Lexipedia

Decisione

32.2022.49

Riduzione della rendita con effetto retroattivo avendo l'assicurata violato l'obbligo d'informare. Essa non ha infatti notificato di aver iniziato una nuova attivtà lucrativa. Conferma dell'ordine di restituzione

10 ottobre 2022Italiano31 min

d'ufficio avviata nel mese di luglio 2021, dal 01.01.2019 è stato violato obbligo

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.49

BS

Lugano

10 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 1° giugno e 9 giugno 2022 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1962, da ultimo

attiva quale consulente presso una banca, nel mese di dicembre 2015 ha

inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 384, se non

indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio

AI prodotti con la risposta di causa).

Con decisione del 19 ottobre 2017

l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera (per un grado d’invalidità del

100%), ridotta a mezza rendita dal 1° dicembre 2016 (doc. 96; per le

motivazioni cfr. doc. 92).

1.2. Nel maggio 2021 l’Ufficio AI ha

avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. 114). Dal relativo

questionario, compilato e firmato dall’assicurata il 31 maggio 2021 (doc. 114)

ed inoltrato dalla stessa all’amministrazione con la relativa documentazione il

29 giugno 2021 (doc. 113), è risultato che dal 1° dicembre 2019 essa lavora al

50% presso la __________ in qualità di consulente immobiliare, retribuita sulla

base di commissioni determinate in percentuale del suo fatturato (cfr.

contratto di lavoro in doc. 112).

Dal punto di vista medico, sulla

base del rapporto 2 luglio 2021 del medico curante (doc. 116), con annotazioni 9

novembre 2021 il medico SMR dr. med. __________ ha concluso per uno stato di

salute stazionario (doc. 118).

Accertati i redditi percepiti

dall’assicurata negli anni 2019 – 2021, dopo aver proceduto al raffronto dei

redditi e tenuto conto che la stessa ha violato il suo obbligo d’informare non

avendo segnalato tempestivamente la sua nuova attività lucrativa, con progetto

di decisione del 16 febbraio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato la riduzione

della mezza rendita ad un quarto con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 e la

soppressione della rendita dal 1° gennaio 2020. Parimenti ha prospettato la

restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° gennaio 2019 al 30

giugno 2022, con importo da determinarsi mediante separata decisione (doc. 127).

Con osservazioni 5 aprile 2022

l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il progetto di

decisione, chiedendo che la rendita non venga soppressa per il futuro, che le

sia riconosciuto la buona fede nell’aver percepito le rendite. In via

subordinata, nel caso di conferma della soppressione, ha chiesto che si rinunci

alla restituzione delle rendite versate (doc. 133). Sulle motivazioni verrà

detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

Con decisione del 1° giugno 2022

l’Ufficio AI ha confermato rispettivamente la riduzione dal 1° gennaio 2019 e la

soppressione della rendita dal 1° gennaio 2020, nonché la restituzione delle

prestazioni indebitamente riscosse con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019,

avvertendo del successivo invio di una decisione di restituzione con il

relativo ammontare soggetto a rimborso. L’amministrazione ha anche precisato

che un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo (doc. 135).

Con due decisioni del 9 giugno

2022, prendendo posizione in merito alle osservazioni dell’assicurata al

progetto di decisione (doc. 136), l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione per

complessivi fr. 59'970 pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1° gennaio

2019 al 30 giugno 2022. La prima concerne la restituzione del quarto di rendita

percepito in più nel 2019 per complessivi fr. 9'948 (doc. 138), la seconda riguarda

invece la rendita versata dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2022 per complessivi

fr. 50’2022 (cfr. doc. 137).

1.3. Con tempestivo ricorso

l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta contro le

decisioni del 1° e 9 giugno 2022, postulando che la rendita non sia soppressa e

che le rendite percepite dal 2019 al 2022 non debbano essere restituite.

In primo luogo sostiene che per

il 2019 non vi sono i presupposti per richiedere una revisione della rendita,

non essendovi stata una modifica di almeno del 5% del grado d’invalidità.

Rileva poi che la sua

retribuzione consiste unicamente in provvigioni sul suo fatturato, che le

remunerazioni percepite negli anni 2020 e 2021 rappresentano una situazione

eccezionale e che in futuro non vi è una simile prospettiva di reddito, motivo

per cui non è possibile considerare l’aumento della capacità al guadagno come

durevole. In tal senso l’assicurata, con riferimento ad un’email prodotta con

il ricorso (doc. H), rileva di aver ricevuto nel 2022 dalla datrice di lavoro fr.

25'000 e che quest’ultima aveva fatto presente che i versamenti per provvigioni

erano esauriti.

Pur ammettendo di non aver informato

l’amministrazione dei redditi conseguiti, essa sostiene di aver percepito le

rendite in buona fede in quanto era convinta che, in assenza di un

miglioramento del suo stato di salute, il diritto alla rendita sarebbe rimasto immutato.

Chiede pertanto il condono dell’obbligo di restituzione, facendo presente che quest’ultimo

le causerebbe gravi problemi economici.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Confermando le decisioni

contestate, ribadisce come l’assicurata non abbia tempestivamente e

spontaneamente informato l’amministrazione del salario da invalida

contravvenendo così al suo obbligo d’informazione. Ribadisce altresì la

correttezza della revisione per il 2019, poiché il limite di modifica del 5% concerne

il nuovo diritto qui non applicabile. In merito alla domanda di condono, la

convenuta ritiene la stessa prematura in quanto le due decisioni di

restituzione non sono ancora cresciute in giudicato e che la relativa domanda potrà

essere inoltrata e debitamente motivata, entro 30 giorni dalla crescita in

giudicato delle stesse.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha ridotto la mezza rendita ad un

quarto con effetto dal 1° gennaio 2019 e soppresso il diritto a tale prestazione

dal 1° gennaio 2020, chiedendo la restituzione delle rendite indebitamente

percepite dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022.

2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica legislativa

di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto

sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema

se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione

ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al

100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica

legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione

transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore

sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Ai sensi della cifra marginale

9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022

hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate

negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in

caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto

applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021.

Infine, secondo il marg. no. 9103

CIRAI, nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1°

gennaio 2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida

fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione

del diritto alla rendita.

Nel caso concreto, siccome

l’assicurata aveva già compiuto 55 anni al momento della modifica legislativa

di cui sopra, fino all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita

determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Va poi evidenziato che gli

effetti della modifica del diritto alla rendita (riduzione dal 1° gennaio 2019

e soppresione dal 1° gennaio 2020) sono sorti prima del 1° gennaio 2022,

ragione per cui fa stato il diritto antecedente la modifica legislativa.

2.3. Riduzione della rendita (da

mezza ad un quarto) con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 e soppressione

della rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.

2.3.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art.

4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può

essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in

una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Secondo l’art. 31 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che

regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un

assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o

se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta

conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito

supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti

della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno

per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

L'art. 88bis OAI è applicabile

non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla

rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung

des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag.

395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per

l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una

riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o

soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,

eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di

informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95

segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex

nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.3.2. Nel

caso concreto, nelle motivazioni delle decisioni contestate l’Ufficio AI ha

evidenziato:

" Esito

degli accertamenti:

Con decisione del 1 6.10.201 7 la Signora RI 1 è stata messa al

beneficio di una 1/2 rendita con grado Al del 50%.

Nel mese di luglio 2021 abbiamo avviato d'ufficio la revisione

della suindicata prestazione.

Nel mese di gennaio 2019 rassicurata ha cambiato datore di lavoro

e ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ in qualità di consulente

immobiliare nella misura del 50% (20 ore alla settimana).

Dagli atti economici acquisiti in fase di istruttoria, con

particolare attenzione al questionario datore di lavoro, si evince che dal 2019

la Signora RI 1 ha avuto un corposo aumento dello stipendio annuo. Tuttavia,

tale informazione non ci è stata tempestivamente comunicata.

Invece, dagli atti medici si evince che il suo stato di salute è

invariato, rassicurata risulta essere medicalmente abile nella misura del 30%

nella sua abituale attività lavorativa di consulente di banca e del 70% in

attività adeguate al suo stato di salute.

Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare

il grado d'invalidità dal 2019 ad oggi:

Reddito da valida (dal 2019 al 2021):

In assenza del danno alla salute, continuando a svolgere la sua

abituale attività lavorativa, la Signora RI 1 avrebbe potuto percepire per il

2019 un salario annuo lordo pari a CHF 87'507.5l mentre sia per il 2020 che per

il 2021 il reddito è pari a CHF 88’243.29 (Fonte: reddito 2015 utilizzato nella

decisione del mese di ottobre 2017 aggiornato al 2019 e successivamente al

2020).

Reddito da invalida (dal 2019 al 2021):

Come sopra menzionato, dal mese di gennaio 2019 e per gli anni

successivi, l'assicurata ha realizzato dei redditi maggiori a quelli

consentiti.

Fatti

I redditi realizzati sono i seguenti (fonte: redditi indicati nel

questionario datore di lavoro __________):

nel 2019 CHF 45'444.00;

nel 2020 CHF 124'513.00;

nel 2021 CHF 80'722.95.

Il calcolo utilizzato per gli anni citati è mostrato qui di

seguito.

Confronto dei redditi 2019:

senza invalidità CHF 87'507.57

con invalidità CHF 45’444.00

Perdita di guadagno CHF 42'063.57 = grado d'invalidità del 48%

Confronto dei redditi 2020:

senza invalidità CHF 88'243.29

con invalidità CHF 124'5 1 3. 00

Perdita di guadagno CHF 0.00 = grado d'invalidità dello O%

Confronto dei redditi 2021:

senza invalidità CHF 88'243.29

con invalidità CHF 73'522.95

Perdita di guadagno CHF 14'720.34 = grado d'invalidità del 17%

Come si evince dai suddetti calcoli della capacità di guadagno

residua, già dal 2019 il suo grado Al non dà più diritto ad una 1/2 rendita ma

a 1/4.

Invece dal 2020 il grado d'invalidità risulta essere minore alla

condizione minima del 40%, di conseguenza il diritto alla rendita percepita si

estingue.

Ritenuto che l'informazione dell’aumento del reddito non ci è

stata fornita tempestivamente ma unicamente nell’ambito della revisione

d'ufficio avviata nel mese di luglio 2021, dal 01.01.2019 è stato violato obbligo

di informare, motivo per cui, da tale data, le rendite percepite ingiustamente

dovranno essere restituite.” (doc. 136 e 137).

2.3.3. Riguardo all’aspetto medico, è pacifico

che rispetto alla precedente decisione del 19 ottobre 2017 lo stato di salute

dell’assicurata, valutato nell’ambito della presente revisione e conclusa con

l’emissione della pronunzia contestata, è rimasto invariato.

Infatti, sulla base del rapporto

2 luglio 2021 del medico curante (doc. 116), con annotazioni 9 novembre 2021 il

dr. med. __________ del SMR ha concluso per uno stato di salute stazionario

(doc. 118). Del resto, la stessa rappresentante dell’assicurata nel ricorso (pagina

4, quarto paragrafo) ha precisato che “(…) Come esposto, dal punto di vista

dello stato di salute nulla è mutato (doc I) e la situazione è rimasta

invariata senza possibilità di miglioramento (…)”.

2.3.4. Per quel che concerne l’aspetto

economico, come riportato al consid. 2.3.2, dagli accertamenti svolti

dall’amministrazione è risultato che nel 2019, quindi dopo il danno alla

salute, l’assicurata ha iniziato al 50% una nuova attività lucrativa presso la __________

percependo nel 2019 fr. 45'444, nel 2020 fr. 124'513 e fr. 73'522 nel 2021, che

rettamente l’amministrazione ha considerato quali redditi da invalida. Va qui

rilevato che, secondo il questionario del datore di lavoro (doc. 123), la

retribuzione per il 2021 è stata di fr. 73'522 non di fr. 80'722,95 come

erroneamente indicato nella decisione contestata riguardo al “reddito da

invalida (dal 2019 al 2021)”. Ciononostante, sempre con riferimento alla

decisione impugnata, nel calcolo del raffronto dei redditi per quell’anno (“Confronto

dei redditi 2021”) l’Ufficio AI ha correttamente indicato quale reddito da

invalida l’importo di fr. 73'522. Per questo motivo è irrilevante quanto

sostenuto dalla ricorrente, ossia che nel 2021 il salario percepito è stato di fr.

75'922 (quindi maggiore di quello considerato dall’amministrazione), allegando

il relativo certificato di salario (doc. G). Infatti, con un reddito da invalida

sia di fr. 75'522 sia di fr. 75'922, come si vedrà, non risulta un grado

d’invalidità pensionabile.

L’assicurata evidenzia che la sua

retribuzione consiste unicamente da provvigioni sul suo fatturato, che le

remunerazioni percepite rappresentano una situazione eccezionale e che in

futuro non vi è una simile prospettiva di reddito, motivo per cui non è possibile

considerare l’aumento della capacità al guadagno come durevole.

Quanto affermato sopra non è rilevante.

Va infatti ricordato che, nell’ambito della revisione di una rendita ex art. 17

LPGA, l’art. 88a cpv. 1 OAI prescrive: “Se la capacità

al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).”

Nel caso in esame,

come visto, dal 2019 la ricorrente svolge l’attività di consulente immobiliare presso

la __________ e non ha sostenuto che nel frattempo la stessa sia

terminata. Anzi, nel ricorso essa ha sostenuto di aver ricevuto fr. 25'000 nel

2022 dalla datrice di lavoro.

Certo, la retribuzione versata dalla

__________ è composta in buona parte da provvigioni che per definizione sono

soggette a variazioni.

Ciò non toglie che, come verrà

detto al consid. 2.4, ai sensi dell’art. 77 OAI alla ricorrente incombeva l’obbligo

d’informare tempestivamente l’Ufficio AI dell’inizio dell’attività lucrativa.

Infine, l’assicurata sostiene che

per il 2019 l’amministrazione non poteva procedere ad una revisione perché l’aumento

del grado d’invalidità (dal 50% al 48%) non supera il 5% come prescritto dal

nuovo art. 17 cpv. 1 LPGA. L’art. art. 17 LPGA, nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022, dispone al primo capoverso che “Per il futuro la rendita

d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita: subisce una

modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per

cento (lett. b). Il capoverso 2 recita che: “Ogni altra prestazione durevole

accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,

d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che

l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione”. Tenuto conto

che la succitata modifica è legata alla recente revisione legislativa della LAI

e che a seguito del nuovo art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA anche in ambito AI vige

la soglia minima del 5% per procedere ad una revisione della rendita [cfr. FF

2017 pagg. 2336 – 2337; cfr. DTF 133 V 545 consid. 6.2 e 6.3 in cui il TF ha confermato

che nell’AI una modifica di poco conto nello

stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica

determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima d’invalidità,

nonostante che per giurisprudenza nella LAINF e nella LAM una simile modifica deve

essere almeno del 5%; cfr. anche DTF 130 V 343 consid. 3.5.2; in merito

alla notevole modifica del 5% nella LAINF cfr., quale caso ticinese, la STF

8C_683 del 16 agosto consid. 4] e che nella presente fattispecie fa stato il

diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.1), la suddetta nuova

normativa non è applicabile. Di conseguenza, l’amministrazione

ha correttamente proceduto alla revisione ex art. 17 LPGA anche per quel che

concerne l’anno 2019.

L’Ufficio AI ha poi determinato

il reddito da valida fondandosi sul salario 2015 – preso in considerazione

nella precedente decisione del 16 ottobre 2017 – percepito dall’assicurata

quando lavorava, senza il danno alla salute, presso la __________ per poi aggiornarlo

agli anni 2019 e 2020 (cfr. annotazioni 15 febbraio 2022 del consulente in

integrazione professionale in doc. 125). Certo, tale dato non è stato

aggiornato al 2021, ciò che tuttavia non è rilevante poiché anche per

quell’anno l’assicurata non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile. Infatti, la differenza tra il 17%

riconosciuto ed il grado minimo del 40% è talmente importante che

verosimilmente non può essere colmata dal mancato adeguamento del reddito da

valida.

Nel ricorso, come detto, l’assicurata

Considerandi

sostiene di aver percepito nel 2022 dalla datrice di lavoro fr. 25'000 e che le

provvigioni erano esaurite, motivo per cui l’aumento della capacità al guadagno

non può essere considerata come durevole. Ora, nell’email 23 giugno 2022 la __________

fa riferimento agli stipendi versati con i conguagli delle commissioni “maturate

ed esaurite”, ma dallo stesso non risulta alcun importo (doc. H). A

prescindere, va comunque fatto presente all’assicurata della possibilità

d’inoltrare una nuova domanda di prestazioni, ritenuto uno stato di salute

invariato, in caso di marcata riduzione del reddito da invalida tale da ripristinare

un’eventuale diritto alla rendita.

In conclusione, confermato il

raffronto dei redditi esposto al considerando precedente, si evince che dal

2019.

il grado d’invalidità non conferisce più il diritto ad una mezza rendita

ma ad un quarto e che dal 2020 il diritto alla rendita si estingue. Allo stesso

risultato si giunge anche volendo tener conto per il 2021, come sostenuto nel

ricorso, di un reddito da invalida di fr. 75'922.

2.4

Va ora esaminato se l’Ufficio AI poteva

ridurre la rendita da metà ad un quarto con effetto retroattivo dal 1° gennaio

2019, con soppressione del diritto alla rendita, sempre con effetto

retroattivo, dal 1° gennaio 2020, a motivo della violazione dell’obbligo di

informare da parte dell’assicurata.

Va ricordato che per quanto

concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett.

b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto

indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli

ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.

L’art.

77.

OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le

autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare

immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione

del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di

grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per

grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali

ed eventualmente economiche dell’assicurato.

La norma relativa all’obbligo di

informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31

LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”,

senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del

14.

agosto 2006, consid. 2).

Nel caso concreto giustamente

l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della riduzione della rendita rispettivamente

della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che

l’interessata non ha tempestivamente notificato l’attività lucrativa iniziata

nel 2019. È solo nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita che, a

seguito dello scritto 26 giugno 2021 inviato dall’assicurata e dell’allegato

certificato salariale (doc. 113), l’amministrazione ha saputo che dal 1° febbraio

2019.

essa lavora al 50% quale consulente immobiliare presso la __________ (doc.

113). Questo nonostante che nelle motivazioni della decisione del 16 ottobre

2017.

(doc. 97) fosse esplicitamente indicato l’obbligo di informare, quale

esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche, il “cambiamento

delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o

cessazione di un’attività lucrativa” (sottolineatura del redattore).

Ne discende che

l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente all'amministrazione i

salari da essa percepiti, anche se si trattava di provvigioni.

Non avendolo fatto,

l’assicurata ha violato l’obbligo d’informare ex art. 77 OAI e l’Ufficio AI ha correttamente

proceduto alla citata riduzione e soppressione della rendita con effetto

retroattivo.

2.5

Restituzione

di complessivi fr. 59'970 pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1°

gennaio 2019 al 30 giugno 2022.

2.5.1

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse

devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona

fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede

che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,

l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle

prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta.

La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere

inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine

previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una

prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42).

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel

tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest’ultimo è determinante.

Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in

vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre

anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Come rammentato dal TF con

sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V

217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23

aprile 2015) il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA comincia

normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146

V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando

l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto

dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di

restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag.

17). Il termine di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena

dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza

8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo

2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in

DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza

9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

2.5.2

Nel caso in esame, tenuto conto di

quanto esposto ai consid. 2.4, l’assicurata ha indebitamente riscosso un quarto

di rendita in più dal 1° gennaio 2019 e la mezza rendita dal 1° gennaio 2020,

prestazioni che vanno restituite.

Va rilevato che l’amministrazione

ha saputo della nuova attività lucrativa presso la __________ solo con la citata

lettera del 26 giugno 2021 (doc. 113). Di conseguenza, sino al momento in cui è stato notificato il progetto di decisione del

16.

febbraio 2022 di “riduzione della rendita con successiva soppressione

della prestazione e restituzione delle rendite percepite indebitamente dal

01.01.2019” (doc. 127) è trascorso meno di un anno e quindi il termine relativo

di perenzione, in applicazione sia del vecchio che del nuovo art. 25 cpv. 2

LPGA, risulta rispettato (l’emissione del progetto di decisione relativo alla

restituzione è sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione:

DTF 146 V 217, consid. 3.4, STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in

fine ed anche Kieser, ATSG – Kommentar, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534).

Quanto all’ammontare chiesto,

questo TCA può fare riferimento all’importo chiesto con le due decisioni del 9

giugno 2022. Né del resto al riguardo l’assicurata ha sollevato obiezioni.

2.6

La ricorrente ha chiesto il condono

di quanto deve restituire. Pur ammettendo di non aver informato

l’amministrazione dei redditi conseguiti, essa sostiene di aver percepito le

rendite in buona fede in quanto era convinta che, in assenza di un

miglioramento del suo stato di salute, il diritto alla rendita sarebbe rimasto

immutato.

Con riferimento all’art. 4 cpv. 4 OPGA nella risposta di causa

l’Ufficio AI ha fatto presente che la relativa domanda va fatta entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione è passata in giudicato .

Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha

ordinato la restituzione (art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata

dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile e gli atti

trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente

sentenza, decida in merito a tale richiesta (art. 25 cpv. 1 LPGA).

2.7

Visto quanto sopra le decisioni

impugnate sono da confermare, mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche

la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.

§ Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di

condono.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti