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Decisione

32.2022.70

Decisione di rifiuto di rendita. Diritto intertemporale. Confermata valutazione SMR (capacità lavorativa in attività adeguate) e valutazione economica dell’UAI. Legale dell’A.to non ha capito quanto accertato da inchiesta per indipendenti. Valutazione anticipata delle prove. Istanza GP respinta

6 marzo 2023Italiano56 min

queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.70

jv/gm

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 settembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1976, da

ultimo attivo quale pulitore d’auto indipendente, ha presentato una domanda di prestazioni

AI il 26 agosto/13 settembre 2021 adducendo una “scoliosi sinistra-connessa

TIO-L2 10° con dolore invalidante” a far tempo dal 2018 (docc. 1, 2, 17

incarto AI).

1.2. L’Ufficio AI ha richiamato la

refertazione medico-assicurativa dai curanti dr. __________ e dr. __________

(specialista in neurochirurgia) (docc. 2, 5 e 6 incarto AI) e la documentazione

fiscale e previdenziale (docc. 8 e 20 incarto AI).

Con scritto dell’11 novembre 2021

l’Ufficio AI ha conferito mandato al medico SMR per una prima valutazione atta

ad accertare la capacità lavorativa in attività abituale di pulitore d’auto

indipendente, in attività adeguate e i limiti funzionali dell’assicurato (doc.

21 incarto AI).

Vagliata la refertazione medica

pervenutagli, con rapporto del 12 novembre 2021 (docc. 22 e 30 incarto AI) il

medico SMR ha formulato quale diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa, la “sindrome da disfunzione posturale a genesi prevalentemente

discendente condizionante: sindrome dolorosa dorso-lombare in scoliosi

dorso-lombare sinistro convessa di circa 10° con rilevante componente

ipostenica”, accertando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata*

Periodo

Documenti di riferimento

50

50

1.5.2020-22.9.2021

50

0

23.9.2021-continua

Cert. dr. __________

*IL

intesa come in riduzione della presenza, con prognosi stazionaria per

l’attività abituale e favorevole per quella adeguata.

Circa i limiti funzionali, il

medico SMR ha accertato una limitazione di carico massimo a 5 kg, la necessità

di alternare la postura al bisogno, e la necessità di pause supplementari,

osservando altresì come non sono più possibili “posizioni inergonomiche per

la colonna”.

Con scritto del 15 novembre

2021 (doc. 23 incarto AI), l’Ufficio AI ha conferito mandato al servizio ispettorato

nella persona dell’ispettrice __________ (cfr. doc. 24 incarto AI) per la

valutazione economica.

Sulla base del rapporto SMR del

12 novembre 2021 e della documentazione contabile, l’ispettrice ha calcolato

per il 2020 un reddito da valido in attività abituale di fr. 43'655 ed un

reddito da invalido, sempre in attività abituale, di fr. 12'600, con una

perdita di guadagno di fr. 31'055 ed un grado d’invalidità del 71%, osservando

nondimeno che “Vediamo tuttavia come la perdita in attività abituale sia

superiore all’esigibilità medico teorica, pertanto, considerato che vi è

verosimilmente un minor discapito in attività adatta, sarà necessario procedere

in quella direzione [per determinare il reddito da invalido, n.d.r.].”

(doc. 27, pag. 124 e seg. incarto AI).

1.3. Con rapporto del 27 giugno 2022 la

consulente in integrazione ha concluso il mandato di reintegrazione-esame alla

luce dell’esigibilità lavorativa completa in attività adeguate, osservando che

“Nel mercato vi sono numerose attività che l’A. potrebbe esercitare e che

sono rispettose delle limitazioni funzionali indicate in sede medica. Si tratta

di attività semplici che non richiedono competenze particolari e per le quali è

sufficiente un breve periodo introduttivo per acquisire le competenze base e

adottare le procedure (es. attività nella produzione, assemblaggio, controllo

qualità, etc.). A causa del ritiro della patente l’A. non può svolgere attività

che prevedono il trasporto di merce o l’utilizzo di un mezzo. […] Su

richiesta scritta o verbale si potrà attivare il sostegno al reinserimento con

le misure a disposizione nel collocamento. Su tale base si procede alla

chiusura del mandato di reintegrazione-esame. (doc. 28 incarto AI).

1.4. Con progetto di decisione del 28

giugno 2022 (doc. 29 incarto AI), l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di

prestazioni con le seguenti motivazioni.

Siccome all’emanazione del

preavviso i dati RSS per l’anno 2021 non erano ancora a disposizione, sono

stati impiegati quelli del 2020.

Al 1. maggio 2021 (scadenza

dell’anno d’attesa) il reddito da valido era di fr. 43'655 (cfr. rapporto

d’inchiesta di cui al doc. 27 incarto AI), mentre quello da invalido di fr.

27'581 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, attività semplici e

ripetitive, riduzione sociale del 20% per attività leggere e svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari e in considerazione di una

capacità lavorativa ridotta del 50%, cfr. doc. 31 incarto AI), per una perdita

di guadagno di fr. 16'074 ed un grado d’invalidità non pensionabile del 37%.

Al 23 settembre 2021, ossia al

momento della riacquisizione completa della capacità lavorativa in attività

adeguate, il reddito da valido era di fr. 43'655 e quello da invalido di fr.

62'058 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, attività semplici e

ripetitive, riduzione del 10% per attività leggere e svantaggi salariali), per

una perdita di guadagno ed un grado d’invalidità nulli.

La consulente in integrazione ha escluso

la possibilità di provvedimenti professionali.

Con osservazioni del 19 luglio

2021 l’assicurato ha contestato sia la valutazione medica che quella economica,

asserendo di non essere in grado di svolgere alcuna attività, come da refertazioni

mediche agli atti (doc. 36 incarto AI).

Con decisione dell’8 settembre

2022 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, l’assicurato non avendo prodotto

alcuna nuova refertazione medica (doc. 37 incarto AI).

1.5. L’assicurato, rappresentato dall’avv.

__________ dello Studio legale e notarile RA 1, ha interposto ricorso contro la

decisione dell’8 settembre 2022, postulandone l’annullamento e l’attribuzione

di una rendita intera, subordinatamente la retrocessione degli atti all’Ufficio

AI “affinché completi l’accertamento dei fatti rilevanti al presente

giudizio”. Ha chiesto pure la concessione dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Egli ribadisce di essere inabile

al lavoro in misura completa, rinviando in tal senso alle certificazioni dei

curanti ed in particolare al nuovo certificato medico del dr. __________ del 12

settembre 2022.

Per quanto concerne la

valutazione economica, l’insorgente contesta l’utilizzo dei dati salariali del

2020 per il confronto dei redditi, asserendo che un tale procedere non tiene

conto del fatto che nell’anno in parola egli ha ridotto il lavoro a causa del

peggioramento della situazione valetudinaria e che, in assenza di affezioni

asseritamente invalidanti, il suo reddito da valido sarebbe molto superiore,

come desumibile dalla “netta differenza salariale, agli atti per il tramite

delle decisioni di tassazione […],

tra gli anni 2019-2020”. Inoltre,

egli non comprende come mai l’amministrazione non abbia tenuto conto del fatto

che “il tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale […]

è stato quantificato nella misura del 71% […]”, come da rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente.

Quo ai mezzi di prova,

l’insorgente ha postulato, tra l’altro, l’audizione di testi e l’interrogatorio

delle parti.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha confermato sia la valutazione medica – il medico SMR avendo confermato le

proprie conclusioni anche alla luce del certificato del 12 settembre 2022 del

dr. __________ – che quella economica.

1.7. Con osservazioni del 5 dicembre

2022 il ricorrente ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel ricorso,

producendo il nuovo certificato del curante del 1. dicembre 2022 ed ulteriore

documentazione medica, quest’ultima già agli atti.

1.8. Con scritto del 16 dicembre 2022

l’Ufficio AI ha rilevato come neppure il nuovo certificato prodotto

dall’insorgente sia idoneo ad inficiare le conclusioni della decisione

impugnata, ribadendo la propria posizione.

1.9. Con scritto del 13 gennaio 2023

l’insorgente ha contestato la conclusione dell’Ufficio AI circa il certificato

del 1. dicembre 2022 del dr. __________, adducendo come quest’ultimo attesti

un’inabilità lavorativa completa anche in attività adeguate.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto alla

rendita dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Nella DTF 148 V 162 consid.

3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il

diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen

Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung

respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides

bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese

Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit

zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen

Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der

zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird

durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte

prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich.

Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser

bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte

ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich

können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei

Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale

Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt

stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält.

Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung.

Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht

diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu

ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für

zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach

den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit

bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc

et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue

Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.

La Circolare sull’invalidità e

sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio

2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita →

DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e

il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore dal 1°

gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre

2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto

transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del

diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato –

dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in

caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore

al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di

“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o

limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie

applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.

Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali

cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o

indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da

queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione

della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei

fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la

determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione

della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione

della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,

dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263).

Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi

chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare

attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di

diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne

l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In concreto, l’assicurato ha

presentato la sua prima domanda di prestazioni AI il 26 agosto/13 settembre

2021 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui, trattandosi di una domanda

tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto sei mesi dopo

cfr. art. 29 cpv. 1 LAI), e meglio il 1. febbraio 2022 (cfr. Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale

sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI). Ne

consegue che, a prescindere dall’insorgenza dell’invalidità teorica ex art. 28

LAI, in applicazione delle citate circolari in casu torna applicabile il

diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società

(DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI

non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali

e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. In concreto, ricevuta la domanda di

prestazioni nell’agosto/settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), al fine di

accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha richiamato

tutta la documentazione medica dai curanti e l’ha sottoposta al vaglio del

medico SMR. Quest’ultimo ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% in ogni

attività limitatamente dal 1. maggio 2020 al 22. settembre 2021 ed una capacità

lavorativa del 100% in attività adeguate a far tempo dal 23 settembre 2021.

Sulla scorta di tali accertamenti, del rapporto d’inchiesta per attività

professionale indipendente e del rapporto della consulente in integrazione,

l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione qui impugnata,

debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.2.-1.4.).

Il ricorrente contesta sia la

valutazione medico-teorica operata dal medico SMR, sia la valutazione economica

calcolata dall’Ufficio AI con argomentazioni di cui si dirà, per quanto

necessario, di seguito.

2.6. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dal medico SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per

metterne in dubbio le conclusioni.

Il ricorrente, prevalendosi di

molteplici refertazioni mediche, sostiene che, contrariamente a quanto

accertato dal medico SMR, egli è inabile al lavoro in misura completa in ogni

attività.

Va qui rilevato che il principio

inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non è da

intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere delle

parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121

V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

rinvii).

Giova inoltre ricordare che

secondo la giurisprudenza federale in

materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o

infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e

che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134

V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA

32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020

consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).

Ciò premesso, occorre analizzare

la refertazione medica che, a mente dell’insorgente, attesterebbe un’incapacità

lavorativa completa in ogni attività “da più di due anni” (cfr. I, p.to

5.).

Si rileva innanzitutto che le

refertazioni di cui ai docc. F (rapporto del dr. __________ del 17 gennaio

2020), G (rapporto del dr. __________ del 12 maggio 2020) ed L (rapporto del

dr. __________ del 19 giugno 2020), oltre ad essere già state vagliate

dall’amministrazione, non forniscono alcun’indicazione sulla capacità

lavorativa residua.

Il doc. I (rapporto

ambulatoriale dell’Ospedale __________ di __________ del 29 maggio 2020)

risulta invece oltremodo scarno, limitandosi ad attestare – tra l’altro – che “Al

momento il paziente ha ancora la necessità di rimanere a riposo dal lavoro fino

a quando la sintomatologia sarà ritenuta tale da permettere una reintroduzione

lavorativa”, non presentando né la firma del medico che ha allestito il

documento, né un’indicazione circa le tipologie di attività da cui l’assicurato

doveva astenersi.

Per quanto concerne il rapporto

del 24 marzo 2021 del dr. __________ (doc. H), anch’esso già vagliato

dall’amministrazione (cfr. doc. 5, pag. 21 incarto AI), il curante ha attestato:

" Attualmente

[l’assicurato, n.d.r.] riferisce che vede un miglioramento globale della

sintomatologia dolorosa del rachide a riposo e purtroppo, dopo 30 minuti di

lavoro, il dolore è insopportabile. Il paziente attualmente non è in grado

di portare avanti la sua attività di lavaggio a mano di auto e penso che

il suo caso debba essere valutato dall’AI” (sottolineature del redattore).

Di tutta evidenza, il curante non

si esprime neppure sulla capacità lavorativa in attività adeguate, ma solo

nell’attività abituale. E d’altronde, nel formulario “Rapporto medico:

Integrazione professionale/Rendita” datato 22 settembre 2021 il curante aveva

posto una “Ø” alla domanda “Indicare il decorso dell’incapacità

lavorativa finora attestata” e rispondendo alla domanda “Voglia indicare

la sua prognosi sulla capacità lavorativa” con “Non è in grado di lavare

auto a mano” (doc. 5, pag. 16 e seg. incarto AI).

Quo al “Rapporto medico:

Integrazione professionale/Rendita” del 23 settembre 2021 del dr. __________ (doc.

6, pag. 24 e segg. incarto AI), a tratti illeggibile, si rileva che alle

domande “Indicare il decorso dell’incapacità lavorativa finora attestata (in

percento)” e “Per quali attività ha attestato un’incapacità lavorativa”

il curante non ha fornito alcuna informazione, mentre alla domanda circa la

situazione e sintomatologia medica attuale, egli ha indicato “Causa, da

circa due anni, di dolori dorsali a livello della transizione [illeggibile,

n.d.r.] sacrale, divenuti invalidanti al punto di impedirgli di lavorare (gestione

di autolavaggio) […].” (pag. 24 incarto AI, sottolineatura del

redattore), esprimendo altresì una prognosi sfavorevole sulla capacità

lavorativa (pag. 25 incarto AI). Inoltre, alla domanda “Attualmente quale

attività può svolgere la/il paziente” il curante si è limitato ad indicare

i limiti funzionali: “A causa dei dolori causati dalla scoliosi/

[illeggibile, n.d.r.] non può più [illeggibile, n.d.r.] i movimenti

ripetitivi di [illeggibile, n.d.r.]/estensione, rotazione del

dorso [illeggibile, n.d.r.] eseguire la sua attività di autolavaggio”

(pag. 26 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Considerandi

Anche in questo caso, il

documento in parola non fa alcun riferimento alla capacità lavorativa in

attività adeguate, il curante essendosi limitato all’accertamento della

ripercussione della diagnosi sulla capacità lavorativa in attività abituale e

dei limiti funzionali.

Per quanto concerne i certificati

del 12 settembre e del 1. dicembre 2022 del dr. __________ (docc. C ed E), essi

presentano il seguente tenore:

" […]

Trattasi

di un paziente di 43 anni, in buona salute abituale, di professione gestore

di un autolavaggio. […] Le condizioni

attuali del paziente non

gli permettono più di eseguire la sua attività di gestore di autolavaggio

così come non può più eseguire attività lavorative che comportino la

stazione eretta prolungata od i movimenti ripetitivi di flesso-estensione del

dorso e delle spalle. Penso che il paziente meriti di essere valutato per

una prestazione AI.” (doc. C, sottolineature del redattore).

" […] Le condizioni

attuali del paziente non gli permettono più di eseguire la sua attività

di gestore di autolavaggio così come non può più eseguire attività

lavorative affini che comportino la stazione eretta prolungata od i movimenti

ripetitivi di flesso-estensione del dorso e delle spalle. Il paziente ha

inoltrato domanda di AI; attualmente è da considerarsi inabile al lavoro

(nella misura del 100%) per quel che riguarda precedente attività lavorativa e

per attività affini.” (doc. E, sottolineature del redattore).

In sintesi, il curante ha

accertato un’incapacità lavorativa completa in attività abituale e in attività

comprendenti i limiti funzionali sopradescritti. Tuttavia, egli non si è mai

confrontato con quanto accertato dal medico SMR. Quest’ultimo, lo si rammenta,

proprio sulla base della diagnosi del dr. __________, ha accertato una capacità

lavorativa completa in attività adeguata a far tempo dal 23 settembre 2021,

rilevando tra i limiti funzionali proprio la necessità di alternare la postura

al bisogno, quella di pause supplementari e che non sono più possibili “posizioni

inergonomiche per la colonna” (cfr. supra consid. 1.2.).

Inoltre, le surriferite

certificazioni del dr. __________ (docc. C ed E) si riferiscono alla situazione

“attuale”, ossia successiva alla decisione impugnata. A tal proposito,

si rammenta che per costante giurisprudenza il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli

è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione

di tale decisione (fra le tante cfr.

DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii), in concreto dunque

l’8 settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.4.). Fatti verificatisi ulteriormente

possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366

consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

Conseguentemente,

oltre a non mettere in dubbio la valutazione del medico SMR, in applicazione

della surriferita giurisprudenza i citati certificati non sono in casu decisivi

ai fini del giudizio.

Visto

quanto precede, nessuna delle certificazioni prodotte dal ricorrente in questa

sede è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni del medico SMR, a cui

va prestata integrale adesione.

2.7

Il ricorrente contesta la

valutazione economica operata dall’Ufficio AI.

Egli censura innanzitutto l’uso

dei dati salariali del 2020 per determinare il reddito da valido, siccome in

tale anno il reddito era influenzato dall’affezione invalidante, senza la quale

avrebbe potuto conseguire un salario superiore.

In secondo luogo, egli non

comprende come mai l’amministrazione non abbia tenuto conto del fatto che “il

tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale […] è stato

quantificato nella misura del 71% […]”, come da rapporto d’inchiesta per

l’attività professionale indipendente (cfr. supra consid. 1.5.).

Il TCA può quindi limitare la sua

disamina a questi due aspetti (cfr. infra consid. 2.7.3. e seg.).

2.7.1

Va qui rilevato che la modifica

legislativa (cfr. supra consid. 2.1.) ha comportato cambiamenti sostanziali anche

per quanto riguarda la graduazione dell’invalidità.

L’art. 28a LAI presenta il

seguente tenore:

" 1

Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività

lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i

redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i

fattori di correzione applicabili.

2.

Il grado d’invalidità

dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione

dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

3.

Se l’assicurato esercita

un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda

del coniuge, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo

l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invalidità

per questa attività è valutato secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre

determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”

In sostanza, la graduazione

dell’invalidità dipende dallo statuto lavorativo dell’assicurato.

Lo statuto lavorativo è

determinato in base alla situazione lavorativa in cui l’assicurato si

troverebbe se non avesse subito un danno alla salute, ed è regolato dall’art.

24septies OAI.

Bisogna prendere in

considerazione l’insieme delle circostanze del singolo caso, quali gli accordi

sulla ripartizione dei compiti tra i membri della famiglia, gli eventuali

compiti educativi e di assistenza nei confronti di figli e familiari, l’età, le

capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali

della persona assicurata, secondo il criterio dell’esperienza generale della

vita (DTF 117 V 194). Bisogna valutare «ragionevolmente», sulla base di

circostanze obiettive, come la persona assicurata, nella sua situazione

concreta, avrebbe deciso se non avesse avuto un danno alla salute. Questa

decisione soggettiva non deve essere per forza quella obiettivamente più razionale

(STF 8C_319/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 6.2.1. e 8C_731/2010 del 2

febbraio 2011 consid. 4.2.1.). Il grado della prova richiesto per la

determinazione dello statuto della persona assicurata è quello, usuale nel

diritto delle assicurazioni sociali, della verosimiglianza preponderante (DTF

117.

V 194; RCC 1989 pag. 128). Lo statuto della persona assicurata (e di

conseguenza il metodo di valutazione applicabile) è stabilito in base all’evolversi

della situazione fino all’emanazione della decisione (RCC 1989 pag.

127). Modifiche sostanziali intervenute entro questo termine possono comportare

un cambiamento dello statuto (e di conseguenza l’applicazione di un altro

metodo di valutazione). Una modifica sostanziale successiva all’emanazione

della decisione può rappresentare un motivo di revisione (CIRAI, marginale 3101

e segg).

Per gli assicurati che, in

assenza del danno alla salute, eserciterebbero un’attività lucrativa (a titolo

dipendente o indipendente, cfr. CIRAI, marginale 3105-3110) con un grado

d’occupazione del 100% o superiore, la valutazione del grado d’invalidità

avviene, anche successivamente alla modifica legislativa, tramite il confronto

dei redditi ex art. 16 LPGA (cfr. combinati artt. 28a cpv. 1 LAI e 24septies

cpv. 2 lett. a OAI; cfr. supra consid. 2.2.).

L’art. 25 OAI, che concerne i

principi per il confronto dei redditi, indica innanzitutto quali redditi

lavorativi ai sensi dell’art. 16 LPGA sono considerati per il confronto (cpv.

1) e il fatto che essi devono essere stabiliti sulla medesima base temporale e

riferiti al mercato di lavoro in Svizzera (cpv. 2). Se per la determinazione

dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi

come riferimento, di principio, i valori centrali della Rilevazione della

struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica, a prescindere

dall’età ma tenendo conto del sesso dell’assicurato (cpv. 3). I valori

statistici vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende

secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali (cpv. 4).

Pertanto, anche successivamente alla modifica legislativa, i rilevamenti

statistici determinanti per il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risultano

ad oggi, quelli usuali (cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 6.2. con rinvii).

2.7.2

Occorre ora determinare lo statuto

lavorativo di RI 1, ossia la situazione lavorativa in cui egli si troverebbe in

assenza del danno alla salute (cfr. art. 24septies cpv. 1 OAI).

Qualora si giungesse alla conclusione che senza il danno alla salute egli

eserciterebbe un’attività lucrativa almeno al 100%, si dovrà procedere al

confronto dei redditi ex art. 16 LPGA (cfr. art. 24septies cpv. 2

lett. a OAI e art. 28a cpv. 1 LAI). Il limite temporale è fissato all’8

settembre 2022, data della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4. in fine

e 2.7.1.).

Questa Corte, analizzata la

documentazione agli atti – in particolare lo scritto dell’assicurato (non

datato ma pervenuto all’Ufficio AI il 2 novembre 2021) di cui al doc. 13

dell’incarto AI, il CV (doc. 17, pag. 92 e seg. incarto AI), il mandato SMR

dell’11 novembre 2021 ed il rapporto SMR del 12 novembre 2021 (docc. 21 e 22

incarto AI), il rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente

del 19 gennaio 2022 (doc. 27, pag. 122 incarto AI) e il rapporto finale del

consulente AI del 27 giugno 2022 (doc. 28, pag. 127 incarto AI) – ha maturato

il convincimento che, con verosimiglianza preponderante, in assenza del danno

alla salute RI 1 avrebbe continuato a lavorare nella misura del 100%. In

effetti, la documentazione agli atti non contiene (sufficienti) elementi per

potersi discostare da tale conclusione, la riduzione graduale della percentuale

lavorativa (100% per l’intervallo temporale 2009-2019, 70% per quello

2019-2020, 20%/30% dal 2020 al 2021 e 0% dal 2021) sovrapponendosi in gran

parte con l’accertamento dell’incapacità lavorativa ed i limiti funzionali

(cfr. supra consid. 1.2.).

Pertanto, lo statuto lavorativo

di RI 1 è da considerare quello di “assicurato che esercita un’attività

lucrativa” ai sensi dell’art. 28a LAI, ragione per cui la graduazione

dell’invalidità deve avvenire – anche successivamente la modifica legislativa –

ex art. 16 LPGA (cfr. supra consid. 2.7.1.).

Va in ogni caso precisato che la

domanda a sapere se, in assenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe

continuato a lavorare al 100% è diversa da quella a sapere se in assenza del

danno alla salute l’evoluzione economica aziendale sarebbe mutata (cfr. infra

consid. 2.7.3.).

2.7.3

Quo al reddito da valido,

anche il nuovo art. 26 OAI prevede che per determinarlo è la retribuzione

effettivamente percepita prima dell’insorgenza dell’invalidità ad essere

prioritaria e che, in caso di notevoli variazioni negli ultimi anni precedenti

all’invalidità, va calcolata come media (cpv. 1). Se il reddito (medio)

effettivamente percepito è inferiore di almeno il 5% del valore centrale usuale

del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI, il reddito da valido

corrisponde al 95% di questo valore centrale (cpv. 2, cosiddetta

parallelizzazione), tranne nel caso in cui anche il reddito con invalidità ex

art. 26bis cpv. 1 OAI è inferiore di almeno il 5% al valore centrale

usuale del settore secondo la RSS o se il reddito è stato conseguito con

un’attività lucrativa indipendente (cpv. 3: esclusione della “parallelizzazione”;

cfr. CIRAI, marginale 3312).

Con tale soluzione il legislatore

ha voluto creare un automatismo a favore degli assicurati, non ponendosi più la

domanda a sapere quali fattori hanno comportato un reddito inferiore alla media

e/o se l’assicurato si fosse accontentato di tale, modesto, reddito (cfr.

Rapporto esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) edito

dall’UFAS del 3 novembre 2021 sulle Disposizioni d’esecuzione relative alla

modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore

sviluppo dell’AI), pag. 49 con rinvio giurisprudenziale).

Se il reddito effettivamente

conseguito non può essere determinato (in misura sufficientemente precisa), il

reddito da valido è determinato su base statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI

relativo a persone con la medesima formazione e condizioni professionali

analoghe (cpv. 4). Se l’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha previsto o

iniziato una formazione professionale, il reddito da valido corrisponde al

reddito statistico ex art. 25 cpv. 3 OAI che egli avrebbe potuto conseguire se

avesse concluso la formazione (cpv. 5). Qualora l’assicurato non può iniziare o

concludere alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito

senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all’art. 25

cpv. 3 OAI ma senza differenziare in base al sesso (cpv. 6).

Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente,

si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell’insorgere dell’invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il

goodwill, l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les préstations, 1985,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e

CIGI, marginale 3029 e segg.; cfr. al riguardo anche STCA 32.2002.154 del 29

ottobre 2003 e STCA 32.2003.15 del 27 ottobre 2003).

L’Ufficio

AI deve richiedere i risultati contabili di diversi anni, considerando in

particolare tutti i conti che presentano differenze dopo l’insorgere del danno

alla salute (spese per il personale, ammortamenti, utile netto e lordo e il

rapporto con la cifra d’affari). Inoltre determina la situazione reddituale

sulla base di documenti relativi ai contributi (in particolare le comunicazioni

fiscali alla cassa di compensazione) e, se necessario, procedendo ad un

accertamento sul posto. Un eventuale rapporto di accertamento deve fornire

indicazioni sufficientemente precise sull’andamento dell’azienda. I dati

contenuti nelle dichiarazioni fiscali non sono, per sé, idonei a determinare il

guadagno reale (STF 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 consid. 3.4. e seg.).

Per il calcolo

del reddito dei lavoratori indipendenti è di regola determinante l’estratto del

Conto Individuale, unitamente alla contabilità dell’azienda. In caso di

variazioni molto forti del reddito occorre prendere in considerazione il

guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (STF 9C_771/2017 del 29

maggio 2018 consid. 3.6.1. e seg. con rinvii giurisprudenziali). Tuttavia, i

primi anni dall’avvio di un’attività lucrativa indipendente non sono di regola

rappresentativi per l’ammontare dei redditi conseguibili, a causa delle elevate

quote di ammortamento sui nuovi investimenti (STF 9C_148/2016 del 2 novembre

2016.

consid. 1.1.; DTF 135 V 58). In queste circostanze si può giustificare la

necessità di determinare il reddito senza invalidità in base a dati statistici

(cfr. CIRAI, marginale 3321 e segg.).

Dal

metodo (ordinario) di raffronto dei redditi di cui sopra ci si può discostare

solo se i due redditi da confrontare non possono essere cifrati o stimati con

sufficiente affidabilità (STF 9C_812/2015 del 7 luglio 2016 consid. 4). In

quest’ultima ipotesi, torna applicabile il metodo di valutazione straordinario

(sul tema cfr. DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 pagg. 121 e 255; cfr.

CIRAI, marginale 3800 e segg.; STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021 consid. 2.9.,

STCA 32.2020.25 del 22 ottobre 2020 consid. 2.3., STCA 32.2019.127 del 25

maggio 2020 consid. 2.3. e STCA 32.2019.133 dell’8 maggio 2020 consid. 2.3.).

Tornando al caso che ci occupa,

l’insorgente censura l’utilizzo dei dati aziendali del 2020 da parte

dell’amministrazione per determinare il reddito da valido. A suo modo di

vedere, i dati del 2020 non sono fruibili, giacché influenzati dall’affezione

invalidante (cfr. supra consid. 2.7.).

Di tutta evidenza, l’insorgente ha

frainteso la valutazione economica operata dall’amministrazione, e meglio il

rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente in punto al

reddito da valido. Nel rapporto in parola, l’ispettrice ha dapprima così

riassunto l’evoluzione economica della ditta individuale (doc. 27, pag. 123

incarto AI, sottolineatura del redattore):

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

Utile dichiarato

11’441

37’417

26’750

25’799

23’937

Utile tassato

12’000

39’000

40’000

40’000

40’000

IPG

16’732

-

-

-

-

CI

12’600

41’800

42’900

42’900

42’900

Ella ha poi così determinato il

reddito da valido (pag. 124, sottolineature del redattore):

“Quale reddito senza

invalidità si prenderanno a riferimento quelli esposti a CI, in particolare il

reddito dell’anno che precede il danno (2018) di fr. 42'900, reddito che

andrà successivamente attualizzato:”

Anno

Aumento

Importo aggiornato

2019.

0.9117%

43'291.12

2020.

0.8408%

43'655.09

Sul punto, il procedere

dell’ispettrice non presta il fianco a critiche, rispecchiando quanto stabilito

dalla surriferita giurisprudenza afferente alla determinazione del reddito dei

lavoratori indipendenti. Infatti, contrariamente a quanto asserito

dall’insorgente, non sono i dati aziendali del 2020 ad essere stati usati per

determinare il reddito da valido, bensì quelli dell’estratto del conto

individuale del 2018, – ossia precedenti all’incapacità lavorativa in attività

abituale accertata dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.2.) e confermata in

questa sede (cfr. supra consid. 2.6. in fine) –, aggiornati al 2020 e

arrotondati per difetto. Tale ammontare, a far stato quale reddito da valido, è

stato rettamente ripreso dall’Ufficio AI nel preavviso e nella decisione

impugnata (cfr. docc. 29 e 37 incarto AI).

Ne consegue che la censura

dell’insorgente s’appalesa all’evidenza infondata.

2.7.4

Per quel

che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua

e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta

sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF

126.

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Tornando al caso che ci occupa,

il ricorrente non comprende il motivo per cui l’Ufficio AI non ha tenuto conto

del fatto che “il tasso di diminuzione del reddito dell’attività

professionale […] è stato quantificato nella misura del 71% […]”,

come da rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (cfr.

supra consid. 2.7.).

La censura – per quanto è dato di

capire – è afferente al reddito da invalido.

Si rileva che nel confronto dei

redditi operato nell’ambito dell’inchiesta per attività professionale

indipendente, l’ispettrice __________ aveva usato quale reddito da invalido

quello conseguito nel 2020 dall’assicurato, ossia di fr. 12'600. Operando il

confronto dei redditi per tale anno (reddito da valido di fr. 43'655 e reddito

da invalido di fr. 12'600), essa ha desunto una perdita di guadagno

riconducibile al danno alla salute di fr. 31'055, pari ad un grado d’invalidità

del 71%. Tuttavia, siccome in attività adeguata il reddito da invalido sarebbe

stato superiore (con conseguente minor discapito economico ed un grado

d’invalidità inferiore), è stata l’ispettrice stessa ad osservare che “Vediamo

tuttavia come la perdita in attività abituale sia superiore all’esigibilità

medico teorica, pertanto, considerato che vi è verosimilmente un minor

discapito in attività adatta, sarà necessario procedere in quella direzione.”

(doc. 27, pag. 124 e seg. incarto AI, sottolineature del redattore).

In effetti, essendo stata

accertata una capacità lavorativa completa in attività adeguate dal 23

settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.2.), accertamento confermato in questa

sede (cfr. supra consid. 2.6. in fine), conformemente alla giurisprudenza

secondo cui per determinare il reddito da invalido va considerato il reddito

che l’assicurato può conseguire mettendo a miglior frutto la propria capacità

lavorativa residua, l’Ufficio AI ha rettamente usato il salario statistico

conseguibile dal ricorrente in attività adeguate (superiore al salario

effettivamente percepito nel 2020) per determinare il reddito da valido, come

esplicitato sia nel preavviso (doc. 29, pag. 130 e seg. incarto AI) che nella

decisione impugnata (doc. 37, pag. 161 e seg. incarto AI).

A tal proposito, il TCA può far

propria la presa di posizione dell’Ufficio AI (risposta, p.to 4.,

sottolineature del redattore): “In ambito economico l’ispettrice incaricata

dell’inchiesta indipendente ha redatto il rapporto considerando gli elementi

rilevanti del caso, tra cui l’evoluzione dei redditi dell’attività indipendente

negli anni, ha determinato i salari di raffronto, quindi il reddito da valido e

quello da invalido, e rilevato una perdita lucrativa del 71% in ambito

indipendente. Tuttavia, come già indicato nel medesimo rapporto, il

grado d’invalidità va definito con riferimento ad attività adeguate ancora

esigibili, osservato che il signor RI 1 ha piena abilità in attività

adeguate e che, comunque, egli ha cessato l’attività indipendente. Si

rammenta che ogni persona assicurata è soggetta all’obbligo di ridurre il

danno, che scaturisce da un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid.

2a). In virtù di tale obbligo l’assicurato deve intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate). In considerazione della valutazione

del SIP in merito alle attività adeguate ancora esigibili consone alle

limitazioni funzionali espresse in ambito medico-teorico, correttamente

l’UAI ha stabilito un grado d’invalidità non pensionabile dal raffronto dei

redditi attuato.”.

Non si può inoltre ignorare la

palese contraddizione in cui l’insorgente è incorso, censurando da una parte

l’asserito (ed in questa sede smentito, cfr. supra consid. 2.7.3.) utilizzo dei

dati del 2020 per determinare il reddito da valido per poi avvalersi di tali

dati per determinare il reddito da invalido, ciò che gli avrebbe permesso di

raggiungere un grado d’invalidità conferente il diritto ad una rendita intera.

Pertanto, anche le censure del ricorrente afferenti alla

valutazione economica risultano inconferenti.

2.8

Il ricorrente ha formulato, tra

l’altro, richiesta di “[…] richiamo doc., informazioni scritte, testi,

interrogatorio delle parti”, rispettivamente di “interrogatorio/deposizione

del ricorrente” (cfr. I, p.ti 9., 14., 16., 27., 39., 42. e pag. 10).

Siccome i fatti alla base della

presente vertenza sono stati sufficientemente provati tramite la documentazione

prodotta dalle parti, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori mezzi di

prova.

A tal proposito, si osserva come la

richiesta “richiamo doc., informazioni scritte” non permette di capire a

quale documento, rispettivamente a quali informazioni l’insorgente faccia

riferimento. Si rammenta a tal proposito quanto esposto al consid. 2.6. circa

il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, in concreto

manifestamente disatteso dal ricorrente, peraltro rappresentato da una legale. Oltre

a ciò, incombeva all’insorgente, rispettivamente all’avv. __________ (cfr.

supra consid. 1.5. in initio), indicare il motivo per cui in casu si giustifichi

l’assunzione dei mezzi di prova indicati, ciò che non è avvenuto.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018

consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del

21.

novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;

STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo

2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre, per quanto concerne

l’audizione del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio

istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una

richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece

se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze

probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle

parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare

un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR

2009.

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2; cfr. anche Bollinger, BSK-ATSG,

n. 11 e segg. ad art. 61 LPGA).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale –,

la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova (“interrogatorio

delle parti”, “interrogatorio/deposizione del ricorrente”).

Ora, come visto nei considerandi

precedenti la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non

necessita di alcun complemento.

Del

resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere

le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018)

e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il

proprio giudizio.

L’audizione dell’assicurato (e

a maggior ragione quello dell’Ufficio AI) si rivela, pertanto, superflua.

2.9

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.10

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente chiede di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente

fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole.

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli

atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso.

In effetti, per quanto

concerne la valutazione medica l’insorgente si è sostanzialmente limitato a

riproporre in sede ricorsuale documentazione medica già vagliata dal SMR. I due

“nuovi” certificati del dr. __________, oltre ad essere stati presentati solo

nelle more del ricorso, ricalcano sostanzialmente quelli precedenti, senza

fornire alcun nuovo elemento idoneo a far sorgere dubbi circa le conclusioni

del rapporto SMR, in particolare sulla capacità lavorativa in attività adeguata.

Quo alla valutazione

economica, una più attenta disamina – anche superficiale – del rapporto

d’inchiesta per indipendenti avrebbe permesso all’insorgente di comprendere gli

equivoci di cui ai consid. 2.7.3. e seg.

In tali condizioni,

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti