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Decisione

32.2022.49

Riduzione della rendita con effetto retroattivo avendo l'assicurata violato l'obbligo d'informare. Essa non ha infatti notificato di aver iniziato una nuova attivtà lucrativa. Conferma dell'ordine di

10 ottobre 2022Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi realizzati sono i seguenti (fonte: redditi indicati nel

questionario datore di lavoro __________):

nel 2019 CHF 45'444.00;

nel 2020 CHF 124'513.00;

nel 2021 CHF 80'722.95.

Il calcolo utilizzato per gli anni citati è mostrato qui di

seguito.

Confronto dei redditi 2019:

senza invalidità CHF 87'507.57

con invalidità CHF 45’444.00

Perdita di guadagno CHF 42'063.57 = grado d'invalidità del 48%

Confronto dei redditi 2020:

senza invalidità CHF 88'243.29

con invalidità CHF 124'5 1 3. 00

Perdita di guadagno CHF 0.00 = grado d'invalidità dello O%

Confronto dei redditi 2021:

senza invalidità CHF 88'243.29

con invalidità CHF 73'522.95

Perdita di guadagno CHF 14'720.34 = grado d'invalidità del 17%

Come si evince dai suddetti calcoli della capacità di guadagno

residua, già dal 2019 il suo grado Al non dà più diritto ad una 1/2 rendita ma

a 1/4.

Invece dal 2020 il grado d'invalidità risulta essere minore alla

condizione minima del 40%, di conseguenza il diritto alla rendita percepita si

estingue.

Ritenuto che l'informazione dell’aumento del reddito non ci è

stata fornita tempestivamente ma unicamente nell’ambito della revisione

d'ufficio avviata nel mese di luglio 2021, dal 01.01.2019 è stato violato obbligo

di informare, motivo per cui, da tale data, le rendite percepite ingiustamente

dovranno essere restituite.” (doc. 136 e 137).

2.3.3. Riguardo all’aspetto medico, è pacifico

che rispetto alla precedente decisione del 19 ottobre 2017 lo stato di salute

dell’assicurata, valutato nell’ambito della presente revisione e conclusa con

l’emissione della pronunzia contestata, è rimasto invariato.

Infatti, sulla base del rapporto

2 luglio 2021 del medico curante (doc. 116), con annotazioni 9 novembre 2021 il

dr. med. __________ del SMR ha concluso per uno stato di salute stazionario

(doc. 118). Del resto, la stessa rappresentante dell’assicurata nel ricorso (pagina

4, quarto paragrafo) ha precisato che “(…) Come esposto, dal punto di vista

dello stato di salute nulla è mutato (doc I) e la situazione è rimasta

invariata senza possibilità di miglioramento (…)”.

2.3.4. Per quel che concerne l’aspetto

economico, come riportato al consid. 2.3.2, dagli accertamenti svolti

dall’amministrazione è risultato che nel 2019, quindi dopo il danno alla

salute, l’assicurata ha iniziato al 50% una nuova attività lucrativa presso la __________

percependo nel 2019 fr. 45'444, nel 2020 fr. 124'513 e fr. 73'522 nel 2021, che

rettamente l’amministrazione ha considerato quali redditi da invalida. Va qui

rilevato che, secondo il questionario del datore di lavoro (doc. 123), la

retribuzione per il 2021 è stata di fr. 73'522 non di fr. 80'722,95 come

erroneamente indicato nella decisione contestata riguardo al “reddito da

invalida (dal 2019 al 2021)”. Ciononostante, sempre con riferimento alla

decisione impugnata, nel calcolo del raffronto dei redditi per quell’anno (“Confronto

dei redditi 2021”) l’Ufficio AI ha correttamente indicato quale reddito da

invalida l’importo di fr. 73'522. Per questo motivo è irrilevante quanto

sostenuto dalla ricorrente, ossia che nel 2021 il salario percepito è stato di fr.

75'922 (quindi maggiore di quello considerato dall’amministrazione), allegando

il relativo certificato di salario (doc. G). Infatti, con un reddito da invalida

sia di fr. 75'522 sia di fr. 75'922, come si vedrà, non risulta un grado

d’invalidità pensionabile.

L’assicurata evidenzia che la sua

retribuzione consiste unicamente da provvigioni sul suo fatturato, che le

remunerazioni percepite rappresentano una situazione eccezionale e che in

futuro non vi è una simile prospettiva di reddito, motivo per cui non è possibile

considerare l’aumento della capacità al guadagno come durevole.

Quanto affermato sopra non è rilevante.

Va infatti ricordato che, nell’ambito della revisione di una rendita ex art. 17

LPGA, l’art. 88a cpv. 1 OAI prescrive: “Se la capacità

al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).”

Nel caso in esame,

come visto, dal 2019 la ricorrente svolge l’attività di consulente immobiliare presso

la __________ e non ha sostenuto che nel frattempo la stessa sia

terminata. Anzi, nel ricorso essa ha sostenuto di aver ricevuto fr. 25'000 nel

2022 dalla datrice di lavoro.

Certo, la retribuzione versata dalla

__________ è composta in buona parte da provvigioni che per definizione sono

soggette a variazioni.

Ciò non toglie che, come verrà

detto al consid. 2.4, ai sensi dell’art. 77 OAI alla ricorrente incombeva l’obbligo

d’informare tempestivamente l’Ufficio AI dell’inizio dell’attività lucrativa.

Infine, l’assicurata sostiene che

per il 2019 l’amministrazione non poteva procedere ad una revisione perché l’aumento

del grado d’invalidità (dal 50% al 48%) non supera il 5% come prescritto dal

nuovo art. 17 cpv. 1 LPGA. L’art. art. 17 LPGA, nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022, dispone al primo capoverso che “Per il futuro la rendita

d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita: subisce una

modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per

cento (lett. b). Il capoverso 2 recita che: “Ogni altra prestazione durevole

accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,

d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che

l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione”. Tenuto conto

che la succitata modifica è legata alla recente revisione legislativa della LAI

e che a seguito del nuovo art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA anche in ambito AI vige

la soglia minima del 5% per procedere ad una revisione della rendita [cfr. FF

2017 pagg. 2336 – 2337; cfr. DTF 133 V 545 consid. 6.2 e 6.3 in cui il TF ha confermato

che nell’AI una modifica di poco conto nello

stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica

determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima d’invalidità,

nonostante che per giurisprudenza nella LAINF e nella LAM una simile modifica deve

essere almeno del 5%; cfr. anche DTF 130 V 343 consid. 3.5.2; in merito

alla notevole modifica del 5% nella LAINF cfr., quale caso ticinese, la STF

8C_683 del 16 agosto consid. 4] e che nella presente fattispecie fa stato il

diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.1), la suddetta nuova

normativa non è applicabile. Di conseguenza, l’amministrazione

ha correttamente proceduto alla revisione ex art. 17 LPGA anche per quel che

concerne l’anno 2019.

L’Ufficio AI ha poi determinato

il reddito da valida fondandosi sul salario 2015 – preso in considerazione

nella precedente decisione del 16 ottobre 2017 – percepito dall’assicurata

quando lavorava, senza il danno alla salute, presso la __________ per poi aggiornarlo

agli anni 2019 e 2020 (cfr. annotazioni 15 febbraio 2022 del consulente in

integrazione professionale in doc. 125). Certo, tale dato non è stato

aggiornato al 2021, ciò che tuttavia non è rilevante poiché anche per

quell’anno l’assicurata non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile. Infatti, la differenza tra il 17%

riconosciuto ed il grado minimo del 40% è talmente importante che

verosimilmente non può essere colmata dal mancato adeguamento del reddito da

valida.

Nel ricorso, come detto, l’assicurata

Considerandi

sostiene di aver percepito nel 2022 dalla datrice di lavoro fr. 25'000 e che le

provvigioni erano esaurite, motivo per cui l’aumento della capacità al guadagno

non può essere considerata come durevole. Ora, nell’email 23 giugno 2022 la __________

fa riferimento agli stipendi versati con i conguagli delle commissioni “maturate

ed esaurite”, ma dallo stesso non risulta alcun importo (doc. H). A

prescindere, va comunque fatto presente all’assicurata della possibilità

d’inoltrare una nuova domanda di prestazioni, ritenuto uno stato di salute

invariato, in caso di marcata riduzione del reddito da invalida tale da ripristinare

un’eventuale diritto alla rendita.

In conclusione, confermato il

raffronto dei redditi esposto al considerando precedente, si evince che dal

2019.

il grado d’invalidità non conferisce più il diritto ad una mezza rendita

ma ad un quarto e che dal 2020 il diritto alla rendita si estingue. Allo stesso

risultato si giunge anche volendo tener conto per il 2021, come sostenuto nel

ricorso, di un reddito da invalida di fr. 75'922.

2.4

Va ora esaminato se l’Ufficio AI poteva

ridurre la rendita da metà ad un quarto con effetto retroattivo dal 1° gennaio

2019, con soppressione del diritto alla rendita, sempre con effetto

retroattivo, dal 1° gennaio 2020, a motivo della violazione dell’obbligo di

informare da parte dell’assicurata.

Va ricordato che per quanto

concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett.

b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto

indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli

ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.

L’art.

77.

OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le

autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare

immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione

del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di

grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per

grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali

ed eventualmente economiche dell’assicurato.

La norma relativa all’obbligo di

informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31

LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”,

senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del

14.

agosto 2006, consid. 2).

Nel caso concreto giustamente

l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della riduzione della rendita rispettivamente

della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che

l’interessata non ha tempestivamente notificato l’attività lucrativa iniziata

nel 2019. È solo nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita che, a

seguito dello scritto 26 giugno 2021 inviato dall’assicurata e dell’allegato

certificato salariale (doc. 113), l’amministrazione ha saputo che dal 1° febbraio

2019.

essa lavora al 50% quale consulente immobiliare presso la __________ (doc.

113). Questo nonostante che nelle motivazioni della decisione del 16 ottobre

2017.

(doc. 97) fosse esplicitamente indicato l’obbligo di informare, quale

esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche, il “cambiamento

delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o

cessazione di un’attività lucrativa” (sottolineatura del redattore).

Ne discende che

l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente all'amministrazione i

salari da essa percepiti, anche se si trattava di provvigioni.

Non avendolo fatto,

l’assicurata ha violato l’obbligo d’informare ex art. 77 OAI e l’Ufficio AI ha correttamente

proceduto alla citata riduzione e soppressione della rendita con effetto

retroattivo.

2.5

Restituzione

di complessivi fr. 59'970 pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1°

gennaio 2019 al 30 giugno 2022.

2.5.1

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse

devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona

fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede

che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,

l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle

prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta.

La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere

inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine

previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una

prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42).

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel

tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest’ultimo è determinante.

Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in

vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre

anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Come rammentato dal TF con

sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V

217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23

aprile 2015) il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA comincia

normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146

V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando

l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto

dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di

restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag.

17). Il termine di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena

dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza

8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo

2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in

DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza

9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

2.5.2

Nel caso in esame, tenuto conto di

quanto esposto ai consid. 2.4, l’assicurata ha indebitamente riscosso un quarto

di rendita in più dal 1° gennaio 2019 e la mezza rendita dal 1° gennaio 2020,

prestazioni che vanno restituite.

Va rilevato che l’amministrazione

ha saputo della nuova attività lucrativa presso la __________ solo con la citata

lettera del 26 giugno 2021 (doc. 113). Di conseguenza, sino al momento in cui è stato notificato il progetto di decisione del

16.

febbraio 2022 di “riduzione della rendita con successiva soppressione

della prestazione e restituzione delle rendite percepite indebitamente dal

01.01

” (doc. 127) è trascorso meno di un anno e quindi il termine relativo

di perenzione, in applicazione sia del vecchio che del nuovo art. 25 cpv. 2

LPGA, risulta rispettato (l’emissione del progetto di decisione relativo alla

restituzione è sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione:

DTF 146 V 217, consid. 3.4, STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in

fine ed anche Kieser, ATSG – Kommentar, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534).

Quanto all’ammontare chiesto,

questo TCA può fare riferimento all’importo chiesto con le due decisioni del 9

giugno 2022. Né del resto al riguardo l’assicurata ha sollevato obiezioni.

2.6

La ricorrente ha chiesto il condono

di quanto deve restituire. Pur ammettendo di non aver informato

l’amministrazione dei redditi conseguiti, essa sostiene di aver percepito le

rendite in buona fede in quanto era convinta che, in assenza di un

miglioramento del suo stato di salute, il diritto alla rendita sarebbe rimasto

immutato.

Con riferimento all’art. 4 cpv. 4 OPGA nella risposta di causa

l’Ufficio AI ha fatto presente che la relativa domanda va fatta entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione è passata in giudicato .

Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha

ordinato la restituzione (art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata

dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile e gli atti

trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente

sentenza, decida in merito a tale richiesta (art. 25 cpv. 1 LPGA).

2.7

Visto quanto sopra le decisioni

impugnate sono da confermare, mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche

la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.

§ Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di

condono.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti