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Decisione

32.2022.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2022Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2022.56

jv/RG/gm

Lugano

31 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 5 agosto 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che - per decisione 5 agosto 2022 l’Ufficio AI ha

chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 8'516.85 corrispondenti alle rendite

percepite a torto da novembre 2021 a giugno 2022;

- con scritto datato 22 agosto 2022 RI

1 ha adito lo scrivente Tribunale postulando, in relazione a suddetta decisione,

che “questi fr. 8516,85 siano condonati” ed allegando un suo scritto di

medesima data inviato all’Ufficio AI in cui ha in particolare osservato:

“[…] chiedo che questi fr. 8516,85 siano condonati, visto che l’errore è

vostro e non mio. [...] mia mamma al primo versamento ha chiamato l’ufficio

incassi chiedendo spiegazioni, ma un vostro collaboratore ha risposto che era

giusto così. Io purtroppo questi soldi senza accorgermi li ho già spesi […].”

(doc. I, allegato C).

- ai sensi

dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA

Considerandi

prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi

difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione

delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda

scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve

essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine

previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una

prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);

- è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

- dovendo – come in

casu rettamente indicato nella decisione di restituzione (cfr. doc. I, allegato

A) – essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la

restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art.

3.

e 4 OPGA), una richiesta di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso

non è ricevibile;

- nella

fattispecie in esame l’intenzione dell’assicurata risulta essere unicamente

quella di chiedere il condono dell’importo da restituire e non di contestare

l’ordine di restituzione in quanto tale: ella sostiene infatti che si tratta di

“un errore dell’istituto delle assicurazioni sociali” adducendo di

aver ricevuto a suo tempo dall’Ufficio AI rassicurazioni circa la correttezza

dei versamenti e di non disporre più dell’importo di cui ora si pretende la

restituzione;

- a non

aver dubbi l’insorgente invoca quindi la sua buona fede in relazione alla

percezione di prestazioni nonché la sua difficile situazione finanziaria che

non le consente di far fronte alla restituzione;

- di conseguenza lo

scritto 22 agosto 2022 unitamente alla documentazione prodotta vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla

domanda di condono;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito della vertenza, le

spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Gli atti vengono trasmessi

all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono.

3. Le spese di fr. 200 sono poste a

carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti