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Decisione

32.2022.54

Assicurato, a ragione, ha rivendicato il diritto alla rendita da maggio 2018 e il versamento degli interessi di mora da giugno 2020 a giugno 2022. Corretta la decisione dell'Ufficio AI riguardo al dir

12 dicembre 2022Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal

1° gennaio 2003), prevedono quanto segue:

" (…)

10065 Sono

considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li

hanno concessi:

10066 - le

prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita

che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto

la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

10067 - le

prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge

risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo

della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge

preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

10068 Sono

considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate

sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione

contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una

cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione

di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

10068.1 Nel caso

della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo

nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a

terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un

pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata

versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

10068.2 Se ad

esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta

per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la

differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del

versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni

dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello

stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).

10069 L’accordo

sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge

non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei

confronti dell’AVS o dell’AI.

10070 Il terzo

che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua

richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso

prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo

scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

(…)."

Nel

caso in esame, è incontestato che l’assicurato, in attesa della decisione di

rendita AI, abbia ricevuto dal 1° luglio 2018 al 21 maggio 2019 (periodo della

compensazione) delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della LCA da

parte di __________, così come risulta dal formulario “Compensazione di

pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI”, compilato il 12 aprile 2022

dall’assicuratore (cfr. doc. IV/1).

Inoltre,

nel caso di specie si è in presenza, come correttamente rilevato dall’Ufficio

Considerandi

AI, di un terzo che ha versato anticipi ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 b OAI, disposizione

che concerne il rimborso di anticipi versati “contrattualmente o legalmente,

nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una

rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge”.

In tale

prospettiva, va evidenziato che il diritto di __________ al rimborso nei

confronti dell’AI emerge in maniera inequivocabile dalle Condizioni generali

dell’Assicurazione perdita di salario per malattia secondo la LCA, versione

1/2015, prodotte dall’Ufficio AI in data 19 ottobre 2022, il cui art. 8.3

(prestazioni anticipate: condizioni nonché diritto di rimborso o di

compensazione) prevede che: “b) __________ ha in particolare il diritto di

rimborso a prestazioni di terzi fornite successivamente (ad es. rendite

dell’assicurazione per l’invalidità e quelle delle istituzioni di previdenza di

qualsiasi tipo)” (doc. X/1).

Alla

luce di quanto sopra, la contestazione dell’avv. RA 1 circa il mancato accordo

alla compensazione da parte dell’assicurato appare, quindi, del tutto

ininfluente.

Nello

scritto del 14 ottobre 2022 l’avv. RA 1 ha anche contestato l’ammontare chiesto

in compensazione dalla __________, rilevando come le indennità giornaliere

versate all’assicurato coprivano solo il 90% della perdita di guadagno e non il

100%. Per tali ragioni, secondo il legale, l’assicurato avrebbe ancora diritto

al versamento di fr. 12'156.70, motivo per il quale l’importo da compensare non

può ammontare a fr. 18'514.52, ma solo a 6'357.80 (cfr. doc. VIII, corsivo

della redattrice).

L’entità

della somma posta in compensazione è poi stata nuovamente messa in discussione

dal patrocinatore dell’insorgente nello scritto del 26 ottobre 2022 (doc. XII,

corsivo della redattrice).

Al

riguardo questo Tribunale si limita a precisare che contestazioni in merito al

diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in

compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono

essere oggetto della presente vertenza (vedi, per dei casi analoghi, la STCA

32.2014.46

del 17 marzo 2015 e la STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).

Infatti,

in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione

derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di

crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare

valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore

interessato (SZS/RSAS 2014 pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF

9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul

pagamento diretto nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne

unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del

credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (STF 9C_287/2014

citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012

del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21

ottobre 2004 consid. 4.2).

In

queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis

cpv. 2 b OAI (cfr. art. 8.3 delle CGA) è dato e quindi la compensazione tramite

il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita

conferma.

2.4

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico delle

parti nella misura di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che, confermata la compensazione delle

rendite con la __________, RI 1 ha diritto al versamento della rendita intera

di invalidità dal 1° giugno 2018 e al versamento di interessi di mora dal 1°

giugno 2020 al 30 giugno 2022 ai sensi del consid. 2.2., il cui calcolo deve essere effettuato dall’Ufficio AI a cui gli atti

vengono a tale scopo rinviati.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico di RI 1 e dell’Ufficio assicurazione

invalidità in ragione di metà ciascuno. L’Ufficio AI rifonderà al ricorrente

fr. 1'200.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti