32.2022.40
Conferma della decisione d'interruzione del riconoscimento delle spese per prima formazione professionale per mancata collaborazione. Rinvio degli atti per motivare il rifiuto di riconoscere altri provvedimenti professionale e il diritto alla rendita
14 dicembre 2022Italiano24 min
resto, il curatore ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante attestante un
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.40
BS/RG
Lugano
14 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 2001, sin dalla nascita beneficia di diverse prestazioni AI, tra cui dei
provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenite 201 OIC
(palatoschisi) – inclusa la psicoterapia ambulatoriale riconosciuta in
connessione con la palatoschisi – e 121 OIC (condrodistrofia).
Nel
giugno 2019 l’assicurato ha terminato la frequentazione (in internato) della
scuola __________ l’Istituto __________ di __________ (p. 271 inc. AI, se non
indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio
AI prodotti con la risposta di causa).
Con
rapporto 13 novembre 2019 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale),
appurato come, nonostante diffida del 29 ottobre 2018, l’assicurato non abbia dato
seguito all’obbligo di astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti ritenuto
esigibile, valutato il rapporto 24 giugno 2019 dall’allora psichiatra curante
dr. med. __________ (doc. 140), ha concluso che “le limitazioni funzionali
derivanti da patologia neurologica/psichiatrica attualmente evidenziabili sono
con verosimiglianza preponderante causate dal consumo di sostanze psicotrope e
dalle alterazioni comportamentali conseguenti, l’assicurato rifiuta consapevolmente
di curarsi. Il medico SMR ha pertanto ritenuto che “in una attività
generica, non qualificata, rispettosa dei limiti funzionali, non è possibile
oggettivare limitazioni alla capacità lavorativa” (doc. 149).
Di
conseguenza, con decisione 13 gennaio 2020, cresciuta in giudicato, l’Ufficio
AI ha negato il diritto alla rendita poiché “dalla documentazione medica non
emergono affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità lavorativa dell’assicurato,
viene pertanto ritenuto totalmente abile” (doc. 151).
1.2. Nel
mese di ottobre 2020 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
AI (doc. 165).
Accertato
che l’assicurato non faceva più uso di sostanze stupefacenti e che quindi non
vi erano più impedimenti per svolgere una formazione professionale, con
comunicazioni del 2 febbraio 2021 e del 9 marzo 2021 (doc.186 e 190) l’Ufficio
AI gli ha riconosciuto la copertura dei costi per un percorso di resistenza e
miglioramento delle competenze presso l’Istituto __________ di __________
dall’8 febbraio al 30 giugno 2021.
Con
comunicazione 12 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha in seguito riconosciuto
all’assicurato il diritto alla rifusione delle spese supplementari per la prima
formazione professionale quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________
di __________ dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2023 (doc. 214), con il
relativo diritto all’indennità giornaliera (cfr. comunicazione di pari data in
doc. 215). Inoltre l’assicurato è stato posto al beneficio di provvedimenti di
natura pedagogica per il periodo 19 novembre 2021 - 30 giugno 2022 (cfr.
comunicazione del 24 novembre 2021 in doc. 220).
1.3. A
seguito di numerose assenze, in parte non giustificate, presso il datore di
lavoro, con diffida emanata il 29 novembre 2021 l’Ufficio AI, richiamate le
sanzioni di cui all’art. 24 cpv. 4 LPGA, ha intimato all’assicurato:
"
(…)
·
di ottemperare con diligenza ed
impegno al provvedimento professionale, in modo tale da conseguire il massimo
profitto;
·
di prendere coscienza del fatto che
il provvedimento in corso riconosciuto dall’assicurazione invalidità è
attualmente esigibile e compatibile con il suo stato di salute;
·
di non assentarsi e/o a non presentarsi,
senza un motivo valido e comprovato da un certificato medico dal luogo del
provvedimento (datore di lavoro), da scuola e dalle lezioni di sostegno
organizzate;
·
a seguire con costanza e regolarità
le terapie di psicoterapia /psichiatria che verranno organizzate dal suo
Curatore Signor RA 1” (doc. 238)
Contestualmente
l’Ufficio AI gli ha assegnato un termine di 10 giorni per dichiarare se intende
sottoporsi al provvedimento professionale ordinato, ritornando, debitamente
firmato, l’allegato formulario contenente le summenzionate quattro diffide.
L’amministrazione lo ha anche invitato, qualora non volesse sottoporsi al
citato provvedimento, a indicarne in modo esaustivo i motivi, avvisandolo
infine che in caso di scadenza infruttuosa del termine avrebbe emanato un
progetto di decisioni con le sanzioni previste dall’art. 21 LPGA.
In
data 15 dicembre 2021 l’assicurato ha firmato il formulario (doc. 238).
1.4. Costatate
ulteriori assenze ingiustificate e visto che l’assicurato non si è presentato
sul posto di lavoro (cfr. email 31 gennaio 2022 in doc. 249), con scritto del 3
febbraio 2022 l’Ufficio AI gli ha comunicato l’interruzione del provvedimento professionale
e la sospensione dell’indennità giornaliera con effetto dal 28 gennaio 2022
(doc. 254).
Preso
atto dello scioglimento del contratto di tirocinio con effetto al 17 gennaio
2022 (cfr. doc. 261), con decisione del 7 giugno 2022, preavvisata il 20 aprile
2022 (doc. 259), l’Ufficio AI ha negato l’assunzione di prestazioni AI a causa
della violazione dell’obbligo di collaborare, non avendo l’assicurato dato
seguito a quanto indicato nella diffida del 29 novembre 2021 da lui
sottoscritta per accettazione. L’amministrazione ha precisato che ulteriori
provvedimenti di ordine professionale non verranno erogati e che il diritto
alla rendita è da ritenere escluso essendo l’assicurato pienamente abile al
lavoro (doc. 264).
1.5. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del suo curatore, è
tempestivamente insorto, motivando come segue:
"
Il signor RI 1 a causa del disagio psicofisico
importante di cui è affetto sino dall’età infantile, dalla menomazione fisica
congenita, non è stato in grado di concludere il progetto di formazione
assoggettato dall’ufficio invalidità ed hanno quindi deciso il 29.01.2022 di
sospendere il progetto a causa della scarsa collaborazione e di ritenerlo pienamente
abile al 100%.
Non condivido questa decisione né tantomeno il medico
curante psichiatra Dottore __________.
Si interpone formale ricorso”.
1.6.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso,
rilevando come l’assicurato non abbia portato alcuna prova volta ad inficiare
la valutazione medica del SMR che a suo tempo aveva ritenuto “il
provvedimento idoneo e esigibile con una piena abilità lavorativa”.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;
STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno
deciso d’interrompere il provvedimento di prima formazione professionale (nel
senso di non riconoscere più le spese supplementari relative alla sua
formazione quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________ di __________;
cfr. consid. 1.2.), non avendo l’assicurato ottemperato agli obblighi di cui
alla diffida del 29 novembre 2021, negando nel contempo l’adozione di ulteriori
provvedimenti professionali ed il diritto alla rendita ritenendolo pienamente
abile al lavoro.
2.3. Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art.
8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi
siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro
capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e
(lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano
adempiute.
L’art. 16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività
lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese
suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione
di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.
Per l’art. 5 cpv. 1 OAI è considerata prima formazione professionale la formazione
professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione
professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole medie,
professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia frequentato le
scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro
ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto.
Per formazione professionale
iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo
preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a
insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale.
Un tale insegnamento non include l’acquisizione di nozioni scolastiche
fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un
apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 p. 471).
2.4.
L’art. 7 LAI regola gli obblighi dell’assicurato.
Secondo
il cpv. 1 l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da
lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e
per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).
Il
cpv. 2 stabilisce che l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione
di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia
a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua
integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni
consuete). Si tratta in particolare di: a. provvedimenti di intervento
tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti di reinserimento per preparare
all’integrazione professionale (art. 14a); c. provvedimenti
professionali (art. 15–18 e 18b); d. cure mediche conformemente
all’articolo 25 LAMal; e. provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di
una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.
Secondo
l’art. 7a LAI, che regola i provvedimenti ragionevolmente esigibili, è
considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve
all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono
adatti allo stato di salute dell’assicurato.
L’art.
7b LAI regola le sanzioni.
Secondo
il cpv. 1 le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente
all’articolo 21 capoverso 4 LPGA se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi
di cui all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.
Il
cpv. 2 stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le
prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di
riflessione se l’assicurato: a. non si è annunciato immediatamente all’AI
nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 3c
capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull’entità
dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità; b. non ha adempiuto l’obbligo di
notificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LPGA; c. ha ottenuto o ha
tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità; d. non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo
abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.
Secondo
il cpv. 3 la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto
di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa
dell’assicurato.
Infine,
il cpv. 4 stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli
assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.
L’art.
21 cpv. 4 LPGA prevede che:
"
Le prestazioni possono
essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,
nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e
un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i
limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una
cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente
esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o
una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."
Per quanto riguarda il concetto di esigibilità, non definita nella
LPGA, Kieser (Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 21 n. 123 – 125, p.
43) rileva:
"
Im ATSG findet sich keine
allgemeine Regelung der Zumutbarkeit, doch ist die allgemeine Geltung des
Grundsatzes unbestritten (vgl. dazu ATSG-Kommentar, Vorbemerkungen N 99).
Soweit eine Unmöglichkeit vorliegt, die infrage stehende Verhaltensweise zu
erfüllen, stellt sich die Frage der Zumutbarkeit gar nicht (vgl.
dazu *Landolt, Zumutbarkeitsprinzip, 108 ff.). Dieses Prinzip hat nur
Bedeutung, wenn das geforderte Verhalten erfüllt werden kann, diesem jedoch
bestimmte Umstände entgegenstehen. Dabei kann es sich um subjektive oder um
objektive Elemente handeln. Zu den subjektiven Elementen zählen etwa Alter,
Gesundheitszustand, Ausbildung, Wohnsitz oder familiäre Verhältnisse; objektive
Umstände sind z.B. die arbeitsmarktlichen Verhältnisse (vgl. *Landolt,
Zumutbarkeitsprinzip, 118; aus der Rechtsprechung SVR 2008 IV Nr. 7, I 824/06, E. 3.1.1).
(…).
Es muss ferner Art. 32 lit. f des
IAO-Übereinkommens Nr. 128 (vom 29. Juni 1967, SR 0.831.105)
einbezogen werden, wonach eine Leistungskürzung bei verweigerter Mitwirkung nur
möglich ist, wenn die betreffende Person die Eingliederung «ohne triftigen
Grund» (vgl. zu diesem Begriff auch ATSG-Kommentar, Art. 44 N 50 f.)
nicht in Anspruch nimmt.”
Quindi,
nella misura in cui è impossibile adempiere al provvedimento richiesto,
la questione dell’esigibilità non si pone. Tale principio è rilevante solo se
il comportamento richiesto può essere soddisfatto, ma alcune circostanze lo
impediscono. Possono essere elementi soggettivi o oggettivi. Gli elementi
soggettivi includono, ad esempio, l'età, lo stato di salute, l'istruzione, la
residenza o le condizioni familiari; le circostanze oggettive sono, ad esempio,
le condizioni del mercato del lavoro. Una riduzione delle prestazioni in caso
di rifiuto di collaborare è possibile solo se l'interessato non si avvale
dell'integrazione "senza un valido motivo".
L’art.
21 cpv. 4 LPGA si riferisce al trattamento e all'integrazione nella vita
lavorativa (cfr. DTF 133 V 512). In questo contesto, nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità si applica il principio generale secondo
cui la persona interessata deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per
attenuare al meglio le conseguenze di un danno alla salute (STF 8C_5/2017
dell’11 aprile 2017 consid. 5.3.) (Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 21 n.
115, p. 437). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a p. 28; cfr. pure VSI 2001 p. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.5. Nel
caso in esame, come visto al consid. 1.2, con decisione 12 ottobre 2021,
debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto
alla rifusione delle spese supplementari per la prima formazione professionale
quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________ di __________ dal 1°
ottobre 2021 al 30 settembre 2023 (doc. 214), oltre a provvedimenti di natura
pedagogica per il periodo 19 novembre 2021 - 30 giugno 2022 (cfr. comunicazione
del 24 novembre 2021 in doc. 220).
Tale
misura è stata presa a conclusione positiva dello stage che l’assicurato aveva svolto
presso la suddetta fondazione, come risulta dal rapporto 4 ottobre 2021 del consulente
IP (doc. 211).
Dal
punto di vista medico, il provvedimento è stato ritenuto esigibile. Difatti,
con annotazioni 2 dicembre 2020 il dr. __________ ha evidenziato:
"
Ho preso visione del dossier e
della documentazione medica. Dal punto di vista delle diagnosi, l’unica
variazione è che l’assicurato non consuma più THC, problematica che aveva
causato il fallimento delle precedenti misure SIP. Il caso è stato discusso con
__________. Dal punto di vista medico appare indicato riattivare misure SIP
volta al conseguimento di una prima formazione professionale (doc. 175).”
Dopo
alcune assenze e preso atto della volontà dell’assicurato, espressa tramite il
suo curatore, di non continuare con il provvedimento ordinato ma d’intraprendere
un altro percorso formativo (email 25 gennaio 2022 del curatore all’ispettrice
AI in doc. 247) e appurato che dopo la pausa delle 10 l’interessato non si è
più presentato sul posto di lavoro nonostante che avesse concordato con
l’ispettrice di parlarne (email 31 gennaio 2022 della consulente AI in doc. 249
e 250), una volta sciolto il contratto di tirocinio (doc. 216), con comunicazione
1° febbraio 2022 l’Ufficio AI ha interrotto la misura professionale con effetto
dal 28 gennaio 2022 (cfr. comunicazione in doc. 254).
Di
conseguenza, con la decisione impugnata l’amministrazione ha negato
l’assunzione di prestazioni AI a causa della violazione dell’obbligo
collaborare, non avendo l’assicurato dato seguito a quanto indicato nella
diffida del 29 novembre 2021 da lui sottoscritta per accettazione.
L’amministrazione ha precisato che ulteriori provvedimenti di ordine
professionale non verranno erogati e che il diritto alla rendita è da ritenere
escluso essendo l’assicurato da ritenere abile al lavoro (doc. 264).
Con
il presente ricorso il curatore dell’assicurato sostiene che il suo assistito
non è stato in grado di portare a termine il provvedimento professionale ordinato
a causa del disagio psicofisico di cui egli è affetto sin dall’età infantile e
dalla menomazione fisica congenita, motivo per cui contestata il diniego di
prestazioni. In sede di risposta di causa, come pure nella decisione
contestata, l’Ufficio AI ha fatto presente che l’assicurato non ha prodotto
alcun referto comprovante le sue argomentazioni, motivo per cui non ha apportato
alcuna prova atta ad inficiare la valutazione del SMR che aveva ritenuto il
provvedimento professionale idoneo ed esigibile con una piena abilità
lavorativa.
A
tal riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Fatti
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
dagli atti non risulta che dal punto di vista medico il provvedimento formativo
sia da ritenere medicalmente inesigibile. Certo, nell’email 25 gennaio 2022
alla consulente AI il curatore aveva fatto presente che “(…) dall’incontro
di ieri svolto con lo psichiatra dr. _________ si è evidenziato una fragilità
di RI 1 nella continuazione del progetto. Il medico ha ritenuto renderlo
inabile al 50% a fronte delle ripetute assenze (…), allegando il relativo
certificato d’inabilità al 50% dal 13 dicembre 2021 al 15 febbraio 2022 (doc.
247). Altri due certificati sono stati prodotti con il ricorso: il primo datato
9 dicembre 2021 certifica un’inabilità al 100% dal 23 novembre 2021 e dal 2
dicembre al 12 dicembre 2021, mentre il secondo di data 10 febbraio 2022
attesta sempre un’inabilità al 100% dal 29 gennaio 2022 “fino a data da
stabilire” (doc. A7 e A8).
Questi
certificati non sono motivati e quindi non permettono di concludere, come
detto, per un’inesigibilità del provvedimento professionale in parola. Né del
resto, il curatore ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante attestante un
danno alla salute psichica, rispettivamente una patologia che non consenta
all’assicurato – e per quali precisi motivi – di continuare con la prima formazione
professionale quale assistente d’ufficio.
Va
inoltre rilevato che a seguito della richiesta da parte del curatore di
organizzare un incontro di rete “per definire un’eventuale prosecuzione del
progetto o cambiamento” avendo il suo assistito mostrato molto interesse
per un’attività alternativa all’ufficio, come ad esempio in un progetto presso
una fattoria o caseificio d’alpe (cfr. email del 25 gennaio 2022 in doc. 247), e
nonostante che in data 31 gennaio 2022 l’incaricata avesse concordato con
l’assicurato di attendere che parlasse con la consulente AI “prima di
prendere qualsiasi decisione”, quest’ultimo “non è più tornato dalla
pausa delle 10 (partito senza congedarsi) “ (cfr. email 31 gennaio 2022
della consulente AI in doc. 249 e 250).
Dopo
di che, come detto, la prima formazione scolastica è stata interrotta (doc. 254)
ed il contratto di tirocinio sciolto (doc. 261).
In
queste circostanze, dunque, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA indicato
nella diffida del 29 novembre 2021, nonostante che l’assicurato abbia
sottoscritto il relativo formulario di impegno, rettamente l’Ufficio AI ha
interrotto il provvedimento per la sua mancata collaborazione.
2.6. L’amministrazione,
nella decisione impugnata, ha anche stabilito che “ulteriori provvedimenti
di ordine professionale non vengono erogati”, escludendo nel contempo il
diritto alla rendita “essendo l’assicurato pienamente abile al lavoro”.
Va
innanzitutto ricordato che l’Ufficio AI aveva riconosciuto ai sensi dell’art.
16 LAI (secondo cui, al cpv. 1, “gli assicurati, che non hanno ancora
esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità
incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,
hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle
loro attitudini) il finanziamento delle spese suppletive della prima
formazione professionale quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________
(cfr. consid. 1.2) causate della sua invalidità. A tal riguardo va ricordato
che una persona assicurata è invalida ai sensi dell'articolo 16 LAI se, a causa
della natura e della gravità del disturbo, non può seguire, nonostante i suoi
sforzi, un normale corso di formazione professionale. Questa condizione è
soddisfatta se, a causa della sua disabilità, l’assicurato sostiene costi
significativamente più elevati rispetto a una persona non disabile (Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 16 n. 2,
pag. 219).
Premesso
quanto sopra, la decisione contestata non contiene alcuna spiegazione riguardo
al rifiuto di riconoscere ulteriori provvedimenti professionali, anche se si
può ipotizzare che l’Ufficio AI consideri l’assicurato pienamente integrabile
nel mercato del lavoro come deciso il 13 gennaio 2020 (cfr. consid. 1.1 in fine)
e che pertanto non necessiti di ulteriori provvedimenti. Fatto sta che agli
atti non vi è alcun rapporto in cui il consulente IP si sia confrontato con la situazione
dell’assicurato creatasi con l’interruzione della prima formazione
professionale.
Infine,
l’Ufficio AI ha escluso il diritto alla rendita, ritenendo l’assicurato
pienamente abile, senza specificare in quale genere di attività e senza
procedere ad un’eventuale raffronto dei redditi.
Al
riguardo, nel rapporto 13 novembre 2019 il SMR aveva fra l’altro evidenziato “come
il risultato della testistica neuropsicologica non confermi un ritardo mentale
ma collochi l’assicurato ad un livello di funzionamento limite (ICD-10 R41.83).
Tale condizione non limita la CL (capacità lavorativa, n.d.r.) dell’assicurato,
in un’attività generica, non qualificata (…)” (doc. 149) (sottolineatura
del redattore), mentre nella decisione impugnata, appunto, l’assicurato è
ritenuto ”pienamente abile al lavoro” senza specificare in quale
tipologia di attività.
L’assenza
di sufficiente motivazione in punto ai suevocati due aspetti – neppure sanata
nell’ambito della presente procedura ricorsuale – configura una violazione del
diritto di essere sentito che giustifica l’annullamento del provvedimento impugnato
laddove ha per oggetto il diritto ad eventuali ulteriori provvedimenti
professionali e all’eventuale erogazione di una rendita d’invalidità.
Il diritto di essere sentito di cui
all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende infatti anche l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo – per altro esplicitamente previsto
dall’art. 49 cpv. 3 LPGA – ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima
(STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA
35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021,
consid. 2.3; cfr., tra le tante, la recentissima STF 8C-668/2021 del 18
febbraio 2022, consid. 2.4).
L’atto
decisionale deve quindi menzionare ed esporre le considerazioni e i motivi che
ne hanno determinato il convincimento e che hanno dunque indotto a decidere in
un senso piuttosto che nell’altro (STF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.1,
STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1, STFA H 192/00 del 10 giugno 2002;
DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf
rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, p. 368s
con rinvii), ciò che non corrisponde al caso in esame, nel quale è dunque da
ritenere che l’annullamento della decisione viziata non comporti un inutile
formalismo o ritardi superflui (sul punto DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226;
133 I 201 consid. 2.2 p. 204s).
2.7. Visto
quanto sopra, confermata la legalità dell’interruzione del provvedimento di
prima formazione professionale, la decisione va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché, mediante eventuali approfondimenti istruttori, motivi
la decisione di non riconoscere ulteriori provvedimenti professionali e di
escludere il diritto alla rendita.
Ne
consegue che il ricorso dev’essere accolto parzialmente ai sensi dei
considerandi.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno.
Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può di
regola venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa
(vedasi, per la regola e le eccezion, DTF 129 II 297 consid. 5, 119
Ib 412, 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89
consid. 4; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen
betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche
Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pp. 180 ss) ed è
concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche
quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per
la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992
p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329;
cfr. anche STCA 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Con
riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore, la giurisprudenza
federale distingue due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da
un "semplice" curatore e quella in cui il rappresentante è
allo stesso tempo avvocato o comunque giurista. Se rappresentato da un “semplice”
curatore, non quindi particolarmente qualificato, l’assicurato non ha diritto
all’indennità per ripetibili (sentenze K 139/06 del 31 gennaio 2008, K 123/06 del
6 dicembre 2007, K 63/06 del 5 settembre 2007, I 384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006).
Nel caso
in disamina dagli atti non risulta che il curatore dell'insorgente sia
giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in
causa. Né è per il resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione,
il che potrebbe eventualmente legittimare l’assegnazione di ripetibili (in
argomento K 63/06 del 5
settembre 2007 che rimanda per analogia a DTF 127 V 205, 110 V 132).
Ne consegue
che al ricorrente, ancorché parzialmente vittorio in causa, non vanno assegnate
ripetibili (parziali).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione contestata è annullata per quanto concerne il rifiuto di erogazione
di ulteriori provvedimenti professionali e di una rendita d’invalidità con
rinvio degli atti all’Ufficio AI conformemente ai considerandi. Per il resto la
decisione è confermata.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500 sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti