32.2022.75
Prima domanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medico-teorica che ha escluso la presenza di affezioni invalidanti
7 febbraio 2023Italiano25 min
stenosi intestinali, enterorragie importanti condizionanti grave anenimizzazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.75
BS/sc
Lugano
7 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 settembre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1982, nel dicembre 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 3,
se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti
dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Raccolta
la documentazione medica, con annotazioni 10 agosto 2022 il dr. med. __________
del SMR ha accertato che l’assicurata è portatrice di una patologia cronica
intestinale (ileocolite di Crohn) senza complicazioni ed attualmente ben
compensata dalla terapia in atto. Il sanitario ha inoltre rilevato che non sono
stati attestati periodi d’incapacità lavorative (doc. 23).
Con
annotazioni 21 settembre 2022 il medico SMR ha poi ritenuto ininfluente il rapporto
31 agosto 2022 del medico curante, dr. med. __________ (doc. 26), confermando la
propria valutazione del 10 agosto 2022 (doc. 28).
Di
conseguenza, con decisione 23 settembre 2022, debitamente preavvisa l’11 agosto
2022, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando
l’assicurata un danno alla salute causante un’incapacità lavorativa di lunga
durata (doc. 30).
1.3. L’assicurata,
rappresentata dalla sua curatrice, è tempestivamente insorta contro suddetta
decisione, chiedendone l’annullamento e postulando una nuova rivalutazione
medica. Essa sostiene che “non può lavorare in modo costante per motivi di
peggioramento verificatosi soprattutto tra il 2021 ed il 2022”. A sostegno
di quanto affermato l’insorgente ha prodotto il rapporto 18 ottobre 2022 della
dr.ssa med. __________ nonché il già citato scritto 31 agosto 2022 del medico
curante. Contestualmente l’assicurata ha chiesto di essere esonerata dal pagamento
delle spese di giustizia.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Dopo
aver esaminato, per il tramite del SMR (cfr. annotazioni 2 novembre 2022), il
nuovo rapporto medico, l’amministrazione ha ribadito la correttezza della
decisione impugnata.
considerato in diritto
in ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni inoltrata da RI 1 nel dicembre 2021.
Va qui
rilevato che dal 1° gennaio 2022, dopo l’emissione della decisione contestata
(23 settembre 2022), è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per
contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In
tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite
nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le
condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di
almeno 5 punti percentuali)”.
Infine,
secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto
applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a
tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Nel
caso concreto, ai fini del diritto applicabile, ammettendo per ipotesi di
lavoro l’inizio della durevole incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 4 LAI al
mese di luglio 2021 (momento della prima recidiva della malattia), l’anno di
carenza ex art. 29 cpv. 1 LAI terminerebbe nel luglio 2022. Inoltre, l’inizio
dell’eventuale diritto alla prestazione non sarebbe sorto prima del giugno
2022, ossia 6 mesi dal deposito della domanda di prestauzioni nel dicembre 2021
(art. 29 cpv. 1 LAI).
Per
questi motivi è applicabile il diritto entrato vigore il 1° gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411,
n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con
il nuovo art. 28b LAI, entrato in vigore al 1° gennaio 2022, il legislatore ha
voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la
determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde
al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre,
circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali
sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nel
caso concreto questo TCA condivide le motivazioni del consulente IP che ai fini
dell’AI considera la ricorrente salariata al 100%. A tal riguardo nel rapporto
11 agosto 2022 il consulente ha rilevato che l’assicurata prima della nascita
del figlio (2013) lavorava, che è nubile, che ha un figlio che oramai ha più di
9 anni e che ha problemi economici ed è al beneficio dell’assistenza dal 2016 (doc.
AI 25). Queste circostanze non le avrebbero impedito, senza il danno alla
salute (che, come si vedrà nel seguito, non è di natura invalidante), di
cercare un’occupazione per far fronte al proprio sostentamento e a quello del
figlio.
Nell’ambito
dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha raccolto la necessaria documentazione medica (cfr.
Fatti
i rapporti 15 marzo 2022 del medico curante, dr. med. __________ [doc. 18]; 6
aprile 2022 della dr.ssa med. __________, specialista in gastroenterologia
[doc.
17]; 18 marzo e 15 aprile 2022 del dr. med. __________, anche lui
gastroenterologo [doc. 18]) che è stata valutata dal SMR. Come accennato, con
annotazioni del 10 agosto 2022 il dr. med. __________ del SMR ha concluso per
una patologia cronica intestinale (ileocolite di Crohn) senza complicazioni
attualmente ben compensata dalle terapie in atto. Egli ha poi rilevato che “non
sono mai stati attestati periodi di IL” e che “risulta chiaro che la
patologia intestinale è di tipo cronico pertanto soggetta a fasi di
recrudescenza peraltro ad oggi in assenza di complicazioni maggiori (es.
stenosi intestinali, enterorragie importanti condizionanti grave anenimizzazione
…) (doc. 23). Altre patologie non sono state riscontrate.
Con
osservazioni 6 settembre 2022 al progetto di decisione, la curatrice
dell’assicurata ha prodotto lo scritto 31 agosto 2022 del medico curante, dal
seguente tenore:
"
… vi segnalo che la paziente è
affetta da Morbo di Crohn, malattia cronica ad andamento continuo-rimettente,
con periodi di remissione seguiti da riacutizzazioni improvvise malgrado
terapia farmacologica tuttora in corso (seguita regolarmente dalla Dr.ssa __________
gastroenterologa), che limitano fortemente la paziente nell’attività lavorativa.
Si richiede, pertanto la revisione del progetto di
decisione AI per una eventuale rendita di invalidità, magari coinvolgendo
periti nel settore a vostra discrezione.
Qualora lo riteniate opportuno, sarò lieto di fornirvi
ulteriori informazioni in merito previo consenso della paziente.” (pag. 79
incarto AI)
A
tal riguardo, con annotazioni del 21 settembre 2022 il medico SMR ha pertinentemente
rilevato (sottolineatura del redattore):
"
Visto il nuovo certificato medico
del Dr.med. __________ datato 31.08.2022 (GED osservazioni 08.09.22) in cui
attesta la già nota patologia intestinale, senza menzionare limitazioni
funzionali e/o impedimenti oggettivi ed oggettivabili, attestando
empiricamente una ipotetica IL (mai attestata in precedenza) per generica
attività lavorativa e richiedendo una rendita, non può che essere ininfluente,
pertanto lo scrivente rinvia alla risposta SMR del 10.08.2022 che si conferma integralmente.”
(pag. 84 incarto AI)
Con
il ricorso la curatrice, oltre al succitato rapporto del medico curante, ha
allegato il rapporto 18 ottobre 2022 della dr.ssa med. __________. In quel
rapporto la specialista in gastroenterologia ha certificato (sottolineature del
redattore):
"
(…) che la signora RI 1 risulta
affetta da Morbo di Crohn a carattere non stenosante non penetrante (B1 sec.
Montreal) in terapia con farmaco biologico (Humira), la cui induzione è finita
a settembre 2021.
Tale terapia ha permesso un discreto controllo della
nota malattia infiammatoria intestinale che tuttavia, come è insito in
questo tipo di patologia, presenta un rischio difficilmente stimabile e
prevedibile di riacutizzazione. Infatti a febbraio 2022 abbiamo assistito ad un
peggioramento del quadro clinico e biochimico, confermato anche dall’esame
endoscopico, che ha necessitato di un nuovo ciclo di terapia corticosteroidea,
anch’essa non scevra da effetti collaterali, e di un’intensificazione del
dosaggio di Humira a 40 mg/settimana.
Inoltre, la necessaria terapia biologica pone la paziente
in uno stato di immunosoppressione con un incremento del rischio in particolare
di eventi infettivi.
Attualmente la paziente presenta un quadro clinico e
laboratoristico stabile con malattia in fase di remissione, effettuiamo
controlli regolari, ogni 3-6 mesi, e lo screening per i tumori maggiormente
associati all’utilizzo di farmaci biologici. Nonostante tali interventi è
dimostrato che il Morbo di Crohn possa avere un andamento fluttuante dei
sintomi con addominalgie e talvolta urgenza evacuativa, che potrebbero
portare la paziente a doversi assentare improvvisamente dall’attività
lavorativa e invece permetterle una normale attività professionale nei periodi
di benessere. Inoltre possono verificarsi delle recidive che richiedono in
alcuni casi il ricovero ospedaliero, come avvenuto in due occasioni a febbraio
2022 e due volte a luglio e agosto 2021.
Pertanto chiedo cortesemente di valutare tutti i
summenzionati elementi nel redigere una Decisione finale ai fini dell’AI.”
(doc. A4)
Pronunciandosi
in merito al suddetto rapporto, con annotazioni del 2 novembre 2022 il medico SMR
ha osservato (le sottolineature sono del medico stesso):
"
(…) Nello specifico caso, ricordo
che il farmaco Humira è un anticorpo monoclonale selettivo, utilizzato per
diverse patologie autoimmuni (artrite idiopatica, psoriasi a placche e Morbi di
Crohn ecc.) in età pediatrica ad un dosaggio variabile secondo il peso corporeo
e nello specifico di 20 mg fino a 40 kg, e di 40 mg di farmaco (somministrato 1
o 2 volte alla settimana) per peso superiore ai 40 kg ed età compresa tra 4 e
17 anni sia eventualmente negli adulti dopo una dose di carico (induzione)
variabile tra gli 80 a 160 mg/settimana.
È possibile, ovviamente, essendo un farmaco
immunodepressore (di lieve entità) contrarre più facilmente infezioni (nei
bambini) durante il trattamento con Humira.
Questo rischio può aumentare però solo se la funzione
polmonare del bambino è già compromessa e/o se vi sono gravi patologie
associate ad altri organi. Altri effetti collaterali noti e più frequenti
possono coinvolgere il sistema digestivo, come dolori addominali con nausea e
lieve vomito. Altri effetti meno gravi di Humira includono il sistema
neurologico, come un lieve mal di testa e/o vertigini.
Non concordo dunque anche con la seguente frase
attestata nel certificato dalla capoclinica del servizio di gastroenterologia __________:
Considerandi
“Inoltre, la necessaria terapia biologica pone la paziente in uno
stato di immunosoppressione con un incremento del rischio in particolare di
eventi infettivi”, poiché dal lato medico l’A.ta non si trova in una
condizione di immuno-soppressione conclamata nè da parte della malattia nè da
parte del farmaco utilizzato poiché si tratta di un farmaco (anticorpo)
selettivo ma semmai potrebbe esporre l’A.ta ad un solo “possibile rischio
infettivo” e per di più di lieve entità come ampiamente dimostrabile nella
letteratura scientifica (e lo ricorso ancora che si tratta di un farmaco
impiegato in età pediatrica su soggetti).
Infatti come attesta la stessa Dr.ssa med. __________: “Attualmente
la paziente presenta un quadro clinico e laboratoristico stabile con
malattia in fase di remissione, effettuiamo controlli regolari, ogni 3-6
mesi, e lo screening per i tumori maggiormente associali all’utilizzo di
farmaci biologici. Nonostante tali interventi è dimostrato che il Morbo di
Crohn possa avere un andamento fluttuante dei sintomi con addominalgie e
talvolta urgenza evacuativa, che potrebbero portare la paziente a doversi
assentare improvvisamente dall’attività lavorativa e invece permetterle una
normale attività professionale nei periodi di benessere. Inoltre possono
verificarsi delle recidive che richiedono in alcuni casi il ricovero
ospedaliero, come avvenuto in due occasioni a febbraio 2022 e due volte a
luglio e agosto 2021”.
Riscontrato dunque che si tratta di “normali” poussée
nel ciclo della nota patologia cronica intestinale non complicata e ben gestita
dalle sole terapie farmacologiche in atto le quali peraltro presentano (di cui
sopra) effetti collaterali simili al quadro di riacutizzazione
gastro-intestinale (quindi senza peraltro poterlo differenziare dal lato
clinico), come anche già definito nella seconda opinione del Dr.med. __________
(GED 21.04.2022), ritengo che si debba confermare integralmente il contenuto
della decisione formale AI del 23.09.2022 secondo la quale l’assicurata non
presenta un danno alla salute che causa un’incapacità lavorativa di lunga
durata in qualsivoglia attività lucrativa.” (doc. V1)
Esaminati
gli atti questo TCA non può che confermare le conclusioni del SMR, ossia che la
patologia di cui l’assicurata soffre non causa un’incapacità lavorativa di
lunga durata in qualsiasi attività lucrativa e non è quindi invalidante.
Certo,
non si misconosce che vi sono stati dei periodi di recidiva della malattia
cronica, alcune volte con ricoveri ospedalieri (agosto 2021 e febbraio 2022), ma
detti ricoveri si sono alternati a periodi di remissione come rilevato dalla
dr.ssa med. __________ nel citato rapporto del 18 ottobre 2022. Va comunque evidenziato
che la stessa sanitaria ha potuto riscontrare una stabilità della malattia in
fase remissiva e che la terapia seguita ha permesso “un discreto controllo
della nota malattia infiammatoria”.
Pertanto,
questo giudice non può che confermare quanto valutato dal SMR nelle annotazioni
2.
novembre 2022, ossia che “(…) si tratta di “normali” poussée nel ciclo
della nota patologia cronica intestinale non complicata e ben gestita dalle
sole terapie farmacologiche in atto (…)”.
Altre
patologie oltre al morbo di Crohn non sono state riscontrate. Difatti, nel
rapporto 18 marzo 2022 il dr. med. __________, specialista in medicina interna
e gastroenterologia al quale l’assicurata si è rivolta per un secondo parere
(cfr. al riguardo rapporto 15 aprile 2022 all’Ufficio AI, inc. AI pag. 60), ha
segnatamente concluso che “a livello ecografico non ho riscontrato patologie
a livello epatobiare o pancreatico rispettivamente altre cause per i fastidi
ricorrenti in emiaddome destro, con tutta la probabilità da imputare alla nota
ileo-colite Crohn. Al momento il decorso è abbastanza favorevole
(...)” (inc. AI pag. 67).
Né
del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica attestante la presenza
di un’incapacità lavorativa durevole ai sensi dell’art. 4 LAI (cfr. consid.
2.3). Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
Visto
quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR,
alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), è da
ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218
consid. 5.3), che l’assicurata non presenta un danno alla salute causante
un’incapacità lavorativa di lunga durata e quindi un’invalidità.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per
fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto l’esonero
dal pagamento di tasse e spese processuali.
2.7
Con riferimento
quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali
(cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un
avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere
esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nel
caso concreto, le condizioni per concedere l’esonero dal pagamento delle spese
sono date, poiché la vertenza non era sin dall’inizio priva di esito favorevole
e la ricorrente si trova in una situazione d’indigenza (percepisce delle
prestazioni dall’assistenza sociale; cfr. doc. II/1). Rimane riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione
economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. STFA del 15 luglio
2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6; cfr. anche art. 6 cpv. 1 Lag).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento
delle spese processuali che
sarebbero a suo carico (cfr. STF 9C_324/2017 del 6 luglio 2017, 9C_396/2013,
9C_397/2013, 9C_398/2013 del 15 ottobre 2013, I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente all’esonero dalle spese di procedura è accolta.
3.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese di fr. 500, sono a carico della ricorrente. A
seguito della concessione dell’esonero delle spese di giustizia, le stesse sono
per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti