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Decisione

32.2022.58

Ricorso dell’A. accolto: medico SMR ha confuso la fine del nesso di causalità accertato in ambito LAINF con la riacquisizione della capacità lavorativa in attività adeguate. Retrocessione atti affinché venga esperita un’istruttoria che vagli anche le refertazioni presentate successivamente dall’A

2 dicembre 2022Italiano34 min

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.58

jv/gm

Lugano

2 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 giugno 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1969, di formazione esercente (con diploma cantonale) e da ultimo

attivo quale gerente, il 29/30 dicembre 2020 ha presentato una domanda di

prestazioni AI adducendo un “forte trauma al ginocchio sinistro”

riconducibile ad un infortunio occorsogli il 14 maggio 2020 (docc. 1 [con

refuso, n.d.r.], 3, 4, 6, 9, 75 e 85 incarto AI).

1.2. L’Ufficio

AI ha concordato con l’assicurato le misure di intervento tempestivo (docc. 12,

13, 17-20, 25, 30, 33 e 34 incarto AI), richiamando agli atti la refertazione

medica, in particolare l’incarto LAINF (docc. 2, 4, 38, e 73-123 incarto AI) e

sottoponendola al medico SMR dr.ssa __________ (docc. 35 e 36 incarto AI).

Quest’ultima ha ritenuto opportuno riattribuire il caso al collega dr. __________

(specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia), visto il carattere

prevalentemente ortopedico dell’affezione (docc. 45, 48 e 49 incarto AI).

Con

rapporto finale del 10 marzo 2022 (doc. 57 incarto AI) il medico SMR dr. __________,

facendo propria la valutazione fiduciaria LAINF del dr. __________ (specialista

in medicina interna ed in chirurgia) del 29 marzo 2021 (doc. 123 incarto AI),

ha formulato, quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa gli “Esiti

di frattura bilaterale piatti tibiali del ginocchio sinistro avvenuta nel 1996

trattata con osteosintesi e successiva rimozione dei mezzi di sintesi” e “Gonalgia

sinistra da pangonartrosi in stato a distorsione ginocchio sinistro del

14.05.2020 trattata conservativamente”, rilevando i limiti funzionali e

accertando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL

(in attività precedente)

% IL

(in attività adeguata)

Periodi

100

100

14.05.2020

0%

01.03.2021

1.3. Con

progetto di decisione dell’11 maggio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, siccome dal confronto dei redditi al termine dell’anno

d’attesa risultava un grado d’invalidità dello 0% (doc. 62 incarto AI).

Con

osservazioni del 7 giugno 2022 l’assicurato – per il tramite dell’avv. RA 1 –

ha contestato le conclusioni dell’Ufficio AI, sostenendo di essere inabile al

lavoro al 100% in ogni attività e che pertanto gli debba essere riconosciuto il

diritto ad una rendita d’invalidità intera (doc. 64 incarto AI).

Con

decisione del 23 giugno 2022 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, le

osservazioni dell’assicurato non apportando alcun nuovo elemento medico

suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione (doc. 67 incarto

AI).

1.4. L’assicurato

ha interposto ricorso contro la decisione del 23 giugno 2022 postulandone la

riforma nel senso di riconoscergli il diritto ad una rendita intera con un

grado d’invalidità del 100% (doc. I, petitum).

Contesta

la valutazione medica dell’amministrazione, rimproverandole di non aver tenuto

debitamente conto delle affezioni alle spalle, oggettivate dai referti del 3 e

4 agosto 2022 della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ (entrambe

specialiste in radiologia) (doc. I, allegati B e C) presentati con il ricorso.

1.5. Con

risposta di causa l’Ufficio AI ha asserito che la valutazione medica si è “fondata

sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non presentando l’assicurato altre

patologie extra-infortunistiche”, oltre che sul rapporto finale del dr. __________

del 10 marzo 2022, refertazioni a cui “va conferita piena forza probatoria”

(doc. IV, pag. 2).

Quo

alle refertazioni presentate dall’insorgente in sede di ricorso, l’Ufficio AI

le ha sottoposte al dr. __________, il quale, con annotazione dell’8 settembre

2022, le ha ritenute insufficienti per modificare le conclusioni del suo

rapporto del 10 marzo 2022, rispettivamente per indurre nuovi accertamenti

(doc. IV+1).

Ribadendo

la correttezza della valutazione medica e rilevando che l’insorgente non ha

contestato quella economica, l’Ufficio AI ha postulato la conferma della

decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame (doc. IV, pag. 3).

1.6. Con

scritto del 21 ottobre 2022 (doc. VIII) il ricorrente ha innanzitutto presentato

ulteriori mezzi di prova, e meglio il referto del 4 ottobre 2022 del dr. __________

(specialista in medicina interna e angiologia) attestante un’insufficienza

venosa alla gamba sinistra e del sistema venoso profondo (allegato E), il

referto del dr. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia) del 4

ottobre 2022 attestante una contrattura muscolare al braccio destro associata

ad un deficit di forza oltre che a problematiche relative alla spalla sinistra

(allegato F). Inoltre, egli ha comunicato di essersi sottoposto ad ulteriori

esami, riservandosi di produrre appena disponibili le relative risultanze.

In

conclusione, l’insorgente contesta l’asserzione del dr. __________ secondo cui

la documentazione medica presentata con il ricorso, in particolare l’ecografia

del 3 agosto 2022 e la RM alla spalla sinistra del 5 agosto 2022, non sarebbe

atta a modificare le risultanze del rapporto SMR del 10 marzo 2022.

1.7. Con

osservazioni del 7 novembre 2022 (doc. X) l’Ufficio AI ha comunicato di aver

sottoposto le ulteriori refertazioni al vaglio del dr. __________, il quale ha

concluso che sebbene esse siano suscettibili di modificare il suo rapporto del

10 marzo 2022, non risulta oggettivato un peggioramento dello stato di salute

(con possibile influenza sulla capacità lavorativa) anteriore alla decisione

impugnata, osservando che si rendono necessari ulteriori accertamenti medici

almeno per la spalla sinistra (doc. X2).

Conseguentemente,

l’Ufficio AI ha nuovamente chiesto la conferma della decisione impugnata e la

reiezione del gravame, comunicando che il peggioramento della situazione valetudinaria,

essendo posteriore all’emanazione della decisione del 23 giugno 2022, sarà

considerata quale nuova domanda di prestazioni (doc. X, pag. 2).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver calcolato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Nella

DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti

precisazioni circa il diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen

Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung

respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des

Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug

greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere

Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem

zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung.

Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese

wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte

prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich.

Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser

bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte

ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher

Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere

bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale

Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt

stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält.

Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung.

Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht

diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu

ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für

zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach

den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit

bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et

pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht

anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

-

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con

scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per

gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e

la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo

dell’AI)) ed inoltrato – dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha

confermato che:

" (…) in caso di prima concessione di una rendita si

applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla

rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con

variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di

revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al

momento della modifica determinante”. Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che

“Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze

che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata

regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince

inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione

impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia,

non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto

applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo

contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è

irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta

sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di

un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto

di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta

interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e,

in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al

Tribunale federale.”

In

concreto, l’assicurato ha presentato (la sua prima) domanda di prestazioni AI

il 29/30 dicembre 2020 adducendo un’incapacità lavorativa completa a far tempo

dal 14 maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.). Conseguentemente, il diritto alle

prestazioni e l’invalidità (teorica) sarebbero insorte al più presto il 14

maggio 2021, ossia un anno dopo il danno alla salute (art. 28 LAI).

Pertanto,

sia l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti

entro il 31 dicembre 2021.

L’Ufficio

AI ha emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 23 giugno 2022

(cfr. supra consid. 1.3. in fine).

Visto

quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag.

98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili

al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

Considerandi

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza

ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione

degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante

per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.), al fine

di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto

la refertazione medica richiamata, in particolare l’incarto LAINF, al medico SMR.

Quest’ultimo, basandosi sul rapporto del dr. __________, medico fiduciario

della __________, ha accertato quanto illustrato in narrativa (cfr. supra

consid. 1.2.)

Il

ricorrente censura la valutazione medica dell’amministrazione, producendo in

sede di ricorso nuove refertazioni (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.). Incontestata

è invece la valutazione economica.

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene

indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a

prestazioni dell’assicurato, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori)

approfondimenti medico-specialistici. Questo per i motivi che seguono.

2.7.1

L’Ufficio

AI ha fondato la sua valutazione medico-assicurativa sulle conclusioni del dr. __________

e del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.5.).

Senza neppure

prendere contatto con il medico curante dr. __________ (doc. 1, pag. 5 incarto

AI), il medico SMR ha accertato la riacquisizione della capacità lavorativa

completa in attività adeguata a far tempo dal 1. marzo 2021 (cfr. supra consid.

1.2.) sulla base della “[…] valutazione fiduciaria per __________ esperita

dal Dr. __________ del 29.03.2021 […]” (doc. 57, pag. 125 incarto AI).

Il

frammento della refertazione del dr. __________ che ha indotto il medico SMR ad

accertare la riacquisizione della capacità lavorativa dalla data di cui sopra è

il seguente:

" CAUSALITÀ:

[…] Conseguentemente, la causalità naturale degli attuali disturbi

rispetto alla fattispecie del 14 maggio 2020 potrà essere riconosciuta

unicamente prorata temporis. I postumi di una contusione semplice di un

ginocchio in assenza di lesioni post-traumatiche, a seconda della professione

svolta, comportano una causalità della durata oscillante fra qualche settimana

e massimo tre mesi. In presenza di alterazioni significative, l’intervallo può

essere prolungato pure se in assenza di lesioni pratico effettive causate

dall’infortunio stesso. Alla luce di quanto sopra riassunto, propongo, con

largo margine di concessione all’ente assicurativo, il riconoscimento della

causalità naturale a carico dell’infortunio del 14 maggio 2020 fino il 28

febbraio 2021. Dopo questa scadenza ulteriori evenienze interessanti il

ginocchio sinistro dovranno essere ricondotte ai postumi dell’infortunio del

1996.

Il paziente, nel frattempo, ha provveduto all’annuncio del caso ad AI ed

è in atto l’iter con l’ente.” (doc. 123, pag. 269 incarto AI,

sottolineature del redattore).

In sintesi,

il medico fiduciario si è limitato ad accertare che a partire (indicativamente)

dal 1. marzo 2021 il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 14 maggio

2020.

e i suoi postumi era da considerarsi estinto, ragione per cui la copertura

LAINF sarebbe venuta meno, rilevando che le affezioni riscontrabili

successivamente a tale data sarebbero da ricondurre ad un infortunio pregresso,

di competenza dell’AI.

In

effetti, l’assicurazione infortuni è di natura causale mentre l’assicurazione

invalidità è di natura finale; per quest’ultima è rilevante che il danno alla

salute sia sufficientemente oggettivato e che si rifletta sulla capacità

lavorativa, il nesso di causalità risultando irrilevante.

Di

tutta evidenza, confondendo, rispettivamente equiparando – senza eseguire

accertamenti propri e senza consultare il curante dell’assicurato – la data che

secondo il dr. __________ segnava la fine della causalità naturale in ambito

LAINF con il momento a far tempo dal quale l’assicurato ha riacquisito una

capacità lavorativa completa in attività adeguata, l’accertamento del medico

SMR non può essere confermato. Oltre a ciò, il dr. __________ medesimo aveva

indicato che si sarebbe in ogni caso reso necessario un accertamento dello

stato valetudinario dell’assicurato, in concreto non avvenuto.

La

conclusione dell’Ufficio AI secondo cui la valutazione medica si è “fondata

sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non presentando l’assicurato

altre patologie extra-infortunistiche” (cfr. supra consid. 1.5.) non è in

ogni caso condivisibile: l’amministrazione avrebbe dovuto rilevare tutte

le patologie, a prescindere dalla loro causa, e accertare se e in che misura esse

si riflettono sulla capacità lavorativa dell’assicurato. A titolo

abbondanziale, il dr. __________ medesimo aveva formulato, tra le altre, le

diagnosi di “piedi piatti anteriore trasversi bilaterali, genua valga

fisiologia a destra anche senza carci, nettamente accentuata a sinistra”, “insufficienza

venosa di II° a sinistra con pigmentazione perimalleolare a sinistra […]”

(doc. 123, pag. 266 e seg. incarto AI), diagnosi che non sono state né citate,

né approfondite dal medico SMR (cfr. doc. 57, pag. 125 e seg. incarto AI),

circostanza che relativizza ulteriormente le certificazioni di quest’ultimo.

Non

avendo esperito gli accertamenti medici che di tutta evidenza in casu si

imponevano, la decisione dell’amministrazione va annullata già per questo

motivo.

2.7.2

Per

quanto concerne le certificazioni presentate in sede ricorsuale (cfr. supra

consid. 1.4. e 1.6.), occorre preliminarmente

ricordare che per costante giurisprudenza il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato

temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale

decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2

con rinvii), in concreto dunque il 23 giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.3.).

Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se

permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile

2020, consid. 2.11).

In

concreto, le refertazioni prodotte dall’assicurato in questa sede sono successive

alla decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.). Tuttavia, questo Giudice

non ha elementi sufficienti per poter escludere che le affezioni in esse

riportate siano insorte precedentemente alla decisione dell’Ufficio AI e che

hanno avuto ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’insorgente; anche

questo aspetto dovrà essere oggetto di un approfondimento medico, peraltro già

prospettato dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.7.).

Pertanto,

anche per questo motivo, la decisione impugnata va annullata.

2.8

Visto

tutto quanto precede, sulla scorta degli atti all’inserto questo Giudice non

può escludere con la dovuta certezza e serenità il diritto del ricorrente a

prestazioni. È quindi indispensabile che venga esperito un accertamento

approfondito della situazione valetudinaria dell’assicurato fino al momento

della decisione impugnata, coinvolgendo gli specialisti del caso che si

dovranno altresì confrontare attivamente con le certificazioni prodotte dall’insorgente

nelle more del ricorso, accertando se e in che misura queste ultime siano

pertinenti per la valutazione medico-assicurativa.

2.9

Quo alla

valutazione economica – incontestata (cfr. supra consid. 1.4. e seg.) –

dell’Ufficio AI, la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa

dell’assicurato dev’essere ancora compiutamente acclarata.

2.10

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché

vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e la lacunosità

degli accertamenti esperiti dall’amministrazione, annullata la decisione

impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda

nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.7. e segg.) e si determini in

seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto

(cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con

gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Vincente (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5

con rinvio a DTF 137 V 210, consid. 7.1 con riferimento) e patrocinato in

causa, il ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili che appare equo

stabilire in fr. 2'000 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione del 23 giugno 2022

è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti