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Decisione

32.2022.35

Corretta la decisione con la quale è stata assegnata all'assicurato una rendita limitata nel tempo, poi soppressa in mancanza di un sufficiente grado di invalidità pensionabile

12 settembre 2022Italiano41 min

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.35

cr

Lugano

12 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 aprile 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, classe __________, precedentemente attivo quale manovale edile, nel mese di

agosto 2002 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per

adulti in quanto affetto da “sindrome lombovertebrale cronica su turbe

statiche della colonna con anomalie di transizione lombo-toracale e formazione

di una neoartrosi dell’articolazione sacro-iliaca destra” (doc. 1).

Esperiti gli accertamenti medici

ed economici del caso, con decisione dell’11 gennaio 2005, poi

confermata con decisione su opposizione del 3 giugno 2005, l’Ufficio AI

ha respinto la domanda di prestazioni.

Con sentenza 32.2005.108 dell’8

marzo 2006, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la

decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI per

ulteriori approfondimenti in merito allo stato di salute del ricorrente, con

riferimento in particolare agli aspetti ortopedico-reumatologici e a quelli

psichici.

1.2. Dopo avere ordinato una perizia

pluridisciplinare eseguita presso il __________, con decisione del 22 maggio 2007,

preavvisata il 26 marzo 2007 (doc. 72), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato

il diritto ad una rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità

insufficiente (del 20%) (doc. 85).

1.3. Nel mese di settembre 2020 l’assicurato,

nel frattempo attivo quale operaio/muratore presso il __________ di __________,

ha presentato una nuova domanda di prestazioni, giustificata dalle conseguenze

di un infortunio sul lavoro occorso nel luglio 2020 (doc. 101).

Eseguiti gli accertamenti medici

ed economici del caso, con progetto di decisione del 3 dicembre 2021 (doc. 141),

poi confermato con decisione del 27 aprile 2022, l’Ufficio AI ha assegnato

all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2021 al 31

gennaio 2022, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità dell’11%,

insufficiente per continuare a beneficiare del diritto a prestazioni (cfr. doc.

A).

1.4. Con tempestivo ricorso del 25

maggio 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e l’assegnazione, in via principale,

di una rendita intera di invalidità a tempo indeterminato a partire dal 1°

luglio 2021 o, in via subordinata, di tre quarti di rendita per un grado AI del

63%.

A mente dell’insorgente, la

documentazione medica agli atti dimostra inequivocabilmente la sua totale

inabilità lavorativa sia come muratore, sia in attività affini, rendendo di

fatto impossibile un suo ricollocamento sul mercato del lavoro.

Ciò è tanto più vero, a suo

parere, posto che il suo stesso datore di lavoro (la __________ di __________)

non è stato in grado di offrirgli un’alternativa lavorativa compatibile con i

suoi limiti funzionali (doc. I).

1.5. Con la risposta di causa del 14

giugno 2022 l’Ufficio AI, dopo aver chiesto una presa di posizione al SMR (doc.

IV/1), ha integralmente confermato la correttezza della decisione impugnata e

chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di

interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).

1.6. In data 28 giugno 2022 l’insorgente

ha ritenuto che le opinioni espresse dai propri medici curanti non siano state

debitamente prese in considerazione dall’amministrazione (VI).

1.7. Con osservazioni dell’11 luglio

2022 l’Ufficio AI ha rilevato di non avere particolari considerazioni da

presentare, rinviando integralmente a quanto già esposto in sede di risposta di

causa (doc. VIII).

1.8. In data 11 luglio 2022 l’insorgente

ha trasmesso al TCA la lettera di disdetta ricevuta dal datore di lavoro a

seguito della prolungata malattia (doc. L). Egli ha evidenziato come la gravità

del proprio stato di salute e l’impossibilità di svolgere qualsiasi tipo di

attività siano dimostrate dal fatto che lo stesso datore di lavoro, un’istituzione

pubblica, non sia riuscito a reintegrarlo in attività affini (doc. IX).

1.9. Con osservazioni del 19 agosto 2022

l’amministrazione ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso rinviando,

per quanto attiene agli aspetti reintegrativi, a quanto indicato dal consulente

del Servizio Integrazione professionale (SIP) nel rapporto del 2 dicembre 2021

(doc. XII).

Tali

considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIII),

per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

correttamente l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera (per

un grado AI del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2021 e

il 31 gennaio 2022, poi soppressa in mancanza di un sufficiente grado di

invalidità, oppure se egli abbia diritto, come preteso, ad una rendita a tempo

indeterminato.

2.2. Va qui rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Ai sensi della cifra marginale

9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022

hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate

negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in

caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto

applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021.

Infine, secondo il marg. no. 9103

CIRAI, nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1°

gennaio 2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida

fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione

del diritto alla rendita

Nel caso concreto, siccome l’assicurato

aveva già compiuto 55 anni al momento della modifica legislativa di cui sopra, fino

all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita determinante è il

diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Per un caso in cui, benché al

momento della modifica legislativa l’assicurato non aveva ancora compiuto 55

anni, si è comunque applicato il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021

visto che a seguito della decisione contestata il diritto alla rendita e la

relativa modifica (riduzione) sono sorti prima del 1° gennaio 2022, cfr.

STCA 32.2022.24 del 29 agosto 2022.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile

2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5. Al termine dell’istruttoria

eseguita dopo la domanda di prestazioni del 2002 e dopo la sentenza di rinvio

per nuovi approfondimenti STCA 32.2005.108 dell’8 marzo 2006, l’Ufficio AI,

come accennato (cfr. consid. 1.2), con decisione del 22 maggio 2007 (doc. 85),

ha rifiutato di assegnare all’assicurato il diritto ad una rendita di

invalidità, ritenendo che nello svolgimento di attività adatte, esigibili al

100%, egli subisse una perdita economica del 20%, insufficiente per beneficiare

di una rendita.

A seguito della nuova domanda di

prestazioni del mese di settembre 2020 il dr. __________ del SMR, con rapporto finale

SMR dell’8 novembre 2021, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “lombalgia su incipiente stenosi centrale L4/L5; ipogenesi

faccettaria L5/S1 a destra”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro in

misura totale dal mese di luglio 2020 nella propria attività, ma abile al

lavoro al 50% dal 21 luglio 2021 e in misura completa a partire dal 26 ottobre

2021 nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti

funzionali (doc. 135).

L’insorgente ha contestato

l’esigibilità lavorativa valutata dal medico del SMR, trasmettendo, unitamente

al ricorso, la seguente documentazione medica:

-

Rapporto del 24 maggio 2022 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia,

chirurgia vertebrale e Capoclinica presso la Clinica __________, del seguente

tenore:

"

L’evoluzione delle condizioni di salute del paziente negli ultimi mesi

ha permesso di considerare una apertura per un reintegro lavorativo del Sig. RI

1 in attività e funzioni affini a quelle finora praticate.

Da come mi informa il

paziente, tuttavia, nel pratico il datore di lavoro non lo ritiene collocabile

in tali attività; questo aspetto determina conseguentemente un peggioramento

della prognosi di reintegro lavorativo relativamente al Sig. RI 1.” (Doc. H);

-

Rapporto del dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale, datato

24 maggio 2022, del seguente tenore:

"

Con la presente, tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente e

scarsi recuperi clinici ottenuti dalle cure praticate dopo l’infortunio sul

lavoro avvenuto in data 13.07.2020, con delle ricadute algiche invalidanti,

recidivanti a livello della colonna lombare, in una situazione degenerativa

preesistente precaria a carico della colonna vertebrale, dal mio punto di vista

in veste del medico curante, non vedo la possibilità per un reintegro

lavorativo né parziale né totale nell’attività antecedentemente svolta, tanto

meno visto l’evolversi negativo delle condizioni di salute attestate dal

neurochirurgo (Dr. __________), anche in attività affine.” (Doc. I)

Preso atto di tali referti, con

annotazione da SMR dell’8 giugno 2022 il dr. __________ del SMR, specialista in

medicina interna generale, ha ribadito la propria posizione, osservando:

" Assicurato

valutato abile in attività confacente sulla base dei rapporti dei curanti.

Rapporto dr. __________ del 24.5.2022:

L’evoluzione delle condizioni di salute del paziente negli ultimi

mesi ha permesso di considerare una apertura per un reintegro lavorativo del

sig. RI 1 in attività e funzioni affini a quelle finora praticate.

Da come mi informa il paziente, tuttavia, nel pratico il datore di

lavoro non lo ritiene collocabile in tali attività.

Rapporto dr. __________ del 24.5.2022:

…non vedo la possibilità per un reintegro lavorativo né parziale

né totale nell’attività antecedentemente svolta.

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato

di salute dell’assicurato, rimangono quindi validi i limiti funzionali esposti

nel rapporto finale. Possibile che nella pratica l’attività svolta presso il __________

di __________ non rispetti i limiti funzionali.” (Doc. IV/1)

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato

sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione

della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio

le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ del SMR, da considerare

pienamente probanti.

Il

medico del SMR, difatti, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica

prodotta dall’assicurato, ha ritenuto che l’insorgente presenti una totale

incapacità lavorativa nella propria attività, ma sia invece da ritenere, a

partire dal 26 ottobre 2021, completamente abile al lavoro nello svolgimento di

attività idonee, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

In

particolare, il dr. __________ del SMR ha considerato che l’assicurato possa

svolgere solo un lavoro “con assenza di carichi superiori a 2-3 kg (considerando

mobilizzazioni ripetute di carichi), con possibilità di frequenti cambi di

posizione ed evitando lunghi percorsi a piedi in particolare su terreni

disconnessi” (doc. 135).

Il

TCA non ha motivo per discostarsi da queste conclusioni del medico del SMR, le

quali, del resto, non sono smentite dalla documentazione specialistica prodotta

dall’insorgente, ma anzi, al contrario, trovano in essa piena conferma.

A

tale riguardo, questo Tribunale evidenzia, difatti, che lo stesso neurochirurgo

curante, dr. __________, con referto del 26 ottobre 2021 inviato al dr. __________

del SMR, ha ritenuto “non proponibile” una ripresa lavorativa dell’assicurato

nelle occupazioni di operaio comunale, a causa delle problematiche spinali, in

quanto “una ripresa come operaio a mio parere lo esporrebbe ad elevato rischio

di recidiva di sviluppare sintomi acuti con ulteriore necessità di assentarsi

dal lavoro”. Lo specialista ha, invece, considerato “indicato un reintegro con

mansioni lavorative leggere: sarebbe auspicabile un impiego caratterizzato

dall’assenza di carichi superiori a 2-3 kg (considerando mobilizzazioni

ripetute di carichi), con possibilità di frequenti cambi di posizione ed

evitando lunghi percorsi a piedi in particolare su terreni disconnessi” (cfr. doc.

D).

Tale

parere specialistico - concernente proprio le affezioni fatte valere

dall’insorgente come invalidanti, al fine di dimostrare la sua totale inabilità

lavorativa - coincide, quindi, con la valutazione del dr. __________ del SMR

posta alla base della decisione di attribuzione di una rendita limitata nel

tempo, poi soppressa in ragione della piena esigibilità lavorativa in attività

adatte a partire dal 26 ottobre 2021.

Questo Tribunale non

può quindi che confermare queste conclusioni.

Ad una soluzione differente non si può giungere neppure tenendo

conto dei referti prodotti in sede ricorsuale, nei quali è stato escluso un

reintegro dell’assicurato “in attività e funzioni affini a quelle finora

praticate” (cfr. doc. H e doc. I), senza nulla indicare, invece, con

riferimento allo svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti

funzionali.

All’assicurato

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare -

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162 consid. 1d).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro e al

guadagno dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che

si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione

anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e

riferimenti; anche DTF 135 V 465). La richiesta di eseguire una nuova perizia

pluridisciplinare non può quindi che venir disattesa.

Alla

luce di quanto sopra esposto, è quindi da ritenere dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (cfr. tra le altre le DTF 138 V 218 consid. 6, 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti) che, per lo meno fino al momento della decisione impugnata (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali, fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid.

4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2), l’assicurato

presentava un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività lavorativa di

operaio, ma un’abilità del 100% in attività leggere rispettose delle

limitazioni funzionali elencate dal dr. __________ del SMR.

Ciò

non esclude comunque che, in caso di

peggioramento rilevante

delle sue condizioni di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa

residua, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica,

l’assicurato possa in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.8. Quanto alle conseguenze economiche

del danno alla salute dell’assicurato, l'amministrazione ha calcolato la

Considerandi

perdita di guadagno che si avrebbe con una capacità lavorativa residua del 100%

in attività adeguate.

L’insorgente ha contestato tale modo di procedere

dell’amministrazione, ritenendo di non essere reintegrabile in alcun tipo di attività

lavorativa.

2.9

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo

di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989.

pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.

255.

segg.).

In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che -

trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire

invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto

dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.

331.

consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23.

aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Nel caso di specie, con rapporto del 2 dicembre

2021.

il consulente IP incaricato ha valutato che, tenuto conto dei limiti

funzionali esistenti e derivanti dalle patologie di origine vertebrale,

l’assicurato potrebbe ancora svolgere un ampio ventaglio di attività adeguate,

esistenti sul mercato equilibrato del lavoro (doc. 139).

Il TCA non ha motivo per dubitare di questa

valutazione, la quale non viene rimessa in discussione – contrariamente a

quanto preteso dall’insorgente – dal fatto che il precedente datore di lavoro

dell’interessato (un’istituzione pubblica) non sia stato in grado di

ricollocarlo.

Come visto, infatti,

l’assicurato è stato considerato totalmente inabile al lavoro nella precedente

attività di operaio e in attività affini (cfr. valutazione del dr. __________,

doc. H), mentre è stato ritenuto pienamente abile al lavoro nello svolgimento

di attività adatte.

Ora, al di là delle concrete possibilità di un

ricollocamento presso il precedente datore di lavoro - le quali non si sono

realizzate, secondo quanto indicato nelle motivazioni del 6 aprile 2022 da

parte del Servizio del personale della __________ di __________, in ragione di

tre motivi: del genere di attività per le quali l’assicurato è qualificato,

delle sue limitazioni funzionali e, da ultimo, per la mancata disponibilità di

posti vacanti adeguati alle condizioni di salute (cfr. doc. F) – resta il fatto

che all’interessato può essere

richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori

d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e

ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio, come chiaramente indicato dal consulente IP (cfr.

doc. 139).

Quanto alla pretesa circostanza, invocata dal patrocinatore dell’insorgente,

che in ragione dell’età e della formazione “diventa praticamente impensabile

anche solo immaginare un possibile impiego in attività affini viste anche le

difficili contingenze del mercato del lavoro” (doc. I), va rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid.

3.3).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee, segnatamente, come indicato dal consulente professionale, attività in

cui l’assicurato può alternare la postura e con limiti di carico a 2-3 kg, ad

esempio “addetto alla qualità o imballaggio; operaio generico nell’industria;

operaio non qualificato nell’industria manifatturiera, ad es. di piccole viti o

bulloni con dotazione ergonomica; autista fattorino per consegna a domicilio di

farmaci o fiori; addetto alla sorveglianza video di strutture amministrative o

industriali, senza ronda e quindi senza esposizione ad agenti atmosferici o

sforzi fisici” (doc. 139).

Va peraltro anche ricordato che il principio dell’esigibilità configura

un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno e del già

menzionato obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati).

Inoltre, ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve

fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere

cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta

di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273,

consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella

fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Ne segue che bisogna ammettere che il ricorrente, senza l’adozione

di specifici provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione

professionale), gode di un discreto ventaglio di professioni possibili che non

richiedono particolari misure di reintegrazione professionale e va quindi

considerato reintegrabile sul mercato normale del lavoro (cfr. anche le STCA

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015). A torto, quindi,

l’insorgente si ritiene incollocabile.

Quanto al fattore età, il TCA rileva che nel caso di specie, al

momento determinante (cfr. DTF 138 V 457) della resa del provvedimento

contestato del 27 aprile 2022, l’assicurato aveva 58 anni.

Ora, deve essere osservato che il Tribunale federale, con sentenza

STF 8C_240/2021 del 15 settembre 2021, ha considerato esigibile che un

assicurato, un po’ più che 57enne al momento della valutazione della capacità

lavorativa residua da parte del servizio medico dell’amministrazione, svolgesse

attività adatte, restandogli ancora circa 8 anni fino all’età del

pensionamento; ad un’analoga conclusione la nostra Massima Istanza è giunta nella

STF 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, nella quale è stato considerato che

nonostante l'età di 62 anni,

l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di pianista (da bar)

oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non risultava di impedimento

all'accesso al mercato del lavoro; in un’altra sentenza I 293/05 del 17

luglio 2006, l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile

pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una

capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse

un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che

ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter

beneficiare di una rendita di vecchiaia; in un’altra fattispecie STF I 304/06

del 22 gennaio 2007, concernente il caso di un assicurato di 60 anni totalmente

inabile nella sua precedente attività di saldatore, ma abile a svolgere nel

corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del

rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), il TF ha

ritenuto l’interessato realisticamente ancora in grado di reperire un impiego

sul mercato equilibrato; nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte,

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul

mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento

della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (cfr. anche la

STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni).

Nella presente fattispecie, sulla scorta della succitata

giurisprudenza, questo Tribunale ritiene, da una parte, che l’assicurato possa

mettere a frutto la sua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del

lavoro, considerato che nel momento determinate egli aveva ancora davanti a sé

diversi anni prima del pensionamento; dall’altra che, come detto, egli possa

svolgere attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid.

3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

2.10

Il ricorrente ha contestato la valutazione

economica operata dall’Ufficio AI, con riferimento unicamente alla percentuale

di riduzione (20%) operata sul reddito statistico da

invalido.

Il TCA può pertanto limitare il

proprio esame a questo solo aspetto.

A tal proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto

procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio

2014.

consid. 4.2).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, la Corte federale ha

infine confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del

salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto

come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché

siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche

difficilmente verificabili in sede giudiziaria (consid. 5.4.). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile

2016.

consid. 4.6.

Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’UAI ha

operato una riduzione del 20% sul reddito statistico da invalido, e meglio 10%

poiché l’assicurato è in grado di svolgere soltanto delle attività leggere e 10%

per, non meglio precisati, “svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari” (cfr. pag. 423-426 incarto AI).

Con la propria impugnativa, il ricorrente pretende, invece, che

gli venga riconosciuta una deduzione (massima) del 25% (cfr. doc. I).

Chiamato ora a pronunciarsi in proposito, il TCA ritiene che la

pretesa decurtazione del 25% del reddito statistico da invalido sia priva di

fondamento, posto come già la riduzione decisa dall’amministrazione (20%) appaia

come generosa.

In effetti, secondo la più recente

giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49), una riduzione dettata

dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche su un mercato del

lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla

persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente

ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del

9.

luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute interessante il

rachide lombovertebrale, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere,

senza limiti di tempo o di rendimento, attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere con alternanza della postura.

Ora, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre

ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive

esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale l’UAI non avrebbe

in realtà dovuto applicare alcuna decurtazione a tale titolo.

In questo contesto, è ancora utile segnalare che l’incapacità per

motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica

necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice

fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica

l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico

comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr.

STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

2.11

Raffrontando il reddito da valido (incontestato)

di fr. 61’658 con quello da invalido di fr. 55'162 (già tenendo conto della

riduzione percentuale sociale del 20%), si ottiene un grado d’invalidità

(arrotondato) dell’11%, che non dà diritto a una rendita.

Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata

merita conferma.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con l’art. 69 let. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr.

DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti