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Decisione

32.2022.73

Contrariamente a quanto deciso dall'Ufficio AI, ammissione del requisito della necessità di assistenza di un legale nell'ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo

2 febbraio 2023Italiano15 min

legale e ciò dall’inoltro delle osservazioni 28 marzo 2022 da parte dell’avv. RA

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.73

BS

Lugano

2 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 settembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1967, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale,

nel dicembre 2020 ha presentato una domanda di prestazioni AI per

adulti (doc. 7 inc. AI, se non indicato diversamente i

documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la

risposta di causa).

1.2 Terminate

le misure relative all’intervento tempestivo (cfr. rapporto 26 maggio 2021 del

consulente AI in doc. 74), dopo aver raccolto la documentazione medica, fra cui

la perizia 13 febbraio 2021 del dr. med. __________ eseguita per conto di __________

(agente quale assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia) (inc. CM

178), l’Ufficio AI ha ritenuto necessario l’allestimento di una perizia

psichiatrica affidata al __________ (cfr. comunicazione 6 ottobre 2021 in doc.

95).

In

data 8 febbraio 2022 l’amministrazione ha poi svolto un’inchiesta economica per

le persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. il relativo rapporto

del 15 febbraio 2022 in doc. 110).

Tenuto

conto della perizia reumatologica del dr. med. __________, di quella

psichiatrica del __________ di data 25 novembre 2021 (doc. 96), nonché della

citata inchiesta economica, con progetto di decisione 16 marzo 2022 l’Ufficio

AI ha posto l’assicurata al beneficio del diritto ad un quarto di rendita (per

un grado d’invalidità del 46%) dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021, con

versamento dal 1° giugno 2021 trattandosi di una domanda tardiva (doc. 111).

1.3 Con

osservazioni 28 aprile 2022 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha preso

posizione in merito al progetto di decisione (doc. 117). In via preliminare

chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio a partire dal 1° aprile 2022. Nel merito, contestando la valutazione

medico-teorica e rilevando lacune istruttorie, la ricorrente sostiene la

necessità di esperire una perizia reumatologica e una valutazione peritale

psichiatrica di decorso, con un confronto tra i due periti per accertare la

residua capacità lavorativa.

1.4. Con

decisione del 21 settembre 2022 l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di

assunzione dei costi per il gratuito patrocinio, sostenendo come l’intervento

di un legale non sia necessario. L’amministrazione ha infatti ritenuto che:

"

(…) le questioni di fatto e di

diritto non sono così difficili da necessitare l’intervento di un avvocato. Per

tutelare adeguatamente gli interessi dell’assicurata sarebbe stata sufficiente

l’assistenza di un rappresentante di un’associazione, di un’assistente sociale

o di una persona di fiducia impegnata da un’istituzione sociale.

Anche senza valutare lo stato di bisogno

dell’assicurata, la condizione relativa alla necessità dell’assistenza di un

legale non è realizzata. Il caso in esame rientra infatti nella casistica più

consueta delle pratiche AI. Pertanto l’assistenza di un avvocato, nel caso

specifico, non risulta giustificata, essendo possibile di un rappresentante

delle istituzioni sociali accreditata e procedere alla corretta interpretazione

dei punti controversi. (…)”

1.5 L’assicurata,

sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro suddetta

decisione, chiedendone l’annullamento e postulando il riconoscimento del

gratuito patrocinio nella procedura amministrativa. Sostiene come il suo

rappresentante sia intervenuto solo in sede di osservazioni al progetto di

decisione e, con riferimento alla giurisprudenza in materia, contesta che la

fattispecie in esame sia da equiparare alla consueta casistica in ambito AI. Rileva

infatti che si tratta di un caso con molteplici problemi di salute somatici e

psichici che necessitano di una perizia bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica)

di decorso, con valutazione dell’eventuale cumulabilità delle incapacità

lavorative. Rileva altresì che la complessità della fattispecie è da ascrivere alla

valutazione di una sindrome da dolore somatoforme. Evidenzia inoltre che si è confrontati

con una problematica riguardante la determinazione del grado d’invalidità

mediante il metodo misto. Per questi motivi è dell’avviso che l’ausilio di un

legale sia indicato. Ritenute date le altre due condizioni (indigenza e

probabilità di esito favorevole), l’assicurata chiede di essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia per la

procedura amministrativa (dal 16 marzo 2022) sia per quella giudiziaria.

L’insorgente

ha anche prodotto nuova documentazione medica, sostenendo un peggioramento

delle condizioni di salute.

1.6 Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso. Ricorda

come per giurisprudenza il requisito della necessità di un avvocato sia da

valutare con rigore. Ritiene pertanto che nel caso in esame l’assistenza di un

legale non sia giustificata, potendo il patrocinio essere svolto da altre

figure, quali rappresentanti di associazioni d’invalidi, assistenti sociali o

altre persone attive nel settore sociale.

L’Ufficio

AI ha poi fatto presente che valuterà la documentazione medica allegata al

ricorso, questione che esula dalla presente vertenza.

Qualora

il TCA reputasse adempiuta la necessità dell’intervento di un avvocato,

l’amministrazione ritiene non assolto il requisito dell’indigenza alla luce dei

dati economici risultanti dai documenti prodotti.

1.7. Con

scritto 16 dicembre 2022, ribadendo le tesi ricorsuali, il rappresentante

dell’assicurata ha allegato la comunicazione 21 novembre 2022 dell’Ufficio AI con

la quale è stata ordinata l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare di

natura internistica, reumatologica, psichiatria e neurologica. Secondo il

legale questo comprova la complessità della fattispecie e ha quindi ribadito la

necessità di un suo intervento. Ha poi rilevato come la sua assistita non

disponga di redditi e sostanza per far fronte alle spese legali, questo anche

se si considerano i redditi del suo compagno.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Ai

sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA relativo alla rappresentanza e al patrocinio

nella procedura davanti all'assicuratore, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

L'art.

37 cpv. 4 LPGA presuppone che la domanda di gratuito patrocinio debba essere

richiesta. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di esaminare d'ufficio

questa possibilità in circostanze particolari (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020,

art. 37 n. 34, pag. 702).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op.

cit., art. 37 n. 36, pag. 702).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., art. 37 n. 38, pag. 703).

Quindi,

le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid.

3.1, 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid.

1; DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 202 consid. 4a, 125 V 372 consid. 5b e

riferimenti).

A

tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della

particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle

specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre

menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le

circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di

orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è

necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera

particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata.

Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà

del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici,

alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1; DTF 130 I 182 consid. 2.2, 125 V 32

consid. 4b; STF 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n.

17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7 consid. 5.2.2).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, DTF 125 V 35

consid. 4b) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi,

assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in

considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter,

Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in

Betracht fällt “, DTF 125 V 34 consid. 2). Il criterio per ammettere la

necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi

verificato con severità (Kieser, op. cit., art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique VSI

2000 pag. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF

132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo,

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

2.3. Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto al

gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando la

fattispecie nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o

perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.

Come

visto, la necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura

amministrativa dipende dalle problematiche trattate.

A

giustificazione della necessità dell’intervento di un legale nella STCA

32.2008.152 del 29 aprile 2009 (consid. 2.4) è stato segnatamente rilevato:

"

(…) La problematica

trattata nella presente fattispecie è da ritenersi complessa in quanto concerne

in primis il tema della cumulabilità o meno dei singoli gradi di inabilità lavorativa di un

assicurato e il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa che,

di regola, va eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In secondo luogo in sede di perizia psichiatrica

all’assicurato è stata diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10-F45.4), per la quale il TFA ha ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato per la

procedura di opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza

relativa a questa patologia, vedi la

sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006 (cfr. consid. 2.3.).

Il TCA ha ammesso la necessità

dell’assistenza di un avvocato in una fattispecie relativa alla valutazione

psichiatrica inerente la sindrome da dolore somatoforme in una sentenza dell’8

ottobre 2008 (inc. 32.2007.250).”

Nella

STCA 32.2017.106 del 30 gennaio 2018 questa Corte aveva ritenuto complessa la

fattispecie in cui, trattandosi di una persona assicurata con molteplici

problemi di salute sia somatici che psichici, il patrocinatore aveva

evidenziato lacune istruttorie (in particolare l’esecuzione di una sola perizia

reumatologica e non in altre discipline mediche) e aveva chiesto l’esecuzione

di una perizia pluridisciplinare. A tale richiesta l’amministrazione ha poi dato

seguito.

Da

ultimo, nella sentenza del 28 febbraio 2019 il Tribunale cantonale

amministrativo del Cantone di Zugo (citata in Kieser, op. cit., art. 37 n. 41

pag. 704) ha stabilito che se l'opposizione dell'avvocato al progetto di decisione

porta l’Ufficio AI a ritenere necessario un accertamento medico pluridisciplinare,

per ulteriormente chiarire fatti dal punto di vista medico, non si può argomentare

che il patrocinio dell'avvocato nella procedura di decisione preliminare non

sia necessaria. Nel caso trattato dal Tribunale di Zugo era stato raggiunto un

grado di complessità della fattispecie che giustificava la nomina di

un’assistenza legale gratuita (“Führt der Einwand von Anwältin bzw. Anwalt

zum IV-Vorbescheid dazu, dass die IV-Stelle eine polydisziplinäre medizinische

Untersuchung als notwendig erachtet, sie mithin den Sachverhalt ergänzend

medizinisch abklären lässt, kann nicht mehr gesagt werden, die anwaltliche

Interessenwahrung im Vorbescheidverfahren sei nicht notwendig. In diesem Fall

ist ein Grad der Komplexität der Sache erreicht, der die Bestellung

eines unentgeltlichen Rechtsbeistands rechtfertigt (so Urteil des

Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 28. Februar 2019, S 2018 138,

Fatti

E. 7.3)”.

Ora,

nel caso concreto, alla luce della suevocata giurisprudenza, questo giudice

ritiene adempiuto il requisito della necessità di patrocinio da parte di un

legale e ciò dall’inoltro delle osservazioni 28 marzo 2022 da parte dell’avv. RA

1 al progetto di decisione del 16 marzo 2022.

Infatti,

anche nella fattispecie concreta si è confrontati con una persona assicurata

portatrice di diverse patologie sia somatiche sia psichiatriche. All’assicurata

sono stati segnatamente diagnosticati “disturbi da sintomi somatici (…) con

dolore predominante” (cfr. perizia __________). Essa è stata

peritata separatamente in ambito reumatologico e psichiatrico, motivo per cui si

pone la problematica relativa alla cumulabilità delle singole incapacità

lavorative.

Inoltre,

si tratta di una fattispecie in cui il grado d’invalidità è da determinare secondo

il cosiddetto metodo misto previsto per le persone con attività lucrativa a

tempo parziale, metodo di non d’immediata comprensione per una persona non

versata in ambito delle assicurazioni sociali.

Va

da ultimo evidenziato che a seguito delle citate osservazioni 28 aprile 2022

del legale e della documentazione medica da lui prodotta con il presente

ricorso, l’Ufficio AI ha ritenuto necessario far esperire una perizia

pluridisciplinare (di natura internistica, reumatologica, psichiatrica e

neurologica).

Senza

nulla togliere alle conoscenze e alle qualifiche di cui possono disporre

rappresentanti di associazioni, assistenti sociali e persone designate da

istituzioni sociali, non si vede per quale motivo nel caso concreto

Considerandi

l’amministrazione possa affermare che la tutela degli interessi dell’assicurata

poteva essere assunta da siffatte persone senza dover far ricorso

all’assistenza di un legale, quando si consideri che le lacune e le necessità

istruttorie pertinentemente evidenziate da quest’ultimo non sono state in

precedenza colte neppure dai funzionari dell’amministrazione e dal suo servizio

medico.

Pertanto,

appurata la necessità dell’assistenza di un legale, tenuto conto che l’agire

dell’avv. RA 1 non era da ritenere di primo acchito privo di esito favorevole –

tant’è che, come visto, con comunicazione 21 novembre 2022 l’amministrazione ha

deciso di esperire una perizia pluridisciplinare –, gli atti vanno retrocessi

all’Ufficio AI affinché, tenuto conto della documentazione presente nell’inserto,

valuti l’esistenza o meno dello stato d’indigenza dell’assicurata, aspetto non

trattato nella decisione contestata e ulteriore presupposto indispensabile per

il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede amministrativa.

2.4

Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Stante

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.5

Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria:

cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata

da un avvocato, ha diritto a un’adeguata indennità a titolo di

ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 2’000 (art. 61 lett. g

LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’assegnazione

di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014

del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 21 settembre 2022 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla

ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva

di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti