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Decisione

32.2022.74

Seconda domanda di prestazioni, rifiutata in assenza di invalidità sufficiente. Assicurata contesta valutazione medica ed economica. Ricorso respinto, accolta la domanda di assistenza giudiziaria gratuita

22 dicembre 2022Italiano107 min

diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.74

FC

Lugano

22 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 settembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Una prima domanda di prestazioni

presentata nel gennaio 2011 da RI 1, nata nel 1968, da ultimo attiva come cameriera,

era stata respinta dall’Ufficio AI mediante decisione del 27 giugno 2011, considerato

come era stato ammesso un unico periodo di inabilità lavorativa, inferiore al

periodo minimo di un anno, dal 27 luglio 2010 al 31 gennaio 2011 (doc. AI pag.

50). Con una decisione del 16 agosto 2018 l’Ufficio AI non è entrato nel merito

di una nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel giugno 2018.

Anche la terza domanda di prestazioni presentata il 3 gennaio 2019 è stata

respinta dall’amministrazione con decisione del 26 settembre 2019, avendo

stabilito un’inabilità soltanto nel periodo dal 14 dicembre 2017 al 19 novembre

2018.

Nel gennaio 2021 l’assicurata ha

presentato una nuova domanda di prestazioni, corredata da un rapporto redatto

il 21 dicembre 2020 dal dr. __________, psichiatra, chiedendo una rivalutazione

del caso. Effettuati i necessari accertamenti, comprendenti anche una perizia

psichiatrica a cura del dr. __________ del __________, con decisione del 20

settembre 2022, confermativa di un progetto del 28 aprile precedente, l’Ufficio

AI ha rifiutato il diritto a prestazioni. Secondo l’amministrazione la

documentazione acquisita agli atti aveva permesso di concludere che

l’assicurata, fatto salvo per i periodi di inabilità lavorativa totale durante i

ricoveri in clinica subiti (dal 6 al 19 giugno 2020, dal 22 al 29 gennaio 2021

e dal 25 febbraio al 5 marzo 2021), dal 6 marzo 2021 era da considerare abile

nella misura del 60% nell’attività abituale nell’ambito della ristorazione come

anche in attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 36%,

comunque insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI 66).

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, con motivazioni di cui si dirà, per quanto

occorra, nel merito, contesta le conclusioni dell’amministrazione in merito

alla capacità lavorativa medico teorica, sottolineando le sue precarie

condizioni di salute e chiedendo l’attribuzione di una rendita intera o almeno

del 48.66%, e in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per rivalutazione

medica. Ha inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

1.3. Con risposta di causa del 2

novembre 2022 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la

valutazione medica ed economica posta alla base del provvedimento impugnato. Con

ulteriori scritti del 14 rispettivamente 22 novembre 2022 entrambe le parti si

sono ulteriormente ribadite nelle proprie allegazioni.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto alla

rendita dopo aver calcolato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va

anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Nella DTF 148 V 162 consid.

3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il

diritto intertemporale:

" Gemäss

einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den

Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den

Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit

intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen

Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich

insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen

Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die

“Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und

Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel

bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden

ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum,

in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen

[…]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können

zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten

sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim

Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die

anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch

hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der

intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend

sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen

führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte

bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen

Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer

Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte

Rückwirkung […]).”.

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre 2022

destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto

transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del

diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro

richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in

caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore

al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di

“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o

limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie

applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.

Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali

cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o

indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da

queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione

della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei

fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la

determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione

della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione

della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,

dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263).

Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi

chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare

attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di

diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne

l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In concreto, l’assicurata ha

presentato (la sua terza) domanda di prestazioni AI nel gennaio 2021 adducendo

un’incapacità lavorativa completa, sulla base del rapporto medico del 21 dicembre

2020 del dr. __________ che ne ha certificato l’inabilità del 70%.

Conseguentemente, il diritto alle prestazioni e l’invalidità (teorica)

sarebbero insorte al più presto nel dicembre 2021 (art. 28 LAI).

Pertanto, sia l’invalidità che

l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti entro il 31 dicembre

2021. L’Ufficio AI ha dal canto suo emanato la sua decisione di rifiuto di

prestazioni il 20 settembre 2022, attestando un’inabilità lavorativa del 40% in

ogni attività dal settembre 2019 (alternata da periodi di inabilità completa).

Ne discende che, visto quanto

precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita e suscettibili di incidere sul diritto alla

rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Va infine menzionato che ai sensi

dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

" L’assicurato ha diritto ad una

rendita se:

a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili;

b. ha avuto un’incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza

notevole interruzione; e

c. al termine di

questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

2.3. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).

Al riguardo l’Alta Corte ha

inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA

I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF

130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze del 30

novembre 2017 (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e

143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non

emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.

È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere

applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito

che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di

per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e

delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid.

2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato la

giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Deve essere pure precisato che in

una recente sentenza del 17 novembre 2021 (STF 8C_280/2021

pubblicata in

DTF 148 V 49) il Tribunale federale, dopo aver ribadito che di principio solo

un grave disturbo psichico è considerato invalidante in senso giuridico (DTF

143 V 418 consid. 5.2.2. e 141 V 281 consid. 4.3.1.2), esprimendosi

sulla valenza invalidante di disturbi

depressivi di grado leggero fino a medio, ha precisato che un disturbo

depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una

comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definito come una malattia

psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale

terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo

particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. È compito degli

specialisti di indicare poiché, malgrado la presenza di una depressione leggera

o medio grave e del potenziale terapeutico, nel caso particolare ne risultino

delle limitazioni funzionali che si ripercuotono sulla capacità lavorativa (DTF

143 V 409 consid. 4.5.2). In tale eventualità devono sussistere valide ragioni

affinché si possa comunque ammettere la presenza di una malattia invalidante.

Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza

spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione

considerevole della capacità lavorativa malgrado la negazione di un disturbo

psichico grave, l'assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per

negare la valenza giuridica alla medesima valutazione medico-psichiatrica

dell'impatto del disturbo psichico sulla capacità lavorativa (consid. 6.2.2).

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di

incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può

fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può

essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in

una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2 e 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se

i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2 e 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

Nella STF 9C_158/2012 del 5

aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o

soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura

valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono

modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349

con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n.

18 pag. 181; cfr. anche la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di

partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio

delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

Va poi rilevato che, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e

32.2019.174 del 13 luglio 2020; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in

DTF 130 V 352; STCA, consid. 2.10).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Secondo la giurisprudenza, il punto

di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione (cfr. consid. 2.4) è costituito dall’ultima decisione

cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla

rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione

formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In concreto, come meglio si

illustrerà al consid. 2.7, con decisione 27 giugno 2011, l’amministrazione,

pronunciandosi sulla richiesta di prestazioni presentata nel gennaio 2011

dall’assicurata, l’ha respinta, ritenuto che sulla base degli accertamenti

esperiti occorreva ammettere un’inabilità limitatamente al periodo dal 27

luglio 2010 al 31 gennaio 2011 (doc. AI pag. 50). Con decisione del 16 agosto

2018 l’amministrazione non è entrata nel merito di una nuova domanda ritenendo

che la certificazione dello psichiatra curante prodotta non comprovasse un

peggioramento delle condizioni (doc. AI pag. 80). L’ulteriore domanda di prestazioni

del gennaio 2019 è stata respinta mediante decisione del 26 settembre 2019

(cresciuta incontestata in giudicato), considerato come dalla documentazione

acquisita risultava un’inabilità lavorativa completa dal 14 dicembre 2017, ma

una ritrovata piena abilità dal 19 novembre 2018 (doc. AI pag. 168).

Questo Giudice è, quindi,

chiamato a valutare se successivamente all’ultima decisione del 26 settembre

2019 lo stato di salute della ricorrente sia peggiorato in misura tale da

giustificare la concessione di prestazioni.

2.7. Dagli atti di causa risulta che

l’assicurata, attiva come cameriera, ha avuto il primo ricovero per problemi

psichici nel settembre 2010. Con decisione del 27 giugno 2011 l’Ufficio AI,

sulla base delle certificazioni mediche acquisite agli atti, aveva stabilito

che l’assicurata era stata inabile in misura totale dal 27 luglio 2010 al 31

gennaio 2011, avendo quindi recuperato un’abilità piena (doc. AI pag. 50).

Nell’ambito della nuova richiesta

di prestazioni del gennaio 2019, l’Ufficio AI ha acquisito gli atti

dell’assicuratore malattia e in particolare la perizia del 4 dicembre 2018 del

dr. __________, psichiatra, il quale ha raccomandato l’attuazione di un programma

riabilitativo strutturato finalizzato a permettere un graduale reinserimento in

ambito lavorativo (doc. AI pag. 523).

Valutata la documentazione agli

atti, il dr. __________, psichiatra del SMR, nel rapporto finale del 17 luglio

2019, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio in remissione; Anamnesticamente uso

patologico di etile; uso patologico di cannabinoidi”, oltre che, ma non

invalidante, “disturbo di personalità dipendente”, ha concluso per un’inabilità

lavorativa in ogni attività dal 14 dicembre 2017, con ripresa dal 20 novembre

2018 di un’abilità completa in ogni attività adeguata (doc. AI pag. 145). Di

conseguenza l’Ufficio AI, mediante decisione del 26 settembre 2019, ha respinto

la richiesta di prestazioni (doc. AI pag. 168).

Nel gennaio 2021 l’assicurata, allegando

certificati di inabilità del dr. __________ (doc. AI pag. 180, 206 segg), ha

presentato una nuova domanda di prestazioni, e ha prodotto anche una

valutazione fatta eseguire dal dr. __________, psichiatra, il 21 dicembre 2020,

il quale, poste le diagnosi psichiatriche con ripercussione sulla capacità di

lavoro di “Sindrome depressiva persistente, di entità media (ICD-10; F33.1),

Sindrome ansiosa NAS (ICD-10; F41.9), Dipendenza etilica, episodica, secondaria

allo stato depressivo (ICD-10;F19.26), Disturbo della personalità misto

(ICD-10;F61.0)”, ha esposto le seguenti valutazioni e conclusioni:

" (…) Negli

ultimi anni la sig.ra RI 1 è andata incontro ad un impoverimento progressivo del

suo stato cognitivo, cadendo all'interno di un disturbo depressivo che da

ricorrente è diventato persistente, non avendo più intervalli fra un episodio

depressivo e l'altro di recupero del suo umore. Da quanto emerge dal rapporto

neuropsicologico redatto dalla psicologa FSP sig.ra __________ dello Studio __________ nell'ottobre del 2020, la sig.ra RI 1

presenta una riduzione della memoria a breve termine verbale, della memoria di

lavoro, una lentezza esecutiva, una riduzione della flessibilità mentale del

controllo e una difficoltà di attenzione selettiva, con un quadro compatibile

con lo stato psicopatologico depressivo. Il quadro inoltre mette in evidenza

una fragilità emotiva, un rallentamento ideativo. insicurezza, pensieri

negativi su di sé, sul mondo e sul futuro, autosvalutazione. autocommiserazione,

facilità all’ansia da prestazione e in condizioni di pressione. Tutti elementi

che possono facilmente influenzare un'adeguata elaborazione cognitiva delle

informazioni, creando un disfunzionamento cognitivo significativo. Ciò

particolarmente quando è richiesto l'uso della memoria di lavoro per affrontare

mentalmente situazioni complesse portando ad un aumento della latenza di

risposta nei tempi di esecuzione di un compito.

Emerge dunque la presenza di un quadro psicopatologico corrispondente

a un quadro depressivo persistente di entità medio, a tratti grave, con

manifestazione ansiosa, di concerto con un disturbo di personalità misto.

Da quanto emerge dallo status psicopatologico, secondo AMDP-System,

sovrapponibile nei tre incontri effettuati, l'area depressiva è in primo piano.

Anche l'analisi delle conseguenze sulle capacità lavorative

secondo il questionario Mini-ICF, mette in evidenza una inabilità di grado

medio in tutte le aree, e in alcune anche medio-grave.

(…)

La Signora RI 1 presenta tre sintomi principali ovvero una

depressione del tono dell'umore, la perdita degli interessi e della capacità di

provare piacere con riduzione dell’energia e aumentata affaticabilità. Inoltre

presenta, degli altri sintomi, una significativa riduzione dell'attenzione e

della concentrazione, con marcata riduzione dell'autostima e della fiducia in

sé, idee di inutilità, con visione pessimistica del futuro, disturbi del sonno

e alterazione dell'appetito. In associazione alla sindrome depressiva presenta

un sindrome ansiosa (ICD-10;F41.9). Dal lato della personalità c'è un disturbo

della personalità misto (ICD-IO;F61.0) con tratti ansiosi, caratterizzati da

sentimenti di tensione e apprensione persuasivi, percezione di essere socialmente

inadatta, di essere rifiutata o criticata in situazioni sociali. L'altro tratto

presente è quello istrionico con caratteristiche di poter essere influenzata

dagli altri o dalle circostanze, con una certa labilità affettiva. Presenta

inoltre alcuni tratti della personalità dipendente con la sensazione di disagio

quando è da sola piuttosto che di consentire agli altri di prendere decisioni

relative alla propria vita. Inoltra presenta anche degli stati astenici, di

sentirsi inadeguata. passiva o autosvalutativa. Nessuna delle tre personalità

può essere diagnosticata a sé stante, ragion per cui viene posta la diagnosi di

personalità mista. Assieme a queste diagnosi c'è una dipendenza etilica, secondaria

allo stato depressivo (ICD- 10; F19.26). La dipendenza etilica è episodica e

non regolare. Emerge particolarmente nei momenti di castrazione e frustrazione

con insoddisfazione per la sua quotidianità e la sua vita. La presenza di

queste diagnosi, la valutazione neuropsicologica, le conseguenze sull'attività lavorativa

secondo il test MINI-ICF-APP, permettono di concludere che la signora RI 1

abbia un’inabilità lavorativa del 70%, in modo perdurante e continuativo.”

(doc. AI pag. 251 segg)

Interpellato il SMR, l’amministrazione

ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad una perizia

psichiatrica. Nella dettagliata perizia del 14 gennaio 2022 (di 33 pagine), il

dr. ___________, psichiatra del ____________, sulla base di un accurato esame

clinico sull’arco di due visite, ha espresso una dettagliata discussione

diagnostica, e posto le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente

ultimo episodio di media gravita attualmente in parziale remissione (F33.8),

pregresso abuso episodico di alcool (F10.1)”. Ha quindi concluso che dal

punto di vista psichiatrico l’incapacità lavorativa era del 40% dal 20 novembre

2018 e completa soltanto nei periodi dì ricovero stazionario (dal 6 al 19

giugno 2020; dal 22 al 29 gennaio 2021; dal 25 febbraio al 5 marzo 2021). Ha

pure precisato che era “possibile migliorare ancora in misura rilevante la

CL mediante l'attuazione di provvedimenti sanitari”, con ottenimento, verosimilmente

nell'arco di 12 mesi, di un recupero della capacità lavorativa di almeno il 20%”

(doc. AI pag. 364segg).

Tale valutazione specialistica è

stata quindi sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale, il 9 febbraio

2022, ammesse quali diagnosi invalidanti quelle poste dalla perizia, ha ammesso

inabilità lavorative variabili dal 2017 (del 100% dal 14 dicembre 2017 al 19

novembre 2018, del 40% dal 27 settembre 2019, del 100% dal 6 giugno 2020, del

40% dal 20 giugno 2020, del 100% dal 22 gennaio 2021, del 40% dal 30 gennaio

2021, del 100% dal 25 febbraio 2021), ritenuto in ogni modo che dal 6 marzo

2021 era da considerare un’inabilità lavorativa del 40% nell’attività abituale

e in ogni attività adeguata. Ha quindi ritenuto auspicabile l’ulteriore

adozione di provvedimenti sanitari, con buona prognosi di un miglioramento

della capacità lavorativa sino all’80%, entro dodici mesi. Ha inoltre negato

limitazioni funzionali, illustrando quali limiti e/o risorse:

" Tende,

quando sottoposta a maggior stress, a causa dell'elevarsi dell'ansia oltre ad

un livello utile a favorire la performance, a procrastinare e limitare gli

impegni in modo auto conservativo; per la bassa soglia ansiogena, per la scarsa

tolleranza alla frustrazione e l'assunzione di una posizione regressiva che ha

portato ad un disinvestimento sul piano socio relazionale e lavorativo da parte

dell'assicurata, la sua capacità di adattamento risulta ridotta; persistenza

ridotta non tanto per l'astenia quanto per la discontinuità lavorativa, che

dovrebbe essere tollerata all'interno dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe

essere minimizzata con un tempo di lavoro ridotto.” (doc. AI pag. 402)

Come osservazioni conclusive ha

affermato che se si confrontava l'attuale funzionalità con quella descritta dal

dr. __________ nella sua valutazione peritale del dicembre 2020, si notava “come

in numerose dimensioni si sia

assistito ad un franco

miglioramento” (doc. AI pag. 404).

Dopo aver interpellato la

consulente professionale che ha proceduto al confronto dei redditi, valutata la

documentazione prodotta in sede di opposizione al progetto di decisione del 28

aprile 2022, fra la quale un certificato del dr. __________ del 25 maggio 2022 (per

il quale l’assicurata era stata recentemente ricoverata presso la Clinica

psichiatrica cantonale ed era affetta da “F33.1 Sindrome depressiva

ricorrente attuale episodio di gravita media in atto con sintomi biologici;

F61.0 Disturbo di personalità forme miste; F41.1 Sindrome ansiosa

generalizzata; F19.26 Dipendenza etilica episodica secondaria allo stato

depressivo”, con una conseguente inabilità totale; doc. AI pag. 429), e il

rapporto di dimissione della __________ di __________ relativo ad un ricovero

dal 17 al 25 maggio 2022 (doc. AI pag. 438), il medico SMR ha sottoposto tale

documentazione al __________, il quale, nel complemento peritale del 14

settembre 2022 , ha concluso ribadendo le proprie conclusioni peritali, non

trovando “negli atti che mi avete sottoposto alcun elemento che mi induca a

modificare le mie conclusioni diagnostiche e la stima della CL” (doc. AI

pag. 449).

Di

conseguenza, la decisione contestata ha respinto il diritto a prestazioni,

motivando:

" (…) Esito

degli accertamenti:

Dagli accertamenti medici effettuati e dal rapporto peritale del

14.01.2022, avallato dal Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) risulta che la

sua assistita presenta i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

in attività abituale nell'ambito della in

attività adeguate allo stato ristorazione di

salute

40% dal 27.09.2019 40%

dal 27.09.2019

100% dal 06.06.2020 100%

dal 06.06.2020

40% dal 20.06.2020 40%

dal 20.06.2020

100% dal 22.01.2021 100%

dal 22.01.2021

40% dal 30.01.2021 40%

dal 30.01.2021

100% dal 25.02.2021 100%

dal 25.02.2021

40% dal 06.03.2021 40%

dal 06.03.2021

Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto

segue.

La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell'inchiesta sulla struttura dei safari edita dall'Ufficio federale di statistica

(tabelle RSS).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono

ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare

quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito

che rassicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni

addebitabili al danno alla salute, l'età, il grado di occupazione.

Nel caso concreto, senza il danno alla salute rassicurata

nell'attività originaria di cameriera avrebbe potuto conseguire CHF 52'021.-

(fonte: statistiche RSS, categorie 55-56, settore femminile, livello di

qualifica 1).

Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe

invece potuto teoricamente conseguire CHF 33'383.- (tabelle RSS, valori

federali, settore femminile attività semplici e ripetitive, inoltre da

considerare la capacità lavorativa ridotta del 40%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una

perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 36%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF

52'021.-

Reddito con invalidità

CHF

33'383.-

Perdita di guadagno CHF

18'638.-

Gradi d'invalidità 36%

Il grado d'invalidità del 36%, essendo inferiore al 40%, non è

suscettibile di far nascere il diritto ad una rendita.

Ipoteticamente sorgerebbe il diritto ad una rendita limitata di

grado 100% dal 01.01.2021 al 30.06.2021, tuttavia tale prestazione non viene

erogata. La domanda è infatti tardiva e il versamento della prestazione sarebbe

accordato dal 01.07.2021 (art. 29 LAI), quando il grado d'invalidità è di nuovo

del 36%.

Dopo attenta disamina dell'iter scolastico e socio-professionale,

provvedimenti professionali non vengono ritenuti al momento applicabili dalla

nostra consulente in integrazione professionale.

Tuttavia su esplicita richiesta scritta verrà offerto un aiuto al

collocamento.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

AUDIZIONE

In sede di audizione sono state sollevate obiezioni di carattere

medico e di carattere

economico.

Per quanto attiene alla parte medica, la documentazione medica

prodotta, segnatamente:

. Rapporto Dr. __________ del 25.05.2022

. Rapporto di dimissioni __________ del 30.05.2022

è stata sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale,

il quale dopo aver interpellate i periti del __________ che hanno peritato l’assicurato,

confermano l'attendibilità della valutazione assunta in precedenza.

Per quanta attiene alla parte economica, non riteniamo sussistano

validi motivi per procedere con una ulteriore riduzione del reddito da

invalido, in quanto non vigono una limitazione fisica nel carico di pesi, né

ulteriori limitazioni in grado di pregiudicare la capacità reddituale residua dell'assicurata,

che non siano già state considerate nell'inabilità lavorativa del 40%.

In assenza di concreti elementi in grado d'inficiare la

valutazione operata da nostro Ufficio, si conferma in tota il contenuto del

progetto di decisione del 28.04.2022.”

Di

fronte a questo Tribunale l’assicurata ha contestato le conclusioni sulla

capacità lavorativa medico-teorica, senza produrre nuova documentazione medica.

2.8. Nella concreta fattispecie, dopo

attento esame della documentazione agli atti, rammentato che la situazione

giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie

non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF

9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18

pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2; cfr. sopra al

consid. 2.6), questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può che

confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha ammesso,

rispetto alla decisione del 26 settembre 2019, l’intervento di un peggioramento

delle condizioni di salute dal punto di vista psichiatrico. Tale peggioramento

comportava un’inabilità in ogni attività del 40% a far tempo dal 27 settembre

2019 (con periodi di inabilità lavorativa completa dal 6 al 20 giugno 2020, dal

22 al 29 gennaio 2021, dal 25 febbraio al 5 marzo 2021 e dal 6 marzo 2021

nuovamente del 40%), in luogo dello 0% stabilito nella precedente decisione,

con un conseguente grado di invalidità del 36%, comunque insufficiente per la

concessione di prestazioni d’invalidità.

Queste conclusioni vanno

confermate.

In particolare, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale

del 14 gennaio 2022 del dr. __________, specialista in psichiatria FMH del __________,

da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati

parametri giurisprudenziali. La stessa è stata poi attentamente vagliata anche

dal medico SMR nel rapporto del 9 febbraio 2022 (doc. AI pag. 364 e 400), nel

rispetto dei parametri giurisprudenziali ricordati ai consid. 2.3 e 2.5. Questo

per i motivi che seguono.

Occorre avantutto rammentare che

in occasione della precedente decisione del 26 settembre 2019 l’amministrazione

aveva respinto la domanda di prestazioni del gennaio 2019, dopo aver esaminato

gli scritti del medico curante dr. __________, che chiedeva la riapertura del

caso per l’assicurata, affetta da “sindrome depressiva ricorrente attuale episodio

di gravità media F33.1, disturbo di personalità forme miste F61.0, sindrome

ansiosa generalizzata F41.1”(doc. AI pag. 87).

In particolare l’Ufficio AI aveva

acquisito gli atti dell’assicuratore malattia, fra i quali la perizia eseguita

il 4 dicembre 2018 dal dr. __________, psichiatra, che aveva diagnosticato una

“sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve-media gravità (F33.1/2)

principalmente legato a preoccupazioni socio-esistenziali. Anamnesticamente:

uso patologico di etile (Clinica __________ rapporto del 17.01.2018 e

15.11.2018) e uso episodico di cannabinoidi (F 12.26- Rapporto Clinica __________

del 28.12.2010) insieme a disturbo di personalità dipendente (F 60.7)”. In

quella sede lo specialista aveva rilevato che non era presente un disturbo

affettivo di media o grave entità tale da rendere improponibile l’attuazione di

un programma riabilitativo strutturato che potesse permettere all'assicurata un

graduale reinserimento in ambito lavorativo in un'attività confacente alle sue

qualifiche (come sarta o nell'ambiente della ristorazione; doc. AI pag. 523).

Valutata la documentazione agli

atti, il dr. __________, psichiatra del SMR, nel rapporto finale del 17 luglio

2019, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio in remissione; anamnesticamente uso

patologico di etile; uso patologico di cannabinoidi”, oltre che, ma non

invalidante, “disturbo di personalità dipendente”, aveva sottolineato che

lo status descritto dal Dr. __________ rendeva verosimile una funzionalità

residua completa in attività semplici e ripetitive, quali quelle da sempre

svolte dall'assicurata (cameriera/barista) e attività simili, del tutto

ristabilite al momento della visita del 20 novembre 2018. L’assicurata appariva

in ogni modo in grado di svolgere senza problemi le attività di tutti i giorni,

con contatti sociali mantenuti, e capacità conservate sfruttabili in

un'attività non richiedente facoltà cognitive elevate o la necessità di

imparare cose nuove complesse. Ha quindi concluso ammettendo un’inabilità

lavorativa in ogni attività dal 14 dicembre 2017, con ripresa dal 20 novembre

2018 di un’abilità lavorativa completa in ogni attività (doc. AI pag. 145).

Facendo proprie queste

conclusioni l’Ufficio AI, mediante decisione del 26 settembre 2019 (cresciuta

incontestata in giudicato e per questo vincolante), ha respinto la richiesta di

prestazioni considerando come l’inabilità lavorativa (dal 14 dicembre 2017 al

19 novembre 2018) fosse perdurata per meno di un anno (doc. AI pag. 168).

In occasione della presentazione

della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2021, l’interessata ha inteso

comprovare le sue condizioni di salute, oltre che con certificazioni del dr. __________

(il quale confermava un’inabilità lavorativa completa, doc. AI pag. 318), producendo

una valutazione fatta eseguire dal dr. ___________, psichiatra, il 21 dicembre

2020, il quale, poste le diagnosi psichiatriche con ripercussione sulla

capacità di lavoro di “Sindrome depressiva persistente, di entità media

(ICD-10; F33.1), Sindrome ansiosa NAS (ICD-10; F41.9), Dipendenza etilica,

episodica, secondaria allo stato depressivo (ICD-10;F19.26), Disturbo della

personalità misto (ICD-10;F61.0)”, aveva concluso che la presenza di tali

diagnosi, la valutazione neuropsicologica e le conseguenze sull'attività lavorativa

secondo il test MINI-ICF-APP, permettevano di concludere per un’inabilità

lavorativa del 70%, in modo perdurante e continuativo (doc. AI pag. 251 segg.;

cfr. in esteso al consid. 2.7).

Agli atti sono inoltre pervenuti

i rapporti di dimissione presso la __________ di __________ dal 6 al 19 giugno

2020, dal 22 al 29 gennaio 2021 e dal 25 febbraio al 5 marzo 2021 (doc. AI pag.

349), quest’ultimo facente stato per le diagnosi di “Disturbi psichici e

comportamentali dovuti all'uso di alcol: intossicazione acuta (ICD10: F 10.0),

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da

dipendenza (ICD10: F10.2), Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in

remissione (ICD10: F33.4)” (doc. AI pag. 349).

Ora, alla luce di questa

documentazione, la perizia psichiatrica a cura del dr. __________ del __________

eseguita il 14 gennaio 2022 ha permesso di vagliare accuratamente lo stato di

salute della ricorrente, apparendo dettagliata, approfondita e rispecchiante i

ricordati parametri giurisprudenziali. Non vi sono in particolare ragioni per

scostarsi dalle approfondite considerazioni del perito, il quale, dopo attenta

valutazione della documentazione agli atti (inclusi i rapporti relativi alle

degenze psichiatriche presso la clinica __________ e la __________), dopo aver

riepilogato gli atti all’inserto, effettuato un accurato esame clinico secondo

AMDP-System e ulteriori approfondimenti testali, ha posto le diagnosi di “Sindrome

depressiva ricorrente ultimo episodio di media gravita attualmente in parziale

remissione (F33.8), pregresso abuso episodico di alcool (F10.1)”.

Il dr. __________, dopo aver

descritto nel dettaglio l’anamnesi famigliare, sociale, lavorativa e

patologica, con la descrizione dello svolgimento di una giornata tipo e dei sintomi

soggettivi lamentati dall’assicurata, ha fatto una sintesi della storia

psicopatologica pregressa, illustrando come l’assicurata, successivamente alla

decisione del 26 settembre 2019, era stata nuovamente ricoverata in reparto psichiatrico

nel giugno del 2020 presso la __________, a seguito di un episodio di intossicazione

etilica acuta, e al termine del quale i medici avevano posto la diagnosi di

disturbi psichici e comportamentali dovuti all'alcol, intossicazione acuta in

una Sindrome da dipendenza, con, sul piano dell'umore, un episodio di media

gravità in atto anche se l'abuso alcolico pareva primario. A seguito di due

lutti nel 2020, era stata ricoverata nuovamente nel gennaio e febbraio 2021

alla __________ di __________, sempre per uno stato di intossicazione etilica

con anche idee passive di morte, dove veniva comunque diagnosticato un disturbo

depressivo ricorrente in remissione.

Dopo aver osservato che dal

comportamento dell’assicurata non emergeva un franco rallentamento ideomotorio,

le risposte non erano laconiche ma articolate, riuscendo peraltro a ricordare

gli eventi biografici e non perdere mai il filo del discorso, il perito ha

descritto dettagliatamente l’esame clinico secondo AMDP-System, come segue:

" Lucida ed

orientata temporospazialmente, l’assicurata riferisce problemi di concentrazione

con talvolta anche distrazioni che avverrebbero prevalentemente nei momenti in

cui si sente più tesa e angosciata, anche se in quei momenti, soprattutto

dall'ultima dimissione della __________, non consumerebbe più alcol in modo smodato

e avrebbe anche imparato a non chiamare. la figlia perché probabilmente questo

comporterebbe ricoveri che lei evidentemente non desidera. Nonostante

rassicurata riferisca che i diversi lutti di persone a lei vicine l'abbiano

provata e l'abbiano fatta riflettere sul fatto che non bisogna stressarsi troppo

nella vita, non sembra avere mai avuto particolari timori ipocondriaci ne sembrano

essere presenti attualmente sintomi ossessivo-compulsivi mentre in passato

presentava qualche rituale di controllo. L'assicurata riferisce di essere sempre

stata eccessivamente attenta all'ordine e alla pulizia al domicilio.

L'assicurata non ha un atteggiamento minimamente interpretativo né

paranoide nei confronti dell'interlocutore ne sembrano essere presenti vissuti

persecutori verso I ‘esterno, e anche rispetto al rapporto con la figlia il

perito deve insistere per capire i motivi di una così netta chiusura delle

relazioni tra le due. Questo non sembra derivare da reticenza dell'assicurata

che afferma che su certi capitoli biografici cerca di non soffermarsi troppo

per non stare troppo male. Nella descrizione della sintomatologia appare

effettivamente un po' vaga. Per quanto riguarda la deflessione timica

inizialmente la definisce come stabile dal 2017 poi successivamente concorda

sul fatto che vi siano delle fluttuazioni e periodi in cui è stata meglio

soprattutto quando le relazioni esterne (ad esempio con la figlia) sono andate

meglio o in certi contesti come in ___________ e quindi la sintomatologia

depressiva parrebbe contesto-dipendente. Mantiene comunque una tendenziale

scarsa motivazione, ad esempio quando deve uscire, con una tendenza alla

procrastinazione, sebbene in casa nelle ore in cui è sveglia tende ad essere

attiva e non riesca a stare sul divano a guardare la televisione. Non si apprezza

un franco rallentamento ideo-motorio, non sembrano essere mai stati presenti

disturbi della senso-percezione né della coscienza dell'lo, ne disturbi della

forma o del contenuto del pensiero. Non sono presenti idee di indegnità ne di

rovina. L'umore appare tendenzialmente deflesso comunque mobilizzabile, non

sono presenti tematiche di colpa, il ritmo sonno-veglia è conservato, anzi

dorme più di dieci ore al giorno probabilmente anche per l'assunzione di una

dose consistente di benzodiazepine, delle quali l’assicurata comunque afferma

di non abusare mai.

Non vi è infuturazione francamente negativa ma, rispetto al

futuro, rassicurata riferisce che avrebbe bisogno di un progetto che tuttavia

identifica principalmente nel riuscire a stare tranquilla e senza stress che la

possano porta re a stati di agitazione in cui entra in confusione; nei suoi

progetti non pare rientrare quello di un lavoro che ella teme. L'assicurata non

riferisce disturbi dell'appetito, tende a cucinare anche cibi elaborati, le

fluttuazioni ponderali che avevano caratterizzato in passato alcuni periodi

depressivi come nel 2010 e nel 2017, attualmente non sarebbero dovute a quello

ma ad un trattamento per l'eradicazione dell'Helicobacter Pylori. L'assicurata

riferisce momenti di agitazione che derivano da situazioni esterne che la

spaventano o la preoccupano, anche di non particolare entità, ma non sono

presenti vere e proprie crisi di panico né evitamenti di tipo agorafobico e non

necessiterebbe di assumere terapia al bisogno. Non si evidenziano sintomi

neurolologici ne altri sintomi somatici di riserva secondo il vocabolario

AMPD-System.” (doc. AI pag. 384)

Rispetto alla valutazione del dr.

__________, il perito ha riferito che si notava come solo due mesi dopo detta valutazione

(che rilevava la presenza di un episodio depressivo di grado medio), la sindrome

depressiva ricorrente venisse giudicata in remissione nei ricoveri in __________,

entrambi determinati da un importante abuso alcolico, per cui veniva indicata

una terapia con Nalmefene. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal dr. ___________,

secondo il perito non era presente un rallentamento cognitivo o deficit di

memoria.

Il perito ha quindi esposto una

dettagliata discussione diagnostica, negando gli estremi per ammettere una

diagnosi di disturbo dipendente di personalità, in assenza della necessaria intensità.

Quanto in particolare agli episodi depressivi, egli ha rilevato che il quadro

non era stato costantemente di grado medio. In effetti già il dr. __________ lo

aveva giudicato di grado lieve-medio e i medici della __________, durante i

ricoveri ospedalieri a inizio 2021, addirittura in remissione (cfr. nel

dettaglio al consid. 2.9). Né poteva essere ammessa la presenza di un episodio

depressivo di media gravità persistente né una sindrome ansiosa generalizzata.

Quanto infine all’abuso di

alcool da tutti sempre giudicato episodico e abbastanza concordemente di tipo

autoterapico, lo stesso avveniva per lo più in momenti di disregolazione

emotiva favorendo a sua volta abreazioni comportamentali. Anche durante i

ricoveri, dove peraltro era stata posta la diagnosi di Sindrome di dipendenza,

non si evidenziavano mai comportamenti di ricerca attiva dell'alcool, di

craving e non sembrava si sia mai sviluppata tolleranza verso l'alcool. A suo

avviso quindi mancando inoltre anche i classici segni di dipendenza alcolica

nella storia antecedente, la diagnosi di sindrome da dipendenza alcolica non

era giustificabile sul piano nosografico. Secondo il perito infatti “l'abuso

alcolico ha sicuramente giocato un ruolo quantomeno nell'indurre i ricoveri

ospedalieri e nello slatentizzare abreazioni emotive ma, nell'attualità, non

sembra per la modalità ricreativa di assunzione e per la capacità di

autocontrollo del potus, avere alcuna ripercussione sulla CL dell’assicurata”.

Per quanto riguardava “la

valutazione di capacità risorse e problemi”, la descrizione di risorse e

deficit, secondo schema Mini ICF-APP, è stata così illustrata:

" (…)

1. Rispetto delle regole: grado di disabilita assente:

non vi sono elementi psicopatologici che non la facciano ritenere in grado di

rispettare gerarchie, orari e obiettivi di un'organizzazione lavorativa.

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado di disabilita

lieve-moderato: tende, quando sottoposta a maggior stress, a causa

dell'elevarsi dell'ansia oltre ad un livello utile a favorire la performance, a

procrastinare e limitare gli impegni in modo auto conservativo.

3.

Flessibilità: grado di disabilita moderato: per

la bassa soglia ansiogena, per la scarsa tolleranza alla frustrazione e

l'assunzione ormai da fine 2018 di una posizione regressiva che ha portato ad

un disinvestimento sul piano socio relazionale e lavorativo da parte

dell'assicurata, la sua capacità di adattamento risulta ridotta.

4.

Competenze: grado di disabilita assente: sebbene

riferisca di non riuscire a concentrarsi e di presentare una riduzione della

performance cognitiva nei momenti in cui viene sottoposta a maggior stress (tra

cui a suo dire la valutazione peritale), questo non si aggettiva all'interno

dei colloqui.

5.

Giudizio: grado di disabilita assente: esame di

realtà integro ed assenza di sintomatologia di tipo psicotico. Non presenta rimugini

di inadeguatezza ne vissuti di perdita di speranza rispetto al futuro.

6.

Persistenza: grado di disabilita moderato: non

tanto per l'astenia quanto per la discontinuità lavorativa, che dovrebbe essere

tollerata all'interno dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe essere

minimizzata con un tempo di lavoro ridotto.

7.

Assertività. grado di disabilita lieve: dovuto

prevalentemente ad un confronto perdente con il suo funzionamento passato.

8.

Contatto con gli altri: grado di disabilita assente:

gentile, cordiale, disponibile, non sospettosa o reticente.

9.

Integrazione nel gruppo: grado di disabilita lieve:

sarebbe in grado di comprendere perfettamente gli obiettivi di un team, anche

se potrebbe contribuirvi soltanto in misura ridotta.

10.

Relazioni intime: grado di disabilita lieve-moderato:

sta accettando di essere da sola e senza un vero supporto famigliare, mantiene

comunque contatti, seppur per lo più telefonici, con la famiglia di origine e

con ex colleghi.

11.

Attività spontanee: grado di disabilita assente:

sebbene tenda alla procrastinazione, svolge attività di pulizia e gestione

della casa e dei propri interessi ed ha anche qualche hobbies.

12.

Cura di sé:

grado di disabilita assente: normalmente

curata nell'igiene, nella persona e nell'aspetto.

13.

Mobilità:

grado di disabilita assente: non ha

l'auto ma usa i mezzi pubblici e si sposta da sola anche fuori __________.

(...)”

Alla luce di questi dati il

perito ha concluso che “Se si confronta l’attuale Mini ICF con quello

stilato dal Dr. __________ nella sua valutazione peritale del dicembre 2020, si

nota come in numerose dimensioni si sia assistito ad un franco miglioramento e

d'altra parte il quadro depressivo che il collega aveva evidenziato già a

gennaio 2021 non era più presente, anche se i colleghi della __________ hanno

giudicato durante il ricovero che il disturbo depressivo fosse in remissione” (doc.

AI pag. 395).

Sulla base di questa

dettagliata valutazione, il perito ha risposto come segue ai quesiti posti

dall’Ufficio AI:

" CL

nell'attività abituale ed adeguata

L'ultima decisione Al data dal 26.09.2019 e si fonda sul rapporto

finale SMR che, sulla base della perizia fiduciaria del Dr. __________,

riteneva che vi fosse stata una IL del 100% dal 14.12.2017 al 19.11.2018 in

attività abituale e adeguata ed una IL 0% dal 20.11.2018.

A mio avviso tuttavia, dopo il periodo di IL totale confermata

anche dai periti fiduciari, non si è avuta una remissione completa

dall'episodio depressivo esordito nel dicembre 2017 e, pertanto, permaneva una

CL residua in ogni attività del 60% (riduzione del tempo).

Successivamente non vi sono in anamnesi riscontri di alcun

peggioramento se non limitatamente ai ricoveri ospedalieri, tutti brevi ed

avvenuti in concomitanza di abreazioni emotive sostenute da abuso alcolico che,

peraltro, non si sono più verificati dopo l'ultimo accesso alla __________ del

febbraio 2021.

In conclusione ritengo che anche se la decisone Al del 26.09.2019

è passata in giudicato, dal punto di vista prettamente medico psichiatrico la

CL sia del 60% dal 20.11.2018 e soltanto nei periodi dì ricovero stazionario

(06.06.2020-19.06.2020;

22.01.2021-29.01.2021; 25.02.2021-05.03.2021) sia giustificabile

una IL completa.

8.2

CL in attività assimilabile a quella di casalinga

Non emergono elementi che facciano ritenere che la psicopatologia

infici funzionamento dell’assicurata nelle attività domestiche.

8.3

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

E' possibile migliorare ancora in misura rilevante la CL mediante

l'attuazione di provvedimenti sanitari. Ritengo che, con un potenziamento della

terapia con Fluoxetina titolata almeno fino a 40 mg/die e, in caso di

inefficacia con la sostituzione con un SNRI titolato al dosaggio massimo e

l'eventuale augmentation con un antidepressivo ad azione dopaminergica (utile

nelle sintomatologie residue), si potrebbe verosimilmente ottenere nell'arco di

12.

mesi un recupero della CL nella misura minima di un 20%.

Ritengo medicalmente indicato un aiuto e sostegno attivo al

collocamento da parte dell'UAI.” (doc. AI pag. 364segg)

A tali conclusioni, ben

motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti

dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.3.

e 2.5), questo Tribunale deve aderire. Del resto le stesse sono state condivise

anche dallo psichiatra del SMR nel rapporto finale del 9 febbraio 2022 (cfr.

doc. AI pag. 400; cfr. in esteso al consid. 2.7).

In tale ambito occorre rilevare

che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi

perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie

esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici

specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito

dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi

concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali

perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a

conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si

dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o

direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere

aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A

tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di

perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;

8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017

consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in

presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione

nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in

causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò

che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel considerando che

segue.

2.9

Il TCA non ignora le allegazioni e la

documentazione medica versata agli atti in occasione delle osservazioni al

progetto di decisione del 28 aprile 2022, segnatamente la certificazione del

dr. __________ del 25 maggio 2022 (secondo la quale “(…) la

summenzionata paziente è stata recentemente dimessa da un ricovero presso la Clinica

__________. Al momento attuale gli indicatori diagnostici da noi apprezzati

sono i seguenti: F33.1 Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di

gravita media in atto con sintomi biologici; F61.0 Disturbo di personalità

forme miste; F41.1 Sindrome ansiosa generalizzata; F19.26 Dipendenza etilica

episodica secondaria allo stato depressivo. Dal punto di vista prognostico

siamo a deporre sfavorevolmente a fronte di una IL nella misura del 100% da

lungo tempo in essere e nei confronti della totalità delle professioni”,

doc. AI pag. 429), e il rapporto di dimissione relativo al ricovero presso

la __________ dal 17 al 22 maggio 2022 (doc. AI pag. 438). In quest’ultimo

rapporto, poste le diagnosi alla dimissione di “Disturbi dell’adattamento

(ICD10: F43.2, Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di

alcol: sindrome da dipendenza (ICD10:F10.2), Problemi di altro tipo correlati

all’ambiente sociale (ICD10: Z60.8)”, rilevato come si trattasse di un

ricovero volontario, “per un’intensificazione del consumo di alcol nel

contesto di difficoltà di carattere socio-economico”, i sanitari hanno

precisato che “in corso di degenza non si riscontrava la presenza di

elementi clinici dirimenti per un franco disturbo maggiore dell’umore e

pertanto non si effettuavano modifiche dello schema di terapia. (…) non si

verificavano episodi di ricaduta del consumo ed in corso di degenza non si

obiettava la presenza di sintomatologia astinenziale” (doc. AI pag. 438).

Su tale documentazione ha preso

posizione il dr. __________ del __________ nel complemento peritale del 14

settembre 2022:

" Ho preso

visione dell'incarto comprendete il rapporto della Dr.ssa __________ psichiatra

dello studio __________ del 25.05.2022 e del rapporto di dimissione dalla __________

del 30.05.2022. l due rapporti sono pressoché concomitanti.

Il ricovero psichiatrico, come peraltro i precedenti analizzati

nella mia perizia, avviene dopo uno stato di intensificazione del consumo di

alcol in un contesto di difficoltà di carattere socioeconomico. Faccio notare a

tal proposito che il ricovero segue di 18 giorni il progetto di decisione Al di

nessun diritto a rendita.

Nel decorso della degenza si dice esplicitamente che non si rilevano

elementi clinici per un franco disturbo depressivo maggiore, e alla dimissione

non veniva modificata la terapia farmacologica, il che contrasta con la

diagnosi di episodio di media gravità con sintomi biologici in atto posta dalla

curante ed è maggiormente in linea con un quadro come da me sottolineato in cui

erano presenti residui depressivi per cui si poneva la diagnosi di episodio

depressivo in parziale in parziale remissione che, se osservato in modo

puntiforme nel corso del ricovero, non permette di porre la diagnosi di

episodio depressivo maggiore. Faccio inoltre notare come nella discussione

diagnostica del mio elaborato peritale avessi già preso posizione sia sulla

diagnosi di ansia generalizzata sia sul fatto che non erano evidentemente

soddisfatti i criteri generali per porre diagnosi di disturbo di personalità,

ma soltanto di tratti di tipo dipendente. Peraltro rispetto a queste due

diagnosi (disturbo d'ansia e di personalità) non si fa alcun cenno nel rapporto

di dimissione dalla __________.

Per quanto riguarda l'abuso di l'alcool ribadisco l'episodicità,

il fatto che ancora una volta il ricovero sia stato causato da tale abuso e

l'assenza di segni deponenti per una dipendenza tanto che nemmeno nella degenza

di osservava alcuna sintomatologia astinenziale e addirittura si consigliava

l'utilizzo di Selincro solo nei momenti di maggior craving, cosa che in caso di

dipendenza non sarebbe medicalmente indicata. Non posso pertanto che ribadire

le mie conclusioni peritali e non trovo negli atti che mi avete sottoposto

alcun elemento che mi induca a modificare le mie conclusioni diagnostiche e la

stima della CL.” (doc. AI pag. 449)

A tale complemento peritale, ben motivato

e approfondito, nel quale il perito affronta puntualmente e con precisione le

censure sollevate dall’assicurata, questo Tribunale non può che integralmente

rinviare e aderire, ritenuto peraltro come il dr. __________non ha di seguito

ritenuto di formulare alcuna ulteriore precisazione o contestazione. Quanto

esaurientemente affermato dal perito permette di concludere per l’assenza di

elementi nuovi che non siano stati adeguatamente esaminati nella perizia del 14

gennaio 2022 o che in qualche modo possano validamente metterne in forse le

conclusioni.

Sia peraltro ulteriormente osservato

che le diagnosi poste dai sanitari della __________ in occasione del ricovero

del maggio 2022 mostrano, rispetto a quello del marzo 2021, un’ulteriore

stabilizzazione della situazione, considerato come i sanitari nemmeno

menzionano più la diagnosi, ancora presente nel precedente ricovero, di “Disturbo

depressivo ricorrente, attualmente in remissione (ICD10: F33.4)” (doc. AI

pag. 349 e 438).

Né infine permettono di

dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate nel

ricorso. L’assicurata contesta le conclusioni mediche, adducendo segnatamente che

non sarebbero stati presi in conto i problemi cognitivi di concentrazione e di

ordine mnestico, la reale incidenza del limite funzionale derivato dalla

difficoltà di tenuta, la riduzione del rendimento e più in generale per il discostarsi

del perito dalle conclusioni espresse dal dr. __________ e dal dr. __________.

Come ampiamente esposto, la

perizia del dr. __________ del __________ ha tenuto conto di tutte le

problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti

l’insieme dei disturbi dell’interessata, e valutando correttamente la sua

capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita che ha incluso tutti

i referti medici dei curanti. Come pure osservato dall’Ufficio AI (cfr. doc.

V), la perizia ha rettamente indicato le ragioni alla base delle diagnosi poste

dal perito e quelle per le quali quelle suggerite dal dr. __________ non erano

condivisibili.

Anche la mancata sussistenza di

disturbi cognitivi a carattere patologico, se non nella misura di giustificare

una riduzione del tempo di presenza, è stata sufficientemente motivata (cfr. in

esteso al consid. 2.8). Il perito, dopo aver osservato sul comportamento tenuto

dall’assicurata che la medesima non palesava un “un franco

rallentamento ideomotorio”, dando risposte articolate e non dimostrando

problemi cognitivi (“anche nella ricostruzione anamnestica, nonostante l’assicurata

riferisca di avere problemi cognitivi e così parrebbe anche dallo scritto del

Dr. __________, l’assicurata riesce invece a ricordare gli eventi biografici e

non perde mai il filo del discorso”, doc. AI pag. 386), in sede di esame

clinico secondo AMDP-System aveva pure confermato che “non si apprezza un

franco rallentamento ideo-motorio”. Il perito ha pure ben illustrato che

l’assicurata, sopposta ad esame secondo modalità Trail Making Test (TMT) che

valuta attenzione e capacità nei compiti di shifting, aveva ottenuto punteggi

nella norma. In merito il perito aveva pure osservato:

" Nella

valutazione neuropsicologica citata nella perizia del Dr. __________ ed

eseguita dalla Psicologa __________ si riportava "una riduzione della

memoria a breve termine verbale sia con materiale strutturato che non

strutturato, della memoria di lavoro, lentezza esecutiva, riduzione della

flessibilità mentale, controllo inibitorio, difficoltà di attenzione

selettiva". Non oggettivando clinicamente alcun deficit cognitivo maggiore

e dal momento che i deficit citati erano attribuiti al quadro psicopatologico e

non a disturbi di natura neurologica o organica, non si è ritenuto di

riproporre una valutazione neuropsicologica completa mentre si è ritenuto di

associare al TMT anche un test di richiamo mnesico differito e un test delle

figure aggrovigliate per valutare il controllo inibitorio e la riduzione della memoria

a breve termine.

Lo scopo del test delle figure aggrovigliate verifica le abilità

di segmentazione delle figure e di controllo dell'inibizione per discriminare

una figura dallo sfondo ed è una prova di riconoscimento visivo ma fornisce

informazioni anche sulla capacità di monitorare la propria prestazione e di

denominazione. L'assicurata pur con le difficoltà linguistiche ha ottenuto un

punteggio di 28 che è superiore al cut off per età e scolarità che sarebbe nel

campione normativo di 24. Non ha presentato anemie o ripetizioni. Nel test di

memoria con interferenza rassicurata ha ottenuto un punteggio nella prova a

10" di 9/9 (cut off per età e scolarità 4) e di 3/9 nella prova a 30"

(cut off per età e scolarità =3). Pertanto in entrambe le prove ha ottenuto

punteggi nel range di norma il che conferma l'impressione clinica dell'assenza

di deficit di memoria.” (doc. AI pag. 390)

Quanto poi all’ulteriore

discussione diagnostica, già si è detto che il perito ha dettagliatamente

motivato le sue conclusioni, ricordando peraltro come i primi due episodi

depressivi del gennaio 2011 e febbraio 2018 fossero stati reattivi a situazioni

di vita problematiche ma non avevano raggiunto l'intensità e la numerosità per porre

la diagnosi di disturbo dipendente di personalità. Quanto agli episodi

depressivi, già il dr. __________ lo aveva giudicato di grado lieve medio e i medici

della __________, durante i ricoveri ospedalieri a inizio 2021, lo avevano ritenuto

in remissione. Con motivazioni convincenti il dr. __________ ha quindi concluso

che non si poteva ammettere un episodio depressivo di media gravità

persistente, come descritto dal dr. __________ e dal curante, tale diagnosi non

essendo compatibile con i fatti che vedevano l’assicurata vivere in modo attivo

e non apparendo stanca ed affaticabile, avendo peraltro riferito di

miglioramenti in occasione dei viaggi in __________ (cfr. in esteso al consid.

2.8).

Inoltre l’assicurata appariva

in grado di gestire la burocrazia ordinaria ed i sintomi principali sembravano

essere una bassa tolleranza alle frustrazioni spesso esitante in abusi alcolici

ed un'ansia prestazionale che si elevava a livelli patologici nel momento in

cui veniva sottoposta a uno stress esulante dalla routine quotidiana. Questi

ultimi parevano sintomi correlabili ad una forma residua di tipo depressivo, ma

erano assenti altri segni melancolici quali idee di colpa, indegnità,

rallentamento ideomotorio, circadianità. Secondo il perito quindi “il quadro

pertanto appare attualmente caratterizzato da un umore tendenzialmente

deflesso, in assenza di anedonia (cuce, fa il Sudoku, va in vacanza in __________

e vorrebbe tornarci, vorrebbe vedere i nipotini ma ne è impedita dalla figlia)

e di astenia marcata”, l’assicurata vivendo le giornate in modo attivo e

non apparendo stanca ed affaticabile.

Contrariamente a quanto

concluso dal dr. __________, era “presente pertanto solo un sintomo del

criterio B per l'episodio depressivo maggiore, il che da solo escluderebbe

nell'attualità la presenza di un episodio depressivo in atto”. Per quanto

riguardava infine il criterio C, a parte la lamentazione soggettiva di

diminuita capacità di pensare e concentrarsi, in situazioni di stress, non si

oggettivavano altri sintomi anche ai test.

Secondo il perito insomma “il

quadro appare invece caratterizzato da una componente ansiosa situazionale che

ne limita comunque la flessibilità e da una serie di sintomi residui quali

l'umore che, a tratti, diventa irritabile (sebbene questo avvenga per lo più in

presenza di abusi acolici), una bassa soglia ansiogena, un maggior ritiro

sociale (in assenza tuttavia di ridotta risonanza affettiva) una minor vivacità

comportamentale e timori che l'esposizione a stressar porti a ricadute”.

Andava quindi ammessa, secondo

il perito “una componente ansiosa situazionale” che tuttavia non integrava

una diagnosi a sé stante, né di disturbo d'ansia NAS né di Sindrome ansiosa

generalizzata, come diagnosticato dal dr. __________ e dal curante, ma doveva

essere attribuita “al residuo depressivo che poteva essere inquadrabile come

un aspetto di mancato recupero rispetto ad un normale livello di funzionamento”

(doc. AI pag. 390). Del resto già si è detto che il perito ha pure concluso

che, confrontando l’attuale Mini ICF con quello stilato dal dr. __________ nel

dicembre 2020, si notava un miglioramento, il quadro depressivo a suo tempo

segnalato non essendo più presente.

Alla luce di quanto precede, i

ripetuti richiami ad una maggiore inabilità lavorativa rispetto a quanto

concluso dalla perizia si esauriscono in sostanza in una diversa valutazione

soggettiva, priva tuttavia di documentazione medica che possa in qualche modo

comprovare quanto affermato. Del resto nel ricorso l’assicurata critica la

perizia del __________, ma ripropone essenzialmente le medesime considerazioni

formulate in sede di osservazioni al progetto di decisione e sulle quali ha,

come detto, preso convincente posizione il dr. __________ nel complemento

peritale del 14 settembre 2022 (doc. AI pag. 449).

Del resto, con riferimento alle

diverse conclusioni del perito e del curante, il dr. __________ ha ben

illustrato la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il

fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa la capacità lavorativa siano

da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie e

ha precisato i motivi per i quali occorreva scostarsi dalla valutazione del

curante e del dr. __________. Come detto, egli ha tenuto conto di tutte le

problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti

l’insieme dei disturbi, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al

termine di un’analisi approfondita che ha incluso tutti i referti medici dei

curanti.

Occorre peraltro in questa sede

nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle

risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili

non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente

pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF

8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Infine per quanto concerne la

velata allusione riguardo al fatto che la ricorrente sarebbe stata valutata dal

perito sulla base di due soli colloqui, va fatto osservare che il dr. __________

l’ha peritata per quasi tre ore complessive (doc. AI pag. 364), lasso di tempo ritenuto

da lui verosimilmente sufficiente per conoscere una persona e farsi un'idea

anche di una complessa situazione psichica. Inoltre va fatto presente che lo

specialista ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta

nell’inserto, inclusi i rapporti degli psichiatri curanti allestendo quindi un

rapporto peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status

psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle diagnosi

come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

In merito alla durata della

perizia, va inoltre ricordato che il Tribunale federale ha già più volte

ricordato che il tempo impiegato per una visita psichiatrica deve essere

adeguato all’interrogativo e alla psicopatologia da valutare (cfr. STF 44/2017

del 9 maggio 2017, consid. 4.3., pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75;

8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid. 3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35

con riferimenti) e che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in SZS/RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti), ciò che è il caso, come detto, con la perizia del __________. La

critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica, non modifica

quindi la valutazione specialistica.

2.10

Sulla base di quanto esposto ai considerandi

che precedono, dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia

dell'assicurata rappresentano sostanzialmente un diverso apprezzamento delle

ripercussioni sulla capacità lavorativa e in parte del quadro diagnostico del

medesimo quadro patologico, esse non permettono in alcun modo di distanziarsi

dalla valutazione operata dal perito del __________ e dal medico SMR, che l’ha

avallata. In particolare, come affermato dall’Ufficio AI, i curanti nelle loro

varie prese di posizione non hanno fornito spiegazioni convincenti circa le

discrepanze evidenziate né hanno, come detto, presentato indizi concreti atti a

minare l’affidabilità della perizia.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2),

ritenuto che il solo fatto che uno

o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del

20.

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,

entrambe con i rinvii alla giurisprudenza ivi menzionati; sia pure evidenziato

che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…)

il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)).

Occorre quindi concludere

che l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi

che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili

le conclusioni del perito del __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI,

dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione

contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha

prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la

presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla

perizia e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da una

parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che tale principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal

dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

Del resto val la pena di

nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. ___________ sono stata avallate

integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando la perizia

del __________ e la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli

atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.3. e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno

alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400

e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221, 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti) che successivamente alla decisione del 26 settembre 2019 alla

ricorrente vada riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% unicamente nei

periodi di degenza presso la __________, ovvero dal 6 al 19 giugno 2020, dal 22

al 29 gennaio 2021 e dal 25 febbraio al 5 marzo 2021 (oltre che dal 17 al 25

maggio 2022), mentre che nei restanti periodi ella va considerata abile in

misura del 60% in ogni attività.

Alla luce delle risultanze di cui

sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene

quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non

abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia

fatta eseguire dall’amministrazione, la richiesta subordinata di essere fatta

oggetto di un nuovo accertamento medico, va disattesa.

2.11

Per quel che

concerne l’aspetto economico, il calcolo del grado d’invalidità operato

dall’amministrazione non può che essere confermato. L’assicurata è stata

valutata dalla consulente professionale nel rapporto del 5 aprile 2022 come

segue:

" Formazione

professionale ed esperienza professionale

Attestato professionale di modellista in __________ ottenuto nel

1986.

Per 18 anni imprenditrice nel settore tessile nel paese di

origine.

Decide allora di spostarsi in Svizzera per lavorare nel settore

alberghiero, prima a __________ dove svolge la stagione invernale per alcuni

anni. Il resto dell'anno lavorava presso un ristorante come aiuto buffet e

ausiliaria di pulizia. Per due ore al giorno, in concomitanza, lavorava come

ausiliaria di pulizia presso la _________. Successivamente ha trovato lavoro

come aiuto magazziniere presso la __________ a __________ nel periodo in cui

era governante e aiuto domestico per i signori __________ di __________. Al

termine di questo impiego trova lavoro presso il Ristorante __________ di __________.

Attività lasciata a causa di pressioni dell'ex compagno. Trova poi impiego per

la stagione estiva alla __________ di __________, poi il ristorante chiude

definitivamente. Si è poi iscritta in disoccupazione. Interviene un periodo di

profonda crisi con ricovero ospedaliero nell'ottobre 2017. L'attività lucrativa

non è più stata ripresa.

(…).

Assenza di limiti funzionali organici.

Tende, quando sottoposta a maggior stress, a causa dell'elevarsi

dell'ansia oltre ad un livello utile a favorire la performance, a procrastinare

e limitare gli impegni in modo auto conservativo; per la bassa soglia ansiogena,

per la scarsa tolleranza alia frustrazione e l'assunzione di una posizione

regressiva che ha portato ad un disinvestimento sul piano socio relazionale e

lavorativo da parte dell'assicurata, la sua capacità di adattamento risulta

ridotta; persistenza ridotta non tanto per l'astenia quanto per la

discontinuità lavorativa, che dovrebbe essere tollerata all'interno

dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe essere minimizzata con un tempo di

lavoro ridotto.

Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili

adeguate senza (ri)formazione specifica

Siamo in presenza di un'assicurata di 54 anni che presenta una IL

40% nell'attività abituale e in attività adeguate allo stato di salute.

I limiti funzionali indicati a livello medico teorico e basati

sulle conclusioni peritali fanno riferimento alla categoria svizzera dei safari

RSS in relazioni ad attività semplici e non qualificate. Oltre all'attività di

riferimento, possiamo citare le seguenti attività per le quali l’assicurata sarebbe

direttamente reintegrabile:

-

Addetta all'imballaggio di prodotti finiti su postazione fissa, non in

produzione continua

-

Addetta all'etichettatura di prodotti finiti a cottimo con possibilità

di svolgere l'attività in postazione individuale

-

Addetta all'imbottigliamento nel centro del circuito ove deve

controllare esclusivamente che non vi siano fuoriuscite di liquidi e in quel

caso avvisare chi di dovere premendo un pulsante

-

Addetta alla produzione in postazione autonoma nel montaggio di piccoli

ingranaggi metallici

Sul mercato del lavoro esistono dunque sufficienti attività per le

quali l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabile senza la necessità del

nostro supporto specifico.

(…).

Chiusura del caso o applicazione provvedimenti d'integrazione:

La tipologia di attività esigibili non richiede la messa in atto

di provvedimenti di integrazione classici, per contro, su richiesta, si resta a

disposizione per un aiuto al collocamento a favore dell'assicurata.” (doc. AI

pag. 411)

Ammessa quindi un’inabilità

lavorativa del 40% in ogni attività per il periodo dal 27 settembre 2019 (fatti

salvi i periodi di ricovero presso la __________), sulla base del calcolo

eseguito dalla medesima consulente l’Ufficio AI per determinare il grado

d’invalidità ha proceduto al raffronto dei redditi mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.2).

Ha quindi correttamente raffrontato un reddito da valida di

fr. 52’021 (salario lordo medio nazionale statistico mediamente percepito dalle

donne per un'attività nella categoria 55-56 relativo ad attività nell’ambito

della ristorazione, livello di qualifica 1, riportato su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2018 nel settore

privato, inclusa la tredicesima e aggiornato al 2020) con quello da invalida di fr. 33'383 [ottenuto deducendo da fr. 55'638 (pari al

salario lordo medio nazionale statistico mediamente percepito dalle

donne per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2018 nel settore

privato, inclusa la tredicesima e aggiornato al 2020) il 40% (inabilità

lavorativa)] e ottenendo quindi un

grado d’invalidità del 35.8%, arrotondato al 36% (52’021 – 33'383 x 100 : 52’021).

Tale modo di procedere è

rispettoso della giurisprudenza in materia, avendo segnatamente applicato correttamente i dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica giusta la

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare la STF 9_501/2013

del 28 novembre 2013: cfr. anche DTF 134

V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti; 142 V 178, in particolare

consid. 2.5.7; 128 V 174; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). Inoltre, come

con pertinenza osservato dall’amministrazione, anche aggiornando i dati

salariali al 2021, l’esito della vertenza non cambierebbe.

2.12

L'insorgente non contesta il

confronto dei redditi in quanto tale e nemmeno i salari applicati

dall’amministrazione, ma contesta la mancata applicazione di una riduzione

sociale sul reddito da invalida e ne auspica una di almeno il 20%. In

particolare ritiene che l'Ufficio AI avrebbe dovuto considerare che

notoriamente le persone con problemi di salute guadagnano meno di quelle sane. Andrebbe

inoltre considerata la ridotta capacità per l’assicurata di conservare nel

tempo un lavoro, ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che nel corso degli

ultimi anni lavorativi ella non sarebbe più riuscita a tenere un lavoro nel

tempo a causa del suo stato di salute.

2.12.1

Ora, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili

in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e

8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale

federale ha ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido

è stabilito in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non

debba subire una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito

(limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere

valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto,

facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra

procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni

caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.

5.2

pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2

pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb

pag. 80).

Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,

ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi

pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità

amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a

dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 con riferimento). L'Alta Corte si è così espressa al consid. 5.2:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 81).”

Inoltre il Tribunale federale ha pure sottolineato quanto segue:

" 4.4.4.

Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso

concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona

assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può

sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in

maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF

135.

V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019

consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche

già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire

ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un

conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato

siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica

anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva

dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una

serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre

parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019

consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2).".

Del resto la riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A detta della nostra Massima Istanza, è

soltanto l’adempimento pieno di tutte le condizioni del caso (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al

25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3;

Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo

2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica

ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea

di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b). Inoltre, l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione

del livello di qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate

le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore

età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF

8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Il TF ha pure ribadito che

allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno, ma con una flessione

del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione

della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore

riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le

taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que

lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une

diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation

de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un

abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;

8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF

9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4; cfr. anche STF 9C_635/2016

del 14 dicembre 2016 consid. 4.3).

2.12.2

Per venire alla concreta fattispecie,

con il menzionato rapporto 5 aprile 2022 la consulente CIP, esaminate le

circostanze specifiche concrete, tenuto conto dell’assenza di limitazioni

funzionali rilevate dal perito e confermate dal SMR, malgrado la ridotta

capacità di adattamento a motivo della componente ansiogena (“tende, quando

sottoposta a maggior stress, a causa dell'elevarsi dell'ansia oltre ad un

livello utile a favorire la performance, a procrastinare e limitare gli impegni

in modo auto conservativo; per la bassa soglia ansiogena, per la scarsa

tolleranza alia frustrazione e l'assunzione di una posizione regressiva che ha

portato ad un disinvestimento sul piano socio relazionale e lavorativo da parte

dell'assicurata, la sua capacità di adattamento risulta ridotta; persistenza

ridotta non tanto per l'astenia quanto per la discontinuità lavorativa, che

dovrebbe essere tollerata all'interno dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe

essere minimizzata con un tempo di lavoro ridotto”, doc. AI pag. 412), non

ha ritenuto di applicare alcuna riduzione sul reddito da invalida, non

essendoci limiti per attività leggere né altri svantaggi salariali derivati da

contingenze particolari (doc. Ai pag. 406 segg).

Fatte le precitate premesse, ricordato

il riserbo di cui deve dare prova il giudice

delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo TCA ritiene

che, negando l’applicazione di decurtazioni sul reddito da invalida, l’amministrazione

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, l’assicurata non

avendo addotto motivi pertinenti che le permettano di sostituire il suo

apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b), rispettivamente

altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul

reddito statistico da invalida non emergono dagli atti all’inserto.

Non meritano in

particolare accoglimento le censure sollevate in modo generico dalla

ricorrente, la quale ritiene che l’Ufficio AI dovrebbe applicare al reddito

ipotetico da invalida deduzioni sociali nella misura di almeno il 20% per

tenere adeguatamente conto di tutte le difficoltà concrete che avrebbe per

ottenere un reddito da invalida statistico pieno.

Sottolinea poi l’importanza

delle deduzioni sociali da operare sui redditi statistici al fine di

concretizzare quanto possibile il reddito da invalida e di rispettare il

principio del parallelismo dei redditi, e considerare diverse caratteristiche

personali e professionali che giustificano una riduzione del salario mediano

nel caso specifico. A sostegno della sua tesi egli richiama la STF del 9

marzo 2022 (STF 8C_256/2021) pubblicata il DTF 148 V 174 in tema di determinazione

del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7.

Ora, da tale riferimento

giurisprudenziale nulla può dedurre la ricorrente a suo favore. Con la citata

sentenza la Corte federale ha in effetti preso esaustiva posizione in materia

giungendo tuttavia alla conclusione che la giurisprudenza attualmente

applicabile (e ricordata sopra e alla quale ha fatto rigorosamente riferimento

l’Ufficio AI nel calcolo del grado d’invalidità della ricorrente) merita

conferma, escludendo di apportare delle modifiche, segnatamente con riferimento

al tema del calcolo del grado d’invalidità sulla base dei salari determinati

con le tabelle RSS. Nel comunicato stampa reso il 9 marzo 2022 in

merito a tale pronuncia il TF ha affermato:

" Determinazione

del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7 cambiamento di

giurisprudenza non opportuno.

Il Tribunale federale non ritiene opportuno un cambiamento della

sua giurisprudenza in vigore finora relativa al computo del grado d’invalidità

sulla base dei salari determinati con le tabelle RSS. Non vi sono serie ragioni

oggettive per una modifica della prassi. Gli strumenti di correzione applicati

finora sono di importanza fondamentale per la corretta determinazione del grado

d'invalidità. Un cambiamento dì prassi in questo momento, con riferimento alle

modifiche entrate in vigore il 1. gennaio 2022 della legge federale e

dell'ordinanza sull’assicurazione per l'invalidità, non sarebbe comunque

opportuno.

Il grado d'invalidità di una persona è di regola determinato

mediante un confronto dei redditi: il reddito che la persona invalida

effettivamente guadagna o potrebbe guadagnare dopo l'insorgere dell'invalidità

con un'attività ragionevole (reddito da invalido) viene confrontato con il

reddito che tale persona avrebbe potuto conseguire se non fosse' divenuta

invalida (reddito da valido). Il grado d’invalidità è determinato sulla base

della perdita di guadagno calcolata in questo modo. Se sono disponibili cifre

concrete - ovvero se la persona interessata esercitava un'attività lucrativa

prima o l'esercita dopo l'insorgere dell'invalidità - queste cifre sono

generalmente utilizzate come base. Se invece la persona invalida non lavora o

non ci si può ragionevolmente attendere che lavori, si può ricorrere,

conformemente alla giurisprudenza vigente, alle tabelle dei salari previsti

dalla RSS (Rilevazione della struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, che ha luogo ogni due anni). Il valore mediano dei salari lordi

standardizzati è di regola da prendere come base (valore mediano = valore

centrale, la metà guadagna meno, l'altra metà guadagna di più). Quando si

applicano le tabelle dei salari per determinare il reddito da invalido, per

legge si prende come base un "mercato del lavoro equilibrato” (equilibrio

tra domanda e offerta di forze lavoro) e non la situazione concreta del mercato

del lavoro. Tenendo conto del caso individuale, una deduzione sociale

("deduzione per circostanze personali e professionali") può essere

operata dal reddito derivante dalle tabelle fino, a un massimo del 25 %.

Un'ulteriore correzione è possibile se la persona interessata, prima che si

verificasse l'invalidità, percepiva già involontariamente un reddito significativamente

inferiore alla media per motivi non legati all'invalidità

("parallelismo”). Nel caso in rassegna, una persona censura la

determinazione del suo grado d'invalidità stabilito secondo questa prassi in

applicazione del diritto Al in vigore fino al 31 dicembre 2021. Essa sostiene

che la giurisprudenza in questo ambito è discriminatoria. Secondo gli studi

scientifici più recenti, le persone disabili si troverebbero sistematicamente

in una situazione peggiore con l'applicazione del valore mediano dei salari RSS.

I salari della tabella rifletterebbero in gran parte i salari delle persone

sane. Per tener conto adeguatamente delle conseguenze della disabilità in

termini di reddito da invalido ipotetico, gli esperti suggeriscono, tra

l'altro, di utilizzare il quartile più basso dei salari della tabella (quartile

più basso = valore del quarto, un quarto guadagna meno, tre quarti guadagnano

di più) invece del valore mediano. Inoltre, le tabelle dovrebbero essere

redatte sulla base di attività adeguate e le deduzioni chiare e realistiche dal

salario della tabella dovrebbero essere stabilite immediatamente. Nella sua

deliberazione pubblica di mercoledì, il Tribunale federale respinge il ricorso.

Le ragioni addotte non giustificano un cambiamento di giurisprudenza. La determinazione

del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il

concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali,

LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente

alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute.

Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece

opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato

del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era

stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in

conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in

considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente

ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile

si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle

RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima

ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le

aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato

del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS,

che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del

Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per

determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona

invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità Lavorativa residua

solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro

equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una

decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali")

fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza -

segnatamente in considerazione della modifica dal 1. gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità - non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna.”

Una modifica dell’attuale prassi

di calcolo del grado di invalidità non appare pertanto (ancora) opportuna.

Per quanto riguarda la presente

fattispecie, nulla quindi ne può dedurre la ricorrente. Come detto, nella

fattispecie degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta

l'assicurata è già stato debitamente tenuto conto nella valutazione della

capacità lavorativa medico-teorica, mentre che non si ravvisano ulteriori

circostanze personali giustificanti una riduzione del salario statistico

mediano.

Questo Tribunale ritiene di non

doversi scostare da tale valutazione che appare rispettosa della giurisprudenza

in materia, confermata dalla recente sentenza del TF.

Del resto, va ricordato che

l’assicurata, cittadina _________ in Svizzera dal 2008 e ben integrata, ha 54

anni, età decisamente non avanzata, e le affezioni invalidanti, di esclusiva

origine psichiatrica, permettono, come definito dagli accertamenti peritali

eseguiti e di cui si è detto sopra, una capacità lavorativa del 60% sia nell’attività

abituale che in altre attività adatte. Come considerato dalla consulente

professionale, il tessuto lavorativo ticinese offre sufficienti opportunità di

lavoro. Oltre all'attività di riferimento, l’assicurata sarebbe peraltro direttamente

(ossia senza riformazione specifica) reintegrabile in diverse attività, quali

ad esempio come addetta all'imballaggio di prodotti finiti su postazione fissa,

non in produzione continua, addetta all'etichettatura di prodotti finiti a

cottimo con possibilità di svolgere l'attività in postazione individuale, addetta

all'imbottigliamento nel centro del circuito, o come addetta alla produzione in

postazione autonoma nel montaggio di piccoli ingranaggi metallici (doc. AI pag.

411).

In

ogni modo, sia sottolineato circa il fattore età che il Tribunale federale ha

più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a

lavoratori ausiliari, fattore che non solo non si ripercuote negativamente sul

reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr.

“(…) auf

dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9

S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008,

E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)”; STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo

senso, si vedano pure STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3 e

8C_361/2011 del 20 luglio 2011).

Va

poi osservato che la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello 1 attività semplici e ripetitive di tipo fisico o manuale) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

Per il resto non è stato

comprovato in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato

equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che la

ricorrente subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore

alla media.

Anzitutto, con riferimento alle

allegazioni della ricorrente, l’amministrazione ha pure con pertinenza

osservato che dall’accertamento psichiatrico peritale e in particolare dalla “valutazione

di capacità risorse e problemi”, secondo schema Mini ICF-APP, è emerso che

quanto al campo della “persistenza” l’interessata presentava un grado di

disabilità solo moderato, “non tanto per l'astenia quanto per la

discontinuità lavorativa, che dovrebbe essere tollerata all'interno

dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe essere minimizzata con un tempo di

lavoro ridotto” (doc. AI pag. 395; cfr. al consid. 2.8). Alla luce di

questo risultato appare poco plausibile l’asserzione per cui l’assicurata non

potrebbe accedere ad un’attività lavorativa.

Nemmeno può essere seguita la

ricorrente laddove ritiene in sostanza che in ragione dei suoi limiti non

possiederebbe più una capacità al lavoro economicamente sfruttabile sul mercato

del lavoro. Come anticipato, gli accertamenti medici hanno escluso la presenza

di limitazioni somatiche funzionali per l’assicurata, il dr. __________ del

SMR, nel rapporto finale del 9 febbraio 2022, che ha fatto proprie le

conclusioni del perito dr. __________, ha ammesso “unicamente” dei limiti, da

ascrivere alle crisi di ansia, con capacita di adattamento e persistenza

ridotta (che tuttavia secondo il perito dovrebbe essere tollerata e minimizzata

con un tempo di lavoro ridotto; doc. AI pag. 402). Di tali limiti è tuttavia

già stato adeguatamente tenuto conto nella valutazione della capacità

lavorativa medico-teorica, ridotta appunto nella misura del 40%.

Quanto poi al fatto che secondo

l’insorgente andrebbe considerata, mediante una relativa riduzione, la sua

effettiva e ridotta capacità di conservare nel tempo un lavoro, ciò che sarebbe

dimostrato dal fatto che nel corso degli ultimi anni lavorativi non sarebbe più

riuscita a mai tenere un lavoro nel tempo, anche tale allegazione non può venir

considerata. Come con pertinenza osservato dall’Ufficio AI, dall’istruttoria è

emerso che l’assicurata durante le sue giornate riesce a rimanere attiva e che

i ricoveri subiti (innescati soprattutto dal consumo occasionale di etile; cfr.

complemento peritale del 14 settembre 2022) non creano un quadro per cui le

risorse dell'interessata non possono essere attivate per mancanza di stabilità.

A ragione l’amministrazione ha osservato che il succitato comportamento, unito

alle pregresse capacità di adattamento nei cambi degli impieghi elencati

nell'estratto conto individuale (cambi che l’assicurata non ha mai, prima

d’ora, affermato essere stati causati dai danni alla salute, ma al contrario da

altri fattori; cfr. “anamnesi lavorativa” della perizia del __________, doc. AI

pag. 380), suffragano pienamente la valutazione della consulente professionale.

Infine, pure a ragione è stato ricordato che all'assicurata non sono unicamente

accessibili attività leggere, che la riduzione della sua capacità di

adattamento (come detto già presa in conto nella graduazione dell'inabilità al lavoro

medico-teorica) non influenza ulteriormente lo svolgimento di attività adeguate

(cfr. il DTF 146 V 16 consid. 4.1) come pure il fatto che le lavoratrici a

tempo parziale non presentano dei discapiti economici riferiti al rapporto tra

tempo di lavoro e salario mediamente percepito.

In altre parole, le

addotte limitazioni non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel

mondo equilibrato del lavoro.

Fatte

queste premesse, ribadito il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che omettendo di operare una decurtazione sul salario d’invalida

teorico l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. Non è quindi giustificabile di applicare ulteriori

riduzioni per i fattori citati dall’assicurata.

Infine, va ancora osservato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. anche la STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Considerato come all’assicurata

siano ancora accessibili sia la sua attività abituale che altre attività

adeguate che non richiedono delle particolari conoscenze professionali, potendo

perciò ella essere subito attiva dopo una breve introduzione teorica e concreta

direttamente sul posto, e ciò anche se le attività lucrative indicate esulano

dal suo ambito consueto lavorativo, a ragione la consulente professionale non

ha ritenuto necessario mettere in atto provvedimenti di integrazione

professionale. A ragione in ogni modo l’Ufficio AI ha sottolineato di restare a

disposizione, su richiesta dell’assicurata, per fornire un aiuto al

collocamento (cfr. gli artt. 18-18c LAI), sottolineando che “con tale

misura, in presenza di un posto di lavoro concreto, alla stessa può ad esempio

essere accordato un lavoro a titolo di prova valente quale strumento di

riallineamento al lavoro. In detta ipotesi, l'assicurata potrebbe quindi essere

accompagnata nella fase iniziale di apprendimento delle nuove (ma successivamente

ripetitive) mansioni pratiche cui si è considerato esigibile lo svolgimento.

Agire che pallierebbe altresì l'iniziale lentezza esecutiva, rispettivamente le

iniziali difficoltà di adattamento e di persistenza” (doc. V).

Alla luce di quanto precede, questo

Tribunale ritiene che non vi sia alcun motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione non

concessa, considerato come l’agire dell’amministrazione sia senza dubbio entro

i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.13

Ritenuto che il grado d’invalidità (del

36%) corrispondente ad un’incapacità lavorativa del 40% in ogni attività non

raggiunge il tasso minimo pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per

concedere il diritto a prestazioni, malgrado l’accertato peggioramento delle

condizioni rispetto all’ultima decisione di diniego del 26 settembre 2019.

La decisione contestata merita pertanto

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.14

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza

giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.

2.15

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA

nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi

patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto

al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina

della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si

trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un

fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.

7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Il gratuito patrocinio, sia in

ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo

ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al

registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio

2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid.

4.2

citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per

quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta

di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4

= SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dai relativi

documenti allegati risulta che la ricorrente, divorziata e senza

attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale (V). L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un rappresentante legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso

non pareva essere considerato privo di fondamento.

Il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;

DTF 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il momento esonerata dal

pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del

20.

giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

accolta.

§ Di

conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio tramite l’avv. RA 1.

3.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr.

500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti