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Decisione

32.2022.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2022Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 170/01 del 10 dicembre 2001 consid. 2b e Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 36 ad

art. 28 LAI) o l’assegnazione con effetto retroattivo di una (prima)

prestazione graduata e/o limitata nel tempo (STF 8C_36/2019 del 30 aprile 2019

consid. 5.,8C_670/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.1.,9C_996/2010 del 5

maggio 2011 consid. 8. (non pubbl.); STCA 32.2021.128 del 14 marzo 2022 consid.

2.4.; Sentenza IV.2014.00201 del 28 ottobre 2015 del Tribunale delle

assicurazioni di Zurigo consid. 1.4. e seg.; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 207).

Che l’applicazione del disposto presuppone l’erogazione di una prestazione

(anche temporanea), lo si desume anche dal suo titolo marginale (Modificazione

del diritto) e dal tenore del suo cpv. 1 (sottolineatura del redattore):

“Se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione

o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può

supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,

Considerandi

e presumibilmente continuerà a durare”.

In casu, la decisione

del 19 maggio 2022 non configura una decisione d’assegnazione con effetto

retroattivo di una (prima) prestazione graduata e/o limitata nel tempo ma un

rifiuto di prestazioni; un diritto alle stesse non era neppure dato, avendo

l’Ufficio AI accertato una la riacquisizione della capacità lavorativa completa

a dicembre 2021, ossia un mese prima dell’insorgenza del diritto

dell’assicurata ad una rendita (temporanea).

Visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente

respinto.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti