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Decisione

32.2022.37

Reiezione della domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare e del calcolo del grado d'invalidità

14 novembre 2022Italiano38 min

concluso per un’inabilità del 35% nell’abituale professione di ausiliaria panettiera.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.37

BS/sc

Lugano

14 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 maggio 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1979, da ultimo

professionalmente attiva quale aiuto panettiera, nel mese di giugno 2018 ha presentato

una domanda di prestazioni (doc. 1 inc. AI, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

1.2. L’Ufficio AI, sulla scorta della perizia

pluridisciplinare del 17 agosto 2021 eseguita dal __________ (doc. 81) e del successivo

complemento peritale del 14 aprile 2022 (doc. 104), tenuto poi conto dei

rapporti finali 31 agosto 2021 (doc. 82), 5 ottobre 2021 (doc. 87) e 20 aprile

2022 (doc. 105) del proprio servizio medico (SMR), ha ritenuto l’assicurata

totalmente inabile in qualsiasi attività dal 1° maggio 2017 al 30 giugno 2018,

ma dal 1° luglio 2017 inabile al 35% nella sua abituale professione ed al 30%

in attività adeguate. Con rapporto finale 26 novembre 2021 il consulente in integrazione

professionale ha accertato l’esigibilità dell’attività che l’assicurata

potrebbe svolgere malgrado il danno alla salute (doc. 89). L’Ufficio AI ha poi

proceduto al raffronto dei redditi, accertando il diritto alla rendita intera

dal 1° maggio 2018 (scaduto il termine di attesa) al 30 giugno 2018, con

soppressione della rendita dal 1° luglio 2018 risultando un grado d’invalidità

del 20%. La domanda di rendita essendo tardiva, l’amministrazione ha tuttavia escluso

la corresponsione di prestazioni, poiché il versamento sarebbe dato unicamente

a decorrere dal 1° dicembre 2018, ovvero sei mesi dopo la presentazione della

domanda di rendita avvenuta il 13 giugno 2018 come prescritto dall’art. 29 cpv.

1 LAI, momento in cui l’assicurata non presentava un grado d’invalidità

pensionabile. Di conseguenza con decisione del 13 maggio 2022, debitamente

preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

1.3. Contro

questa decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha interposto il presente

ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità. In via

subordinata chiede l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare e

in via ancora più subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché

esperisca una perizia multidisciplinare.

Con

riferimento al rapporto 1° giugno 2022 del proprio medico curante, attestante

una recidiva della sintomatologia dopo un giorno di una prova lavorativa (doc.

C), l’assicurata sostiene di non essere in grado di lavorare nonostante la

terapia medicamentosa che segue. Essa ha altresì allegato altra documentazione

medica, in parte già esaminata durante la procedura amministrativa.

1.4. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 9 giugno 2022 del

SMR sui nuovi atti medici prodotti, ribadendo la richiesta di reiezione del

ricorso.

1.5. L’11

luglio 2022 l’assicurata ha allegato le osservazioni 10 luglio 2022 del proprio

medico curante in merito alla presa di posizione del SMR, confermando il

ricorso (VII).

1.6. Valutando i certificati 1° giugno

2022 e 10 luglio 2022 del medico curante ed il rapporto 26 ottobre 2021 del dr.

__________ prodotti dall’assicurata, con scritto 25 agosto 2022 l’Ufficio AI ha

concluso che “… la documentazione

medica di cui sopra è stata nuovamente sottoposta al __________ di __________

il quale, mediante complemento peritale 24 agosto 2022 qui allegato, ha concluso quanto segue:"(...) In quanto periti del

__________ concordiamo con le/e prese di posizione del Dr. med. __________, del

Dr. med. __________, della Dr.ssa med. __________ e del Dr. med. __________ che

mantengono le conclusioni della loro valutazione peritale. Le

conclusioni della perizia __________ del 27.8.2021 vengono quindi integralmente

confermate anche alla luce della nuova

documentazione medica”. Per questi

motivi l’amministrazione ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso (IX).

1.7. In data 8 settembre 2022 il

rappresentante dell’assicurata ha prodotto uno scritto della sua assistita, la

quale sostiene un suo peggioramento delle condizioni di salute dovuto alle

elencate attività svolte, descrivendo inoltre i disturbi di cui soffre, alcuni

dovuti, a suo dire, dalla cura del farmaco Humira (XVI/1).

1.8. Su richiesta del Tribunale, per il

tramite dell’Ufficio AI, ha chiesto al __________ di prendere posizione in

merito al succitato scritto (XII).

Con lettera 26 settembre 2022 il __________

ha fatto presente di aver sottoposto la lettera dell’assicurata all’esame dei

consulenti, i quali hanno concluso che non essendo stati i disturbi e le

diagnosi indicate corroborati da documenti medici, quanto sostenuto

dall’assicurata non è in grado di apportare modifiche alla perizia del 27

agosto 2021 che confermano (XV/1).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata da

RI 1 nel giugno 2018.

Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modifica ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un

aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore

della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni

(Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della

protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita

dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il marg. 9200 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Infine, il marg. no. 9200 CIRAI

prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio

2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne

nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite

anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano

pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31

dicembre 2021”.

Nel

caso in esame, l’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) è da

far risalire al 1° maggio 2018, al termine dell’anno di carenza iniziato il 1°

maggio 2017, e la modifica (soppressione) al 1° luglio 2018. Conseguentemente,

tutte le condizioni per l’applicazione del diritto previgente sono in concreto

adempiute, anche se l’Ufficio AI ha emanato la decisione il 13 maggio 2022 e al

momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurata, nata

nel 1979, non aveva ancora compiuto 55 anni.

Pertanto, ogni riferimento alle

norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.3. Nel caso concreto, con lo scopo di

valutare la situazione medica e la capacità lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio

AI ha conferito mandato al __________ di allestire una perizia

pluridisciplinare.

Dal

rapporto datato 27 agosto 2021 (doc. 80) risulta che i periti, oltre ad aver

proceduto ad una valutazione internistica a cura della dr.ssa __________, hanno

fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura cardiologica (dr.

med. __________), gastroenterologica (dr. med. __________), neurologica (dr.

med. __________), reumatologica (dr. med. __________), psichiatrica (dr. med. __________)

e oftalmologica (dr.ssa med. __________), riassumendo ogni singolo consulto

(cfr. pagg. 71 – 83 della perizia) ed allegando i relativi rapporti (pagg. 370

– 676). Dopo aver esposto la consueta anamnesi (familiare, personale-sociale,

professionale, patologica e sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali

e dopo aver proceduto alla descrizione della giornata e continuato con le

constatazioni obiettive, i periti, fondandosi su un'esauriente discussione

avvenuta il 16 agosto 2021, hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Fibromialgia DD di tipo primario o in relazione con una eventuale

sindrome di Behçet.

Probabile morbo di Behçet con aftosi orale recidivante e stato

dopo aftosi genitale, ma senza segni endoscopici o istologici per coinvolgimento

del tratto gastrointestinale.

Stato dopo adesiolisi su aderenze, in stato dopo infezione da

Chlamydia nel 2017.

Sospetta retinopatia bilaterale da Morbus Behçet (2019).

F41.2 Sindrome mista ansioso depressiva.

Sindrome del colon irritabile con stitichezza. (…)” (pag. 344 inc.

AI)

Sono state inoltre rilevate le seguenti diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa:

" (…)

B.2 Diagnosi

rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Stabilità di un meningioma calcifico della volta cerebrale

parietale e paramediano ds.

Cervico-toraco lombalgie nell’ambito della diagnosi di

fibromialgia e su delle discopatie lombari L4-L5 e iniziali alterazioni

degenerative alla colonna cervicale.

Intolleranza al lattosio anamnestica.

Sensibilità al glutine.

Lieve sindrome emorroidale.

Leggera dilatazione del ventricolo sinistro di natura aspecifica.

Ipercolesterolemia.

Ipermetropia, astigmatismo misto.

Aderenza intra-addominale in esiti di infezione di chlamydia

trachomatis gennaio 2017 con esiti di laparoscopia operativa, adesiolisi

estesa, abrazione di cisti annessiale sin. e revisione del tenue del quadro

colico 29.5.2017.

Chirurgia otorino di polipi nasali e otoplastica complicata da

multipli reinterventi di infezione.

Note marische anali.

Stato dopo paralisi corda vacale sin. idiopatica.

Stato dopo protesi mammaria 2015.

Intolleranza e allergie: Penicillina, Flagyl, mezzi di contrasto

iodati, Tramal, glucosio, glutine e lattosio.

Stato dopo nevralgia trigeminale II e III branca a ds. il luglio

2011.

Disturbo del comportamento alimentare non specificato.

Diastasi ai muscoli retto-addominali in regione sovra-ombelicale e

intra-ombelicale.

Condrite del padiglione auricolare ds. in esiti di revisione di

setto-rinoplastica il 20.6.2016.

Stato dopo tonsillectomia.

Stato dopo due aborti spontanei nel 2010.

Eventuale epilessia della prima infanzia trattata in __________

per due anni con Depakin e Gardenale, senza epilessia attuale. (…)”

(pag. 344-345 inc. AI)

In merito alle limitazioni dovute

alle succitate affezioni, i periti del __________ hanno rilevato:

" (…)

C Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

Per l’aspetto reumatologico l’A. è limitata da dolori diffusi,

dalla stanchezza cronica, dall’affaticamento rapido e dai disturbi del sonno,

dalle cefalee e dal malessere in generale. Per quanto attiene le patologie di

tipo somatico reumatologico inerenti la colonna vertebrale, le articolazioni e

la componente muscolare non vi sarebbero controindicazioni per una ripresa

dell’attività professionale.

Sul piano psichico l’A. presenta un leggero screzio depressivo e

preoccupazioni rispetto alla propria salute fisica. Sia l’alterazione del tono

dell’umore che l’ansia non sono di intensità tale da dover formulare diagnosi

separate. Si tratta comunque di sintomi di lieve entità, che non hanno mai

richiesto un intervento specialistico rilevante e sono condizionati dalla

polipatologia somatica. L’A. presenta un’ampia costellazione di sintomi fisici,

per i quali non riesce a trovare dei rimedi efficaci. Questo fatto polarizza la

sua attenzione e accentra gran parte delle sue energie. La conseguenza, a

livello psichico, è lo sviluppo di una lieve sintomatologia ansioso depressiva

reattiva.

Sul piano gastroenterologico quanto l’A. ha dei momenti con

importante aftosi riesce meno bene ad alimentarsi contemporaneamente tende ad

aumentare i dolori addominali.

In questi periodi vi è una limitazione della capacità di

rendimento anche per diverse giornate. Limitazione che può esser quantificata

nell’ordine del 10-20%.

Per gli aspetti di competenza del perito internista non vi sono

ripercussioni funzionali per le diagnosi di sua competenza. (…)”

(pag. 346 inc. AI)

Fatti

I periti hanno in seguito

proceduto alla verifica della coerenza dei dati (cfr. punto F della perizia).

Globalmente essi hanno infine

concluso per un’inabilità del 35% nell’abituale professione di ausiliaria panettiera.

In attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali, l’assicurata è stata

ritenuta abile al 70%. In particolare i periti hanno evidenziato:

" (…)

L’attività adeguata dal lato psichico dovrebbe prevedere

sufficientemente pause e dovrebbe essere un’attività da gestire con una certa

autonomia da parte dell’A. Per quanto attiene le altre specialità lavorative

l’attività adeguata dovrebbe rispettare conoscenze scolastiche, l’esperienza

dell’A. senza altri requisiti particolari.

Per l’aspetto oftalmologico l’A. può svolgere attività, che non

richiedono la presenza di agenti esterni, che diminuiscono la lubrificazione

corneale. (…)” (pag. 350 inc. AI)

La perizia __________ è stata

avvallata dal SMR con rapporto 31 agosto 2021 (doc. 82).

Con annotazioni 20 novembre 2021

il SMR ha preso posizione in merito ai nuovi rapporti medici prodotti

dall’assicurata, ritenendo che gli stessi non modificano le conclusioni della

perizia __________ (doc. 87).

Con complemento peritale 14 aprile

2022 il __________ ha trasmesso al SMR le osservazioni del perito reumatologo e

della perita oftalmologa in merito al rapporto 22 febbraio 2022 del prof.

dr.med. __________, specialista in allergologia e immunologia clinica nonché in

medicina interna di __________, i quali hanno confermato le loro rispettive valutazioni

peritali (doc. 104).

La ricorrente contesta la

valutazione medico-teorica riguardante la capacità lavorativa.

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Nella fattispecie in esame questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha motivo per mettere in dubbio la

perizia pluridisciplinare del 27 agosto 2021 (ed il relativo complemento

peritale del 14 aprile 2022), in quanto va considerata dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente.

In

effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e

l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in

dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

In particolare, con il ricorso

l’insorgente ha nuovamente prodotto il rapporto 22 febbraio 2022 del prof. med.

__________ (doc. D) e, quale nuovo atto medico, quello del 26 ottobre 2021 del

dr. __________, attivo presso la Clinica di riabilitazione di __________.

Per quanto concerne il primo

rapporto, questo TCA non può che fare riferimento e prestare adesione alla

presa di posizione del 10 marzo 2022 del perito reumatologo, parte del complemento

peritale del __________ datato 14 aprile 2022. Il dr. med. __________ aveva

osservato (sottolineature del redattore):

" (…) Ho

ricevuto la sua documentazione inerente una visita eseguita presso il Prof. Dr.

med. __________, FMH allergologia e immunologia clinica nonché FMH di medicina

interna, a __________.

Lettera del 22 febbraio 2022.

Egli ritorna sulle diagnosi conosciute evidenziando una

malattia di Behçet, delle discopatie L4-L5, una lesione degenerativa della

colonna vertebrale, uno stato depressivo, un colon irritabile e multiple

intolleranze alimentari.

Nella sua discussione del caso segnala come circa il 30% dei

pazienti sofferenti di sindrome di Behçet presentino una sintomatologia di tipo

fibromialgico.

Ricordo che al punto 6. della sua valutazione peritale, sotto

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, avevo segnalato una

fibromialgia ritenendo, nella diagnosi differenziale, una possibile

fibromialgia di tipo primario o in relazione con un’eventuale sindrome di

Behçet.

Come per altro segnalato dal collega immunologo è difficile

poter differenziare quale sia effettivamente la causa di questi dolori a

carattere diffuso accusati dall’assicurata.

Questo tenendo in considerazione la presenza di un’importante

componente psichica. Sono indicativi di questa patologia tutta una serie di

disturbi funzionali, in parte elencati anche dal collega immunologo.

Alla mia visita non avevo nessun indizio per una sinovite o

un gonfiore articolare. Fatto questo confermato anche nella valutazione clinica

del Prof. Dr. med. __________.

Gli esami laboratoristici messimi a disposizione al momento

della valutazione peritale non mostravano una sindrome infiammatoria.

Il Prof. Dr. med. __________ ha proposto un intervento

terapeutico con anticorpi anti-TNF Alfa per esempio Humira 40 mg sottocutaneo.

Questo tenendo in considerazione i disturbi particolarmente importanti risentiti

dall’assicurata.

È da sperare che grazie a questa terapia medicamentosa

immunosoppressiva i dolori scompaiano.

Personalmente sono piuttosto dubbioso sul risultato

terapeutico.

Per quanto riguarda l’aspetto valetudinario, il quadro

fibromialgico è determinante per la capacità lavorativa dell’assicurata, fanno

stato le limitazioni funzionali da me espresse nella mia perizia al punto 7.4

sotto valutazione di capacità, risorse e problemi. Avevo indicato che essa è

limitata dai dolori diffusi, dalla stanchezza cronica, dall’affaticamento

rapido, dai disturbi del sonno, dalle cefalee e dal malessere in generale.

Tenendo in considerazione le limitazioni funzionali da me

sopra descritte determinanti per quanto riguarda la capacità lavorativa ritengo

che queste siano ancora attualmente valide e trovino un riscontro anche nella

lettera del Prof. Dr. med. __________.

Per questo motivo ritengo che le capacità lavorative da me

determinate, nella valutazione peritale del 30 novembre 2020 abbiano ancora

valore e non debbano essere modificate. (…)” (pag. 740-741 inc. AI)

Ora, al di là dei dubbi sul

risultato terapeutico espressi dal perito reumatologo, determinante è che

entrambi gli specialisti (sia il dr. med. __________, sia il prof. dr. med. __________)

non hanno trovato alcun indizio di una sinovite o un gonfiore articolare. Anche

in merito alle limitazioni funzionali non vi è alcuna divergenza tra loro. Vi è

divergenza per quel che concerne la capacità lavorativa residua. Il prof. dr.

med. __________ ritiene un’incapacità lavorativa del 50% per quel che concerne

la componente osteo-articolare, precisando che gli altri sintomi della sindrome

Behçet accusati dall’assicurata non giustificano un’incapacità lavorativa (“Dans

l'état actuel de la patiente, au plan ostéo-articulaire, je pense que cela

justifie une incapacité de 50 %

pour permettre à la patiente

aussi de se soigner. Le reste des atteintes de Behçet,

telles qu'elles s'expriment actuellement chez la patiente ne justifie pas

d'incapacité de travail).

Questa

valutazione dell’inabilità lavorativa si scosta da quella del perito

reumatologo dr. med. __________ (30%), alla quale va data preferenza

trattandosi, appunto, di una dettagliata perizia.

Quanto al rapporto 26 ottobre

2021 del dr. med. __________, va detto che lo stesso non apporta nuovi elementi

già valutati dal __________. Lo specialista diagnostica sostanzialmente le

stesse patologie riscontrate dal dr. med. __________, aggiungendo la (nuova)

diagnosi di Morbo di Behçet che nell’ambito della perizia pluridisciplinare era

“solo” sospettata. Egli consiglia, prima di un eventuale ricovero, di

organizzare una valutazione ambulatoriale presso la psichiatra della struttura

per “poter concentrare l’insieme adeguato procedere”. Va ricordato che

l’aspetto extra-somatico è stato esaminato nell’ambito della perizia __________

dal dr. med. __________, il quale aveva valutato un’inabilità del 30% in tutte

le attività (pag. 475). Nella presa di posizione 28 luglio 2022 il perito psichiatra

ha osservato:

“… ho preso visione del rapporto del Dr. __________,

specialista in fisiatria, datato 26 ottobre 2021.

Il medico riporta i dati soggettivi della perizianda e poi

conclude per la presenza di un disturbo ansioso e dell’umore.

In occasione della mia perizia avevo diagnosticato il disturbo

misto ansioso-depressivo. Lo avevo approfondito, lo avevo descritto nelle sue

intenzioni cliniche e lo avevo altresì circoscritta nelle sue ripercussioni

funzionali, giungendo a definire la sua esatta influenza sulla capacità lavorativa.

Non ci sono quindi elementi clinici oggettivi che siano in

contraddizione con la mia valutazione, che confermo nella sua interezza.” (doc.

IX/5)

Considerandi

Quindi, non vi è alcun motivo

per indagare ulteriormente l’aspetto extra-somatico.

Con il ricorso l’assicurata evidenzia

inoltre di non essere in grado di svolgere un’attività lavorativa. A sostegno

della sua tesi, essa ha prodotto il seguente scritto 1° giugno 2022 del suo

medico curante, dr. __________:

" Vorrei

aggiornarvi sulle condizioni della signora RI 1 per la quale è stata

recentemente confermata la decisione di nessun diritto a prestazioni di

invalidità (rendita del 30% con capacità lavorativa del 70%).

Le diagnosi non sono cambiate ma volevo farvi presente che la

Sig.ra RI 1 dimostrando la sua buona volontà ha fatto un tentativo di prova

lavorativa che doveva durare 7 giorni in un grotto in qualità di aiuto-cucina e

cameriera lavorando a tempo pieno.

Già la sera del primo giorno lavorativo oltre alla stanchezza ha

cominciato ad avere febbre con attacchi di freddo e caldo, dolori muscolari

diffusi, cefalea, inappetenza, secchezza agli occhi con bruciori.

Il giorno seguente ha presentato la presenza di aftosi diffusa nel

cavo orale, nei dotti acustici esterni a livello vaginale con peggioramento dei

sintomi presenti.

Logicamente non è più potuta andare a lavorare.

Da quanto successo è evidente che la Sig.ra RI 1 non è assolutamente

in grado di lavorare in quanto dopo solo una giornata lavorativa ha accusato

una recidiva della sua sintomatologia dovuta alla malattia di Behcet

(confermata la diagnosi dal rapporto del Prof. __________ già in vostro

possesso) malgrado sia in terapia con il farmaco Humira.

Alla luce di questi ultimi fatti si chiede di valutare nuovamente

se non ci siano presupposti per rivedere la vostra decisione.” (doc C)

Allegata alla risposta di causa

l’Ufficio AI ha prodotto le annotazioni 9 giugno 2022 del SMR, il quale,

prendendo posizione sul succitato scritto del medico curante, ha sostenuto che:

“dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una sostanziale

modifica dello stato di salute dell’assicurata. L’aftosi è una patologia che

può recidivare come già successo in passato ma un’attiva lavorativa non può

essere ritenuto quale fattore causale” (doc. IV/1).

Con scritto 10 luglio 2022 il

medico curante ha invece osservato quanto segue:

" Purtroppo

la mia valutazione sulla sig.ra __________ non è stata giudicata come avevo

espresso nel mio scritto dell’01.06.2022 dal SMR, che ha menzionato unicamente

l’aftosi quale causa dell’attività lavorativa.

I medici della SMR hanno tralasciato di esprimersi sui sintomi che

avevo elencato quali sequela dell’attività lavorativa insieme alle afte

riconducibili alla malattia di Behcet:

- Grave

debolezza e malessere generale.

- Febbre

con brividi.

- Abbondante

sudorazione profusa anche in assenza di febbre.

- Cefalea

invalidante.

- Secchezza

e bruciore agli occhi con fotofobia.

Questi sintomi non si presentano se la paziente svolge un’attività

adeguata che non supera la capacità lavorativa del 20-30%.”

(doc. VII/1)

Su richiesta del SMR, il 24

agosto 2022 il __________ ha allegato la presa di posizione di alcuni periti

specialisti in merito ai succitati scritti.

Con lettera 18 agosto 2022 il

dr. med. __________ ha precisato:

" Non

riscontro in questi atti delle nuove patologie o dei nuovi disturbi che non

siano già stati valutati sia nella mia valutazione peritale che tenuti in

considerazione nel mio rapporto medico del 10 marzo 2022 in vostro possesso.

Ritengo quindi che questa nuova documentazione non modifichi

quelle che sono le mie valutazioni peritali di allora in particolar modo le

limitazioni funzionali e la capacità lavorativa."

Di analogo tenore è la presa di

posizione 26 luglio 2022 del dr. med. __________. Il perito neurologo ha

infatti rilevato di aver preso atto del succitato rapporto del dr. __________,

il quale “nel suo elenco i disturbi della paziente figurano dal lato

neurologico delle cefalee le quali sono comunque già state ampiamente discusse

nella mia valutazione peritale del 22.12.2021. Non emergono aspetti nuovi”

(IX/3).

Anche la dr.ssa med. __________

non ha riscontrato nuovi elementi. Nella sua presa di posizione del 28 luglio

2022.

essa ha rilevato che “la secchezza e il bruciore agli occhi con

fotofobia lamentati dall’assicurata in occasione della prova lavorativa in un

posto quale aiuto cucina non modificano le conclusioni alle quali sono

prevenuta in ordine della capacità lavorativa. L’inconveniente può essere

risolto con l’installazione di gocce lubrificanti (doc. IX/4).

Nemmeno lo scritto

dell’assicurata, trasmesso dal suo rappresentante l’8 settembre 2022 (cfr.

consid. 1.7), permette di modificare la valutazione peritale. Come detto, in

quello scritto l’assicurata sostiene un suo peggioramento delle condizioni di

salute dovuto alle elencate attività svolte, descrivendo i disturbi di cui

soffre, alcuni dovuti, a suo dire, alla cura del farmaco Humira (XVI/1). A tal

riguardo, con lettera 26 settembre 2022 il __________ ha fatto presente di aver

sottoposto la lettera dell’assicurata all’esame dei consulenti, i quali hanno

concluso che non essendo stati i disturbi e le diagnosi indicate corroborati da

documenti medici, quanto sostenuto dall’assicurata non è in grado di apportare

modifiche alla perizia del 27 agosto 2021 (XV/1). Al proposito va

ricordato che se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In via abbondanziale va fatto

presente che per quel che concerne gli effetti collaterali a seguito della cura

con Humira sostenuti dall’assicurata, nel complemento peritale 10 marzo 2022 il

dr. med. __________ aveva già nutrito dei dubbi sul risultato terapeutico (cfr.

consid. 2.5).

In conclusione, aderendo alle

suelencate osservazioni dei periti del __________ e quindi non riscontrando

alcun peggioramento della situazione valetudinaria rispetto alla perizia 27

agosto 2021, è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurata è totalmente inabile in qualsiasi

attività dal 1° maggio 2017 al 30 giugno 2018, ma dal 1° luglio 2017 è inabile

al 35% nella sua abituale professione ed al 30% in attività adeguate.

Infine, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare

richiesta dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1

pag. 429 e riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.6

Occorre ora esaminare le conseguenze

del danno alla salute dal profilo economico, successivo al 1° luglio 2018,

ritenuto che, come viso al considerando precedente, dal 1° maggio 2018

(scadenza dell’anno di attesa) al 30 giugno 2018 il grado d’invalidità risulta

essere del 100%.

Va

qui fatto presente che con rapporto 26 novembre 2021 il consulente in

integrazione professionale, tenuto conto della valutazione medica, rispettivamente

dei limiti funzionali ha ritenuto che l’assicurata può svolgere attività

unicamente leggere, come operaia generiche con mansioni principalmente di

controllo, aiuto venditrice di materiale leggero o senza obbligo di spostamento

di pesi tipo venditore al banco, custode/portinaia con mansioni unicamente di

controllo. Il consulente ha poi concluso di non ritenere dati i presupposti per

mettere in atto provvedimenti di ordine professionale, facendo tuttavia

presente di essere disponibile per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al

collocamento (pag. 716).

2.6.1

In merito alla determinazione del reddito da valida va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, occorre

stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020

consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso concreto, quale reddito da valida, l’amministrazione ha preso

considerazione i dati salariali statistici, attività semplici e ripetitive, nel

settore alimentari quantificando un importo di fr. 51'627.--. Questo Tribunale

non ha motivo per scostarsi da questo importo, rimasto del resto incontestato.

2.6.2

Per quel che concerne il reddito

da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso concreto, sempre dalla

decisione impugnata si rileva che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato la

citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata

dall’Ufficio federale di statistica. L’amministrazione ha poi riconosciuto una

riduzione sociale complessiva del 5% per attività leggere e per altri fattori

di riduzione e tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 70%,

quantificando il reddito da invalida in fr. 36'363.--. Tale importo è rimasto del

resto incontestato.

Dal raffronto dei redditi è

risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 30%, con la conseguente

soppressione della rendita dal 1° luglio 2018.

Infine, per quel che concerne il

grado d’invalidità del 100% dal 1° maggio 2018 (scadenza dell’anno di attesa)

al 30 giugno 2018, come correttamente riportato nella decisione contestata, “il

deposito tardivo della domanda, esclude a priori la corresponsione di

prestazioni da parte nostra, in quanto il versamento della rendita sarebbe dato

unicamente a decorrere dal 01.12.2018 (ovvero sei mesi dopo la rivendicazione

del diritto (13.06.2018), art. 29 cpv. 1 LAI, momento in cui lei presenta un

grado d'invalidità inferiore al 40%”.

In

queste circostanze, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni.

Ne

consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono a carico della

ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti