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Decisione

32.2022.42

Ricorso contro decisione di rifiuto rendita. Contestata sia valutazione medica sia economica. Valutazione SMR confermata. Fa testo dichiarazione dell’assicurata circa la sua attività abituale fornita allorquando ignorava le conseguenze giuridiche della dichiarazione. Valutazione economica confermata

31 agosto 2022Italiano41 min

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 207).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.42

jv/RG/gm

Lugano

31 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 19 maggio 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nata nel 1967, di formazione impiegata di commercio ed educatrice di prima

infanzia (doc. 1, pagg. 1 e 5; doc. 8 incarto AI) e da ultimo responsabile

amministrativa di due __________ (docc. 50 e 51 incarto AI), il 22/27 maggio

2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo problematiche riconducibili

ad un infortunio occorsole il 24 dicembre 2017 (doc. 1, pag. 7 e doc. 94

incarto AI).

1.2. Sulla

scorta della refertazione medica richiamata agli atti, in particolare l’incarto

LAINF (cfr. il riepilogo delle incapacità lavorative dal 24 dicembre 2017

all’11 luglio 2019, doc. 12 incarto AI; cfr. anche doc. 110 incarto AI) e lo

scritto del 20 agosto 2019 con il quale l’assicurata comunicava che “dal 1.

Settembre 2019 rientro al lavoro al 100%. Quindi non necessito nessuna

invalidità […]” (doc. 14 incarto AI; cfr. anche doc. 16 incarto AI), con

progetto di decisione del 6 settembre 2019 l’amministrazione ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, poiché il periodo di incapacità lavorativa accertato,

ossia dal 25 ottobre 2018 al 31 ottobre 2019, era inferiore ad un anno, avendo

l’assicurata, per l’appunto, ripreso dal 1. settembre 2019 l’attività

lavorativa a tempo pieno (doc. 15 incarto AI).

Non avendo

l’assicurata presentato osservazioni al progetto, quest’ultimo è stato

confermato con decisione del 14 ottobre 2019 cresciuta incontestata in

giudicato (doc. 17 incarto AI).

1.3. Il

15/26 luglio 2021 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni

AI adducendo un’affezione psichiatrica (docc. 20 e 22 incarto AI).

Dopo aver

richiamato i questionari dalle datrici di lavoro (docc. 50-54 incarto AI) e l’incarto

aggiornato dalla __________ (assicurazione d’indennità giornaliera ai sensi

della LCA) (docc. 55-57, 60 incarto AI), l’amministrazione ha ritenuto opportuno

procedere con una perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico, conferendo

mandato in tal senso al Centro __________ nella persona del dr. __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 64 e 66 incarto AI). Tale

accertamento è confluito nel referto peritale del 16 marzo 2022 cofirmato dalla

dr.ssa __________ (doc. 74 incarto AI). Posta la seguente diagnosi:

“6.1 Diagnosi

(ICD 10) con ripercussioni sulla capacità di lavoro

Episodio depressivo atipico (depressione agitata) in

remissione parziale (F32.8) in temperamento ipertimico.

Pregresso uso dannoso di alcool (F10.1)” (pag. 279).

circa

l’incapacità lavorativa il perito ha accertato quanto segue:

“8.1 CL

nell’attività abituale

Appare giustificata una completa incapacità lavorativa

dal settembre 2020 al settembre 2021 in ogni attività.

In

attività amministrativa è giustificata una CL del 50% da ottobre a tutto

novembre 2021, mentre da dicembre 2021 vi è una CL piena.

Nell’attività

di educatrice dell’infanzia è giustificata da ottobre 2021 una CL del 30% e da

dicembre 2021 del 60% (diminuzione del rendimento).

8.2 CL in attività

adeguata

L’attività amministrativa e con essa qualsiasi altra

attività in cui l’assicurata non rivesta il ruolo di educatrice dell’infanzia

può essere considerata adeguata. Pertanto anche il ruolo di educatrice non

dell’infanzia può essere ritenuto adeguato.

8.3 CL in

attività assimilabile a quella di casalinga

Nelle mansioni domestiche l’assicurata, sul piano

medico teorico, non presenta attualmente alcuna limitazione della CL.” (pag. 283).

Per

quanto concerne i provvedimenti sanitari e le terapie, il perito ha osservato

che “È verosimile che, con il proseguo dell’attuale presa in carico e

trattamento integrato e con un graduale sostegno all’inserimento anche in

attività educative (favorito dal fatto che potrebbe organizzarsi autonomamente

per riperdere [sic!] gradualmente, visto che di fatto gestisce l’__________),

nell’arco di 8-10 mesi si possa ottenere un recupero completo della CL anche in

questa mansione.” (doc. 74, pag. 283 incarto AI).

Nel suo

rapporto finale del 24 marzo 2022 (doc. 73 incarto AI) il medico SMR, sulla

scorta delle refertazioni mediche agli atti, ha accertato i seguenti periodi di

incapacità lavorativa:

% IL

(in attività precedente)*

% IL

(in attività adeguata)*

Periodi

Refertazione medica di riferimento

100

100

14.10.2020-17.09.2021

__________

70

50

18.09.2021-11.2021

Perizia dr.ssa __________

40

0

12.2021-continua

Perizia dr. __________

* IL intesa come riduzione del rendimento, con

prognosi favorevole per l’attività abituale e stazionaria per quella adeguata.

Tuttavia, il

medico SMR ha considerato quale attività precedente quella di educatrice

d’infanzia (doc. 73, pag. 257 incarto AI), mentre l’Ufficio AI ha rilevato

come l’assicurata avesse precedentemente asserito di essere stata responsabile

amministrativa, ragione per cui l’amministrazione ha chiesto al medico SMR

di “rettificare questa voce [educatrice infanzia, n.d.r.] con

“responsabile amministrativa”; in caso contrario chiarire il motivo per cui è

stata considerata come attività abituale quella di educatrice infanzia”

(doc. 72 incarto AI). Il medesimo giorno il medico SMR ha proceduto alla

rettifica dell’incapacità lavorativa nell’attività precedente, ossia quella di

responsabile amministrativa, così riassunta (doc. 71, pag. 251 incarto AI):

% IL

(in attività precedente)*

Periodi

Refertazione medica di riferimento

100

14.10.2020-17.09.2021

__________

50

18.09.2021-11.2021

Perizia dr.ssa __________

0

12.2021-continua

Perizia dr. __________

*IL intesa come riduzione del rendimento, con prognosi

favorevole per l’attività abituale e stazionaria per quella adeguata.

1.4. Con

progetto di decisione del 25 marzo 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto

di prestazioni, giacché “il diritto alla rendita sarebbe insorto il

01.10.2021 (dopo un anno di attesa, conformemente all’art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI); considerato però che la domanda è stata presentata tardivamente il versamento

della prestazione sarebbe potuto avvenire unicamente a decorrere dal gennaio

2022 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda – 26.07.2021 – art. 29 cpv. 1

LAI). Dato che dicembre 2021 era già completamente abile, prestazioni sotto

forma di rendita d’invalidità non possono essere erogate.” (doc. 75 incarto

AI).

Con

osservazioni del 29 marzo 2022 l’assicurata ha contestato di essere abile al

100%, ritenendosi abile solo al 50% “PER LA MIA MANSIONE PER CUI HO UN

CONTRATTO DI LAVORO”, rinviando ai certificati medici della dr.ssa

Recaldini attestanti un’attuale inabilità del 50% e osservando come “la mia

mansione di responsabile amministrativa di un asilo nido comprende mansioni

amministrative-educative (a contatto con bambini, famiglie e rappresentanti

cantonali) che non riesco assolutamente a svolgere” e che “Il mio

mansionario di lavoro in qualità di responsabile amministativa comprende questi

lavori a contatto con l’educativo che non riesco assolutamente a svolgere vista

la mia diagnosi-patologia” (doc. 76 incarto AI).

Con

decisione del 19 maggio 2022 (doc. 77 incarto AI), l’Ufficio AI ha confermato

il preavviso prendendo così posizione sulle osservazioni dell’assicurata:

“Nel formulario ufficiale “Richiesta

per adulti: Integrazione professionale/Rendita” ha dichiarato e firmato di

essere “Direttrice amministrativa” presso i due datori di lavoro (sotto

indicati).

__________:

dal questionario datore di lavoro,

ricevuto dal nostro ufficio l’11.11.2021, è attestata l’attività lavorativa

prima dell’insorgenza del danno alla salute di “Responsabile amministrativa”,

rispettivamente il datore di lavoro nella “Notifica dell’incapacità lavorativa”

a Visana ha annunciato come “Posto di lavoro abituale: UFFICIO”.

__________: dal questionario datore di

lavoro, ricevuto dal nostro ufficio l’11.11.2021, è attestata l’attività

lavorativa prima dell’insorgenza del danno alla salute di “Responsabile

amministrativa”, rispettivamente il datore di lavoro nella “Notifica

dell’incapacità lavorativa” a __________ ha annunciato come “Posto di lavoro

abituale: UFFICIO”.

Lei è stata sottoposta a perizia per

conto della __________ nel quale rapporto peritale ha dichiarato di lavorare

come “impiegata amministrativa” ed inoltre “(…) Inizialmente svolgeva anche la

parte educativa poi dal 2007 solo quella amministrativa.” Asserzione poi da lei

ribadita anche durante la perizia ordinata dallo scrivente ufficio.

Si conferma pertanto integralmente

il contenuto del progetto di decisione del 25.03.2022.” (doc. 77, pag. 296 incarto AI).

1.5. L’assicurata

ha interposto ricorso contro la decisione del 19 maggio 2022, postulandone, per

quel che è dato di capire, l’annullamento.

Dal

profilo medico ella contesta al dr. __________ di aver accertato una capacità

lavorativa completa da dicembre 2021, giacché egli in quella data “nemmeno

mi conosceva e mai aveva parlato con me”, osservando come lo stesso perito

avesse rilevato, durante l’esame peritale, che l’assicurata avrebbe

verosimilmente riacquisito una capacità lavorativa completa, ma che in quel

momento essa non era ancora tale.

Per il

resto, la ricorrente asserisce di essere riuscita a “rientrare al 50% nei

lavori dove non devo essere necessariamente a contatto con i bambini oppure con

le famiglie. Tipo di lavoro (amministrativo) ma che mi crea problemi psichici

per me difficili da gestire” e che “seppur il mio lavoro è indicato

prevalentemente in ufficio, in realtà diverse tipologie del mio lavoro sono a

contatto con i bambini (organizzativi) e con le famiglie (relazionali). Due

punti che io ancora non riesco ad affrontare.”, ribadendo come il contatto

con i bambini, le famiglie, gli enti ed uffici cantonali relativi alla prima

infanzia incide negativamente sul suo stato valetudinario, ragione per cui “Per

me certi lavori per la tipologia di contatti e cosa dover affrontare è

impossibile per ora riprendere il lavoro al 100%” (cfr. I). A supporto

delle sue tesi l’insorgente allega altresì che “Nella struttura a svolgere i

[sic!] lavoro che io non riesco a fare c’è assunta una mia sostituta che si

occupa di quegli aspetti e mi affianca nel 50% ce sono riuscita a riprendere”.

L’insorgente

ha inoltre allegato il mansionario del suo lavoro attuale, evidenziando in

rosso le attività per lei attualmente impossibili (doc. D).

1.6. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha riproposto integralmente la sua presa di

posizione contenuta nella decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4),

rinviando alla giurisprudenza afferente alla priorità della dichiarazione resa

allorquando l’assicurata non aveva ancora riflettuto sulle conseguenze

giuridiche delle proprie affermazioni. L’Ufficio AI adduce inoltre che

l’attività svolta dall’assicurata prima dell’insorgere dei danni alla salute

sia equiparabile ad un’attività indipendente e pertanto, conformemente alla

giurisprudenza topica, il fatto che l’assicurata si sia organizzata facendosi

sostituire per alcune mansioni non è un motivo idoneo a giustificare la sua

incapacità al guadagno, configurando piuttosto un comportamento conforme

all’obbligo di ridurre il danno ex art. 7 LAI.

Oltre a ciò,

l’Ufficio AI ha rilevato che l’insorgente non ha contestato l’accertamento della

capacità lavorativa completa in attività adeguate ai limiti funzionali, ragione

per cui ella potrebbe svolgere lavori leggeri nel settore industriale e

commerciale, per un reddito (statistico) da invalido (aggiornato al 2020) di

fr. 55'638 senza riduzioni percentuali, rispettivamente di fr. 50'075 con una

riduzione percentuale del 10% a causa dei limiti funzionali rilevati dal medico

SMR.

Quo al

reddito da valido, l’Ufficio AI lo ha calcolato sulla media dei dati

dell’estratto conto individuale della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG per gli

anni 2013-2017, desumendone un salario da valido di fr. 65'954.

L’amministrazione,

procedendo alla comparazione dei redditi ex art. 16 LPGA, ha dunque calcolato

un grado AI non pensionabile del 24%. In ragione di quanto precede, ha

postulato la conferma della decisione impugnata e, conseguentemente, la

reiezione dell’impugnativa.

1.7. Con

disposizione del 4 luglio 2022 il Vicepresidente del TCA, oltre ad intimare la

risposta di causa all’insorgente, ha esortato quest’ultima a presentare entro

10 giorni osservazioni scritte circa la documentazione allegata alla risposta,

rammentando alle parti la facoltà di presentare ulteriori mezzi di prova nel

medesimo termine.

Le

parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto alla rendita dopo aver accertato la riacquisizione

della capacità lavorativa completa a far tempo da dicembre 2021, circostanza

che, a mente dell’amministrazione, esclude anche l’erogazione di una rendita

temporanea.

Va

rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pagg. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata il 19 maggio 2022 – data che,

di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore in quel

momento.

Per cui ogni

riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va

inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo

art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell’importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre

se il grado d’invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l’importo della rendita

viene computato del 2,5% per ogni grado d’invalidità supplementare (cpv. 4); se

il grado d’invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2).

Secondo le

disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo

dell’AI) per le persone che diventano invalide dopo l’entrata in vigore della

modifica legislativa, ovvero dopo il 31 dicembre 2021, si applica la nuova

legge.

Per contro,

agli assicurati che al momento dell’entrata in vigore della modifica

legislativa beneficiano di una rendita d’invalidità e hanno compiuto 55

anni continua ad essere applicata la LAI nel suo tenore fino al 31 dicembre

2021.

Per le

persone tra i 30 e i 54 anni che già percepiscono una rendita al momento

dell’entrata in vigore della modifica di legge, il diritto alla rendita

precedente perdura fintanto che il grado d’invalidità non subisce una modifica

ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (modifica di almeno 5% o aumento al

100%). Il diritto alla rendita precedente perdura anche se quest’ultima

diminuisce in seguito ad un aumento del grado d’invalidità o aumenta in seguito

ad una diminuzione del grado d’invalidità.

Inoltre, la

rendita d’invalidità viene aumentata se risulta una rendita più alta a causa di

un aumento del grado d’invalidità.

Per gli

assicurati che non hanno ancora compiuto i 30 anni ma che percepiscono

già una rendita al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge in

parola, solo dopo 10 anni dall’entrata in vigore di detta modifica sarà

applicata una scala delle rendite più dettagliata; se l’importo della rendita

diminuisce dopo 10 anni a causa dell’applicazione della scala delle rendite più

dettagliata, l’importo precedente continuerà ad essere pagato, configurando

dunque un minimo.

In caso di

modificazione rilevante del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA), sarà

versata la rendita corrispondente ad esso.

Sempre con

riferimento al contesto intertemporale, si rileva che le indennità giornaliere

che all’entrata in vigore della modifica legislativa sono versate in virtù dei

previgenti artt. 22 cpv. 1bis e 23 cpv. 2 e 2bis continuano ad essere versate

sino all’abbandono o alla conclusione del provvedimento che le ha

giustificate.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno

duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in

Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi,

ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche

o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili

al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche

(DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015).

In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In

due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten,

in: SZS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’e-sperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto,

un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. In concreto, ricevuta la (nuova)

domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.3), al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha proceduto a richiamare tutta la

documentazione medica, inclusa quella afferente all’incarto LAINF e

all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia,

sottoponendola al vaglio del medico SMR. Avendo quest’ultimo accertato una

capacità lavorativa completa da dicembre 2021 nell’attività abituale di

amministratrice come pure in attività adeguata (cfr. supra consid. 1.3), l’amministrazione

ha proceduto ad emanare la decisione qui impugnata, debitamente preavvisata

(cfr. supra consid. 1.4).

La

ricorrente contesta sia la valutazione medico-teoria operata dal medico SMR,

sia la valutazione economica operata dall’Ufficio AI, avendo quest’ultimo

asseritamente omesso di tenere in considerazione il mansionario dell’assicurata

concernente il relazionarsi con i bambini, le famiglie e tutti gli

interlocutori cantonali rientranti in linea di conto.

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ha motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

Come esposto

in narrativa (cfr. supra consid. 1.4 e seg.), sotto il profilo medico-teorico

l’insorgente contesta l’accertamento della sua capacità lavorativa, a suo dire

limitata al 50% e non, come ritenuto dall’amministrazione, presente in misura

completa da dicembre 2021.

La

valutazione della situazione medico-teorica da dicembre 2021 è basata sul

referto peritale del dr. __________ del 16 marzo 2022 (doc. 74 incarto AI). Lo

specialista, dopo aver indicato la situazione iniziale e gli aspetti formali

dell’accertamento (pag. 259 e seg.), vagliato la refertazione medica pregressa

(pagg. 260-267), proceduto all’indagine clinica (pagg. 268-275), esposto i

reperti oggettivi (pagg. 275-277) e discusso le conclusioni peritali con la

curante, dr.ssa __________ (pag. 277), ha formulato le diagnosi già riportate sopra

(cfr. supra consid. 1.3).

Il perito ha

inoltre osservato che:

“[…] mentre nell’attività di amministratore,

benché anche in questo caso sia stata colpita da un procedimento civile e

penale verso il quale l’assicurata sta combattendo per vie legali, le

modificazioni del suo atteggiamento non vanno verso l’evitamento ma verso una

maggior attenzione che tuttavia non ne inficia il rendimento [,] nell’attività

di educatrice, è necessario ancora un periodo di graduale esposizione per cui,

nell’arco di un anno, potrebbe recuperare una CL piena, ma attualmente la

stessa è ancora scmeata nella misura di un 40% (diminuzione del rendimento) per

l’incompleta remissione dall’episodio depressivo.[…]”. (pag. 280)

“La prognosi per un completo recupero della CL anche

nell’attività di educatrice è buona nell’arco di 8-10 mesi con il proseguo

del trattamento e con una graduale esposizione alle attività educative, oltre

a quelle amministrative già riprese.” (pag. 280).

Ha inoltre

rilevato come non vi sia alcun deficit afferente all’attività amministrativa,

nemmeno per quanto concerne il contatto con gli altri (pag. 281 e seg.).

Quanto

precede ha portato il perito ad accertare una capacità lavorativa completa in

attività amministrativa dal mese di dicembre 2021, precisando come, oltre

all’attività amministrativa, “qualsiasi attività in cui l’assicurata non

rivesta il ruolo di educatrice dell’infanzia può essere considerata adeguata”

(cfr. supra consid. 1.3.).

L’insorgente

contesta l’accertamento del perito, adducendo come quest’ultimo neppure

conoscesse l’assicurata nel dicembre del 2021 (avendola peritata il 10 e 16

marzo 2022, cfr. doc. 74, pag. 259 incarto AI), non comprendendo dunque come

egli abbia potuto accertare la ripresa di una capacità lavorativa completa in

quel momento.

Questa Corte

non può seguire la tesi della ricorrente secondo cui un accertamento dello

stato valetudinario pregresso – effettuato da specialisti, basandosi su

documentazione specialistica e organizzando colloqui personali con l’assicurata

– non possa aver luogo poiché non avvenuto in tempo reale. La questione a

sapere se e in che misura lo stato di salute pregresso di un assicurato possa

essere accertato o meno è infatti prerogativa medica.

Pertanto, la

censura della ricorrente cade nel vuoto.

L’insorgente

rimprovera inoltre all’amministrazione di non aver considerato che lo stesso

dr. __________ ha affermato che, nonostante una prognosi positiva circa la

ripresa della capacità lavorativa completa, quest’ultima non era ancora tale in

quel momento.

La

ricorrente omette di considerare che l’indicazione del perito era riferita

all’attività di educatrice d’infanzia, non all’attività amministrativa; per

quest’ultima il dr. __________ ha ritenuto l’insorgente completamente abile al

lavoro da dicembre 2021, come desumibile dagli estratti della perizia riportati

sopra.

Pertanto,

anche su questo punto la ricorrente non può essere seguita.

L’insorgente

rinvia in modo generico ai rapporti medici della curante dr.ssa __________ che,

a mente sua, accerterebbero una capacità lavorativa massima del 50%.

A tal

proposito si rileva innanzitutto che il perito indipendente, dr. __________, ha

accuratamente vagliato la refertazione medica pregressa, incluse le

certificazioni della curante fino al certificato del 22 dicembre 2021 (cfr.

doc. 74, pagg. 260-267 incarto AI), comunicando altresì a quest’ultima, durante

il colloquio telefonico del 16 marzo 2022, le conclusioni peritali.

Ora, si

rammenta innanzitutto che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.5.).

Tale principio si impone a maggior ragione nel caso di specie, giacché le

certificazioni rilasciate dalla curante nel corso degli anni risultano

oltremodo scarne, non essendosi la curante neppure confrontata attivamente con

le risultanze peritali, pur essendo stata informata in tal senso addirittura dal

perito medesimo pendente perizia.

A titolo

esemplificativo si rinvia allo scarno certificato medico della curante datato

31 maggio 2022 con il quale quest’ultima, senza addure alcun motivo, ha

certificato che “la paziente […] è inabile al lavoro nella misura del

50% dal 1° giugno 2022 fino al 31 luglio 2022 compreso” (doc. 80 incarto AI;

in tal senso cfr. anche docc.111, 115, 116, 119 incarto AI).

D’altronde,

la carente attendibilità delle certificazioni della curante è stata rilevata

già dal medico fiduciario, dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia), durante la perizia fiduciaria della __________ del 18 settembre

2021; la specialista aveva ritenuto ingiustificata l’incapacità lavorativa

completa certificata dalla curante, comunicando – anche in questo caso – tale

conclusione direttamente a quest’ultima (doc. 74, pag. 265 e seg. incarto AI).

Pertanto,

anche tale censura della ricorrente s’appalesa all’evidenza infondata.

Tutto bene

considerato, questa Corte non rileva alcun motivo per discostarsi dalle

conclusioni peritali del dr. __________, fatte proprie dall’amministrazione

(cfr. supra consid. 1.3. e seg.), la ricorrente non avendo neppure presentato

nuova refertazione medica a supporto della sua tesi.

Conseguentemente,

è accertato che la ricorrente presentava una capacità lavorativa completa a far

tempo da dicembre 2021, sia nell’attività amministrativa – che l’Ufficio AI

ritiene essere l’attività abituale (in merito cfr. infra consid. 2.8) –, sia in

attività adeguata.

L’insorgente

non ha mai contestato l’accertamento della capacità lavorativa completa in

attività adeguate; questa Corte non ravvisa motivi per discostarsi

dall’accertamento del SMR.

2.8. La

ricorrente contesta pure la valutazione economica: a mente sua l’attività

abituale non era, come ritiene l’amministrazione, esclusivamente amministrativa

ma comprendeva anche il contatto con i bambini, le famiglie, gli enti e le

autorità cantonali. Tali mansioni, soggiunge l’insorgente, non sono attualmente

per lei più esigibili a causa della sua affezione psichiatrica.

Non essendo state

sollevate altre censure afferenti alla valutazione economica, il TCA può

limitare la sua disamina all’accertamento dell’attività abituale di RI 1

antecedente all’insorgenza del danno alla salute.

Va qui ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).

In concreto,

nel formulario Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita

del 15 luglio 2021 (doc. 20), alla domanda circa la descrizione del

lavoro/funzione l’insorgente ha indicato di essere “Direttrice amministrativa”

presso due datrici di lavoro, segnatamente l’__________ (dal 2003 fino alla

chiusura avvenuta nel 2021) e l’__________ (dal 2003 in avanti) (pag. 96).

Dagli

estratti RC agli atti (docc. 25 e 26 incarto AI) emerge che l’insorgente era

direttrice con diritto di firma individuale presso l’Associazione __________ e

l’Associazione __________ dal 9 aprile 2019.

Nel

curriculum vitae datato 14 agosto 2021, al p.to 3 relativo alle attività

professionali, l’insorgente ha indicato la funzione “Educativo” e il

tipo di attività “Amministrativo” (doc. 43, pagg. 141 e 148 incarto AI).

Nel questionario

per il datore di lavoro datato 25 ottobre 2021, alla domanda sull’attività

lavorativa prima dell’insorgenza del danno alla salute la datrice di lavoro (__________)

ha indicato “Responsabile amministrativa” fino al 1. ottobre 2020 (doc.

50, pag. 163 incarto AI). Alla domanda sull’attività lavorativa prima

dell’insorgenza del danno alla salute la datrice di lavoro (__________) ha invece

indicato “RESP. AMMMINISTRATIVA” fino al 1. ottobre 2020 (doc. 51, pag.

173 incarto AI).

L’__________,

nella notifica del 20 ottobre 2020 dell’incapacità lavorativa all’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera per malattia, ha descritto l’attività

lavorativa attuale dell’assicurata quale “Capo responsabile di centro”,

indicando quale posto di lavoro abituale “Ufficio” (doc. 114 incarto

AI).

La stessa

descrizione è stata fornita anche dall’__________ (doc. 113 incarto AI).

Nel referto

peritale della dr.ssa __________ datato 18 settembre 2021, la specialista ha

messo a verbale la dichiarazione dell’insorgente secondo cui “L’Assicurata

lavorava da anni per l’associazione __________ al 50% ed al 50% per

l’associazione __________ come impiegata amministrativa. […] Inizialmente

svolgeva anche la parte educativa poi dal 2007 solo quella amministrativa”

(doc. 139 incarto AI).

Nell’anamnesi

lavorativa esperita dal perito dr. Boselli (cfr. supra consid. 1.3.), lo

specialista ha riportato: “Nel 2007, quando quasi casualmente si liberano

dei locali a __________ ed ha conosciuto un’educatrice che applicava il __________,

le chiede se è interessata a lavorare insieme a lei e fonda anche il secondo

asilo […].L’assicurata si è occupata in particolare dell’organizzazione,

dei rapporti con i genitori, della scelta del personale educativo e, se c’era

necessità, anche della parte educativa per lo più nei primi anni, mentre negli

anni successivi si è staccata sempre più da questa attività […]” (doc. 74,

pag. 269 incarto AI).

Nel suo

scritto del 7 giugno 2022, l’insorgente dichiarava, riferendosi alla decisione

di rifiuto di prestazioni (doc. 77 incarto AI): “[…] vi chiedo in base a

cosa potete affermare che sono abile dal 12.2021 visto che io la visita con il

Dr. __________ l’ho effettuata nel mese di marzo 2022 e con il quale ho

esternato il motivo per cui non sono in grado di poter riprendere l’altro 50%

il mio lavoro amministrativo per cui ero assunta sia all’__________ e all’__________.

Vi chiedo con questa [lettera, n.d.r.] la copia del rapporto peritale

e di poter avere la trascrizione totale della registrazione dei nostri due

incontri dove si evincevano i motivi per cui in questo momento non mi è ancora

possibile riprendere il lavoro amministrativo al 100%. Le motivazioni per cui

non mi è possibile e che tipo di lavoro amministrativo svolgo lo si evince

dalle registrazioni. Il mio lavoro amministrativo dove si vero che la maggior

parte del lavoro si volge in ufficio ma è la tipologia del lavoro che è

discutibile per il mio problema di salute” (doc. 81, pag. 310 incarto AI).

Questa

Corte, esaminata la documentazione suesposta, ritiene dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V

195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’attività abituale

dell’insorgente antecedente all’insorgenza del danno alla salute era quella

amministrativa, ossia un’attività quasi esclusivamente d’ufficio, confermando

l’assunto dell’amministrazione in tal senso.

A tal

proposito si rileva che l’unica prova, presentata dall’assicurata solo con il

ricorso, a conforto della sua tesi consiste in un asserito mansionario presso l’__________;

tale scritto non reca alcuna data e risulta essere stato allestito e/o firmato

dalla ricorrente medesima, rispettivamente dalla di lei figlia (cfr. firma in

calce al documento con i diritti di firma secondo l’estratto RC di cui al doc.

26 incarto AI). Esso non è suscettibile di fare dubitare della fedefacenza di

quanto emerso dalle surriferite dichiarazioni rese in tempo reale dall’assicurata

e dalle datrici di lavoro.

A tal

proposito, risulta pertinente la considerazione dell’Ufficio AI afferente al

principio, sancito dalla giurisprudenza federale, secondo cui in caso di

dichiarazioni divergenti, rispettivamente tra loro inconciliabili, la

dichiarazione resa in tempo reale, quando l’assicurata ignorava le conseguenze

giuridiche delle proprie dichiarazioni, risulta prioritaria (cfr. IV, pag. 3).

A titolo

abbondanziale, si rileva che il calcolo del grado d’invalidità – non

pensionabile – in attività adeguate operato dall’Ufficio AI (cfr. supra consid.

1.6.) non è stato oggetto di contestazione e questa Corte non ravvisa errori

nel procedere dell’amministrazione.

Conseguentemente,

è accertato che RI 1 era abile al lavoro in misura completa da dicembre 2021

(cfr. supra consid. 2.7.), sia nell’attività abituale di amministratrice che in

attività adeguate.

2.9. Nonostante

la ricorrente avesse potuto, sulla base dei periodi d’incapacità lavorativa accertati

(cfr. supra consid. 1.3 in fine), beneficiare del diritto ad una rendita AI

temporanea dal 1. ottobre 2021 (dopo l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI), avendo ella presentato una domanda di prestazioni AI tardiva il 15/26

luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.3 in initio), il versamento sarebbe potuto

avvenire solo nel mese di gennaio 2022 (ossia sei mesi dalla presentazione

della domanda, conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI). Tuttavia, essendo stata

accertata una capacità lavorativa completa a dicembre 2021 (cfr. supra consid.

2.7 in fine), l’Ufficio AI a ragione ha respinto la domanda di prestazioni.

Occorre fare

due precisazioni.

In primo

luogo, in concreto il 1. gennaio 2022 non sarebbe stato solo il momento determinante

per il versamento dell’e-ventuale rendita, ma anche per l’insorgenza

dell’eventuale diritto alla rendita (temporanea), vista la tardività

della domanda di prestazioni (Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 3 ad art. 29 LAI).

Si rileva inoltre

che in concreto non trova applicazione l’art. 88a cpv. 1 OAI, il citato

disposto presupponendo alternativamente un caso di revisione della rendita (STFA

Fatti

I 170/01 del 10 dicembre 2001 consid. 2b e Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 36 ad

art. 28 LAI) o l’assegnazione con effetto retroattivo di una (prima)

prestazione graduata e/o limitata nel tempo (STF 8C_36/2019 del 30 aprile 2019

consid. 5., 8C_670/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.1., 9C_996/2010 del 5

maggio 2011 consid. 8. (non pubbl.); STCA 32.2021.128 del 14 marzo 2022 consid.

2.4.; Sentenza IV.2014.00201 del 28 ottobre 2015 del Tribunale delle

assicurazioni di Zurigo consid. 1.4. e seg.; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 207).

Che l’applicazione del disposto presuppone l’erogazione di una prestazione

(anche temporanea), lo si desume anche dal suo titolo marginale (Modificazione

del diritto) e dal tenore del suo cpv. 1 (sottolineatura del redattore):

“Se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione

o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può

supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,

Considerandi

e presumibilmente continuerà a durare”.

In casu, la decisione

del 19 maggio 2022 non configura una decisione d’assegnazione con effetto

retroattivo di una (prima) prestazione graduata e/o limitata nel tempo ma un

rifiuto di prestazioni; un diritto alle stesse non era neppure dato, avendo

l’Ufficio AI accertato una la riacquisizione della capacità lavorativa completa

a dicembre 2021, ossia un mese prima dell’insorgenza del diritto

dell’assicurata ad una rendita (temporanea).

Visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente

respinto.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti