Lexipedia

Decisione

32.2022.63

Decisione di non entrata nel merito su nuova domanda di prestazioni. TCA conferma. Nuova documentazione prodotta con il ricorso viene trasmessa all'amministrazione da trattare quale nuova domanda di prestazioni. Domanda di AG respinta in assenza di probabilità di esito favorevole

24 gennaio 2023Italiano39 min

i precedenti terapeuti presso lo studio del Dr. med. __________ (sig. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.63

FC

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 agosto 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel mese

di marzo 2007, RI 1, classe 1983, ha presentato una richiesta di prestazioni AI

per adulti a causa di problemi depressivi, la quale è stata respinta

dall’Ufficio AI, mediante decisione del 18 agosto 2008, sulla base degli

accertamenti del caso (in particolare una perizia del 5 giugno 2008 del __________

e del rapporto 11 giugno 2008 del SMR).

Mediante

decisione del 31 ottobre 2011 l’amministrazione non è entrata nel merito di una

seconda domanda di prestazioni del settembre 2011 (doc. AI pag. 81).

Una

terza domanda di prestazioni presentata nel settembre 2017 dall’assicurato,

tramite lo psichiatra curante, è pure stata respinta dall’Ufficio AI con

decisione del 14 giugno 2019, alla luce degli accertamenti esperiti (in

particolare una perizia pluridisciplinare a cura del __________, le valutazioni

del SMR e della consulente in integrazione professionale). Quest’ultima

decisione, contestata dall’assicurato, assistito dall’avv. __________, è stata

confermata dal TCA mediante pronuncia del 6 febbraio 2020 (STCA 32.2019.146) e,

quindi, dal Tribunale federale con giudizio del 15 aprile 2020 (STF 9C_181/2020).

Su una

quarta domanda di prestazioni presentata nel dicembre 2020 l’amministrazione

non è entrata nel merito mediante decisione, cresciuta in giudicato, del 30

marzo 2021 (doc. AI pag. 472).

1.2. Nel

giugno 2021 l’assicurato ha nuovamente postulato l’attribuzione di prestazioni,

producendo rapporti di dimissione della Clinica __________ e della Clinica __________,

oltre ad una certificazione dello psichiatra curante. Sentito il SMR, mediante

decisione del 10 agosto 2022, confermativa di un progetto del 23 giugno precedente,

l’amministrazione non è entrata nel merito, ritenuto che la documentazione

medica prodotta non rendeva verosimile una modifica della situazione rispetto a

quanto deciso in precedenza, rispettivamente oggettivava “uno stato di salute

sovrapponibile a quello già valutato nei precedenti accertamenti” (doc. AI

pag. 514).

1.3. Con il

presente ricorso l’assicurato, prima personalmente e quindi tramite l’avv. RA 1,

ha contestato la decisione di non entrata in materia con argomentazioni di cui

si dirà, ove necessario, in seguito, allegando una nuova certificazione medica resa

il 29 settembre 2022 dal dr. __________ del Servizio __________. Ha pure chiesto

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con

risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione

impugnata, evidenziando che con la nuova domanda di prestazioni l’assicurato

non aveva reso plausibile che la sua capacità lavorativa si fosse ridotta in

modo da modificare in misura rilevante il grado di invalidità. Inoltre, il

medico SMR, al quale era stato sottoposto il certificato del 29 settembre 2022,

ha escluso che lo stesso evidenziasse elementi oggettivi che consentissero

l’entrata in materia.

Il 30

novembre 2022 il ricorrente, tramite il suo patrocinatore, si è ribadito nelle

sue richieste e ha prodotto un ulteriore certificato medico del dr. __________

del __________ (XII).

L’ufficio

AI, sentito il SMR, ha confermato la bontà della decisione contestata in

quanto, al momento dell’emanazione della stessa, l’entrata in materia non

risultava giustificata. Tuttavia, ha comunicato di considerare la

documentazione medica inoltrata alla stregua di una nuova domanda di

prestazioni, sulla quale entrerà in materia (XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non

entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito

della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa

ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a;

RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3.

Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per

grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il

grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una

grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere

diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87

cpv. 3 OAI).

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87

cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche

alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è

stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Se

una richiesta di prestazioni è stata

rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non

entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario

che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della

rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata

in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile

1991 nella causa G.C., consid. 4).

In DTF

130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato

un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato.

È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche

se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015

consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007

del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Infine,

più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,

l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è

di principio tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123

consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3).

2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve

perlomeno fare riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo

secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono

invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda

(cfr. consid. 3.2).

2.5. D’altra

parte, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno

alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito

che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza del TFA,

siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello

sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,

la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato

nella DTF 137 V 64:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella DTF 141 V 281 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418,

il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano

essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle

terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la

questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere

ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve

ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. Nell’ambito

dell’ultima decisione di merito del 14 giugno 2019, in sede di esame della terza

domanda di prestazioni del settembre 2017, l’Ufficio AI aveva fatto eseguire

una perizia pluridisciplinare a cura del __________. Dal referto peritale dell’8

giugno 2018 (doc. AI pag. 198), risulta che i periti, fatto capo a due

consultazioni specialistiche di natura psichiatrica (dr. __________) e

reumatologica (dr. __________), avevano posto le diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “Disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10 F41.2), Disturbi

di personalità misti (ICD-10 F61.0)” e concluso per un’abilità lavorativa dell'80%

nell'attività d'impiegato d'ufficio ed in qualsiasi altra attività leggera e

adatta, a partire dalla presa a carico del dr. __________ del febbraio 2015 (doc.

AI pag. 249). La riduzione era intesa come riduzione del rendimento nello

svolgimento dell'attività lavorativa, essendo che a causa della problematica

psichiatrica l’assicurato era più lento e necessitava di maggiori pause

nell'arco della giornata. In conclusione hanno affermato che “la capacità

lavorativa è ridotta a causa delle quote ansiose, dell'insonnia con riduzione

dell'energia vitale, anche se lievi rendono conto della necessità di maggiori

tempi di recupero, di ritmi lavorativi parzialmente ridotti e di un

affaticamento generale più rapido. L'assetto cognitivo/emotivo di base

caratterizzato dal disturbo di personalità amplificano il senso d'impotenza

dell'A., con conseguenze dirette negative sulla motivazione in generale ed in

parte sulle sue performance professionali. Pertanto attività lavorative in un

contesto non troppo stressante, non a contatto con troppa gente e soprattutto

dove non sono richieste alte performance sono attività da considerarsi adatte”

(doc. AI pag. 251).

Con

complemento peritale del 9 luglio 2018, il __________ aveva inoltre precisato

che complessivamente non era identificabile “una relazione diretta

(causa-effetto) tra il danno derivante dalla psicopatologia e l'impossibilità

di portare a termine l'apprendistato”, dai dati anamnestici potendosi

evincere che “le difficoltà nel trovare un posto di apprendistato e di

portarlo a termine, sono state in parte presumibilmente legate alle difficoltà

relazionali, di ansia e di evitamento” (doc. AI pag. 294).

Dopo

aver consultato il consulente professionale, con progetto di decisione del 14

marzo 2019 l’amministrazione aveva quindi preavvisato il rifiuto del diritto a

prestazioni (doc. AI pag. 320).

Dopo

che l’assicurato era stato diffidato a presentarsi ad un colloquio l’8 maggio

2019 e a sottoporsi ad un provvedimento di “allenamento progressivo al

lavoro”, alla luce di uno scritto dello psichiatra curante dr. __________ e

dello psicologo __________ del 26 aprile 2019 (con il quale i curanti di

dichiaravano in disaccordo con la capacità lavorativa dell’80% dell'assicurato,

considerandolo assolutamente non reintegrabile; doc. AI pag. 337), l’amministrazione

aveva deciso di chiudere il mandato d’integrazione e, nuovamente interpellati

il __________ e il SMR (per i quali la nuova documentazione non conteneva nuovi

elementi diagnostici e/o psicopatologici, atti a modificare le conclusioni

contenute nei precedenti rapporti; doc. AI pag. 340), con decisione del 14

giugno 2019 aveva quindi negato il diritto a prestazioni, ritenuto come a

fronte di una capacità lavorativa dell’80% nell'attività d'impiegato d'ufficio

ed in qualsiasi altra attività leggera e adatta l’assicurato non raggiungeva un

grado di invalidità pensionabile (cfr. doc. AI pag. 344).

Detta

decisione è stata confermata dal TCA, dopo valutazione della documentazione

agli atti, inclusi i nuovi certificati prodotti dall’assicurato (cfr. la STCA

32.2019.146 del 6 febbraio 2020, confermata dal TF).

Per

quanto in particolare riguardava l’aspetto extra somatico, questo giudice ha

rilevato che le diagnosi, poste dal dr. Del Don nel rapporto del 20 dicembre

2017, di “(…)disturbo d’ansia generalizzato (F41.1); sindrome depressiva ricorrente

attuale episodio di gravità media (F33.1); disturbo d’ansia sociale

(F40.10); disturbo di personalità forme miste (F61.0), tratti impulsivi e

paranoidi (…)” (doc. AI pag. 183), non si discostavano sostanzialmente da

quelle formulate dai periti del __________ (doc. AI pag. 272). In effetti, nel consulto

per il __________ del 20 marzo 2018 il dr. __________, esposto un accurato aveva

posto le diagnosi di “Disturbo misto ansioso-depressivo (ICD 10; F 41.2) e

Disturbi di personalità misti (ICD 10; F61.0)” e concluso che pur essendo

presenti diversi aspetti dei vari disturbi di personalità, essi non lo fossero in

misura sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente. Inoltre la

sintomatologia ansiosa e depressiva mostrata non aveva l’intensità tale per

poter porre una diagnosi a sè. Complessivamente aveva quindi concluso

ammettendo una limitazione della capacità lavorativa del 20%, a partire dal

mese di febbraio 2015, momento della presa a carico del dr. __________ (doc. AI

pag. 274). Questo giudice in quella sede aveva inoltre fatto

proprio anche il complemento peritale __________ del 15 maggio 2019 e

l’Annotazione SMR del 24 maggio 2019 per i quali la nuova documentazione

prodotta non conteneva nuovi elementi diagnostici e/o psicopatologici atti a

modificare le precedenti conclusioni

(doc. AI pag. 347).

Nemmeno

era possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 17 dicembre 2019 nel quale il dr. __________ aveva attestato che “(…)

in seguito ad un peggioramento della sintomatologia clinica del paziente si è

predisposto per un ricovero volontario da effettuare quanto prima presso la

struttura sanitaria di __________ Clinica __________, previo contatto

telefonico giorno 06.12.2019 con il medico di picchetto presente in struttura.

Il paziente è stato quindi ricevuto in clinica in data 07.12.2019, e risulta

tuttora essere ancora ricoverato. (…)” (X/1).

Infatti,

detto certificato non era atto a mettere in dubbio la perizia __________ con i

relativi complementi e/o a dimostrare un peggioramento intervenuto dopo l’allestimento

della stessa e prima della decisione impugnata (in concreto: il 14 giugno 2019,

data che segnava il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

La valutazione __________ (confermata dal SMR), secondo la quale l’assicurato,

dal febbraio 2015, era da considerare abile al lavoro nella misura dell’80% (riduzione

del 20% quale flessione del rendimento) nell’attività abituale e in un’attività

leggera adatta, andava quindi confermata.

2.7. Nel

giugno 2021 l’assicurato ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni

allegando nuova documentazione medica. Ha in particolare prodotto il rapporto

di dimissione dalla Clinica __________ relativo alla degenza dal 27 gennaio al

17 febbraio 2021 per le diagnosi di “F 61 Altri disturbi di personalità e

forme miste, F 33.0 disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto”

e quello relativo alla degenza dal 17 febbraio al 5 marzo 2021 presso la

clinica psichiatrica cantonale (CPC) per le diagnosi di “F 61 Disturbo di

personalità misto con tratti paranoidi e narcisistici, F 41.2 disturbo misto

ansioso-depressivo” (doc. AI pag. 479 e 482). Con uno scritto del 14 giugno

2021 il dr. __________, ricordato come avesse in cura l’assicurato dal febbraio

2015, ne ha confermato l’inabilità completa per ogni professione,

diagnosticando la presenza di “Sindrome depressiva ricorrente attuale

episodio di gravità media (F33.1), Disturbo d’ansia sociale (F40. 10) con

attacchi di panico, Disturbo di personalità forme miste (F61.0)” (doc. AI

pag. 485).

Valutati

tali atti, il dr. __________ del SMR, nella sua Annotazione del 22 giugno 2021,

ha affermato quanto segue:

" Ho preso visione del dossier e della documentazione

medica. La sintomatologia dell’assicurato descritta nel rapporto medico del

14.06.2021 (GED 16.06.2021) della dr.ssa med. __________, medico assistente,

come pure nel rapporto medico di dimissione dalla clinica __________ di __________

relativo al ricovero dell'assicurato dal 27.01.2021 al 17.02.2021 e dalla

clinica __________ di __________ relativo al ricovero dell'assicurato dal

17.02.2021 al 05.03.2021 è sovrapponibile a quanto descritto dai periti (GED

11.06.2018 e 10.07.2020), pertanto non è possibile formulare una valutazione

differente dello stato di salute dell'assicurato e della CL dell'assicurato.

L'entrata in materia non appare giustificata.” (doc. AI pag. 498)

Con

progetto di decisione del 23 giugno 2021 l’amministrazione ha quindi

preannunciato la non entrata nel merito sulla domanda di prestazioni (doc. AI

pag. 499). L’assicurato si è opposto al progetto di decisione con osservazioni

del 13 luglio 2021, sulle quali si è espresso il dr. __________ del SMR il 16

novembre 2021 (doc. AI pag. 505 e 513).

Con

decisione del 10 agosto 2022 è quindi stata confermata la non entrata nel

merito della nuova domanda, con la seguente motivazione:

" (…)

Considerazioni:

Tramite decisione del 30.03.2021 abbiamo

rifiutato la precedente richiesta di prestazioni AI.

Il 16.06.2021 abbiamo ricevuto la nuova

richiesta, con allegata documentazione medica. Dalla valutazione degli atti, il

nostro Servizio Medico Regionale non ha potuto constatare una modifica, poiché

la nuova documentazione aggettiva uno stato di salute sovrapponibile a quello già valutato nei precedenti accertamenti.

Per questo motivo non possiamo entrare

nel merito della nuova domanda.

Osservazioni al progetto del

23.06.2021

Il nostro Servizio medico regionale ha

preso visione delle osservazioni sollevate in merito al summenzionato progetto

e ritiene che non emergano elementi di rilevanza medica che consentano di

modificare la precedente presa di posizione dello scrivente Ufficio.

Decidiamo pertanto:

Non si entra nel merito della richiesta

di prestazioni.” (doc. A)

Davanti

al TCA il rappresentante dell’assicurata ha prodotto due certificazioni del dr.

__________ (doc. B e XII/1), sui quali si è espresso il medico SMR con

annotazioni del 17 ottobre e 5 dicembre 2022 (VIII/1 e XIV/1).

2.8.

In

concreto, tutto ben considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite

valutazioni del medico SMR, questo giudice deve concludere che l’insorgente,

con la sua nuova domanda di prestazioni, non ha reso verosimile l’intervento di

una modifica rilevante della sua situazione valetudinaria, ossia tale da

incidere sulla capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione formale, con

valutazione del merito, del 14 giugno 2019.

In

effetti, la nuova richiesta si basa sostanzialmente su documentazione

attestante le già note affezioni psichiche, le quali erano state attentamente e

approfonditamente vagliate del __________ nella perizia dell’8 giugno 2018 e

nei relativi complementi del 9 luglio 2018 e 15 maggio 2019 (doc. AI pag. 198,

294, 340).

In

effetti, lo psichiatra curante dr. __________, nella sua certificazione del 14 giugno

2021, non fa altro che ribadire le diagnosi già esposte in precedenza e

sostanzialmente sovrapponibili a quanto descritto dai periti interpellati in

occasione della decisione del 14 giugno 2019.

A

ragione quindi lo psichiatra del SMR, nelle sue Annotazioni del 22 giugno 2021,

ha osservato che la documentazione prodotta non permetteva di formulare una

valutazione differente dello stato di salute e della capacità lavorativa rispetto

a quanto approfonditamente chiarito prima della resa della decisione del 14

giugno 2019, segnatamente mediante la perizia __________ dell’8 giugno 2018,

ragione per cui non appariva giustificata l’entrata in materia (doc. AI pag.

498).

A

queste conclusioni questo Tribunale deve aderire.

In

effetti le diagnosi elencate dai sanitari della Clinica __________, della __________

e dal dr. __________ (che ripropongono quelle già indicate dal medesimo

psichiatra curante nella certificazione del 20 dicembre 2017, quando aveva

indicato la presenza di “disturbo d’ansia generalizzato (F41.1), sindrome

depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media (F33.1), disturbo

d’ansia sociale (F40.10), disturbo di personalità forme miste (F61.0), tratti

impulsivi e paranoidi (…)” (doc. AI pag. 183) erano già

sostanzialmente state messe in evidenza dagli accertamenti eseguiti prima della

resa della decisione del 14 giugno 2019, segnatamente nell’ambito della perizia

del __________ dell’8 giugno 2018, e in particolare dalla valutazione eseguita

dal dr. __________, specialista in psichiatria. Quest’ultimo aveva i effetti attestato,

nel consulto del 20 marzo 2018, “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10;

F41.2), Disturbo misto di personalità (ICD 10; F61.0)” (doc. AI pag. 267),

diagnosi fatte proprie anche dal medico SMR in occasione del rapporto medico dell’11

giugno 2018 (doc. AI pag. 195; cfr. al consid. 2.6).

Del

resto, nemmeno quanto addotto dall’assicurato in sede di osservazioni al

progetto di decisione di non entrata nel merito del 23 giugno 2021 (doc. AI

pag. 499 e 505) permette diversa conclusione. Egli si è in effetti limitato a

sottolineare di essere sofferente per problematiche psichiche e di essere in

cura psichiatrica da oltre 20 anni (doc. AI pag. 505).

A

ragione il dr. __________ del SMR, nell’annotazione del 16 novembre 2021, ha

affermato che dallo scritto dell’assicurato non emergevano elementi di

rilevanza medica che consentivano di modificare la precedente presa di

posizione, ritenuto che “la sofferenza dell'assicurato è umanamente

comprensibile, in considerazione del fatto che deve convivere con patologie

croniche e necessariamente curarsi, questo però non consente dal punto di vista

medico assicurativo di discostarsi da quanto precedentemente valutato” (doc.

AI pag. 513).

A tale

conclusione, tratta sulla base di un’attenta valutazione medica, questo

Tribunale deve aderire. Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, le

nuove certificazioni prodotte dall’assicurato non riportano in effetti alcun

fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e

già precedentemente valutati dal __________ e dal medico SMR, rispettivamente

non rendono verosimile un peggioramento duraturo delle condizioni

dell’assicurato e di conseguenza della sua capacità lavorativa, successivamente

alla decisione del 14 giugno 2019, con la quale, sulla base dell’approfondita

valutazione peritale, era stata stabilita – in modo vincolante – un’abilità lavorativa

dell’80% nell’attività abituale e in ogni altra attività leggera

adatta.

Questo

giudice, attentamente vagliato l’insieme degli atti medici, non ha quindi

motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR. Giova del resto

ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Non va

del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla

nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico

curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.

STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; 124 I 175 consid. 4;

122 V 161). In ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

In conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima della

resa del querelato provvedimento del 10 agosto 2022, una notevole modifica

nelle condizioni di salute nell’ambito della procedura amministrativa avviata con

la nuova domanda di prestazioni del giugno 2021, giustamente l’Ufficio AI non è

entrato nel merito della nuova richiesta.

2.9. Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede,

quindi tardivamente, l’assicurato ha dapprima prodotto un nuovo scritto del 29

settembre 2022 del dr. __________, medico assistente presso il Servizio __________,

il quale ha affermato:

" Con la presente si certifica che il sig. RI 1 è

attualmente in carico presso l'__________ di __________ dal 25.07.2022. Il sig.

RI 1 ha richiesto una presa in carico psichiatrica per una sintomatologia caratterizzata

da una marcata deflessione del tono dell'umore ed accompagnata da anedonia,

astenia, sentimenti autosvalutanti, nonché una sintomatologia ansiosa

generalizzata e parossistica associata ad agorafobia.

Sulla base delle visite effettuate e dell’anamnesi

raccolta, si è posta una diagnosi di Disturbo depressivo ricorrente, episodio

attuale di media gravita (ICD10: F33.1) e

Agorafobia con attacchi di panico (ICD10: F40.1). È stata dunque posta l'indicazione

alla prosecuzione della presa in carico psichiatrica ambulatoriale ed è stata

maggiorata la terapia in essere con mirtazapina a 30 mg/die, attualmente in corso di titolazione e valutazione. Si rilascia il presente certificato su richiesta

dell'interessato. Restando a disposizione

per chiarimenti, porgo cordiali saluti (doc. 4)

In

merito il 17 ottobre 2022 il medico SMR si è così espresso:

" Ho preso visione del dossier e della documentazione

medica. Nel certificato medico del 29.09.2022 del dr. med. __________, medico

assistente, quindi non ancora in possesso del titolo FMH in psichiatria e

psicoterapia, è descritto come l’assicurato è affetto da un disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10: F33.1) e da agorafobia

con attacchi di panico (ICD10: F40.01, la codifica riportata nel certificato medico

è sbagliata). Nel certificato medico non si fa alcun riferimento concreto al

fatto che le patologie possano avere ripercussioni sulla CL dell'assicurato

perciò esse sono da considerare senza ripercussioni sulla CL dell'assicurato.

Infatti si tratta di patologie psichiatriche che non necessariamente causano

IL, soprattutto prolungata nel tempo e abitualmente rispondono bene alle cure.

La terapia farmacologica impostata, mirtazapina 30 mg/die, è poco coerente con

un quadro clinico grave o invalidante, l'effetto antidepressivo della molecola

citata si raggiunge solitamente a 45 mg/die. Il medico descrive infatti come il

farmaco sia in fase di titolazione, cosa che sta a significare che la variazione

del dosaggio è stata recente e conseguentemente anche l'insorgenza di sintomi

necessitanti della citata modifica farmacologica è recente. Peraltro si tratta

di una terapia farmacologica meno incisiva rispetto a quella che veniva

prescritta nel 2017 dal dr. med. __________ e che veniva confermata dai periti __________

nel 2018. Il quadro clinico oggettivato dai periti doveva essere

necessariamente più grave rispetto a quello descritto dal dr. med. __________,

in quanto non è ragionevole ritenere che a sintomi più gravi corrisponda un

approccio farmacologico così poco incisivo come quello attuale. Inoltre le

diagnosi formulate dal dr. med. Lutri sono in linea con quelle formulate in

passato dal precedente curante, dr. med. __________. Le conclusioni in merito

alla diagnosi e alla valutazione della CL dell'assicurato del dr. med. __________

erano state oggettivamente confutate in sede peritale neutrale nel 2018. Non

evidenzio elementi aggettivi che mi consentano di giustificare l'entrata in

materia.” (VIII/1)

Il dr.

__________ ha precisato ulteriormente in data 29 novembre 2022:

" In aggiunta al precedente certificato concernente il

sig. RI 1, in carico presso l'__________ di __________ dal 25.07.2022, si

precisa quanto segue: Il sig. RI 1 è giunto all'attenzione dello scrivente con

una terapia già in corso costituita unicamente da mirtazapina 15 mg/die,

valutata largamente insufficiente in ragione della sintomatologia ansiosa e

depressiva in atto al momento della prima consultazione.

In un primo momento si è effettuato un

tentativo di incremento posologico del farmaco, tentativo rivelatesi tuttavia

inefficace, e successivamente si è provveduto ad una modifica della, terapia in

corso con introduzione di paroxetina 20 mg/die quetiapina 25 mg 2x/die e

zolpidem 10 mg/die. La terapia resta tuttora in corso di valutazione in quanto il paziente riferisce la

persistenza di una deflessione del tono dell'umore

e di ripetuti attacchi di panico con agorafobia invalidante. Si segnalano peraltro

in anamnesi multipli pregressi tentativi di introduzione di trattamenti antidepressivi

e ansiolitici con scarsa efficacia clinica. Si

è provveduto ad effettuare un approfondimento anamnestico con il paziente e con

Fatti

i precedenti terapeuti presso lo studio del Dr. med. __________ (sig. __________,

Dr.ssa med. __________), in base al quale emergeva un quadro depressivo e ansioso

già presente da lungo tempo, con significativo impatto sul funzionamento, dapprima

formativo (il paziente non è riuscito a portare a termine un percorso formativo

e/o professionalizzante), ed in seguito lavorativo e sociale del paziente.

Lo stesso riferisce severe difficoltà

nell'uscire di casa legate ad agorafobia e si reca in consultazione presso il

Servizio unicamente accompagnato da una figura di attaccamento.

Tali dati anamnestici sono apparsi

congruenti con l'osservazione clinica da me effettuata nel periodo di

riferimento e con quanto riportato dai precedenti curanti del paziente. In base

a quanto da me osservato durante la presa in carico ed alle informazioni

anamnestiche che mi è stato possibile raccogliere, si, ritiene che il disturbo

presentato dal paziente comporti attualmente una totale compromissione della capacità lavorativa.” (XII/1)

In

merito a quest’ultima certificazione il dr. __________ del SMR,

nell’Annotazione del 5 dicembre 2022, ha affermato che “in considerazione

del nuovo rapporto medico del 29.11.2022 del dr. med. __________ l’entrata in

materia è dal punto di vista medico psichiatrico giustificata” (XIV/1).

Ora,

come dianzi anticipato (consid. 2.3 e 2.4), e come osservato dall’Ufficio AI nella

risposta di causa (III) e nello scritto del 7 dicembre 2022 (XIV), secondo

la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in

materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in

considerazione in quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In

questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti

prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.

3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove

l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti

medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede

all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una

nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione

deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito

della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre

Considerandi

prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di

revisione.

Nella

fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso o nel

corso della presente procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può

quindi modificare l’esito della presente vertenza.

La

stessa, e in particolare la nuova certificazione del dr. __________ del 29

novembre 2022 (ritenuto che quella del 29 settembre 2022 non evidenziava

elementi oggettivi idonei a giustificare un’entrata in materia riguardo alla

nuova domanda di prestazioni, giusta l’annotazione del 17 ottobre 2022 del SMR

citata sopra; cfr. VIII/1), unitamente ad eventuale altra documentazione medica

che sostanzi l’effettivo intervento di un peggioramento duraturo e tale da

influire sulla capacità lavorativa (che in occasione della decisione del 14

giugno 2019 era stata giudicata dell’80% nell’attività abituale e in ogni altra

attività leggera adatta), verrà trattata dall’amministrazione quale nuova domanda

di prestazioni, come del resto indicato dall’Ufficio AI nello scritto del 7

dicembre 2022 (XIV).

2.10

In

conclusione, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.11

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (Lag), l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

173.

segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

In

casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione

del 14 giugno 2019, con la quale la domanda di prestazioni era stata respinta

dopo attenta valutazione delle condizioni mediche e della documentazione agli

atti, l’amministrazione non è entrata nel merito delle nuova domanda di

prestazioni, corredata da un unico e assai scarno certificato medico – quello del

dr. __________ del 14 giugno 2021 – oltre a due rapporti d’uscita dalla Clinica

__________ e dalla __________, considerato come l’assicurato non avesse

apportato, nemmeno in fase di osservazioni al progetto di decisione del 23 giugno

2022.

– dal quale emergeva chiaramente la necessità di documentare debitamente

un eventuale peggioramento delle sue condizioni – nuovi elementi medici atti a

rendere almeno verosimile una modifica della situazione medica o economica

rispetto a quanto stabilito nella precedente decisione cresciuta in giudicato. Per

quanto detto sopra, la produzione delle certificazioni del dr. __________, che

parrebbero indiziare effettivamente l’intervento di un peggioramento, è

avvenuta in sede ricorsuale e quindi tardivamente.

Ne

segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli

atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi

Gianluca Menghetti