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Decisione

32.2022.51

Adesione al ricorso contro decisione di rifiuto rendita. Le parti concordano sul fatto che vadano espletati ulteriori accertamenti medici ed economici

5 ottobre 2022Italiano9 min

pag. 282 e segg. incarto AI), sottoponendo tali referti ai medici SMR, dr. __________

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.51

jv/gm

Lugano

5 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 giugno 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, classe 1968, ha presentato

domanda di prestazioni AI il 6/7 settembre 2021 adducendo molteplici affezioni

a seguito di un’aggressione fisica subita il 4 marzo 2021 (docc. 1-6, 19 e 51

incarto AI).

1.2. L’Ufficio

AI, richiamata la documentazione medica dalla __________ e dai curanti, ha

allestito il Rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del

6 aprile 2022 con il quale il Servizio d’inchiesta ha potuto fare luce, tra

l’altro, sulla formazione, il livello di comprensione della lingua italiana e

il percorso lavorativo dell’assicurato, auspicando un eventuale aiuto al

collocamento da parte dei consulenti SIP e di sottoporre il caso al medico SMR,

dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) (doc. 27 incarto

AI).

1.3. Con annotazione del 25 aprile 2022

(doc. 30 incarto AI) il medico SMR, per l’aspetto psichiatrico, ha fatto

propria la valutazione confluita nel rapporto del 21 febbraio 2022 del dr. __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia, oltre che medico fiduciario della __________,

doc. 77, pag. 237 e segg. incarto AI), auspicando una presa di posizione di un

medico somatico circa la documentazione che esula dall’ambito psichiatrico.

Con annotazione del 28 aprile 2022

(doc. 32 incarto AI), il medico SMR, dr. __________ (specialista in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato motore) ha rilevato che, per l’aspetto

somatico, vi erano due antitetiche valutazioni circa la capacità lavorativa, il

dr. __________ (specialista in reumatologia) attestando un’incapacità

lavorativa completa in ogni attività (doc. 26, pag. 128 e segg. incarto AI), il

dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e medico perito SIM), per

contro, certificando una capacità lavorativa completa in ogni attività (doc.

69, pag. 256 e segg. incarto AI). Il medico SMR ha convenuto con quest’ultimo.

Con rapporto

finale del 29 aprile 2022 (doc. 33 incarto AI) il dr. __________ ha attestato

l’assenza di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa e di limiti

funzionali, accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa (riduzione

della presenza):

% IL in attività abituale (titolare ____________)

% IL in attività adeguata

Periodi

100

100

05.03.2021-28.02.22

0

0

01.03.2022

1.4. Con progetto di decisione del 3 maggio

2022 (doc. 34 incarto AI) l’Ufficio AI, facendo proprie le conclusioni del

medico SMR, ha prospettato il rifiuto di prestazioni “Poiché l’inabilità

lavorativa non è durata almeno un anno”.

Con

osservazioni del 13 giugno 2020 (doc. 39 incarto AI) l’assicurato, tramite

l’avv. __________, ha asserito che l’aggressione subita ha esacerbato una

situazione valetudinaria pregressa messa in evidenza dai curanti e di natura

extra-infortunistica, ragione per cui mentre l’assicuratore infortuni, quale

assicurazione causale, poteva prescindere dall’approfondire tali antecedenti,

l’assicurazione invalidità, quale assicurazione finale, doveva approfondire la

questione, non risultando sufficiente il semplice rinvio a quanto accertato

dalla LAINF (p.to 1.). In tal senso, l’assicurato ha chiesto di essere sottoposto

ad una perizia bi- o pluridisciplinare esterna con valutazione globale (p.to

2.). Circa la valutazione economica, egli chiedeva che la graduazione

dell’invalidità fosse operata sulla base dei dati statistici, con contestuale

presa di posizione del consulente in integrazione professionale (p.to 3.).

Presa

visione delle osservazioni al progetto, il dr. __________ ha osservato come non

vi siano elementi medici per modificare la valutazione, confermando il rapporto

del 29 aprile 2022 (doc. 41 incarto AI).

1.5. Con decisione del 27 giugno 2022

(doc. 42 incarto AI) l’Ufficio AI ha confermato il progetto.

1.6. L’assicurato, ora rappresentato da RA

1 (doc. I+1), ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 27

giugno 2022, postulandone l’annullamento.

Egli censura innanzitutto un insufficiente

confronto con le osservazioni al progetto.

Quo all’aspetto medico, il

ricorrente ritiene che gli antecedenti extra-infortunistici avrebbero dovuto

essere oggetto di una valutazione neutrale e complessiva, il semplice rinvio

alle refertazioni mediche dell’assicuratore infortuni essendo insufficiente.

Siccome tale tesi si basa su quanto confermato dai medici curanti ed in

contrasto con quanto accertato dal medico SMR e, dunque, insinuatosi il “minimo

dubbio”, l’Ufficio AI avrebbe dovuto motu proprio procedere ad ulteriori

accertamenti. Il ricorrente ritiene dunque che “l’Ufficio AI deve […] ancora

svolgere maggiori e più completi ed approfonditi accertamenti medici e solo in

conclusione emettere una nuova decisione” e, qualora ciò non avvenisse,

formula richiesta di una perizia giudiziaria bidisciplinare esterna.

Per quanto concerne l’aspetto

economico, il ricorrente rileva in primo luogo come le criticità esposte nelle

sue osservazioni circa tale aspetto non sono neppure state vagliate

dall’amministrazione, tale omissione configurando una violazione del diritto di

essere sentito. In secondo luogo osserva che “[…] a torto per determinare la

mia situazione ci si è basati sulla situazione da indipendente. Va infatti

ribadito che quell’attività non si è mai realmente concretizzata [poiché].

prima di aprire […] è […] intervenuta la chiusura […]

imposta dalle misure COVID-19 ed in seguito, poco dopo la riapertura la […]

attività è stata chiusa a seguito della […] aggressione […].”. Oltre

a ciò, ribadisce la necessità di utilizzare i dati statistici per determinare

il reddito da valido e da invalido, di coinvolgere il consulente in

integrazione professionale e di mettere in atto “adeguati e sufficienti

provvedimenti professionali”.

Al ricorso l’insorgente ha allegato

Fatti

i certificati medici del 30 maggio 2022 e del 3 luglio 2022 della curante.

dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e quello del 24

giugno 2022 del dr. __________ (doc. I, allegati A2 e A3).

1.7. Con la risposta di causa del 12

settembre 2021 l’amministrazione ha comunicato, tra l’altro, di aver rinvenuto

ulteriore documentazione medica afferente all’incarto LAINF, segnatamente il

rapporto del 14 aprile 2022 della dr.ssa __________ (doc. 71 pag. 279 e seg.

incarto AI) ed il complemento del dr. __________ del 3 aprile 2022 (doc. 71,

pag. 282 e segg. incarto AI), sottoponendo tali referti ai medici SMR, dr. __________

e dr. __________. Vagliati i due referti, i medici SMR hanno ritenuto

necessario un approfondimento della situazione valetudinaria (doc. VI +1/2).

Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per

attuare gli esami del caso, procedere con un’istruttoria medica ed economica ed

emanare una nuova decisione, debitamente preavvisata (doc VI, p.to 3. in fine).

1.8. Con scritto del 19 settembre 2022

(doc. VIII) l’assicurato ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio

AI.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

Considerandi

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni presentata dall’assicurato il 6/7 settembre 2021.

2.3

In

concreto, le parti convengono sul fatto che la situazione valetudinaria ed

economica del ricorrente debba essere oggetto di approfondimenti e, dunque, sul

rinvio degli atti all’Ufficio AI.

Questa Corte

non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta

formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente, imponendosi in

concreto un approfondimento sia dal profilo medico che da quello economico.

Va precisato

che l’accertamento medico dovrà comprendere, oltre all’aspetto psichiatrico, un

approfondimento delle criticità somatiche palesate dal dr. __________, coinvolgendo

gli specialisti del caso. Circa l’aspetto economico, l’approfondimento dovrà in

primo luogo fare luce su quella che è stata effettivamente l’ultima attività e

le mansioni dell’assicurato, ritenuto che l’amministrazione è incorsa in

(almeno) una palese contraddizione, sostenendo in questa sede che l’assicurato

fosse “da ultimo attivo quale gerente del Bar […]” (doc. VI, p.to 1 in

initio), dopo aver accertato in sede d’inchiesta che egli non era né gerente né

esercente (cfr. doc. 27 incarto AI).

2.4

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 27 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti