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Decisione

32.2022.46

Assicurata chiede aumento dell'assegno per grandi invalidi per via del peggioramento delle condizioni di salute dovuto ai postumi di una caduta. Richiesta respinta poiché il peggioramento non è subentrato entro tre mesi dalla decisione impugnata

19 settembre 2022Italiano12 min

dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di eseguire presso

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Incarto

n.

Fatti

32.2022.46

BS

Lugano

19 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 giugno 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. RI

1, classe 1967, beneficiaria di una rendita d’invalidità, nel mese di dicembre

2021 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di un assegno per grandi

invalidi (AGI) (doc. 83, se non indicato diversamente i documenti citati si

riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

1.2. Nell’ambito

dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di eseguire presso

il domicilio dell’assicurata la consueta inchiesta volta ad accertare la grande

invalidità. Dal rapporto 8 aprile 2022 è risultato che l’assicurata dipende da

terzi per compiere due atti ordinari della vita: lavarsi dal mese di marzo 2021

e spostarsi da dicembre 2020. Risulta inoltre dal rapporto che l’assicurata non

necessita di una sorveglianza personale continua e tantomeno di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana. Di conseguenza l’incaricata ha

accertato come siano assolte le condizioni per il versamento di un AGI di grado

lieve dal mese di marzo 2022, vale a dire dalla scadenza dell’anno di attesa

dall’inizio della dipendenza da terzi per il secondo atto ordinario della vita

(doc. 91).

Di

conseguenza, con decisione 7 giugno 2022, debitamente preavvisata (doc. 93),

l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di un AGI di grado lieve, con

effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 (doc. 102; per le motivazioni cfr. doc.

99).

1.3. Contro

suddetta decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il

presente tempestivo ricorso.

Essa

postula che le venga riconosciuto un AGI di grado lieve dal 1° marzo 2022 dal

22 maggio 2022 rispettivamente uno di grado elevato dal 23 maggio 2022 in

avanti.

L’assicurata

motiva l’aumento della prestazione facendo riferimento ad una caduta avvenuta a

domicilio il 23 maggio 2022 con conseguente ricovero in ospedale ed utilizzo di

una carrozzina per disabili, circostanze, queste, che determinerebbero il

bisogno di aiuto di terzi per muoversi. Inoltre, sostiene di dipendere da terzi

per cercare di mantenere i contatti sociali e organizzare la realtà quotidiana.

A sostengo di quanto sopra, la ricorrente ha prodotto lo scritto 13 giugno 2022

del suo medico curante.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso. Rileva

come al momento dell’emissione della decisione (7 giugno 2022) non erano ancora

trascorsi tre mesi dalla caduta (23 maggio 2022), motivo per cui, ai sensi

dell’art. 88a cpv. 2 OAI, l’eventuale peggioramento dello stato di salute

dall’assicurata non può essere considerato come durevole e quindi esula “dalla

presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso – formare oggetto di un

nuovo provvedimento amministrativo (cfr. in argomento STCA del 27.05.2013 in re

R.)”.

1.5. Con

scritto 23 agosto 2022 il legale dell’assicurata comunica di non avere altri

mezzi di prova da produrre, aggiungendo che “la situazione dell’assicurata è

sempre molto precaria e confermo il contenuto del ricorso e della

documentazione medica che ho già inviato” (VI).

considerato in

diritto

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se, oltre all’AGI di grado lieve dal 1° marzo 2022,

l’assicurata ha diritto ad un AGI di grado elevato dal 23 maggio 2022 (giorno

dell’infortunio domestico), come da richiesta ricorsuale.

2.3. Secondo

l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione

contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande

invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui

abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che

come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cd. aiuto indiretto; sul

punto DTF 121 V 91, 107 V 149).

Secondo giurisprudenza sono

determinanti i seguenti sei atti ordinari: vestirsi/svestirsi,

alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al

gabinetto, spostar-si (dentro o fuori casa)/stabilire contatti (DTF 127 V 97,

125 V 303). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con

l’ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il

comportamento normale all’interno della società così come richiesto

dall’esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La

grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2

LAI).

Giusta

l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un

danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere

Considerandi

accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente

di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi

ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado

lieve.

L'art.

37.

cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado

elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando

necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti

ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una

sorveglianza personale.

Per

il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di

grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine,

l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve

se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.

è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi

per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.

necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi

è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese

in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della

rendita secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di

pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo

anno di età, dall'art. 29 cpv. 1. Va qui precisato che nella sentenza

pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha precisato che,

contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del

diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1

LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI

sui presupposti del diritto alla rendita. Ciò

significa che il diritto ad AGI non può nascere

prima del termine di carenza annuale dall’insorgenza della grande invalidità (Michel

Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018,

art. 42, n. 70, pag. 621; cfr. anche DTF 144 V 361).

In

tal senso il nuovo art. 41 cpv. 4 seconda frase LAI, entrato in vigore il 1°

gennaio 2022, dispone che “il diritto nasce se l’assicurato ha presentato

una grande invalidità di grado lieve per un anno senza notevoli interruzioni;

rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3”.

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado

personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Infine,

l’art. 35 cpv. 1 OAI prescrive che il diritto all’assegno per grandi invalidi

nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di

questo diritto, mentre il cpv. 2 dispone che “Se, in seguito, il grado

d’invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli

87–88bis. Se uno degli altri presupposti al diritto all’indennità venisse accadere,

o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui

l’evento si è verificato”.

2.5

Nel

caso in esame, con lo scopo di accertare l’entità della grande invalidità, il

30.

marzo 2022 l’assistente sociale ha esperito il consueto accertamento presso

il domicilio dell’assicurata. Dal relativo rapporto datato 30 marzo 2022 si

evince che l’assicurata dipende da terzi per compiere due atti ordinari della

vita: lavarsi dal mese di marzo 2021 e spostarsi da dicembre 2020. Risulta

inoltre che non necessita di una sorveglianza personale continua e tantomeno di

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Di conseguenza,

visto che l’assicurata ha bisogno dell’aiuto di terzi per l’espletamento di due

atti ordinari della vita, correttamente l’ha posta al beneficio di un AGI di

grado lieve dal mese di marzo 2022, ossia dalla scadenza dell’anno di attesa

dall’inizio della dipendenza da terzi per il secondo atto ordinario della vita

(doc. 91). Né del resto la ricorrente ha contestato una simile conclusione.

L’assicurata

sostiene invece un peggioramento delle condizioni di salute dovuto ai postumi

di una caduta in casa il 23 maggio 2022 [evento di cui l’amministrazione è

venuta a conoscenza solo con il ricorso; n.d.r.], con conseguente ricovero in

ospedale ed utilizzo di una carrozzina per disabili, ciò che determinerebbe la

necessità d’aiuto di terzi per muoversi. La ricorrente sostiene inoltre che

deve adesso dipendere da terzi per cercare di mantenere i contatti sociali e

cercare di organizzare la realtà quotidiana. A sostengo di quanto sopra, essa

ha prodotto lo scritto 13 giugno 2022 del suo medico curante, il quale ha

evidenziato che la paziente “(…) non è più in grado di vestirsi, svestirsi e

prepararsi i vestiti, alzarsi, sedersi, coricarsi, eseguire l’igiene personale,

andare alla toilette, dall’accaduto del 23.05.2022” e che da quella data

utilizza una carrozzina per muoversi

(doc. B)”.

Nella

risposta di causa l’amministrazione ha rettamente evidenziato che momento

dell’emissione della decisione (7 giugno 2022) – che delimita dal

punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid.

1.2

con rinvii) – non erano ancora trascorsi tre mesi dalla caduta (23

maggio 2022), motivo per cui, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, l’eventuale

peggioramento dello stato di salute dall’assicurata non può essere considerato (in

tal senso: cfr. Michel Valterio, op. cit, art. 31 n. 35, pag. 509; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevison in der Invalidenversicherung,

2003, nr. 456, pag. 124; STCA 32.2012.226 del 23 maggio 2013).

Va

infatti ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI

(applicabile all’AGI in virtù del rinvio di cui all’art. 35 cpv. 2 OAI; cfr.

anche Valterio, op. cit., art. 42 n. 75, pag. 623), se

la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete

peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione

non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è

applicabile per analogia.

Ciononostante,

l’eventuale peggioramento potrà essere oggetto di una domanda di

revisione dell’AGI in merito alla quale l’amministrazione si determinerà con

una decisione formale, debitamente preavvisata, impugnabile davanti alla

scrivente Corte.

Visto quanto sopra,

correttamente l’Ufficio AI ha posto al ricorrente ad una AGI di grado lieve dal

1° marzo 2022.

Ne consegue che il

ricorso va respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con l’art. 69 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1.

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti