Lexipedia

Decisione

32.2022.40

Conferma della decisione d'interruzione del riconoscimento delle spese per prima formazione professionale per mancata collaborazione. Rinvio degli atti per motivare il rifiuto di riconoscere altri provvedimenti professionale e il diritto alla rendita

14 dicembre 2022Italiano24 min

resto, il curatore ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante attestante un

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.40

BS/RG

Lugano

14 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 giugno 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 2001, sin dalla nascita beneficia di diverse prestazioni AI, tra cui dei

provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenite 201 OIC

(palatoschisi) – inclusa la psicoterapia ambulatoriale riconosciuta in

connessione con la palatoschisi – e 121 OIC (condrodistrofia).

Nel

giugno 2019 l’assicurato ha terminato la frequentazione (in internato) della

scuola __________ l’Istituto __________ di __________ (p. 271 inc. AI, se non

indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio

AI prodotti con la risposta di causa).

Con

rapporto 13 novembre 2019 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale),

appurato come, nonostante diffida del 29 ottobre 2018, l’assicurato non abbia dato

seguito all’obbligo di astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti ritenuto

esigibile, valutato il rapporto 24 giugno 2019 dall’allora psichiatra curante

dr. med. __________ (doc. 140), ha concluso che “le limitazioni funzionali

derivanti da patologia neurologica/psichiatrica attualmente evidenziabili sono

con verosimiglianza preponderante causate dal consumo di sostanze psicotrope e

dalle alterazioni comportamentali conseguenti, l’assicurato rifiuta consapevolmente

di curarsi. Il medico SMR ha pertanto ritenuto che “in una attività

generica, non qualificata, rispettosa dei limiti funzionali, non è possibile

oggettivare limitazioni alla capacità lavorativa” (doc. 149).

Di

conseguenza, con decisione 13 gennaio 2020, cresciuta in giudicato, l’Ufficio

AI ha negato il diritto alla rendita poiché “dalla documentazione medica non

emergono affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità lavorativa dell’assicurato,

viene pertanto ritenuto totalmente abile” (doc. 151).

1.2. Nel

mese di ottobre 2020 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni

AI (doc. 165).

Accertato

che l’assicurato non faceva più uso di sostanze stupefacenti e che quindi non

vi erano più impedimenti per svolgere una formazione professionale, con

comunicazioni del 2 febbraio 2021 e del 9 marzo 2021 (doc.186 e 190) l’Ufficio

AI gli ha riconosciuto la copertura dei costi per un percorso di resistenza e

miglioramento delle competenze presso l’Istituto __________ di __________

dall’8 febbraio al 30 giugno 2021.

Con

comunicazione 12 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha in seguito riconosciuto

all’assicurato il diritto alla rifusione delle spese supplementari per la prima

formazione professionale quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________

di __________ dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2023 (doc. 214), con il

relativo diritto all’indennità giornaliera (cfr. comunicazione di pari data in

doc. 215). Inoltre l’assicurato è stato posto al beneficio di provvedimenti di

natura pedagogica per il periodo 19 novembre 2021 - 30 giugno 2022 (cfr.

comunicazione del 24 novembre 2021 in doc. 220).

1.3. A

seguito di numerose assenze, in parte non giustificate, presso il datore di

lavoro, con diffida emanata il 29 novembre 2021 l’Ufficio AI, richiamate le

sanzioni di cui all’art. 24 cpv. 4 LPGA, ha intimato all’assicurato:

"

(…)

·

di ottemperare con diligenza ed

impegno al provvedimento professionale, in modo tale da conseguire il massimo

profitto;

·

di prendere coscienza del fatto che

il provvedimento in corso riconosciuto dall’assicurazione invalidità è

attualmente esigibile e compatibile con il suo stato di salute;

·

di non assentarsi e/o a non presentarsi,

senza un motivo valido e comprovato da un certificato medico dal luogo del

provvedimento (datore di lavoro), da scuola e dalle lezioni di sostegno

organizzate;

·

a seguire con costanza e regolarità

le terapie di psicoterapia /psichiatria che verranno organizzate dal suo

Curatore Signor RA 1” (doc. 238)

Contestualmente

l’Ufficio AI gli ha assegnato un termine di 10 giorni per dichiarare se intende

sottoporsi al provvedimento professionale ordinato, ritornando, debitamente

firmato, l’allegato formulario contenente le summenzionate quattro diffide.

L’amministrazione lo ha anche invitato, qualora non volesse sottoporsi al

citato provvedimento, a indicarne in modo esaustivo i motivi, avvisandolo

infine che in caso di scadenza infruttuosa del termine avrebbe emanato un

progetto di decisioni con le sanzioni previste dall’art. 21 LPGA.

In

data 15 dicembre 2021 l’assicurato ha firmato il formulario (doc. 238).

1.4. Costatate

ulteriori assenze ingiustificate e visto che l’assicurato non si è presentato

sul posto di lavoro (cfr. email 31 gennaio 2022 in doc. 249), con scritto del 3

febbraio 2022 l’Ufficio AI gli ha comunicato l’interruzione del provvedimento professionale

e la sospensione dell’indennità giornaliera con effetto dal 28 gennaio 2022

(doc. 254).

Preso

atto dello scioglimento del contratto di tirocinio con effetto al 17 gennaio

2022 (cfr. doc. 261), con decisione del 7 giugno 2022, preavvisata il 20 aprile

2022 (doc. 259), l’Ufficio AI ha negato l’assunzione di prestazioni AI a causa

della violazione dell’obbligo di collaborare, non avendo l’assicurato dato

seguito a quanto indicato nella diffida del 29 novembre 2021 da lui

sottoscritta per accettazione. L’amministrazione ha precisato che ulteriori

provvedimenti di ordine professionale non verranno erogati e che il diritto

alla rendita è da ritenere escluso essendo l’assicurato pienamente abile al

lavoro (doc. 264).

1.5. Contro

la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del suo curatore, è

tempestivamente insorto, motivando come segue:

"

Il signor RI 1 a causa del disagio psicofisico

importante di cui è affetto sino dall’età infantile, dalla menomazione fisica

congenita, non è stato in grado di concludere il progetto di formazione

assoggettato dall’ufficio invalidità ed hanno quindi deciso il 29.01.2022 di

sospendere il progetto a causa della scarsa collaborazione e di ritenerlo pienamente

abile al 100%.

Non condivido questa decisione né tantomeno il medico

curante psichiatra Dottore __________.

Si interpone formale ricorso”.

1.6.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso,

rilevando come l’assicurato non abbia portato alcuna prova volta ad inficiare

la valutazione medica del SMR che a suo tempo aveva ritenuto “il

provvedimento idoneo e esigibile con una piena abilità lavorativa”.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;

STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno

deciso d’interrompere il provvedimento di prima formazione professionale (nel

senso di non riconoscere più le spese supplementari relative alla sua

formazione quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________ di __________;

cfr. consid. 1.2.), non avendo l’assicurato ottemperato agli obblighi di cui

alla diffida del 29 novembre 2021, negando nel contempo l’adozione di ulteriori

provvedimenti professionali ed il diritto alla rendita ritenendolo pienamente

abile al lavoro.

2.3. Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art.

8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi

siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro

capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e

(lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano

adempiute.

L’art. 16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività

lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese

suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione

di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

Per l’art. 5 cpv. 1 OAI è considerata prima formazione professionale la formazione

professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione

professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole medie,

professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia frequentato le

scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro

ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto.

Per formazione professionale

iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo

preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a

insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale.

Un tale insegnamento non include l’acquisizione di nozioni scolastiche

fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un

apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 p. 471).

2.4.

L’art. 7 LAI regola gli obblighi dell’assicurato.

Secondo

il cpv. 1 l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da

lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e

per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).

Il

cpv. 2 stabilisce che l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione

di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia

a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua

integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni

consuete). Si tratta in particolare di: a. provvedimenti di intervento

tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti di reinserimento per preparare

all’integrazione professionale (art. 14a); c. provvedimenti

professionali (art. 15–18 e 18b); d. cure mediche conformemente

all’articolo 25 LAMal; e. provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di

una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.

Secondo

l’art. 7a LAI, che regola i provvedimenti ragionevolmente esigibili, è

considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve

all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono

adatti allo stato di salute dell’assicurato.

L’art.

7b LAI regola le sanzioni.

Secondo

il cpv. 1 le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente

all’articolo 21 capoverso 4 LPGA se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi

di cui all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.

Il

cpv. 2 stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le

prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di

riflessione se l’assicurato: a. non si è annunciato immediatamente all’AI

nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 3c

capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull’entità

dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità; b. non ha adempiuto l’obbligo di

notificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LPGA; c. ha ottenuto o ha

tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità; d. non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo

abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

Secondo

il cpv. 3 la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto

di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa

dell’assicurato.

Infine,

il cpv. 4 stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli

assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

L’art.

21 cpv. 4 LPGA prevede che:

"

Le prestazioni possono

essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,

nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e

un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i

limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una

cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente

esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o

una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

Per quanto riguarda il concetto di esigibilità, non definita nella

LPGA, Kieser (Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 21 n. 123 – 125, p.

43) rileva:

"

Im ATSG findet sich keine

allgemeine Regelung der Zumutbarkeit, doch ist die allgemeine Geltung des

Grundsatzes unbestritten (vgl. dazu ATSG-Kommentar, Vorbemerkungen N 99).

Soweit eine Unmöglichkeit vorliegt, die infrage stehende Verhaltensweise zu

erfüllen, stellt sich die Frage der Zumutbarkeit gar nicht (vgl.

dazu *Landolt, Zumutbarkeitsprinzip, 108 ff.). Dieses Prinzip hat nur

Bedeutung, wenn das geforderte Verhalten erfüllt werden kann, diesem jedoch

bestimmte Umstände entgegenstehen. Dabei kann es sich um subjektive oder um

objektive Elemente handeln. Zu den subjektiven Elementen zählen etwa Alter,

Gesundheitszustand, Ausbildung, Wohnsitz oder familiäre Verhältnisse; objektive

Umstände sind z.B. die arbeitsmarktlichen Verhältnisse (vgl. *Landolt,

Zumutbarkeitsprinzip, 118; aus der Rechtsprechung SVR 2008 IV Nr. 7, I 824/06, E. 3.1.1).

(…).

Es muss ferner Art. 32 lit. f des

IAO-Übereinkommens Nr. 128 (vom 29. Juni 1967, SR 0.831.105)

einbezogen werden, wonach eine Leistungskürzung bei verweigerter Mitwirkung nur

möglich ist, wenn die betreffende Person die Eingliederung «ohne triftigen

Grund» (vgl. zu diesem Begriff auch ATSG-Kommentar, Art. 44 N 50 f.)

nicht in Anspruch nimmt.”

Quindi,

nella misura in cui è impossibile adempiere al provvedimento richiesto,

la questione dell’esigibilità non si pone. Tale principio è rilevante solo se

il comportamento richiesto può essere soddisfatto, ma alcune circostanze lo

impediscono. Possono essere elementi soggettivi o oggettivi. Gli elementi

soggettivi includono, ad esempio, l'età, lo stato di salute, l'istruzione, la

residenza o le condizioni familiari; le circostanze oggettive sono, ad esempio,

le condizioni del mercato del lavoro. Una riduzione delle prestazioni in caso

di rifiuto di collaborare è possibile solo se l'interessato non si avvale

dell'integrazione "senza un valido motivo".

L’art.

21 cpv. 4 LPGA si riferisce al trattamento e all'integrazione nella vita

lavorativa (cfr. DTF 133 V 512). In questo contesto, nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità si applica il principio generale secondo

cui la persona interessata deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per

attenuare al meglio le conseguenze di un danno alla salute (STF 8C_5/2017

dell’11 aprile 2017 consid. 5.3.) (Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 21 n.

115, p. 437). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a p. 28; cfr. pure VSI 2001 p. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.5. Nel

caso in esame, come visto al consid. 1.2, con decisione 12 ottobre 2021,

debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto

alla rifusione delle spese supplementari per la prima formazione professionale

quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________ di __________ dal 1°

ottobre 2021 al 30 settembre 2023 (doc. 214), oltre a provvedimenti di natura

pedagogica per il periodo 19 novembre 2021 - 30 giugno 2022 (cfr. comunicazione

del 24 novembre 2021 in doc. 220).

Tale

misura è stata presa a conclusione positiva dello stage che l’assicurato aveva svolto

presso la suddetta fondazione, come risulta dal rapporto 4 ottobre 2021 del consulente

IP (doc. 211).

Dal

punto di vista medico, il provvedimento è stato ritenuto esigibile. Difatti,

con annotazioni 2 dicembre 2020 il dr. __________ ha evidenziato:

"

Ho preso visione del dossier e

della documentazione medica. Dal punto di vista delle diagnosi, l’unica

variazione è che l’assicurato non consuma più THC, problematica che aveva

causato il fallimento delle precedenti misure SIP. Il caso è stato discusso con

__________. Dal punto di vista medico appare indicato riattivare misure SIP

volta al conseguimento di una prima formazione professionale (doc. 175).”

Dopo

alcune assenze e preso atto della volontà dell’assicurato, espressa tramite il

suo curatore, di non continuare con il provvedimento ordinato ma d’intraprendere

un altro percorso formativo (email 25 gennaio 2022 del curatore all’ispettrice

AI in doc. 247) e appurato che dopo la pausa delle 10 l’interessato non si è

più presentato sul posto di lavoro nonostante che avesse concordato con

l’ispettrice di parlarne (email 31 gennaio 2022 della consulente AI in doc. 249

e 250), una volta sciolto il contratto di tirocinio (doc. 216), con comunicazione

1° febbraio 2022 l’Ufficio AI ha interrotto la misura professionale con effetto

dal 28 gennaio 2022 (cfr. comunicazione in doc. 254).

Di

conseguenza, con la decisione impugnata l’amministrazione ha negato

l’assunzione di prestazioni AI a causa della violazione dell’obbligo

collaborare, non avendo l’assicurato dato seguito a quanto indicato nella

diffida del 29 novembre 2021 da lui sottoscritta per accettazione.

L’amministrazione ha precisato che ulteriori provvedimenti di ordine

professionale non verranno erogati e che il diritto alla rendita è da ritenere

escluso essendo l’assicurato da ritenere abile al lavoro (doc. 264).

Con

il presente ricorso il curatore dell’assicurato sostiene che il suo assistito

non è stato in grado di portare a termine il provvedimento professionale ordinato

a causa del disagio psicofisico di cui egli è affetto sin dall’età infantile e

dalla menomazione fisica congenita, motivo per cui contestata il diniego di

prestazioni. In sede di risposta di causa, come pure nella decisione

contestata, l’Ufficio AI ha fatto presente che l’assicurato non ha prodotto

alcun referto comprovante le sue argomentazioni, motivo per cui non ha apportato

alcuna prova atta ad inficiare la valutazione del SMR che aveva ritenuto il

provvedimento professionale idoneo ed esigibile con una piena abilità

lavorativa.

A

tal riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Fatti

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

dagli atti non risulta che dal punto di vista medico il provvedimento formativo

sia da ritenere medicalmente inesigibile. Certo, nell’email 25 gennaio 2022

alla consulente AI il curatore aveva fatto presente che “(…) dall’incontro

di ieri svolto con lo psichiatra dr. _________ si è evidenziato una fragilità

di RI 1 nella continuazione del progetto. Il medico ha ritenuto renderlo

inabile al 50% a fronte delle ripetute assenze (…), allegando il relativo

certificato d’inabilità al 50% dal 13 dicembre 2021 al 15 febbraio 2022 (doc.

247). Altri due certificati sono stati prodotti con il ricorso: il primo datato

9 dicembre 2021 certifica un’inabilità al 100% dal 23 novembre 2021 e dal 2

dicembre al 12 dicembre 2021, mentre il secondo di data 10 febbraio 2022

attesta sempre un’inabilità al 100% dal 29 gennaio 2022 “fino a data da

stabilire” (doc. A7 e A8).

Questi

certificati non sono motivati e quindi non permettono di concludere, come

detto, per un’inesigibilità del provvedimento professionale in parola. Né del

resto, il curatore ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante attestante un

danno alla salute psichica, rispettivamente una patologia che non consenta

all’assicurato – e per quali precisi motivi – di continuare con la prima formazione

professionale quale assistente d’ufficio.

Va

inoltre rilevato che a seguito della richiesta da parte del curatore di

organizzare un incontro di rete “per definire un’eventuale prosecuzione del

progetto o cambiamento” avendo il suo assistito mostrato molto interesse

per un’attività alternativa all’ufficio, come ad esempio in un progetto presso

una fattoria o caseificio d’alpe (cfr. email del 25 gennaio 2022 in doc. 247), e

nonostante che in data 31 gennaio 2022 l’incaricata avesse concordato con

l’assicurato di attendere che parlasse con la consulente AI “prima di

prendere qualsiasi decisione”, quest’ultimo “non è più tornato dalla

pausa delle 10 (partito senza congedarsi) “ (cfr. email 31 gennaio 2022

della consulente AI in doc. 249 e 250).

Dopo

di che, come detto, la prima formazione scolastica è stata interrotta (doc. 254)

ed il contratto di tirocinio sciolto (doc. 261).

In

queste circostanze, dunque, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA indicato

nella diffida del 29 novembre 2021, nonostante che l’assicurato abbia

sottoscritto il relativo formulario di impegno, rettamente l’Ufficio AI ha

interrotto il provvedimento per la sua mancata collaborazione.

2.6. L’amministrazione,

nella decisione impugnata, ha anche stabilito che “ulteriori provvedimenti

di ordine professionale non vengono erogati”, escludendo nel contempo il

diritto alla rendita “essendo l’assicurato pienamente abile al lavoro”.

Va

innanzitutto ricordato che l’Ufficio AI aveva riconosciuto ai sensi dell’art.

16 LAI (secondo cui, al cpv. 1, “gli assicurati, che non hanno ancora

esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità

incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,

hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle

loro attitudini) il finanziamento delle spese suppletive della prima

formazione professionale quale assistente d’ufficio presso la Fondazione __________

(cfr. consid. 1.2) causate della sua invalidità. A tal riguardo va ricordato

che una persona assicurata è invalida ai sensi dell'articolo 16 LAI se, a causa

della natura e della gravità del disturbo, non può seguire, nonostante i suoi

sforzi, un normale corso di formazione professionale. Questa condizione è

soddisfatta se, a causa della sua disabilità, l’assicurato sostiene costi

significativamente più elevati rispetto a una persona non disabile (Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 16 n. 2,

pag. 219).

Premesso

quanto sopra, la decisione contestata non contiene alcuna spiegazione riguardo

al rifiuto di riconoscere ulteriori provvedimenti professionali, anche se si

può ipotizzare che l’Ufficio AI consideri l’assicurato pienamente integrabile

nel mercato del lavoro come deciso il 13 gennaio 2020 (cfr. consid. 1.1 in fine)

e che pertanto non necessiti di ulteriori provvedimenti. Fatto sta che agli

atti non vi è alcun rapporto in cui il consulente IP si sia confrontato con la situazione

dell’assicurato creatasi con l’interruzione della prima formazione

professionale.

Infine,

l’Ufficio AI ha escluso il diritto alla rendita, ritenendo l’assicurato

pienamente abile, senza specificare in quale genere di attività e senza

procedere ad un’eventuale raffronto dei redditi.

Al

riguardo, nel rapporto 13 novembre 2019 il SMR aveva fra l’altro evidenziato “come

il risultato della testistica neuropsicologica non confermi un ritardo mentale

ma collochi l’assicurato ad un livello di funzionamento limite (ICD-10 R41.83).

Tale condizione non limita la CL (capacità lavorativa, n.d.r.) dell’assicurato,

in un’attività generica, non qualificata (…)” (doc. 149) (sottolineatura

del redattore), mentre nella decisione impugnata, appunto, l’assicurato è

ritenuto ”pienamente abile al lavoro” senza specificare in quale

tipologia di attività.

L’assenza

di sufficiente motivazione in punto ai suevocati due aspetti – neppure sanata

nell’ambito della presente procedura ricorsuale – configura una violazione del

diritto di essere sentito che giustifica l’annullamento del provvedimento impugnato

laddove ha per oggetto il diritto ad eventuali ulteriori provvedimenti

professionali e all’eventuale erogazione di una rendita d’invalidità.

Il diritto di essere sentito di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende infatti anche l’obbligo per l’autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo – per altro esplicitamente previsto

dall’art. 49 cpv. 3 LPGA – ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima

(STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232

consid. 3.2 p. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA

35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021,

consid. 2.3; cfr., tra le tante, la recentissima STF 8C-668/2021 del 18

febbraio 2022, consid. 2.4).

L’atto

decisionale deve quindi menzionare ed esporre le considerazioni e i motivi che

ne hanno determinato il convincimento e che hanno dunque indotto a decidere in

un senso piuttosto che nell’altro (STF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.1,

STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1, STFA H 192/00 del 10 giugno 2002;

DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf

rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, p. 368s

con rinvii), ciò che non corrisponde al caso in esame, nel quale è dunque da

ritenere che l’annullamento della decisione viziata non comporti un inutile

formalismo o ritardi superflui (sul punto DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226;

133 I 201 consid. 2.2 p. 204s).

2.7. Visto

quanto sopra, confermata la legalità dell’interruzione del provvedimento di

prima formazione professionale, la decisione va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, mediante eventuali approfondimenti istruttori, motivi

la decisione di non riconoscere ulteriori provvedimenti professionali e di

escludere il diritto alla rendita.

Ne

consegue che il ricorso dev’essere accolto parzialmente ai sensi dei

considerandi.

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno.

Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può di

regola venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa

(vedasi, per la regola e le eccezion, DTF 129 II 297 consid. 5, 119

Ib 412, 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89

consid. 4; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen

betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche

Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pp. 180 ss) ed è

concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992

p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329;

cfr. anche STCA 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

Con

riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore, la giurisprudenza

federale distingue due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da

un "semplice" curatore e quella in cui il rappresentante è

allo stesso tempo avvocato o comunque giurista. Se rappresentato da un “semplice”

curatore, non quindi particolarmente qualificato, l’assicurato non ha diritto

all’indennità per ripetibili (sentenze K 139/06 del 31 gennaio 2008, K 123/06 del

6 dicembre 2007, K 63/06 del 5 settembre 2007, I 384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006).

Nel caso

in disamina dagli atti non risulta che il curatore dell'insorgente sia

giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in

causa. Né è per il resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione,

il che potrebbe eventualmente legittimare l’assegnazione di ripetibili (in

argomento K 63/06 del 5

settembre 2007 che rimanda per analogia a DTF 127 V 205, 110 V 132).

Ne consegue

che al ricorrente, ancorché parzialmente vittorio in causa, non vanno assegnate

ripetibili (parziali).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione contestata è annullata per quanto concerne il rifiuto di erogazione

di ulteriori provvedimenti professionali e di una rendita d’invalidità con

rinvio degli atti all’Ufficio AI conformemente ai considerandi. Per il resto la

decisione è confermata.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti