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Decisione

32.2022.41

Ricorso contro decisione rendita temporanea. Disamina diritto intertemporale: si applica diritto previgente. Valutazione medica confermata. Calcolo reddito da valido secondo ultimo salario percepito. Reddito da invalido su base statistica. Fattori di riduzione percentuale i.c. non dati

17 ottobre 2022Italiano74 min

principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al diritto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.41

jv/gm

Lugano

17 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1975, di formazione

aiuto veterinaria e da ultimo attiva quale cameriera, ha presentato una domanda

di prestazioni AI il 13/21 febbraio 2020 adducendo dolori muscolari ed

articolari, ernie e depressione a far tempo dal 14 dicembre 2016 (docc. 1-6 e

doc. 10, pag. 32 incarto AI).

1.2. L’Ufficio AI ha richiamato agli

atti l’incarto LAINF dalla __________ (docc. 12, 76-87 incarto AI), il

contratto di lavoro con i conteggi paga dall’ultima datrice di lavoro (docc. 14

e 15 incarto AI) ed il formulario Rapporto medico: integrazione professionale del

25 giugno 2020 dal curante, dr. __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia) (doc. 3, pag. 10, doc. 18 incarto AI), sottoponendo la

refertazione medica al medico SMR per una sua presa di posizione (doc. 19

incarto AI).

Vagliata la refertazione medica,

con rapporto del 20 luglio 2020 (doc. 20 incarto AI) i medici SMR, dr. __________

e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) hanno ritenuto

necessario un accertamento peritale, formulando una richiesta di perizia pluridisciplinare

in ambito psichiatrico e reumatologico, oltre che internistico (doc. 21 incarto

AI). La richiesta è stata avallata dall’Ufficio AI (doc. 22 incarto AI) ed il

mandato è stato conferito – tramite l’utilizzo della piattaforma SuisseMED@P

(doc. 25 incarto AI) – al __________ di __________ (doc. 24 incarto AI) nelle

persone della dr.ssa __________ (specialista in medicina interna), del dr. __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia) e del dr. __________ (specialista

in reumatologia). Il centro peritale ha inoltre ritenuto necessario eseguire dei

test psicodiagnostici dal signor __________ (doc. 30 incarto AI) ed un consulto

neurologico con il dr. __________ (specialista in neurologia) (doc. 45, pag.

164 incarto AI).

L’accertamento è confluito nel

referto peritale del 20 settembre 2021 (doc. 45 incarto AI). Poste le seguenti

diagnosi:

"

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Sindrome da disadattamento con

reazione mista ansioso depressiva, F43.22.

Sindrome panvertebrale con

componente cervicospondilogena bilaterale e lombospondilogena cronica a sin.,

in:

- discopatie cervicali

plurisegmentali con stenosi foraminali bilaterali

C6-C7

- spondilartrosi

plurisegmentali da L3 a L5, accentuate in L4-L5 a

sin.

Peroartropatia omeroscapolare

bilaterale.

Gonalgia cronica a sin., in:

- esiti da rottura di secondo grado

del legamento collaterale mediale con trauma capsulare mediale, lesione

parziale del renaticulum patellare interno, dopo trauma distorsivo al ginocchio

sin., il 15.12.2016.” (pag. 171 e seg. incarto AI),

circa l’incapacità lavorativa i

periti hanno accertato quanto segue:

"

G Capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in relazione ad

un’attività lavorativa svolta al 100%

Nell’attività finora svolta di

cameriera la capacità lavorativa viene valutata nella misura dello 0% e questo

a partire dal 15.8.2018 in modo definitivo. La limitazione della capacità

lavorativa è dovuta in modo preponderante a motivi reumatologici (incapacità

lavorativa del 100%) ed in minima parte per motivi psichiatrici (incapacità

lavorativa del 20%).

H Capacità lavorativa in

un’attività adeguata, in relazione ad

un’attività lavorativa svolta al

100%

In attività adeguata l’A. può

raggiungere una capacità lavorativa medico-teorica complessiva dell’80%.

L’incapacità lavorativa del 20% è dovuta unicamente a problemi psichiatrici.

I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel

tempo nell’attività svolta

L’Ufficio AI ci chiede di valutare l’evoluzione della capacità

lavorativa a partire dal 15.12.2016.

Riteniamo giustificate le incapacità lavorative riconosciute

dalla __________, certificate dai curanti, dalla perizia del Dr. med. __________

e confermate dal nostro perito Dr __________, in particolare:

- 100% dal 15.12.2016 al 16.7.2017 (infortunio ginocchio),

- 50% dal

17.7.2017 al 31.7.2017 (infortunio ginocchio, Dr. med. __________),

- 0% dall’1.8.2018-11.4.2018,

- 100% dal 12.4.2018 al 31.7.2018 (infortunio osso sacro),

- 0% dall’1.8.2018 al 14.8.2018,

- 100% dal 15.8.2018 a continua.

L’incapacità del 100% a partire

dal 15.8.2018 nella professione di cameriera, rifornimento bar, aiuto cucina si

giustifica per motivi reumatologici e (dal 9.2019 fino a 8.2020 anche per

motivi psichiatrici).

I.2 Descrivere l’evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo in

un’attività adatta

In attività

adatte (che includono tutto il lavoro amministrativo legato alla professione di

gerente) riteniamo giustificate le incapacità lavorative seguenti per motivi

reumatologici:

- 100% dal 15.12.2016 al

16.7.2017, (infortunio ginocchio),

- 0% dal 17.7.2017,

- 100% da

settembre 2019 a agosto 2020 (per motivi unicamente psichiatrici)

- 20% dal

settembre 2020 a continua (per motivi unicamente psichiatrici).” (pag. 175 e

seg. incarto AI).

per quanto concerne i

provvedimenti sanitari e le terapie, il reumatologo e l’internista non hanno

rilevato provvedimenti atti a migliorare la capacità lavorativa (già al 100% in

ambito internistico), mentre il neurologo ritiene che “si potrebbe provare

ancora un’infiltrazione peridurale […] che potrebbe portare ad un

miglioramento delle disestesie all’arto superiore sin. se esse dovessero

divenire più fastidiose”. Da parte sua, lo psichiatra riferisce che “non

appena ha percepito un miglioramento, l’A. ha sospeso i farmaci psichiatrici ed

ha manifestato una propensione per l’omeopatia, con l’obiettivo primario di

ridurre il peso corporeo e di ritrovare una migliore forma fisica. Esistono dei

farmaci antidepressivi che non hanno un impatto negativo sul peso corporeo

[…], per cui una terapia psichiatrica è esigibile per migliorare

ulteriormente la capacità lavorativa. Una terapia con Fluoxetina […] o

con altri principi attivi […] è esigibile e porterebbe ad un recupero

della capacità lavorativa piena nell’arco di sei mesi.” (doc. 45, pag. 176

incarto AI).

Le conclusioni peritali sono

state fatte proprie dal medico SMR nel suo rapporto del 22 settembre 2021 (doc.

46 incarto AI), mentre il consulente AI ha escluso la possibilità di una

riqualifica professionale lasciando aperto un eventuale periodo di sostegno

iniziale nell’ambito del collocamento e osservando che “[…] l’A. si è

occupata anche di mansioni di tipo amministrativo, piccola contabilità,

gestione del personale, etc. Tali competenze potrebbero essere valorizzate in

un’attività in ambito amministrativo con mansioni semplici” (doc. 50, pag.

333 incarto AI).

1.3. Con progetto di decisione del 10

novembre 2021 (doc. 52 incarto AI) l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad

una rendita temporanea dal 1. agosto al 30 novembre 2020, motivandolo come

segue.

Nonostante

le condizioni conferenti il diritto alla rendita ex art. 28 LAI risultavano

adempiute al 1. settembre 2019, avendo l’assicurata presentato la domanda di

prestazioni il 13/21 febbraio 2020 il versamento sarebbe potuto avvenire al più

presto il 1. agosto 2020, ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda

(cfr. art. 29 cpv. 1 e 3 LAI).

L’Ufficio AI ha accertato un

miglioramento della capacità di guadagno al 1. settembre 2020 (grado

d’invalidità non pensionabile del 27,26%), ragione per cui, conformemente

all’art. 88a cpv. 1 OAI, il diritto a prestazioni AI sarebbe decaduto il 30

novembre 2020.

Con osservazioni del 23 dicembre (doc.

61 incarto AI) l’assicurata ha innanzitutto contestato l’inizio del diritto

alla rendita, ritenendo che esso fosse sorto già da febbraio 2019 e non, come accertato

dall’amministrazione, dal 1. settembre 2019 (pag. 355 e seg. incarto AI).

Inoltre, sulla scorta dei certificati medici del dr. __________ e della Clinica

__________, ella ha contestato che dal 1. settembre 2020 fosse inabile al

lavoro al 20% in attività adeguata, ritenendosi inabile in misura completa,

circostanza che dovrebbe conferirle il diritto ad una rendita intera con grado

d’invalidità del 100% (pag. 356 incarto AI).

L’assicurata ha contestato anche

la valutazione economica, in particolare il fatto che per determinare il grado

d’invalidità l’amministrazione si sia basata sui dati statistici in luogo dei

conteggi salariali dell’ultima datrice di lavoro, l’attribuzione del livello di

competenza 2 e un’insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido

(pagg. 356-359 incarto AI). In conclusione, l’assicurata ha postulato il

diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente

il diritto a ½ rendita con grado d’invalidità del 53.17% (pag. 359 incarto AI),

allegando due certificati medici del dr. __________ del 9 settembre e 9 ottobre

2021 (pag. 365 e seg. incarto AI).

Con decisione del 12 maggio

2022 (doc. 72 incarto AI), l’Ufficio AI si è confrontato con le osservazioni

dell’assicurata e ha confermato il progetto (doc. 71 incarto AI).

1.4. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso contro la decisione del 12

maggio 2022, postulandone l’annullamento ed il diritto ad una rendita intera

con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente l’annullamento con diritto a

½ rendita con grado d’invalidità del 53.17% e, ancora più subordinatamente,

l’annullamento con retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad

accertamenti neurochirurgici e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita

(doc. I, petitum).

La ricorrente censura in primis

l’inizio del diritto alla rendita; a mente sua, l’applicazione corretta

dell’art. 28 LAI comporta l’inizio di una rendita d’invalidità già da febbraio

2019 e non, come determinato dall’amministrazione, dal 1. settembre 2019 (p.to

7.).

L’insorgente contesta la

valutazione medica, adducendo come i certificati del dr. __________ e dell’__________

attestino un’incapacità lavorativa completa (p.to 8.) e che la perizia

pluridisciplinare posta alla base della valutazione medico-teorica sia “manifestamente

incompleta” e dunque inutilizzabile, non essendo stato coinvolto un

neurochirurgo (p.to 9.).

Quo alla valutazione economica,

la ricorrente censura l’utilizzo dei dati statistici per determinare il reddito

da valido e quello da invalido, l’attribuzione del livello di competenze 2 e

un’insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido (p.ti 10.-12.).

L’insorgente chiede inoltre una

perizia giudiziaria in ambito neurochirurgico (doc. I, pag. 15), producendo

quale nuova prova una presa di posizione del curante dr. __________

(specialista in medicina interna e oncologia).

1.5. Con la

risposta di causa (doc. IV) l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione

medica, ritenendo inutili ulteriori accertamenti (pag. 1 e seg.). Circa

l’aspetto economico, l’Ufficio AI ha innanzitutto evidenziato come l’assicurata

avesse perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità, ragione per cui sono

stati applicati i dati statistici. Le ulteriori censure della ricorrente

afferenti all’attribuzione del livello di competenze 2 per il reddito da valido

e alla riduzione percentuale operata sono state ritenute senza pregio (pagg.

3-5). In ragione di quanto precede, ha formulato la conferma della decisione

impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa (pag. 5 in fine).

1.6. Con

scritto dell’8 luglio 2022 (doc. VI) la ricorrente ha ribadito le sue censure, allegando

un rapporto medico del dr. __________ (specialista in neurochirurgia) del 20

giugno 2022 (doc. D) che a suo modo di vedere suffraga le sue censure circa la

valutazione medica (p.ti 2. e 3.). Circa la valutazione economica, l’insorgente

ha in sintesi ribadito quanto espresso con il ricorso (p.ti 4.-6.).

1.7. Con

osservazioni del 22 agosto 2022 (doc. VIII) l’Ufficio AI ha comunicato di aver

sottoposto la nuova documentazione medica al __________ e che quest’ultimo ha

confermato le conclusioni peritali.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha considerato adempiuti i presupposti per

il diritto ad una rendita ex art. 28 LAI dal 1. settembre 2019 con versamento

dal 1. agosto al 30 novembre 2020 o se, come richiesto dalla ricorrente, ella

avrebbe diritto ad una rendita intera da febbraio 2019 in avanti.

Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Nella DTF 148 V 162 consid.

3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il

diritto intertemporale:

"

Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare

Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten

ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten

mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen

Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich

insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen

Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die

“Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und

Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht

sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der

zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem

sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […].

Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können

zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten

sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim

Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die

anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch

hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der

intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze

massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu

Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene

Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils

geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum

Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro

futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht

anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.

La Circolare sull’invalidità e

sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”. Il marginale 9102, afferente, tra l’altro, alla prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante

[miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.] avviene

prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che (sottolineature

del redattore):

"

Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le

rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio

2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita →

DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino

al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e

il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore dal 1°

gennaio 2022”.

Inoltre, il marginale 6002 di

quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per

principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al diritto

applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla rendita AI

è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente fino al 31

dicembre 2021.”

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea,

l’asserita invalidità, l’eventuale diritto alla rendita e la modifica

determinante sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre 2022

destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto

transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del

diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato –

dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

"

[…] in caso di prima concessione di una rendita si applicano le

disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad

eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del

grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a

quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento

della modifica determinante. Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno

emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente,

la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze

si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della

decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti;

tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del

diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In

questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è

irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta

sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione

uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le

sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta

interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e,

in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al

Tribunale federale.”

In

concreto l’assicurata ha presentato la sua prima domanda di prestazioni AI il

13/21 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui, trattandosi di

una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto il

1. agosto 2020 (art. 29 cpv. 1 LAI). L’invalidità teorica ex art. 28 LAI

sarebbe insorta al più presto il 1. settembre 2019 (cfr. supra consid. 1.3.).

La modifica determinante è avvenuta il 30 novembre 2020 (cfr. supra consid.

1.3.; cfr. anche l’esempio 1 a marginale 9102 della C DT US AI).

Conseguentemente,

tutte le condizioni per l’applicazione del diritto previgente sono in concreto adempiute,

anche se l’Ufficio AI ha emanato la sua decisione il 12 maggio 2022 (cfr. supra

consid. 1.3.).

Pertanto, ogni riferimento alle

norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.3. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3.).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018

del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid.

2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1. pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso

del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni nel febbraio 2021 (cfr. supra

consid. 1.1.), al fine di accertare l’eventuale diritto dell’assicurata ad una

rendita l’Ufficio AI ha esperito gli accertamenti medici ed economici, inclusa

una perizia pluridisciplinare (cfr. supra consid. 1.2.), emanando la decisione

qui impugnata, debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.3.).

La ricorrente contesta la

valutazione medico-teorica e quella economica operata dall’Ufficio AI con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dai periti e dal medico SMR prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ha motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.7.1. La

ricorrente ritiene di essere inabile al lavoro in misura completa, “come

risulta dai certificati medici del Dr. med. __________ […] come pure

della Clinica __________ (26 maggio 2021)” (doc. I, p.to 8.). Occorre

pertanto analizzare i certificati medici citati.

Ad

eccezione della data, i certificati medici del curante presentano tutti il

seguente tenore:

" Con la presente certifico che

la persona summenzionata è sotto

trattamento specialistico presso il mio studio medico. In

considerazione del suo stato di salute, la stessa è da essere considerata

inabile al lavoro nella misura del 100% dal […] al […].” (docc. 27, 43, 45

pagg. 293-295, 300-301, 309, 365-366 e docc. 103-105, 107 incarto AI)

Dal

formulario Rapporto medico: Integrazione professionale/Rendita del 25 giugno

2020 si desume che i citati certificati medici del curante si riferiscono alle

diagnosi di sindrome depressiva (ICD 10-F33.1) e di dipendenza da alcol (ICD

10-F10.2) formulate dal curante e che hanno comportato un’incapacità lavorativa

totale nell’attività di “Gerente di Ristorante” dall’8 novembre 2019 e

continua (doc. 18, pag. 50 e segg. incarto AI).

Come

desumibile dall’anamnesi patologica del rapporto peritale, le certificazioni del

curante sono state vagliate dai periti (doc. 45, pagg. 143-145, 147-149 incarto

AI). In particolare, il perito psichiatra (cfr. supra consid. 1.2.) ha elencato

tutte le certificazioni del curante e le diagnosi da lui poste (pag. 182 e seg.

incarto AI), formulando – conformemente al suo mandato di perito indipendente –

una diagnosi differente, e meglio di sindrome da disadattamento con reazione

mista ansioso depressiva (ICD-10 F43.22).

Tale

diagnosi ha inciso sulla capacità lavorativa dal 1. settembre 2019 (doc. 45,

pag. 190: “L’assicurata ha sviluppato sintomi ansiosi e depressivi

secondariamente alle molteplici problematiche che ha incontrato nella gestione

del __________ che aveva acquistato. Dal mese di settembre 2019 la

problematica psichica avrebbe avuto una ripercussione anche sulla sua capacità

lavorativa. Dallo studio degli atti è emerso che la conseguenza negativa

sul lavoro non è stata direttamente ascrivibile al disturbo psichiatrico, bensì

all’abuso di alcool che, per un certo tempo, ne è derivato […]”,

sottolineatura del redattore). Quo alla dipendenza da alcol, il perito

psichiatra ha rilevato che “L’abuso etilico non è più un problema da

diversi mesi, come confermato dai livelli CDT misurati durante l’attuale

valutazione peritale. Il fatto che l’assicurata sia riuscita ripetutamente

a smettere l’abuso di bevande alcoliche rende oltremodo esigibile l’astinenza

da alcool o il consumo moderato, motivo per cui questa diagnosi [di

dipendenza da alcol, n.d.r.] non può essere considerata con impatto sulla

capacità lavorativa” (doc. 45, pag. 191 incarto AI, sottolineature del

redattore). Oltre a ciò, i test psicodiagnostici effettuati dal signor __________

hanno evidenziato una tendenza all’amplificazione sintomatologica (doc. 45, pagg.

188, 190, 192 incarto AI).

Circa

il miglioramento della situazione psichiatrica, il perito si è così espresso

(sottolineature del redattore):

“Dal mese di settembre

2020 l’assicurata non assume più una

farmacoterapia

psichiatrica e, ciònonostante, è evidentemente migliorata. Il

miglioramento è dunque collocabile già dal momento in cui ha deciso di

sospendere tutti i farmaci e di appoggiarsi a rimedi omeopatici […]. Resta

tuttavia arduo, nel passato, senza aver visto l’assicurata, scorporare la

componente invalidante dovuta al solo disturbo psichiatrico trattato

farmacologicamente e la componente invalidante dell’alcool. Pertanto, il miglioramento

e la ripresa funzionale si possono prudentemente far partire solo dal mese di

settembre 2020 (sospensione farmaci). Attualmente l’assicurata presenta

soltanto una leggera sintomatologia ansioso-depressiva obiettivabile, al netto

della tendenza ad amplificare i suoi sintomi affettivi. L’assicurata

stessa, spontaneamente, non ritiene di essere limitata, negli aspetti lavorativi,

da problemi psichiatrici, ma riconduce la causa inabilitante sul piano

prettamente fisico […]. Complessivamente tutte le altre funzioni

psichiche sono perfettamente integre

[…]. I limiti presenti

giustificano una riduzione di rendimento al massimo del 20%, nell’arco di

un’intera giornata lavorativa.” (doc. 45, pag. 193 incarto AI)

In

sintesi, dopo aver vagliato tutta la refertazione medica pertinente, il perito

ha formulato in modo indipendente una diagnosi differente da quella del

curante. Mentre il dr. __________ poneva l’insorgere dell’incapacità lavorativa

in misura completa nella “seconda metà del 2019”, e meglio all’8

novembre (doc. 18, pag. 50 incarto AI), il perito ha collocato l’inizio

dell’incapacità lavorativa completa per motivi psichiatrici a settembre 2019,

rilevando come a far tempo da settembre 2020 l’assicurata presentava

un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici del 20%, da intendere come

riduzione del rendimento, sia in attività abituale che in attività adeguata

(doc. 45, pagg. 192-195 incarto AI) e osservando che una terapia con fluoxetina

o altri principi attivi è esigibile e porterebbe ad un recupero della capacità

lavorativa piena in sei mesi (doc. 45, pag. 195 incarto AI).

Durante

e dopo l’approfondimento peritale (il 9 settembre e 9 ottobre 2021) il curante

ha rilasciato due certificati del tenore riportato sopra (doc. 61, pag. 365 e

seg. incarto AI). Sottoposti al medico SMR, quest’ultimo ha osservato come “Le

certificazioni […] attestano solo una IL del 100% ma non

descrivono/oggettivano uno stato clinico differente da quello valutato in sede

di perizia __________. Pertanto si confermano le conclusioni espresse”

(doc. 62 incarto AI).

In

concreto, dunque, il medico curante non si è mai confrontato attivamente con le

conclusioni della perizia in ambito psichiatrico.

A proposito di quest’ultima, si

rileva che il dr. __________ ha valutato il contesto sociale dell’assicurata

(pagg. 184, 185 e 187 incarto AI), lo sviluppo e la struttura della personalità

(pagg. 191, 192 e 195 incarto AI), l’insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti di vita (pagg. 187 e 191 incarto AI), le terapie assunte, il

loro decorso ed esito (pagg. 186, 188 e 192 incarto AI) e gli sforzi di reinserimento

professionale (pag. 187 incarto AI). Sulla base di tali accertamenti, egli ha

formulato la diagnosi di leggera sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso depressiva (ICD-10 F43.22) (pagg. 190 e 193 incarto AI), rilevando come

le conseguenze negative sul lavoro non fossero riconducibili a tale affezione

ma all’abuso etilico, quest’ultima problematica non più attuale (pag. 191

incarto AI). Considerando i fattori negativi e le risorse residue in una

valutazione complessiva che teneva conto, tra l’altro, della tendenza

dell’assicurata ad amplificare puntualmente la sintomatologia, il perito ha

accertato un’incapacità lavorativa in attività abituale e in attività adeguata

(pagg. 193 e seg.), indicando l’esigibilità di una terapia farmacologica che

porterebbe a un recupero della capacità lavorativa piena (in ambito

psichiatrico) nell’arco di sei mesi (pag. 195 incarto AI).

La

valutazione psichiatrica è stata quindi effettuata conformemente ai criteri stabiliti

dalla giurisprudenza più recente afferente alle perizie psichiatriche (DTF 141

V 281, DTF 143 V 409 e 418), che impone la disamina di diversi indicatori (cfr.

supra consid. 2.4.). Pertanto, questa Corte non ravvisa motivi per non aderire

alle conclusioni del perito.

Per

quanto concerne invece il certificato della Clinica __________ (doc. 45, pag.

296 incarto AI), questa Corte fatica a comprendere come esso possa deporre a

favore della tesi dell’incorrente secondo cui sarebbe inabile al lavoro in

misura completa e a tempo indeterminato; infatti, tale certificato altro non è

che uno rapporto schematico allestito dal dr. __________ (specialista in

ortopedia e traumatologia) attestante un’incapacità lavorativa totale di circa

Considerandi

due settimane per via di dolori sopravvenuti “dopo aver sollevato un piccolo

peso”.

Va

qui ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 157

consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).

In

concreto, vista la carente sostanziazione, la censura della ricorrente risulta

sul punto inconferente.

2.7.2

La

ricorrente contesta l’utilizzabilità della perizia pluridisciplinare. A mente

sua, a causa della sua “grave patologia degenerativa della colonna cervicale”

avrebbe dovuto essere visitata da un neurochirurgo, ciò che non è avvenuto.

Ciò, soggiunge l’insorgente, si imponeva a maggior ragione in considerazione del

rapporto del 2 giugno 2022 (doc. I, allegato C) del curante (doc. 3, pag. 10 e

doc. 18, pag. 50 incarto AI), dr. __________ (specialista in medicina interna e

oncologia) (doc. I, p.to 9.) e del rapporto, presentato nelle more del ricorso,

del 20 giugno 2022 allestito dal dr. __________ (specialista in neurochirurgia)

(doc. VI, allegato D).

Per

quanto attiene alle discipline e i periti da coinvolgere nell’accertamento

peritale, si rammenta che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento,

i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento anche per la scelta delle

discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del

perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (STF 9C_753/2015

del 20 aprile 2016 consid. 3.3. con riferimenti e STCA 32.2018.34 del 20 aprile

2018.

consid. 2.7.), conformemente all’art. 44 LPGA (sul tema cfr. Séchaud,

Expertises en assurances: point de situation, in: plaidoyer 2/2022, pag. 29, 30

e 32). L’opportunità di sottoporre l’assicurata ad una visita da parte di un

neurochirurgo, come da essa auspicato, è dunque a completa discrezione dei

periti, come lo è stato con i test psicodiagnostici esperiti dal signor Moz e

dal consulto con il neurologo, dr. __________ (cfr. supra consid. 1.2.).

Ciò premesso, il rapporto del

dr. __________ presenta il seguente tenore:

" Caro avvocato, la signora RI 1

presenta una grave patologia

degenerativa della colonna cervicale [stenosi radicolare

bilaterale C6-C7 con artrosi faccettaria L4, L5 e L6, cfr. doc. 34, pag. 93

incarto AI] già sottoposta a multiple valutazioni neurochirurgiche. Tale

patologia potrebbe essere passibile di correzione chirurgica e nelle prossime

settimane verrà vista ulteriormente dal professor __________ specialista in

neurochirurgia. Sono stupito di essere confrontato con una valutazione siffatta

e penso sia opportuno fare immediatamente opposizione. Mi sarà necessario

successivamente visionare il dettaglio della valutazione medica per poter

contestare il giudizio del collega. Certo è poco comprensibile in termini

assoluti come una inabilità al 100% come cameriera, che non è professione

definita come pesante, non determini una invalidità per qualunque professione almeno

al 50%.” (doc. I, allegato C)

Circa la suindicata patologia

della colonna cervicale, si rileva che essa è stata riportata sia nel rapporto SMR

del 20 luglio 2020 (doc. 20 incarto AI) che nell’estratto degli atti della

perizia pluridisciplinare (doc. 45, pag. 127-129 incarto AI), avendo i periti

medesimi richiesto la documentazione medica ad essa correlata (doc. 45, pag.

134.

incarto AI). Il perito reumatologo, dopo aver preso visione della refertazione

medica (cfr. doc. 45, pagg. 203, 204, 207, 211 incarto AI) ha formulato (tra le

altre) la seguente diagnosi:

"

Sulla base degli atti, dell’anamnesi richiesta, dell’esame clinico,

possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome panvertebrale con componente

cervicospondilogena bilaterale e lombospondilogena cronica a sinistra, in

discopatie cervicali plurisegmentali con stenosi foraminali bilaterali C6/C7,

spondiloartrosi plurisegmentali da L3 a L5, accentuate in L4/L5 a sinistra […].”

(doc. 45, pag. 213 incarto AI)

e accertando un’incapacità

lavorativa completa nell’attività precedente di “cameriera con

servizio ai clienti, rifornimento del bar, aiuto cucina”, allineandosi alle

pregresse valutazioni dei curanti e del Dr. __________, quest’ultimo avendo

peritato l’assicurata su mandato della __________ a seguito di un infortunio

(doc. 45, pag. 215 e doc. 100 incarto AI). In un’attività adeguata rispettosa

dei limiti funzionali il perito ha accertato una capacità lavorativa completa

dal 17 luglio 2017, ad eccezione del periodo dal 15 dicembre 2016 al 16 luglio

2017.

(doc. 45, pag. 216 incarto AI). A proposito del rapporto del dr. __________,

il perito reumatologo ha osservato che

"

quanto espresso […] dal medico curante, rappresenta una differente

valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata, sulla base delle stesse

patologie da me già riscontrate il 22.3.2021, momento in cui anche il

sottoscritto affermava che l’assicurata, tenendo conto delle sue risorse

fisiche, come cameriera con servizio ai clienti, rifornimento del bar, aiuto in

cucina, andava considerata inabile al lavoro al 100%, mentre in attività con

mansionario gestionale, amministrativo, direzionale, pianificatorio, risultava

inabile al lavoro nella misura dello 0% dal 17.7.2017; per un’attività adatta

allo stato di salute, pienamente rispettante le risorse fisiche, documentate,

il 22.3.2021 giudicavo l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%, a partire dal

17.7.2017

I nuovi atti medici ora prodotti […] non contengono elementi

oggettivi nuovi rispetto alla mia valutazione del 22.3.2021, in grado di

modificare le risorse fisiche dell’assicurata e quindi la sua capacità

lavorativa, di conseguenza si riconferma quanto espresso nello scritto peritale.

[…]” (doc. VIII, allegato 2)

Con annotazione del 20 giugno

2022.

anche il medico SMR si è espresso circa il rapporto del curante,

osservando che “La certificazione medica […] a firma del Dr __________

non apporta nuova problematiche né oggettiva uno stato clinico e funzionale

differente da quello già valutato. Trattasi di una diversa valutazione per una

medesima situazione.” (doc. IV, allegato 1).

Questa Corte, valutata la

surriferita refertazione medica, condivide integralmente le conclusioni del

perito reumatologo e del medico SMR, osservando quanto segue.

Innanzitutto, la problematica

alla cervicale, oggettivata, è stata effettivamente rilevata dal dr. __________

che, come detto, ha vagliato tutta la pertinente refertazione medica pregressa.

Le opinioni del curante e del perito divergono unicamente sull’accertamento

della capacità lavorativa residua. A tal proposito, ritenuto che la perizia del

dr. __________ risulta conforme ai dettami giurisprudenziali circa le perizie

pluridisciplinari (cfr. supra consid. 2.5.), essa ha forza probatoria piena, il

rapporto del curante non essendo sufficiente ad inficiare la valutazione

peritale. Non si può inoltre ignorare che il curante, apparentemente stupito e

scettico circa la valutazione peritale, non si è nemmeno confrontato con essa,

giacché, come da lui stesso ammesso, non aveva neppure visionato il referto

peritale. Tale confronto non è avvenuto nemmeno nelle more del presente

ricorso. In sintesi, dunque, il curante si è limitato ad esprimere un generico

scetticismo prescindendo da un confronto attivo con la valutazione peritale. Di

conseguenza, la ricorrente non può trarre alcun vantaggio dal rapporto del

curante.

Per quanto attiene al rapporto

del dr. __________ del 20 giugno 2022 (doc. VI, allegato D), esso è

manifestamente insufficiente ad inficiare il valore probatorio della perizia

pluridisciplinare. Innanzitutto, pur avendo asseritamente visionato il rapporto

peritale, egli non si è confrontato con le risultanze della stessa, procedendo

ad una valutazione a compartimento stagno e formulando la diagnosi di osteocondrosi

cervicale multisegmentale progressiva con stenosi foraminale a livello delle vertebre

cervicali 6/7 e, in misura minore, delle vertebre cervicali 5/6 e 4/5, con

sindrome cervicobrachiale maggiormente sulla destra, spalla/braccio fino ad

entrambe le mani, in linea dunque con quanto accertato in sede peritale. Si

rileva che, a differenza della ricorrente, il dr. __________ non ha ritenuto

che il fatto che nell’accertamento peritale non sia stato coinvolto un

neurochirurgo determini automaticamente la nullità della perizia, ritenendo

sufficienti le valutazioni neurochirurgiche pregresse (“In der Tat

partizipierte am eigentlichen Gutachten kein Neurochirurge, jedoch waren die

neurologischen Beurteilungen von extern vorliegend”). Oltre a ciò, lo

specialista ha accertato, in linea con la valutazione peritale, un’incapacità

lavorativa del 100% quale cameriera, “jedoch wahrscheinlich auch zu einem

definierenden Prozentsatz, im Verlauf in einer anderwärtigen Tätigkeit”,

senza dunque neppure precisare a che tipo di “altra attività” si riferisse e/o

quale fosse la percentuale d’incapacità e i limiti funzionali in simili

attività. Oltre a ciò, anche il neurochirurgo ha rilevato come non tutti i

dolori di cui l’assicurata si duole sono conciliabili con la patologia

diagnosticatale (“Ich habe der Patientin im Prinzip nahegelegt, sich eine

mögliche Operation nochmals zu überlegen, habe ihr auch klar dargelegt, dass

nicht alle ihre Beschwerden im Einklang mit der Pathologie sind, jedoch ist

diese progredient und könnte möglicherweise langfristig auch zu einer

Myelopathie mit entsprechenden Folgen führen”), ciò che suffraga il

sospetto di amplificazione dei sintomi rilevato in sede peritale (cfr. doc. 45,

pagg. 252-256 incarto AI). Oltre a ciò, il dr. __________ ha indicato che, a

suo modo di vedere, l’assicurata avrebbe diritto a ½ rendita a tempo indeterminato

(“Aufgrund der Komplexität der Situation schlage ich meines Erachtens

aktuell wie auch langfristig eine 50% IV-Berechtigung vor, da selbst nach

Operation eine Wiedereingliederung langfristig schwierig wird und ich mir nicht

eine Arbeitsaufnahme von mehr als 50% vorstellen kann”), ciò che è

censurabile: si rammenta infatti che mentre l’accertamento dell’incapacità

lavorativa è prerogativa medica, la valutazione del diritto alla rendita è una

questione prettamente giuridica.

Il perito reumatologo, dr. __________

ed il perito neurologo, dr. __________, prendendo posizione circa il rapporto

del dr. __________ hanno osservato che in sostanza il neurochirurgo ha valutato

differentemente la medesima situazione patologica, senza apportare elementi

nuovi (doc. VIII, allegati 2 e 3). Tali prese di posizione sono state condivise

anche dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ (doc. VIII, pag. 2).

Conseguentemente, neppure il

rapporto del dr. __________ è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni

peritali.

Gli ulteriori, generici, rinvii

della ricorrente a refertazione medica pregressa (doc. I, p.to 9.) risultano

irrilevanti; da una parte essi avrebbero dovuto provare la necessità di

coinvolgere un neurochirurgo (ciò che è stato smentito in questa sede),

dall’altra la refertazione medica indicata è stata già vagliata in sede

peritale.

2.8

La

ricorrente contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI in punto

al salario posto alla base del reddito da valido (cfr. infra consid. 2.8.1.),

al reddito da invalido ed al livello di competenze attribuitole (cfr. infra

consid. 2.8.2.) nonché alla riduzione percentuale dal reddito va invalido (cfr.

infra consid. 2.8.3.).

2.8.1

Giusta l’art. 16 LPGA, per valutare

il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire

esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e

l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una

situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è

confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Secondo

la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14

settembre 2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere

determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà sull’ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.6.).

Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune, la persona

interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla

salute (STF 9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28, consid.

3.3.2

e 129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato principio

dell’esperienza comune sono – dal profilo del grado probatorio – assoggettate

al grado di verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014, consid. 5.2.3. con

ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168, pag. 97 e segg.,

consid. 5b; 4a, b).

Qualora

l’ultimo salario percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso

come base per determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado

di verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe

percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF

8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25

febbraio 20211, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con

rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare

tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e

segg.).

Inoltre, qualora

l’ultimo salario percepito presenti forti fluttuazioni in un arco temporale

relativamente breve, ci si dovrà basare sul reddito medio conseguito su una

forchetta temporale più estesa (STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid.

2.2.2

con ulteriori rinvii giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019

consid. 2.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).

Per costante giurisprudenza

federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo

presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato

sulla base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).

L’utilizzo dei valori salariali

statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se

non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e

in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178,

consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25 gennaio

2021.

consid. 1.6.).

Il TF ha stabilito che per la

determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati

salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre

2006.

e I 222/04 del 5 settembre 2006).

In concreto, occorre

innanzitutto determinare il momento d’insorgenza del diritto alla rendita

(momento determinante, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre 2020 consid.

2.2.2.).

La ricorrente asserisce che il

diritto alla rendita è insorto già da febbraio 2019: “[…] risulta che

[…] ha subito un’incapacità al lavoro duratura del 100% già dal 15 agosto

2018.

[…]. Considerato che un’incapacità al lavoro del 40% in media

equivale a un’incapacità al lavoro di 146 giorni (365x40%), la stessa è

terminata al più tardi per fine gennaio 2019. Al di là del tenore dell’art. 29

cpv. 1 LAI, la ricorrente aveva diritto ad una rendita d’invalidità per un

periodo indeterminato già a partire da febbraio 2019.”) (doc. 61,

pag. 355 incarto AI, doc. I, p.to 7.).

A torto.

La ricorrente ha frainteso l’art.

28.

cpv. 1 lett. b LAI: il disposto prevede che è al più presto alla fine

dell’anno d’attesa che – se anche gli altri presupposti sono adempiuti – nasce

il diritto ad una rendita (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 3 ad

art. 28 LAI con rinvio giurisprudenziale). Infatti, la ratio del presupposto

consiste nel concretizzare lo scopo dell’AI, ossia la tutela dell’assicurato

contro una riduzione duratura della sua capacità di guadagno, non

essendo l’assicurazione invalidità, di principio, tenuta a coprire la perdita

di guadagno passeggera e tantomeno una perdita di guadagno riconducibile a

malattia o infortunio; ciò è compito dell’assicurazione malattia, infortuni o

militare (cfr. Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

(LAI), 2018, n. 5 e segg. ad art. 28 LAI con rinvii). Per la decorrenza

dell’anno d’attesa è determinante l’incapacità lavorativa nell’attività (e

mansionario) precedente accertata dai medici (Frey/Mosimann/Bollinger, op.

cit., n. 4 ad art. 28 LAI; Valterio, op. cit. n. 9 ad art. 28 LAI).

Pertanto, anche se – per ipotesi di

lavoro – si prendesse il 15 agosto 2018 quale inizio dell’anno d’attesa, il

diritto della ricorrente alla rendita d’invalidità sarebbe nato al più presto a

settembre del 2019 e non, come da lei asserito, a febbraio del 2019.

Sul punto si rammenta che i periodi

di incapacità lavorativa accertati in sede peritale (cfr. supra consid. 1.2.)

sono stati confermati in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.2.). Conseguentemente,

in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’anno d’attesa è iniziato a decorrere

il 12 aprile 2018 ed è terminato l’11 aprile 2019 (il calcolo è da effettuare

in giorni, cfr. Valterio, op. cit., n. 13 ad art. 28 LAI), il precedente

periodo di incapacità lavorativa essendo stato interrotto dal 1. agosto 2017

all’11 aprile 2018 (cfr. art. 29ter OAI). Pertanto, il diritto alla rendita sarebbe

insorto al più presto l’11 aprile 2019 (momento determinante).

Occorre ora determinare quanto RI

1.

nel momento determinante guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante come persona sana (reddito da valido). A tal proposito, dalle

tavole processuali emerge che la ricorrente era impiegata quale collaboratrice

al 100% dal 1. agosto 2017 fino al termine di marzo 2019 (cfr. contratto di

lavoro del 2 giugno 2017, doc. 14 e doc. 15, pag. 43 e segg. incarto AI).

L’Ufficio AI sostiene che, per

motivi estranei all’invalidità, l’assicurata non avrebbe più potuto essere

impiegata come cameriera presso la ex datrice di lavoro, quest’ultima essendo

stata dichiarata fallita nell’ottobre 2019 con contestuale cancellazione da RC

a luglio 2020. Inoltre, in occasione della perizia richiesta dalla __________

ella ha dichiarato che “dal 1. aprile 2019 il __________ avrebbe una nuova

gestione con cui lei non avrebbe nulla a che fare”. Pertanto, soggiunge

l’Ufficio AI, anche in assenza del danno alla salute il cambio di gerenza non

avrebbe garantito l’impiego (doc. 71, pag. 389, doc. IV, pag. 3).

Da parte sua, la ricorrente

asserisce che “il punto di partenza è sempre rappresentato dal reddito

guadagnato prima dell’inizio dell’inabilità al lavoro che porta

all’invalidità” e che i dati statistici sono applicabili solo se il

posto di lavoro non esiste più al momento determinante della valutazione

dell’invalidità. Siccome il fallimento della datrice di lavoro era stato

dichiarato il 3 ottobre 2019, soggiunge l’insorgente, nel caso di specie non si

possono applicare i dati statistici, poiché ella avrebbe potuto continuare a

lavorare altri mesi fino al fallimento della società. Inoltre, la ricorrente

sostiene che la sua dichiarazione resa alla __________ fosse stata

decontestualizzata dall’Ufficio AI e smentita da lei medesima (doc. I, p.to 10.

e doc. VI, p.to 4.).

Ora, in occasione della visita

peritale del 21 gennaio 2020, l’assicurata ha effettivamente dichiarato “di

non aver svolto alcuna attività lavorativa dall’11.03.2019” e che “dal

01.04.2019

il grotto avrebbe una nuova gestione con cui lei non avrebbe nulla a

che fare” (doc. 106, pag. 480 incarto AI). Nella domanda di prestazioni AI

del 13/21 febbraio 2020, ella ha tuttavia dichiarato di aver lavorato fino al

31.

marzo 2019 (doc. 3, pag. 9 incarto AI), circostanza suffragata dal conteggio

salario presentato dalla datrice di lavoro (doc. 15, pag. 45 incarto AI).

Questa Corte, pur rilevando la

palese contraddizione nelle dichiarazioni della ricorrente esposte sopra, in

mancanza di ulteriori elementi non ritiene tale circostanza sufficiente per

poter escludere – con il grado di verosimiglianza preponderante – che l’insorgente

avrebbe potuto continuare il proprio impiego presso la datrice di lavoro

qualora non avesse subito il danno alla salute. Quo al fallimento della datrice

di lavoro, esso risulta in casu irrilevante, essendo avvenuto solo il 3 ottobre

2019.

(doc. 75, pag. 425 e seg. incarto AI), ossia ad oltre cinque mesi dal

momento determinante per l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita.

Visto quanto precede, la tesi

dell’insorgente secondo cui ella avrebbe potuto continuare a lavorare dal

momento determinante fino al fallimento della società merita conferma. Conseguentemente,

non avendo l’Ufficio AI addotto alcun altro (valido) motivo che osta alla

determinazione del reddito da valido sulla base di quanto effettivamente

percepito dall’assicurata prima dell’evento invalidante, il reddito da valido

dev’essere determinato sulla base di quanto effettivamente percepito

dall’insorgente nell’ultima attività esercitata e non, come auspicato

dall’amministrazione, sui dati statistici.

Dai conteggi salariali agli

atti si desume che al momento determinante l’insorgente avrebbe percepito fr.

5'416.50 mensili, ivi inclusa la quota parte della tredicesima, per un salario

di fr. 64'998 annui (doc. 15, pag. 45 incarto AI). Tale ammontare rappresenta

il reddito da valido.

Il reddito da valido per il

2019.

è dunque di fr. 64'998 annui e la censura della ricorrente circa l’uso dei

dati statistici è condivisa dal TCA. Come si vedrà in appresso (cfr. infra

consid. 2.8.3.), tale circostanza non muta l’esito del giudizio.

2.8.2

Per quel

che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono

agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Tornando al caso che ci occupa,

l’Ufficio AI ha illustrato, nel progetto di decisione, il calcolo del reddito

da invalido basato sui dati statistici: “Utilizzando i dati forniti dalla

citata tabella […] nel 2019 [l’assicurata, n.d.r.] avrebbe potuto

realizzare un salario mensile di Fr. 4'410.85 (attività semplici e ripetitive,

valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 4'596.75

mensili oppure a Fr. 55'161.10 per l’intero anno. Effettuando una riduzione

complessiva del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari si ottiene un reddito da invalido di Fr. 49'645.-.” (doc. 54,

pag. 344 incarto AI).

Da parte sua, con osservazioni

del 23 dicembre 2021 la ricorrente ha censurato il procedere dell’Ufficio AI,

illustrando come esso avrebbe dovuto procedere per il calcolo del reddito da

invalido: “non può essere attribuito il livello 2 di competenza, dato che la

stessa non si occupava della “cura di persone; l’elaborazione di dati; …”

[…], bensì era impiegata esclusivamente come cameriera […]. Ne

consegue che all’assicurata va attribuito il livello 1 di competenza di modo

che, facendo riferimento al settore 55-56, il suo reddito ipotetico sarebbe di

CHF 4'019.00. Lo stesso, su di un anno […] sarebbe pertanto di CHF

50'277.69 per l’anno 2018 […]. Adeguato al 2019 […], lo stesso

sarebbe quindi di CHF 50'736.07. Dallo stesso […], va inizialmente

ridotta la limitazione del 20% accertata dai periti incaricati dall’UAI. Ne

consegue che il reddito da invalida diviene quindi pari a CHF 40'588.86. A

questo importo, va tuttavia ancora applicata la riduzione sociale […].”

(doc. 61, pag. 357 e seg. incarto AI). Preso atto delle osservazioni

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha confermato la bontà del proprio agire (doc.

70, pag. 389 incarto AI). In questa sede, la ricorrente ha sostanzialmente

ribadito quanto esposto nelle osservazioni al progetto (doc. I, p.to 11., VI,

p.to 5.) e l’Ufficio AI mantenuto la propria posizione (doc. IV, pag. 3).

In concreto i periti hanno

accertato un’incapacità lavorativa completa nell’attività di cameriera, e del

20% in attività adeguate (cfr. supra consid. 1.2. e 2.7.2.) rispettose dei

seguenti limiti funzionali:

"

Per gli aspetti reumatologici: può molto spesso sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino

all’altezza dei fianchi, di rado pesi tra 10-15 kg fino all’altezza dei

fianchi, mai pesi oltrepassanti 15 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può

sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5

kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare

attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare

attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può di rado effettuare

lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco,

molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può

assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in

piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le

posizioni corporee al bisogno. L’A. può molto spesso camminare fino a 50 metri,

molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure

talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai

salire su scale a pioli.”

(doc. 45, pag. 215 e doc. 46, pag. 313 e seg. incarto AI)

Nel suo rapporto del 9 novembre

2021.

il consulente IP, rinviando ai limiti funzionali di cui sopra, si è così

espresso (sottolineature del redattore):

"

Dal lato medico è certificata un’abilità lavorativa del 80% in

un’attività adeguata […]. Nell’attività di gerente l’A. si è occupata anche

di mansioni di tipo amministrativo, piccola contabilità, gestione del

personale, etc. Tali competenze potrebbero essere valorizzate in un’attività in

ambito amministrativo con mansioni semplici. Tenuto conto dell’iter

formativo dell’A. non vi sono i presupposti per una riqualifica professionale”

(doc. 50, pag. 333 incarto AI).

In sostanza, il consulente IP

ha rilevato un ventaglio sufficiente di attività semplici che l’assicurata

potrebbe svolgere sulla base delle mansioni di tipo amministrativo

(contabilità, ecc.) svolte negli anni e conciliabili con i limiti funzionali

accertati dai periti.

Ora, sebbene non sia del tutto

chiaro se la ricorrente fosse gerente o si limitasse alla gestione

dell’esercizio pubblico presso la quale era impiegata (cfr. doc. 106, pag. 483

incarto AI), dalle tavole processuali emerge che il suo mansionario non era

limitato al servizio ai tavoli, essendo stata assunta quale “RESPONSABILE”

(cfr. contratto di lavoro del 1. agosto 2017, doc. 13, pag. 40 incarto AI) e

avendo lavorato come tuttofare, circostanza ammessa dall’insorgente medesima

(doc. 100, pag. 468 e doc. 106, pag. 480 incarto AI). Inoltre, ella figura

quale ultima (e unica) amministratrice con diritto di firma individuale della

società che gestiva l’esercizio pubblico presso cui era impiegata (doc. 70, pag.

426.

incarto AI). Tutto bene considerato, risulta oltremodo evidente che il

mansionario dell’assicurata si estendesse anche alla contabilità e alla

gestione dell’esercizio pubblico, come peraltro da lei stessa ammesso in sede

peritale (cfr. ad esempio doc. 45, pag. 156 incarto AI).

Visto quanto precede, questa

Corte conviene con quanto accertato dal consulente IP, la ricorrente potendo

(ancora) mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività

adeguate. A tal proposito, si rileva che, contrariamente a quanto asserito

dalla ricorrente, l’Ufficio AI non ha preso, quale attività di riferimento per

calcolare il reddito da invalido, la sua precedente attività di cameriera, e

non le ha neppure attribuito un livello di competenze 2 (per il reddito da

invalido), ma ha calcolato il reddito da invalido conseguibile in attività

generiche semplici ripetitive che non richiedono alcuna qualifica e sono

reperibili sul mercato libero del lavoro (ossia il livello 1 di competenze;

cfr. STF 9C_632/2015), come esplicitato anche nell’allegato di risposta (doc.

IV, pag. 3).

Se da una parte, l’insorgente

non ha pienamente compreso il concetto di reddito da invalido ed il procedere

dell’amministrazione per determinarlo, da parte sua l’Ufficio AI non è stato

sufficientemente esaustivo nell’illustrare i suoi calcoli.

Nel caso in esame, ritenuto che

l’insorgente non ha intrapreso un’attività lucrativa da lei esigibile, per il

calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.

Per il 2019 occorre basarsi sui

dati statistici nazionali e dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

2018, edita dall’Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella

TA1 2018_tirage_skill_level – Rami economici (NOGA08) (denominata Salario

mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di

competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178); il salario lordo

mediamente percepito in quell’anno dalle donne per un’attività semplice

di tipo fisico o manuale per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di fr.

52'452 (fr. 4'371 x 12 mesi).

Adattando all’evoluzione dei

salari nominali questo dato al 2019, per l’indicizzazione dei salari

nell’ambito dell’accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per le

donne che, partendo dal dato del 2018, il salario lordo statistico svizzero

adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a fr. 52'996.82 (fr. 52'452 : 105.9 x 107)

(cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2019; STF

8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2.).

Questo dato si riferisce, però,

ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41.7 ore computabili nel

2019.

(cfr. STFA I 203/03 del 21 luglio 2003 consid. 4.4. e STFA U 8/07 del 20

febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende

secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), il

salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna è di fr.

53'547.30 (fr. 52'996.82 : 40 x 41.7), ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999 consid. 3a).

L’amministrazione ha ritenuto

opportuno applicare una riduzione del 10% al reddito da invalido siccome “in

regola generale, le attività leggere sono meno remunerate di quelle pesanti”.

Ora, la domanda a sapere se

occorre operare una riduzione percentuale dal reddito da invalido è una

questione di diritto, liberamente verificabile dal giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. pro multis DTF 146 V 16 consid. 4.2. con rinvii

giurisprudenziali).

Secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA

secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati

si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015 del

19.

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni

di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il

tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze

concrete.

La più recente giurisprudenza

federale ha stabilito che il livello

di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere,

che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere

considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che

in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come

eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo

titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si

pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019

dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19

settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;

8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin

2020.

- Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS 1/2021

n. 49).

Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse

nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente

nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio

del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili

soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di

una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle

limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e

3.4.2

e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA

32.2020.90

del 3 maggio 2021, consid. 2.10.).

Alla luce della surriferita giurisprudenza, in concreto questa Corte

ritiene ingiustificata la riduzione percentuale operata dall’Ufficio AI.

Pertanto, il reddito da

invalido per il 2019 ammonta a fr. 53'547.30.

Ritenuto che il reddito da valido

consisteva in fr. 64'998 (cfr. supra consid. 2.8.2. in fine), operando il

confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata avrebbe

presentato una capacità di guadagno residua dell’82,38% e, di riflesso, un grado

d’invalidità del 17,61% per il 2019.

Ma anche se – per mera ipotesi

di lavoro – si volesse ammettere una riduzione percentuale del 10% (con

conseguente riduzione del reddito da invalido per l’anno 2019 a fr. 48'192.57),

operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata

presentava una capacità di guadagno residua del 74.15% e, di riflesso, un grado

d’invalidità del 25.85% per il 2019.

Occorre ora desumere il reddito

da invalido per il 2020, procedendo come illustrato sopra. Pertanto, i fr.

52'452 (fr. 4'371 x 12 mesi) vanno adattati all’evoluzione dei salari nominali

del 2020, ottenendo fr. 53’442.59 (fr. 52'452 : 105.9 x 107.9) che, riportati

su un orario medio di lavoro settimanale di 41.7 ore, risulta in un salario

lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna di fr. 55'713.90

(cfr. il medesimo calcolo operato nella STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021

consid. 2.11.). Sulla scorta della refertazione medica che ha accertato

un’incapacità lavorativa del 20% in attività adeguate, occorre dedurre tale

percentuale dalla somma fin qui ricavata, ottenendo complessivi fr. 44'571.12. Siccome,

per i motivi esposti sopra, non è (più) ammessa – di principio – una riduzione

percentuale per attività leggere, la decurtazione a tale titolo da parte

dell’Ufficio AI risulta ingiustificata, ragione per cui il reddito va invalido

per il 2020 ammonta a (arrotondati) fr. 44'571.10.

Operando il confronto dei

redditi, si ottiene una capacità di guadagno residua del 68,57% ed un grado

d’invalidità non pensionabile del 31,43% per il 2020.

Anche in questo caso, se si

volesse – per ipotesi di lavoro –ammettere una riduzione percentuale del 10%

(con conseguente riduzione del reddito da invalido per l’anno 2020 a fr. 40'114),

operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata presentava

una capacità di guadagno residua del 61.72% e, di riflesso, un grado

d’invalidità non pensionabile del 38.28% per il 2020.

Visto quanto precede, la censura

della ricorrente s’appalesa all’evidenza inconferente, siccome a far tempo dal

1.

settembre 2020 (cfr. supra consid. 1.2. e seg.) ella non presentava (più) un

grado d’invalidità pensionabile.

Infine, si rileva come non è

del tutto chiaro se la ricorrente contesta l’attribuzione del livello di

competenze 2 in punto alla determinazione del reddito da valido, da invalido o

di entrambi. Tale censura risulta in concreto irrilevante. Infatti, per

determinare il reddito da valido questa Corte ha accertato l’applicabilità

dell’ultimo reddito effettivamente conseguito dall’insorgente, accogliendo la

censura della ricorrente sul punto e smentendo l’Ufficio AI, quest’ultimo

essendosi basato sui dati statistici (cfr. supra consid. 2.8.1.).

Inoltre, i dati statistici usati

dall’Ufficio AI per determinare il reddito da invalido sono riferiti al livello

di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico e manuale), non il 2 (cfr.

doc. I, p.to 11.); anche questa Corte ha usato, nelle calcolazioni illustrate

sopra, il livello di competenza 1, partendo dal salario lordo mediamente

percepito dalle donne per un’attività semplice di tipo fisico o manuale.

2.8.3

La ricorrente censura

un’insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido. A mente sua, il

fatto di poter lavorare solo a tempo parziale, i “gravi disagi psicologici e

depressivi” che comprometterebbero le sue giornate lavorative intere, il

fatto che ella può svolgere solo mansioni di intensità leggera, la necessità di

dover alternare le posizioni corporee al bisogno, il fatto di non aver mai

esercitato il mestiere per cui era formata (aiuto veterinaria) e la nazionalità

serba giustificherebbero una riduzione sociale del 25% (doc. I, p.ti 11. e seg.,

doc. VI, p.to 5 in fine seg.).

A torto.

Va innanzitutto ricordato che

le limitazioni mediche già incluse nell’esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido (cfr. supra consid. 2.8.2.).

In concreto, si rileva che

l’accertamento peritale (confermato in questa sede, cfr. supra consid. 2.7.2.)

ha rilevato un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 20% riconducibile

esclusivamente all’affezione psichiatrica, ragione per cui, conformemente alla

giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.8.2.), non è possibile tenerne

conto anche in relazione ad un’eventuale riduzione percentuale dal reddito da

invalido.

Quo allo svantaggio dovuto

all’asserito lavoro a tempo parziale, si rileva che l’incapacità lavorativa

accertata si ripercuote sul rendimento su una giornata lavorativa intera, non

sulla presenza (cfr. supra consid. 2.7.1.).

Circa il fatto che ella può

svolgere solo mansioni di intensità leggera, tale circostanza è stata

debitamente considerata dall’amministrazione, come esplicitamente comunicatole

nella decisione impugnata (cfr. doc. I, allegato B, pag. 5 e doc. 48, pagg.

317, 320, 322, 325 e 327 incarto AI).

Quo alla necessità di cambiare

posizione all’occorrenza, questo Tribunale ritiene che le attività semplici

contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste nella Tabella

TA1 edita dall’Ufficio di statistica, livello di competenze 1, essendo in gran

numero attività di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono

pertanto conciliabili con la necessità di lavorare in posizione alternata,

permettendo, ad esempio, di eseguire mansioni di sorveglianza e controllo che

non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di

posizione (cfr. STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 consid. 2.13.).

Per quanto concerne la limitata

formazione professionale, essa non giustifica alcuna riduzione, considerato che

le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1,

attività semplici di tipo fisico o manuale) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. pro

multis STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2., 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.2. e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid.

4.4.; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

Infine, nessuna riduzione

supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità della ricorrente,

la quale, al beneficio di un permesso C, è in Svizzera dal 1999 (cfr. doc.1,

doc. 3, pag. 4 incarto AI), non ha carenze linguistiche in italiano e ha

iniziato a lavorare, appena arrivata su suolo elvetico, nel settore della

ristorazione, ossia a stretto contatto con i clienti (doc. 10, pag. 33 incarto

AI).

Pertanto, in concreto non solo

la riduzione operata dall’Ufficio AI sul reddito da invalido è ingiustificata,

ma non vi sono neppure altri fattori che giustificano una riduzione.

2.9

Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita

conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.10

Con il ricorso la ricorrente ha chiesto una perizia giudiziaria in

ambito neurochirurgico (cfr. supra consid. 1.4.).

Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

A

fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti