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Decisione

32.2022.75

Prima domanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medico-teorica che ha escluso la presenza di affezioni invalidanti

7 febbraio 2023Italiano25 min

stenosi intestinali, enterorragie importanti condizionanti grave anenimizzazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.75

BS/sc

Lugano

7 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 settembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1982, nel dicembre 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 3,

se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti

dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

1.2. Raccolta

la documentazione medica, con annotazioni 10 agosto 2022 il dr. med. __________

del SMR ha accertato che l’assicurata è portatrice di una patologia cronica

intestinale (ileocolite di Crohn) senza complicazioni ed attualmente ben

compensata dalla terapia in atto. Il sanitario ha inoltre rilevato che non sono

stati attestati periodi d’incapacità lavorative (doc. 23).

Con

annotazioni 21 settembre 2022 il medico SMR ha poi ritenuto ininfluente il rapporto

31 agosto 2022 del medico curante, dr. med. __________ (doc. 26), confermando la

propria valutazione del 10 agosto 2022 (doc. 28).

Di

conseguenza, con decisione 23 settembre 2022, debitamente preavvisa l’11 agosto

2022, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando

l’assicurata un danno alla salute causante un’incapacità lavorativa di lunga

durata (doc. 30).

1.3. L’assicurata,

rappresentata dalla sua curatrice, è tempestivamente insorta contro suddetta

decisione, chiedendone l’annullamento e postulando una nuova rivalutazione

medica. Essa sostiene che “non può lavorare in modo costante per motivi di

peggioramento verificatosi soprattutto tra il 2021 ed il 2022”. A sostegno

di quanto affermato l’insorgente ha prodotto il rapporto 18 ottobre 2022 della

dr.ssa med. __________ nonché il già citato scritto 31 agosto 2022 del medico

curante. Contestualmente l’assicurata ha chiesto di essere esonerata dal pagamento

delle spese di giustizia.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Dopo

aver esaminato, per il tramite del SMR (cfr. annotazioni 2 novembre 2022), il

nuovo rapporto medico, l’amministrazione ha ribadito la correttezza della

decisione impugnata.

considerato in diritto

in ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni inoltrata da RI 1 nel dicembre 2021.

Va qui

rilevato che dal 1° gennaio 2022, dopo l’emissione della decisione contestata

(23 settembre 2022), è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando

alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,

il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per

contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione

in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro

desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,

pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt

sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In

tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite

nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le

condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di

almeno 5 punti percentuali)”.

Infine,

secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto

applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a

tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica

determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre

2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel

caso concreto, ai fini del diritto applicabile, ammettendo per ipotesi di

lavoro l’inizio della durevole incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 4 LAI al

mese di luglio 2021 (momento della prima recidiva della malattia), l’anno di

carenza ex art. 29 cpv. 1 LAI terminerebbe nel luglio 2022. Inoltre, l’inizio

dell’eventuale diritto alla prestazione non sarebbe sorto prima del giugno

2022, ossia 6 mesi dal deposito della domanda di prestauzioni nel dicembre 2021

(art. 29 cpv. 1 LAI).

Per

questi motivi è applicabile il diritto entrato vigore il 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411,

n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI, entrato in vigore al 1° gennaio 2022, il legislatore ha

voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la

determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde

al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali

sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Nel

caso concreto questo TCA condivide le motivazioni del consulente IP che ai fini

dell’AI considera la ricorrente salariata al 100%. A tal riguardo nel rapporto

11 agosto 2022 il consulente ha rilevato che l’assicurata prima della nascita

del figlio (2013) lavorava, che è nubile, che ha un figlio che oramai ha più di

9 anni e che ha problemi economici ed è al beneficio dell’assistenza dal 2016 (doc.

AI 25). Queste circostanze non le avrebbero impedito, senza il danno alla

salute (che, come si vedrà nel seguito, non è di natura invalidante), di

cercare un’occupazione per far fronte al proprio sostentamento e a quello del

figlio.

Nell’ambito

dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha raccolto la necessaria documentazione medica (cfr.

Fatti

i rapporti 15 marzo 2022 del medico curante, dr. med. __________ [doc. 18]; 6

aprile 2022 della dr.ssa med. __________, specialista in gastroenterologia

[doc.

17]; 18 marzo e 15 aprile 2022 del dr. med. __________, anche lui

gastroenterologo [doc. 18]) che è stata valutata dal SMR. Come accennato, con

annotazioni del 10 agosto 2022 il dr. med. __________ del SMR ha concluso per

una patologia cronica intestinale (ileocolite di Crohn) senza complicazioni

attualmente ben compensata dalle terapie in atto. Egli ha poi rilevato che “non

sono mai stati attestati periodi di IL” e che “risulta chiaro che la

patologia intestinale è di tipo cronico pertanto soggetta a fasi di

recrudescenza peraltro ad oggi in assenza di complicazioni maggiori (es.

stenosi intestinali, enterorragie importanti condizionanti grave anenimizzazione

…) (doc. 23). Altre patologie non sono state riscontrate.

Con

osservazioni 6 settembre 2022 al progetto di decisione, la curatrice

dell’assicurata ha prodotto lo scritto 31 agosto 2022 del medico curante, dal

seguente tenore:

"

… vi segnalo che la paziente è

affetta da Morbo di Crohn, malattia cronica ad andamento continuo-rimettente,

con periodi di remissione seguiti da riacutizzazioni improvvise malgrado

terapia farmacologica tuttora in corso (seguita regolarmente dalla Dr.ssa __________

gastroenterologa), che limitano fortemente la paziente nell’attività lavorativa.

Si richiede, pertanto la revisione del progetto di

decisione AI per una eventuale rendita di invalidità, magari coinvolgendo

periti nel settore a vostra discrezione.

Qualora lo riteniate opportuno, sarò lieto di fornirvi

ulteriori informazioni in merito previo consenso della paziente.” (pag. 79

incarto AI)

A

tal riguardo, con annotazioni del 21 settembre 2022 il medico SMR ha pertinentemente

rilevato (sottolineatura del redattore):

"

Visto il nuovo certificato medico

del Dr.med. __________ datato 31.08.2022 (GED osservazioni 08.09.22) in cui

attesta la già nota patologia intestinale, senza menzionare limitazioni

funzionali e/o impedimenti oggettivi ed oggettivabili, attestando

empiricamente una ipotetica IL (mai attestata in precedenza) per generica

attività lavorativa e richiedendo una rendita, non può che essere ininfluente,

pertanto lo scrivente rinvia alla risposta SMR del 10.08.2022 che si conferma integralmente.”

(pag. 84 incarto AI)

Con

il ricorso la curatrice, oltre al succitato rapporto del medico curante, ha

allegato il rapporto 18 ottobre 2022 della dr.ssa med. __________. In quel

rapporto la specialista in gastroenterologia ha certificato (sottolineature del

redattore):

"

(…) che la signora RI 1 risulta

affetta da Morbo di Crohn a carattere non stenosante non penetrante (B1 sec.

Montreal) in terapia con farmaco biologico (Humira), la cui induzione è finita

a settembre 2021.

Tale terapia ha permesso un discreto controllo della

nota malattia infiammatoria intestinale che tuttavia, come è insito in

questo tipo di patologia, presenta un rischio difficilmente stimabile e

prevedibile di riacutizzazione. Infatti a febbraio 2022 abbiamo assistito ad un

peggioramento del quadro clinico e biochimico, confermato anche dall’esame

endoscopico, che ha necessitato di un nuovo ciclo di terapia corticosteroidea,

anch’essa non scevra da effetti collaterali, e di un’intensificazione del

dosaggio di Humira a 40 mg/settimana.

Inoltre, la necessaria terapia biologica pone la paziente

in uno stato di immunosoppressione con un incremento del rischio in particolare

di eventi infettivi.

Attualmente la paziente presenta un quadro clinico e

laboratoristico stabile con malattia in fase di remissione, effettuiamo

controlli regolari, ogni 3-6 mesi, e lo screening per i tumori maggiormente

associati all’utilizzo di farmaci biologici. Nonostante tali interventi è

dimostrato che il Morbo di Crohn possa avere un andamento fluttuante dei

sintomi con addominalgie e talvolta urgenza evacuativa, che potrebbero

portare la paziente a doversi assentare improvvisamente dall’attività

lavorativa e invece permetterle una normale attività professionale nei periodi

di benessere. Inoltre possono verificarsi delle recidive che richiedono in

alcuni casi il ricovero ospedaliero, come avvenuto in due occasioni a febbraio

2022 e due volte a luglio e agosto 2021.

Pertanto chiedo cortesemente di valutare tutti i

summenzionati elementi nel redigere una Decisione finale ai fini dell’AI.”

(doc. A4)

Pronunciandosi

in merito al suddetto rapporto, con annotazioni del 2 novembre 2022 il medico SMR

ha osservato (le sottolineature sono del medico stesso):

"

(…) Nello specifico caso, ricordo

che il farmaco Humira è un anticorpo monoclonale selettivo, utilizzato per

diverse patologie autoimmuni (artrite idiopatica, psoriasi a placche e Morbi di

Crohn ecc.) in età pediatrica ad un dosaggio variabile secondo il peso corporeo

e nello specifico di 20 mg fino a 40 kg, e di 40 mg di farmaco (somministrato 1

o 2 volte alla settimana) per peso superiore ai 40 kg ed età compresa tra 4 e

17 anni sia eventualmente negli adulti dopo una dose di carico (induzione)

variabile tra gli 80 a 160 mg/settimana.

È possibile, ovviamente, essendo un farmaco

immunodepressore (di lieve entità) contrarre più facilmente infezioni (nei

bambini) durante il trattamento con Humira.

Questo rischio può aumentare però solo se la funzione

polmonare del bambino è già compromessa e/o se vi sono gravi patologie

associate ad altri organi. Altri effetti collaterali noti e più frequenti

possono coinvolgere il sistema digestivo, come dolori addominali con nausea e

lieve vomito. Altri effetti meno gravi di Humira includono il sistema

neurologico, come un lieve mal di testa e/o vertigini.

Non concordo dunque anche con la seguente frase

attestata nel certificato dalla capoclinica del servizio di gastroenterologia __________:

Considerandi

“Inoltre, la necessaria terapia biologica pone la paziente in uno

stato di immunosoppressione con un incremento del rischio in particolare di

eventi infettivi”, poiché dal lato medico l’A.ta non si trova in una

condizione di immuno-soppressione conclamata nè da parte della malattia nè da

parte del farmaco utilizzato poiché si tratta di un farmaco (anticorpo)

selettivo ma semmai potrebbe esporre l’A.ta ad un solo “possibile rischio

infettivo” e per di più di lieve entità come ampiamente dimostrabile nella

letteratura scientifica (e lo ricorso ancora che si tratta di un farmaco

impiegato in età pediatrica su soggetti).

Infatti come attesta la stessa Dr.ssa med. __________: “Attualmente

la paziente presenta un quadro clinico e laboratoristico stabile con

malattia in fase di remissione, effettuiamo controlli regolari, ogni 3-6

mesi, e lo screening per i tumori maggiormente associali all’utilizzo di

farmaci biologici. Nonostante tali interventi è dimostrato che il Morbo di

Crohn possa avere un andamento fluttuante dei sintomi con addominalgie e

talvolta urgenza evacuativa, che potrebbero portare la paziente a doversi

assentare improvvisamente dall’attività lavorativa e invece permetterle una

normale attività professionale nei periodi di benessere. Inoltre possono

verificarsi delle recidive che richiedono in alcuni casi il ricovero

ospedaliero, come avvenuto in due occasioni a febbraio 2022 e due volte a

luglio e agosto 2021”.

Riscontrato dunque che si tratta di “normali” poussée

nel ciclo della nota patologia cronica intestinale non complicata e ben gestita

dalle sole terapie farmacologiche in atto le quali peraltro presentano (di cui

sopra) effetti collaterali simili al quadro di riacutizzazione

gastro-intestinale (quindi senza peraltro poterlo differenziare dal lato

clinico), come anche già definito nella seconda opinione del Dr.med. __________

(GED 21.04.2022), ritengo che si debba confermare integralmente il contenuto

della decisione formale AI del 23.09.2022 secondo la quale l’assicurata non

presenta un danno alla salute che causa un’incapacità lavorativa di lunga

durata in qualsivoglia attività lucrativa.” (doc. V1)

Esaminati

gli atti questo TCA non può che confermare le conclusioni del SMR, ossia che la

patologia di cui l’assicurata soffre non causa un’incapacità lavorativa di

lunga durata in qualsiasi attività lucrativa e non è quindi invalidante.

Certo,

non si misconosce che vi sono stati dei periodi di recidiva della malattia

cronica, alcune volte con ricoveri ospedalieri (agosto 2021 e febbraio 2022), ma

detti ricoveri si sono alternati a periodi di remissione come rilevato dalla

dr.ssa med. __________ nel citato rapporto del 18 ottobre 2022. Va comunque evidenziato

che la stessa sanitaria ha potuto riscontrare una stabilità della malattia in

fase remissiva e che la terapia seguita ha permesso “un discreto controllo

della nota malattia infiammatoria”.

Pertanto,

questo giudice non può che confermare quanto valutato dal SMR nelle annotazioni

2.

novembre 2022, ossia che “(…) si tratta di “normali” poussée nel ciclo

della nota patologia cronica intestinale non complicata e ben gestita dalle

sole terapie farmacologiche in atto (…)”.

Altre

patologie oltre al morbo di Crohn non sono state riscontrate. Difatti, nel

rapporto 18 marzo 2022 il dr. med. __________, specialista in medicina interna

e gastroenterologia al quale l’assicurata si è rivolta per un secondo parere

(cfr. al riguardo rapporto 15 aprile 2022 all’Ufficio AI, inc. AI pag. 60), ha

segnatamente concluso che “a livello ecografico non ho riscontrato patologie

a livello epatobiare o pancreatico rispettivamente altre cause per i fastidi

ricorrenti in emiaddome destro, con tutta la probabilità da imputare alla nota

ileo-colite Crohn. Al momento il decorso è abbastanza favorevole

(...)” (inc. AI pag. 67).

del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica attestante la presenza

di un’incapacità lavorativa durevole ai sensi dell’art. 4 LAI (cfr. consid.

2.3). Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

Visto

quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR,

alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), è da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218

consid. 5.3), che l’assicurata non presenta un danno alla salute causante

un’incapacità lavorativa di lunga durata e quindi un’invalidità.

Visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per

fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto l’esonero

dal pagamento di tasse e spese processuali.

2.7

Con riferimento

quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali

(cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un

avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere

esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nel

caso concreto, le condizioni per concedere l’esonero dal pagamento delle spese

sono date, poiché la vertenza non era sin dall’inizio priva di esito favorevole

e la ricorrente si trova in una situazione d’indigenza (percepisce delle

prestazioni dall’assistenza sociale; cfr. doc. II/1). Rimane riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. STFA del 15 luglio

2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6; cfr. anche art. 6 cpv. 1 Lag).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento

delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (cfr. STF 9C_324/2017 del 6 luglio 2017, 9C_396/2013,

9C_397/2013, 9C_398/2013 del 15 ottobre 2013, I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente all’esonero dalle spese di procedura è accolta.

3.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese di fr. 500, sono a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell’esonero delle spese di giustizia, le stesse sono

per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti