32.2022.57
A. solleva eccezione di competenza territoriale dell’UAI. Avendo trasferito la dimora all’estero durante l’istruttoria, la competenza decisionale non era dell’UAI ma dell’UAIE. Ciò sarebbe il caso anche se si volesse considerare l’A. frontaliere. Ricorso accolto con inoltro atti all’UAIE
28 novembre 2022Italiano17 min
2. Le
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.57
JV/RG
Lugano
28 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1976 e da ultimo attivo quale operaio edile con mansioni di muratore/carpentiere,
ha presentato il 10 dicembre 2019 una domanda di prestazioni AI adducendo
problematiche afferenti alla schiena, alle gambe e di natura psichiatrica a far
tempo dal 18 aprile 2019 (docc. 5, 8, 14 e 15 incarto AI).
1.2. Richiamato
il Questionario per il datore di lavoro: Integrazione professionale/Rendita
(doc. 15 incarto AI), effettuato il colloquio di accertamento con il consulente
SIP per poi terminare l’intervento tempestivo (docc. 18, 21 e 28 incarto AI),
richiamato altresì l’incarto medico-assicurativo dalla __________ comprendente
le valutazioni dei medici fiduciari (doc. 6 e segg.; docc. 79, 87 e 88 incarto
AI) e il rapporto medico del curante dr. __________ (specialista in psichiatria,
docc. 20, 24 e 40 incarto AI), l’Ufficio AI ha conferito mandato al medico SMR,
dr. __________, di accertare “l’incapacità lavorativa in attività abituale
di operaio edile, in attività adeguate ed i limiti funzionali” (doc. 35
incarto AI).
Il
medico SMR ha formulato richiesta per una perizia bidisciplinare in ambito
psichiatrico e reumatologico (doc. 41 incarto AI) e l’Ufficio AI l’ha
avvallata, conferendo mandato peritale al __________ di __________ nelle
persone della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e
del dr. __________ (specialista in reumatologia) (doc. 42 e seg. incarto AI).
La valutazione degli specialisti indipendenti è confluita nel referto peritale
del 5 maggio 2022 (doc. 54). Poste le seguenti diagnosi:
" […]
B
Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Nessuna.
B.2
Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Sindrome ansiosa
depressiva (ICD-10 F41.2).
Sindrome da attacchi
di panico (ICD-10 F41.0).
Fibromialgia di tipo
primario
IperCKemia di
origine idiopatica.” (pag. 165 incarto AI)
osservato
che
"
[…]
C Ripercussioni
funzionali dei reperti / delle diagnosi
Per quanto riguarda le
limitazioni psichiatriche presenti vi è una lieve diminuzione solo della
flessibilità nel senso che lo stato ansioso depressivo porta ad avere qualche
difficoltà emotiva nella gestione di imprevisti che possono avvenire nella sua
quotidianità.
Per quanto riguarda le
sole patologie di tipo somatico a carattere reumatologico e di tipo muscolare
non presenta limitazioni funzionali di sorta.” (pag. 165 incarto AI)
e
che
"
[…]
F Verifica della
coerenza
A livello reumatologico
non vi sono segni di aggravamento e il quadro clinico può essere interpretato
solo nell’ambito di una fibromialgia di tipo primario.
A livello psichiatrico
vi e una discordanza tra la percezione dell’A. di non poter più svolgere alcuna
attività lavorativa o comunque in minima parte, la gravità del quadro clinico
obiettivato e le limitazioni nello svolgimento delle attività in tutti gli
ambiti della vita. Nonostante il peggioramento asserito dal curante nessuna
variazione farmacologica è stata intrapresa.” (pag. 166)
circa
l’incapacità lavorativa e la sua evoluzione nel tempo, i periti hanno accertato
quanto segue:
"
[…]
G
Capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in relazione ad un’attività
lavorativa svolta al 100%
100%
H
Capacità lavorativa in un’attività adeguata, in relazione ad un’attività
svolta al 100%
100%
[…]
I.1
Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell’attività
svolta
Capacità lavorativa dello 0% dal
18.4.2019 al 21.1.2020, successivamente dalla data della visita medico
fiduciaria (22.1.2020) del Dr. med. __________ capacità lavorativa del 100%.
I.2
Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un’attività
adatta
Capacità lavorativa dello 0% dal
18.4.2019 al 21.1.2020, successivamente dalla data della visita medico
fiduciaria (22.1.2020) del Dr. med. __________ capacità lavorativa del 100%.”
(pag. 166 e seg.)
Con
rapporto finale del 6 maggio 2022 (doc. 52 incarto AI), il medico SMR ha fatto
proprie le conclusioni peritali.
1.3. Con
progetto di decisione dell’11 maggio 2022 (doc. 55 incarto AI) l’Ufficio AI ha
prospettato il rifiuto di prestazioni siccome il periodo di incapacità
lavorativa (100% dal 18 aprile 2019 e 0% dal 22 gennaio 2020) era inferiore ad
un anno e non essendo dati i presupposti per provvedimenti professionali.
Con
osservazioni del 10 giugno 2022 (doc. 60 incarto AI) l’assicurato – tramite il
sindacato RA 1 (doc. 56 e seg. incarto AI) – ha contestato le conclusioni
peritali secondo cui egli sarebbe tornato abile al lavoro in misura completa
anche nel suo mansionario abituale dal 22 gennaio 2020, rilevando che “in
questo periodo e fino ad aprile 2021 l’assicurazione per la perdita di salario __________
ha corrisposto le prestazioni massime versando l’IG fino all’inizio di aprile
2021”, a comprova del fatto che egli fosse inabile al lavoro. L’assicurato
si è inoltre riservato di produrre nel corso della procedura i risultati di
asseriti accertamenti specialistici da lui mandatati.
Da
ultimo, egli ha contestato che la notifica della domanda d’invalidità sia
avvenuta solo il 18 marzo 2021, “giacché l’assicurato ha inoltrato la
richiesta ben prima, inviando il relativo formulario alla __________ anziché
all’Ufficio AI. […] Giusta gli art. 29 e 30 LPGA
[…] questo
Servizio ha il compito di farla proseguire al servizio competente,
rispettivamente la data di registrazione rimane congelata al momento in cui
viene inviato al primo ente. Di conseguenza […] la data di richiesta
della domanda AI deve essere retrodatata al momento in cui è pervenuto il
formulario nelle mani della __________. […] che questo ente,
erroneamente, non l’abbia fatto proseguire, non ha un’influenza […]” (doc.
60 incarto AI).
Con
decisione del 22 giugno 2022 (doc. 61 incarto AI) l’Ufficio AI ha confermato il
preavviso, prendendo cosi posizione circa le osservazioni dell’assicurato: “[…]
Essendo stata esaminata la situazione clinica […] in modo
approfondito mediante recente perizia bidisciplinare […] non si ritiene
opportuno conferire una detrazione temporale del termine per l’inoltro di
ulteriori osservazioni. Si conferma pertanto […] la bontà della
valutazione medica effettuata dal nostro Servizio Medico Regionale […]. Viene
[…] contestata la data di deposito [della domanda di prestazioni,
n.d.r.]. Si ritiene […] corretta la data di deposito del 18.03.2021, in
quanto è il giorno in cui abbiamo ricevuto il formulario ufficiale.” (pag.
203 incarto AI).
1.4. L’assicurato
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 22 giugno 2022,
postulandone in via principale l’annullamento con concessione del diritto ad
una rendita intera con grado d’invalidità del 100% “trascorso un anno
dall’evento che conduce all’invalidità ed al più presto sei mesi dopo l’avvio
della domanda di prestazioni AI”, subordinatamente l’annullamento con
retrocessione degli atti all’Ufficio AI “con lo scopo di incaricare
l’amministrazione di procedere a dei nuovi accertamenti specialistici tesi a
determinare la capacità lavorativa residua, preso atto che l’esame delle
capacità attitudinali si rileva lacunoso.”.
Il
ricorrente comunica di aver dovuto trasferire il suo domicilio in Italia a
seguito del mancato rinnovo del permesso B e che “[…] sulla base del rimedio
di diritto indicato dall’amministrazione, a cui è nota la nuova domiciliazione,
il presente gravame è proposto direttamente a questa corte essendo stata
segnalata quale autorità competente al trattamento del dossier. Nella denegata
ipotesi che la camera adita risulti irrita e subordinatamente vada piuttosto
individuata nel TAF, si prega di notificare il provvedimento all’autorità competente,
rispettivamente ad indicarci un termine di grazia, per sanare la condizione
formale”.
L’insorgente
contesta la valutazione peritale fatta propria dall’amministrazione,
contrapponendola alle refertazioni dei curanti attestanti un’incapacità
lavorativa completa. Egli asserisce che lo scopo del ricorso consiste nel poter
prendere tempo per produrre le refertazioni medico-specialistiche avviate motu
proprio che dovrebbero, a mente sua, supportare le conclusioni dei curanti e,
di riflesso, smentire quelle dei periti. Al ricorso non è stata allegata
refertazione medica alcuna.
1.5. Con
disposizione del 2 settembre 2022 il Vicepresidente del TCA ha assegnato un
termine di 20 giorni all’Ufficio AI per presentare la risposta di causa e
prendere posizione in merito alla sua competenza (doc. II).
1.6. Con risposta
di causa l’Ufficio AI osserva che sino al termine dell’istruttoria ha mantenuto
la propria competenza, asserendo di aver appreso della revoca definitiva
dell’autorizzazione di soggiorno dell’insorgente solo con il ricorso (pag. 2). Rileva
che anche qualora il TCA non condividesse (in considerazione di insufficienti
oggettive prove circa la residenza effettiva dell’assicurato sul suolo
elvetico) la scelta dell’Ufficio di considerare il ricorrente validamente
domiciliato nel Cantone sino all’emanazione della decisione impugnata, RI 1
sarebbe in ogni caso da considerare un frontaliere, ragione per cui la
competenza per l’istruttoria sarebbe comunque spettata all’Ufficio AI con
l’unica differenza che la decisione formale (e solo quella) avrebbe dovuto
essere intimata dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
Ritenuto che l’insorgente non ha formalmente contestato la competenza
dell’Ufficio AI e/o del TCA, postula che la decisione emanata venga mantenuta e
che il TCA si esprima sul gravame.
Nel
merito, rilevato come l’insorgente si sia limitato a rinviare alle
certificazioni dei curanti senza produrre alcuna refertazione medica in questa
sede, l’Ufficio AI postula la reiezione del gravame e, di riflesso, la conferma
della decisione impugnata.
1.7. Con
disposizione del 14 settembre 2022 il Vicepresidente del TCA ha assegnato un
termine di 10 giorni al ricorrente per presentare eventuali altri mezzi di
prova, ciò che non è avvenuto.
1.8. Con
telefonata del 17 novembre 2022 l’Ufficio della migrazione ha comunicato al TCA
che la decisione di mancato rinnovo del permesso B UE/AELS del signor RI 1 è
stata confermata dal Consiglio di Stato il 23 marzo 2022. Tale decisione è
stata notificata all’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ma non
all’Ufficio AI.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Il
ricorrente asserisce che a seguito del mancato rinnovo del suo permesso B
UE/AELS, nell’estate del 2022 ha dovuto trasferire il suo “domicilio”
dalla Svizzera all’Italia, dove tutt’ora risiede. Il trasferimento di “domicilio”,
soggiunge l’insorgente, sarebbe noto all’amministrazione. Postula che “Nella
denegata ipotesi che la camera adita [il TCA, n.d.r.] risulti irrita e
subordinatamente vada piuttosto individuata nel TAF, si prega di notificare il
provvedimento all’autorità competente, rispettivamente ad indicarci un termine
di grazia, per sanare la condizione formale.” (doc. I, pag. 2).
A
mente di questo Giudice, l’asserzione di cui sopra è da intendere quale
eccezione di incompetenza da parte dell’Ufficio AI del Cantone Ticino.
Sostenendo come nel caso concreto vi sarebbe la competenza del TAF e non quella
del TCA, l’insorgente perlomeno implicitamente ritiene non essere data la
competenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino (al riguardo è bene sottolineare
che qualora fosse stato l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero
(UAIE) ad emanare la decisione, l’autorità di ricorso non sarebbe il TCA ma il
TFA giusta i disposti artt. 31, 33 LTAF, 69 cpv. 1 lett. b LAI e 5 PA; cfr. pro
multis STFA C-2113/2022 del 22 settembre 2022 consid. 1.2.). Inoltre, il
ricorrente menziona espressamente il trasferimento del suo “domicilio” all’estero,
circostanza che, come si vedrà in appresso, è determinante per la competenza a
ricevere e trattare la domanda di prestazioni, come pure per emanare la
decisione.
Occorre
dunque verificare se, e in che misura, l’Ufficio AI del Canton Ticino è (era)
competente per l’istruttoria del caso e l’emanazione della decisione impugnata.
Giusta
l’art. 55 cpv. 1 LAI l’ufficio AI competente è per principio quello del Cantone
di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni, la
competenza in casi speciali essendo invece stabilita dal Consiglio federale.
Quest’ultimo ha stabilito che per la ricezione e l’esame delle richieste è
competente: l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro
domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI); l’ufficio AI per gli assicurati
residenti all’estero, fatto salvo il capoverso 2 e 2bis, se gli
assicurati sono domiciliati all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b OAI).
La
ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri è di competenza
dell’ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa,
la notifica della decisione rimanendo comunque prerogativa dell’ufficio AI per
gli assicurati residenti all’estero (art. 40 cpv.
2 OAI, sottolineatura del redattore). Per gli assicurati domiciliati all’estero
ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e
l’esame delle richieste sono di competenza dell’ufficio AI nel cui campo
d’attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale. Se, durante la
procedura, un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in Svizzera, la
competenza per l’esame della richiesta e l’emanazione della decisione passa
all’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (art. 40 cpv. 2bis OAI,
sottolineature del redattore).
Tale
procedere configura altresì prassi amministrativa (cfr. Circolare sulla
procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) edita dall’UFAS, valida
dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, marginali 7001, 7003, 7004, 7010
e 7011).
Tornando
al caso che ci occupa, si rileva preliminarmente che il ricorrente era attivo
presso la Ennio Ferrari SA, Riviera, allorché beneficiava del permesso B
UE/AELS, ossia di un permesso di dimora (cfr. supra consid. 1.4., 1.8.; cfr.
anche docc. 5, 14, 15, 18, 28 e 63 incarto AI) e non, come erroneamente e
puntualmente addotto nel ricorso (cfr.
supra consid. 1.4.), di un permesso di domicilio.
Nella
domanda di prestazioni del 10 dicembre 2019 l’assicurato ha indicato di essere
domiciliato a __________ dal 23 giugno 2013 (docc. 5 e 6 incarto AI), mentre
con scritto del 24 marzo 2021 l’Ufficio AI gli ha chiesto di trasmettere copia
del permesso per stranieri (doc. 8 incarto AI). L’assicurato ha prodotto, tra
l’altro, la dichiarazione del 24 marzo 2021 dell’Ufficio della migrazione attestante
che “[l’assicurato, n.d.r.] Ha pendente un ricorso presso il Consiglio di
Stato avverso la nostra decisione di decadenza [del permesso, n.d.r.] del
10.01.2020”, indicando altresì quale “Indirizzo in Ticino” quello di
__________ (doc. 13 incarto AI).
Conseguentemente,
la competenza iniziale dell’Ufficio AI cantonale poteva considerarsi data, non
essendoci, ad inizio istruttoria, una decisione passata in giudicato che
accertasse la mancata dimora abituale in Ticino e, dunque, la caducità del
permesso B UE/AELS, ritenuto che il ricorso al CdS ha effetto sospensivo ex
art. 71 LPamm e che il ricorrente era stato autorizzato dall’Ufficio della
migrazione a dimorare e lavorare temporaneamente in Ticino (cfr. doc. 13
incarto AI; cfr. anche Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2002
1529), Allegato I, art. 6)). In ogni caso, l’Ufficio AI è stato informato
durante l’istruttoria della vertenza amministrativa. Infatti, l’assicurato ha
dichiarato alla perita dr.ssa __________ che “Ha un permesso B con pendente
un ricorso, in quanto il Cantone avrebbe deciso di revocarlo” e che “Non
vuole tornare a vivere in Italia (il suo domicilio è presso i genitori)”,
mentre al dr. __________ ha dichiarato che “[…] è in attesa della decisione
del Cantone per […] il […] permesso B” (doc. 54, pagg. 143 e
178 incarto AI, sottolineatura del redattore).
Con
decisione (cresciuta incontestata in giudicato) del 23 marzo 2022, il Consiglio
di Stato ha confermato la decisione di revoca del permesso B dell’insorgente, la
cui dimora abituale non si trovava su suolo elvetico. Conseguentemente, prima
del progetto dell’11 maggio e della decisione del 22 giugno 2022 (cfr. supra
consid. 1.3.), la dimora abituale del ricorrente era da considerarsi trasferita
all’estero, circostanza che l’ufficio AI avrebbe dovuto rilevare motu proprio,
essendo stato reso edotto a più riprese circa il ricorso pendente presso il
Consiglio di Stato.
Ora,
l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha esplicitamente ammesso che al momento
dell’emanazione del preavviso, rispettivamente della decisione impugnata,
l’istruttoria era terminata (doc. IV, pag. 3).
Pertanto,
sia – come in concreto accertato – che il ricorrente abbia trasferito la dimora
all’estero, sia che egli fosse da considerare frontaliere (come asserito
dall’Ufficio AI cantonale, cfr. supra consid. 1.4.), in applicazione dei
disposti artt. 55 LAI, 40 cpv. 2 e 2bis OAI e dei citati marginali
della CPAI, la competenza decisionale sarebbe in ogni caso dovuta passare
all’UAIE, ciò che non è avvenuto.
Conseguentemente,
sia il preavviso che la decisione del 22 giugno 2022 sono stati emanati da un
ufficio AI incompetente.
Secondo
la giurisprudenza, di principio una decisione resa da un ufficio AI
incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013
dell’11 marzo 2914 consid. 5.2 in initio con rinvii). Per motivi di economia
processuale, si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e
rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è
stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione
STCA 32.2019.17 del 14 gennaio 2020 con rinvii dottrinali e giurisprudenziali).
Nel
caso in disamina, sostanzialmente ammessa l’incompetenza ad emanare la
decisione contestata, l’Ufficio AI sostiene tuttavia che la pronunzia non è
annullabile, siccome “controparte non ha sollevato delle vere e proprie
obiezioni sulla competenza territoriale dell’UAI”, postulando che il TCA
mantenga la competenza decisionale per ragioni di economia processuale,
ritenuto che la fattispecie è matura per il giudizio (doc. IV, pag. 3).
Questo
Giudice, accertato che in casu l’eccezione di incompetenza è invece stata (a
ragione) sollevata, deve giocoforza annullare la decisione impugnata e disporre
senza indugio l’invio degli atti all’UAIE. In tal senso, il ricorso è da
accogliere.
2.3. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI
in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Viste
le suesposte risultanze e ricordato che nella STF 9C_670/2013 del 4 febbraio
2014 il TF ha ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il
quale i costi vanno caricati a chi li ha causati, il TCA non può che constatare
che benché fosse stato reso edotto dal ricorrente circa la precarietà della
situazione relativa al permesso B UE/AELS, l’Ufficio AI non si è sincerato
della stessa prima di emanare il progetto e la decisione impugnata.
Ne
consegue che le spese di fr. 500 sono accollate all’Ufficio AI. Patrocinato in
causa da un sindacato, il ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili,
da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare in fr. 500
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv.
1 e 2 Lptca; cfr. anche STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019 consid. 2.15. con
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 22 giugno 2022 dell’Ufficio AI del Canton Ticino è
annullata.
§§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, __________,
per ragione di competenza.
Fatti
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI del Canton Ticino che
verserà al ricorrente fr. 500 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti