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Decisione

32.2022.73

Contrariamente a quanto deciso dall'Ufficio AI, ammissione del requisito della necessità di assistenza di un legale nell'ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in am

2 febbraio 2023Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

E. 7.3)”.

Ora,

nel caso concreto, alla luce della suevocata giurisprudenza, questo giudice

ritiene adempiuto il requisito della necessità di patrocinio da parte di un

legale e ciò dall’inoltro delle osservazioni 28 marzo 2022 da parte dell’avv. RA

1 al progetto di decisione del 16 marzo 2022.

Infatti,

anche nella fattispecie concreta si è confrontati con una persona assicurata

portatrice di diverse patologie sia somatiche sia psichiatriche. All’assicurata

sono stati segnatamente diagnosticati “disturbi da sintomi somatici (…) con

dolore predominante” (cfr. perizia __________). Essa è stata

peritata separatamente in ambito reumatologico e psichiatrico, motivo per cui si

pone la problematica relativa alla cumulabilità delle singole incapacità

lavorative.

Inoltre,

si tratta di una fattispecie in cui il grado d’invalidità è da determinare secondo

il cosiddetto metodo misto previsto per le persone con attività lucrativa a

tempo parziale, metodo di non d’immediata comprensione per una persona non

versata in ambito delle assicurazioni sociali.

Va

da ultimo evidenziato che a seguito delle citate osservazioni 28 aprile 2022

del legale e della documentazione medica da lui prodotta con il presente

ricorso, l’Ufficio AI ha ritenuto necessario far esperire una perizia

pluridisciplinare (di natura internistica, reumatologica, psichiatrica e

neurologica).

Senza

nulla togliere alle conoscenze e alle qualifiche di cui possono disporre

rappresentanti di associazioni, assistenti sociali e persone designate da

istituzioni sociali, non si vede per quale motivo nel caso concreto

Considerandi

l’amministrazione possa affermare che la tutela degli interessi dell’assicurata

poteva essere assunta da siffatte persone senza dover far ricorso

all’assistenza di un legale, quando si consideri che le lacune e le necessità

istruttorie pertinentemente evidenziate da quest’ultimo non sono state in

precedenza colte neppure dai funzionari dell’amministrazione e dal suo servizio

medico.

Pertanto,

appurata la necessità dell’assistenza di un legale, tenuto conto che l’agire

dell’avv. RA 1 non era da ritenere di primo acchito privo di esito favorevole –

tant’è che, come visto, con comunicazione 21 novembre 2022 l’amministrazione ha

deciso di esperire una perizia pluridisciplinare –, gli atti vanno retrocessi

all’Ufficio AI affinché, tenuto conto della documentazione presente nell’inserto,

valuti l’esistenza o meno dello stato d’indigenza dell’assicurata, aspetto non

trattato nella decisione contestata e ulteriore presupposto indispensabile per

il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede amministrativa.

2.4

Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Stante

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.5

Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria:

cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata

da un avvocato, ha diritto a un’adeguata indennità a titolo di

ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 2’000 (art. 61 lett. g

LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’assegnazione

di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014

del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 21 settembre 2022 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla

ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva

di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti