32.2022.39
Rifiuto rendita. Disamina diritto intertemporale: si applica diritto previgente. Per calcolare grado d’invalidità si applica diritto interno. Non dimostrato che all’insorgenza invalidità ass.to era in formazione (reddito da valido). Dati statistici per determinare reddito da invalido
17 ottobre 2022Italiano64 min
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.39
jv/gm
Lugano
17 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 25 maggio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1969 e da ultimo attivo quale contadino/operaio agricolo, il 26/28
febbraio 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo
problematiche riconducibili ad un infortunio occorsogli il 22 dicembre 2017
(doc. 9, pag. 18; doc. 10, pagg. 22, 24 e 26; doc. 11 e doc. 18, pag. 37
incarto AI).
1.2. Il 30
aprile 2019 ha avuto luogo un colloquio di accertamento in intervento
tempestivo tra la consulente AI e l’assicurato durante il quale quest’ultimo ha
dichiarato, tra l’altro, di aver svolto dal 2014 le mansioni di “custode di
cavalli, operaio, ricezione del campeggio, e varie attività” e che il
contratto di lavoro era ancora in essere, avendo egli ripreso a lavorare nella
misura del 30/40% cercando di svolgere attività leggere come ricezione del
campeggio e ordinazioni (doc. 22, pag. 48 incarto AI). L’intervento tempestivo
è stato chiuso il 17 settembre 2019 con comunicazione all’assicurato (doc. 27
incarto AI).
1.3. L’Ufficio
AI ha richiamato il questionario della datrice di lavoro (doc. 24 incarto AI) e
l’incarto LAINF dalla __________ (docc. 12 e 35 incarto AI), chiedendo il 20
maggio 2020 al medico SMR se, sulla base della refertazione medica agli atti e
dell’incapacità lavorativa accertata in ambito LAINF, rispettivamente delle
informazioni fornite dalla datrice di lavoro si potessero definire i periodi e
le percentuali di incapacità lavorativa in attività precedente ed adeguata,
come pure i limiti funzionali dell’assicurato (doc. 45 incarto AI).
Con annotazione del 15 luglio
2020 il medico SMR, dr. __________ (specialista in medicina interna generale),
preso atto della STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020 con la quale il TCA aveva
accolto il ricorso in ambito LAINF retrocedendo gli atti all’amministrazione al
fine di procedere con ulteriori accertamenti (doc. 39, pagg. 104-126 incarto
AI), ha auspicato l’esperimento di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico,
reumatologico, neurologico e psichiatrico (doc. 54 incarto AI). I medici SMR,
dr. __________ e dr. __________, hanno quindi formalizzato tale richiesta il 28
settembre 2020 (doc. 72 incarto AI) e l’amministrazione l’ha avvallata (doc. 81
incarto AI), l’assicurato venendo inserito ad ottobre 2020 sulla piattaforma
SuisseMED@AP (doc. 106 incarto AI). A causa dell’emergenza pandemica l’Ufficio
AI ha comunicato all’assicurato che i tempi d’attesa per l’organizzazione dell’accertamento
peritale si sarebbero dilazionati (doc. 85 incarto AI) e l’assicurato ha risposto
di aver richiesto alle commissioni mediche dell’INPS (Istituto nazionale della
previdenza sociale italiano) l’attuazione di diverse perizie pluridisciplinari,
riportandone le conclusioni (docc. 90 e 103 incarto AI).
Chiamato dall’amministrazione a
determinarsi circa le conclusioni delle refertazioni mediche presentate
dall’assicurato, il medico SMR ha rilevato che esse non permettevano di prescindere
dalla perizia pluridisciplinare (docc. 106, 107 e 114 incarto AI).
1.4. Il
mandato peritale è stato conferito al __________ di __________ (docc. 122, 123 e
126 incarto AI) nelle persone del dr. __________ (internista), dr. __________
(neurologia e ENMG arto inferiore sinistro), dr. __________ (psichiatria e
psicoterapia) e dr. __________ (reumatologia) (doc. 125 incarto AI) ed è
confluito nel rapporto peritale del 15 febbraio 2022 (doc. 159 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
" (…)
B Diagnosi rilevanti con e senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Diagnosi neurologiche
Sindrome lombovertebrale cronica con:
- stato da discectomia L4-5 a sin. (giugno 2018),
- lieve sindrome radicolare residua L5 a sin. con
principalmente deficit sensitivo,
- disturbo alla marcia con difficoltà ad estendere il piede
sin. non spiegabile da patologia neurologica.
Diagnosi reumatologiche
Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba
di sin., stato dopo sindrome irritativa deficitaria sensitivo motorica parziale
in territorio L5 sin. per ernia discale L4-L5 in stato dopo intervento
chirurgico il 21.6.2018 di decompressione osteolegamentosa omolaterale a sin.
Diagnosi psichiatriche
Depressione di media entità (ICD-10 F32.1).
B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Diagnosi neurologiche
Dolori alla spalla ds. non spiegati da patologia neurologica.
Diagnosi reumatologiche
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla ds.
con leggera sintomatologia d’impingement.
Gonalgia a ds. e stato dopo intervento chirurgico di
meniscectomia mediale artroscopica in data 14.11.2020.
Altre diagnosi internistiche
Nota ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
Nota dislipidemia in trattamento farmacologico.
Sovrappeso con BMI 26 kg/m2” (doc. 159, pag. 482 e
seg. incarto AI),
circa l’incapacità lavorativa e
la sua evoluzione nel tempo, i periti hanno accertato quanto segue:
" (…)
G Capacità lavorativa nell’attività
svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%
0%
H Capacità lavorativa in un’attività adeguata, in relazione
ad un’attività svolta al 100%
60%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera
giornata lavorativa.
I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel
tempo nell’attività svolta
Sulla base di quanto descritto negli atti e dai consulenti vi è
un’incapacità lavorativa totale sia nell’attività abituale che in altre attività
dall’infortunio del 22.12.2017: da allora nell’attività abituale l’incapacità
lavorativa totale resta sino ad oggi e continua. In un’attività adeguata vi è
una capacità lavorativa nella misura del 100% da inizio settembre 2018 e nella
misura del 60% dalla visita dello psichiatra curante Dr. med. __________ di __________
del 18.10.2019 sino ad oggi e continua
I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel
tempo in un’attività adatta
Sulla base di quanto descritto negli atti e dai consulenti vi è
un’incapacità lavorativa totale sia nell’attività abituale che in altre
attività dall’infortunio del 22.12.2017: da allora nell’attività abituale
l’incapacità lavorativa totale resta sino ad oggi e continua. In un’attività
adeguata vi è una capacità lavorativa nella misura del 100% da inizio settembre
2018 e nella misura del 60% dalla visita dello psichiatra curante Dr. med. __________
di __________ del 18.10.2019 sino ad oggi e continua”
(doc. 159,
pag. 484 e seg. incarto AI).
Con rapporto finale del 17
febbraio 2022 (doc. 160 incarto AI)
il medico SMR ha fatto proprie
le conclusioni peritali e il referto peritale è stato inviato all’assicurato il
22 febbraio 2022 (doc. 161 incarto AI; a tal proposito, si rileva un refuso nel
rapporto SMR, in quanto l’incapacità lavorativa in attività adeguate è stata
erroneamente indicata dal 18 settembre 2019 [doc. 160, pag. 545 incarto AI],
mentre secondo i periti essa risale al 18 ottobre 2019; inoltre, il rapporto
SMR non indica che l’incapacità lavorativa è da intendere quale riduzione del
rendimento, come accertato dai periti).
Con scritto del 13 gennaio 2022
l’assicurato ha accettato le conclusioni peritali, pur criticandone alcuni
aspetti relativi all’accertamento neurologico. Egli ha altresì comunicato che:
" (…)
verrà sospeso nel mese di marzo il contratto lavorativo in essere in maniera
definitiva. La perdita di guadagno per quanto concerne l’attività abitualmente
svolta, corrisponde a quella descritta nel contratto di lavoro, per cui 45 Chf
orari per 210 ore mensili (9450 Chf) che corrispondono alla mia capacità di
guadagno specifica in assenza delle note problematiche di salute. Resto in
attesa di […] un riscontro in relazione ad una attività lavorativa leggera,
eseguibile nella misura del 60%, in modo da poter individuare esattamente
l’entità della perdita di guadagno.” (doc. 164 incarto AI).
Con rapporto SIP del 17 marzo
2022 (doc. 166 incarto AI) la consulente professionale, tenuto conto delle limitazioni
medico-teoriche accertate dai periti, ha ritenuto esserci ancora un ventaglio
di attività esigibili non qualificate nel settore secondario che rispettano i
limiti funzionali dell’assicurato. Non essendo adempiuti i presupposti per il
diritto a dei provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità di
guadagno, la consulente ha chiuso la pratica.
1.5. Con
progetto di decisione del 30 marzo 2022 (doc. 172 incarto AI) l’Ufficio AI ha
prospettato il rifiuto di prestazioni con le seguenti motivazioni.
Per
il periodo dal 22 dicembre 2018 (scadenza dell’anno d’attesa) al 17 ottobre
2019 l’assicurato avrebbe potuto conseguire nella sua attività originaria di
operaio agricolo fr. 43'800, calcolati in base a quanto dichiarato dalla
datrice di lavoro (cfr. supra consid. 1.3.). Il reddito da invalido è stato
calcolato su base statistica e cifrato in fr. 60'990 (con riduzione del 10% per
attività leggere e svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari).
Non essendovi un discapito economico, il grado d’invalidità in tale periodo è stato
ritenuto nullo.
Per il periodo dal 18 ottobre
2019 in avanti, il reddito da valido, sempre calcolato sulla base della
dichiarazione della datrice di lavoro, è stato cifrato in fr. 43'800, mentre
quello da invalido, calcolato su base statistica, in fr. 36'915.15 (tabelle RSS
2018 aggiornate al 2019, valori federali, settore maschile, riduzione del 10%
per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari
e un’incapacità lavorativa del 40%). Operando il confronto dei redditi ex art.
16 LPGA, l’amministrazione ha stabilito un grado d’invalidità non pensionabile
del 16%.
1.6. Con osservazioni
dell’11 aprile 2022 l’assicurato ha contestato il calcolo del reddito da valido
operato dall’amministrazione, asserendo che “il calcolo va fatto sul reddito
che verrebbe conseguito nell’attività abituale in assenza di danno alla salute,
e questo reddito ammonta a 9'450 franchi mensili” (doc. 177 pag. 596
incarto AI), motivando la sua posizione sulla base del “CONTRATTO DI LAVORO
(CON ORARI IRREGOLARI)” stipulato il 26 aprile 2021 e avente il seguente
tenore:
" Tra il
Signor __________, quale datore di lavoro, e, il Sig. RI 1 quale assistente e
collaboratore agricolo. Il Signor RI 1 […] è ingaggiato presso l’Azienda
__________, del Sig. __________ a partire dal 01.05.2021 a tempo
indeterminato per duecento e dieci ore mensili (210), con retribuzione oraria
di 45,00 CHF all’ora. Il lavoro per il quale il Sig. RI 1 è assunto consiste
nello svolgere qualsiasi delle attività che viene a presentarsi nell’ambito
della gestione dell’azienda agricola con annessa scuderia e agriturismo. La
percentuale di impiego in relazione alle problematiche di salute presentate dal
Sig. RI 1 e certificate dallo spett.le INPS, vengono ridotte al 25% nel
rispetto delle direttive dello stesso INPS
Inizio del rapporto di lavoro: 01.05.2021
Durata del contratto: indeterminato
Ore di lavoro 12.5.
ore settimanali
RETRIBUZIONE ORARIA LORDA fr. 45.-
all’ora
* Il massimo delle ore lavorative può variare, in conseguenza
alle problematiche di salute, tra le 11 e le 13 ore settimanali
* I giorni festivi previsti in cui si richiede di lavorare, non
vengono pagati in denaro ma scalati in ore nelle giornate precedenti o
successive.
* Nel caso di necessità la giornata lavorativa può essere
interrotta con anticipo e le ore mancanti aggiunte ad una giornata in cui si
richiede più presenza.
* Il giorno libero corrisponde ad 1,5. Di regola il giorno
intero si intende alla domenica. La mezza giornata rimanente è di regola il
sabato pomeriggio. Nonostante tutto, con dovuto anticipo, può essere deciso
altrimenti.
* Ogni due settimane può essere richiesta la presenza
lavorativa di domenica mattina, che verrà compensata durante la settimana
seguente con decurtamento delle ore lavorate nel festivo, al doppio.
* Non è prevista la corresponsione della 13ma mensilità.” (doc.
177, pag. 597 e seg. incarto AI).
Con scritto del 13 aprile 2022
(doc. 180 incarto AI) l’assicurato ha osservato innanzitutto che i medici INPS
hanno accertato “la perdita definitiva della capacità lavorativa generica,
nella misura del 67%”, ragione per cui “a differenza di quanto
certificherebbe il vostro neurologo di fiducia, vi è ancora una capacità
lavorativa specifica residua applicabile nell’ambito dell’abituale posto di
lavoro, nella misura del 25%, poiché una serie di attività leggere ed
amministrative, seppur nell’ambito di un’azienda agricola, risultano ancora
attuabili in questa percentuale […].”. Pertanto, soggiunge l’assicurato,
" Il
contratto prevede una retribuzione annua pari a 113400 chf, ma la percentuale
d’impiego è stata adeguata all’attuale stato di salute e quindi ridotta al 25%,
per cui ne consegue il seguente calcolo:
Importo conseguibile in assenza di invalidità: 113400
chf
Importo conseguito con invalidità: 28350
chf
Perdita di guadagno: 85050
chf
Ne consegue una percentuale d’invalidità pari al 75%
Gli importi che si sarebbero potuti realizzare in assenza
d’invalidità, risultano […] all’interno del contratto stesso. In base al
suo progetto di decisione, risulterebbe un importo conseguibile in assenza di
patologie pari a 43000 ed una totale perdita della capacità lavorativa
specifica, mentre risulterebbe per contro una perdita della capacità lavorativa
generica pari al 40%, ma nessuno di questi dati corrisponde all’attuale stato
di fatto. Attualmente […] riesco a conseguire 28350 chf annui, per cui
il 25% di ciò che conseguirei […] se fossi sano. Tuttavia […] nel
suo progetto fa riferimento ad un ipotetico impiego che consentirebbe di
guadagnare 36915,15 chf annui […]. In questo caso il rapporto dei
redditi sarebbe il seguente:
Importo conseguibile in assenza d’invalidità: 113400
chf
Importo ipoteticamente conseguibile da invalido: 36915,15
chf
Perdita di guadagno:
76484,85 chf
Percentuale d’invalidità:
67,4%
La normativa in essere, impone il confronto dei redditi […]
al momento della valutazione, e non quelli eventualmente conseguiti 5 anni prima.
[…] se l’ufficio AI dovesse ritenere che io debba lasciare il mio
impiego abituale che si svolge nella misura del 25%, per conformarmi rispetto
ad un ipotetico impiego che consentirebbe l’abbattimento del 7,6%
di percentuale d’invalidità, me lo scrive e me lo specifichi […]. Nel
frattempo […] invito a voler considerare che il mio contratto di lavoro
non prevede una retribuzione di 43000 chf annui in assenza di patologie.”
Con ulteriore scritto di
medesima data (doc. 181 incarto AI) l’assicurato ha rimproverato all’Ufficio AI
di non essersi espresso circa la valutazione peritale dei medici INPS,
nonostante essa fosse stata vagliata dai periti del __________. A mente sua,
per il calcolo del grado d’invalidità l’Ufficio AI avrebbe dovuto determinare
il reddito da valido in fr. 113'400 sulla base del contratto di lavoro, il
reddito da invalido in fr. 18'114.03 (fr. 60'990, ridotti del 10% per attività
leggera e poi ridotti del 67% in base a quanto attestato dai medici INPS), con
conseguente grado d’invalidità dell’84,2%.
Con decisione del 25 maggio
2022 (doc. 182 incarto AI) l’Ufficio AI ha confermato il preavviso prendendo
così posizione sulle osservazioni dell’assicurato:
" (…)
abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto […], contestandolo dal punto di
vista economico, allegando anche un contratto di lavoro firmato il 26.04.2021
già presente agli atti. Abbiamo preso atto delle sue osservazioni […] e possiamo
indicare che lei nonostante il danno alla salute insorto il 22.12.2017 ha
potuto firmare un nuovo contratto di lavoro ad ore in data 26.04.2021 valevole
a partire dal 01.05.2021. Possiamo quindi determinare che i calcoli effettuati
in sede di progetto siano corretti in quanto il nuovo contratto di lavoro
andrebbe a modificare il reddito da invalido, ma possiamo stabilire che il
minor discapito economico avviene con il calcolo statistico (reddito di CHF
36'915.15), mentre con il nuovo contratto di lavoro troviamo un salario annuo
di CHF 29'250.- (45 fr/ora x 12.5 ore settimanali x 52 settimane).
Si conferma quindi il progetto di decisione del 30.03.2022.”.
1.7. L’assicurato
ha interposto ricorso contro la decisione del 25 maggio 2022, postulando “la
concessione di una rendita INTERA in relazione al reddito che sarebbe stato
conseguito in assenza d’invalidità rapportato al grado di perdita della
capacità lavorativa stabilita in seguito alla perizia effettuata dalla spett.le
INPS successivamente a quella effettuata dal __________, unitamente a tutti gli
arretrati maturati a far data dal semestre successivo alla richiesta di
prestazioni d’invalidità”, subordinatamente “la concessione di una
rendita nella misura del 67,44% in relazione al reddito che sarebbe stato
conseguito in assenza d’invalidità rapportato al grado di capacità lavorativa
generica residua stabilito dallo spett.le __________, unitamente a tutti gli
arretrati maturati a far data dal semestre successivo alla richiesta di
prestazioni d’invalidità”.
Nella ricostruzione degli
eventi, l’insorgente asserisce che l’incidente del 22 dicembre 2017 fosse
avvenuto “durante
un periodo di formazione che precedeva
l’integrazione del contratto di lavoro in essere [doc. 138, pag. 400,
n.d.r.], come da accordi scritti intercorsi tra le parti nei mesi
antecedenti l’infortunio [doc. I, allegato B]” e che “Tale accordo
prevedeva che al termine della formazione per la gestione dell’azienda […] si
sarebbe applicato un cambio salariale nei seguenti termini: Contratto di lavoro
a tempo indeterminato che prevedeva 210 ore mensili retribuite con 45 chf orari
lordi, per un totale di 113400 chf annui”.
Dopo aver evidenziato che la
perizia del __________ diverge da quella dell’INPS allestita tre mesi dopo, l’insorgente
ha esposto il confronto dei redditi “applicando i parametri corretti”
desumendone un grado d’invalidità dell’84,02%, rispettivamente del 67,44% “volendo
applicare i parametri stabiliti dal […] __________, seppur molto
discordante rispetto a quello espresso successivamente dalla spett.le INPS”.
1.8. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha innanzitutto confermato integralmente le
conclusioni della perizia __________, osservando che la procedura e l’esame
delle condizioni per il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità
svizzera sono rette dal diritto interno e, di conseguenza, la perizia dell’INPS
non è in alcun modo vincolante (p.ti 3. e 4.)
Quo alla valutazione economica,
l’Ufficio AI rileva che il documento intitolato “Modifica dei termini del
contratto di lavoro” (doc. I, allegato B) non è mai stato citato e/o
prodotto precedentemente, l’assicurato avendo trasmesso unicamente copia del
contratto di lavoro riferito ad orari irregolari datato 26 aprile 2021 (doc.
177, pag. 597 incarto AI) che a mente sua determinerebbe il reddito da valido di
annui fr. 113'400 (moltiplicando l’asserita nuova retribuzione oraria di fr.
9'450 per l’orario a tempo pieno di 210 ore mensili). L’Ufficio AI ha quindi confermato
il reddito da valido stabilito nella decisione, ossia mensili fr. 3'650, trattandosi
dell’ultimo reddito percepito e indicato nel formulario di richiesta AI,
sottolineando che il ricorrente non ha mai percepito nella sua carriera un
importo di fr. 9'450 mensili. Ritenuto che il contratto di lavoro datato 26
aprile 2021 è stato concluso successivamente al danno alla salute, a mente
dell’Ufficio AI esso determina il reddito da invalido. L’Ufficio espone infine
tutta una serie di elementi e considerazioni che osterebbero al riconoscimento
del salario di fr. 9'450 mensili quale reddito da valido. In ragione di quanto
esposto, ha quindi formulato la conferma della decisione impugnata e, di
riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.9. Con
osservazioni del 9 luglio 2022 l’insorgente ha contestato integralmente
l’allegato di risposta, adducendo innanzitutto che le attività svolte nell’agriturismo
presso il quale è impiegato non si limitano all’agricoltura in senso stretto e
che il fatto di essere stato assunto quale operaio agricolo non gli precludeva
la possibilità di “gestire autonomamente l’azienda” conformemente agli
accordi del 20 luglio 2017 (doc. I, allegato B), ossia al termine dell’asserito
periodo di formazione.
Egli osserva di aver concordato
con la gestione dell’agriturismo misure professionali “per poter
ripristinare […] in parte, la capacità lavorativa specifica”.
Inoltre censura la dichiarazione dell’Ufficio AI secondo cui non avrebbe mai
inviato il contratto di formazione, asserendo di averlo fornito al primo
colloquio d’accertamento. Quo alla dichiarazione del datore di lavoro secondo
cui l’assicurato avrebbe percepito mensili fr. 3'650 senza il danno alla salute
(doc. 24, pag. 57 incarto AI), egli asserisce che il datore di lavoro non
poteva sapere che in caso di danno alla salute in costanza di un contratto di
formazione, il salario percepito determina il salario da valido. Egli asserisce
inoltre che “Oltre alla copia del contratto di formazione fornita in sede di
colloquio, è stata inviata […] in data 07/09/2021 […] al sig. __________
[dell’Ufficio AI, n.d.r.] la copia del contratto stipulato tra le parti e
tutt’ora in essere, che è di fatto l’applicazione concreta degli accordi
intercorsi il 20 luglio 2017 in relazione alla formazione professionale
intrapresa. Controparte considera erroneamente il contratto stipulato il 26
aprile 2021 [doc. I, allegato C, n.d.r.] come nuovo, indipendente e
sopraggiunto dal nulla ma, come sopra specificato, con questo contratto sono
stati convalidati gli accordi intercorsi già nel luglio del 2017”,
precisando il contenuto del “Contratto di lavoro con orari irregolari” e
ritenendo “inaccettabile […] che controparte reputi a posteriori poco
verosimile l’attuazione di un contratto di formazione che invece di fatto ha
condotto all’attuale situazione.” (p.to 5). Per il resto, l’insorgente ha
ribadito le censure sollevate nel ricorso (p.ti 6-8).
1.10. Con
scritto del 1. settembre 2022 il ricorrente ha (nuovamente) ribadito la propria
posizione.
1.11. Con
osservazioni del 16 settembre 2022 l’Ufficio AI ha ribadito la propria
posizione, rilevando come lo stesso datore di lavoro ha indicato nel relativo questionario
che si tratta di un’azienda agricola.
1.12. Con ulteriore
scritto del 24 settembre 2022 l’insorgente ha ancora una volta ribadito la
propria posizione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver calcolato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Nella DTF 148 V 162 consid.
3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il
diritto intertemporale:
“Gemäss
einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den
Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den
Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit
intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen
Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich
insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen
Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die
“Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und
Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel
bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden
ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum,
in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen
[…]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können
zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten
sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim
Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die
anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch
hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der
intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze
massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu
Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene
Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils
geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum
Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro
futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht
anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.
La Circolare sull’invalidità e
sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio
2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al
1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
“Conformemente alle DT [Disposizioni
transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità
(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non
sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29
cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla
medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è
insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono
pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita
emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita →
DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino
al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e
il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita →
DR in vigore dal 1°
gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità
e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre
2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è
stata resa nel 2022.
Con scritto del 7 settembre
2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto
transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del
diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato –
dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:
" (…) in
caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore
al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di
“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o
limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie
applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.
Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali
cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o
indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da
queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento
dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per
l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la
determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione
della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione
della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,
dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica
di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo
pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione
alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto
intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne
l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”
Con telefonata intercorsa il 5
ottobre 2022 l’UFAS ha confermato al TCA che, a dispetto della difformità di
giudizio dei tribunali cantonali riscontrata nei primi mesi dalla modifica
legislativa, il corretto procedere è quello illustrato nelle summenzionate
Circolari.
In concreto, l’assicurato ha
presentato la sua prima domanda di prestazioni AI il 26/28 febbraio 2019 (cfr.
supra consid. 1.1.), ragione per cui, trattandosi di una domanda tardiva, il
diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto il 1. settembre 2019 (art.
29 cpv. 1 LAI). L’invalidità (teorica) ex art. 28 LAI sarebbe insorta al più
presto il 22 dicembre 2018, ossia un anno dopo l’infortunio (cfr. supra consid.
1.1. e 1.5.).
Conseguentemente, sia
l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti entro il
31 dicembre 2021.
L’Ufficio AI ha emanato la sua
decisione di rifiuto di prestazioni il 25 maggio 2022 (cfr. supra consid.
1.6.).
Visto quanto precede, ogni
riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In
due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
Considerandi
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008
del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché
alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.), al fine
di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha richiamato l’incarto
LAINF sottoponendolo al medico SMR (cfr. supra consid. 1.3.) e, su sua indicazione,
ha predisposto una perizia pluridisciplinare confluita nel referto peritale del
15.
febbraio 2022, fatto proprio dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.4.). Sulla
scorta delle conclusioni peritali e della documentazione afferente alla
situazione lavorativa dell’assicurato, l’amministrazione ha emanato la
decisione impugnata, debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.6. e seg.).
Il ricorrente non formula
(esplicite e circostanziate) censure circa la valutazione medica dei periti __________
e del medico SMR ma, siccome vi contrappone le risultanze dell’ultima perizia
dell’INPS per il calcolo del grado d’invalidità, non si può prescindere dalla
disamina dell’aspetto medico (cfr. infra consid. 2.6.). Le censure
dell’insorgente si focalizzano tuttavia sulla valutazione economica operata
dall’Ufficio AI, di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito (cfr. infra
consid. 2.7.).
2.6
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
Il ricorrente contesta la
valutazione medica operata dal __________ avvalendosi del rapporto dell’INPS
del 29 novembre 2021 – asseritamente “[…] 3 mesi dopo quella effettuata dal __________”
– secondo cui
" Ai soli
fini dell’eventuale diritto ad assegno, pensioni e indennità a favore degli
invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico-valutativo:
Diagnosi:
Deficit dello SPE in esiti di laminectomia L4 e foraminotomia
parziale (2017) in seguito a trauma sul lavoro. Sindrome da disadattamento
con sintomatologia mista ansioso depressiva. Artrosi acromion claveare dx.
Valutazione
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del
34% al 73%
art. 2 e 13 L 118/71 e art. 9 DL
Percentuale: 67%
Data di decorrenza: 29/11/2021” (doc. I,
allegato D, pagg. 4 e 6).
Questa Corte rileva che sebbene
le visite peritali hanno avuto luogo tra marzo ed agosto 2021 (doc. 159, pagg.
448, 490, 504 e 515 incarto AI), il referto peritale __________ è stato reso
solo il 15 febbraio 2022 (doc. 159, pag. 448 incarto AI), ragione per cui è
quest’ultimo ad essere di tre mesi successivo al rapporto finale dell’INPS
datato 29 novembre 2021 (doc. I, allegato D). Infatti, le refertazioni
dell’INPS, tra cui anche lo scarno verbale del 29 novembre 2021, sono state
vagliate dai periti __________ (cfr. ad esempio doc. 159, pagg. 455 e 473
incarto AI) che, conformemente al loro mandato quali periti indipendenti (cfr. doc.
159, pagg. 478, 503, 513 e 530 incarto AI) – e non “di fiducia”, come
erroneamente addotto dall’insorgente (cfr. doc. 164 in initio incarto AI) –,
hanno formulato proprie diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa (globale) in attività precedente e in quella adeguata (cfr. supra
consid. 1.4.). Oltre a ciò, lo stesso ricorrente, una volta ottenuto il referto
peritale, si è limitato a fare “alcune doverose precisazioni […], anche
se non sono intese a voler modificare l’esito finale della perizia […]”
(doc. 164 incarto AI in initio).
Da ultimo, dagli atti non
risulta che i medici dell’INPS si siano mai confrontati attivamente con le
conclusioni della perizia __________.
Stando così le cose, questa
Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni della perizia
pluridisciplinare __________ (cfr. supra consid. 1.4.), avendo i periti operato
una valutazione strutturata, dettagliata, approfondita, coerente,
sufficientemente motivata e, per l’aspetto psichiatrico, vagliato gli
indicatori stabiliti dalla giurisprudenza topica (DTF 141 V 281, DTF 143 V 409
e DTF 143 V 418), ciò che le conferisce forza probatoria piena (cfr. supra
consid. 2.4.).
2.7
Il
ricorrente contesta la valutazione economica, censurando il mancato utilizzo di
quanto accertato dall’INPS per calcolare il grado d’invalidità (cfr. infra
consid. 2.7.1.), il fatto che l’amministrazione lo abbia ritenuto un semplice
operaio agricolo e che per determinare il reddito da valido non abbia tenuto
conto di un asserito accordo di formazione (cfr. infra consid. 2.7.2.).
2.7.1
Circa il
mancato uso delle perizie INPS, è sufficiente rinviare a quanto illustrato da
questo Tribunale in relazione alla valutazione medica (cfr. supra consid. 2.6.
in fine).
A
titolo abbondanziale si rileva che, come rettamente osservato dall’Ufficio AI
(cfr. supra consid. 1.8.), per costante giurisprudenza federale anche
successivamente all’entrata in vigore, il 1. giugno 2002, dell’Accordo sulla
libera circolazione delle persone (RU 2002 1529), la procedura e l’esame delle
condizioni (ivi incluso il calcolo del grado d’invalidità) del diritto ad una
rendita d’invalidità svizzera sono, di principio, esclusivamente di pertinenza
del diritto interno svizzero (cfr. DTF 130 V 253 consid. 2.4. con rinvii
giurisprudenziali, STF 8C_300/2015 del 10 novembre 2015 consid. 2.; Sentenza
TAF C-3300/2016 del 18 marzo 2019 consid. 3.1.), trattandosi di una questione
giuridica e non medica.
Pertanto,
la censura del ricorrente risulta sul punto inconferente.
2.7.2
Giusta
l’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Secondo
la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14
settembre 2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere
determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020
consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune, la
persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del
danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V
28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato
principio dell’esperienza comune sono – dal profilo del grado probatorio –
assoggettate al grado di verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014,
consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168,
pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).
Qualora
l’ultimo salario percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso
come base per determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado
di verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe
percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF
8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25
febbraio 20211, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con
rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare
tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3
febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e
segg.).
Inoltre, qualora
l’ultimo salario percepito presenti forti fluttuazioni in un arco temporale
relativamente breve, ci si dovrà basare sul reddito medio conseguito su una
forchetta temporale più estesa (STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid.
2.2.2
con ulteriori rinvii giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019
consid. 2.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).
Per costante giurisprudenza
federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo
presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla
base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).
L’utilizzo dei valori salariali
statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se
non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e
in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178,
consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25
gennaio 2021 consid. 1.6.).
Il TF ha stabilito che per la
determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati
salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre
2006.
e I 222/04 del 5 settembre 2006).
Occorre innanzitutto determinare
il momento d’insorgenza dell’eventuale diritto alla rendita, per poi accertare
quale fosse l’attività dell’assicurato in quel momento e determinare il reddito
da valido.
Il ricorrente ha motivato la
domanda di prestazioni del 26/28 febbraio 2019 adducendo problematiche
riconducibili ad un infortunio occorsogli il 22 dicembre 2017 (cfr. supra
consid. 1.1.). I periodi di incapacità lavorativa accertati dai periti (cfr.
supra consid. 1.4.) sono stati confermati in questa sede (cfr. supra consid. 2.6.).
Conseguentemente, in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’anno d’attesa è
iniziato a decorrere il 22 dicembre 2017 ed è terminato il 22 dicembre 2018 (il
calcolo della decorrenza è da effettuare in giorni, cfr. Valterio, Commentaire
sur la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 13 ad art. 28 LAI).
Pertanto, il diritto alla rendita
sarebbe insorto al più presto il 22 dicembre 2018 (momento determinante).
Occorre ora determinare quanto RI
1.
nel momento determinante guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante come persona sana (reddito da valido).
In
concreto, occorre innanzitutto verificare quale fosse l’attività abituale
dell’assicurato al momento del danno alla salute, siccome egli contesta di
essere (stato) solo un operaio agricolo.
Nel formulario di domanda AI
del 26/28 febbraio egli ha dichiarato, quale ultima attività principale, quella
di contadino al 100% per fr. 3'650 mensili lordi (doc. 10, pag. 24 incarto AI).
Nel curriculum vitae, egli ha indicato, quale funzione quella di “OPERAIO
100% […]” (doc. 18, pag. 37 incarto AI). Alla consulente professionale
l’assicurato ha dichiarato di svolgere presso __________ di __________ varie
attività come quella di custode di cavalli, operaio, ricezione del campeggio e
varie attività a partire dal 2014 (doc. 22, pag. 48 incarto AI). Nel
questionario del 9 aprile 2018 il datore di lavoro ha dichiarato trattarsi di
un’azienda agricola presso la quale l’assicurato è attivo quale collaboratore
agricolo con le mansioni di guida di trattori, pulizia delle stalle, cura dei
cavalli, manutenzione dell’azienda e attenzione ai clienti (doc. 24, pagg. 53 e
55.
incarto AI), ciò che ha riportato anche la consulente IP nel suo rapporto
finale del 17 settembre 2019 (doc. 27 incarto AI). Si rileva a tal proposito
che nella successiva folta corrispondenza tra l’assicurato e l’amministrazione
avente per oggetto prevalentemente l’asserito peggioramento della situazione
valetudinaria, egli non ha contestato l’attività abituale dichiarata da lui
medesimo in più occasioni e dal datore di lavoro, limitandosi a considerazioni
di natura medica, indicando di essere in contatto con un legale e lamentandosi
per la lentezza della procedura (cfr. ad esempio docc. 28, 36, 39, 56 incarto
AI). Nella STCA 35.2019.37 del 19 febbraio 2020 l’ultima attività
dell’assicurato è descritta come “operaio agricolo-stalliere” (consid.
1.1.), accertamento, questo, rimasto incontestato. Anche nel rapporto SMR del
28.
settembre 2020 viene riportata l’attività di “Agricoltore-contadino dal
2014” quale attività abituale (doc. 71 incarto AI). Con scritto del 16
ottobre 2020 l’assicurato ha chiesto di porre ai periti del __________ anche la
seguente domanda: “1) Con una compressione del tronco nervoso multipla ed
incisiva così come documentato […], sarebbe stato possibile svolgere un’attività
lavorativa pesante quale quella svolta al tempo ovvero l’operaio agricolo?”
(doc. 83, pag. 223 incarto AI, sottolineatura del redattore). La stessa
identica domanda è stata posta nello scritto del ricorrente del 19 ottobre 2020
(doc. 84, pag. 226, sottolineatura del redattore: “[…] ovvero OPERAIO
AGRICOLO?”). Nel medesimo scritto l’assicurato ha ritenuto corretto
quanto dichiarato nel questionario del 9 aprile 2018 dal datore di lavoro.
Nella perizia INPS dell’11 novembre 2020 l’assicurato ha dichiarato nuovamente
al perito di essere “ex operaio agricolo” (doc. 92, pag. 241 incarto
AI). Anche nella “documentazione riassuntiva”, allestita dall’assicurato
medesimo e inviata all’amministrazione il 2 dicembre 2020, egli dichiarava
nuovamente di essere un operaio agricolo senza specializzazione alcuna (doc.
98, pag. 271 incarto AI). Nel mandato peritale del 19 aprile 2021,
conformemente a tutte le dichiarazioni precedenti l’Ufficio AI ha indicato al __________
che l’attività svolta fino al danno alla salute era quello di collaboratore
agricolo al 100%, allegando il questionario del datore di lavoro (doc. 126,
pag. 360 e seg. incarto AI). Tale mandato figura tra gli allegati con cui
l’Ufficio AI ha informato l’assicurato sugli accertamenti peritali da esperire
(doc. 125, pag. 358 incarto AI); anche in quest’occasione egli non ha
contestato l’attività precedente, limitandosi nuovamente a doglianze circa la
lentezza della procedura (doc. 130 incarto AI).
Con scritti dell’11 agosto e
del 7 settembre 2021, ossia dopo le visite peritali del __________,
l’assicurato ha asserito che le mansioni di cui si occupava comprendevano “la
lavorazione dei campi per la produzione del cibo per cavalli attraverso
l’utilizzo di mezzi agricoli, la gestione della scuderia e l’utilizzo di
cavalli in prima persona per i corsi, per l’addestramento per la valutazione
degli stessi e la supervisione del campeggio e della prenotazione delle
attività sportive che rappresentano il 30% dell’attività svolta all’interno
dell’azienda”, allegando il contratto di lavoro del 26 aprile 2021 (cfr.
supra consid. 1.6.) e precisando la suddivisione dell’attività
dell’agriturismo: 70% lavorazione dei campi con trattori e macchinari agricoli,
20% di gestione della scuderia e 10% per le attività di campeggio, svolte 180
giorni all’anno (docc. 137 pag. 398 e doc. 139 incarto AI). Nel verbale
relativo alla visita di revisione ordinaria effettuata dai medici dell’INPS e
datato 29 novembre 2021, i medici dell’istituto italiano hanno modificato,
senza fornire spiegazioni circa il motivo o se si tratti di attività abituale o
adeguata, l’attività lavorativa dell’assicurato, definendolo “Responsabile
azienda agricola, dipendente” (cfr. doc. 149, pagg. 424, 426, 431 e 433
incarto AI).
L’assicurato ha dichiarato al
perito internista del __________ che “Da giugno 2013 ca. lavora come collaboratore
agricolo presso l’azienda agricola __________ […]. Di regola vi
lavorano il proprietario (che si occupa soprattutto della parte
amministrativa) e l’A. che si occupava soprattutto della pulizia
stalle, cura cavalli, manutenzione dell’azienda, fienagione
[…], guida
di trattori (le attività con i cavalli venivano effettuate da una
persona esterna)” (doc. 159, pag. 457 incarto AI, sottolineature del
redattore), dunque in parziale contrasto con quanto asserito con lo scritto
dell’11 agosto 2021 di cui sopra. Anche al perito reumatologo l’assicurato ha
dichiarato di lavorare come collaboratore agricolo dal 2013 (doc. 159, pag. 494
incarto AI). Al perito neurologo l’assicurato ha dichiarato che “il suo
lavoro si svolge presso una grossa azienda agricola per conto di terzi: si
occupava soprattutto della pulizia delle stalle, cura cavalli, manutenzione
dell’azienda, fienagione […] guida di trattori.” (doc. 159, pag. 504
incarto AI). Anche al perito psichiatra egli ha dichiarato che “è stato
attivo come operaio imballatore […], successivamente ha lavorato come operaio
agricolo fino a dicembre 2017 […]” (doc. 159, pag. 520 incarto AI).
Ricevuto il referto peritale,
l’assicurato ha sollevato alcune criticità, senza tuttavia censurare la
determinazione dell’attività precedente di operaio agricolo/contadino-stalliere
(cfr. ad esempio docc. 164, 165, 170 incarto AI). E nemmeno nelle osservazioni
del 13 aprile 2022 (docc. 180 e 181 incarto AI) al progetto di decisione egli
ha contestato il fatto che la sua precedente attività fosse quella di operaio
agricolo.
In tale contesto giova
rammentare il principio della priorità della dichiarazione della prima ora,
secondo cui in presenza di due
versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l'assicurato ha reso nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche, le spiegazioni fornite in un secondo tempo non potendo integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STF 8C_134/2016
del 15 giugno 2016 consid. 2.3.; DTF
121.
V 45 consid. 2a).
Visto quanto precede, questo Tribunale non ha dubbi che
l’attività abituale dell’insorgente fosse quella di operaio agricolo-stalliere,
le altre mansioni menzionate essendo palesemente secondarie. A tal proposito si
osserva che è irrilevante la questione a sapere se la datrice di lavoro fosse
un’azienda agricola (come ammesso nel questionario datore di lavoro) o un agriturismo,
siccome sono le mansioni concrete dell’insorgente ad essere oggetto di
valutazione, non il ventaglio di attività che si svolgevano in seno
all’azienda.
Accertata l’effettiva attività
dell’insorgente, occorre ora determinare il reddito da valido.
In casu, l’amministrazione ha
determinato il reddito da valido sulla base della dichiarazione della datrice
di lavoro (cfr. supra consid. 1.5.). Il ricorrente ritiene invece che il
reddito da valido debba essere determinato sulla base del documento “MODIFICA
DEI TERMINI DEL CONTRATTO DI LAVORO” datato 20 luglio 2017, asserendo come
tale documento, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI (cfr. supra consid.
1.8.), fosse già stato fornito all’amministrazione al colloquio di accertamento
(cfr. supra consid. 1.2., 1.7. e 1.9.).
Questa Corte, valutata tutta la
documentazione agli atti e le rispettive posizioni delle parti, ritiene che,
per i motivi in appresso, quanto asserito dall’insorgente non sia credibile e
che, di riflesso, il reddito da valido calcolato dall’Ufficio AI vada
confermato.
In primo luogo, il ricorrente
sostiene di aver presentato il documento datato 20 luglio 2017 già al colloquio
con la consulente IP del 30 aprile 2019 (cfr. supra consid. 1.2.). Tuttavia,
dal rapporto di quest’ultima non vi è alcun indizio in tal senso. Infatti,
nella “Descrizione dell’ultima attività, formazione professionale e
scolastica” la consulente, mettendo a verbale quanto dichiarato
dall’assicurato, ha indicato che “Inizia a lavorare presso __________
[…] a partire dal 2014. Il contratto è ancora in essere […]” (doc. 27,
pag. 62 incarto AI), non facendo alcun riferimento alla consegna del documento
di cui il ricorrente ora si prevale. A tal proposito, non è verosimile che la
consegna di tale documento non sia stata verbalizzata. Inoltre, dalla
documentazione agli atti risulta che il documento in parola è stato presentato solo
Dispositivo
con il ricorso (allegato B). Già per questi motivi la tesi del ricorrente non risulta
credibile. Oltre a ciò, si rileva che nel questionario del 9 aprile 2018 (cfr.
supra consid. 1.3.), il datore di lavoro ha indicato che il salario
dell’assicurato ammontava a mensili fr. 3'650 dal 1. gennaio 2017, reddito che
egli avrebbe potuto conseguire anche successivamente nell’attività originaria
senza il danno alla salute (doc. 24, pag. 56 incarto AI). A tal proposito, la
censura del ricorrente basata sul documento datato 20 luglio 2017 (allegato B) secondo
cui tale salario fosse limitato al periodo di formazione al termine del quale esso
sarebbe stato quasi triplicato, non risulta sufficientemente sostanziata, anzi:
secondo tale documento dal 1. agosto 2018, ossia dopo 12 mesi di
formazione, l’assicurato avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 9'450 mensili
(fr. 45/h x 210 ore mensili), rispettivamente fr. 113'400 annui. Tuttavia, lo
stesso datore di lavoro ha indicato nel citato formulario che per gli anni 2017,
2018 e (almeno per i primi tre mesi del) 2019, l’assicurato
avrebbe continuato a percepire, in assenza del danno alla salute, lo stipendio
mensile finora versato di fr. 3'650 mensili (doc. 24, pag. 57 incarto AI). La
contraddizione risulta manifesta e le successive spiegazioni addotte dall’insorgente
non persuadono. A tal proposito, dalle tavole processuali non emerge alcuna
presa di posizione del datore di lavoro circa la sua dichiarazione resa nel
questionario, né il ricorrente si è mai premurato di presentarne una in questa
sede.
Tutto ben considerato, ricordato
il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto
delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF
9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg.), è da ritenere non comprovata
l’esistenza di un contratto di formazione dal surriferito contenuto al momento
del danno alla salute e risulta pertanto corretta la valutazione dell’Ufficio
AI in punto alla determinazione del salario da valido.
Tale conclusione non è
inficiata neppure dal contratto del 26 aprile 2021 con inizio dal 1. maggio
2021 (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I, allegato C), trattandosi di un accordo,
stipulato e con decorrenza successiva al danno alla salute, che prevede una
retribuzione di fr. 45/h per 12,5 ore settimanali, salario modulato conformemente
agli accertamenti dell’INPS in questa sede sconfessati (cfr. supra consid. 2.6.
in fine). Tale accordo è tutt’al più afferente al reddito da invalido.
In sintesi, non è plausibile
che un assicurato frontaliere, senza alcuna formazione di gestione aziendale e
attivo dal 2013/2014 quale operaio agricolo-stalliere, possa nell’arco di 12
mesi passare da un salario mensile di fr. 3'650 a mensili fr. 9'450 sulla base
di una formazione pratica: un’allegazione tanto eccezionale necessita di prove
parimenti eccezionali, in concreto non date.
Visto quanto precede, il punto
di partenza per determinare il reddito da valido è l’ultima retribuzione
effettivamente percepita, ossia fr. 43'800 annui (12 x 3'650), come rettamente
rilevato dall’Ufficio AI.
A titolo abbondanziale, si
rileva quanto segue.
Il ricorrente asserisce che “le
persone che hanno iniziato una formazione professionale ma non possono
concluderla a causa dell’insorgere di un’invalidità continueranno ad essere
equiparate, per la determinazione del reddito senza invalidità, alle persone
che hanno concluso la formazione […]” (doc. I, pag. 4), riprendendo il
contenuto della scheda informativa dell’UFAS datata 3 novembre 2021 e
denominata “Sistema di rendite e valutazione del grado d’invalidità”. Tuttavia,
nel caso di specie torna applicabile il diritto previgente (cfr. supra consid. 2.1.),
mentre quanto riportato si riferisce al diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
Ma anche se – per ipotesi di lavoro – si volesse applicare quanto indicato
dalla scheda informativa, si rileva che il ricorrente si è ben guardato dall’esporre
come tale indicazione si sia concretizzata nell’OAI. Infatti, il nuovo art. 26
cpv. 5 OAI prevede che se l’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha
previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito da valido
corrisponde al reddito statistico ex (nuovo) art. 25 cpv. 3 OAI che egli
avrebbe potuto conseguire se avesse concluso la formazione. Pertanto, anche se
si volesse considerare l’assicurato in formazione al momento dell’insorgenza
dell’invalidità e che la conclusione della formazione era stata impedita
dall’infortunio del 22 dicembre 2017, sarebbero i redditi statistici a
determinare il suo reddito da valido, non quanto egli avrebbe asseritamente
percepito secondo il contratto di formazione di cui si prevale.
Da ultimo, è utile osservare
che, seppur non determinanti, le direttive salariali per il personale
extrafamiliare impiegato nell’agricoltura edite da Agriticino-Unione Contadini
Ticinesi indicano per i gestori di aziende, ossia la massima classe (8) di
stipendio con oltre cinque anni di esperienza, un salario lordo mensile che
poteva arrivare fino a fr. 6'275 nel 2018, fr. 6'345 nel 2019, 2020 e 2021 e
fr. 6'385 per il 2022 (dati reperibili sul sito www.agriticino.ch,
consultato il 26 settembre 2022), ossia inferiore di ben fr. 3'000 a quanto avrebbe
asseritamente percepito al termine del periodo di formazione il ricorrente, circostanza
che sminuisce ulteriormente la credibilità delle asserzioni di quest’ultimo.
2.7.3. Per quel
che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono
agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso in esame il ricorrente
non ha contestato il reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI su base
statistica. Come si vedrà in appresso, vi è un correttivo da apportare ai
calcoli dell’amministrazione, senza tuttavia ripercussioni sull’esito del
presente giudizio.
Siccome al momento determinante
(cfr. supra consid. 2.8.2.) l’insorgente non aveva intrapreso un’attività
lucrativa da lui esigibile, è a ragione che l’Ufficio AI ha determinato il
reddito da invalido su base statistica, utilizzando la citata tabella TA1
(stato 2018) dell’inchiesta sulla
struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica. Tenuto
conto dei dati della tabella statistica relativa ad attività semplici e
ripetitive, valore mediano, settore privato, genere maschile, l’amministrazione
ha correttamente rilevato un salario di riferimento il salario statistico
ammonta a fr. 67'766,67. Tuttavia, l’Ufficio AI ha operato una riduzione
percentuale da tale cifra del 10% (8% per attività leggere e 2% per imprecisati
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), ottenendo un reddito
da invalido di fr. 60'990.
Questa Corte ritiene ingiustificata la riduzione percentuale
operata al reddito da invalido.
Va qui segnalato che con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto
2013, la Corte federale ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la
riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli
di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (consid. 5.4.).
Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 consid. 4.6. (cfr. anche STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid.
2.7.5.).
Conformemente alla surriferita giurisprudenza, in concreto
un’eventuale riduzione percentuale dal reddito da invalido sarebbe dovuta
essere del 10% (invece che dell’8%) per attività leggere e dello 0%,
rispettivamente 5% (invece che del 2%) per imprecisati svantaggi salariali. A
proposito di quest’ultima riduzione, si rileva che nonostante avesse constatato
l’assenza di motivi per una riduzione percentuale dovuta a fattori quali età e
anni di servizio, limitazione delle funzionalità e tasso d’occupazione
(leggasi: lavoro a tempo parziale), il consulente in integrazione ha concluso
che “Visto quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al
reddito da invalido del/lo 8% per attività leggere e del/lo 2% per altri
fattori di riduzione.” (docc. 173 e 174 incarto AI, sottolineatura del
redattore), senza addurre alcun motivo a supporto di tale conclusione. Il TCA
non può aderire a tale conclusione.
Inoltre, la più recente giurisprudenza federale ha stabilito
che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di
attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,
possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo
circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate
come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a
questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e
non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze
8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019
del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.
4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno
2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Bernasconi, “8C_9/2020 du 10
juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS
1/2021 n. 49). Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse
nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente
nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio
del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili
soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di
una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle
limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e
3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA
32.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.10).
Conseguentemente, in concreto non solo la riduzione
percentuale non è state effettuata conformemente alla surriferita
giurisprudenza ma essa risulta altresì ingiustificata. A titolo abbondanziale
si rileva che neppure un’ipotetica riduzione percentuale del 15% muterebbe
l’esito del presente giudizio, come si esporrà di seguito.
Pertanto, per l’intervallo dal
22 dicembre 2018 al 17 ottobre 2019 il reddito da invalido è di fr. 67'766,67.
Conseguentemente, procedendo al confronto del reddito da
valido (fr. 43'800, cfr. supra consid. 2.7.2.) con quello da invalido
(fr. 67'766,67) ex art. 16 LPGA, non
vi è discapito economico, ragione per cui il grado d’invalidità è nullo.
Tale circostanza non muta neppure se – per mera ipotesi di
lavoro – si operasse una riduzione percentuale del 15% (10% per attività
leggere e 5% per altri fattori di riduzione) dal reddito da invalido; ciò
comporterebbe un reddito da invalido di fr. 57'601,67, senza discapito
economico e con grado d’invalidità nullo.
Per il periodo dal 18 ottobre 2019 in avanti l’Ufficio AI ha
determinato il reddito da invalido di fr. 36'915.15 (fr. 68'361.39 a cui va
applicata una riduzione del 40% a seguito della valutazione medico-teorica ed
un’ulteriore riduzione percentuale per gli stessi motivi indicati nel calcolo
precedente).
Questa Corte, per i motivi già illustrati sopra, non
condivide la riduzione percentuale operata dall’amministrazione, ragione per
cui il reddito da invalido per il periodo in parola ammonta a fr. 41'016.83,
ossia al 60% di fr. 68'361.39.
Dal confronto dei redditi si desume un discapito economico di
fr. 2'783,17 ed un grado d’invalidità non pensionabile del 6,35%.
Analogamente a quanto esposto sopra, se – per ipotesi di
lavoro – si operasse una riduzione percentuale del 15% al reddito da invalido,
esso ammonterebbe a fr. 34'864,31. Dal confronto dei redditi si otterrebbe un
discapito economico di fr. 8'935,69 ed un grado d’invalidità non pensionabile
del 20,4%.
Per quanto attiene al contratto di lavoro del 26 aprile 2021
che stabilisce una retribuzione di fr. 28'350 annui ((fr. 45/h x 210 ore
mensili x 12 mesi) : 100 x 25), esso non può configurare il reddito da
invalido. Infatti, come indicato sopra, per determinare il reddito da invalido
va considerato il reddito che l’assicurato può conseguire mettendo a miglior
frutto la propria capacità lavorativa residua. In concreto, il salario
statistico conseguibile dal ricorrente è superiore a quanto da lui
effettivamente percepito, ragione per cui il salario statistico costituisce in
concreto il reddito da invalido.
Pertanto, anche le censure del ricorrente afferenti alla
valutazione economica risultano inconferenti.
2.8. Visto tutto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese
di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti