32.2022.6
Assegnazione rendita temporanea. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR
28 aprile 2022Italiano30 min
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.6
BS/sc
Lugano
28 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1960, da ultimo
attivo quale assistente di studio televisivo e cinematografico (cfr. doc. 33,
pag. 16), nel febbraio 2020 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. 10 inc. AI, se non
indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio
AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Nell’ambito dell’istruttoria,
l’amministrazione ha raccolto diversa documentazione medica (cfr. doc. 19, 25,
33, 40, 42, 48 e 50) che è stata valutata dal dr. med. __________ del Servizio
medico regionale dell’AI (SMR) con annotazioni 27 agosto 2021. Egli ha ritenuto
l’assicurato totalmente inabile in tutte le attività dal 30 settembre 2019, ma
abile in qualsiasi attività dal 23 agosto 2021, data corrispondente al rapporto
del dr. med. __________ (doc. 53).
Di conseguenza, con
progetto di decisione datato 27 agosto 2021 – inviata successivamente l’8
settembre 2021 non avendo l’assicurato ritirato la lettera raccomandata del 27
agosto 2021 (doc. 56) – l’Ufficio AI ha preannunciato l’attribuzione di una
rendita d’invalidità temporanea dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 (pag.
329).
Con osservazioni 10
novembre 2021 l’assicurato ha prodotto altra documentazione medica, tra cui un
rapporto dello psichiatra curante (doc. 63), valutato in seguito dal dr. med. __________,
psichiatra del SMR, il quale con annotazioni 15 novembre 2021 ha ritenuto che quanto
prodotto non apporta alcun nuovo elemento che non sia stato già valutato (doc.
67).
Con decisione 2 dicembre
2021 l’Ufficio AI ha pertanto confermato il diritto alla rendita intera dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021 (doc. 70; per le motivazioni cfr. doc. 68).
1.3. L’assicurato è
tempestivamente insorto contro la suddetta decisione. Contesta di essere
considerato abile al 100% nella sua abituale ed in altre attività dal 23 agosto
2021. Allega ulteriori certificati medici. Rileva di non essere mai stato
convocato dall’Ufficio AI per una valutazione delle sue patologie. Chiede di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, vista la sua precaria situazione
economica.
Il 1° febbraio 2022 l’insorgente
ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria (IV).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata. Rileva che l’assicurato ha prodotto solo degli attestati di inabilità
lavorativa, senza apportare alcun nuovo elemento oggettivo, motivo per cui la
valutazione medico-teorica operata va confermata.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Per quanto riguarda la
tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52
e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente
al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art.
60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Nella fattispecie
concreta, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che “la decisione
impugnata è stata spedita mediante invio non raccomandato, pertanto,
nell’impossibilità di comprovare l’esatta ricezione della decisione da parte
dell’assicurato, il ricorso va considerato tempestivo”.
Secondo la giurisprudenza,
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso concreto,
l’Ufficio AI non è in grado di fornire la prova del giorno della notifica. In
queste circostanze, tenuto poi conto delle ferie giudiziarie natalizie (dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso; art. 38 cpv. 4 LPGA e art. 11 lett. c Lptca), non
vi è motivo per ritenere il ricorso intempestivo.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita
intera di RI 1 dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
2.3. Va anzitutto rilevato che il
1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche)
il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare
che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso
contro la decisione emanata il 2 dicembre 2021 – data che, di principio,
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.5. Per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi
in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
2.6. Nel caso concreto, all’inserto
figurano in particolare i seguenti atti medici:
- il
rapporto 4 marzo 2020 del medico curante, dr. med. __________, all’Ufficio AI. Allegando
documentazione medica, egli ha posto, quale diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa, cardiopatia ischemica aritmica e persistente. Il diabete e
la dislipidemia le ha invece ritenute non invalidanti. Ha poi fatto presente
che il paziente non può compiere sforzi e ha certificato un’inabilità totale
dal 30 settembre 2019 al 31 marzo 2020 (doc. 19);
- il
rapporto 18 agosto 2020 del medico curante all’amministrazione che ha aggiornato
la documentazione medica, aggiungendo le diagnosi (senza ripercussione sulla
capacità lavorativa) di diabete e d’ipertensione. Ha certificato un’inabilità
lavorativa del 100% dal 30 settembre 2019 al 17 settembre 2020, ritenendo non
possibile rispondere alle domande riguardanti la situazione professionale del
suo paziente (doc. 25);
- il
rapporto 21 settembre 2020 del dr. med. __________, Capoclinica del Servizio di
cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 33), che
è stato valutato dal SMR. Con annotazioni 8 ottobre 2020 il dr. __________ del
SMR ha concluso che dalla nuova documentazione è emerso uno stato di salute non
ancora stabilizzato (in attesa di un’ulteriore procedura invasiva di
cardioversione in terapia anticoagulante), per cui ha ritenuto necessario un
aggiornamento cardiologico (doc. 35);
-
il rapporto 25 gennaio 2021 del dr. med. __________. Riferendosi all’ablazione
della fibrillazione atriale avvenuta nell’ottobre 2020 ed ai relativi postumi, egli
ha ritenuto un’inabilità del 50% nell’ultima professione svolta. A fine
riabilitazione cardiaca, lo specialista ha sostenuto che il paziente “potrà
essere considerato abile nella misura del 100% nello svolgimento
della
sua ultima professione denominata “assistente di studio televisivo e
cinematografico” (doc. 40);
- il
rapporto 26 ottobre 2020 dell’Ospedale __________ di __________ in cui si
descrive il citato intervento di ablazione, il decorso e la farmacologia (doc.
42);
- il
rapporto 4 agosto 2021 del medico curante. Certificata un’inabilità lavorativa
del 100% dal 30 settembre 2019, il dr. med. __________ rileva in particolare che
il diabete è attualmente ben compensato, l’aritmia non più presente, che il
paziente presenta una facile affaticabilità e che la prolungata assenza dal
lavoro “disturba … l’umore del paziente”. Allega diversa documentazione (doc.
48);
- lo
scritto 23 agosto 2021 del dr. med. __________, il quale conclude che nella sua
ultima professione
l’assicurato “deve essere considerato abile nella
misura del 100% senza nessuna limitazione” (doc. 50).
Esaminati tutti gli atti, con
rapporto 27 agosto 2021 il dr. med. __________ del SMR ha ricapitolato le
seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
" (…)
1. Fibrillazione
atriale parossistica con:
- tachicardiomiopatia
durante fibrillazione atriale con al 35% (il ritmo sinusale 60%)
Considerandi
2.
CHAzDSz–VASc D3
3.
Isolamento delle vene polmonari in data 23.10.2020
4.
Cardiopatia ischemica malattia coronarica bivasale con:
- coronarografia
del 17.09.2019: stenosi 70-90% su RCx media distale trattata con doppio stent.
Stenosi 50% RCA media su RIVP
- tentativo
di ablazione di extrasistolia ventricolare sintomatica fallito (13.01.2020).
(…)” (pag. 323 incarto AI)
Quali diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa sono state poste:
" (…)
Diabete mellito di tipo 2
Malattia renale cronica di prob. Stadio G2A2 su sosp. Nefropatia
diabetica
Ipertensione arteriosa trattata
Dislipidemia tratta
Abuso nicotinico persistente
Astigmatismo misto bilaterale”.
Quali limitazioni funzionali, il
medico SMR ha accertato un limite massimo di carico di 10 chili, senza bisogno
di alternanza della postura al bisogno, senza alcuna difficoltà di svolgere
lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari. In sostanza
l’assicurato non può svolgere attività pesanti. Ha poi ritenuto l’assicurato
inabile al 100% in tutte le attività dal 30 settembre 2019 fino al 23 agosto
2021, data del succitato rapporto del dr. med. __________. Infine, il medico
SMR non ha ravvisato la necessità di adozione di provvedimenti sanitari, rispettivamente
una terapia per aumentare la capacità lavorativa (doc. 53).
Successivamente alle
osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto la convocazione
per un esame ambulatoriale presso il Servizio di Cardiologia e Angiologia
dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 62). Egli ha poi inviato il
rapporto 10 novembre 2021 dello psichiatra dr. med. __________ avente il
seguente tenore:
" Il
paziente summenzionato è in cura specialistica dal 25.10.2021. Il paziente è
già noto a voi per le sue problematiche a livello organico (malattia
cardiovascolare).
In seguito alla segnalazione da parte del medico di famiglia
Dr.med. __________, il paziente è stato preso a carico per un trattamento
specialistico presso lo studio.
Nel corso delle sedute abbiamo osservato un quadro psicopatologico
caratterizzato da deflessione del tono dell’umore con apatia, abulia, anedonia,
scarsa spinta vitale e progettualità futura. Il quadro timico sopracitato si
appoggia su una struttura personologica dominata da tratti narcisistici che
rendono ancora più precario l’equilibrio psichico. Nello specifico, il paziente
evidenzia un atteggiamento prevalentemente polemico, con tendenza al diniego
della propria sofferenza interiore, nonostante l’evidenza dei fatti. Ossia, la
perdita del ruolo sociale/lavorativo che risultava primario nonché identitario
per lui, la precarietà della sua condizioni economica, l’assenza di
progettualità futura, l’incapacità del recupero psichico in seguito alla
malattia cardiovascolare. Si apprezza altresì la tendenza al ritiro sociale, la
presenza di ideazioni anticonservative passive, la ridotta capacità di metallizzazione
e le ridotte capacità di coping.
Considerata la fragilità emotiva-personologica e la scarsa
capacità di introspezione, si ritiene che la mancanza di un progetto di
reintegrazione AI per valutare l’abilità lavorativa sotto il profilo
psichiatrico, possa contribuire al peggioramento – a medio lungo termine –
dell’attuale quadro psicopatologico già significativamente compromesso.” (pag.
341-342 incarto AI)
Da ultimo, con annotazioni
15.
novembre 2021 il dr. med. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, ha preso posizione in merito al succitato rapporto:
" Il
rapporto del Dr. __________, psicologo __________ del 10.11.2021 non riporta
una diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta né si
esprime sul piano terapeutico rispettivamente sulla prognosi.
Da un lato sono enunciati una serie di segni e sintomi
attribuibili ad una patologia psichica non precisata, dall’altro la valutazione
di risorse e limiti funzionali appare demandata all’ufficio AI attraverso un
non meglio precisato progetto di reintegrazione.
In assenza di dati oggettivi che dimostrino un fatto medico nuovo
rispettivamente una modifica significativa di fatti noti, non ho elementi per
modificare le precedenti prese di posizione SMR.” (pag. 346 incarto AI)
In conclusione, tenendo
conto dei rapporti SMR, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile
in tutte le professioni dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021, con successivo
ripristino della piena abilità lavorativa.
Con il presente ricorso
l’assicurato contesta una capacità lavorativa del 100% dal 1° settembre 2021,
allegando, quale nuova documentazione, diverse certificazioni d’incapacità
lavorativa redatte dallo psichiatra curante (doc. A3- 5).
2.7
Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.8
Nella fattispecie in esame
questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è
stato accuratamente vagliato dall’Ufficio A, non ha motivo per mettere in
dubbio i rapporti dei medici SMR i quali hanno considerato tutta la
documentazione presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto prodotto
documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essi
sono giunti.
L’assicurato rileva innanzitutto
di non essere stato convocato dall’Ufficio AI per una valutazione delle sue
patologie.
A tal riguardo, va ricordato
che di norma una perizia basata sui
soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica
validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da
altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla
base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica
diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza
9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno
2013.
consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Nel caso in esame, come
verrà esposto nei prossimi considerandi, sulla base degli atti medici presenti
nell’inserto il SMR ha potuto esaurientemente valutare lo stato di salute
dell’assicurato, senza la necessità di una convocazione personale.
2.8.1
Dal punto di vista somatico
l’assicurato presenta una problematica cardio-vascolare con ripercussione sulla
capacità lavorativa, così come riportato nel rapporto 27 ottobre 2021 del SMR
(doc. 53; cfr. consid. 2.6).
Per quel che concerne la
capacità lavorativa, nel citato rapporto 23 agosto 2021 all’Ufficio AI il dr.
med. __________ ha rilevato:
" (…) Nel
mio ultimo del 25.01.2021 indirizzato al vostro ufficio non ha più avuto modo
di controllare il signor RI 1. Dal lato strettamente cardiologico pertanto in
virtù di quanto riscontrato in quella data l’A. deve essere considerato abile
allo svolgimento di un’attività lavorativa che comporti un impegno fisico che
vada dal lieve fino al moderato. Tuttavia per i lavori che comportino un
impegno fisico giudicabile come moderato-pesante l’A., deve essere considerato
inabile in considerazione anche della cardiopatia ischemica di base.
Nella sua ultima professione pertanto l’A. deve essere
considerato abile nella misura del 100% senza nessuna limitazione” (sottolineatura
del redattore, pag. 315 incarto AI)
L’assicurato non ha
prodotto documentazione atta a comprovare un eventuale peggioramento cardiaco. In
sede amministrativa egli ha trasmesso la convocazione per un esame cardiologico
ambulatoriale previsto per il 20 ottobre 2021 (pag. 340), senza tuttavia produrre
in seguito i relativi risultati.
Va qui ricordato che, per
costante giurisprudenza, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Correttamente
il SMR ha quindi ritenuto che dal 23 agosto 2021 l’assicurato presenta una
piena abilità lavorativa nella sua abituale professione.
Altre patologie invalidanti, oltre a quella cardiaca, non sono state
rilevate (cfr. rapporto 27 agosto 2021 del SMR riportato integralmente al
consid. 2.6).
2.8.2
L’assicurato sostiene di
essere affetto da una patologia psichiatrica invalidante, producendo al
riguardo il già citato rapporto 10 novembre 2021 del dr. med. __________ (doc.
63).
Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, va rilevato
che il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza
del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF
I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
Nel caso in esame, al
consid. 2.6 è stato riportato il rapporto 10 novembre 2021 dello psichiatra
curante. Egli ha descritto un quadro psicopatologico, senza tuttavia porre una
precisa diagnosi. A tal riguardo va ricordato che, secondo giurispurdenza
federale, il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 136 V 282 consid.
3.2.1
con riferimento a DTF 130 V 399 ss.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Inoltre,
nelle citate annotazioni 15 novembre 2021 il dr. med. __________, psichiatra presso
il SMR, rettamente rileva come lo psichiatra curante non si sia espresso sul
piano terapeutico, rispettivamente sulla prognosi.
Non si misconosce, come
pertinentemente evidenziato dallo psichiatra SMR, che nel rapporto 15 novembre
2021.
il dr. med. __________ ha indicato dei sintomi attribuibili ad una
patologia psichiatra che tuttavia non è stata meglio precisata vista l’assenza
di una diagnosi internazionalmente riconosciuta. Questo TCA concorda inoltre
con quanto rilevato dal SMR, ossia come “la valutazione di risorse e limiti
funzionali appare demandata all’ufficio AI attraverso un non meglio precisato
percorso di reintegrazione”. Spetta infatti al medico individuare eventuali
risorse e limitazioni funzionali, come pure valutare la capacità lavorativa
della persona assicurata, dati che poi vengono esaminati dal consulente IP chiamato
ad individuare attività professionali ancora concretamente ipotizzabili e, se
del caso, stabilire un eventuale progetto d’integrazione.
Infine, i certificati
d’inabilità lavorativa compilati dallo psichiatra curante, allegati al ricorso,
non sono sufficienti per dimostrare una patologia invalidante, essendo gli
stessi privi di motivazione.
2.8.3
Di conseguenza, tenuto conto
delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito valore
probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), è da ritenere, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato è inabile al 100% in
tutte le attività dal 30 settembre 2019 al 23 agosto 2021. Di conseguenza, l’Ufficio AI ha rettamente posto l’assicurato, scaduto
l’anno di attesa, al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2020 sino
al 31 agosto 2020. Riguardo al momento della soppressione, l’amministrazione ha
applicato la prima frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.5) ed il marg.
4016.
della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità (CIGI), nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, secondo
cui se “le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC
1984.
pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere
quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di
lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in
un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività.”
In
concreto, essendo stato accertato il durevole miglioramento mediante il citato
rapporto 23 agosto del dr. med. __________, (doc. 50; cfr. consid. 2.6),
l’amministrazione ha rettamente limitato il diritto alla rendita al 31 agosto
2021.
Ne
consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia
chiesto di essere ammesso all’assistenza giudiziaria (intesa
quale esenzione dalle tasse e spese processuali).
2.10
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali
(e all’ammissione se del caso al gratuito patrocinio).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole.
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così
esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario,
sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin
dall’inizio destinata all'insuccesso. In effetti, visti i rapporti del SMR, l’assicurato
avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento della sua
situazione valetudinaria. I semplici certificati del medico e dello psichiatra
curante (cfr. consid. 2.8.2) non hanno infatti apportato nuovi elementi di
valutazione.
L’istanza va di
conseguenza respinta, motivo per cui all’insorgente sono accollate spese di
procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria
(intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) è respinta.
3.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti