Lexipedia

Decisione

32.2022.50

Terza richiesta di prestazioni accolta con assegnazione di una mezza rendita. Assicurata contesta la valutazione medica e chiede rendita intera. Ricorso respinto

28 ottobre 2022Italiano73 min

emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.50

FC

Lugano

28 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 luglio 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 30 giugno 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1963, di professione

ausiliaria di pulizie a tempo parziale, nel marzo 2017, adducendo problemi di

vista all’occhio destro, ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per

adulti, la quale è stata respinta con decisione dell’8 novembre 2018,

considerato come l’assicurata aveva avuto periodi di inabilità lavorativa

limitatamente al periodo dal 28 gennaio 2017 al 28 gennaio 2018 e allo scadere

del periodo di attesa di un anno non continuava ad essere incapace al lavoro

per almeno il 40% (doc. A 23). Anche una seconda domanda di prestazioni,

presentata nel mese di aprile 2020, è stata respinta con decisione del 14

ottobre 2020 considerato come era stato accertato uno stato di salute

sostanzialmente invariato rispetto alla precedente decisione, con un’abilità

lavorativa completa nella sua attività abituale di impiegata di pulizie e

adeguata (doc. A 19).

1.2 Parallelamente è sorto un

contenzioso tra l’assicurata e __________, assicuratore contro la perdita di

guadagno, il quale le aveva versato le indennità giornaliere pattuite solo sino

al 24 settembre 2017, ritenendola in seguito nuovamente abile al lavoro. Una

petizione inoltrata da RI 1 nei confronti di __________, chiedente l’ulteriore

versamento delle prestazioni di malattia, è stata parzialmente accolta dal TCA,

mediante pronuncia del 29 agosto 2018, con la quale, ammesso che l’assicurata

poteva nuovamente svolgere la sua ed altre attività nella misura del 50% dal 29

gennaio 2018, ha condannato __________ a versare le indennità giornaliere anche

per il periodo dal 25 settembre 2017 al 28 gennaio 2018 (STCA 36.2017.80).

1.3 Il 1. febbraio 2022 l’assicurata ha

presentato una terza richiesta di prestazioni AI, adducendo un peggioramento

delle sue problematiche agli occhi e problemi psichici.

Eseguiti i necessari accertamenti

medici ed economici, con decisione del 30 giugno 2022 – confermativa di un

progetto di decisione del 18 maggio precedente – l’Ufficio AI, ammesso un

peggioramento delle condizioni di salute dal punto di vista psichico, con

un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività da gennaio 2021 e un

conseguente pari grado di invalidità, le ha attribuito il diritto ad una mezza

rendita di invalidità dal 1. gennaio 2022 (alla scadenza dell’anno di attesa),

versata dal 1. agosto 2022, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di

prestazioni.

1.4 Con ricorso al TCA l'assicurata

contesta questo provvedimento e in particolare le conclusioni mediche tratte

dall’amministrazione, sottolineando le sue precarie condizioni di salute che

manifestamente non le permetterebbero di esercitare un’attività lavorativa a

metà tempo. Contesta inoltre che esisterebbero delle attività lavorative

adeguate al suo stato di salute e chiede quindi in sostanza il riconoscimento

di un grado di invalidità superiore. Produce nuova documentazione medica (doc.

I).

1.5 Con risposta di causa del 9 agosto 2022

l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la

definizione del grado d’invalidità (doc. IV). La ricorrente ha nuovamente fatto

valere le sue allegazioni con uno scritto del 19 agosto 2022 (doc. VI), sul

quale l’amministrazione ha dichiarato di non avere ulteriori osservazioni da

proporre (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1. gennaio 2022.

2.2. Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione

della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della

LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche)

il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Nella DTF 148 V 162 consid.

3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il

diritto intertemporale:

" Gemäss

einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den

Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den

Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit

intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen

Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich

insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen

Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die

“Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und

Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel

bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden

ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum,

in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen

[…]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können

zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten

sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim

Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die

anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch

hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der

intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze

massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu

Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene

Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils

geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten

einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern

die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte

Rückwirkung […]).”.

La Circolare sull’invalidità e

sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”. Il marginale 9102, afferente, tra l’altro, alla prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante

[miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.] avviene

prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

"

Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite

AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e

il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1°

gennaio 2022”.

Inoltre, il marginale 6002 di

quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per

principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al

diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla

rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente

fino al 31 dicembre 2021.”

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea,

l’asserita invalidità, l’eventuale diritto alla rendita e la modifica

determinante sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre 2022

destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto

transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del

diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato –

dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

"

(…) in caso di prima concessione di una rendita si applicano le

disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad

eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del

grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a

quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento

della modifica determinante. Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno

emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la

summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si

evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della

decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti;

tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del

diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In

questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è

irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta

sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di

un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto

di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta

interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e,

in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al

Tribunale federale.”

In

concreto l’assicurata ha presentato la sua terza domanda di prestazioni nel

febbraio 2022 e l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 30 giugno

2022, ammesso un peggioramento delle condizioni di salute con un’incapacità

lavorativa del 50% in qualsiasi attività da gennaio 2021 e un conseguente pari

grado di invalidità, ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di

invalidità dal 1. gennaio 2022 (alla scadenza dell’anno di attesa, art. 28 cpv.

1 LAI), versata dal 1. agosto 2022, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della

richiesta di prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Conseguentemente,

tutte le condizioni per l’applicazione del nuovo diritto sono in concreto

adempiute.

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28b LAI (Determinazione

dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive

che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una

rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è

compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado

d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

Il

nuovo art. 28a LAI (Valutazione del grado d’invalidità), in vigore dal 1.

gennaio 2022, dispone quanto segue:

" 1 Per valutare il grado d’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16

LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la

valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.

Considerandi

2.

Il grado d’invalidità dell’assicurato che non

esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non

si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è

valutato, in deroga all’artico­lo 16 LPGA, in funzione dell’in­capacità di

svolgere le mansioni consuete.

3.

Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado

d’invalidità per questa attività è valutato se­condo l’articolo 16 LPGA.

Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invali­dità per questa

attività è valutato secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre

determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”

In merito al confronto dei

redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’esso in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce

tra l’altro che “i redditi lavorativi determinanti secondo

l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e

tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera” (cpv. 2) e che se per la

determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori

statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione

della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono

essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non

figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati

a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre adeguare i valori

statistici “in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo

le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali” (cpv. 4).

2.4

Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda

di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;

VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17.

LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI).

2.5

Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse

dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario

adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei

mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei

diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a

livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF

130.

V 352).

2.6

Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.

3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag.

98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Nel 2015 il Tribunale federale ha

quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI

in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze del 30

novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e

143.

V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata nella sentenza del TF 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50 (cfr. anche STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto

2018.

(consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha

stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie

psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7

Secondo

la giurisprudenza, richiamato quanto esposto al consid. 2.4, il punto di

riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno

quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale

con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF

133.

V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento

che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF

125.

V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In

concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.8, con decisione 8 novembre

2018.

l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata,

considerato come l’interessata aveva avuto periodi di inabilità lavorativa

limitatamente al periodo dal 28 gennaio 2017 al 28 gennaio 2018 (doc. A 23).

Con

la successiva decisione del 14 ottobre 2020 l’ufficio AI ha confermato il

diniego di prestazioni, ritenuto come gli accertamenti esperiti avevano

permesso di stabilire che lo stato di salute non aveva subito alcun

peggioramento rispetto alla precedente decisione, con un’abilità lavorativa

completa nella sua attività abituale di ausiliaria di pulizie e adeguata (doc.

A 19).

Entrambe le decisioni sono

cresciute incontestate in giudicato e sono pertanto vincolanti.

Questo

Tribunale è, quindi, ora chiamato a valutare se, successivamente alla decisione

del 14 ottobre 2020, lo stato di salute della ricorrente sia peggiorato in

misura tale da giustificare la concessione di prestazioni.

2.8

Dagli atti di causa risulta che

l’assicurata, prima dell'insorgere dei danni alla salute attiva a tempo

parziale quale ausiliaria di pulizie, nel marzo 2017 ha inoltrato una domanda

volta al riconoscimento di prestazioni d'invalidità in ragione di un danno alla

salute di origine oftalmologica, ovvero la perdita della capacità visiva

dall’occhio destro. L’amministrazione ha eseguito gli accertamenti del caso,

acquisendo pure gli atti da __________, assicuratore malattia perdita di

guadagno, il quale, sulla base anche delle risultanze di una visita fiduciaria e

relativa perizia ad opera della dr.ssa __________, specialista FMH in

oftalmologia (doc. AI pag. 635), il 2 maggio 2017 aveva ammesso il versamento all’assicurata

di prestazioni di indennità giornaliera per un’inabilità lavorativa completa

dal gennaio 2017 al 24 settembre 2017, disponendo in seguito una ritrovata

abilità lavorativa completa (comunicazione di __________ del 19 settembre 2017,

doc. AI pag. 127; cfr. in seguito in merito alla susseguente procedura

ricorsuale conclusa con STCA del 29 agosto 2018).

Innanzitutto, la dr.ssa __________,

nella sua perizia del 5 maggio 2017, poste le diagnosi di “OD: quasi cecità;

status dopo distacco retinico macula off con foro maculare con PPV + FACO+IOL

(dr. __________ 04.10.16), status dopo WPP 23G con rimozione olio di silicone e

risciacquo, tamponamento interno con olio di silicone (dr. __________

27.01.17), status dopo ridistacco il 31.01.17, con WPP 23G e tamponamento

Interno con olio di silicone status dopo ambliopia ex anisometropia; OS:

glaucoma iniziale”, aveva concluso che dal punto di vista oculistico la

capacità lavorativa era del 100% “appena si è abituata alla condizione di

monocularità (normalmente 6 mesi)”, come ausiliaria di pulizie, riservate attività

in situazioni pericolose nelle quali era richiesta una stereopsi (doc. AI pag.

638).

Dal canto suo, nella perizia l’11

giugno 2018 allestita su incarico del TCA nell’ambito

dell’evasione della petizione inoltrata da __________ nei confronti

dell’assicuratore __________ (cfr. consid. 1.2), il dr. Enrique Sanchez Lasa, FMH

oftalmologia e oftalmochirurgia, ha posto la diagnosi di “OD perdita

funzionale totale (cecità); stato dopo distacco retinico macula-off con foro

maculare con pars-plana vitrectomia + Phaco-emulsificazione + IOL (Med. Massimo Vignanelli 4.10.2016); stato dopo

pars plana vitrectomia 23G con rimozione di olio di silicone, multipli

risciacqui, tamponamento interno con olio di silicone (Med. Massimo Vignanelli 27.01.2017); stato dopo

nuovo distacco di retina diagnosticato in data 31.01.2017 con pars-plana

vitrectomia 23G, tamponamento con olio di silicone; anamnesticamente OD

ampliope per anisometria; OS glaucoma incipiente

sotto trattamento

topico con Saflutan collirio 1 volta alla sera”. Dopo aver descritto

l’anamnesi oculistica oftalmologica ed aver segnatamente evidenziato che “è

da stimare in modo definitivo che l’occhio destro è irrimediabilmente perso,

che significa una perdita funzionale totale, e non più recuperabile con nessun

tipo di intervento” e che, relativamente all’evoluzione dal 28 gennaio 2017

“si può dire che dopo l’intervento la situazione a destra è andata

peggiorando e che da gennaio 2017 dove c’era ancora un residuo di funzione

visiva, ormai oggi non c’è più, nemmeno una percezione luminosa all’esame

realizzato da me in data 08.03.2018”, mentre che “all’occhio sinistro è

di 100%, ma sul campo visivo si possono notare un inizio di danni glaucomatosi

con attualmente una pressione intraoculare controllata con trattamento tipico

di Saflutan 1 volta alla sera”, lo specialista ha rilevato che “avendo

perso la visione stereoscopica e tutto il campo visivo destro fa fatica e tutto

il nel camminare e trovare gli oggetti nella distanza giusta sottomano, può valutare

male i marciapiedi, scale o buchi o irregolarità presenti nel pavimento. Da

evitare assolutamente una situazione a rischio come donna delle pulizie, quindi

non salire su sgabelli o scale in particolare proibito totalmente la pulizia

dei vetri con rischio di caduta verso l’esterno o all’interno del palazzo della

zona delle scale. L’ideale sarebbe di avere un posto di lavoro con una

superficie piatta e senza scale e con un accesso facilitato con il lift se si

deve spostare tra un piano e l’altro. Chiaramente la pulizia di scale per lei è

a rischio incidenti (inciampare, cadere)”. Egli ha ulteriormente osservato:

" A parte la situazione visiva che è cambiata dal punto di vista

oculistico, è da considerare l’aspetto traumatico e psicologico del quale soffre

la paziente che può spiegare la sua paura nel intraprendere un’attività come

donna di pulizie. Avendo perso la stereopsis deve evitare i lavori con

macchinari e rischio e le condizioni di lavoro devono essere ottimale con delle

luci di qualità. Davanti ad un quadro medico oculistico e un contesto

psicologico dove la paziente ha difficoltà ad accettare la perdita funzionale

dell’occhio destro, è da considerare la valutazione stessa della paziente della

sua capacità lavorativa e anche il rendimento che potrebbe dare sul posto di

lavoro. Effettivamente non avendo la stereopsis quando la paziente si deve

muovere probabilmente lavorerà in modo più lento, con minore destrezza,

analizzando le distanze quando deve prendere i prodotti della pulizia per poi applicarli

sulle superfici da trattare, con rischio di inciampare o sbattere contro gli

angoli dei mobili soprattutto visto la perdita funzionale del campo visivo

totale sulla metà del suo campo visivo di lavoro. Questo richiedere un tempo di

adattamento che in generale tra 6 mesi o 1 anno. Con la limitazione della

capacità visiva c’è un aumento di rischio di infortunio su se stessa o

potenzialità di causare dei danni a oggetti in custode nell’ufficio del lavoro

o delle case private, dove lavorerebbe come donna delle pulizie. Chiaramente

come già detto all’inizio è sconsigliato l’utilizzo di macchine mobili o

automatiche visto la mancanza di visione stereoscopica della paziente. Come

donna di pulizie la paziente ha un rischio più elevato all’esposizione di agenti

chimici e solventi che possono comportare un rischio di trauma sull’unico

occhio che ha la paziente, l’occhio sinistro; in particolare i prodotti chimici

per la pulizia, polveri nell’aria, eventuali fumi e agenti che possono causare

un’infiammazione all’occhio destro già multi-operato, addirittura in caso di

contatto con agenti chimici un danno all’occhio sinistro “quello buono”. (…)”

Riassumendo, il

perito ha concluso che a seguito degli eventi che avevano toccato l’occhio

destro, l’assicurata non era “più abile a lavorare al 100% né come

renditibilità né come quantità di ore al giorno”. Considerando le

limitazioni elencate con adattamento sul posto di lavoro, l’assicurata era da

considerare “abile al lavoro per un’attività al 50%” (doc. AI pag. 315).

Il TCA ha fatto

propria la valutazione espressa dal dr. __________ e, quindi, ammesso che

l’assicurata dal 29 gennaio 2018, ossia dopo un periodo di adattamento di un

anno dall’intervento del 27 gennaio 2017 (durante il quale era da considerare

inabile al lavoro), era nuovamente da considerare abile nella misura del 50% sia

in altre attività leggere che come donna delle pulizie. Ha pure considerato che,

malgrado l’assicurata si fosse recata nel mese di ottobre 2017 presso la psichiatra

dr.ssa med. Iorno, non era desumibile

la presenza di una patologia psichica invalidante.

Considerato come prima del

danno alla salute l’assicurata fosse stata attiva

professionalmente al 30% (e complessivamente in ogni caso meno del 50%),

e come ella fosse capace al lavoro nella medesima attività di donna delle

pulizie nella misura del 50%, dal 29 gennaio 2018 non aveva quindi più diritto

ad alcuna indennità giornaliera di malattia dall’assicuratore __________ (cfr.

STCA 36.2017.80 del 29 agosto 2018).

Sulla

base di questa documentazione, con rapporto finale del 1. ottobre 2018 il dr. __________

del SMR, posta la diagnosi invalidante di “stato dopo distacco retinico

occhio destro”, ha ammesso un’inabilità lavorativa completa transitoria dal

28.

gennaio 2017 al 24 settembre 2017, considerando in seguito recuperata la

capacità lavorativa completa (doc. AI pag. 309). Di conseguenza, con decisione dell'8

novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, ha rifiutato il diritto a

prestazioni dell'assicurata (doc. AI pag. 344).

Il 22 aprile 2020 l'assicurata ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni, e l’amministrazione ha interpellato

il dr. __________, il quale, con rapporto del 29 luglio 2020, ha affermato che

la situazione era stazionaria “con a destra una perdita funzionale totale e

a sinistra acuità visita di 1.0 difficile ed una pressione oculare controllata

con trattamento topico di Azopt 2 volte al giorno e Saflutan 1 volta

alla sera a sinistra”, confermando quindi che l’assicurata poteva realizzare

un'attività al 50% (4 ore al giorno) in un ambiente dove non ci sono rischi di

non cadere ed inciampare (doc. AI pag. 386).

Non essendo quindi stato

comprovato un peggioramento dello stato di salute clinico rispetto alla precedente

decisione, sulla base del rapporto medico del SMR del 4 settembre 2020 (doc. AI

pag. 405), mediante decisione del 14 ottobre 2020, ha nuovamente rifiutato il

diritto a prestazioni con la motivazione che la documentazione acquisita aveva

permesso di “accertare uno stato di salute invariato dalla sua precedente

domanda Al che è stata rifiutata con decisione 08.11.2018. Lei, malgrado la

limitazione visiva, è considerata totalmente abile al lavoro nella sua attività

abituale. di impiegata alle pulizie ed adeguate; conseguentemente non sussiste

il diritto a rendita d'invalidità. Non si valuta la possibilità di effettuare

eventuali provvedimenti di ordine professionale poiché pienamente capace al

guadagno” (doc. AI pag. 413). Anche questa decisione è cresciuta

incontestata in giudicato.

Nel febbraio 2022 l’assicurata ha

presentato una terza domanda di prestazioni, allegando nuove certificazioni

mediche.

Con uno scritto del 15 dicembre

2021.

il dr. __________ ha confermato le precedenti diagnosi e ha attestato una

situazione “stazionaria dal punto oftalmologico”, ribadendo che

l’assicurata “non è più abile al lavoro al 100% né come renditibilità né

come quantità di ore al giorno” (doc. AI pag. 431).

Dal canto suo, il 9 dicembre 2021

la dr.ssa __________, psichiatra curante dal 27 settembre 2021, diagnosticata

una “Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva

F43.22”, ha certificato, fra l’altro, quanto segue:

" (…) Al

colloquio paziente lucida e vigile. Accede volentieri al colloquio, anche se si

presenta molto difesa ed emerge una certa difficoltà nel mostrare la propria

fragilità. Adeguata nell'aspetto e nell'abbigliamento, dimostra l'età

anagrafica. Eloquio fluente, discorso coerente anche se a tratti un po'

elusivo. Assenti franchi deficit di memoria e concentrazione, disturbata

l'attenzione. Assenti disturbi della percezione. Pensiero rigido, incentrato

sulle ingiustizie subite. Tono dell'umore deflesso, è presente una discreta

quota ansiosa. Slancio vitale ridotto.

(…).

A partire dalle vicende legate alla vista, la paziente ha

sviluppato, anche in seguito al mancato riconoscimento del danno subito, una

sintomatologia ansioso-depressiva importante (vedi anche test effettuati dalla

collega Dott.ssa __________), che ha di per sé una ricaduta sulla funzionalità

e inoltre influisce sulle capacità di recupero, riducendole.

Alto stato attuale, il quadro psichico determina una riduzione

della capacità lavorativa nella misura almeno del 50% in qualsiasi attività

lavorativa; mi preme evidenziare che a mio avviso, pur non essendo la valutazione

di questo di mia stretta competenza, anche altri aspetti, quali in primis il

deficit della vista, con altri effetti correlati quali capogiri, tendenza alle

cadute, riduzione su molti livelli della funzionalità, determinano una

riduzione della capacità lavorativa in qualsiasi attività.

Se ben supportata, verosimilmente la paziente ha le risorse per un

recupero, in un tempo medio lungo, della capacità lavorativa, per cui penso che

vada considerata la possibilità di misure di reintegrazione. (…)” (doc. AI pag.

432)

Inoltre, in un rapporto del 31

ottobre 2021 la dr.ssa __________, neurologa, ha attestato, fra l’altro, quanto

segue:

" Esame

neurologico obiettivo:

L'esame neurologico è risultato nella norma, tranne:

. cecità completa in occhio dx con totale azzeramento dei 4

quadranti campimetrici

. deviazione e incertezza nella marcia verso sn

. stato mentale: tratti ansioso depressivi.

La paziente viene quindi sottoposta a un test comportamentale e a

scale di ansia e depressione. (…)

L'esito dei test neuropsicologici in sintesi è:

Labilità emotiva, Senso di inutilità/impotenza, Pensieri negativi,

Eloquio ridotto, Irrequietezza, Pessimismo

I tratti comportamentali: tristezza, atteggiamento di mancanza di

speranza, anedonismo, nervosismo, irrequietezza, sentimento di inadeguatezza,

mancanza di autostima e prestazioni scadenti, sul lavoro e nella vita

quotidiana, paura per il futuro. La qualità della vita, oggettivata dai

punteggi del test SF-36, è compromessa.

Funzioni cognitive superiori (logica, orientamento

spaziotemporale, memoria) integri.

Diagnosi:

F41.2 Disturbo misto ansioso depressivo, F43.2 Disturbi

dell'adattamento

Terapia:

Rivedremo la paziente fra qualche settimana dopo esserci

confrontati anche con la psichiatra dr.ssa __________, per concordare una

condotta terapeutica condivisa.

Discussione del caso e terapia:

La paziente ha subito un grave danno organico e psicologico. Non

ci si riferisce all'errore. medico, seppur grave, ma alla totale mancanza di

considerazione del suo trauma. La mancanza di considerazione è stata prima

attuata dal chirurgo che non ha ammesso l'errore. Infatti, errare è

ragionevolmente umano, ma per ridurre le conseguenze dell'errore, è doverosa

l'ammissione e il vivo desiderio di rimediare. Negare l'errore peggiora la

colpa. La seconda mortificazione, la paziente l’ha subita dagli organi

istituzionali che, seppur correttamente abbiano evitato di entrare nella

querelle dell'errore medico, non dovevano esimersi dal sostenere che la perdita

di un occhio, o per malattia o per cause iatrogene, non sia da considerare un

gravissimo deficit sensoriale, con notevole ricaduta sulla vita sociale,

famigliare, lavorativa. La ripresa anche minima (al massimo del 30%) del

lavoro, in attività adeguata, forse porterebbe sollievo a quel profondo senso

di inutilità e di precarietà che la paziente sta vivendo da anni. La situazione

famigliare rallenta molto la ripresa socioeconomica e psicologica della

paziente.

Procedere:

Ai fini della valutazione prognostica della Capacità Lavorativa,

ritengo che un lavoro adeguato e non abituale di massimo il 30%, superata la

fase di malattia attuale, possa essere non solo possibile ma anche probabile.

La paziente infatti, a mio avviso, è dotata di notevoli capacità

di resilienza, anche se è la figlia a prendersi cura di lei ed a svolgere tutte

le incombenze burocratiche. Tali doti potrebbero rappresentare il punto di leva

per una ripresa (come si spera anche in base al farmaco e alla psicoterapia)

della autostima e di una maggiore sicurezza in sé stessa, premesse fondamentali

per una rinnovata fiducia nel futuro.” (doc. AI pag. 435)

L’amministrazione ha interpellato

anche la curante dr.ssa __________, medicina fisica e riabilitativa, la quale,

con rapporto del 9 marzo 2022, poste le diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso

depressiva da dicembre 2021/ottobre 2021, cecità occhio destro dal 2016/2017”,

ha attestato un’inabilità lavorativa completa dal 2016 (doc. AI pag. 487).

La dr.ssa __________, in un nuovo

rapporto medico all’UAI dell’8 aprile 2022, ha riferito che la paziente, dopo

la perdita della vista, con conseguente perdita di funzionalità a diversi

livelli, aveva cominciato progressivamente a sentirsi sempre più insicura, con

momenti di ansia e frustrazione difficili da gestire, rimuginazioni a stampo

depressivo, facile affaticabilità, insonnia, momenti di disperazione, alternati

a momenti di distacco rispetto alla situazione. Dopo aver descritto

l’assicurata alla visita clinica come lucida e vigile, adeguata con eloquio

fluente, discorso coerente, assenti franchi deficit di memoria e concentrazione

e disturbi della percezione, con tono dell'umore deflesso e discretamente ansiosa

e slancio vitale ridotto, ha posto la diagnosi di “sindrome da disadattamento

con reazione misto ansiosa depressiva F43.22”, con un’inabilità lavorativa

del 50% dal gennaio 2021, precisando nondimeno che “se ben supportata,

verosimilmente la paziente ha le risorse per un recupero, in un tempo medio

lungo, della capacità lavorativa” (doc. AI pag. 496).

L’amministrazione ha quindi

sottoposto la documentazione al medico SMR, il quale, nel rapporto del 13

aprile 2022, confermate le diagnosi invalidanti di “sindrome da

disadattamento con reazione mista ansioso depressiva, F 43.22; OD perdita

funzionale totale”, ha concluso che la problematica oculare era invariata

rispetto alle precedenti decisioni mentre era insorta “una problematica

psichica che riduceva la CL del 50%” (doc. AI pag. 502).

Di

conseguenza, interpellata la consulente professionale (doc. AI pag. 505), con

progetto di decisione del 18 maggio 2022 l’amministrazione ha proposto la

concessione di una mezza rendita dal 1. gennaio 2022 (versata dal 1. agosto

2022) (doc. AI pag. 509). Dopo aver sottoposto al SMR le osservazioni

dell’interessata (la quale criticava il fatto che la problematica oculare non

fosse stata presa debitamente in considerazione, doc. AI pag. 522 e 524), mediante

la decisione contestata del 30 giugno 2022, l’Ufficio AI ha statuito quanto

segue:

" (…)

Esito degli accertamenti

Dagli accertamenti medici effettuati risulta che lei presenta, dal

gennaio 2021, un'incapacità lavorativa del 50% in qualsivoglia attività.

Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto

segue.

Grado Al del 50% alla scadenza dell'anno d'attesa. 01.01.2022;

La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica

(tabelle RSS).

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nell'attività

originaria di impiegata alle pulizie avrebbe potuto conseguire CHF 49767.-,

Fonte: Cat. 96 - Altre attività di servizi personali - Attività semplici e

ripetitive: RSS CHF 3'900 / 40 * 41.8 (durata normale del lavoro secondo divisione

economica) * 12 = 48'906 (2018) aggiornati al 2020.

Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe

invece potuto teoricamente conseguire CHF 25'040.- (tabelle RSS, valori

federali, settore femminile, riduzione del 10% per ragioni mediche, inoltre da

considerare la capacità lavorativa ridotta del 50%).

Il confronto dei redditi (cfr. 15.04.2022) permette quindi di

determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 50%, come da

seguente specchietto:

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF

49’767.00

Reddito con invalidità CHF

25'040.00

Perdita di guadagno CHF

24’727.00

Grado d'invalidità

50%

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa

non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con

lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.

Decidiamo pertanto

Dal 01.01.2022 (ovvero alla scadenza dell'anno di attesa) lei ha

diritto ad una rendita con un grado del 50%.

Il versamento della prestazione decorre dal 01.08.2022, cioè 6

mesi dopo l'inoltro della richiesta di prestazioni.

Audizione

Abbiamo ricevuto il suo scritto del 13.06.2022 che è stato posto

al vaglio del nostro Servizio medico regionale (SMR). Quest'ultimo conclude con

quanto segue:

"Viene criticato che la problematica oculare non sia stata

debitamente presa in considerazione. Faccio notare che da parte del Dr. __________

è stata certificata una situazione oftalmologica invariata. La problematica

psichica è stata debitamente presa in considerazione su base della certificazione

della Drssa __________."

Il nostro progetto di decisione del 18.05.2022 viene pertanto

confermato.” (doc. AI pag. 531)

La ricorrente

insorge in questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia

stata adeguatamente valutata, segnatamente dal punto di vista oftalmologico. Censura

inoltre la valutazione reintegrativa. Produce un nuovo rapporto del dr. __________

del 29 settembre 2021 e un referto di una RM celebrale del 22 dicembre 2017 (doc.

A; cfr. in esteso al consid. 2.9).

2.9

Premesso

quanto sopra (cfr. consid. 2.4 e 2.7), in sede di esame della nuova domanda del

febbraio 2022 l’Ufficio AI, sulla base delle recenti certificazioni dei vari

medici che hanno in cura la ricorrente o che l’hanno peritata già in passato,

fra i quali anche il dr. __________, e, quindi, dell’approfondita valutazione

effettuata dal SMR, ha concluso che rispetto all’ultima decisione di diniego

del 14 ottobre 2020 (doc. AI pag. 344 e 413), se la situazione oftalmologica

era sostanzialmente invariata, era per contro da ammettere un peggioramento

delle condizioni dell’assicurata da ricondurre all’intervento di problemi

psichici. Tale peggioramento determinava quindi il riconoscimento di una mezza

rendita dal 1. gennaio 2022 (ossia alla scadenza dell’anno di attesa,

considerato come la psichiatra dr.ssa __________ ha certificato un’inabilità

lavorativa del 50% dal gennaio 2021).

Per i

motivi che seguono questa conclusione va condivisa.

Non

vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite

considerazioni del medico SMR dr. __________, il quale nel rapporto del 13

aprile 2022 ha attentamente valutato la documentazione agli atti

(certificazioni del dr. __________, delle dr.sse __________, __________ e __________),

e, poste le diagnosi invalidanti di “sindrome da disadattamento con reazione

mista ansioso depressiva, F 43.22; OD perdita funzionale totale”, ha

riassunto la situazione medica come segue:

" (…)

Visita fiduciaria dr.ssa __________ del 5.5.2017:

- OD quasi cecità dopo distacco retinico (solo percezione luce)

- OS glaucoma iniziale

- Ritenuta abile al 100% quale donna di pulizia dopo 6 mesi di

adattamento

Decisione di rifiuto del 14.10.2020

Nuova domanda 1.2.2022:

Documentazione medica:

rapporto dr. __________ del 15.12.2021:

- situazione oftalmologica stazionaria

rapporto dr.ssa __________ del 9.12.2021 e 8.4.2022

- diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso depressiva F 43.22

- attuale IL 50%

- ridotta attenzione, concentrazione, facile affaticabilità,

ridotta energia, difficoltà nella relazione con gli altri

rapporto dr.ssa __________, neurologa:

- esame neurologico nella norma

E ha quindi concluso:

" In

conclusione: assicurata con problematica psichica che riduce la CL del 50%. La problematica

oculare risulta invariata rispetto alla decisione precedente. Assenza di

diagnosi neurologica con influsso sulla CL.”

Con riferimento alle limitazioni

funzionali da osservare, oltre alla limitazione di carico a 15kg, e la

difficoltà a svolgere lavori di precisione, ha indicato quali ulteriori limiti

“Monocolo funzionale, non lavori richiedenti visione binoculare o

stereoscopica, non lavori di precisione, ridotta attenzione, concentrazione,

facile affaticabilità, ridotta energia, difficoltà nella relazione con gli

altri”, concludendo per un peggioramento delle condizioni dell’assicurata e

della sua capacità lavorativa, con un grado di inabilità del 50% in ogni

attività (doc. AI pag. 502). Queste conclusioni sono state confermate

nuovamente dal dr. __________ il 21 giugno 2022 dopo valutazione delle

allegazioni sollevate dall’assicurata al progetto di decisione del 18 maggio

2022, facendo peraltro notare che “da parte de dr. __________ è stato

certificato una situazione oftalmologica invariata. La problematica psichica è

stata debitamente presa in considerazione su base della certificazione della

dr.ssa __________” (doc. AI pag. 524).

A queste conclusioni, che

appaiono ben motivate e formulate sulla base di un attento esame del caso,

questo giudice ritiene di doversi conformare. Come meglio esposto ai

considerandi che seguono, esse tengono in effetti adeguatamente conto degli

accertamenti eseguiti, attentamente valutati dal SMR.

2.9.1

In effetti, per quanto riguarda

innanzitutto le problematiche oftalmologiche, come ricordato al consid.

2.8, le stesse sono già state oggetto di approfondita valutazione nell’ambito

delle precedenti procedure sfociate nelle decisioni di rifiuto di prestazioni

dell’8 novembre 2018 e 14 ottobre 2020, le quali, va ancora ricordato, sono

cresciute incontestate in giudicato e vanno quindi considerate vincolanti.

In particolare, l’assicurata era

stata peritata il 5 maggio 2017, su incarico di __________, dalla dr.ssa __________,

specialista in oftalmologia, la quale, poste le diagnosi di “OD: quasi

cecità; status dopo distacco retinico macula off con foro maculare con PPV +

FACO+IOL (dr. __________ 04.10.16), status dopo WPP 23G con rimozione olio di

silicone e risciacquo, tamponamento interno con olio di silicone (dr. __________

27.01.17), status dopo ridistacco il 31.01.17, con WPP 23G e tamponamento

Interno con olio di silicone status dopo ambliopia ex anisometropia; OS:

glaucoma iniziale”, aveva concluso che dopo sei mesi dalla perdita

dell'occhio, acquisito l’adattamento alla situazione monoculare, era esigibile

il ritorno alla precedente attività lavorativa in misura completa, la paziente essendo

peraltro già ambliope (ipovedente) prima del distacco retinico, raccomandando

tuttavia particolare attenzione nell’effettuare determinate attività in

situazioni pericolose, come per esempio la pulizia delle finestre fuori (doc.

AI pag. 638).

Come dianzi ricordato (cfr.

consid. 2.7), la ricorrente era quindi stata nuovamente sottoposta a perizia a

cura del dr. __________, il quale, nella perizia 11 giugno 2018 (allestita su incarico del TCA nell’ambito dell’evasione della petizione

inoltrata da __________ nei confronti dell’assicuratore __________), aveva confermato le diagnosi poste dalla dr.ssa __________

(con perdita funzionale totale dell’occhio destro e glaucoma incipiente

all’occhio sinistro) e, sottolineato la necessità di evitare lavori a rischio e

in situazioni non idonee a una persona con perdita funzionale di un occhio. A

suo avviso, trascorso il necessario periodo, da sei mesi a un anno, di

adattamento alla situazione di monocolo funzionale, l’assicurata era da

considerare nondimeno nuovamente abile nella sua attività esercitata al 50%

(doc. AI pag. 315; cfr. in esteso al consid. 2.8). Tali conclusioni sono state

fatte proprie in sede di pronuncia del 29 agosto 2018 da questo TCA, il quale

ha infine concluso che l’assicurata, dopo un periodo di adattamento dall’intervento

all’occhio del 27 gennaio 2017 (durante il quale era da considerare inabile al

lavoro), andava ritenuta abile al lavoro al 50% sia nella precedente attività

che in altre attività leggere. Considerato come prima del danno alla

salute l’assicurata fosse stata attiva professionalmente al

30% (e complessivamente in ogni caso meno del 50%), dal 29 gennaio 2018 non

aveva quindi più diritto ad alcuna indennità giornaliera di malattia.

Con rapporto finale del 1.

ottobre 2018 il dr. __________ del SMR aveva quindi ammesso un’inabilità

lavorativa completa transitoria dal 28 gennaio 2017 al 24 settembre 2017 (doc.

AI pag. 309) e di conseguenza la decisione dell'8 novembre 2018, cresciuta

incontestata in giudicato, ha rifiutato il diritto a prestazioni

dell'assicurata (doc. AI pag. 344).

La situazione oftalmologica era

quindi stata approfonditamente rivalutata nell’ambito dell’evasione della nuova

domanda di prestazioni dell’aprile 2020, nella cui sede il dr. __________, con

rapporto del 29 luglio 2020, aveva definito la situazione stazionaria (doc. AI

pag. 393). Sulla base del rapporto medico del SMR (per il quale l’assicurata

non aveva inabilità lavorativa successivamente al 25 settembre 2017,

considerato come “l’assicurata presenta attualmente uno stato funzionale

come in occasione della valutazione fiduciaria nel 2017, dr.ssa __________,

ossia presenza di monocolo funzionale. Già allora la funzione visiva a livello

dell'occhio destro era abolita, sempre invece una acuità visiva del 100% a

livello dell'occhio sinistro. In assenza di una modifica dei limiti funzionali l’assicurata

è quindi da ritenersi abile come da decisione precedente”; rapporto SMR del

4.

settembre 2020, doc. AI pag. 405), mediante decisione del 14 ottobre 2020 (cresciuta

incontestata in giudicato ed è quindi da considerare vincolante)

l’amministrazione ha quindi concluso per uno stato di salute invariato e,

quindi, nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni (doc. AI pag. 413).

Ora, nell’ambito dell’evasione

della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2022 a ragione

l’amministrazione ha escluso l’intervento di un cambiamento della situazione

oftalmologica. In effetti, nel suo rapporto del 15 dicembre 2021 il dr. __________

ha confermato le precedenti diagnosi (OD perdita funzionale totale

(cecità), dopo distacco retina complicato, OS glaucoma incipiente sotto

controllo con trattamento topico di Rxaprost gocce), e ha attestato

una situazione “stazionaria dal punto oftalmologico”, riferendo unicamente

che l’assicurata era inquieta per quel che riguardava la sua capacità

lavorativa (doc. AI pag. 431).

Nella

sua attenta valutazione il SMR ha quindi concluso per una situazione

sostanzialmente invariata dal punto di vista della problematica oculare (rapporti

del 13 aprile e 21 giugno 2022, doc. AI pag. 502 e 524). Correttamente quindi

l’amministrazione ha considerato che su questo punto non erano stati comprovati

cambiamenti della situazione idonei a modificare il grado di abilità lavorativa

e, di riflesso, d’invalidità, stabilito in occasione delle precedenti decisioni

divenute definitive.

Del resto, la ricorrente non ha

fornito elementi nuovi che permettano di dipartirsi da tali conclusioni, e

tantomeno ha prodotto documentazione attestante un danno oftalmologico d’entità

maggiore. Nel suo ricorso la ricorrente si limita in effetti a rielencare i

noti problemi agli occhi, censurando le conclusioni tratte dall’amministrazione

in merito alla sua capacità lavorativa, ritenendo di essere inabile

completamente. Ora, tali censure, nella misura in cui abbiano espressamente

come oggetto le precedenti conclusioni tratte dall’amministrazione in occasione

dei due precedenti provvedimenti, sono da considerare ampiamente tardive e

irricevibili in quanto miranti sostanzialmente a contestare decisioni cresciute

in giudicato e quindi definitive. La motivazione ricorsuale per la quale a suo

tempo non avrebbe avuto la possibilità di ricorrere contro le decisioni

dell’Ufficio AI perché a quel tempo si trovava “allo stremo delle forze

fisiche e mentali “, oltre che non comprovata, appare ininfluente, considerato

come l’assicurata avrebbe potuto in ogni modo delegare a qualcuno l’incombenza

di tutelare i suoi interessi. Inammissibile è pure l’allegazione della

ricorrente circa una mancata risposta tempestiva dell’USSI riguardo

all’assunzione dei costi di un eventuale ricorso al TCA contro la decisione

dell’Ufficio AI del 14 ottobre 2020 (cfr. doc. VI).

D’altra parte, contrariamente a

quanto sembra voler sostenere l’insorgente, per quanto riguarda la problematica

all’occhio sinistro, con insorgenza di un glaucoma, e ai problemi che

derivano dall’occhio destro con dolori e capogiri causati dalla presenza

del silicone al suo interno, di tali problematiche il dr. Sanchez ha tenuto

debitamente conto nelle sue certificazioni. In effetti queste problematiche

erano già note in occasione dell’esame della prima domanda di prestazioni ed

erano state considerate dai periti interpellati dall’amministrazione (cfr.

perizia dr.ssa __________ del 5 maggio 2017 punto 4, doc. AI pag. 639; valutazione

dr. __________ dell’11 giugno 2018 in cui è stata attestata la presenza di un incipiente

glaucoma all’occhio sinistro e la presenza di silicone all'occhio destro, anche

livello della camera anteriore, con abbondante olio di silicone all'interno

dell'occhio evidenziato dall’ecografia, doc. AI pag. 315).

A ragione, quindi, il medico SMR

ha ribadito che il dr. __________ ha certificato una situazione oftalmologica stazionaria

e invariata rispetto alle precedenti valutazioni.

Sia qui in ogni modo ancora

sottolineato che le conclusioni dell’amministrazione in merito alle conseguenze

della problematica oculare sulla capacità lavorativa dell’assicurata sono peraltro

in linea con la giurisprudenza in materia di inabilità lavorativa di assicurati

con deficit alla vista.

In effetti, per la

giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un

occhio sono di principio in grado di attendere alla maggior parte delle

attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (cfr.

le STCA 32.2014.71 del 30 marzo 2015, 32.2010.82 del 3 febbraio

2011; cfr. STF I 222/06 del 10 luglio 2007

consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260

seg.). Va poi ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante

dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in

larga misura grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che

solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di

guadagno. In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della

buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare

avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può

variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p.

258ss.). Tale giurisprudenza è ovviamente limitata a quelle attività che non

richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non

implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi,

l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di movimenti di precisione

(cfr. le STCA 35.1999.129 del 27 marzo 2001 e 35.1998.91

del 1. settembre 1999).

Con pronuncia 32.2007.375 del 15 gennaio 2009 relativa ad

un assicurato che soffriva di una corioretinosi miopica all’occhio destro ed

uno stato dopo l’intervento bilaterale di cataratta, questa Corte ha ad esempio

concluso per la completa abilità lavorativa del ricorrente nell’attività di

impiegato amministrativo, con la limitazione per lavori che richiedono una

visione stereoscopica. Con sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 l’allora

TFA non ha riscontrato una riduzione della capacità lavorativa, a seguito della

perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un

assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel

caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit

visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione

ottica adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e

presbiopia (cfr. anche la STF 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012 che

ha confermato la capacità lavorativa del 75% in ogni attività non richiedenti

la visione binoculare e un’acuità visiva ottimale ad un’assicurata affetta cheratocono

ad entrambi gli occhi con/su miopia e astigmatismo miopico bilaterale e

sospetta nevrite retrobulbare all'occhio ds).

2.9.2

Per quanto riguarda le altre problematiche

alla salute non oftalmologiche, con pertinenza l’amministrazione ha ammesso un

peggioramento delle condizioni dell’assicurata dal punto di vista psichico.

In effetti, contrariamente alla

situazione debitamente accertata dall’amministrazione in occasione della resa

delle due precedenti decisioni, gli accertamenti effettuati in evasione della

richiesta di prestazioni del febbraio 2022 hanno permesso di stabilire

l’insorgenza di affezioni psichiche invalidanti.

La dott.ssa __________,

psichiatra curante dell’assicurata dal settembre 2021, nello scritto del 9

dicembre 2021 ha in effetti certificato la presenza di una “Sindrome da disadattamento

con reazione mista ansioso depressiva F43.22”, con un quadro psichico

determinante una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50% in

qualsiasi attività lavorativa, pur sottolineando che, se ben supportata, “verosimilmente

la paziente ha le risorse per un recupero, in un tempo medio lungo, della

capacità lavorativa” (doc. AI pag. 432; cfr. in esteso al consid. 2.8).

Nuovamente interpellata dall’Ufficio AI, nel suo rapporto medico dell’8 aprile

2022.

la psichiatra ha confermato tali considerazioni, confermando un grado di

inabilità lavorativa del 50% dal gennaio 2021. A detta della specialista, il

quadro clinico determinava infatti una ricaduta in termini di attenzione,

memoria, concentrazione; inoltre la paziente presentava “una facile

affaticabilità, ridotta energia, difficoltà nella gestione dello stress, fatica

nella relazione con gli altri, difficoltà nell’organizzare i compiti e le

priorità” (doc. AI pag. 496).

Alla luce di queste

certificazioni, rese dalla specialista che segue l’assicurata, a ragione il

SMR, nel rapporto del 13 aprile 2022, ammesse le diagnosi invalidanti di “sindrome

da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva, F 43.22; OD perdita funzionale

totale”, ha concluso che, fermo restando la problematica oculare rimasta invariata,

era insorta una problematica psichica che riduceva la capacità lavorativa del

50% in ogni attività (doc. AI pag. 502).

Anche queste conclusioni, che

peraltro aderiscono pienamente a quanto attestato dalla psichiatra curante, meritano

di essere condivise, la ricorrente non avendo prodotto documentazione o fatto

valere argomentazioni che permettano diversa conclusione.

Né infine il richiamo

dell’assicurata alle certificazioni della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________

permettono di dipartirsi dalle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla

base dell’approfondita valutazione del SMR.

In effetti, nella sua

certificazione del 31 ottobre 2021 la dr.ssa __________, neurologa, non ha

certificato, per quanto di sua stretta competenza, alcuna diagnosi neurologica,

attestando “un esame neurologico nella norma, tranne: cecità completa

in occhio dx con totale azzeramento dei 4 quadranti campimetrici, deviazione e

incertezza nella marcia verso sn, stato mentale: tratti ansioso depressivi”

(cfr. in esteso al consid. 2.8). La sua conclusione, di abilità lavorativa del

30%, è quindi in definitiva stata motivata da considerazioni legate alle

problematiche che esulano dal campo di sua competenza (quello neurologico),

ovvero quelle psichiche e oftalmologiche, problematiche che tuttavia sono

state, come visto, adeguatamente approfondite dagli specialisti delle rispettive

materie di cui si tratta, ossia dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________.

Analoghe considerazioni valgono

con riferimento a quanto attestato dalla dr.ssa __________, medicina fisica e

riabilitazione, il 9 marzo 2022, considerato come la curante non abbia fornito

alcun elemento o diagnosi nuovi, ma abbia concluso per un’inabilità lavorativa

completa a motivo della problematica psichica e oculare (doc. AI pag. 488; cfr.

consid. 2.8).

Ininfluente è infine anche il

referto relativo alla risonanza magnetica celebrale all’occhio destro eseguita

il 15 ottobre 2021, considerato come lo stesso attesta l’assenza di un “(…)

cambiamento strutturale nell’occhio destro rispetto all’esame precedente”

del 2017, esame di cui era peraltro stato adeguatamente tenuto conto

nell’ambito dell’esame della richiesta di prestazioni dell’assicurata.

2.9.3

Le

conclusioni dell’amministrazione vanno quindi confermate, la ricorrente non

avendo prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità

maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento

successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della decisione contestata

(ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del

provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Sia

soltanto osservato che l’allegazione della ricorrente per cui in sostanza non

sarebbero state considerate in maniera adeguata le valutazioni della dr.ssa __________e

della dr.ssa __________, non può essere considerata, considerato come il medico

SMR abbia sufficientemente preso posizione in merito alla documentazione

prodotta dall’assicurata. Del resto, la conclusione delle curanti, per le quali

l’assicurata sarebbe inabile in misura maggiore (per le diagnosi di competenza

degli specialisti in psichiatria e oftalmologia), non è supportata da valide motivazioni

che possano in qualche modo mettere in discussione quanto concluso dagli altri

specialisti e dal medico SMR. La stessa costituisce in sostanza un’opinione

soggettiva che tuttavia non trova riscontro nelle conclusioni degli specialisti

interpellati dall’amministrazione né, del resto, in nuove certificazioni prodotte

ulteriormente.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. consid.

2.5

e STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato

che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…)

il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni della dr.ssa __________

e della dr.ssa __________ non consentono pertanto di dipartirsi dalle

conclusioni chiare e coerenti del SMR.

A proposito del medico SMR non va

dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando le

valutazioni del SMR del 13 aprile e 21 giugno 2022 tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e

non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità

lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 30 giugno 2022 (la

quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), richiamato pure l'obbligo che

incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6, 126 V 360) che le condizioni dell’assicurata hanno

subito, rispetto alle precedenti decisioni del 8 novembre 2018 e 14 ottobre 2020,

un peggioramento con l’insorgenza di affezioni psichiche che hanno determinato,

unitamente alle problematiche oftalmologiche rimaste stazionarie, una

conseguente inabilità lavorativa del 50% in ogni attività dal gennaio 2021.

La refertazione medica agli atti

contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza

che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo

di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art.

4.

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Le

richieste della ricorrente intese all’effettuazione di ulteriori accertamenti

medici non possono quindi essere accolte.

2.10

Per quel

che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato, la

ricorrente limitandosi a contestare la possibilità di esercitare le attività

lavorative menzionate dalla consulente professionale e di cui si dirà al

consid. 2.11), alla valutazione esperita dall’Ufficio AI va prestata integrale

adesione. Conformemente agli art. 25 LAI, art. 28a OAI segg e all’art. 16 LPGA

(cfr. consid. 2.2), la stessa ha in effetti correttamente raffrontato un

reddito da valida di fr. 49’767.- (determinato

considerando i valori statistici ipoteticamente conseguibili nel 2020 da personale

femminile in attività semplici e ripetitive della categoria 96, ovvero “Altre

attività di servizi personali”) a un reddito da invalida di fr. 25’040.- (determinato partendo dai fr. 55'643.70

statisticamente conseguibili nel 2020 da personale femminile in attività

semplici e ripetitive, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle

suesposte conclusioni medico teoriche, e riducendo tale importo del 10% per

tenere conto delle limitazioni da osservare e, inoltre, della metà per tener

conto della capacità lavorativa del 50%), ottenendo un grado d’invalidità del 50%

([49’767- 25’040] x 100 : 49’767 = 50%), che

conferisce il diritto ad una mezza rendita d’invalidità.

Tale calcolo, rimasto come detto

incontestato, ha applicato correttamente le nuove norme applicabili dal 1.

gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità (art. 28a LAI,

art. 25-26bis OAI; cfr. al consid. 2.3; cfr. anche la giurisprudenza del TF

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), facendo peraltro capo, per

quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali

(riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio

i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata

dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF,

in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001

U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).

2.11

La consulente in integrazione

professionale, nel rapporto finale del 17 maggio 2022 (doc. AI pag. 505), dopo

aver elencato le limitazioni funzionali che l’assicurata doveva osservare (“Monocolo

funzionale, Attività che non richiedono visione binoculare o stereoscopica. Non

possibile svolgere lavori di precisione. L'assicurata presenta una ridotta

attenzione e concentrazione, soffre di facile affaticabilità, ridotta energia,

difficoltà nella relazione con gli altri”), ha osservato quanto segue:

" Sulla base

delle limitazioni indicate a livello medico teorico esistono attività

riconducibili alle statistiche svizzere RSS in relazione ad attività semplici,

adeguate e ripetitive per le quali l'assicurata sarebbe direttamente

reintegrabile. Senza dimenticare che esiste ancora la possibilità medico

teorica di esercitare la precedente professione sebbene in misura parziale.

Oltre all'attività di riferimento dunque, esistono attività quali:

- Addetta all’imbottigliamento su postazione fissa e ripetitiva.

In tale attività l’assicurata si troverebbe in postazione autonoma e non dovrà

camminare, bensì trovandosi all'inizio del circuito produttivo inserire le

bottiglie vuote del peso massimo di 1 kg all'imbocco del macchinario, ovvero su

rullo trasportatore.

- Addetta di produzione su postazione fissa e autonoma per la

produzione automatizzata di prodotti finiti, quali ad esempio tavolette di

cioccolata. Anche in questo caso l’assicurata avrebbe una sua postazione fissa

dove non dovrà spostarsi ma solo verificare che la produzione prosegua.

- Addetta all'impacchettamento, ad esempio di tavolette di

cioccolata al fondo della produzione. L'attività in postazione autonoma

consiste nel porre l'etichetta esterna sulle tavolette di cioccolata finite che

escono dalla produzione già con la carta di alluminio.

Per quanto riguarda dunque il mercato del lavoro in equilibrio

esistono attività semplici e ripetitive per le quali l’assicurata sarebbe

direttamente reintegrabite senza l'intervento del nostro Ufficio.”

E su eventuali provvedimenti

d’integrazione così si è espressa:

" Trattasi

di assicurata quasi 59 enne che può ancora svolgere in misura parziale

l'attività di riferimento, ad esempio in uffici o centri diurni e risulta abile

nella stessa misura in attività adeguate al suo stato di salute.

Tutte le attività indicate appartengono alla categoria delle

statistiche svizzere RSS semplici e non qualificate e richiedono una breve

introduzione aziendale. Non si ritiene che vi siano le premesse per un

provvedimento d'integrazione in senso classico. Si rimane tuttavia a

disposizione, su richiesta per un aiuto al collocamento.” (doc. AI pag. 506)

Al riguardo va osservato che la

giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto modo di stabilire che nel

mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, inoltre,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi,

senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in

grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa, oltre che nella

precedente attività lavorativa, anche in attività professionali idonee.

Del resto deve

essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di

quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una

persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini

dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1

che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se –

ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta ipotesi (reintegrabilità

sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto che spetta

essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in

grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD

II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Nel caso in esame, nel succitato

rapporto finale del 17 maggio 2022 (doc. AI pag. 505), la consulente in

integrazione ha indicato delle attività confacenti allo stato di salute

dell’assicurata. Allo stesso va prestata adesione, essendo peraltro pacifico

che per la consulente era senza dubbio possibile trarre le conclusioni del caso

sulla base di un’attenta valutazione degli atti e anche senza ulteriore

incontro con l’assicurata.

Occorre

inoltre ancora ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano

un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Del resto, il TF ed il TCA hanno

già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in

maniera completa per persone che presentavano limitazioni importanti.

In una sentenza 35.2002.88 del 14

aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di

sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure stato dichiarato in grado

di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in

mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una

funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a

livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da

risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È poi stato ritenuto

completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco

implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di

professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad

entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo

(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello delle due spalle;

STF I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06

del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di svolgere a

tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo,

così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della

gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di

dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

D’altra parte, come già

ampiamente ricordato al consid. 2.9.1, la giurisprudenza ha più volte

confermato che gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un

occhio sono in grado di attendere alla maggior parte delle attività

professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (cfr. STCA 32.2014.71 del 30 marzo 2015; 32.2010.82 del 3 febbraio 2011; STF

I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con

riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg).

In concreto questo Tribunale ritiene

che anche nel caso di specie all’assicurata può essere richiesto di sfruttare

la sua residua capacità lavorativa, oltre che nella sua attività di ausiliaria

di pulizie, anche in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non

qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

Non vi sono pertanto

motivi per scostarsi dalla valutazione della consulente in integrazione

professionale, effettuata peraltro da una persona con esperienza in ambito

integrativo. In questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgente

senza la necessità di provvedimenti professionali.

Inoltre,

nel suo rapporto del 17 maggio 2022 la consulente professionale ha precisato di

restare a disposizione dell’assicurata per un aiuto al collocamento (doc. AI

pag. 506), disponibilità questa che, seppur non ripresa espressamente nella

decisione contestata, è pure stata confermata dall’Ufficio AI in sede di

risposta di causa (doc. IV).

2.12

L’amministrazione ha pertanto rettamente ammesso

l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata e di

conseguenza assegnato il diritto a una mezza rendita dal 1. gennaio 2022.

La decisione

impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.13

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti