32.2022.49
Riduzione della rendita con effetto retroattivo avendo l'assicurata violato l'obbligo d'informare. Essa non ha infatti notificato di aver iniziato una nuova attivtà lucrativa. Conferma dell'ordine di restituzione
10 ottobre 2022Italiano31 min
d'ufficio avviata nel mese di luglio 2021, dal 01.01.2019 è stato violato obbligo
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.49
BS
Lugano
10 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 1° giugno e 9 giugno 2022 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962, da ultimo
attiva quale consulente presso una banca, nel mese di dicembre 2015 ha
inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 384, se non
indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio
AI prodotti con la risposta di causa).
Con decisione del 19 ottobre 2017
l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera (per un grado d’invalidità del
100%), ridotta a mezza rendita dal 1° dicembre 2016 (doc. 96; per le
motivazioni cfr. doc. 92).
1.2. Nel maggio 2021 l’Ufficio AI ha
avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. 114). Dal relativo
questionario, compilato e firmato dall’assicurata il 31 maggio 2021 (doc. 114)
ed inoltrato dalla stessa all’amministrazione con la relativa documentazione il
29 giugno 2021 (doc. 113), è risultato che dal 1° dicembre 2019 essa lavora al
50% presso la __________ in qualità di consulente immobiliare, retribuita sulla
base di commissioni determinate in percentuale del suo fatturato (cfr.
contratto di lavoro in doc. 112).
Dal punto di vista medico, sulla
base del rapporto 2 luglio 2021 del medico curante (doc. 116), con annotazioni 9
novembre 2021 il medico SMR dr. med. __________ ha concluso per uno stato di
salute stazionario (doc. 118).
Accertati i redditi percepiti
dall’assicurata negli anni 2019 – 2021, dopo aver proceduto al raffronto dei
redditi e tenuto conto che la stessa ha violato il suo obbligo d’informare non
avendo segnalato tempestivamente la sua nuova attività lucrativa, con progetto
di decisione del 16 febbraio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato la riduzione
della mezza rendita ad un quarto con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 e la
soppressione della rendita dal 1° gennaio 2020. Parimenti ha prospettato la
restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° gennaio 2019 al 30
giugno 2022, con importo da determinarsi mediante separata decisione (doc. 127).
Con osservazioni 5 aprile 2022
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il progetto di
decisione, chiedendo che la rendita non venga soppressa per il futuro, che le
sia riconosciuto la buona fede nell’aver percepito le rendite. In via
subordinata, nel caso di conferma della soppressione, ha chiesto che si rinunci
alla restituzione delle rendite versate (doc. 133). Sulle motivazioni verrà
detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
Con decisione del 1° giugno 2022
l’Ufficio AI ha confermato rispettivamente la riduzione dal 1° gennaio 2019 e la
soppressione della rendita dal 1° gennaio 2020, nonché la restituzione delle
prestazioni indebitamente riscosse con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019,
avvertendo del successivo invio di una decisione di restituzione con il
relativo ammontare soggetto a rimborso. L’amministrazione ha anche precisato
che un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo (doc. 135).
Con due decisioni del 9 giugno
2022, prendendo posizione in merito alle osservazioni dell’assicurata al
progetto di decisione (doc. 136), l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione per
complessivi fr. 59'970 pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1° gennaio
2019 al 30 giugno 2022. La prima concerne la restituzione del quarto di rendita
percepito in più nel 2019 per complessivi fr. 9'948 (doc. 138), la seconda riguarda
invece la rendita versata dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2022 per complessivi
fr. 50’2022 (cfr. doc. 137).
1.3. Con tempestivo ricorso
l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta contro le
decisioni del 1° e 9 giugno 2022, postulando che la rendita non sia soppressa e
che le rendite percepite dal 2019 al 2022 non debbano essere restituite.
In primo luogo sostiene che per
il 2019 non vi sono i presupposti per richiedere una revisione della rendita,
non essendovi stata una modifica di almeno del 5% del grado d’invalidità.
Rileva poi che la sua
retribuzione consiste unicamente in provvigioni sul suo fatturato, che le
remunerazioni percepite negli anni 2020 e 2021 rappresentano una situazione
eccezionale e che in futuro non vi è una simile prospettiva di reddito, motivo
per cui non è possibile considerare l’aumento della capacità al guadagno come
durevole. In tal senso l’assicurata, con riferimento ad un’email prodotta con
il ricorso (doc. H), rileva di aver ricevuto nel 2022 dalla datrice di lavoro fr.
25'000 e che quest’ultima aveva fatto presente che i versamenti per provvigioni
erano esauriti.
Pur ammettendo di non aver informato
l’amministrazione dei redditi conseguiti, essa sostiene di aver percepito le
rendite in buona fede in quanto era convinta che, in assenza di un
miglioramento del suo stato di salute, il diritto alla rendita sarebbe rimasto immutato.
Chiede pertanto il condono dell’obbligo di restituzione, facendo presente che quest’ultimo
le causerebbe gravi problemi economici.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Confermando le decisioni
contestate, ribadisce come l’assicurata non abbia tempestivamente e
spontaneamente informato l’amministrazione del salario da invalida
contravvenendo così al suo obbligo d’informazione. Ribadisce altresì la
correttezza della revisione per il 2019, poiché il limite di modifica del 5% concerne
il nuovo diritto qui non applicabile. In merito alla domanda di condono, la
convenuta ritiene la stessa prematura in quanto le due decisioni di
restituzione non sono ancora cresciute in giudicato e che la relativa domanda potrà
essere inoltrata e debitamente motivata, entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato delle stesse.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha ridotto la mezza rendita ad un
quarto con effetto dal 1° gennaio 2019 e soppresso il diritto a tale prestazione
dal 1° gennaio 2020, chiedendo la restituzione delle rendite indebitamente
percepite dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022.
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica legislativa
di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto
sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema
se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione
ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al
100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica
legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione
transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore
sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
In tal senso il marg. 9201 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del
1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Ai sensi della cifra marginale
9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022
hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate
negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in
caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto
applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021.
Infine, secondo il marg. no. 9103
CIRAI, nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1°
gennaio 2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida
fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione
del diritto alla rendita.
Nel caso concreto, siccome
l’assicurata aveva già compiuto 55 anni al momento della modifica legislativa
di cui sopra, fino all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita
determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.
Va poi evidenziato che gli
effetti della modifica del diritto alla rendita (riduzione dal 1° gennaio 2019
e soppresione dal 1° gennaio 2020) sono sorti prima del 1° gennaio 2022,
ragione per cui fa stato il diritto antecedente la modifica legislativa.
2.3. Riduzione della rendita (da
mezza ad un quarto) con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 e soppressione
della rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.
2.3.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art.
4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può
essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in
una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Secondo l’art. 31 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che
regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un
assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o
se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta
conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito
supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).
Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti
della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno
per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2
lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
L'art. 88bis OAI è applicabile
non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla
rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung
des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag.
395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per
l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una
riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o
soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,
eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di
informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95
segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex
nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.3.2. Nel
caso concreto, nelle motivazioni delle decisioni contestate l’Ufficio AI ha
evidenziato:
" Esito
degli accertamenti:
Con decisione del 1 6.10.201 7 la Signora RI 1 è stata messa al
beneficio di una 1/2 rendita con grado Al del 50%.
Nel mese di luglio 2021 abbiamo avviato d'ufficio la revisione
della suindicata prestazione.
Nel mese di gennaio 2019 rassicurata ha cambiato datore di lavoro
e ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ in qualità di consulente
immobiliare nella misura del 50% (20 ore alla settimana).
Dagli atti economici acquisiti in fase di istruttoria, con
particolare attenzione al questionario datore di lavoro, si evince che dal 2019
la Signora RI 1 ha avuto un corposo aumento dello stipendio annuo. Tuttavia,
tale informazione non ci è stata tempestivamente comunicata.
Invece, dagli atti medici si evince che il suo stato di salute è
invariato, rassicurata risulta essere medicalmente abile nella misura del 30%
nella sua abituale attività lavorativa di consulente di banca e del 70% in
attività adeguate al suo stato di salute.
Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare
il grado d'invalidità dal 2019 ad oggi:
Reddito da valida (dal 2019 al 2021):
In assenza del danno alla salute, continuando a svolgere la sua
abituale attività lavorativa, la Signora RI 1 avrebbe potuto percepire per il
2019 un salario annuo lordo pari a CHF 87'507.5l mentre sia per il 2020 che per
il 2021 il reddito è pari a CHF 88’243.29 (Fonte: reddito 2015 utilizzato nella
decisione del mese di ottobre 2017 aggiornato al 2019 e successivamente al
2020).
Reddito da invalida (dal 2019 al 2021):
Come sopra menzionato, dal mese di gennaio 2019 e per gli anni
successivi, l'assicurata ha realizzato dei redditi maggiori a quelli
consentiti.
Fatti
I redditi realizzati sono i seguenti (fonte: redditi indicati nel
questionario datore di lavoro __________):
nel 2019 CHF 45'444.00;
nel 2020 CHF 124'513.00;
nel 2021 CHF 80'722.95.
Il calcolo utilizzato per gli anni citati è mostrato qui di
seguito.
Confronto dei redditi 2019:
senza invalidità CHF 87'507.57
con invalidità CHF 45’444.00
Perdita di guadagno CHF 42'063.57 = grado d'invalidità del 48%
Confronto dei redditi 2020:
senza invalidità CHF 88'243.29
con invalidità CHF 124'5 1 3. 00
Perdita di guadagno CHF 0.00 = grado d'invalidità dello O%
Confronto dei redditi 2021:
senza invalidità CHF 88'243.29
con invalidità CHF 73'522.95
Perdita di guadagno CHF 14'720.34 = grado d'invalidità del 17%
Come si evince dai suddetti calcoli della capacità di guadagno
residua, già dal 2019 il suo grado Al non dà più diritto ad una 1/2 rendita ma
a 1/4.
Invece dal 2020 il grado d'invalidità risulta essere minore alla
condizione minima del 40%, di conseguenza il diritto alla rendita percepita si
estingue.
Ritenuto che l'informazione dell’aumento del reddito non ci è
stata fornita tempestivamente ma unicamente nell’ambito della revisione
d'ufficio avviata nel mese di luglio 2021, dal 01.01.2019 è stato violato obbligo
di informare, motivo per cui, da tale data, le rendite percepite ingiustamente
dovranno essere restituite.” (doc. 136 e 137).
2.3.3. Riguardo all’aspetto medico, è pacifico
che rispetto alla precedente decisione del 19 ottobre 2017 lo stato di salute
dell’assicurata, valutato nell’ambito della presente revisione e conclusa con
l’emissione della pronunzia contestata, è rimasto invariato.
Infatti, sulla base del rapporto
2 luglio 2021 del medico curante (doc. 116), con annotazioni 9 novembre 2021 il
dr. med. __________ del SMR ha concluso per uno stato di salute stazionario
(doc. 118). Del resto, la stessa rappresentante dell’assicurata nel ricorso (pagina
4, quarto paragrafo) ha precisato che “(…) Come esposto, dal punto di vista
dello stato di salute nulla è mutato (doc I) e la situazione è rimasta
invariata senza possibilità di miglioramento (…)”.
2.3.4. Per quel che concerne l’aspetto
economico, come riportato al consid. 2.3.2, dagli accertamenti svolti
dall’amministrazione è risultato che nel 2019, quindi dopo il danno alla
salute, l’assicurata ha iniziato al 50% una nuova attività lucrativa presso la __________
percependo nel 2019 fr. 45'444, nel 2020 fr. 124'513 e fr. 73'522 nel 2021, che
rettamente l’amministrazione ha considerato quali redditi da invalida. Va qui
rilevato che, secondo il questionario del datore di lavoro (doc. 123), la
retribuzione per il 2021 è stata di fr. 73'522 non di fr. 80'722,95 come
erroneamente indicato nella decisione contestata riguardo al “reddito da
invalida (dal 2019 al 2021)”. Ciononostante, sempre con riferimento alla
decisione impugnata, nel calcolo del raffronto dei redditi per quell’anno (“Confronto
dei redditi 2021”) l’Ufficio AI ha correttamente indicato quale reddito da
invalida l’importo di fr. 73'522. Per questo motivo è irrilevante quanto
sostenuto dalla ricorrente, ossia che nel 2021 il salario percepito è stato di fr.
75'922 (quindi maggiore di quello considerato dall’amministrazione), allegando
il relativo certificato di salario (doc. G). Infatti, con un reddito da invalida
sia di fr. 75'522 sia di fr. 75'922, come si vedrà, non risulta un grado
d’invalidità pensionabile.
L’assicurata evidenzia che la sua
retribuzione consiste unicamente da provvigioni sul suo fatturato, che le
remunerazioni percepite rappresentano una situazione eccezionale e che in
futuro non vi è una simile prospettiva di reddito, motivo per cui non è possibile
considerare l’aumento della capacità al guadagno come durevole.
Quanto affermato sopra non è rilevante.
Va infatti ricordato che, nell’ambito della revisione di una rendita ex art. 17
LPGA, l’art. 88a cpv. 1 OAI prescrive: “Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).”
Nel caso in esame,
come visto, dal 2019 la ricorrente svolge l’attività di consulente immobiliare presso
la __________ e non ha sostenuto che nel frattempo la stessa sia
terminata. Anzi, nel ricorso essa ha sostenuto di aver ricevuto fr. 25'000 nel
2022 dalla datrice di lavoro.
Certo, la retribuzione versata dalla
__________ è composta in buona parte da provvigioni che per definizione sono
soggette a variazioni.
Ciò non toglie che, come verrà
detto al consid. 2.4, ai sensi dell’art. 77 OAI alla ricorrente incombeva l’obbligo
d’informare tempestivamente l’Ufficio AI dell’inizio dell’attività lucrativa.
Infine, l’assicurata sostiene che
per il 2019 l’amministrazione non poteva procedere ad una revisione perché l’aumento
del grado d’invalidità (dal 50% al 48%) non supera il 5% come prescritto dal
nuovo art. 17 cpv. 1 LPGA. L’art. art. 17 LPGA, nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2022, dispone al primo capoverso che “Per il futuro la rendita
d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita: subisce una
modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per
cento (lett. b). Il capoverso 2 recita che: “Ogni altra prestazione durevole
accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che
l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione”. Tenuto conto
che la succitata modifica è legata alla recente revisione legislativa della LAI
e che a seguito del nuovo art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA anche in ambito AI vige
la soglia minima del 5% per procedere ad una revisione della rendita [cfr. FF
2017 pagg. 2336 – 2337; cfr. DTF 133 V 545 consid. 6.2 e 6.3 in cui il TF ha confermato
che nell’AI una modifica di poco conto nello
stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica
determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima d’invalidità,
nonostante che per giurisprudenza nella LAINF e nella LAM una simile modifica deve
essere almeno del 5%; cfr. anche DTF 130 V 343 consid. 3.5.2; in merito
alla notevole modifica del 5% nella LAINF cfr., quale caso ticinese, la STF
8C_683 del 16 agosto consid. 4] e che nella presente fattispecie fa stato il
diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.1), la suddetta nuova
normativa non è applicabile. Di conseguenza, l’amministrazione
ha correttamente proceduto alla revisione ex art. 17 LPGA anche per quel che
concerne l’anno 2019.
L’Ufficio AI ha poi determinato
il reddito da valida fondandosi sul salario 2015 – preso in considerazione
nella precedente decisione del 16 ottobre 2017 – percepito dall’assicurata
quando lavorava, senza il danno alla salute, presso la __________ per poi aggiornarlo
agli anni 2019 e 2020 (cfr. annotazioni 15 febbraio 2022 del consulente in
integrazione professionale in doc. 125). Certo, tale dato non è stato
aggiornato al 2021, ciò che tuttavia non è rilevante poiché anche per
quell’anno l’assicurata non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile. Infatti, la differenza tra il 17%
riconosciuto ed il grado minimo del 40% è talmente importante che
verosimilmente non può essere colmata dal mancato adeguamento del reddito da
valida.
Nel ricorso, come detto, l’assicurata
Considerandi
sostiene di aver percepito nel 2022 dalla datrice di lavoro fr. 25'000 e che le
provvigioni erano esaurite, motivo per cui l’aumento della capacità al guadagno
non può essere considerata come durevole. Ora, nell’email 23 giugno 2022 la __________
fa riferimento agli stipendi versati con i conguagli delle commissioni “maturate
ed esaurite”, ma dallo stesso non risulta alcun importo (doc. H). A
prescindere, va comunque fatto presente all’assicurata della possibilità
d’inoltrare una nuova domanda di prestazioni, ritenuto uno stato di salute
invariato, in caso di marcata riduzione del reddito da invalida tale da ripristinare
un’eventuale diritto alla rendita.
In conclusione, confermato il
raffronto dei redditi esposto al considerando precedente, si evince che dal
2019.
il grado d’invalidità non conferisce più il diritto ad una mezza rendita
ma ad un quarto e che dal 2020 il diritto alla rendita si estingue. Allo stesso
risultato si giunge anche volendo tener conto per il 2021, come sostenuto nel
ricorso, di un reddito da invalida di fr. 75'922.
2.4
Va ora esaminato se l’Ufficio AI poteva
ridurre la rendita da metà ad un quarto con effetto retroattivo dal 1° gennaio
2019, con soppressione del diritto alla rendita, sempre con effetto
retroattivo, dal 1° gennaio 2020, a motivo della violazione dell’obbligo di
informare da parte dell’assicurata.
Va ricordato che per quanto
concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto
indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli
ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.
L’art.
77.
OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le
autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare
immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione
del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento
dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di
grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,
del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per
grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali
ed eventualmente economiche dell’assicurato.
La norma relativa all’obbligo di
informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31
LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”,
senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del
14.
agosto 2006, consid. 2).
Nel caso concreto giustamente
l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della riduzione della rendita rispettivamente
della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che
l’interessata non ha tempestivamente notificato l’attività lucrativa iniziata
nel 2019. È solo nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita che, a
seguito dello scritto 26 giugno 2021 inviato dall’assicurata e dell’allegato
certificato salariale (doc. 113), l’amministrazione ha saputo che dal 1° febbraio
2019.
essa lavora al 50% quale consulente immobiliare presso la __________ (doc.
113). Questo nonostante che nelle motivazioni della decisione del 16 ottobre
2017.
(doc. 97) fosse esplicitamente indicato l’obbligo di informare, quale
esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche, il “cambiamento
delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o
cessazione di un’attività lucrativa” (sottolineatura del redattore).
Ne discende che
l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente all'amministrazione i
salari da essa percepiti, anche se si trattava di provvigioni.
Non avendolo fatto,
l’assicurata ha violato l’obbligo d’informare ex art. 77 OAI e l’Ufficio AI ha correttamente
proceduto alla citata riduzione e soppressione della rendita con effetto
retroattivo.
2.5
Restituzione
di complessivi fr. 59'970 pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1°
gennaio 2019 al 30 giugno 2022.
2.5.1
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona
fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede
che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta.
La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere
inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in
giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine
previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una
prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42).
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel
tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in
vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre
anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Come rammentato dal TF con
sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V
217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23
aprile 2015) il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA comincia
normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146
V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando
l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto
dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di
restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag.
17). Il termine di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena
dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza
8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo
2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in
DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza
9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
2.5.2
Nel caso in esame, tenuto conto di
quanto esposto ai consid. 2.4, l’assicurata ha indebitamente riscosso un quarto
di rendita in più dal 1° gennaio 2019 e la mezza rendita dal 1° gennaio 2020,
prestazioni che vanno restituite.
Va rilevato che l’amministrazione
ha saputo della nuova attività lucrativa presso la __________ solo con la citata
lettera del 26 giugno 2021 (doc. 113). Di conseguenza, sino al momento in cui è stato notificato il progetto di decisione del
16.
febbraio 2022 di “riduzione della rendita con successiva soppressione
della prestazione e restituzione delle rendite percepite indebitamente dal
01.01.2019” (doc. 127) è trascorso meno di un anno e quindi il termine relativo
di perenzione, in applicazione sia del vecchio che del nuovo art. 25 cpv. 2
LPGA, risulta rispettato (l’emissione del progetto di decisione relativo alla
restituzione è sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione:
DTF 146 V 217, consid. 3.4, STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in
fine ed anche Kieser, ATSG – Kommentar, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534).
Quanto all’ammontare chiesto,
questo TCA può fare riferimento all’importo chiesto con le due decisioni del 9
giugno 2022. Né del resto al riguardo l’assicurata ha sollevato obiezioni.
2.6
La ricorrente ha chiesto il condono
di quanto deve restituire. Pur ammettendo di non aver informato
l’amministrazione dei redditi conseguiti, essa sostiene di aver percepito le
rendite in buona fede in quanto era convinta che, in assenza di un
miglioramento del suo stato di salute, il diritto alla rendita sarebbe rimasto
immutato.
Con riferimento all’art. 4 cpv. 4 OPGA nella risposta di causa
l’Ufficio AI ha fatto presente che la relativa domanda va fatta entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione è passata in giudicato .
Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha
ordinato la restituzione (art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata
dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile e gli atti
trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente
sentenza, decida in merito a tale richiesta (art. 25 cpv. 1 LPGA).
2.7
Visto quanto sopra le decisioni
impugnate sono da confermare, mentre il ricorso va respinto.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche
la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le
spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.
§ Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di
condono.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti