32.2022.45
Revisione con riduzione della rendita da intera ad un quarto. Conferma perizia psichiatrica. Rinvio per valutazione somatica e per esaminare eventuali provvedimenti professionali di un assicurato, ultra 55enne, da oltre 30 anni beneficiario di una rendita intera
21 novembre 2022Italiano56 min
la capacità lavorativa sul piano medico teorico, deve quindi tenere conto di tutti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.45
BS
Lugano
21 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 maggio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 13 ottobre 1992, in
sostituzione del precedente provvedimento del 12 febbraio 1992, RI 1, classe
1966, di professione verniciatore di carrozzeria, è stato posto al beneficio di
una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 1991 a seguito di una patologia
psichiatrica (cfr. doc. AI 16; se non diversamente indicato, i documenti citati
si riferiscono agli atti prodotti dall’Ufficio AI con la risposta di causa) e
della conseguente piena inabilità al lavoro in qualsiasi attività accertata dal
dr. __________ nella perizia psichiatrica 15 novembre 1991 dove all’assicurato
è stata diagnosticata una nevrosi ipocondriaca (doc. 10)
La rendita è stata confermata con
comunicazioni del 7 dicembre 1993, 23 gennaio 1996, 16 febbraio 1998, 3 agosto
2001, 25 ottobre 2005, 25 novembre 2009, 31 marzo 2011 e 27 giugno 2016 (doc.
21, 27, 38, 45, 54, 69 e 92).
1.2. Nel marzo 2021, dopo una
segnalazione anonima (cfr. doc. 131), l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una
procedura di revisione (doc. 93).
Ritenuto necessario un
approfondimento d’ordine psichiatrico [cfr. annotazioni 20 settembre 2021 del
Servizio medico regionale (SMR), in doc. 107)], l’amministrazione ha incaricato
il dr. med. __________ di espletare una perizia psichiatrica (doc. 10),
Con rapporto 24 dicembre 2021,
accertato un miglioramento dello stato di salute psichico, il suddetto
specialista ha ritenuto l’assicurato dal 2017 inabile al lavoro al 40% in tutte
le attività (doc. 118). La perizia è stata avallata dal SMR con annotazione del
29 dicembre 2021 (doc. 119).
Con rapporto 14 febbraio 2022 il
Servizio integrazione professionale (SIP), tenuto conto delle risultanze
peritali, ha valutato la capacità lavorativa dell’assicurato ritenendolo
integrabile nella sua attività abituale ed in altre attività (trattasi di
professioni accessibili in modo autonomo senza la necessità di formazioni
specifiche) nella misura del 60%, per un grado d’invalidità del 40% (doc. 121).
Con progetto di decisione 16
febbraio 2022 l’amministrazione ha prospettato la riduzione della rendita da
intera ad un quarto con effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la
notifica della decisione (doc. 124).
Con osservazioni del 18 marzo
2022 l’assicurato, tramite la sua rappresentante, ha contestato il progetto di
decisione, chiedendone il riesame nel senso della conferma del mantenimento
della rendita intera (doc. 133). L’assicurato ha prodotto il rapporto 11 marzo
2022 dello studio medico __________ – firmato dai curanti dr. med. __________,
psichiatra e lic. psic. __________, psicologo associato –, che ha espresso
delle critiche nei confronti della valutazione peritale.
Su richiesta
dell’amministrazione, con complemento peritale del 25 aprile 2022 il dr. med. __________
ha preso posizione in merito al menzionato rapporto dei curanti ed alle
critiche della legale dell’assicurato, confermando la perizia (doc. 140). Con
rapporto 28 aprile 2022 il SMR si è allineato a quanto scritto dal perito (doc.
141).
Con rapporto 17 maggio 2022 il
SIP ha risposto alle censure sollevate dalla legale dell’assicurato,
confermando il proprio apprezzamento dal punto di vista reintegrativo (doc.
143).
Di conseguenza, con decisione 24
maggio 2022 l’Ufficio AI ha confermato la riduzione della rendita da intera ad
un quarto. Nel contempo ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. L’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, insorge tempestivamente contro la suddetta decisione,
postulandone l'annullamento ed il ripristino della rendita intera. In via
cautelare ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.
Censura una violazione del
diritto di essere sentito non avendo l’Ufficio AI trasmesso la presa di
posizione 25 aprile 2022 del perito, motivo per cui non ha avuto modo di
visionarla e prendere posizione in merito. Chiede pertanto il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché “trasmetta la decisione corredata della
documentazione necessaria per comprendere le motivazioni alla base della
decisione”.
Riferendosi al rapporto dello
studio medico __________ dell’11 marzo 2022, egli ritiene errata la valutazione
medico-teorica del perito, contestando il miglioramento della patologia
psichiatrica. Rileva inoltre che le patologie fisiche riscontrabili negli atti non
sono state valutate per quanto riguarda la loro incidenza sulla capacità
lavorativa. Tenuto poi conto della sua età (56 anni al momento della decisione
contestata) e che da 30 anni percepisce una rendita intera, il ricorrente
ritiene altresì del tutto improbabile una ripresa lavorativa. A tal fine egli
contesta la valutazione economica fatta dal SIP in merito alle attività
ritenute ancora esigibili. Rileva infine che non vi è stato un raffronto dei
redditi per determinare il grado d’invalidità, postulando comunque la riduzione
sociale massima del 25% del reddito invalido.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha proposto la reiezione del ricorso e dell’istanza di ripristino
dell’effetto sospensivo. Non ritenendo data una violazione del diritto di
essere sentito, ribadisce il pieno valore probatorio della perizia
psichiatrica, risultando la stessa completa, dettagliata e coerente.
L’amministrazione, con riferimento ai rapporti 14 febbraio 2022 e 17 maggio
2022 del SIP, ritiene di aver approfondito l’aspetto integrativo. Disponendo
l’assicurato di una capacità lavorativa del 60% nella sua abituale attività ed
in quelle adeguate, l’Ufficio AI evidenzia di aver applicato il cosiddetto
raffronto percentuale dei redditi per determinare il grado d’invalidità.
Siccome l’assicurato può mettere
a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa nella sua abituale
professione, l’inabilità del 40% in tale attività corrisponde ad un’incapacità
al guadagno di pari grado. Motivo per cui la riduzione, in via di revisione,
della rendita intera ad un quarto appare giustificata. In allegato alla
risposta di causa l’amministrazione ha prodotto il complemento peritale del 25
aprile 2022.
1.5. Con osservazioni 16 settembre 2022
l’insorgente ha in sostanza ribadito le tesi ricorsuali. Sottolinea in
particolare come l’Ufficio AI, vista la sua età (56 anni al momento della
decisione contestata) ed il fatto che per oltre 30 anni ha percepito una
rendita, non abbia proceduto ad un approfondito esame circa l’eventuale accresciuto
bisogno reintegrativo. Il ricorrente allega inoltre la presa di posizione 5
settembre 2022 dello studio medico __________ al complemento peritale del 25
aprile 2022 (VIII).
1.6. In data 6 ottobre 2022 l’Ufficio
AI, ribadendo la validità della perizia, ha ritenuto esauriente la valutazione
economica. L’amministrazione ha poi prodotto le osservazioni 27 settembre 2022
del perito in merito alla succitata presa di posizione del 5 settembre 2022 dei
curanti, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (X).
1.7. Infine, il 24 ottobre 2022
l’insorgente, confermando le richieste ricorsuali, ha ribadito l’assenza di
un’approfondita valutazione professionale integrativa (XII).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. L’insorgente censura una violazione
del diritto di essere sentito non avendogli l’Ufficio AI trasmesso il
complemento peritale del 25 aprile 2022, motivo per cui non ha avuto modo di
visionarlo e prendere posizione in merito.
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e
all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17
con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere
sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1
pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid.
3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2).
Come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un
rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione
del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se
l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in
definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non
sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere
sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF
142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18
maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).
Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura
delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano
il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria
diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del
10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Nel caso in esame, va
fatto presente che l’incarto completo dell’assicurato, tra cui la perizia del
dr. __________, è stato trasmesso, come da procura (doc. 127), dall’Ufficio AI
allo studio medico __________ (cfr. scritti del 24 febbraio 2022 in doc. 128 e
129). In fase di audizione, con complemento peritale 25 aprile 2022 il dr. med.
__________ si è espresso in merito alle critiche della legale contenute nelle
osservazioni al progetto di decisione ed al rapporto 11 marzo 2022 del citato
studio medico (cfr. consid. 1.2).
In queste circostanze,
come pertinentemente rilevato in sede di risposta di causa, l’assicurato era al
corrente dell’apprezzamento peritale. Certo il complemento peritale 25 aprile
2022 – in cui il dr. med. __________ ha confermato la propria valutazione – non
è stato trasmesso all’assicurato, ma solo citato nelle motivazioni della
decisione contestata.
Determinante tuttavia è
che l’insorgente, rappresentato da una legale, anche senza il complemento
peritale in questione, ha comunque potuto comprendere le motivazioni alla base
della decisione impugnata e le ha diffusamente contestate in questa sede con il
presente ricorso. Inoltre, nell’ambito della procedura ricorsuale con le
osservazioni 16 settembre 2022 il rappresentante dell’assicurato ha potuto
inoltrare le proprie considerazioni al suddetto complemento peritale,
producendo inoltre la presa di posizione 5 settembre 2022 dello studio medico __________
(cfr. 1.5).
Siccome il TCA dispone di
un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,
consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le
prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61
lett. c LPGA), l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata.
Questo
Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure
no, l’Ufficio AI ha ridotto il diritto dell’assicurato da una rendita intera ad
un quarto rendita, con effetto dal 1° agosto 2022 (primo giorno del
secondo mese seguente la notifica della decisione ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della
protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita
dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;
Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:
Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9200 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del
1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data
della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Infine, il marg. no. 9200 CIRAI
prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio
2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne
nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite
anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano
pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre
2021”.
Nel caso in esame è applicabile
la Disposizione transitoria lett. c (cfr. marg. no. 9200 CIRAI) poiché al
momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa (1° gennaio 2022)
l’assicurato, essendo nato il 28 aprile 1966, aveva già compiuto 55 anni e
quindi nel concreto si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31
dicembre 2021, anche se la modifica del diritto alla rendita è avvenuta nel
2022 e la decisione contestata emessa il 24 maggio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido
devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve
tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino
alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante
delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa
delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione
di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi
invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI
prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. il regesto di DTF 133
V 108: “… il punto di
partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo
di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo
temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un
esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente
dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi”; cfr.
anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n.16, pag. 502). Le
comunicazioni ai sensi dell'art. 74ter OAI possono essere utilizzate come base
per il confronto nel tempo, a condizione che siano il risultato di un esame
sostanziale del diritto (STF 9C_350/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 2.2.
citato in Valterio, op. cit., art. 31 nota a pié pagina 59, pag. 502). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262).
Determinante è l'ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un
esame materiale del diritto alla rendita (SVR 2021 IV N. 2).
La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b
e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
2.5. Nel caso concreto, dal 1° marzo
1991 l’assicurato ha diritto ad una rendita intera fondata sulla perizia 15
febbraio 1991 del dr. med. __________, il quale lo aveva ritenuto affetto da
nevrosi ipocondriaca e totalmente inabile in qualsiasi attività (doc. 10).
La
rendita intera è stata confermata, tramite successive revisioni, con
comunicazioni del 7 dicembre 1993, 23 gennaio 1996, 16 febbraio 1998, 3 agosto
2001, 25 ottobre 2005, 25 novembre 2009, 31 marzo 2011 (doc. 21, 27, 38, 45,
54, 69).
Da
ultimo, fondandosi sul rapporto 23 giugno 2016 dello psichiatra curante dr.
med. __________ – che ha diagnosticato un disturbo ansioso-depressivo in
struttura di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo e grave
somatizzazione dell’anca con attestata un’incapacità lavorativa del 100% dal
1990 (doc. 91) –, con comunicazione del 27 giugno 2016 l’Ufficio AI ha
confermato la rendita intera (doc.92).
2.6. Nel
marzo 2021, dopo una segnalazione anonima (cfr. doc. 133), l’Ufficio AI ha
avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. 93).
Con
annotazioni 20 settembre 2022 il SMR ha ritenuto necessario una valutazione
psichiatrica, poiché dall’esame della documentazione raccolta “… non vi è
evidenza almeno dal 2017 di una presa a carico medico-psichiatrica, neppure
occasionale. Vi sono state alcune visite occasionali con lo psicologo delegato.
Dal tutto saltuaria e occasionale la presa di medicamenti” (doc. 105).
Di
consguenza, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr.
med. __________. Dal suo rapporto 24 dicembre 2021 (doc. 119) risulta che lo specialista in psichiatria e psicoterapia,
seguendo il catalogo delle domande peritali (pag. 299 inc. AI), ha proceduto al
consueto riassunto degli atti di pertinenza psichiatrica, all’anamnesi (fra cui
le informazioni spontanee fornite dal peritando, l’evoluzione della malattia e
dei disturbi soggettivi, l’esposizione dettagliata dello svolgimento della
giornata tipica dell’assicurato, l’elenco dei trattamenti seguiti, le
aspettative future e le attività professionali e l’integrazione), all’esame
clinico, ad approfondimenti testali, per poi proseguire con la discussione e la
valutazione medico e medico – assicurativa. Egli ha posto, quale
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, un disturbo di personalità
misto, con tratti ansiosi, narcisistici, ipocondriaci (ICD 10 – F61.0; cfr. 6
della perizia).
Nell’ambito
della valutazione dei reperti, il dr. med. __________
ha in particolare evidenziato (sottolineature del redattore):
" ll
soggetto è stato giudicato originariamente inabile al lavoro per somatizzazioni
dell’ansia e disturbo ipocondriaco. Tali aspetti sono presenti sin dalla prima
età adulta, configurando un disturbo di personalità e possono effettivamente
essere andati incontro, in alcune fasi della vita dell’assicurato, a dei
momenti di recrudescenza sintomatologia e di scompenso, che hanno giustificato
Fatti
i ricoveri e la presa a carico specialistica importante del passato.
Nel complesso, le risorse personologiche dell’assicurato sono però
assai valide, se si pensa che da solo egli è riuscito a liberarsi da una
condizione di dipendenza pluriennale da sostanze psicoattive multiple. Anche le
ricadute nell'abuso di alcool, nel corso degli anni, sono state controllate
efficacemente e da solo, nonostante permangano dei fattori di stress esterni
che talvolta destabilizzano l'individuo.
La rendita di invalidità è sempre stata confermata d'ufficio,
senza che sia stato fatto un precedente approfondimento peritale, basandosi
solo sulle certificazioni dei curanti, i quali attestavano uno
stato clinico invariato. Della diagnosi di depressione maggiore,
certificata in passato dal Dr. __________, attualmente non vi è alcuna traccia,
né diretta né indiretta, posto che da anni non viene neppure
prescritto alcun farmaco antidepressivo.
La terapia farmacologica attuale risulta più blanda rispetto al
passato, prevedendo soltanto due farmaci ansiolitici, assunti con funzione
ipnotica alla sera. Stando all'estratto della cassa malattia, l'assunzione dei
due principi attivi non sembra neppure costante. Le consultazioni presso lo
psicologo sono inoltre occasionali e non configurano neppure una psicoterapia
di sostegno.
Il dato oggettivo di uno status quasi normale, eccettuata
l'ansia, è in linea con l'assenza di una presa a carico strutturata, con I
‘assenza di ricoveri psichiatrici recenti, con il funzionamento generale
buono, con i traguardi sociali raggiunti e con l'ammissione del
periziando di essere migliorato da cinque anni a questa parte. Il tutto si
presenta coerente, sebbene I’assicurato dissimuli parzialmente
le sue competenze, esprimendo soprattutto dei dubbi sulla sua
capacità di tenuta lavorativa nel tempo.” (punto n. 7.1 della perizia)
Quanto al capitolo
“valutazione di capacità, risorse e problemi” (punto no. 7.4 della perizia), il
perito ha rilevato (sottolineatura del redattore):
" Il
periziando ammette, e contemporaneamente nega, di avere delle risorse sul piano
lavorativo, mostrandosi visibilmente in imbarazzo di fronte al perito ed
esprimendo una certa ansia da prestazione, soprattutto quando viene confrontato
con i test.
Dopo aver dichiarato un miglioramento da cinque anni a questa
parte, I’assicurato dice che se qualcuno gli trovasse una medicina per stare
meglio, lui la prenderebbe e lavorerebbe. Dopo aver ammesso di poter fare
“qualche oretta di lavoro", dichiara di non poterlo fare tutti i giorni, a
causa delle recrudescenze imprevedibili dei suoi sintomi fisici e psichici.
Complessivamente, tuttavia, i dati oggettivi che depongono per
una malattia mentale sono scarsi. I segni obiettivi, anche fisici, denotano che
l'assicurato fa diverse attività manuali quotidiane, alcune
delle quali sono da lui ammesse pacificamente. L'investimento
del soggetto sulla realtà esterna è costante e buono, in diversi ambiti.
L'integrazione sociale è del tutto soddisfacente, ad eccezione
dei gravi conflitti intra-famigliari perenni.
La valutazione funzionale attuale, volta a definire adeguatamene
la capacità lavorativa sul piano medico teorico, deve quindi tenere conto di tutti
gli aspetti presi nel loro insieme e adeguatamente
integrati.
Da un lato non si vogliono negare le fragilità caratteriali del
periziando, alle quali deve essere riconosciuto un peso medico teorico
ragionevole, che in passato sono costate diversi ricoveri in psichiatria e che
hanno richiesto una presa a carico specialistica ambulatoriale per diversi
anni.
Dall'altro lato non si possono però misconoscere le svariate
risorse presenti, che attualmente sono sicuramente maggiori dei limiti e che
vanno ponderate di conseguenza in misura maggiore.
Questa osservazione è in linea con le affermazioni del periziando,
che dice di aver imparato a conoscersi, che si reputa migliorato da cinque anni
a questa parte, che ha raggiunto importanti traguardi
come la casa di proprietà, che praticamente non è più in cura
psichiatrica, che assume una blanda ansiolisi serale, che vede lo psicologo
raramente, che si occupa della cascina, che non ha più fatto ricoveri in
psichiatria, che fa diverse attività per sé stesso e per dei conoscenti anche
fisicamente impegnative, che si presenta meno ipocondriaco del passato,
rinunciando persino a fare la vaccinazione
contro il Covid, o un intervento per idrocele che è attualmente indicato.”
In merito alla capacità lavorativa
il dr. med. __________ ha ritenuto:
" Visto
quanto ho descritto, si può quindi asserire, con verosimiglianza preponderante,
che il periziando presenta una capacità funzionale almeno del 60%, quindi
leggermente maggiore rispetto ai suoi limiti, che vanno anch'essi riconosciuti
su un piano medico teorico nella misura di un 40%.
Il limite di rendimento del 40% è puramente teorico e prudenziale,
ma considerato quello che il periziando obiettivamente sta facendo, sia per se
stesso che per altri, anche senza tener conto della segnalazione anonima, ma
basandosi solo sulle sue ammissioni, tale limite potrebbe forse essere superato
nella pratica.
In questo senso è indicato ed esigibile un accertamento pratico
della capacità lavorativa, per statuire se la capacità funzionale residua
dell’assicurato possa essere maggiore del 60% che ho definito a livello medico
teorico.” (pag. 327)
Il perito non ha infine
individuato provvedimenti sanitari volti a migliorare la capacità lavorativa
poiché “l’assicurato ha trovato il miglior compromesso possibile, come
mostrano i traguardi che egli ha raggiunto negli ultimi anni e le attività che
riesce a fare”. (pag. 328)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la perizia psichiatrica, in
particolare l’accertato miglioramento della patologia psichiatrica.
2.7. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita
deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i
dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori
la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le
evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle
STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del
2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al
consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12
del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.9. Questo
Tribunale, dopo attento esame della documentazione medica agli atti non vede
ragioni per scostarsi dalla perizia psichiatrica del dr. med. __________ resa
con rapporto 24 dicembre 2021.
Con riferimento al consid. 2.7.,
la perizia risulta completa, priva di contraddizioni e concludente,
rispecchiante i parametri posti dalla giurisprudenza, inclusi gli indicatori,
avendo il perito impostato la sua valutazione secondo il catalogo delle domande
peritali edito dall’UFAS allegato al mandato peritale (doc. 114).
Nelle succitate prese di
posizioni 25 aprile 2022 e 27 settembre 2022 il perito ha convincentemente
risposto alle divergenti considerazioni espresse l’11 marzo 2022 e 5 settembre
2022 dei curanti. In particolare questo TCA rileva quanto segue.
Nel complemento peritale del 25
aprile 2022 il dr. med. __________ ha ben spiegato i motivi per cui si è
discostato dal “disturbo ansioso-depressivo in struttura di personalità
emotivamente instabile di tipo impulsivo” diagnosticato dallo psichiatra dr. _________
nel rapporto 23 giugno 2016 (doc. 92) e da quest’ultimo ribadito nella presa di
posizione 11 marzo 2022 in cui, oltre a confermare la sindrome depressiva, ha
Considerandi
utilizzando il codice ICD 10 F. 60.1 che corrisponde al disturbo schizoide di
personalità (pag. 393). In particolare, il perito ha evidenziato:
"
Ribadisco che, della diagnosi di depressione maggiore,
certificata in passato dal Dr. __________, attualmente non vi è alcuna traccia,
né diretta né indiretta, posto che da anni non viene neppure prescritto alcun
farmaco antidepressivo. Se vi fosse una depressione maggiore o peggio uno
scompenso psicotico “sempre in agguato", ci si aspetterebbe almeno una
farmacoterapia di mantenimento antidepressiva o
antipsicotica, seppur assai blanda.
La terapia farmacologica attuale risulta più leggera rispetto al
passato, prevedendo soltanto due farmaci ansiolitici, assunti con funzione
ipnotica alla sera. Questo va a confermare I’accuratezza delle conclusioni
peritali, laddove viene sostenuto che vi sia una personalità tendenzialmente ansiosa, ma discretamente compensata.
Stando all'estratto della cassa malattia, l'assunzione dei due
principi ansiolitici non sembra neppure costante. Le consultazioni presso lo
psicologo sono inoltre occasionali e non configurano una psicoterapia di sostegno. Mancano quindi degli elementi oggettivi
e condivisibili di gravità, se si considerano anche le attività che
l'assicurato compie e le affermazioni che egli stesso ha rilasciato.”
In merito al contestato
miglioramento, sempre nel medesimo complemento, il dr. med. __________ ha fatto
riferimento a quanto l’assicurato aveva affermato in sede peritale, ossia “di
aver imparato a conoscersi e di riuscire meglio a gestire, nell’attualità, i
suoi tratti caratteriali problematici. Egli stesso ha ammesso un miglioramento
da circa 5 anni, che corrisponderebbe a diversi traguardi di vita raggiunti
(casa propria, terreno, animali, attività ai monti)”. Il perito ha poi aggiunto:
" Ribadisco
che dal 2017 le consultazioni psicologiche sono occasionali e questo è
perfettamente in linea con le dichiarazioni di miglioramento del periziando da
5.
anni a questa parte, che quindi diventano attendibili con verosimiglianza
preponderante.
Si ribadiscono gli importanti traguardi funzionali raggiunti dal
periziando, il fatto che egli non sia più in cura psichiatrica, che assuma una
blanda ansiosi serale, che veda lo psicologo raramente, che si occupi della sua
cascina e della casa, che non abbia più fatto ricoveri in psichiatria, che
faccia diverse attività per se stesso e per dei conoscenti anche fisicamente
impegnative, che si presenti meno ipocondriaco del passato, rinunciando persino
a fare la vaccinazione contro il Covid, o a fare un intervento per idrocele che
è attualmente indicato.”
Riguardo alle perplessità
sollevate nelle osservazioni 18 marzo 2022 dalla rappresentante dell’assicurato
in merito all’ipocondria (va ricordato che nella perizia 15 febbraio 1991 del
dr. med. __________ aveva ritenuto l’assicurato affetto da nevrosi
ipocondriaca) il perito ha dapprima precisato che “l’ipocondria è la paura
di una malattia potenzialmente mortale, non è la paura delle cure e non è
neppure la paura dei mezzi di prevenzione scientificamente validi” e
spiegato che:
"
Da un ipocondriaco ci sì aspetterebbe l'adesione alla prevenzione
e poi, magari, l'eventuale ricerca di rassicurazioni ulteriori, ad esempio
circa il fatto aver sviluppato sicuramente degli efficaci anticorpi dopo il
vaccino, oppure la certezza di non aver contratto comunque l'infezione
nonostante il vaccino, oppure qualche altro comportamento eccessivamente
controllante e fuori luogo. Idem dicasi per i
tratti somatoformi, che si associano tipicamente con la nota ricerca molto
insistente ed eccessiva delle attenzioni mediche e dei rimedi terapeutici.”
Tale situazione, come visto
sopra, non corrisponde al caso in esame.
Rispondendo alle critiche
sollevate dai curanti con lettera 5 settembre 2022, nella presa di posizione 27
settembre 2022 (X/1) il dr. med. __________ ha pertinentemente osservato (le
sottolineature sono del perito stesso):
" Nella
recente presa di posizione i curanti parlano di un’ampia e cospicua sintomatologia
attuale che rimarrebbe sempre attiva, contraddicendo la condizione di sintomatologia
compensata grazie alle cure praticate nel corso degli anni, di cui avevano
invece parlato nella loro relazione precedente e che ho potuto osservare pure
io.”
In merito alla presunta
discrepanza tra il miglioramento e i fattori di fragilità interni esposti a
livello psicodinamico, il perito ha dapprima precisato che “una complessa
disamina dei meccanismi di difesa o dei fattori strettamente psicodinamici non
può contraddire gli elementi osservabili di miglioramento nella realtà
quotidiana”, miglioramento che, come visto, il dr. __________ ha potuto
rilevare.
Il perito ha anche ipotizzato che
“nel caso in cui fossimo confrontati con un assicurato portatore di
una fragilità psichica marcata, tale da essere totalmente invalidante,
nell'arco di cinque anni ci si aspetterebbe, anche solo con il comune buon
senso, almeno qualche forma di scompenso, che imponga l'intensificazione
transitoria delle cure o della presa in carico, come noi specialisti siamo
abituati ad osservare periodicamente nei pazienti psichiatrici affetti da una
malattia severa o anche soltanto moderata”, circostanze, queste, che non
sono realizzate nel caso concreto.
Certo, il dr. med. __________ ha
potuto costatare degli evidenti tratti di personalità disturbati che ha
codificato nella diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa,
rilevando tuttavia: “Tali tratti sono reperibili costantemente lungo tutto
il corso della vita di questo soggetto e, in alcune fasi della sua esistenza,
essi si sono verosimilmente scompensati. Non ci sono invece degli elementi
di alcun genere che possano ragionevolmente dimostrare che, anche negli ultimi
anni, vi sia una condizione ipocondriaca invalidante oppure una depressione
invalidante.” (sottolineatura del redattore).
Il perito ha poi concluso che “sebbene
I’assicurato percepisca una rendita intera dell'Assicurazione invalidità ormai
da decenni, in scienza e coscienza ribadisco che non trovo assolutamente dei
fattori di gravità convincenti, tali da poter confermare, sia nell'attualità
che nel recente passato, un'inabilità lavorativa com- pleta”.
È vero che vi è una divergenza
tra curanti e perito. Questo Tribunale, oltre a ricordare che in caso di lite
il valore probatorio del medico curante va relativizzato (cfr. consid. 2.7), evidenzia
che nel caso concreto il dr. med. __________ ha svolto una perizia completa,
coerente e convincente ed ha saputo dare altrettanti convincenti risposte alle
critiche dei curanti. Alla perizia amministrativa va quindi attribuito un valore
probatorio pieno.
In simili circostanze, secondo la
verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle
assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente
l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica, confermata dalle
annotazioni del 29 dicembre 20212 dal SMR (doc. 119), ha concluso per
un’inabilità del 40% in ogni ambito lavorativo quindi sia nell’attività
precedentemente svolta che in attività adeguate.
Rispetto sia all’ultima
comunicazione del 23 giugno 2016 (doc. 91) che alla prima decisione formale del
15.
febbraio 1991 (doc. 10) vi è dunque stato un rilevante miglioramento.
2.10
Il ricorrente ritiene che il suo
stato di salute somatico non sia stato valutato.
A tal riguardo il TCA rileva che
nell’inserto numerosi sono i referti attestanti diverse patologie. Nelle citate
annotazioni 20 settembre 2021 il dr. med. __________, psichiatra presso il SMR,
ha rilevato che “(…) vi è invece evidenza di visite mediche approfondite a
livello internistico, urologico ed oftalmologico con relativi esami
strumentali, ematici e presa di medicamenti “(doc. 106). In passato tali
aspetti non sono stati valutati visto che la prevalente patologia era quella
psichiatrica causante un’incapacità lavorativa completa in qualsiasi attività.
Ora, nel rapporto 24 marzo 2021
il medico curante, dr. med. __________, oltre alla nota diagnosi psichiatrica
invalidante, ha posto, quale diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa, una sindrome pan-vertebrale cronica prevalente in sede lombare con
blocchi assiali ricorrenti su ernia L4-5 ed anterolistesi L4 su L5. Il curante
ha descritto che il suo paziente “lamenta dolori cronici lombari a volte
irradianti al lato anteriore coscia destra e ricorrenza di blocchi in sede
lombare”, elencando quali limitazioni somatiche una “ricorrente
sintomatologia assiale” (cfr. pag. 252).
Visto quanto sopra, questo
Tribunale ritiene necessario approfondire l’aspetto somatico dell’assicurato. È
vero che in sede peritale, nell’ambito della descrizione della giornata,
l’assicurato ha fra l’altro sostenuto “… di avere l’hobby della montagna,
recandosi alla cascina di sua proprietà. Amerebbe anche camminare nel bosco.
Farebbe la legna per sé stesso e per la signora di oltre 80 anni sua vicina
nella frazione ai monti. Il periziando dice di andare in giro nel bosco con la
motosega a tagliare la legna e poi la spacca con lo strumento apposito. Fa
questo lavoro sia per sé stesso che per la signora, così come il passaggio del
decespugliatore nei mesi estivi” (passaggio riportato nella decisione
contestata). Trattandosi tuttavia di un hobby svolto principalmente nei mesi
estivi, non è possibile concludere, con la dovuta tranquillità di giudizio, che
l’assicurato possa svolgere, come ribadito dal consulente IP nel rapporto
complementare 17 maggio 2022 (pag. 411), la sua abituale attività di
verniciatore o attività leggere e mediamente pesanti. A tal riguardo non esiste
nemmeno una valutazione da parte del SMR. Certo, nelle citate annotazioni 20
settembre 2021 il dr. med. __________ non ha indicato limitazioni somatiche
(doc. 105), ma d’altronde non spettava a lui una simile valutazione. Egli ha
unicamente costatato la necessità “una perizia psichiatrica neutrale”.
Ne consegue che un rinvio è
necessario. Spetterà poi all’Ufficio AI, mediante una valutazione medica
globale, determinare se l’eventuale inabilità lavorativa somatica, sia
nell’abituale che in altre attività, debba essere sommata a quella psichiatrica
oppure se l’una è da integrare nell’altra.
2.11
Per quel che concerne l’aspetto
reintegrativo, nella decisione contestata, facendo riferimento al rapporto 14
febbraio 2022 del SIP, l’Ufficio AI ha elencato, a titolo esemplificativo, le
seguenti attività ritenute esigibili alle quali l’assicurato “sarebbe
direttamente reintegrabile”: addetto al controllo e all’imballaggio/etichettatura
nel settore alimentare, addetto all’assemblaggio di pezzi elettronici ed
ingranaggi, portiere d’albergo, manutentore d’immobili presso stabili privati
e/o casa per anziani e/o società private, aiuto officina”.
L’amministrazione ha ritenuto che
l’assicurato raggiunge il minor discapito economico nell’attività abituale di
verniciatore e che l’esigibilità di un’auto-reintegrazione è suffragata “anche
dal fatto che il Sig. RI 1 (posto che non presenta limiti funzionali di ordine
somatico incidenti sulla capacità lavorativa) può sfruttare le sue competenze e
le sue risorse anche in attività pesanti o semi pesanti in linea con gli
impegni che ha avuto nel corso degli anni (come ad esempio l’aiuto contadino,
l’aiuto giardiniere, l’aiuto custode di animali, l’aiuto falegname –
selvicoltore)”.
Infine, sempre nella decisione
impugnata sono state riportate le osservazioni del consulente IP (cfr. rapporto
17.
maggio 2022 in doc. 143) in merito alle contestazioni sollevate dalla
rappresentante dell’assicurato con le osservazioni al progetto di decisione.
Ora, tenuto conto che occorre
procedere ad una valutazione medica degli aspetti fisici (al riguardo, come
detto, non esiste alcuna valutazione SMR), questo TCA non può confermare i
citati rapporti 14 febbraio 2002 e 17 maggio 2022.
2.12
Con riferimento osservazioni 16
settembre 2022 l’assicurato ritiene che l’Ufficio AI non abbia proceduto ad un
approfondito esame della sua reintegrazione lavorativa in quanto al momento
della decisione contestata aveva già compiuto 55 anni e da oltre 30 anni
percepisce la rendita.
Come esposto nelle STCA
32.2021.104
del 14 febbraio 2002 consid. 2.11, conformemente alla
giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una
rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un
bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in
misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre
2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.
STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di
invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che
di regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello
medico – e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi,
della riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente)
concretamente sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione
sul mercato del lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità
inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014
del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10).
Questo è segnatamente il caso
laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa
residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un
accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità
professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta
dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.
In casi eccezionali invece
l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la
questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa
attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità
inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale dell’effettiva
idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità di carico,
ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi la rendita
di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di
capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie
all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di
integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del
23.
aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,
9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10
settembre 2010).
In una successiva sentenza la
Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che
un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame
circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la
capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione
concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di
invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013
del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28
febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26
aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti).
Nella STF 9C_412/2014 del 20
ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali
casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato
è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo
conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche
STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti). In DTF 141 V 5 il
Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona
assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°
anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della
rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).
In
concreto, con la presente revisione l’amministrazione, in particolare il
consulente IP, ha constatato una ritrovata capacità lavorativa dell’assicurato,
nato il __________ 1966, il quale sia al momento dell’emissione della decisione
contestata (24 maggio 2022) sia al momento in cui la riduzione è divenuta
effettiva (1° agosto 2022), aveva già compiuto i 55 anni e beneficiava da oltre
15.
anni di una rendita (erogata con effetto dal 1° marzo 1991).
L’insorgente appartiene di
conseguenza alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a
causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro
iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per
sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica (cfr. da ultimo
9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid., 3.2; STF 9C_663/2020 dell’11 agosto
2021, consid. 4.2).
Pertanto, nella misura in cui
l’amministrazione dovesse confermare l’esigibilità di pari grado nell’abituale
attività ed in altre adeguate e che nella professione di verniciatore
l’assicurato possa mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa
(da qui la scelta di determinare il grado d’invalidità mediante il cosiddetto
raffronto percentuale dei redditi; in argomento cfr., ad esempio, STCA
32.2022.14-15 del 28 aprile 2022 consid. 2.7. con riferimenti di
giurisprudenza, anziché con il consueto raffronto dei redditi), essa deve
procedere ad un approfondito esame delle possibilità integrative come stabilito
dalla suesposta giurisprudenza (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre
2021.
e STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021).
Questo in particolare se si
considera che da una parte, come si evince dal rapporto 14 febbraio 2022 del
consulente IP, dal 1990 egli ha smesso di lavorare quale verniciatore e
dall’altra che nel frattempo tale l’attività ha conosciuto un’evoluzione
tecnica non indifferente.
2.13
In conclusione, visto quanto sopra,
annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI
affinché proceda dapprima agli accertamenti medici d’ordine somatico volti a
definire la residua capacità lavorativa sia nell’abituale attività sia in altre
attività, per poi procedere ad una valutazione globale come da consid. 2.10.
Sulla scorta dell’esito di cui sopra,
come dai consid. 2.11 e 2.12, spetterà al consulente IP procedere all’esame
dell’effettiva esigibilità lavorativa dell’assicurato in un mercato equilibrato
del lavoro, tenuto conto in particolare della necessità o meno di introdurre
provvedimenti integrativi ai sensi della giurisprudenza.
Solo al termine di questo esame
l’amministrazione potrà procedere, se del caso, alla riduzione della rendita
intera d’invalidità.
2.14
In DTF 106 V 18 – chiamata a
pronunciarsi riguardo al momen-to in cui si attua la riduzione o la
soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e
ritorna gli atti al-l’amministrazione perché la stessa, dopo complemento
istruttorio, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
" (…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet
worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig
missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch
die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung
oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die
Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum
Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)"
(DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza
e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto
contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un
assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti
all'amministrazione, anche durante tale procedura d'istruzione fino alla
notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20
dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4);
Atteso che dagli atti non è
possibile concludere che nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto
inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione,
ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) l’effetto sospensivo
tolto al ricorso, con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti
anche durante la procedura di rinvio.
D’altronde, con riferimento alla
domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (per la procedura ricorsuale)
formulata nel gravame, che in sé l’emanazione del presente giudizio rende priva
di effetto, non è in ogni caso possibile in concreto stabilire quale sarà l'esito
finale della vertenza. Nella
ponderazione degli interessi in conflitto, segnatamente quello dell’assicurato
alla non immediata esecuzione di una decisione a lui sfavorevole e quello
generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga
impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di
prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191), allorché non è
possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre
ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante
quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa
è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato
di poter beneficiare delle prestazioni assi-curative pendente lite, al fine di
non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr.
anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188). L'interesse dell'assicurato prevale
quindi su quello generale quando si può ammettere con grande verosimiglianza
che egli risulterà vincente (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione
risulta palesemente errata (SVR 1994 IV nr. 31), ciò che non corrisponde al
caso in esame, allo stadio attuale non essendo infatti possibile ipotizzare che
con ogni verosimiglianza, in esito ai nuovi accertamenti la soppressione delle
prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente ritenere che il
provvedimento impugnato risulti manifestamente errato.
2.15
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché
proceda come ai considerandi.
2. Le spese per fr. 500 sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti.