32.2022.61
Attribuzione di una rendita temporanea di invalidità. TCA condivide conclusioni SMR secondo cui ric. è abile al 55% in attività adeguate. Dal calcolo del grado AI discende che l'assic. non ha diritto alla rendita. Gratuito patrocinio in sede amministrativa negato, mentre è concesso davanti al TCA
9 gennaio 2023Italiano102 min
è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità non ha attribuito all'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.61
32.2022.68
TB
Lugano
9 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 7 e del 27 settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 26 luglio 2022 e del 25 agosto 2022 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1976, pizzaiolo e
amministratore di diverse società, il 17 aprile 2013 (doc. 24) ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI per disturbi di nervosismo, ansia e paura.
1.2. L'Ufficio assicurazione invalidità
ha effettuato gli accertamenti necessari, fra cui una perizia psichiatrica esperita
nel 2015 dal __________, da cui il dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale si è distanziato con rapporti del 2 maggio 2016 (doc. 120) e del 24
febbraio 2017 (doc. 136).
Egli ha infatti stabilito che dal 14 gennaio 2014 era data una
ripresa totale della capacità lavorativa in qualsiasi attività.
Con decisione dell'8 marzo 2018 (docc. 158 e 160), preavvisata dal
progetto del 10 aprile 2017 (doc. 140), l'Ufficio AI ha stabilito che l'interessato
aveva diritto a una rendita intera dal 1° maggio 2013 al 31 gennaio 2014, con
versamento dal 1° ottobre 2013.
Con decisione del 13 marzo 2018 (doc. 161) la rendita è stata
ricalcolata, con conseguente leggero aumento dell'ammontare della prestazione.
1.3. RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1,
è insorto al TCA il 23 aprile 2018 (doc. 167) contro la decisione dell'8 marzo
2018, chiedendone l'annullamento e il versamento della rendita AI anche dopo il
31 gennaio 2014. Secondo il ricorrente, la documentazione medica raccolta confermava
l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività al 100% e quindi ha chiesto di
allestire una perizia giudiziaria rispettivamente di rinviare gli atti all'Ufficio
AI per una nuova valutazione. Inoltre, l'assicurato ha contestato il referto
del 29 marzo 2016 (doc. 119) della psicologa FSP che, sulla base del test di
TOMM, ha accertato una tendenza all'aggravamento dei sintomi, che ha portato il
medico SMR a invalidare la perizia del __________ del dr. med. __________ dell'11
maggio 2015, il quale aveva concluso, dall'agosto 2013, per un'inabilità al 75%
nell'attività abituale e del 60% in mansioni adatte.
Con STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, questo Tribunale non ha
condiviso l'agire del medico SMR che, solo sulla base del test TOMM effettuato
il 17 marzo 2016 dalla psicologa FSP, ossia quasi un anno dopo la visita
peritale, ha annullato la perizia psichiatrica allestita da uno specialista in
materia.
Per il TCA (cfr. consid. 2.6 pag. 22), sarebbe stato necessario
sottoporre il referto della psicologa FSP, unitamente al risultato del test
TOMM e del rapporto finale del medico SMR del 24 febbraio 2017, al perito dr.
med. __________ per una presa di posizione o, semmai, fare allestire una nuova
perizia psichiatrica a un altro professionista che tenesse in considerazione
sia il referto del __________ che l'esito del test TOMM. Riscontrata quindi una
lacuna istruttoria che non permetteva di pronunciarsi sullo stato di salute del
ricorrente e sulla sua capacità lavorativa, il TCA ha accolto il ricorso su
questo punto e ha rinviato gli atti all'Ufficio AI per l'allestimento
di una perizia psichiatrica e neurologica e per pronunciarsi sulla domanda di
prestazioni (cfr. consid. 2.7 pag. 24), fermo restando il diritto a una rendita
intera dal 1° maggio 2013 al 31 gennaio 2014.
1.4. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha disposto subito una perizia bidisciplinare (doc.
199), incaricando il 6 giugno 2019 (doc. 204) il __________. Il Servizio Medico
Regionale (dr. med. __________) ha fatto propria, il 24 dicembre 2019, la
valutazione peritale globale interdisciplinare del 5 ottobre 2019 (doc. 224) e
ha ritenuto l'assicurato, dal 1° dicembre 2013, inabile al 50% nella sua
attività abituale di pizzaiolo/gerente di pizzeria e al 30% in attività
adeguate.
A seguito della perizia, l'Ufficio AI ha predisposto
un accertamento professionale dal 17 febbraio al 13 marzo 2020 (doc. 239), da
cui è risultato che era impossibile un reinserimento professionale dell'assicurato
senza prima un riallenamento al lavoro (doc. 242).
Il consulente in integrazione professionale ha
riscontrato che i gradi di capacità lavorativa teorici dell'SMR non
corrispondevano alla capacità effettiva dell'assicurato, perciò il 6 maggio
2020 (doc. 244) ha proposto di adottare delle misure di reinserimento. A tal
fine, il 25 maggio 2020 (doc. 248) il dr. med. __________ ha aggiornato l'incapacità
lavorativa in attività adeguate nel 40-50%, sempre dal 1° dicembre 2013, così l'interessato
ha potuto partecipare a un periodo di potenziamento della resistenza dal 5
ottobre 2020 al 5 gennaio 2021 (doc. 257), che però è terminato subito a causa
del sopraggiungere di attacchi emiplegici (docc. 261 e 266).
Sulla scorta di quanto occorso, nel rapporto del 18
novembre 2020 (doc. 267) il dr. __________ ha concluso che dal 12 ottobre 2020
era giustificata un'inabilità lavorativa totale in ogni attività, mentre dal 1°
dicembre 2013 all'11 ottobre 2020 era del 50% come pizzaiolo e del 45% in
attività adeguate poco stressanti e prive di richieste eccessive.
1.5. Sentito il consulente
AI, che ha ritenuto l'interessato non reintegrabile nel mercato del lavoro
(doc. 269), con progetto del 7 dicembre 2020 (doc. 273) l'Ufficio AI ha
attribuito all'assicurato una rendita intera (grado AI 100%) di invalidità dal 1°
maggio 2013 al 28 febbraio 2014 e dal 1° ottobre 2020, con versamento dal 1°
ottobre 2013.
Per il periodo dal 1° dicembre 2013 all'11 ottobre 2020 il
confronto dei redditi ha determinato una perdita di guadagno del 31%-32%, perciò
l'Ufficio AI ha rifiutato la prestazione.
1.6. Dopo avere chiesto (doc. 285) e
ottenuto la traduzione in italiano delle perizie psichiatrica, neurologica e
interdisciplinare (docc. 291-293), il 19 aprile 2021 (doc. 296) la
patrocinatrice dell'assicurato ha formulato osservazioni al progetto di
decisione.
La documentazione medica prodotta è stata trasmessa al __________
per una presa di posizione (doc. 304) e sulla stessa il 16 luglio 2021 (doc.
307) si è espresso il perito psichiatra dr. med. __________. L'8 febbraio 2022 (doc.
314) il dr. med. __________ dell'SMR ha ritenuto condivisibile questo
complemento peritale.
1.7. Con decisione del 26 luglio 2022
(doc. A dell'inc. n. 32.2022.61, tutti i documenti indicati appartengono a
questo incarto, eccetto un'espressa diversa dicitura) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha attribuito all'assicurato una rendita intera di invalidità dal 1°
luglio 2022 e all'identica decisione del 2 agosto 2022 (doc. B) ha allegato le
motivazioni a giustificazione della concessione di una rendita intera (grado AI
100%) dal 1° maggio 2013 al 28 febbraio 2014 e dal 1° ottobre 2020. Per il
periodo dal 1° dicembre 2013 all'11 ottobre 2020 l'Ufficio AI ha stabilito il
grado di invalidità fra il 31% e il 32%, perciò ha rifiutato le prestazioni.
Il 25 agosto 2022 (doc. E dell'inc. n. 32.2022.68) l'Ufficio AI ha
emesso delle decisioni concernenti il diritto alla rendita intera per l'assicurato
e per i suoi figli dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2014 e dal 1° ottobre
2020 al 31 agosto 2022 (docc. 322-327).
1.8. Con ricorso del 7 settembre 2022
(doc. I dell'inc. n. 32.2022.61) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha
impugnato la decisione del 26 luglio 2022, mentre con il ricorso del 27
settembre 2022 (doc. I dell'inc. n. 32.2022.68) ha contestato le decisioni del
25 agosto 2022. Entrambi i ricorsi postulano l'annullamento delle decisioni
"nella parte in cui è stato negato all'assicurato
il diritto ad una rendita di invalidità nel periodo compreso tra il 1°
febbraio 2014 al 30 settembre 2020" e il riconoscimento di una
rendita intera anche dal 1° febbraio 2014 al 30 settembre 2020.
Gli atti ricorsuali, che ricalcano le osservazioni al progetto di
decisione, contestano che l'assicurato sia stato riconosciuto abile al lavoro
nella misura del 50% nella propria attività e al 55% in un'attività adeguata,
quando dal 15 agosto 2013 egli soffre in maniera continuativa della medesima
patologia avente la stessa influenza sulla sua capacità lavorativa, che va
stabilita nel 100% non solo dal 12 ottobre 2020, ma anche per il periodo
intermedio tra febbraio 2014 e settembre 2020. L'importante disturbo
neurologico funzionale (ICD-10: F44.4), rimasto costante nel tempo, è stato
ripetutamente accertato da numerosi medici (doc. F) e la corretta diagnosi
delle manifestazioni neurologiche che ha chiarito l'effettiva natura degli
episodi recidivanti e dei sintomi è stata rilevata dalla Clinica neurologica e
neurochirurgica dell'__________ di __________ nel 2017 (doc. G).
Gli episodi di emiparesi sensoriale sul lato sinistro con disturbo
del linguaggio associato, ripetuti e parossistici, si manifestano come una
perdita di forza e sensibilità alle braccia e sensazione di svenimento, come
occorso durante i periodi di riqualifica e reinserimento professionale nel
2020. Queste manifestazioni, tutt'altro che lievi, impongono al ricorrente di
sospendere qualsiasi attività in corso e di sdraiarsi sino al loro passaggio.
Esse impediscono all'assicurato di svolgere una qualsiasi attività lavorativa,
sono rimaste costanti nel tempo ed erano perciò presenti anche nel periodo
intermedio in discussione. Mal si comprende, quindi, come l'Ufficio AI l'abbia
ritenuto abile al 55% in un'attività adeguata non meglio precisata, sebbene nel
tempo non vi siano state modifiche delle patologie psichiatriche e neurologiche,
ma su questa base l'amministrazione ha però accertato, dall'ottobre 2020, a
seguito dei fallimenti dei periodi di reinserimento professionale e di
riallenamento al lavoro, una totale inabilità lavorativa dell'interessato. L'esito
delle prove pratiche dimostra l'assoluta inadeguatezza sia delle valutazioni
espresse dai periti psichiatra e neurologo il 5 ottobre 2019 sia delle
decisioni impugnate. D'altronde, lo stesso consulente AI ha ritenuto, il 23
aprile 2020 (doc. L), che i gradi di capacità lavorativa espressi dai periti
non erano adeguati alla persona. Anche l'Ufficio AI si è dissociato dalle conclusioni
e dalla predetta perizia globale interdisciplinare dopo le verifiche del Centro
di accertamento professionale e ha confermato la totale inabilità lavorativa in
qualsiasi attività.
Questa sua totale incapacità lavorativa è stata ampiamente
documentata dai referti medici presenti agli atti sia antecedenti sia
posteriori alla perizia bidisciplinare, perciò le inabilità indicate nelle
decisioni e nelle conclusioni peritali sono inadeguate e contestate, anche
perché i periti non hanno ritenuto di dovere sommare le inabilità lavorative
accertate separatamente in ambito neurologico e psichiatrico.
Dal profilo psichiatrico, come ha osservato il 27 agosto 2022
(doc. T) lo specialista curante dr. __________, il perito, senza adeguata
giustificazione medica, si è scostato dall'accertata, sin dal 2017, diagnosi
neurologica di disturbo neurologico funzionale e ha ricondotto l'affezione dell'assicurato
a un disturbo psicogeno dissociativo misto. Inoltre, il curante ha contestato
la diagnosi di disturbo ansioso-depressivo e ha rilevato delle incongruenze in
cui sarebbe incorso il perito.
Dal lato economico, l'insorgente ha evidenziato l'impossibilità di
verificare la correttezza dei dati utilizzati per il calcolo non essendo
presenti nell'incarto le tabelle RSS come pure non è indicato il reddito da
invalido annuo determinante.
Contestata è pure la mancata applicazione della riduzione del 25%
e del parallelismo dei redditi.
Il ricorrente si è infine lamentato della mancata concessione dell'assistenza
giudiziaria in sede amministrativa.
1.9. Chiesta (doc. VI) e ottenuta una
proroga (doc. VII), nella risposta del 19 ottobre 2022 (doc. VIII) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha riportato per esteso il parere del 28 settembre
2022 (doc. VIII/1) del dr. med. __________. Al riguardo, l'Ufficio AI ha rilevato
che per il medico SMR lo psichiatra curante non ha addotto nuovi elementi che
il perito non abbia già valutato. Inoltre, ha osservato che la perita neurologa
ha debitamente vagliato tutti i rapporti dei medici della Clinica neurologica e
neurochirurgica dell'__________ di __________ e che dunque ne ha già tenuto
conto nella propria valutazione.
L'amministrazione ha evidenziato che dal 12 ottobre 2020 è stato
constatato e certificato medicalmente un peggioramento dello stato di salute
dell'assicurato e da allora egli è stato considerato non reintegrabile nel
mercato libero del lavoro, riconoscendogli perciò una rendita intera di
invalidità dal 1° ottobre 2020.
Per il calcolo della capacità di guadagno residua per il periodo
dal 2014 al 2020, l'Ufficio AI ha rinviato alla decisione impugnata e ha
spiegato che i redditi ipotetici da invalido per i vari anni sono stati
estrapolati dalle tabelle RSS pubblicate sul sito internet dell'Ufficio
federale di statistica, indicandone gli estremi.
Infine, l'amministrazione ha ribadito il rifiuto della concessione
dell'assistenza giudiziaria, non essendo necessario l'intervento di un legale
per dirimere il diritto a prestazioni AI.
1.10. Chiesta (doc. X) e ottenuta una proroga
(doc. XI), il 15 novembre 2022 (doc. XII) il ricorrente ha prodotto ulteriore
documentazione (docc. V1-V9) e ha contestato che dal 12 ottobre 2020 sarebbe
intervenuto un peggioramento dello stato di salute, visto che la patologia di
cui è affetto gli ha sempre impedito di svolgere qualsiasi attività lavorativa e
ciò anche dal 1° dicembre 2013 al 30 settembre 2020. La prova pratica attuata
dall'Ufficio AI solo nell'ottobre 2020 ha semplicemente rivelato i sintomi
episodici della patologia a conferma, come sostenuto da tutti i curanti, dell'assoluta
inabilità lavorativa dal 2013. Se il percorso di reinserimento professionale
fosse stato attuato nel 2014, le conseguenze sarebbero state le stesse. I
disturbi invalidanti dal 2013, rimasti i medesimi, escludono che possa essere
ritenuto abile nella propria attività al 50% e in attività adeguata al 55%.
Ne discende che le conclusioni teoriche della perizia relative
alla sua capacità lavorativa dal 2014 al 2020 non sono attendibili.
Per la questione psichica, il ricorrente ha riportato per esteso
il parere del 14 novembre 2022 (doc. V9) del dr. med. __________ e ha concluso
che le evidenziate discrepanze necessitano una nuova valutazione dell'intera
situazione con una perizia giudiziaria neurologica e psichiatrica qualora il
TCA non ritenga sufficienti i certificati medici prodotti.
Riguardo all'aspetto economico, l'insorgente ha ribadito come non
siano stati specificati i parametri utilizzati per determinare i vari gradi di
invalidità.
1.11. L'amministrazione ha sottoposto al
dr. __________ la documentazione ricevuta (doc. XVI/1) e, ottenuta una proroga
(doc. XIV), nelle osservazioni del 2 dicembre 2022 (doc. XVI) ha riportato il
parere del medico SMR, ribadendo di respingere il ricorso.
1.12. Il 15 dicembre 2022 (doc. XVIII) l'assicurato
ha rilevato che la semplice spiegazione data dall'SMR per contestare i due
recenti referti medici su cui si è pronunciato non costituisce una motivazione
medicalmente adeguata e approfondita per ritenerli irrilevanti. Per contro, i
referti dei curanti confermano con valutazioni mediche dettagliate e
approfondite la sua inabilità lavorativa dal 2014 al 2020. In ambito
neurologico, le specifiche osservazioni dell'assicurato alla valutazione
peritale della dr.ssa med. __________ non sono state contrastate dall'amministrazione
con adeguate motivazioni mediche, ma solo affermando che si tratta di
apprezzamenti soggettivi dei curanti, affermazioni che, peraltro, non sono
state espresse da uno specialista in materia.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo l'art. 31
Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti
al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole
materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause
amministrative.
A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm
prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il
cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la
congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della decisione
delle altre.
In concreto, i ricorsi inoltrati dall'assicurato concernono il
rifiuto dell'attribuzione di una rendita di invalidità dal 1° marzo 2014 al 30
settembre 2020, perciò la tematica in discussione è identica in ciascun
ricorso. In entrambi i casi, alla base delle controversie da esaminare vi sono
Fatti
i medesimi fatti e temi di diritto materiale di uguale natura. Ne consegue che
è opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli inc. n. 32.2022.61 e
n. 32.2022.68, che il TCA evade perciò con un unico giudizio.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se
è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità non ha attribuito all'assicurato
una rendita intera di invalidità anche dal 1° marzo 2014 (e non dal 1° febbraio
2014, come sostenuto dal ricorrente) al 30 settembre 2020 poiché, ritenuta dal
1° dicembre 2013 all'11 ottobre 2020 una capacità lavorativa del 50% nella sua
attività abituale e del 55% in attività adeguate, i gradi di invalidità determinati
per quegli anni erano inferiori al 40% (31-32%).
2.3. Va
qui rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell'emanazione delle decisioni
impugnate, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI.
Per la disamina del diritto a
una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V
329).
In concreto, ai ricorsi contro
le decisioni emanate dall'Ufficio AI il 26 luglio e il 25 agosto 2022 - date
che, di principio, delimitano il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30
giugno 2022) - si applicano dunque le norme sostanziali in vigore al momento in
cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso, perciò le disposizioni della
LAI, OAI e LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre
2021.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. Nel caso di specie,
con decisione del 13 marzo 2018 (doc. 158) l'Ufficio assicurazione invalidità
ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado
AI del 100%) dal 1° maggio 2013, con versamento limitato dal 1° ottobre 2013 al
31 gennaio 2014, avendolo ritenuto dal 14 gennaio 2014 abile al 100% in
qualsiasi attività lavorativa.
Con STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019 (doc. 192) il
ricorso dell'assicurato è stato parzialmente accolto, la decisione annullata
laddove rifiutava il diritto a una rendita dal 1° febbraio 2014 e gli atti rinviati
all'amministrazione per procedere con una nuova valutazione peritale
psichiatrica e neurologica.
Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, attivo presso il Centro medico peritale __________, ha visitato l'assicurato
il 21 agosto 2019 durante un'ora e mezza con l'aiuto di un'interprete e il 5
settembre 2019 (doc. 224 versione originale in tedesco, doc. 293 traduzione in
italiano) ha reso il suo rapporto peritale, in cui ha riportato i certificati
medici rilevanti dal 2013 al 2018 su cui si è basato, l'anamnesi (psichica,
sistemica, somatica, familiare, biografica, sociale, lavorativa), la terapia in
atto, i disturbi attuali, l'esame obiettivo e gli esami di laboratorio.
Lo psichiatra ha posto la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10: F41.2)
e di disturbi dissociativi con sintomi misti (ICD-10: F44.7) e la diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo disturbi psichici dovuti a un
utilizzo di sostanze psicoattive multiple, al momento astinente (ICD-10:
F19.20).
Il perito ha poi valutato che dal gennaio 2016 la
capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta di esercente
di pizzerie era del 60%, mentre del 70% in attività adeguate che escludevano un
elevato carico emotivo e stress indotti dai ritmi di lavoro, che non richiedevano
flessibilità mentale né eccessivi contatti con i clienti.
La dr.ssa med. __________, specialista FMH in
neurologia, ha visitato l'assicurato il 21 agosto 2019 durante 2 ore e 15
minuti e un mese dopo, il 23 settembre 2019, ha allestito la sua perizia
neurologica (doc. 224 versione originale in tedesco, doc. 292 traduzione in
italiano). Anch'essa ha riassunto i certificati medici messili a disposizione
dall'Ufficio AI e ha esposto l'anamnesi e il risultato dell'esame neurologico
che ha eseguito sull'assicurato.
La perita è giunta alle diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di disturbo neurologico funzionale (ICD-10: F44.5),
accompagnato da sintomi sensomotori episodici a carico del lato sinistro,
associati a disturbi di produzione e di ricezione del linguaggio, sensazioni di
vertigini simili ad attacchi; insulto cerebrovascolare nell'area della capsula
interna e del talamo laterale a destra il 21 settembre 2013, TIA recidivanti
con sintomi stereotipati già dal 15 agosto 2013. L'emicrania senza fenomeni
visivi di aurea, con rare esacerbazioni, costituiva la diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa.
La neurologa ha stabilito che dal novembre 2013 il
grado di capacità lavorativa dell'assicurato come esercente di pizzeria era del
50% al massimo.
Un lento rientro nel mondo del lavoro era possibile
iniziando al 20% in un settore che non richiedesse rapidità di adattamento dal
profilo mentale, con mansioni limitate e senza la pressione di scadenze brevi
(meglio in mansioni amministrative od ordinazioni), poiché lo stress che genera
un'attività come indipendente nel campo della gastronomia avrebbe favorito la
malattia e aumentato i sintomi.
In un'attività adeguata, senza fattori di stress come
quelli che impone un'attività di tipo indipendente, con orari regolari e una
produttività riconoscibile, l'assicurato presentava una capacità lavorativa
iniziale del 20% in una facile attività d'ufficio e/o manuale, lentamente
incrementabile (dapprima con qualche ora e poi aumentare progressivamente fino
a un limite di carico da determinare individualmente e a cui puntare di almeno
il 70%), al più tardi dal novembre 2013.
La discussione per la valutazione globale
interdisciplinare è avvenuta oralmente il 26 settembre 2019 fra i periti dr. __________
e dr.ssa __________ e il relativo rapporto del 5 ottobre 2019 (doc. 224 in
tedesco, doc. 291 in italiano) riepiloga il decorso della malattia, le diagnosi
rilevanti e riporta le diagnosi psichiche e neurologiche da essi
individualmente poste, connettendole fra di loro precisando che i disturbi
dissociativi misti corrispondevano a un disturbo neurologico funzionale che era
stato favorito da un evento cerebrovascolare.
Nel motivare dal profilo psichiatrico e neurologico
la capacità lavorativa complessiva nell'attività da ultimo esercitata, gli
esperti hanno indicato che a causa del disturbo misto ansioso-depressivo l'assicurato
presentava una capacità ridotta nel sopportare le emozioni, ridotti erano pure
la flessibilità mentale, la volizione, gli interessi, la motivazione e la
capacità di resistere a uno stress prolungato. Inoltre, a seguito dell'evento
cerebrovascolare del settembre 2013 si è instaurato un disturbo neurologico
funzionale postinfartuale (con sintomi ricorrenti dal lato sinistro). Perciò v'era
una capacità lavorativa massima del 50% come esercente di una pizzeria dal
novembre 2013, mentre da settembre a novembre 2013, durante la convalescenza,
la capacità lavorativa complessiva era nulla.
Un'attività adeguata doveva consistere in un'attività
senza un elevato carico emotivo, senza stress dovuto ai ritmi di lavoro, senza flessibilità
mentale, senza eccessivi contatti con i clienti e senza un carico superiore
alla media. Era consigliato di attutire gli stimoli, di eliminare i fattori di
stress come quando lavorava come indipendente, di prevedere orari di lavoro
regolari e una produttività riconoscibile.
In queste condizioni, v'era una capacità lavorativa
inizialmente del 20% per un'attività semplice d'ufficio e/o manuale,
incrementabile lentamente a dipendenza della malattia fino a un limite di
carico determinato individualmente di almeno il 70%.
Nel rapporto SMR del 24 dicembre 2019 (doc. 225) il
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha riportato le diagnosi peritali
psichiatrica e neurologica e ha confermato i grado di incapacità lavorativa
stabiliti dagli esperti.
Il consulente in integrazione professionale, dopo un
colloquio con l'interessato, ha reputato che la capacità lavorativa teorica non
corrispondeva alla capacità lavorativa reale (doc. 243), perciò gli ha proposto
di seguire dal 17 febbraio al 13 marzo 2020 (doc. 239) un periodo di accertamento
professionale. Questa prova ha portato alla conclusione che l'assicurato non
era reinseribile professionalmente e che necessitava di un periodo di
riallenamento al lavoro con graduale ripresa della capacità lavorativa. I gradi
di inabilità lavorativa del 50% rispettivamente del 30% confermati dal Servizio
Medico Regionale non si sono infatti dimostrati realistici e il consulente ha
quindi ritenuto che era opportuno procedere con delle misure di reinserimento (doc.
242).
Chiesto il parere dell'SMR, il 25 maggio 2020 (doc.
248) il dr. med. __________ ha confermato il grado del 50% di inabilità
lavorativa come pizzaiolo, ma ha modificato nel 40-50% il grado di inabilità
lavorativa in attività adeguata dal 1° dicembre 2013, precisando che erano
possibili provvedimenti professionali nel senso di un periodo di riallenamento
al lavoro con graduale ripresa della capacità lavorativa fino a verosimilmente
il 50%.
Il periodo di reinserimento doveva avere luogo tra
il 5 ottobre 2020 e il 5 gennaio 2021 (doc. 254), ma già il primo giorno l'assicurato
ha accusato un improvviso attacco emiplegico e le parti hanno deciso di
terminare questo tentativo di reinserimento.
Nel suo referto del 20 ottobre 2020 (doc. 263) il dr.
med. __________, FMH in neurologia, ha riferito questo episodio alla curante dr.ssa
__________, specialista FMH medicina interna, concludendo che la situazione era
"rimasta essenzialmente
invariata come già descritto in occasione di tutte le valutazioni neurologiche
da parte della Clinica Universitaria di __________. L'ultima valutazione a __________
è stata effettuata in febbraio 2020. Negli ultimi tempi il paziente ha notato
semmai piuttosto un peggioramento degli episodi con deficit all'emicorpo
sinistro, in occasione di tentativi di reinserimento professionale. Da parte
mia non posso far altro che confermare tutto quanto già discusso e descritto
dai colleghi di __________. Non ho altre proposte. Potrà essere utile comunque
che il paziente venga rivisto a __________.".
Nel rapporto finale SMR del 18 novembre 2020 (doc.
267) il dr. med. __________ ha ritenuto giustificata un'inabilità lavorativa
totale dal 12 ottobre 2020, data in cui la dr.ssa med. __________ l'ha
certificata, mentre per il periodo precedente, dal 1° dicembre 2013 all'11
ottobre 2020, l'inabilità lavorativa in un'attività poco stressante e priva di
richieste eccessive era del 45%.
Al progetto del 7 dicembre 2020 (doc. 273) di assegnazione
di una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2013 al 28 febbraio 2014 e
dal 1° ottobre 2020, hanno fatto seguito le osservazioni del 19 aprile 2021
(doc. 296) dell'assicurato, accompagnate da vecchia e nuova documentazione
medica di carattere psichico e neurologico, che il medico SMR ha trasmesso il
21 maggio 2021 (doc. 304) al __________ per una presa di posizione.
Il 16 luglio 2021 (doc. 307) il dr. med. __________
ha reso il suo complemento peritale, in cui ha riportato il riassunto delle
prese di posizione dei precedenti psichiatri che hanno visitato l'assicurato e
gli esiti della sua personale valutazione (i sintomi di un disturbo misto
ansioso-depressivo persistevano, con presenza sia di ansia sia di depressione
da lieve a moderata, senza predominanza dell'una o dell'altra, ma i sintomi non
soddisfacevano i criteri di un disturbo d'ansia isolato o di un episodio
depressivo), che aveva esposto nella sua perizia del 2019. Il perito ha
ricordato che per la sua valutazione ha considerato tutti i certificati medici
agli atti, in particolare i referti dei dr. __________, __________, __________
e __________, le cui diagnosi egli ha condiviso in parte e ne ha spiegato le
ragioni.
In merito all'ultimo referto dell'8 febbraio 2021
dello psichiatra curante, in cui il dr. med. __________ ha indicato che il
paziente ha beneficiato di sedute di consulenza psicologica e di terapia
psicofarmacologica e, aderendo al programma terapeutico-riabilitativo, è stato
in grado di mantenere un'autogestione che gli ha permesso di svolgere
adeguatamente le attività quotidiane, l'esperto nominato dall'Ufficio AI ha tuttavia
rilevato che il collega non ha indicato alcun cambiamento nella valutazione
diagnostica e ha menzionato le limitazioni dovute ai suoi problemi
neuropsicologici, senza però descrivere ulteriormente i sintomi.
Nel corso dell'esplorazione psichiatrica del 2019,
oltre alle indicazioni di un disturbo ansioso-depressivo misto alla presenza di
ansia e depressione da lieve a moderata, il perito ha potuto ipotizzare risorse
nello stato mentale che erano associate a una capacità lavorativa residua.
Pertanto, l'incapacità lavorativa descritta dal dottor __________ non era
comprensibile da un punto di vista medico-assicurativo-psichiatrico, e da un
punto di vista puramente psichiatrico non c'erano cambiamenti nella valutazione
diagnostica e nella valutazione della capacità di lavorare nell'attività
abituale e in un'attività adattata.
La dr.ssa __________, a cui l'Ufficio AI il 26
luglio 2021 (doc. 308) ha trasmesso i referti neurologici dei dr. med. __________
del 20 ottobre 2020 e del 15 febbraio 2021, della dr.ssa __________ dell'__________
di __________ del 27 ottobre 2017 e del 1° febbraio 2021, della dr.ssa __________
del 9 aprile 2021 e il referto dell'8 febbraio 2021 dell'internista dr.ssa med.
__________, il 7 febbraio 2022 (doc. 313) l'ha informato che purtroppo non poteva
prendere posizione senza rivedere il paziente, dato che l'esame era stato
effettuato nel 2019.
Su tutta questa documentazione si è espresso l'8
febbraio 2022 (doc. 314) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale.
In merito all'email della neurologa, egli ha affermato
che "La documentazione
presentata in sede di osservazioni non riguardava una modifica di stato di
salute successiva alla perizia - dal 12.10.2020 era riconosciuta IL 100% in
ogni attività - bensì l'apprezzamento dal 28.05.2013 al 11.10.2020.".
Per la questione psichiatrica, il medico SMR ha
evidenziato che il perito dr. __________ aveva preso posizione sull'ultimo
rapporto del dr. __________ "in
modo completo, esaustivo e condivisibile confermando le conclusioni della
perizia psichiatrica".
Riguardo agli altri rapporti di natura non
psichiatrica, il dr. __________ ha affermato che "presentano un apprezzamento dei curanti compiutamente
esaminato nel corso della perizia dalla Dr.ssa __________ senza apportare fatti
nuovi né modificazioni significative di fatti noti al momento della perizia.".
L'SMR ha così confermato il rapporto del 18 novembre
2020.
A ciò hanno fatto seguito la decisione del 26 luglio
2022 e quelle del 25 agosto 2022 di attribuzione di una rendita intera dal 1°
maggio 2013 al 28 febbraio 2014 e dal 1° ottobre 2020 in poi.
Per il periodo intermedio, l'amministrazione ha
ritenuto un'abilità lavorativa del 45% che non dava luogo a una rendita d'invalidità.
Con entrambi i ricorsi, l'assicurato ha prodotto al
TCA diversi documenti medici antecedenti il 2020 già agli atti dell'Ufficio AI,
così come i referti del 2020 e del 2021 allegati alle osservazioni al progetto
di decisione.
L'unico nuovo certificato medico è stato emesso il
27 agosto 2022 dal dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, il
quale ha criticato la valutazione peritale del collega riprendendo degli
stralci e commentandoli. Egli ha ritenuto che le conclusioni del perito
relative all'incapacità lavorativa dell'assicurato non erano condivisibili né
laddove per il dr. __________ v'era una differenza nella valutazione tra
attività da ultimo svolta (50%) e attività adeguata (30%) "mentre l'impatto dei disturbi psichici e
neurologici funzionali può arrivare a compromettere in pari misura qualsivoglia
attività lavorativa svolgibile", né "rispetto alla valutazione del danno alla
salute e della misura dell'incapacità lavorativa da considerare derivante dalla
sommatoria dell'influenza dei disturbi neurologici funzionali e psichici che
porta (…) ad una totale perdita della capacità lavorativa a partire dal 2014 in
avanti.".
Il dr. med. __________ si è pronunciato il 28
settembre 2022 (doc. VIII/1) su quest'ultimo referto psichiatrico dopo avere
riletto attentamente la perizia bidisciplinare, riscontrando che:
" il collega psichiatra nel suo puntuale esame della perizia antepone il suo
apprezzamento di curante alla valutazione neutrale del perito Dr. __________. A
livello diagnostico, di decorso e di correlazioni con la patologia neurologica.
Il Dr. __________ ha esaminato in perizia in modo esaustivo il decorso dal 2013
e cita tutti gli atti medici pertinenti inclusa la valutazione dell'__________
di __________ cui si riferisce il Dr. __________ nel secondo paragrafo del suo
scritto. La valutazione globale di consenso è avvenuta in modo completo,
motivato ed esaustivo. Anche in questo punto si tratta di un diverso
apprezzamento dello psichiatra curante in merito a capacità lavorativa rispetto
alla valutazione peritale.
Per quanto concerne il paragrafo conclusivo della
disamina del Dr. __________, il Dr. __________ aveva preso posizione sul
certificato del 08.02.2021 in modo completo, esaustivo e condivisibile
confermando le conclusioni della perizia psichiatrica in data 16.07.2021.
In ambito strettamente medico-psichiatrico, non
emergono fatti nuovi, modificazioni significative di fatti noti rispettivamente
fatti non adeguatamente considerati in perizia ovvero osservazioni specifiche
che solo il perito sarebbe in grado di valutare in modo esaustivo, le quali
permettano di modificare la precedente posizione SMR.".
Quali nuovi mezzi di prova il ricorrente ha prodotto dei referti
medici del 2018 (docc. V2-V7) e due referti, entrambi datati 14 novembre 2022,
resi l'uno dalla Prof. dr.ssa med. __________ dell'__________ di __________
(doc. V8) e l'altro dal dr. __________ (doc. V9).
La specialista ha ricordato che l'assicurato era in loro cura dall'agosto
2017 per disturbi neurologici funzionali e che quando egli si è presentato la
prima volta alla loro attenzione era inabile al lavoro al 100% e soffriva di
deficit sensomotori ricorrenti ed episodici del lato sinistro con associati
disturbi del linguaggio. Da allora, questi disturbi episodici hanno mostrato
una variabilità trascurabile in termini di frequenza e intensità. Solo all'inizio
del 2020, nell'ambito di una prova di lavoro organizzata dall'AI, si è verificato
un significativo peggioramento complessivo delle condizioni del paziente, con
un'esacerbazione dei sintomi neurofunzionali preesistenti. Tuttavia, il
percorso a lungo termine mostrava una situazione generale stabile dal 2017.
Sebbene non sia stata effettuata una valutazione dettagliata della
capacità lavorativa, per la neurologa una percentuale elevata di capacità
lavorativa sembrava poco realistica a causa del decorso cronico dei disturbi e
degli effetti osservati di questi disturbi sulla vita professionale e privata.
La curante ha rilevato che la mancanza di attività professionale,
anche a tempo parziale, era molto difficile da accettare per il paziente.
Infine, essa ha evidenziato che oltre ai sintomi depressivi, anche
gli aspetti biografici possono contribuire all'incapacità lavorativa, motivo
per cui la valutazione psichiatrica dell'incapacità lavorativa è molto
importante.
Su questo aspetto si è pronunciato il dottor __________, che ha
criticato il perito laddove, pur tenendo conto dell'attendibilità e della
gravità del disturbo neurologico funzionale, di fatto l'ha scartato quale
principale causa invalidante, che ha invece attribuito al disturbo misto
ansioso-depressivo (ICD-10: F41.2), rendendo però, d'avviso del curante, del
tutto illogico l'avere riportato come diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa sia il codice F41.2 sia il codice F44.7, in quanto un'equa e giusta
valutazione della capacità lavorativa che avesse tenuto conto della reale
incidenza di tutti i fattori limitanti avrebbe portato certamente a una diversa
quantificazione del danno alla salute e dell'inabilità.
Dopo avere criticato ulteriori estratti della perizia del 2019 del
dr. __________, lo psichiatra curante ha osservato che a un anno di distanza
dalla perizia il fallimento della prova lavorativa rendeva più che presumibile
e del tutto inoppugnabile il fatto che i disturbi afferenti al codice F44.7
siano stati sempre presenti negli anni precedenti, nonostante quanto asserisca
il collega.
Tutto ciò ha ingenerato delle perplessità sulle modalità con cui
il perito è giunto alla valutazione della capacità lavorativa del 50% come
esercente di pizzerie e del 70% in attività adeguate.
Il 29 novembre 2022 (doc. XVI/1) il dottor __________ si è da ultimo
espresso come segue sui due succitati referti dei curanti:
" Il
certificato dell'__________ del 14.11.2022 riporta le diagnosi già in
precedenza certificate ed una breve cronistoria della presa a carico dal 2017;
la redattrice Dr.ssa __________ commenta: "(…) [traduzione]".
Si tratta di un apprezzamento soggettivo, non suffragato da dati
oggettivi di novità tali da permettere una diversa presa di posizione.
Il Dr. __________ nel certificato del 14.11.2022 riprende in parte
quanto già espresso dal curante psichiatra il 08.02.2021, a cui il perito Dr. __________
ha risposto il 16.07.2021; adesso il Dr. __________ si sofferma sul fallimento
della prova di lavoro effettuata nel 2020 per dimostrare che l'inabilità
lavorativa completa fosse già presente in precedenza. Il Dr. __________ si
riferisce, in effetti, a sue personali perplessità non suffragate da elementi
evidentemente oggettivi se non riferirsi ad alcuni punti estrapolati ovvero
decontestualizzati ad hoc della perizia del Dr. __________ senza tenere
adeguato conto del complemento del 18.07.2021, in cui il perito riprende gli
atti ed in modo esaustivo motiva che i sintomi riscontrati all'esame del
21.08.2019 non soddisfacevano i criteri di un disturbo d'ansia o di un episodio
depressivo rispettivamente limitazioni da giustificare nel pregresso inabilità
lavorativa completa o comunque significativa.
Non riscontro, in conclusione, elementi di novità tali da
modificare la precedente presa di posizione SMR.".
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020
consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
L'allora TFA, nella decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per
l'invalidità, ha evidenziato il valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione, l'Alta Corte ha sviluppato la
seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
In seguito
(STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3
febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai
(semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo
dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato
sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito
della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici
specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi
concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Va ancora rilevato che affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale
intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Per quel che concerne l'invalidità psichica, in due sentenze
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e
143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura probatoria
illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo
cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata
siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo
in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418). Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per
l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di
compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso
singolo.
Determinanti come indicatori sono, tra l'altro, l'intensità della
diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito
di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le
patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto
sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere
nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del
Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è
giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata
in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle
prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che
per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria
fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in
sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo
la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad
alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si
potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si
dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa
evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova
di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito
di un esame complessivo risulta un quadro coerente di
limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La
mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova
atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si
ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai
giudizi 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando
3.5.1 ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata nella sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle
DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018
al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e
4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8
agosto 2018 al consid. 2.2.
2.8. Nella presente fattispecie,
chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le
condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione impugnata,
questo Tribunale conferma l'operato dell'amministrazione.
Nella primavera del 2019 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
dato seguito alla STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019 di esperire una perizia
bidisciplinare (neurologica e psichiatrica) per stabilire le condizioni di
salute e la capacità lavorativa dell'assicurato dal 2013, che è stata affidata
al __________.
Gli specialisti neurologo (dr.ssa med. __________) e psichiatra
(dr. med. __________) hanno visitato personalmente l'assicurato a fine agosto
2019 e, dopo che ognuno ha reso la propria valutazione, il 26 settembre 2019
hanno discusso oralmente la situazione globale e il 5 ottobre 2019 hanno steso
il relativo rapporto peritale di valutazione interdisciplinare complessiva.
Inizialmente, la capacità lavorativa medico-teorica definita dai
periti è stata ripresa dal Servizio Medico Regionale il 24 dicembre 2019, ma dal
periodo di accertamento professionale di inizio anno 2020 è emerso che essa non
corrispondeva a quella effettiva riscontrata durante il mese di pratica. Il 25
maggio 2020 il dr. __________ ha perciò modificato nel 40-50% il grado di
inabilità lavorativa in attività adatta dal 1° dicembre 2013.
La diagnosi neurologica di disturbi neurologici funzionali
(ICD-10: F44.7) stabilita nel 2017 dalla dr.ssa med. __________ della Clinica
universitaria per neurologia di __________ non è in discussione, essendo stata
fatta propria anche dalla dr.ssa med. __________, specialista in neurologia
FMH, la quale ha visitato il ricorrente personalmente il 21 agosto 2019 e, per valutare
la situazione e trarre le sue conclusioni, ha esaminato attentamente tutti i
referti medici messile a disposizione dall'amministrazione.
Anche la valutazione complessiva interdisciplinare annovera questa
diagnosi e così i rapporti del Servizio Medico Regionale, perciò non v'è motivo
di non tutelarla e di non ritenerla presente, in modo costante e permanente,
dal 2013. Da quel momento, è pacifico che il quadro clinico è rimasto tale -
eccetto durante le prove pratiche nel 2020 - e che gli episodi di
disfunzionalità neurologica manifestati hanno ridotto la capacità lavorativa.
Contestata è la misura di questa riduzione, che in attività
adeguate la perita ha ritenuto essere del 30%, il dottor __________ del 45% e i
medici curanti del 100%.
Va qui al riguardo evidenziato che non sempre, dal 2013, i
neurologi curanti hanno stabilito nel 100% il grado di incapacità lavorativa
del ricorrente, ma pure in misura inferiore.
Per esempio, la dr.ssa __________ si è espressa il 14 febbraio
2020 (doc. 236) in merito alla proposta dell'Ufficio AI di far svolgere all'assicurato
un accertamento professionale, affermando che era importante procedere
progressivamente onde evitare un peggioramento dei sintomi. La neurologa della
Clinica universitaria di __________ ha perciò proposto di iniziare un'attività
al 10-20% suddivisa su 4-5 giorni, ovvero 1-2 ore al giorno, seguita da un
lento aumento in base ai sintomi del paziente.
Inoltre, la specialista, ad esplicita domanda dell'Ufficio AI che,
in vista di adottare dei provvedimenti di reinserimento, le ha chiesto di
esprimersi sulla possibilità, per l'assicurato, di riprendere un'attività
leggera a tempo parziale partendo con 5 mezze giornate e con l'obiettivo di
aumentare il tempo di presenza (doc. 251), il 9 luglio 2020 (doc. 252) ha ancora
affermato che "Dal punto di vista
neurologico è molto importante riprendere un'attività professionale lentamente
e progressivamente. Consigliamo di riprendere un'attività leggera partendo dal
10-20% (2-3 ore al giorno), con un aumento progressivo del (10-20%) ogni 3-4
settimane o secondo lo stato di salute. Una ripresa diretta al 50% contiene un
rischio di sovraccarico importante con deterioramento dei sintomi
neurologici.".__________Anche nella dichiarazione del 1° febbraio
2021 (doc. Q) la dr.ssa __________ ha riaffermato che, fatta salva una
valutazione retrospettiva, nel periodo dall'agosto 2017 al gennaio 2021 dal
profilo neurologico era raccomandabile una ripresa molto lenta e progressiva di
un'attività adatta alla professione (responsabilità e attività fisica limitate,
possibilità di effettuare pause regolari e di cambiare posizione, nessun lavoro
a turni) con un pensum iniziale del 10-20% suddiviso su più giorni, con un
successivo lento aumento progressivo, nel caso le condizioni di salute lo
permettevano, a seconda dell'entità dei disturbi.
Recentemente, la dr.ssa __________ ha ribadito, il 14 novembre
2022 (doc. V8), di non avere mai valutato nel dettaglio la capacità lavorativa
dell'assicurato, concentrandosi invece piuttosto sulla diagnosi e sulla
terapia. Essa ha però ipotizzato che i disturbi cronicizzati lamentati dall'interessato,
che lo limitavano nella sua vita professionale e familiare, non potessero
giustificare un'elevata percentuale di abilità lavorativa.
Ciò non significa però quindi, come sostiene il ricorrente, che dal
2013 egli sia sempre stato totalmente inabile al lavoro.
Il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il 20
ottobre 2020 (doc. H) ha confermato "tutto
quanto già discusso e descritto dai colleghi di __________",
rilevando che la situazione era "rimasta
essenzialmente invariata come già descritto in occasione di tutte le
valutazioni neurologiche da parte della Clinica Universitaria di __________",
eccetto un peggioramento degli episodi con deficit all'emicorpo sinistro che il
paziente ha notato in occasione dei tentativi di reinserimento professionale
nel 2020.
Nel successivo certificato medico del 15 febbraio 2021 (doc. N),
il neurologo ha certificato "di avere
esaminato il paziente il 20 settembre 2013, 21.03.2017, 19.10.2017, 30.11.2017,
31.03.2018, 28.05.2018 e 19.10.2020. Dal mio punto di vista la situazione
clinica era rimasta invariata a tutte le visite. Rimando altrimenti ai rapporti
del Neurocentro di __________, dove il paziente è stato seguito regolarmente
negli ultimi anni e dove si era poi ipotizzato che potesse riprendere un'attività
al 10-20% a partire dall'agosto 2017.".
Nello stesso periodo, la dr.ssa med. __________, FMH medicina
interna, dopo avere affermato che "Dal
punto di vista lavorativo il paziente è inabile al 100% dal 2014",
ha certificato che "attualmente riuscirebbe
a fare un lavoro adeguato al 10-20% (per esempio un'ora al giorno) poi, come suggerito
dalla Dr.ssa __________, si potrebbe nel tempo, provare ad aumentare tale
capacità." (doc. O).
Anche il dottor __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, si è
espresso in tal senso l'11 febbraio 2020 (doc. 237), adducendo che "A questo riguardo la proposta avanzata dall'AI di
valutare presso il CAP le possibilità di reinserimento professionale è stata
accolta positivamente dal paziente il quale si è detto interessato e motivato
ma va d'altro canto tenuto presente che a causa del lungo periodo di
disabitudine al lavoro egli per il momento non è a mio avviso in grado di
fornire delle capacità prestative superiori al 20%. Tengo a precisare che tale
avviso è condiviso per quanto riguarda l'aspetto strettamente neurologico anche
dalla Dr.ssa __________ Neurocentro di __________ la quale si esprimerà in tal
senso tramite un apposito certificato medico.".
Un anno dopo, l'8 febbraio 2021 (doc. P) lo psichiatra curante ha
ribadito che dal 2015 l'assicurato era sempre inabile al lavoro al 100%, ma
"Tenuto conto della evoluzione clinica, del
contributo che un inserimento nella società può fornire allo stato
valetudinario del paziente e delle considerazioni comunicate dalla Dr.ssa __________
dell'__________ di __________ nella lettera del 01.02.2021 con le quali
concordo pienamente ritengo che il paziente sia in grado di svolgere e
sostenere una attività lavorativa confacente e cioè adatta alle sue capacità di
resistenza nella misura del 10-20%.".
2.9. Il TCA osserva che il ricorrente ha
sin dall'inizio sostenuto che tutti i suoi medici curanti l'hanno sempre
ritenuto inabile al 100% in qualsiasi attività lavorativa sia dal profilo
neurologico sia psichico, ma già solo i succitati referti medici contraddicono
le conclusioni dell'assicurato.
Inoltre, se d'un canto i curanti stessi - e il ricorrente - hanno
sempre indicato che lo stato di salute dell'interessato non era mutato negli
anni sin dal 2013, d'altro canto va evidenziato che, espressamente interpellata
al riguardo dall'Ufficio assicurazione invalidità, a inizio 2020 la dr.ssa __________
ha invece affermato che un'attività lucrativa poteva essere esercitata dall'assicurato
ma, onde evitare di peggiorare la situazione, era assolutamente necessario
iniziare con una piccola percentuale di lavoro del 10-20% sotto forma di una o
due ore al giorno per poi, a dipendenza delle sue condizioni di salute,
aumentare molto gradatamente la presenza lavorativa anche di un 10-20%.
La neurologa dell'__________ di __________ ha riconosciuto, da una
parte, che v'era un'abilità lavorativa di almeno il 10-20% e, d'altra parte, che
un'elevata capacità lavorativa - implicitamente, si riferiva alla valutazione
peritale della dr.ssa __________, che ha stabilito nel 70% l'abilità in
attività adatta - non era realistica.
Il neurologo dr. __________, l'internista dr.ssa __________ e lo
psichiatra dr. __________, hanno confermato le conclusioni della neurologa di __________
non solo nel 2020, ma ancora nel 2021. Essi hanno espressamente riconosciuto la
presenza di una capacità lavorativa del 10-20%, malgrado abbiano sempre
affermato che dal 2013 in poi nulla era mutato nelle condizioni di salute del
ricorrente, e quindi anche la sua abilità lavorativa, se non un temporaneo
peggioramento nell'inverno e nell'autunno 2020 in occasione della prova pratica
di reinserimento al lavoro.
Stanti le considerazioni esposte, accertato che anche i medici
curanti hanno ritenuto una capacità lavorativa iniziale del 10-20% in attività
adatte (non lavori a turni, responsabilità limitata, possibilità di effettuare
pause regolari e cambiare posizione), aumentabile progressivamente del 10-20%,
anche in virtù del fatto che un reinserimento nel mondo del lavoro era
terapeutico per il ricorrente, non si rileva un valido e giustificato motivo,
né dal profilo neurologico né psichiatrico, alla luce delle dettagliate analisi
effettuate dai periti dell'__________, per non ritenere che il ricorrente disponesse
dal dicembre 2013 di una capacità lavorativa residua del 55% come definita dal
Servizio Medico Regionale, percentuale d'altronde più favorevole al ricorrente
rispetto a quella definita dai periti dr.ssa __________ e dr. __________.
2.10. Occorre ancora precisare che la circostanza
che lo psichiatra curante ha contestato la diagnosi posta dal collega perito
non inficia questa conclusione.
Non va infatti dimenticato che le malattie psichiche possono
essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera
limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale (DTF
143 V 409 e 143 V 418).
Inoltre, le critiche mosse dal dr. med. __________ alla
valutazione peritale del 2019 del dr. med. __________ sono state da quest'ultimo
ben fugate nel suo complemento peritale del 16 luglio 2021.
Al riguardo, il TCA rileva, poi, che lo psichiatra curante ha
decontestualizzato numerose affermazioni del perito, estrapolandole dal loro
contesto per suffragare la propria tesi, ma così facendo ha mutato il senso
delle constatazioni effettuate dal dr. __________ in occasione della sua
valutazione.
Quest'ultimo, invece, sulla base dell'anamnesi, della valutazione personale
delle condizioni di salute del ricorrente, della terapia farmacologica in
essere e della descrizione della giornata, ha spiegato i motivi per cui si è in
parte distanziato dai pareri degli altri specialisti che prima di lui, negli
anni passati, hanno valutato l'interessato e come è quindi giunto a porre la
diagnosi e a determinare l'incapacità lavorativa dell'assicurato.
Alla luce di ciò, un'inabilità lavorativa totale dal lato
psichico, così come inizialmente certificata dal dottor __________, ma anche un'inabilità
del 10-20% come in seguito da quest'ultimo attestato, si scontra, d'avviso
della scrivente Corte, con la descrizione dello svolgimento della giornata dell'insorgente
e lo status psichico descritto dal perito.
L'assicurato, infatti, era attivo durante tutto il giorno con
diverse occupazioni: si prendeva cura dei figli preparando loro la colazione,
accompagnandoli e riprendendoli a scuola, a casa eseguiva gli esercizi di
fisioterapia, preparava il pranzo, si occupava delle faccende domestiche
insieme alla compagna, nel pomeriggio andava a fare la spesa, preparava la cena
e riordinava la cucina.
Egli aveva, poi, un ottimo rapporto con i figli e la compagna,
come pure aveva dei contatti sociali e dunque buone capacità di comunicazione;
era anche socievole.
Il fatto che, nell'esame della personalità, la percezione di sé e
degli altri, il senso della realtà, la formazione del giudizio, il controllo
degli affetti e degli impulsi, l'intenzionalità e la volizione erano apparsi compromessi
al perito, non giustifica, come invece sostenuto dallo psichiatra curante, che
l'assicurato non fosse più in grado di svolgere una qualsiasi attività lavorativa
o anche solo in ragione del 10-20%. Il dr. __________ ha invero rilevato
modelli comportamentali ricollegabili a un funzionamento e a una capacità
sociali disturbati, ma questi fattori negativi erano comunque bilanciati dalle
risorse positive di cui l'assicurato disponeva (rapporto di coppia sincero,
ottima relazione con i figli, contatti sociali, buone capacità di comunicazione).
Inoltre, il trattamento psichiatrico e psicoterapeutico in essere
dal 2015, che ha portato l'assicurato a sentirsi psichicamente meglio, era
combinato con una farmacoterapia antidepressiva, che per il perito poteva essere
aumentata per migliorare ulteriormente la sintomatologia psichica, visto che il
ricorrente non era in grado, nemmeno con un ragionevole sforzo di volontà, di
superare i suoi disturbi psichici.
Non va poi dimenticato il desiderio espresso dall'interessato di
tornare a lavorare e la circostanza che, malgrado il suo quadro psichico, l'esperto
ha ritenuto plausibile, da parte dell'assicurato, uno sforzo di volontà in
vista di riprendere a lavorare e quindi di recuperare la sua capacità
lavorativa, non essendoci quindi ostacoli medici a una integrazione
professionale immediata.
Tutto ben considerato, il TCA conclude che anche dal profilo
psichico l'insorgente disponeva di risorse da mettere a frutto tali da potere essere
ritenuto dal 1° dicembre 2013 abile al 55% in attività adeguate come stabilito
dal dr. med. __________ dell'SMR, percentuale del resto più favorevole a quella
stabilita dal dr. med. __________ nel 2019 (70%).
La capacità lavorativa del 50% nell'attività di esercente di
pizzerie determinata dal perito è invece stata confermata anche dal Servizio
Medico Regionale e va perciò tutelata come tale.
2.11. Sulla scorta delle considerazioni
esposte, non vi sono elementi oggettivi tali per scostarsi dalle considerazioni
e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha tratto il 25 maggio
2020 e che ha confermato il 18 novembre 2020, l'8 febbraio 2022, il 22
settembre 2022 e il 29 novembre 2022, sulle condizioni di salute e la capacità
lavorativa dell'assicurato sia dal profilo somatico sia psichico.
Essendo convincenti e non essendo presenti dei validi certificati
medici che attestano una situazione clinica peggiore, le chiare considerazioni
del dr. med. __________ vanno pertanto fatte proprie dal Tribunale.
La circostanza che il medico SMR sia specialista in psichiatria e
non in neurologia non inficia, nel caso di specie, le sue valutazioni.
In effetti, egli si è soltanto pronunciato su dei certificati
medici di carattere neurologico affermando che il quadro clinico prima del 2019
era già stato esaminato attentamente dalla dr.ssa med. __________, FMH in
neurologia, durante la sua valutazione.
Quanto ai nuovi referti specialistici allestiti dopo la
valutazione peritale del 2019, il dr. med. __________ ha affermato che ribadiscono
semplicemente la situazione nota dal 2017 e che non si sono espressi sull'insorgenza
né di nuove patologie né di altre conseguenze delle stesse. Anzi, anche questi
recenti referti non fanno che indicare che la situazione non è mutata dal 2013.
Il dottor __________ non ha quindi prevaricato la sua
specializzazione affermando che detti referti di carattere neurologico non modificavano
la situazione nota e già esaminata dalla perita.
Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni
dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica rispetto a quella
accertata dall'Ufficio AI rimangono quindi una mera ipotesi di carattere
soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente.
Dopo avere esaminato l'intera documentazione medica a
disposizione, una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente, così
come da esso esplicitamente richiesta non ritenendo completi gli accertamenti
esperiti dall'Ufficio AI, non è perciò affatto necessaria. Infatti, si deve
ritenere che i referti a disposizione del Tribunale siano già completi,
sufficientemente dettagliati e chiari per definire lo stato dell'assicurato,
senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c).
2.12. Quanto alle conseguenze economiche
del danno alla salute del ricorrente, l'amministrazione ha calcolato dal 2013
al 2019 la perdita di guadagno che si avrebbe con una capacità lavorativa
residua del 55% in attività adeguate.
Il reddito da valido di Fr. 49'098.- annui conseguito nel 2007
dall'assicurato è stato ritenuto dal Servizio d'inchiesta, che ha effettuato il
9 giugno 2016 (doc. 121) l'inchiesta per indipendenti, quale reddito lordo di
base da cui partire, trattandosi dell'ultimo anno lavorativo completo dell'interessato
che era disponibile.
Il consulente in integrazione professionale ha quindi aggiornato questo
dato dal 2008 al 2019 per determinare il grado di invalidità per ciascuno di
questi anni (docc. 274-280).
Per ogni anno, poi, ha paragonato il reddito da valido aggiornato al
reddito da invalido, preso in ragione del 55%, determinato sulla base dei dati
statistici per quanto concerne le attività semplici e ripetitive secondo la
tabella TA1 disponibile nell'anno determinante e, se del caso, ha aggiornato
anche questo reddito all'anno in cui l'assicurato avrebbe avuto diritto alla
rendita. Ne sono scaturiti dei gradi di invalidità, per il periodo in esame dal
2013 al 2019, del 31,73% ([Fr. 52'899,43 - Fr. 36'112,71] : Fr. 52'899,43 x
100) rispettivamente del 31,44%, 31,44%, 31,79%, 31,79%, 31,42% e del 31,44%
per il 2019 ([Fr. 54'840 - Fr. 37'599] : Fr. 54'840 x 100).
L'insorgente ha in primo luogo evidenziato che non gli sarebbe
stata data la possibilità di verificare i calcoli effettuati dall'Ufficio assicurazione
invalidità non essendo possibile reperire nell'incarto AI la documentazione
utilizzata.
Inoltre, non sarebbe stato indicato a quale tabella RSS l'Ufficio
AI abbia fatto capo per determinare il reddito da invalido, ossia a quale anno la
tabella utilizzata si riferisca, e qual è l'attività salariale adeguata su cui
si è basata.
Il ricorrente ha poi rimproverato all'amministrazione di non avere
utilizzato la medesima base temporale per stabilire i redditi da valido e da
invalido.
Nemmeno è stato specificato il reddito da invalido annuo di
partenza, ma solo il reddito annuo finale (Fr. 37'599.-) senza indicare la
percentuale di invalidità (recte: capacità lavorativa) che sarebbe stata
applicata sul reddito annuo determinante.
Infine, l'assicurato ha contestato la mancata applicazione della
riduzione del 25% per motivi personali e la parallelizzazione dei redditi.
2.13. L'obbligo dell'assicurato
di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti
lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo
di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.
255 segg.).
In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che -
trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire
invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.
331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.14. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come
ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo
non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che
la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF
144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale
ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da
questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di
statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali.
Entra ugualmente in linea di conto la situazione in
cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2).
2.15. Per quanto concerne il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il Tribunale federale ha ricordato che non vi è
una presunzione in tal senso.
2.16. Innanzitutto va osservato che le
motivazioni allegate alle decisioni impugnate specificano chiaramente il "salario annuo lordo per l'anno 2019 di CHF 54'840.00
(fonte: reddito stabilito dall'ispettrice nel rapporto dell'inchiesta per
indipendenti del mese di giugno 2016 - reddito aggiornato al 2019".
Anche ciascuna tabella di calcolo specifica, in calce, che il
reddito da valido si riferisce al salario del 2007, aggiornato al 2019, come
risulta dal rapporto dell'inchiesta per indipendenti del 9 giugno 2016.
Considerato che l'assicurato ha ricevuto una copia dell'intero
incarto dell'Ufficio assicurazione invalidità, non doveva perciò essere
particolarmente oneroso recuperare questo dato.
Peraltro, agli atti sono presenti tutte le tabelle di calcolo che
l'Ufficio AI ha utilizzato per determinare il grado di invalidità del
ricorrente dal 2013 al 2019 (docc. 274-280).
Esse indicano su quale tabella RSS TA1, ossia di quale anno, l'amministrazione
si è basata per calcolare il reddito statistico da invalido, quale reddito da
valido e da invalido ha ritenuto, quale era il reddito da invalido statistico
di partenza e quale quello ridotto in base alla capacità di lavoro residua.
Va riconosciuto che, effettivamente, nelle motivazioni allegate
alle decisioni non è indicata né la tabella TA1 che è stata applicata né il
reddito statistico da invalido di partenza, ma solo quello già ridotto in
funzione della capacità lavorativa residua in attività adeguate, che è
chiaramente specificata.
Per contro, le tabelle di calcolo non indicano quale sia questa capacità
lavorativa residua.
Quanto alla lamentela che al ricorrente non sono state fornite le
tabelle RSS e che le stesse non si trovano agli atti, il TCA rileva che questi
dati sono reperibili sul sito dell'Ufficio federale di statistica, motivo per
cui non si può pretendere, soprattutto da parte di un legale, che l'Ufficio AI
trasmetta agli assicurati copia di tutti i documenti di cui si avvale per le
sue decisioni.
"Le attività semplici e ripetitive, valore mediano",
a cui si riferiscono le motivazioni dell'Ufficio AI per stabilire il reddito da
invalido in attività adeguate, per definizione non si riferiscono a un'attività
lavorativa specifica, ma rappresentano per l'appunto il salario medio ("totale")
di tutte le attività che possono essere esercitate in Svizzera (qui dagli
uomini) nel settore privato.
La categoria 1, che si riferisce alle attività semplici di tipo
fisico o manuale, fino al 2012 era la categoria 4 e concerneva le attività
semplici e ripetitive (STF 8C_734/2020 del 31 marzo 2021).
Come risulta dalle tabelle di calcolo agli atti, poi, l'Ufficio AI
ha debitamente aggiornato parallelamente i redditi da valido e da invalido in
funzione del rincaro per l'anno determinante per il diritto alla rendita.
Nessuna critica può dunque essere mossa all'amministrazione riguardo
alla determinazione dei redditi da valido e da invalido dal 2013 al 2019.
2.17. Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
L'Alta Corte, con sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014, ha rammentato che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020,
tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale federale ha
ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito
in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire
una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di
residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme
considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del
proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una
quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la riduzione
non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.
5.2 pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2
pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb
pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,
ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi
pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità
amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a
dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.
5.2 pag. 73 con riferimento).
Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:
" 4.4.4.
Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso
concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona assicurata
a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può sfruttare
professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in maniera
inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF 135 V
297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.
6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche già
incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire
ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un
conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato
siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica
anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva
dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una
serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre
parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni
funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono
essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019
consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.
6.3.2).".
2.18. Nell'evenienza concreta, il
ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze
eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie
permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una
situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della deduzione dal
reddito da invalido, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno
alla salute, non può essere in concreto concesso (cfr. citate STF
8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).
Il ricorrente è infatti in grado comunque di svolgere delle
attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste
nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
competenze 1, visto che un numero significativo di queste attività sono di
natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al
danno alla salute.
Inoltre, considerato che la capacità lavorativa del 55% in
attività adeguate tiene già conto della limitazione, per il ricorrente, di
potere svolgere delle attività fisiche leggere, con la possibilità di
effettuare delle pause e di alternare la posizione, non è dunque possibile
accordare una deduzione per attività leggere come richiesto dall'insorgente.
In merito alla riduzione per altri motivi, la scrivente Corte
osserva che l'amministrazione, in un primo momento, quando il 27 dicembre 2019
(doc. 226) il consulente in integrazione professionale ha determinato per la
prima volta il grado di invalidità sulla scorta del rapporto finale SMR del 24
dicembre 2019 - che prevedeva ancora una capacità lavorativa residua in
attività adeguate del 70% -, ha ritenuto una riduzione dello 0% per attività
leggere, ma dell'8% per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari.
Questo fattore di riduzione, benché chiaramente indicato nei fogli
che spiegano le riduzioni al reddito ipotetico da invalido allegati alle
tabelle di calcolo per gli anni 2013-2019, non è però stato conseguentemente riportato
anche in queste tabelle. Infatti, esse prevedono che le riduzioni per attività
leggere e per gli svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari sono
dello 0%. La riduzione dell'8% non è dunque più stata considerata nel calcolo
del grado di invalidità.
In conclusione, l'amministrazione non ha effettuato alcuna ulteriore
riduzione al reddito statistico da invalido che ha ritenuto nella misura del
55% per tenere conto della capacità residua.
Quand'anche si procedesse alla determinazione del grado di
invalidità tenendo conto di questo fattore di riduzione, che va aumentato al
10% in virtù della citata giurisprudenza relativa ai fattori di riduzione che
devono essere dei multipli di 5, il risultato finale, comunque, non
cambierebbe.
2.19. Da quanto precede
discende che il reddito (ipotetico) da
valido di Fr. 52'899,43
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2013 come pizzaiolo/esercente
di pizzerie al 100% senza il danno alla salute va
confrontato con il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato nel
2013 a Fr. 65'659,48 ma che, ritenuto nella misura del 55% stante
la ridotta capacità lavorativa residua
esigibile dell'assicurato in attività adeguate, va considerato in ragione di Fr.
36'112,71 (Fr. 65'659,48 x 55 : 100).
La perdita di guadagno del 31,73% che
risulta dal confronto fra
questi due importi ([Fr. 52'899,43 - Fr. 36'112,71] : Fr. 52'899,43 x 100), che
va arrotondata al 32% (DTF 130 V 121), non dà diritto all'assicurato
a una rendita di invalidità dal 1° marzo 2014, ossia tre mesi dopo l'intervenuto
miglioramento, dal 1° dicembre 2013, della capacità lavorativa, poiché tale grado
di invalidità è inferiore al grado pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 2
LAI).
Per gli anni seguenti, aggiornando secondo il rincaro annuo entrambi
i summenzionati redditi da porre a confronto con il metodo ordinario, la
situazione non cambia, giacché si ottiene sempre un grado di invalidità
inferiore al 40% (cfr. pag. 3 delle motivazioni allegate alle decisioni
impugnate).
Infine, il TCA rileva che anche se si applicasse la riduzione dell'8%,
da riportare, come indicato, al 10%, per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari di cui ha accennato l'Ufficio AI in un suo scritto, ma
di cui non ha poi tenuto conto nei suoi calcoli, il risultato non muterebbe comunque.
Il reddito statistico da invalido si assesterebbe, per l'anno
2013, a Fr. 32'501,44 (Fr. 36'112,71 - 10%) e dal confronto fra i redditi da
valido e da invalido si otterrebbe un grado di invalidità del 38,56% ([Fr. 52'899,43 - Fr. 32'501,44] : Fr. 52'899,43 x 100) e quindi del 39%.
Per l'anno 2019, si avrebbe un reddito da valido di Fr. 54'839,68
e un reddito da invalido di Fr. 68'361,39 che, preso al 55%, dà l'importo di
Fr. 37'598,76 che, ridotto a sua volta del 10%, porta il reddito ipotetico da
invalido a Fr. 33'838,88. Dal raffronto dei due redditi si giunge a un grado di
invalidità del 38% (38,29%).
Il ricorso è di conseguenza respinto e le decisioni di
attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2013 al 28
febbraio 2014 e dal 1° ottobre 2020, con versamento dal 1° ottobre 2013 stante
la domanda AI tardiva, devono essere confermate integralmente.
Le decisioni del 26 luglio 2022 e del 25 agosto 2022 di rifiuto,
implicito, di attribuzione di una rendita di invalidità (intera) dal 1° marzo
2014 al 30 settembre 2020, stante una capacità lavorativa residua del 55% dal
1° dicembre 2013, vanno perciò confermate.
2.20. Nel suo ricorso l'assicurato
ha postulato il riconoscimento del gratuito patrocinio per la sede
amministrativa, visto che la Cassa gliel'ha negato ritenendo che non era data
la necessità dell'assistenza di un legale, rientrando la fattispecie nella
casistica delle consuete pratiche dell'assicurazione invalidità.
Va qui rilevato che già prima dell'entrata in vigore
della LPGA, la giurisprudenza (vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli
infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,
senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito
della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a
condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella
procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il
patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid.
5b).
L'allora
TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del
gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (SVR 2000 KV Nr. 2,
consid. 4c, pag. 6, in fine).
L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio
nella procedura davanti all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo
esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.
Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi
finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo
e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha
diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle
assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art.
61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le
circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo
giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la
giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto
nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate
in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra
2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del
gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag.
529).
Per il resto, quali presupposti del gratuito
patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e
la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha
luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura
giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).
Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7
maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio
2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b; DTF 124 I 1, consid.
2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid.
3a).
Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria,
poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed., sono
applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere
giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004,
consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di
sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più
severi nella procedura amministrativa (Kieser,
op. cit., n. 28 e n. 35 ad art. 37, pagg. 528 e 530).
A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso
concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come
delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare,
occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei
fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità
di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è
necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera
particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata.
Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà
del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici,
alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182
consid. 2.2; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle
circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità
della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni
giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest'ultimo,
ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri interessi. Qualora
sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto
giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un patrocinio,
altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della
fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono
essere risolte dal richiedente stesso (“Falls
ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist
die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen
Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten
hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen
ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti;
DTF 119 Ia 265) oppure se l'assistenza di rappresentanti di associazioni
invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere
presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in
Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige
rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und
eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und
Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1).
Inoltre, l'assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare
la necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura di
opposizione. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica l'applicazione
di un parametro restrittivo (DTF 142 V 342 consid. 7 = SVR 2016 IV Nr. 41).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di
procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad
avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF
132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un
avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità
pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006
IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nuovamente nella STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008).
2.21. Nel caso concreto, alla
luce dell'evoluzione della fattispecie, faceva difetto la necessità di un
patrocinio legale per l'interessato per difendere i suoi interessi davanti all'Ufficio
assicurazione invalidità. Sulla base della rigorosa giurisprudenza federale,
non va dunque ritenuta come necessaria la presenza di un avvocato già in sede
amministrativa.
In un primo momento, l'assicurato ha gestito autonomamente la sua
domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, inviando all'Ufficio AI i
documenti economici relativi alle sue società e i certificati medici di cui
disponeva.
È poi il medico SMR che il 4 marzo 2015 (doc. 100), esaminati
questi referti, ha deciso di seguire l'indicazione posta dai curanti neurologi
e di sottoporre l'assicurato a una perizia psichiatrica e in seguito a un test
neuropsicologico e di validazione (doc. 111).
L'avv. RA 1 è intervenuta nella procedura la prima volta il 17
maggio 2017 (doc. 148), dopo l'emanazione del progetto di decisione del 10
aprile 2017 (doc. 140) di attribuzione di una rendita di invalidità dal 1°
maggio 2013 al 31 gennaio 2014.
In seguito, ha tenuto al corrente l'amministrazione sugli sviluppi
del quadro clinico del suo assistito, sulle visite mediche specialistiche a cui
si stava per sottoporre per chiarire la problematica neurologica e sui
sopraggiunti disturbi psichici.
Dopodiché, la patrocinatrice dell'assicurato ha impugnato davanti
a questo Tribunale la decisione dell'8 marzo 2018 con cui l'Ufficio AI
confermava il suo progetto, aggiornando gli atti medici in suo possesso.
Come noto, il TCA ha accolto il ricorso per quanto concerne l'aspetto
medico e ha rinviato gli atti all'amministrazione per procedere con una perizia
bidisciplinare.
La legale è intervenuta trasmettendo ulteriori referti medici per
sostenere che il programma di integrazione proposto dall'Ufficio AI dal 17
febbraio al 13 marzo 2020 non era adeguato alle condizioni di salute dell'interessato
(doc. 231) rispettivamente per segnalare che il provvedimento integrativo di
potenziamento della resistenza previsto dal 5 ottobre 2020 al 5 gennaio 2021
era subito fallito (doc. 261).
Al progetto di assegnazione di una rendita intera del 7 dicembre
2020 sono seguite delle osservazioni postulanti la rendita intera anche dal 1° marzo
2014 al 30 settembre 2020 (doc. 296).
Sulla base della documentazione esposta, questo Tribunale ritiene
che l'intervento di un avvocato patentato, nel preciso caso di specie, non era
necessario, potendosi l'assicurato gestire da solo davanti all'autorità
amministrativa trasmettendole man mano i referti medici che gli venivano
rilasciati dopo ogni visita medica. Semmai, egli poteva fare capo all'aiuto di
rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone nel
settore sociale.
Il patrocinio dell'avv. RA 1 non era affatto indispensabile per
formulare le osservazioni ai due progetti di decisione e ciò né per la natura
della causa stessa né per il contenuto dei suoi scritti che, per quanto
concerne l'aspetto medico, hanno postulato, fra l'altro, l'erezione di una
perizia per riesaminare la patologia di cui l'assicurato soffriva e prodotto
dei referti medici sia antecedenti sia successivi ai progetti.
Non solo la richiesta di effettuare una perizia medica, ma anche i
documenti medici potevano pacificamente essere trasmessi dall'assicurato.
D'altronde, è praticamente la prassi, per l'Ufficio assicurazione
invalidità, ordinare l'erezione di perizie, anche multidisciplinari, per
valutare lo stato di salute degli assicurati qualora vi siano dei certificati
di medici curanti che attestino un determinato stato che va ulteriormente
indagato o semplicemente confermato (STCA 32.2018.55 del 4 marzo 2019, consid.
2.4 pag. 18).
In un ambito come quello dell'assicurazione invalidità, dove vige
il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi, l'intervento
di un avvocato già in sede amministrativa non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41
consid. 7.2).
Nel preciso caso di specie non si trattava di dover dirimere una
difficile questione giuridica, ma di fare unicamente presente all'Ufficio AI,
dapprima, che vi erano delle patologie non ancora chiarite, in ambito
neurologico, da tenere in considerazione per la valutazione della sua
invalidità e poi, a seguito della perizia bidisciplinare effettuata su ordine
del TCA, che le patologie presenti comportavano un'inabilità lavorativa totale
in qualsiasi attività. L'erezione di questa perizia non ha modificato il grado
di (non) complessità della pratica concernente il ricorrente.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, dovendo la necessità di
patrocinio da parte di un legale essere verificata con rigore, la richiesta di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può
di conseguenza essere ammessa.
Pertanto, tanto le osservazioni al progetto di decisione
del 17 aprile 2017 quanto quelle al nuovo progetto del 7 dicembre 2020 potevano
essere inoltrate dall'assicurato medesimo senza necessità di fare capo a un
legale.
L'essersi rivolto a un legale ha comportato che l'assicurato
si è assunto il rischio di non vedersi riconosciute le spese legali derivanti
dall'intervento di un esperto, non essendovi i necessari presupposti legali. D'altronde,
la giurisprudenza ha da tempo precisato che la necessità di interpellare un
patrocinatore legale è data solo nei casi in cui la fattispecie è complessa e
vi sono difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dall'assicurato
stesso o da persone cognite in materia appartenenti ad associazioni che operano
in difesa degli assicurati, assistenti sociali e simili versati nella materia.
Da quanto precede discende che le circostanze
concrete non esigevano che, a quello stadio della procedura, l'assicurato si
rivolgesse ad un legale per fare valere i suoi diritti davanti all'amministrazione.
Di conseguenza, il ricorrente non può beneficiare
del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, senza che sia più necessario
verificare se si trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non sembravano
avere esito sfavorevole.
2.22. L'insorgente ha infine chiesto di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
anche per la sede ricorsuale (doc. I).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio
e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
Considerandi
2.
L'assistenza giudiziaria è
concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,
l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3.
Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
Per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II
275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed
i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto
leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere
considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c;
DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso non era, sin dall'inizio, sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, dalle conclusioni della perizia in ambito neurologico e
psichiatrico il Servizio Medico Regionale si è in un secondo momento distanziato,
non per quanto concerne le diagnosi, ma la determinazione della capacità
lavorativa residua. Inoltre, i numerosi referti dei medici curanti hanno
dapprima certificato un'inabilità lavorativa totale e poi hanno ritenuto possibile
l'esercizio di attività adeguate in misura limitata. Tutto ciò porta il TCA ad
affermare che, a un esame sommario, le conclusioni dei due ricorsi non possono
essere ritenute prive di probabilità di successo (STF 9C_148/2021 del 25
ottobre 2021, consid. 5).
Come ha ribadito il Tribunale
federale (STF 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011, consid. 9), una parte è
indigente quando non è in grado di assumere le spese del processo senza
intaccare i mezzi necessari al suo sostentamento personale e a quello della
famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1 pag. 223 seg.; 128 I 225 consid. 2.5.1 pag.
232; 127 I 202 consid. 3b pag. 205). Per accertarne lo stato di bisogno va
preso in considerazione l'insieme della sua situazione finanziaria. Vanno
quindi considerati gli elementi di reddito - come pure quelli della sostanza (DTF
124.
I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti) - di entrambi i coniugi (DTF 119
Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195; 108 Ia 9 consid. 3
pag. 10; cfr. pure sentenza 8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7).
L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in
effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento dei coniugi derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 12 consid. 3a; STF I 129/06 dell'8
maggio 2006, consid. 3.2; STF I 491/02 del 10 febbraio 2003, consid. 3.2.1; STF
U 278/00 del 5 marzo 2001, consid. 4). Non entrano
invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato
potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479 e
giurisprudenza ivi citata).
Dal punto di vista temporale, il presupposto del bisogno dell'istante
deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla richiesta di
assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in
particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è
importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39.
In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT
1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).
L'assicurato va posto nel nucleo familiare composto dalla
convivente e dai loro due bambini. Il papà ha un obbligo di mantenimento legale
nei confronti dei figli, mentre nei confronti della concubina l'obbligo di
mantenimento – fatti salvi eventuali contratti stipulati in tal senso fra i
genitori – è d'ordine unicamente morale. Ritenuto comunque come i genitori
convivano durevolmente in comunione domestica almeno dal 2009, data in cui
condividono l'appartamento di via __________ a __________ (doc. U5) e che
insieme abbiano generato due figli, è possibile assimilare questo nucleo
familiare ad una famiglia con genitori sposati, che si devono vicendevole
sostegno e mantenimento (DTF 130 III 765; STF 4P.261/2003 del 22 gennaio 2004;
STCA 32.2013.141; STCA 33.2005.6).
Dovendo porsi ad oggi, dalla documentazione prodotta (docc. U-U7) risulta
che, complessivamente, è data la condizione dell'indigenza dell'assicurato.
Va considerato che dal 1° luglio 2022 egli beneficia di una
rendita intera di invalidità di Fr. 1'292.- al mese e della rendita per figli
di Fr. 474.- per ciascun figlio, di cui due vivono in casa; inoltre, la
convivente lavora come commessa in un supermercato.
Va poi osservato che dei quasi Fr. 50'000.- che gli sono stati
riconosciuti per prestazioni retroattive di invalidità per sé e i due figli per
il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 agosto 2022, gli sono stati versati circa
Fr. 6'000.-, dato che la differenza, così come altri versamenti retroattivi per
rendite dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2014, sono stati integralmente
compensati con i crediti di enti esterni che hanno a suo tempo anticipato le
prestazioni, perciò egli non può fare capo a questa sostanza per pagare le
spese legali e giudiziarie.
Il ricorrente ha altresì 16 attestati di carenza beni per quasi
Fr. 250'000.- e altre procedure esecutive pendenti per quasi Fr. 75'000.- (doc.
U7), comprendente pure un debito per i contributi di mantenimento nei confronti
della sua prima figlia, nata nel 2007, non convivente (doc. 174).
È pure riconosciuta la necessità di far capo all'assistenza di un
legale per la complessità della materia trattata in sede giudiziaria, alla luce
della perizia bidisciplinare, delle conclusioni che il dr. med. __________ dell'SMR
ha tratto in un secondo momento scostandosi dai rapporti peritali e del fatto
che il ricorrente non possiede le necessarie conoscenze
giuridiche.
L'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio va quindi concessa,
riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato
dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG,
2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio
nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio
2003.
nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa
D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal
pagamento delle spese processuali (art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20
giugno 2007).
2.23
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la
procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche
gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente, fermo
restando la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi, congiunti, sono respinti.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede
amministrativa è respinta.
3. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede
ricorsuale è accolta.
4. Le spese, per complessivi Fr.
500.-, sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza
giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti