32.2022.74
Seconda domanda di prestazioni, rifiutata in assenza di invalidità sufficiente. Assicurata contesta valutazione medica ed economica. Ricorso respinto, accolta la domanda di assistenza giudiziaria gratuita
22 dicembre 2022Italiano107 min
diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.74
FC
Lugano
22 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 settembre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Una prima domanda di prestazioni
presentata nel gennaio 2011 da RI 1, nata nel 1968, da ultimo attiva come cameriera,
era stata respinta dall’Ufficio AI mediante decisione del 27 giugno 2011, considerato
come era stato ammesso un unico periodo di inabilità lavorativa, inferiore al
periodo minimo di un anno, dal 27 luglio 2010 al 31 gennaio 2011 (doc. AI pag.
50). Con una decisione del 16 agosto 2018 l’Ufficio AI non è entrato nel merito
di una nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel giugno 2018.
Anche la terza domanda di prestazioni presentata il 3 gennaio 2019 è stata
respinta dall’amministrazione con decisione del 26 settembre 2019, avendo
stabilito un’inabilità soltanto nel periodo dal 14 dicembre 2017 al 19 novembre
2018.
Nel gennaio 2021 l’assicurata ha
presentato una nuova domanda di prestazioni, corredata da un rapporto redatto
il 21 dicembre 2020 dal dr. __________, psichiatra, chiedendo una rivalutazione
del caso. Effettuati i necessari accertamenti, comprendenti anche una perizia
psichiatrica a cura del dr. __________ del __________, con decisione del 20
settembre 2022, confermativa di un progetto del 28 aprile precedente, l’Ufficio
AI ha rifiutato il diritto a prestazioni. Secondo l’amministrazione la
documentazione acquisita agli atti aveva permesso di concludere che
l’assicurata, fatto salvo per i periodi di inabilità lavorativa totale durante i
ricoveri in clinica subiti (dal 6 al 19 giugno 2020, dal 22 al 29 gennaio 2021
e dal 25 febbraio al 5 marzo 2021), dal 6 marzo 2021 era da considerare abile
nella misura del 60% nell’attività abituale nell’ambito della ristorazione come
anche in attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 36%,
comunque insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI 66).
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, con motivazioni di cui si dirà, per quanto
occorra, nel merito, contesta le conclusioni dell’amministrazione in merito
alla capacità lavorativa medico teorica, sottolineando le sue precarie
condizioni di salute e chiedendo l’attribuzione di una rendita intera o almeno
del 48.66%, e in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per rivalutazione
medica. Ha inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
1.3. Con risposta di causa del 2
novembre 2022 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la
valutazione medica ed economica posta alla base del provvedimento impugnato. Con
ulteriori scritti del 14 rispettivamente 22 novembre 2022 entrambe le parti si
sono ulteriormente ribadite nelle proprie allegazioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto alla
rendita dopo aver calcolato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Nella DTF 148 V 162 consid.
3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il
diritto intertemporale:
" Gemäss
einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den
Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den
Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit
intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen
Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich
insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen
Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die
“Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und
Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel
bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden
ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum,
in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen
[…]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können
zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten
sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim
Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die
anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch
hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der
intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend
sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen
führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte
bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen
Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer
Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte
Rückwirkung […]).”.
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,
stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente
alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa nel 2022.
Con scritto del 7 settembre 2022
destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto
transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del
diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro
richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:
" (…) in
caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore
al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di
“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o
limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie
applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.
Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali
cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o
indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da
queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione
della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei
fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la
determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione
della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione
della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,
dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263).
Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi
chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare
attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di
diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne
l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”
In concreto, l’assicurata ha
presentato (la sua terza) domanda di prestazioni AI nel gennaio 2021 adducendo
un’incapacità lavorativa completa, sulla base del rapporto medico del 21 dicembre
2020 del dr. __________ che ne ha certificato l’inabilità del 70%.
Conseguentemente, il diritto alle prestazioni e l’invalidità (teorica)
sarebbero insorte al più presto nel dicembre 2021 (art. 28 LAI).
Pertanto, sia l’invalidità che
l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti entro il 31 dicembre
2021. L’Ufficio AI ha dal canto suo emanato la sua decisione di rifiuto di
prestazioni il 20 settembre 2022, attestando un’inabilità lavorativa del 40% in
ogni attività dal settembre 2019 (alternata da periodi di inabilità completa).
Ne discende che, visto quanto
precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Va infine menzionato che ai sensi
dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
" L’assicurato ha diritto ad una
rendita se:
a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili;
b. ha avuto un’incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza
notevole interruzione; e
c. al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.3. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).
Al riguardo l’Alta Corte ha
inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA
I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In una sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF
130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30
novembre 2017 (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e
143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata
per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e
di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non
emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.
È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere
applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito
che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di
per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto
dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e
delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid.
2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14
agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato la
giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Deve essere pure precisato che in
una recente sentenza del 17 novembre 2021 (STF 8C_280/2021
pubblicata in
DTF 148 V 49) il Tribunale federale, dopo aver ribadito che di principio solo
un grave disturbo psichico è considerato invalidante in senso giuridico (DTF
143 V 418 consid. 5.2.2. e 141 V 281 consid. 4.3.1.2), esprimendosi
sulla valenza invalidante di disturbi
depressivi di grado leggero fino a medio, ha precisato che un disturbo
depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una
comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definito come una malattia
psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale
terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo
particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. È compito degli
specialisti di indicare poiché, malgrado la presenza di una depressione leggera
o medio grave e del potenziale terapeutico, nel caso particolare ne risultino
delle limitazioni funzionali che si ripercuotono sulla capacità lavorativa (DTF
143 V 409 consid. 4.5.2). In tale eventualità devono sussistere valide ragioni
affinché si possa comunque ammettere la presenza di una malattia invalidante.
Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza
spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione
considerevole della capacità lavorativa malgrado la negazione di un disturbo
psichico grave, l'assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per
negare la valenza giuridica alla medesima valutazione medico-psichiatrica
dell'impatto del disturbo psichico sulla capacità lavorativa (consid. 6.2.2).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di
incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può
fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può
essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in
una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2 e 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una
prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di
informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Va ancora rilevato che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5
2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se
i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto
da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2 e 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
Nella STF 9C_158/2012 del 5
aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o
soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura
valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono
modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349
con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante
(STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n.
18 pag. 181; cfr. anche la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
2.5. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di
partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio
delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).
Va poi rilevato che, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e
32.2019.174 del 13 luglio 2020; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in
DTF 130 V 352; STCA, consid. 2.10).
A
proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Secondo la giurisprudenza, il punto
di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul
diritto alla prestazione (cfr. consid. 2.4) è costituito dall’ultima decisione
cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla
rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione
formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
In concreto, come meglio si
illustrerà al consid. 2.7, con decisione 27 giugno 2011, l’amministrazione,
pronunciandosi sulla richiesta di prestazioni presentata nel gennaio 2011
dall’assicurata, l’ha respinta, ritenuto che sulla base degli accertamenti
esperiti occorreva ammettere un’inabilità limitatamente al periodo dal 27
luglio 2010 al 31 gennaio 2011 (doc. AI pag. 50). Con decisione del 16 agosto
2018 l’amministrazione non è entrata nel merito di una nuova domanda ritenendo
che la certificazione dello psichiatra curante prodotta non comprovasse un
peggioramento delle condizioni (doc. AI pag. 80). L’ulteriore domanda di prestazioni
del gennaio 2019 è stata respinta mediante decisione del 26 settembre 2019
(cresciuta incontestata in giudicato), considerato come dalla documentazione
acquisita risultava un’inabilità lavorativa completa dal 14 dicembre 2017, ma
una ritrovata piena abilità dal 19 novembre 2018 (doc. AI pag. 168).
Questo Giudice è, quindi,
chiamato a valutare se successivamente all’ultima decisione del 26 settembre
2019 lo stato di salute della ricorrente sia peggiorato in misura tale da
giustificare la concessione di prestazioni.
2.7. Dagli atti di causa risulta che
l’assicurata, attiva come cameriera, ha avuto il primo ricovero per problemi
psichici nel settembre 2010. Con decisione del 27 giugno 2011 l’Ufficio AI,
sulla base delle certificazioni mediche acquisite agli atti, aveva stabilito
che l’assicurata era stata inabile in misura totale dal 27 luglio 2010 al 31
gennaio 2011, avendo quindi recuperato un’abilità piena (doc. AI pag. 50).
Nell’ambito della nuova richiesta
di prestazioni del gennaio 2019, l’Ufficio AI ha acquisito gli atti
dell’assicuratore malattia e in particolare la perizia del 4 dicembre 2018 del
dr. __________, psichiatra, il quale ha raccomandato l’attuazione di un programma
riabilitativo strutturato finalizzato a permettere un graduale reinserimento in
ambito lavorativo (doc. AI pag. 523).
Valutata la documentazione agli
atti, il dr. __________, psichiatra del SMR, nel rapporto finale del 17 luglio
2019, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio in remissione; Anamnesticamente uso
patologico di etile; uso patologico di cannabinoidi”, oltre che, ma non
invalidante, “disturbo di personalità dipendente”, ha concluso per un’inabilità
lavorativa in ogni attività dal 14 dicembre 2017, con ripresa dal 20 novembre
2018 di un’abilità completa in ogni attività adeguata (doc. AI pag. 145). Di
conseguenza l’Ufficio AI, mediante decisione del 26 settembre 2019, ha respinto
la richiesta di prestazioni (doc. AI pag. 168).
Nel gennaio 2021 l’assicurata, allegando
certificati di inabilità del dr. __________ (doc. AI pag. 180, 206 segg), ha
presentato una nuova domanda di prestazioni, e ha prodotto anche una
valutazione fatta eseguire dal dr. __________, psichiatra, il 21 dicembre 2020,
il quale, poste le diagnosi psichiatriche con ripercussione sulla capacità di
lavoro di “Sindrome depressiva persistente, di entità media (ICD-10; F33.1),
Sindrome ansiosa NAS (ICD-10; F41.9), Dipendenza etilica, episodica, secondaria
allo stato depressivo (ICD-10;F19.26), Disturbo della personalità misto
(ICD-10;F61.0)”, ha esposto le seguenti valutazioni e conclusioni:
" (…) Negli
ultimi anni la sig.ra RI 1 è andata incontro ad un impoverimento progressivo del
suo stato cognitivo, cadendo all'interno di un disturbo depressivo che da
ricorrente è diventato persistente, non avendo più intervalli fra un episodio
depressivo e l'altro di recupero del suo umore. Da quanto emerge dal rapporto
neuropsicologico redatto dalla psicologa FSP sig.ra __________ dello Studio __________ nell'ottobre del 2020, la sig.ra RI 1
presenta una riduzione della memoria a breve termine verbale, della memoria di
lavoro, una lentezza esecutiva, una riduzione della flessibilità mentale del
controllo e una difficoltà di attenzione selettiva, con un quadro compatibile
con lo stato psicopatologico depressivo. Il quadro inoltre mette in evidenza
una fragilità emotiva, un rallentamento ideativo. insicurezza, pensieri
negativi su di sé, sul mondo e sul futuro, autosvalutazione. autocommiserazione,
facilità all’ansia da prestazione e in condizioni di pressione. Tutti elementi
che possono facilmente influenzare un'adeguata elaborazione cognitiva delle
informazioni, creando un disfunzionamento cognitivo significativo. Ciò
particolarmente quando è richiesto l'uso della memoria di lavoro per affrontare
mentalmente situazioni complesse portando ad un aumento della latenza di
risposta nei tempi di esecuzione di un compito.
Emerge dunque la presenza di un quadro psicopatologico corrispondente
a un quadro depressivo persistente di entità medio, a tratti grave, con
manifestazione ansiosa, di concerto con un disturbo di personalità misto.
Da quanto emerge dallo status psicopatologico, secondo AMDP-System,
sovrapponibile nei tre incontri effettuati, l'area depressiva è in primo piano.
Anche l'analisi delle conseguenze sulle capacità lavorative
secondo il questionario Mini-ICF, mette in evidenza una inabilità di grado
medio in tutte le aree, e in alcune anche medio-grave.
(…)
La Signora RI 1 presenta tre sintomi principali ovvero una
depressione del tono dell'umore, la perdita degli interessi e della capacità di
provare piacere con riduzione dell’energia e aumentata affaticabilità. Inoltre
presenta, degli altri sintomi, una significativa riduzione dell'attenzione e
della concentrazione, con marcata riduzione dell'autostima e della fiducia in
sé, idee di inutilità, con visione pessimistica del futuro, disturbi del sonno
e alterazione dell'appetito. In associazione alla sindrome depressiva presenta
un sindrome ansiosa (ICD-10;F41.9). Dal lato della personalità c'è un disturbo
della personalità misto (ICD-IO;F61.0) con tratti ansiosi, caratterizzati da
sentimenti di tensione e apprensione persuasivi, percezione di essere socialmente
inadatta, di essere rifiutata o criticata in situazioni sociali. L'altro tratto
presente è quello istrionico con caratteristiche di poter essere influenzata
dagli altri o dalle circostanze, con una certa labilità affettiva. Presenta
inoltre alcuni tratti della personalità dipendente con la sensazione di disagio
quando è da sola piuttosto che di consentire agli altri di prendere decisioni
relative alla propria vita. Inoltra presenta anche degli stati astenici, di
sentirsi inadeguata. passiva o autosvalutativa. Nessuna delle tre personalità
può essere diagnosticata a sé stante, ragion per cui viene posta la diagnosi di
personalità mista. Assieme a queste diagnosi c'è una dipendenza etilica, secondaria
allo stato depressivo (ICD- 10; F19.26). La dipendenza etilica è episodica e
non regolare. Emerge particolarmente nei momenti di castrazione e frustrazione
con insoddisfazione per la sua quotidianità e la sua vita. La presenza di
queste diagnosi, la valutazione neuropsicologica, le conseguenze sull'attività lavorativa
secondo il test MINI-ICF-APP, permettono di concludere che la signora RI 1
abbia un’inabilità lavorativa del 70%, in modo perdurante e continuativo.”
(doc. AI pag. 251 segg)
Interpellato il SMR, l’amministrazione
ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad una perizia
psichiatrica. Nella dettagliata perizia del 14 gennaio 2022 (di 33 pagine), il
dr. ___________, psichiatra del ____________, sulla base di un accurato esame
clinico sull’arco di due visite, ha espresso una dettagliata discussione
diagnostica, e posto le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente
ultimo episodio di media gravita attualmente in parziale remissione (F33.8),
pregresso abuso episodico di alcool (F10.1)”. Ha quindi concluso che dal
punto di vista psichiatrico l’incapacità lavorativa era del 40% dal 20 novembre
2018 e completa soltanto nei periodi dì ricovero stazionario (dal 6 al 19
giugno 2020; dal 22 al 29 gennaio 2021; dal 25 febbraio al 5 marzo 2021). Ha
pure precisato che era “possibile migliorare ancora in misura rilevante la
CL mediante l'attuazione di provvedimenti sanitari”, con ottenimento, verosimilmente
nell'arco di 12 mesi, di un recupero della capacità lavorativa di almeno il 20%”
(doc. AI pag. 364segg).
Tale valutazione specialistica è
stata quindi sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale, il 9 febbraio
2022, ammesse quali diagnosi invalidanti quelle poste dalla perizia, ha ammesso
inabilità lavorative variabili dal 2017 (del 100% dal 14 dicembre 2017 al 19
novembre 2018, del 40% dal 27 settembre 2019, del 100% dal 6 giugno 2020, del
40% dal 20 giugno 2020, del 100% dal 22 gennaio 2021, del 40% dal 30 gennaio
2021, del 100% dal 25 febbraio 2021), ritenuto in ogni modo che dal 6 marzo
2021 era da considerare un’inabilità lavorativa del 40% nell’attività abituale
e in ogni attività adeguata. Ha quindi ritenuto auspicabile l’ulteriore
adozione di provvedimenti sanitari, con buona prognosi di un miglioramento
della capacità lavorativa sino all’80%, entro dodici mesi. Ha inoltre negato
limitazioni funzionali, illustrando quali limiti e/o risorse:
" Tende,
quando sottoposta a maggior stress, a causa dell'elevarsi dell'ansia oltre ad
un livello utile a favorire la performance, a procrastinare e limitare gli
impegni in modo auto conservativo; per la bassa soglia ansiogena, per la scarsa
tolleranza alla frustrazione e l'assunzione di una posizione regressiva che ha
portato ad un disinvestimento sul piano socio relazionale e lavorativo da parte
dell'assicurata, la sua capacità di adattamento risulta ridotta; persistenza
ridotta non tanto per l'astenia quanto per la discontinuità lavorativa, che
dovrebbe essere tollerata all'interno dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe
essere minimizzata con un tempo di lavoro ridotto.” (doc. AI pag. 402)
Come osservazioni conclusive ha
affermato che se si confrontava l'attuale funzionalità con quella descritta dal
dr. __________ nella sua valutazione peritale del dicembre 2020, si notava “come
in numerose dimensioni si sia
assistito ad un franco
miglioramento” (doc. AI pag. 404).
Dopo aver interpellato la
consulente professionale che ha proceduto al confronto dei redditi, valutata la
documentazione prodotta in sede di opposizione al progetto di decisione del 28
aprile 2022, fra la quale un certificato del dr. __________ del 25 maggio 2022 (per
il quale l’assicurata era stata recentemente ricoverata presso la Clinica
psichiatrica cantonale ed era affetta da “F33.1 Sindrome depressiva
ricorrente attuale episodio di gravita media in atto con sintomi biologici;
F61.0 Disturbo di personalità forme miste; F41.1 Sindrome ansiosa
generalizzata; F19.26 Dipendenza etilica episodica secondaria allo stato
depressivo”, con una conseguente inabilità totale; doc. AI pag. 429), e il
rapporto di dimissione della __________ di __________ relativo ad un ricovero
dal 17 al 25 maggio 2022 (doc. AI pag. 438), il medico SMR ha sottoposto tale
documentazione al __________, il quale, nel complemento peritale del 14
settembre 2022 , ha concluso ribadendo le proprie conclusioni peritali, non
trovando “negli atti che mi avete sottoposto alcun elemento che mi induca a
modificare le mie conclusioni diagnostiche e la stima della CL” (doc. AI
pag. 449).
Di
conseguenza, la decisione contestata ha respinto il diritto a prestazioni,
motivando:
" (…) Esito
degli accertamenti:
Dagli accertamenti medici effettuati e dal rapporto peritale del
14.01.2022, avallato dal Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) risulta che la
sua assistita presenta i seguenti periodi di incapacità lavorativa:
in attività abituale nell'ambito della in
attività adeguate allo stato ristorazione di
salute
40% dal 27.09.2019 40%
dal 27.09.2019
100% dal 06.06.2020 100%
dal 06.06.2020
40% dal 20.06.2020 40%
dal 20.06.2020
100% dal 22.01.2021 100%
dal 22.01.2021
40% dal 30.01.2021 40%
dal 30.01.2021
100% dal 25.02.2021 100%
dal 25.02.2021
40% dal 06.03.2021 40%
dal 06.03.2021
Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto
segue.
La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell'inchiesta sulla struttura dei safari edita dall'Ufficio federale di statistica
(tabelle RSS).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono
ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare
quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito
che rassicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni
addebitabili al danno alla salute, l'età, il grado di occupazione.
Nel caso concreto, senza il danno alla salute rassicurata
nell'attività originaria di cameriera avrebbe potuto conseguire CHF 52'021.-
(fonte: statistiche RSS, categorie 55-56, settore femminile, livello di
qualifica 1).
Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe
invece potuto teoricamente conseguire CHF 33'383.- (tabelle RSS, valori
federali, settore femminile attività semplici e ripetitive, inoltre da
considerare la capacità lavorativa ridotta del 40%).
Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una
perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 36%.
Confronto dei redditi:
Reddito senza invalidità CHF
52'021.-
Reddito con invalidità
CHF
33'383.-
Perdita di guadagno CHF
18'638.-
Gradi d'invalidità 36%
Il grado d'invalidità del 36%, essendo inferiore al 40%, non è
suscettibile di far nascere il diritto ad una rendita.
Ipoteticamente sorgerebbe il diritto ad una rendita limitata di
grado 100% dal 01.01.2021 al 30.06.2021, tuttavia tale prestazione non viene
erogata. La domanda è infatti tardiva e il versamento della prestazione sarebbe
accordato dal 01.07.2021 (art. 29 LAI), quando il grado d'invalidità è di nuovo
del 36%.
Dopo attenta disamina dell'iter scolastico e socio-professionale,
provvedimenti professionali non vengono ritenuti al momento applicabili dalla
nostra consulente in integrazione professionale.
Tuttavia su esplicita richiesta scritta verrà offerto un aiuto al
collocamento.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
AUDIZIONE
In sede di audizione sono state sollevate obiezioni di carattere
medico e di carattere
economico.
Per quanto attiene alla parte medica, la documentazione medica
prodotta, segnatamente:
. Rapporto Dr. __________ del 25.05.2022
. Rapporto di dimissioni __________ del 30.05.2022
è stata sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale,
il quale dopo aver interpellate i periti del __________ che hanno peritato l’assicurato,
confermano l'attendibilità della valutazione assunta in precedenza.
Per quanta attiene alla parte economica, non riteniamo sussistano
validi motivi per procedere con una ulteriore riduzione del reddito da
invalido, in quanto non vigono una limitazione fisica nel carico di pesi, né
ulteriori limitazioni in grado di pregiudicare la capacità reddituale residua dell'assicurata,
che non siano già state considerate nell'inabilità lavorativa del 40%.
In assenza di concreti elementi in grado d'inficiare la
valutazione operata da nostro Ufficio, si conferma in tota il contenuto del
progetto di decisione del 28.04.2022.”
Di
fronte a questo Tribunale l’assicurata ha contestato le conclusioni sulla
capacità lavorativa medico-teorica, senza produrre nuova documentazione medica.
2.8. Nella concreta fattispecie, dopo
attento esame della documentazione agli atti, rammentato che la situazione
giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie
non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF
9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18
pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2; cfr. sopra al
consid. 2.6), questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può che
confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha ammesso,
rispetto alla decisione del 26 settembre 2019, l’intervento di un peggioramento
delle condizioni di salute dal punto di vista psichiatrico. Tale peggioramento
comportava un’inabilità in ogni attività del 40% a far tempo dal 27 settembre
2019 (con periodi di inabilità lavorativa completa dal 6 al 20 giugno 2020, dal
22 al 29 gennaio 2021, dal 25 febbraio al 5 marzo 2021 e dal 6 marzo 2021
nuovamente del 40%), in luogo dello 0% stabilito nella precedente decisione,
con un conseguente grado di invalidità del 36%, comunque insufficiente per la
concessione di prestazioni d’invalidità.
Queste conclusioni vanno
confermate.
In particolare, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia
stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale
del 14 gennaio 2022 del dr. __________, specialista in psichiatria FMH del __________,
da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati
parametri giurisprudenziali. La stessa è stata poi attentamente vagliata anche
dal medico SMR nel rapporto del 9 febbraio 2022 (doc. AI pag. 364 e 400), nel
rispetto dei parametri giurisprudenziali ricordati ai consid. 2.3 e 2.5. Questo
per i motivi che seguono.
Occorre avantutto rammentare che
in occasione della precedente decisione del 26 settembre 2019 l’amministrazione
aveva respinto la domanda di prestazioni del gennaio 2019, dopo aver esaminato
gli scritti del medico curante dr. __________, che chiedeva la riapertura del
caso per l’assicurata, affetta da “sindrome depressiva ricorrente attuale episodio
di gravità media F33.1, disturbo di personalità forme miste F61.0, sindrome
ansiosa generalizzata F41.1”(doc. AI pag. 87).
In particolare l’Ufficio AI aveva
acquisito gli atti dell’assicuratore malattia, fra i quali la perizia eseguita
il 4 dicembre 2018 dal dr. __________, psichiatra, che aveva diagnosticato una
“sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve-media gravità (F33.1/2)
principalmente legato a preoccupazioni socio-esistenziali. Anamnesticamente:
uso patologico di etile (Clinica __________ rapporto del 17.01.2018 e
15.11.2018) e uso episodico di cannabinoidi (F 12.26- Rapporto Clinica __________
del 28.12.2010) insieme a disturbo di personalità dipendente (F 60.7)”. In
quella sede lo specialista aveva rilevato che non era presente un disturbo
affettivo di media o grave entità tale da rendere improponibile l’attuazione di
un programma riabilitativo strutturato che potesse permettere all'assicurata un
graduale reinserimento in ambito lavorativo in un'attività confacente alle sue
qualifiche (come sarta o nell'ambiente della ristorazione; doc. AI pag. 523).
Valutata la documentazione agli
atti, il dr. __________, psichiatra del SMR, nel rapporto finale del 17 luglio
2019, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio in remissione; anamnesticamente uso
patologico di etile; uso patologico di cannabinoidi”, oltre che, ma non
invalidante, “disturbo di personalità dipendente”, aveva sottolineato che
lo status descritto dal Dr. __________ rendeva verosimile una funzionalità
residua completa in attività semplici e ripetitive, quali quelle da sempre
svolte dall'assicurata (cameriera/barista) e attività simili, del tutto
ristabilite al momento della visita del 20 novembre 2018. L’assicurata appariva
in ogni modo in grado di svolgere senza problemi le attività di tutti i giorni,
con contatti sociali mantenuti, e capacità conservate sfruttabili in
un'attività non richiedente facoltà cognitive elevate o la necessità di
imparare cose nuove complesse. Ha quindi concluso ammettendo un’inabilità
lavorativa in ogni attività dal 14 dicembre 2017, con ripresa dal 20 novembre
2018 di un’abilità lavorativa completa in ogni attività (doc. AI pag. 145).
Facendo proprie queste
conclusioni l’Ufficio AI, mediante decisione del 26 settembre 2019 (cresciuta
incontestata in giudicato e per questo vincolante), ha respinto la richiesta di
prestazioni considerando come l’inabilità lavorativa (dal 14 dicembre 2017 al
19 novembre 2018) fosse perdurata per meno di un anno (doc. AI pag. 168).
In occasione della presentazione
della nuova domanda di prestazioni del gennaio 2021, l’interessata ha inteso
comprovare le sue condizioni di salute, oltre che con certificazioni del dr. __________
(il quale confermava un’inabilità lavorativa completa, doc. AI pag. 318), producendo
una valutazione fatta eseguire dal dr. ___________, psichiatra, il 21 dicembre
2020, il quale, poste le diagnosi psichiatriche con ripercussione sulla
capacità di lavoro di “Sindrome depressiva persistente, di entità media
(ICD-10; F33.1), Sindrome ansiosa NAS (ICD-10; F41.9), Dipendenza etilica,
episodica, secondaria allo stato depressivo (ICD-10;F19.26), Disturbo della
personalità misto (ICD-10;F61.0)”, aveva concluso che la presenza di tali
diagnosi, la valutazione neuropsicologica e le conseguenze sull'attività lavorativa
secondo il test MINI-ICF-APP, permettevano di concludere per un’inabilità
lavorativa del 70%, in modo perdurante e continuativo (doc. AI pag. 251 segg.;
cfr. in esteso al consid. 2.7).
Agli atti sono inoltre pervenuti
i rapporti di dimissione presso la __________ di __________ dal 6 al 19 giugno
2020, dal 22 al 29 gennaio 2021 e dal 25 febbraio al 5 marzo 2021 (doc. AI pag.
349), quest’ultimo facente stato per le diagnosi di “Disturbi psichici e
comportamentali dovuti all'uso di alcol: intossicazione acuta (ICD10: F 10.0),
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: Sindrome da
dipendenza (ICD10: F10.2), Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in
remissione (ICD10: F33.4)” (doc. AI pag. 349).
Ora, alla luce di questa
documentazione, la perizia psichiatrica a cura del dr. __________ del __________
eseguita il 14 gennaio 2022 ha permesso di vagliare accuratamente lo stato di
salute della ricorrente, apparendo dettagliata, approfondita e rispecchiante i
ricordati parametri giurisprudenziali. Non vi sono in particolare ragioni per
scostarsi dalle approfondite considerazioni del perito, il quale, dopo attenta
valutazione della documentazione agli atti (inclusi i rapporti relativi alle
degenze psichiatriche presso la clinica __________ e la __________), dopo aver
riepilogato gli atti all’inserto, effettuato un accurato esame clinico secondo
AMDP-System e ulteriori approfondimenti testali, ha posto le diagnosi di “Sindrome
depressiva ricorrente ultimo episodio di media gravita attualmente in parziale
remissione (F33.8), pregresso abuso episodico di alcool (F10.1)”.
Il dr. __________, dopo aver
descritto nel dettaglio l’anamnesi famigliare, sociale, lavorativa e
patologica, con la descrizione dello svolgimento di una giornata tipo e dei sintomi
soggettivi lamentati dall’assicurata, ha fatto una sintesi della storia
psicopatologica pregressa, illustrando come l’assicurata, successivamente alla
decisione del 26 settembre 2019, era stata nuovamente ricoverata in reparto psichiatrico
nel giugno del 2020 presso la __________, a seguito di un episodio di intossicazione
etilica acuta, e al termine del quale i medici avevano posto la diagnosi di
disturbi psichici e comportamentali dovuti all'alcol, intossicazione acuta in
una Sindrome da dipendenza, con, sul piano dell'umore, un episodio di media
gravità in atto anche se l'abuso alcolico pareva primario. A seguito di due
lutti nel 2020, era stata ricoverata nuovamente nel gennaio e febbraio 2021
alla __________ di __________, sempre per uno stato di intossicazione etilica
con anche idee passive di morte, dove veniva comunque diagnosticato un disturbo
depressivo ricorrente in remissione.
Dopo aver osservato che dal
comportamento dell’assicurata non emergeva un franco rallentamento ideomotorio,
le risposte non erano laconiche ma articolate, riuscendo peraltro a ricordare
gli eventi biografici e non perdere mai il filo del discorso, il perito ha
descritto dettagliatamente l’esame clinico secondo AMDP-System, come segue:
" Lucida ed
orientata temporospazialmente, l’assicurata riferisce problemi di concentrazione
con talvolta anche distrazioni che avverrebbero prevalentemente nei momenti in
cui si sente più tesa e angosciata, anche se in quei momenti, soprattutto
dall'ultima dimissione della __________, non consumerebbe più alcol in modo smodato
e avrebbe anche imparato a non chiamare. la figlia perché probabilmente questo
comporterebbe ricoveri che lei evidentemente non desidera. Nonostante
rassicurata riferisca che i diversi lutti di persone a lei vicine l'abbiano
provata e l'abbiano fatta riflettere sul fatto che non bisogna stressarsi troppo
nella vita, non sembra avere mai avuto particolari timori ipocondriaci ne sembrano
essere presenti attualmente sintomi ossessivo-compulsivi mentre in passato
presentava qualche rituale di controllo. L'assicurata riferisce di essere sempre
stata eccessivamente attenta all'ordine e alla pulizia al domicilio.
L'assicurata non ha un atteggiamento minimamente interpretativo né
paranoide nei confronti dell'interlocutore ne sembrano essere presenti vissuti
persecutori verso I ‘esterno, e anche rispetto al rapporto con la figlia il
perito deve insistere per capire i motivi di una così netta chiusura delle
relazioni tra le due. Questo non sembra derivare da reticenza dell'assicurata
che afferma che su certi capitoli biografici cerca di non soffermarsi troppo
per non stare troppo male. Nella descrizione della sintomatologia appare
effettivamente un po' vaga. Per quanto riguarda la deflessione timica
inizialmente la definisce come stabile dal 2017 poi successivamente concorda
sul fatto che vi siano delle fluttuazioni e periodi in cui è stata meglio
soprattutto quando le relazioni esterne (ad esempio con la figlia) sono andate
meglio o in certi contesti come in ___________ e quindi la sintomatologia
depressiva parrebbe contesto-dipendente. Mantiene comunque una tendenziale
scarsa motivazione, ad esempio quando deve uscire, con una tendenza alla
procrastinazione, sebbene in casa nelle ore in cui è sveglia tende ad essere
attiva e non riesca a stare sul divano a guardare la televisione. Non si apprezza
un franco rallentamento ideo-motorio, non sembrano essere mai stati presenti
disturbi della senso-percezione né della coscienza dell'lo, ne disturbi della
forma o del contenuto del pensiero. Non sono presenti idee di indegnità ne di
rovina. L'umore appare tendenzialmente deflesso comunque mobilizzabile, non
sono presenti tematiche di colpa, il ritmo sonno-veglia è conservato, anzi
dorme più di dieci ore al giorno probabilmente anche per l'assunzione di una
dose consistente di benzodiazepine, delle quali l’assicurata comunque afferma
di non abusare mai.
Non vi è infuturazione francamente negativa ma, rispetto al
futuro, rassicurata riferisce che avrebbe bisogno di un progetto che tuttavia
identifica principalmente nel riuscire a stare tranquilla e senza stress che la
possano porta re a stati di agitazione in cui entra in confusione; nei suoi
progetti non pare rientrare quello di un lavoro che ella teme. L'assicurata non
riferisce disturbi dell'appetito, tende a cucinare anche cibi elaborati, le
fluttuazioni ponderali che avevano caratterizzato in passato alcuni periodi
depressivi come nel 2010 e nel 2017, attualmente non sarebbero dovute a quello
ma ad un trattamento per l'eradicazione dell'Helicobacter Pylori. L'assicurata
riferisce momenti di agitazione che derivano da situazioni esterne che la
spaventano o la preoccupano, anche di non particolare entità, ma non sono
presenti vere e proprie crisi di panico né evitamenti di tipo agorafobico e non
necessiterebbe di assumere terapia al bisogno. Non si evidenziano sintomi
neurolologici ne altri sintomi somatici di riserva secondo il vocabolario
AMPD-System.” (doc. AI pag. 384)
Rispetto alla valutazione del dr.
__________, il perito ha riferito che si notava come solo due mesi dopo detta valutazione
(che rilevava la presenza di un episodio depressivo di grado medio), la sindrome
depressiva ricorrente venisse giudicata in remissione nei ricoveri in __________,
entrambi determinati da un importante abuso alcolico, per cui veniva indicata
una terapia con Nalmefene. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal dr. ___________,
secondo il perito non era presente un rallentamento cognitivo o deficit di
memoria.
Il perito ha quindi esposto una
dettagliata discussione diagnostica, negando gli estremi per ammettere una
diagnosi di disturbo dipendente di personalità, in assenza della necessaria intensità.
Quanto in particolare agli episodi depressivi, egli ha rilevato che il quadro
non era stato costantemente di grado medio. In effetti già il dr. __________ lo
aveva giudicato di grado lieve-medio e i medici della __________, durante i
ricoveri ospedalieri a inizio 2021, addirittura in remissione (cfr. nel
dettaglio al consid. 2.9). Né poteva essere ammessa la presenza di un episodio
depressivo di media gravità persistente né una sindrome ansiosa generalizzata.
Quanto infine all’abuso di
alcool da tutti sempre giudicato episodico e abbastanza concordemente di tipo
autoterapico, lo stesso avveniva per lo più in momenti di disregolazione
emotiva favorendo a sua volta abreazioni comportamentali. Anche durante i
ricoveri, dove peraltro era stata posta la diagnosi di Sindrome di dipendenza,
non si evidenziavano mai comportamenti di ricerca attiva dell'alcool, di
craving e non sembrava si sia mai sviluppata tolleranza verso l'alcool. A suo
avviso quindi mancando inoltre anche i classici segni di dipendenza alcolica
nella storia antecedente, la diagnosi di sindrome da dipendenza alcolica non
era giustificabile sul piano nosografico. Secondo il perito infatti “l'abuso
alcolico ha sicuramente giocato un ruolo quantomeno nell'indurre i ricoveri
ospedalieri e nello slatentizzare abreazioni emotive ma, nell'attualità, non
sembra per la modalità ricreativa di assunzione e per la capacità di
autocontrollo del potus, avere alcuna ripercussione sulla CL dell’assicurata”.
Per quanto riguardava “la
valutazione di capacità risorse e problemi”, la descrizione di risorse e
deficit, secondo schema Mini ICF-APP, è stata così illustrata:
" (…)
1. Rispetto delle regole: grado di disabilita assente:
non vi sono elementi psicopatologici che non la facciano ritenere in grado di
rispettare gerarchie, orari e obiettivi di un'organizzazione lavorativa.
Considerandi
2.
Organizzazione dei compiti: grado di disabilita
lieve-moderato: tende, quando sottoposta a maggior stress, a causa
dell'elevarsi dell'ansia oltre ad un livello utile a favorire la performance, a
procrastinare e limitare gli impegni in modo auto conservativo.
3.
Flessibilità: grado di disabilita moderato: per
la bassa soglia ansiogena, per la scarsa tolleranza alla frustrazione e
l'assunzione ormai da fine 2018 di una posizione regressiva che ha portato ad
un disinvestimento sul piano socio relazionale e lavorativo da parte
dell'assicurata, la sua capacità di adattamento risulta ridotta.
4.
Competenze: grado di disabilita assente: sebbene
riferisca di non riuscire a concentrarsi e di presentare una riduzione della
performance cognitiva nei momenti in cui viene sottoposta a maggior stress (tra
cui a suo dire la valutazione peritale), questo non si aggettiva all'interno
dei colloqui.
5.
Giudizio: grado di disabilita assente: esame di
realtà integro ed assenza di sintomatologia di tipo psicotico. Non presenta rimugini
di inadeguatezza ne vissuti di perdita di speranza rispetto al futuro.
6.
Persistenza: grado di disabilita moderato: non
tanto per l'astenia quanto per la discontinuità lavorativa, che dovrebbe essere
tollerata all'interno dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe essere
minimizzata con un tempo di lavoro ridotto.
7.
Assertività. grado di disabilita lieve: dovuto
prevalentemente ad un confronto perdente con il suo funzionamento passato.
8.
Contatto con gli altri: grado di disabilita assente:
gentile, cordiale, disponibile, non sospettosa o reticente.
9.
Integrazione nel gruppo: grado di disabilita lieve:
sarebbe in grado di comprendere perfettamente gli obiettivi di un team, anche
se potrebbe contribuirvi soltanto in misura ridotta.
10.
Relazioni intime: grado di disabilita lieve-moderato:
sta accettando di essere da sola e senza un vero supporto famigliare, mantiene
comunque contatti, seppur per lo più telefonici, con la famiglia di origine e
con ex colleghi.
11.
Attività spontanee: grado di disabilita assente:
sebbene tenda alla procrastinazione, svolge attività di pulizia e gestione
della casa e dei propri interessi ed ha anche qualche hobbies.
12.
Cura di sé:
grado di disabilita assente: normalmente
curata nell'igiene, nella persona e nell'aspetto.
13.
Mobilità:
grado di disabilita assente: non ha
l'auto ma usa i mezzi pubblici e si sposta da sola anche fuori __________.
(...)”
Alla luce di questi dati il
perito ha concluso che “Se si confronta l’attuale Mini ICF con quello
stilato dal Dr. __________ nella sua valutazione peritale del dicembre 2020, si
nota come in numerose dimensioni si sia assistito ad un franco miglioramento e
d'altra parte il quadro depressivo che il collega aveva evidenziato già a
gennaio 2021 non era più presente, anche se i colleghi della __________ hanno
giudicato durante il ricovero che il disturbo depressivo fosse in remissione” (doc.
AI pag. 395).
Sulla base di questa
dettagliata valutazione, il perito ha risposto come segue ai quesiti posti
dall’Ufficio AI:
" CL
nell'attività abituale ed adeguata
L'ultima decisione Al data dal 26.09.2019 e si fonda sul rapporto
finale SMR che, sulla base della perizia fiduciaria del Dr. __________,
riteneva che vi fosse stata una IL del 100% dal 14.12.2017 al 19.11.2018 in
attività abituale e adeguata ed una IL 0% dal 20.11.2018.
A mio avviso tuttavia, dopo il periodo di IL totale confermata
anche dai periti fiduciari, non si è avuta una remissione completa
dall'episodio depressivo esordito nel dicembre 2017 e, pertanto, permaneva una
CL residua in ogni attività del 60% (riduzione del tempo).
Successivamente non vi sono in anamnesi riscontri di alcun
peggioramento se non limitatamente ai ricoveri ospedalieri, tutti brevi ed
avvenuti in concomitanza di abreazioni emotive sostenute da abuso alcolico che,
peraltro, non si sono più verificati dopo l'ultimo accesso alla __________ del
febbraio 2021.
In conclusione ritengo che anche se la decisone Al del 26.09.2019
è passata in giudicato, dal punto di vista prettamente medico psichiatrico la
CL sia del 60% dal 20.11.2018 e soltanto nei periodi dì ricovero stazionario
(06.06.2020-19.06.2020;
22.01.2021-29.01.2021; 25.02.2021-05.03.2021) sia giustificabile
una IL completa.
8.2
CL in attività assimilabile a quella di casalinga
Non emergono elementi che facciano ritenere che la psicopatologia
infici funzionamento dell’assicurata nelle attività domestiche.
8.3
Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL
E' possibile migliorare ancora in misura rilevante la CL mediante
l'attuazione di provvedimenti sanitari. Ritengo che, con un potenziamento della
terapia con Fluoxetina titolata almeno fino a 40 mg/die e, in caso di
inefficacia con la sostituzione con un SNRI titolato al dosaggio massimo e
l'eventuale augmentation con un antidepressivo ad azione dopaminergica (utile
nelle sintomatologie residue), si potrebbe verosimilmente ottenere nell'arco di
12.
mesi un recupero della CL nella misura minima di un 20%.
Ritengo medicalmente indicato un aiuto e sostegno attivo al
collocamento da parte dell'UAI.” (doc. AI pag. 364segg)
A tali conclusioni, ben
motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti
dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.3.
e 2.5), questo Tribunale deve aderire. Del resto le stesse sono state condivise
anche dallo psichiatra del SMR nel rapporto finale del 9 febbraio 2022 (cfr.
doc. AI pag. 400; cfr. in esteso al consid. 2.7).
In tale ambito occorre rilevare
che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è
sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi
perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie
esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici
specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi
concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali
perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a
conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si
dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o
direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere
aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A
tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di
perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;
8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017
consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in
presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione
nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in
causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò
che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel considerando che
segue.
2.9
Il TCA non ignora le allegazioni e la
documentazione medica versata agli atti in occasione delle osservazioni al
progetto di decisione del 28 aprile 2022, segnatamente la certificazione del
dr. __________ del 25 maggio 2022 (secondo la quale “(…) la
summenzionata paziente è stata recentemente dimessa da un ricovero presso la Clinica
__________. Al momento attuale gli indicatori diagnostici da noi apprezzati
sono i seguenti: F33.1 Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di
gravita media in atto con sintomi biologici; F61.0 Disturbo di personalità
forme miste; F41.1 Sindrome ansiosa generalizzata; F19.26 Dipendenza etilica
episodica secondaria allo stato depressivo. Dal punto di vista prognostico
siamo a deporre sfavorevolmente a fronte di una IL nella misura del 100% da
lungo tempo in essere e nei confronti della totalità delle professioni”,
doc. AI pag. 429), e il rapporto di dimissione relativo al ricovero presso
la __________ dal 17 al 22 maggio 2022 (doc. AI pag. 438). In quest’ultimo
rapporto, poste le diagnosi alla dimissione di “Disturbi dell’adattamento
(ICD10: F43.2, Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol: sindrome da dipendenza (ICD10:F10.2), Problemi di altro tipo correlati
all’ambiente sociale (ICD10: Z60.8)”, rilevato come si trattasse di un
ricovero volontario, “per un’intensificazione del consumo di alcol nel
contesto di difficoltà di carattere socio-economico”, i sanitari hanno
precisato che “in corso di degenza non si riscontrava la presenza di
elementi clinici dirimenti per un franco disturbo maggiore dell’umore e
pertanto non si effettuavano modifiche dello schema di terapia. (…) non si
verificavano episodi di ricaduta del consumo ed in corso di degenza non si
obiettava la presenza di sintomatologia astinenziale” (doc. AI pag. 438).
Su tale documentazione ha preso
posizione il dr. __________ del __________ nel complemento peritale del 14
settembre 2022:
" Ho preso
visione dell'incarto comprendete il rapporto della Dr.ssa __________ psichiatra
dello studio __________ del 25.05.2022 e del rapporto di dimissione dalla __________
del 30.05.2022. l due rapporti sono pressoché concomitanti.
Il ricovero psichiatrico, come peraltro i precedenti analizzati
nella mia perizia, avviene dopo uno stato di intensificazione del consumo di
alcol in un contesto di difficoltà di carattere socioeconomico. Faccio notare a
tal proposito che il ricovero segue di 18 giorni il progetto di decisione Al di
nessun diritto a rendita.
Nel decorso della degenza si dice esplicitamente che non si rilevano
elementi clinici per un franco disturbo depressivo maggiore, e alla dimissione
non veniva modificata la terapia farmacologica, il che contrasta con la
diagnosi di episodio di media gravità con sintomi biologici in atto posta dalla
curante ed è maggiormente in linea con un quadro come da me sottolineato in cui
erano presenti residui depressivi per cui si poneva la diagnosi di episodio
depressivo in parziale in parziale remissione che, se osservato in modo
puntiforme nel corso del ricovero, non permette di porre la diagnosi di
episodio depressivo maggiore. Faccio inoltre notare come nella discussione
diagnostica del mio elaborato peritale avessi già preso posizione sia sulla
diagnosi di ansia generalizzata sia sul fatto che non erano evidentemente
soddisfatti i criteri generali per porre diagnosi di disturbo di personalità,
ma soltanto di tratti di tipo dipendente. Peraltro rispetto a queste due
diagnosi (disturbo d'ansia e di personalità) non si fa alcun cenno nel rapporto
di dimissione dalla __________.
Per quanto riguarda l'abuso di l'alcool ribadisco l'episodicità,
il fatto che ancora una volta il ricovero sia stato causato da tale abuso e
l'assenza di segni deponenti per una dipendenza tanto che nemmeno nella degenza
di osservava alcuna sintomatologia astinenziale e addirittura si consigliava
l'utilizzo di Selincro solo nei momenti di maggior craving, cosa che in caso di
dipendenza non sarebbe medicalmente indicata. Non posso pertanto che ribadire
le mie conclusioni peritali e non trovo negli atti che mi avete sottoposto
alcun elemento che mi induca a modificare le mie conclusioni diagnostiche e la
stima della CL.” (doc. AI pag. 449)
A tale complemento peritale, ben motivato
e approfondito, nel quale il perito affronta puntualmente e con precisione le
censure sollevate dall’assicurata, questo Tribunale non può che integralmente
rinviare e aderire, ritenuto peraltro come il dr. __________non ha di seguito
ritenuto di formulare alcuna ulteriore precisazione o contestazione. Quanto
esaurientemente affermato dal perito permette di concludere per l’assenza di
elementi nuovi che non siano stati adeguatamente esaminati nella perizia del 14
gennaio 2022 o che in qualche modo possano validamente metterne in forse le
conclusioni.
Sia peraltro ulteriormente osservato
che le diagnosi poste dai sanitari della __________ in occasione del ricovero
del maggio 2022 mostrano, rispetto a quello del marzo 2021, un’ulteriore
stabilizzazione della situazione, considerato come i sanitari nemmeno
menzionano più la diagnosi, ancora presente nel precedente ricovero, di “Disturbo
depressivo ricorrente, attualmente in remissione (ICD10: F33.4)” (doc. AI
pag. 349 e 438).
Né infine permettono di
dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate nel
ricorso. L’assicurata contesta le conclusioni mediche, adducendo segnatamente che
non sarebbero stati presi in conto i problemi cognitivi di concentrazione e di
ordine mnestico, la reale incidenza del limite funzionale derivato dalla
difficoltà di tenuta, la riduzione del rendimento e più in generale per il discostarsi
del perito dalle conclusioni espresse dal dr. __________ e dal dr. __________.
Come ampiamente esposto, la
perizia del dr. __________ del __________ ha tenuto conto di tutte le
problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti
l’insieme dei disturbi dell’interessata, e valutando correttamente la sua
capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita che ha incluso tutti
i referti medici dei curanti. Come pure osservato dall’Ufficio AI (cfr. doc.
V), la perizia ha rettamente indicato le ragioni alla base delle diagnosi poste
dal perito e quelle per le quali quelle suggerite dal dr. __________ non erano
condivisibili.
Anche la mancata sussistenza di
disturbi cognitivi a carattere patologico, se non nella misura di giustificare
una riduzione del tempo di presenza, è stata sufficientemente motivata (cfr. in
esteso al consid. 2.8). Il perito, dopo aver osservato sul comportamento tenuto
dall’assicurata che la medesima non palesava un “un franco
rallentamento ideomotorio”, dando risposte articolate e non dimostrando
problemi cognitivi (“anche nella ricostruzione anamnestica, nonostante l’assicurata
riferisca di avere problemi cognitivi e così parrebbe anche dallo scritto del
Dr. __________, l’assicurata riesce invece a ricordare gli eventi biografici e
non perde mai il filo del discorso”, doc. AI pag. 386), in sede di esame
clinico secondo AMDP-System aveva pure confermato che “non si apprezza un
franco rallentamento ideo-motorio”. Il perito ha pure ben illustrato che
l’assicurata, sopposta ad esame secondo modalità Trail Making Test (TMT) che
valuta attenzione e capacità nei compiti di shifting, aveva ottenuto punteggi
nella norma. In merito il perito aveva pure osservato:
" Nella
valutazione neuropsicologica citata nella perizia del Dr. __________ ed
eseguita dalla Psicologa __________ si riportava "una riduzione della
memoria a breve termine verbale sia con materiale strutturato che non
strutturato, della memoria di lavoro, lentezza esecutiva, riduzione della
flessibilità mentale, controllo inibitorio, difficoltà di attenzione
selettiva". Non oggettivando clinicamente alcun deficit cognitivo maggiore
e dal momento che i deficit citati erano attribuiti al quadro psicopatologico e
non a disturbi di natura neurologica o organica, non si è ritenuto di
riproporre una valutazione neuropsicologica completa mentre si è ritenuto di
associare al TMT anche un test di richiamo mnesico differito e un test delle
figure aggrovigliate per valutare il controllo inibitorio e la riduzione della memoria
a breve termine.
Lo scopo del test delle figure aggrovigliate verifica le abilità
di segmentazione delle figure e di controllo dell'inibizione per discriminare
una figura dallo sfondo ed è una prova di riconoscimento visivo ma fornisce
informazioni anche sulla capacità di monitorare la propria prestazione e di
denominazione. L'assicurata pur con le difficoltà linguistiche ha ottenuto un
punteggio di 28 che è superiore al cut off per età e scolarità che sarebbe nel
campione normativo di 24. Non ha presentato anemie o ripetizioni. Nel test di
memoria con interferenza rassicurata ha ottenuto un punteggio nella prova a
10" di 9/9 (cut off per età e scolarità 4) e di 3/9 nella prova a 30"
(cut off per età e scolarità =3). Pertanto in entrambe le prove ha ottenuto
punteggi nel range di norma il che conferma l'impressione clinica dell'assenza
di deficit di memoria.” (doc. AI pag. 390)
Quanto poi all’ulteriore
discussione diagnostica, già si è detto che il perito ha dettagliatamente
motivato le sue conclusioni, ricordando peraltro come i primi due episodi
depressivi del gennaio 2011 e febbraio 2018 fossero stati reattivi a situazioni
di vita problematiche ma non avevano raggiunto l'intensità e la numerosità per porre
la diagnosi di disturbo dipendente di personalità. Quanto agli episodi
depressivi, già il dr. __________ lo aveva giudicato di grado lieve medio e i medici
della __________, durante i ricoveri ospedalieri a inizio 2021, lo avevano ritenuto
in remissione. Con motivazioni convincenti il dr. __________ ha quindi concluso
che non si poteva ammettere un episodio depressivo di media gravità
persistente, come descritto dal dr. __________ e dal curante, tale diagnosi non
essendo compatibile con i fatti che vedevano l’assicurata vivere in modo attivo
e non apparendo stanca ed affaticabile, avendo peraltro riferito di
miglioramenti in occasione dei viaggi in __________ (cfr. in esteso al consid.
2.8).
Inoltre l’assicurata appariva
in grado di gestire la burocrazia ordinaria ed i sintomi principali sembravano
essere una bassa tolleranza alle frustrazioni spesso esitante in abusi alcolici
ed un'ansia prestazionale che si elevava a livelli patologici nel momento in
cui veniva sottoposta a uno stress esulante dalla routine quotidiana. Questi
ultimi parevano sintomi correlabili ad una forma residua di tipo depressivo, ma
erano assenti altri segni melancolici quali idee di colpa, indegnità,
rallentamento ideomotorio, circadianità. Secondo il perito quindi “il quadro
pertanto appare attualmente caratterizzato da un umore tendenzialmente
deflesso, in assenza di anedonia (cuce, fa il Sudoku, va in vacanza in __________
e vorrebbe tornarci, vorrebbe vedere i nipotini ma ne è impedita dalla figlia)
e di astenia marcata”, l’assicurata vivendo le giornate in modo attivo e
non apparendo stanca ed affaticabile.
Contrariamente a quanto
concluso dal dr. __________, era “presente pertanto solo un sintomo del
criterio B per l'episodio depressivo maggiore, il che da solo escluderebbe
nell'attualità la presenza di un episodio depressivo in atto”. Per quanto
riguardava infine il criterio C, a parte la lamentazione soggettiva di
diminuita capacità di pensare e concentrarsi, in situazioni di stress, non si
oggettivavano altri sintomi anche ai test.
Secondo il perito insomma “il
quadro appare invece caratterizzato da una componente ansiosa situazionale che
ne limita comunque la flessibilità e da una serie di sintomi residui quali
l'umore che, a tratti, diventa irritabile (sebbene questo avvenga per lo più in
presenza di abusi acolici), una bassa soglia ansiogena, un maggior ritiro
sociale (in assenza tuttavia di ridotta risonanza affettiva) una minor vivacità
comportamentale e timori che l'esposizione a stressar porti a ricadute”.
Andava quindi ammessa, secondo
il perito “una componente ansiosa situazionale” che tuttavia non integrava
una diagnosi a sé stante, né di disturbo d'ansia NAS né di Sindrome ansiosa
generalizzata, come diagnosticato dal dr. __________ e dal curante, ma doveva
essere attribuita “al residuo depressivo che poteva essere inquadrabile come
un aspetto di mancato recupero rispetto ad un normale livello di funzionamento”
(doc. AI pag. 390). Del resto già si è detto che il perito ha pure concluso
che, confrontando l’attuale Mini ICF con quello stilato dal dr. __________ nel
dicembre 2020, si notava un miglioramento, il quadro depressivo a suo tempo
segnalato non essendo più presente.
Alla luce di quanto precede, i
ripetuti richiami ad una maggiore inabilità lavorativa rispetto a quanto
concluso dalla perizia si esauriscono in sostanza in una diversa valutazione
soggettiva, priva tuttavia di documentazione medica che possa in qualche modo
comprovare quanto affermato. Del resto nel ricorso l’assicurata critica la
perizia del __________, ma ripropone essenzialmente le medesime considerazioni
formulate in sede di osservazioni al progetto di decisione e sulle quali ha,
come detto, preso convincente posizione il dr. __________ nel complemento
peritale del 14 settembre 2022 (doc. AI pag. 449).
Del resto, con riferimento alle
diverse conclusioni del perito e del curante, il dr. __________ ha ben
illustrato la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il
fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa la capacità lavorativa siano
da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie e
ha precisato i motivi per i quali occorreva scostarsi dalla valutazione del
curante e del dr. __________. Come detto, egli ha tenuto conto di tutte le
problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti
l’insieme dei disturbi, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al
termine di un’analisi approfondita che ha incluso tutti i referti medici dei
curanti.
Occorre peraltro in questa sede
nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle
risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili
non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente
pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF
8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
Infine per quanto concerne la
velata allusione riguardo al fatto che la ricorrente sarebbe stata valutata dal
perito sulla base di due soli colloqui, va fatto osservare che il dr. __________
l’ha peritata per quasi tre ore complessive (doc. AI pag. 364), lasso di tempo ritenuto
da lui verosimilmente sufficiente per conoscere una persona e farsi un'idea
anche di una complessa situazione psichica. Inoltre va fatto presente che lo
specialista ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta
nell’inserto, inclusi i rapporti degli psichiatri curanti allestendo quindi un
rapporto peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status
psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle diagnosi
come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa.
In merito alla durata della
perizia, va inoltre ricordato che il Tribunale federale ha già più volte
ricordato che il tempo impiegato per una visita psichiatrica deve essere
adeguato all’interrogativo e alla psicopatologia da valutare (cfr. STF 44/2017
del 9 maggio 2017, consid. 4.3., pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75;
8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid. 3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35
con riferimenti) e che il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in SZS/RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti), ciò che è il caso, come detto, con la perizia del __________. La
critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica, non modifica
quindi la valutazione specialistica.
2.10
Sulla base di quanto esposto ai considerandi
che precedono, dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia
dell'assicurata rappresentano sostanzialmente un diverso apprezzamento delle
ripercussioni sulla capacità lavorativa e in parte del quadro diagnostico del
medesimo quadro patologico, esse non permettono in alcun modo di distanziarsi
dalla valutazione operata dal perito del __________ e dal medico SMR, che l’ha
avallata. In particolare, come affermato dall’Ufficio AI, i curanti nelle loro
varie prese di posizione non hanno fornito spiegazioni convincenti circa le
discrepanze evidenziate né hanno, come detto, presentato indizi concreti atti a
minare l’affidabilità della perizia.
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; Spira, La preuve en
droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2),
ritenuto che il solo fatto che uno
o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del
20.
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,
entrambe con i rinvii alla giurisprudenza ivi menzionati; sia pure evidenziato
che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…)
il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto
dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto
valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al
contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami
che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per
cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso
di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del
10.
febbraio 2017, consid. 4.2)).
Occorre quindi concludere
che l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi
che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili
le conclusioni del perito del __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI,
dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione
contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha
prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la
presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla
perizia e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va qui ricordato che se da una
parte la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che tale principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, ove
ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
Del resto val la pena di
nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. ___________ sono stata avallate
integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI
risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici
per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi
ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo
modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e
assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve
così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa
invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando la perizia
del __________ e la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli
atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.3. e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno
alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221, 125 V 195 consid. 2 e
riferimenti) che successivamente alla decisione del 26 settembre 2019 alla
ricorrente vada riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% unicamente nei
periodi di degenza presso la __________, ovvero dal 6 al 19 giugno 2020, dal 22
al 29 gennaio 2021 e dal 25 febbraio al 5 marzo 2021 (oltre che dal 17 al 25
maggio 2022), mentre che nei restanti periodi ella va considerata abile in
misura del 60% in ogni attività.
Alla luce delle risultanze di cui
sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene
quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si
renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non
abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia
fatta eseguire dall’amministrazione, la richiesta subordinata di essere fatta
oggetto di un nuovo accertamento medico, va disattesa.
2.11
Per quel che
concerne l’aspetto economico, il calcolo del grado d’invalidità operato
dall’amministrazione non può che essere confermato. L’assicurata è stata
valutata dalla consulente professionale nel rapporto del 5 aprile 2022 come
segue:
" Formazione
professionale ed esperienza professionale
Attestato professionale di modellista in __________ ottenuto nel
1986.
Per 18 anni imprenditrice nel settore tessile nel paese di
origine.
Decide allora di spostarsi in Svizzera per lavorare nel settore
alberghiero, prima a __________ dove svolge la stagione invernale per alcuni
anni. Il resto dell'anno lavorava presso un ristorante come aiuto buffet e
ausiliaria di pulizia. Per due ore al giorno, in concomitanza, lavorava come
ausiliaria di pulizia presso la _________. Successivamente ha trovato lavoro
come aiuto magazziniere presso la __________ a __________ nel periodo in cui
era governante e aiuto domestico per i signori __________ di __________. Al
termine di questo impiego trova lavoro presso il Ristorante __________ di __________.
Attività lasciata a causa di pressioni dell'ex compagno. Trova poi impiego per
la stagione estiva alla __________ di __________, poi il ristorante chiude
definitivamente. Si è poi iscritta in disoccupazione. Interviene un periodo di
profonda crisi con ricovero ospedaliero nell'ottobre 2017. L'attività lucrativa
non è più stata ripresa.
(…).
Assenza di limiti funzionali organici.
Tende, quando sottoposta a maggior stress, a causa dell'elevarsi
dell'ansia oltre ad un livello utile a favorire la performance, a procrastinare
e limitare gli impegni in modo auto conservativo; per la bassa soglia ansiogena,
per la scarsa tolleranza alia frustrazione e l'assunzione di una posizione
regressiva che ha portato ad un disinvestimento sul piano socio relazionale e
lavorativo da parte dell'assicurata, la sua capacità di adattamento risulta
ridotta; persistenza ridotta non tanto per l'astenia quanto per la
discontinuità lavorativa, che dovrebbe essere tollerata all'interno
dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe essere minimizzata con un tempo di
lavoro ridotto.
Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili
adeguate senza (ri)formazione specifica
Siamo in presenza di un'assicurata di 54 anni che presenta una IL
40% nell'attività abituale e in attività adeguate allo stato di salute.
I limiti funzionali indicati a livello medico teorico e basati
sulle conclusioni peritali fanno riferimento alla categoria svizzera dei safari
RSS in relazioni ad attività semplici e non qualificate. Oltre all'attività di
riferimento, possiamo citare le seguenti attività per le quali l’assicurata sarebbe
direttamente reintegrabile:
-
Addetta all'imballaggio di prodotti finiti su postazione fissa, non in
produzione continua
-
Addetta all'etichettatura di prodotti finiti a cottimo con possibilità
di svolgere l'attività in postazione individuale
-
Addetta all'imbottigliamento nel centro del circuito ove deve
controllare esclusivamente che non vi siano fuoriuscite di liquidi e in quel
caso avvisare chi di dovere premendo un pulsante
-
Addetta alla produzione in postazione autonoma nel montaggio di piccoli
ingranaggi metallici
Sul mercato del lavoro esistono dunque sufficienti attività per le
quali l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabile senza la necessità del
nostro supporto specifico.
(…).
Chiusura del caso o applicazione provvedimenti d'integrazione:
La tipologia di attività esigibili non richiede la messa in atto
di provvedimenti di integrazione classici, per contro, su richiesta, si resta a
disposizione per un aiuto al collocamento a favore dell'assicurata.” (doc. AI
pag. 411)
Ammessa quindi un’inabilità
lavorativa del 40% in ogni attività per il periodo dal 27 settembre 2019 (fatti
salvi i periodi di ricovero presso la __________), sulla base del calcolo
eseguito dalla medesima consulente l’Ufficio AI per determinare il grado
d’invalidità ha proceduto al raffronto dei redditi mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.2).
Ha quindi correttamente raffrontato un reddito da valida di
fr. 52’021 (salario lordo medio nazionale statistico mediamente percepito dalle
donne per un'attività nella categoria 55-56 relativo ad attività nell’ambito
della ristorazione, livello di qualifica 1, riportato su un orario medio di
lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2018 nel settore
privato, inclusa la tredicesima e aggiornato al 2020) con quello da invalida di fr. 33'383 [ottenuto deducendo da fr. 55'638 (pari al
salario lordo medio nazionale statistico mediamente percepito dalle
donne per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di
lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2018 nel settore
privato, inclusa la tredicesima e aggiornato al 2020) il 40% (inabilità
lavorativa)] e ottenendo quindi un
grado d’invalidità del 35.8%, arrotondato al 36% (52’021 – 33'383 x 100 : 52’021).
Tale modo di procedere è
rispettoso della giurisprudenza in materia, avendo segnatamente applicato correttamente i dati
salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica giusta la
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare la STF 9_501/2013
del 28 novembre 2013: cfr. anche DTF 134
V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti; 142 V 178, in particolare
consid. 2.5.7; 128 V 174; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). Inoltre, come
con pertinenza osservato dall’amministrazione, anche aggiornando i dati
salariali al 2021, l’esito della vertenza non cambierebbe.
2.12
L'insorgente non contesta il
confronto dei redditi in quanto tale e nemmeno i salari applicati
dall’amministrazione, ma contesta la mancata applicazione di una riduzione
sociale sul reddito da invalida e ne auspica una di almeno il 20%. In
particolare ritiene che l'Ufficio AI avrebbe dovuto considerare che
notoriamente le persone con problemi di salute guadagnano meno di quelle sane. Andrebbe
inoltre considerata la ridotta capacità per l’assicurata di conservare nel
tempo un lavoro, ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che nel corso degli
ultimi anni lavorativi ella non sarebbe più riuscita a tenere un lavoro nel
tempo a causa del suo stato di salute.
2.12.1
Ora, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili
in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e
8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale
federale ha ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido
è stabilito in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non
debba subire una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito
(limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere
valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto,
facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra
procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni
caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.
5.2
pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2
pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb
pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,
ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi
pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità
amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a
dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 con riferimento). L'Alta Corte si è così espressa al consid. 5.2:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 81).”
Inoltre il Tribunale federale ha pure sottolineato quanto segue:
" 4.4.4.
Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso
concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona
assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può
sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in
maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF
135.
V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche
già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire
ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un
conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato
siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica
anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva
dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una
serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre
parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni
funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono
essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019
consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.
6.3.2).".
Del resto la riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A detta della nostra Massima Istanza, è
soltanto l’adempimento pieno di tutte le condizioni del caso (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al
25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3;
Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo
2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).
Il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica
ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea
di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né
un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione
particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b). Inoltre, l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione
del livello di qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate
le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore
età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF
8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Il TF ha pure ribadito che
allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno, ma con una flessione
del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione
della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore
riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le
taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que
lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une
diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation
de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un
abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2;
8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF
9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4; cfr. anche STF 9C_635/2016
del 14 dicembre 2016 consid. 4.3).
2.12.2
Per venire alla concreta fattispecie,
con il menzionato rapporto 5 aprile 2022 la consulente CIP, esaminate le
circostanze specifiche concrete, tenuto conto dell’assenza di limitazioni
funzionali rilevate dal perito e confermate dal SMR, malgrado la ridotta
capacità di adattamento a motivo della componente ansiogena (“tende, quando
sottoposta a maggior stress, a causa dell'elevarsi dell'ansia oltre ad un
livello utile a favorire la performance, a procrastinare e limitare gli impegni
in modo auto conservativo; per la bassa soglia ansiogena, per la scarsa
tolleranza alia frustrazione e l'assunzione di una posizione regressiva che ha
portato ad un disinvestimento sul piano socio relazionale e lavorativo da parte
dell'assicurata, la sua capacità di adattamento risulta ridotta; persistenza
ridotta non tanto per l'astenia quanto per la discontinuità lavorativa, che
dovrebbe essere tollerata all'interno dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe
essere minimizzata con un tempo di lavoro ridotto”, doc. AI pag. 412), non
ha ritenuto di applicare alcuna riduzione sul reddito da invalida, non
essendoci limiti per attività leggere né altri svantaggi salariali derivati da
contingenze particolari (doc. Ai pag. 406 segg).
Fatte le precitate premesse, ricordato
il riserbo di cui deve dare prova il giudice
delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo TCA ritiene
che, negando l’applicazione di decurtazioni sul reddito da invalida, l’amministrazione
non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, l’assicurata non
avendo addotto motivi pertinenti che le permettano di sostituire il suo
apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b), rispettivamente
altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul
reddito statistico da invalida non emergono dagli atti all’inserto.
Non meritano in
particolare accoglimento le censure sollevate in modo generico dalla
ricorrente, la quale ritiene che l’Ufficio AI dovrebbe applicare al reddito
ipotetico da invalida deduzioni sociali nella misura di almeno il 20% per
tenere adeguatamente conto di tutte le difficoltà concrete che avrebbe per
ottenere un reddito da invalida statistico pieno.
Sottolinea poi l’importanza
delle deduzioni sociali da operare sui redditi statistici al fine di
concretizzare quanto possibile il reddito da invalida e di rispettare il
principio del parallelismo dei redditi, e considerare diverse caratteristiche
personali e professionali che giustificano una riduzione del salario mediano
nel caso specifico. A sostegno della sua tesi egli richiama la STF del 9
marzo 2022 (STF 8C_256/2021) pubblicata il DTF 148 V 174 in tema di determinazione
del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7.
Ora, da tale riferimento
giurisprudenziale nulla può dedurre la ricorrente a suo favore. Con la citata
sentenza la Corte federale ha in effetti preso esaustiva posizione in materia
giungendo tuttavia alla conclusione che la giurisprudenza attualmente
applicabile (e ricordata sopra e alla quale ha fatto rigorosamente riferimento
l’Ufficio AI nel calcolo del grado d’invalidità della ricorrente) merita
conferma, escludendo di apportare delle modifiche, segnatamente con riferimento
al tema del calcolo del grado d’invalidità sulla base dei salari determinati
con le tabelle RSS. Nel comunicato stampa reso il 9 marzo 2022 in
merito a tale pronuncia il TF ha affermato:
" Determinazione
del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7 cambiamento di
giurisprudenza non opportuno.
Il Tribunale federale non ritiene opportuno un cambiamento della
sua giurisprudenza in vigore finora relativa al computo del grado d’invalidità
sulla base dei salari determinati con le tabelle RSS. Non vi sono serie ragioni
oggettive per una modifica della prassi. Gli strumenti di correzione applicati
finora sono di importanza fondamentale per la corretta determinazione del grado
d'invalidità. Un cambiamento dì prassi in questo momento, con riferimento alle
modifiche entrate in vigore il 1. gennaio 2022 della legge federale e
dell'ordinanza sull’assicurazione per l'invalidità, non sarebbe comunque
opportuno.
Il grado d'invalidità di una persona è di regola determinato
mediante un confronto dei redditi: il reddito che la persona invalida
effettivamente guadagna o potrebbe guadagnare dopo l'insorgere dell'invalidità
con un'attività ragionevole (reddito da invalido) viene confrontato con il
reddito che tale persona avrebbe potuto conseguire se non fosse' divenuta
invalida (reddito da valido). Il grado d’invalidità è determinato sulla base
della perdita di guadagno calcolata in questo modo. Se sono disponibili cifre
concrete - ovvero se la persona interessata esercitava un'attività lucrativa
prima o l'esercita dopo l'insorgere dell'invalidità - queste cifre sono
generalmente utilizzate come base. Se invece la persona invalida non lavora o
non ci si può ragionevolmente attendere che lavori, si può ricorrere,
conformemente alla giurisprudenza vigente, alle tabelle dei salari previsti
dalla RSS (Rilevazione della struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, che ha luogo ogni due anni). Il valore mediano dei salari lordi
standardizzati è di regola da prendere come base (valore mediano = valore
centrale, la metà guadagna meno, l'altra metà guadagna di più). Quando si
applicano le tabelle dei salari per determinare il reddito da invalido, per
legge si prende come base un "mercato del lavoro equilibrato” (equilibrio
tra domanda e offerta di forze lavoro) e non la situazione concreta del mercato
del lavoro. Tenendo conto del caso individuale, una deduzione sociale
("deduzione per circostanze personali e professionali") può essere
operata dal reddito derivante dalle tabelle fino, a un massimo del 25 %.
Un'ulteriore correzione è possibile se la persona interessata, prima che si
verificasse l'invalidità, percepiva già involontariamente un reddito significativamente
inferiore alla media per motivi non legati all'invalidità
("parallelismo”). Nel caso in rassegna, una persona censura la
determinazione del suo grado d'invalidità stabilito secondo questa prassi in
applicazione del diritto Al in vigore fino al 31 dicembre 2021. Essa sostiene
che la giurisprudenza in questo ambito è discriminatoria. Secondo gli studi
scientifici più recenti, le persone disabili si troverebbero sistematicamente
in una situazione peggiore con l'applicazione del valore mediano dei salari RSS.
I salari della tabella rifletterebbero in gran parte i salari delle persone
sane. Per tener conto adeguatamente delle conseguenze della disabilità in
termini di reddito da invalido ipotetico, gli esperti suggeriscono, tra
l'altro, di utilizzare il quartile più basso dei salari della tabella (quartile
più basso = valore del quarto, un quarto guadagna meno, tre quarti guadagnano
di più) invece del valore mediano. Inoltre, le tabelle dovrebbero essere
redatte sulla base di attività adeguate e le deduzioni chiare e realistiche dal
salario della tabella dovrebbero essere stabilite immediatamente. Nella sua
deliberazione pubblica di mercoledì, il Tribunale federale respinge il ricorso.
Le ragioni addotte non giustificano un cambiamento di giurisprudenza. La determinazione
del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il
concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali,
LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente
alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute.
Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece
opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato
del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era
stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in
conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in
considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente
ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile
si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle
RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima
ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le
aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato
del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS,
che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del
Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per
determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona
invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità Lavorativa residua
solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro
equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una
decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali")
fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di
correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto
possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze
personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente
rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.
Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve
anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i
redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da
invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per
mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi
non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza -
segnatamente in considerazione della modifica dal 1. gennaio 2022 della legge
federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità - non possa
svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo
momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione
ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna.”
Una modifica dell’attuale prassi
di calcolo del grado di invalidità non appare pertanto (ancora) opportuna.
Per quanto riguarda la presente
fattispecie, nulla quindi ne può dedurre la ricorrente. Come detto, nella
fattispecie degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetta
l'assicurata è già stato debitamente tenuto conto nella valutazione della
capacità lavorativa medico-teorica, mentre che non si ravvisano ulteriori
circostanze personali giustificanti una riduzione del salario statistico
mediano.
Questo Tribunale ritiene di non
doversi scostare da tale valutazione che appare rispettosa della giurisprudenza
in materia, confermata dalla recente sentenza del TF.
Del resto, va ricordato che
l’assicurata, cittadina _________ in Svizzera dal 2008 e ben integrata, ha 54
anni, età decisamente non avanzata, e le affezioni invalidanti, di esclusiva
origine psichiatrica, permettono, come definito dagli accertamenti peritali
eseguiti e di cui si è detto sopra, una capacità lavorativa del 60% sia nell’attività
abituale che in altre attività adatte. Come considerato dalla consulente
professionale, il tessuto lavorativo ticinese offre sufficienti opportunità di
lavoro. Oltre all'attività di riferimento, l’assicurata sarebbe peraltro direttamente
(ossia senza riformazione specifica) reintegrabile in diverse attività, quali
ad esempio come addetta all'imballaggio di prodotti finiti su postazione fissa,
non in produzione continua, addetta all'etichettatura di prodotti finiti a
cottimo con possibilità di svolgere l'attività in postazione individuale, addetta
all'imbottigliamento nel centro del circuito, o come addetta alla produzione in
postazione autonoma nel montaggio di piccoli ingranaggi metallici (doc. AI pag.
411).
In
ogni modo, sia sottolineato circa il fattore età che il Tribunale federale ha
più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a
lavoratori ausiliari, fattore che non solo non si ripercuote negativamente sul
reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr.
“(…) auf
dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9
S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008,
E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)”; STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008.
consid. 8.3; in questo
senso, si vedano pure STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3 e
8C_361/2011 del 20 luglio 2011).
Va
poi osservato che la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori
decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello 1 attività semplici e ripetitive di tipo fisico o manuale) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).
Per il resto non è stato
comprovato in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato
equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che la
ricorrente subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore
alla media.
Anzitutto, con riferimento alle
allegazioni della ricorrente, l’amministrazione ha pure con pertinenza
osservato che dall’accertamento psichiatrico peritale e in particolare dalla “valutazione
di capacità risorse e problemi”, secondo schema Mini ICF-APP, è emerso che
quanto al campo della “persistenza” l’interessata presentava un grado di
disabilità solo moderato, “non tanto per l'astenia quanto per la
discontinuità lavorativa, che dovrebbe essere tollerata all'interno
dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe essere minimizzata con un tempo di
lavoro ridotto” (doc. AI pag. 395; cfr. al consid. 2.8). Alla luce di
questo risultato appare poco plausibile l’asserzione per cui l’assicurata non
potrebbe accedere ad un’attività lavorativa.
Nemmeno può essere seguita la
ricorrente laddove ritiene in sostanza che in ragione dei suoi limiti non
possiederebbe più una capacità al lavoro economicamente sfruttabile sul mercato
del lavoro. Come anticipato, gli accertamenti medici hanno escluso la presenza
di limitazioni somatiche funzionali per l’assicurata, il dr. __________ del
SMR, nel rapporto finale del 9 febbraio 2022, che ha fatto proprie le
conclusioni del perito dr. __________, ha ammesso “unicamente” dei limiti, da
ascrivere alle crisi di ansia, con capacita di adattamento e persistenza
ridotta (che tuttavia secondo il perito dovrebbe essere tollerata e minimizzata
con un tempo di lavoro ridotto; doc. AI pag. 402). Di tali limiti è tuttavia
già stato adeguatamente tenuto conto nella valutazione della capacità
lavorativa medico-teorica, ridotta appunto nella misura del 40%.
Quanto poi al fatto che secondo
l’insorgente andrebbe considerata, mediante una relativa riduzione, la sua
effettiva e ridotta capacità di conservare nel tempo un lavoro, ciò che sarebbe
dimostrato dal fatto che nel corso degli ultimi anni lavorativi non sarebbe più
riuscita a mai tenere un lavoro nel tempo, anche tale allegazione non può venir
considerata. Come con pertinenza osservato dall’Ufficio AI, dall’istruttoria è
emerso che l’assicurata durante le sue giornate riesce a rimanere attiva e che
i ricoveri subiti (innescati soprattutto dal consumo occasionale di etile; cfr.
complemento peritale del 14 settembre 2022) non creano un quadro per cui le
risorse dell'interessata non possono essere attivate per mancanza di stabilità.
A ragione l’amministrazione ha osservato che il succitato comportamento, unito
alle pregresse capacità di adattamento nei cambi degli impieghi elencati
nell'estratto conto individuale (cambi che l’assicurata non ha mai, prima
d’ora, affermato essere stati causati dai danni alla salute, ma al contrario da
altri fattori; cfr. “anamnesi lavorativa” della perizia del __________, doc. AI
pag. 380), suffragano pienamente la valutazione della consulente professionale.
Infine, pure a ragione è stato ricordato che all'assicurata non sono unicamente
accessibili attività leggere, che la riduzione della sua capacità di
adattamento (come detto già presa in conto nella graduazione dell'inabilità al lavoro
medico-teorica) non influenza ulteriormente lo svolgimento di attività adeguate
(cfr. il DTF 146 V 16 consid. 4.1) come pure il fatto che le lavoratrici a
tempo parziale non presentano dei discapiti economici riferiti al rapporto tra
tempo di lavoro e salario mediamente percepito.
In altre parole, le
addotte limitazioni non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel
mondo equilibrato del lavoro.
Fatte
queste premesse, ribadito il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte
ritiene che omettendo di operare una decurtazione sul salario d’invalida
teorico l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento. Non è quindi giustificabile di applicare ulteriori
riduzioni per i fattori citati dall’assicurata.
Infine, va ancora osservato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. anche la STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Considerato come all’assicurata
siano ancora accessibili sia la sua attività abituale che altre attività
adeguate che non richiedono delle particolari conoscenze professionali, potendo
perciò ella essere subito attiva dopo una breve introduzione teorica e concreta
direttamente sul posto, e ciò anche se le attività lucrative indicate esulano
dal suo ambito consueto lavorativo, a ragione la consulente professionale non
ha ritenuto necessario mettere in atto provvedimenti di integrazione
professionale. A ragione in ogni modo l’Ufficio AI ha sottolineato di restare a
disposizione, su richiesta dell’assicurata, per fornire un aiuto al
collocamento (cfr. gli artt. 18-18c LAI), sottolineando che “con tale
misura, in presenza di un posto di lavoro concreto, alla stessa può ad esempio
essere accordato un lavoro a titolo di prova valente quale strumento di
riallineamento al lavoro. In detta ipotesi, l'assicurata potrebbe quindi essere
accompagnata nella fase iniziale di apprendimento delle nuove (ma successivamente
ripetitive) mansioni pratiche cui si è considerato esigibile lo svolgimento.
Agire che pallierebbe altresì l'iniziale lentezza esecutiva, rispettivamente le
iniziali difficoltà di adattamento e di persistenza” (doc. V).
Alla luce di quanto precede, questo
Tribunale ritiene che non vi sia alcun motivo per sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione non
concessa, considerato come l’agire dell’amministrazione sia senza dubbio entro
i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.13
Ritenuto che il grado d’invalidità (del
36%) corrispondente ad un’incapacità lavorativa del 40% in ogni attività non
raggiunge il tasso minimo pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per
concedere il diritto a prestazioni, malgrado l’accertato peggioramento delle
condizioni rispetto all’ultima decisione di diniego del 26 settembre 2019.
La decisione contestata merita pertanto
conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.14
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza
giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.
2.15
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA
nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi
patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto
al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina
della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la
concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si
trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V
202.
consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si
trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un
fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.
7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Il gratuito patrocinio, sia in
ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo
ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al
registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio
2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid.
4.2
citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per
quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta
di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4
= SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dai relativi
documenti allegati risulta che la ricorrente, divorziata e senza
attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale (V). L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un rappresentante legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso
non pareva essere considerato privo di fondamento.
Il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;
DTF 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il momento esonerata dal
pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del
20.
giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
accolta.
§ Di
conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio tramite l’avv. RA 1.
3.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr.
500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti