32.2022.44
Respinta una nuova domanda di prestazioni. Rinvio degli atti per l'allestimento di una perizia psichiatrica
14 novembre 2022Italiano34 min
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.44
BS/sc
Lugano
14 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, di professione
badante a tempo parziale, nel settembre 2011 ha inoltrato una domanda di
prestazioni respinta con decisione 8 maggio 2012 (doc. AI 42; se non
diversamente indicato, i documenti citati si riferiscono agli atti prodotti
dall’Ufficio AI con la risposta di causa).
1.2. Nel dicembre 2019 l’assicurata ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 65). Raccolta la
documentazione medica, con rapporto 27 settembre 2021 l’Ufficio AI ha ritenuto
l’assicurata inabile al 100% dall’ottobre 2018 in tutte le attività, ma abile
al 75% in attività adeguate dal 14 settembre 2021 (data della visita presso il
dr. med. __________) (doc. 117).
Con rapporto 22 ottobre 2021 il
consulente in integrazione professionale (consulente IP) ha valutato, tenendo
conto delle risultanze mediche, la residua capacità dell’assicurata
individuando a titolo di esempio diverse attività ritenute esigili, escludendo
l’adozione di provvedimenti professionali volti ad aumentare la capacità al
guadagno dell’assicurata (doc. 120). Infine, l’amministrazione ha fatto
esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica, concludente, con rapporto 29 dicembre 2021, per un’inabilità del 22%
nelle mansioni consuete (doc. 123). Considerata l’assicurata quale persona con
attività lucrativa a tempo parziale (61% quale salariata e 39% quale
casalinga), in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha determinato un
grado d’invalidità globale del 70% dal 1° ottobre 2018 e del 22% dal 14 settembre
2021.
Di conseguenza, con la decisione
contestata, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurata una rendita intera dal 1° ottobre 2019 (vale a dire alla scadenza
dell’anno di attesa) al 31 dicembre 2021, ossia tre mesi dal miglioramento dello
stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI), essendo il grado d’invalidità inferiore
al 40%. Contestualmente è stato precisato che ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI
il versamento della rendita può essere effettuato al più presto dopo sei mesi
dell’inoltro della domanda di rendita, in concreto dal 1° giugno 2020 (doc.
162).
1.3. L’assicurata, patrocinata dall’avv.
RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la succitata
decisione, postulandone l’annullamento con conseguente rinvio degli atti
all’Ufficio AI al fine di esperire una perizia medica volta ad accertare
l’effettiva capacità lavorativa.
Contesta la valutazione medica
operata dall’Ufficio AI, in particolare quella in ambito psichiatrico,
ritenendo la valutazione del SMR incompleta. Postula di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha sostenuto la validità della valutazione medica, chiedendo pertanto la
reiezione del ricorso.
1.5. Il 22 agosto 2022 l’assicurata ha prodotto
un certificato del suo psichiatra curante attestante una piena incapacità
lavorativa (VI).
1.6. Su richiesta del TCA, con
osservazioni 15 settembre 2022 l’Ufficio AI ha allegato la presa di posizione
del SMR in merito al succitato rapporto dello psichiatra curante, confermando
la richiesta di respingere il ricorso (X).
1.7. Il 14 ottobre 2022 la ricorrente ha
inoltrato le proprie osservazioni in merito alla suddetta presa di posizione
dell’amministrazione e ribadito quanto richiesto con il ricorso (XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure
no, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto alla rendita dal 1°
ottobre 2019 al 31 dicembre 2021.
Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della
protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita
dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;
Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:
Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9200 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e
casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene
prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se
la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sottolineatura del redattore).”
Infine, il marg. no. 9200 CIRAI
prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio
2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne
nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite
anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano
pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31
dicembre 2021”.
Nel caso in esame è applicabile
la Disposizione transitoria lett. c (cfr. marg. no. 9200 CIRAI) poiché al
momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa (1° gennaio 2022)
l’assicurata, essendo nata l’8 dicembre 1964, aveva già compiuto 55 anni.
Inoltre, la modifica determinante (soppressione del diritto alla rendita) è
avvenuta il 31 dicembre 2021, ossia tre mesi dal miglioramento dello stato di
salute (art. 88a cpv. 1 OAI).
Ne consegue che applicabile è
il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, anche se la decisione è stata emessa
dopo il 1° gennaio 2022.
nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Per costante giurisprudenza, quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato
migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione
di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06,
pag. 64-65).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne
non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione
nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,
poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e
propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da
questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3
LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni
consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv.
2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga
all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali lavori domestici
nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo la prassi amministrativa,
per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle
lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività
benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è
impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona
lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.
139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia
domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del
congiunto e dalle circostanze locali.
Va qui segnalato che dal 1°
gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R.
Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
2.5. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a
tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità
per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le
mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa
o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due
ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta
dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta
Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono
un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag.
54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr.
42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata
ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF
134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la
possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività
lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è
previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a
questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi
dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31
dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che,
quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo
giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività
lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad
esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo
nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a
tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha
causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della
rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi
al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata
secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza
citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di
prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid.
4.3).
Infine, va fatto presente che,
oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.5), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è
stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente
all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello del
grado d’invalidità.
2.6. Infine,
per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Ritornando al caso in esame,
l’assicurata è stata considerata salariata nella misura del 61% e senza
attività lucrativa per il restante 29%. Tale ripartizione è rimasta
incontestata e del resto è stata confermata nell’ambito dell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica di cui al
rapporto 29 dicembre 2021 (doc. 123).
Oggetto del contendere è
sostanzialmente il miglioramento della capacità lavorativa quale salariata
fatto risalire dall’Ufficio AI al 14 settembre 2021.
2.8. Grado d’invalidità quale
salariata
2.8.1. Per quel concerne la parte
salariata, sulla base della documentazione medica raccolta, con annotazioni 27
settembre 2021 il dr. med. __________, attivo presso il SMR, ha posto le
seguenti diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" (…)
2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa
(CL)
Cod.infermità: 7.38 Danno funz.: 91
Protrusione erniaria paramediana
destra su discopatia ISSI, iperalgica, con parestesie ma non deficitaria,
infiltrata a due riprese con esito favorevole anche se di breve durata.
St. d. intervento chirurgico
(23.04.2021) di revisione PTA destra con cambio acetabolare per scollamento
asettico acetabolo destro impiantato nel 2011 con PTA di prima intenzione.
St. d. intervento chirurgico
(14.02.2020) di rimozione del cerchiaggio al femore destro per disturbi da
attrito.
St. d. intervento chirurgico
(04.09.2019) di rimozione cerchiaggio al femore sinistro per disturbi residui,
in:
- st.
d. intervento chirurgico (27.10.2017) di revisione della
PTA sinistra Stryker con cambio inserto,
testa e stelo per disturbo da eterometria anatomica vera dopo PTA bilaterale
per coxartrosi 09.05.2011 destra e 04.09.2011 sinistra.
St. d. intervento chirurgico
(24.05.2019) di escissione ematoma infetto a Bacillus Thuringiensis, in:
- st.
d. intervento chirurgico (10.10.2018) di revisione PT anca
destra con cambio inserto, stelo testina
per disturbi residui con dolori e difetto di intra-rotazione, in st. d. primo
impianto il 09.05.2011.
Severa osteoporosi trattata.
F33.1 Sindrome depressiva ricorrente,
episodio di media gravità, ad evoluzione cronica.
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
St. d. asportazione di adenoma paratiroideo su:
- iperparatiroidismo
primario con calcolosi calcica renale recidivante.
Mioma uterino sotto controllo.
Meningioma sotto controllo.” (pag. 512 incarto AI)
Il medico SMR ha poi elencato le
seguenti limitazioni funzionali:
" (…)
a)
Carico max. Kg
o Nessuna Limitazione
x 5 kg
b)
Alternanza della
postura
al bisogno
o No
x Sì x Inclusa o Non inclusa
c)
Difficoltà nella
svolgere lavori di
precisione
x No
o Sì o Inclusa o Non inclusa
d)
Necessità di pause
supplementari
x No
o Sì o Inclusa o Non inclusa
3.2. Ulteriori limiti e/o risorse
Può svolgere un’attività adeguata
molto leggera e prettamente sedentaria.
LIMITAZIONI MEDICO TEORICI
Sollevare e portare pesi all’altezza dei fianchi:
- LIEVEMENTE
RIDOTTA molto leggeri (fino a 5 kg), RIDOTTA leggeri (6-10 kg), DI RADO-MAI
(11-25 kg), MAI pesanti (26-45 kg), RIDOTTA sollevare fino a 5 kg sopra
l’altezza del petto, MAI oltre i 5 kg;
maneggiare attrezzi;
- NORMALE
di precisione, LIEVEMENTE RIDOTTA leggeri, MOLTO RIDOTTA medi, MAI pesanti,
NORMALE la rotazione manuale;
posizione corporea/mobilità:
- RIDOTTA
lavori sopra l’altezza del capo / con rotazione del tronco / seduto ed
inclinato in avanti / in piedi ed inclinato in avanti / inginocchiata /
effettuare la flessione delle ginocchia;
posizione di lunga durata:
- LIEVEMENTE
RIDOTTA seduta, MOLTO RIDOTTA-DI RADO eretta;
spostamento:
- LIEVEMENTE
RIDOTTA camminare fino a 50 mt, RIDOTTA oltre i 50 mt, MAI per lunghi tragitti
/ su terreni dissestati, MOLTO RIDOTTA-DI RADO salire-scendere le scale, MAI
salire-scendere ponteggi/scale a pioli;
equilibrio/bilanciamento,
- possibile solo in parte. (…)” (pag. 513 incarto AI)
Egli ha ritenuto l’assicurata
inabile al 100% in qualsiasi attività dall’ottobre 2018, ma inabile al 25% dal
14 settembre 2021. Tale data corrisponde al rapporto del dr. med. __________,
specialista in chirurgia ortopedia e traumatologia presso la Clinica __________,
in cui il sanitario ha ritenuto esigibili “unicamente lavori sedentari o che
richiedono brevi spostamenti”, avendo precedentemente indicato limitazioni “…
agli arti inferiori con zoppia persistente e necessità di aiutarsi con una
stampella”, attività adeguate che la paziente può svolgere “anche 6-8 ore
al giorno” (doc. 112).
Quanto alla nuova documentazione
prodotta dall’assicurata dopo il progetto di decisione, con annotazioni 1°
aprile 2022 il suddetto medico SMR ha rilevato:
" Dalla
nuova documentazione medica pervenuta agli atti emerge il rapporto del Dr. med.
__________ del 17.02.2022 dove a supporto della elettromiografia del 16.02.2022
conclude:
- “Non rilevo particolari cambiamenti clinici
ed elettrofisiologici rispetto a quanto descritto dal Dr. __________".
Il rapporto del Dr. med. __________ del 28.09.2021 preso in causa,
attesta:
- "Caro __________ (Dr. med. __________)
Mi
permetto di riassumere il nostro incontro odierno basandomi sul nostro primo rapporto
del 20.07.2021 e dal tuo rapporta dettagliato del 16.09.2021 per il quale ti ringrazio.
Come
sappiamo, dal punto di vista neurologico siamo confrontati con una lesione parziale
del nervus femoralis destra e nervus gluteus superiore destra in uno stato dono
diversi interventi ortopedici per l'anca destra.
Comunque
oggi possiamo descrivere un'evoluzione favorevole, nel senso che:
1. La paziente non ha più
dolori.
Considerandi
2.
Lei riesce a camminare abbastanza bene
con o senza la stampella.
3.
Trovo ancora il segno di Trendelenburg,
una chiara debolezza del muscolo gluteo medio, iliopsoas e quadricipite destra
ma chiaramente migliorata rispetto all'esame precedente.
4.
Come vediamo sotto, la situazione
elettrofisiologica è chiaramente migliorata nei muscoli vastus lateralis,
rectus femoris e iliopsoas destra, nel senso che l'attività volontaria ancora
ridotta ma meno rispetto all'esame precedente."
È da sottolineare che il Dr. med. __________ descrive e conferma
la difficoltà di deambulazione dell'A., già nota e già valutata dal Dr. med. __________,
alla quale valutazione lo stesso Dr. __________ si riferisce e si basa, come
lui stesso cita:
- Mi permetto di riassumere il nostro incontro
odierno basandomi sul nostro primo rapporto del 20.07.2021 e dal tuo rapporta dettagliato
del 16.09.2021 per il quale ti ringrazio.
Infatti nella descrizione delle limitazioni funzionali, il Dr.
med. __________ nel rapporto di 14.09.2021 attesta una importante limitazione
degli spostamenti dell'A..
Quindi sulla base di quanto sopra, si conferma che la
valutazione delle limitazioni funzionali dal Dr. med. __________ nel suo
rapporto del 14.09.2021 contempla tutte le informazioni sullo stato di salute
somatico dell’A. citate nei rapporti sia dal Dr. med. __________ del
17.02.2022, che dal Dr. med. __________ del 28.09.2021.
Per cui si conferma il rapporto
medico SMR del 27.09.2021.
Per ciò che attiene la caduta del 19.01.2022 senza reliquati
residui tutt’ora perduranti, comporta una IL 100% per 2-4 settimane.”
(pag. 587-588 incarto AI)
Visto quanto sopra, questo TCA
concorda con il SMR nel ritenere l’assicurata inabile al 25% in attività
adeguate, tenuto conto delle limitazioni fisiche riportate e questo a partire
dall’attestato miglioramento del dr. med. __________ (14 settembre 2021). Né
del resto in sede ricorsuale è stata prodotta documentazione attestante un peggioramento
dello stato di salute.
2.8.2
Per quel che concerne la componente psichiatrica,
con annotazioni 24 settembre 2021 il medico SMR dr. med. Prolo, specialista in psichiatria
e psicoterapia, ha preso posizione sul rapporto medico prestampato dall’Ufficio
AI e compilato il 16 settembre 2021 dallo psichiatra curante dell’assicurata,
dr. med. __________ (doc. 114):
" Ho preso
visione del rapporto del Dr. __________ pervenuto il 22.09.2021.
Lo stesso psichiatra curante non esprime limitazioni nelle
mansioni consuete, l’assicurata abita da sola e non emergono difficoltà
significative nella gestione del ménage domestico.
La descrizione fornita dal curante è fondamentalmente di carattere
soggettivo, emerge una condizione reattiva ad uno stato somatico compromesso
rispettivamente delle questioni biosociali e relazionali problematiche ed
irrisolte ne lo potrebbero essere attraverso delle
misure mediche. Il Dr. __________ riferisce l'inabilità lavorativa
ad un lavoro fisicamente e psichicamente pesante. È verosimile che in
un'attività leggera, scarsamente stressante, sedentaria, anche in ambito
psichiatrico la capacità lavorativa sia completa nell'attualità e nel
pregresso, cosi come certificato dal Dr. __________.”
(pag. 510 incarto AI)
A questa conclusione questo TCA
non può prestare adesione per i seguenti motivi.
Innanzitutto va fatto presente
che il dr. med. __________ ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente,
episodio di media gravità (ICD 10: F33.1). Certo, lo specialista curante non si
è espresso in merito alle limitazioni di natura extra-somatica nello
svolgimento delle mansioni consuete, rimarcando unicamente che “la
paziente
svolge le mansioni domestiche benché con fatica per le limitazioni fisiche”;
punto no. 4.5 del succitato rapporto). Altrettanto vero è che lo psichiatra
curante ha esposto la situazione attuale soggettiva della paziente. Tuttavia, dal
punto oggettivo egli ha ritenuto che “la timia persiste rivolta verso il
polo negativo con un sentimento di sfinimento psico-fisico, episodiche idee
suicidali, al momento senza rischio di passaggio dall’atto in seno
autoclastico. Labilità emotiva. Componente ansiosa con acmi ed insonnia.
Inappetenza. Tendenza all’isolamento sociale: astenia. Rallentamenti della
capacità di concentrazione. Livello di funzionamento globale ridotto. La
tolleranza allo stress in senso lato è notevolmente ridotta con rapida esauribilità”
(pag. 507). Lo psichiatra curante ha sostenuto che l’attività di traduttrice (professione
svolta in precedenza) richiede una notevole concentrazione e che l’attività di ausiliaria
alle cure è fisicamente pesante (punto n. 3.3 del rapporto). Secondo questo TCA
ciò non vuol dire, come sostenuto dal SMR, che verosimilmente anche in ambito
psichiatrico l’assicurata può svolgere pienamente attività leggere come
attestato dal dr. Bertoglio. Difatti, lo psichiatra curante ha sostenuto che “non
è prevedibile la ripresa di una capacità lavorativa nemmeno parziale”. Tale
conclusione lo psichiatra curante l’ha ribadita nel rapporto 20 agosto 2022
prodotto pendente causa: “valuto per la mia paziente un’incapacità
lavorativa completa per qualsiasi attività adeguata”, con una prognosi
negativa (doc. VI).
Va fatto presente che, secondo
giurisprudenza, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli
atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui
quest'ultima contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si
fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.
consid. 5b ed il riferimento; “Aktengutachten”), tale giurisprudenza va
tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che
necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo
settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un
consulto personale (DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001
U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA
35.2005.9
dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio
2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del
13.
aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8;
STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e la STCA 32.2019.47 del 24
febbraio 2020, consid. 2.5).
Se nel concreto per quel che
concerne gli aspetti somatici il SMR ha validamente proceduto ad una
valutazione sulla capacità lavorativa fondandosi sugli atti che, a loro volta,
si fondano su un esame personale dell’assicurato, ciò non è il caso per quel
che concerne la componente extra-somatica. Il SMR ha escluso la presenza di
un’incapacità lavorativa extra-somatica senza aver visto l’assicurata. In
questo senso e in analogia alla succitata giurisprudenza, al rapporto 27
settembre 2021 del SMR non può essere data adesione. Viste poi le divergenze
tra SMR e psichiatra curante, una perizia psichiatrica esterna è da ritenere
necessaria. A tal riguardo, questo Tribunale sottolinea che la capacità
lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata nell’ambito di una procedura
probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr.,
su questo tema, ad esempio, STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid.
2.7.3). Va inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 49 in merito ai criteri per
definire i disturbi depressivi di grado leggero fino a media gravità (quest’ultima
concerne il caso in esame) come invalidanti.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento o perché vi erano
delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (cfr., fra le
tante: STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.9).
Rilevato
come, per le ragioni esposte, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei
fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione,
affinché metta in atto l’accertamento peritale necessario, per chiarire lo
stato di salute extra-somatico dell’assicurata e le sue conseguenze sulla sua
capacità lavorativa nell’attività abituale e in attività adeguate.
Qualora
l’accertamento dovesse concludere per un’inabilità lavorativa psichica, ai fini
di una valutazione globale sarà compito dell’Ufficio AI valutare se la stessa
sia da sommare o da integrare a quella d’origine somatica.
2.9
Grado d’invalidità quale casalinga
In merito alla definizione degli
impedimenti (fisici) nelle mansioni domestiche, l’Ufficio AI ha esperito
un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica,
conformemente ai marg. 3081 ss della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).
Nel
relativo rapporto 29 dicembre 2021 l’incaricata, passando in rassegna tutti le
mansioni domestiche, ha quantificato in 22% il grado degli impedimenti (doc. 123
incarto AI).
Questo
TCA non ha nulla da eccepire sull’operato dell’incaricata dell’inchiesta, né vi
è motivo per intervenire in merito alla sua valutazione. Al riguardo, la
giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e
senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK
1986.
p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella
causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128
V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
2.10
In conclusione, in
accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e, fermo restando
il diritto alla rendita intera rimasto incontestato (1° giugno 2020 – 31
dicembre 2021), gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
conformemente agli accertamenti medici di cui al consid. 2.8.2. In esito agli
stessi l’amministrazione dovrà poi valutare se aggiornare anche l’inchiesta
economica per persone con attività domestica. In seguito, essa definirà
nuovamente il diritto alle prestazioni dell'assicurata, successivamente al
gennaio 2022 emanando una nuova decisione formale, debitamente preavvisata ex
art. 57a LAI.
A questo proposito va rammentato
che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria
giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa
la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le
riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la
causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la
conferma del diritto alla rendita intera, non vi è spazio
per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre
2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2020.12 del 7 settembre
2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del
10.
maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27
luglio 2015).
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del
ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà pure le ripetibili alla ricorrente rappresentata da un legale. La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto
priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del
14.
marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita intera (1° giugno
2020 – 31 dicembre 2021), è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI
affinché proceda come ai considerandi.
2. Le spese per fr. 500 sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di
ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende la domanda di assistenza giudiziaria
priva di oggetto.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti