32.2022.51
Adesione al ricorso contro decisione di rifiuto rendita. Le parti concordano sul fatto che vadano espletati ulteriori accertamenti medici ed economici
5 ottobre 2022Italiano9 min
pag. 282 e segg. incarto AI), sottoponendo tali referti ai medici SMR, dr. __________
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.51
jv/gm
Lugano
5 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, classe 1968, ha presentato
domanda di prestazioni AI il 6/7 settembre 2021 adducendo molteplici affezioni
a seguito di un’aggressione fisica subita il 4 marzo 2021 (docc. 1-6, 19 e 51
incarto AI).
1.2. L’Ufficio
AI, richiamata la documentazione medica dalla __________ e dai curanti, ha
allestito il Rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del
6 aprile 2022 con il quale il Servizio d’inchiesta ha potuto fare luce, tra
l’altro, sulla formazione, il livello di comprensione della lingua italiana e
il percorso lavorativo dell’assicurato, auspicando un eventuale aiuto al
collocamento da parte dei consulenti SIP e di sottoporre il caso al medico SMR,
dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) (doc. 27 incarto
AI).
1.3. Con annotazione del 25 aprile 2022
(doc. 30 incarto AI) il medico SMR, per l’aspetto psichiatrico, ha fatto
propria la valutazione confluita nel rapporto del 21 febbraio 2022 del dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia, oltre che medico fiduciario della __________,
doc. 77, pag. 237 e segg. incarto AI), auspicando una presa di posizione di un
medico somatico circa la documentazione che esula dall’ambito psichiatrico.
Con annotazione del 28 aprile 2022
(doc. 32 incarto AI), il medico SMR, dr. __________ (specialista in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato motore) ha rilevato che, per l’aspetto
somatico, vi erano due antitetiche valutazioni circa la capacità lavorativa, il
dr. __________ (specialista in reumatologia) attestando un’incapacità
lavorativa completa in ogni attività (doc. 26, pag. 128 e segg. incarto AI), il
dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e medico perito SIM), per
contro, certificando una capacità lavorativa completa in ogni attività (doc.
69, pag. 256 e segg. incarto AI). Il medico SMR ha convenuto con quest’ultimo.
Con rapporto
finale del 29 aprile 2022 (doc. 33 incarto AI) il dr. __________ ha attestato
l’assenza di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa e di limiti
funzionali, accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa (riduzione
della presenza):
% IL in attività abituale (titolare ____________)
% IL in attività adeguata
Periodi
100
100
05.03.2021-28.02.22
0
0
01.03.2022
1.4. Con progetto di decisione del 3 maggio
2022 (doc. 34 incarto AI) l’Ufficio AI, facendo proprie le conclusioni del
medico SMR, ha prospettato il rifiuto di prestazioni “Poiché l’inabilità
lavorativa non è durata almeno un anno”.
Con
osservazioni del 13 giugno 2020 (doc. 39 incarto AI) l’assicurato, tramite
l’avv. __________, ha asserito che l’aggressione subita ha esacerbato una
situazione valetudinaria pregressa messa in evidenza dai curanti e di natura
extra-infortunistica, ragione per cui mentre l’assicuratore infortuni, quale
assicurazione causale, poteva prescindere dall’approfondire tali antecedenti,
l’assicurazione invalidità, quale assicurazione finale, doveva approfondire la
questione, non risultando sufficiente il semplice rinvio a quanto accertato
dalla LAINF (p.to 1.). In tal senso, l’assicurato ha chiesto di essere sottoposto
ad una perizia bi- o pluridisciplinare esterna con valutazione globale (p.to
2.). Circa la valutazione economica, egli chiedeva che la graduazione
dell’invalidità fosse operata sulla base dei dati statistici, con contestuale
presa di posizione del consulente in integrazione professionale (p.to 3.).
Presa
visione delle osservazioni al progetto, il dr. __________ ha osservato come non
vi siano elementi medici per modificare la valutazione, confermando il rapporto
del 29 aprile 2022 (doc. 41 incarto AI).
1.5. Con decisione del 27 giugno 2022
(doc. 42 incarto AI) l’Ufficio AI ha confermato il progetto.
1.6. L’assicurato, ora rappresentato da RA
1 (doc. I+1), ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 27
giugno 2022, postulandone l’annullamento.
Egli censura innanzitutto un insufficiente
confronto con le osservazioni al progetto.
Quo all’aspetto medico, il
ricorrente ritiene che gli antecedenti extra-infortunistici avrebbero dovuto
essere oggetto di una valutazione neutrale e complessiva, il semplice rinvio
alle refertazioni mediche dell’assicuratore infortuni essendo insufficiente.
Siccome tale tesi si basa su quanto confermato dai medici curanti ed in
contrasto con quanto accertato dal medico SMR e, dunque, insinuatosi il “minimo
dubbio”, l’Ufficio AI avrebbe dovuto motu proprio procedere ad ulteriori
accertamenti. Il ricorrente ritiene dunque che “l’Ufficio AI deve […] ancora
svolgere maggiori e più completi ed approfonditi accertamenti medici e solo in
conclusione emettere una nuova decisione” e, qualora ciò non avvenisse,
formula richiesta di una perizia giudiziaria bidisciplinare esterna.
Per quanto concerne l’aspetto
economico, il ricorrente rileva in primo luogo come le criticità esposte nelle
sue osservazioni circa tale aspetto non sono neppure state vagliate
dall’amministrazione, tale omissione configurando una violazione del diritto di
essere sentito. In secondo luogo osserva che “[…] a torto per determinare la
mia situazione ci si è basati sulla situazione da indipendente. Va infatti
ribadito che quell’attività non si è mai realmente concretizzata [poiché].
prima di aprire […] è […] intervenuta la chiusura […]
imposta dalle misure COVID-19 ed in seguito, poco dopo la riapertura la […]
attività è stata chiusa a seguito della […] aggressione […].”. Oltre
a ciò, ribadisce la necessità di utilizzare i dati statistici per determinare
il reddito da valido e da invalido, di coinvolgere il consulente in
integrazione professionale e di mettere in atto “adeguati e sufficienti
provvedimenti professionali”.
Al ricorso l’insorgente ha allegato
Fatti
i certificati medici del 30 maggio 2022 e del 3 luglio 2022 della curante.
dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e quello del 24
giugno 2022 del dr. __________ (doc. I, allegati A2 e A3).
1.7. Con la risposta di causa del 12
settembre 2021 l’amministrazione ha comunicato, tra l’altro, di aver rinvenuto
ulteriore documentazione medica afferente all’incarto LAINF, segnatamente il
rapporto del 14 aprile 2022 della dr.ssa __________ (doc. 71 pag. 279 e seg.
incarto AI) ed il complemento del dr. __________ del 3 aprile 2022 (doc. 71,
pag. 282 e segg. incarto AI), sottoponendo tali referti ai medici SMR, dr. __________
e dr. __________. Vagliati i due referti, i medici SMR hanno ritenuto
necessario un approfondimento della situazione valetudinaria (doc. VI +1/2).
Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
attuare gli esami del caso, procedere con un’istruttoria medica ed economica ed
emanare una nuova decisione, debitamente preavvisata (doc VI, p.to 3. in fine).
1.8. Con scritto del 19 settembre 2022
(doc. VIII) l’assicurato ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio
AI.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
Considerandi
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni presentata dall’assicurato il 6/7 settembre 2021.
2.3
In
concreto, le parti convengono sul fatto che la situazione valetudinaria ed
economica del ricorrente debba essere oggetto di approfondimenti e, dunque, sul
rinvio degli atti all’Ufficio AI.
Questa Corte
non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta
formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente, imponendosi in
concreto un approfondimento sia dal profilo medico che da quello economico.
Va precisato
che l’accertamento medico dovrà comprendere, oltre all’aspetto psichiatrico, un
approfondimento delle criticità somatiche palesate dal dr. __________, coinvolgendo
gli specialisti del caso. Circa l’aspetto economico, l’approfondimento dovrà in
primo luogo fare luce su quella che è stata effettivamente l’ultima attività e
le mansioni dell’assicurato, ritenuto che l’amministrazione è incorsa in
(almeno) una palese contraddizione, sostenendo in questa sede che l’assicurato
fosse “da ultimo attivo quale gerente del Bar […]” (doc. VI, p.to 1 in
initio), dopo aver accertato in sede d’inchiesta che egli non era né gerente né
esercente (cfr. doc. 27 incarto AI).
2.4
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 27 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti