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Decisione

32.2022.45

Revisione con riduzione della rendita da intera ad un quarto. Conferma perizia psichiatrica. Rinvio per valutazione somatica e per esaminare eventuali provvedimenti professionali di un assicurato, ultra 55enne, da oltre 30 anni beneficiario di una rendita intera

21 novembre 2022Italiano56 min

la capacità lavorativa sul piano medico teorico, deve quindi tenere conto di tutti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.45

BS

Lugano

21 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 maggio 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 13 ottobre 1992, in

sostituzione del precedente provvedimento del 12 febbraio 1992, RI 1, classe

1966, di professione verniciatore di carrozzeria, è stato posto al beneficio di

una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 1991 a seguito di una patologia

psichiatrica (cfr. doc. AI 16; se non diversamente indicato, i documenti citati

si riferiscono agli atti prodotti dall’Ufficio AI con la risposta di causa) e

della conseguente piena inabilità al lavoro in qualsiasi attività accertata dal

dr. __________ nella perizia psichiatrica 15 novembre 1991 dove all’assicurato

è stata diagnosticata una nevrosi ipocondriaca (doc. 10)

La rendita è stata confermata con

comunicazioni del 7 dicembre 1993, 23 gennaio 1996, 16 febbraio 1998, 3 agosto

2001, 25 ottobre 2005, 25 novembre 2009, 31 marzo 2011 e 27 giugno 2016 (doc.

21, 27, 38, 45, 54, 69 e 92).

1.2. Nel marzo 2021, dopo una

segnalazione anonima (cfr. doc. 131), l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una

procedura di revisione (doc. 93).

Ritenuto necessario un

approfondimento d’ordine psichiatrico [cfr. annotazioni 20 settembre 2021 del

Servizio medico regionale (SMR), in doc. 107)], l’amministrazione ha incaricato

il dr. med. __________ di espletare una perizia psichiatrica (doc. 10),

Con rapporto 24 dicembre 2021,

accertato un miglioramento dello stato di salute psichico, il suddetto

specialista ha ritenuto l’assicurato dal 2017 inabile al lavoro al 40% in tutte

le attività (doc. 118). La perizia è stata avallata dal SMR con annotazione del

29 dicembre 2021 (doc. 119).

Con rapporto 14 febbraio 2022 il

Servizio integrazione professionale (SIP), tenuto conto delle risultanze

peritali, ha valutato la capacità lavorativa dell’assicurato ritenendolo

integrabile nella sua attività abituale ed in altre attività (trattasi di

professioni accessibili in modo autonomo senza la necessità di formazioni

specifiche) nella misura del 60%, per un grado d’invalidità del 40% (doc. 121).

Con progetto di decisione 16

febbraio 2022 l’amministrazione ha prospettato la riduzione della rendita da

intera ad un quarto con effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la

notifica della decisione (doc. 124).

Con osservazioni del 18 marzo

2022 l’assicurato, tramite la sua rappresentante, ha contestato il progetto di

decisione, chiedendone il riesame nel senso della conferma del mantenimento

della rendita intera (doc. 133). L’assicurato ha prodotto il rapporto 11 marzo

2022 dello studio medico __________ – firmato dai curanti dr. med. __________,

psichiatra e lic. psic. __________, psicologo associato –, che ha espresso

delle critiche nei confronti della valutazione peritale.

Su richiesta

dell’amministrazione, con complemento peritale del 25 aprile 2022 il dr. med. __________

ha preso posizione in merito al menzionato rapporto dei curanti ed alle

critiche della legale dell’assicurato, confermando la perizia (doc. 140). Con

rapporto 28 aprile 2022 il SMR si è allineato a quanto scritto dal perito (doc.

141).

Con rapporto 17 maggio 2022 il

SIP ha risposto alle censure sollevate dalla legale dell’assicurato,

confermando il proprio apprezzamento dal punto di vista reintegrativo (doc.

143).

Di conseguenza, con decisione 24

maggio 2022 l’Ufficio AI ha confermato la riduzione della rendita da intera ad

un quarto. Nel contempo ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.3. L’assicurato, rappresentato

dall’avv. RA 1, insorge tempestivamente contro la suddetta decisione,

postulandone l'annullamento ed il ripristino della rendita intera. In via

cautelare ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.

Censura una violazione del

diritto di essere sentito non avendo l’Ufficio AI trasmesso la presa di

posizione 25 aprile 2022 del perito, motivo per cui non ha avuto modo di

visionarla e prendere posizione in merito. Chiede pertanto il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché “trasmetta la decisione corredata della

documentazione necessaria per comprendere le motivazioni alla base della

decisione”.

Riferendosi al rapporto dello

studio medico __________ dell’11 marzo 2022, egli ritiene errata la valutazione

medico-teorica del perito, contestando il miglioramento della patologia

psichiatrica. Rileva inoltre che le patologie fisiche riscontrabili negli atti non

sono state valutate per quanto riguarda la loro incidenza sulla capacità

lavorativa. Tenuto poi conto della sua età (56 anni al momento della decisione

contestata) e che da 30 anni percepisce una rendita intera, il ricorrente

ritiene altresì del tutto improbabile una ripresa lavorativa. A tal fine egli

contesta la valutazione economica fatta dal SIP in merito alle attività

ritenute ancora esigibili. Rileva infine che non vi è stato un raffronto dei

redditi per determinare il grado d’invalidità, postulando comunque la riduzione

sociale massima del 25% del reddito invalido.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha proposto la reiezione del ricorso e dell’istanza di ripristino

dell’effetto sospensivo. Non ritenendo data una violazione del diritto di

essere sentito, ribadisce il pieno valore probatorio della perizia

psichiatrica, risultando la stessa completa, dettagliata e coerente.

L’amministrazione, con riferimento ai rapporti 14 febbraio 2022 e 17 maggio

2022 del SIP, ritiene di aver approfondito l’aspetto integrativo. Disponendo

l’assicurato di una capacità lavorativa del 60% nella sua abituale attività ed

in quelle adeguate, l’Ufficio AI evidenzia di aver applicato il cosiddetto

raffronto percentuale dei redditi per determinare il grado d’invalidità.

Siccome l’assicurato può mettere

a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa nella sua abituale

professione, l’inabilità del 40% in tale attività corrisponde ad un’incapacità

al guadagno di pari grado. Motivo per cui la riduzione, in via di revisione,

della rendita intera ad un quarto appare giustificata. In allegato alla

risposta di causa l’amministrazione ha prodotto il complemento peritale del 25

aprile 2022.

1.5. Con osservazioni 16 settembre 2022

l’insorgente ha in sostanza ribadito le tesi ricorsuali. Sottolinea in

particolare come l’Ufficio AI, vista la sua età (56 anni al momento della

decisione contestata) ed il fatto che per oltre 30 anni ha percepito una

rendita, non abbia proceduto ad un approfondito esame circa l’eventuale accresciuto

bisogno reintegrativo. Il ricorrente allega inoltre la presa di posizione 5

settembre 2022 dello studio medico __________ al complemento peritale del 25

aprile 2022 (VIII).

1.6. In data 6 ottobre 2022 l’Ufficio

AI, ribadendo la validità della perizia, ha ritenuto esauriente la valutazione

economica. L’amministrazione ha poi prodotto le osservazioni 27 settembre 2022

del perito in merito alla succitata presa di posizione del 5 settembre 2022 dei

curanti, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (X).

1.7. Infine, il 24 ottobre 2022

l’insorgente, confermando le richieste ricorsuali, ha ribadito l’assenza di

un’approfondita valutazione professionale integrativa (XII).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. L’insorgente censura una violazione

del diritto di essere sentito non avendogli l’Ufficio AI trasmesso il

complemento peritale del 25 aprile 2022, motivo per cui non ha avuto modo di

visionarlo e prendere posizione in merito.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e

all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17

con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere

sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1

pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid.

3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF

129 I 232 consid. 3.2).

Come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un

rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione

del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se

l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in

definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere

sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF

142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).

Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura

delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano

il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria

diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del

10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Nel caso in esame, va

fatto presente che l’incarto completo dell’assicurato, tra cui la perizia del

dr. __________, è stato trasmesso, come da procura (doc. 127), dall’Ufficio AI

allo studio medico __________ (cfr. scritti del 24 febbraio 2022 in doc. 128 e

129). In fase di audizione, con complemento peritale 25 aprile 2022 il dr. med.

__________ si è espresso in merito alle critiche della legale contenute nelle

osservazioni al progetto di decisione ed al rapporto 11 marzo 2022 del citato

studio medico (cfr. consid. 1.2).

In queste circostanze,

come pertinentemente rilevato in sede di risposta di causa, l’assicurato era al

corrente dell’apprezzamento peritale. Certo il complemento peritale 25 aprile

2022 – in cui il dr. med. __________ ha confermato la propria valutazione – non

è stato trasmesso all’assicurato, ma solo citato nelle motivazioni della

decisione contestata.

Determinante tuttavia è

che l’insorgente, rappresentato da una legale, anche senza il complemento

peritale in questione, ha comunque potuto comprendere le motivazioni alla base

della decisione impugnata e le ha diffusamente contestate in questa sede con il

presente ricorso. Inoltre, nell’ambito della procedura ricorsuale con le

osservazioni 16 settembre 2022 il rappresentante dell’assicurato ha potuto

inoltrare le proprie considerazioni al suddetto complemento peritale,

producendo inoltre la presa di posizione 5 settembre 2022 dello studio medico __________

(cfr. 1.5).

Siccome il TCA dispone di

un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,

consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le

prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61

lett. c LPGA), l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata.

Questo

Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure

no, l’Ufficio AI ha ridotto il diritto dell’assicurato da una rendita intera ad

un quarto rendita, con effetto dal 1° agosto 2022 (primo giorno del

secondo mese seguente la notifica della decisione ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della

protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita

dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il marg. 9200 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data

della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Infine, il marg. no. 9200 CIRAI

prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio

2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne

nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite

anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano

pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre

2021”.

Nel caso in esame è applicabile

la Disposizione transitoria lett. c (cfr. marg. no. 9200 CIRAI) poiché al

momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa (1° gennaio 2022)

l’assicurato, essendo nato il 28 aprile 1966, aveva già compiuto 55 anni e

quindi nel concreto si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31

dicembre 2021, anche se la modifica del diritto alla rendita è avvenuta nel

2022 e la decisione contestata emessa il 24 maggio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido

devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve

tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino

alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante

delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,

sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa

delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione

di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi

invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la

soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI

prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. il regesto di DTF 133

V 108: “… il punto di

partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo

di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo

temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un

esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente

dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi”; cfr.

anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n.16, pag. 502). Le

comunicazioni ai sensi dell'art. 74ter OAI possono essere utilizzate come base

per il confronto nel tempo, a condizione che siano il risultato di un esame

sostanziale del diritto (STF 9C_350/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 2.2.

citato in Valterio, op. cit., art. 31 nota a pié pagina 59, pag. 502). Da

questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262).

Determinante è l'ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un

esame materiale del diritto alla rendita (SVR 2021 IV N. 2).

La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b

e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

2.5. Nel caso concreto, dal 1° marzo

1991 l’assicurato ha diritto ad una rendita intera fondata sulla perizia 15

febbraio 1991 del dr. med. __________, il quale lo aveva ritenuto affetto da

nevrosi ipocondriaca e totalmente inabile in qualsiasi attività (doc. 10).

La

rendita intera è stata confermata, tramite successive revisioni, con

comunicazioni del 7 dicembre 1993, 23 gennaio 1996, 16 febbraio 1998, 3 agosto

2001, 25 ottobre 2005, 25 novembre 2009, 31 marzo 2011 (doc. 21, 27, 38, 45,

54, 69).

Da

ultimo, fondandosi sul rapporto 23 giugno 2016 dello psichiatra curante dr.

med. __________ – che ha diagnosticato un disturbo ansioso-depressivo in

struttura di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo e grave

somatizzazione dell’anca con attestata un’incapacità lavorativa del 100% dal

1990 (doc. 91) –, con comunicazione del 27 giugno 2016 l’Ufficio AI ha

confermato la rendita intera (doc.92).

2.6. Nel

marzo 2021, dopo una segnalazione anonima (cfr. doc. 133), l’Ufficio AI ha

avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. 93).

Con

annotazioni 20 settembre 2022 il SMR ha ritenuto necessario una valutazione

psichiatrica, poiché dall’esame della documentazione raccolta “… non vi è

evidenza almeno dal 2017 di una presa a carico medico-psichiatrica, neppure

occasionale. Vi sono state alcune visite occasionali con lo psicologo delegato.

Dal tutto saltuaria e occasionale la presa di medicamenti” (doc. 105).

Di

consguenza, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr.

med. __________. Dal suo rapporto 24 dicembre 2021 (doc. 119) risulta che lo specialista in psichiatria e psicoterapia,

seguendo il catalogo delle domande peritali (pag. 299 inc. AI), ha proceduto al

consueto riassunto degli atti di pertinenza psichiatrica, all’anamnesi (fra cui

le informazioni spontanee fornite dal peritando, l’evoluzione della malattia e

dei disturbi soggettivi, l’esposizione dettagliata dello svolgimento della

giornata tipica dell’assicurato, l’elenco dei trattamenti seguiti, le

aspettative future e le attività professionali e l’integrazione), all’esame

clinico, ad approfondimenti testali, per poi proseguire con la discussione e la

valutazione medico e medico – assicurativa. Egli ha posto, quale

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, un disturbo di personalità

misto, con tratti ansiosi, narcisistici, ipocondriaci (ICD 10 – F61.0; cfr. 6

della perizia).

Nell’ambito

della valutazione dei reperti, il dr. med. __________

ha in particolare evidenziato (sottolineature del redattore):

" ll

soggetto è stato giudicato originariamente inabile al lavoro per somatizzazioni

dell’ansia e disturbo ipocondriaco. Tali aspetti sono presenti sin dalla prima

età adulta, configurando un disturbo di personalità e possono effettivamente

essere andati incontro, in alcune fasi della vita dell’assicurato, a dei

momenti di recrudescenza sintomatologia e di scompenso, che hanno giustificato

Fatti

i ricoveri e la presa a carico specialistica importante del passato.

Nel complesso, le risorse personologiche dell’assicurato sono però

assai valide, se si pensa che da solo egli è riuscito a liberarsi da una

condizione di dipendenza pluriennale da sostanze psicoattive multiple. Anche le

ricadute nell'abuso di alcool, nel corso degli anni, sono state controllate

efficacemente e da solo, nonostante permangano dei fattori di stress esterni

che talvolta destabilizzano l'individuo.

La rendita di invalidità è sempre stata confermata d'ufficio,

senza che sia stato fatto un precedente approfondimento peritale, basandosi

solo sulle certificazioni dei curanti, i quali attestavano uno

stato clinico invariato. Della diagnosi di depressione maggiore,

certificata in passato dal Dr. __________, attualmente non vi è alcuna traccia,

né diretta né indiretta, posto che da anni non viene neppure

prescritto alcun farmaco antidepressivo.

La terapia farmacologica attuale risulta più blanda rispetto al

passato, prevedendo soltanto due farmaci ansiolitici, assunti con funzione

ipnotica alla sera. Stando all'estratto della cassa malattia, l'assunzione dei

due principi attivi non sembra neppure costante. Le consultazioni presso lo

psicologo sono inoltre occasionali e non configurano neppure una psicoterapia

di sostegno.

Il dato oggettivo di uno status quasi normale, eccettuata

l'ansia, è in linea con l'assenza di una presa a carico strutturata, con I

‘assenza di ricoveri psichiatrici recenti, con il funzionamento generale

buono, con i traguardi sociali raggiunti e con l'ammissione del

periziando di essere migliorato da cinque anni a questa parte. Il tutto si

presenta coerente, sebbene I’assicurato dissimuli parzialmente

le sue competenze, esprimendo soprattutto dei dubbi sulla sua

capacità di tenuta lavorativa nel tempo.” (punto n. 7.1 della perizia)

Quanto al capitolo

“valutazione di capacità, risorse e problemi” (punto no. 7.4 della perizia), il

perito ha rilevato (sottolineatura del redattore):

" Il

periziando ammette, e contemporaneamente nega, di avere delle risorse sul piano

lavorativo, mostrandosi visibilmente in imbarazzo di fronte al perito ed

esprimendo una certa ansia da prestazione, soprattutto quando viene confrontato

con i test.

Dopo aver dichiarato un miglioramento da cinque anni a questa

parte, I’assicurato dice che se qualcuno gli trovasse una medicina per stare

meglio, lui la prenderebbe e lavorerebbe. Dopo aver ammesso di poter fare

“qualche oretta di lavoro", dichiara di non poterlo fare tutti i giorni, a

causa delle recrudescenze imprevedibili dei suoi sintomi fisici e psichici.

Complessivamente, tuttavia, i dati oggettivi che depongono per

una malattia mentale sono scarsi. I segni obiettivi, anche fisici, denotano che

l'assicurato fa diverse attività manuali quotidiane, alcune

delle quali sono da lui ammesse pacificamente. L'investimento

del soggetto sulla realtà esterna è costante e buono, in diversi ambiti.

L'integrazione sociale è del tutto soddisfacente, ad eccezione

dei gravi conflitti intra-famigliari perenni.

La valutazione funzionale attuale, volta a definire adeguatamene

la capacità lavorativa sul piano medico teorico, deve quindi tenere conto di tutti

gli aspetti presi nel loro insieme e adeguatamente

integrati.

Da un lato non si vogliono negare le fragilità caratteriali del

periziando, alle quali deve essere riconosciuto un peso medico teorico

ragionevole, che in passato sono costate diversi ricoveri in psichiatria e che

hanno richiesto una presa a carico specialistica ambulatoriale per diversi

anni.

Dall'altro lato non si possono però misconoscere le svariate

risorse presenti, che attualmente sono sicuramente maggiori dei limiti e che

vanno ponderate di conseguenza in misura maggiore.

Questa osservazione è in linea con le affermazioni del periziando,

che dice di aver imparato a conoscersi, che si reputa migliorato da cinque anni

a questa parte, che ha raggiunto importanti traguardi

come la casa di proprietà, che praticamente non è più in cura

psichiatrica, che assume una blanda ansiolisi serale, che vede lo psicologo

raramente, che si occupa della cascina, che non ha più fatto ricoveri in

psichiatria, che fa diverse attività per sé stesso e per dei conoscenti anche

fisicamente impegnative, che si presenta meno ipocondriaco del passato,

rinunciando persino a fare la vaccinazione

contro il Covid, o un intervento per idrocele che è attualmente indicato.”

In merito alla capacità lavorativa

il dr. med. __________ ha ritenuto:

" Visto

quanto ho descritto, si può quindi asserire, con verosimiglianza preponderante,

che il periziando presenta una capacità funzionale almeno del 60%, quindi

leggermente maggiore rispetto ai suoi limiti, che vanno anch'essi riconosciuti

su un piano medico teorico nella misura di un 40%.

Il limite di rendimento del 40% è puramente teorico e prudenziale,

ma considerato quello che il periziando obiettivamente sta facendo, sia per se

stesso che per altri, anche senza tener conto della segnalazione anonima, ma

basandosi solo sulle sue ammissioni, tale limite potrebbe forse essere superato

nella pratica.

In questo senso è indicato ed esigibile un accertamento pratico

della capacità lavorativa, per statuire se la capacità funzionale residua

dell’assicurato possa essere maggiore del 60% che ho definito a livello medico

teorico.” (pag. 327)

Il perito non ha infine

individuato provvedimenti sanitari volti a migliorare la capacità lavorativa

poiché “l’assicurato ha trovato il miglior compromesso possibile, come

mostrano i traguardi che egli ha raggiunto negli ultimi anni e le attività che

riesce a fare”. (pag. 328)

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la perizia psichiatrica, in

particolare l’accertato miglioramento della patologia psichiatrica.

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita

deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i

dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori

la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le

evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del

2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.9. Questo

Tribunale, dopo attento esame della documentazione medica agli atti non vede

ragioni per scostarsi dalla perizia psichiatrica del dr. med. __________ resa

con rapporto 24 dicembre 2021.

Con riferimento al consid. 2.7.,

la perizia risulta completa, priva di contraddizioni e concludente,

rispecchiante i parametri posti dalla giurisprudenza, inclusi gli indicatori,

avendo il perito impostato la sua valutazione secondo il catalogo delle domande

peritali edito dall’UFAS allegato al mandato peritale (doc. 114).

Nelle succitate prese di

posizioni 25 aprile 2022 e 27 settembre 2022 il perito ha convincentemente

risposto alle divergenti considerazioni espresse l’11 marzo 2022 e 5 settembre

2022 dei curanti. In particolare questo TCA rileva quanto segue.

Nel complemento peritale del 25

aprile 2022 il dr. med. __________ ha ben spiegato i motivi per cui si è

discostato dal “disturbo ansioso-depressivo in struttura di personalità

emotivamente instabile di tipo impulsivo” diagnosticato dallo psichiatra dr. _________

nel rapporto 23 giugno 2016 (doc. 92) e da quest’ultimo ribadito nella presa di

posizione 11 marzo 2022 in cui, oltre a confermare la sindrome depressiva, ha

Considerandi

utilizzando il codice ICD 10 F. 60.1 che corrisponde al disturbo schizoide di

personalità (pag. 393). In particolare, il perito ha evidenziato:

"

Ribadisco che, della diagnosi di depressione maggiore,

certificata in passato dal Dr. __________, attualmente non vi è alcuna traccia,

né diretta né indiretta, posto che da anni non viene neppure prescritto alcun

farmaco antidepressivo. Se vi fosse una depressione maggiore o peggio uno

scompenso psicotico “sempre in agguato", ci si aspetterebbe almeno una

farmacoterapia di mantenimento antidepressiva o

antipsicotica, seppur assai blanda.

La terapia farmacologica attuale risulta più leggera rispetto al

passato, prevedendo soltanto due farmaci ansiolitici, assunti con funzione

ipnotica alla sera. Questo va a confermare I’accuratezza delle conclusioni

peritali, laddove viene sostenuto che vi sia una personalità tendenzialmente ansiosa, ma discretamente compensata.

Stando all'estratto della cassa malattia, l'assunzione dei due

principi ansiolitici non sembra neppure costante. Le consultazioni presso lo

psicologo sono inoltre occasionali e non configurano una psicoterapia di sostegno. Mancano quindi degli elementi oggettivi

e condivisibili di gravità, se si considerano anche le attività che

l'assicurato compie e le affermazioni che egli stesso ha rilasciato.”

In merito al contestato

miglioramento, sempre nel medesimo complemento, il dr. med. __________ ha fatto

riferimento a quanto l’assicurato aveva affermato in sede peritale, ossia “di

aver imparato a conoscersi e di riuscire meglio a gestire, nell’attualità, i

suoi tratti caratteriali problematici. Egli stesso ha ammesso un miglioramento

da circa 5 anni, che corrisponderebbe a diversi traguardi di vita raggiunti

(casa propria, terreno, animali, attività ai monti)”. Il perito ha poi aggiunto:

" Ribadisco

che dal 2017 le consultazioni psicologiche sono occasionali e questo è

perfettamente in linea con le dichiarazioni di miglioramento del periziando da

5.

anni a questa parte, che quindi diventano attendibili con verosimiglianza

preponderante.

Si ribadiscono gli importanti traguardi funzionali raggiunti dal

periziando, il fatto che egli non sia più in cura psichiatrica, che assuma una

blanda ansiosi serale, che veda lo psicologo raramente, che si occupi della sua

cascina e della casa, che non abbia più fatto ricoveri in psichiatria, che

faccia diverse attività per se stesso e per dei conoscenti anche fisicamente

impegnative, che si presenti meno ipocondriaco del passato, rinunciando persino

a fare la vaccinazione contro il Covid, o a fare un intervento per idrocele che

è attualmente indicato.”

Riguardo alle perplessità

sollevate nelle osservazioni 18 marzo 2022 dalla rappresentante dell’assicurato

in merito all’ipocondria (va ricordato che nella perizia 15 febbraio 1991 del

dr. med. __________ aveva ritenuto l’assicurato affetto da nevrosi

ipocondriaca) il perito ha dapprima precisato che “l’ipocondria è la paura

di una malattia potenzialmente mortale, non è la paura delle cure e non è

neppure la paura dei mezzi di prevenzione scientificamente validi” e

spiegato che:

"

Da un ipocondriaco ci sì aspetterebbe l'adesione alla prevenzione

e poi, magari, l'eventuale ricerca di rassicurazioni ulteriori, ad esempio

circa il fatto aver sviluppato sicuramente degli efficaci anticorpi dopo il

vaccino, oppure la certezza di non aver contratto comunque l'infezione

nonostante il vaccino, oppure qualche altro comportamento eccessivamente

controllante e fuori luogo. Idem dicasi per i

tratti somatoformi, che si associano tipicamente con la nota ricerca molto

insistente ed eccessiva delle attenzioni mediche e dei rimedi terapeutici.”

Tale situazione, come visto

sopra, non corrisponde al caso in esame.

Rispondendo alle critiche

sollevate dai curanti con lettera 5 settembre 2022, nella presa di posizione 27

settembre 2022 (X/1) il dr. med. __________ ha pertinentemente osservato (le

sottolineature sono del perito stesso):

" Nella

recente presa di posizione i curanti parlano di un’ampia e cospicua sintomatologia

attuale che rimarrebbe sempre attiva, contraddicendo la condizione di sintomatologia

compensata grazie alle cure praticate nel corso degli anni, di cui avevano

invece parlato nella loro relazione precedente e che ho potuto osservare pure

io.”

In merito alla presunta

discrepanza tra il miglioramento e i fattori di fragilità interni esposti a

livello psicodinamico, il perito ha dapprima precisato che “una complessa

disamina dei meccanismi di difesa o dei fattori strettamente psicodinamici non

può contraddire gli elementi osservabili di miglioramento nella realtà

quotidiana”, miglioramento che, come visto, il dr. __________ ha potuto

rilevare.

Il perito ha anche ipotizzato che

“nel caso in cui fossimo confrontati con un assicurato portatore di

una fragilità psichica marcata, tale da essere totalmente invalidante,

nell'arco di cinque anni ci si aspetterebbe, anche solo con il comune buon

senso, almeno qualche forma di scompenso, che imponga l'intensificazione

transitoria delle cure o della presa in carico, come noi specialisti siamo

abituati ad osservare periodicamente nei pazienti psichiatrici affetti da una

malattia severa o anche soltanto moderata”, circostanze, queste, che non

sono realizzate nel caso concreto.

Certo, il dr. med. __________ ha

potuto costatare degli evidenti tratti di personalità disturbati che ha

codificato nella diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa,

rilevando tuttavia: “Tali tratti sono reperibili costantemente lungo tutto

il corso della vita di questo soggetto e, in alcune fasi della sua esistenza,

essi si sono verosimilmente scompensati. Non ci sono invece degli elementi

di alcun genere che possano ragionevolmente dimostrare che, anche negli ultimi

anni, vi sia una condizione ipocondriaca invalidante oppure una depressione

invalidante.” (sottolineatura del redattore).

Il perito ha poi concluso che “sebbene

I’assicurato percepisca una rendita intera dell'Assicurazione invalidità ormai

da decenni, in scienza e coscienza ribadisco che non trovo assolutamente dei

fattori di gravità convincenti, tali da poter confermare, sia nell'attualità

che nel recente passato, un'inabilità lavorativa com- pleta”.

È vero che vi è una divergenza

tra curanti e perito. Questo Tribunale, oltre a ricordare che in caso di lite

il valore probatorio del medico curante va relativizzato (cfr. consid. 2.7), evidenzia

che nel caso concreto il dr. med. __________ ha svolto una perizia completa,

coerente e convincente ed ha saputo dare altrettanti convincenti risposte alle

critiche dei curanti. Alla perizia amministrativa va quindi attribuito un valore

probatorio pieno.

In simili circostanze, secondo la

verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle

assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente

l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica, confermata dalle

annotazioni del 29 dicembre 20212 dal SMR (doc. 119), ha concluso per

un’inabilità del 40% in ogni ambito lavorativo quindi sia nell’attività

precedentemente svolta che in attività adeguate.

Rispetto sia all’ultima

comunicazione del 23 giugno 2016 (doc. 91) che alla prima decisione formale del

15.

febbraio 1991 (doc. 10) vi è dunque stato un rilevante miglioramento.

2.10

Il ricorrente ritiene che il suo

stato di salute somatico non sia stato valutato.

A tal riguardo il TCA rileva che

nell’inserto numerosi sono i referti attestanti diverse patologie. Nelle citate

annotazioni 20 settembre 2021 il dr. med. __________, psichiatra presso il SMR,

ha rilevato che “(…) vi è invece evidenza di visite mediche approfondite a

livello internistico, urologico ed oftalmologico con relativi esami

strumentali, ematici e presa di medicamenti “(doc. 106). In passato tali

aspetti non sono stati valutati visto che la prevalente patologia era quella

psichiatrica causante un’incapacità lavorativa completa in qualsiasi attività.

Ora, nel rapporto 24 marzo 2021

il medico curante, dr. med. __________, oltre alla nota diagnosi psichiatrica

invalidante, ha posto, quale diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa, una sindrome pan-vertebrale cronica prevalente in sede lombare con

blocchi assiali ricorrenti su ernia L4-5 ed anterolistesi L4 su L5. Il curante

ha descritto che il suo paziente “lamenta dolori cronici lombari a volte

irradianti al lato anteriore coscia destra e ricorrenza di blocchi in sede

lombare”, elencando quali limitazioni somatiche una “ricorrente

sintomatologia assiale” (cfr. pag. 252).

Visto quanto sopra, questo

Tribunale ritiene necessario approfondire l’aspetto somatico dell’assicurato. È

vero che in sede peritale, nell’ambito della descrizione della giornata,

l’assicurato ha fra l’altro sostenuto “… di avere l’hobby della montagna,

recandosi alla cascina di sua proprietà. Amerebbe anche camminare nel bosco.

Farebbe la legna per sé stesso e per la signora di oltre 80 anni sua vicina

nella frazione ai monti. Il periziando dice di andare in giro nel bosco con la

motosega a tagliare la legna e poi la spacca con lo strumento apposito. Fa

questo lavoro sia per sé stesso che per la signora, così come il passaggio del

decespugliatore nei mesi estivi” (passaggio riportato nella decisione

contestata). Trattandosi tuttavia di un hobby svolto principalmente nei mesi

estivi, non è possibile concludere, con la dovuta tranquillità di giudizio, che

l’assicurato possa svolgere, come ribadito dal consulente IP nel rapporto

complementare 17 maggio 2022 (pag. 411), la sua abituale attività di

verniciatore o attività leggere e mediamente pesanti. A tal riguardo non esiste

nemmeno una valutazione da parte del SMR. Certo, nelle citate annotazioni 20

settembre 2021 il dr. med. __________ non ha indicato limitazioni somatiche

(doc. 105), ma d’altronde non spettava a lui una simile valutazione. Egli ha

unicamente costatato la necessità “una perizia psichiatrica neutrale”.

Ne consegue che un rinvio è

necessario. Spetterà poi all’Ufficio AI, mediante una valutazione medica

globale, determinare se l’eventuale inabilità lavorativa somatica, sia

nell’abituale che in altre attività, debba essere sommata a quella psichiatrica

oppure se l’una è da integrare nell’altra.

2.11

Per quel che concerne l’aspetto

reintegrativo, nella decisione contestata, facendo riferimento al rapporto 14

febbraio 2022 del SIP, l’Ufficio AI ha elencato, a titolo esemplificativo, le

seguenti attività ritenute esigibili alle quali l’assicurato “sarebbe

direttamente reintegrabile”: addetto al controllo e all’imballaggio/etichettatura

nel settore alimentare, addetto all’assemblaggio di pezzi elettronici ed

ingranaggi, portiere d’albergo, manutentore d’immobili presso stabili privati

e/o casa per anziani e/o società private, aiuto officina”.

L’amministrazione ha ritenuto che

l’assicurato raggiunge il minor discapito economico nell’attività abituale di

verniciatore e che l’esigibilità di un’auto-reintegrazione è suffragata “anche

dal fatto che il Sig. RI 1 (posto che non presenta limiti funzionali di ordine

somatico incidenti sulla capacità lavorativa) può sfruttare le sue competenze e

le sue risorse anche in attività pesanti o semi pesanti in linea con gli

impegni che ha avuto nel corso degli anni (come ad esempio l’aiuto contadino,

l’aiuto giardiniere, l’aiuto custode di animali, l’aiuto falegname –

selvicoltore)”.

Infine, sempre nella decisione

impugnata sono state riportate le osservazioni del consulente IP (cfr. rapporto

17.

maggio 2022 in doc. 143) in merito alle contestazioni sollevate dalla

rappresentante dell’assicurato con le osservazioni al progetto di decisione.

Ora, tenuto conto che occorre

procedere ad una valutazione medica degli aspetti fisici (al riguardo, come

detto, non esiste alcuna valutazione SMR), questo TCA non può confermare i

citati rapporti 14 febbraio 2002 e 17 maggio 2022.

2.12

Con riferimento osservazioni 16

settembre 2022 l’assicurato ritiene che l’Ufficio AI non abbia proceduto ad un

approfondito esame della sua reintegrazione lavorativa in quanto al momento

della decisione contestata aveva già compiuto 55 anni e da oltre 30 anni

percepisce la rendita.

Come esposto nelle STCA

32.2021.104

del 14 febbraio 2002 consid. 2.11, conformemente alla

giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una

rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un

bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in

misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che

di regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello

medico – e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi,

della riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente)

concretamente sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione

sul mercato del lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità

inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014

del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10).

Questo è segnatamente il caso

laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa

residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un

accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità

professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta

dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali invece

l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale dell’effettiva

idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità di carico,

ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi la rendita

di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di

capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie

all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del

23.

aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,

9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10

settembre 2010).

In una successiva sentenza la

Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che

un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame

circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la

capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione

concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di

invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013

del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28

febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26

aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti).

Nella STF 9C_412/2014 del 20

ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali

casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato

è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo

conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti). In DTF 141 V 5 il

Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona

assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°

anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della

rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).

In

concreto, con la presente revisione l’amministrazione, in particolare il

consulente IP, ha constatato una ritrovata capacità lavorativa dell’assicurato,

nato il __________ 1966, il quale sia al momento dell’emissione della decisione

contestata (24 maggio 2022) sia al momento in cui la riduzione è divenuta

effettiva (1° agosto 2022), aveva già compiuto i 55 anni e beneficiava da oltre

15.

anni di una rendita (erogata con effetto dal 1° marzo 1991).

L’insorgente appartiene di

conseguenza alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a

causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro

iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per

sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica (cfr. da ultimo

9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid., 3.2; STF 9C_663/2020 dell’11 agosto

2021, consid. 4.2).

Pertanto, nella misura in cui

l’amministrazione dovesse confermare l’esigibilità di pari grado nell’abituale

attività ed in altre adeguate e che nella professione di verniciatore

l’assicurato possa mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa

(da qui la scelta di determinare il grado d’invalidità mediante il cosiddetto

raffronto percentuale dei redditi; in argomento cfr., ad esempio, STCA

32.2022.14-15 del 28 aprile 2022 consid. 2.7. con riferimenti di

giurisprudenza, anziché con il consueto raffronto dei redditi), essa deve

procedere ad un approfondito esame delle possibilità integrative come stabilito

dalla suesposta giurisprudenza (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre

2021.

e STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021).

Questo in particolare se si

considera che da una parte, come si evince dal rapporto 14 febbraio 2022 del

consulente IP, dal 1990 egli ha smesso di lavorare quale verniciatore e

dall’altra che nel frattempo tale l’attività ha conosciuto un’evoluzione

tecnica non indifferente.

2.13

In conclusione, visto quanto sopra,

annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda dapprima agli accertamenti medici d’ordine somatico volti a

definire la residua capacità lavorativa sia nell’abituale attività sia in altre

attività, per poi procedere ad una valutazione globale come da consid. 2.10.

Sulla scorta dell’esito di cui sopra,

come dai consid. 2.11 e 2.12, spetterà al consulente IP procedere all’esame

dell’effettiva esigibilità lavorativa dell’assicurato in un mercato equilibrato

del lavoro, tenuto conto in particolare della necessità o meno di introdurre

provvedimenti integrativi ai sensi della giurisprudenza.

Solo al termine di questo esame

l’amministrazione potrà procedere, se del caso, alla riduzione della rendita

intera d’invalidità.

2.14

In DTF 106 V 18 – chiamata a

pronunciarsi riguardo al momen-to in cui si attua la riduzione o la

soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e

ritorna gli atti al-l’amministrazione perché la stessa, dopo complemento

istruttorio, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

" (…)

Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet

worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig

missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch

die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung

oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der

aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die

Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum

Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)"

(DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza

e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto

contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un

assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti

all'amministrazione, anche durante tale procedura d'istruzione fino alla

notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011

consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20

dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4);

Atteso che dagli atti non è

possibile concludere che nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto

inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione,

ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) l’effetto sospensivo

tolto al ricorso, con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti

anche durante la procedura di rinvio.

D’altronde, con riferimento alla

domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (per la procedura ricorsuale)

formulata nel gravame, che in sé l’emanazione del presente giudizio rende priva

di effetto, non è in ogni caso possibile in concreto stabilire quale sarà l'esito

finale della vertenza. Nella

ponderazione degli interessi in conflitto, segnatamente quello dell’assicurato

alla non immediata esecuzione di una decisione a lui sfavorevole e quello

generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga

impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di

prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191), allorché non è

possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre

ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante

quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa

è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato

di poter beneficiare delle prestazioni assi-curative pendente lite, al fine di

non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr.

anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des

Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188). L'interesse dell'assicurato prevale

quindi su quello generale quando si può ammettere con grande verosimiglianza

che egli risulterà vincente (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione

risulta palesemente errata (SVR 1994 IV nr. 31), ciò che non corrisponde al

caso in esame, allo stadio attuale non essendo infatti possibile ipotizzare che

con ogni verosimiglianza, in esito ai nuovi accertamenti la soppressione delle

prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente ritenere che il

provvedimento impugnato risulti manifestamente errato.

2.15

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché

proceda come ai considerandi.

2. Le spese per fr. 500 sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti.