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Decisione

32.2022.6

Assegnazione rendita temporanea. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR

28 aprile 2022Italiano30 min

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.6

BS/sc

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 2 dicembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1960, da ultimo

attivo quale assistente di studio televisivo e cinematografico (cfr. doc. 33,

pag. 16), nel febbraio 2020 ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI per adulti (doc. 10 inc. AI, se non

indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio

AI prodotti con la risposta di causa).

1.2. Nell’ambito dell’istruttoria,

l’amministrazione ha raccolto diversa documentazione medica (cfr. doc. 19, 25,

33, 40, 42, 48 e 50) che è stata valutata dal dr. med. __________ del Servizio

medico regionale dell’AI (SMR) con annotazioni 27 agosto 2021. Egli ha ritenuto

l’assicurato totalmente inabile in tutte le attività dal 30 settembre 2019, ma

abile in qualsiasi attività dal 23 agosto 2021, data corrispondente al rapporto

del dr. med. __________ (doc. 53).

Di conseguenza, con

progetto di decisione datato 27 agosto 2021 – inviata successivamente l’8

settembre 2021 non avendo l’assicurato ritirato la lettera raccomandata del 27

agosto 2021 (doc. 56) – l’Ufficio AI ha preannunciato l’attribuzione di una

rendita d’invalidità temporanea dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 (pag.

329).

Con osservazioni 10

novembre 2021 l’assicurato ha prodotto altra documentazione medica, tra cui un

rapporto dello psichiatra curante (doc. 63), valutato in seguito dal dr. med. __________,

psichiatra del SMR, il quale con annotazioni 15 novembre 2021 ha ritenuto che quanto

prodotto non apporta alcun nuovo elemento che non sia stato già valutato (doc.

67).

Con decisione 2 dicembre

2021 l’Ufficio AI ha pertanto confermato il diritto alla rendita intera dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021 (doc. 70; per le motivazioni cfr. doc. 68).

1.3. L’assicurato è

tempestivamente insorto contro la suddetta decisione. Contesta di essere

considerato abile al 100% nella sua abituale ed in altre attività dal 23 agosto

2021. Allega ulteriori certificati medici. Rileva di non essere mai stato

convocato dall’Ufficio AI per una valutazione delle sue patologie. Chiede di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, vista la sua precaria situazione

economica.

Il 1° febbraio 2022 l’insorgente

ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria (IV).

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

contestata. Rileva che l’assicurato ha prodotto solo degli attestati di inabilità

lavorativa, senza apportare alcun nuovo elemento oggettivo, motivo per cui la

valutazione medico-teorica operata va confermata.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per quanto riguarda la

tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52

e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente

al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art.

60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Nella fattispecie

concreta, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che “la decisione

impugnata è stata spedita mediante invio non raccomandato, pertanto,

nell’impossibilità di comprovare l’esatta ricezione della decisione da parte

dell’assicurato, il ricorso va considerato tempestivo”.

Secondo la giurisprudenza,

l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe

all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso concreto,

l’Ufficio AI non è in grado di fornire la prova del giorno della notifica. In

queste circostanze, tenuto poi conto delle ferie giudiziarie natalizie (dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso; art. 38 cpv. 4 LPGA e art. 11 lett. c Lptca), non

vi è motivo per ritenere il ricorso intempestivo.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita

intera di RI 1 dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

2.3. Va anzitutto rilevato che il

1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche)

il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare

che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso

contro la decisione emanata il 2 dicembre 2021 – data che, di principio,

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.5. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi

in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.6. Nel caso concreto, all’inserto

figurano in particolare i seguenti atti medici:

- il

rapporto 4 marzo 2020 del medico curante, dr. med. __________, all’Ufficio AI. Allegando

documentazione medica, egli ha posto, quale diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa, cardiopatia ischemica aritmica e persistente. Il diabete e

la dislipidemia le ha invece ritenute non invalidanti. Ha poi fatto presente

che il paziente non può compiere sforzi e ha certificato un’inabilità totale

dal 30 settembre 2019 al 31 marzo 2020 (doc. 19);

- il

rapporto 18 agosto 2020 del medico curante all’amministrazione che ha aggiornato

la documentazione medica, aggiungendo le diagnosi (senza ripercussione sulla

capacità lavorativa) di diabete e d’ipertensione. Ha certificato un’inabilità

lavorativa del 100% dal 30 settembre 2019 al 17 settembre 2020, ritenendo non

possibile rispondere alle domande riguardanti la situazione professionale del

suo paziente (doc. 25);

- il

rapporto 21 settembre 2020 del dr. med. __________, Capoclinica del Servizio di

cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 33), che

è stato valutato dal SMR. Con annotazioni 8 ottobre 2020 il dr. __________ del

SMR ha concluso che dalla nuova documentazione è emerso uno stato di salute non

ancora stabilizzato (in attesa di un’ulteriore procedura invasiva di

cardioversione in terapia anticoagulante), per cui ha ritenuto necessario un

aggiornamento cardiologico (doc. 35);

-

il rapporto 25 gennaio 2021 del dr. med. __________. Riferendosi all’ablazione

della fibrillazione atriale avvenuta nell’ottobre 2020 ed ai relativi postumi, egli

ha ritenuto un’inabilità del 50% nell’ultima professione svolta. A fine

riabilitazione cardiaca, lo specialista ha sostenuto che il paziente “potrà

essere considerato abile nella misura del 100% nello svolgimento

della

sua ultima professione denominata “assistente di studio televisivo e

cinematografico” (doc. 40);

- il

rapporto 26 ottobre 2020 dell’Ospedale __________ di __________ in cui si

descrive il citato intervento di ablazione, il decorso e la farmacologia (doc.

42);

- il

rapporto 4 agosto 2021 del medico curante. Certificata un’inabilità lavorativa

del 100% dal 30 settembre 2019, il dr. med. __________ rileva in particolare che

il diabete è attualmente ben compensato, l’aritmia non più presente, che il

paziente presenta una facile affaticabilità e che la prolungata assenza dal

lavoro “disturba … l’umore del paziente”. Allega diversa documentazione (doc.

48);

- lo

scritto 23 agosto 2021 del dr. med. __________, il quale conclude che nella sua

ultima professione

l’assicurato “deve essere considerato abile nella

misura del 100% senza nessuna limitazione” (doc. 50).

Esaminati tutti gli atti, con

rapporto 27 agosto 2021 il dr. med. __________ del SMR ha ricapitolato le

seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

" (…)

1. Fibrillazione

atriale parossistica con:

- tachicardiomiopatia

durante fibrillazione atriale con al 35% (il ritmo sinusale 60%)

Considerandi

2.

CHAzDSz–VASc D3

3.

Isolamento delle vene polmonari in data 23.10.2020

4.

Cardiopatia ischemica malattia coronarica bivasale con:

- coronarografia

del 17.09.2019: stenosi 70-90% su RCx media distale trattata con doppio stent.

Stenosi 50% RCA media su RIVP

- tentativo

di ablazione di extrasistolia ventricolare sintomatica fallito (13.01.2020).

(…)” (pag. 323 incarto AI)

Quali diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa sono state poste:

" (…)

Diabete mellito di tipo 2

Malattia renale cronica di prob. Stadio G2A2 su sosp. Nefropatia

diabetica

Ipertensione arteriosa trattata

Dislipidemia tratta

Abuso nicotinico persistente

Astigmatismo misto bilaterale”.

Quali limitazioni funzionali, il

medico SMR ha accertato un limite massimo di carico di 10 chili, senza bisogno

di alternanza della postura al bisogno, senza alcuna difficoltà di svolgere

lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari. In sostanza

l’assicurato non può svolgere attività pesanti. Ha poi ritenuto l’assicurato

inabile al 100% in tutte le attività dal 30 settembre 2019 fino al 23 agosto

2021, data del succitato rapporto del dr. med. __________. Infine, il medico

SMR non ha ravvisato la necessità di adozione di provvedimenti sanitari, rispettivamente

una terapia per aumentare la capacità lavorativa (doc. 53).

Successivamente alle

osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto la convocazione

per un esame ambulatoriale presso il Servizio di Cardiologia e Angiologia

dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 62). Egli ha poi inviato il

rapporto 10 novembre 2021 dello psichiatra dr. med. __________ avente il

seguente tenore:

" Il

paziente summenzionato è in cura specialistica dal 25.10.2021. Il paziente è

già noto a voi per le sue problematiche a livello organico (malattia

cardiovascolare).

In seguito alla segnalazione da parte del medico di famiglia

Dr.med. __________, il paziente è stato preso a carico per un trattamento

specialistico presso lo studio.

Nel corso delle sedute abbiamo osservato un quadro psicopatologico

caratterizzato da deflessione del tono dell’umore con apatia, abulia, anedonia,

scarsa spinta vitale e progettualità futura. Il quadro timico sopracitato si

appoggia su una struttura personologica dominata da tratti narcisistici che

rendono ancora più precario l’equilibrio psichico. Nello specifico, il paziente

evidenzia un atteggiamento prevalentemente polemico, con tendenza al diniego

della propria sofferenza interiore, nonostante l’evidenza dei fatti. Ossia, la

perdita del ruolo sociale/lavorativo che risultava primario nonché identitario

per lui, la precarietà della sua condizioni economica, l’assenza di

progettualità futura, l’incapacità del recupero psichico in seguito alla

malattia cardiovascolare. Si apprezza altresì la tendenza al ritiro sociale, la

presenza di ideazioni anticonservative passive, la ridotta capacità di metallizzazione

e le ridotte capacità di coping.

Considerata la fragilità emotiva-personologica e la scarsa

capacità di introspezione, si ritiene che la mancanza di un progetto di

reintegrazione AI per valutare l’abilità lavorativa sotto il profilo

psichiatrico, possa contribuire al peggioramento – a medio lungo termine –

dell’attuale quadro psicopatologico già significativamente compromesso.” (pag.

341-342 incarto AI)

Da ultimo, con annotazioni

15.

novembre 2021 il dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, ha preso posizione in merito al succitato rapporto:

" Il

rapporto del Dr. __________, psicologo __________ del 10.11.2021 non riporta

una diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta né si

esprime sul piano terapeutico rispettivamente sulla prognosi.

Da un lato sono enunciati una serie di segni e sintomi

attribuibili ad una patologia psichica non precisata, dall’altro la valutazione

di risorse e limiti funzionali appare demandata all’ufficio AI attraverso un

non meglio precisato progetto di reintegrazione.

In assenza di dati oggettivi che dimostrino un fatto medico nuovo

rispettivamente una modifica significativa di fatti noti, non ho elementi per

modificare le precedenti prese di posizione SMR.” (pag. 346 incarto AI)

In conclusione, tenendo

conto dei rapporti SMR, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile

in tutte le professioni dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021, con successivo

ripristino della piena abilità lavorativa.

Con il presente ricorso

l’assicurato contesta una capacità lavorativa del 100% dal 1° settembre 2021,

allegando, quale nuova documentazione, diverse certificazioni d’incapacità

lavorativa redatte dallo psichiatra curante (doc. A3- 5).

2.7

Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.8

Nella fattispecie in esame

questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è

stato accuratamente vagliato dall’Ufficio A, non ha motivo per mettere in

dubbio i rapporti dei medici SMR i quali hanno considerato tutta la

documentazione presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto prodotto

documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essi

sono giunti.

L’assicurato rileva innanzitutto

di non essere stato convocato dall’Ufficio AI per una valutazione delle sue

patologie.

A tal riguardo, va ricordato

che di norma una perizia basata sui

soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica

validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da

altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla

base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica

diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza

9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno

2013.

consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Nel caso in esame, come

verrà esposto nei prossimi considerandi, sulla base degli atti medici presenti

nell’inserto il SMR ha potuto esaurientemente valutare lo stato di salute

dell’assicurato, senza la necessità di una convocazione personale.

2.8.1

Dal punto di vista somatico

l’assicurato presenta una problematica cardio-vascolare con ripercussione sulla

capacità lavorativa, così come riportato nel rapporto 27 ottobre 2021 del SMR

(doc. 53; cfr. consid. 2.6).

Per quel che concerne la

capacità lavorativa, nel citato rapporto 23 agosto 2021 all’Ufficio AI il dr.

med. __________ ha rilevato:

" (…) Nel

mio ultimo del 25.01.2021 indirizzato al vostro ufficio non ha più avuto modo

di controllare il signor RI 1. Dal lato strettamente cardiologico pertanto in

virtù di quanto riscontrato in quella data l’A. deve essere considerato abile

allo svolgimento di un’attività lavorativa che comporti un impegno fisico che

vada dal lieve fino al moderato. Tuttavia per i lavori che comportino un

impegno fisico giudicabile come moderato-pesante l’A., deve essere considerato

inabile in considerazione anche della cardiopatia ischemica di base.

Nella sua ultima professione pertanto l’A. deve essere

considerato abile nella misura del 100% senza nessuna limitazione” (sottolineatura

del redattore, pag. 315 incarto AI)

L’assicurato non ha

prodotto documentazione atta a comprovare un eventuale peggioramento cardiaco. In

sede amministrativa egli ha trasmesso la convocazione per un esame cardiologico

ambulatoriale previsto per il 20 ottobre 2021 (pag. 340), senza tuttavia produrre

in seguito i relativi risultati.

Va qui ricordato che, per

costante giurisprudenza, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Correttamente

il SMR ha quindi ritenuto che dal 23 agosto 2021 l’assicurato presenta una

piena abilità lavorativa nella sua abituale professione.

Altre patologie invalidanti, oltre a quella cardiaca, non sono state

rilevate (cfr. rapporto 27 agosto 2021 del SMR riportato integralmente al

consid. 2.6).

2.8.2

L’assicurato sostiene di

essere affetto da una patologia psichiatrica invalidante, producendo al

riguardo il già citato rapporto 10 novembre 2021 del dr. med. __________ (doc.

63).

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, va rilevato

che il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza

del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF

I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

Nel caso in esame, al

consid. 2.6 è stato riportato il rapporto 10 novembre 2021 dello psichiatra

curante. Egli ha descritto un quadro psicopatologico, senza tuttavia porre una

precisa diagnosi. A tal riguardo va ricordato che, secondo giurispurdenza

federale, il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 136 V 282 consid.

3.2.1

con riferimento a DTF 130 V 399 ss.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Inoltre,

nelle citate annotazioni 15 novembre 2021 il dr. med. __________, psichiatra presso

il SMR, rettamente rileva come lo psichiatra curante non si sia espresso sul

piano terapeutico, rispettivamente sulla prognosi.

Non si misconosce, come

pertinentemente evidenziato dallo psichiatra SMR, che nel rapporto 15 novembre

2021.

il dr. med. __________ ha indicato dei sintomi attribuibili ad una

patologia psichiatra che tuttavia non è stata meglio precisata vista l’assenza

di una diagnosi internazionalmente riconosciuta. Questo TCA concorda inoltre

con quanto rilevato dal SMR, ossia come “la valutazione di risorse e limiti

funzionali appare demandata all’ufficio AI attraverso un non meglio precisato

percorso di reintegrazione”. Spetta infatti al medico individuare eventuali

risorse e limitazioni funzionali, come pure valutare la capacità lavorativa

della persona assicurata, dati che poi vengono esaminati dal consulente IP chiamato

ad individuare attività professionali ancora concretamente ipotizzabili e, se

del caso, stabilire un eventuale progetto d’integrazione.

Infine, i certificati

d’inabilità lavorativa compilati dallo psichiatra curante, allegati al ricorso,

non sono sufficienti per dimostrare una patologia invalidante, essendo gli

stessi privi di motivazione.

2.8.3

Di conseguenza, tenuto conto

delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito valore

probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), è da ritenere, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato è inabile al 100% in

tutte le attività dal 30 settembre 2019 al 23 agosto 2021. Di conseguenza, l’Ufficio AI ha rettamente posto l’assicurato, scaduto

l’anno di attesa, al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2020 sino

al 31 agosto 2020. Riguardo al momento della soppressione, l’amministrazione ha

applicato la prima frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.5) ed il marg.

4016.

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità (CIGI), nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, secondo

cui se “le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa dal

momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC

1984.

pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere

quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di

lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in

un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività.”

In

concreto, essendo stato accertato il durevole miglioramento mediante il citato

rapporto 23 agosto del dr. med. __________, (doc. 50; cfr. consid. 2.6),

l’amministrazione ha rettamente limitato il diritto alla rendita al 31 agosto

2021.

Ne

consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia

chiesto di essere ammesso all’assistenza giudiziaria (intesa

quale esenzione dalle tasse e spese processuali).

2.10

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali

(e all’ammissione se del caso al gratuito patrocinio).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole.

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così

esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario,

sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso. In effetti, visti i rapporti del SMR, l’assicurato

avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento della sua

situazione valetudinaria. I semplici certificati del medico e dello psichiatra

curante (cfr. consid. 2.8.2) non hanno infatti apportato nuovi elementi di

valutazione.

L’istanza va di

conseguenza respinta, motivo per cui all’insorgente sono accollate spese di

procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria

(intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) è respinta.

3.

Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti