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Decisione

32.2022.36

Richiesta di una rendita AI. Contestazione del grado d'invalidià della quota parte casalinga. Conferma della decisione dell'UAI

12 settembre 2022Italiano56 min

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

Source ti.ch

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Incarto

n.

32.2022.36

cs

Lugano

12 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 aprile 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1967, da ultimo

attiva quale ausiliaria di pulizie, il 30 maggio 2018 ha inoltrato una

richiesta di prestazioni AI per adulti.

1.2. Con decisione del 4 novembre 2020

l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, essendo il grado d’invalidità

pari al 37%.

1.3. L’8 febbraio 2021 il TCA ha stralciato

dai ruoli il ricorso inoltrato dall’assicurata in seguito alla transazione

sottoscritta dalle parti e consistente nell’annullamento della decisione

impugnata, nel rinvio degli atti all’Ufficio AI per espletare i necessari

accertamenti ed emanare una nuova decisione (inc. 32.2020.157).

1.4. Esperiti gli accertamenti ritenuti

necessari, con decisione del 27 aprile 2022 (doc. III/1), preavvisata dal

progetto del 22 dicembre 2021, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di RI 1

poiché il grado d’invalidità è del 38%.

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e

domandando la concessione di una mezza rendita dal 1° gennaio 2019 (doc. I). La

ricorrente rammenta che l’amministrazione l’ha considerata al 50% salariata ed

al 50% casalinga e, tenuto conto di una limitazione del 40.10% nell’attività

salariata e del 37% nell’attività di casalinga, ha calcolato un grado

d’invalidità complessivo del 38.55% (20.05% + 18.50%).

L’insorgente afferma che il

motivo del ricorso “risiede nella valutazione effettuata dall’AI per la

quota parte casalinga”. Ella sostiene che l’invalidità determinata nel 4%

per i pasti, per acquisti e altre commissioni e nel 4.5% per il bucato e la

cura vestiti, sarebbe in realtà del 60%, come stabilito dal medico curante, dr.

med. __________, reumatologia FMH. La ricorrente rileva inoltre di aver sempre

fatto il possibile per ridurre i propri impedimenti, facendo capo anche alla

collaborazione del coniuge pensionato.

Infine chiede una valutazione

peritale dell’attività di casalinga per pasti, acquisti e altre commissioni.

1.6. Con risposta del 20 giugno 2022

l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.7. Dopo aver chiesto (doc. VIII), e

parzialmente ottenuto (doc. IX), una proroga, la ricorrente ha prodotto un

rapporto dell’11 luglio 2022 del dr. med. __________, reumatologia FMH (doc.

C1) e del 12 luglio 2022 del dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia (doc. C2).

1.8. Con osservazioni del 17 agosto

2022, cui ha allegato le prese di posizione del 29 luglio 2022 dei dr. med. __________,

specialista psichiatria e psicoterapia e della dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia (doc. XII/1), dell’8 agosto 2022 del medico SMR dr.

med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. XII/2) e del

16 agosto 2022 del medico SMR dr. med. __________, specialista in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. XII/3), l’Ufficio AI

ha ribadito la sua richiesta di reiezione del ricorso (doc. XII).

1.9. Con scritto del 25 agosto 2022

(doc. XIV), trasmesso per conoscenza all’amministrazione il 29 agosto 2022

(doc. XV), la ricorrente ha contestato le allegazioni dell’amministrazione e si

è riconfermata nelle sue argomentazioni.

in diritto

2.1. Va qui rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Nel caso di specie, ogni

riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va

inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI, in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive

che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una

rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra

il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado

d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne

non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione

nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,

poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e

propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da

questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal

quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa

è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017,

precisava a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali

lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di

pubblica utilità.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività

del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere

fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un

confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994,

pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali.

Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

Nel

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che

per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

L’art.

27 cpv. 2 vOAI, abrogato dal 1° gennaio 2022, stabiliva che per mansioni

consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di

religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Con

la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle

mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.

R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in

Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Come

emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961

sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti

l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte

europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento

sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi

dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si

tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in

caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere

tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte

al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica

utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi

riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360

consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo

generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate

nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come

evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr.

punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi

l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad

un’attività lucrativa.

Per

stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere

equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e

quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da

terzi (persone o ditte) dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori

domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione

dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della

cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il

bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli

altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste

attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di

servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la

cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa

economia domestica dell’assicurato.

Va

ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza

ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da

terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che

vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno

alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a

proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per

queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che

continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto

come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha

dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia

domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di

pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non

possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le

attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157

consid. 5c/bb).

Le

nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere

l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di

invalidità in generale.

Dal

1° gennaio 2022 essa è stata sostituita dalla Circolare sull’invalidità e sulla

rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI).

2.4. Nella

fattispecie in esame è pacifica e non oggetto di contestazione sia la

ripartizione tra casalinga (50%) e salariata (50%), sia il grado d’invalidità

quale salariata (40.10%).

Contestato

è unicamente il grado d’invalidità quale casalinga, e meglio quello concernente

Fatti

i pasti, gli acquisti e le commissioni, il bucato e la cura dei vestiti (doc.

I).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Nel 2015 il Tribunale federale ha

quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI

in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze del 30

novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e

143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

In tali due sentenze il TF è

giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha

stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie

psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, rielaborata completamente dal

1° gennaio 2022 e sostituita dalla Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI), l'UFAS ha previsto una

ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo attribuibile

a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3087 CIGI prevedeva:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

comprendono le seguenti attività usuali:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina, gestire le scorte)

50

Considerandi

2.

Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare, spol-

verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-

menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effet-

tuare pulizie approfondite, curare le piante, il

giardino e le aree adiacenti, eliminare i

rifiuti) e

cura di animali domestici

40.

3.

Acquisti

(acquisti quotidiani e spesa

settimana-

le) e altre commissioni

(posta,

assicurazioni,

uffici pubblici)

10.

4.

Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20.

5.

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50.

* Nella cerchia

dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i

parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori

accolti nella famiglia a scopo di affiliazione. "

Le cifre 3088 e 3089 CIGI disponevano:

" Di norma,

vanno applicati la ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di

cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività

(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in

caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In

ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento (Pratique

VSI 1997 pag. 298).

[…] (esposto un esempio)

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni

consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi

forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,

vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima

dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati

né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e

nemmeno per la determinazione delle limitazioni."

Infine,

la cifra 3090 CIGI prevedeva:

" In virtù

dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia

domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore

dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova

situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va

oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non

avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza

parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha

conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività."

Dal 1° gennaio 2022 la CIRAI

prevede ora un minimo ed un massimo (cfr. cifra 3609, massimo ridotto, rispetto

alle CIGI, per il settore d’attività della pulizia e ordine dell’alloggio al

30%).

Per la cifra 3610 CIRAI, nel

tenore in vigore dal luglio 2022, di norma, vanno applicati la ripartizione

delle attività e i rispettivi limiti minimi e massimi di cui al N. 3609. Devono

sempre essere prese in considerazione tutte le attività (ad eccezione dei n. 5

e 6). In ogni caso il totale delle attività dev’essere sempre del 100 per cento

(Pratique VSI 1997 pag. 298).

Secondo la cifra 3611CIRAI

nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni consuete a

seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi forniti alla

persona assicurata nell’economia domestica da terzi (p. es. familiari, vicini,

personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima dell’insorgere

del danno alla salute.

Secondo le cifre 3613 e 3614

CIRAI in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva

nell’economia domestica deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di arredamenti e apparecchi domestici adeguati). Un maggiore

dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se la persona assicurata,

nonostante una ripartizione adeguata del lavoro, non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro domestico

esigibile e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143). La

persona assicurata deve far ricorso all’aiuto dei familiari, indipendentemente

dall’attuabilità effettiva di quest’ultimo (8C_879/2012). L’aiuto dei familiari

va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere qualora la persona

assicurata non avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504). Non sono

ammesse deduzioni forfettarie fisse. Dal rapporto d’accertamento deve risultare

per quali settori d’attività o singole attività si è tenuto conto dell’obbligo

di ridurre il danno.

Il TF ha già

avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non

vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012

del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di

queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile

determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto

all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal

medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131

consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle

diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni

dell'assicurato appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio

2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione

da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate

in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni

caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Con riferimento agli assicurati

che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5

settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha

ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico

occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più

difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica (cfr. la

STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.14).

Questa

giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del

fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa

del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,

dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto

di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a

domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche

l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai

famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

In tale

contesto va segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale

il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio

AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale

l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1° aprile 2009

(ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1

e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo

status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o

casalinga a tempo pieno) dal 1° aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il

risultato non cambiava, dato che ella era già incapace in misura del 70% in

ambito domestico (cfr. consid. 6.2.3.).

2.8

Nella presente fattispecie,

l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

del 13 dicembre 2021, sfociata nel rapporto del 20 dicembre 2021 (doc. AI 131),

tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nella perizia

del dr. med. __________ e nel rapporto SMR del 9 novembre 2021, ha stabilito

quanto segue:

" (…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione

degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Pasti

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,

effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

40%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

4%

La

signora RI 1 afferma che oggi, a differenza di quanto dichiarato nell’ultima

valutazione eseguita al domicilio, i compiti qui trattati sono interamente

presi a carico dal marito in ragione dei dolori cronici percepiti e delle

difficoltà nel mantenimento della postura eretta. Dichiara di non cucinare e di

non riuscire a occuparsi nemmeno delle attività più leggere da seduta. Il

signor RI 1 si fa carico della preparazione dei pasti, della preparazione della

tavola e dei compiti di pulizia. In sua assenza, lascia il pasto caldo da

scaldare nel microonde e la tavola già allestita.

Nonostante

le importanti limitazioni descritte dall’assicurata a colloquio, la

documentazione medica presente nella perizia supplementare riconferma uno stato

di salute invariato rispetto all’ultima valutazione, in assenza di nuove

limitazioni funzionali, si riconferma pertanto la percentuale d’impedimento del

10%.

5.2

Pulizia e ordine dell’alloggio

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,

lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare

pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,

elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

70%

percentuale di invalidità

24.5%

L’appartamento

attuale rispetto alla casa nella quale vivevano in precedenza è disposto tutto

su un piano. L’assicurata afferma “di non toccare più niente” in ragione

dell’aumento delle algie.

Le

pulizie sono svolte dal figlio del marito, signor __________, una volta la

settimana. Il marito si occupa dei lavori di mantenimento leggeri, del cambio

delle lenzuola e di portare i rifiuti in discarica. Viene utilizzata

un’aspirapolvere robot per la pulizia regolare.

Anche

in quest’ambito, nonostante le importanti limitazioni descritte dall’assicurata

a colloquio, la documentazione medica presente nella perizia supplementare

riconferma uno stato di salute invariato. I limiti funzionali a dossier non

giustificano un’inabilità completa delle pulizie, in assenza di nuovi elementi

medici, si riconferma pertanto la percentuale d’impedimento assegnata nella

valutazione precedente.

5.3

Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,

assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

4%

La

situazione descritta nell’ultimo rapporto di valutazione viene riconfermata. La

signora RI 1 dichiara di occuparsi di singoli acquisti (ad es. pane) al negozio

vicino casa, il rumore e la confusione, spiega, riportano la mente a traumi

passati. La spesa vera e propria viene svolta dal marito e da suo figlio. Da

sempre i pagamenti vengono effettuati dal marito.

In

assenza di nuove limitazioni oggettive, tenendo conto dell’obbligo di ridurre

il danno alla salute, si riconferma la percentuale assegnata dalla collega.

5.4

Bucato e cura vestiti

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare,

pulire le scarpe

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

4,5%

La

signora RI 1 afferma che, a causa del malessere cronico e dell’aumento dei

dolori dopo attività fisiche minime, ha interamente delegato la suddivisione

dei capi, il carico-scarico della lavatrice e asciugatrice, lo stiro e la

sistemazione dei vestiti. Tali attività sono svolte dal coniuge con l’aiuto del

figlio.

Anche

in quest’ambito, tenendo conto dell’approfondimento peritale eseguito, in

assenza di nuove limitazioni funzionali, si riconferma la percentuale

d’impedimento del 30%.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

37%

n

Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il

grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e

salario orario versato

Marito e figlio del marito: signor __________.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro?

08.2017” (doc. AI 131)

2.9

Nel suo ricorso l’assicurata sostiene

che l’invalidità determinata nel 4% per i pasti, per acquisti e altre

commissioni e nel 4.5% per il bucato e la cura vestiti, sarebbe in realtà del

60%, come stabilito dal medico curante, dr. med. __________, reumatologia FMH.

La ricorrente rileva inoltre di aver sempre fatto il possibile per ridurre i

propri impedimenti, facendo capo anche alla collaborazione del coniuge

pensionato.

In merito, in sede di

osservazioni al progetto di decisione, l’assistente sociale l’11 aprile 2022 ha

affermato:

" (…) La

percentuale delle singole mansioni domestiche è basata sull’apprezzamento del

tipo di struttura familiare (nel caso specifico questa è composta da due

persone adulte: l’assicurata e suo marito pensionato), sul contesto abitativo

(nel caso in esame, appartamento di 3,5 locali) e sullo svolgimento o meno

delle attività domestiche varie, prese in esame durante il colloquio.

Per quanto attiene alla valutazione delle percentuali di

impedimento assegnate alle singole voci va tenuto debitamente conto delle

indicazioni dell’assicurata e della loro diretta correlazione con le patologie

presentate e le conseguenti limitazioni funzionali peritali, si veda a tal

proposito il rapporto finale SMR del 9 novembre 2021 dove viene rilevato uno

stato di salute definito come stazionario.

Nel computo della percentuale di impedimento deve inoltre essere

considerata l’esigibilità della collaborazione da parte dei familiari (nel caso

concreto limitata, ma non completamente assente) così come vuole la

giurisprudenza, nondimeno dell’obbligo di ridurre il danno alla salute. Vanno

altresì esaminate altre possibilità di organizzazione del lavoro domestico

attraverso l’uso di strategie e specifici mezzi ausiliari, come ben emerge

dall’inchiesta svolta.

Nel caso in esame vengono sollevate obiezioni per quanto attiene

ai punti ‘pasti’ e ‘acquisti e altre commissioni’, senza tuttavia fornire alcun

nuovo elemento medico che giustifichi una diversa valutazione degli impedimenti

riscontrati, come del resto già appurato dal medico SMR in nota 7 marzo 2022.

Per quanto scritto fino ad ora la valutazione degli impedimenti in

ambito domestico è confermata in toto.” (doc. AI 143)

Innanzitutto va sottolineato che

nell’inchiesta economica del 20 dicembre 2021 è stata correttamente stabilita

una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alle direttive (CIGI) valide fino al 31 dicembre 2021, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del

resto, stato specificatamente contestato.

Essa non è invece conforme a

quanto prevede la CIRAI in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. consid. 2.7),

poiché per la pulizia e l’ordine dell’alloggio è stata assegnata un’importanza

pari al 35% allorché la CIRAI in vigore dal 1° gennaio 2022 prevede un massimo

del 30% (cfr. cifra 3609 CIRAI). Come si vedrà in seguito, tuttavia, ciò non

modifica l’esito della vertenza neppure per il periodo dal 1° gennaio 2022

(cfr. consid. 2.12).

In secondo luogo va ribadito che occorre

prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A

questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa

ha delegato alcune attività ai familiari, in particolare al marito.

Nei casi come quello in esame

occorre in effetti tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei

ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla

prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159

cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in

casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali

d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior

impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della

collaborazione dei famigliari, ossia del marito.

A tal proposito va poi nuovamente

attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di

diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni

sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le

persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria

iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro

capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale

ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari

circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00;

STCA 32.2019.189 del 14 ottobre 2019).

Stanti le considerazioni esposte,

esaminate le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti

all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che

consentano di metterne in dubbio l'attendibilità, la valutazione operata

risultando conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

Alla luce di tale dettagliato

rapporto, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle

singole mansioni domestiche illustrate dall’assistente sociale sono del tutto

affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica dal

perito e, quindi, dal medico SMR (cfr. DTF 128 V 93; cfr. anche STF 9C_568/2017

dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209

del 14 ottobre 2019, consid. 2.15).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le

circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'UAI.

2.10

A

proposito delle contestazioni mediche, il TCA ritiene in particolare che lo

stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dal perito

dr. med. __________, unitamente alla dr.ssa med. __________, attraverso

un’accurata ed esaustiva valutazione peritale del 3 novembre 2021, che ha tenuto

conto dell’insieme dei disturbi della ricorrente, investigati sotto ogni

profilo (cfr. doc. 118). La perizia è da considerare dettagliata, approfondita

e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali.

Il perito, dopo attenta

valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame

clinico, dell’esecuzione di esami clinici e testali e delle descrizioni

soggettive, ha confermato che l’assicurata, affetta da un disturbo somatoforme

da dolore persistente (F45.4), è globalmente invalida al 37% come stabilito

dall’assistente sociale nel settembre 2019 (pag. 399/561 incarto AI) e ribadito

da un’altra assistente sociale il 20 dicembre 2021 (doc. 131 incarto AI).

Il perito ha affermato:

" (…) L’assicurata

riferisce un comportamento al domicilio sostanzialmente minimo ed invariato

rispetto alla precedente valutazione peritale e, pertanto, si ritiene ancora

valida e plausibile dal punto di vista medico la percentuale di IL stimata

dall’assistente sociale nel settembre 2019 (grado AI 37%). Dal momento che il

quadro è invariato ritengo che, essendo contemporaneamente impegnata nelle

attività domestiche, in un’attività adeguata

sarebbero esigibili 16 ore a settimana.” (pag. 23 perizia)

A tali conclusioni, frutto di un

approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in

materia di perizie psichiatriche (cfr. consid. 2.6), pienamente condivise anche

dallo psichiatra del SMR dr. med. __________ nel rapporto finale del 9 novembre

2021.

(doc. AI 119), questo tribunale deve senza riserve aderire.

Del resto, quanto prodotto e

fatto valere dall’assicurata non permette di discostarsi da siffatte conclusioni.

Innanzitutto non permette di

concludere diversamente la certificazione del 17 gennaio 2022 della __________

(doc. A), sottoscritta dalla dr.ssa med. __________, medico assistente e dal

dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, con la quale si sostiene

che l’interessata non sarebbe in grado di adempiere alle mansioni di vita

quotidiana di qualsivoglia natura, compresa anche la stessa igiene personale e

secondo cui sarebbe costretta ad affidarsi al marito e talvolta al figlio al

fine di assolvere i seguenti compiti: cucinare, apparecchiare, svolgere pulizie

(spolverare, lavare i piatti, lavare i pavimenti, passare l’aspirapolvere,

stendere, stirare, rifare i letti, ecc.), fare le spese, gestire le scorte e per

i quali “la percentuale di invalidità assegnata per quanto concerne i pasti,

cucinare e apparecchiare, risulterebbe ridotta in misura maggiore

dell’impedimento indicato – solo nella misura del 10%. Anche per gli acquisti e

le altre commissioni si considera la Signora RI 1 con una capacità residua del

60%, percentuale nettamente in contrasto con quelle che sarebbero le effettive

capacità della paziente di svolgere tali incarichi” (doc. AI 133).

Su tale certificazione si è

espresso in data 23 febbraio 2022 il dr. med. __________, unitamente alla

dr.ssa med. __________ (doc. AI 140), rilevando correttamente di non ritrovare

alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto l’assicurata aveva espresso in

sede peritale dove, in modo assai articolato, il perito aveva preso in esame

sia la diagnosi di disturbo postraumatico da stress (che non è più stata riportata

dai curanti), sia i sintomi algici che lo avevano portato a porre la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di disturbo somatoforme da dolore

persistente. Lo specialista sottolinea che dallo scritto dei curanti si evince

un quadro più invalidante di quanto da lui attestato nelle sue valutazioni

peritali, “ma si tratta di una differente valutazione dello stesso quadro,

visto che nello scritto del 13.01.2022 non ritrovo informazioni aggiuntive o

contrastanti con quanto da me accertato” e conclude aggiungendo che “ad

una nuova lettura della mia perizia del 03.11.2021, non si fa mai riferimento

ad un disturbo fittizio che i curanti erroneamente credono di aver intravisto

nel mio scritto. Ho semplicemente sottolineato le discrepanze ed incongruenze

tra soggettivo ed oggettivabile e sottoposto l’assicurata ad un test validato

che ha lo scopo di valutare la credibilità dei sintomi riportati da un soggetto

ma che da solo non ha alcun valore diagnostico” (doc. AI 140).

A tali osservazioni, che sono

state integralmente confermate anche dal medico psichiatra del SMR dr. med. __________

(doc. AI 141), ben motivate e che prendono dettagliatamente posizione sulle

allegazioni dei curanti, questo Tribunale deve aderire.

Nella, successiva, certificazione

del 12 luglio 2022 della __________ (doc. C2), sottoscritta dalla psicologa __________,

dal medico assistente dr. med. __________ e dal dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, prodotta in sede ricorsuale, i curanti hanno

ribadito quanto già esposto in precedenza (cfr. ad esempio il certificato del

20.

ottobre 2020, doc. AI 95, certificato del 14 gennaio 2021, doc. AI 102),

ripercorrendo per lunghi tratti l’istoriato della ricorrente dalla presa a

carico il 29 settembre 2020 fino ad oggi e già prese in considerazione dal

perito (cfr. pag. 6-8 perizia del 3 novembre 2021, nonché l’approfondita

anamnesi, pag. 9-14 della perizia). I curanti attestano nuovamente le

difficoltà provate dall’insorgente “nel non riuscire a portare a termine

anche le faccende domestiche più semplici quali ad esempio cucinare,

apparecchiare, sparecchiare, stirare, lavare i pavimenti, fare il bucato,

passare l’aspirapolvere, poiché, come già riportato precedentemente, la signora

sarebbe costretta ad assumere continuamente posizioni diverse alternando

ripetutamente lo stare in piedi all’essere sdraiata sul letto/divano”. Essi

ribadiscono che sono il marito ed il figlio a compiere questi servizi. Infine

confermano le diagnosi di fibromialgia (ICD-10 M 79.7) e disturbo post

traumatico da stress con espressione ritardata (ICD-10; F43.10), rammentando

che erano già state poste nei loro precedenti rapporti.

In merito a tali allegazioni si è

diffusamente espresso nuovamente il perito, unitamente alla dr.ssa med. __________,

in uno scritto del 29 luglio 2022, dove ha affermato:

" (…) Ho

preso visione dell’incarto e dello scritto dei curanti dello studio __________

del 12.07.2022. Nello stesso si ritorna a ribadire la diagnosi di disturbo da

stress post – traumatico con espressione ritardata (ICD10:F43.10) che era stato

il motivo per cui avevo rivalutato l’assicurata nella perizia del 03.11.2021 dove

avevo già preso posizione sull’assenza dei criteri per porre tale diagnosi.

Peraltro successivamente alla mia valutazione peritale del novembre 2021 tale

diagnosi non era più stata riportata da loro e attualmente invece torna a

riemergere. Nello scritto poi si ribadisce utilizzando la diagnosi di

fibromialgia la problematica di dolore somatoforme cronico da me ritenuta in

entrambe le perizie come avente ripercussione sulla CL. Nel lungo e articolato

scritto che mi sembra un’estensione dello scritto del 14.10.2021 non emergono

comunque fatti nuovi quanto invece una differente valutazione del caso in

termini di funzionamento residuo dell’assicurata. Ribadisco infine come io non

abbia mai posto diagnosi di disturbo fittizio nelle mie perizie e mi chiedo come

mai i curanti insistano a riportare questo nei loro plurimi scritti. Non

ritrovo pertanto nulla che mi induca a modificare la posizione da me

precedentemente espressa.” (doc. XII/1)

A tali conclusioni, che sono

state confermate anche dallo psichiatra del SMR, dr. med. __________,

nell’annotazione dell’8 agosto 2022 (con la quale egli ha definito la risposta

dei periti __________ “articolata, esaustiva e del tutto

condivisibile (…)”, doc. XII/2), questa Corte deve aderire, trattandosi di una

presa di posizione ben motivata formulata dallo specialista che ha attentamente

valutato il caso.

I referti dei curanti psichiatri

si esauriscono infatti in una descrizione dei mali lamentati dalla ricorrente e

che sono stati esaustivamente presi in considerazioni nelle valutazioni

effettuate dai periti del __________, segnatamente nella perizia del 3 novembre

2021, dove, ancora una volta, la dr.ssa med. __________ ed il dr. med. __________,

hanno esaminato minuziosamente lo stato di salute psichico della ricorrente,

ripercorrendo la sua anamnesi, descrivendo gli atti medici a loro disposizione

e discutendo approfonditamente le diagnosi poste dai medici che l’hanno avuta

in cura.

A tali conclusioni questo Tribunale

non può che aderire.

Osservato anche che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353),

questo Tribunale deve concludere che le valutazioni della __________ non

permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui è giunto il

perito incaricato dall’amministrazione.

In effetti, nuovamente

esaminato il caso, il dr. med. __________, unitamente alla dr.ssa med. __________,

nelle ulteriori prese di posizione del 23 febbraio 2022 e del 29 luglio 2022,

ha in modo convincente illustrato i motivi per cui le affermazioni dei curanti,

peraltro scarsamente motivate, non permettono una diversa conclusione per

quanto riguarda sia le diagnosi che le limitazioni sulla capacità lavorativa in

ambito domestico.

Sia peraltro osservato che la valutazione

del dr. med. __________ non ha omesso di approfondire la severità e la

persistenza del disturbo psichiatrico né di precisare anche i motivi per i

quali occorreva scostarsi dalla valutazione dei curanti. D'altra parte la

valutazione dei curanti non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito

psichiatra o dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione

delle conseguenze delle affezioni diagnosticate sulla capacità di lavoro

dell’interessata in ambito domestico.

Val qui pure

la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.6 e

alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017), che la perizia del dr. med. __________ non

ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche

psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma

ha verificato l’incapacità lavorativa sulla base di una valutazione puntuale

ed oggettiva.

Occorre quindi concludere che

l’assicurata ha contestato le conclusioni peritali senza tuttavia fornire

elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare

inattendibili le valutazioni del dr. med. __________ e del SMR e, quindi,

dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa in

ambito domestico nella decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi.

Questa Corte ritiene pertanto che

lo stato di salute della ricorrente sia stato approfonditamente vagliato, segnatamente

dal dr. med. __________, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (del

27.

aprile 2022) data che, come detto, segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1;

130.

V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2

e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

Del resto val la pena di

nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. med. __________ sono stata

avallate integralmente anche dallo psichiatra del SMR, dr. med. __________.

A proposito del medico SMR non va

del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Né sono d’aiuto alla ricorrente

le, scarne, prese di posizione del dr. med. __________, reumatologia FMH, del

18.

gennaio 2022 (doc. B) e dell’11 luglio 2022 (doc. C2). Il primo scritto si

esaurisce nella descrizione della diagnosi, dell’esame clinico, della patologia

reumatologica già presa in considerazione dall’UAI (cfr. attestato del 4

febbraio 2019 del medesimo specialista, pag. 336/561 incarto AI), e dalla, nota

(ed anzi complessivamente peggiore, cfr. referto del 29 luglio 2021 del

medesimo curante, pag. 343/561 incarto AI [IL 70% nelle mansioni domestiche]),

attestazione secondo cui “la paziente presenta un importante impedimento

relativo ai pasti (apparecchiare, pulire cucinare ecc) che supera il 60% e per

quanto riguarda acquisti ed altri commissioni, fare bucato e la cura dei

vestiti la capacità residua è ridotta al 60%”. Il secondo referto, dopo la conosciuta

diagnosi reumatologica (cfr. pag. 336/561 incarto AI) e la descrizione dello

status della ricorrente, si limita a concludere che l’interessata “presenta

una sindrome lombo-vertebrale, con protrusione discale L4-L5 con impronta su

sacco durale, discopatia L5-S1 sofferenza faccette da L3 a S1 tendenza a schisi

dell’arco posteriore di L4 a sx e lieve anterolistesi L4 su L5, associate con

una sindrome fibromialgica generalizzata (punti di dolori 18/18) con importanti

limitazioni funzionali”, ossia a riportare per l’ennesima volta la diagnosi

già più volte posta in passato (cfr. pag. 336/561 incarto AI).

Su questo aspetto ha preso

posizione il 16 agosto 2022 il medico SMR dr. med. __________, specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale ha

affermato:

" (…) No, il

rapporto medico dell’11.07.2022 del Dr. med. __________, FMH Reumatologia non

apporta elementi di valore aggiunto atto a modificare le risultanze delle

precedenti valutazioni reumatologiche del medesimo Dr __________ del 13.02.2019

(ove veniva già certificata un’IL del 100%), del 04.02.2019, del 04.04.2019,

del 30.10.2019, del 29.07.2021 e del 18.01.2022: i disturbi e la sintomatologia

invalidante certificata all’interno del rapporto medico dell’11.07.2022, non

riporta un quadro algico disfunzionale dissimile da quello illustrato nelle

precedenti valutazioni; il quadro clinico notoriamente acclarato di sindrome

lombo-vertebrale, con protrusione discale L4-L5 con impronta sul sacco durale,

discopatia L5-S1, sofferenza faccette da L3 a S1, tendenza a schisi dell’arco

posteriore di L4 a sinistra e lieve anterolistesi L4 su L5, associate con una

sindrome fibromialgica generalizzata (punti di dolori 18/18) con importanti

limitazioni funzionali, descrive una condizione di disturbi palesemente già

nota dalla lettura del tenore degli atti a disposizione di tutti i rapporti

medici reumatologici antecedenti la data dell’11.07.2022.

Dalla lettura della documentazione agli atti, è mia opinione che

dal profilo reumatologico/ortopedico nel rapporto medico dell’11.07.2022 del

Dr. med. __________, FMH Reumatologia non è stata dimostrata l’esistenza di

nuove limitazioni funzionali; il quadro algico disfunzionale dell’assicurata è

già stato debitamente tenuto in conto nelle valutazioni peritali psichiatriche;

si conviene in pieno con il giudizio offerto all’interno del rapporto peritale

psichiatrico __________ del 08.07.2022 a firma della Dr.ssa med. __________ e

del Dr. med. __________, entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia,

quando alla pagina n. 16 del rapporto peritale psichiatrico del 08.07.2022, al

paragrafo 7.1 intitolato “Sintesi della storia personale professionale

sanitaria dell’assicurato, descrizione della sua situazione psichica, sociale

medica attuale” fu riportato: “Non essendo diagnosticabili altri disturbi psichiatrici

si deve considerare che i limiti determinati dal disturbo somatoforme si

embricano in gran parte con quelli stabiliti a livello reumatologico, se si

eccettua un’ulteriore riduzione della flessibilità della tolleranza alla

frustrazione (fisica) e, quindi, della capacità di adattamento ad un’attività

eventualmente adeguata sul piano ortopedico reumatologico” (doc. XIII/3)

Anche in merito all’aspetto

reumatologico non vi sono di conseguenza motivi per scostarsi dalle valutazioni

dell’Ufficio AI.

In conclusione, rispecchiando le

valutazioni del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________, oltre che

dei medici SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5),

richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile

discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 138 V 218 consid. 6,

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati),

è

da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti,

115.

V 142 consid. 8b), che la ricorrente, in ambito domestico, è invalida al

37%.

La refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

sino all'emanazione del provvedimento contestato, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, come una valutazione peritale

dell’attività della quota parte casalinga, richiesta dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente

che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 e rinvii). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.11

Ne segue che, con particolare

riferimento alle puntuali allegazioni ricorsuali riferite alle attività

domestiche, il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite,

motivate e convincenti considerazioni espresse dai medici incaricati dall’UAI e

dall’assistente sociale delegata al compito di valutare la situazione

dell’assicurata.

Di conseguenza, il tasso

complessivo di impedimento del 37% per l’attività di casalinga, accertato in

sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia, che ha

effettuato la valutazione basandosi correttamente sulla condizione familiare,

le caratteristiche dell'abitazione e sui limiti indicati a dossier, va posto

alla base del presente giudizio.

Ricordato nuovamente che per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TF ha già avuto modo di stabilire che - in linea di

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, l 102/00), un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta giustificandosi unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02), alla valutazione operata

dall'assistente sociale, non essendo stati invocati motivi che la possano far

apparire manifestamente errata, va prestata piena adesione. Essa ha in effetti compiutamente

valutato le difficoltà e l'esigibilità di ogni singola mansione casalinga,

giungendo ad una conclusione (il grado d'impedimento del 37%) che peraltro

collima con le conclusioni medico teoriche del perito psichiatra.

In definitiva, tenuto anche conto

dell'obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97

consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare, la valutazione di

cui all'inchiesta va integralmente confermata.

2.12

Visto quanto sopra, a ragione

l’amministrazione tenuto conto di un’invalidità quale salariata del 40.10% dal

2020.

(nel 2018 dello 0%, nel 2019 del 40.11%) ed una limitazione del 37% quale

casalinga, in corretta applicazione del metodo misto, viste le quote parti di

attività salariata (50%) e di mansioni casalinghe (50%), ha calcolato un grado

d’invalidità globale nel 2019 e nel 2020 del 38.55% (50 x 40.10 + 50 x 37; come

nel 2019 [50 X 40.11 + 50 X 37]) e nel 2018 del 18.50%( [50 X 0 + 50 X 37]).

Per quanto concerne il periodo

dal 1° gennaio 2022, ritenuto che all’attività della pulizia e dell’ordine

dell’alloggio può essere ora attribuita un’importanza massima del 30% (cfr.

cifra 3609 CIRAI), in luogo del 40% applicabile in precedenza (cfr. cifra 3087

CIGI) e che in concreto è stata assegnata un’importanza del 35%, va rilevato

quanto segue.

Il 5% dall’attività pulizia e

ordine dell’alloggio può essere aggiunto solo all’attività pasti (che

raggiungerebbe così l’importanza del 45%) oppure all’attività bucato e cura dei

vestiti (che raggiungerebbe così il 20%), Non è invece possibile modificare

l’importanza assegnata agli acquisti e altre commissioni, poiché il 10%

attribuitogli è il massimo anche per la CIRAI (cfr. cifra 3609).

Aggiungendo il 5% all’attività

pasti, per un’importanza assegnata complessiva del 45% ed un impedimento del

10%, si otterrebbe un’invalidità del 4.5% (45 X 10 : 100), mentre per la

pulizia e l’ordine dell’alloggio, riducendo l’importanza assegnata del 5% al

30%, con un impedimento del 70%, del 21% (30 X 70 : 100). L’invalidità totale

della quota parte casalinga sarebbe pertanto inferiore: 4.5 + 21 + 4 + 4.5 =

34% e non darebbe di conseguenza diritto ad una rendita (50 X 40.10 + 50 X 34 =

37.05%)

Aggiungendo invece il 5% all’attività

bucato e cura dei vestiti, e dunque un’importanza assegnata del 20%, con

l’impedimento del 30%, si otterrebbe un’invalidità del 6% (20 X 30 : 100), mentre

per la pulizia e l’ordine dell’alloggio, riducendo l’importanza assegnata del

5% al 30%, con un impedimento del 70%, del 21% (30 X 70 : 100).

L’invalidità totale sarebbe pari

al 35% (4 + 21 + 4 + 6), e non darebbe diritto ad una rendita (50 X 40.10 + 50

X 35 = 37.55%).

La richiesta di prestazioni va

dunque respinta.

2.13

Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.14

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste

a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti