria approfondita e complessa, questo

Tribunale aveva stabilito:

" (…) Tutto

ben considerato - tenuto conto che, oltre a quanto precede, non esiste il

benché minimo giustificativo afferente ai salari pagati all'insorgente, fatto

di per sé inusuale (cfr. XXIII, p. 2: "II Presidente del TCA chiede al

teste come veniva pagato il salario ai dipendenti (ad esempio se su conto

corrente postale o bancario). La risposta è che il salario veniva pagato

alla mano. Il dipendente non firmava nulla. Si lavorava tutto sulla

fiducia" - la sottolineatura è del redattore) e, d'altra parte, che il

controllo delle ore di lavoro veniva eseguito direttamente dal datore di

lavoro, senza che il lavoratore avesse la possibilità di esercitare una

qualsiasi verifica al riguardo (cfr. XXIII, p. 5: "Rispondendo al

Presidente del TCA l'assicurato sottolinea di non avere mai ricevuto un

attestato alla fine dell'anno indicante le ore di lavoro svolte") - questo

Tribunale, valutate le prove secondo il consueto criterio della verosimiglianza

preponderante (cfr. DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b;

cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), ritiene di doversi scostare

dai dati forniti dall'ex datore di lavoro di RI 1, poiché

inattendibili, e quindi di fondarsi sulle ore di lavoro stabilite dal contratto

collettivo di lavoro (2064, tanto per il 1996 che per il 1997; cfr.,

d'altronde, XXIII, p. 2: "Con riferimento al doc. 161, il Presidente del TCA

chiede al teste se quando si parla di tempo pieno si fa riferimento alle ore

possibili indicate sui contratti collettivi di lavoro. La risposta è: in

linea di massima sì" - la sottolineatura è del redattore).

I conteggi delle indennità giornaliere versate all’assicurato da

parte dell’assicurazione per l’invalidità, prodotti dall’assicuratore in corso

di causa (cfr. XXIV bis), non contengono elementi suscettibili di modificare

l’esito della vertenza.

D’altronde, è grazie proprio a questi conteggi che l’insorgente ha

preso coscienza del fatto che vi doveva essere un problema in relazione ai dati

salariali comunicati dal proprio datore di lavoro (cfr. XXIII, p. 5: “Ho

scoperto che vi era un problema quando in occasione della riformazione

professionale mi è stato versato un'indennità giornaliera di fr. 107.- al

giorno contro le 137.- che mi erano state date prima dall'__________. A quel

punto, informandomi presso l'Ufficio AI, ho capito che secondo i dati a

disposizione dell'amministrazione io lavoravo a tempo parziale”).

Posto che, in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF, determinante

è, in concreto, il periodo 1° marzo 2002-28 febbraio 2003, il calcolo del

guadagno annuo assicurato si presenta nel seguente modo:

Ore

effettuate marzo-dicembre 2002 = 1720 ore

Ore effettuate gennaio-febbraio 2003 = 344 ore

Ore 1720

a fr. 26.05 = fr. 44'806.--

Ore 344 a fr. 26.70 = fr.

9'184.80

totale fr.

53'990.80

+

3% festivi fr. 1'619.70

totale fr.

55'610.50

+ 8.33% tredicesima fr. 5'123.40

Assegni figli:

Considerandi

2.

figli a fr. 183.-- x 12 mesi fr. 4'392.--

Guadagno annuo fr. 65'125.90

Arrotondato fr.

65'126.--

La rendita di invalidità del 33% va pertanto calcolata su un

guadagno annuo assicurato di fr. 65'126.--.”

Il

successivo ricorso dell’assicurato al Tribunale federale è stato stralciato dai

ruoli in seguito al suo ritiro (U 55/05).

2.3

In

concreto, la domanda del ricorrente va respinta per più ragioni.

Innanzitutto,

con la STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004 questo Tribunale non ha stabilito

che dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 2003 il ricorrente ha conseguito un

reddito annuo di fr. 65'126, ma ha accertato che il guadagno assicurato

dell’insorgente ai sensi della LAINF, dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, in

applicazione degli art. 15 cpv. 2 LAINF e 24 cpv. 2 OAINF, ammontava a tale

cifra.

Il

guadagno assicurato così accertato non corrisponde tuttavia al salario che

l’insorgente ha conseguito quell’anno, ma al salario che l’assicurato avrebbe

potuto conseguire durante l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita

LAINF (1° marzo 2003) qualora egli non fosse rimasto vittima dell’evento

infortunistico del 26 agosto 1997, che lo ha reso completamente inabile al

lavoro fino al 31 gennaio 2003 (al 50% dal 1° febbraio 2003 fino al 14 febbraio

2003.

ed al 30% dal 15 febbraio 2003 fino al 28 febbraio 2003 [cfr. decisione su

opposizione del 3 marzo 2005, pag. 233/1570 incarto AI]).

Lo

stesso insorgente, del resto, nell’ambito della procedura LAINF aveva affermato

che “io dal 26.08.1997 non svolgo nessuna attività lavorativa” (doc. 311

incarto AI, pag. 1434/1570 del 23 agosto 2011).

Infatti

il ricorrente è stato vittima di un infortunio il 26 agosto 1997 (cfr. doc. 60

incarto AI, pag. 183/1570 incarto AI), in conseguenza del quale è stato

dichiarato completamente inabile al lavoro ed è stato posto al beneficio di una

rendita intera dell’AI dal 1° agosto 1998 (dopo la scadenza dell’anno di attesa

ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2003 (cfr. decisione su opposizione

del 3 marzo 2005, doc. 84 incarto AI, cfr. pag. 233/1570 incarto AI).

In

quel periodo, essendo completamente inabile al lavoro (perlomeno fino al 31

gennaio 2003: cfr. doc. 60 incarto AI, pag. 183/1570 incarto AI e decisione su

opposizione del 3 marzo 2005, doc. 84 incarto AI, cfr. pag. 233/1570 incarto

AI), l’assicurato non ha lavorato e non ha conseguito un reddito da attività

lucrativa (doc. 311 incarto AI, pag. 1434/1570 del 23 agosto 2011).

La

domanda del ricorrente può pertanto concernere unicamente il periodo dal 1°

gennaio 1995 al 25 agosto 1997 e solo per la differenza tra l’importo di fr.

65'126 da lui rivendicato (calcolato tuttavia sulla base di un salario orario del

contratto collettivo di lavoro di fr. 26.05 nel 2002 e di fr. 26.70 nel 2003 e

non del salario orario in vigore nel 1995, 1996 e 1997 [cfr. STCA 35.2004.34

del 15 dicembre 2004, pag. 37: nel 1996 era di fr. 22.24 all’ora]) e gli

importi già registrati nel suo conto individuale nel 1995 (fr. 38'388), nel

1996.

(fr. 37'091) e pro rata nei primi 8 mesi del 1997 (fr. 23'712).

Tuttavia,

per i motivi che seguono, neppure questa richiesta può trovare accoglimento.

2.4

Per

l’art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi

risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi.

Secondo gli

art. 30ter cpv. 2 LAVS e 138 cpv. 1 e 3 OAVS i redditi di un’attività

lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha

trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se

il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

Per

l’art. 141 cpv. 1 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di

compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle

registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.

L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente. Il cpv. 2 prevede che

l’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione

dell’estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si

pronuncia mediante decisione.

Secondo

l’art. 141 cpv. 3 OAVS se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna

rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la

rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere

richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto

quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente comprovati.

In

una sentenza 9C_769/2008 del 21 agosto 2009, il Tribunale federale ha dovuto

giudicare il caso di un assicurato (“concierge”) che nel 2008, in

seguito ad un infortunio che lo aveva reso completamente inabile al lavoro,

aveva contestato il contenuto del suo conto individuale ed aveva chiesto

l’iscrizione di un importo annuo supplementare di fr. 16'708 dal 1984,

ottenendo unicamente la modifica per gli anni dal 2003 al 2005, non toccati

dalla perenzione quinquennale di cui all’art. 16 LAVS.

Il

Tribunale federale, rifacendosi ad un parere dell’UFAS, ha negato l’iscrizione

dei redditi per il periodo precedente (cfr. consid. 3.3 della citata sentenza).

Secondo

l’autorità di vigilanza, citata dall’Alta Corte, in applicazione dell’art.

29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi

risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi

alla cassa di compensazione. Questo principio prevede una deroga parziale

perché secondo gli art. 30ter cpv. 2 LAVS e 138 cpv. 1 e 3 OAVS i redditi per i

quali gli oneri sociali non sono stati versati possono essere iscritti nel

conto individuale a condizione che il datore di lavoro li abbia prelevati (“Dans son préavis du 18 novembre 2008, l'OFAS relève qu'en

vertu de l'art. 29quinquies

al. 1 LAVS, sont en principe inscrits dans le compte individuel les revenus sur

lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation. Ce

principe connaît une dérogation partielle, puisque, selon les art. 30ter

al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS, des revenus pour lesquels les charges

sociales n'ont pas été versées peuvent être inscrits au compte individuel à

condition que l'employeur ait prélevé les cotisations du salaire”).

Il prelievo dei contributi sul salario del datore di lavoro

è l’elemento determinante per prendere in considerazione i redditi.

Secondo l’art. 16 LAVS

la cassa di compensazione può esigere il pagamento di contributi prescritti, né

l’assicurato può pagarli. L’iscrizione nel conto individuale dei redditi per i

quali i contributi sono prescritti è impossibile. L’art. 141 cpv. 3 OAVS

autorizza la correzione di semplici errori di scrittura del conto individuale

al momento della realizzazione dell’evento assicurato, anche quando la

prescrizione è già intervenuta. Non è invece possibile, in una procedura di

rettifica avviata al momento della realizzazione dell’evento assicurato,

statuire su questioni di diritto che l’assicurato avrebbe potuto far valere in

precedenza tramite ricorso (“La rétention des cotisations sur le salaire de

l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de

ces montants. Selon l'art.

16.

LAVS, ni la caisse de compensation ne peut exiger le versement des

cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au

compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est

impossible. L'art. 141 al. 3 RAVS autorise la correction de simples

erreurs d'écriture du compte individuel au moment de la réalisation de

l'événement assuré et cela y compris lorsque le délai de prescription est

écoulé. En revanche, il n'est pas possible, dans une procédure de rectification

engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de

droit que l'assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours”).

L’autorità di vigilanza ha in seguito rilevato che nel caso

allora giudicato, i contributi relativi ai redditi anteriori al 1° gennaio 2003

non erano né stati versati alla cassa di compensazione né prelevati dal datore

di lavoro. Le condizioni di cui all’art. 30ter cpv. 2 LAVS non erano pertanto

realizzate e questi redditi non potevano essere iscritti nel conto individuale

del ricorrente. Infatti l’iscrizione di tali redditi nel conto individuale

avrebbe quale conseguenza che i medesimi dovrebbero essere considerati come

pagati. La prescrizione di cui

all’art. 16 cpv. 1 LAVS non avrebbe così alcun effetto, contrariamente a quanto

prevede la legge (“L'OFAS a ensuite considéré que, dans le cas d'espèce, les

cotisations relatives aux revenus antérieurs au 1er janvier 2003 n'ont ni été

versées à la caisse de compensation ni été retenues du salaire par l'employeur,

si bien que les conditions légales posées par l'art. 30ter al. 2

LAVS n'étaient pas remplies; ces montants ne pouvaient donc pas être

inscrits au compte individuel du recourant. En effet, l'inscription au compte individuel

de ces revenus reviendrait à considérer, dans les faits, ces cotisations comme

étant payées. La prescription selon l'art. 16 al. 1 première phrase LAVS

n'aurait donc aucune portée pour l'assuré, contrairement à ce que prévoit la

loi”).

L’UFAS ha pure evidenziato che l’art. 141 cpv. 3 OAVS non

permette di evitare la prescrizione. Da un lato un articolo dell’ordinanza non

può derogare ad un articolo della legge (LAVS) e dall’altra questa disposizione

permette unicamente di adattare il conto individuale alla realtà, correggendo

degli errori di scrittura. Nel caso giudicato, nessun contributo è stato

versato o prelevato. Per cui il conto individuale, senza l’iscrizione dei

redditi litigiosi, è conforme alla realtà e non deve essere modificato (“L'OFAS

a aussi exposé que l'art. 141

al. 3 RAVS, contrairement à ce que prétend le recourant, ne permet pas de

contourner l'institution de la prescription. Car, d'une part, un article du

RAVS ne peut pas déroger à un article de la LAVS et, d'autre part, cette

disposition du règlement permet uniquement d'adapter le compte individuel à la

réalité en corrigeant des erreurs d'écriture. En l'occurrence, aucune

cotisation n'avait été versée ou prélevée. Cela étant, le compte individuel du

recourant est, sans l'inscription des montants litigieux, conforme à la réalité

et ne doit pas être modifié”).

Inoltre, nel caso di specie l’evento assicurato si era già

realizzato. Il ricorrente avrebbe potuto, prima della sua realizzazione,

chiedere la correzione del suo conto individuale, ciò che non ha fatto. D’altra

parte l’art. 141 cpv. 3 OAVS, che regola la rettifica delle iscrizioni nel

conto individuale, al momento della realizzazione dell’evento assicurato non è

applicabile alla luce di quanto appena esposto (“De plus, l'événement assuré

s'est en l'espèce réalisé. Le

recourant aurait pu, avant la réalisation de celui-ci, demander la correction

de son compte individuel, ce qu'il n'a pourtant pas fait. D'autre part, l'art.

141.

al. 3 RAVS, qui règle la rectification des inscriptions au compte

individuel lors de la réalisation du risque assuré, n'est pas applicable en

l'occurrence, compte tenu de ce qui vient d'être exposé”).

Infine, l’UFAS ha sottolineato che nel caso concreto,

l’iscrizione dei redditi avrebbe permesso di assegnare al ricorrente delle

prestazioni superiori a quelle alle quali avrebbe diritto in virtù dei

contributi effettivamente pagati. Alfine di rispettare l’uguaglianza di

trattamento con le altre persone assicurate, una tale situazione va evitata. Il

versamento di prestazioni che non sono state finanziate dall’assicurato avrebbe

quale conseguenza di spostare l’onere finanziario sull’insieme degli

assicurati. Ora, considerato che

nessun contributo può essere prelevato sui redditi anteriori al 2003, essi non

possono essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, poiché l’art.

30ter LAVS non autorizza questa iscrizione e renderebbe privo di senso l’art.

16.

LAVS (“Enfin, l'OFAS a souligné que, dans le cas d'espèce, l'inscription

des revenus demandée par le recourant permettrait en effet de lui octroyer des

prestations supérieures à celles auxquelles il aurait droit en fonction des

cotisations réellement acquittées. Afin de respecter l'égalité de traitement

avec les autres personnes assurées, une telle situation doit être évitée. Car

en réalité, le versement de prestations qui n'ont pas été financées par

l'assuré reviendrait à déplacer cette charge financière à l'ensemble des

assurés. Or, aucune cotisation ne pouvant être prélevée sur les revenus antérieurs

à 2003, les dits revenus ne peuvent pas être inscrits dans le compte individuel

du recourant, puisque l'art. 30ter LAVS n'autorise pas cette inscription,

laquelle viderait de son sens l'art. 16

LAVS”).

Il Tribunale federale ha

aderito alle valutazioni dell’UFAS e respinto il ricorso (“L'opinion exposée

ci-dessus est correcte. La

juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral et a admis à

juste titre que le droit de réclamer un complément de cotisations,

respectivement celui de procéder à leur inscription, est éteint pour les années

1984.

à 2002, de sorte que le compte individuel AVS du recourant ne peut être

rectifié que du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2005”).

L’Alta Corte è giunta alla

stessa conclusione nella STF 9C_374/2015 del 24 settembre 2015 (consid. 4 e 5).

2.5

Anche

nel caso di specie una rettifica del conto individuale per gli anni dal 1995 al

1997.

(cfr. consid. 2.4), ossia per un periodo per il quale il termine

quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS è ampiamente scaduto, non è

possibile.

Nell’ambito

del ricorso inoltrato in data 31 gennaio 2019 contro la decisione del 28

dicembre 2018 dell’UAI e sfociato nella STCA 32.2019.29 del 27 gennaio 2020, il

ricorrente aveva già contestato l’ammontare della rendita AI attribuitagli,

sostenendo che l’importo della prestazione era troppo basso.

Egli

aveva segnatamente chiesto di verificare se la Cassa aveva eseguito lo

splitting dei redditi della propria moglie e di esaminare se tutti gli anni di

contribuzione erano stati presi in considerazione (cfr. consid. 2.11 e seguenti

della citata sentenza).

Dopo

un accurato esame della documentazione prodotta dalle parti, questo Tribunale,

ai considerandi 2.11 e 2.12 della STCA 32.2019.29 del 27 gennaio 2020, è giunto

alla conclusione che il calcolo della prestazione è avvenuto correttamente.

La

sentenza è cresciuta incontestata in giudicato e il ricorrente non ha censurato,

malgrado ne avesse avuto l’occasione, l’ammontare dei redditi iscritti nel

conto individuale.

Egli

pertanto non può più ora contestare nuovamente, in questa sede, l’importo del

reddito annuo medio (cfr. anche il già citato art. 141 cpv. 3 OAVS per il quale

se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la

richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle

registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento

in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di

registrazione siano evidenti o debitamente comprovati).

In

concreto l’insorgente del resto non ha comprovato, né tanto meno ha sostenuto,

che il datore di lavoro avrebbe trattenuto, ma non versato, i contributi alla Cassa

di compensazione competente sull’importo di fr. 65'126, o meglio la differenza

rispetto quanto già iscritto nel conto individuale, asseritamente conseguito

negli anni litigiosi (cfr. art. 30ter cpv. 2 LAVS e 138 cpv. 1 e 3 OAVS; STF 9C_769/2008

del 21 agosto 2009, consid. 3.3; STF 9C_374/2015 del 24 settembre 2015, consid.

4.

e 5; DTF 117 V 261, consid. 3a).

Inoltre

lo stesso insorgente, dopo aver ricevuto la STCA 35.2004.34 del 15 dicembre

2004, non risulta essersi fatto parte attiva per chiedere l’iscrizione del

reddito nel suo conto individuale.

In

queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere ad una modifica

dell’iscrizione del salario nel conto individuale del ricorrente.

2.6

Infine,

va evidenziato che, seppure in un altro contesto (assicurato al beneficio di

una rendita AI parziale, che per la parte di abilità lavorativa lavora e paga i

contributi e poi in seguito ad un peggioramento del suo stato di salute ottiene

l’aumento della rendita AI), il Tribunale federale ha confermato che di

principio se il grado d’invalidità viene aumentato, per la nuova rendita sono

determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per quella vecchia (scala

delle rendite e reddito annuo medio determinante; DTF 147 V 133; DTF 126 V

157). Secondo l’Alta Corte la modifica del grado d’invalidità e l’aumento del

diritto alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello stato di

salute costituiscono un caso di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (consid.

5.1) e non un nuovo caso di assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla giurisprudenza

e alla prassi amministrativa costanti, si giustifica di applicare per la

determinazione del nuovo importo della rendita le stesse basi di calcolo

applicate finora, anche se i redditi realizzati dall’assicurato nel frattempo

sono aumentati notevolmente.

In

concreto si tratta degli elementi di calcolo (scala di rendita parziale 41,

reddito annuo determinante di fr. 26'790 [nel 2018, aggiornato a fr. 27'246 al

1° gennaio 2021] e durata contributiva computabile di 27 anni e 8 mesi), già

fissati e ritenuti corretti con la STCA 32.2019.29 del 27 gennaio 2020 (consid.

2.11

e 2.12), cresciuta incontestata in giudicato.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, non vi è alcun motivo per scostarsi dall’importo

riconosciuto dalla Cassa.

Il

ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.7

L’insorgente

con il ricorso chiede l’acquisizione dell’incarto 35.2004.34 sfociato nella

STCA del 15 dicembre 2004 e la propria audizione.

Questo

Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché i fatti alla base

della presente vertenza sono stati provati tramite la documentazione prodotta

dalle parti e non contestata nel suo contenuto.

L’acquisizione

dell’incarto 35.2004.34 è superflua alla luce del chiaro contenuto della

sentenza del 15 dicembre 2004 (cfr. consid. 2.3 e seguenti).

Va qui rammentato che conformemente, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019

del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid.

5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21

novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;

STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre,

per quanto concerne l’audizione del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n.

1.

CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Ora, come visto nei considerandi

precedenti la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non

necessita di alcun complemento.

Del

resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere

le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio

2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il

proprio giudizio (valutazione anticipata

delle prove; STF 9C_96/2022

dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 9C_569/2020

del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018

consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione

dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste

a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti