Lexipedia

Decisione

32.2022.71

Rendita temporanea confermata. Confermata la valutazione ortopedica del SMR che ha negato un peggioramento delle condizioni di salute. Assicurato contesta l'esigibiltà in attività adeguate, censura re

13 gennaio 2023Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014

del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5. Nel

caso concreto, tenuto conto della documentazione medica presente agli atti, in

particolare del referto 19 novembre 2021 del dr. med. __________ (doc. 30), con

rapporto 13 gennaio 2022 il medico SMR ha posto quale diagnosi: “lesioni

della cuffia rotatoria delle due spalle, artroscopia spalla sinistra 11.9.2019

con limitazione e proposta di impianto Regeneten e artroscopia spalla destra

10.3.2021 con buon recupero funzionale”.

Il

medico SMR ha elencato le seguenti limitazioni funzionali: carico massimo di 5

kg, nessuna alternanza della postura al bisogno, inclusa difficoltà nello

svolgere lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari.

Egli

ha poi riassunto le seguenti incapacità lavorative in tutte le attività: 100%

dal 13 luglio 2019, 70% dal 31 ottobre 2019, 90% dall’8 aprile 2020, 50% dal 20

maggio 2020, 30% dal 1° dicembre 2020, 80% dal 18 dicembre 2020, 90% dal 10

marzo 2021, 70% dal 6 maggio 2021 e 80% dal 24 settembre 2021. In attività

adeguate, il medico SMR ha considerato l’assicurato abile al 100% dal 19

novembre 2021.

Va

qui fatto presente che il miglioramento è stato fatto risalire al momento del rapporto

19 novembre 2021 in cui il dr. med. __________, attestate le incapacità

lavorative nell’abituale attività, ha sostenuto che “trovo poco probabile

una ripresa dell’attività di montatore tende sole soprattutto per lo stato

della spalla sinistra” (inc. AI pag. 171). Lo specialista ha tuttavia

ritenuto che l’assicurato può svolgere attività di “ufficio e manuale con gesti

e spostamenti di peso al di sotto dell’altezza delle spalle” e che non vi

si sono limitazioni per lo svolgimento di attività adeguata (inc. AI pagg. 172

e 173).

In

sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto i

seguenti certificati:

·

del 29 ottobre 2021 del dr. med. __________ attestante

un’inabilità al lavoro dell’80% dal 23 settembre 2021 al 25.01.2022 (inc. AI pag.

254);

·

del 25 ottobre 2021 e del 31 maggio 2022 della dr.ssa med. __________

attestanti, oltre un’inabilità dell’80%, un’abilità del 20% per mansioni

d’ufficio (inc. AI pagg. 255 e 256).

A tal

riguardo pertinentemente con rapporto 7 luglio 2022 il dr. med. __________ del

SMR ha evidenziato:

"

Le limitazioni medico- teoriche

riportate nel RAF restano tuttora per noi vincolanti non essendoci motivi

validi per modificarli.

l certificati presentati ora dal rappresentante legale

sono già noti.

Si ricorda a tale proposito il rapporto dettagliato del

dr. __________ ortopedico curante del 23.11.21 nel quale si esprimeva sul

potenziale reintegrativo con assenza di limitazioni in attività adeguate al pt.

4.2.

Si ricorda da ultimo che il paziente è attivo al 20% in

attività ergonomicamente adeguate (ufficio - organizzazione) nella sua ditta

non potendo esserlo maggiormente nella sua attività di indipendente per motivi

organizzativi (come citato nel rapporto SIP del 4.5.22 alla pagina 2).”

Quindi,

correttamente il SMR ha ritenuto come l’assicurato possa svolgere pienamente

un’attività adeguata rispettosa delle suddette limitazioni funzionali. Va poi

fatto presente che quanto attestato dai curanti concerne l’inabilità lavorativa

nell’abituale attività, mentre l’abilità del 20% nelle mansioni

d’ufficio si riferisce alla percentuale svolta all’interno della ditta, percentuale,

questa, – come si evince dal rapporto 4 maggio 2022 del SIP (inc. AI pag. 234)

– non ampliabile per motivi organizzativi.

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione, in

particolare per quel che concerne il miglioramento della capacità lavorativa in

attività adeguate.

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010

del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nella

fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha

motivo per mettere in dubbio i rapporti del medico SMR, il quale ha considerato

tutta la documentazione presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto

prodotto atti medici che permettono di discostarsi dalle conclusioni a cui il

citato sanitario è giunto. A tale proposito, va fatto riferimento ai rapporti

13 dicembre 2022 e 7 luglio 2022 del SMR ai quali va prestata adesione (consid.

2.5).

Anche

il rapporto 11 ottobre 2022 del dr. med. __________ prodotto dall’assicurato in

sede di ricorso (doc. C), esaminato dal SMR il 18 ottobre 2022 (IV/1), non

aggiunge alcun nuovo elemento medico che non sia stato già esaminato.

In

particolare, nel suddetto rapporto lo specialista ha rilevato:

"

Ricordo brevemente che il paziente

è stato da noi operato nel novembre 2019 alla spalla sinistra per intervento di

riparazione parziale di una rottura massiva di grosse dimensioni coinvolgente i

tendini del sovraspinoso, sottospinoso e sottoscapolare. Successivamente nel

marzo 2021 è stato sottoposto ad intervento alla spalla destra di riparazione,

sempre di una grossa rottura, a carico dei tendini del sovraspinoso,

sottospinoso e sottoscapolare.

Durante l'ultima consultazione eseguita nel mese di

giugno potevo constatare un buon recupero funzioniate per quanto riguarda la

spalla destra con mobilità e motilità libere sino a fondo corsa e non dolenti e

discreto recupero della forza sempre proporzionato al tipo di intervento

eseguito.

La spalla sinistra invece, pur presentando una mobilità

Considerandi

e motilità complete, evidenziava ancora un importante deficit di forza

soprattutto a carico del sovraspinoso e sottospinoso.

Considerando il tempo intercorso dall'intervento

eseguito e il tipo di procedura effettuata, la situazione riscontrata non è più

migliorabile con il proseguimento di fisioterapia né cure di altro tipo.

Questo è il motivo per cui il paziente non può essere considerato

abile per l'attività precedentemente svolta in quanto, come montatore di tende,

prevede gesti ripetitivi e sotto sforzo over head.

La lesione tendinea trattata, massiva, non permette una

ripresa di attività lavorativa manuale, ripetitiva e pesante come quella svolta

dal paziente e, in particolare, ci troviamo davanti alla impossibilità nel

sollevare pesi con la spalla sinistra ed a un elevato rischio di recidiva di

rottura a carico della spalla destra.” (doc. C)

A

tal riguardo, il medico del SMR ha rettamente fatto presente come nel succitato

rapporto “… si ripassa la cronistoria delle patologie presenti alle due

spalle indicando la non esigibilità in un’attività inergonomica come quella

usualmente effettuata dal paziente”. Il dr. med. __________ ha infatti

descritto le attività che l’assicurato, causa lesione tendinea trattata, non

può più svolgere (ossia attività di tipo manuale, ripetitiva e pesante, con

impossibilità di sollevare pesi con la spalla sinistra). Ciò non esclude, come

pertinentemente evidenziato dal SMR, “una esigibilità totale in mansioni

sotto l’orizzontale e leggere ergonomicamente e quindi solo d’ufficio –

gestione del personale – contatti con clientela…”.

L’assicurato

rimprovera all’amministrazione di non aver proceduto ad una valutazione

clinica.

Nelle

citate annotazioni 18 ottobre 2022 il SMR ha giustamente evidenziato che “solo

in caso di controversia nella valutazione oppure di documentazione lacunosa si

procede usualmente a valutazione funzionale in sede o con esame peritale se

necessario”. Circostanze che, come visto, in casu non sono date.

Inoltre, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare

richiesta dalla ricorrente. Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1

pag. 429 e riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Di

conseguenza, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR,

alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218

consid. 5.3), che l’assicurato è totalmente abile in attività adeguate dal 19

novembre 2021.

2.8

Occorre

ora esaminare la graduazione dell’invalidità eseguita dall’Ufficio AI dopo il

19.

novembre 2021, ritenuto che nel 2020 e nel 2021 l’assicurato è stato

incontestatamente ritenuto invalido rispettivamente al 55% ed al 51% (cfr.

inchiesta economica del 17 marzo 2022 in doc. 40), con diritto alla mezza

rendita dal 1° luglio 2020.

2.8.1

In

merito alla determinazione del reddito da valido il nuovo art. 26 OAI

prevede che per determinare il reddito da valido la retribuzione effettivamente

percepita prima dell'insorgenza dell’invalidità sia prioritaria e che, in caso di

notevoli variazioni negli ultimi anni precedenti all'invalidità, va calcolata

come media (cpv. 1). Se il reddito (medio) effettivamente percepito è inferiore

di almeno il 5% del valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all'art 25 cpv. 3 OAI, il reddito da valido corrisponde al 95º/o di questo valore

centrale (cpv. 2, cosiddetta parallelizzazione), tranne nel caso in cui anche

il reddito con invalidità ex art. 26bis cpv. 1 OAI è inferiore dì almeno il 5%

al valore centrale usuale del settore secondo la RSS o se il reddito è stato

conseguito con un'attività lucrativa indipendente (cpv. 3: esclusione della

parallelizzazione). Con tale soluzione il legislatore ha voluto creare un automatismo

a favore degli assicurati, non ponendosi più la domanda a sapere quali fattori

hanno comportato un reddito inferiore alla media e/o se l'assicurato si fosse

accontentato di un tale, modesto, reddito (cfr. Rapporto esplicativo

(successivo alla procedura di consultazione) edito dall'UFAS del 3 novembre

2021.

sulle Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge

federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), pag.

49.

con rinvio giurisprudenziale; per la giurisprudenza ormai superata cfr. pro

multis DTF 148 V 174 consid. 6.4.).

Se

il reddito effettivamente conseguito non può essere determinato (in misura

sufficientemente precisa), il reddito da valido è determinato su base statistica

ex art. 25 cpv. 3 OAI relativi alle persone con la medesima formazione e

condizioni professionali analoghe (cpv. 4).

Se

l'invalidità insorge dopo che l'assicurato ha previsto o iniziato una formazione

professionale, il reddito da valido corrisponde al reddito statistico ex art.

25.

cpv. 3 OAI che egli avrebbe potuto conseguire se avesse concluso la

formazione (cpv. 5). Qualora l'assicurato non può iniziare o concludere alcuna

formazione professionale a causa dell'invalidità, il reddito senza invalidità è

determinato secondo i valori statistici di cui all'art. 25 cpv. 3 OAI ma senza

differenziare in base al sesso (cpv. 6).

Nella

decisione contestata riguardo al reddito da valido, rettamente l’Ufficio AI l’ha

fissato a fr. 97'643, pari alla media degli due ultimi due anni precedenti il

subentrare il danno alla salute, ossia gli anni 2017 e 2018, dato poi aggiornato

al 2020 (cfr. inchiesta economica del 17 marzo 2022 in doc. 40, inc. AI pagg. 227

e 228). Tale importo non è stato del resto contestato dall’assicurato.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, il nuovo art. 26bis cpv. 1 OAI

prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue una

retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da invalido, a

patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità lavorativa

residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile

(cpv. 1).

In

mancanza di una retribuzione lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può

essergli computata quale reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base

statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI.

Possono

essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non

figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati

a seconda del sesso.

Tuttavia

per gli assicurati di cui all'art. 26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi

dalla nascita o precoci, cfr. il surriferito Rapporto esplicativo dell'UFAS,

pag. 53) non si differenzia in base al sesso (cpv. 2).

L’art.

25.

cpv. 3 OAI prevede che se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica.

Se a causa

dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

ex art. 49 cpv. 1bis OAI (ossia la capacità lavorativa in attività precedente o

adeguata ai limiti funzionali accertati in sede medica) pari o inferiore al 50%

rispetto al valore determinato su base statistica, si applica una deduzione del

10% per attività lucrativa a tempo parziale (cpv. 3).

Va qui

ricordato che nella citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo

oggettivo serio per un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per

l'accertamento del reddito da invalido sulla base dei dati statistici occorre

fondarsi di principio sui valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e

9.2

). Un cambiamento di giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce

della revisione della LAI e dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022

(consid. 9.3)”.

Nel caso

concreto, sempre dalla decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI ha

correttamente utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei

salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level,

categoria 1, uomini), giungendo ad un importo di fr. 68'959,50 (inc. AI pag.

239).

L’assicurato

ritiene “decisamente irrealistico” il reinserimento in attività adeguate, con

il conseguimento di un simile salario, essendo privo di idonea formazione e

tenuto conto del mercato del lavoro nonché della recessione economica dovuta alla

pandemia.

Come

rettamente indicato in sede di risposta di causa, l'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di

tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è

quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente

provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e

soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le

ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami

presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la

presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Inoltre, il

Tribunale federale ha già più volte stabilito che da una persona assicurata che

fino a quel momento ha svolto un’attività indipendente può essere preteso un

cambiamento professionale verso un’attività lucrativa dipendente (cfr. STF

9C_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in SVR 10/2018 IV nr. 61;9C_810/2017

del 9 aprile 2018;9C_525/2017 del 30 ottobre 2017 pubblicata in SVR 3/2018 IV

nr 16).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera

e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una

gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso

in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue

capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a

rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere

negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma

talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o

siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Nel caso concreto,

per quel che concerne l’aspetto reintegrativo va fatto riferimento al colloquio

del 13 aprile 2022 dell’assicurato con la consulente in integrazione

professionale. Dal relativo verbale del 4 maggio 2022 si evince in particolare

che, dopo aver preso atto della rinuncia dell’assicurato riguardo ai

provvedimenti professionali proposti ed alla possibilità di poter beneficiare

di una formazione breve, la consulente ha pertinentemente concluso che “… in

base ai limiti funzionali espressi in sede medica, possiamo ritenere

l’Assicurato in grado di svolgere attività adatte di tipo leggero, come ad

esempio attività legate alla vendita, e attività amministrativa generali” (inc.

AI pag. 234). Non va infatti dimenticato che, come risulta dal citato verbale,

dal 1998 l’assicurato è socio e direttore della __________ e che tra le sue

mansioni vi sono quella della “gestione clienti, comande, contatti con

fornitori …”, quindi attività di vendita, nonché amministrative. Il

consulente ha comunque fatto presente che “in base all’evolversi della

situazione di salute e professionale dell’Assicurato restiamo a disposizione

per un aiuto al collocamento” (inc. AI pag. 234).

Va poi rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012

del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA

35.2012.17

del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid.

3.

).

Al

riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al

considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in

considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita

dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato

ora livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste

attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e

sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione

alternata – esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la

propria capacità lavorativa residua.

In queste

circostanze, dunque, l’assicurato è da ritenere reintegrabile, con il

conseguimento di un salario statistico come stabilito dall’amministrazione.

2.8.3

Dal

raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità dell’29% che non conferisce,

dal 1° marzo 2021, il diritto ad una rendita.

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da

respingere.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti