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Decisione

32.2022.34

Ricorso contro decorrenza diritto AGI. Se l'assicurato non impugna decisione pregressa sul diritto all’AGI, potere cognitivo del TCA è di principio limitato da tale decisione, a prescindere da bontà d

29 agosto 2022Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i propri bisogni corporali)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con

l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il

comportamento normale all'interno della società così come richiesto

dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve

(art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di

rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a

causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente

l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e

necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra

queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti

conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine

del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato

della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età

di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del

primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio

dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi

invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto

alla rendita.

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Sia ancora rammentato che secondo

il N. 8025 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1°

gennaio 2021), l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato

lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13

gennaio 2017). Ciò accade per esempio se egli è soggetto ad attacchi che

possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e

spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per il N. 8026 della CIGI l'aiuto

è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto

ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale»

[DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può

essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno

con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere

contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che

costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

Per le cifre marginali 8011 e

8013 CIGI, se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la

grande invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di

altre persone per tutte oppure per la maggior parte dì esse, è sufficiente che

necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle

funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, v.

N. 8025 seg.).

In ogni caso, il compimento

difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per

principio la grande invalidità

(STF 9C_633/2012).

Inoltre, per il N. 8085 CIGI,

in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad adottare

misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la

propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura

velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.;

cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso

non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989

pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la

grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi

professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati

(DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai

familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe

aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009

del 1° aprile 2010).

2.4. Riguardo ai singoli aspetti della

grande invalidità, per quanto possibilmente di rilievo nella fattispecie, va

ricordato che per la cifra marginale 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi e

svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di

mettersi e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo

ausiliario o le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando

l'assicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è

in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di

indossare gli abiti per il verso giusto.

Secondo la cifra marginale 8018

CIGI (atto ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande

invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo

solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado

di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla

bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di

terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo

genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non

necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C

30/2010). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non

può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare

fette di pane, STF 9C 346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in

presenza di una grande invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità

funzionale del medesimo (paralisi del braccio), a condizione che il braccio

paralizzato non possa essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere

fermo un piatto con la mano; marg. 8018.1 CIGI).

Quanto all’atto “pulizia

personale”, giusta la cifra marginale 8020 CIGI, l'assicurato è considerato

grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della

vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità,

se l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le

unghie (STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).

L’assicurato è invece considerato

grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se

necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per

risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi

accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono espletati

in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo,

tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique VSI 1996 pag.

182). Non vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno di

un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di espletare i

bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C 604/2013; CIGI

8021 e 8021.1).

Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi

(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, secondo la

menzionata Circolare l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito

di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di

fuori di essa e di intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si intendono

le relazioni interpersonali

caratteristiche della vita

quotidiana (p. es. leggere, scrivere,

frequentare concerti,

manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126), mentre

che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire

l’isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili)

va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana» (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale

«intrattenere contatti sociali» (N. 8048; marginali 8022-8024 CIGI).

Quanto infine alla “necessità

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi

degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento non comprende né

l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della

vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un elemento di

aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450). Esso ha lo scopo di impedire

che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere

ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, v. N. 8005 segg. e

8109). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono perseguire

quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto fornito deve essere l'elemento che

permette all'assicurato di vivere autonomamente a casa. Il fatto che svolga

alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati

momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere

ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi

considerato. Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura

considerevole dal partner o da un familiare (madre, fratelli ecc.) per i lavori

domestici (per es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa

necessariamente le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno

viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014; CIGI 8040).

Le cifre 8049 CIGI segg.

dispongono in merito:

" La

necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi della legge è data se l’assicurato:

- non può vivere

autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona oppure

- non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona oppure

- rischia

seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.

Questo elenco è esaustivo. (8049 CIGI)

3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una

vita autonoma

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è

necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera

autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in

questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:

- aiuto nella strutturazione della giornata;

- sostegno

nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate

alla salute, all’alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative

ecc.);

- conduzione della propria economia domestica.

L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio

l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i

pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un'attività ecc.

Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende

aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni ecc.

Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare

all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per

lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della

vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Nella conduzione dell'economia domestica rientrano compiti quali

pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di

aiuto necessarie vanno però considerate nell'ottica di impedire che

l'assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se,

in mancanza dell'aiuto per questi compiti, l'assicurato dovrebbe essere

ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può

stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica.

In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute

come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. (8050 CIGI)

Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere sia l'aiuto

indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza,

l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se

l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni

impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per

conto proprio solo con l'assistenza di una terza persona (sentenza del TF 9C

28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le prestazioni di aiuto

necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in

mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto andare a vivere in

un istituto (v. N. 8040). (8050.2 CIGI)

Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno, occorre per

esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie per imparare

ad utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende domestiche (STF

9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010). Va prestata particolare attenzione all'aiuto

dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto per quanto riguarda í lavori

domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come sì organizzerebbe una comunità

familiare se non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 1 33 V

504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel

caso in cui l'assicurato non presenti alcun danno alla salute. Se l'assicurato

vive nella stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che

questi ultimi forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Sì può

esigere un aiuto nell'economia domestica anche da parte dei figli, in funzione

della loro età. (8050.3 CIGI)

3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita

quotidiana fuori casa

L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è

necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere

determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli

acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o

personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del

21l luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente

o prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di

spostarsi.” (8051 CIGI)

2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI

l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative mediante

l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra marginale 1058 CIGI,

l'ufficio effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di

cura, sul posto di lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare

il diritto agli assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo

accertamento se le condizioni personali dell'assicurato gli sono

sufficientemente note e se il caso è debitamente documentato.

Secondo la cifra marginale 8131

(Procedura in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI), “in

linea di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul posto.

Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza

supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto,

v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai genitori o dal

rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande

invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare deve essere

stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di

cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda per

l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento sul

posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un

accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di

divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento,

l'ufficio Al deve chiarire la situazione

svolgendo una verifica

mediante domande mirate e

coinvolgendo il SMR. Per il

resto sì applica la CPAI”.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto

d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure

deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una

persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6. Va ricordato che, al pari di ogni

altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si

prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità

amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire

un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento

(DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1).

Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza

all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le

loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno

valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61

consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7. Di principio, una procedura è

avviata con il deposito della domanda dell’assicurato e si conclude con la

crescita in giudicato della decisione finale. È in effetti con la presentazione

Considerandi

della domanda che si instaura un rapporto di litispendenza tra l’assicurato e

l’Ufficio AI, quest’ultimo mantenendo di principio la competenza per tutta la

durata della procedura conformemente all’art. 40 cpv. 3 OAI (STCA 32.2019.149

del 6 novembre 2019 consid. 2.3. con riferimenti).

Per quanto attiene alla forma

della domanda, l’art. 29 cpv. 1 LPGA concede la facoltà ai singoli assicuratori

di regolarsi sul punto, prescrivendo tuttavia la gratuità della consegna dei

formulari per la domanda (cpv. 2) e la salvaguardia dei termini qualora

l’assicurato avesse adito l’assicuratore non competente (cpv. 3). In ambito AI,

la domanda di prestazioni dev’essere presentata sul modulo ufficiale ex art. 65

cpv. 1 OAI, tale disposto configurando tuttavia una disposizione d’ordine (sul

tema cfr. CPAI nel suo tenore al 1. luglio 2022, nr. marginale 1015 e segg.;

Kieser, Kommentar-ATSG, n. 40 e segg. ad art. 29 LPGA con rinvii

giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG

Kommentar, n. 4 e 7 ad art. 29 LPGA).

Quo agli effetti della domanda

per l’assicuratore, si rileva come già il titolo marginale dell’art. 29 LPGA (Rivendicazione

del diritto alle prestazioni) evidenzi su cosa l’assicuratore deve determinarsi,

segnatamente la richiesta dell’assicurato. Una domanda è considerata tale

quando è riconoscibile la volontà dell’assicurato di “candidarsi” (ted. sich

bewerben), per riprendere il termine usato nel Rapporto della Commissione

degli Stati del 27 settembre 1990 relativa all’Iniziativa parlamentare sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni (FF 1991 II 259), ad una o più

prestazioni assicurative. Secondo la giurisprudenza, con la domanda di

prestazioni l’assicurato salvaguardia non solo i diritti che indica

esplicitamente sul formulario, ma anche tutti quelli che in buona fede si può

presumere in relazione con l’evento assicurativo segnalato. D’altra parte,

l’Ufficio AI, pur dovendo procedere ad interpretare la domanda dell’assicurato

conformemente al principio della buona fede e della massima d’ufficio, non è

tenuto ad esaminare il diritto a tutte le prestazioni previste dalla legge, ma

solo a quelle che possono ragionevolmente entrare in linea di conto sulla base

della fattispecie e della documentazione. Qualora l’assicurato facesse valere

in un secondo momento il diritto ad ulteriori prestazioni, si dovrà determinare

se, sulla base di tutte le circostanze del caso di specie e alla luce del

principio della buona fede, la precedente domanda di prestazioni comprendeva

quella successiva (cfr. STF 9C_40/2020 del 26 giugno 2020 consid. 5.1. con

rinvii giurisprudenziali; STCA 32.2019 consid. 2.3.; Kieser, op. cit.,

Kommentar-ATSG, n. 34 e seg. ad art. 29 LPGA con rinvii giurisprudenziali). A

tal proposito va sottolineato che anche uno scritto non ossequioso delle forme

previste può costituire una domanda di prestazioni (cfr. art. 29 cpv. 2 e 3

LPGA), a patto che la volontà di chiedere una prestazione emerga in modo

chiaro, ciò che non è il caso qualora l’assicurato si limiti a descrivere la

fattispecie che potrebbe conferirgli il diritto a prestazioni (STFA I 670/02

dell’8 aprile 2005 consid. 2.1. con riferimenti giurisprudenziali; Forster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2021,

pag. 308 e seg.).

2.8

Nella DTF 136 V 369 il Tribunale

federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni

(amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti

nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente

illimitata, estendendosi sia ai presupposti che ai fattori per la modulazione

della prestazione, fintanto che al momento dell’emanazione della decisione essi

si riferiscano a fattispecie conclusesi nel tempo. Simili elementi di

motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono perciò suscettibili

di riesame nell’ambito di una revisione o di una nuova domanda, né vi si può

rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid.

3.1.1

e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Ciò comporta che se l’assicurato,

pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la

decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente

sopperita, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere

ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung)

(DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Nella STF 8C_488/2021 del 26

luglio 2021 (consid. 4. e seg.), l’Alta Corte ha confermato che l’AGI configura

una prestazione ricorrente e che pertanto alle decisioni afferenti al diritto

all’AGI torna applicabile la suevocata giurisprudenza (sottolineature del

redattore):

" Es ist

nicht ersichtlich, weshalb der Anspruch auf einen zusätzlich zur

Hilflosenentschädigung ausgerichteten Intensivpflegezuschlag (art. 42ter Abs. 3

IVG) anders beurteilt werden sollte. Wie bei einer Rentenleistung handelt es

sich sowohl bei der Hilflosenentschädigung als auch beim

Intensivpflegezuschlag um eine Dauerleistung, die nur – unter Vorbehalt der

prozessualen Revision oder der Wiedererwägung nach Art. 53 Abs. 1 oder 2

ATSG – nach den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 2 ATSG abänderbar ist,

was eine erhebliche Änderung des ihr zu Grunde liegenden Sachverhalts voraussetzt.

[…]” (consid. 5.; cfr. anche DTF 135 V 148 consid. 5.1. e seg.).

Sul tema vedasi anche la

recente STCA 32.2022.9 del 18 luglio 2022 (consid. 2.7.) di cui è prevista la

pubblicazione.

2.8.1

Come esposto in narrativa (cfr.

supra consid. 1.9.), l’insorgente sostiene che, unitamente alla refertazione

medica agli atti, le sue asserzioni rese nel corso degli anni contestualmente

alle domande di (revisione di) rendita AI e al rapporto d’inchiesta per le

persone che si occupano dell’economia domestica (oltre che alle domande d’AGI

presentate su formulario ufficiale) avrebbero dovuto essere interpretate

dall’Ufficio AI quali domande d’AGI e, conseguentemente, l’amministrazione

avrebbe dovuto procedere con un’inchiesta domiciliare per accertare l’eventuale

diritto all’assegno (cfr. supra consid. 2.5.). A mente della ricorrente, tale

agire s’imponeva già nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita del

2003, ritenuto che la dr.ssa __________ nel rapporto di decorso del 23

settembre 2003 (doc. 77 incarto AI) indicava la necessità di ricorrere

regolarmente all’aiuto di terzi per indossare certi vestiti; se l’Ufficio AI

avesse fatto esperire un’inchiesta domiciliare già in quel momento, soggiunge

la ricorrente, lo stato di bisogno conferente un diritto all’AGI sarebbe stato

accertato già dal 2003. In ogni caso, tale stato di bisogno sarebbe comprovato

anche dalle successive asserzioni e refertazioni mediche pervenute

all’amministrazione nel corso degli anni successivi (cfr. ad esempio il rapporto

d’inchiesta del 3 dicembre 2004, doc. 88 incarto AI; questionari di revisione

della rendita del 2008 e del 2011, docc. 107 e 120 incarto AI; questionario di

revisione della rendita del 25 maggio 2018, doc. 210 incarto AI), con

conseguente insorgenza del diritto all’AGI ben prima di quanto determinato

dall’amministrazione, al più tardi come da petitum.

Questa Corte rileva innanzitutto

che a prescindere da quelle che l’insorgente ritiene configurare precedenti

domande AGI rimaste asseritamente inevase (cfr. supra consid. 1.9.) e da

precedenti errori di procedura (leggasi: l’inchiesta domiciliare che secondo la

ricorrente avrebbe dovuto aver luogo già nel 2003 ed in ogni caso nelle

successive segnalazioni occorse durante gli anni e che la ricorrente ritiene,

come detto, configurassero domande d’AGI), la domanda di assegno del 30

novembre/6 dicembre 2016 è stata respinta con decisione del 29 marzo 2017,

decisione cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.4.).

In applicazione della citata

DTF 136 V 369 (cfr. supra consid. 2.8.), nel caso che ci occupa il potere

cognitivo di questo Tribunale non può avere per oggetto la situazione che precede

il momento della crescita in giudicato della decisione amministrativa del 29

marzo 2017, quest’ultima avendo reso vincolante la fattispecie e i mezzi di

prova presentati fino a tale momento. Conformemente alla citata pronunzia, gli

elementi valutati dall’amministrazione non sono dunque suscettibili di riesame

nell’ambito di una revisione o di una nuova domanda, a meno che non insorga un

nuovo caso di assicurazione.

Del resto, non si ravvisano

motivi, e l’assicurata neppure ne adduce, che le avrebbero impedito di

impugnare la decisione, motivando l’impugnativa con la mancata inchiesta

domiciliare (cfr. DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.). Il medesimo discorso vale

anche per le asserite precedenti domande di AGI: se l’assicurata, come sostiene

in questa sede, avesse davvero ritenuto che l’amministrazione doveva interpretare

le sue segnalazioni sulle problematiche del quotidiano e il bisogno

dell’assistenza quali domande d’AGI, ella avrebbe dovuto – in applicazione del

principio della buona fede – perlomeno in un secondo momento esplicitare la

propria richiesta invece di lasciare trascorrere (asseritamente) inevase tali

segnalazioni e contestare a distanza di anni l’inagire dell’Ufficio AI (a tal

proposito cfr. supra consid. 2.7.).

2.8.2

L’11 settembre 2017 la dr.ssa __________

ha formulato domanda di “rivalutazione delle prestazioni sociali della

paziente”, descrivendone una perdita di peso, disturbi dell’equilibrio ed

una cattiva compliance riferita alla problematica psichiatrica (doc. 201

incarto AI).

Il medico SMR, non rilevando

alcuna nuova (e pertinente) informazione di natura medica, ha ritenuto

ingiustificata l’entrata in materia (doc. 202 incarto AI). Questa presa di

posizione è stata confermata dal medico SMR (doc. 207 incarto AI) anche dopo

aver vagliato lo scarno (e neppure datato) certificato della dr.ssa __________

(doc. 205 incarto AI). L’Ufficio AI ha dunque evaso la domanda con decisione

del 15 novembre 2017 (doc. 208 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 203

incarto AI).

A mente di questo Tribunale,

l’accertamento del medico SMR non presta il fianco a critiche, ritenuto

peraltro che la domanda di prestazioni redatta dalla curante si focalizzava

sulle ristrettezze economiche del nucleo famigliare dell’assicurata,

ipotizzando che il calo del peso fosse dovuto ad una dieta insufficiente, a sua

volta riconducibile alla situazione finanziaria della famiglia.

Inoltre, anche se per ipotesi

di lavoro la domanda formulata dalla curante fosse (stata) da interpretare come

una (nuova) domanda d’AGI, non avendo l’assicurata impugnato la decisione di

non entrata in materia, rispettivamente essendo quest’ultima cresciuta

incontestata in giudicato, come detto il TCA non ha potere d’esame sui fatti

intervenuti e i mezzi di prova valutati fino alla crescita in giudicato della

decisione amministrativa (cfr. supra consid. 2.8. e seg.).

2.8.3

Come esposto in narrativa (cfr.

supra consid. 1.6.), nel formulario del 25 maggio 2018 (Questionario: Revisione

della rendita d’invalidità/Assegno per grandi invalidi) l’assicurata aveva

indicato chiaramente, tra l’altro, la necessità di far capo in particolare alla

figlia __________ per espletare molteplici atti ordinari, allegando il rapporto

medico del dr. __________ datato 6 giugno 2018 (doc. 211 incarto AI) e quello

della dr.ssa __________ del 10 giugno 2018 (doc. 212 incarto AI).

Il dr. __________, descritta in

particolare un’affezione psichiatrica ancora non definita, alla domanda a

sapere se l’assicurata fosse limitata nelle mansioni domestiche (conduzione

dell’economia domestica, alimentazione, pulizia dell’abitazione, acquisti,

bucato, cura dei bambini), ha indicato “moderatamente limitata”

(doc. 211, pag. 601 incarto AI, sottolineatura del redattore). Al suo rapporto,

il curante ha allegato anche quelli del dr. __________ (specialista in

neurologia) del 15 e del 25 maggio 2018 (pagg. 603-606 incarto AI), del dr. __________

(specialista in neurologia) del 16 gennaio 2018 (pagg. 607-609 incarto AI), del

dr. __________ (specialista in medicina interna generale) del 10 aprile 2014

(pagg. 610-612 incarto AI) e del dr. __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia) del 15 novembre 2011 (pag. 613 incarto AI).

La dr.ssa __________, alla

domanda a sapere in quale misura RI 1 fosse limitata nelle mansioni domestiche

(conduzione dell’economia domestica, alimentazione, pulizia dell’abitazione,

acquisti, bucato, cura dei bambini), ha apposto una croce alla voce “Non

è possibile rispondere” (doc. 212, pag. 619 incarto AI).

Vagliata la documentazione

medica di cui sopra, il medico SMR, non ravvisando nuovi e ben definiti

elementi medici suscettibili di modificare la precedente valutazione dello

stato di salute dell’assicurata, ha altresì negato l’esistenza di ragioni

mediche che giustifichino l’aiuto da parte di terzi per svolgere gli atti

ordinari della vita (docc. 214, 215 e 217 incarto AI).

Con scritto del 12 settembre

2018.

l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che avrebbe continuato a

percepire la medesima rendita, non avendo rilevato alcun cambiamento della

situazione valetudinaria.

Questa Corte, vagliata

attentamente la refertazione medica allegata al questionario, condivide

integralmente le conclusioni del medico SMR. In effetti, oltre ad una diagnosi

non ancora ben definita in ambito neurologico (potenziale forma di epilessia),

la documentazione non permette certo di ritenere adempiuti i presupposti per

considerare l’assicurata una grande invalida ai sensi di legge (cfr. supra

consid. 2.2. e segg.).

Va qui rilevato che le

comunicazioni dell’amministrazione (ted. formlose Verfügungen) non

costituiscono delle decisioni amministrative formali in senso stretto. In

effetti, benché di principio i rapporti giuridici nelle assicurazioni sociali

sono regolati tramite decisioni amministrative, il legislatore ha voluto

mantenere la possibilità di regolare alcuni aspetti di tali rapporti tramite

transazioni e comunicazioni informali (c.d. De-facto Erledigung). Questa

concezione è ancorata nella parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali, libere le singole leggi di precisare le questioni che necessitano di

una decisione formale e quelle che possono, in prima battuta, essere regolate

in modo informale (DTF 132 V 412 consid. 2.2.). Ciò è avvenuto, ad esempio, in

ambito AI (cfr. art. 74ter OAI). Sotto il profilo del contenuto, la

comunicazione deve sempre contenere l’indicazione circa la possibilità

dell’assicurato di richiedere una decisione formale impugnabile, a prescindere

dal fatto che la singola legge (come nel caso dell’art. 74quater

OAI) espliciti tale aspetto e conformemente al diritto di consulenza ex art. 27

cpv. 2 LPGA (DTF 132 V 412 consid. 3.). In ambito AI, tale aspetto è

disciplinato all’art. 74quater cpv. 1 OAI. Pertanto, la comunicazione

informale, di per sé, non può essere oggetto d’impugnazione: se l’assicurato

non concorda con quanto comunicatogli informalmente, egli dovrà entro il

termine indicatogli dall’amministrazione, richiedere la notifica di una

decisione formale ed impugnare quest’ultima (Sentenza IV 2015/98 del 20

settembre 2016 del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo,

consid. 1.3.).

Quo agli effetti di una

comunicazione, l’Alta Corte ha stabilito che

“Die Rechtsbeständigkeit gilt bei Zulässigkeit formloser

Verfügungen als eingetreten, wenn anzunehmen ist, eine versicherte Person

habe sich mit einer getroffenen Regelung abgefunden, was dann der Fall ist,

wenn die nach den Umständen zu bemessende Überlegungs- und Prüfungsfrist

abgelaufen ist, welche der versicherten Person zusteht, um sich gegen das

faktische Verwaltungshandeln zu verwahren” (DTF 132 V 412

consid. 5 con rinvii giurisprudenziali, sottolineature del redattore). Detto

altrimenti, qualora l’assicurato non dovesse contestare la comunicazione chiedendo

la notifica di una decisione formale entro il (congruo) termine assegnatogli

dall’amministrazione, la comunicazione informale diverrà vincolante, a

prescindere dalla correttezza del suo contenuto (cfr. la citata IV 2015/98

consid. 1.4. e STCA 32.2019.149 del 6 novembre 2019 consid. 2.3.). Quanto

precede trova conferma nel fatto che anche le comunicazioni possono essere

oggetto di riconsiderazione (cfr. STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid.

2.4.1

con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

In concreto, la questione a

sapere se l’amministrazione avesse dovuto emanare anche una decisione con

esplicito riferimento al rifiuto dell’AGI non va qui approfondita, giacché,

anche in questo caso, l’assicurata ha omesso di richiedere l’emanazione di una

decisione soggetta a ricorso, facoltà esplicitamente segnalatale nella

comunicazione del 12 settembre 2018 (doc. 218, pag. 627 incarto AI: “Se non

è pienamente d’accordo, può richiedere una decisione soggetta a ricorso. La

richiesta firmata e brevemente motivata, deve essere inoltrata per iscritto

entro 30 giorni […]”). Qualora la ricorrente si fosse prevalsa di tale

facoltà e l’Ufficio AI fosse rimasto silente, ella avrebbe potuto adire al TCA

con un ricorso per denegata giustizia.

A ciò si aggiungano le indicazioni

dei curanti riportate sopra, che evidentemente non depongono a favore della

tesi dell’insorgente.

Si deve dunque concludere, in

applicazione della surriferita giurisprudenza, che l’assicurata si è trovata

d’accordo con quanto comunicatole dall’amministrazione con lo scritto del 12

settembre 2018. Conseguentemente, la valutazione dell’amministrazione risulta

vincolante, il potere cognitivo del TCA venendo nuovamente temporalmente

limitato dalla crescita in giudicato della comunicazione dell’Ufficio AI.

Visto quanto precede, la

domanda tendente al riconoscimento del diritto ad un AGI di grado medio a far

tempo dal 1. giugno 2017 va respinta.

2.8.4

Come

esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.7.), la curante ha segnalato nel

2019.

un peggioramento dello stato di salute a seguito della conferma della

presenza di anomalie di aspetto epilettiforme, mentre nel “Questionario:

Revisione della rendita/Assegno per grandi invalidi”, l’assicurata ha

nuovamente indicato la necessità di aiuto regolare e notevole per

vestirsi/svestirsi, alzarsi/coricarsi, la cura del corpo, spostarsi, mantenere

i contatti sociali e di sorveglianza diurna e notturna, confermando altresì la

necessità di organizzazione della realtà quotidiana tramite il sostegno dei

figli.

L’amministrazione

ha dunque sottoposto le refertazioni mediche unitamente al rapporto

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

al SMR e, facendone proprie le conclusioni, ha ritenuto accertato un

peggioramento dello stato valetudinario con conseguente aumento del grado

d’invalidità al 55% conferente diritto a ½ rendita dal 1. febbraio 2019.

Tuttavia, anche in questo caso senza procedere con un’inchiesta domiciliare per

l’AGI, con decisione datata 29 aprile 2021 l’Ufficio AI ha respinto la domanda

d’assegno su indicazione dei medici SMR; questi ultimi avevano ritenuto i

certificati medici dei curanti – presentati quali osservazioni al preavviso –

inconferenti.

Diversamente

da quanto avvenuto precedentemente, in quest’occasione la ricorrente ha

impugnato la decisione del 29 aprile 2021 con ricorso al TCA, censurando, tra

l’altro, il fatto che l’amministrazione non abbia mai esperito un’inchiesta

domiciliare per valutare il diritto all’AGI (doc. 265, pag. 808 e segg. incarto

AI) e allegando in particolare i rapporti medici della curante dr.ssa __________

del 13 aprile 2021 (pag. 829 incarto AI) e quello della dr.ssa __________ del

20.

aprile 2021 (pag. 835 incarto AI). Questi rapporti sono stati considerati

dal medico SMR sufficienti per effettuare un’inchiesta domiciliare, da cui

l’adesione da parte dell’Ufficio AI alla richiesta dell’assicurata di procedere

in tal senso e, di conseguenza, l’accoglimento del gravame da parte del TCA.

Esperita

l’inchiesta domiciliare il 19 gennaio 2022, il consulente AI ha chiesto il 26

gennaio 2022. al medico SMR se “i rapporti medici della dr.ssa __________

del 13.04.2021 e della dr.ssa Aletti del 30.04.2021, permettono di considerare

l’inizio dell’anno di carenza del danno alla salute dell’assicurata a decorrere

dal mese di aprile 2021” (doc. 276 incarto AI). Il 28 gennaio 2022 il medico

SMR si è così espresso: “[…] dal punto di vista medico la dottoressa __________

[…] segnala come dal 23.11.2020 l’assicurata benefici di una presa a carico

medica psichiatrica e multidisciplinare, pertanto tale data va presa in

considerazione come data di inizio anche di eventuali bisogni di assistenza

dell’assicurata nello svolgimento degli atti ordinari della vita” (doc. 277

incarto AI).

Conseguentemente,

nel rapporto del 31 gennaio 2022 dell’inchiesta domiciliare, il consulente __________

ha ritenuto l’assicurata dipendente da terzi per quattro atti ordinari della

vita e necessitante di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana. “La situazione descritta è tale dal mese di novembre 2020”,

con il versamento dell’AGI di grado medio “a decorrere dal mese di novembre

2021, un anno dopo l’inizio della dipendenza” (doc. 278, pag. 865 incarto

AI).

In

concreto il medico SMR riconduce il bisogno regolare e notevole di terzi nello

svolgimento degli atti ordinari della vita e nell’organizzazione della realtà

quotidiana al momento della presa a carico multidisciplinare da parte del Servizio

__________ di __________ (__________), ossia al 23 novembre 2020, come

attestato dalla dr.ssa Aletti nel suo rapporto del 30 aprile 2021.

L’insorgente

chiede il riconoscimento del diritto all’AGI a far tempo dal 1. agosto 2021,

ossia ad un anno dal rapporto del 29 agosto 2020 della dr.ssa __________ (cfr.

supra consid. 1.7.). Quest’ultimo, corredato da ulteriore refertazione medica

agli atti e riportata nel ricorso, indicherebbe, a mente dell’insorgente, come

il bisogno di assistenza da terzi fosse già dato il 29 agosto 2020.

A tal proposito, come rettamente

rilevato dall’amministrazione, l’insorgente ha riportato nell’allegato

ricorsuale dei frammenti di documentazione pregressa che, come già visto in

precedenza, è stata ritenuta insufficiente per oggettivare il costante e

durevole bisogno dell’aiuto di terzi per eseguire gli atti ordinari della vita

e, dunque, il diritto all’AGI.

Infatti, tale refertazione, che

consiste prevalentemente in certificazioni dei curanti rese nel corso degli

anni e asserzioni della ricorrente, rispettivamente della di lei figlia,

evidenziavano certamente uno stato valetudinario compromesso, senza tuttavia

oggettivare sufficientemente le condizioni conferenti diritto all’AGI. Certo,

se l’amministrazione avesse agito immediatamente come poi fatto, ossia

esperendo un’inchiesta domiciliare, non è da escludere che le condizioni per il

diritto all’AGI sarebbero state rilevate ben prima. Tuttavia, non avendo

l’insorgente sollecitato tale procedere, eventualmente adendo anche al TCA

(cfr. supra consid. 2.8., 2.8.1. in fine, 2.8.2. in fine e 2.8.3.), essa deve assumersi

le conseguenze di una (eventuale) carenza probatoria in questa sede.

Quo al certificato medico del 29

agosto 2020 della dr.ssa Podella Turano, giova riportare le considerazioni

afferenti alle ripercussioni dello stato valetudinario dell’assicurata nello

svolgimento delle sue attività ordinarie, (sottolineature del redattore):

" […] sono

in grado adesso di confermare la diagnosi [di sindrome dissociativa con crisi

psicogene non epilettiche, n.d.r.], che pur non avendo la dignità

istituzionalmente riconosciuta di una sindrome epilettica, comporta forse un

carico ancora più elevato sia sul piano clinico, sia sul piano terapeutico, sia

sul piano sociale.”

" Le crisi

della paziente, determinate dall’enorme carico psichico, rappresentano il focus

su cui ruotano le vite non solo della paziente, ma anche dei due figli, __________,

praticamente autonominatasi infermiera della madre, e __________, poco

cosciente della gravità delle condizioni della madre ma testimone emotivamente

coinvolto nelle manifestazioni cliniche di essa.”

A mente di questa Corte, il

certificato della curante, il cui valore probatorio è di per sé relativo (cfr.

pro multis STCA 32.2021.87 del 7 marzo 2022 consid. 2.4. con molteplici rinvii

giurisprudenziali), non è sufficiente a fissare ad agosto 2020 il momento a

partire dal quale l’insorgente aveva necessità di aiuto regolare e notevole di

terzi nello svolgimento degli atti ordinari della vita o il bisogno dell’aiuto

di terzi nell’organizzazione della realtà quotidiana, la curante non essendosi

espressa esaustivamente circa i singoli atti quotidiani ordinari, limitandosi a

osservazioni troppo generiche. Per tacere della considerazione – censurabile – secondo

cui “Si può evitare lo stimolo alla persistenza delle crisi, eliminando la

preoccupazione economica della paziente”, ciò che ne relativizza

ulteriormente il valore probatorio.

La necessità di bisogno per

espletare gli atti ordinari dell’attività quotidiana è stata per contro

maggiormente sostanziata nel rapporto medico del 30 aprile 2021 della dr.ssa __________

(doc. 265, pag. 836) di cui si riproducono degli estratti (sottolineature del

redattore):

" La signora

RI 1 […] è seguita dal Servizio __________ di __________ dal 23.11.2020

e usufruisce di una presa a carico multidisciplinare medica, infermieristica e

psicoterapeutica.” “[…] La paziente presenta una marcata sintomatologia

ansiosa, che la porta all’evitamento di tutte le situazioni sociali e

difficoltà nell’esecuzione delle più ordinarie attività di vita quotidiana.”

" […] gli

episodi sono testimoniati dalla figlia, principale caregiver della

paziente, che dedica l’intera giornata all’accudimento della madre.”.

In effetti, la stessa dr.ssa __________

con il certificato del 13 aprile 2021 ha poi sostanziato maggiormente il

bisogno di aiuto di terzi dell’insorgente (sottolineatura dal redattore):

" La

persistenza delle crisi notturne e la pericardite prostrano la paziente che conduce

intere giornate senza uscire, depressa, mutacica, sorvegliata costantemente

dalla figlia”, che “[le affezioni di cui l’assicurata soffre] comportano

per la paziente il bisogno continuativo di assistenza quotidiana e di accompagnamento

in attività anche semplici, domestiche ed esterne.” e che “Le condizioni

scadenti della paziente necessitano pertanto di assistenza quotidiana, che non

può e non deve pesare tutta sulla giovane figlia ormai annichilita nel suo

ruolo di care giver della madre.”.

Tutto bene considerato, il TCA

ritiene che la documentazione agli atti non sia sufficiente a provare con il

grado di verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 138 V 218 consid. 6,

126.

V 360) che nell’agosto del 2020 le condizioni conferenti il diritto ad un

AGI di grado medio fossero già adempiute. Conseguentemente, la domanda

dell’insorgente formulata in via subordinata e tendente al riconoscimento del

diritto ad un AGI di grado medio con accompagnamento dal 1. agosto 2021, ossia

dopo l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, va respinta.

Occorre

precisare che questa Corte non può escludere con certezza che lo stato di

necessità di aiuto notevole e costante da parte di terzi per espletare le

attività quotidiane ordinarie fosse presente dopo l’agosto del 2020 ma prima di

novembre 2020. D’altronde, neppure l’amministrazione ha escluso tale evenienza,

osservando comunque che è solo dal novembre 2020, ossia con il peggioramento

dello stato di salute comportante la presa a carico psichiatrica e

multidisciplinare, che si è palesato un “maggior bisogno di aiuto di terzi,

che poteva da allora essere considerato regolare e notevole”.

D’altra

parte, l’insorgente non ha presentato nelle more ricorsuali nuova refertazione

medica atta ad inficiare l’accertamento del medico SMR e del consulente __________

(sul tema del valore probatorio dell’inchiesta domiciliare cfr. STFA I 138/02

del 27 ottobre 2003 consid. 6.1.2. e seg.).

2.9

In

sintesi, il TCA può far propria la presa di posizione dell’Ufficio AI circa le

censure ricorsuali: “tutti i passaggi riportati dalla ricorrente,

estrapolati dalla documentazione medica agli atti, siano riferiti a dolori,

difficoltà e impedimenti parziali e/o transitori ma non è mai stata

medicalmente oggettivata la necessità di aiuto regolare e notevole per gli atti

ordinari della vita” e che “È indubbio che determinati sintomi, ripresi

dalla documentazione medica e istruttoria e riportati nel ricorso fossero

presenti già da anni, ma questo ancora non vuol dire che essi fossero di entità

tale da rendere necessario un aiuto regolare e notevole per gli atti ordinari

della vita.”.

Visto

tutto quanto precede, il ricorso va integralmente respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con l’art. 69 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr.

DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti