32.2022.5
Decisione con la quale è stata ridotta la rendita spettante all'assicurato non può essere confermata, in mancanza di una disamina dell'intenzionalità (in part. circa gli aspetti volitivi del reato) o meno dell'agire doloso dell'assicurato. Atti rinviati per complemento istruttorio
16 agosto 2022Italiano76 min
concernente l’incidente della circolazione, aggiungendo inoltre la richiesta “di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.5
cr
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 novembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, da
ultimo attivo quale idraulico (in precedenza organizzatore commerciale e
titolare di una società di vendita di oggetti etnici), in data 20 febbraio 2006
ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti
(avviamento ad altra professione) essendo affetto da tunnel carpale ad entrambe
le mani (doc. 1/1-7).
Con decisione del 24 aprile 2007
l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità
(grado del 50%) dal 1° ottobre 2005 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera di
invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1°
febbraio 2006 e il 31 maggio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni,
dato che l’interessato conservava una capacità lavorativa del 100% nella sua
precedente attività.
Con sentenza STCA 32.2007.182 del
28 maggio 2008, il TCA ha stabilito che l'assicurato aveva diritto ad una
rendita intera di invalidità del 100% dal 1° febbraio 2006 al 30 giugno 2006 -
e non solo fino al 31 maggio 2006, come stabilito dall'amministrazione - poi
soppressa stante la recuperata piena capacità lavorativa.
1.2. Nel mese di febbraio 2013
l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI.
L’Ufficio AI, con decisione del
27 novembre 2014, gli ha accordato una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2013 e il 31 marzo 2014.
1.3. Nel mese di marzo 2018
l’interessato ha presentato una terza richiesta di prestazioni AI, a seguito
delle sequele di un incidente della circolazione avvenuto in data 30 marzo
2017.
Esperiti gli accertamenti medici
ed economici del caso, con progetto di decisione del 6 novembre 2020, l’Ufficio
AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di
invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020. A causa
della tardività del deposito della domanda (12 marzo 2018), il versamento della
prestazione è stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (sei mesi
dopo la rivendicazione del diritto). L’amministrazione ha, inoltre, indicato
che “in base all’art. 21 cpv. 1 LPGA, considerata la dinamica dell’infortunio,
è imputabile per lo meno un dolo eventuale (assimilabile all’intenzionalità),
onde per cui la rendita mensile viene ridotta del 30%” (doc. 218).
A seguito delle contestazioni
presentate dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, facendo valere un
peggioramento delle condizioni di salute (cfr. doc. 227 e 233), e dopo avere
proceduto agli approfondimenti medici del caso (cfr. doc. 252), con decisione del
29 novembre 2021 l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una rendita intera
di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi
nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A
causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della
prestazione è stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei
mesi dopo la presentazione della domanda tardiva). L’amministrazione ha ridotto
la rendita del 30%, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo che “vista
la dinamica dell’infortunio sia imputabile per lo meno un dolo eventuale” (cfr.
doc. 264).
1.4. Con tempestivo ricorso del 17
gennaio 2021 l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita
intera priva di decurtazioni.
L’insorgente ha, innanzitutto,
obiettato che la decisione in questione sarebbe lesiva del suo diritto di
essere sentito, in quanto non spiegherebbe le ragioni poste a fondamento della
riduzione del 30%.
L’assicurato ha, pure, contestato
la decisione dell’Ufficio AI di procedere alla compensazione degli importi
arretrati dovuti con debiti nei confronti della Cassa, ritenendo che non possa
venire effettuato alcun tipo di compensazione esterna (doc. I).
1.5. Con la risposta di causa, cui è
stata allegata una presa di posizione della Cassa cantonale di compensazione,
l’Ufficio AI ha integralmente confermato la correttezza della decisione
impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per
quanto di interesse, nei considerandi in diritto (cfr. doc. IV + 1).
Fatti
1.6. In data 17 febbraio 2022 il legale
dell’insorgente ha nuovamente contestato sia la riduzione del 30%, sia la
compensazione per un importo complessivo di fr. 29'601 operate
dall’amministrazione.
Quali ulteriori mezzi di prova,
il patrocinatore ha chiesto l’acquisizione agli atti dell’intero incarto
concernente l’incidente della circolazione, aggiungendo inoltre la richiesta “di
potere esercitare il diritto ad un’equa e pubblica udienza nella presente
procedura, davanti a codesto lodevole Tribunale in applicazione dell’art, 6
CEDU” (doc. VI).
1.7. Con osservazioni del 1° marzo 2022,
l’Ufficio AI ha richiamato quanto già esposto nella risposta di causa,
postulandone l’integrale conferma (doc. VIII).
1.8. In data 14 marzo 2022 l’insorgente
ha contestato ancora una volta la decisione dell’amministrazione, rimettendo in
discussione le circostanze nelle quali si sarebbe prodotto l’incidente della
circolazione del 30 marzo 2017, allegando 14 fotografie a sostegno delle
proprie allegazioni.
Egli ha pure precisato che il
decreto d’accusa nei suoi confronti è cresciuto in giudicato solo a causa di
un’opposizione considerata tardiva nonostante le motivazioni di ordine medico
fatte valere (doc. X).
1.9. Con osservazioni del 24 marzo 2022
l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso, rilevando come
il fatto che l’assicurato circolasse velocemente e abbia sorpassato la doppia
linea di sicurezza emerga chiaramente dai verbali di interrogatorio presenti agli
atti (doc. XII).
1.10. In data 29 aprile 2022 il legale
dell’insorgente ha informato il TCA di avere preso contatto direttamente con
l’Istituto delle assicurazioni sociali a proposito della compensazione degli
arretrati di rendita, rilevando che “d’intesa con il funzionario competente
signor __________, il ricorrente inoltrerà la documentazione necessaria per un
calcolo della compensazione. Codesto lodevole Tribunale sarà informato non
appena l’Istituto delle assicurazioni sociali avrà dato riscontro”.
Il legale ha inoltre ribadito la
richiesta del ricorrente di essere personalmente sentito in una pubblica
udienza come previsto dall’art. 6 CEDU (doc. XVI).
Tali considerazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’Ufficio AI (doc. XVII), per
conoscenza.
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è sapere se
a ragione o meno l’Ufficio AI abbia ridotto del 30% ex art. 21 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni
spettanti all’assicurato.
Pure contestata la compensazione
operata dall’amministrazione tra gli arretrati di rendita e i debiti nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione.
2.2
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130.
V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 29 novembre 2021 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
Per
cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3
Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA se
l’assicurato ha provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo
intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie (e dunque
anche le rendite: art. 15 LPGA) possono essergli temporaneamente o
definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
A
proposito dell’art. 21 LPGA, Anne-Sylvie Dupont in: Dupont/Moser-Szeless,
Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, nn.
10-13 e 17-19 pag. 301-303, ha in particolare sviluppato le seguenti
considerazioni riguardo al comportamento dell’assicurato:
" a) La
faute de l’assuré
11.
une sanction peut être pronocée, en premier lieu, à l’égard de
l’assuré qui, par sa propre faute, a aggravé le risque assuré ou en a provoqué
la réalisation intentionnellement, ce qui suppose la capacité de discernement
au sens de l’art. 16 CC. Le dol éventuel est suffisant, mais n’est pas aisément
démontré en pratique. La preuve de la faute incombe à l’assureur social qui
entend prononcer une sanction.
12.
L’adoption de l’art. 21 LPGA a, sur ce point, permis à la
législation helvétique de se mettre en conformité avec ses engagements
internationaux. En effet, avant l’entrée en vigueur de la LPGA, l’art. 7 aLAI
permettait la réduction des prestations en espèce de l’assurance-invalidité en
cas de «faute grave» de l’assuré. Cette disposition a
été jugée contraire à l’art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT n° 128 et à
l’art. 68 let. f CESS par le Tribunal fédéral. La négligence grave ne suffit
dès lors plus à justifier une réduction des prestations, sous réserve
d’exceptions prévues par les lois spéciales.
13.
L’intention doit porter sur la réalisation du risque, ce par quoi
il faut entendre la survenance de l’éventualité assurée (décès, incapacité de
travail, incapacité de gain, etc.) ouvrant un droit aux prestations sociales.
En tant que tel, un risque ne peut pas être aggravé; sur ce point, la
formulation de l’art. 21 al. 1 LPGA est maladroite. Il faut en réalité
comprendre que la sanction est susceptible de viser la personne assurée qui a
aggravé les conséquences de la réalisation du risque, par exemple l’ampleur de
l’atteinte à la santé, la durée de l’incapacité de travail, etc.
(…)
b) La commission par la personne assurée d’un
crime ou d’un délit
17.
Une sanction doit également être prononcée lorsque le risque se
réalise ou que ses conséquences en sont aggravées alors que la personne assuré
commet intentionnellement un crime ou un délit.
18.
un crime est une infraction pénale passible d’une peine privative
de liberté de plus de trois ans; un délit est une infraction pénale passible
d’une peine privative de la liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine
pécuniaire. Le prononcé d’une sanction administrative en application de l’art.
21.
al. 1 LPGA suppose que tous les éléments constitutifs d’un état de fait
pénal soient remplis, tant sur le plan objectif que subjectif. Sur ce second
plan, seules les infractions commises intentionnellement, au moins au stade du
dol éventuel, sont pertinentes, ce qui suppose conscience et volonté de la part
de l’assuré. Les infractions pénales commises par négligence ne permettent pas
d’appliquer les conséquences prévues par l’art. 21 al. 1 LPGA. Il en va de même
pour la commission, même intentionnelle, d’une simple contravention.
19.
L’assureur social, respectivement le juge des assurances sociales,
ne sont liés ni par les constatations de fait opérées par les autorités pénales
ni par les conséquences juridiques qu’elles en ont tirées. Ils ne s’en écartent
cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur
qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des
considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en
droit des assurances sociales. si l'affaire n’a pas encore fait ou ne fera pas
l’objet d’une décision pénale, l’assureur, respectivement le juge des
assurances sociales, doivent statuer à titre préjudiciel sur la question de la
réalisation des éléments constitutifs de l’infraction pénale. Les circonstances
conduisant, dans l’analyse pénale, à une réduction de la peine, voire à la
renonciation à toute sanction, n’ont pas à être prises en considération dans le
cadre de l’application de l’art. 21 al. 1 LPGA.”
L’art. 90
cpv. 2 LCStr stabilisce che:
" È punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo”.
2.4
Penalmente punibile non è solo la
commissione intenzionale di un reato, ma anche quella per negligenza (art. 100
cpv. 1 LCStr).
Commette con intenzione un
crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente (art. 12
cpv. 2 CP). Per darsi l'intenzionalità, la volontà e la consapevolezza devono
riferirsi agli elementi oggettivi del reato. Non è per contro richiesta anche
la consapevolezza dell'illiceità dell'azione (o omissione; DTF 107 IV 185 consid.
5.
pag. 192). Basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se
ne accolli il rischio (dolo eventuale; art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). Non è
per contro necessario che l'autore desideri anche il risultato. La semplice
consapevolezza circa la probabilità di realizzazione del rischio ancora non
basta però per ammettere il dolo (eventuale). Occorre pure che sia dato
l'elemento volitivo del dolo. Ora, secondo costante giurisprudenza, non è
possibile concludere automaticamente che l'autore che sa voglia ugualmente
(cfr. sentenza 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2 con riferimenti). Il
giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su
indizi esteriori e regole d'esperienza (cfr. DTF 135 IV 12 consid.
2.3.2
pag. 17). Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva
laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore,
di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (sentenza
6B_900/2009 del 31 ottobre 2010 consid. 6.1.3). Tra gli elementi esteriori, da
cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso si
produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di
diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio.
Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale
rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente,
malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si
realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.
2.3.2
pag. 17; 134 IV 26 consid.
3.2.2
pag. 28 seg. e rinvii).
Una riduzione delle
prestazioni ai sensi dell'art. 21 LPGA è possibile solo in caso di commissione
intenzionale del delitto (a proposito della ratio legis dell'art. 21 cpv. 1
LPGA cfr. in particolare Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 46 all'art. 21
LPGA). La nozione di intenzione dev'essere intesa ai sensi del diritto penale.
È sufficiente pertanto anche solo il dolo eventuale. In assenza di una
valutazione penale, il giudice delle assicurazioni sociali stabilisce
autonomamente se sono date le condizioni (SVR 2011 IV n. 34 pag. 99 consid. 5.3
con riferimenti).
2.5
A proposito dell’art.
90.
LCStr., Yvan Jeanneret, nel suo Commentaire “Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR)”, Stämpfli
Ed., Bern, 2007, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni
riguardo all’elemento soggettivo dell’infrazione:
" En dépit d’une ancienne controverse, il est désormais bien établi
que l’art. 90 ch. 1 et 2 LCR obéit à la règle générale de l’art. 100 ch. 1 al.
1.
LCR, de sorte que l’intention, y compris le dol éventuel, comme la négligence
sont indifférement réprimés. On se reportera à ce propos aux considérations
générales dévéloppées dans le contexte de l’art. 100 LCR.
L’Auteur agit
intentionnellement lorsqu’il a conscience d’une situation donnée impliquant
l’adoption d’un comportement prescrit par la loi et que, ce nonobstant, il
n’adopte pas le comportement requis ou en adopte un que la loi proscrit. C’est
le cas, par exemple, de celui qui ne s’arrête pas à un signal “stop”, qui dépasse la vitesse prescrite en ayant
conscience, tant de la limitation locale que de sa propre vitesse ou qui ne
respecte pas la signalation lumineuse en ayant aperçu que celle-ci est passée à la phase rouge.
S’agissant de la négligence,
celle-ci proviendra, la plupart du temps, d’une conscience erronée, souvent due
à l’inattention, des circonstances entraînant l’obligation d’adopter un
comportement ou de s’abstenir d’un comportement; cette question sera traitée
dans le chapitre consacré à l’erreur de fait. La négligence peut aussi résulter
d’une réaction inadéquate ou d’une surestimation de ses propres capacités, en
dépit d’une perception convenable des circonstances environnantes.
Dans toutes ces
hypothèses, l’examen de la culpabilité portera sur la violation de la règle de circulation;
toutefois, si l’on envisage l’application de l’art. 90 ch. 2 LCR, il faudra, de
surcroît, analyser la conscience et la volonté de l’auteur au regard de la mise
en danger générée par la violation de la règle de circulation; cette hypothèse
est spécialement traitée au chapitre suivant.” (op. cit, pag. 49)
Analoghe le considerazioni sviluppate
nel commentario citato a proposito dell’elemento soggettivo relativo all’art.
95.
LCStr:
" Dans toutes les hypothèses incriminées à l’art. 95 ch. 1 LCR, la
règle de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR s’applique sans restrictions, de sorte que
la négligence, comme l’intention, sont réprimées.” (op. cit., pag. 312)
2.6
Nel caso di specie, con la decisione
impugnata l’Ufficio AI ha ridotto le prestazioni spettanti all’interessato
ritenendo che “in base all’art. 21 cpv. 1 LPGA, considerata la dinamica
dell’infortunio, le è imputabile per lo meno un dolo eventuale (assimilabile
all’intenzionalità)” (doc. A).
L’insorgente ha contestato questa
decisione, ritenendo che l’amministrazione non abbia minimamente spiegato le
ragioni per le quali ha considerato applicabile l’art. 21 cpv. 1 LPGA. In
particolare, a suo parere, l’Ufficio AI non ha precisato quale sarebbe la
dinamica e, soprattutto, per quale ragione gli sarebbe rimproverabile un dolo
eventuale (doc. I).
Con la risposta di causa,
l’amministrazione ha ribadito la correttezza del proprio agire, rilevando
quanto segue:
" Nel caso
concreto, il capo gruppo __________ - in data 23 ottobre 2020 - ha chiesto un
parere al servizio giuridico dell'Al avente il seguente tenore: "(...)
L'assicurato il 30.03.2017 ha avuto un incidente con lo scooter, tutelato dalla
__________.
In sostanza l’assicurato stava superando delle macchine in un
tratto dove c'era la doppia corsia di sicurezza ed è stato urtato da una
macchina. La __________ con decisione del 07.07.2017 ha ridotto le IG del 30%
in quanto l’assicurato non aveva la licenza di condurre e per il fatto che si
era spostato sulla corsia di contromano, malgrado la doppia linea. Si chiede al
servizio giuridico se nel caso in questione si può parlare di un atto intenzionale,
e non semplice negligenza, in quanto l’assicurato era ben consapevole di non
poter circolare senza la patente ed era pure consapevole della pericolosità di oltrepassare
la doppia corsia. Da parte nostra si propone di applicare la riduzione del 30%
per colpa grave.”
Mediante annotazione 5 novembre 2020 agli atti, l’avv. __________
- in risposta all’esplicita richiesta di cui sopra – ha così concluso:
“Per quanto attiene alla questione relativa alla riduzione della
rendita, annoto che in base all’art. 21 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato ha
provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o compiendo
intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono
essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi
particolarmente gravi, rifiutate.
Nel caso concreto, in applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LAlnf,
l’assicurazione infortuni __________ ha ridotto le prestazioni del 30% (cfr.
dec. 7.7.2017), ravvedendo un chiaro nesso causale fra le violazioni alle norme
della circolazione stradale ed il sinistro che ha cagionato l’inabilità
lavorativa.
Considerata la dinamica dell'infortunio, all’assicurato è
imputabile per lo meno un dolo eventuale (assimilabile all'intenzionalità). Le
prestazioni devono quindi essere ridotte anche in ambito di assicurazione
invalidità. (...)".
In aggiunta a quanto sopra descritto, va qui precisato che
l'assicurato, nel caso di specie, ha commesso un delitto.
In effetti, dal doc. 135 incarto Al emerge in modo particolare che
il Procuratore Pubblico __________ - con decreto di accusa 24 agosto 2017 - ha
ritenuto colpevole l'assicurato, fra le altre cose, di infrazione alle norme
della circolazione "per avere, in data 30.03.2017, a __________, in sella
al motoveicolo __________, targato __________, su di una tratta rettilineo,
violando gravemente le norme della circolazione stradale e meglio sorpassando
la colonna di veicoli sulla sua sinistra e andando a circolare di fatto pure in
contromano, non avvedendosi in tempo dell’autovettura __________, targata __________,
davanti a lui, che viaggiava nella stessa direzione, nel mentre stava svoltando
sulla sinistra, dopo aver fatto correttamente la preselezione per svoltare, azionando
l'indicatore di direzione, andando quindi a collidere frontalmente con la parte
anteriore sinistra dell’auto, cagionato un serio pericolo per la sicurezza
altrui" rispettivamente di conduzione di un veicolo a motore senza la
licenza di condurre richiesta "per avere, nelle circostanze di cui al
punto 1, circolato in sella del motoveicolo __________ targato __________ senza
essere a beneficio della licenza di condurre per la categoria A1", reati
previsti dagli artt. 90 e 95 LCStr (cfr. pure il rapporto di polizia 04.05.2017
agli atti).
Il comportamento dell'assicurato realizza quindi gli estremi degli
artt. 90 e 95 LCStr e si configura penalmente quale delitto ai sensi dell'art.
10.
CP.
II nesso causale fra la guida nelle condizioni summenzionate e la
sopravvenienza dell'infortunio è indubbio, visto che dalla documentazione non
emergono altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto.
Alla luce di questi fatti, l'assicuratore infortuni (__________), con
decisione del 7 luglio 2017 ha stabilito una riduzione delle prestazioni
pecuniarie del 30% con la seguente motivazione:
"Valutazione:
Nel caso in oggetto è da valutare
se il fatto di circolare senza la licenza di condurre e sorpassare le linee di
sicurezza siano o no causali con le lesioni riportate.
Nello specifico è indiscutibile il
fatto che se lei non avesse superato la colonna di veicoli oltrepassando la
linea doppia di sicurezza l’incidente non sarebbe avvenuto. Inoltre lei, essendo
sprovvisto di una valida licenza di condurre, non avrebbe neppure dovuto
trovarsi alla guida.
Visto quanto precede riteniamo che
vi sia un chiaro ed evidente nesso causale tra il fatto di essere alla guida
senza patente e di aver superato la doppia linea di sicurezza e le ferite
riportate, di conseguenza siamo costretti a ridurre le prestazioni in contanti
nella
misura del 30%. (...)”.
Come già evidenziato dalla __________, l'assicurato era ben consapevole
sia di circolare senza la licenza di condurre sia di violare gravemente le norme
della circolazione stradale (oltrepassando la doppia linea di sicurezza, sorpassando
la colonna di veicoli sulla sua sinistra e circolando di fatto in contromano).
Agendo in questo modo (violando gravemente il proprio dovere di
diligenza e di riflesso le norme della legge federale sulla circolazione stradale
menzionate in precedenza), l'assicurato ha accettato l'ipotesi che l'evento qui
considerato si realizzasse e se ne è accollato il rischio (dolo eventuale).
Pertanto, avendo l'assicurato commesso intenzionalmente (dolo
eventuale) un delitto, sono palesemente riunite le condizioni di applicazione
dell'art. 21 cpv. 1 LPGA.” (Doc. IV)
2.7
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale ritiene che l’amministrazione non abbia sufficientemente motivato la
propria decisione, in particolare non avendo fornito una disamina
sufficientemente approfondita e dettagliata a proposito dell’adempimento dei presupposti
per l’applicazione della riduzione delle prestazioni secondo l’art. 21 cpv. 1
LPGA. L’Ufficio AI, difatti, ha semplicemente concluso che l’assicurato abbia
agito “per lo meno per dolo eventuale”, senza tuttavia minimamente fornire le
ragioni di tale qualificazione.
È indubbio nel caso di specie,
come sostenuto dall’amministrazione, che l'invalidità dell'insorgente è
riconducibile all'incidente della circolazione da lui stesso provocato il 30
marzo 2017.
È altrettanto pacifico e
documentato - come emerge dal decreto d'accusa del 24 agosto 2017, cresciuto in
giudicato - che in tale occasione il ricorrente si è reso colpevole di una
grave infrazione alle norme della circolazione stradale e di avere condotto un
veicolo a motore senza la licenza di
condurre richiesta.
Dal decreto d’accusa del 24
agosto 2017 emerge, difatti, che il procuratore pubblico, in applicazione, tra
gli altri, degli articoli 90 LCStr e 95 LCStr, ha condannato l'interessato alla
pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauno, la cui esecuzione
viene sospesa condizionalmente per due anni e a una multa di fr. 600.-
ritenendolo colpevole di:
" 1.
Infrazione alle norme della circolazione
Per avere, in
data 30.03.2017, a __________, in sella al motoveicolo __________, targato __________,
su di una tratta rettilineo, violando gravemente le norme della circolazione
stradale e meglio sorpassando la colonna di veicoli sulla sua sinistra e
andando a circolare di fatto pure in contromano, non avvedendosi in tempo
dell’autovettura __________, targata __________, davanti a lui, che viaggiava
nella stessa direzione, nel mentre stava svoltando sulla sinistra, dopo aver
fatto correttamente la preselezione per svoltare, azionando l'indicatore di
direzione, andando quindi a collidere frontalmente con la parte anteriore
sinistra dell’auto, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui;
2.
conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di condurre
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1, circolato in sella del motoveicolo __________
targato __________ senza essere a beneficio della licenza di condurre per la
categoria A1.” (pagg. 543-545 incarto AI)
L'assicurato
ha pertanto provocato l'evento assicurato commettendo un delitto (cfr. SVR 2011
IV n. 34 pag. 99 consid. 5.2 con riferimenti).
Ora, dato per assodato quanto
sopra, il TCA evidenzia che dal decreto d’accusa del 24 agosto 2017 non si
evince, tuttavia, in alcun modo se il delitto sia stato commesso
dall’assicurato intenzionalmente o per negligenza.
Pertanto, l’Ufficio AI non poteva
desumere dal suddetto decreto d’accusa l’esistenza “per lo meno del dolo
eventuale” (cfr. decisione impugnata, corsivo della redattrice). In ambito
penale, infatti, come visto (cfr. consid. 2.5.), non appariva indispensabile
determinare l’intenzionalità o meno dei reati commessi, essendo gli stessi punibili
anche per negligenza, come previsto dall’art. 100 cpv. 1 LCStr.
L’intenzionalità dell’agire non poteva, neppure, essere data per
scontata dall’Ufficio AI facendo riferimento a quanto stabilito
dall’assicuratore infortuni.
In ambito infortunistico, difatti, l’art. 37 LAINF, in deroga
all’art. 21 cpv. 1 LPGA, consente la riduzione delle prestazioni nel caso in
cui l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave (cpv. 2), o se
l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un
delitto (cpv. 3).
Ora, il fatto che l’assicuratore
infortuni abbia - a ragione -considerato che il circolare senza la licenza di
condurre e di avere sorpassato le linee di sicurezza siano causali con le
lesioni riportate, non è sufficiente per concludere, come invece fatto
dall’amministrazione (cfr. doc. IV), che l’assicurato abbia commesso le
infrazioni in discussione intenzionalmente. Essendo sufficiente in materia
infortunistica la negligenza grave al fine di procedere alla riduzione delle
prestazioni, spettava in ogni caso all’Ufficio AI accertare l’intenzionalità
(anche nella forma del dolo eventuale) dell’agire dell’interessato.
Come ricordato in precedenza,
difatti, affinché in materia di AI sia possibile ridurre le prestazioni ai
sensi dell'art. 21 LPGA, è necessaria la commissione intenzionale del
delitto (cfr. consid. 2.4.).
2.8
Nella STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre
2011, pubblicata parzialmente in DTF 136 V 362, chiamata a pronunciarsi circa
la ricevibilità della domanda di riduzione della rendita presentata per la
prima volta davanti al Tribunale federale, l’Alta Corte ha concluso che “(…)
la domanda dell'organo esecutivo intesa alla riduzione
della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1 LPGA (per guida in
stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso in materia di
diritto pubblico è ammissibile, anche se la riduzione non era oggetto della
decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente. L'oggetto
della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un aspetto
parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di diritto
nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è
ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti
risultanti dagli atti (consid. 4.1).” (regesto della
DTF 136 V 362).
Contestualmente,
al considerando 5 non pubblicato nella DTF 136 V 362, il Tribunale federale,
dopo avere indicato che con decreto di accusa cresciuto in giudicato
l’assicurata era stata condannata a 21 giorni di detenzione, ha ribadito che
condurre un autoveicolo in stato di ebrietà ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr
configura un delitto che può essere punito anche se commesso per negligenza e,
rilevato che il decreto di accusa non si esprimeva puntualmente su questo
aspetto, ha evidenziato che l’intenzionalità va intesa nel senso penale bastando
il dolo eventuale e va appurata in modo indipendente dall’istanza chiamata a
pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 21 cpv. 1 LPGA
(
“(…) 5.2
Unbestritten und aktenmässig belegt ist die Invalidität der Beschwerdegegnerin
auf den von ihr selber verursachten Autounfall vom 1. August 2003
zurückzuführen. Ebenso ist unbestritten und aktenkundig, dass sie dabei in
angetrunkenem Zustand (Mindestalkoholgehalt 1,22 Gewichtspromille) gefahren
war. Dies ist ein Vergehen (Art. 91 Abs. 1 SVG [in der am 1. August 2003
in Kraft gewesenen Fassung vom 20. März 1975] i.V.m. Art. 9 Abs. 2 und Art.
333.
Abs. 2 StGB [in der am 1. August 2003
in Kraft gewesenen Fassung]; BGE 120 V 224 E. 3a S. 227). Die
Dispositivo
Beschwerdegegnerin hat den Versicherungsfall demnach bei Ausübung eines
Vergehens herbeigeführt (vgl. BGE 129 V 354 E. 3.1 S. 357; Urteil I 484/01 vom
25. Juni 2003 E. 4.1, publ. in: SVR 2004 IV Nr. 2 S. 4). Sie wurde deswegen mit
rechtskräftigem Strafbefehl zu 21 Tagen Gefängnis verurteilt. 5.3
Strafrechtlich ist nicht nur die vorsätzliche, sondern auch die fahrlässige
Begehung strafbar (Art. 100 Ziff. 1 SVG). Der Strafbefehl äussert sich deshalb
nicht ausdrücklich dazu, ob die Tat vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde.
Demgegenüber ist für eine Kürzung nach Art. 21 Abs. 1 ATSG eine vorsätzliche
Begehung erforderlich. Der Begriff der Vorsätzlichkeit ist im strafrechtlichen
Sinne zu verstehen, wobei auch Eventualvorsatz genügt (UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2009, N. 17 zu Art. 21 ATSG; MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZE-LER, Bundessozialversicherungsrecht,
2009, S. 41 N. 36; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
2010, S. 75). Mangels einer strafrichterlichen Beurteilung hat der
Sozialversicherungsrichter selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen
erfüllt sind (BGE 129 V 354 E. 3.2 S. 358; 119 V 241 E. 3b S. 245) (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011 consid. 5.2 e 5.3)).
In
quell’evenienza, ritenuto che la sentenza impugnata non conteneva alcun
accertamento in merito alla questione a sapere se vi fosse stata una infrazione
intenzionale dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.: “(…) Der
angefochtene Entscheid enthält keine Feststellungen dazu, ob die Versicherte
vorsätzlich gegen Art. 91 Abs. 1 SVG verstossen hat. Damit fehlen die
notwendigen sachverhaltlichen Grundlagen für die Beurteilung der Kürzung. Die
Angelegenheit ist deshalb zu ergänzender Sachverhaltsfeststellung und zum
Entscheid über die Kürzung gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG an das kantonale Gericht
zurückzuweisen. Dieses Vorgehen rechtfertigt sich auch, weil der Entscheid über
das Kürzungsmass ein Ermessensentscheid ist (Urteil 1C_109/2009 vom 7. August 2009 E. 2, publ. in: RtiD 2010 I S. 186). (…)” (STF
9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, consid. 5.5.2, in SVR 6/2011 IV Nr. 34), il TF
ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti all’autorità
giudiziaria affinché, completata la fattispecie ai sensi dei considerandi,
rendesse un nuovo provvedimento.
In una sentenza 9C_174/2012 del
30 agosto 2012, concernente il caso di un assicurato al quale erano state
ridotte le prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo che egli avesse perso
il controllo del proprio veicolo mentre era alla guida in stato di ebbrezza, il
Tribunale federale ha rinviato gli atti ai primi giudici, dopo avere constatato
che la prima istanza non aveva provveduto ad alcun tipo di constatazione a
proposito del carattere intenzionale o meno del delitto compiuto
dall’assicurato.
In un’altra sentenza 9C_593/2012 del
30 ottobre 2012, concernente il caso di un assicurato che aveva provocato un
incidente della circolazione mentre guidava la propria autovettura in stato di
ebbrezza con un tasso alcolemico minimo nel sangue di 2.53 per mille - delitto
per la commissione del quale l’Ufficio AI gli aveva ridotte le prestazioni - il
Tribunale federale ha rinviato gli atti ai primi giudici, i quali non avevano
compiuto alcun accertamento a proposito dell’elemento volitivo del dolo,
verificando se l'assicurato avesse infranto intenzionalmente l'art. 91 cpv. 1
LCStr. L’Alta Corte ha sottolineato come, secondo costante giurisprudenza, non
è possibile concludere automaticamente che l'autore che sa voglia ugualmente
(cfr. sentenza 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2 con riferimenti). Il
giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su
indizi esteriori e regole d'esperienza (cfr. DTF 135 IV 12 consid.
2.3.2 pag. 17).
A seguito di tale sentenza di
rinvio, con STCA 32.2012.297 dell’8 aprile 2013 questo Tribunale ha accolto la
richiesta di accoglimento del ricorso formulata dall’amministrazione stessa, la
quale -dopo avere esaminato l’incarto della Sezione della circolazione, senza
acquisire ulteriori elementi utili per determinarsi sull’applicazione o meno
della riduzione prevista dall’art. 21 cpv. 1 LPGA - aveva contattato lo
psichiatra del SMR per una presa di posizione, sulla base del cui apprezzamento
ha concluso di non potere imputare all’assicurato l’infrazione intenzionale
all’art. 91 cpv. 1 LCStr., ciò che esclude l’adempimento dei presupposti per la
riduzione delle prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA.
2.9. Ora, la decisione impugnata non
contiene alcun accertamento in merito alla questione a sapere se l'assicurato
abbia infranto intenzionalmente gli elementi oggettivi dell'art. 90 LCStr,
rispettivamente l’art. 95 LCStr.
In tale ottica, va ricordato che
devono essere soddisfatti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (DTF
148 V 195; SVR 2012 IV nr. 2, 9C_785/2010 consid. 7.2.1).
Contrariamente a quanto indicato
dall’Ufficio AI, non basta affermare che la dinamica dell’incidente porti a
dare per scontato che l’infrazione alle regole della circolazione stradale sia
avvenuta “almeno nella misura del dolo eventuale” (sul concetto di dolo
eventuale, cfr. DTF 143 V 285).
Posto, infatti, che i reati imputati all’interessato sono punibili
sia nel caso in cui siano stati commessi intenzionalmente, sia per negligenza,
non è possibile concludere – come invece ritenuto dall’Ufficio AI - che, al di
là di qualsiasi valutazione in merito all’intenzionalità dei delitti messi in
atto, si sia necessariamente in presenza di un dolo eventuale.
A tale riguardo, occorre rilevare
come, in linea di principio, una violazione oggettivamente grave delle regole
della circolazione può essere considerata un comportamento quantomeno
gravemente negligente (cfr. 6B_1173/2020 del 18 novembre 2020).
Ad esempio, in una sentenza
8C_707/2019 del 2 marzo 2020, il TF ha confermato la riduzione delle
prestazioni a favore dei superstiti stabilita dall’assicuratore infortuni ex
art. 37 cpv. 3 LAINF (che punisce la commissione senza dolo di un
crimine o un delitto - corsivo della redattrice), ritenendo che l’interessato,
in sella alla propria moto, avesse mostrato un comportamento gravemente
negligente allorquando aveva deciso di sorpassare il camion che lo
precedeva in violazione del codice della strada, in un punto cieco (leggera
svolta a destra) e con la visuale della corsia opposta almeno in parte coperta
dal camion stesso (corsivo della redattrice).
In una DTF 148 V 195, concernente
il caso di un assicurato che, a seguito di un incidente in moto, aveva
riportato un politrauma comportante una paraplegia sensomotoria, l’Alta Corte
ha stabilito che se il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere
perché l'autore è stato così duramente colpito (art. 54 CP)
e se l'assicurazione contro gli infortuni ha rinunciato a una riduzione delle
prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 3 LAINF (il quale prevede
che le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso 1
LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se
l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine
o un delitto – corsivo della redattrice) nella sua
decisione di attribuzione della rendita, quest'ultimo provvedimento non appare
manifestamente errato a norma dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (consid. 5.5.3).
Da notare, inoltre, che in varie
circostanze, l'intenzionalità è stata negata (ad es., sentenza RAMI 1988 363
segg. citata in * Rumo-Jungo/Holzer , 189; STF 8C_271/2012 del 17
luglio 2012; RFJ 2010 295, sentenza
del 13 settembre 2009).
Il
dolo eventuale è, in particolare, stato escluso in una STF 6B_34/2017 del 3 novembre
2017, concernente il caso di un diciannovenne, in possesso della patente di
guida da meno di due mesi, il quale, dopo avere fatto salire a bordo
dell’automobile cinque amici - nonostante il numero di persone autorizzate per
il tipo di veicolo fosse di cinque in totale, guidatore compreso - ha
effettuato una serie impressionante di infrazioni gravi alle regole della
circolazione stradale (derapate in un campo; guida su una strada sterrata
vietata alle automobili a forte velocità; mancato rispetto di un segnale di
precedenza; mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto ad un veicolo
che lo precedeva, poi sorpassato in una curva senza disporre della visuale
necessaria), nonostante i suoi amici gli avessero a più riprese fatto notare di
circolare troppo velocemente, chiedendogli di rallentare. Dopo una sosta di
circa 20-30 minuti durante la quale hanno bevuto delle birre, e dopo aver
categoricamente rifiutato l’offerta da parte di tre degli amici di cedere il
posto di guida, il diciannovenne ha ricominciato a guidare a velocità molto
elevata, chiedendo pure al suo amico di indicargli le curve come se fosse un
copilota di rally, rischiando di uscire di strada. Egli ha proseguito la corsa,
riaccelerando su un rettilineo e frenando poi in prossimità di una curva
stretta, all’altezza della quale, sterzando a destra, è uscito di strada,
andando ad impattare dapprima contro un albero e, dopo una rotazione, contro un
secondo albero, finendo poi la corsa ad una cinquantina di metri dal punto nel
quale l’automobile era uscita di strada. L’incidente ha provocato la morte di
due passeggeri e il ferimento degli altri.
Il
Tribunale penale di prima istanza ha dichiarato il conducente colpevole, tra
l’altro, di omicidio per negligenza. Tale giudizio è stato confermato in
appello.
Chiamato ad esprimersi, il
Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto dal Ministero Pubblico, il
quale chiedeva la condanna per omicidio per dolo eventuale, con la seguente
motivazione:
" (…)
1.2. Pour l'essentiel,
la cour cantonale a constaté qu'en raison de sa fougue et de son insouciance
juvéniles, associées à sa volonté de " faire le malin " en présence
de ses copains et au fait qu'il n'était titulaire du permis de conduire que
depuis moins de deux mois, l'intimé avait surestimé ses aptitudes au volant et
les capacités de son véhicule. Il était demeuré persuadé, en dépit des
incitations de ses passagers à diminuer sa vitesse, qu'il était en mesure
d'aborder le virage où la sortie de route avait eu lieu, à l'instar de ce qu'il
avait déjà été en mesure de faire jusque-là, cela sans changer sa manière de
conduire. La vitesse à laquelle ledit virage avait été abordé, soit 83 km/h,
était certes excessive et inadaptée aux circonstances, mais n'apparaissait pas
si complètement insensée que l'issue fatale devait s'imposer d'emblée à tout
conducteur placé dans les mêmes circonstances, de sorte que seul le hasard ou
la chance permettait d'échapper à cette issue. Le virage en question pouvait en
effet être abordé sans danger à la vitesse maximale de 81 km/h dans les
conditions exposées par les experts, en particulier sans manoeuvre de freinage
en abordant la courbe, soit à une vitesse inférieure de seulement 2 km/h.
Il ressortait également de l'expertise technique
du Dynamic Test Center (DTC) que la perte de maîtrise du véhicule avait en
partie été causée par des circonstances extérieures au comportement fautif de
l'intimé, soit par la mauvaise qualité d'adhérence et l'ancienneté (7 ans) des
pneumatiques ainsi que par le fait qu'ils étaient surgonflés. L'intimé n'avait
en outre par réellement l'habitude de conduire le véhicule de marque H.________
appartenant à son père. Ce véhicule étant démuni d'ABS, ce que l'intimé
ignorait, le fait d'effectuer un freinage en abordant le virage en question
avait entraîné le blocage des roues, empêchant toute manoeuvre via la direction
et conduisant de la sorte ce dernier inévitablement à déraper et à quitter la
chaussée (cf. expertise DTC). Il était au demeurant notoire qu'une telle faute
de conduite était fréquemment à l'origine d'accidents de la route chez les
conducteurs ne disposant pas de compétences élevées en matière de conduite d'un
véhicule automobile démuni d'ABS. En définitive, cet accident témoignait de
l'inaptitude de l'intimé à maîtriser son véhicule en pareille situation. En
raison en particulier de son inexpérience en qualité de jeune conducteur et de
sa méconnaissance des lois de la physique, il n'avait pas su apprécier
correctement la vitesse à laquelle le véhicule était en mesure d'aborder le
virage incriminé. Pour ces motifs, la cour cantonale a retenu que l'intimé, qui
n'avait pas de tendances suicidaires, n'avait pas concrètement envisagé et
accepté, pour le cas où elle se produirait, l'éventualité de la survenance d'un
accident, a fortiori d'une issue fatale tant pour ses passagers, qui étaient en
partie de bons amis, que pour lui-même.
1.3. Du point de vue
du recourant, les risques pris par l'intimé étaient si complètement démesurés
que l'on ne pouvait qu'en déduire que la perte de maîtrise du véhicule était
totalement inévitable et acceptée par l'intimé. Celui-ci avait conscience du
risque fatal qu'il prenait, puisque ses passagers le lui avaient fait savoir en
lui demandant de se calmer et de ralentir et que le dernier virage avant
l'accident avait été passé de justesse. Son comportement tout au long du
trajet, constitutif de multiples fautes de conduite, démontrait son mépris
total pour les personnes qui se trouvaient dans son véhicule ainsi que pour sa propre
vie.
1.3.1. A teneur de
l'expertise et comme la cour cantonale l'a relevé, il aurait suffit, pour que
l'accident ne survienne pas, que l'intimé circule environ 2 km/h moins vite et
ne freine pas en manoeuvrant sa direction à l'abord de ce virage, ou encore
qu'il entreprenne sa manoeuvre de freinage en ligne droite, avant le virage, ce
qui lui aurait permis de réduire sa vitesse avant d'aborder le virage. Compte
tenu de l'inexpérience de l'intimé en matière de conduite, il n'était pas
insoutenable de qualifier ce comportement d'erreur d'appréciation, ce d'autant
que le freinage à l'abord du virage constituait une faute de conduite courante.
L'erreur commise n'était donc pas si flagrante qu'elle impliquait
nécessairement d'imputer à l'intimé la conscience et l'acceptation d'une issue
mortelle.
1.3.2. Selon la
jurisprudence, même s'il a été rendu attentif aux risques de sa conduite, un
automobiliste pourra naïvement envisager, souvent de façon irrationnelle,
qu'aucun accident ne se produira (consid. 1.1 supra). Partant, la négligence
n'est pas encore exclue du fait que les amis de l'intimé lui ont demandé à
plusieurs reprises de conduire plus prudemment. L'intéressé pouvait penser que
ses amis avaient tort de douter de ses aptitudes à la conduite. Qu'il ait par
moment ralenti à leur demande ne saurait nécessairement être interprété comme
le signe que l'intimé avait conscience des risques qu'il faisait courir à ses
passagers. En effet, l'on peut aussi bien en déduire que l'intimé a ralenti
lorsqu'il pensait que ses amis avaient raison de le lui demander, mais pas
quand il considérait qu'ils avaient tort. De la même manière, il n'est pas
déterminant que le dernier virage avant l'accident ait été franchi avec
justesse; si le recourant en tire la conclusion que l'intimé ne pouvait ignorer
le danger, la cour cantonale considère au contraire que le fait que ce virage
ait été négocié avec succès a conforté l'intimé dans sa confiance en ses
capacités de conducteur.
1.3.3. Il a été
retenu que l'intimé avait commis de multiples violations de la LCR et avait
intentionnellement mis ses amis en danger, au sens de l'art. 129 CP, lors du
virage fatal et du virage qui l'a précédé. Cependant, il n'en découle pas
encore obligatoirement que l'intention du conducteur porte, même par dol
éventuel, sur l'acceptation d'un risque mortel (cf. ATF 136 IV 76). De l'avis de la cour cantonale, il faut considérer que du fait de
sa fougue et de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de "
faire le malin " en présence de ses copains et au fait qu'il n'était
titulaire du permis de conduite que depuis moins de deux mois, l'intimé avait
surestimé ses aptitudes au volant et les capacités de son véhicule. Ici
également, on ne voit pas que l'interprétation du recourant doive manifestement
l'emporter sur celle de la cour cantonale.
1.3.4. Il ressort de
ce qui précède que la critique du recourant consiste essentiellement à opposer
son appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Elle est
appellatoire dans cette mesure (consid. 1.1 supra). Au demeurant, par
opposition aux affaires citées par le recourant, soit des cas de perte de
maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (ATF 130 IV 58; arrêts 6B_168/2010 du 4 juin 2010 et 6S.114/2005 du 28 mars 2006),
lorsque l'auteur a constaté la présence de l'autre véhicule mais a renoncé à
freiner, escomptant que l'autre le ferait (arrêt 6B_463/2012 du 6 mai 2013), ou
encore lorsque l'auteur entreprend un dépassement " à l'aveugle "
(arrêt 6B_411/2012 du 8 avril 2013), les faits du cas d'espèce ne permettaient
pas d'affirmer, au point que toute autre appréciation serait insoutenable, que
l'intimé a consciemment et volontairement adopté un comportement qui ne faisait
dépendre plus que du hasard la survenance d'une issue fatale. C'est en
conséquence sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'intimé a cru,
par erreur et en dépit des remarques de ses passagers, qu'il serait en mesure
de prendre le virage dans les conditions dans lesquelles il circulait, sans
encore sérieusement envisager et accepter un résultat tel que celui s'est
produit. La cour cantonale n'a pas non plus méconnu la notion de dol éventuel
en excluant la qualification de meurtre au profit de celle d'homicide par
négligence.“
Con
sentenza 6B_454/2016 del 20 aprile 2017 il Tribunale ha confermato la condanna,
tra le altre, per omicidio colposo, negando il dolo eventuale, inflitta a due
conducenti che, oltrepassando ripetutamente il limite di velocità e commettendo
un numero impressionante di infrazioni gravi alla legge sulla circolazione
stradale, avevano tentato a più riprese di superarsi, finendo per andare ad
impattare contro un terzo veicolo, provocando la morte del conducente di
quest’ultimo.
L’Alta Corte ha, in particolare, evidenziato:
" 4.3.4. Selon les recourants 3 et 4, les
très importantes violations des devoirs de prudence commises par les prévenus
rendaient la survenance de l'accident inévitable. La recourante 3 reproche en
particulier à la cour cantonale d'avoir totalement ignoré le risque mortel que
représentait le fait de passer à plus de 100 km/h à très faible distance d'un
véhicule immobilisé.
A teneur des rapports de police des 19 janvier,
16 février et 10 mars 2013, Y.________ et X.________ étaient en mesure
d'apercevoir le véhicule de F.________ 282 mètres avant le point de choc, soit
peu après le croisement entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier
(arrêt attaqué consid. B.b.b. p. 8). Cela étant, il n'est pas établi que X.________
aurait effectivement aperçu le véhicule immobilisé avant qu'il ne soit trop
tard, l'intéressé ayant déclaré n'avoir vu le véhicule de F.________ qu'au
moment où il l'emboutissait et n'avoir eu le temps ni de freiner, ni de donner
un coup de volant pour l'éviter (arrêt attaqué consid. B.d.a.b p.18). Compte
tenu de cet état de fait, il ne peut dès lors être retenu que X.________ aurait
eu l'intention de passer à grande vitesse à faible distance du véhicule de
F.________.
Pour sa part, Y.________ a déclaré avoir vu le
véhicule de F.________ mais avoir estimé que la présence de ce dernier, sur la
gauche, ne lui poserait aucun problème et qu'il pourrait aisément le dépasser,
même à plus de 100 km/h (arrêt attaqué consid. B.e.c.a. p. 25). Il y a lieu de
rappeler qu'il circulait sur la voie de droite, séparée de la voie sur laquelle
se trouvait F.________ par la voie centrale sur laquelle circulait X.________.
On ne saurait dès lors retenir qu'il a frôlé le véhicule de F.________ et,
partant, pris consciemment et volontairement le risque de provoquer un accident
mortel.
L'état de fait du cas d'espèce permet de
constater que les fautes respectives de X.________ et de Y.________ ont influé
les unes sur les autres, alimentant une dynamique qui a abouti à l'issue fatale.
Ainsi la vitesse excessive de X.________ a induit une vitesse tout aussi
excessive chez Y.________, la frustration et l'impatience de X.________ l'ont
amené à entreprendre des manoeuvres de dépassement auxquelles Y.________ s'est
opposé, allant jusqu'à lui faire une queue de poisson une première fois, puis,
par la suite, à empiéter involontairement sur sa voie ou à accélérer fortement,
provoquant le fatal " coup de volant à gauche " de X.________. Si les
violations de la LCR sont intentionnelles (vitesse excessive et conduite en
état d'ébriété et d'incapacité), en revanche il n'était pas insoutenable de
considérer, à l'instar de la cour cantonale, que le dossier ne permettait pas
encore d'affirmer que les prévenus avaient eu conscience d'un risque mortel et
qu'ils s'en étaient accommodés pour le cas où il se produirait. En effet, à
teneur de l'expertise, les intéressés étaient fondés à croire qu'ils pouvaient
garder la maîtrise de leur véhicule même en circulant à 120 km/h sur ce
tronçon. En outre, X.________ n'avait pas eu conscience de la présence d'un
autre usager de la route sur la voie adjacente avant de le percuter dans une
manoeuvre d'évitement du véhicule de Y.________, alors que ce dernier, qui
n'avait pas volontairement empiété sur la voie de X.________, ne devait pas
s'attendre à un telle réaction de X.________ dans la mesure où lui-même avait
vu le véhicule de la victime environ 200 mètres plus tôt. Par opposition à des
cas de perte de maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (dans un
village ou sur une autoroute en empruntant la bande d'arrêt d'urgence à une
vitesse entre 170 et 200 km/h [ATF 130 IV 58 et arrêt 6S.114/2005] ou lorsque l'auteur a constaté la
présence de l'autre véhicule mais a renoncé à freiner, escomptant que l'autre
le ferait [6B_463/2012]), mais aussi lorsque l'auteur entreprend un dépassement
" à l'aveugle " sur une route sinueuse montant à un col
(6B_411/2012), ni X.________, ni Y.________ n'a consciemment et volontairement
adopté un comportement qui rendait l'issue fatale inévitable, de sorte que la
survenance ou non du décès de la victime n'aurait alors dépendu, exclusivement
ou principalement, plus que du hasard. La cour cantonale pouvait ainsi, sans
violer le droit fédéral, exclure la qualification de meurtre par dol éventuel
au profit de celle d'homicide par négligence.”
Pure
escluso il dolo eventuale nella DTF 133 IV 9 consid. 4, con riferimento alle
conseguenze mortali e lesioni personali, nel caso di un conducente che, su un
rettilineo fuori delle località e con buona visibilità, ha accelerato nel
momento in cui un altro conducente voleva sorpassarlo. Quest'ultimo, da parte
sua, malgrado l'avvicinarsi del traffico in senso inverso, non ha interrotto la
manovra di sorpasso, ma ha accelerato a sua volta. Si è verificata così una
collisione frontale tra il veicolo in fase di sorpasso e quello che viaggiava in
senso contrario, collisione che ha causato morti e feriti.
In una sentenza U 97/05 del 17
novembre 2006 - concernente il caso di un assicurato rimasto vittima di un
incidente della circolazione stradale mentre era alla guida della propria auto
in stato di ebbrezza, riportando gravi lesioni tali da comportare l’amputazione
del braccio sinistro all’altezza della spalla - il Tribunale federale ha
confermato il giudizio con il quale i primi giudici, riprendendo quanto
valutato dall’assicuratore infortuni, avevano reputato corretta la riduzione
delle prestazioni in contanti del 10%, alla luce dell’art. 37 cpv. 3 LAINF. Il
TF ha ritenuto grave la violazione delle norme della circolazione stradale
commessa dall’assicurato rilevando
che:
" (…) la situazione stradale era definibile
siccome abituale e non comportante uno stato di pericolo latente.
Infatti, la rotonda dove si è verificato l'incidente si presenta in
termini di campo stradale ampio e consente un'immissione agevole grazie anche
al fatto che vi sono due corsie di scorrimento. Le modalità che hanno connotato
l'incidente consentono a posteriori di dedurre come la violazione delle norme
sulla circolazione stradale sia stata grave e riconducibile sia ad
un'alterazione del soggetto per effetto di un tasso alcolico superiore, anche
se di poco, al limite consentito sia alla velocità, che gli ha fatto perdere la
padronanza di guida, emergenza quest'ultima che ne ha determinato la condanna
penale per il reato previsto all'art. 90 n. 1 LCStr.
5.4 Essendo in concreto realizzata, alla luce di quanto precede,
l'ipotesi di cui all'art. 37 cpv. 3 LAINF, questa
Corte non può che condividere l'opinione dei giudici cantonali. (…).”
Il dolo eventuale è stato anche
escluso dalla Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo in una
sentenza 5S 2007-311 del 13 settembre 2009, concernente il caso di
un’assicurata che si era messa alla guida di un’automobile (peraltro priva di
immatricolazione e senza disporre di una RC valida a causa del mancato
pagamento dei premi) da sola, pur essendo in possesso solo di una licenza per
allievo conducente che le imponeva di circolare solo accompagnata, la quale
dopo aver perso il controllo del veicolo e avere superato la linea di
sicurezza, aveva invaso la corsia di contromano andando a collidere
frontalmente con un autoveicolo che sopraggiungeva in senso inverso. A seguito
delle importanti ferite riportate, l’Ufficio invalidità le ha accordato una
rendita intera di invalidità, ridotta del 20% ai sensi dell’art. 21 cpv. 1
LPGA. Tale decisione è stata annullata dalla Corte cantonale, con la seguente
motivazione:
" S'il est indéniable que le comportement de la recourante peut être
qualifié de négligence et même de négligence grave, par contre, l'on ne saurait
affirmer que, prenant le volant de la voiture sans être accompagnée, elle a
accepté (ou s'est accommodée) les conséquences d'un éventuel accident dont la
survenance possible devait en plus lui être consciente. De plus, le fait de
circuler avec un véhicule qui n'est pas assuré n'a pas de lien avec le fait
d'intentionnellement accepter la possibilité d'être blessé mais est uniquement
en lien avec les conséquences financières des risques de la conduite. Enfin, il
est peu vraisemblable qu'un problème technique ait provoqué l'accident et les explications
de la recourante par rapport au défaut de permis de circulation du véhicule
démontrent qu'elle n'avait manifestement pas l'impression que des risques
techniques du véhicule allaient provoquer un accident, le tribunal de céans
constate que les circonstances pour admettre que le risque assuré a été
provoqué ou aggravé intentionnellement ou par dol éventuel ne sont pas
remplies.”
In una
sentenza 72.2007.69 del 17 gennaio 2008 il Presidente della Corte delle assise
correzionali, ritenendo corretto il decreto d’accusa del sostituto procuratore,
ha confermato la condanna di un assicurato per omicidio colposo per avere, il 15 novembre 2005, per negligenza, causato la
morte di una persona; per grave infrazione alle norme della
circolazione; per guida in stato di inettitudine; per ripetuta circolazione
senza licenza di condurre e per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Quale motivazione è stato, in particolare, evidenziato che:
" L’elenco
delle negligenze ascrivibili all’accusato è lungo.
Egli non possiede la licenza di condurre, non l’ha in effetti mai
posseduta. Egli non doveva pertanto essere al volante della vettura della
sorella in quel frangente. Il rilievo eccede però la sola questione della
formale autorizzazione alla guida. L’imputato, infatti, ha un’esperienza di
guida lecita limitata a poche ore in compagnia del fratello risalenti al
periodo settembre-novembre 2001, ovvero 4 anni prima. Pertanto, non solo egli
non è autorizzato alla guida, ma nemmeno ne possiede la capacità, non avendo
mai dimostrato alla preposta autorità di avere le necessarie competenze ed
esperienze, e non essendosi neppure mai lontanamente avvicinato ad una simile
situazione, stante la predetta inconsistenza delle sue lecite esperienze di
guida e facendogli oltretutto difetto anche la conoscenza teorica delle regole
di circolazione, come dimostra il mancato superamento del relativo esame.
Pur se in questa precaria situazione, egli si è comunque permesso
di lanciare la vetturetta della sorella ad una velocità più che doppia di
quella consentita, e di tentare, a quella velocità, di affrontare una non
facile curva a sinistra.
La scelleratezza di siffatto comportamento è manifesta. AC 1, come
si è detto, non sa guidare un autoveicolo, e comunque non certo a quella
velocità, dato che ha dichiarato al dibattimento che era la prima volta in
assoluto che spingeva il veicolo a quella velocità. Da conducente inesperto che
è, nemmeno si è posto i problemi costituiti dalla scarsa aderenza del fondo
stradale in una sera di metà novembre (ghiaccio, umidità, bassa temperatura
dell’asfalto), né quelli costituiti dalla reazione della vettura al carico
costituito da due passeggeri, né ancora alla situazione di coperture prossime all’esaurimento
del ciclo di vita, e pertanto sicuramente meno performanti rispetto a
pneumatici nuovi o quasi nuovi.
In queste circostanze è concettualmente fuori luogo parlare di
velocità adeguata alle circostanze, perché non ne esisteva nessuna dato che
l’accusato non doveva essere al volante. Nondimeno, entrando nel merito, la
Corte ritiene che le embrionali capacità di guida dell’accusato, unitamente
alle circostanze ambientali (pur ritenuta la conoscenza della strada, della
quale l’imputato ricordava un avallamento del sedime in corrispondenza di
quella curva), avrebbero fatto considerare se non adeguata, almeno sostenibile,
una velocità di 40/45 km/h. Egli ha invece circolato al triplo di questa
velocità, senza alcun freno inibitore, senza alcun riguardo per l’incolumità
dei suoi amici e (meno che meno) degli altri utenti della strada, e senza che
ve ne fosse motivo alcuno. Richiesto dal Presidente di spiegare il motivo di
tanta fretta, non ha saputo fornire alcuna motivazione, se non quella di non sapere
perché lo avesse fatto. Confrontato all’ipotesi del Presidente che egli avesse
fatto ciò per mostrare agli amici le sue (inesistenti) doti di guida, ha alfine
riconosciuto che “poteva darsi” che questo fosse il motivo, il che è il modo
dell’imputato di riconoscere le verità per lui sgradevoli (lo stesso era
avvenuto per la contestazione relativa alla conoscenza o meno da parte della
madre della vittima del fatto che egli non possedeva la licenza di condurre).
Se ciò non bastasse, all’imputato è stato riscontrato un tasso di
THC di 4.6/l, ciò che ai sensi di legge è costitutivo di guida in stato di
inattitudine. La Corte, tuttavia, si è trovata in difficoltà, in assenza di un
rapporto peritale, nel comprendere la portata di questo dato numerico ai fini della
valutazione circa l’effettivo grado di incapacità alla guida. Contrariamente ai
dati numerici relativi alle concentrazioni di alcool nel sangue, per i quali la
casistica è vastissima, e riguardo ai quali sono facilmente comprensibili -
anche per un non bevitore - le differenti conseguenze concrete dei vari ordini
di grandezza dei dati numerici, in questo caso il dato di 4.6 microgrammi/litro
di THC non dice nulla a chi è chiamato a giudicarlo, che non comprende la
differenza rispetto al massimo legale consentito, o rispetto ad un’ipotesi di 6
o 10 o 15 microgrammi/litro, né ne capisce le concrete conseguenze al fini
delle capacità di guida (rilassamento, euforia, deconcentrazione,
dispercezioni?), e non ne può pertanto trarre le corrette conseguenze ai fini
della commisurazione della colpa. La questione, seppure formalmente ascritta al
AC 1, non è però stata ritenuta dalla Corte per aggravare la sua già madornale
negligenza, e non ha perciò neppure influito concretamente sulla commisurazione
della pena o sulla formulazione della prognosi.
17. Alla luce di questi accertamenti, l’esame
dell’atto d’accusa non presenta particolari difficoltà.
L’imputazione principale di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP
trova pieno riscontro nella fattispecie in ragione delle predette
considerazioni. Essa, del resto, a giusto titolo non è contestata dalla difesa.
Altrettanto manifesta, appare l’accusa di grave infrazione alle
norme della circolazione, anch’essa riconosciuta dalla difesa, sulla quale non
occorre dilungarsi se non per nuovamente evidenziare l’elevatissima velocità, e
perciò l’entità notevole dell’ascritto reato.
La Corte, come detto, ha pure accertato la correttezza
dell’addebito di guida in stato di inattitudine, senza tuttavia trarne
conseguenze ai fini dell’aggravamento della colpa complessiva, e perciò della
pena, così come spiegato al considerando che precede.
Già si è detto che anche l’imputazione di ripetuta guida senza
licenza di condurre, commessa il 15 novembre 2005 “e in diverse
occasioni nei mesi precedenti” (AA, punto 4, pag. 2), trova riscontro
negli accertamenti della Corte (cfr. consid. 9).
Infine, appare corretta anche l’imputazione di contravvenzione
alla LFStup, in relazione ai modici consumi di canapa dell’accusato, dei quali
egli ha peraltro dato atto (AI 18, pag. 4; plico AI 12, verbale 22 novembre
2005, pag. 5).
L’atto d’accusa merita perciò integrale conferma.”
Con sentenza 6B_271/2020 del 3
settembre 2020 – concernente il caso di un conducente di automobile che
circolava a una velocità di 144 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) in
un tratto di autostrada in cui vigeva il limite di 80 km/h a seguito della
presenza di un ingombrante cantiere, e che
procedeva a cavallo tra le due corsie di marcia - il Tribunale federale
ha confermato il giudizio con il quale la Corte di appello e revisione penale
ha respinto l’appello presentato dal conducente contro il giudizio della Corte
delle assise correzionali, che lo aveva considerato colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione stradale giusta l’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr e
condannato alla pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni.
In tale occasione, il ricorrente
non ha contestato la realizzazione degli elementi oggettivi del reato di cui
all’art. 90 cpv. 3 LCStr, ritenendo per contro non dati i presupposti
dell’intenzionalità.
Su questo aspetto, il Tribunale
federale, richiamato l’accertamento dei fatti operato dalla CARP riassunto al
consid. 3.4, ha concluso che l’autorità cantonale abbia correttamente ritenuto
realizzato anche l’aspetto soggettivo del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4
LCStr, non sussistendo nel caso concreto quelle circostanze eccezionali evocate
dalla giurisprudenza per escludere il dolo:
" Con il superamento della velocità massima consentita
nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr, l'insorgente ha accettato
anche il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti
gravi o morti, tenuto conto della presenza di un imponente cantiere stradale,
dell'importante restrizione delle carreggiate e della generale impossibilità di
evitare un grave incidente in presenza di ostacoli o in caso di perdita della
padronanza del veicolo (v. DTF 142 IV 137 consid. 11.2). La CARP ha peraltro osservato
che, oltre alla considerevole velocità raggiunta, il ricorrente circolava a
cavallo tra le due corsie di marcia, denotando così una certa sua disinvoltura
e spregiudicatezza in quanto conducente. Nulla muta al riguardo la perizia
psicologica del traffico a cui l'insorgente si è sottoposto e che attesta
l'assenza di una propensione al rischio o di una tendenza all'imposizione
aggressiva nel traffico, rispettivamente di impulsività. L'art. 90 cpv. 3
LCStr pone sullo stesso piano i sorpassi temerari, la partecipazione a
gare non autorizzate con veicoli a motore e la grave inosservanza di un limite
di velocità, sicché non è d'ausilio al ricorrente affermare di non avere
una forma mentis paragonabile agli autori di altre
tipologie di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione
stradale.”
Con sentenza 6B_590/2017 del 4
settembre 2017 il Tribunale federale, confermando la sentenza della Corte di
appello e revisione penale, ha ritenuto il conducente di un’automobile
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi
dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, per avere sorpassato un’autovettura sulla destra con
manovre di uscita e di rientro, senza segnalazione mediante l’indicatore di
direzione. Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto che, nel caso di
specie, fossero adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi della grave
infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr (consid.
5.4-5.5), per le seguenti ragioni:
" 5.4. Non
v'è dubbio che l'insorgente ha violato una norma fondamentale della
circolazione stradale (v. supra consid. 4.2). Si tratta unicamente di esaminare
se l'avvenuto sorpasso a destra ha creato una messa in pericolo astratta
accresciuta. Dalla sentenza impugnata risulta che, al momento dei fatti in
giudizio, vi era poco traffico e la visuale come pure le condizioni della
strada erano buone. Gli agenti che hanno constatato l'infrazione hanno precisato
che a seguito del sorpasso nessuno veniva ostacolato o messo in pericolo. Da
ciò tuttavia, contrariamente a quanto si pretende nel ricorso, non si può
dedurre l'assenza di una messa in pericolo astratta accresciuta, ma tutt'al più
l'assenza di una messa in pericolo concreta. È vero che dalla documentazione
fotografica della polizia grigionese agli atti risulta che il sorpasso a destra
è avvenuto su un tratto di autostrada in cui sono già indicati per ogni corsia
differenti luoghi di destinazione. L'art. 36 cpv. 5 lett. b ONC, quale
eccezione al divieto di sorpasso a destra sulle autostrade, consente ai
conducenti di avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli, sui tratti che
servono alla preselezione a condizione che, per ogni corsia, siano indicati differenti
luoghi di destinazione. Ciò vale anche laddove le corsie non siano separate da
una linea di sicurezza (v. DTF 104 IV 196 consid.
3c pag. 198). È opportuno precisare che il ricorrente non ha effettuato un
superamento a destra, bensì un sorpasso a destra con manovre di uscita e di
rientro (art. 8 cpv. 3 secondo periodo ONC) e non può dunque richiamarsi
all'art. 36 cpv. 5 ONC per giustificare il suo comportamento. Anche
volendo seguire la tesi difensiva, secondo cui il conducente della vettura
sulla corsia di sinistra poteva attendersi di essere raggiunto, affiancato e
superato da un veicolo sulla corsia di destra in un tratto caratterizzato da
una preselezione, ciò non toglie che questi poteva per contro venir sorpreso
dal rientro dell'insorgente sulla corsia di sinistra, tanto più che la manovra
non è stata segnalata mediante l'indicatore di direzione. Tale comportamento,
oltre che poter causare inopinate reazioni da parte del conducente sorpassato,
appare particolarmente pericoloso tenuto conto proprio del propinquo svincolo,
potendo egli attendersi che il ricorrente continuasse la sua strada sulla
corsia di destra in direzione dell'uscita autostradale. Nello stesso ricorso si
parla del resto di "due corsie preposte a condurre i veicoli in direzioni
diverse". Il sorpasso a destra compiuto dall'insorgente ha quindi posto in
serio pericolo la sicurezza del traffico mediante una messa in pericolo
astratta accresciuta e adempie gli elementi oggettivi della grave infrazione
alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr.
5.5. Anche sotto il profilo soggettivo il reato è realizzato.
Le contestazioni ricorsuali in merito alle dichiarazioni rese alla polizia,
sulla cui base la CARP ha riconosciuto il carattere intenzionale
dell'infrazione, risultano appellatorie e pretestuose. Ciò che l'autore sa,
vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid.
6.3), censurabili alle condizioni dell'art. 97 cpv. 1 LTF (v. supra
consid. 2). Al riguardo tuttavia l'insorgente non sostanzia arbitrio alcuno. “
Nella DTF 130 IV 58 il Tribunale
federale ha affrontato il tema del discrimine tra dolo eventuale e negligenza
cosciente nel caso di un incidente mortale causato da un duello automobilistico
ad alta velocità (consid. 8 e 9). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato:
" 8.3. Die
Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit kann im
Einzelfall schwierig sein (vgl. nur STRATENWERTH, a.a.O., § 9 N. 61; CLAUS
ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 3. Aufl., 1997, § 12 N. 27). Sowohl
der eventualvorsätzlich als auch der fahrlässig handelnde Täter wissen um die
Möglichkeit oder das Risiko der Tatbestandsverwirklichung. Hinsichtlich
der Wissensseite stimmen somit beide Erscheinungsformen des subjektiven
Tatbestandes überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Willensmoment.
Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidriger
Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als möglich vorausgesehene Erfolg
nicht eintrete, sich das Risiko der Tatbestandserfüllung mithin nicht
verwirklichen werde. Das gilt selbst für den Täter, der sich leichtfertig bzw.
frivol (BGE 69 IV 75 E. 5 a.E. S. 80) über die Möglichkeit der
Tatbestandserfüllung hinwegsetzt und mit der Einstellung handelt, es werde
schon nichts passieren.
Demgegenüber nimmt der eventualvorsätzlich handelnde Täter den
Eintritt des als möglich erkannten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet
sich mit ihm ab. Wer den Erfolg derart in Kauf nimmt,
"will" ihn im Sinne von Art. 18 Abs. 2 StGB. Nicht erforderlich
ist, dass der Täter den Erfolg "billigt" (eingehend BGE 96 IV 99 S. 101; BGE 103 IV 65 E I.2 S. 68; STRATENWERTH, a.a.O., § 9 N. 104)
(…)
9.1. Im Folgenden ist vorerst hinsichtlich des
Beschwerdeführers 1, der den Unfall unmittelbar verursacht hat, zu prüfen, ob der
Schluss auf ein Handeln mit Eventualvorsatz vor Bundesrecht standhält.
9.1.1 Nicht zu
beanstanden ist zunächst, dass die Vorinstanz das Wissenselement des Vorsatzes
als erfüllt erachtet. Der Beschwerdeführer 1 hat sich mit dem Beschwerdeführer
2 ein eigentliches, wenn auch nicht im Voraus abgesprochenes Autorennen
geliefert, bei welchem beide Fahrer danach trachteten, sich gegenseitig in
ihrer fahrerischen Stärke und der Leistungskraft des eigenen Wagens zu
überbieten. Dabei musste er, als er kurz vor dem Dorfeingang mit einer
Geschwindigkeit von rund 120-140 km/h zu einem Überholmanöver ansetzte, damit
rechnen, dass ein Einbiegen auf die rechte Spur und ein Abbremsen innerhalb
kurzer Zeit ohne den Verlust der Herrschaft über den Wagen nicht möglich sein
würde. Die Vorinstanz nimmt in diesem Zusammenhang zu Recht an, dass die Folgen
einer derart halsbrecherischen Fahrweise jedem Verkehrsteilnehmer in klarer
Weise vor Augen stehen. Der Beschwerdeführer 1 musste auch davon ausgehen, dass
sich an einem späteren Freitagabend im Spätsommer noch Fussgänger oder andere
Verkehrsteilnehmer auf der Strasse befinden bzw. dass diese die Strasse auf dem
Fussgängerstreifen überqueren könnten. Die Wahrscheinlichkeit eines schweren
Verkehrsunfalles war aufgrund der örtlichen Situation und seiner Fahrweise
derart hoch, dass er sie spätestens im Zeitpunkt des Überholmanövers erkannt
haben musste.
Dies wird im Grunde auch vom Beschwerdeführer 1
nicht bestritten.
Als erfüllt erweist sich beim Beschwerdeführer 1
auch das Wil lenselement des Vorsatzes. Wie die Vorinstanz zu Recht annimmt,
haben es ihm die konkreten Umstände nicht mehr erlaubt, ernsthaft darauf zu
vertrauen, er werde den als möglich erkannten Erfolg durch seine
Fahrgeschicklichkeit vermeiden können. Wer im Rahmen eines fahrerischen
Kräftemessens kurz vor einem Dorfeingang mit einem Tempo von 120-140 km/h zu
einem Überholmanöver ansetzt und sich nicht davon abbringen lässt, obwohl er
voraussieht, dass es sich bis in den Innerortsbereich hinziehen wird, wo er die
höchstzulässige Geschwindigkeit mithin um bis zu 90 km/h überschreitet, kann
gar nicht anders, als den Deliktserfolg ernstlich in Rechnung zu stellen. Er
lässt es offensichtlich "drauf ankommen" (vgl. ROXIN, a.a.O., § 12 N.
27 a.E.). Der Beschwerdeführer 1 hat sich daher mit seiner Fahrweise für die
mögliche Rechtsgüterverletzung entschieden. Denn die Wahrscheinlichkeit des
Erfolgseintritts musste sich ihm als so gross aufdrängen, dass der Umstand,
dass er - anstatt seine Fahrt vor der Ortschaft Gelfingen abzubremsen und das
Rennen aufzugeben - trotz der massiv übersetzten Geschwindigkeit seines Gegners
noch zu einem Überholmanöver angesetzt hat, nicht anders denn als Inkaufnahme
des als möglich erkannten Erfolgs ausgelegt werden kann. Seine Fahrweise hat dem
Beschwerdeführer 1 mit anderen Worten nurmehr die Hoffnung erlaubt,
die Sache werde glimpflich ausgehen. Er musste es letztlich Glück oder Zufall
überlassen, ob sich die Gefahr verwirklichen werde oder nicht. Die blosse
Hoffnung auf das Ausbleiben des tatbestandsmässigen Erfolgs schliesst eine
Inkaufnahme im Sinne eventualvorsätzlicher Tatbegehung anders als das - auch
bloss leichtsinnige - Vertrauen jedoch nicht aus. Es bedeutet lediglich, dass
der Erfolgseintritt als solcher unerwünscht ist (BGE 125 IV 242 E. 3f S. 254; vgl. auch ROXIN, a.a.O., § 12 N. 27).
Zwar trifft zu, dass ein Fahrzeuglenker durch
sein gewagtes Fahrverhalten selbst zum Opfer zu werden droht. Man wird daher
einem Autofahrer bei einer riskanten Fahrweise, z.B. bei einem waghalsigen
Überholmanöver, auch wenn ihm die möglichen Folgen bewusst sind und er auf sie gar
ausdrücklich hingewiesen worden ist, in der Regel zugestehen, dass er - wenn
auch oftmals rational nicht begründbar - leichtfertig darauf vertrauen wird, es
werde schon nicht zu einem Unfall kommen. Die Annahme, der Fahrzeug
lenker habe sich gegen das Rechtsgut entschieden und nicht mehr im Sinne der
bewussten Fahrlässigkeit auf einen guten Ausgang vertraut, darf daher nicht
leichthin getroffen werden (ROXIN, a.a.O., § 12 N. 23;
SCHÖNKE/SCHRÖDER/CRAMER/STERNBERG-LIEBEN, a.a.O., § 15 N. 75). Aus diesem Grund
hat der von den kantonalen Instanzen angeführte nicht publizierte Entscheid des
Bundesgerichts, in welchem es die Verurteilung eines Fahrzeuglenkers wegen
eventualvorsätzlicher Tötung schützte, der mit seinem Lamborghini nachts auf
der Autobahn mit einer Geschwindigkeit von mindestens 240 km/h auf ein auf der
Fahrbahn liegen gebliebenes Unfallauto aufgefahren war und dabei zwei Personen
tödlich verletzt hatte, Anlass zu Kritik gegeben (Urteil des Kassationshofs
Str. 61/86 vom 6. Oktober 1986, auszugsweise zit. bei HANS SCHULTZ,
Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987,
Bern 1990, S. 92 ff.; vgl. die Kritik bei SCHULTZ, a.a.O., S. 94 f.;
JEAN-PIERRE GUIGNARD, Note sur l'arrêt X., JdT 1988 IV S. 131 ff.). Der jenem
Entscheid zu Grunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich von demjenigen im
vorliegenden Fall jedoch wesentlich, so dass sich weitere Erörterungen hiezu
erübrigen.
Im zu beurteilenden Fall kann das Verhalten des
Beschwerdeführers 1 jedenfalls nicht mehr als bloss verantwortungslose riskante
Fahrweise bzw. als unverantwortlicher Leichtsinn gewürdigt werden. Aus dem
ganzen Ablauf des Geschehens, der gegenseitigen Anstachelung der beiden
Fahrzeuglenker beim ersten Aufeinandertreffen bis zum letzten, sich bis in den
Innerortsbereich von Gelfingen erstreckenden Überholmanöver ergibt sich, dass
primäres Ziel des Beschwerdeführers 1 war, dem Rivalen die eigene fahrerische
Überlegenheit zu beweisen und um keinen Preis das Gesicht zu verlieren. Dieses
Ziel hat er höher bewertet als die drohenden Folgen, mithin als den Tod der
beiden Opfer. Diesem hat er selbst die eigene Sicherheit und diejenige seiner
Mitfahrer untergeordnet. Dadurch, dass er sich durch nichts davon abbringen
liess, das Überholmanöver bis zuletzt durchzuziehen, hat er zum Ausdruck
gebracht, dass ihm der als möglich erkannte Erfolg völlig gleichgültig war.
9.1.2 Was der
Beschwerdeführer 1 hiegegen vorbringt, dringt nicht durch. Soweit er geltend
macht, der Unfall sei das Resultat einer unkontrollierten Schleuderfahrt
gewesen, deren Ursache nicht hinreichend abgeklärt worden sei, wendet er sich
gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, an welche der
Kassationshof im Verfahren der eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde gebunden ist (Art. 277bis Abs. 1 BStP). Insofern
kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
Unbegründet ist seine Beschwerde, soweit er sich
auf den Standpunkt stellt, das Unfallgeschehen, insbesondere das initiale
Schleudern, sei in dieser Form nicht vorhersehbar gewesen. Wie die Vorinstanz
zu Recht erkennt, erfordert die Annahme des Vorsatzes keine sichere Voraussicht
des genauen Geschehensablaufs. Es genügt, wenn der Täter die
Tatbestandsverwirklichung ernsthaft und tatsächlich für möglich hält
(STRATENWERTH, a.a.O., § 9 N. 73). Dies ist hier, wie sich aus den obstehenden
Erwägungen ergibt (E. 9.1.1), ohne weiteres zu bejahen.”
L’adempimento del dolo eventuale è stato riconosciuto, inoltre, in
una sentenza IV 2018/138 del 20 aprile 2020, nella quale il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Canton San Gallo ha confermato la correttezza della
riduzione delle prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA applicata nel caso di un
assicurato che, in stato di ebbrezza e senza disporre della licenza di
condurre, si era messo alla guida di un motoveicolo, senza casco, andando poi a
sbattere contro un’automobile parcheggiata. I giudici cantonali hanno
confermato l’esistenza del dolo eventuale, con la seguente motivazione:
" (…) Nachfolgend
ist zur Abklärung des Vorliegens der Kürzungsgründe gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG weiter
zu prüfen, ob der Beschwerdeführer die Vergehen vorsätzlich oder zumindest eventualvorsätzlich
begangen hat.
Strafrechtlich ist nicht nur die vorsätzliche, sondern auch die
fahrlässige Begehung strafbar (Art. 100 Ziff. 1 SVG).
Gleiches gilt offenbar auch im B.___-ischen Recht (vgl.
Suva-act. 111-6). Das Strafurteil äussert sich deshalb nicht ausdrücklich dazu,
ob die Tat vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Demgegenüber ist für
eine Kürzung nach Art. 21 Abs. 1 ATSG (im Gegensatz zu Art. 37 Abs. 3 UVG) eine vorsätzliche Begehung erforderlich. Der Begriff der
Vorsätzlichkeit ist im strafrechtlichen Sinne zu verstehen, wobei auch
Eventualvorsatz genügt. Fehlt eine strafrichterliche Beurteilung, hat der
Sozialversicherungsrichter selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen
erfüllt sind (BGE 129 V 354 E. 3.2;
119 V 241 E. 3b, Urteil des Bundesgerichts vom 8.
Oktober 2010, 9C_55/2010, E. 5.3).
Vorsätzlich handelt, wer die Tat mit Wissen und
Willen ausführt. Zum Vorsatz gehört nur das auf die objektiven Merkmale des
Deliktstatbestands bezogene Wissen und Wollen, nicht auch das Bewusstsein der
Rechtswidrigkeit. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat
für möglich hält und in Kauf nimmt; nicht erforderlich ist, dass der Täter den
Erfolg billigt. Für die Willenskomponente des Vorsatzes darf nicht unbesehen
vom Wissen des Täters auf dessen Willen geschlossen werden. Der Nachweis des
Vorsatzes kann sich aber auch auf äusserlich feststellbare Indizien stützen,
die Rückschlüsse auf die innere Einstellung erlauben. Das Gericht darf vom
Wissen des Täters auf den Willen schliessen, wenn sich dem Täter der Eintritt
des Erfolgs als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, ihn als
Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt
werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 8. Oktober 2010, 9C_55/2010, E. 5.4 mit weiteren Hinweisen).
Zu prüfen ist nun, ob der Beschwerdeführer
(eventual)vorsätzlich gegen Art. 91 Abs. 1 SVG verstossen hat, damit die sachverhaltlichen Grundlagen für die
Beurteilung der Kürzung vorhanden sind. Die objektiven Tatbestandselemente, auf
die sich der Vorsatz beziehen muss, sind der angetrunkene Zustand und das
Führen eines Motorfahrzeugs.
Die Beschwerdegegnerin bringt vor, der
Beschwerdeführer sei sich bewusst gewesen, dass er die Geschwindigkeit den Verkehrsbedingungen
hätte anpassen müssen, dass er unter Alkoholeinfluss kein Fahrzeug hätte
steuern dürfen und dass er einen Führerausweis besitzen müsse. Er habe damit
eingestanden, gleich gegen mehrere SVG-Vorschriften verstossen zu haben, welche offensichtlich auch in
B.___ gelten, und sich dessen bewusst gewesen zu sein. Wäre er nicht mit
übersetzter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen, hätte
er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das zum Teil auf der Strasse parkierte
Fahrzeug rechtzeitig gesehen und entsprechend reagieren können. Das Tragen
eines Schutzhelmes hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
zumindest die erlittenen Kopfverletzungen vermindern oder gar verhindern
können. Der Beschwerdeführer habe durch die vorsätzlichen
Verkehrsregelverletzungen und den damit zusammenhängenden Verkehrsunfall den
Versicherungsfall herbeigeführt. Der Kausalzusammenhang sei somit gegeben.
Dabei komme dem Umstand, dass der Beschwerdeführer mit einem zum Teil auf der
Strasse parkierten Auto kollidiert sei, in Anbetracht der vorsätzlichen
Vergehen und Übertretungen keine grosse Bedeutung zu, zumal er als Lenker eines
Motorrades sein Fahrzeug ständig so beherrschen müsse, dass er seinen
Vorsichtspflichten nachkommen könne (act. G 4).
Dem Gerichtsurteil ist zu entnehmen, dass der
Beschwerdeführer als im Tatzeitpunkt zurechnungsfähig angesehen und dass die
Tatbegehnung als fahrlässige qualifiziert wurde (was gemäss vorstehend Gesagtem
zur Bestrafung ausreicht). Weiter hat er die begangenen Delikte gestanden und
versprochen, dass ihm so etwas nicht mehr geschehen werde. Es wurden diverse
strafmildernde Aspekte berücksichtigt, insbesondere dass er selbst den
"grössten Schaden hatte" (Suva-act. 111-6). Weiter lässt sich den
Akten entnehmen, dass am 2. August 2013 ein grosses Dorffest stattgefunden
hatte und der Beschwerdeführer zusammen mit Freunden an einem Gulaschkochwettbewerb
teilgenommen und diesen auch gewonnen hatte. Es sei ein mehrstündiges,
gemütliches Fest gewesen, bei dem sie getrunken und es lustig gehabt hätten. Er
habe selbst keine Erinnerung an den Unfall mehr. Er könne sich an das Fest
erinnern und dann daran, dass er im Spitalbett erwacht sei (Protokoll
Erstgespräch vom 10. September 2013, Suva-act. 1-108). Eine Zeugin bzw. die
Eigentümerin des von ihm gefahrenen Motorrades gab zu Protokoll, dass sie alle
an einem Tisch gesessen hätten und es sehr lustig hatten. Ihr Mann habe die
Motorradschlüssel auf dem Tisch liegengelassen zusammen mit seinem
Portemonnaie. Sein Kollege - der Beschwerdeführer - habe die Motorradschlüssel
vom Tisch genommen und eine Runde mit dem Motorrad fahren wollen. Leider hätten
sie das nicht gesehen, weil es ein Fest gewesen sei und immer mal wieder jemand
vom Tisch weggegangen sei. Darum habe sich niemand Gedanken darüber gemacht, wo
der Beschwerdeführer hingegangen sei. Dann hätten sie plötzlich gehört, dass
jemand mit dem Motorrad weggefahren sei. Als sie zu ihm schauen gegangen seien,
habe er schon am Boden gelegen. Er habe die Kontrolle über das Motorrad
verloren und sei direkt in ein parkiertes Auto gefahren. Er sei gestürzt und
habe schwere Verletzungen erlitten (Suva-act. 1-118).
Zumindest eventualvorsätzlich handelte der
Beschwerdeführer, wenn er die Verwirklichung der Tat für möglich hielt und in
Kauf nahm. Der Nachweis des Vorsatzes kann sich auf äusserlich feststellbare
Indizien stützen, die Rückschlüsse auf die innere Einstellung erlauben. Vom
Wissen darf auf den Willen geschlossen werden, wenn sich dem Täter der Eintritt
des Erfolges als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, ihn als
Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt
werden kann. Die objektiven Tatbestandselemente von Art. 91 Abs. 1 SVG, auf die sich der Vorsatz beziehen muss, sind der angetrunkene
Zustand und das Führen eines Motorfahrzeugs (vgl. zum Ganzen Urteil des
Bundesgerichts vom 8. Oktober 2010, 9C_55/2010, E. 5.4 mit weiteren Hinweisen). Nachdem der Beschwerdeführer sich
seit Stunden am Dorffest aufgehalten hat, dort mit den anderen Festbesuchern
ausgiebig Alkohol konsumierte (aber nicht so, dass er nicht mehr
zurechnungsfähig gewesen wäre, denn bei einer BAK von unter 2 ‰ liegt
rechtsprechungsgemäss keine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit vor, BGE 129 V 354 E. 3.3), er sich ungefragt den Schlüssel sowie das Motorrad auslieh, ihm
bewusst war, dass er keinen Führerausweis besitzt und er sich zudem ohne Helm
auf das Motorrad setzte und wegfuhr, nahm er bewusst in Kauf, in angetrunkenem
Zustand sowie ohne gültigen Führerausweis und ohne Tragen eines Helmes zu
fahren und hat die Straftatbestände somit eventualvorsätzlich gesetzt. Dadurch,
dass er trotz der Angetrunkenheit und ohne Fahrerlaubnis und somit ohne die
nötige Sicherheit sowie Fahrpraxis das Motorrad lenkte und dies trotz vieler
parkierter Fahrzeuge sowie Stau auf der Strasse zudem in unangepasster
Geschwindigkeit tat, erhöhte er die Gefahr, einen Unfall zu verursachen oder in
einen solchen verwickelt zu werden und insbesondere sich dabei selber ernstlich
und irreversibel zu verletzen. Das Verschulden geht somit eindeutig über eine
blosse Fahrlässigkeit hinaus (vgl. zum Ganzen auch BSK-ATSG, Andreas Brunner / Doris Vollenweider, Art. 21 N 22 f).
Mit Bezug auf die zwei Vergehen ist somit davon
auszugehen, dass der Beschwerdeführer diese zumindest eventualvorsätzlich
begangen hat. Auch der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen der Begehung
der Delikte sowie dem Eintritt des Versicherungsfalles ist gegeben. Als
nüchterner Motorradfahrer mit Führerausweis und Fahrpraxis wäre es nicht zu
einer Kollision mit dem parkierten Fahrzeug auf der Strasse gekommen.
Vermutlich wäre er noch nicht einmal zur Fahrt aufgebrochen. Gleichzeitig steht
damit auch fest, dass das parkierte Fahrzeug bzw. das Fehlverhalten des
fraglichen Fahrzeughalters den Kausalzusammenhang auch nicht unterbrochen hat
(vgl. BSK-ATSG, a.a.O., Art. 21 N. 25 f.). Damit sind die Voraussetzungen für eine
Kürzung der zu leistenden Invalidenrente gemäss Art. 21 ATSG erfüllt.”
Con
comunicato stampa del 16 giugno 2022 riguardante la sentenza 4A_179/2021 del 20
maggio 2022 il Tribunale federale ha rilevato che:
" La città
di Zurigo non è responsabile del grave incidente tra un uomo e un tram dei
trasporti pubblici di Zurigo (“VBZ”). Egli era in piedi alla fermata del tram –
con lo sguardo al cellulare – quando all’improvviso e senza guardare a sinistra
è entrato nell’area dei binari ed è stato investito dal tram. Poiché vi è stata
colpa grave da parte del ferito, la città di Zurigo è stata esonerata dalla sua
responsabilità ai sensi del diritto ferroviario. Il Tribunale federale ha
accolto il ricorso della Città di Zurigo e annullato la decisione del Tribunale
d’appello del Canton Zurigo.
Il 20 febbraio 2019, l'uomo era in piedi alla fermata del tram con
le spalle rivolte a un tram "VBZ" in arrivo. Egli stava guardando il
cellulare quando è entrato improvvisamente e senza guardare a sinistra
nell'area dei binari. È stato investito dal tram e ferito gravemente. In
seguito egli ha chiesto un'indennità per torto morale alla Città di Zurigo, in
quanto proprietaria dell'impresa "VBZ". Nel 2020, il Tribunale distrettuale
di Zurigo ha ammesso la responsabilità di principio della Città ai sensi della
legge federale sulle ferrovie. Il Tribunale d'appello del Canton Zurigo ha
confermato la decisione nel 2021. Il Tribunale federale accoglie il ricorso
della Città di Zurigo, annulla la sentenza del Tribunale d'appello e respinge
l'azione (parziale) della persona ferita nell'incidente. Secondo la legge
federale sulle ferrovie, i titolari d'imprese ferroviarie sono in linea di
principio responsabili dei danni se i rischi caratteristici legati
all'esercizio della ferrovia causano la morte o il ferimento di una persona o
un danno materiale. Il titolare è esonerato dalla responsabilità se il
comportamento della persona danneggiata deve essere ritenuto la causa
principale dell'incidente, ossia se il nesso di causalità adeguata è
interrotto. Secondo la legge federale sulla circolazione stradale la tranvia
gode in linea di principio del diritto di precedenza sui pedoni. Nel traffico
stradale, è considerata colpa grave qualsiasi situazione in cui la parte lesa
non rispetta le regole elementari di prudenza o agisce con "estrema
imprudenza". Questo viene determinato secondo il comportamento di un
individuo medio. Nel caso concreto, il pedone ha agito con grave negligenza
perché il suo sguardo era rivolto al cellulare e – così distratto – è finito
improvvisamente sui binari del tram senza prima guardare a sinistra.
L'incidente si è verificato con bel tempo e su una strada asciutta, su un
tratto rettilineo con buona visibilità. I pedoni potevano facilmente vedere da
lontano il tram in avvicinamento. Inoltre, la Città di Zurigo non doveva
migliorare la sicurezza della fermata del tram. Per giunta, la persona
coinvolta conosceva la zona. Certo i pedoni chini sui loro telefoni cellulari
possono far parte della scena quotidiana delle strade urbane di oggi. Tuttavia,
questo non cambia il fatto che anche i pedoni devono prestare attenzione al
traffico cittadino. L'uomo avrebbe dovuto distogliere lo sguardo dal cellulare
e guardare in tutte le direzioni. Invece, non ha prestato nemmeno un minimo di
attenzione. Il suo comportamento estremamente imprudente, contrario alle regole
della circolazione, è stato quindi la causa principale dell'incidente”.
2.10. Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha
omesso qualsiasi tipo di valutazione a proposito dell’intenzionalità, o meno,
dell’agire dell’assicurato, con riferimento particolare agli aspetti volitivi
del reato (cfr. giurisprudenza citata in precedenza al consid. 2.8. e 2.9.).
In
tal modo, questo Tribunale non dispone delle basi fattuali necessarie per
valutare la liceità della riduzione della rendita applicata
dall’amministrazione. Ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione
sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid.
6.3)
La
causa va pertanto rinviata all’amministrazione - alla quale compete in prima
battuta di istruire debitamente il
caso, stabilendo d’ufficio i fatti determinanti, tra i quali forzatamente si
inseriscono gli elementi costitutivi della norma che essa vuole applicare (art.
21 cpv. 1 LPGA), assumendo le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA) – affinché approfondisca tali aspetti, richiamando per
intero l’incarto penale di cui al decreto d’accusa del 24 agosto 2017 e
l’incarto della Sezione della circolazione, nonché provvedendo anche, se del
caso, all’audizione personale dell’interessato, al fine di stabilire
compiutamente i fatti alla base dell’incidente della circolazione in oggetto,
così da poter poi correttamente valutare se siano realizzati i presupposti del
dolo eventuale, oppure no (cfr. al riguardo in particolare la giurisprudenza e
la dottrina esposte ai consid. 2.4. e 2.5.).
In
una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale
ha, infatti, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha
rilevato:
"
(…).
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non
avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5
pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Eseguiti questi ulteriori
accertamenti, l’amministrazione si esprimerà nuovamente in merito all’eventuale
riduzione delle prestazioni spettanti all’assicurato in applicazione dell’art.
21 cpv. 1 LPGA.
In tale frangente, spetterà pure
all’Ufficio AI verificare se, nel frattempo, a seguito della presa di contatto
tra il legale dell’insorgente e l’Istituto delle assicurazioni sociali, vi
siano stati degli sviluppi circa il calcolo della compensazione degli arretrati
di rendita così come preannunciato al TCA nello scritto del 29 aprile 2022 (cfr.
doc. XVI, consid. 1.10).
2.11. La parte ricorrente, il 17 febbraio
2022, ha chiesto di “poter esercitare il diritto a un’equa e pubblica
udienza nella presente procedura, davanti a codesto lodevole Tribunale in
applicazione dell’art. 6 CEDU” (cfr. doc. VI).
L’assicurato, tramite il proprio
patrocinatore, ha poi ribadito tale richiesta in data 14 marzo 2022 (doc. X) e
29 aprile 2022 (cfr. doc. XVI).
Confrontato
con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di
principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti
dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando
appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,
manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle
questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).
Nella
DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non è possibile
rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta
sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se
l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici
riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in
materia di assicurazione per l’invalidità.
Nel
caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1
seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare
seguito alla richiesta dell’assicurato.
Considerato
l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dal richiamare l’incarto
concernente l’incidente della circolazione, come richiesto dal legale
dell’assicurato (doc. VI).
2.12. Giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata del
29 novembre 2021 è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’amministrazione affinché proceda ad un complemento
istruttorio conformemente ai
considerandi e renda una nuova decisione.
2. Le spese per complessivi fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti