32.2022.37
Reiezione della domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare e del calcolo del grado d'invalidità
14 novembre 2022Italiano38 min
concluso per un’inabilità del 35% nell’abituale professione di ausiliaria panettiera.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.37
BS/sc
Lugano
14 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 maggio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1979, da ultimo
professionalmente attiva quale aiuto panettiera, nel mese di giugno 2018 ha presentato
una domanda di prestazioni (doc. 1 inc. AI, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
1.2. L’Ufficio AI, sulla scorta della perizia
pluridisciplinare del 17 agosto 2021 eseguita dal __________ (doc. 81) e del successivo
complemento peritale del 14 aprile 2022 (doc. 104), tenuto poi conto dei
rapporti finali 31 agosto 2021 (doc. 82), 5 ottobre 2021 (doc. 87) e 20 aprile
2022 (doc. 105) del proprio servizio medico (SMR), ha ritenuto l’assicurata
totalmente inabile in qualsiasi attività dal 1° maggio 2017 al 30 giugno 2018,
ma dal 1° luglio 2017 inabile al 35% nella sua abituale professione ed al 30%
in attività adeguate. Con rapporto finale 26 novembre 2021 il consulente in integrazione
professionale ha accertato l’esigibilità dell’attività che l’assicurata
potrebbe svolgere malgrado il danno alla salute (doc. 89). L’Ufficio AI ha poi
proceduto al raffronto dei redditi, accertando il diritto alla rendita intera
dal 1° maggio 2018 (scaduto il termine di attesa) al 30 giugno 2018, con
soppressione della rendita dal 1° luglio 2018 risultando un grado d’invalidità
del 20%. La domanda di rendita essendo tardiva, l’amministrazione ha tuttavia escluso
la corresponsione di prestazioni, poiché il versamento sarebbe dato unicamente
a decorrere dal 1° dicembre 2018, ovvero sei mesi dopo la presentazione della
domanda di rendita avvenuta il 13 giugno 2018 come prescritto dall’art. 29 cpv.
1 LAI, momento in cui l’assicurata non presentava un grado d’invalidità
pensionabile. Di conseguenza con decisione del 13 maggio 2022, debitamente
preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha interposto il presente
ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità. In via
subordinata chiede l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare e
in via ancora più subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché
esperisca una perizia multidisciplinare.
Con
riferimento al rapporto 1° giugno 2022 del proprio medico curante, attestante
una recidiva della sintomatologia dopo un giorno di una prova lavorativa (doc.
C), l’assicurata sostiene di non essere in grado di lavorare nonostante la
terapia medicamentosa che segue. Essa ha altresì allegato altra documentazione
medica, in parte già esaminata durante la procedura amministrativa.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 9 giugno 2022 del
SMR sui nuovi atti medici prodotti, ribadendo la richiesta di reiezione del
ricorso.
1.5. L’11
luglio 2022 l’assicurata ha allegato le osservazioni 10 luglio 2022 del proprio
medico curante in merito alla presa di posizione del SMR, confermando il
ricorso (VII).
1.6. Valutando i certificati 1° giugno
2022 e 10 luglio 2022 del medico curante ed il rapporto 26 ottobre 2021 del dr.
__________ prodotti dall’assicurata, con scritto 25 agosto 2022 l’Ufficio AI ha
concluso che “… la documentazione
medica di cui sopra è stata nuovamente sottoposta al __________ di __________
il quale, mediante complemento peritale 24 agosto 2022 qui allegato, ha concluso quanto segue:"(...) In quanto periti del
__________ concordiamo con le/e prese di posizione del Dr. med. __________, del
Dr. med. __________, della Dr.ssa med. __________ e del Dr. med. __________ che
mantengono le conclusioni della loro valutazione peritale. Le
conclusioni della perizia __________ del 27.8.2021 vengono quindi integralmente
confermate anche alla luce della nuova
documentazione medica”. Per questi
motivi l’amministrazione ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso (IX).
1.7. In data 8 settembre 2022 il
rappresentante dell’assicurata ha prodotto uno scritto della sua assistita, la
quale sostiene un suo peggioramento delle condizioni di salute dovuto alle
elencate attività svolte, descrivendo inoltre i disturbi di cui soffre, alcuni
dovuti, a suo dire, dalla cura del farmaco Humira (XVI/1).
1.8. Su richiesta del Tribunale, per il
tramite dell’Ufficio AI, ha chiesto al __________ di prendere posizione in
merito al succitato scritto (XII).
Con lettera 26 settembre 2022 il __________
ha fatto presente di aver sottoposto la lettera dell’assicurata all’esame dei
consulenti, i quali hanno concluso che non essendo stati i disturbi e le
diagnosi indicate corroborati da documenti medici, quanto sostenuto
dall’assicurata non è in grado di apportare modifiche alla perizia del 27
agosto 2021 che confermano (XV/1).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata da
RI 1 nel giugno 2018.
Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modifica ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un
aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore
della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni
(Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della
protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita
dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;
Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:
Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9200 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del
1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Infine, il marg. no. 9200 CIRAI
prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio
2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne
nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite
anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano
pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31
dicembre 2021”.
Nel
caso in esame, l’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) è da
far risalire al 1° maggio 2018, al termine dell’anno di carenza iniziato il 1°
maggio 2017, e la modifica (soppressione) al 1° luglio 2018. Conseguentemente,
tutte le condizioni per l’applicazione del diritto previgente sono in concreto
adempiute, anche se l’Ufficio AI ha emanato la decisione il 13 maggio 2022 e al
momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurata, nata
nel 1979, non aveva ancora compiuto 55 anni.
Pertanto, ogni riferimento alle
norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.3. Nel caso concreto, con lo scopo di
valutare la situazione medica e la capacità lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio
AI ha conferito mandato al __________ di allestire una perizia
pluridisciplinare.
Dal
rapporto datato 27 agosto 2021 (doc. 80) risulta che i periti, oltre ad aver
proceduto ad una valutazione internistica a cura della dr.ssa __________, hanno
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura cardiologica (dr.
med. __________), gastroenterologica (dr. med. __________), neurologica (dr.
med. __________), reumatologica (dr. med. __________), psichiatrica (dr. med. __________)
e oftalmologica (dr.ssa med. __________), riassumendo ogni singolo consulto
(cfr. pagg. 71 – 83 della perizia) ed allegando i relativi rapporti (pagg. 370
– 676). Dopo aver esposto la consueta anamnesi (familiare, personale-sociale,
professionale, patologica e sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali
e dopo aver proceduto alla descrizione della giornata e continuato con le
constatazioni obiettive, i periti, fondandosi su un'esauriente discussione
avvenuta il 16 agosto 2021, hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Fibromialgia DD di tipo primario o in relazione con una eventuale
sindrome di Behçet.
Probabile morbo di Behçet con aftosi orale recidivante e stato
dopo aftosi genitale, ma senza segni endoscopici o istologici per coinvolgimento
del tratto gastrointestinale.
Stato dopo adesiolisi su aderenze, in stato dopo infezione da
Chlamydia nel 2017.
Sospetta retinopatia bilaterale da Morbus Behçet (2019).
F41.2 Sindrome mista ansioso depressiva.
Sindrome del colon irritabile con stitichezza. (…)” (pag. 344 inc.
AI)
Sono state inoltre rilevate le seguenti diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa:
" (…)
B.2 Diagnosi
rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Stabilità di un meningioma calcifico della volta cerebrale
parietale e paramediano ds.
Cervico-toraco lombalgie nell’ambito della diagnosi di
fibromialgia e su delle discopatie lombari L4-L5 e iniziali alterazioni
degenerative alla colonna cervicale.
Intolleranza al lattosio anamnestica.
Sensibilità al glutine.
Lieve sindrome emorroidale.
Leggera dilatazione del ventricolo sinistro di natura aspecifica.
Ipercolesterolemia.
Ipermetropia, astigmatismo misto.
Aderenza intra-addominale in esiti di infezione di chlamydia
trachomatis gennaio 2017 con esiti di laparoscopia operativa, adesiolisi
estesa, abrazione di cisti annessiale sin. e revisione del tenue del quadro
colico 29.5.2017.
Chirurgia otorino di polipi nasali e otoplastica complicata da
multipli reinterventi di infezione.
Note marische anali.
Stato dopo paralisi corda vacale sin. idiopatica.
Stato dopo protesi mammaria 2015.
Intolleranza e allergie: Penicillina, Flagyl, mezzi di contrasto
iodati, Tramal, glucosio, glutine e lattosio.
Stato dopo nevralgia trigeminale II e III branca a ds. il luglio
2011.
Disturbo del comportamento alimentare non specificato.
Diastasi ai muscoli retto-addominali in regione sovra-ombelicale e
intra-ombelicale.
Condrite del padiglione auricolare ds. in esiti di revisione di
setto-rinoplastica il 20.6.2016.
Stato dopo tonsillectomia.
Stato dopo due aborti spontanei nel 2010.
Eventuale epilessia della prima infanzia trattata in __________
per due anni con Depakin e Gardenale, senza epilessia attuale. (…)”
(pag. 344-345 inc. AI)
In merito alle limitazioni dovute
alle succitate affezioni, i periti del __________ hanno rilevato:
" (…)
C Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi
Per l’aspetto reumatologico l’A. è limitata da dolori diffusi,
dalla stanchezza cronica, dall’affaticamento rapido e dai disturbi del sonno,
dalle cefalee e dal malessere in generale. Per quanto attiene le patologie di
tipo somatico reumatologico inerenti la colonna vertebrale, le articolazioni e
la componente muscolare non vi sarebbero controindicazioni per una ripresa
dell’attività professionale.
Sul piano psichico l’A. presenta un leggero screzio depressivo e
preoccupazioni rispetto alla propria salute fisica. Sia l’alterazione del tono
dell’umore che l’ansia non sono di intensità tale da dover formulare diagnosi
separate. Si tratta comunque di sintomi di lieve entità, che non hanno mai
richiesto un intervento specialistico rilevante e sono condizionati dalla
polipatologia somatica. L’A. presenta un’ampia costellazione di sintomi fisici,
per i quali non riesce a trovare dei rimedi efficaci. Questo fatto polarizza la
sua attenzione e accentra gran parte delle sue energie. La conseguenza, a
livello psichico, è lo sviluppo di una lieve sintomatologia ansioso depressiva
reattiva.
Sul piano gastroenterologico quanto l’A. ha dei momenti con
importante aftosi riesce meno bene ad alimentarsi contemporaneamente tende ad
aumentare i dolori addominali.
In questi periodi vi è una limitazione della capacità di
rendimento anche per diverse giornate. Limitazione che può esser quantificata
nell’ordine del 10-20%.
Per gli aspetti di competenza del perito internista non vi sono
ripercussioni funzionali per le diagnosi di sua competenza. (…)”
(pag. 346 inc. AI)
Fatti
I periti hanno in seguito
proceduto alla verifica della coerenza dei dati (cfr. punto F della perizia).
Globalmente essi hanno infine
concluso per un’inabilità del 35% nell’abituale professione di ausiliaria panettiera.
In attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali, l’assicurata è stata
ritenuta abile al 70%. In particolare i periti hanno evidenziato:
" (…)
L’attività adeguata dal lato psichico dovrebbe prevedere
sufficientemente pause e dovrebbe essere un’attività da gestire con una certa
autonomia da parte dell’A. Per quanto attiene le altre specialità lavorative
l’attività adeguata dovrebbe rispettare conoscenze scolastiche, l’esperienza
dell’A. senza altri requisiti particolari.
Per l’aspetto oftalmologico l’A. può svolgere attività, che non
richiedono la presenza di agenti esterni, che diminuiscono la lubrificazione
corneale. (…)” (pag. 350 inc. AI)
La perizia __________ è stata
avvallata dal SMR con rapporto 31 agosto 2021 (doc. 82).
Con annotazioni 20 novembre 2021
il SMR ha preso posizione in merito ai nuovi rapporti medici prodotti
dall’assicurata, ritenendo che gli stessi non modificano le conclusioni della
perizia __________ (doc. 87).
Con complemento peritale 14 aprile
2022 il __________ ha trasmesso al SMR le osservazioni del perito reumatologo e
della perita oftalmologa in merito al rapporto 22 febbraio 2022 del prof.
dr.med. __________, specialista in allergologia e immunologia clinica nonché in
medicina interna di __________, i quali hanno confermato le loro rispettive valutazioni
peritali (doc. 104).
La ricorrente contesta la
valutazione medico-teorica riguardante la capacità lavorativa.
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nella fattispecie in esame questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato
accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha motivo per mettere in dubbio la
perizia pluridisciplinare del 27 agosto 2021 (ed il relativo complemento
peritale del 14 aprile 2022), in quanto va considerata dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando precedente.
In
effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e
l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in
dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.
In particolare, con il ricorso
l’insorgente ha nuovamente prodotto il rapporto 22 febbraio 2022 del prof. med.
__________ (doc. D) e, quale nuovo atto medico, quello del 26 ottobre 2021 del
dr. __________, attivo presso la Clinica di riabilitazione di __________.
Per quanto concerne il primo
rapporto, questo TCA non può che fare riferimento e prestare adesione alla
presa di posizione del 10 marzo 2022 del perito reumatologo, parte del complemento
peritale del __________ datato 14 aprile 2022. Il dr. med. __________ aveva
osservato (sottolineature del redattore):
" (…) Ho
ricevuto la sua documentazione inerente una visita eseguita presso il Prof. Dr.
med. __________, FMH allergologia e immunologia clinica nonché FMH di medicina
interna, a __________.
Lettera del 22 febbraio 2022.
Egli ritorna sulle diagnosi conosciute evidenziando una
malattia di Behçet, delle discopatie L4-L5, una lesione degenerativa della
colonna vertebrale, uno stato depressivo, un colon irritabile e multiple
intolleranze alimentari.
Nella sua discussione del caso segnala come circa il 30% dei
pazienti sofferenti di sindrome di Behçet presentino una sintomatologia di tipo
fibromialgico.
Ricordo che al punto 6. della sua valutazione peritale, sotto
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, avevo segnalato una
fibromialgia ritenendo, nella diagnosi differenziale, una possibile
fibromialgia di tipo primario o in relazione con un’eventuale sindrome di
Behçet.
Come per altro segnalato dal collega immunologo è difficile
poter differenziare quale sia effettivamente la causa di questi dolori a
carattere diffuso accusati dall’assicurata.
Questo tenendo in considerazione la presenza di un’importante
componente psichica. Sono indicativi di questa patologia tutta una serie di
disturbi funzionali, in parte elencati anche dal collega immunologo.
Alla mia visita non avevo nessun indizio per una sinovite o
un gonfiore articolare. Fatto questo confermato anche nella valutazione clinica
del Prof. Dr. med. __________.
Gli esami laboratoristici messimi a disposizione al momento
della valutazione peritale non mostravano una sindrome infiammatoria.
Il Prof. Dr. med. __________ ha proposto un intervento
terapeutico con anticorpi anti-TNF Alfa per esempio Humira 40 mg sottocutaneo.
Questo tenendo in considerazione i disturbi particolarmente importanti risentiti
dall’assicurata.
È da sperare che grazie a questa terapia medicamentosa
immunosoppressiva i dolori scompaiano.
Personalmente sono piuttosto dubbioso sul risultato
terapeutico.
Per quanto riguarda l’aspetto valetudinario, il quadro
fibromialgico è determinante per la capacità lavorativa dell’assicurata, fanno
stato le limitazioni funzionali da me espresse nella mia perizia al punto 7.4
sotto valutazione di capacità, risorse e problemi. Avevo indicato che essa è
limitata dai dolori diffusi, dalla stanchezza cronica, dall’affaticamento
rapido, dai disturbi del sonno, dalle cefalee e dal malessere in generale.
Tenendo in considerazione le limitazioni funzionali da me
sopra descritte determinanti per quanto riguarda la capacità lavorativa ritengo
che queste siano ancora attualmente valide e trovino un riscontro anche nella
lettera del Prof. Dr. med. __________.
Per questo motivo ritengo che le capacità lavorative da me
determinate, nella valutazione peritale del 30 novembre 2020 abbiano ancora
valore e non debbano essere modificate. (…)” (pag. 740-741 inc. AI)
Ora, al di là dei dubbi sul
risultato terapeutico espressi dal perito reumatologo, determinante è che
entrambi gli specialisti (sia il dr. med. __________, sia il prof. dr. med. __________)
non hanno trovato alcun indizio di una sinovite o un gonfiore articolare. Anche
in merito alle limitazioni funzionali non vi è alcuna divergenza tra loro. Vi è
divergenza per quel che concerne la capacità lavorativa residua. Il prof. dr.
med. __________ ritiene un’incapacità lavorativa del 50% per quel che concerne
la componente osteo-articolare, precisando che gli altri sintomi della sindrome
Behçet accusati dall’assicurata non giustificano un’incapacità lavorativa (“Dans
l'état actuel de la patiente, au plan ostéo-articulaire, je pense que cela
justifie une incapacité de 50 %
pour permettre à la patiente
aussi de se soigner. Le reste des atteintes de Behçet,
telles qu'elles s'expriment actuellement chez la patiente ne justifie pas
d'incapacité de travail).
Questa
valutazione dell’inabilità lavorativa si scosta da quella del perito
reumatologo dr. med. __________ (30%), alla quale va data preferenza
trattandosi, appunto, di una dettagliata perizia.
Quanto al rapporto 26 ottobre
2021 del dr. med. __________, va detto che lo stesso non apporta nuovi elementi
già valutati dal __________. Lo specialista diagnostica sostanzialmente le
stesse patologie riscontrate dal dr. med. __________, aggiungendo la (nuova)
diagnosi di Morbo di Behçet che nell’ambito della perizia pluridisciplinare era
“solo” sospettata. Egli consiglia, prima di un eventuale ricovero, di
organizzare una valutazione ambulatoriale presso la psichiatra della struttura
per “poter concentrare l’insieme adeguato procedere”. Va ricordato che
l’aspetto extra-somatico è stato esaminato nell’ambito della perizia __________
dal dr. med. __________, il quale aveva valutato un’inabilità del 30% in tutte
le attività (pag. 475). Nella presa di posizione 28 luglio 2022 il perito psichiatra
ha osservato:
“… ho preso visione del rapporto del Dr. __________,
specialista in fisiatria, datato 26 ottobre 2021.
Il medico riporta i dati soggettivi della perizianda e poi
conclude per la presenza di un disturbo ansioso e dell’umore.
In occasione della mia perizia avevo diagnosticato il disturbo
misto ansioso-depressivo. Lo avevo approfondito, lo avevo descritto nelle sue
intenzioni cliniche e lo avevo altresì circoscritta nelle sue ripercussioni
funzionali, giungendo a definire la sua esatta influenza sulla capacità lavorativa.
Non ci sono quindi elementi clinici oggettivi che siano in
contraddizione con la mia valutazione, che confermo nella sua interezza.” (doc.
IX/5)
Considerandi
Quindi, non vi è alcun motivo
per indagare ulteriormente l’aspetto extra-somatico.
Con il ricorso l’assicurata evidenzia
inoltre di non essere in grado di svolgere un’attività lavorativa. A sostegno
della sua tesi, essa ha prodotto il seguente scritto 1° giugno 2022 del suo
medico curante, dr. __________:
" Vorrei
aggiornarvi sulle condizioni della signora RI 1 per la quale è stata
recentemente confermata la decisione di nessun diritto a prestazioni di
invalidità (rendita del 30% con capacità lavorativa del 70%).
Le diagnosi non sono cambiate ma volevo farvi presente che la
Sig.ra RI 1 dimostrando la sua buona volontà ha fatto un tentativo di prova
lavorativa che doveva durare 7 giorni in un grotto in qualità di aiuto-cucina e
cameriera lavorando a tempo pieno.
Già la sera del primo giorno lavorativo oltre alla stanchezza ha
cominciato ad avere febbre con attacchi di freddo e caldo, dolori muscolari
diffusi, cefalea, inappetenza, secchezza agli occhi con bruciori.
Il giorno seguente ha presentato la presenza di aftosi diffusa nel
cavo orale, nei dotti acustici esterni a livello vaginale con peggioramento dei
sintomi presenti.
Logicamente non è più potuta andare a lavorare.
Da quanto successo è evidente che la Sig.ra RI 1 non è assolutamente
in grado di lavorare in quanto dopo solo una giornata lavorativa ha accusato
una recidiva della sua sintomatologia dovuta alla malattia di Behcet
(confermata la diagnosi dal rapporto del Prof. __________ già in vostro
possesso) malgrado sia in terapia con il farmaco Humira.
Alla luce di questi ultimi fatti si chiede di valutare nuovamente
se non ci siano presupposti per rivedere la vostra decisione.” (doc C)
Allegata alla risposta di causa
l’Ufficio AI ha prodotto le annotazioni 9 giugno 2022 del SMR, il quale,
prendendo posizione sul succitato scritto del medico curante, ha sostenuto che:
“dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una sostanziale
modifica dello stato di salute dell’assicurata. L’aftosi è una patologia che
può recidivare come già successo in passato ma un’attiva lavorativa non può
essere ritenuto quale fattore causale” (doc. IV/1).
Con scritto 10 luglio 2022 il
medico curante ha invece osservato quanto segue:
" Purtroppo
la mia valutazione sulla sig.ra __________ non è stata giudicata come avevo
espresso nel mio scritto dell’01.06.2022 dal SMR, che ha menzionato unicamente
l’aftosi quale causa dell’attività lavorativa.
I medici della SMR hanno tralasciato di esprimersi sui sintomi che
avevo elencato quali sequela dell’attività lavorativa insieme alle afte
riconducibili alla malattia di Behcet:
- Grave
debolezza e malessere generale.
- Febbre
con brividi.
- Abbondante
sudorazione profusa anche in assenza di febbre.
- Cefalea
invalidante.
- Secchezza
e bruciore agli occhi con fotofobia.
Questi sintomi non si presentano se la paziente svolge un’attività
adeguata che non supera la capacità lavorativa del 20-30%.”
(doc. VII/1)
Su richiesta del SMR, il 24
agosto 2022 il __________ ha allegato la presa di posizione di alcuni periti
specialisti in merito ai succitati scritti.
Con lettera 18 agosto 2022 il
dr. med. __________ ha precisato:
" Non
riscontro in questi atti delle nuove patologie o dei nuovi disturbi che non
siano già stati valutati sia nella mia valutazione peritale che tenuti in
considerazione nel mio rapporto medico del 10 marzo 2022 in vostro possesso.
Ritengo quindi che questa nuova documentazione non modifichi
quelle che sono le mie valutazioni peritali di allora in particolar modo le
limitazioni funzionali e la capacità lavorativa."
Di analogo tenore è la presa di
posizione 26 luglio 2022 del dr. med. __________. Il perito neurologo ha
infatti rilevato di aver preso atto del succitato rapporto del dr. __________,
il quale “nel suo elenco i disturbi della paziente figurano dal lato
neurologico delle cefalee le quali sono comunque già state ampiamente discusse
nella mia valutazione peritale del 22.12.2021. Non emergono aspetti nuovi”
(IX/3).
Anche la dr.ssa med. __________
non ha riscontrato nuovi elementi. Nella sua presa di posizione del 28 luglio
2022.
essa ha rilevato che “la secchezza e il bruciore agli occhi con
fotofobia lamentati dall’assicurata in occasione della prova lavorativa in un
posto quale aiuto cucina non modificano le conclusioni alle quali sono
prevenuta in ordine della capacità lavorativa. L’inconveniente può essere
risolto con l’installazione di gocce lubrificanti (doc. IX/4).
Nemmeno lo scritto
dell’assicurata, trasmesso dal suo rappresentante l’8 settembre 2022 (cfr.
consid. 1.7), permette di modificare la valutazione peritale. Come detto, in
quello scritto l’assicurata sostiene un suo peggioramento delle condizioni di
salute dovuto alle elencate attività svolte, descrivendo i disturbi di cui
soffre, alcuni dovuti, a suo dire, alla cura del farmaco Humira (XVI/1). A tal
riguardo, con lettera 26 settembre 2022 il __________ ha fatto presente di aver
sottoposto la lettera dell’assicurata all’esame dei consulenti, i quali hanno
concluso che non essendo stati i disturbi e le diagnosi indicate corroborati da
documenti medici, quanto sostenuto dall’assicurata non è in grado di apportare
modifiche alla perizia del 27 agosto 2021 (XV/1). Al proposito va
ricordato che se da una parte la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In via abbondanziale va fatto
presente che per quel che concerne gli effetti collaterali a seguito della cura
con Humira sostenuti dall’assicurata, nel complemento peritale 10 marzo 2022 il
dr. med. __________ aveva già nutrito dei dubbi sul risultato terapeutico (cfr.
consid. 2.5).
In conclusione, aderendo alle
suelencate osservazioni dei periti del __________ e quindi non riscontrando
alcun peggioramento della situazione valetudinaria rispetto alla perizia 27
agosto 2021, è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurata è totalmente inabile in qualsiasi
attività dal 1° maggio 2017 al 30 giugno 2018, ma dal 1° luglio 2017 è inabile
al 35% nella sua abituale professione ed al 30% in attività adeguate.
Infine, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza
che si renda quindi necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare
richiesta dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1
pag. 429 e riferimenti). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6
Occorre ora esaminare le conseguenze
del danno alla salute dal profilo economico, successivo al 1° luglio 2018,
ritenuto che, come viso al considerando precedente, dal 1° maggio 2018
(scadenza dell’anno di attesa) al 30 giugno 2018 il grado d’invalidità risulta
essere del 100%.
Va
qui fatto presente che con rapporto 26 novembre 2021 il consulente in
integrazione professionale, tenuto conto della valutazione medica, rispettivamente
dei limiti funzionali ha ritenuto che l’assicurata può svolgere attività
unicamente leggere, come operaia generiche con mansioni principalmente di
controllo, aiuto venditrice di materiale leggero o senza obbligo di spostamento
di pesi tipo venditore al banco, custode/portinaia con mansioni unicamente di
controllo. Il consulente ha poi concluso di non ritenere dati i presupposti per
mettere in atto provvedimenti di ordine professionale, facendo tuttavia
presente di essere disponibile per valutare l’adozione di un eventuale aiuto al
collocamento (pag. 716).
2.6.1
In merito alla determinazione del reddito da valida va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, occorre
stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020
consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel
caso concreto, quale reddito da valida, l’amministrazione ha preso
considerazione i dati salariali statistici, attività semplici e ripetitive, nel
settore alimentari quantificando un importo di fr. 51'627.--. Questo Tribunale
non ha motivo per scostarsi da questo importo, rimasto del resto incontestato.
2.6.2
Per quel che concerne il reddito
da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i
valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione
alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono
mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori
leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso concreto, sempre dalla
decisione impugnata si rileva che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato la
citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata
dall’Ufficio federale di statistica. L’amministrazione ha poi riconosciuto una
riduzione sociale complessiva del 5% per attività leggere e per altri fattori
di riduzione e tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 70%,
quantificando il reddito da invalida in fr. 36'363.--. Tale importo è rimasto del
resto incontestato.
Dal raffronto dei redditi è
risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 30%, con la conseguente
soppressione della rendita dal 1° luglio 2018.
Infine, per quel che concerne il
grado d’invalidità del 100% dal 1° maggio 2018 (scadenza dell’anno di attesa)
al 30 giugno 2018, come correttamente riportato nella decisione contestata, “il
deposito tardivo della domanda, esclude a priori la corresponsione di
prestazioni da parte nostra, in quanto il versamento della rendita sarebbe dato
unicamente a decorrere dal 01.12.2018 (ovvero sei mesi dopo la rivendicazione
del diritto (13.06.2018), art. 29 cpv. 1 LAI, momento in cui lei presenta un
grado d'invalidità inferiore al 40%”.
In
queste circostanze, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni.
Ne
consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono a carico della
ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti