32.2022.38
Prima domanda di rendita respinta. Definizione dello status assicurativo dell'assicurata, ritenuta indipendente al 100%. Conferma del grado d'invalidità non pensionabile
29 agosto 2022Italiano22 min
sia nella domanda di prestazioni del 16 luglio 2021 (doc. 8) sia, in precedenza,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.38
BS
Lugano
29 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 19 maggio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1968, artista visiva
indipendente al 100%, nel luglio 2021 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. 8 inc. AI, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti
con la risposta di causa).
1.2. Raccolta la documentazione medica
ed economica del caso, tenuto conto del rapporto 10 marzo 2022 del dr. med. __________,
attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), con progetto di
decisione 24 marzo 2022 l’Ufficio ha negato il diritto alla rendita come pure il
diritto a beneficiare di provvedimenti professionali non presentando l’assicurata
un grado d’invalidità (doc. 36).
Con osservazioni 15 aprile 2022
(doc. 40) e 18 maggio 2022 (doc. 43), dopo aver visionato gli atti ricevuti
dall’Ufficio AI, l’allora legale dell’assicurata ha contestato il progetto di
decisione, in particolare la valutazione medico-teorica e l’applicazione del
metodo ordinario di raffronto dei redditi.
Con decisione del 19 maggio 2022
l’amministrazione, respinte le censure, ha confermato il diniego di prestazioni
(doc. 44).
1.3. Con il presente ricorso l’assicurata
è tempestivamente insorta contro la citata decisione, postulandone
l’annullamento. Con riferimento alle osservazioni inoltrate dall’allora suo
legale, la ricorrente chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché,
previa esecuzione di un’inchiesta a domicilio per persone che si occupano
dell’economia domestica, determini il grado d’invalidità applicando il metodo
misto in quanto l’attività lavorativa è da lei svolta nella misura del 30%
mentre il restante tempo è dedicato alla famiglia ed alla conduzione domestica.
Chiede parimenti l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici “se non già
sufficiente quanto ha comunicato il mio medico curante (inabilità al lavoro del
40%)…”.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata. Ribadisce in particolar come nella domanda di prestazioni l’assicurata
abbia dichiarato di svolgere l’attività indipendente a tempo pieno e che in
un’occasione ha dichiarato di svolgere simile attività nella misura del 90%. Rileva
che anche in applicazione del metodo misto (con una quota di ripartizione del
90% quale indipendente e del 10% quale casalinga) e con un’incapacità
lavorativa del 60%, l’assicurata non avrebbe comunque diritto ad una rendita non
presentando un grado d’invalidità pensionabile.
1.5. Con scritto 14 luglio 2022 l’assicurata
ha ribadito la propria posizione (VI).
1.6. Da ultimo, con osservazioni 23
agosto 2022 l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della reiezione del ricorso
(VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1.
Va qui rilevato che il 1° gennaio
2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la
decisione emanata il 19 maggio 2022 – data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si
applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento.
Per cui ogni riferimento alle
norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive
che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una
rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra
il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado
d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso concreto, raccolta la
documentazione medica, con rapporto 10 marzo 2022 il dr. med. __________ del
SMR ha posto quale diagnosi (con ripercussione sulla capacità lavorativa) un carcinoma
duttale invasivo bifocale del QSE della mammella destra associato a DOIS con focolaio
invasivo di 2 mm (23.03.2021). Quali diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa egli ha elencato quanto segue: nota talassemia minor,
colecistolitiasi sintomatica l’11.12.2019 trattata con colecistectomia
laparoscopica, sindrome depressiva in trattamento con Fluoxotein, esisti di
trauma diretto al seno destro al 12.2020, pregressa rinosettoplastica nel 2013
e taglio cesareo nel 2002.
Poste la limitazione funzionale
di carico di 5 kg col braccio destro, il suddetto sanitario ha ritenuto
l’assicurata inabile, nell’abituale ed in altre attività, al 60% dal 9 febbraio
2021, al 100% dal 23 marzo 2021, al 60% dal 23 aprile 2021 ed allo 0% dal 22
febbraio 2022, con prognosi favorevole (doc. 35).
A tal riguardo va fatto presente
che nel rapporto 18 gennaio 2022 la capoclinica al Istituto __________ (__________;
doc. 32) dr. __________ ha dichiarato che la paziente è stata operata ed è
guarita e riceve terapie preventive, con pieno recupero della capacità
lavorativa. Nessuna limitazione in attività domestiche. Essa ha poi evidenziato
una residua astenia per i pregressi trattamenti (doc. 72). Sulla base di questo
rapporto il medico SMR ha valutato un’inabilità lavorativa nulla. Con rapporto
31 maggio 2022, allegato al ricorso, la stessa sanitaria ha tuttavia certificato
un’inabilità lavorativa del 60% dall’11 aprile 2022 al 31 ottobre 2022 (doc.
F).
Ora, il nuovo atto medico non
modifica il risultato della vertenza. Infatti, come si evince dalla decisione
contestata, nell’ambito del raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha considerato
per la definizione del reddito da invalida un’inabilità del 60% che tuttavia
non ha permesso di riscontrare alcun grado d’invalidità, essendo il reddito con
invalidità superiore all’esiguo reddito da indipendente da sana (cfr. 2.5.2).
2.4. Oggetto del contendere è lo status
assicurativo dell’insorgente.
2.4.1. Al fine di determinare il metodo
applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se
la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima
dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,
fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
Fatti
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,
op. cit., pag. 190-191).
2.4.2. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio
AI ha considerato l’assicurata quale indipendente al 100%, così come indicato
sia nella domanda di prestazioni del 16 luglio 2021 (doc. 8) sia, in precedenza,
in quella del 22 giugno 2021 di richiesta di mezzi ausiliari (doc. 3). In
entrambi i casi l’assicurata ha dichiarato un’attività visiva indipendente con
un grado di occupazione del 100%.
Nel suo curriculum vitae,
compilato l’8 settembre 2021, la ricorrente ha indicato un’attività
indipendente del 90% (pag. 75).
Chiamata dall’amministrazione a
fornire dei chiarimenti sull’attività indipendente, con scritto 8 novembre 2021
l’assicurata ha affermato che “l’impegno richiesto per la realizzazione del
proprio lavoro sarebbe variabile, nella quantità oraria settimanale, potrebbe
essere comparata a un 90% di un lavoro a tempo pieno, con l’avvento della
malattia è diminuito di un 60%” (doc. 21). L’8 ottobre 2021 l’interessata
ha dichiarato un impegno settimanale di 35/40 ore (doc. 27). Tuttavia, l’allora
suo legale il 15 aprile 2022, dopo aver ricevuto il progetto di decisione, ha
contestato che la sua cliente fosse da considerare unicamente quale
indipendente, sostenendo invece un 30% di attività lavorativa, con un restante
70% dedicato alla conduzione familiare (doc. 40).
Con il ricorso l’assicurata
ribadisce la quota di ripartizione indicata dall’ex rappresentante. Sostiene di
aver frainteso le domande poste nei formulari relative all’attività lavorativa.
Precisa che con l’indicazione di svolgere un’attività indipendente al 100%
intendeva di non aver mai intrapreso altre attività lavorative al di fuori di
quella indipendente. Asserisce di essersi sempre dedicata alla famiglia ed alla
conduzione domestica e che “la sua sola attività lavorativa non mi permette
il sostentamento né tanto meno permette quello della mia famiglia”.
Dall’esame degli atti questa
Corte ritiene che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, rispondendo
alle diverse e precise domande sulla sua attività di cui sopra, l’assicurata ha
dimostrato di aver ben capito la portata delle stesse. Essa ha costantemente
dichiarato di svolgere a tempo pieno (rispettivamente al 90%) l’attività
indipendente. Certo, la stessa ha dichiarato che si occupa della famiglia,
rispettivamente della conduzione domestica, come d’altronde fanno anche persone
professionalmente attive al 100%. L’assicurata non ha figli minorenni di cui
occuparsi (l’unico figlio convivente nella medesima economia domestica è
maggiorenne), elemento che giocherebbe a favore di un’attività lucrativa a
tempo parziale. In merito all’asserito fatto che la sua attività indipendente
non le permette il suo sostentamento né di quello della sua famiglia va fatto
riferimento al consid. 2.5.2.
Va invece rimarcato che solo dopo
il progetto di decisione l’assicurata ha cambiato radicalmente posizione.
Tenuto conto che il giudice delle assicurazioni sociali deve dare più peso alle
prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui le
persone interessate non sono ancora coscienti delle conseguenze giuridiche del
loro dire (cosiddette dichiarazioni della prima ora) (DTF 142 V 590
consid. 5.2; STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 6.1), l’assicurata va
considerata quale indipendente al 90 - 100%.
Del resto, anche volendo tener
conto della chiesta ripartizione, l’esito della vertenza non muterebbe (cfr.
consid. 2.5.2).
2.5. Occorre ora esaminare la
graduazione dell’invalidità eseguita dall’Ufficio AI.
2.5.1. In merito alla determinazione del reddito
da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale
persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS
(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in
linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata
prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento
determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.
325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26
gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella decisione contestata,
riguardo al reddito da valida l’Ufficio AI ha considerato la media dei redditi
conseguiti dall’assicurata dal 2015 al 2018, prima del danno alla salute,
fissandola a fr. 9'600. L’assicurata non ha contestato tale modalità di
calcolo, che risulta corretta. La giurisprudenza, ai fini della
determinazione del reddito da valido di un indipendente, ritiene adeguato tener conto della media dei redditi
Considerandi
percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (AJP
1999.
p. 484 e confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr. anche
8C_611/2007 del 23 aprile 2008; cfr fra le tante, STCA 32.2016.145 del 6 giugno
2017.
consid. 2.12.2 e 32.2015.29 del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1).
2.5.2
Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5
settembre 2006). Se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per
esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle
sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
da valido considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali
conseguibili nello stesso ambito professionale - tale limite essendo stato
fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a
un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297).
Infine, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a
frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non
riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Nella
fattispecie concreta, l’amministrazione ha ritenuto che esercitando la propria
professione di indipendente dal 2001 l'assicurata si è sempre accontentata del
reddito che ha guadagnato in qualità di indipendente in tutti questi anni. Non
risulta infatti che essa abbia messo in atto sforzi particolari, per cambiare
attività e ottenere in questo modo un salario superiore.
Ora, come
affermato dall’assicurata, la sua attività artistica non permette di provvedere
al proprio sostentamento ed a quello della sua famiglia – che è garantito dal
lavoro del marito e facendo capo a risparmi e beni propri (cfr. punto no. 3
della lettera 8 ottobre 2021 all’Ufficio AI in doc. 27) –, ciò che costituisce certo
una legittima scelta di vita. Cionostante, in applicazione della giurisprudenza
che prevede che se vi sono indizi secondo cui l'assicurato si è accontentato di
un reddito più modesto non si adotta il principio del parallelismo dei redditi
(DTF 135 V 297; DTF 135 V 58; DTF 134 V 322; STF 9C_966/2010; STF 9C_488/2008),
l'amministrazione ha ritenuto quale reddito da invalido quello medio statistico
nazionale, senza determinare quindi il gap salariale esistente fra il suo
reddito da valido ed il reddito statistico nel ramo specifico della sua
attività e quindi senza applicarlo poi al reddito statistico medio (sul parallelismo
dei redditi per gli indipendenti cfr. DTF 135 V 58; STF
8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4).
L’Ufficio
AI ha pertanto correttamente preso in considerazione, quale reddito da invalida,
il reddito statistico per il 2020, tenendo in considerazione un’incapacità
lavorativa del 60% ed una riduzione del 10% per attività lucrativa a tempo
parziale, per giungere ad un importo di fr. 20'032.
Essendo tale importo maggiore del
reddito da valida, rettamente l’Ufficio AI ha concluso per un’invalidità nulla.
Come anticipato (cfr. consid. 2.4.2),
anche volendo tener conto per ipotesi di lavoro di una ripartizione del 30%
quale indipendente e del 70% quale casalinga, l’assicurata non presenterebbe un
grado d’invalidità pensionabile. Infatti, siccome dal punto di vista medico è
stata accertata una piena abilità per le mansioni domestiche (cfr. il citato
rapporto 18 gennaio 2022 dello __________; cfr. consid. 2.4.2), in applicazione
del metodo misto previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa a
tempo parziale (art. 28a cpv. 3 LAI), con un’inabilità lavorativa del 60% quale
indipendente il grado d’incapacità al guadagno corrisponderebbe al 18% (60% del
30%), quindi non sufficiente per avere diritto ad una rendita.
Infine, questo Tribunale ritiene
che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti
per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti medici richiesti dalla ricorrente, come pure l’allestimento di
un’inchiesta domiciliare per persone attive nell’economia domestica.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Ne consegue che la decisione
contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti