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Decisione

32.2022.66

Rendita limitata nel tempo. Ricorso dell'assicurato accolto con rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici

12 ottobre 2022Italiano9 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2022.66

rg/sc

Lugano

12 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 agosto 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con decisione 25 agosto 2022 l’Ufficio

AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto all’erogazione di una rendita intera

d’invalidità dal 1. luglio 2021 al 28 febbraio 2022.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al

TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica e

quella della capacità lavorativa posta alla base del provvedimento,

evidenziando anche come la componente psichica non sia stata indagata da parte

dell’amministrazione. Postula quindi la retrocessione degli atti per nuovi

accertamenti.

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI

postula il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla scorta

della presa di posizione del medico SMR del 27 settembre 2022 del seguente

tenore:

"

IL dal 17.6.2020 quale

assistente di cure.

Sindrome lombosciatalgica su ernia discale L3 sinistra

-

stato dopo sequestrectomia

5.3.2020.

Visita del __________ 6.5.2021

Sindrome lombo-radicolare ricorrente dal dicembre 2019

in ernia discale L3-L4 sinistra trattata in data 07.08.2020 con sequestrectomia

extra foraminale a favorevole evoluzione.

Attuale sospetta sindrome del piriforme sinistro con

sintomatica minore pseudo radicolare.

Cervicalgie ricorrenti in protrusione discale C6-C7

destra attualmente senza radicolopatie o limitazioni funzionali

-

ritenuto abile per lavori con pesi

fino a 20 kg. senza movimenti ripetuti di rotazione/anteflessione del rachide.

Dr.ssa __________ 18.11.2021 stato dopo termoablazione

con evoluzione favorevole.

Assicurato ritenuto abile in attività confacente dal

18.11.2021.

Decisione AI 100% dal 1.6.2021 al 28.2.2022

-

ritiene l’assicurato abile in

attività confacente al 50%

-

presenza di sindrome ansioso

depressiva reattiva in trattamento.

Certificato dr. __________ del 20.9.2022

-

assicurato in cura dal 17.6.2021

-

IL 100% dal 29.8.2022.

Valutazione:

In considerazione dell’attuale certificazione ritengo

indicata una rivalutazione peritale psichiatrica e reumatologica per definire

residua CL.” (doc. IV-1)

1.4 Con scritto 3 ottobre 2022 il

rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI con protesta di tasse, spese e ripetibili.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato

ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la

lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in

caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.3 Nel caso concreto,

considerate le risultanze mediche agli atti AI (in specie i rapporti SMR sub

doc. 44, 48, 77, il referto peritale del dr. __________ sub doc. AI 14) nonché

la refertazione prodotta con il gravame (certificato del dr. __________ sub

doc. C e il certificato del dr. __________ sub doc. D), onde addivenire ad un

chiaro ed affidabile giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa

dell’assicurato appare giustificato procedere ad ulteriori approfondimenti dal

profilo medico, segnatamente – come indicato dal medico SMR nelle sue già

citate annotazioni del 27 settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.3) – tramite

valutazione peritale reumatologica e psichiatrica.

In

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre

2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27 ottobre 2011).

Nella

fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti

ad affinché essa proceda ad

una valutazione come indicato nella risposta di causa, in esito alla quale,

effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero

necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel

cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente)

censura di fatto e di diritto.

2.4 Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di procedura per fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinato da un

avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare

giustificato stabilire in fr. 2’000.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 25 agosto 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’000

per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

Considerandi

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretato di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti