32.2022.66
Rendita limitata nel tempo. Ricorso dell'assicurato accolto con rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici
12 ottobre 2022Italiano9 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2022.66
rg/sc
Lugano
12 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 agosto 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con decisione 25 agosto 2022 l’Ufficio
AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto all’erogazione di una rendita intera
d’invalidità dal 1. luglio 2021 al 28 febbraio 2022.
1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al
TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica e
quella della capacità lavorativa posta alla base del provvedimento,
evidenziando anche come la componente psichica non sia stata indagata da parte
dell’amministrazione. Postula quindi la retrocessione degli atti per nuovi
accertamenti.
1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI
postula il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla scorta
della presa di posizione del medico SMR del 27 settembre 2022 del seguente
tenore:
"
IL dal 17.6.2020 quale
assistente di cure.
Sindrome lombosciatalgica su ernia discale L3 sinistra
-
stato dopo sequestrectomia
5.3.2020.
Visita del __________ 6.5.2021
Sindrome lombo-radicolare ricorrente dal dicembre 2019
in ernia discale L3-L4 sinistra trattata in data 07.08.2020 con sequestrectomia
extra foraminale a favorevole evoluzione.
Attuale sospetta sindrome del piriforme sinistro con
sintomatica minore pseudo radicolare.
Cervicalgie ricorrenti in protrusione discale C6-C7
destra attualmente senza radicolopatie o limitazioni funzionali
-
ritenuto abile per lavori con pesi
fino a 20 kg. senza movimenti ripetuti di rotazione/anteflessione del rachide.
Dr.ssa __________ 18.11.2021 stato dopo termoablazione
con evoluzione favorevole.
Assicurato ritenuto abile in attività confacente dal
18.11.2021.
Decisione AI 100% dal 1.6.2021 al 28.2.2022
-
ritiene l’assicurato abile in
attività confacente al 50%
-
presenza di sindrome ansioso
depressiva reattiva in trattamento.
Certificato dr. __________ del 20.9.2022
-
assicurato in cura dal 17.6.2021
-
IL 100% dal 29.8.2022.
Valutazione:
In considerazione dell’attuale certificazione ritengo
indicata una rivalutazione peritale psichiatrica e reumatologica per definire
residua CL.” (doc. IV-1)
1.4 Con scritto 3 ottobre 2022 il
rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta
dell’Ufficio AI con protesta di tasse, spese e ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato
ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la
lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in
caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.3 Nel caso concreto,
considerate le risultanze mediche agli atti AI (in specie i rapporti SMR sub
doc. 44, 48, 77, il referto peritale del dr. __________ sub doc. AI 14) nonché
la refertazione prodotta con il gravame (certificato del dr. __________ sub
doc. C e il certificato del dr. __________ sub doc. D), onde addivenire ad un
chiaro ed affidabile giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa
dell’assicurato appare giustificato procedere ad ulteriori approfondimenti dal
profilo medico, segnatamente – come indicato dal medico SMR nelle sue già
citate annotazioni del 27 settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.3) – tramite
valutazione peritale reumatologica e psichiatrica.
In
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011).
Nella
fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti
eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti
ad affinché essa proceda ad
una valutazione come indicato nella risposta di causa, in esito alla quale,
effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero
necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel
cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente)
censura di fatto e di diritto.
2.4 Giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese di procedura per fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Patrocinato da un
avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare
giustificato stabilire in fr. 2’000.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 25 agosto 2022 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’000
per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretato di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti