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Decisione

32.2022.71

Rendita temporanea confermata. Confermata la valutazione ortopedica del SMR che ha negato un peggioramento delle condizioni di salute. Assicurato contesta l'esigibiltà in attività adeguate, censura respinta

13 gennaio 2023Italiano33 min

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.71

BS/sc

Lugano

13 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 settembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1971, socio e direttore (con diritto di firma individuale) della

ditta __________, nel luglio 2020 ha presentato una domanda di

prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc. AI, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti

con la risposta di causa).

1.2. Nell’ambito

dell’istruttoria, la situazione medica è stata vagliata dal dr. med. __________

del SMR che il 13 gennaio 2022 ha stilato il proprio rapporto. Sulla base degli

atti medici presenti nell’inserto egli ha riassunto le seguenti incapacità

lavorative in tutte le attività: 100% dal 13 luglio 2019, 70% dal 31 ottobre

2019, 90% dall’8 aprile 2020, 50% dal 20 maggio 2020, 30% dal 1° dicembre 2020,

80% dal 18 dicembre 2020, 90% dal 10 marzo 2021, 70% dal 6 maggio 2021 e 80%

dal 24 settembre 2021. In attività adeguate, l’assicurato è stato invece ritenuto

abile al 100% dal 19 novembre 2021.

L’Ufficio

AI ha poi proceduto ad un’inchiesta economica per indipendenti (cfr. il

relativo rapporto del 17 marzo 2022 in doc. 40), dove sono stati definiti i redditi

da valido e da invalido ed i diversi gradi d’invalidità, e ad una valutazione sulla

reintegrazione lavorativa (cfr. rapporto 4 maggio 2022 del Servizio

integrazione professionale in doc. 42).

Di

conseguenza, con progetto di decisione del 24 maggio 2022 l’amministrazione ha posto

l’assicurato al beneficio di una mezza rendita dal 1° luglio 2020 (scaduto il

termine di attesa) al 28 febbraio 2022, con soppressione della rendita dal 1°

marzo 2022, ossia tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria

accertata il 19 novembre 2021 essendo risultato un grado d’invalidità del 29%. Trattandosi

di una domanda tardiva, la rendita è stata versata a partire dal 1° gennaio

2021, vale a dire sei mesi dopo la presentazione della richiesta di rendita

come prescritto dall’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. 50).

Con

osservazioni 14 giugno 2022 al progetto di decisione l’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha prodotto il certificato 29 ottobre 2021 del

dr. med. __________ e quelli datati 29 ottobre 2021 e 31 maggio 2022 della

dr.ssa med. __________ (doc. 52), entrambi attivi presso il Dipartimento di chirurgia

dell’Ospedale __________ di __________.

La

nuova documentazione è stata valutata dal SMR, il cui dr. med. __________ con annotazioni

7 luglio 2022 li ha ritenuti non rilevanti, confermando pertanto la propria

valutazione del 13 gennaio 2022 (doc. 56).

Con

decisione del 14 settembre 2022 l’Ufficio AI ha pertanto confermato la mezza

rendita temporanea (doc. 60, per le motivazioni cfr. doc. 57).

1.3. L’assicurato,

sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro suddetta decisione,

chiedendone l’annullamento. In via principale postula il riconoscimento del

diritto ad una rendita intera e, in via subordinata, la retrocessione degli

atti all’amministrazione affinché esperisca una perizia pluridisciplinare volta

a determinare le limitazioni funzionali, l’effettiva reintegrabilità lavorativa

ed il grado d’invalidità. Contesta la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio

AI, in particolare il miglioramento della capacità lavorativa dal 19 novembre

2021. Rimproverando all’amministrazione di non aver provveduto ad esami medici

concreti, egli ritiene data, sulla base dell’ultimo rapporto 11 ottobre 2022

del dr. med. __________, una totale inabilità lavorativa nella sua abituale

attività con esclusione di una ripresa lavorativa, manuale e ripetitiva.

Ritiene inoltre irrealizzabile un reinserimento in un’attività adeguata.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata. Esaminato, per il tramite del SMR (cfr.

annotazioni 18 ottobre 2022), il nuovo rapporto prodotto, l’amministrazione ha

ribadito la correttezza della sua decisione.

1.5. Con

scritto 7 dicembre 2022 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito le

censure ricorsuali (VIII)

1.6. Con

osservazioni 22 dicembre 2022 l’Ufficio AI, preso atto del succitato scritto,

ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato una mezza rendita dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2022, con

versamento dal 1° gennaio 2021.

Va

qui rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita

(cfr. RU 2021 705).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando

alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,

il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In

tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine,

secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto

applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a

tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica

determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre

2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel

caso concreto, il diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022.

Tuttavia, la modifica rispettivamente il miglioramento fatto risalire al 19

novembre 2021, ha avuto effetto a partire dal 1° marzo 2022 (tre mesi dal

miglioramento ex art. 88a cpv.1 OAI). Tenuto inoltre conto che al momento della

modifica legislativa l’assicurato (classe 1971) non aveva ancora compiuto 55

anni, a decorrere dalla 1° marzo 2022 fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal

1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del

14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014

del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5. Nel

caso concreto, tenuto conto della documentazione medica presente agli atti, in

particolare del referto 19 novembre 2021 del dr. med. __________ (doc. 30), con

rapporto 13 gennaio 2022 il medico SMR ha posto quale diagnosi: “lesioni

della cuffia rotatoria delle due spalle, artroscopia spalla sinistra 11.9.2019

con limitazione e proposta di impianto Regeneten e artroscopia spalla destra

10.3.2021 con buon recupero funzionale”.

Il

medico SMR ha elencato le seguenti limitazioni funzionali: carico massimo di 5

kg, nessuna alternanza della postura al bisogno, inclusa difficoltà nello

svolgere lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari.

Egli

ha poi riassunto le seguenti incapacità lavorative in tutte le attività: 100%

dal 13 luglio 2019, 70% dal 31 ottobre 2019, 90% dall’8 aprile 2020, 50% dal 20

maggio 2020, 30% dal 1° dicembre 2020, 80% dal 18 dicembre 2020, 90% dal 10

marzo 2021, 70% dal 6 maggio 2021 e 80% dal 24 settembre 2021. In attività

adeguate, il medico SMR ha considerato l’assicurato abile al 100% dal 19

novembre 2021.

Va

qui fatto presente che il miglioramento è stato fatto risalire al momento del rapporto

19 novembre 2021 in cui il dr. med. __________, attestate le incapacità

lavorative nell’abituale attività, ha sostenuto che “trovo poco probabile

una ripresa dell’attività di montatore tende sole soprattutto per lo stato

della spalla sinistra” (inc. AI pag. 171). Lo specialista ha tuttavia

ritenuto che l’assicurato può svolgere attività di “ufficio e manuale con gesti

e spostamenti di peso al di sotto dell’altezza delle spalle” e che non vi

si sono limitazioni per lo svolgimento di attività adeguata (inc. AI pagg. 172

e 173).

In

sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto i

seguenti certificati:

·

del 29 ottobre 2021 del dr. med. __________ attestante

un’inabilità al lavoro dell’80% dal 23 settembre 2021 al 25.01.2022 (inc. AI pag.

254);

·

del 25 ottobre 2021 e del 31 maggio 2022 della dr.ssa med. __________

attestanti, oltre un’inabilità dell’80%, un’abilità del 20% per mansioni

d’ufficio (inc. AI pagg. 255 e 256).

A tal

riguardo pertinentemente con rapporto 7 luglio 2022 il dr. med. __________ del

SMR ha evidenziato:

"

Le limitazioni medico- teoriche

riportate nel RAF restano tuttora per noi vincolanti non essendoci motivi

validi per modificarli.

l certificati presentati ora dal rappresentante legale

sono già noti.

Si ricorda a tale proposito il rapporto dettagliato del

dr. __________ ortopedico curante del 23.11.21 nel quale si esprimeva sul

potenziale reintegrativo con assenza di limitazioni in attività adeguate al pt.

4.2.

Si ricorda da ultimo che il paziente è attivo al 20% in

attività ergonomicamente adeguate (ufficio - organizzazione) nella sua ditta

non potendo esserlo maggiormente nella sua attività di indipendente per motivi

organizzativi (come citato nel rapporto SIP del 4.5.22 alla pagina 2).”

Quindi,

correttamente il SMR ha ritenuto come l’assicurato possa svolgere pienamente

un’attività adeguata rispettosa delle suddette limitazioni funzionali. Va poi

fatto presente che quanto attestato dai curanti concerne l’inabilità lavorativa

nell’abituale attività, mentre l’abilità del 20% nelle mansioni

d’ufficio si riferisce alla percentuale svolta all’interno della ditta, percentuale,

questa, – come si evince dal rapporto 4 maggio 2022 del SIP (inc. AI pag. 234)

– non ampliabile per motivi organizzativi.

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione, in

particolare per quel che concerne il miglioramento della capacità lavorativa in

attività adeguate.

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nella

fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha

motivo per mettere in dubbio i rapporti del medico SMR, il quale ha considerato

tutta la documentazione presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto

prodotto atti medici che permettono di discostarsi dalle conclusioni a cui il

citato sanitario è giunto. A tale proposito, va fatto riferimento ai rapporti

13 dicembre 2022 e 7 luglio 2022 del SMR ai quali va prestata adesione (consid.

2.5).

Anche

il rapporto 11 ottobre 2022 del dr. med. __________ prodotto dall’assicurato in

sede di ricorso (doc. C), esaminato dal SMR il 18 ottobre 2022 (IV/1), non

aggiunge alcun nuovo elemento medico che non sia stato già esaminato.

In

particolare, nel suddetto rapporto lo specialista ha rilevato:

"

Ricordo brevemente che il paziente

è stato da noi operato nel novembre 2019 alla spalla sinistra per intervento di

riparazione parziale di una rottura massiva di grosse dimensioni coinvolgente i

tendini del sovraspinoso, sottospinoso e sottoscapolare. Successivamente nel

marzo 2021 è stato sottoposto ad intervento alla spalla destra di riparazione,

sempre di una grossa rottura, a carico dei tendini del sovraspinoso,

sottospinoso e sottoscapolare.

Durante l'ultima consultazione eseguita nel mese di

giugno potevo constatare un buon recupero funzioniate per quanto riguarda la

spalla destra con mobilità e motilità libere sino a fondo corsa e non dolenti e

discreto recupero della forza sempre proporzionato al tipo di intervento

eseguito.

La spalla sinistra invece, pur presentando una mobilità

Considerandi

e motilità complete, evidenziava ancora un importante deficit di forza

soprattutto a carico del sovraspinoso e sottospinoso.

Considerando il tempo intercorso dall'intervento

eseguito e il tipo di procedura effettuata, la situazione riscontrata non è più

migliorabile con il proseguimento di fisioterapia né cure di altro tipo.

Questo è il motivo per cui il paziente non può essere considerato

abile per l'attività precedentemente svolta in quanto, come montatore di tende,

prevede gesti ripetitivi e sotto sforzo over head.

La lesione tendinea trattata, massiva, non permette una

ripresa di attività lavorativa manuale, ripetitiva e pesante come quella svolta

dal paziente e, in particolare, ci troviamo davanti alla impossibilità nel

sollevare pesi con la spalla sinistra ed a un elevato rischio di recidiva di

rottura a carico della spalla destra.” (doc. C)

A

tal riguardo, il medico del SMR ha rettamente fatto presente come nel succitato

rapporto “… si ripassa la cronistoria delle patologie presenti alle due

spalle indicando la non esigibilità in un’attività inergonomica come quella

usualmente effettuata dal paziente”. Il dr. med. __________ ha infatti

descritto le attività che l’assicurato, causa lesione tendinea trattata, non

può più svolgere (ossia attività di tipo manuale, ripetitiva e pesante, con

impossibilità di sollevare pesi con la spalla sinistra). Ciò non esclude, come

pertinentemente evidenziato dal SMR, “una esigibilità totale in mansioni

sotto l’orizzontale e leggere ergonomicamente e quindi solo d’ufficio –

gestione del personale – contatti con clientela…”.

L’assicurato

rimprovera all’amministrazione di non aver proceduto ad una valutazione

clinica.

Nelle

citate annotazioni 18 ottobre 2022 il SMR ha giustamente evidenziato che “solo

in caso di controversia nella valutazione oppure di documentazione lacunosa si

procede usualmente a valutazione funzionale in sede o con esame peritale se

necessario”. Circostanze che, come visto, in casu non sono date.

Inoltre, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare

richiesta dalla ricorrente. Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1

pag. 429 e riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Di

conseguenza, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR,

alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218

consid. 5.3), che l’assicurato è totalmente abile in attività adeguate dal 19

novembre 2021.

2.8

Occorre

ora esaminare la graduazione dell’invalidità eseguita dall’Ufficio AI dopo il

19.

novembre 2021, ritenuto che nel 2020 e nel 2021 l’assicurato è stato

incontestatamente ritenuto invalido rispettivamente al 55% ed al 51% (cfr.

inchiesta economica del 17 marzo 2022 in doc. 40), con diritto alla mezza

rendita dal 1° luglio 2020.

2.8.1

In

merito alla determinazione del reddito da valido il nuovo art. 26 OAI

prevede che per determinare il reddito da valido la retribuzione effettivamente

percepita prima dell'insorgenza dell’invalidità sia prioritaria e che, in caso di

notevoli variazioni negli ultimi anni precedenti all'invalidità, va calcolata

come media (cpv. 1). Se il reddito (medio) effettivamente percepito è inferiore

di almeno il 5% del valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all'art 25 cpv. 3 OAI, il reddito da valido corrisponde al 95º/o di questo valore

centrale (cpv. 2, cosiddetta parallelizzazione), tranne nel caso in cui anche

il reddito con invalidità ex art. 26bis cpv. 1 OAI è inferiore dì almeno il 5%

al valore centrale usuale del settore secondo la RSS o se il reddito è stato

conseguito con un'attività lucrativa indipendente (cpv. 3: esclusione della

parallelizzazione). Con tale soluzione il legislatore ha voluto creare un automatismo

a favore degli assicurati, non ponendosi più la domanda a sapere quali fattori

hanno comportato un reddito inferiore alla media e/o se l'assicurato si fosse

accontentato di un tale, modesto, reddito (cfr. Rapporto esplicativo

(successivo alla procedura di consultazione) edito dall'UFAS del 3 novembre

2021.

sulle Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge

federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), pag.

49.

con rinvio giurisprudenziale; per la giurisprudenza ormai superata cfr. pro

multis DTF 148 V 174 consid. 6.4.).

Se

il reddito effettivamente conseguito non può essere determinato (in misura

sufficientemente precisa), il reddito da valido è determinato su base statistica

ex art. 25 cpv. 3 OAI relativi alle persone con la medesima formazione e

condizioni professionali analoghe (cpv. 4).

Se

l'invalidità insorge dopo che l'assicurato ha previsto o iniziato una formazione

professionale, il reddito da valido corrisponde al reddito statistico ex art.

25.

cpv. 3 OAI che egli avrebbe potuto conseguire se avesse concluso la

formazione (cpv. 5). Qualora l'assicurato non può iniziare o concludere alcuna

formazione professionale a causa dell'invalidità, il reddito senza invalidità è

determinato secondo i valori statistici di cui all'art. 25 cpv. 3 OAI ma senza

differenziare in base al sesso (cpv. 6).

Nella

decisione contestata riguardo al reddito da valido, rettamente l’Ufficio AI l’ha

fissato a fr. 97'643, pari alla media degli due ultimi due anni precedenti il

subentrare il danno alla salute, ossia gli anni 2017 e 2018, dato poi aggiornato

al 2020 (cfr. inchiesta economica del 17 marzo 2022 in doc. 40, inc. AI pagg. 227

e 228). Tale importo non è stato del resto contestato dall’assicurato.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, il nuovo art. 26bis cpv. 1 OAI

prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue una

retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da invalido, a

patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità lavorativa

residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile

(cpv. 1).

In

mancanza di una retribuzione lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può

essergli computata quale reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base

statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI.

Possono

essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non

figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati

a seconda del sesso.

Tuttavia

per gli assicurati di cui all'art. 26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi

dalla nascita o precoci, cfr. il surriferito Rapporto esplicativo dell'UFAS,

pag. 53) non si differenzia in base al sesso (cpv. 2).

L’art.

25.

cpv. 3 OAI prevede che se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica.

Se a causa

dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

ex art. 49 cpv. 1bis OAI (ossia la capacità lavorativa in attività precedente o

adeguata ai limiti funzionali accertati in sede medica) pari o inferiore al 50%

rispetto al valore determinato su base statistica, si applica una deduzione del

10% per attività lucrativa a tempo parziale (cpv. 3).

Va qui

ricordato che nella citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo

oggettivo serio per un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per

l'accertamento del reddito da invalido sulla base dei dati statistici occorre

fondarsi di principio sui valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e

9.2.4). Un cambiamento di giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce

della revisione della LAI e dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022

(consid. 9.3)”.

Nel caso

concreto, sempre dalla decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI ha

correttamente utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei

salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level,

categoria 1, uomini), giungendo ad un importo di fr. 68'959,50 (inc. AI pag.

239).

L’assicurato

ritiene “decisamente irrealistico” il reinserimento in attività adeguate, con

il conseguimento di un simile salario, essendo privo di idonea formazione e

tenuto conto del mercato del lavoro nonché della recessione economica dovuta alla

pandemia.

Come

rettamente indicato in sede di risposta di causa, l'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di

tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è

quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente

provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e

soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le

ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami

presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la

presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Inoltre, il

Tribunale federale ha già più volte stabilito che da una persona assicurata che

fino a quel momento ha svolto un’attività indipendente può essere preteso un

cambiamento professionale verso un’attività lucrativa dipendente (cfr. STF

9C_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in SVR 10/2018 IV nr. 61; 9C_810/2017

del 9 aprile 2018; 9C_525/2017 del 30 ottobre 2017 pubblicata in SVR 3/2018 IV

nr 16).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera

e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una

gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso

in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue

capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a

rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere

negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma

talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o

siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Nel caso concreto,

per quel che concerne l’aspetto reintegrativo va fatto riferimento al colloquio

del 13 aprile 2022 dell’assicurato con la consulente in integrazione

professionale. Dal relativo verbale del 4 maggio 2022 si evince in particolare

che, dopo aver preso atto della rinuncia dell’assicurato riguardo ai

provvedimenti professionali proposti ed alla possibilità di poter beneficiare

di una formazione breve, la consulente ha pertinentemente concluso che “… in

base ai limiti funzionali espressi in sede medica, possiamo ritenere

l’Assicurato in grado di svolgere attività adatte di tipo leggero, come ad

esempio attività legate alla vendita, e attività amministrativa generali” (inc.

AI pag. 234). Non va infatti dimenticato che, come risulta dal citato verbale,

dal 1998 l’assicurato è socio e direttore della __________ e che tra le sue

mansioni vi sono quella della “gestione clienti, comande, contatti con

fornitori …”, quindi attività di vendita, nonché amministrative. Il

consulente ha comunque fatto presente che “in base all’evolversi della

situazione di salute e professionale dell’Assicurato restiamo a disposizione

per un aiuto al collocamento” (inc. AI pag. 234).

Va poi rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012

del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA

35.2012.17

del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid.

3.3).

Al

riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al

considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in

considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita

dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato

ora livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste

attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e

sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione

alternata – esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la

propria capacità lavorativa residua.

In queste

circostanze, dunque, l’assicurato è da ritenere reintegrabile, con il

conseguimento di un salario statistico come stabilito dall’amministrazione.

2.8.3

Dal

raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità dell’29% che non conferisce,

dal 1° marzo 2021, il diritto ad una rendita.

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da

respingere.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti