32.2022.58
Ricorso dell’A. accolto: medico SMR ha confuso la fine del nesso di causalità accertato in ambito LAINF con la riacquisizione della capacità lavorativa in attività adeguate. Retrocessione atti affinché venga esperita un’istruttoria che vagli anche le refertazioni presentate successivamente dall’A
2 dicembre 2022Italiano34 min
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.58
jv/gm
Lugano
2 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1969, di formazione esercente (con diploma cantonale) e da ultimo
attivo quale gerente, il 29/30 dicembre 2020 ha presentato una domanda di
prestazioni AI adducendo un “forte trauma al ginocchio sinistro”
riconducibile ad un infortunio occorsogli il 14 maggio 2020 (docc. 1 [con
refuso, n.d.r.], 3, 4, 6, 9, 75 e 85 incarto AI).
1.2. L’Ufficio
AI ha concordato con l’assicurato le misure di intervento tempestivo (docc. 12,
13, 17-20, 25, 30, 33 e 34 incarto AI), richiamando agli atti la refertazione
medica, in particolare l’incarto LAINF (docc. 2, 4, 38, e 73-123 incarto AI) e
sottoponendola al medico SMR dr.ssa __________ (docc. 35 e 36 incarto AI).
Quest’ultima ha ritenuto opportuno riattribuire il caso al collega dr. __________
(specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia), visto il carattere
prevalentemente ortopedico dell’affezione (docc. 45, 48 e 49 incarto AI).
Con
rapporto finale del 10 marzo 2022 (doc. 57 incarto AI) il medico SMR dr. __________,
facendo propria la valutazione fiduciaria LAINF del dr. __________ (specialista
in medicina interna ed in chirurgia) del 29 marzo 2021 (doc. 123 incarto AI),
ha formulato, quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa gli “Esiti
di frattura bilaterale piatti tibiali del ginocchio sinistro avvenuta nel 1996
trattata con osteosintesi e successiva rimozione dei mezzi di sintesi” e “Gonalgia
sinistra da pangonartrosi in stato a distorsione ginocchio sinistro del
14.05.2020 trattata conservativamente”, rilevando i limiti funzionali e
accertando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL
(in attività precedente)
% IL
(in attività adeguata)
Periodi
100
100
14.05.2020
0%
01.03.2021
1.3. Con
progetto di decisione dell’11 maggio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto di prestazioni, siccome dal confronto dei redditi al termine dell’anno
d’attesa risultava un grado d’invalidità dello 0% (doc. 62 incarto AI).
Con
osservazioni del 7 giugno 2022 l’assicurato – per il tramite dell’avv. RA 1 –
ha contestato le conclusioni dell’Ufficio AI, sostenendo di essere inabile al
lavoro al 100% in ogni attività e che pertanto gli debba essere riconosciuto il
diritto ad una rendita d’invalidità intera (doc. 64 incarto AI).
Con
decisione del 23 giugno 2022 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, le
osservazioni dell’assicurato non apportando alcun nuovo elemento medico
suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione (doc. 67 incarto
AI).
1.4. L’assicurato
ha interposto ricorso contro la decisione del 23 giugno 2022 postulandone la
riforma nel senso di riconoscergli il diritto ad una rendita intera con un
grado d’invalidità del 100% (doc. I, petitum).
Contesta
la valutazione medica dell’amministrazione, rimproverandole di non aver tenuto
debitamente conto delle affezioni alle spalle, oggettivate dai referti del 3 e
4 agosto 2022 della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ (entrambe
specialiste in radiologia) (doc. I, allegati B e C) presentati con il ricorso.
1.5. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha asserito che la valutazione medica si è “fondata
sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non presentando l’assicurato altre
patologie extra-infortunistiche”, oltre che sul rapporto finale del dr. __________
del 10 marzo 2022, refertazioni a cui “va conferita piena forza probatoria”
(doc. IV, pag. 2).
Quo
alle refertazioni presentate dall’insorgente in sede di ricorso, l’Ufficio AI
le ha sottoposte al dr. __________, il quale, con annotazione dell’8 settembre
2022, le ha ritenute insufficienti per modificare le conclusioni del suo
rapporto del 10 marzo 2022, rispettivamente per indurre nuovi accertamenti
(doc. IV+1).
Ribadendo
la correttezza della valutazione medica e rilevando che l’insorgente non ha
contestato quella economica, l’Ufficio AI ha postulato la conferma della
decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame (doc. IV, pag. 3).
1.6. Con
scritto del 21 ottobre 2022 (doc. VIII) il ricorrente ha innanzitutto presentato
ulteriori mezzi di prova, e meglio il referto del 4 ottobre 2022 del dr. __________
(specialista in medicina interna e angiologia) attestante un’insufficienza
venosa alla gamba sinistra e del sistema venoso profondo (allegato E), il
referto del dr. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia) del 4
ottobre 2022 attestante una contrattura muscolare al braccio destro associata
ad un deficit di forza oltre che a problematiche relative alla spalla sinistra
(allegato F). Inoltre, egli ha comunicato di essersi sottoposto ad ulteriori
esami, riservandosi di produrre appena disponibili le relative risultanze.
In
conclusione, l’insorgente contesta l’asserzione del dr. __________ secondo cui
la documentazione medica presentata con il ricorso, in particolare l’ecografia
del 3 agosto 2022 e la RM alla spalla sinistra del 5 agosto 2022, non sarebbe
atta a modificare le risultanze del rapporto SMR del 10 marzo 2022.
1.7. Con
osservazioni del 7 novembre 2022 (doc. X) l’Ufficio AI ha comunicato di aver
sottoposto le ulteriori refertazioni al vaglio del dr. __________, il quale ha
concluso che sebbene esse siano suscettibili di modificare il suo rapporto del
10 marzo 2022, non risulta oggettivato un peggioramento dello stato di salute
(con possibile influenza sulla capacità lavorativa) anteriore alla decisione
impugnata, osservando che si rendono necessari ulteriori accertamenti medici
almeno per la spalla sinistra (doc. X2).
Conseguentemente,
l’Ufficio AI ha nuovamente chiesto la conferma della decisione impugnata e la
reiezione del gravame, comunicando che il peggioramento della situazione valetudinaria,
essendo posteriore all’emanazione della decisione del 23 giugno 2022, sarà
considerata quale nuova domanda di prestazioni (doc. X, pag. 2).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver calcolato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Nella
DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti
precisazioni circa il diritto intertemporale:
" Gemäss einer allgemeinen prozessualen
Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung
respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des
Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug
greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere
Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem
zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung.
Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese
wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte
prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich.
Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser
bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte
ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher
Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere
bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale
Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt
stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält.
Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung.
Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht
diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu
ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für
zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach
den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit
bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et
pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht
anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,
n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
in caso
di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il
31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
-
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
AI;
in caso
di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.
Con
scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per
gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e
la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI)) ed inoltrato – dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha
confermato che:
" (…) in caso di prima concessione di una rendita si
applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla
rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con
variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di
revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al
momento della modifica determinante”. Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che
“Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze
che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata
regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince
inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione
impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia,
non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto
applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo
contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è
irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta
sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di
un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto
di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta
interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e,
in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al
Tribunale federale.”
In
concreto, l’assicurato ha presentato (la sua prima) domanda di prestazioni AI
il 29/30 dicembre 2020 adducendo un’incapacità lavorativa completa a far tempo
dal 14 maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.). Conseguentemente, il diritto alle
prestazioni e l’invalidità (teorica) sarebbero insorte al più presto il 14
maggio 2021, ossia un anno dopo il danno alla salute (art. 28 LAI).
Pertanto,
sia l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti
entro il 31 dicembre 2021.
L’Ufficio
AI ha emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 23 giugno 2022
(cfr. supra consid. 1.3. in fine).
Visto
quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag.
98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili
al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita
quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
Considerandi
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza
ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante
per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124
inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.), al fine
di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto
la refertazione medica richiamata, in particolare l’incarto LAINF, al medico SMR.
Quest’ultimo, basandosi sul rapporto del dr. __________, medico fiduciario
della __________, ha accertato quanto illustrato in narrativa (cfr. supra
consid. 1.2.)
Il
ricorrente censura la valutazione medica dell’amministrazione, producendo in
sede di ricorso nuove refertazioni (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.). Incontestata
è invece la valutazione economica.
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene
indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a
prestazioni dell’assicurato, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori)
approfondimenti medico-specialistici. Questo per i motivi che seguono.
2.7.1
L’Ufficio
AI ha fondato la sua valutazione medico-assicurativa sulle conclusioni del dr. __________
e del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.5.).
Senza neppure
prendere contatto con il medico curante dr. __________ (doc. 1, pag. 5 incarto
AI), il medico SMR ha accertato la riacquisizione della capacità lavorativa
completa in attività adeguata a far tempo dal 1. marzo 2021 (cfr. supra consid.
1.2.) sulla base della “[…] valutazione fiduciaria per __________ esperita
dal Dr. __________ del 29.03.2021 […]” (doc. 57, pag. 125 incarto AI).
Il
frammento della refertazione del dr. __________ che ha indotto il medico SMR ad
accertare la riacquisizione della capacità lavorativa dalla data di cui sopra è
il seguente:
" CAUSALITÀ:
[…] Conseguentemente, la causalità naturale degli attuali disturbi
rispetto alla fattispecie del 14 maggio 2020 potrà essere riconosciuta
unicamente prorata temporis. I postumi di una contusione semplice di un
ginocchio in assenza di lesioni post-traumatiche, a seconda della professione
svolta, comportano una causalità della durata oscillante fra qualche settimana
e massimo tre mesi. In presenza di alterazioni significative, l’intervallo può
essere prolungato pure se in assenza di lesioni pratico effettive causate
dall’infortunio stesso. Alla luce di quanto sopra riassunto, propongo, con
largo margine di concessione all’ente assicurativo, il riconoscimento della
causalità naturale a carico dell’infortunio del 14 maggio 2020 fino il 28
febbraio 2021. Dopo questa scadenza ulteriori evenienze interessanti il
ginocchio sinistro dovranno essere ricondotte ai postumi dell’infortunio del
1996.
Il paziente, nel frattempo, ha provveduto all’annuncio del caso ad AI ed
è in atto l’iter con l’ente.” (doc. 123, pag. 269 incarto AI,
sottolineature del redattore).
In sintesi,
il medico fiduciario si è limitato ad accertare che a partire (indicativamente)
dal 1. marzo 2021 il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 14 maggio
2020.
e i suoi postumi era da considerarsi estinto, ragione per cui la copertura
LAINF sarebbe venuta meno, rilevando che le affezioni riscontrabili
successivamente a tale data sarebbero da ricondurre ad un infortunio pregresso,
di competenza dell’AI.
In
effetti, l’assicurazione infortuni è di natura causale mentre l’assicurazione
invalidità è di natura finale; per quest’ultima è rilevante che il danno alla
salute sia sufficientemente oggettivato e che si rifletta sulla capacità
lavorativa, il nesso di causalità risultando irrilevante.
Di
tutta evidenza, confondendo, rispettivamente equiparando – senza eseguire
accertamenti propri e senza consultare il curante dell’assicurato – la data che
secondo il dr. __________ segnava la fine della causalità naturale in ambito
LAINF con il momento a far tempo dal quale l’assicurato ha riacquisito una
capacità lavorativa completa in attività adeguata, l’accertamento del medico
SMR non può essere confermato. Oltre a ciò, il dr. __________ medesimo aveva
indicato che si sarebbe in ogni caso reso necessario un accertamento dello
stato valetudinario dell’assicurato, in concreto non avvenuto.
La
conclusione dell’Ufficio AI secondo cui la valutazione medica si è “fondata
sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non presentando l’assicurato
altre patologie extra-infortunistiche” (cfr. supra consid. 1.5.) non è in
ogni caso condivisibile: l’amministrazione avrebbe dovuto rilevare tutte
le patologie, a prescindere dalla loro causa, e accertare se e in che misura esse
si riflettono sulla capacità lavorativa dell’assicurato. A titolo
abbondanziale, il dr. __________ medesimo aveva formulato, tra le altre, le
diagnosi di “piedi piatti anteriore trasversi bilaterali, genua valga
fisiologia a destra anche senza carci, nettamente accentuata a sinistra”, “insufficienza
venosa di II° a sinistra con pigmentazione perimalleolare a sinistra […]”
(doc. 123, pag. 266 e seg. incarto AI), diagnosi che non sono state né citate,
né approfondite dal medico SMR (cfr. doc. 57, pag. 125 e seg. incarto AI),
circostanza che relativizza ulteriormente le certificazioni di quest’ultimo.
Non
avendo esperito gli accertamenti medici che di tutta evidenza in casu si
imponevano, la decisione dell’amministrazione va annullata già per questo
motivo.
2.7.2
Per
quanto concerne le certificazioni presentate in sede ricorsuale (cfr. supra
consid. 1.4. e 1.6.), occorre preliminarmente
ricordare che per costante giurisprudenza il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato
temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale
decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2
con rinvii), in concreto dunque il 23 giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.3.).
Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se
permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.
1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile
2020, consid. 2.11).
In
concreto, le refertazioni prodotte dall’assicurato in questa sede sono successive
alla decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.). Tuttavia, questo Giudice
non ha elementi sufficienti per poter escludere che le affezioni in esse
riportate siano insorte precedentemente alla decisione dell’Ufficio AI e che
hanno avuto ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’insorgente; anche
questo aspetto dovrà essere oggetto di un approfondimento medico, peraltro già
prospettato dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.7.).
Pertanto,
anche per questo motivo, la decisione impugnata va annullata.
2.8
Visto
tutto quanto precede, sulla scorta degli atti all’inserto questo Giudice non
può escludere con la dovuta certezza e serenità il diritto del ricorrente a
prestazioni. È quindi indispensabile che venga esperito un accertamento
approfondito della situazione valetudinaria dell’assicurato fino al momento
della decisione impugnata, coinvolgendo gli specialisti del caso che si
dovranno altresì confrontare attivamente con le certificazioni prodotte dall’insorgente
nelle more del ricorso, accertando se e in che misura queste ultime siano
pertinenti per la valutazione medico-assicurativa.
2.9
Quo alla
valutazione economica – incontestata (cfr. supra consid. 1.4. e seg.) –
dell’Ufficio AI, la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa
dell’assicurato dev’essere ancora compiutamente acclarata.
2.10
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché
vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In
concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e la lacunosità
degli accertamenti esperiti dall’amministrazione, annullata la decisione
impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda
nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.7. e segg.) e si determini in
seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.11
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto
(cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con
gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Vincente (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5
con rinvio a DTF 137 V 210, consid. 7.1 con riferimento) e patrocinato in
causa, il ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili che appare equo
stabilire in fr. 2'000 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione del 23 giugno 2022
è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti