32.2022.55
Conferma della determinazione dell'importo della rendita. A seguito degli Accordi bilaterali i contributi versati in Italia non posso essere conteggiati ai fini del periodo di contribuzione e tantomeno per colmare lacune contributive svizzere
10 ottobre 2022Italiano19 min
reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.55
BS
Lugano
10 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 20 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, nel settembre 2020
ha presentato una domanda di prestazioni adducendo molteplici affezioni (doc. 3,
se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti
dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso,
con decisione 23 febbraio 2022, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, pur
avendo accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 1.
settembre 2015, rispettivamente del 50% in attività adeguata dal 26 febbraio
2016 e calcolato un grado d’invalidità del 61% conferente un diritto a ¾ di
rendita con effetto da settembre 2016 (termine dell’anno d’attesa), ha respinto
la richiesta di prestazioni, motivando tale decisione, tra l’altro, con il
fatto che nel 2016 l’assicurato non poteva vantare tre anni di contributi
assicurativi di cui uno in Svizzera (doc. 35 incarto AI, doc. A1);
1.3. Con ricorso del 21 marzo 2022
l’assicurato ha tempestivamente contestato la suddetta decisione, postulando
l’attribuzione di una rendita. Rileva anzitutto come la domanda di prestazioni
del 2020 concerneva le nuove patologie insorte nel 2019 e presenti al momento
della relativa richiesta e non quelle pregresse accertate nel 2016. Per questo
motivo, il ricorrente sostiene che al momento delle affezioni invalidanti
sopravvenute nel 2019 aveva già maturato 39 anni di contribuzione, di cui quasi
tre in Svizzera, ragione per cui i presupposti per il conferimento di una
rendita sono in concreto adempiute. A supporto delle sue allegazioni
l’insorgente ha presentato, tra l’altro, l’estratto conto previdenziale
italiano (doc. A9) e le decisioni della Cassa __________ per gli anni 2018-2021
(pagg. 162 - 191);
1.4. Aderendo sostanzialmente alle
motivazioni dell’assicurato, con decisione 3 maggio 2022, riesaminata la pronunzia
contestata e tenuto conto delle incapacità lavorative dall’ottobre 2018,
l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto a ¾ di rendita (grado AI 60%) dal
1. ottobre 2019, versata dal 1. marzo 2021 trattandosi di una domanda tardiva ai
sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. 50).
Pertanto, con sentenza del 27
maggio 2022 questo Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli poiché divenuta
priva di oggetto (inc. 32.2022.17).
1.5. Con decisione del 20 giugno 2022 l’Ufficio
AI, riconoscendo il diritto a tre quarti di rendite dal 1° ottobre 2019 con
versamento dal 1° marzo 2021, ha quantificato la rendita a fr. 55 mensili e due
rendite completive di fr. 22 ciascuna, sempre mensili. La prestazione è stata fra
l’altro determinata sulla base di una scala (parziale) di rendita 2, pari ad un
periodo contributivo di 1 anni e 10 mesi e di un reddito annuo medio di fr.
32'982 (stato 2021). Contestualmente l’amministrazione ha disposto, oltre alla
corrente rendita di giugno 2022, il pagamento delle rendite retroattive dal 1°
marzo 2021 al 31 maggio 2022.
1.6. Contro quest’ultima decisione
l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso con il quale contesta l’importo
della rendita. In sostanza ritiene che non è stato tenuto conto del periodo
contributivo italiano e tantomeno dei periodi in cui sua moglie aveva
contributo all’AVS come coniuge senza attività lucrativa.
1.7 Con la risposta di causa, l’amministrazione
ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la validità del calcolo della
prestazione. Rileva in particolare che, a seguito degli accordi bilaterali, i
contributi versati dal ricorrente all’estero non sono computati ai fini della
rendita svizzera. Inoltre precisa che il periodo contributivo della moglie non
può essere preso in considerazione poiché durante quel periodo l’insorgente era
domicilio all’estero.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.3 Oggetto
del contendere è l’ammontare dei tre quarti di rendita intera il cui diritto è
sorto il 1° ottobre 2019, ma versata solo dal 1° marzo 2021 essendo stata la
richiesta di prestazioni depositata tardivamente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1
LAI.
2.4. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che,
all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il
cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al
calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare
prescrizioni completive.
2.5. Le rendite sono determinate sulla
base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.
2.5.1. Periodo di contribuzione/scala di
rendita.
Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le
rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite
complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite
parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il calcolo della rendita è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1
LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia
pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione
presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o
parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata
sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita
parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Fatti
I periodi di contribuzione tra il
31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del
diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione
è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione
degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS
sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3
cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Infine,
secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una
persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più
di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il
contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo
29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.
2.5.2. Inoltre, la rendita è calcolata in
base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da
un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti
educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti
assistenziali (lett. c).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività
lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv.
1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di
calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto
nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il
cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della
prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Il reddito annuo determinante
(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo
reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente
rendita.
Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati
versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non
hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in
seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29
quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3
LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di
matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto
alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a
una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto
mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il
compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali
entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis
cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1
LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati
per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più
figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Tuttavia nessun accredito è
attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno
in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone
coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà
tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli
anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito
l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.6. Nel caso in esame, con la decisione
contestata la rendita è stata calcolata sulla base di un periodo di
contribuzione di 1 anno e 10 mesi, di una scala di rendita (parziale) 2, di un
mezzo accredito per compiti educativi, di un reddito annuo medio determinante
(RAM) di fr. 32982 e di una durata di contribuzione per il RAM di 1 anno e 10
mesi, corrispondente ad un importo mensile di fr. 55, oltre a due rendite
completive per figli di fr. 22 al mese ciascuna, il tutto con effetto dal 1°
marzo 2021.
L’assicurato contesta la
determinazione della rendita, sostenendo che devono essere aggiunti anche i
suoi periodi di contribuzione in Italia. Rileva poi che non è stato tenuto conto
del periodo di contribuzione di sua moglie.
2.7. Dall’esame degli atti (in particolare
i fogli di calcolo [doc. 15]) della Cassa __________ (competente per eseguire
il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) e come spiegato dalla
stessa nella risposta di causa, al calcolo della rendita va data adesione.
Scala di rendita
Come
detto, la scala di rendita è determinata sulla base del periodo di
contribuzione.
Nel
caso concreto, essendo l’assicurato nato il __________ 1961, il suo periodo di
contribuzione va dal 1° gennaio 1982 (anno susseguente il compimento del 20°
anno di età) al 31 dicembre 2018 (anno precedente il diritto alla rendita Al).
Durante
questo periodo egli presenta tuttavia una durata contributiva di un anno,
aggiuntivo di 10 mesi dell’anno di inizio della rendita, per una contribuzione
totale di 1 anno e 10 mesi. Questo è dovuto al fatto che il ricorrente,
domiciliato in Svizzera dal 1° gennaio 2018 (cfr. permesso di soggiorno in doc.9
inc. Cassa), ha contribuito unicamente per 12 mesi nel 2018. Con lo scopo di colmare
le lacune contributive la Cassa ha correttamente considerato i 10 mesi dell’anno
in cui è sorto il diritto alla rendita (2019) come prescritto dall'articolo 52c
OAVS (tale articolo dispone che i contributi tra il 31 dicembre precedente
l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita posso
essere conteggiati per colmare lacune contributive). Complessivamente, ai fini
della determinazione della scala di rendita, sono stati considerati 1 anno e 10
mesi di contribuzione, periodo contributivo incompleto rispetto ai 37 anni di
contribuzione completa che un assicurato della sua classe di età avrebbe
presentato. Con il succitato periodo di contribuzione, tenuto conto delle
tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, l’assicurato presenta una scala di
rendita (parziale) 2 (la scala di rendita massima è la 44).
L’assicurato
sostiene che debba essere tenuto conto dei contributi versati in Italia.
Rettamente nella risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che ciò non è
possibile. Infatti, con l'entrata in
vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle
persone (ALC), è applicabile il regolamento n. 883/2004 (in precedenza il
regolamento CEE n. 1408/71), che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo
autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. DTF 130 V 51 dove l’Alta Corte, in
applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in
un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita
di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia; cfr. STCA 30.2016.11
del 6 luglio 2016; STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011; STCA 30.2006.13 del 4
luglio 2006) ed i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato non sono
da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione
svizzera per la vecchiaia ed i superstiti (DTF 130 V 51 consid. 4 e 5) e di conseguenza neppure
per il calcolo della rendita per l’invalidità. Questo diversamente da quanto
avviene per l’accertamento della durata minima di contribuzione di tre anni ex art. 36 cpv. 1 LAI, avente il seguente tenore: “Hanno
diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere
dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni”.
A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione
che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005
pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche marg. 3004.3
cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI (DR) edite dall’UFAS). Inoltre, secondo il TF, quest’ultima condizione non crea una
discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.) (cfr. STCA
32.2021.119 consid. 2.8). Nella fattispecie concreta questo è stato il caso,
avendo infatti l’amministrazione tenuto conto del periodo contributivo italiano
per colmare gli anni mancanti per giungere al periodo contributivo minimo di
tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), tenuto conto almeno dell’anno di contribuzione
all’AVS (cfr. doc. 15 – 5/8 inc. Cassa). Questo si evince
inoltre dalla decisione 3 maggio 2022 (“Risulta che lei assolve le
condizioni assicurative per beneficiare del diritto alla rendita d’invalidità
secondo l’art. 36 LAI, avendo contribuito per almeno un anno in Svizzera
(contributi personali versati dal 01.01.2018, mentre risulta pacifico che lei
abbia realizzato i due anni di contributi in Italia”; doc. 50).
Va comunque
fatto presente che in concreto, il ricorrente è beneficiario di una pensione italiana
d’inabilità (cfr. comunicazione 6 dicembre 2016 dell’INPS in doc. 21).
L’assicurato ritiene
altresì che il periodo di contribuzione di sua moglie, domiciliata in Svizzera,
quale persona senza attività lucrativa serva a coprire le sue lacune
contributive (sulla fondatezza dell’assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in
Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora in un paese dell’UE: cfr.
DTF 140 V 98 consid. 8.1). Anche in questo caso l’argomento del ricorrente non
merita tutela.
Va
ricordato (cfr. consid. 2.5.1) che ai sensi dell’art. 50 OAVS, si ha un anno
intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli
articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante
detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di
contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.
Sino a dicembre 2017
il ricorrente era domiciliato in Italia, dove ha lavorato, motivo per cui non
era obbligatoriamente assoggettato all’AVS (art. 1a LAVS, cfr. anche art. 1b
LAI che rinvia all’art. 1° e 2 LAVS) e quindi non ha versato alcun contributo.
Tantomeno risulta che in quel periodo egli abbia facoltativamente contribuito all’AVS
ai sensi dell’art. 2 LAVS. Inoltre, il fatto che durante il periodo all’estero sua
moglie abbia contribuito all’AVS quale persona senza attività non è rilevante.
In primo luogo perché, diversamente da quanto prescritto dall’art. 29ter cpv. 2
lett. b LAVS (cfr. 2.5.1), la moglie del ricorrente, essendo stata assoggetta
quale persona senza attività lavorativa, non ha versato, giusta l’art. 3 cpv. 3
LAVS, il doppio del contributo minimo come persona con attività lucrativa.
Inoltre, durante quel periodo il ricorrente, come visto, non era assoggettato
all’AVS. Ciò trova conferma nel marg. 5008 secondo cui non è
considerato come durata di contribuzione il periodo privo di un rapporto
assicurativo ai sensi degli art. 1a e 2 LAVS e dell’art. 1a (recte: 1b) LAI
(sottolineatura del redattore; cfr. anche STCA 32.2019.196 del 2 giugno 2020
consid. 3).
Visto quanto sopra, l’applicazione
della scala di rendita 2 è corretta e va confermata.
Reddito
annuo medio (RAM)
Per
quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi
iscritti nel conto individuale (sui quali sono stati versati i contributi)
dell’assicurato relativi al periodo di contribuzione determinante (in pratica
solo il 2018), ciò che corrisponde a fr. 11'000 (cfr. doc. 15 – 5/8 inc. Cassa).
L’importo
così calcolato è stato rivalutato in funzione dell’indice previsto per
l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui
all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è
stabilito dall’UFAS secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS.
Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del
reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis
LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel
caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in
considerazione è quella del 2018. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di
rivalutazione risulta essere l’1.000.
La
somma dei redditi rivalutati a fr. 11’000 (11'000 x 1.00) va poi divisa per il
periodo effettivo di contribuzione, ciò che corrisponde ad una media dei
redditi da attività lucrativa di fr. 11’000.
Per
ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto
all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti
educativi. Dal matrimonio sono nate due figlie, Giulia nel 2002 e Giada nel
2006.
All’assicurato
va tuttavia attribuito un solo accredito (2018), poiché nessun accredito è
assegnato quando egli si trovava all’estero e non assicurato all’AVS.
Va
poi tenuto conto che per le persone coniugate durante gli anni civili di
matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv.
3 LAVS).
Come
correttamente riportato nella risposta di causa, la media dell’accredito per
compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita
di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi: durata di contribuzione
computabile.
Nel
caso in esame va conteggiato 1 mezzo accredito educativo nel 2018 per un
ammontare di fr. 21’330 (1'185 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X
0.5 [ossia 1 : 2] : 15 anni e 7 mesi).
Il
reddito annuo medio della rendita corrisponde, come altrettanto correttamente
evidenziato nella risposa di causa, nel 2019 (anno di diritto alla rendita) a
fr. 32’706 (11’000 + 21’330 = 32'330, importo che va arrotondato al limite
superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS). A seguito
dell’adeguamento delle rendite (1° gennaio 2019), il reddito anno medio è stato
rivalutato a fr. 32'928 che corrisponde, utilizzando le citate tabelle, ad una
rendita mensile, con scala 2, di fr. 55, mentre le rendite completive ammontano
a fr. 22 ciascuna (40% della rendita d’invalidità; art. 38 cpv. 1 LAI), come calcolato
dalla Cassa.
La
decisione impugnata va di conseguenza confermata, mentre il ricorso è respinto.
A titolo abbondanziale va ricordato che
qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per far fronte al
fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite dell’agenzia AVS
del Comune di domicilio, una prestazione complementare.
2.8. Secondo
l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico del
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti