32.2022.48
Ricorso (respinto) contro decisione rifiuto rendita. Diritto intertemporale. Conclusioni peritali non inficiate dalle refertazioni prodotte in sede ricorsuale, siccome, per la maggior parte, neppure si confrontano con le conclusioni. Valutazione economica (per indipendenti) confermata
8 novembre 2022Italiano48 min
attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.48
JV/gm
Lugano
8 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 3 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1982, di formazione (non terminata) cuoco e impiegato di vendita
(senza AFC) e da ultimo attivo quale gessatore indipendente, ha presentato una
domanda di prestazioni AI il 1./10 aprile 2019 adducendo un’affezione afferente
alla colonna vertebrale (docc. 1-3 e 23 incarto AI).
1.2. L’Ufficio
AI ha richiamato la refertazione medico-assicurativa da __________ (docc. 2, 6,
21, 32, 131-145 incarto AI) e dai curanti dr. __________ (doc. 33 incarto AI) e
dr. __________ (doc. 41 incarto AI).
Con
scritto del 18 settembre 2019 l’Ufficio AI ha conferito mandato al medico SMR,
dr.ssa __________ (specialista in medicina del lavoro e perito certificato SIM)
per una prima valutazione (doc. 25 incarto AI) circa le refertazioni mediche suddette
(doc. 25 incarto AI).
Vagliata la
refertazione medica pervenuta, con rapporto del 27 maggio 2020 il medico SMR ha
formulato la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Stato
post-stabilizzazione L5/S1 su spondilolisi e listesi a livello L5/S1 e gabbia
intersomatica Rise Globus […]”, valutando un’incapacità lavorativa completa
nell’attività abituale a far tempo dal 19 febbraio 2019 e formulando richiesta
di una perizia esterna atta a “valutare l’evoluzione dello stato di salute
dal 03.03.2017 ad oggi rispettivamente la capacità lavorativa in attività
abituale ed adeguata con menzione delle limitazioni funzionali residue” e a
“verificare la presenza di problematiche psichiatriche connesse con i
problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze
psicosociali” (doc. 51 incarto AI). La richiesta è stata cofirmata dal dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia), anch’egli medico SMR (doc. 52
incarto AI) e avallata dall’Ufficio AI il 9 giugno 2020 (doc. 55 incarto AI)
con contestuale mandato conferito – tramite l’utilizzo della piattaforma
SuisseMED@P – al __________ di __________ (docc. 59 e 60 incarto AI) nelle
persone della dr.ssa __________ (specialista in medicina interna), dr.ssa __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia), dr. __________ (specialista in
neurologia) e dr. __________ (specialista in reumatologia) (doc. 63 incarto
AI).
L’accertamento
è confluito nel referto peritale dell’11 giugno 2021 (doc. 73). Poste le
seguenti diagnosi:
" B.1
Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Sindrome lombospondilogena
cronica bilaterale prevalentemente a ds. in
- esiti da
stabilizzazione L5-S1 con sistema Viper percutaneo e posa di cage intersomica
espandibile, il 7.3.2019,
- pseudoartrosi
al segmento L5-S1, in probabile scollamento della vite di S1 a sin.,
- spondilolistesi residua di L5 su S1 di 1° grado secondo
Meyerding,
- assenza di deficit neurologici.
Coxartrosi bilaterali” (pag. 212 incarto AI),
circa
l’incapacità lavorativa i periti hanno accertato quanto segue:
" G
Capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in relazione ad un’attività
lavorativa svolta al 100%
Nell’ultima attività di
gessatore/tuttofare l’A. può raggiungere globalmente una capacità lavorativa
globale residua del 25%.
H Capacità lavorativa in un’attività adeguata, in relazione ad
un’attività lavorativa svolta al 100%
In un’attività adeguata l’A. può raggiungere una capacità
lavorativa al 100%.
[…]
I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo
nell’attività svolta
Le incapacità lavorative sono dovute unicamente a motivi
reumatologici. Nel suo ultimo impiego l’A. presenta una capacità lavorativa del
100% dal 3.3.2017 al 18.2.2019, quindi abile allo 0% dal 19.2.2019 al 6.3.2019
(il giorno prima dell’intervento neurochirurgico. Quindi la capacità lavorativa
persiste allo 0% dal 7.3 al 6.9.2017 a sei mesi dall’intervento neurochirurgico
(periodo riabilitativo). In seguito abile al 25% nel suo ultimo impiego dal
7.9.2019 a continua a seguito dei disturbi al rachide lombare.
I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo
in
un’attività adatta
In attività adatta abile al 100% dal 3.3.2017 al 6.3.2019. In
seguito abilità allo 0% dal 7.3.2019 al 6.9.3029 (periodo di esacerbazione dei
disturbi al rachide lombare e successiva riabilitazione post-intervento
neurochirurgico). Quindi l’A. risulta nuovamente teoricamente abile globalmente
al 100% in attività adatta a partire dal 7.9.2019 a continua. (pag. 214 e seg. incarto AI).
Quo ai
provvedimenti sanitari e le terapie, i periti non hanno rilevato proposte
terapeutiche atte a migliorare la capacità lavorativa, rilevando come “Sussistono
problematiche legate al lavoro ed alla disoccupazione (Z56) che sono in parte
all’origine e soprattutto sono in grado di sostenere i disturbi emotivi da
disadattamento. Per questo, a livello prognostico, si ritiene importante
attuare misure professionali compatibilmente con eventuali limitazioni somatiche”
(pag. 216 incarto AI).
Le
conclusioni peritali sono state fatte proprie dal medico SMR nel suo rapporto
del 15 giugno 2021 (doc. 74 incarto AI), mentre l’inchiesta per indipendenti ha
desunto un reddito da valido di fr. 91'750 (salario mediano) (docc. 83 e 87
incarto AI).
1.3. Con
rapporto finale del 3 settembre 2021 il consulente SIP, rilevando come “L’A.
potrebbe svolgere attività nell’ambito dell’industria (operaio generico),
attività nei servizi, ad es. quale addetto al trasporto e consegna di merce
leggera, aiuto magazziniere con l’ausilio di mezzi, nella vendita, etc. a
condizione che siano rispettati i limiti funzionali indicati a livello medico”,
ha chiuso il mandato di reintegrazione professionale, restando disponibile “a
valutare eventuali provvedimenti professionali su richiesta dell’A., a seguito
di un eventuale intervento oppure nell’ambito del collocamento” (doc. 88
incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione dell’8 settembre 2021 (doc. 89 incarto AI) l’Ufficio AI
ha prospettato il rifiuto di prestazioni avendo calcolato un grado d’invalidità
non pensionabile del 37%.
Con
osservazioni dell’11 ottobre 2021 (doc. 94 incarto AI), l’assicurato – per il
tramite dell’avv. __________ – ha asserito di non poter svolgere alcuna
attività lavorativa e che il 25 ottobre 2021 sarebbe stato sottoposto ad un
secondo intervento alla schiena. In ragione di ciò, egli ha formulato richiesta
di un complemento istruttorio che tenga conto della situazione valetudinaria
successiva all’intervento chirurgico, istando altresì per la concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
Con scritto
del 21 ottobre 2021 (doc. 97 incarto AI) l’Ufficio AI ha comunicato
all’assicurato che avrebbe aggiornato la pratica a fine gennaio 2022, come
indicato dalla dr.ssa __________ (doc. 96 incarto AI).
Con scritto
del 4 gennaio 2022 l’assicurato ha inviato ulteriore documentazione medica,
motivando il rifiuto di sottoporsi all’intervento chirurgico prospettato con il
fatto che i medici non gli avevano fornito sufficienti garanzie circa l’esito
dello stesso (docc. 98-100 incarto AI).
Con
annotazione del 21 febbraio 2022 (doc. 107 incarto AI) il medico SMR ha
sottoposto la nuova refertazione medica – incluso il rapporto medico cofirmato
dal dr. __________ e dal dr. __________ del 28 febbraio 2022 (doc. 110 incarto
AI) – al __________, chiedendo se la documentazione potesse modificare le
conclusioni peritali.
Con
complemento del 7 aprile 2022 (docc. 115 e 116 incarto AI) i periti hanno
confermato le proprie conclusioni.
Con
annotazione del 1. giugno 2022 (doc. 122 incarto AI) il medico SMR ha rilevato
come neppure gli ulteriori due certificati inviati dai curanti, dr. __________
e dr. __________ (doc. 117 incarto AI) presentassero nuove diagnosi o esami
obiettivi suscettibili di modificare le conclusioni peritali.
Con decisione
del 3 giugno 2022 (doc. 123 incarto AI) l’Ufficio AI ha confermato il progetto,
respingendo parimenti la domanda di gratuito patrocinio.
1.5. L’assicurato
ha interposto ricorso (doc. I) contro la decisione del 3 giugno 2022,
postulandone, per quel che è dato a capire, l’annullamento.
Sostiene che
a causa dei suoi dolori è completamente inabile al lavoro, allegando i
certificati del dr. __________, della dr.ssa __________ e del dr. __________.
Egli censura
altresì la valutazione economica operata dall’amministrazione, asserendo che “L’Ufficio
invalidità ha fatto un calcolo sbagliato, se negli anni che hanno tenuto in
considerazione per fare le loro medie di guadagno avessi potuto lavorare al
100% senza dolori avrei guadagnato di più e il calcolo sarebbe diverso”.
Da ultimo,
egli chiede che “mi aiutino ad eseguire le giuste cure per risolvere al
meglio il mio problema alla schiena con un altro intervento, per poi capire se
posso continuare con il mio lavoro oppure reinserirmi nel mercato delle
professioni […]”.
Con scritto
del 15 luglio 2022 (doc. IV) il ricorrente ha prodotto ulteriori certificati
dei curanti.
1.6. Con la
risposta di causa (doc. VII) l’Ufficio AI ha confermato integralmente le
conclusioni della perizia __________, osservando come i certificati prodotti
con il ricorso erano già stati vagliati dai periti, rispettivamente che essi
non sono suscettibili di modificare le conclusioni peritali.
Quo alla
valutazione economica, l’Ufficio AI ritiene che il calcolo del grado
d’invalidità, operato il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA con un grado
d’invalidità non pensionabile, non presti il fianco a dubbi, avendo stabilito
il reddito da valido sulla base dell’inchiesta per indipendenti ed il reddito
da invalido su base statistica.
Per quanto
concerne eventuali misure professionali, l’Ufficio AI rileva che nel rapporto
del 3 settembre 2021 il SIP aveva indicato di rimanere a disposizione per
valutare provvedimenti professionali su richiesta dell’assicurato, a seguito di
un eventuale intervento chirurgico oppure nell’ambito del collocamento.
In ragione
di quanto esposto, ha quindi formulato la conferma della decisione impugnata e,
di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.7. Con scritto
recapitato alla posta il 9 settembre 2022 (doc. VIII) il ricorrente ha
comunicato al Tribunale di non avere ulteriore documentazione medica da
presentare, ribadendo la propria posizione.
1.8. Con
osservazioni del 23 settembre 2022 (doc. X) l’Ufficio AI ha presentato
l’annotazione del medico SMR del 14 settembre 2022 con la quale la dr.ssa __________,
dopo aver succintamente ripercorso l’iter medico-assicurativo di RI 1, ha
concluso che “la documentazione sanitaria, giunta agli atti in sede di
ricorso al TCA […], non riporta fatti nuovi, rispettivamente
modificazioni significative di fatti noti; sono ancora valide le conclusioni
del rapporto finale SMR redatto in data 15.06.2021”.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver calcolato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Nella
DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti
precisazioni circa il diritto intertemporale:
" Gemäss einer allgemeinen prozessualen
Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung
respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des
Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug
greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere
Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem
zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung.
Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese
wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte
prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich.
Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser
bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte
ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher
Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere
bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale
Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt
stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält.
Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung.
Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht
diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu
ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für
zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach
den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit
bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc
et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue
Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
" Conformemente
alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio
2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.
Con
scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per
gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e
la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI)) ed inoltrato – dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha
confermato che:
" (…) in
caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore
al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di
“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o
limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie
applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.
Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali
cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o
indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da
queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento
dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per
l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la
determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione
della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione
della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,
dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263).
Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi
chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare
attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto
intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne
l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”
In concreto,
l’assicurato ha presentato (la sua prima) domanda di prestazioni AI il 1./10
aprile 2019 (cfr. supra consid. 1.1.) adducendo un’incapacità lavorativa
completa a far tempo dal 20 febbraio 2019 (doc. 1, pagg. 4 e 6 e doc. 25
incarto AI). Conseguentemente, il diritto alle prestazioni e l’invalidità (teorica)
sarebbero insorte al più presto il 20 febbraio 2020, ossia un anno dopo il
danno alla salute (art. 28 LAI).
Pertanto,
sia l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti
entro il 31 dicembre 2021.
L’Ufficio AI
ha emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 3 giugno 2022 (cfr.
supra consid. 1.4. in fine).
Visto quanto
precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della
persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di
competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
Considerandi
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.), al fine
di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto
la refertazione medica richiamata (cfr. supra consid. 1.2.) al medico SMR e, su
sua indicazione, ha predisposto una perizia pluridisciplinare confluita nel referto
dell’11 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.2.).
Il
ricorrente non formula (esplicite e circostanziate) censure circa la
valutazione medica dei periti __________ e del medico SMR che ha fatto propria
la perizia __________. Tuttavia, egli vi contrappone le refertazioni di altri
specialisti, in particolare quelle dei curanti, ragione per cui non si può
prescindere dalla disamina in questa sede dell’aspetto medico (cfr. infra
consid. 2.7.). Delle censure afferenti alla valutazione economica si dirà, per
quanto necessario, di seguito (cfr. infra consid. 2.8. e segg.).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
Si rileva
preliminarmente che, ad eccezione del curante dr. __________, nessun altro
specialista si è confrontato attivamente con le conclusioni peritali,
preferendo procedere a compartimento stagno. Sempre a titolo preliminare, si
rileva che tutti i certificati presentati in questa sede, ad eccezione di
quello del 15 luglio 2022 del dr. Mattia (doc. VI 1) e di quello del 1. luglio
2022.
del dr. __________ (doc. IV 2), erano già presenti agli atti e sono stati
vagliati dai periti. Va altresì osservato che, seppure non esplicitato dal
ricorrente, il dr. __________ è a tutti gli effetti il suo curante in ambito
psichiatrico, a prescindere dal fatto che il ricorso allo specialista avviene
puntualmente (cfr. doc. 73, pagg. 248, 252, 254 e 256 incarto AI; doc. I,
allegato D).
2.7.1
Il
ricorrente contesta – implicitamente – le conclusioni della perizia
psichiatrica, opponendole le certificazioni del dr. __________.
La perita psichiatra ha
diagnosticato un disturbo dell’adattamento lieve-persistente con disturbo
prevalente di altri aspetti emozionali (ICD 10 F43.23) in trait
bipolare-funzionamento ipertimico e Problemi legati al lavoro (ICD 10 Z.56), affezione
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Ella osserva, tra l’altro, che “In
base a quanto ricostruito ed obiettivato, i sintomi non hanno mai raggiunto
l’entità e pervasività, soprattutto i caratteri qualitativi di un episodio
depressivo maggiore. Non si rilevano al momento sintomi della sfera depressiva
(umore depresso, anedonia-abulia o calo di energie) e l’assicurato stesso non
si definisce depresso ma piuttosto arrabbiato, testo, “furioso”. Il cognitivo
ed il funzionamento quotidiano sono integri, i disturbi del sonno sono imputati
ai dolori. Non vi sono disturbi dell’autostima, idee depressive di colpa o
rovina, rallentamento ideo motorio. Tantomeno si riscontrano i criteri per una
sindrome depressiva ricorrente in quanto anamnesticamente non risultano
precedenti episodi depressivi; si ricorda che in occasione del primo ricorso
psichiatrico nel 2008 l’assicurato non assunse alcun trattamento
antidepressivo, lo psichiatra curante [dr. __________, n.d.r.], nel suo
rapporto medico, parla di sintomi emotivi da disadattamento che l’assicurato
conferma riconducendoli ad una situazione stressante in ambito sentimentale.”
(doc. 73, pag. 256 e seg.).
Nel rapporto
del 15 ottobre 2021 il dr. __________ dissente dalla surriferita diagnosi, ritenendo
invece corretta quella di “sindrome depressiva ricorrente caratterizzata da
episodi depressivi, che vengono spesso manifestati e con una sintomatologia
caratterizzata da disturbo dell’umore sotto forma di irritabilità,
inquietudine, tensione endopsichica, facile passaggio all’atto dovuto a
importanti stati di rabbia […]” e di “disturbo da attacchi da panico
[…] visto che egli ne ha avuti nel passato”, asserendo come lo stato
depressivo si manifesti con una sintomatologia diversa rispetto alla classica
depressione, riferendosi altresì ad una componente di bipolarismo, presente
nell’anamnesi famigliare. Il curante adduce altresì che “Nell’incontro del
27.
di settembre egli [l’assicurato, n.d.r.] espressamente affermava
“Sono una bomba…i dolori aumentano… sono violento, spacco tutto […]. Il
disturbo depressivo era evidente. Il sonno era frammentato, gli stati di rabbia
erano presenti. Aveva distrutto la televisione davanti a tutta la famiglia.
Siamo dunque in presenza di un quadro depressivo con delle caratteristiche più
nell’ottica maschile che femminile, con una piattaforma di irritabilità, rabbia
frustrazione, sonno agitato, passaggio all’atto. […] Al momento attuale
le sue capacità lavorative dal punto di vista psichiatrico sono ridotte di
almeno il 40%”. (doc. 98 incarto AI, doc. I allegato D).
Invitata dal
medico SMR a prendere posizione sul rapporto del curante, la perita ha
osservato quanto segue (doc. 115, pag. 387-390 incarto AI).
Quo alla
diagnosi di disturbo da attacchi di panico, osserva di aver considerato tale
diagnosi ma che al momento della valutazione peritale i sintomi presentati non
soddisfacevano più i criteri diagnostici, come esplicitato nella perizia: “nell’ultimo
anno non ha presentato crisi di ansia parossistica riconducibili ad attacchi di
panico (che invece sono stati presenti due anni fa)” e “in merito al
disturbo da attacchi di panico le descrizioni relative al 2018 corrispondono a
tale quadro diagnostico che è da leggersi in un’ottica dinamica come una
manifestazione di disagio, già presente allora a fronte di crescenti problemi
di lavorativi e di salute. Le crisi parossistiche tuttavia si sono risolte nel
tempo con la sola terapia benzodiazepinica al bisogno in assenza di condotte di
evitamento fobico (nemmeno alla guida)”. Conseguentemente, il disturbo da
attacchi di panico al momento della valutazione peritale era da considerarsi
anamnestico, il dr. __________ non riferendo di ricadute ed essendosi limitato
ad asserire che “la diagnosi da disturbo da attacchi di panico è mantenuta,
visto che l’ha avuta in passato”.
Per quanto
attiene alla diagnosi di disturbo depressivo ricorrente formulata dal curante,
la perita ha innanzitutto osservato come egli non abbia mai descritto gli
antecedenti episodi depressivi. Inoltre, richiamati i due sistemi nosografici
usati nella formulazione diagnostica peritale, la dr.ssa __________ ha
riscontrato come almeno due dei tre sintomi per l’episodio depressivo maggiore
non erano in concreto dati, mancando inoltre tutto il correlato cognitivo, le
alterazioni delle funzioni cognitive superiori o della sfera psicomotoria e la
sintomatologia più prettamente biologica. Tali sintomi, soggiunge la
specialista, non emergono neppure dalle più recenti descrizioni cliniche del
dr. __________.
Ha poi sottolineato
come anche la familiarità con lo spettro bipolare fosse stata considerata: “La
familiarità, la storia biografica, lo stile narrativo ed il dato osservazionale
depongono per la presenza di un funzionamento premorboso di tipo
ipertimico-impulsivo (correlabile verosimilmente ad un trait bipolare) che lo
porta all’agito più che all’elaborazione riflessiva degli eventi interni ed
esterni. Questi aspetti non sono così gravi e pervasivi da configurare un
disturbo della personalità ma costituiscono, in sinergia con la familiarità, un
substrato di vulnerabilità in condizioni di stress testimoniato dai precedenti
ricorso, seppur puntuali, a consultazioni psichiatriche”. Ella rileva che
se è vero che il tono dell’umore, in caso di scompensi affettivi maggiori, può
assumere note di disforia-irritabilità e che tale elemento si associa più
frequentemente ad episodi affettivi misti, ciò non si applica in concreto, in
quanto non risultano soddisfatti i criteri per la diagnosi. Osserva poi che le
asserzioni dell’assicurato riportate nel rapporto del curante, oltre a non
celare vissuti depressivi, rispecchiano quanto già riportato nella descrizione
soggettiva dell’assicurato: “Dal punto di vista psicologico è “furioso, una
molla tirata”, è in ansia per tutti i pensieri che ha in testa; ha voglia di
scoppiare”…ed ancora “Non si dichiara depresso ma a domanda esplicita su come
sia l’umore ripete che è arrabbiato, si fa male da solo per sfogarsi, talvolta
è capitato di spaccare oggetti per la rabbia, litiga facilmente. Basta una
virgola fuori posto a farlo reagire…è teso perché non comprende la lunghezza
delle decisioni mediche, né della pratica AI…”. Da ultimo, la perita rileva
che “a fronte della gravità della diagnosi posta del dr. __________
(depressione maggiore ricorrente) che perdurerebbe a questo punto da molti
mesi, non è evincibile dal suo scritto una terapia farmacologica antidepressiva
(che l’assicurato non seguiva nemmeno al momento della valutazione peritale di
gennaio 2021), un setting trattamentale intensivo […] o altre misure
terapeutiche commisurate alla gravità e durata delle diagnosi poste”.
Conseguentemente,
la dr.ssa __________ ha confermato integralmente le proprie conclusioni
peritali.
Questo
Giudice non ravvisa alcuna equivocità nel rapporto peritale della dr.ssa __________,
avendo ella – incontestatamente –rispettato i criteri stabiliti dalla
giurisprudenza più recente afferente alle perizie psichiatriche (DTF 141 V 281,
DTF 143 V 409 e 418), che impone la disamina di diversi indicatori (cfr. supra
consid. 2.4.). Inoltre, nel complemento peritale del 18 marzo 2022 (doc. 115,
pag. 387 e segg. incarto AI) la specialista ha preso posizione per esteso sulle
divergenze diagnostiche formulate dal dr. __________, mettendo alla luce tutta
una serie di carenze relative al rapporto del collega. Pertanto, al rapporto
peritale della dr.ssa __________ va conferita forza probatoria piena. Peraltro,
esso risulta ampiamente preferibile al rapporto del curante, ricordato che di
regola in caso di lite l’opinione di quest’ultimo, seppur specialista, non è
sufficiente a sovvertire le conclusioni di una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione (cfr. supra consid. 2.5.).
Va qui
segnalato che secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni
sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o
infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid.
6.
con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni
sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire
nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto
conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016
consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA
32.2019.24
del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020.
consid. 2.8.).
In concreto,
considerata l’esaustività di quanto esposto dalla dr.ssa __________ anche le
conclusioni sull’assenza di ripercussioni dell’affezione psichica sulla
capacità lavorativa vanno confermate.
Ciò si
impone a maggior ragione alla luce delle certificazioni del curante: nel
certificato del 15 ottobre 2021 (doc. I allegato D) egli ha attestato che “[…] le
[…] capacità lavorative dal punto di vista psichiatrico sono ridotte di
almeno il 40%”, per poi attestare il 29 marzo 2022 (doc. I, allegato C), a
fronte di una situazione valetudinaria immutata, che “le […] capacità
lavorative dal punto di vista psichiatrico non sono superiori a un 40-50% al
momento attuale” e, anche in questo caso a fronte di una situazione
valetudinaria apparentemente immutata dal punto di vista psichiatrico,
attestare il 15 luglio 2022 (doc. IV, allegato 1) che “Inoltre i dolori alla
regione lombo sacrale rimangono sempre significativi e frenanti. Per questo
motivo egli rimane inabile al lavoro in misura completa”. Non avendo
nemmeno accennato ad un peggioramento della situazione valetudinaria, il
curante ha presentato certificazioni con incapacità lavorative differenti,
senza differenziare tra attività precedente e quella adeguata ed arrivando ad
attestare un’incapacità lavorativa completa riconducibile ad affezioni che
esulano dalla sua specializzazione, circostanza censurabile.
Per quanto
attiene alle ulteriori certificazioni, si osserva quanto segue.
Il rapporto
del 10 novembre 2021 del dr. __________ (doc. I, allegato F, doc. 99, pag. 343
e seg. incarto AI) non fornisce alcuna indicazione circa la capacità lavorativa
residua.
Lo scarno
certificato datato 22 settembre 2021 della dr.ssa __________ (specialista in
neurochirurgia) si limita ad asserire che “il paziente è inabile al lavoro
nella misura del 100% fino all’intervento chirurgico previsto il 25 ottobre
2021, ed almeno un mese successivo all’operazione per qualsiasi tipologia di
lavoro” (doc. 94, pag. 324 incarto AI) e il suo successivo rapporto del 1.
dicembre 2021 (doc. I, allegato G) si limita a riportare il fatto di aver
discusso con il paziente dell’operazione, procrastinandola, senza alcuna
indicazione circa l’incapacità lavorativa. Le certificazioni della dr.ssa __________
sono manifestamente insufficienti ad inficiare le conclusioni peritali del dr. __________,
la specialista non avendo neppure aggiornato, nel suo successivo rapporto,
l’incapacità lavorativa attestata contestualmente all’intervento prospettato e
mai eseguito.
Quo al
certificato datato 1. luglio 2022 del curante, dr. __________, esso riporta
unicamente che “Dal punto di vista lavorativo risulta impossibile la ripresa
di una attività come quella di gessatore […]”, senza alcuna indicazione
circa l’incapacità lavorativa in attività adeguate (doc. IV allegato 2).
Per quanto
concerne il rapporto del 22 febbraio 2022 con il quale il dr. __________ ed il
dr. __________ hanno attestato un’incapacità lavorativa completa dal 25 ottobre
2022.
al 25 novembre 2022 (doc. 110, pagg. 367-372 incarto AI), è sufficiente
rilevare che essi hanno semplicemente ripreso, errando nella compilazione
dell’anno (2022 in luogo di 2021) quanto certificato dalla dr.ssa __________ contestualmente
all’intervento, poi non eseguito, alla schiena e al programma riabilitativo
auspicato, come desumibile dal rapporto in parola. Conseguentemente, il
ricorrente nulla può trarre a suo favore da tale certificazione.
Visto quanto
precede, nessuna delle certificazioni prodotte dal ricorrente in questa sede è
suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni peritali, a cui va prestata
integrale adesione.
2.8
Il
ricorrente contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI, asserendo
che i salari usati per determinare il reddito da valido erano influenzati dalle
sue algie senza le quali avrebbe potuto guadagnare di più (doc. I, pag. 2).
2.8.1
Giusta
l’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Secondo
la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14
settembre 2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere
determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020
consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune, la
persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del
danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V
28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato
principio dell’esperienza comune sono – dal profilo del grado probatorio –
assoggettate al grado di verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014,
consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168,
pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).
Per quel che
concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto
in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di
attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e
dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell’insorgere
dell’invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il
risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il
reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può
tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità
(RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito
che non proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il goodwill,
l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile
alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les préstations, 1985, pag. 206; Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e la Circolare
sull’invalidità e sulla grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI) edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021,
marginale 3030; cfr. al riguardo anche STCA 32.2002.154 del 29 ottobre 2003 e
STCA 32.2003.15 del 27 ottobre 2003).
L’Ufficio AI
deve richiedere i risultati contabili di diversi anni, considerando in
particolari tutti i conti che presentano differenze dopo l’insorgere del danno
alla salute (spese per il personale, ammortamenti, utile netto e lordo e il
rapporto con la cifra d’affari). Inoltre determina la situazione reddituale
sulla base di documenti relativi ai contributi (in particolare le comunicazioni
fiscali alla cassa di compensazione) e, se necessario, procedendo ad un
accertamento sul posto. Un eventuale rapporto di accertamento deve fornire
indicazioni sufficientemente precise sull’andamento dell’azienda. I dati
contenuti nelle dichiarazioni fiscali non sono, per sé, idonei a determinare il
guadagno reale (STF 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 consid. 3.4. e seg.).
Per il
calcolo del reddito dei lavoratori indipendenti è di regola determinante
l’estratto del Conto Individuale, unitamente alla contabilità dell’azienda. In caso
di variazioni molto forti del reddito occorre prendere in considerazione il
guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (STF 9C_771/2017 del 29
maggio 2018 consid. 3.6.1. e seg. con rinvii giurisprudenziali). Tuttavia, i
primi anni dall’avvio di un’attività lucrativa indipendente non sono di regola
rappresentativi per l’ammontare dei redditi conseguibili, a causa delle elevate
quote di ammortamento sui nuovi investimenti (STF 9C_148/2016 del 2 novembre
2016.
consid. 1.1.; DTF 135 V 58). In queste circostanze si può giustificare la
necessità di determinare il reddito senza invalidità in base a dati statistici
(cfr. Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
invalidità (CIRAI) edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.
luglio 2022, marginale 3321 e segg.).
Dal metodo
(ordinario) di raffronto dei redditi di cui sopra ci si può discostare solo se
i due redditi da confrontare non possono essere cifrati o stimati con
sufficiente affidabilità (STF 9C_812/2015 del 7 luglio 2016 consid. 4). In
quest’ultima ipotesi, torna applicabile il metodo di valutazione straordinario
(sul tema cfr. DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 pagg. 121 e 255; cfr.
CIRAI, marginale 3800 e segg.; STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021 consid. 2.9.,
STCA 32.2020.25 del 22 ottobre 2020 consid. 2.3., STCA 32.2019.127 del 25
maggio 2020 consid. 2.3. e STCA 32.2019.133 dell’8 maggio 2020 consid. 2.3.).
2.8.2
In concreto,
l’inchiesta per indipendenti ha accertato che dal 2013 al 2016 il conto individuale
del ricorrente presentava delle fluttuazioni (fr. 90'600 per il 2013, fr.
92'700 per il 2014, fr. 99'600 per il 2015 e fr. 84'100 per il 2016).
Conseguentemente, l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido in fr.
91'750, quale la media dei salari nel periodo menzionato (cfr. doc. 87 incarto
AI).
Questo modo
di procedere è corretto.
Infatti, secondo
la giurisprudenza, siccome l’art. 25 cpv. 1 OAI equipara i
redditi ipotetici comparativi dell’assicurazione invalidità ai redditi da
lavoro soggetti a contribuzione AVS, il reddito da valido può essere
determinato sulla base dei redditi iscritti nel conto individuale. Ciò vale in
particolare per gli indipendenti (SVR 2010 IV nr. 26 pag. 79, cfr. STF
8C_554/2013 del 14 novembre 2013 consid. 2.1., 8C_626/2011 del 29 marzo
2012.
consid. 3.; cfr. in tal senso il marg. 3032.1 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità, CIGI). Spetta
all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante
dall’effettive entrate (STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a
SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.),
ciò che non è il caso in esame.
Infine,
correttamente l’Ufficio AI ha preso in considerazione la media dei redditi di quattro
anni prima danno alla salute, ritenuto come, per giurisprudenza, sono
sufficienti tre anni (cfr. AJP 1999
p. 484 e confermata in STF I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr. anche 8C_611/2007
del 23 aprile 2008; STCA 32.2021.66 del 19 novembre 2021, consid. 2.8., STCA 32.2016.145 del 6 giugno 2017 consid. 2.12.2. e STCA 32.2015.29
del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1.).
A tal proposito si rileva che la censura
del ricorrente (cfr. supra consid. 2.8.) cade nel vuoto: l’amministrazione ha
infatti riscontrato le prime incapacità lavorative nel 2017, come si evince
dalla perizia __________ integralmente confermata in questa sede (cfr. supra
consid. 1.2. e 2.7.), escludendo tale anno dai salari utilizzati per
determinare il reddito da valido.
Per quanto
attiene al reddito da invalido di fr. 58'107.18 (fr. 68'361.39 con una
riduzione del 10% per attività leggere e del 5% per imprecisati svantaggi
salariali) determinato su base statistica (cfr. supra consid. 1.6.), esso non è
stato contestato dal ricorrente e questo Giudice non ha motivo per
discostarsene.
Conseguentemente,
è a ragione che l’amministrazione ha applicato il metodo ordinario di raffronto
dei redditi e non quello straordinario, avendo cifrato con sufficiente
affidabilità i redditi oggetto di confronto come da suevocata giurisprudenza.
Pertanto,
raffrontando il reddito da valido di fr. 91'750 con il reddito – incontestato –
da invalido di fr. 58'107.18, si ottiene un discapito economico di fr.
33'642.82 ed un grado d’invalidità non pensionabile del 37%.
2.9
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti