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Decisione

32.2022.76

Ricorso contro decisione di rifiuto di rendita. Errore dell’Ufficio AI quo all’accertamento della capacità lavorativa (mancato distinguo tra IL in att. precedente e IL in att. adeguata). Adesione alla domanda dell’amministrazione di retrocessione atti. Ricorso accolto

20 dicembre 2022Italiano7 min

2. Le

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.76

jv/gm

Lugano

20 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 ottobre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1976 e da ultimo attivo quale assistente di cura, nell’ambito di un

intervento tempestivo ha depositato una domanda di prestazioni AI il 5/8 marzo

2021, adducendo affezioni invalidanti riconducibili ad un incidente

automobilistico occorsogli il 4 dicembre 2020 (docc. 44, 46-48 incarto AI).

1.2. L’Ufficio

AI, richiamato il formulario del datore di lavoro (doc. 49 incarto AI), quello

del medico curante (doc. 63 incarto AI), l’incarto LAINF (docc. 67 e 68 incarto

AI) ed attivato il consulente SIP che ha predisposto un corso di riorientamento

professionale (docc. 50, 53, 55-58, 60, 61, 64, 69 incarto AI), ha sottoposto

il caso al medico SMR dr. __________, che ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa (doc. 82 incarto AI):

% IL in attività abituale ed adeguata*

Periodi

Documenti di riferimento

100

26.03.2020

Rapporto del curante dr. __________ del 16.03.2022

(doc. 76 incarto AI)

Rapporti del medico fiduciario LAINF dr. __________

(neurochirurgo) del 16.08.2021 e 05.10.2021 (docc. 149 e 154 incarto AI)

0

12.05.2020

100

21.07.2020

0

22.07.2020

100

07.08.2020

0

27.08.2020

50

07.09.2020

0

15.09.2020

100

10.11.2020

0

19.11.2020

100

04.12.2020

50

15.12.2020

0

20.01.2021

100

27.01.2021

50

01.02.2021

0

28.02.2021

100

16.03.2021

0

01.11.2021

40

19.01.2022

0

22.01.2022

30

07.05.2022

0

12.05.2022

* riduzione della presenza.

1.3. Con

progetto di decisione del 23 agosto 2022, l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni adducendo che nei periodi 12.05.2020-20.07.2020,

15.09.2020-09.11.2020 e 01.11.2021-18.01.2022 vi è stata un’interruzione

notevole dell’incapacità lavorativa ex art. 29ter OAI, che la

decorrenza dell’anno d’attesa ex art. 28 LAI è (ri)cominciata dal 19 gennaio

2022 e sarebbe terminata nel gennaio 2023 e che, essendo stata accertata una

capacità lavorativa completa in ogni attività dal 12 maggio 2022, l’assicurato

non ha diritto ad una rendita d’invalidità e a provvedimenti professionali

(doc. 83 incarto AI).

L’assicurato

non ha presentato osservazioni al progetto e l’Ufficio AI lo ha confermato con

decisione del 3 ottobre 2022 (doc. 84 incarto AI).

1.4. Rappresentato

dall’avv. RA 1, l’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 3 ottobre 2022, postulandone l’annullamento.

Egli

adduce innanzitutto che i limiti funzionali constatati dal medico SMR sono

manifestamente incompatibili con la ripresa della sua attività abituale di

assistente di cura.

Rileva

inoltre che la ripresa dell’attività lavorativa al 100% dal 12 maggio 2022 non è

da intendersi quale riacquisizione della capacità lavorativa del 100% in quanto

il datore di lavoro lo ha temporaneamente dispensato dalle mansioni che

l’attività abituale comporta, proprio in ragione dei limiti funzionali

accertati.

In

ragione di quanto precede, l’insorgente ha formulato richiesta di provvedimenti

reintegrativi professionali (doc. I).

A

completazione dell’allegato ricorsuale, l’insorgente ha prodotto la

dichiarazione del datore di lavoro del 3 novembre 2022 che conferma la dispensa

dell’impiegato dal sollevare pesi in attesa della decisione definitiva

dell’Ufficio AI (doc. IV+1).

1.5. Con la

risposta di causa del 24 novembre 2022 l’amministrazione ha prodotto

l’annotazione SMR del 24 novembre 2022 secondo cui “[…] le IL […] sono

state erroneamente indicate anche per l’attività di assistente di cura. […]

Per cui

[…] tutte le IL successive al 26.03.2020 citate nel

rapporto medico SMR del 26.07.2022 sono da considerare solo per un’attività

adeguata, nel rispetto delle limitazioni funzioni indicate nello stesso.”.

Rilevato

che – contrariamente a quanto asserito nel progetto e nella decisione (cfr.

supra consid. 1.3.) – l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI era in

effetti decorso, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per poter

procedere alla graduazione dell’invalidità e all’eventuale (ri)valutazione del

diritto a provvedimenti reintegrativi (doc. VI +1).

1.6. Con

scritto del 29 novembre 2022 (doc. VIII) l’assicurato ha comunicato di

condividere la proposta dell’Ufficio AI.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni presentata dall’assicurato il 5/8 marzo 2021.

2.3. In

concreto, l’Ufficio AI ha rilevato che l’incapacità lavorativa accertata

successivamente al 26 marzo 2020 (cfr. supra consid. 1.2.) riguarda

esclusivamente l’attività adeguata ai limiti funzionali accertati e non, come

erroneamente indicato nel rapporto SMR, anche l’attività precedente di

assistente di cura. È dunque a ragione che l’amministrazione ha ammesso che

l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI era da considerarsi decorso,

postulando l’accoglimento del gravame con retrocessione dell’incarto per

procedere alla graduazione dell’invalidità e alla valutazione dell’eventuale

diritto a provvedimenti integrativi, come richiesto dall’insorgente.

Visto

quanto precede, questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il

gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal

ricorrente.

2.4. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in

causa da un avvocato, fr. 1'800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione del 3

ottobre 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai

considerandi.

Fatti

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti