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32.2022.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2023Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d’integrazione sono:

a. i provvedimenti

sanitari;

abis

i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione

professionale;

b. i

provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale,

riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale);

c. ...

d. la consegna di mezzi

ausiliari.

Conformemente alla giurisprudenza

(DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;

DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a

raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti

possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La

legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia

necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid.

6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206

consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il

successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190,

consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88

consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).

Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la

consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Per la nozione e una casistica in

merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar,

Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art.

21-21quater, pagg. 850-852.

Questi provvedimenti (il cui

concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche

nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff

der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen

Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”

Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in

quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute

e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale,

la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).

Il marginale 1004 della Circolare

sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI) prevede

che l’AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Sono

considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale.

L’assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico

(sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3). Questo concetto è stato

ribadito nella DTF 143 V 190, consid. 2.3.

2.3. Fra i diversi provvedimenti di

integrazione previsti dalla LAI vi sono i provvedimenti sanitari per la cura

delle infermità congenite. L’art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino

al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari

per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).

Il Consiglio federale designa le

infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può escludere le

prestazioni se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

Facendo uso della delega di

competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'Ordinanza sulle

infermità congenite del 9 dicembre 1985 (OIC; RS 831.232.21).

Secondo l'art. 1 cpv. 2 OIC, le

infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento

federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che

non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo

13 LAI.

L’art. 2 cpv. 1 OIC dispone che

il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a

nascita avvenuta.

Se la

cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia

precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso

si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura

dell’infermità congenita (cpv. 2). Sono reputati provvedimenti sanitari

necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti

validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e

funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

2.4. In concreto è pacifica la presa a

carico da parte dell’AI del trattamento della patologia congenita n. 182 OIC

(piede varo equino congenito), in particolare al piede destro, come da garanzia

di provvedimenti sanitari resa per la cura dell’infermità congenita in base

all’art. 13 LAI.

Nel caso di specie, la patologia

di cui è affetto il ricorrente è trattata con il metodo “Ponseti”.

Come emerge dalla STCA 32.2020.65

del 7 dicembre 2020, consid. 2.5., tale trattamento consiste, sin dalla

nascita, in interventi e sedute di manipolazione del piede con applicazione di

gessi allo scopo di correggere la posizione del piede grazie a principi

biomeccanici specifici.

Al termine della prima fase, se

necessario, si procede con una tenotomia del tendine d’Achille.

L’ultima fase concerne la

conservazione della correzione con l’uso di un tutore e una barra per mantenere

il piede in abduzione. Si tratta di apparecchiature dotate di scarpette

collegate tra loro da una barretta nominate tutore di tipo Ponseti od altre che

tendono ad evitare la recidiva della deformità, mantenendo la posizione di

correzione ottenuta. L’apparecchio è mantenuto nel bimbo sino all’età di circa

3-4 anni.

Nel caso in esame il medico

curante, dr. med. __________, accertato che alla fine del trattamento con i

gessetti la correzione ottenuta era soddisfacente, non ha posto l’indicazione per

l’intervento di tenotomia. Egli ha invece ritenuto necessaria la confezione di

un’ortesi su misura in posizione di ipercorrezione sia del retropiede varo che

dell’avampiede adotto che dell’equinismo e di una stecca su misura per il

mantenimento delle correzioni ottenute (cfr. STCA 32.2020.65 del 7 dicembre

2020).

L’UAI non ha riconosciuto i mezzi

di cura su misura confezionati da __________, ma ha stabilito che i mezzi

preconfezionati costituiscono una soluzione semplice, adeguata ed economica per

la fattispecie ed ha deciso di rimborsare un importo complessivo di fr.

1'252.55, IVA inclusa, pari a fr. 908.30 per una prima fornitura di un’ortesi

con sistema prefabbricato e fr. 344.25 per la sostituzione causa crescita.

Il ricorrente chiede invece la

garanzia dell’assunzione dei costi da parte dell’AI relativi ai mezzi ausiliari

proposti nei due preventivi della ditta __________ di __________ n. __________

del 03.09.2019 per CHF 2'792.390 e n. __________ del 19.11.2019 per rinnovo

ortesi destra causa crescita per CHF 2'167.82

2.5. Secondo il marginale 1215 della

Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione

invalidità (CPSI) se sono necessari apparecchi di cura per l’attuazione di

provvedimenti sanitari accordati dall’AI (p. es. inalatori, occhiali correttivi

di anomalie congenite della vista, nebulizzatori, apparecchi per distillare e

cuscini di gomma piuma in caso di mucoviscidosi, sfere e tappeti nonché, ad es.

in caso di gravi disturbi motori come la paralisi cerebrale, Haverich a tre

ruote), le relative spese vanno a carico dell’AI giusta gli articoli 3 LPGA e

12–13 LAI.

Il marginale 1217 CPSI prevede

che gli apparecchi per la cura sono utilizzati su prescrizione medica;

eventualmente sarà necessario presentare un preventivo delle spese vistato dal

medico. Devono essere consegnati apparecchi semplici ed adeguati. Qualora l’uso

ulteriore di un simile apparecchio sia possibile e ragionevole, la consegna è

fatta in prestito. Se possibile, gli apparecchi che saranno presumibilmente

usati soltanto per poco tempo devono essere noleggiati. Le disposizioni

relative alla consegna di mezzi ausiliari si applicano per analogia (p. es.

proprietà, apparecchi più cari del modello usuale, noleggio, uso ulteriore

ecc.) (…).

Va ancora evidenziato che per

l’art. 59 cpv. 3 LAI gli uffici AI possono far capo a specialisti dell’aiuto

privato agli invalidi, ad esperti, a centri d’osservazione medica e

professionale, a servizi specializzati nell’integrazione degli stranieri, a

servizi d’interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni

preposte alle assicurazioni sociali.

Secondo l’art. 59 cpv. 5 LAI per

lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono

far capo a specialisti.

A questo proposito, circa la

FSCMA, la Circolare sui mezzi ausiliari in ambito AI (CMAI) prevede, ai

marginali 3009 e seguenti quanto segue.

È compito dell’ufficio AI

verificare che i mezzi ausiliari consegnati siano di tipo semplice e adeguato.

La FSCMA sostiene l’ufficio AI nella procedura di accertamento tecnico dei

mezzi ausiliari (marginale 3009 CMAI).

La FSCMA esegue accertamenti

tecnici su richiesta dell’ufficio AI in particolare per i mezzi ausiliari

seguenti: – elevatori per scale; – misure architettoniche (inclusi gli

adattamenti di bagni); – trasformazione di veicoli; – tecnica ortopedica (senza

scarpe); – carrozzelle; – scooter a partire da 4000 franchi – apparecchi di

comunicazione e di controllo ambientale (compresi gli strumenti di lavoro di

cui al n. 13.01* dell’Allegato OMAI; marginale 3010 CMAI).

Di regola la richiesta di una

seconda offerta è effettuata dall’assicurato o dalla FSCMA (marginale 3011

CMAI).

I documenti che l’ufficio AI deve

mettere a disposizione per un accertamento da parte della FSCMA devono

contenere le informazioni seguenti: – genere e evoluzione dell’invalidità; – mezzi

ausiliari di cui l’assicurato ha usufruito fino a oggi e di cui usufruisce

attualmente; – scopo concreto del mezzo ausiliario previsto; – eventualmente

ulteriori informazioni utili (ad es. provvedimenti professionali; marginale

3012 CMAI).

Dopo la consegna di un rapporto

di accertamento, la FSCMA deve essere in ogni caso informata sulla decisione

(positiva o negativa) dell’ufficio AI (marginale 3013 CMAI).

La FSCMA deve facilitare il

lavoro dell’ufficio AI: – stabilendo in modo obiettivo i bisogni degli

invalidi; – verificando se i mezzi ausiliari consegnati sono di tipo semplice e

adeguato ai sensi della legislazione dell’AI; – motivando sufficientemente le

consegne ritenute non giustificate; – valutando il rapporto qualità/prezzo

delle prestazioni; – esaminando i diversi aspetti di una consegna di mezzi

ausiliari alla luce delle relative disposizioni dell’OMAI e della CMAI; –

restando a disposizione dell’ufficio AI per ulteriori informazioni (marginale

3014 CMAI).

Gli accertamenti della FSCMA

costituiscono solo raccomandazioni. La responsabilità della decisione incombe

all’ufficio AI. Gli assicurati devono essere sempre informati di questo fatto

dai consulenti della FSCMA (marginale 3015 CMAI).

La FSCMA fattura agli uffici AI

gli accertamenti eseguiti in ogni singolo caso (marginale 3016 CMAI).

2.6. Nel caso di specie in seguito alla

sentenza di rinvio del 7 dicembre 2020 (inc. 32.2020.65), l’Ufficio AI, come emerge

dalla risposta di causa, ha effettuato numerosi accertamenti, e meglio:

-

verifica della situazione medica del ricorrente con richiesta della

produzione della documentazione al medico curante, dr. med. __________ (lettera

del 12 febbraio 2021; doc. 54-55 dell’incarto AI);

-

risposta del dr. med. __________ del 10 marzo 2021 e successiva

richiesta di completazione (doc. 60, 61 e 62 incarto AI);

-

richiesta di rapporti medici in data 1° aprile 2021 (doc. 65 incarto

AI);

-

trasmissione di 18 rapporti medici da parte del dr. med. __________ per

il periodo dal 12 agosto 2019 al 4 marzo 2021 (doc. 67 incarto AI);

-

scritto all’UFAS del 31 maggio 2021, con risposta del 29 giugno 2021

(doc. 70 e 74 incarto AI);

-

richiesta di nuova documentazione in relazione ai referti radiologici

eseguiti ed una foto recente dei piedi del ricorrente al dr. med. __________

(doc. 78 incarto AI);

-

valutazione dell’SMR del 24 settembre 2021 (doc. 81 e 82 incarto AI);

-

valutazione dell’SMR del 26 gennaio 2022, con conferma della presa a

carico delle ortesi su misura dall’11 agosto 2020 (doc. 102 incarto AI).

Nello specifico, l’Ufficio AI

il 12 febbraio 2021 ha in sostanza chiesto al dr. med. __________, capoclinica

presso l’Istituto __________, oltre alla trasmissione della documentazione

medica e scientifica a sua diposizione, (1) di indicare le ragioni cliniche che

l’hanno indotto a modificare l’approccio nel trattamento attuato da ortesi

preconfezionata a quella su misura; (2.1) di precisare nell’applicazione del metodo

Ponseti, se non procede con l’intervento chirurgico di tenotomia del tendine

d’Achille, se opta di regola per un trattamento con ortesi su misura al posto

di quelle preconfezionate; (2.2) per quali motivi clinici nel caso di specie

un’ortesi preconfezionata non può dare i medesimi risultati di quella su

misura, se risultano particolarità morfologiche del piede destro del ricorrente

tali da rendere non proponibile l’approccio con un’ortesi preconfezionata; (3)

come è evoluta la situazione del piccolo RI 1 dal 2019 ad oggi, se è stata

rivalutata la necessità o meno di continuare ad utilizzare un’ortesi tibiale su

misura per il piede destro (pag. 202-203 incarto AI).

Il dr. med. __________, il 10

marzo 2021, ha affermato:

" (…)

1. L’indicazione di ortesi per piede equino varo a destra ed

ortesi d’accompagnamento a sinistra con staffa d’abduzione su misura, si tratta

di un’ortesi tipo Dennis Brown. Non è stato modificato l’approccio del

trattamento.

Considerandi

2.

Il trattamento viene definito solo una volta terminati i

gessetti, quest’ultimi vengono cambiati ogni settimana. Alla fine del

trattamento gessato, si decide in base al risultato ottenuto sul piede, con

quale terapia continuare il trattamento, se con ortesi su misura o con ortesi

preconfezionata. Non è esclusa la necessità di entrambi i trattamenti, questo

dipende unicamente dal piede del paziente.

2.2

Le ortesi preconfezionate non sono adattabili alle necessità

personali di ogni paziente, nel caso particolare di RI 1 abbiamo scelto un’ortesi

preconfezionata. L’inizio del trattamento era mirato ad evitare la recidiva

dell’equinismo e mantenere le correzioni ottenute. Durante la crescita e le

visite successive, abbiamo avvertito una debolezza dei muscoli eversori in

confronto ai muscoli supinatori, per questo motivo ritengo necessario

continuare ad utilizzare le ortesi su misura.

3.

Siamo riusciti ad ottenere un piede plantigrado. Come risposto

alla domanda 2.2 riteniamo necessario continuare ad utilizzare un’ortesi su

misura che permette, con un appoggio tibiale, di effettuare una correzione del

blocco calcaneo pedidio, sia per la adduzione dovuta all’aumento del tono

dell’adduttore dell’alluce, sia per l’eversione dovuta alla debolezza dei

muscoli peronei.” (pag. 219 incarto AI)

Il 18 marzo 2021 la medica SMR,

dr.ssa med. __________, ha rilevato:

" (…) Al

punto 2.2 del suo scritto il Dr. med. __________ scrive che (sottolineatura

della redattrice) Le ortesi preconfezionate non sono adattabili alle

necessità personali di ogni paziente, nel caso particolare di RI 1 abbiamo

scelto un’ortesi preconfezionata. L’inizio del trattamento era mirato ad

evitare la recidiva dell’equinismo e mantenere le correzioni ottenute. Durante

la crescita e le visite successive, abbiamo avvertito una debolezza dei muscoli

eversori in confronto ai muscoli supinatori, per questo motivo ritengo

necessario continuare ad utilizzare le ortesi su misura.

A partire da questo rapporto medico si evince che all’inizio il

trattamento è stato impostato su ortesi preconfezionate, che però non hanno

portato ai risultati attesi, costringendo gli ortopedici a modificare la

terapia ed a prescrivere l’utilizzo di ortesi su misura, al fine di arrivare ad

ottenere un buon risultato dal punto di vista dell’appoggio del piede destro.

Siccome tale indicazione diverge da quella fornita nel rapporto

dello stesso Dr. med. __________ del 12.02.2020, dove indicava che alla fine

del trattamento con gessetti è stato deciso di posizionare un’ortesi tibiale

preconfezionata su misura, è necessario chiedere al Dr. med. __________ di

precisare la risposta data al punto 2.2, indicando espressamente se l’ortesi

preconfezionata sia stata effettivamente provata.

Il medico non ha allegato, come invece richiesto, nessun rapporto

medico riguardante il percorso terapeutico di RI 1.” (doc. 61 incarto AI)

Ricevuti i referti medici, la

medica SMR, dr.ssa med. __________, FMH pediatria, ha affermato:

" (…) Al punto

2.

viene specificato che il trattamento viene definito solo una volta

terminati i gessetti (…) alla fine del trattamento gessato si decide in base al

risultato ottenuto sul piede con quale terapia continuare il trattamento, se

con ortesi su misura o con ortesi preconfezionata. (…)

Inoltre al punto 2.2. il medico scrive che le

ortesi preconfezionate non sono adattabili alle necessità personali di ogni

paziente, nel caso particolare di RI 1 abbiamo scelto un’ortesi preconfezionata.

Ora, in base alle informazioni ottenute dai rapporti medici di

consultazione, differentemente da quanto dichiarato dall'ortopedico, risulta

che in data 27.08.2019 (cioè al 6° controllo clinico, quindi a 6 settimane

dall'inizio del trattamento, ndr) il Dr. __________ scrive che alla

visita era presente l'ortotecnico che ha preso le misure per la

stecca che RI 1 dovrà portare quando terminerà il trattamento con i gessetti.

Non vi è nessun commento riguardo ad ortesi preconfezionate, come

invece scritto nella risposta attuale del Dr. __________ (nel caso particolare

di RI 1 abbiamo scelto un'ortesi preconfezionata) e non sembra siano state

mai prese in considerazione.

Il primo preventivo agli atti per ortesi è datato 03.09.2019 (GED

17.09

). Non vengono proposte ortesi pre-confezionate.

Sempre al punto 2.2 il medico ortopedico scrive che durante

la crescita e le visite successive, abbiamo avvertito una debolezza dei muscoli

eversori in confronto ai muscoli supinatori, per questo motivo ritengo

necessario continuare ad utilizzare le ortesi su misura.

Per la prima volta in data 09.06.2020 il Dr. med. __________

scrive che RI 1 gattona in modo asimmetrico e talvolta caricando completamente

entrambi i piedi, facendo più forza con il piede sinistro che con il destro.

Rispetto al piede sinistro abbiamo una lieve diminuzione della forza, in corrispondenza

dei tendini peronei, quindi nell'eversione dei piedi.

Al controllo clinico del 11.08.2020 il Dr. med. __________

descrive che Durante la fase dinamica si nota una diminuzione della forza

dei muscoli peronei. soprattutto a destra, creando quindi una lieve asimmetria

dei due piedi ed un aumento dell'abduzione che, come detto, è visibile solo in

fase dinamica.

Il medico nelle sue conclusioni scrive che Per ora abbiamo

avuto degli ottimi miglioramenti.

Piano piano RI 1 sta aumentando la propriocettività a

livello del piede e si dovrebbe risolvere questa lieve tendenza alla flessione

delle dita, dovuta molto probabilmente ad una fase di propriocettività che è ancora

in via di sviluppo.

Il medico specifica però che a questo punto anche delle ortesi

pre-confezionate vengono prese in considerazione, ma scartate per una carenza

nell'effetto che si vuole ottenere (Abbiamo discusso il procedere con

l'ortotecnico e abbiamo convenuto di rifare delle stecche nuove su misura

(ricordando che l'AI potrebbe non pagarle) oppure delle ortesi preconfezionate

che però hanno una minore spinta e una minore funzionalità).

Alla consultazione successiva, datata 20.10.2020 il Dr. med. __________

scrive che (il piede, ndr) destro presenta una buona mobilità passiva, una

flessione dorsale e un'eversione del piede leggermente più difficile rispetto

al piede sinistro. In fase dinamica si apprezza talvolta

questa permanente adduzione dell'avampiede, soltanto però

quando RI 1 deve eseguire delle rotazioni interne con l'arto inferiore in cui

vi è un'attivazione maggiore del tendine tibiale posteriore e del flessore lungo

dell'alluce, che porta a far modificare la stecca aumentando

ancora un po' l’eversione (...) e aumentare se

possibile anche la flessione dorsale, magari a 100° invece che a 90°. Per

quanto riguarda le scarpe anti-varo per ora aspettiamo, vista la buona

evoluzione avuta in questi ultimi mesi e visto che RI 1 ora deambula in maniera

autonoma, con notevoli miglioramenti, sia della stabilità che della

propriocettività a livello del piede).

Pertanto, per quanto apprezzabile dai rapporti medici agli atti,

dal punto di vista medico pediatrico appare giustificato a livello ortopedico

il cambio di terapia con ortesi su misura al momento dell'osservazione

dell'insufficiente spinta da parte delle ortesi e

dell'insorgere di una posizione patologica del piede destro

durante la fase dinamica, all'inizio della deambulazione, quindi al più presto

dal controllo del 11.08.2020.

Vi è da notare che in ogni caso il trattamento con ortesi su

misura, iniziato su RI 1 molto precocemente e ritenuto necessario dagli

ortopedici di __________, non ha impedito lo sviluppo delle possibili

complicazioni che si sono presentate nel decorso, con peggioramento

della posizione del piede destro durante la fase dinamica della

deambulazione.

Vista la complessità tecnica del caso e trattandosi di ortopedia,

branca di cui io non sono specialista, credo sia utile chiedere un parere anche

all’UFAS.” (pag. 271-272 incarto AI)

Interpellato in merito, il 29

giugno 2021 l’UFAS ha affermato:

" (…)

Riteniamo che la conclusione del vostro SMR sia corretta: dal punto di vista

medico ortopedico, la modifica della terapia con ortesi su misura è indicata

dal momento in cui si osserva una spinta insufficiente delle ortesi e insorge

una posizione patologica (cioè, dopo il controllo dell’11 agosto 2020).

Per rispondere definitivamente alla vostra domanda sono necessarie

conoscenze specifiche nel campo dell’ortopedia pediatrica, di cui non

disponiamo. Non siamo quindi in grado di darvi una raccomandazione definitiva e

vi consigliamo di far esaminare il caso da uno specialista in ortopedia e

ortopedia pediatrica.” (pag. 278-279 incarto AI)

Nuovamente interpellato, il dr.

med. __________ il 17 settembre 2021, ha affermato:

" (…) Non

sono state eseguite radiografie.

Per quanto riguarda le ortesi prescritte, i genitori hanno

spiegato che non riescono a farle portare a RI 1 come indicato, in quanto non

le tollera, si sveglia durante la notte e rifiutandole la mattina. Nei

controlli successivi abbiamo notato una recidiva per quanto riguarda la

supinazione e alla adduzione dell’avampiede, più evidenti durante la marcia,

motivo per il quale abbiamo indicato di riprendere il trattamento con i

gessetti seriali.

Attualmente sta eseguendo i gessetti per passare ulteriormente ad

un’ortesi rigida tipo Codivilla (coscia-piede) per riuscire a mantenere le

correzioni ottenute.

Alla fine del trattamento dei gessetti, verrà discussa anche

l’eventuale utilizzo di un’ortesi per il cammino tipo AFO articolata.” (pag.

292.

incarto AI)

Il 26 gennaio 2022 il medico

SMR, dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, ha affermato:

" Per

rispondere alle domande poste nei mandati del 16.03.2021, 10.05.2021, 24.09.2021

e 14.12.2021 dopo consultazione collegiale con la Dr.ssa __________, FMH in

pediatria, siamo giunti alla conclusione di poter condividere solo parzialmente

le valutazioni esposte nel rapporto medico del Dr __________ del 12.02.2020 che

non collimano alle costatazioni riportate all'interno dei rapporti medici del

Dr __________ del 2020 rendendo non data secondo il principio della probabilità

preponderante l'assunzione dei costi delle ortesi su misura fino alla data dell'11.08.2020:

la prima volta che si riscontra la necessità di incrementare l'intensità terapeutica

alla cura in essere al piede destro dell'assicurato la si evince dai contenuti del

rapporto medico del Dr __________ dell'11.08.2020 il quale riportò: "Vedo RI

1.

in data odierna assieme all'ortotecnico. Esegue regolare fisioterapia. RI 1

oggi ha 12 mesi e mezzo i genitori riferiscono che nelle ultime settimane non

ha più portato le stecche, in quanto sono diventate piccole e non sono più

tollerate da RI 1. Abbiamo discusso il procedere con l'ortotecnico e abbiamo

convenuto di rifare delle stecche nuove su misura (ricordando che l'AI potrebbe

non pagarle) oppure delle ortesi preconfezionate che però hanno una minore

spinta e una minore funzionalità" lasciando quindi intendere chiaramente

l'indicazione all'utilizzo di ortesi su misura in quanto le ortesi

preconfezionate porterebbero ad una "minore spinta ed una minore

funzionalità"; i rapporti medici antecedenti la data dell'11.08.2020,

incluso il rapporto medico del 12.02.2020 del Dr. __________, non chiarirono

mai le motivazioni alla base della prescrizione di ortesi su misura invece di

ortesi preconfezionate, lasciando il dubbio circa della presa a carico dei

costi allo stesso Dr. __________ il quale nel suo rapporto medico

dell'11.08.2020 spiegò ai genitori dell'assicurato, riferendosi alle nuove

stecche su misura, che "l'AI potrebbe non pagarle".

Contestualmente si conferma invece la presa a carico delle ortesi

su misura preventivate successivamente la data dell'11.08.2020.

Per chiarire le motivazioni di tali decisioni è utile ricordare

che indipendentemente dalla tipologia di ortesi preconfezionata o su misura,

risulta indicata l'assunzione dei costi per le ortesi necessarie alla cura

della patologia al piede destro dell'assicurato affetto alla nascita da una

problematica di piede addotto varo supinato congenito, mentre il disturbo

presente al piede sinistro di avampiede addotto fu trattato con un'ortesi di accompagnamento.

Dalla nascita dell'assicurato (__________.2019) fino alla data del

11.02.2020

si procedette ad un trattamento conservativo della problematica ad

entrambe i piedi con gessetti; con rapporto medico del 12.02.2020 il Dr. med. __________,

riferendosi alla cura del piede destro, riferì: "RI 1 ha eseguito il

"metodo Ponseti" che prevede la confezione di gessetti seriale che

vanne cambiati una volta a settimana. Alla fine del trattamento con i gessetti,

abbiamo deciso di non eseguire l'intervento chirurgico di tenotomia del tendine

d'AchilIe motivo per cui, è stato deciso di posizionare un'ortesi tibiale

confezionata su misura e mirata, per evitare la recidiva dell'equinismo del retropiede.

Logicamente durante la crescita verrà rivalutata la necessità o meno di continuare

ad utilizzare un'ortesi tibiale su misura sul piede destro, ma riteniamo necessario

per il momento visto gli ottimi risultati ottenuti, di continuare con le stesse

procedure. (...)": da tale rapporto medico emerge la costatazione che il

trattamento con i gessetti portò ad un buon risultato terapeutico tale da non

richiedere il trattamento chirurgico.

D'altra parte invece nel rapporto medico dell'11.08.2020 il Dr __________

riportò: “Valutazione e procedere: Per ora abbiamo avuto degli ottimi

miglioramenti.

Piano piano RI 1 sta aumentando la propriocettività a livello del

piede e si dovrebbe risolvere questa lieve tendenza alla flessione delle dita,

dovuta molto probabilmente ad una fase di propriocettività che è ancora in via

di sviluppo.

Abbiamo lungamente discusso con i genitori e con l'ortotecnico la

necessità di avere ancore delle ortesi su misura, quindi verranno confezionate

nuovamente.

Come sappiamo, queste ortesi più vengono portate e più viene

diminuito il rischio di recidiva. Rivedrò RI 1 per il collaudo delle ortesi con

l'ortotecnico" chiarendo specificamente le motivazioni che indussero

all'indicazione alla prescrizione di ortesi su misura; anche il Dr.med. __________

nel suo rapporto medico del 10.03.2021 riferendosi sempre al piede destro

riportò di aver riscontrato nei vari controlli clinici: "una debolezza dei

muscoli eversori in confronto ai muscoli supinatori ed un aumento del tono dell'adduttore

dell'alluce anche per reversione dovuta alla debolezza dei muscoli peronei"

condizioni quest'ultime che chiarirebbero proprio la necessità di agire funzionalmente

sull'incremento del grado di dorsiflessione della tibiotarsica (spinta), in maniera

più marcata, giustificando l'utilizzo di una ipercorrezione meglio attuabile

con tutori dedicati anziché preconfezionati (si chiarisce la non esistenza in

commercio di tutori preconfezionati che permettano un aumento del talismo e

della dorsiflessione della tibiotarsica contemporaneamente).” (pag. 321-322

incarto AI)

In sede di risposta, il dr.

med. __________ ha prodotto una nuova annotazione del 9 settembre 2022, con la

quale ha affermato:

" (…) Per

rispondere alla domanda al punto 2 dell' Avvocato RA 2 ed ossia "per

quale ragione si è proceduto all'interpretazione dei rapporti medici

specialistici, al fine di determinare da quando vi un'esigenza per ortesi su

misura, e non si è invece espressamente chiesto agli specialisti di esprimersi

chiaramente in merito" si deve ricordare che le valutazioni offerte

nell'annotazione per/da SMR del 26.01.2022 sono espresse in risposta ad un

mandato dell'amministrazione dell'Assicurazione Invalidità e le risposte ai

quesiti devono risultare pertinenti nel merito; nella fattispecie si dovevano

rispettare le richieste demandate all'interno della sentenza del TCA del 07.12.2020

al punto 2.8 e 2.9 e volendo entrare nello specifico all'interno

dell'annotazione per/da SMR del 26.01.2022 veniva riportato testualmente: "Per

chiarire le motivazioni di tali decisioni è utile ricordare che indipendentemente

dalla tipologia di ortesi preconfezionata o su misura, risulta indicata

l'assunzione dei costi per le ortesi necessarie alla cura della patologia al

piede destro dell'assicurato affetto alla nascita da una problematica di piede

addotto varo supinato congenito, mentre il disturbo presente al piede sinistro

di avampiede addotto fu trattato con un'ortesi di accompagnamento", quindi

veniva chiaramente palesato il concetto che l'indicazione alla prescrizione

delle ortesi era data e si conveniva con tutte le decisioni terapeutiche

proposte dal Dr.med. __________ e Dr.med. __________; oggetto della

problematica era solo la scelta di aver utilizzato ortesi su misura in una fase

iniziale del trattamento terapeutico anziché ortesi preconfezionate, ma mai si

è messa in dubbio l'indicazione all'utilizzo delle ortesi nelle varie fasi indicate

dagli specialisti ed appare intuitivamente razionale comprendere che essendo

trascorso cronologicamente il tempo utile per una valutazione oggettiva, nel

merito di una visita di seconda opinione, per poter esprimersi sul quesito

prima esposto, l'unico mezzo su cui poter discriminare è dalla lettura della

documentazione medica agli atti, non essendo stati eseguiti esami radiologici nella

fase iniziale.

Non si possono condividere le osservazioni dell'Avvocato RA 2 al

punto 3 del ricorso del 31.08.2022, quando afferma: "Il Dr. Med. __________

(così come la Dr.ssa med. __________) si è dunque lanciato nell'esegesi dei

rapporti medici specialistici allestiti nel corso della cura e si è concentrato

su taluni passaggi di questi rapporti per concludere, sembrerebbe, che anche

gli specialisti curanti Dr. Med. __________ e Dr. Med. __________

condividerebbero la sua opinione di una non esigenza di ortesi su misura fin

dalla nascita" in quanto non si è mai affermato che anche gli

specialisti curanti Dr. Med. __________ e Dr. Med. __________ avrebbero condiviso

l'opinione di una non esigenza di ortesi su misura fin dalla nascita, ma si è

costatato

dalla lettura della documentazione medica agli atti un decorso

clinico tutto sommato nella norma, con una buona risposta terapeutica; e ad

avvalorare tali costatazioni vi fu l'evidenza che si giunse alla scelta di non

procedere all'intervento chirurgico di tenotomia del tendine di Achille ma di trattare

la problematica in maniera conservativa tanto erano stati considerati positivi

i progressi raggiunti utilizzando il trattamento del confezionamento di

gessetti seriati; inoltre la prima volta che si riscontrò la necessità di

incrementare l'intensità terapeutica alla cura in essere al piede destro del

piccolo RI 1, la si evinse dal tenore delle considerazioni riportate

all'interno del rapporto medico del Dr __________ dell'11.08.2020; infine è

giusto ricordare anche che non furono mai chiarite le motivazioni scientifiche,

nel periodo di cura antecedente la data dell'11.08.2020, alla base della

decisione di procedere ad una scelta terapeutica di ortesi su misura invece

delle ortesi preconfezionate. Ed in effetti dalla lettura della documentazione medica

agli atti, dopo il confezionamento del sesto apparecchio gessato seriato al

piede destro del piccolo RI 1, fu constatata una risposta clinica tutto sommato

positiva ove nel rapporto medico del Dr. med. __________ del 03.09.2019, data

del confezionamento del sesto apparecchio gessato, fu riportato:

"Abbiamo analizzato la documentazione fotografica, abbiamo un

notevole miglioramento per quel che riguarda la posizione del piede destro,

ricordiamo che per quel che riguarda il piede sinistro abbiamo già terminato

l'utilizzo dei gessetti metodo Ponseti, abbiamo solo eseguito dei taping con la

fisioterapia. A livello del piede destro abbiamo un notevole miglioramento

nella Scala Pirani, una risoluzione completa dell'adduzione, un notevole

miglioramento della supinazione e anche un notevole miglioramento

dell'equinismo, ed è per questo che abbiamo deciso di non ancora eseguire la

tenotomia del tendine Achilleo. Eseguiamo quindi un nuovo gesso con il metodo

Ponseti in Soft Cast. In data odierna l'ortotecnico ha eseguito la misura per

il confezionamento delle stecche di Brown, che RI 1 dovrà portare fino ai 3

anni. Valutazione e procedere: Rivedremo RI 1 a distanza di una settimana per

fare un nuovo punto della

situazione" palesando quindi un decorso ed una risposta

terapeutica senza particolari complicazioni.

Non si possono condividere le valutazioni offerte dall'Avvocato RA

2.

al punto n.4 del suo scritto del 31.08.2022 quando riferisce: "Al

ricorrente questo procedere e questa motivazione, alla base della decisione

impugnata, risultano alquanto stravaganti poiché non si comprende l'interesse

di interpretare i rapporti specialistici altrui (con il rischio di sbagliarsi)

per giustificare una propria conclusione invece di chiedere chiaramente

all'estensore dei detti rapporti specialistici di esprimersi in merito"

in quanto da un lato con viene mai chiarito dove il procedere finora eseguito

sia stato singolare o al di fuori di un ordine prefissato dalla consuetudine o

dalla norma in quanto non si è mai divagato, non si è mai usciti fuori dai

limiti della dottrina medica e dai dettami della buona pratica clinica mentre

per quanto attiene la necessità di interpretare i "rapporti medici

altrui", si ribadisce ancora una volta che non si sono mai messe in

discussione le scelte terapeutiche e le indicazioni ai trattamenti (con quindi

nessun rischio di sbagliarsi), si è solo palesata l'assenza di motivazioni

scientifiche dottrinali a sottendere la scelta di procedere all'utilizzo di

ortesi su misura anziché di ortesi preconfezionate nella prima fase del

trattamento della deformità al piede destro dell'assicurato, ma la scelta

dell'utilizzo delle ortesi la si è condivisa pienamente; inoltre è stato

chiesto direttamente al Dr. med. __________ di esprimersi nel merito con

risposta scritta del Dr.med. __________ in data 10.03.2021.

Non si possono condividere le valutazioni offerte dall'Avvocato RA

2.

al punto n.5 del suo scritto del 31.08.2022 quando riferisce: "Orbene;

nel suo Rapporto 26.01.2022 il Dr. med. __________

esprime dunque, a parere del ricorrente, considerazioni di natura

piuttosto personale e non verificate, che avrebbero dovuto essere sottoposte al

medico specialista curante nella misura in cui divergono dalle sue indicazioni

terapeutiche, ovvero: l'applicazione precoce di un'ortesi su misura. Non è

comprensibile che il medico incaricato dall'Ufficio Al si esprime con

riferimento a ipotesi che i curanti specialisti avrebbero espresso tacitamente

oppure ritenga di cogliere contraddizioni nei loro rispettivi rapporti medici

("D'altra parte invece nel rapporto medico 11.08.2020 il dr. med. __________

riportò ..."; cfr. il Documento d'istruttoria 26.01.2022, pag. 2). A

parere del ricorrente vi è un'incomprensione di fondo riguardo i termini (e i

tempi) delle prescrizioni medico terapeutiche tra il medico dell'AI che

interpreta i rapporti e lo specialista che ha in cura rassicurato fin dalla

nascita e che è l'unico specialista che lo ha visitato", in quanto

tutte le considerazioni riportate provengono dalla lettura della documentazione

medica agli atti e possono essere verificate all'uopo; inoltre sempre dalla

lettura della documentazione medica non emerge in alcuna forma e neppure è

stato mai riportato dagli stessi medici specialisti, che ci sia stata una

tacita indicazione a continuare il trattamento terapeutico utilizzando un

trattamento con ortesi su misura, anzi chiamato ad esprimersi nel merito, il

Dr. med. __________, nel suo rapporto medico del 10.03.2021 riportò: "L'indicazione

di

ortesi per piede equino varo a destra ed ortesi

d'accompagnamento a sinistra con staffa di abduzione su misura, si tratta di

un'ortesi tipo Dennis Brown. Non è stato modificato l'approccio nel

trattamento. 2. Il trattamento viene definito solo una volta terminati i

gessetti, quest'ultimi vengono cambiati ogni settimana. Alla fine del trattamento

gessato, si decide in base al risultato ottenuto sul piede, con quale terapia

continuare il trattamento, se con ortesi su misura o con ortesi preconfezionata.

Non è esclusa la necessità di entrambi i trattamenti, questo dipende unicamente

dal piede del paziente. 2.2. Le ortesi preconfezionate non sono adattabili alle

necessità personali di ogni paziente, nel caso particolare di RI 1 abbiamo

scelto un'ortesi preconfezionata. L'inizio del trattamento era mirato ad

evitare la recidiva dell'equinismo e mantenere le correzioni ottenute.

Durante la crescita e le visite successive, abbiamo avvertito

una debolezza dei muscoli eversori in confronto ai muscoli supinatori, per

questo motivo ritengo necessario continuare ad utilizzare le ortesi su misura.

3.

Siamo riusciti ad ottenere un piede plantigrado. Come risposto alla domanda

2.2

riteniamo necessario continuare ad utilizzare un'ortesi su misura che

permette, con un appoggio tibiale, di effettuare una correzione del blocco

calcaneo-pedidio, sia per la adduzione dovuta all'aumento del tono

dell'adduttore dell'alluce, sia per reversione dovuta alla debolezza dei

muscoli peronei”, certificando l'iniziale decisione di approcciare una fase

iniziale del trattamento terapeutico con delle ortesi preconfezionate e che

solo in un secondo tempo, avendo constatato la "debolezza dei muscoli

eversori in confronto ai muscoli supinatori", fu intrapresa la scelta

terapeutica di continuare il trattamento correttivo utilizzando le ortesi su

misura.

Infine non si possono condividere le valutazioni offerte

dall'Avvocato RA 2 ai punti n. 6 e n. 7 del suo scritto del 31.08.2022 quando

riporta: "Il ricorrente sottolinea ancora il ragionamento logico

secondo cui se già con l'utilizzo precoce di ortesi su misura non si sono

evitate delle complicazioni nel decorso (con peggioramento della posizione del

piede destro durante la fase dinamica della deambulazione) si deve per forza di

logica concludere che l'uso di ortesi preconfezionate che "hanno una

minore spinta e una minore funzionalità" avrebbe comportato complicanze

ancora maggiori con costi medico chirurgici (e sofferenze) superiori. Si ha

pertanto, che il primo argomento sostenuto dai medici incaricati dall'Ufficio

Al, circa delle complicazioni nonostante le ortesi su misura, non sia rilevante

per la loro conclusione e anzi la contraddica. Di certo non consente di

escludere la semplicità, l'adeguatezza e, in fondo, l'economicità del mezzo ausiliario

prescritto dal medico specialista che ha in cura il bambino – il quale finora è

l'unico ad averlo visitato. Pertanto, se da un canto, nell'Annotazione 18.03.2021,

la Dr.ssa med. __________ aveva ben riconosciuto come fin dall'inizio il

trattamento fosse mirato, tramite applicazione di ortesi su misura, ad evitare

la recidiva dell'equinismo e mantenere le correzioni ottenute, dall'altro, non

si comprende perché, nella stessa 1 Cfr. rapporto 12.02.2020 del Dr. med. __________:

... Alla fine del trattamento con i gessetti, abbiamo deciso di non eseguire

l'intervento chirurgico di tenotomia del tendine d'Achille motivo per cui, è

stato deciso di posizionare un'ortesi tibiale confezionata su misura e mirata,

per evitare la recidiva dell'equinismo del retropiede. 4 annotazione, la Dr.ssa

__________ riscontra una divergenza o modifica della prescrizione terapeutica

nel senso di una prescrizione iniziale di ortesi preconfezionate e

successivamente di quelle su misura.

È dunque alla luce dei fatti e della logica che la prescrizione

precoce di ortesi su misura sia stata nel caso concreto sicuramente corretta,

adeguata ed economica nella misura in cui ha in tutta evidenza consentito di

evitare complicazioni ben più perniciose e costose" in quanto dalla

lettura della documentazione agli atti emerge l'oggettiva constatazione del

raggiungimento di un buon risultato clinico per quanto attiene la deformità del

piede destro del piccolo RI 1, a seguito del trattamento conservativo con il

confezionamento dei n.6 apparecchi gessati di correzione della deformità, al

punto tale da decidere di continuare il trattamento conservativo e non

procedere

invece al trattamento invasivo di tenotomia del tendine d'Achille,

pratica terapeutica chirurgica riconosciuta all'interno del metodo Ponseti.

Per queste motivazioni si chiarisce che le osservazioni riportate

dall'Avvocato RA 2 all'interno del ricorso del 31.08.2022 non modificano nel

merito le conclusioni riportate all'interno dell'annotazione per/da SMR del

26.01.2022

” (doc. IV/1)

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto, in

caso di lite di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza

l’avviso dei medici curanti anche se specialisti (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio

2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), a causa dei

particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. STF 9C_275/2022 del 6

settembre 2022, consid. 4.2 con rinvio alla DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come

pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un

medico perito (cfr. STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 4.2 con

rinvio alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022, consid. 5.2.1), per cui, secondo

esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a

pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia

che lo unisce a quest’ultimo (STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid.

4.

).

2.8

Nel

caso di specie questo Tribunale, chiamato a verificare se, nel preciso caso di specie,

lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attento esame della documentazione agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi

dalle conclusioni dei medici SMR, dr.ssa med. __________, FMH pediatria e dr.

med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore che, per i motivi che seguono, deve fare proprie.

I

due specialisti hanno esaminato approfonditamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione dai curanti, dr. med. __________, capoclinica presso

l’Istituto __________, e dr. med. __________, anch’esso capoclinica presso il

medesimo istituto e, come stabilito con la STCA 32.2020.65 del 7 dicembre 2020,

hanno operato tutti gli accertamenti utili atti a stabilire se nel preciso caso

di specie il piccolo RI 1 necessitava di soluzioni su misura o se le ortesi

preconfezionate erano sufficienti (consid. 2.9 della citata sentenza).

Conformemente

a quanto evidenziato dal dr. med. __________, non essendo stati eseguiti esami

radiologici nella fase iniziale del trattamento con le ortesi, è stato

necessario far capo alla documentazione medica dei curanti, dr. med. __________

e dr. med. __________ (cfr., per la loro descrizione, il doc. 69 incarto AI).

Correttamente,

sulla base dei referti medici acquisiti agli atti (cfr. doc. 69 e 102 incarto

AI), i sanitari dell’SMR sono giunti alla conclusione che l’assicurato, nato il

__________ 2019, avrebbe potuto essere inizialmente curato tramite i gessetti e

le ortesi preconfezionate e solo dall’11 agosto 2020 avrebbe dovuto utilizzare

ortesi su misura.

Il

dr. med. __________ ha infatti accertato un decorso clinico nella norma, con

una buona risposta terapeutica, che non ha portato i dr. med. __________ ed __________

a procedere con un intervento chirurgico di tenotomia del tendine di Achille,

previsto, in caso di necessità, dal metodo Ponseti, ma che li ha indotti a

trattare la patologia in maniera conservativa, alla luce dei progressi positivi

raggiunti grazie all’utilizzo della tecnica dei gessetti.

Tant’è

che il 3 settembre 2019, poco tempo dopo la nascita di RI 1, il dr. med. __________

ha constatato una risposta clinica positiva dopo il confezionamento del sesto

apparecchio gessato al piede del ricorrente (“Abbiamo analizzato la

documentazione fotografica, abbiamo un notevole miglioramento per quel che

riguarda la posizione del piede destro, ricordiamo che per quel che riguarda il

piede sinistro abbiamo già terminato l’utilizzo dei gessetti del metodo

Ponseti, abbiamo solo eseguito dei taping con la fisioterapia. A livello

del piede destro abbiamo un notevole miglioramento nella Scala Pirani, una

risoluzione completa dell'adduzione, un notevole miglioramento della

supinazione e anche un notevole miglioramento dell'equinismo, ed è per questo

che abbiamo deciso di non ancora eseguire la tenotomia del tendine Achilleo.

Eseguiamo quindi un nuovo gesso con il metodo Ponseti in Soft Cast. In data

odierna l'ortotecnico ha eseguito la misura per il confezionamento delle

stecche di Brown, che RI 1 dovrà portare fino ai 3 anni”).

Non

vi erano pertanto motivi oggettivi, vista la buona aderenza alla terapia con i

gessetti, per far capo alle ortesi su misura.

Solo

il 15 giugno 2020, il dr. med. __________, per la prima volta, indica che “RI 1

gattona in modo asimmetrico e talvolta caricando completamente entrambi i

piedi, facendo più forza con il piede sinistro che con il destro. Rispetto al

piede sinistro abbiamo una lieve diminuzione della forza, in corrispondenza dei

tendini peronei, quindi nell'eversione dei piedi” (pag. 239 incarto AI) ed

al controllo dell’11 agosto 2020 lo stesso curante rileva che “Durante la

fase dinamica si nota una diminuzione della forza dei muscoli peronei,

soprattutto a destra, creando quindi una lieve asimmetria dei due piedi ed un

aumento dell'abduzione che, come detto, è visibile solo in fase dinamica”

(pag. 237 incarto AI), precisando che vengono prese in considerazione, ma

scartate, le ortesi preconfezionate a causa della carenza dell’effetto che si

vuole ottenere (“Abbiamo discusso il procedere con l'ortotecnico e abbiamo

convenuto di rifare delle stecche nuove su misura (ricordando che l'AI potrebbe

non pagarle) oppure delle ortesi preconfezionate che però hanno una minore

spinta e una minore funzionalità”; pag. 237 incarto AI).

Per

cui è con le considerazioni del dr. med. __________ dell’11 agosto 2020, che il

medico SMR, dr. med. __________ e la medica SMR dr.ssa med. __________, hanno giustamente

rilevato la necessità di incrementare l’intensità terapeutica della cura del

piede destro del ricorrente, tramite l’utilizzo di ortesi su misura.

D’altra

parte non sono state indicate le motivazioni scientifiche alla base della

decisione di procedere con ortesi su misura precedentemente a tale data,

neppure in seguito alle domande poste dall’UAI il 12 febbraio 2021 (doc. 54

incarto AI) ed il 1° aprile 2021 (doc. 65 incarto AI, con richiesta, rimasta

inevasa [cfr. doc. 67 incarto AI] di indicare se l’ortesi preconfezionata è

stata provata) al dr. med. __________, il quale ha comunque confermato la

scelta terapeutica iniziale di un trattamento con delle ortesi preconfezionate,

che solo successivamente, vista la "debolezza dei muscoli eversori in

confronto ai muscoli supinatori", è stata modificata utilizzando le

ortesi su misura (cfr. doc. 63 incarto AI: [“2.2. Le ortesi

preconfezionate non sono adattabili alle necessità personali di ogni paziente,

nel caso particolare di RI 1 abbiamo scelto un’ortesi preconfezionata. L’inizio

del trattamento era mirato ad evitare la recidiva dell’equinismo e mantenere le

correzioni ottenute. Durante la crescita e le visite successive, abbiamo

avvertito una debolezza dei muscoli eversori in confronto ai muscoli

supinatori, per questo motivo ritengo necessario continuare ad utilizzare le

ortesi su misura”]).

Come

sottolineato dal medico SMR, dr. med. __________, dalla lettura della

documentazione agli atti emerge di conseguenza che è stato raggiunto un buon

risultato clinico per quanto attiene la deformità del piede destro del

ricorrente a seguito del trattamento conservativo con il confezionamento dei 6

apparecchi gessati di correzione della deformità, tale da indurre i curanti a

non procedere al trattamento, più invasivo, di tenotomia del tendine d’Achille.

Da

cui la conclusione secondo la quale a livello ortopedico è giustificato un

cambio di terapia con ortesi su misura al momento dell’osservazione

dell’insufficiente spinta da parte delle ortesi e dell’insorgere di una

posizione patologica del piede destro durante la fase dinamica, all’inizio

della deambulazione, ossia dall’11 agosto 2020. Del resto il trattamento con

ortesi su misura non può essere considerato efficace visto che non ha impedito

lo sviluppo delle possibili complicazioni che si sono presentate nel decorso,

con peggioramento della posizione del piede destro durante la fase dinamica

della deambulazione (cfr. pag. 271-272 incarto AI).

È

pertanto a partire dall’11 agosto 2020 che vi è un’indicazione per le ortesi su

misura, e meglio è da quella data che si può concludere che le ortesi su misura

siano, nel caso specifico, una misura semplice, adeguata ed economica (cfr.

anche presa di posizione dell’UFAS del 29 giugno 2021, pag. 278-279 incarto

AI).

In

precedenza, invece, la proposta dell’UAI di far capo ad ortesi preconfezionate era

sufficiente (cfr. STCA 32.2020.65 del 7 dicembre 2020, consid. 2.8, pag. 21-22,

con rinvio alla DTF 143 V 190 consid. 2.3 e DTF 142 V 523 consid. 6.3.) e si

trovava in un rapporto ragionevole con i costi preventivati (cfr. STCA

32.2020.65

del 7 dicembre 2020, consid. 2.8, pag. 21-22, con rinvio alla STF

9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3).

Le valutazioni dei medici SMR

sono da considerare dettagliate ed approfondite e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

I

medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute del

ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta

dall’assicurato ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

A

questo proposito va rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la

documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i

reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio

dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non

è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue

direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri

esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR

2009.

IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,

consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Inoltre, a proposito dei medici

SMR, non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Nel caso di specie, per i motivi

testé addotti, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare se l’insorgente necessitava di ortesi su misura fino

ad agosto 2020, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti, come l’interpello del curante, dr. med. __________, chiesto dal

ricorrente. Non va del resto dimenticato, da una parte che lo specialista è

stato già interpellato dall’UAI in data 12 febbraio 2021 (doc. 54 incarto AI) e

1° aprile 2021 (doc. 65 incarto AI) e dall’altra che se l’interessato,

rappresentato da un legale, ed in possesso di copia dell’incarto AI (cfr. doc.

108-109 incarto AI), avesse voluto produrre un’ulteriore presa di posizione del

suo curante, avrebbe potuto farlo. Infatti, occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del

principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle

conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019

del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo

non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie

argomentazioni.

Infine, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF

130.

II 425 consid. 2.1 e rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.9

Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste

a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti