32.2022.56
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
31 agosto 2022Italiano5 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2022.56
jv/RG/gm
Lugano
31 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 5 agosto 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato che - per decisione 5 agosto 2022 l’Ufficio AI ha
chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 8'516.85 corrispondenti alle rendite
percepite a torto da novembre 2021 a giugno 2022;
- con scritto datato 22 agosto 2022 RI
1 ha adito lo scrivente Tribunale postulando, in relazione a suddetta decisione,
che “questi fr. 8516,85 siano condonati” ed allegando un suo scritto di
medesima data inviato all’Ufficio AI in cui ha in particolare osservato:
“[…] chiedo che questi fr. 8516,85 siano condonati, visto che l’errore è
vostro e non mio. [...] mia mamma al primo versamento ha chiamato l’ufficio
incassi chiedendo spiegazioni, ma un vostro collaboratore ha risposto che era
giusto così. Io purtroppo questi soldi senza accorgermi li ho già spesi […].”
(doc. I, allegato C).
- ai sensi
dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA
Considerandi
prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi
difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione
delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda
scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve
essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in
giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine
previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una
prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);
- è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
- dovendo – come in
casu rettamente indicato nella decisione di restituzione (cfr. doc. I, allegato
A) – essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la
restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art.
3.
e 4 OPGA), una richiesta di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso
non è ricevibile;
- nella
fattispecie in esame l’intenzione dell’assicurata risulta essere unicamente
quella di chiedere il condono dell’importo da restituire e non di contestare
l’ordine di restituzione in quanto tale: ella sostiene infatti che si tratta di
“un errore dell’istituto delle assicurazioni sociali” adducendo di
aver ricevuto a suo tempo dall’Ufficio AI rassicurazioni circa la correttezza
dei versamenti e di non disporre più dell’importo di cui ora si pretende la
restituzione;
- a non
aver dubbi l’insorgente invoca quindi la sua buona fede in relazione alla
percezione di prestazioni nonché la sua difficile situazione finanziaria che
non le consente di far fronte alla restituzione;
- di conseguenza lo
scritto 22 agosto 2022 unitamente alla documentazione prodotta vengono
trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla
domanda di condono;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito della vertenza, le
spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti vengono trasmessi
all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono.
3. Le spese di fr. 200 sono poste a
carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti