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32.2022.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2022Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I marginali 1007 e seg. della Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al

1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

“Conformemente alle DT [Disposizioni

transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le

rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità

(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non

sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29

cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla

medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è

insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono

pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita

emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita →

DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino

al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e

il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore dal 1°

gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità

e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre

2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è

stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre

2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto

transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del

diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato –

dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in

caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore

al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di

“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o

limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie

applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.

Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali

cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o

indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da

queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento

dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per

l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la

determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione

della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione

della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,

dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica

di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo

pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione

alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto

intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne

l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

Con telefonata intercorsa il 5

ottobre 2022 l’UFAS ha confermato al TCA che, a dispetto della difformità di

giudizio dei tribunali cantonali riscontrata nei primi mesi dalla modifica

legislativa, il corretto procedere è quello illustrato nelle summenzionate

Circolari.

In concreto, l’assicurato ha

presentato la sua prima domanda di prestazioni AI il 26/28 febbraio 2019 (cfr.

supra consid. 1.1.), ragione per cui, trattandosi di una domanda tardiva, il

diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto il 1. settembre 2019 (art.

29 cpv. 1 LAI). L’invalidità (teorica) ex art. 28 LAI sarebbe insorta al più

presto il 22 dicembre 2018, ossia un anno dopo l’infortunio (cfr. supra consid.

1.1. e 1.5.).

Conseguentemente, sia

l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti entro il

31 dicembre 2021.

L’Ufficio AI ha emanato la sua

decisione di rifiuto di prestazioni il 25 maggio 2022 (cfr. supra consid.

1.6.).

Visto quanto precede, ogni

riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione

contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In

due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010

del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008

del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.), al fine

di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha richiamato l’incarto

LAINF sottoponendolo al medico SMR (cfr. supra consid. 1.3.) e, su sua indicazione,

ha predisposto una perizia pluridisciplinare confluita nel referto peritale del

15 febbraio 2022, fatto proprio dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.4.). Sulla

scorta delle conclusioni peritali e della documentazione afferente alla

situazione lavorativa dell’assicurato, l’amministrazione ha emanato la

decisione impugnata, debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.6. e seg.).

Il ricorrente non formula

(esplicite e circostanziate) censure circa la valutazione medica dei periti __________

e del medico SMR ma, siccome vi contrappone le risultanze dell’ultima perizia

dell’INPS per il calcolo del grado d’invalidità, non si può prescindere dalla

disamina dell’aspetto medico (cfr. infra consid. 2.6.). Le censure

dell’insorgente si focalizzano tuttavia sulla valutazione economica operata

dall’Ufficio AI, di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito (cfr. infra

consid. 2.7.).

2.6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

Il ricorrente contesta la

valutazione medica operata dal __________ avvalendosi del rapporto dell’INPS

del 29 novembre 2021 – asseritamente “[…] 3 mesi dopo quella effettuata dal __________”

– secondo cui

Considerandi

" Ai soli

fini dell’eventuale diritto ad assegno, pensioni e indennità a favore degli

invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico-valutativo:

Diagnosi:

Deficit dello SPE in esiti di laminectomia L4 e foraminotomia

parziale (2017) in seguito a trauma sul lavoro. Sindrome da disadattamento

con sintomatologia mista ansioso depressiva. Artrosi acromion claveare dx.

Valutazione

INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del

34% al 73%

art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL

Percentuale: 67%

Data di decorrenza: 29/11/2021” (doc. I,

allegato D, pagg. 4 e 6).

Questa Corte rileva che sebbene

le visite peritali hanno avuto luogo tra marzo ed agosto 2021 (doc. 159, pagg.

448, 490, 504 e 515 incarto AI), il referto peritale __________ è stato reso

solo il 15 febbraio 2022 (doc. 159, pag. 448 incarto AI), ragione per cui è

quest’ultimo ad essere di tre mesi successivo al rapporto finale dell’INPS

datato 29 novembre 2021 (doc. I, allegato D). Infatti, le refertazioni

dell’INPS, tra cui anche lo scarno verbale del 29 novembre 2021, sono state

vagliate dai periti __________ (cfr. ad esempio doc. 159, pagg. 455 e 473

incarto AI) che, conformemente al loro mandato quali periti indipendenti (cfr. doc.

159, pagg. 478, 503, 513 e 530 incarto AI) – e non “di fiducia”, come

erroneamente addotto dall’insorgente (cfr. doc. 164 in initio incarto AI) –,

hanno formulato proprie diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa (globale) in attività precedente e in quella adeguata (cfr. supra

consid. 1.4.). Oltre a ciò, lo stesso ricorrente, una volta ottenuto il referto

peritale, si è limitato a fare “alcune doverose precisazioni […], anche

se non sono intese a voler modificare l’esito finale della perizia […]”

(doc. 164 incarto AI in initio).

Da ultimo, dagli atti non

risulta che i medici dell’INPS si siano mai confrontati attivamente con le

conclusioni della perizia __________.

Stando così le cose, questa

Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni della perizia

pluridisciplinare __________ (cfr. supra consid. 1.4.), avendo i periti operato

una valutazione strutturata, dettagliata, approfondita, coerente,

sufficientemente motivata e, per l’aspetto psichiatrico, vagliato gli

indicatori stabiliti dalla giurisprudenza topica (DTF 141 V 281, DTF 143 V 409

e DTF 143 V 418), ciò che le conferisce forza probatoria piena (cfr. supra

consid. 2.4.).

2.7

Il

ricorrente contesta la valutazione economica, censurando il mancato utilizzo di

quanto accertato dall’INPS per calcolare il grado d’invalidità (cfr. infra

consid. 2.7.1.), il fatto che l’amministrazione lo abbia ritenuto un semplice

operaio agricolo e che per determinare il reddito da valido non abbia tenuto

conto di un asserito accordo di formazione (cfr. infra consid. 2.7.2.).

2.7.1

Circa il

mancato uso delle perizie INPS, è sufficiente rinviare a quanto illustrato da

questo Tribunale in relazione alla valutazione medica (cfr. supra consid. 2.6.

in fine).

A

titolo abbondanziale si rileva che, come rettamente osservato dall’Ufficio AI

(cfr. supra consid. 1.8.), per costante giurisprudenza federale anche

successivamente all’entrata in vigore, il 1. giugno 2002, dell’Accordo sulla

libera circolazione delle persone (RU 2002 1529), la procedura e l’esame delle

condizioni (ivi incluso il calcolo del grado d’invalidità) del diritto ad una

rendita d’invalidità svizzera sono, di principio, esclusivamente di pertinenza

del diritto interno svizzero (cfr. DTF 130 V 253 consid. 2.4. con rinvii

giurisprudenziali, STF 8C_300/2015 del 10 novembre 2015 consid. 2.; Sentenza

TAF C-3300/2016 del 18 marzo 2019 consid. 3.1.), trattandosi di una questione

giuridica e non medica.

Pertanto,

la censura del ricorrente risulta sul punto inconferente.

2.7.2

Giusta

l’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe

potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Secondo

la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14

settembre 2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere

determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020

consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune, la

persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del

danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V

28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato

principio dell’esperienza comune sono – dal profilo del grado probatorio –

assoggettate al grado di verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014,

consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168,

pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).

Qualora

l’ultimo salario percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso

come base per determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado

di verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe

percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF

8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine,8C_671/2010 del 25

febbraio 20211, consid. 4.5.1.,9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con

rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare

tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e

segg.).

Inoltre, qualora

l’ultimo salario percepito presenti forti fluttuazioni in un arco temporale

relativamente breve, ci si dovrà basare sul reddito medio conseguito su una

forchetta temporale più estesa (STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid.

2.2.2

con ulteriori rinvii giurisprudenziali,8C_443/2018 del 30 gennaio 2019

consid. 2.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).

Per costante giurisprudenza

federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo

presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla

base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).

L’utilizzo dei valori salariali

statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se

non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e

in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178,

consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25

gennaio 2021 consid. 1.6.).

Il TF ha stabilito che per la

determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati

salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre

2006.

e I 222/04 del 5 settembre 2006).

Occorre innanzitutto determinare

il momento d’insorgenza dell’eventuale diritto alla rendita, per poi accertare

quale fosse l’attività dell’assicurato in quel momento e determinare il reddito

da valido.

Il ricorrente ha motivato la

domanda di prestazioni del 26/28 febbraio 2019 adducendo problematiche

riconducibili ad un infortunio occorsogli il 22 dicembre 2017 (cfr. supra

consid. 1.1.). I periodi di incapacità lavorativa accertati dai periti (cfr.

supra consid. 1.4.) sono stati confermati in questa sede (cfr. supra consid. 2.6.).

Conseguentemente, in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’anno d’attesa è

iniziato a decorrere il 22 dicembre 2017 ed è terminato il 22 dicembre 2018 (il

calcolo della decorrenza è da effettuare in giorni, cfr. Valterio, Commentaire

sur la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 13 ad art. 28 LAI).

Pertanto, il diritto alla rendita

sarebbe insorto al più presto il 22 dicembre 2018 (momento determinante).

Occorre ora determinare quanto RI

1.

nel momento determinante guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante come persona sana (reddito da valido).

In

concreto, occorre innanzitutto verificare quale fosse l’attività abituale

dell’assicurato al momento del danno alla salute, siccome egli contesta di

essere (stato) solo un operaio agricolo.

Nel formulario di domanda AI

del 26/28 febbraio egli ha dichiarato, quale ultima attività principale, quella

di contadino al 100% per fr. 3'650 mensili lordi (doc. 10, pag. 24 incarto AI).

Nel curriculum vitae, egli ha indicato, quale funzione quella di “OPERAIO

100% […]” (doc. 18, pag. 37 incarto AI). Alla consulente professionale

l’assicurato ha dichiarato di svolgere presso __________ di __________ varie

attività come quella di custode di cavalli, operaio, ricezione del campeggio e

varie attività a partire dal 2014 (doc. 22, pag. 48 incarto AI). Nel

questionario del 9 aprile 2018 il datore di lavoro ha dichiarato trattarsi di

un’azienda agricola presso la quale l’assicurato è attivo quale collaboratore

agricolo con le mansioni di guida di trattori, pulizia delle stalle, cura dei

cavalli, manutenzione dell’azienda e attenzione ai clienti (doc. 24, pagg. 53 e

55.

incarto AI), ciò che ha riportato anche la consulente IP nel suo rapporto

finale del 17 settembre 2019 (doc. 27 incarto AI). Si rileva a tal proposito

che nella successiva folta corrispondenza tra l’assicurato e l’amministrazione

avente per oggetto prevalentemente l’asserito peggioramento della situazione

valetudinaria, egli non ha contestato l’attività abituale dichiarata da lui

medesimo in più occasioni e dal datore di lavoro, limitandosi a considerazioni

di natura medica, indicando di essere in contatto con un legale e lamentandosi

per la lentezza della procedura (cfr. ad esempio docc. 28, 36, 39, 56 incarto

AI). Nella STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020 l’ultima attività

dell’assicurato è descritta come “operaio agricolo-stalliere” (consid.

1.1

), accertamento, questo, rimasto incontestato. Anche nel rapporto SMR del

28.

settembre 2020 viene riportata l’attività di “Agricoltore-contadino dal

2014” quale attività abituale (doc. 71 incarto AI). Con scritto del 16

ottobre 2020 l’assicurato ha chiesto di porre ai periti del __________ anche la

seguente domanda: “1) Con una compressione del tronco nervoso multipla ed

incisiva così come documentato […], sarebbe stato possibile svolgere un’attività

lavorativa pesante quale quella svolta al tempo ovvero l’operaio agricolo?”

(doc. 83, pag. 223 incarto AI, sottolineatura del redattore). La stessa

identica domanda è stata posta nello scritto del ricorrente del 19 ottobre 2020

(doc. 84, pag. 226, sottolineatura del redattore: “[…] ovvero OPERAIO

AGRICOLO?”). Nel medesimo scritto l’assicurato ha ritenuto corretto

quanto dichiarato nel questionario del 9 aprile 2018 dal datore di lavoro.

Nella perizia INPS dell’11 novembre 2020 l’assicurato ha dichiarato nuovamente

al perito di essere “ex operaio agricolo” (doc. 92, pag. 241 incarto

AI). Anche nella “documentazione riassuntiva”, allestita dall’assicurato

medesimo e inviata all’amministrazione il 2 dicembre 2020, egli dichiarava

nuovamente di essere un operaio agricolo senza specializzazione alcuna (doc.

98, pag. 271 incarto AI). Nel mandato peritale del 19 aprile 2021,

conformemente a tutte le dichiarazioni precedenti l’Ufficio AI ha indicato al __________

che l’attività svolta fino al danno alla salute era quello di collaboratore

agricolo al 100%, allegando il questionario del datore di lavoro (doc. 126,

pag. 360 e seg. incarto AI). Tale mandato figura tra gli allegati con cui

l’Ufficio AI ha informato l’assicurato sugli accertamenti peritali da esperire

(doc. 125, pag. 358 incarto AI); anche in quest’occasione egli non ha

contestato l’attività precedente, limitandosi nuovamente a doglianze circa la

lentezza della procedura (doc. 130 incarto AI).

Con scritti dell’11 agosto e

del 7 settembre 2021, ossia dopo le visite peritali del __________,

l’assicurato ha asserito che le mansioni di cui si occupava comprendevano “la

lavorazione dei campi per la produzione del cibo per cavalli attraverso

l’utilizzo di mezzi agricoli, la gestione della scuderia e l’utilizzo di

cavalli in prima persona per i corsi, per l’addestramento per la valutazione

degli stessi e la supervisione del campeggio e della prenotazione delle

attività sportive che rappresentano il 30% dell’attività svolta all’interno

dell’azienda”, allegando il contratto di lavoro del 26 aprile 2021 (cfr.

supra consid. 1.6.) e precisando la suddivisione dell’attività

dell’agriturismo: 70% lavorazione dei campi con trattori e macchinari agricoli,

20% di gestione della scuderia e 10% per le attività di campeggio, svolte 180

giorni all’anno (docc. 137 pag. 398 e doc. 139 incarto AI). Nel verbale

relativo alla visita di revisione ordinaria effettuata dai medici dell’INPS e

datato 29 novembre 2021, i medici dell’istituto italiano hanno modificato,

senza fornire spiegazioni circa il motivo o se si tratti di attività abituale o

adeguata, l’attività lavorativa dell’assicurato, definendolo “Responsabile

azienda agricola, dipendente” (cfr. doc. 149, pagg. 424, 426, 431 e 433

incarto AI).

L’assicurato ha dichiarato al

perito internista del __________ che “Da giugno 2013 ca. lavora come collaboratore

agricolo presso l’azienda agricola __________ […]. Di regola vi

lavorano il proprietario (che si occupa soprattutto della parte

amministrativa) e l’A. che si occupava soprattutto della pulizia

stalle, cura cavalli, manutenzione dell’azienda, fienagione […], guida

di trattori (le attività con i cavalli venivano effettuate da una

persona esterna)” (doc. 159, pag. 457 incarto AI, sottolineature del

redattore), dunque in parziale contrasto con quanto asserito con lo scritto

dell’11 agosto 2021 di cui sopra. Anche al perito reumatologo l’assicurato ha

dichiarato di lavorare come collaboratore agricolo dal 2013 (doc. 159, pag. 494

incarto AI). Al perito neurologo l’assicurato ha dichiarato che “il suo

lavoro si svolge presso una grossa azienda agricola per conto di terzi: si

occupava soprattutto della pulizia delle stalle, cura cavalli, manutenzione

dell’azienda, fienagione […] guida di trattori.” (doc. 159, pag. 504

incarto AI). Anche al perito psichiatra egli ha dichiarato che “è stato

attivo come operaio imballatore […], successivamente ha lavorato come operaio

agricolo fino a dicembre 2017 […]” (doc. 159, pag. 520 incarto AI).

Ricevuto il referto peritale,

l’assicurato ha sollevato alcune criticità, senza tuttavia censurare la

determinazione dell’attività precedente di operaio agricolo/contadino-stalliere

(cfr. ad esempio docc. 164, 165, 170 incarto AI). E nemmeno nelle osservazioni

del 13 aprile 2022 (docc. 180 e 181 incarto AI) al progetto di decisione egli

ha contestato il fatto che la sua precedente attività fosse quella di operaio

agricolo.

In tale contesto giova

rammentare il principio della priorità della dichiarazione della prima ora,

secondo cui in presenza di due

versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l'assicurato ha reso nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche, le spiegazioni fornite in un secondo tempo non potendo integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STF 8C_134/2016

del 15 giugno 2016 consid. 2.3.; DTF

121.

V 45 consid. 2a).

Visto quanto precede, questo Tribunale non ha dubbi che

l’attività abituale dell’insorgente fosse quella di operaio agricolo-stalliere,

le altre mansioni menzionate essendo palesemente secondarie. A tal proposito si

osserva che è irrilevante la questione a sapere se la datrice di lavoro fosse

un’azienda agricola (come ammesso nel questionario datore di lavoro) o un agriturismo,

siccome sono le mansioni concrete dell’insorgente ad essere oggetto di

valutazione, non il ventaglio di attività che si svolgevano in seno

all’azienda.

Accertata l’effettiva attività

dell’insorgente, occorre ora determinare il reddito da valido.

In casu, l’amministrazione ha

determinato il reddito da valido sulla base della dichiarazione della datrice

di lavoro (cfr. supra consid. 1.5.). Il ricorrente ritiene invece che il

reddito da valido debba essere determinato sulla base del documento “MODIFICA

DEI TERMINI DEL CONTRATTO DI LAVORO” datato 20 luglio 2017, asserendo come

tale documento, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI (cfr. supra consid.

1.8

), fosse già stato fornito all’amministrazione al colloquio di accertamento

(cfr. supra consid. 1.2., 1.7. e 1.9.).

Questa Corte, valutata tutta la

documentazione agli atti e le rispettive posizioni delle parti, ritiene che,

per i motivi in appresso, quanto asserito dall’insorgente non sia credibile e

che, di riflesso, il reddito da valido calcolato dall’Ufficio AI vada

confermato.

In primo luogo, il ricorrente

sostiene di aver presentato il documento datato 20 luglio 2017 già al colloquio

con la consulente IP del 30 aprile 2019 (cfr. supra consid. 1.2.). Tuttavia,

dal rapporto di quest’ultima non vi è alcun indizio in tal senso. Infatti,

nella “Descrizione dell’ultima attività, formazione professionale e

scolastica” la consulente, mettendo a verbale quanto dichiarato

dall’assicurato, ha indicato che “Inizia a lavorare presso __________

[…] a partire dal 2014. Il contratto è ancora in essere […]” (doc. 27,

pag. 62 incarto AI), non facendo alcun riferimento alla consegna del documento

di cui il ricorrente ora si prevale. A tal proposito, non è verosimile che la

consegna di tale documento non sia stata verbalizzata. Inoltre, dalla

documentazione agli atti risulta che il documento in parola è stato presentato solo

con il ricorso (allegato B). Già per questi motivi la tesi del ricorrente non risulta

credibile. Oltre a ciò, si rileva che nel questionario del 9 aprile 2018 (cfr.

supra consid. 1.3.), il datore di lavoro ha indicato che il salario

dell’assicurato ammontava a mensili fr. 3'650 dal 1. gennaio 2017, reddito che

egli avrebbe potuto conseguire anche successivamente nell’attività originaria

senza il danno alla salute (doc. 24, pag. 56 incarto AI). A tal proposito, la

censura del ricorrente basata sul documento datato 20 luglio 2017 (allegato B) secondo

cui tale salario fosse limitato al periodo di formazione al termine del quale esso

sarebbe stato quasi triplicato, non risulta sufficientemente sostanziata, anzi:

secondo tale documento dal 1. agosto 2018, ossia dopo 12 mesi di

formazione, l’assicurato avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 9'450 mensili

(fr. 45/h x 210 ore mensili), rispettivamente fr. 113'400 annui. Tuttavia, lo

stesso datore di lavoro ha indicato nel citato formulario che per gli anni 2017,

2018.

e (almeno per i primi tre mesi del) 2019, l’assicurato

avrebbe continuato a percepire, in assenza del danno alla salute, lo stipendio

mensile finora versato di fr. 3'650 mensili (doc. 24, pag. 57 incarto AI). La

contraddizione risulta manifesta e le successive spiegazioni addotte dall’insorgente

non persuadono. A tal proposito, dalle tavole processuali non emerge alcuna

presa di posizione del datore di lavoro circa la sua dichiarazione resa nel

questionario, né il ricorrente si è mai premurato di presentarne una in questa

sede.

Tutto ben considerato, ricordato

il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto

delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF

9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg.), è da ritenere non comprovata

l’esistenza di un contratto di formazione dal surriferito contenuto al momento

del danno alla salute e risulta pertanto corretta la valutazione dell’Ufficio

AI in punto alla determinazione del salario da valido.

Tale conclusione non è

inficiata neppure dal contratto del 26 aprile 2021 con inizio dal 1. maggio

2021.

(cfr. supra consid. 1.6. e doc. I, allegato C), trattandosi di un accordo,

stipulato e con decorrenza successiva al danno alla salute, che prevede una

retribuzione di fr. 45/h per 12,5 ore settimanali, salario modulato conformemente

agli accertamenti dell’INPS in questa sede sconfessati (cfr. supra consid. 2.6.

in fine). Tale accordo è tutt’al più afferente al reddito da invalido.

In sintesi, non è plausibile

che un assicurato frontaliere, senza alcuna formazione di gestione aziendale e

attivo dal 2013/2014 quale operaio agricolo-stalliere, possa nell’arco di 12

mesi passare da un salario mensile di fr. 3'650 a mensili fr. 9'450 sulla base

di una formazione pratica: un’allegazione tanto eccezionale necessita di prove

parimenti eccezionali, in concreto non date.

Visto quanto precede, il punto

di partenza per determinare il reddito da valido è l’ultima retribuzione

effettivamente percepita, ossia fr. 43'800 annui (12 x 3'650), come rettamente

rilevato dall’Ufficio AI.

A titolo abbondanziale, si

rileva quanto segue.

Il ricorrente asserisce che “le

persone che hanno iniziato una formazione professionale ma non possono

concluderla a causa dell’insorgere di un’invalidità continueranno ad essere

equiparate, per la determinazione del reddito senza invalidità, alle persone

che hanno concluso la formazione […]” (doc. I, pag. 4), riprendendo il

contenuto della scheda informativa dell’UFAS datata 3 novembre 2021 e

denominata “Sistema di rendite e valutazione del grado d’invalidità”. Tuttavia,

nel caso di specie torna applicabile il diritto previgente (cfr. supra consid. 2.1.),

mentre quanto riportato si riferisce al diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

Ma anche se – per ipotesi di lavoro – si volesse applicare quanto indicato

dalla scheda informativa, si rileva che il ricorrente si è ben guardato dall’esporre

come tale indicazione si sia concretizzata nell’OAI. Infatti, il nuovo art. 26

cpv. 5 OAI prevede che se l’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha

previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito da valido

corrisponde al reddito statistico ex (nuovo) art. 25 cpv. 3 OAI che egli

avrebbe potuto conseguire se avesse concluso la formazione. Pertanto, anche se

si volesse considerare l’assicurato in formazione al momento dell’insorgenza

dell’invalidità e che la conclusione della formazione era stata impedita

dall’infortunio del 22 dicembre 2017, sarebbero i redditi statistici a

determinare il suo reddito da valido, non quanto egli avrebbe asseritamente

percepito secondo il contratto di formazione di cui si prevale.

Da ultimo, è utile osservare

che, seppur non determinanti, le direttive salariali per il personale

extrafamiliare impiegato nell’agricoltura edite da Agriticino-Unione Contadini

Ticinesi indicano per i gestori di aziende, ossia la massima classe (8) di

stipendio con oltre cinque anni di esperienza, un salario lordo mensile che

poteva arrivare fino a fr. 6'275 nel 2018, fr. 6'345 nel 2019, 2020 e 2021 e

fr. 6'385 per il 2022 (dati reperibili sul sito www.agriticino.ch,

consultato il 26 settembre 2022), ossia inferiore di ben fr. 3'000 a quanto avrebbe

asseritamente percepito al termine del periodo di formazione il ricorrente, circostanza

che sminuisce ulteriormente la credibilità delle asserzioni di quest’ultimo.

2.7.3

Per quel

che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono

agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso in esame il ricorrente

non ha contestato il reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI su base

statistica. Come si vedrà in appresso, vi è un correttivo da apportare ai

calcoli dell’amministrazione, senza tuttavia ripercussioni sull’esito del

presente giudizio.

Siccome al momento determinante

(cfr. supra consid. 2.8.2.) l’insorgente non aveva intrapreso un’attività

lucrativa da lui esigibile, è a ragione che l’Ufficio AI ha determinato il

reddito da invalido su base statistica, utilizzando la citata tabella TA1

(stato 2018) dell’inchiesta sulla

struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica. Tenuto

conto dei dati della tabella statistica relativa ad attività semplici e

ripetitive, valore mediano, settore privato, genere maschile, l’amministrazione

ha correttamente rilevato un salario di riferimento il salario statistico

ammonta a fr. 67'766,67. Tuttavia, l’Ufficio AI ha operato una riduzione

percentuale da tale cifra del 10% (8% per attività leggere e 2% per imprecisati

svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), ottenendo un reddito

da invalido di fr. 60'990.

Questa Corte ritiene ingiustificata la riduzione percentuale

operata al reddito da invalido.

Va qui segnalato che con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto

2013, la Corte federale ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la

riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli

di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (consid. 5.4.).

Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 consid. 4.6. (cfr. anche STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid.

2.7.5

).

Conformemente alla surriferita giurisprudenza, in concreto

un’eventuale riduzione percentuale dal reddito da invalido sarebbe dovuta

essere del 10% (invece che dell’8%) per attività leggere e dello 0%,

rispettivamente 5% (invece che del 2%) per imprecisati svantaggi salariali. A

proposito di quest’ultima riduzione, si rileva che nonostante avesse constatato

l’assenza di motivi per una riduzione percentuale dovuta a fattori quali età e

anni di servizio, limitazione delle funzionalità e tasso d’occupazione

(leggasi: lavoro a tempo parziale), il consulente in integrazione ha concluso

che “Visto quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al

reddito da invalido del/lo 8% per attività leggere e del/lo 2% per altri

fattori di riduzione.” (docc. 173 e 174 incarto AI, sottolineatura del

redattore), senza addurre alcun motivo a supporto di tale conclusione. Il TCA

non può aderire a tale conclusione.

Inoltre, la più recente giurisprudenza federale ha stabilito

che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di

attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,

possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo

circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate

come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a

questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e

non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze

8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019

del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2;8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.

4.4

;8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;8C_9/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Bernasconi, “8C_9/2020 du 10

juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS

1/2021 n. 49). Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse

nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente

nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio

del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili

soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di

una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle

limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e

3.4.2

e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA

32.2020.90

del 3 maggio 2021, consid. 2.10).

Conseguentemente, in concreto non solo la riduzione

percentuale non è state effettuata conformemente alla surriferita

giurisprudenza ma essa risulta altresì ingiustificata. A titolo abbondanziale

si rileva che neppure un’ipotetica riduzione percentuale del 15% muterebbe

l’esito del presente giudizio, come si esporrà di seguito.

Pertanto, per l’intervallo dal

22.

dicembre 2018 al 17 ottobre 2019 il reddito da invalido è di fr. 67'766,67.

Conseguentemente, procedendo al confronto del reddito da

valido (fr. 43'800, cfr. supra consid. 2.7.2.) con quello da invalido

(fr. 67'766,67) ex art. 16 LPGA, non

vi è discapito economico, ragione per cui il grado d’invalidità è nullo.

Tale circostanza non muta neppure se – per mera ipotesi di

lavoro – si operasse una riduzione percentuale del 15% (10% per attività

leggere e 5% per altri fattori di riduzione) dal reddito da invalido; ciò

comporterebbe un reddito da invalido di fr. 57'601,67, senza discapito

economico e con grado d’invalidità nullo.

Per il periodo dal 18 ottobre 2019 in avanti l’Ufficio AI ha

determinato il reddito da invalido di fr. 36'915.15 (fr. 68'361.39 a cui va

applicata una riduzione del 40% a seguito della valutazione medico-teorica ed

un’ulteriore riduzione percentuale per gli stessi motivi indicati nel calcolo

precedente).

Questa Corte, per i motivi già illustrati sopra, non

condivide la riduzione percentuale operata dall’amministrazione, ragione per

cui il reddito da invalido per il periodo in parola ammonta a fr. 41'016.83,

ossia al 60% di fr. 68'361.39.

Dal confronto dei redditi si desume un discapito economico di

fr. 2'783,17 ed un grado d’invalidità non pensionabile del 6,35%.

Analogamente a quanto esposto sopra, se – per ipotesi di

lavoro – si operasse una riduzione percentuale del 15% al reddito da invalido,

esso ammonterebbe a fr. 34'864,31. Dal confronto dei redditi si otterrebbe un

discapito economico di fr. 8'935,69 ed un grado d’invalidità non pensionabile

del 20,4%.

Per quanto attiene al contratto di lavoro del 26 aprile 2021

che stabilisce una retribuzione di fr. 28'350 annui ((fr. 45/h x 210 ore

mensili x 12 mesi) : 100 x 25), esso non può configurare il reddito da

invalido. Infatti, come indicato sopra, per determinare il reddito da invalido

va considerato il reddito che l’assicurato può conseguire mettendo a miglior

frutto la propria capacità lavorativa residua. In concreto, il salario

statistico conseguibile dal ricorrente è superiore a quanto da lui

effettivamente percepito, ragione per cui il salario statistico costituisce in

concreto il reddito da invalido.

Pertanto, anche le censure del ricorrente afferenti alla

valutazione economica risultano inconferenti.

2.8

Visto tutto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese

di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti