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Decisione

32.2022.54

Assicurato, a ragione, ha rivendicato il diritto alla rendita da maggio 2018 e il versamento degli interessi di mora da giugno 2020 a giugno 2022. Corretta la decisione dell'Ufficio AI riguardo al diritto alla compensazione delle rendite arretrate con le indennità giornaliere di malattie già versate

12 dicembre 2022Italiano19 min

i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.54

cr

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19

agosto 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 giugno 2022

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. In data

26 dicembre 2017 RI 1, nato nel 1959, di professione consulente alla clientela

presso la __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,

indicando quale danno alla salute di essere affetto da depressione da inizio

2017 (doc. 11).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una visita a cura

del dr. __________ e della dr.ssa __________ del SMR (doc. 38), con progetto di

decisione del 4 luglio 2018 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni,

non sussistendo un sufficiente grado di invalidità (doc. 46).

A

seguito delle obiezioni sollevate contro tale progetto di decisione

dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, e supportate da documentazione

medico specialistica (referto del dr. __________), l’Ufficio AI ha ordinato una

perizia psichiatrica affidata al __________, seguita, su richiesta del SMR, da

un complemento peritale __________, cui è susseguita una presa di posizione

finale del SMR. Sulla base di quest’ultima, l’Ufficio AI, con decisione del 20

marzo 2019, ha confermato il rifiuto delle prestazioni (doc. 87).

Tale

decisione è stata annullata dal TCA con sentenza 32.2019.82 dell’8 maggio 2020,

con la quale questo Tribunale, constatato come si fosse in presenza di un accertamento dei fatti lacunoso, ha disposto il rinvio

degli atti all’amministrazione affinché mettesse in atto gli accertamenti

peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale fosse lo stato di

salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità

lavorativa (doc. 99).

1.2. Conformemente

a quanto indicato nella sentenza di rinvio, l’Ufficio AI, dopo avere ordinato

una perizia a cura del dr. __________ e tenuto conto delle relative risultanze

contenute nel rapporto peritale del 21 novembre 2021 (doc. 145), con progetto

di decisione del 20 gennaio 2022 (doc. 155), poi confermato con decisione del

20 giugno 2022 (doc. 160), ha assegnato all’assicurato il diritto ad una

rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2018 al 30 novembre 2018 e il

diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2018 in poi. Il

versamento delle prestazioni è, tuttavia, stato fatto decorrere solo dal 1°

luglio 2018 a causa della tardività della presentazione della domanda. Dalla

decisione del 20 giugno 2022 risulta che le rendite arretrate sono state

compensate con complessivi fr. 18'514.52 rivendicati da __________ (in seguito:

__________) a titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della

LCA (doc. 160).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 19 agosto 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale,

che il diritto alle prestazioni e il versamento degli interessi di mora sulle

rendite arretrate decorra dal 1° marzo 2018 o, in via subordinata, che il

diritto alla rendita decorra dal 1° marzo 2018, con diritto agli interessi di

mora sulle rendite arretrate a far tempo dal 1° maggio 2018 (doc. I).

Sostanzialmente

l’insorgente ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia rifiutato di

accordargli degli interessi di mora sulle rendite arretrate, con la motivazione

che egli avrebbe omesso di collaborare, non avendo trasmesso copia del proprio

documento di identità. Egli ha sottolineato di non avere mai ricevuto alcun

richiamo da parte dell’amministrazione, e di avere debitamente trasmesso il

documento richiesto, come risulta dall’incarto.

Quanto

alla decorrenza del diritto alla rendita, l’assicurato ha rilevato di avere

presentato la domanda di prestazioni già nel mese di settembre 2017, giudicata

a quel momento dall’amministrazione “non opportuna”. Seguendo, in buona fede,

quanto indicato dall’Ufficio AI, l’insorgente ha poi presentato nuovamente la

richiesta di prestazioni nel mese di dicembre 2017. Per tali ragioni, dunque,

egli chiede di poter essere posto al beneficio di prestazioni già dal 1° marzo

2018 (doc. I).

1.4. Con la

risposta di causa, l’Ufficio AI ha proposto il rinvio degli atti

all’amministrazione al fine di procedere al versamento della rendita spettante

all’assicurato a partire dal 1° giugno 2018, invece che dal 1° luglio 2018,

considerando che la presentazione della domanda di prestazioni risalga al 5

dicembre 2017.

L’Amministrazione

ha pure proposto, in rettifica a quanto indicato nella decisione impugnata, di

riconoscere all’assicurato il diritto agli interessi moratori dal 1° giugno

2020 (ossia 24 mesi dopo la nascita del diritto alle prestazioni).

L’amministrazione

ha, invece, rilevato di non poter condividere la richiesta dell’insorgente di

far risalire l’inizio del diritto alla rendita al mese di marzo 2018, perché la

condizione dell’anno di carenza di cui all’art. 28 cpv. 1 LAI si è realizzata

unicamente nel mese di maggio 2018, l’inizio della malattia di lunga durata dovendo

essere fatta risalire al 22 maggio 2017 (cfr. doc. IV).

1.5. Con

scritto del 14 ottobre 2022 il legale dell’insorgente ha rilevato di

condividere le conclusioni dell’Ufficio AI “nella misura in cui quest’ultimo

conclude riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità a

far tempo dal 1° giugno 2018; segnatamente nella misura in cui riconosce

all’assicurato il diritto ad interessi moratori al 5% sulle rendite arretrate

nel periodo dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022” (doc. VIII).

Il

patrocinatore dell’insorgente ha, invece, contestato la domanda presentata

dalla __________ di compensare le indennità giornaliere versate con le rendite

arretrate per un importo di fr. 18'514.52, ritenendo che da tale importo

occorra dedurre fr. 12'156.70 a cui l’assicurato avrebbe ancora diritto (doc.

VIII).

1.6. Con

osservazioni del 19 ottobre 2022 l’Ufficio AI– a prescindere dall’effettiva

ricevibilità (non essendo stata presentata con il ricorso) della contestazione

circa la bontà della compensazione effettuata con la __________ – ha prodotto

copia delle condizioni generali di assicurazione, a dimostrazione del diritto

di detto ente di vedersi rimborsare le rendite di invalidità versate

successivamente alle sue indennità.

L’amministrazione

ha, inoltre, rilevato che come già indicato dal TCA nella sentenza 32.2014.46

del 17 marzo 2015, “la decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei

confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le

modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in

restituzione dall’assicuratore (STF 9C_287/2014)” (doc. X).

1.7. Con

scritto del 26 ottobre 2022 il legale dell’insorgente ha rilevato che “per

quanto attiene la compensazione delle rendite AI arretrate, se fosse anche vero

che questo aspetto non può essere oggetto della presente procedura, ciò non

toglie che con il riconoscimento del diritto dell’assicurato ad una rendita già

a far tempo dal 1° giugno 2018 a seguito del rinvio degli atti un ricalcolo

delle compensazioni pure si giustifica in ogni caso. L’assicurato non ha

oltretutto mai avallato la domanda di compensazione che la spettabile __________

ha presentato alla Cassa __________. Quest’ultima a maggior ragione non può

quindi procedere con il pagamento in favore della spettabile ___________ così

come prospettato nella decisione contestata. Prima di procedere con detto

pagamento, la Cassa __________ deve in altri termini attendere una conferma da

parte dell’assicurato oppure l’esito della procedura che contrappone

l’assicurato alla spettabile __________.

Il

patrocinatore dell’assicurato ha poi nuovamente contestato l’entità

dell’ammontare chiesto in compensazione (doc. XII).

1.8. Con

osservazioni del 2 novembre 2022, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della

proposta di rinvio atti limitatamente a quanto illustrato nella risposta di

causa e nelle osservazioni del 19 ottobre 2022.

L’amministrazione

ha ribadito di non ritenere condivisibile l’ulteriore richiesta di verifica

della compensazione effettuata dalla __________, ritenendo non di rilievo

sapere a quanto ammontano esattamente i rapporti di dare-avere tra l’assicurato

e il suo assicuratore perdita di guadagno, dato che risultano pacifici gli

importi delle rendite retroattive a disposizione del terzo che ha effettuato

gli anticipi e il periodo della compensazione. Pertanto, l’Ufficio AI ha

concluso che “se non per il mese di giugno 2018, l’amministrazione (ricordato

che gli interessi moratori andranno versati all’assicurato) non prevede di rivedere

questo aspetto” (doc. XIV).

Tali

considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr.

doc. XV), con facoltà di presentare eventuali osservazioni. Ad oggi non sono

pervenute al TCA ulteriori annotazioni.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è il momento a partire dal quale far decorrere l’effettivo versamento

delle prestazioni, visto il ritardo nel deposito della domanda; l’esistenza del

diritto agli interessi di mora sulle rendite arretrate, nonché la compensazione

operata dall’Ufficio AI tra una parte delle rendite arretrate e le prestazioni

già versate a titolo di indennità giornaliera da parte della __________.

2.2. In

concreto, le parti convengono sulla necessità di procedere al rinvio degli atti

all’Ufficio AI, ritenuto che, in rettifica della decisione impugnata, la

rendita intera di invalidità debba essere versata a partire dal 1° giugno 2018

e che sulle rendite arretrate debbano essere attribuiti gli interessi moratori.

Con decisione

del 20 giugno 2022, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato il diritto ad una

rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2018 al 30 novembre 2018 e il

diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2018 in poi,

precisando che “il versamento della rendita può avvenire unicamente dopo 6 mesi

dal deposito della domanda, nel caso specifico dal 1° luglio 2018 (art. 29

LAI)”.

Dalla

decisione del 20 giugno 2022 risulta, inoltre, che le rendite arretrate sono

state compensate con complessivi fr. 18'514.52 rivendicati da __________ a

titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della LCA e meglio:

fr. 2'350 dal 1.7.2018 al 31.7.2018, fr. 9'400 dal 1.8.2018 al 30.11.2018 e fr.

6’764.50 dal 1.12.2018 al 21.5.2019 (doc. 160).

Il TCA

rileva che, con la risposta di causa, l’Ufficio AI, ritenendo di dovere

rivedere la propria decisione, ha proposto “il rinvio degli atti

all’amministrazione al fine di calcolare e versare il diritto alla rendita

intera spettante all’assicurato per il mese di giugno 2018 e il diritto dello

stesso agli interessi moratori dal 1° giugno 2020” (cfr. doc. IV).

Tale

proposta è stata approvata dall’insorgente, il quale, con scritto del 14

ottobre 2022, ha espressamente indicato che “possiamo condividere le

conclusioni esposte dall’Ufficio AI nella risposta e ciò nella misura in cui

quest’ultimo conclude riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita di

invalidità a far tempo dal 1° giugno 2018; segnatamente nella misura in cui

riconosce all’assicurato il diritto ad interessi moratori al 5% sulle rendite

arretrate nel periodo dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022” (cfr. doc. VIII).

Questo

Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle proposte formulate dall’Ufficio

AI nella risposta di causa, con le quali concorda, e che sono state, peraltro,

pure condivise dall’assicurato.

In

particolare, appare corretto far risalire la data di presentazione della

domanda di prestazioni da parte dell’assicurato al 5 dicembre 2017, come

proposto dall’amministrazione, di modo che “in rettifica della decisione

impugnata e giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI, il versamento delle prestazioni debba

avere effetto dal 1° giugno 2018” (doc. IV).

Altrettanto

correttamente l’amministrazione ha, con la risposta di causa, rilevato che

“ancora una volta in rettifica della decisione impugnata (che nel caso in

disamina non prevede gli interessi moratori poiché esclusi nella delibera del

1° marzo 2022; doc. 159), l’Ufficio AI tiene a concordare con il ricorrente sul

principio del diritto dell’assicurato agli interessi moratori. Tuttavia, l’UAI

ritiene che gli interessi debbano decorrere dal 1° giugno 2020 (e meglio 24

mesi dopo la nascita del diritto a rendita in conformità all’art. 26 cpv. 2

LPGA) al (per le prestazioni menzionate nella decisione impugnata) 30 giugno

2022 (ossia, giusta l’art. 7 cpv. 2 OPGA, al termine del mese in cui è stato

emesso l’ordine di pagamento del 24 giugno 2022. Informazione acquisita dalla

scrivente dal Servizio rendite e indennità della Cassa __________)” (doc. IV).

2.3. Il

patrocinatore dell’insorgente ha, invece, contestato la compensazione delle

rendite arretrate (periodo 1° luglio 2018 – 21 maggio 2019) con le indennità

giornaliere versate nel medesimo periodo dalla __________ (doc. VIII).

Il

legale ha innanzitutto messo in dubbio che l’Ufficio AI potesse procedere alla

compensazione richiesta dalla __________, dato che l’assicurato non ha mai

avallato la domanda di compensazione. Egli ha quindi rilevato che “prima di

poter procedere con detto pagamento, la Cassa __________ deve in altri termini

attendere una conferma da parte dell’assicurato oppure l’esito della procedura

che contrappone l’assicurato alla spettabile __________” (cfr. doc. XII).

Sul

tema, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che nel caso di specie

si è “in presenza di un terzo che ha versato (in virtù delle proprie condizioni

generali) anticipi ai sensi degli artt. 26 cpv. 4 lett. b LPGA e 85bis cpv. 2

lett. b OAI (cfr. altresì le note marg. 10064, 10067 e 10068 delle

Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)” (cfr. doc. IV/1).

Questo

Tribunale rileva quanto segue.

Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per

l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni

dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti: a. al datore di

lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi; b. a

un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art.

85bis OAI, che regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che

hanno effettuato anticipi, precisa in proposito che:

" 1 I datori di lavoro,

gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie,

gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di

responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di

una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono

esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e

fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista

dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far

valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto

all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione

dell'Ufficio AI.

2 Sono

considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a

rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al

terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al

rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza

equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli

arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato

anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono

stati forniti."

Va qui

evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza

equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi

direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con

riferimenti).

La

citata disposizione non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007

IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il

1° gennaio 2008.

Le cifre marginali

10065, 10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le

rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia,

Fatti

i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal

1° gennaio 2003), prevedono quanto segue:

" (…)

10065 Sono

considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li

hanno concessi:

10066 - le

prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita

che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto

la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

10067 - le

prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge

risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo

della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge

preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

10068 Sono

considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate

sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione

contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una

cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione

di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

10068.1 Nel caso

della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo

nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a

terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un

pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata

versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

10068.2 Se ad

esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta

per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la

differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del

versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni

dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello

stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).

10069 L’accordo

sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge

non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei

confronti dell’AVS o dell’AI.

10070 Il terzo

che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua

richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso

prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo

scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

(…)."

Nel

caso in esame, è incontestato che l’assicurato, in attesa della decisione di

rendita AI, abbia ricevuto dal 1° luglio 2018 al 21 maggio 2019 (periodo della

compensazione) delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della LCA da

parte di __________, così come risulta dal formulario “Compensazione di

pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI”, compilato il 12 aprile 2022

dall’assicuratore (cfr. doc. IV/1).

Inoltre,

nel caso di specie si è in presenza, come correttamente rilevato dall’Ufficio

Considerandi

AI, di un terzo che ha versato anticipi ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 b OAI, disposizione

che concerne il rimborso di anticipi versati “contrattualmente o legalmente,

nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una

rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge”.

In tale

prospettiva, va evidenziato che il diritto di __________ al rimborso nei

confronti dell’AI emerge in maniera inequivocabile dalle Condizioni generali

dell’Assicurazione perdita di salario per malattia secondo la LCA, versione

1/2015, prodotte dall’Ufficio AI in data 19 ottobre 2022, il cui art. 8.3

(prestazioni anticipate: condizioni nonché diritto di rimborso o di

compensazione) prevede che: “b) __________ ha in particolare il diritto di

rimborso a prestazioni di terzi fornite successivamente (ad es. rendite

dell’assicurazione per l’invalidità e quelle delle istituzioni di previdenza di

qualsiasi tipo)” (doc. X/1).

Alla

luce di quanto sopra, la contestazione dell’avv. RA 1 circa il mancato accordo

alla compensazione da parte dell’assicurato appare, quindi, del tutto

ininfluente.

Nello

scritto del 14 ottobre 2022 l’avv. RA 1 ha anche contestato l’ammontare chiesto

in compensazione dalla __________, rilevando come le indennità giornaliere

versate all’assicurato coprivano solo il 90% della perdita di guadagno e non il

100%. Per tali ragioni, secondo il legale, l’assicurato avrebbe ancora diritto

al versamento di fr. 12'156.70, motivo per il quale l’importo da compensare non

può ammontare a fr. 18'514.52, ma solo a 6'357.80

(cfr. doc. VIII, corsivo

della redattrice).

L’entità

della somma posta in compensazione è poi stata nuovamente messa in discussione

dal patrocinatore dell’insorgente nello scritto del 26 ottobre 2022 (doc. XII,

corsivo della redattrice).

Al

riguardo questo Tribunale si limita a precisare che contestazioni in merito al

diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in

compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono

essere oggetto della presente vertenza (vedi, per dei casi analoghi, la STCA

32.2014.46

del 17 marzo 2015 e la STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).

Infatti,

in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione

derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di

crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare

valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore

interessato (SZS/RSAS 2014 pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF

9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul

pagamento diretto nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne

unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del

credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (STF 9C_287/2014

citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012

del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21

ottobre 2004 consid. 4.2).

In

queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis

cpv. 2 b OAI (cfr. art. 8.3 delle CGA) è dato e quindi la compensazione tramite

il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita

conferma.

2.4

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico delle

parti nella misura di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che, confermata la compensazione delle

rendite con la __________, RI 1 ha diritto al versamento della rendita intera

di invalidità dal 1° giugno 2018 e al versamento di interessi di mora dal 1°

giugno 2020 al 30 giugno 2022 ai sensi del consid. 2.2., il cui calcolo deve essere effettuato dall’Ufficio AI a cui gli atti

vengono a tale scopo rinviati.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico di RI 1 e dell’Ufficio assicurazione

invalidità in ragione di metà ciascuno. L’Ufficio AI rifonderà al ricorrente

fr. 1'200.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti