32.2022.34
Ricorso contro decorrenza diritto AGI. Se l'assicurato non impugna decisione pregressa sul diritto all’AGI, potere cognitivo del TCA è di principio limitato da tale decisione, a prescindere da bontà decisione. Valutazione SMR confermata
29 agosto 2022Italiano59 min
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.34
JV/sc
Lugano
29 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° aprile 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, e allora
attiva quale venditrice, a seguito di un grave incidente occorsole il 5 ottobre
1990 ha presentato il 26/29 luglio 1991 una domanda di prestazioni AI per
adulti (docc. 17 e 18 incarto AI), vedendosi riconoscere il diritto ad una
rendita intera (grado d’invalidità 80%) dal 1. ottobre 1991 (docc. 25 e 28
incarto AI).
1.2. Con decisione del 26 aprile 1999
l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita, da intera a ¼ (grado
d’invalidità 44%) a far tempo dal 1. maggio 1999 (docc. 61 e 64 incarto AI).
Questa decisione è stata confermata nell’ambito della revisione di febbraio
2001 (doc. 66 incarto AI) a fronte delle risultanze mediche (doc. 70 incarto
AI) e di quelle dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica dell’11 gennaio 2002 (doc. 72 incarto AI), come da
comunicazione del 5 luglio 2002 (doc. 73 incarto AI). La situazione è rimasta pressoché
immutata (vi è stata una modifica del grado d’invalidità, ora al 46%) anche
dopo le revisioni del 2003 e del 2007 (docc. 76, 97, 100 e 105 incarto AI) e la
successiva richiesta di aumento di rendita (doc. 106 incarto AI) è stata
respinta con decisione del 25 settembre 2009 (docc. 114 e 117 incarto AI).
1.3. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel luglio 2011, ritenute le annotazioni 2 aprile
2012 del medico SMR (doc. 132 incarto AI), con decisione 12 aprile 2012,
preavvisata il 9 settembre 2011 (doc. 124 incarto AI), l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto a ¼ di rendita in via di riconsiderazione (doc. 135
incarto AI).
Contro tale decisione
l’assicurata ha presentato ricorso. Il TCA, non potendo confermare
l’accertamento della capacità lavorativa operato dal medico SMR, ha accolto il
gravame retrocedendo gli atti all’amministrazione affinché esperisse i
necessari approfondimenti e si pronunciasse nuovamente sulla riconsiderazione
(STCA 32.2012.141 del 14 agosto 2012 consid. 2.4. e 2.5.).
Esperiti gli incombenti, l’Ufficio
AI ha ripristinato il diritto a ¼ di rendita (grado d’invalidità del 46%) dal
1. giugno 2012 (doc. 156 incarto AI), confermato ancora nel 2013 (doc. 175
incarto AI) e non entrando in materia sulla richiesta del 2015 di aumento del
grado d’invalidità (docc. 177-184 incarto AI).
1.4. Il 30 novembre/6 dicembre 2016
l’assicurata ha presentato una prima domanda di assegno per grandi invalidi (di
seguito AGI) (docc. 189 e 190 incarto AI). Esaminato il formulario medico della
curante dr.ssa __________ (doc. 191 incarto AI) ed il rapporto della visita
ambulatoriale del 4 ottobre 2016 allestito dalla dr.ssa __________ (doc. 192
incarto AI), il medico SMR ha osservato che “non si evincono nuove patologie
né si oggettiva un ulteriore deterioramento delle condizioni cliniche generali
in grado di giustificare le necessità indicate nel formulario di richiesta AGI”
(docc. 194 e 198 incarto AI), ragione per cui l’Ufficio AI, con decisione del
29 marzo 2017 cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la domanda (doc.
199 incarto AI).
1.5. Sulla richiesta di revisione del
grado d’invalidità, presentata nel settembre 2017 tramite le curanti dr.ssa __________
(doc. 201 incarto AI) e dr.ssa __________ (doc. 205 incarto AI), l’Ufficio AI
non è entrato in materia, emanando la decisione del 15 novembre 2017 (docc.
202, 203, 207 e 208 incarto AI).
1.6. Nell’ambito della revisione d’ufficio
della rendita AI del 2018, nel formulario “Questionario: Revisione della
rendita d’invalidità/Assegno per grandi invalidi” datato 25 maggio 2018 (doc.
210 incarto AI), oltre ad indicare un peggioramento del suo stato valetudinario
(pag. 590 incarto AI), l’assicurata ha compilato anche il p.to 4. relativo alla
grande invalidità. Ha segnatamente indicato la necessità d’aiuto,
rispettivamente sorveglianza e accompagnamento della figlia __________ per
potersi vestire/svestire, alzare/coricare, curare il corpo, spostare e per il
mantenere dei contatti sociali, lamentando la necessità di sorveglianza
personale diurna e notturna da parte dei figli (pag. 592 incarto AI), indicando
altresì, in relazione all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana per adulti che non risiedono in una struttura specifica, di
necessitare in modo continuato e regolare di un accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana, da parte dei figli (pag. 593
incarto AI).
Richiamati i formulari medici
(docc. 211 e 212 incarto AI) dai curanti (doc. 210, pag. 590 incarto AI), dr. __________
(specialista in medicina interna e malattie polmonari) e dr.ssa __________ (specialista
in cardiologia), il medico SMR ha ritenuto non vi fossero elementi nuovi da
permettere una diversa valutazione dello stato di salute (doc. 214 incarto AI).
Sollecitato dall’amministrazione ad indicare “se risulta medicalmente
giustificata la necessità dell’aiuto regolare di terzi per svolgere gli atti
ordinari della vita?” (doc. 215 incarto AI), il medico SMR ha ritenuto che
“non vi siano ragioni mediche che giustifichino l’aiuto da parte di terzi
per svolger gli atti ordinari della vita” (doc. 217 incarto AI).
Conseguentemente, con
comunicazione incontestata del 12 settembre 2018 (doc. 218 incarto AI),
l’amministrazione ha confermato che la rendita d’invalidità sarebbe rimasta
immutata.
1.7. Con scritto del 6 febbraio 2019 l’allora
curante (doc. 223, pag. 641; doc. 232, pag. 687 incarto AI) dr.ssa __________
(specialista in neurologia) ha segnalato all’Ufficio AI un peggioramento dello
stato di salute, allegando della refertazione medica (docc. 219-221 incarto
AI); la nuova diagnosi di probabile epilessia ha giustificato l’entrata in
materia (doc. 222 incarto AI) e l’assicurata ha inviato all’amministrazione il
formulario “Questionario: Revisione della rendita d’invalidità/Assegno per
grandi invalidi” datato 26 febbraio 2019 (doc. 223 incarto AI), ribadendo
quanto asserito precedentemente circa la grande invalidità (cfr. doc. 223, pag.
643 e seg. e doc. 210, pag. 593 e seg. incarto AI).
Richiamato dalla dr.ssa __________
il formulario medico datato 4 aprile 2019 (doc. 225 incarto AI), il medico SMR
ha ritenuto indispensabile – a fronte della diagnosi neurologica, di un
importante calo del peso di causa non chiara e dell’attestazione di incapacità
lavorativa completa accertata dalla curante – un aggiornamento degli atti
medici (doc. 226 incarto AI). Oltre ad una presa di posizione della dr.ssa __________
del 16 settembre 2019 (doc. 227 incarto AI), l’Ufficio AI ha richiamato dalla
nuova curante, dr.ssa __________ (specialista in neurologia), il rapporto
medico del 29 agosto 2020 con molteplici allegati medici pregressi (doc. 236
incarto AI).
Vagliata la documentazione, il
medico SMR ha circostanziato l’entità nosologica delle nuove refertazioni
mediche all’ambito psichiatrico, coinvolgendo dunque il collega dr. __________
(specialista in psichiatrica e anch’egli medico SMR) (doc. 238 incarto AI);
quest’ultimo ha ritenuto “un trattamento psichiatrico, benché raccomandato,
non esigibile ex art. 7 LAI” (doc. 240 incarto AI), ritenendo condivisibili
le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (doc. 242 incarto AI) e precisando che “Non appare oggettivata la
necessità dell’aiuto di terzi nell’organizzazione della realtà quotidiana, come
inteso dalla normativa” (doc. 243 incarto AI).
Conseguentemente, con progetto
del 15 gennaio 2021 (doc. 244 incarto AI), confermato con decisione del 1.
marzo 2021 (doc. 249 incarto AI), l’Ufficio AI ha calcolato un grado
d’invalidità del 55%, conferente il diritto a ½ rendita dal 1. febbraio 2019.
Con progetto di decisione del 25
febbraio 2021 l’Ufficio AI ha invece prospettato il rifiuto dell’AGI, siccome “Dalla
documentazione medica [valutata dal medico SMR, n.d.r.] non risulta che
lei necessiti dell’aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgimento degli
atti ordinari della vita o il bisogno dell’aiuto di terzi nell’organizzazione
della quotidianità” (doc. 248 incarto AI).
Con osservazioni del 15 marzo
2021, l’assicurata ha contestato il rifiuto dell’AGI, asserendo di dipendere pressoché
integralmente dai figli per gli atti quotidiani, allegando altresì della
refertazione medica – del 2017 e 2018 – dei curanti e ritenendosi “invalida
al 100%” e “inabile al 100%” (doc. 254 incarto AI).
Vagliata la documentazione presentata,
il dr. __________ ha ritenuto che “non sono evidenziabili elementi
oggettivi, dal punto di vista medico psichiatrico, che consentano di
discostarsi dalla precedente presa di posizione. Si confermano i contenuti
della precedente presa di posizione. Si confermano i contenuti della
annotazione SMR del 23.12.2020 e conseguentemente la presa di posizione
dell’Ufficio” (doc. 258 incarto AI), ragione per cui con decisione del 29
aprile 2021 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto dell’assegno per grandi
invalidi (doc. 259 incarto AI).
L’assicurata, rappresentata da RA
1, ha presentato il 29 aprile 2021 un complemento alle osservazioni di marzo,
allegando il rapporto ergoterapico della signora __________ del 20 aprile 2021
e riservandosi ulteriore argomentazioni previa visione del dossier AI (doc. 261
incarto AI).
Rilevata la tardività del
complemento alle osservazioni, ricevute il 30 aprile 2021, con scritto del 3
maggio 2021 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata di non poterle prendere in
considerazione (doc. 264 incarto AI).
L’assicurata ha interposto
ricorso contro la decisione del 29 aprile 2021, allegando la Lettera circolare
n. 365 del 28 luglio 2017 dell’UFAS e il rapporto medico della dr.ssa __________
del 13 aprile 2021, postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti
per un accertamento al domicilio al fine di stabilire l’eventuale diritto a un AGI,
rispettivamente il grado e l’inizio del diritto (doc. 265, pag. 818 incarto
AI). Ella argomentava, in particolare, come “l’amministrazione non aveva
mai eseguito un accertamento sul posto per quanto attiene la grande invalidità
e/o la necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana, così come invece richiesto dalle relative direttive” (pag.
811 incarto AI) e che “Dalla documentazione medica all’incarto e dalle
osservazioni contro il progetto di decisione AI del 15 marzo 2021, risulta
ampiamente precisato e attestato il bisogno di assistenza, cura, sorveglianza e
accompagnamento dell’assicurata” (pag. 814 incarto AI).
Avendo il medico SMR vagliato la
refertazione medica allegata al ricorso e avendo ritenuto necessario effettuare
un’inchiesta AGI, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto al TCA la
retrocessione degli atti al fine di procedere all’inchiesta domiciliare per la
valutazione del diritto AGI (docc. 266-268 incarto AI), proposta alla quale
l’assicurata ha aderito (doc. 269 incarto AI). Conseguentemente, il TCA ha stralciato
la causa dai ruoli retrocedendo gli atti all’amministrazione perché procedesse
nei propri incombenti (doc. 271 incarto AI).
1.8. L’inchiesta AGI, esperita dal
consulente Veronelli il 19 gennaio 2022 e confluita nel rapporto del 31 gennaio
2022 (doc. 278 incarto AI), ha permesso di concludere che “In assenza di
un’adeguata rete di figure di riferimento, nel caso specifico identificate in
particolare nella figlia che da anni assiste la mamma continuamente;
l’assicurata
cadrebbe in uno stato di degrado ed isolamento sociale che la costringerebbe
all’istituzionalizzazione. La signora RI 1 necessita dunque in modo regolare e
notevole di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”.
Il consulente ha dunque formulato la seguente proposta di decisione:
" La persona
assicurata dipende da terzi per compiere quattro atti ordinari della vita:
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi e coricarsi
- lavarsi
- andare alla toilette
La situazione descritta è tale dal mese di novembre 2020.
Non necessita di una sorveglianza personale continua.
Necessita inoltre di accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana.
La situazione è descritta tale dal mese di novembre 2020.
La domanda di AGI è stata presentata nel mese di settembre
2021.
Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per
grandi invalidi di grado:
- medio
a decorrere dal mese di novembre 2021, un anno dopo l’inizio
della dipendenza.” (doc. 278, pag. 864 e seg. incarto AI)
Il medico SMR ha indicato che il
bisogno di assistenza nello svolgimento degli atti ordinari della vita coincide
con la presa a carico psichiatrica e multidisciplinare, come da indicazione
della dr.ssa Aletti (specialista psichiatria e psicoterapia e capoclinica
presso il Servizio __________ di __________, cfr. doc. 265, pag. 835 e seg.
incarto AI), segnatamente il 23 novembre 2020 (doc. 277 incarto AI), ragione
per cui il diritto all’AGI è insorto al più presto a novembre 2021, ovvero dopo
l’anno d’attesa.
Con progetto di decisione del 1
febbraio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto dal 1. novembre 2021
(trascorso l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) ad un AGI di grado
medio con accompagnamento, durante il soggiorno al domicilio (doc. 279 incarto
AI).
Con osservazioni del 9 marzo
2022 (doc. 283 incarto AI), l’assicurata ha contestato il progetto
limitatamente all’inizio del diritto all’AGI.
Ella ha censurato innanzitutto
l’asserzione del dr. __________, secondo cui l’inizio del bisogno (negli atti
ordinari e di accompagnamento) risalga a novembre 2020, ossia con l’inizio
della presa a carico psichiatrica e multidisciplinare. A tal proposito,
l’assicurata asseriva che “Questa conclusione non ha assolutamente
fondamento giuridico, tenuto conto che, giusta l’art. 35 cpv. 1 OAI, “Il
diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui
si sono verificate le condizioni di questo diritto.”, ossia da quando
(trascorso un anno di attesa) un assicurato, con domicilio e dimora abituale in
Svizzera, necessita in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita a causa di un
danno alla salute e non dalla presa in carico medica psichiatrica e
multidisciplinare.” (p.to 1.).
Inoltre, l’assicurata, riproponendo
degli estratti del ricorso del 31 maggio 2021, ha asserito che il bisogno di
aiuto da parte di terzi per il compimento di almeno due atti della vita
quotidiana e per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà era
precedente a novembre 2020, “da almeno il 2003” (p.ti 2.1.-2.3.).
Oltre a ciò, rinviando alla
Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) e alla
giurisprudenza topica, ella ha rilevato che incombe all’amministrazione
verificare se il versamento di una prestazione (leggasi: AGI) debba essere
effettuato con una retroattività massima di un anno ex art. 48 cpv. 1 LAI
oppure con una maggiore (ex art. 24 cpv. 1 LPGA). Siccome “l’istruttoria per
la verifica del diritto a un assegno per grandi invalidi è stata decisamente
carente al punto che non è stato rispettato il dovere inquisitorio a tutela dei
diritti dell’assicurata […] Tant’è che se si fossero effettuate le
verifiche secondo le disposizioni normative [leggasi: inchiesta domiciliare
per accertare l’eventuale diritto ad un AGI, n.d.r.] si sarebbe già potuto
stabilire un diritto a un AGI di grado medio almeno dal 2003, visto che il
bisogno da parte di terzi era già presente in almeno due atti e
nell’accompagnamento.” e
“Tenuto conto che la domanda di AGI
risale solo a maggio 2018 […], il diritto […] nasce dal 1.5.2013,
vale a dire con una retroattività delle prestazioni maggiore rispetto a quella
di un anno.” (p.to 3 e segg.).
Sottoposte le osservazioni al
medico SMR, quest’ultimo ha rilevato che “Dal punto di vista medico non ho
elementi per discostarmi dalla precedente presa di posizione dell’Ufficio. Le
conclusioni dell’inchiesta AGI del 19.01.2022 restano dal punto di vista medico
condivisibili, il bisogno regolare e notevole di terzi nello svolgimento degli
atti ordinari della vita e nell’organizzazione della realtà quotidiana
dell’assicurata è oggettivamente tale dal novembre 2020” (doc. 285 incarto
AI), ragione per cui con decisione del 1. aprile 2022 l’Ufficio AI ha
confermato il progetto (doc. 288 incarto AI), precisando altresì che “la
richiesta di riconoscere un assegno per grandi invalidi […] già a
decorrere dal 01.05.2013 a causa di un presunto vizio procedurale nella
valutazione del diritto allo stesso, non potrebbe in alcun caso essere
riconosciuta in quanto a seguito di una precedente richiesta di AGI del
05.12.2016 è stata emessa in data 29.03.2017 una decisione di rifiuto all’assegno
per grandi invalidi cresciuta incontestata in giudicato” (doc. 287, pag.
886 incarto AI).
1.9. L’assicurata ha interposto
tempestivo ricorso contro la decisione del 1. aprile 2022, postulandone in via
principale la riforma nel senso di riconoscerle il diritto ad un AGI di grado
medio con accompagnamento dal 1. giugno 2017, subordinatamente il
riconoscimento dello stesso dal 1. agosto 2021 (doc. I, petitum).
Ella rimprovera
all’amministrazione innanzitutto un asserito vizio procedurale, siccome
quest’ultima avrebbe dovuto procedere con un’inchiesta domiciliare ben prima
del 19 gennaio 2022, segnatamente già con la (asserita) prima domanda di AGI
del 12 settembre 2003 (doc. I, p.ti 3.-3.9.). Se l’Ufficio AI avesse proceduto
in tal senso, a mente dell’insorgente le risultanze dell’inchiesta avrebbero evidenziato
uno stato di bisogno di terzi che le avrebbe conferito il diritto ad un AGI già
dal 2003. In ogni caso, se l’Ufficio AI avesse valutato correttamente le
asserzioni della ricorrente (che quest’ultima ritiene configurare domande di
AGI) e la documentazione medica rese nel corso degli anni contestualmente alle
revisioni della rendita AI (cfr. supra consid. 1.2.-1.8.), ciò sarebbe stato
sufficiente per fissare il momento in cui il bisogno di aiuto regolare e
notevole per il compimento di tre atti (vestirsi/svestirsi, igiene personale e
andare al gabinetto), oltre che della necessità di accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana, a ben prima di quanto accertato dall’amministrazione; conseguentemente,
la decorrenza del diritto all’AGI sarebbe da fissare almeno dal 2003 ed in ogni
caso come da petitum (doc. I, p.ti 2.3. in fine-2.9., 4.-5.2.).
1.10. Con la risposta di causa (doc. IV)
l’Ufficio AI ha rilevato innanzitutto che “nei passaggi riportati dalla
ricorrente, estrapolati dalla documentazione medica agli atti, siano riferiti a
dolori, difficoltà e impedimenti parziali e/o transitori ma non è mai stata
medicalmente oggettivata la necessità di aiuto regolare e notevole per gli atti
ordinari della vita” (pag. 3).
Quo all’asserito vizio
procedurale, l’amministrazione ha rilevato che “la richiesta di riconoscere
un assegno per grandi invalidi all’assicurata già a decorrere dal 01.05.2013 a
causa di un presunto vizio procedurale nella valutazione del diritto allo
stesso
non potrebbe in alcun caso essere riconosciuta in quanto a
seguito di una precedente richiesta di AGI del 05.12.2016 è stata emessa in
data 29.03.2017 una decisione di rifiuto all’assegno per grandi invalidi cresciuta
incontestata in giudicato”. Inoltre, nonostante il formulario di maggio
2018 fosse relativo alla revisione d’ufficio della rendita, il medico SMR aveva
valutato l’eventuale diritto ad un AGI, ritenendo che non vi fossero ragioni
mediche che giustificassero l’aiuto da parte di terzi per lo svolgimento degli
atti ordinari della vita. È per questa ragione che non è stato ritenuto
necessario chiedere all’assicurata di inoltrare una nuova domanda di AGI e con
decisione del 12 settembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, è stato
confermato il diritto ad una rendita come in precedenza in presenza di uno
stato di salute immutato. Non costituendo quindi una formale domanda di
prestazioni, l’Ufficio AI non era tenuto ad emanare una decisione in merito e
nemmeno può essere considerata tale data come dies a quo dell’inoltro
della domanda di AGI.
Infatti, soggiunge
l’amministrazione, quando nel febbraio 2019 l’assicurata aveva chiesto la
revisione della rendita lamentando un peggioramento del suo stato di salute, il
medico SMR aveva ritenuto tale peggioramento possibile e l’amministrazione ha
inviato all’assicurata il formulario per la richiesta dell’AGI, respingendo
quest’ultima il 29 aprile 2021 (pag. 3).
L’Ufficio AI rileva inoltre
come l’ispettore dell’inchiesta a domicilio del 19 gennaio 2022 avesse
chiaramente indicato che “La situazione descritta è tale dal mese di
novembre 2020” e che “Sono assolte le condizioni per il versamento di un
assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal mese di novembre
2021, un anno dopo l’inizio della pendenza” (pag. 3).
L’Ufficio AI ha osservato
inoltre come sia indubbio che determinati sintomi, desumibili dagli atti e
riportati nel ricorso, fossero già presenti da anni ma che tale circostanza non
significa automaticamente che essi fossero di entità tale da rendere necessario
un aiuto regolare e notevole per gli atti ordinari della vita, ragione per cui
“si ritiene […] verosimile che dal novembre 2020 sia incorso un
peggioramento dello stato di salute che ha comportato il bisogno di instaurare
una presa a carico psichiatrica e multidisciplinare, come indicato dal medico
del SMR e, di riflesso, un maggior bisogno di aiuto di terzi, che poteva da
allora essere considerato regolare e notevole” (pag. 3 e seg.).
L’amministrazione conclude
asserendo come in sede ricorsuale (e con le osservazioni al progetto) non sia
stata prodotta refertazione medica atta ad inficiare la valutazione del SMR e
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI ha dunque postulato
la conferma della decisione impugnata e, conseguentemente, la reiezione del
gravame (pag. 4).
1.11. Con scritto del 24 giugno 2022 (doc.
VI) l’insorgente, oltre a ribadire quanto già espresso nel ricorso, ha
evidenziato il silenzio dell’amministrazione circa il mancato accertamento sul
posto per l’eventuale riconoscimento di un AGI, rispettivamente del vizio
procedurale, precisando altresì che la refertazione medica agli atti è
sufficiente a confortare le sue tesi.
L’insorgente rimprovera
all’amministrazione “arbitrio”, “violazione del diritto di essere
sentito” e “formalismo eccessivo”, avendo quest’ultima asserito di
aver valutato la richiesta dell’assicurata del 25 maggio 2018 sottoponendola al
medico SMR e – non avendo quest’ultimo rilevato ragioni mediche che giustificassero
il diritto ad un AGI – ritenuto non necessario emanare una decisione, non
essendo data una domanda formale (pag. 2).
1.12. Con scritto del 12 luglio 2022 (doc.
VIII) l’Ufficio AI ha osservato che “il 29.03.2017 è stata emanata una
decisione di rifiuto all’assegno per grandi invalidi che è cresciuta incontestata
in giudicato” e che “a seguito della revisione della rendita del maggio
2018 è stato appurato che lo stato di salute dell’assicurata era rimasto
invariato rispetto alla precedente valutazione e la decisione di conferma della
rendita immutata del 12.09.2018 è cresciuta incontestata in giudicato”,
ragione per cui “anche per quanto concerne l’AGI, l’UAI ha reputato di non
dover entrare in materia, non richiedendo quindi all’assicurata di completare
un nuovo formulario di domanda AGI in quanto lo stato di salute non era
peggiorato a quel momento” (pag. 2).
1.13. Con scritto del 21 luglio 2022 (doc.
X) l’insorgente ha asserito che “non è possibile concludere che non vi sia
un diritto a un AGI solamente sulla base di una valutazione di rendita che
sostiene che non vi sia stato un peggioramento dello stato di salute e in
assenza di un’inchiesta a domicilio” (pag. 2).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha fissato la decorrenza del diritto
all’AGI dal 1. novembre 2021, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI
(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un
danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come
sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari
rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta
a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un
terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;
DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF
125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e
la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida
dall'01.01.2015, stato all'01.01.2018):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
(cura del corpo)
- andare al gabinetto (espletare
Fatti
i propri bisogni corporali)
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con
l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il
comportamento normale all'interno della società così come richiesto
dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve
(art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.
42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a
causa di un danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente
l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e
necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra
queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di
amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti
conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi
invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine
del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato
della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età
di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del
primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il
Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio
dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi
invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere
applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto
alla rendita.
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il
grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo
dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado
lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo
l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Sia ancora rammentato che secondo
il N. 8025 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1°
gennaio 2021), l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato
lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13
gennaio 2017). Ciò accade per esempio se egli è soggetto ad attacchi che
possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e
spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per il N. 8026 della CIGI l'aiuto
è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto
ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale»
[DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può
essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo
difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente
a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno
con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere
contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che
costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).
Per le cifre marginali 8011 e
8013 CIGI, se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la
grande invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di
altre persone per tutte oppure per la maggior parte dì esse, è sufficiente che
necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle
funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, v.
N. 8025 seg.).
In ogni caso, il compimento
difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per
principio la grande invalidità
(STF 9C_633/2012).
Inoltre, per il N. 8085 CIGI,
in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad adottare
misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la
propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura
velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.;
cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso
non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989
pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la
grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi
professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati
(DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai
familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe
aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009
del 1° aprile 2010).
2.4. Riguardo ai singoli aspetti della
grande invalidità, per quanto possibilmente di rilievo nella fattispecie, va
ricordato che per la cifra marginale 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi e
svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di
mettersi e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo
ausiliario o le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando
l'assicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è
in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di
indossare gli abiti per il verso giusto.
Secondo la cifra marginale 8018
CIGI (atto ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande
invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo
solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado
di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla
bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di
terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo
genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non
necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C
30/2010). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non
può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare
fette di pane, STF 9C 346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in
presenza di una grande invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità
funzionale del medesimo (paralisi del braccio), a condizione che il braccio
paralizzato non possa essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere
fermo un piatto con la mano; marg. 8018.1 CIGI).
Quanto all’atto “pulizia
personale”, giusta la cifra marginale 8020 CIGI, l'assicurato è considerato
grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della
vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità,
se l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le
unghie (STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).
L’assicurato è invece considerato
grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se
necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per
risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi
accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono espletati
in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo,
tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique VSI 1996 pag.
182). Non vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno di
un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di espletare i
bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C 604/2013; CIGI
8021 e 8021.1).
Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi
(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, secondo la
menzionata Circolare l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito
di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di
fuori di essa e di intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si intendono
le relazioni interpersonali
caratteristiche della vita
quotidiana (p. es. leggere, scrivere,
frequentare concerti,
manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126), mentre
che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire
l’isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili)
va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana» (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale
«intrattenere contatti sociali» (N. 8048; marginali 8022-8024 CIGI).
Quanto infine alla “necessità
di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi
degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento non comprende né
l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della
vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un elemento di
aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450). Esso ha lo scopo di impedire
che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere
ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, v. N. 8005 segg. e
8109). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono perseguire
quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto fornito deve essere l'elemento che
permette all'assicurato di vivere autonomamente a casa. Il fatto che svolga
alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati
momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere
ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi
considerato. Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura
considerevole dal partner o da un familiare (madre, fratelli ecc.) per i lavori
domestici (per es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa
necessariamente le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno
viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014; CIGI 8040).
Le cifre 8049 CIGI segg.
dispongono in merito:
" La
necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi della legge è data se l’assicurato:
- non può vivere
autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona oppure
- non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona oppure
- rischia
seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.
Questo elenco è esaustivo. (8049 CIGI)
3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una
vita autonoma
L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è
necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera
autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in
questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:
- aiuto nella strutturazione della giornata;
- sostegno
nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate
alla salute, all’alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative
ecc.);
- conduzione della propria economia domestica.
L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio
l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i
pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un'attività ecc.
Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende
aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni ecc.
Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare
all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per
lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della
vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Nella conduzione dell'economia domestica rientrano compiti quali
pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di
aiuto necessarie vanno però considerate nell'ottica di impedire che
l'assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se,
in mancanza dell'aiuto per questi compiti, l'assicurato dovrebbe essere
ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può
stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica.
In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute
come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. (8050 CIGI)
Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana
giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere sia l'aiuto
indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza,
l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se
l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni
impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).
L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana
spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per
conto proprio solo con l'assistenza di una terza persona (sentenza del TF 9C
28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le prestazioni di aiuto
necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in
mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto andare a vivere in
un istituto (v. N. 8040). (8050.2 CIGI)
Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno, occorre per
esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie per imparare
ad utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende domestiche (STF
9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010). Va prestata particolare attenzione all'aiuto
dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto per quanto riguarda í lavori
domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come sì organizzerebbe una comunità
familiare se non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 1 33 V
504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel
caso in cui l'assicurato non presenti alcun danno alla salute. Se l'assicurato
vive nella stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che
questi ultimi forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Sì può
esigere un aiuto nell'economia domestica anche da parte dei figli, in funzione
della loro età. (8050.3 CIGI)
3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita
quotidiana fuori casa
L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è
necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere
determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli
acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o
personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del
21l luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente
o prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di
spostarsi.” (8051 CIGI)
2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI
l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative mediante
l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra marginale 1058 CIGI,
l'ufficio effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di
cura, sul posto di lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare
il diritto agli assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo
accertamento se le condizioni personali dell'assicurato gli sono
sufficientemente note e se il caso è debitamente documentato.
Secondo la cifra marginale 8131
(Procedura in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI), “in
linea di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul posto.
Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza
supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto,
v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai genitori o dal
rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande
invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare deve essere
stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di
cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda per
l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento sul
posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un
accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di
divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento,
l'ufficio Al deve chiarire la situazione
svolgendo una verifica
mediante domande mirate e
coinvolgendo il SMR. Per il
resto sì applica la CPAI”.
Secondo la giurisprudenza, un rapporto
d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure
deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una
persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di
cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità
di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute
dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte
nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza
da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni
acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce
valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo
in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.6. Va ricordato che, al pari di ogni
altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si
prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità
amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire
un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento
(DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1).
Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza
all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le
loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle
prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno
valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257
consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,
130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61
consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.7. Di principio, una procedura è
avviata con il deposito della domanda dell’assicurato e si conclude con la
crescita in giudicato della decisione finale. È in effetti con la presentazione
Considerandi
della domanda che si instaura un rapporto di litispendenza tra l’assicurato e
l’Ufficio AI, quest’ultimo mantenendo di principio la competenza per tutta la
durata della procedura conformemente all’art. 40 cpv. 3 OAI (STCA 32.2019.149
del 6 novembre 2019 consid. 2.3. con riferimenti).
Per quanto attiene alla forma
della domanda, l’art. 29 cpv. 1 LPGA concede la facoltà ai singoli assicuratori
di regolarsi sul punto, prescrivendo tuttavia la gratuità della consegna dei
formulari per la domanda (cpv. 2) e la salvaguardia dei termini qualora
l’assicurato avesse adito l’assicuratore non competente (cpv. 3). In ambito AI,
la domanda di prestazioni dev’essere presentata sul modulo ufficiale ex art. 65
cpv. 1 OAI, tale disposto configurando tuttavia una disposizione d’ordine (sul
tema cfr. CPAI nel suo tenore al 1. luglio 2022, nr. marginale 1015 e segg.;
Kieser, Kommentar-ATSG, n. 40 e segg. ad art. 29 LPGA con rinvii
giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG
Kommentar, n. 4 e 7 ad art. 29 LPGA).
Quo agli effetti della domanda
per l’assicuratore, si rileva come già il titolo marginale dell’art. 29 LPGA (Rivendicazione
del diritto alle prestazioni) evidenzi su cosa l’assicuratore deve determinarsi,
segnatamente la richiesta dell’assicurato. Una domanda è considerata tale
quando è riconoscibile la volontà dell’assicurato di “candidarsi” (ted. sich
bewerben), per riprendere il termine usato nel Rapporto della Commissione
degli Stati del 27 settembre 1990 relativa all’Iniziativa parlamentare sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni (FF 1991 II 259), ad una o più
prestazioni assicurative. Secondo la giurisprudenza, con la domanda di
prestazioni l’assicurato salvaguardia non solo i diritti che indica
esplicitamente sul formulario, ma anche tutti quelli che in buona fede si può
presumere in relazione con l’evento assicurativo segnalato. D’altra parte,
l’Ufficio AI, pur dovendo procedere ad interpretare la domanda dell’assicurato
conformemente al principio della buona fede e della massima d’ufficio, non è
tenuto ad esaminare il diritto a tutte le prestazioni previste dalla legge, ma
solo a quelle che possono ragionevolmente entrare in linea di conto sulla base
della fattispecie e della documentazione. Qualora l’assicurato facesse valere
in un secondo momento il diritto ad ulteriori prestazioni, si dovrà determinare
se, sulla base di tutte le circostanze del caso di specie e alla luce del
principio della buona fede, la precedente domanda di prestazioni comprendeva
quella successiva (cfr. STF 9C_40/2020 del 26 giugno 2020 consid. 5.1. con
rinvii giurisprudenziali; STCA 32.2019 consid. 2.3.; Kieser, op. cit.,
Kommentar-ATSG, n. 34 e seg. ad art. 29 LPGA con rinvii giurisprudenziali). A
tal proposito va sottolineato che anche uno scritto non ossequioso delle forme
previste può costituire una domanda di prestazioni (cfr. art. 29 cpv. 2 e 3
LPGA), a patto che la volontà di chiedere una prestazione emerga in modo
chiaro, ciò che non è il caso qualora l’assicurato si limiti a descrivere la
fattispecie che potrebbe conferirgli il diritto a prestazioni (STFA I 670/02
dell’8 aprile 2005 consid. 2.1. con riferimenti giurisprudenziali; Forster,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2021,
pag. 308 e seg.).
2.8
Nella DTF 136 V 369 il Tribunale
federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni
(amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti
nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente
illimitata, estendendosi sia ai presupposti che ai fattori per la modulazione
della prestazione, fintanto che al momento dell’emanazione della decisione essi
si riferiscano a fattispecie conclusesi nel tempo. Simili elementi di
motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono perciò suscettibili
di riesame nell’ambito di una revisione o di una nuova domanda, né vi si può
rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid.
3.1.1
e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Ciò comporta che se l’assicurato,
pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la
decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente
sopperita, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere
ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung)
(DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Nella STF 8C_488/2021 del 26
luglio 2021 (consid. 4. e seg.), l’Alta Corte ha confermato che l’AGI configura
una prestazione ricorrente e che pertanto alle decisioni afferenti al diritto
all’AGI torna applicabile la suevocata giurisprudenza (sottolineature del
redattore):
" Es ist
nicht ersichtlich, weshalb der Anspruch auf einen zusätzlich zur
Hilflosenentschädigung ausgerichteten Intensivpflegezuschlag (art. 42ter Abs. 3
IVG) anders beurteilt werden sollte. Wie bei einer Rentenleistung handelt es
sich sowohl bei der Hilflosenentschädigung als auch beim
Intensivpflegezuschlag um eine Dauerleistung, die nur – unter Vorbehalt der
prozessualen Revision oder der Wiedererwägung nach Art. 53 Abs. 1 oder 2
ATSG – nach den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 2 ATSG
abänderbar ist,
was eine erhebliche Änderung des ihr zu Grunde liegenden Sachverhalts voraussetzt.
[…]” (consid. 5.; cfr. anche DTF 135 V 148 consid. 5.1. e seg.).
Sul tema vedasi anche la
recente STCA 32.2022.9 del 18 luglio 2022 (consid. 2.7.) di cui è prevista la
pubblicazione.
2.8.1
Come esposto in narrativa (cfr.
supra consid. 1.9.), l’insorgente sostiene che, unitamente alla refertazione
medica agli atti, le sue asserzioni rese nel corso degli anni contestualmente
alle domande di (revisione di) rendita AI e al rapporto d’inchiesta per le
persone che si occupano dell’economia domestica (oltre che alle domande d’AGI
presentate su formulario ufficiale) avrebbero dovuto essere interpretate
dall’Ufficio AI quali domande d’AGI e, conseguentemente, l’amministrazione
avrebbe dovuto procedere con un’inchiesta domiciliare per accertare l’eventuale
diritto all’assegno (cfr. supra consid. 2.5.). A mente della ricorrente, tale
agire s’imponeva già nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita del
2003, ritenuto che la dr.ssa __________ nel rapporto di decorso del 23
settembre 2003 (doc. 77 incarto AI) indicava la necessità di ricorrere
regolarmente all’aiuto di terzi per indossare certi vestiti; se l’Ufficio AI
avesse fatto esperire un’inchiesta domiciliare già in quel momento, soggiunge
la ricorrente, lo stato di bisogno conferente un diritto all’AGI sarebbe stato
accertato già dal 2003. In ogni caso, tale stato di bisogno sarebbe comprovato
anche dalle successive asserzioni e refertazioni mediche pervenute
all’amministrazione nel corso degli anni successivi (cfr. ad esempio il rapporto
d’inchiesta del 3 dicembre 2004, doc. 88 incarto AI; questionari di revisione
della rendita del 2008 e del 2011, docc. 107 e 120 incarto AI; questionario di
revisione della rendita del 25 maggio 2018, doc. 210 incarto AI), con
conseguente insorgenza del diritto all’AGI ben prima di quanto determinato
dall’amministrazione, al più tardi come da petitum.
Questa Corte rileva innanzitutto
che a prescindere da quelle che l’insorgente ritiene configurare precedenti
domande AGI rimaste asseritamente inevase (cfr. supra consid. 1.9.) e da
precedenti errori di procedura (leggasi: l’inchiesta domiciliare che secondo la
ricorrente avrebbe dovuto aver luogo già nel 2003 ed in ogni caso nelle
successive segnalazioni occorse durante gli anni e che la ricorrente ritiene,
come detto, configurassero domande d’AGI), la domanda di assegno del 30
novembre/6 dicembre 2016 è stata respinta con decisione del 29 marzo 2017,
decisione cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.4.).
In applicazione della citata
DTF 136 V 369 (cfr. supra consid. 2.8.), nel caso che ci occupa il potere
cognitivo di questo Tribunale non può avere per oggetto la situazione che precede
il momento della crescita in giudicato della decisione amministrativa del 29
marzo 2017, quest’ultima avendo reso vincolante la fattispecie e i mezzi di
prova presentati fino a tale momento. Conformemente alla citata pronunzia, gli
elementi valutati dall’amministrazione non sono dunque suscettibili di riesame
nell’ambito di una revisione o di una nuova domanda, a meno che non insorga un
nuovo caso di assicurazione.
Del resto, non si ravvisano
motivi, e l’assicurata neppure ne adduce, che le avrebbero impedito di
impugnare la decisione, motivando l’impugnativa con la mancata inchiesta
domiciliare (cfr. DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.). Il medesimo discorso vale
anche per le asserite precedenti domande di AGI: se l’assicurata, come sostiene
in questa sede, avesse davvero ritenuto che l’amministrazione doveva interpretare
le sue segnalazioni sulle problematiche del quotidiano e il bisogno
dell’assistenza quali domande d’AGI, ella avrebbe dovuto – in applicazione del
principio della buona fede – perlomeno in un secondo momento esplicitare la
propria richiesta invece di lasciare trascorrere (asseritamente) inevase tali
segnalazioni e contestare a distanza di anni l’inagire dell’Ufficio AI (a tal
proposito cfr. supra consid. 2.7.).
2.8.2
L’11 settembre 2017 la dr.ssa __________
ha formulato domanda di “rivalutazione delle prestazioni sociali della
paziente”, descrivendone una perdita di peso, disturbi dell’equilibrio ed
una cattiva compliance riferita alla problematica psichiatrica (doc. 201
incarto AI).
Il medico SMR, non rilevando
alcuna nuova (e pertinente) informazione di natura medica, ha ritenuto
ingiustificata l’entrata in materia (doc. 202 incarto AI). Questa presa di
posizione è stata confermata dal medico SMR (doc. 207 incarto AI) anche dopo
aver vagliato lo scarno (e neppure datato) certificato della dr.ssa __________
(doc. 205 incarto AI). L’Ufficio AI ha dunque evaso la domanda con decisione
del 15 novembre 2017 (doc. 208 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 203
incarto AI).
A mente di questo Tribunale,
l’accertamento del medico SMR non presta il fianco a critiche, ritenuto
peraltro che la domanda di prestazioni redatta dalla curante si focalizzava
sulle ristrettezze economiche del nucleo famigliare dell’assicurata,
ipotizzando che il calo del peso fosse dovuto ad una dieta insufficiente, a sua
volta riconducibile alla situazione finanziaria della famiglia.
Inoltre, anche se per ipotesi
di lavoro la domanda formulata dalla curante fosse (stata) da interpretare come
una (nuova) domanda d’AGI, non avendo l’assicurata impugnato la decisione di
non entrata in materia, rispettivamente essendo quest’ultima cresciuta
incontestata in giudicato, come detto il TCA non ha potere d’esame sui fatti
intervenuti e i mezzi di prova valutati fino alla crescita in giudicato della
decisione amministrativa (cfr. supra consid. 2.8. e seg.).
2.8.3
Come esposto in narrativa (cfr.
supra consid. 1.6.), nel formulario del 25 maggio 2018 (Questionario: Revisione
della rendita d’invalidità/Assegno per grandi invalidi) l’assicurata aveva
indicato chiaramente, tra l’altro, la necessità di far capo in particolare alla
figlia __________ per espletare molteplici atti ordinari, allegando il rapporto
medico del dr. __________ datato 6 giugno 2018 (doc. 211 incarto AI) e quello
della dr.ssa __________ del 10 giugno 2018 (doc. 212 incarto AI).
Il dr. __________, descritta in
particolare un’affezione psichiatrica ancora non definita, alla domanda a
sapere se l’assicurata fosse limitata nelle mansioni domestiche (conduzione
dell’economia domestica, alimentazione, pulizia dell’abitazione, acquisti,
bucato, cura dei bambini), ha indicato “moderatamente limitata”
(doc. 211, pag. 601 incarto AI, sottolineatura del redattore). Al suo rapporto,
il curante ha allegato anche quelli del dr. __________ (specialista in
neurologia) del 15 e del 25 maggio 2018 (pagg. 603-606 incarto AI), del dr. __________
(specialista in neurologia) del 16 gennaio 2018 (pagg. 607-609 incarto AI), del
dr. __________ (specialista in medicina interna generale) del 10 aprile 2014
(pagg. 610-612 incarto AI) e del dr. __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) del 15 novembre 2011 (pag. 613 incarto AI).
La dr.ssa __________, alla
domanda a sapere in quale misura RI 1 fosse limitata nelle mansioni domestiche
(conduzione dell’economia domestica, alimentazione, pulizia dell’abitazione,
acquisti, bucato, cura dei bambini), ha apposto una croce alla voce “Non
è possibile rispondere” (doc. 212, pag. 619 incarto AI).
Vagliata la documentazione
medica di cui sopra, il medico SMR, non ravvisando nuovi e ben definiti
elementi medici suscettibili di modificare la precedente valutazione dello
stato di salute dell’assicurata, ha altresì negato l’esistenza di ragioni
mediche che giustifichino l’aiuto da parte di terzi per svolgere gli atti
ordinari della vita (docc. 214, 215 e 217 incarto AI).
Con scritto del 12 settembre
2018.
l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che avrebbe continuato a
percepire la medesima rendita, non avendo rilevato alcun cambiamento della
situazione valetudinaria.
Questa Corte, vagliata
attentamente la refertazione medica allegata al questionario, condivide
integralmente le conclusioni del medico SMR. In effetti, oltre ad una diagnosi
non ancora ben definita in ambito neurologico (potenziale forma di epilessia),
la documentazione non permette certo di ritenere adempiuti i presupposti per
considerare l’assicurata una grande invalida ai sensi di legge (cfr. supra
consid. 2.2. e segg.).
Va qui rilevato che le
comunicazioni dell’amministrazione (ted. formlose Verfügungen) non
costituiscono delle decisioni amministrative formali in senso stretto. In
effetti, benché di principio i rapporti giuridici nelle assicurazioni sociali
sono regolati tramite decisioni amministrative, il legislatore ha voluto
mantenere la possibilità di regolare alcuni aspetti di tali rapporti tramite
transazioni e comunicazioni informali (c.d. De-facto Erledigung). Questa
concezione è ancorata nella parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali, libere le singole leggi di precisare le questioni che necessitano di
una decisione formale e quelle che possono, in prima battuta, essere regolate
in modo informale (DTF 132 V 412 consid. 2.2.). Ciò è avvenuto, ad esempio, in
ambito AI (cfr. art. 74ter OAI). Sotto il profilo del contenuto, la
comunicazione deve sempre contenere l’indicazione circa la possibilità
dell’assicurato di richiedere una decisione formale impugnabile, a prescindere
dal fatto che la singola legge (come nel caso dell’art. 74quater
OAI) espliciti tale aspetto e conformemente al diritto di consulenza ex art. 27
cpv. 2 LPGA (DTF 132 V 412 consid. 3.). In ambito AI, tale aspetto è
disciplinato all’art. 74quater cpv. 1 OAI. Pertanto, la comunicazione
informale, di per sé, non può essere oggetto d’impugnazione: se l’assicurato
non concorda con quanto comunicatogli informalmente, egli dovrà entro il
termine indicatogli dall’amministrazione, richiedere la notifica di una
decisione formale ed impugnare quest’ultima (Sentenza IV 2015/98 del 20
settembre 2016 del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo,
consid. 1.3.).
Quo agli effetti di una
comunicazione, l’Alta Corte ha stabilito che
“Die Rechtsbeständigkeit gilt bei Zulässigkeit formloser
Verfügungen als eingetreten, wenn anzunehmen ist, eine versicherte Person
habe sich mit einer getroffenen Regelung abgefunden, was dann der Fall ist,
wenn die nach den Umständen zu bemessende Überlegungs- und Prüfungsfrist
abgelaufen ist, welche der versicherten Person zusteht, um sich gegen das
faktische Verwaltungshandeln zu verwahren” (DTF 132 V 412
consid. 5 con rinvii giurisprudenziali, sottolineature del redattore). Detto
altrimenti, qualora l’assicurato non dovesse contestare la comunicazione chiedendo
la notifica di una decisione formale entro il (congruo) termine assegnatogli
dall’amministrazione, la comunicazione informale diverrà vincolante, a
prescindere dalla correttezza del suo contenuto (cfr. la citata IV 2015/98
consid. 1.4. e STCA 32.2019.149 del 6 novembre 2019 consid. 2.3.). Quanto
precede trova conferma nel fatto che anche le comunicazioni possono essere
oggetto di riconsiderazione (cfr. STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid.
2.4.1
con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
In concreto, la questione a
sapere se l’amministrazione avesse dovuto emanare anche una decisione con
esplicito riferimento al rifiuto dell’AGI non va qui approfondita, giacché,
anche in questo caso, l’assicurata ha omesso di richiedere l’emanazione di una
decisione soggetta a ricorso, facoltà esplicitamente segnalatale nella
comunicazione del 12 settembre 2018 (doc. 218, pag. 627 incarto AI: “Se non
è pienamente d’accordo, può richiedere una decisione soggetta a ricorso. La
richiesta firmata e brevemente motivata, deve essere inoltrata per iscritto
entro 30 giorni […]”). Qualora la ricorrente si fosse prevalsa di tale
facoltà e l’Ufficio AI fosse rimasto silente, ella avrebbe potuto adire al TCA
con un ricorso per denegata giustizia.
A ciò si aggiungano le indicazioni
dei curanti riportate sopra, che evidentemente non depongono a favore della
tesi dell’insorgente.
Si deve dunque concludere, in
applicazione della surriferita giurisprudenza, che l’assicurata si è trovata
d’accordo con quanto comunicatole dall’amministrazione con lo scritto del 12
settembre 2018. Conseguentemente, la valutazione dell’amministrazione risulta
vincolante, il potere cognitivo del TCA venendo nuovamente temporalmente
limitato dalla crescita in giudicato della comunicazione dell’Ufficio AI.
Visto quanto precede, la
domanda tendente al riconoscimento del diritto ad un AGI di grado medio a far
tempo dal 1. giugno 2017 va respinta.
2.8.4
Come
esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.7.), la curante ha segnalato nel
2019.
un peggioramento dello stato di salute a seguito della conferma della
presenza di anomalie di aspetto epilettiforme, mentre nel “Questionario:
Revisione della rendita/Assegno per grandi invalidi”, l’assicurata ha
nuovamente indicato la necessità di aiuto regolare e notevole per
vestirsi/svestirsi, alzarsi/coricarsi, la cura del corpo, spostarsi, mantenere
i contatti sociali e di sorveglianza diurna e notturna, confermando altresì la
necessità di organizzazione della realtà quotidiana tramite il sostegno dei
figli.
L’amministrazione
ha dunque sottoposto le refertazioni mediche unitamente al rapporto
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
al SMR e, facendone proprie le conclusioni, ha ritenuto accertato un
peggioramento dello stato valetudinario con conseguente aumento del grado
d’invalidità al 55% conferente diritto a ½ rendita dal 1. febbraio 2019.
Tuttavia, anche in questo caso senza procedere con un’inchiesta domiciliare per
l’AGI, con decisione datata 29 aprile 2021 l’Ufficio AI ha respinto la domanda
d’assegno su indicazione dei medici SMR; questi ultimi avevano ritenuto i
certificati medici dei curanti – presentati quali osservazioni al preavviso –
inconferenti.
Diversamente
da quanto avvenuto precedentemente, in quest’occasione la ricorrente ha
impugnato la decisione del 29 aprile 2021 con ricorso al TCA, censurando, tra
l’altro, il fatto che l’amministrazione non abbia mai esperito un’inchiesta
domiciliare per valutare il diritto all’AGI (doc. 265, pag. 808 e segg. incarto
AI) e allegando in particolare i rapporti medici della curante dr.ssa __________
del 13 aprile 2021 (pag. 829 incarto AI) e quello della dr.ssa __________ del
20.
aprile 2021 (pag. 835 incarto AI). Questi rapporti sono stati considerati
dal medico SMR sufficienti per effettuare un’inchiesta domiciliare, da cui
l’adesione da parte dell’Ufficio AI alla richiesta dell’assicurata di procedere
in tal senso e, di conseguenza, l’accoglimento del gravame da parte del TCA.
Esperita
l’inchiesta domiciliare il 19 gennaio 2022, il consulente AI ha chiesto il 26
gennaio 2022. al medico SMR se “i rapporti medici della dr.ssa __________
del 13.04.2021 e della dr.ssa Aletti del 30.04.2021, permettono di considerare
l’inizio dell’anno di carenza del danno alla salute dell’assicurata a decorrere
dal mese di aprile 2021” (doc. 276 incarto AI). Il 28 gennaio 2022 il medico
SMR si è così espresso: “[…] dal punto di vista medico la dottoressa __________
[…] segnala come dal 23.11.2020 l’assicurata benefici di una presa a carico
medica psichiatrica e multidisciplinare, pertanto tale data va presa in
considerazione come data di inizio anche di eventuali bisogni di assistenza
dell’assicurata nello svolgimento degli atti ordinari della vita” (doc. 277
incarto AI).
Conseguentemente,
nel rapporto del 31 gennaio 2022 dell’inchiesta domiciliare, il consulente __________
ha ritenuto l’assicurata dipendente da terzi per quattro atti ordinari della
vita e necessitante di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana. “La situazione descritta è tale dal mese di novembre 2020”,
con il versamento dell’AGI di grado medio “a decorrere dal mese di novembre
2021, un anno dopo l’inizio della dipendenza” (doc. 278, pag. 865 incarto
AI).
In
concreto il medico SMR riconduce il bisogno regolare e notevole di terzi nello
svolgimento degli atti ordinari della vita e nell’organizzazione della realtà
quotidiana al momento della presa a carico multidisciplinare da parte del Servizio
__________ di __________ (__________), ossia al 23 novembre 2020, come
attestato dalla dr.ssa Aletti nel suo rapporto del 30 aprile 2021.
L’insorgente
chiede il riconoscimento del diritto all’AGI a far tempo dal 1. agosto 2021,
ossia ad un anno dal rapporto del 29 agosto 2020 della dr.ssa __________ (cfr.
supra consid. 1.7.). Quest’ultimo, corredato da ulteriore refertazione medica
agli atti e riportata nel ricorso, indicherebbe, a mente dell’insorgente, come
il bisogno di assistenza da terzi fosse già dato il 29 agosto 2020.
A tal proposito, come rettamente
rilevato dall’amministrazione, l’insorgente ha riportato nell’allegato
ricorsuale dei frammenti di documentazione pregressa che, come già visto in
precedenza, è stata ritenuta insufficiente per oggettivare il costante e
durevole bisogno dell’aiuto di terzi per eseguire gli atti ordinari della vita
e, dunque, il diritto all’AGI.
Infatti, tale refertazione, che
consiste prevalentemente in certificazioni dei curanti rese nel corso degli
anni e asserzioni della ricorrente, rispettivamente della di lei figlia,
evidenziavano certamente uno stato valetudinario compromesso, senza tuttavia
oggettivare sufficientemente le condizioni conferenti diritto all’AGI. Certo,
se l’amministrazione avesse agito immediatamente come poi fatto, ossia
esperendo un’inchiesta domiciliare, non è da escludere che le condizioni per il
diritto all’AGI sarebbero state rilevate ben prima. Tuttavia, non avendo
l’insorgente sollecitato tale procedere, eventualmente adendo anche al TCA
(cfr. supra consid. 2.8., 2.8.1. in fine, 2.8.2. in fine e 2.8.3.), essa deve assumersi
le conseguenze di una (eventuale) carenza probatoria in questa sede.
Quo al certificato medico del 29
agosto 2020 della dr.ssa Podella Turano, giova riportare le considerazioni
afferenti alle ripercussioni dello stato valetudinario dell’assicurata nello
svolgimento delle sue attività ordinarie, (sottolineature del redattore):
" […] sono
in grado adesso di confermare la diagnosi [di sindrome dissociativa con crisi
psicogene non epilettiche, n.d.r.], che pur non avendo la dignità
istituzionalmente riconosciuta di una sindrome epilettica, comporta forse un
carico ancora più elevato sia sul piano clinico, sia sul piano terapeutico, sia
sul piano sociale.”
" Le crisi
della paziente, determinate dall’enorme carico psichico, rappresentano il focus
su cui ruotano le vite non solo della paziente, ma anche dei due figli, __________,
praticamente autonominatasi infermiera della madre, e __________, poco
cosciente della gravità delle condizioni della madre ma testimone emotivamente
coinvolto nelle manifestazioni cliniche di essa.”
A mente di questa Corte, il
certificato della curante, il cui valore probatorio è di per sé relativo (cfr.
pro multis STCA 32.2021.87 del 7 marzo 2022 consid. 2.4. con molteplici rinvii
giurisprudenziali), non è sufficiente a fissare ad agosto 2020 il momento a
partire dal quale l’insorgente aveva necessità di aiuto regolare e notevole di
terzi nello svolgimento degli atti ordinari della vita o il bisogno dell’aiuto
di terzi nell’organizzazione della realtà quotidiana, la curante non essendosi
espressa esaustivamente circa i singoli atti quotidiani ordinari, limitandosi a
osservazioni troppo generiche. Per tacere della considerazione – censurabile – secondo
cui “Si può evitare lo stimolo alla persistenza delle crisi, eliminando la
preoccupazione economica della paziente”, ciò che ne relativizza
ulteriormente il valore probatorio.
La necessità di bisogno per
espletare gli atti ordinari dell’attività quotidiana è stata per contro
maggiormente sostanziata nel rapporto medico del 30 aprile 2021 della dr.ssa __________
(doc. 265, pag. 836) di cui si riproducono degli estratti (sottolineature del
redattore):
" La signora
RI 1 […] è seguita dal Servizio __________ di __________ dal 23.11.2020
e usufruisce di una presa a carico multidisciplinare medica, infermieristica e
psicoterapeutica.” “[…] La paziente presenta una marcata sintomatologia
ansiosa, che la porta all’evitamento di tutte le situazioni sociali e
difficoltà nell’esecuzione delle più ordinarie attività di vita quotidiana.”
" […] gli
episodi sono testimoniati dalla figlia, principale caregiver della
paziente, che dedica l’intera giornata all’accudimento della madre.”.
In effetti, la stessa dr.ssa __________
con il certificato del 13 aprile 2021 ha poi sostanziato maggiormente il
bisogno di aiuto di terzi dell’insorgente (sottolineatura dal redattore):
" La
persistenza delle crisi notturne e la pericardite prostrano la paziente che conduce
intere giornate senza uscire, depressa, mutacica, sorvegliata costantemente
dalla figlia”, che “[le affezioni di cui l’assicurata soffre] comportano
per la paziente il bisogno continuativo di assistenza quotidiana e di accompagnamento
in attività anche semplici, domestiche ed esterne.” e che “Le condizioni
scadenti della paziente necessitano pertanto di assistenza quotidiana, che non
può e non deve pesare tutta sulla giovane figlia ormai annichilita nel suo
ruolo di care giver della madre.”.
Tutto bene considerato, il TCA
ritiene che la documentazione agli atti non sia sufficiente a provare con il
grado di verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 138 V 218 consid. 6,
126.
V 360) che nell’agosto del 2020 le condizioni conferenti il diritto ad un
AGI di grado medio fossero già adempiute. Conseguentemente, la domanda
dell’insorgente formulata in via subordinata e tendente al riconoscimento del
diritto ad un AGI di grado medio con accompagnamento dal 1. agosto 2021, ossia
dopo l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, va respinta.
Occorre
precisare che questa Corte non può escludere con certezza che lo stato di
necessità di aiuto notevole e costante da parte di terzi per espletare le
attività quotidiane ordinarie fosse presente dopo l’agosto del 2020 ma prima di
novembre 2020. D’altronde, neppure l’amministrazione ha escluso tale evenienza,
osservando comunque che è solo dal novembre 2020, ossia con il peggioramento
dello stato di salute comportante la presa a carico psichiatrica e
multidisciplinare, che si è palesato un “maggior bisogno di aiuto di terzi,
che poteva da allora essere considerato regolare e notevole”.
D’altra
parte, l’insorgente non ha presentato nelle more ricorsuali nuova refertazione
medica atta ad inficiare l’accertamento del medico SMR e del consulente __________
(sul tema del valore probatorio dell’inchiesta domiciliare cfr. STFA I 138/02
del 27 ottobre 2003 consid. 6.1.2. e seg.).
2.9
In
sintesi, il TCA può far propria la presa di posizione dell’Ufficio AI circa le
censure ricorsuali: “tutti i passaggi riportati dalla ricorrente,
estrapolati dalla documentazione medica agli atti, siano riferiti a dolori,
difficoltà e impedimenti parziali e/o transitori ma non è mai stata
medicalmente oggettivata la necessità di aiuto regolare e notevole per gli atti
ordinari della vita” e che “È indubbio che determinati sintomi, ripresi
dalla documentazione medica e istruttoria e riportati nel ricorso fossero
presenti già da anni, ma questo ancora non vuol dire che essi fossero di entità
tale da rendere necessario un aiuto regolare e notevole per gli atti ordinari
della vita.”.
Visto
tutto quanto precede, il ricorso va integralmente respinto.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con l’art. 69 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore
dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr.
DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24
settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti