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32.2022.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 dicembre 2022Italiano16 min

Il ricorrente evidenzia che nella perizia pluridisciplinare esperita dal __________

Source ti.ch

Fatti

di principio tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123

consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1;

STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003

IV n. 25 p. 76).

2.4.

Il ricorrente evidenzia che nella perizia pluridisciplinare esperita dal __________

nel 2018, tra le diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità

lavorativa il perito aveva formulato quella di dolori cronici al polso

sinistro. Tuttavia – evidenzia sempre l’insorgente –, siccome “Al capitolo

“Diagnosi” e alla successiva valutazione reumatologica non vengono menzionati i

dolori cronici al rachide ma solo quelli al polso sinistro […] Ne

discende che al momento della valutazione peritale (2018) essi non sono stati

considerati dal dr. med. __________

di intensità tali da deprimere la

capacità lavorativa del 60% nell’esercizio di un’attività adatta […]”.

Sulla scorta delle refertazioni della curante del 28 agosto 2019 e 7 giugno

2022 (docc. 136 e 141 incarto AI) e della dr.ssa __________ del 13 marzo 2019 e

del 29 aprile 2022 (doc. 136, pag. 463-468 e doc. 141, pag. 496 e seg. incarto

AI), come pure del fatto che al momento della perizia __________ egli non era

ancora in cura presso il Centro __________, sarebbe oggettivato un

peggioramento della situazione valetudinaria e, di riflesso, si imporrebbe

l’entrata in materia.

A torto.

Giova

innanzitutto ricordare che nella DTF 136 V 369 il Tribunale federale ha

stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni (amministrative,

su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite

AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito

delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata,

estendendosi sia ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai

fattori che ne determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a

condizione che essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della

decisione. Simili elementi di motivazione della decisione cresciuta in

giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell’ambito di una revisione

o di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un

nuovo caso di assicurazione (consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii

giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se l’assicurato, pur

rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la decisione

rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente sopperita,

neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere ad una

valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung) (DTF 147

V 213 consid. 6.2.2.).

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.2.), in casu il ricorrente si

prevale, tra l’altro, di refertazioni della curante del 28 agosto 2019 e della

dr.ssa __________ del 13 marzo 2019, già presentate nell’ambito delle

precedenti domande di prestazioni e ritenute inconferenti dall’amministrazione,

quest’ultima avendo emanato la decisione – cresciuta incontestata in giudicato

– di non entrata in materia del 30 settembre 2019 (doc. 138 incarto AI).

Conseguentemente,

in applicazione della surriferita giurisprudenza, nel caso di specie il potere cognitivo di questo Tribunale

non può avere per oggetto la situazione che precede il momento della crescita

in giudicato della decisione amministrativa del 30 settembre 2019, quest’ultima

avendo reso vincolante la fattispecie e i mezzi di prova presentati fino a tale

momento. Conformemente alla citata pronunzia, gli elementi valutati

dall’amministrazione non sono dunque suscettibili di riesame nell’ambito di una

revisione o di una nuova domanda, a meno che non insorga un nuovo caso di

assicurazione, ciò che non corrisponde al caso in esame. Del resto, non si

ravvisano motivi – e l’assicurato neppure ne adduce – che gli avrebbero impedito

di impugnare la decisione, motivando il gravame con un’asserita incompletezza

della valutazione medico-assicurativa operata dall’Ufficio AI.

A

titolo abbondanziale si rileva che, contrariamente a quanto asserito dal

ricorrente, nell’ambito dell’accertamento peritale del 2018 sia il perito

reumatologo che il perito neurologo hanno rilevato il dolore cronico al rachide

lombare (a titolo esemplificativo cfr. doc. 111, pagg. 346-353 incarto AI),

trattandosi di un’affezione di natura strettamente reumatologica, emersa in

particolare a causa di un insufficiente trattamento farmacologico (pagg. 325-334

incarto AI). A tal proposito, il fatto che, accertato un

trattamento farmacologico insufficiente, l’assicurato si sia rivolto ad una

struttura specializzata non è una circostanza di per sé atta a rendere

verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria.

Visto

quanto precede, la disamina della refertazione è circoscritta al certificato

della curante del 7 giugno 2022 e al rapporto della dr.ssa __________ del 29

aprile 2022 (doc. 141 incarto AI; cfr. supra consid. 1.2.).

Per

quanto riguarda il primo, esso presenta il seguente tenore:

“[…]

Scrivo in risposta alla vostra missiva del 31.05.2022 [progetto di

decisione con il quale l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia,

n.d.r.] in qualità di medico curante […]. [L’assicurato, n.d.r.] continua

a lamentare sintomi invalidanti nell’ambito della nota discopatia L4-L5 e per

questo rivalutato dai colleghi della terapia del dolore che ribadiscono

l’inabilità professionale nell’ambito della problematica. […] Chiedo

pertanto di rivedere il vostro giudizio in merito alla richiesta AI.”.

(doc. 141 pag. 495 incarto AI).

Considerandi

Di

tutta evidenza, il certificato della curante non fornisce alcun elemento di

novità. Anzi, esso accerta una stabilizzazione della situazione valetudinaria. Inoltre,

la curante non indica neppure se l’invalidità a cui si riferisce è da intendere

nella precedente attività o in un’attività adeguata e in che misura l’insorgente

sarebbe invalido.

Per

quanto concerne il rapporto del 29 aprile 2022 della dr.ssa __________, esso

presenta il seguente tenore (doc. 141, pag. 496 e seg. incarto AI,

sottolineature del redattore):

“[…]

Indicazione

Controllo post infiltrazione

Diagnosi principale

Discopatia L4-L5 con fissurazioni dell’anulus ed

iniziale erniazione mediana-paramediana destra con possibile conflitto

radicolare.

Allergie

Non note.

Anamnesi

-

Paziente noto al servizio da

plurimi anni (2014) per una problematica di dolori lombari cronici

irradianti all’arto inferiore sinistro. Plurime infiltrazioni intraprese

(periradicolari, infiltrazioni faccettarie) con miglioramento parziale e

transitorio.

-

In 2019, ciclo PENS, Pregabalina e

fisioterapia, avevano anche procurato un miglioramento transitorio.

-

18.01.2022: rivedo il paziente per

nuova valutazione. I dolori lombari sono sempre presenti e non permettono al

paziente di riprendere la sua attività lavorativa (capo settore in un

supermercato). Si decide di eseguire dei tests diagnostici per questi

dolori lombari, per poi arrivare ad un trattamento. Si prescrive una nuova RM

lombare.

-

01.02.2022, 07.02.2022: 2 tests

sui rami mediali L4-L5 bilateralmente, parzialmente positivi. Questo

risultato indica che i dolori riferiti non sono solo di origine faccettaria, ma

anche discale.

14.2.2022: infiltrazione peridurale L4/L5. La nuova

RM (24.2.2022) mostra la nota discopatia L4-L5 senza sostanziale cambiamento.

-

12.04.2022

(controllo telefonico):

il paziente riferisce un miglioramento, con diminuzione dei dolori a riposo.

Purtroppo, appena fa degli sforzi, i dolori lombari aumentano.

Esami complementari

RM COLONNA LOMBARE NATIVA (NEURO) (24.2.2022)

Confronto con lo studio RM del 22.01.21.

Non incremento dell’ernia mediana-paramediana destra

ad L4-L5 con impronta sul profilo ventrale del sacco durale a contatto con la

porzione intra-durale della radice L5 e con l’emergenza di L5 destra. Concomitano

quote edemigene tipo Modic 1 delle limitanti contrapposte. Lieve accentuazione

del fluido articolare a destra. Note degenerative articolari L5-S1

bilateralmente. Invariate le note degenerative ai restanti livelli lombari

senza evidenza di conflitto disco-radicolare. Regolari le dimensioni canalari e

foraminali.

Rp

Impressione e procedere

Il Signor RI 1 ha una chiara discopatia L4-L5,

invalidante, che ad oggi non consente la ripresa del lavoro svolto in

precedenza. Si potrebbe intraprendere una terapia infiltrativa più

aggressiva (discografia provocativa, trattamento intradiscale), senza però la

sicurezza di ottenere un risultato che permetterebbe la ripresa del lavoro. Riteniamo

quindi il paziente inabile al precedente lavoro e necessaria una

riqualifica professionale. Nel caso si considerasse indispensabile la

discografia provocativa, seguita da un trattamento intradiscale, rimaniamo

ovviamente a disposizione. Altrimenti abbiamo proposto al paziente di

contattarci, in caso di esacerbazioni dei dolori, per ripetere l’infiltrazione

peridurale L4-L5.”

In

sostanza, la specialista ha (nuovamente) certificato la presenza di dolori

lombari cronici – già rilevati nelle pregresse refertazioni vagliate

dall’amministrazione nell’ambito delle precedenti richieste di prestazioni

(cfr. ad esempio doc. 44 incarto AI) –, descrivendo una situazione valetudinaria

sostanzialmente immutata e accertando un’incapacità lavorativa completa

nell’attività precedente.

A tal

proposito si rileva che già con la decisione del 22 agosto 2016 – cresciuta

incontestata in giudicato – l’Ufficio AI aveva accertato un’incapacità

lavorativa completa nella precedente attività di “vice-gerente/addetto alla

vendita”, ma una capacità lavorativa del 60% in attività adeguate (doc. 68

incarto AI). Su quest’ultimo punto la dr.ssa __________ non si è neppure

espressa.

In

conclusione, non avendo l’insorgente reso verosimile un rilevante cambiamento

della situazione clinica e/o economica (per rapporto all’ultima valutazione

effettuata dall’amministrazione) tale da influire sulla perdita di guadagno, richiamato

l’art. 87 cpv. 2 OAI e la giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.3.), è a

ragione che l’Ufficio AI, sulla scorta dell’annotazione del medico SMR (doc.

143.

incarto AI), non è entrato nel merito dell’ultima domanda di prestazioni

del ricorrente.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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