32.2022.54
Assicurato, a ragione, ha rivendicato il diritto alla rendita da maggio 2018 e il versamento degli interessi di mora da giugno 2020 a giugno 2022. Corretta la decisione dell'Ufficio AI riguardo al diritto alla compensazione delle rendite arretrate con le indennità giornaliere di malattie già versate
12 dicembre 2022Italiano19 min
i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.54
cr
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19
agosto 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 giugno 2022
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. In data
26 dicembre 2017 RI 1, nato nel 1959, di professione consulente alla clientela
presso la __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
indicando quale danno alla salute di essere affetto da depressione da inizio
2017 (doc. 11).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una visita a cura
del dr. __________ e della dr.ssa __________ del SMR (doc. 38), con progetto di
decisione del 4 luglio 2018 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni,
non sussistendo un sufficiente grado di invalidità (doc. 46).
A
seguito delle obiezioni sollevate contro tale progetto di decisione
dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, e supportate da documentazione
medico specialistica (referto del dr. __________), l’Ufficio AI ha ordinato una
perizia psichiatrica affidata al __________, seguita, su richiesta del SMR, da
un complemento peritale __________, cui è susseguita una presa di posizione
finale del SMR. Sulla base di quest’ultima, l’Ufficio AI, con decisione del 20
marzo 2019, ha confermato il rifiuto delle prestazioni (doc. 87).
Tale
decisione è stata annullata dal TCA con sentenza 32.2019.82 dell’8 maggio 2020,
con la quale questo Tribunale, constatato come si fosse in presenza di un accertamento dei fatti lacunoso, ha disposto il rinvio
degli atti all’amministrazione affinché mettesse in atto gli accertamenti
peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale fosse lo stato di
salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità
lavorativa (doc. 99).
1.2. Conformemente
a quanto indicato nella sentenza di rinvio, l’Ufficio AI, dopo avere ordinato
una perizia a cura del dr. __________ e tenuto conto delle relative risultanze
contenute nel rapporto peritale del 21 novembre 2021 (doc. 145), con progetto
di decisione del 20 gennaio 2022 (doc. 155), poi confermato con decisione del
20 giugno 2022 (doc. 160), ha assegnato all’assicurato il diritto ad una
rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2018 al 30 novembre 2018 e il
diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2018 in poi. Il
versamento delle prestazioni è, tuttavia, stato fatto decorrere solo dal 1°
luglio 2018 a causa della tardività della presentazione della domanda. Dalla
decisione del 20 giugno 2022 risulta che le rendite arretrate sono state
compensate con complessivi fr. 18'514.52 rivendicati da __________ (in seguito:
__________) a titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della
LCA (doc. 160).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 19 agosto 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale,
che il diritto alle prestazioni e il versamento degli interessi di mora sulle
rendite arretrate decorra dal 1° marzo 2018 o, in via subordinata, che il
diritto alla rendita decorra dal 1° marzo 2018, con diritto agli interessi di
mora sulle rendite arretrate a far tempo dal 1° maggio 2018 (doc. I).
Sostanzialmente
l’insorgente ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia rifiutato di
accordargli degli interessi di mora sulle rendite arretrate, con la motivazione
che egli avrebbe omesso di collaborare, non avendo trasmesso copia del proprio
documento di identità. Egli ha sottolineato di non avere mai ricevuto alcun
richiamo da parte dell’amministrazione, e di avere debitamente trasmesso il
documento richiesto, come risulta dall’incarto.
Quanto
alla decorrenza del diritto alla rendita, l’assicurato ha rilevato di avere
presentato la domanda di prestazioni già nel mese di settembre 2017, giudicata
a quel momento dall’amministrazione “non opportuna”. Seguendo, in buona fede,
quanto indicato dall’Ufficio AI, l’insorgente ha poi presentato nuovamente la
richiesta di prestazioni nel mese di dicembre 2017. Per tali ragioni, dunque,
egli chiede di poter essere posto al beneficio di prestazioni già dal 1° marzo
2018 (doc. I).
1.4. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI ha proposto il rinvio degli atti
all’amministrazione al fine di procedere al versamento della rendita spettante
all’assicurato a partire dal 1° giugno 2018, invece che dal 1° luglio 2018,
considerando che la presentazione della domanda di prestazioni risalga al 5
dicembre 2017.
L’Amministrazione
ha pure proposto, in rettifica a quanto indicato nella decisione impugnata, di
riconoscere all’assicurato il diritto agli interessi moratori dal 1° giugno
2020 (ossia 24 mesi dopo la nascita del diritto alle prestazioni).
L’amministrazione
ha, invece, rilevato di non poter condividere la richiesta dell’insorgente di
far risalire l’inizio del diritto alla rendita al mese di marzo 2018, perché la
condizione dell’anno di carenza di cui all’art. 28 cpv. 1 LAI si è realizzata
unicamente nel mese di maggio 2018, l’inizio della malattia di lunga durata dovendo
essere fatta risalire al 22 maggio 2017 (cfr. doc. IV).
1.5. Con
scritto del 14 ottobre 2022 il legale dell’insorgente ha rilevato di
condividere le conclusioni dell’Ufficio AI “nella misura in cui quest’ultimo
conclude riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità a
far tempo dal 1° giugno 2018; segnatamente nella misura in cui riconosce
all’assicurato il diritto ad interessi moratori al 5% sulle rendite arretrate
nel periodo dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022” (doc. VIII).
Il
patrocinatore dell’insorgente ha, invece, contestato la domanda presentata
dalla __________ di compensare le indennità giornaliere versate con le rendite
arretrate per un importo di fr. 18'514.52, ritenendo che da tale importo
occorra dedurre fr. 12'156.70 a cui l’assicurato avrebbe ancora diritto (doc.
VIII).
1.6. Con
osservazioni del 19 ottobre 2022 l’Ufficio AI– a prescindere dall’effettiva
ricevibilità (non essendo stata presentata con il ricorso) della contestazione
circa la bontà della compensazione effettuata con la __________ – ha prodotto
copia delle condizioni generali di assicurazione, a dimostrazione del diritto
di detto ente di vedersi rimborsare le rendite di invalidità versate
successivamente alle sue indennità.
L’amministrazione
ha, inoltre, rilevato che come già indicato dal TCA nella sentenza 32.2014.46
del 17 marzo 2015, “la decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei
confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le
modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in
restituzione dall’assicuratore (STF 9C_287/2014)” (doc. X).
1.7. Con
scritto del 26 ottobre 2022 il legale dell’insorgente ha rilevato che “per
quanto attiene la compensazione delle rendite AI arretrate, se fosse anche vero
che questo aspetto non può essere oggetto della presente procedura, ciò non
toglie che con il riconoscimento del diritto dell’assicurato ad una rendita già
a far tempo dal 1° giugno 2018 a seguito del rinvio degli atti un ricalcolo
delle compensazioni pure si giustifica in ogni caso. L’assicurato non ha
oltretutto mai avallato la domanda di compensazione che la spettabile __________
ha presentato alla Cassa __________. Quest’ultima a maggior ragione non può
quindi procedere con il pagamento in favore della spettabile ___________ così
come prospettato nella decisione contestata. Prima di procedere con detto
pagamento, la Cassa __________ deve in altri termini attendere una conferma da
parte dell’assicurato oppure l’esito della procedura che contrappone
l’assicurato alla spettabile __________.
Il
patrocinatore dell’assicurato ha poi nuovamente contestato l’entità
dell’ammontare chiesto in compensazione (doc. XII).
1.8. Con
osservazioni del 2 novembre 2022, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della
proposta di rinvio atti limitatamente a quanto illustrato nella risposta di
causa e nelle osservazioni del 19 ottobre 2022.
L’amministrazione
ha ribadito di non ritenere condivisibile l’ulteriore richiesta di verifica
della compensazione effettuata dalla __________, ritenendo non di rilievo
sapere a quanto ammontano esattamente i rapporti di dare-avere tra l’assicurato
e il suo assicuratore perdita di guadagno, dato che risultano pacifici gli
importi delle rendite retroattive a disposizione del terzo che ha effettuato
gli anticipi e il periodo della compensazione. Pertanto, l’Ufficio AI ha
concluso che “se non per il mese di giugno 2018, l’amministrazione (ricordato
che gli interessi moratori andranno versati all’assicurato) non prevede di rivedere
questo aspetto” (doc. XIV).
Tali
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr.
doc. XV), con facoltà di presentare eventuali osservazioni. Ad oggi non sono
pervenute al TCA ulteriori annotazioni.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è il momento a partire dal quale far decorrere l’effettivo versamento
delle prestazioni, visto il ritardo nel deposito della domanda; l’esistenza del
diritto agli interessi di mora sulle rendite arretrate, nonché la compensazione
operata dall’Ufficio AI tra una parte delle rendite arretrate e le prestazioni
già versate a titolo di indennità giornaliera da parte della __________.
2.2. In
concreto, le parti convengono sulla necessità di procedere al rinvio degli atti
all’Ufficio AI, ritenuto che, in rettifica della decisione impugnata, la
rendita intera di invalidità debba essere versata a partire dal 1° giugno 2018
e che sulle rendite arretrate debbano essere attribuiti gli interessi moratori.
Con decisione
del 20 giugno 2022, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato il diritto ad una
rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2018 al 30 novembre 2018 e il
diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2018 in poi,
precisando che “il versamento della rendita può avvenire unicamente dopo 6 mesi
dal deposito della domanda, nel caso specifico dal 1° luglio 2018 (art. 29
LAI)”.
Dalla
decisione del 20 giugno 2022 risulta, inoltre, che le rendite arretrate sono
state compensate con complessivi fr. 18'514.52 rivendicati da __________ a
titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della LCA e meglio:
fr. 2'350 dal 1.7.2018 al 31.7.2018, fr. 9'400 dal 1.8.2018 al 30.11.2018 e fr.
6’764.50 dal 1.12.2018 al 21.5.2019 (doc. 160).
Il TCA
rileva che, con la risposta di causa, l’Ufficio AI, ritenendo di dovere
rivedere la propria decisione, ha proposto “il rinvio degli atti
all’amministrazione al fine di calcolare e versare il diritto alla rendita
intera spettante all’assicurato per il mese di giugno 2018 e il diritto dello
stesso agli interessi moratori dal 1° giugno 2020” (cfr. doc. IV).
Tale
proposta è stata approvata dall’insorgente, il quale, con scritto del 14
ottobre 2022, ha espressamente indicato che “possiamo condividere le
conclusioni esposte dall’Ufficio AI nella risposta e ciò nella misura in cui
quest’ultimo conclude riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita di
invalidità a far tempo dal 1° giugno 2018; segnatamente nella misura in cui
riconosce all’assicurato il diritto ad interessi moratori al 5% sulle rendite
arretrate nel periodo dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022” (cfr. doc. VIII).
Questo
Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle proposte formulate dall’Ufficio
AI nella risposta di causa, con le quali concorda, e che sono state, peraltro,
pure condivise dall’assicurato.
In
particolare, appare corretto far risalire la data di presentazione della
domanda di prestazioni da parte dell’assicurato al 5 dicembre 2017, come
proposto dall’amministrazione, di modo che “in rettifica della decisione
impugnata e giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI, il versamento delle prestazioni debba
avere effetto dal 1° giugno 2018” (doc. IV).
Altrettanto
correttamente l’amministrazione ha, con la risposta di causa, rilevato che
“ancora una volta in rettifica della decisione impugnata (che nel caso in
disamina non prevede gli interessi moratori poiché esclusi nella delibera del
1° marzo 2022; doc. 159), l’Ufficio AI tiene a concordare con il ricorrente sul
principio del diritto dell’assicurato agli interessi moratori. Tuttavia, l’UAI
ritiene che gli interessi debbano decorrere dal 1° giugno 2020 (e meglio 24
mesi dopo la nascita del diritto a rendita in conformità all’art. 26 cpv. 2
LPGA) al (per le prestazioni menzionate nella decisione impugnata) 30 giugno
2022 (ossia, giusta l’art. 7 cpv. 2 OPGA, al termine del mese in cui è stato
emesso l’ordine di pagamento del 24 giugno 2022. Informazione acquisita dalla
scrivente dal Servizio rendite e indennità della Cassa __________)” (doc. IV).
2.3. Il
patrocinatore dell’insorgente ha, invece, contestato la compensazione delle
rendite arretrate (periodo 1° luglio 2018 – 21 maggio 2019) con le indennità
giornaliere versate nel medesimo periodo dalla __________ (doc. VIII).
Il
legale ha innanzitutto messo in dubbio che l’Ufficio AI potesse procedere alla
compensazione richiesta dalla __________, dato che l’assicurato non ha mai
avallato la domanda di compensazione. Egli ha quindi rilevato che “prima di
poter procedere con detto pagamento, la Cassa __________ deve in altri termini
attendere una conferma da parte dell’assicurato oppure l’esito della procedura
che contrappone l’assicurato alla spettabile __________” (cfr. doc. XII).
Sul
tema, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che nel caso di specie
si è “in presenza di un terzo che ha versato (in virtù delle proprie condizioni
generali) anticipi ai sensi degli artt. 26 cpv. 4 lett. b LPGA e 85bis cpv. 2
lett. b OAI (cfr. altresì le note marg. 10064, 10067 e 10068 delle
Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)” (cfr. doc. IV/1).
Questo
Tribunale rileva quanto segue.
Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né
costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per
l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni
dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti: a. al datore di
lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi; b. a
un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art.
85bis OAI, che regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che
hanno effettuato anticipi, precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro,
gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie,
gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
2 Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a
rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al
terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al
rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza
equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
Va qui
evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza
equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi
direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con
riferimenti).
La
citata disposizione non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007
IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il
1° gennaio 2008.
Le cifre marginali
10065, 10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le
rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia,
Fatti
i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal
1° gennaio 2003), prevedono quanto segue:
" (…)
10065 Sono
considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li
hanno concessi:
10066 - le
prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita
che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto
la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
10067 - le
prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge
risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo
della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge
preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
10068 Sono
considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate
sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione
contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una
cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione
di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.
10068.1 Nel caso
della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo
nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a
terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un
pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata
versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
10068.2 Se ad
esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta
per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la
differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del
versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni
dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello
stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).
10069 L’accordo
sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge
non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei
confronti dell’AVS o dell’AI.
10070 Il terzo
che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua
richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso
prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo
scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
(…)."
Nel
caso in esame, è incontestato che l’assicurato, in attesa della decisione di
rendita AI, abbia ricevuto dal 1° luglio 2018 al 21 maggio 2019 (periodo della
compensazione) delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della LCA da
parte di __________, così come risulta dal formulario “Compensazione di
pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI”, compilato il 12 aprile 2022
dall’assicuratore (cfr. doc. IV/1).
Inoltre,
nel caso di specie si è in presenza, come correttamente rilevato dall’Ufficio
Considerandi
AI, di un terzo che ha versato anticipi ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 b OAI, disposizione
che concerne il rimborso di anticipi versati “contrattualmente o legalmente,
nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una
rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge”.
In tale
prospettiva, va evidenziato che il diritto di __________ al rimborso nei
confronti dell’AI emerge in maniera inequivocabile dalle Condizioni generali
dell’Assicurazione perdita di salario per malattia secondo la LCA, versione
1/2015, prodotte dall’Ufficio AI in data 19 ottobre 2022, il cui art. 8.3
(prestazioni anticipate: condizioni nonché diritto di rimborso o di
compensazione) prevede che: “b) __________ ha in particolare il diritto di
rimborso a prestazioni di terzi fornite successivamente (ad es. rendite
dell’assicurazione per l’invalidità e quelle delle istituzioni di previdenza di
qualsiasi tipo)” (doc. X/1).
Alla
luce di quanto sopra, la contestazione dell’avv. RA 1 circa il mancato accordo
alla compensazione da parte dell’assicurato appare, quindi, del tutto
ininfluente.
Nello
scritto del 14 ottobre 2022 l’avv. RA 1 ha anche contestato l’ammontare chiesto
in compensazione dalla __________, rilevando come le indennità giornaliere
versate all’assicurato coprivano solo il 90% della perdita di guadagno e non il
100%. Per tali ragioni, secondo il legale, l’assicurato avrebbe ancora diritto
al versamento di fr. 12'156.70, motivo per il quale l’importo da compensare non
può ammontare a fr. 18'514.52, ma solo a 6'357.80
(cfr. doc. VIII, corsivo
della redattrice).
L’entità
della somma posta in compensazione è poi stata nuovamente messa in discussione
dal patrocinatore dell’insorgente nello scritto del 26 ottobre 2022 (doc. XII,
corsivo della redattrice).
Al
riguardo questo Tribunale si limita a precisare che contestazioni in merito al
diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in
compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono
essere oggetto della presente vertenza (vedi, per dei casi analoghi, la STCA
32.2014.46
del 17 marzo 2015 e la STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).
Infatti,
in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione
derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di
crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare
valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore
interessato (SZS/RSAS 2014 pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF
9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul
pagamento diretto nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne
unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del
credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (STF 9C_287/2014
citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012
del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21
ottobre 2004 consid. 4.2).
In
queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis
cpv. 2 b OAI (cfr. art. 8.3 delle CGA) è dato e quindi la compensazione tramite
il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita
conferma.
2.4
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico delle
parti nella misura di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che, confermata la compensazione delle
rendite con la __________, RI 1 ha diritto al versamento della rendita intera
di invalidità dal 1° giugno 2018 e al versamento di interessi di mora dal 1°
giugno 2020 al 30 giugno 2022 ai sensi del consid. 2.2., il cui calcolo deve essere effettuato dall’Ufficio AI a cui gli atti
vengono a tale scopo rinviati.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico di RI 1 e dell’Ufficio assicurazione
invalidità in ragione di metà ciascuno. L’Ufficio AI rifonderà al ricorrente
fr. 1'200.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti