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Decisione

32.2022.77

Soppressione in via di revisione di una rendita. Conferma della perizia pluridisciplinare e del grado d'invalidità non pensionabile. Tuttavia rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare l'effettiva esigibilità lavorativa dell'assicurata che da oltre 15 anni ha percepito una rendita intera

24 luglio 2023Italiano56 min

l’amministrazione ha prodotto le osservazioni 25 gennaio 2023 del __________ alla

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.77

BS

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 settembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1972, in passato

attiva quale impiegata a tempo parziale presso __________, nel 2002 ha

presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.

Eseguiti accertamenti medici –

fra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una psichiatrica

affidata alla dr.ssa __________ – ed economici – fra gli altri l’espletamento

di un’inchiesta per casalinghe – l’Ufficio AI, con decisione del 31 marzo 2005,

ha in un primo momento negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

A seguito delle contestazioni

avanzate dall’assicurata in sede di opposizione, l’Ufficio AI – sulla base

della valutazione del SMR del 19 settembre 2006 (con la quale il dr. __________

del SMR aveva considerato l’assicurata, dal profilo medico, in grado di

svolgere a partire dall’8 gennaio 2004 un’attività lavorativa nella misura del

50% per ragioni psichiatriche, con un’ulteriore riduzione del 30% per motivi

reumatologici) – con decisione su opposizione 22 marzo 2007 l’aveva posta al

beneficio di una rendita intera a partire dal 1° giugno 2002 (doc. 78, se non

indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio

AI prodotti con la risposta di causa).

1.2. Al termine della revisione

d’ufficio, intrapresa nel 2010, dopo aver svolto degli accertamenti medici ed

economici – in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del ____________

datata 25 agosto 2011 (doc. 106), cui ha fatto seguito un provvedimento

professionale, poi interrotto (doc. 119 e 137) – con progetto di decisione del

31 luglio 2013 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita, ritenendo

intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute tale da determinare un

grado di invalidità del 32% (doc. 140).

A seguito delle obiezioni

sollevate contro tale progetto di decisione, dopo avere predisposto ulteriori

accertamenti medici ed economici – in particolare una nuova perizia

pluridisciplinare _____________ dell’8 febbraio 2016 (doc. 199) e un’inchiesta

per casalinghe eseguita l’11 ottobre 2016 (doc. 205), completate dalle

considerazioni espresse dal SIP in data 7 e 12 novembre 2018 (doc. 217 e 218) –

con progetto di decisione del 13 febbraio 2019 (doc. 221), poi confermato con

decisione del 18 giugno 2019, l’Ufficio AI ha ribadito la soppressione della

rendita di invalidità alla luce di un grado di invalidità del 36%, con effetto

il primo giorno del secondo mese che segue l’intimazione della decisione (cfr.

art. 88bis cpv. 2 OAI) (doc. 233). Contro la decisione formale

l’amministrazione ha negato l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

In primo luogo l’amministrazione

ha indicato che “con decisione su opposizione del 22.3.2007 è stata

accordata una rendita intera dal 1.6.2002 con grado del 100% e dal 8.1.2004 il

grado di invalidità è stato erroneamente ridotto al 70%, invece che al 47% con

diritto ad un quarto di rendita. A titolo d’incapacità lavorative sia nelle

attività svolte prima del danno sia in altre attività adeguate allo stato di

salute, l’Ufficio AI ha ritenuto le seguenti percentuali: 40% dal 1° gennaio

2021, 60% dal 1° gennaio 2013, 100% dal 10 giugno 2014 e 50% dall’8 febbraio

2016 (momento del miglioramento), percentuali da ritenere quale riduzione di

rendimento su un’attività esercitata a tempo pieno.

Confrontando il reddito

statistico da valida nel settore della ristorazione (TA1 ramo 56) per

un’attività lavorativa al 100% (ex art. 27bis OAI) di fr. 48'303, con quello da

invalida, pure statistico, di fr. 25'819 – calcolato partendo dal dato

statistico in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 54'356, ridotto del

50% per ragioni mediche e di un ulteriore 5% per altre circostanze – l’Ufficio

AI ha stabilito una percentuale di limitazioni del 46.5% nell’attività

salariata (da ponderare alla quota parte del 62%, per un grado di invalidità

parziale del 28.8%), alla quale ha sommato la limitazione del 20%

nell’esecuzione delle mansioni casalinghe (da ponderare alla quota parte del

38%, per un grado di invalidità parziale del 7.6%), con un grado di invalidità

finale del 36.4%.

Il 9 agosto 2019 l’assicurata, ha

fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore, ha

chiesto l’annullamento di suddetta decisione, postulando il ripristino della

rendita intera a partire dal 1° agosto 2019 (doc. I).

Accolto il ricorso ai sensi dei

considerandi ed annullata la decisione impugnata, con STCA 32.2019.142 del 9

giugno 2020 questa Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché “…metta

in atto gli accertamenti peritali specialistici esterni necessari al fine di

chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e

da quando), oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute

dell’assicurata.” In particolare, questo Tribunale non aveva ritenuto

esaustiva la perizia __________ del 2016, in specie quella psichiatrica, visto

che il lungo tempo trascorso tra il momento dell’esame peritale (il rapporto è

stato redatto nel mese di febbraio 2016, mentre le visite specialistiche

risalgono addirittura al 2015) e l’emanazione della decisione qui impugnata

(del giugno 2019), circostanza che avrebbe dovuto imporre all’amministrazione “se

non una nuova perizia, quantomeno un complemento peritale di decorso, volto a

confermarne l’attualità delle conclusioni.” Inoltre, vista la perizia

psichiatrica di parte del dr. __________ comprovante l’esistenza di un

peggioramento dello stato psichico, l’assicurata ritiene che Ufficio AI avrebbe

quantomeno dovuto interpellare il __________ e non il proprio servizio medico

per una “valutazione di decorso che tenesse conto dell’insieme dei pareri

espressi dalla psichiatra curante, dalla psicologa curante e dal perito psichiatra

privatamente consultato dall’insorgente”.

1.3. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha

predisposto una perizia pluridisciplinare (di natura reumatologica, neurologica

e psichiatrica) del __________. Con rapporto 12 novembre 2021 i periti hanno

ritenuto data un’incapacità lavorativa globale del 50% sia nell’attività da

ultimo svolta che in altre attività come determinata nella precedente perizia

del __________ dell’8 febbraio 2016. Dal punto di vista extra-somatico il

perito psichiatra, dr. __________, rispetto al precedente consulto psichiatrico

del 2016, non ha osservato un miglioramento oggettivo bensì uno stato di salute

stazionario, confermando di conseguenza un’inabilità del 50% in tutte le

attività intesa come riduzione di rendimento in un’attività a tempo pieno, ad

eccezione dei periodi di totale inabilità riconosciuti durante i ricoveri (doc.

285). Le conclusioni peritali sono state avallate dal SMR con rapporto finale

del 30 dicembre 2021 (doc. 286). Tenuto inoltre conto del rapporto 1° giugno 2022

del consulente in integrazione professionale, l’amministrazione ha determinato

un grado d’invalidità del 49,08% quale salariata (pagg. 1057 – 1064).

Su richiesta del SMR, con

complemento peritale 25 marzo 2022 il __________ ha fornito la valutazione medica

in merito alle singole funzioni casalinghe, ritenendo data un’inabilità del 20%

quale casalinga, da considerare come riduzione di rendimento (doc. 292). La

valutazione è stata fatta propria dal SMR con annotazioni dell’8 aprile 2022

(doc. 293). L’amministrazione ha poi effettuato un’inchiesta per le persone che

si occupano dell’economia domestica concludente per una limitazione del 20,5%

(cfr. rapporto 24 giugno 2022, doc. 299).

Considerata l’assicurata quale

persona con attività lucrativa a tempo parziale (62% quale salariata e 38%

quale casalinga), in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha fissato un

grado d’invalidità globale del 38%, negando di conseguenza con decisione 29

settembre 2022, debitamente preavvisata, il diritto a prestazioni (doc. 306).

Anche contro questa decisione formale l’amministrazione ha negato l’effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.4. L’assicurata, rappresentata

dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la decisione 29 settembre

2022, postulandone l’annullamento con conseguente riconoscimento di una

rendita. Contesta la valutazione medico-teorica, in particolare la valutazione

psichiatrica, ritendendo dato un peggioramento rispetto alla precedente

valutazione del __________ del 2016. Con riferimento allo scritto 11 ottobre

2022 della psicologa curante __________ e la presa di posizione 31 ottobre 2022

dello psichiatra dr. __________ in merito alla perizia del dr. __________, la

ricorrente ritiene data un’incapacità lavorativa del 60%, almeno.

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata. In allegato ha prodotto le osservazioni 25

gennaio 2023 del __________ in merito alla documentazione medica prodotta con

il ricorso, dove il perito psichiatra ha sostanzialmente confermato la propria

valutazione nell’ambito della perizia pluridisciplinare del 12 novembre 2021.

1.6. Il

23 febbraio 2023 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione d’ordine

psichiatrico (rapporto 17 febbraio 2023 del dr. __________ sulla presa di

posizione del dr. __________; scritto 21 febbraio 2023 della psicologa __________)

e somatico (referti 27 settembre 2021, 15 ottobre 2021 2021, 16 e 24 gennaio

2023 del dr. __________ attivo presso __________; rapporto 23 gennaio 2023 del

dr. __________ del Centro di Otorinolaringoiatria e rapporto 24 novembre 2022

del dr. __________ con test di valutazione vestibolare), ribadendo la tesi

ricorsuale (XII).

1.7. Con

scritto 17 aprile 2022 l’Ufficio AI, allegate le osservazioni 11 aprile 2023

del __________ in merito ai nuovi atti prodotti, ha chiesto la conferma della

decisione contestata (XVI).

1.8. Infine,

l’assicurata ha prodotto il rapporto 9 maggio 2023 del dr. __________ relativo

ad una operazione alla mano sinistra (XX).

considerato

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione o meno l’Ufficio AI ha soppresso, ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2

OAI, con effetto al 1° agosto 2019 (primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione del 18 giugno 2019, contro la quale l’amministrazione

aveva tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso; cfr. consid. 1.2) la

rendita intera che l’assicurata percepiva dal 1° giugno 2002 (cfr. consid.

1.2).

Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine, secondo il marg. no. 9102

CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

In concreto, la rendita intera

è stata soppressa con effetto dal 1° agosto 2019, prima dell’entrata in vigore

della modifica legislativa e quindi è applicabile il diritto in vigore sino al

31 dicembre 2021.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne

non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione

nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,

poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e

propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da

questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal

quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa

è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017,

precisava a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali

lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di

pubblica utilità.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività

del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino

al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un

confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere

rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente

esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può

eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della

persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura

familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze

locali.

Si distinguono quindi tre tipi di

famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia

che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa

dell'altro.

Nel

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che

per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

L’art.

27 cpv. 2 vOAI, abrogato dal 1° gennaio 2022, stabiliva che per mansioni

consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi

s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Con

la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle

mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.

R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in

Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Come

emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961

sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti

l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte

europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento

sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi

dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si

tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in

caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere

tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte

al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica

utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi

riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360

consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo

generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate

nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come

evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr.

punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi

l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad

un’attività lucrativa.

Per

stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere

equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi

bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi

(persone o ditte) dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori domestici

necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione

dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della

cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il

bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli

altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste

attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di

servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la

cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa

economia domestica dell’assicurato.

Va

ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza

ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da

terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che

vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno

alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a

proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per

queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che

continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto

come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha

dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia

domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di

pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non

possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le

attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157

consid. 5c/bb).

Le

nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere

l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di

invalidità in generale.

Dal

1° gennaio 2022 essa è stata sostituita dalla Circolare sull’invalidità e sulla

rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano

e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Nel 2015 il Tribunale federale ha

quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI

in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze del 30

novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e

143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre

2017).

In tali due sentenze il TF è

giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Con sentenza 9C_845/2016 del 27

dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha

stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie

psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5. Ritornando al caso in esame,

l’assicurata è stata considerata salariata nella misura del 62% e senza

attività lucrativa per il restante 38%. Tale ripartizione è rimasta

incontestata e del resto è stata da ultimo confermata nell’ambito

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

di cui al rapporto 24 giugno 2022 (doc. 299).

Oggetto del contendere è

sostanzialmente il miglioramento della capacità lavorativa quale salariata

fatto risalire dall’Ufficio AI all’8 febbraio 2016, corrispondente al rapporto

della perizia __________ del 2016 (cfr. consid. 1.2) e confermata con perizia

12 novembre 2021 (cfr. consid. 1.3).

Grado d’invalidità quale

salariata

2.6. Dopo il rinvio degli atti da parte

del TCA con sentenza del 9 giugno 2022 (STCA 32.2019.142), l’Ufficio AI ha

conferito mandato al __________ di allestire una nuova perizia

pluridisciplinare.

Dal rapporto datato 12 maggio 2020

(doc. 231) risulta che i periti, oltre ad aver proceduto ad una valutazione

internistica hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura

reumatologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e neurologica (dr.

__________). Dopo aver esposto la consueta anamnesi (familiare,

personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), i disturbi

soggettivi e le affezioni attuali e dopo aver proceduto alla descrizione della

giornata e continuato con le constatazioni obiettive, i periti, fondandosi su

un'esauriente discussione, hanno posto le seguenti diagnosi, sostanzialmente le

stesse rilevate nella precedente perizia 8 febbraio 2016 ossia, con

ripercussione sullo capacità lavorativa: stato dopo intervento chirurgico di

artroscopia alla mano sinistra, con artroplastica con innesto di protesi al

pirocarbonio ATM a sinistra per una rizartrosi sin. il 10.6.2014; sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1) e

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4). Quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa i periti hanno

indicato: sindrome fibromialgica di tipo primario; sindrome algica diffusa non

spiegata da patologia neurologica; cefalea di tipo tensivo; accentuazione di

tratti di personalità (ICD10-Z73.1); otosclerosi bilaterale in stato da

timpanotomia esplorativa sin. e stapedotomia sin. (3.3.2015)” (doc. 285, pag.

915).

In merito alle limitazioni dovute

alle suddette affezioni, i periti del __________ hanno rilevato:

" (…)

C Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, il nostro

consulente descrive che l'A. presenta, come già nel 2015, una leggera riduzione

della forza alla chiusura del pugno della mano sin., con una certa difficoltà

nell'utilizzo della mano sin. soprattutto nel tenere oggetti pesanti e nello

svolgere lavori manuali fini. l disturbi diffusi all'apparato

muscoloscheletrico non sono determinanti per quanto riguarda limitazioni

funzionali dal punto di vista reumatologico. Per il nostro consulente in

neurologia, dal suo punto di vista specialistico vi è una capacità lavorativa

piena sia nell'attività da ultimo svolta che in altre attività, non vi sono

requisiti particolari per un'attività proponibile.

Secondo il nostro consulente in psichiatria si giustifica

un'incapacità lavorativa nella misura del 50% (intesa come riduzione del

rendimento) sia nell'attività da ultimo svolta che in altre attività perché i

sintomi presenti, di tipo depressivo, sommati ai dolori somatoformi,

determinano un'energia ed una persistenza ridotte.

A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito reumatologico,

neurologico e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche non comportano una

limitazione della capacità lavorativa.”

(doc. 285 pag. 952)

Dopo discussione degli aspetti

della personalità eventualmente rilevanti (punto D della perizia) e dei fattori

di stress e risorse, i periti hanno in seguito proceduto alla verifica della

coerenza dei dati:

" Per il

consulente in reumatologia non vi sono segni di aggravazione: i dolori vanno

comunque inquadrati nell'ambito di una sintomatologia dolorosa cronica in

relazione con un quadro di tipo fibromialgico a carattere primario.

Per il consulente in neurologia í reperti neurologici sono

coerenti, sottolineando il fatto che i dolori dell'A. non sono spiegabili dal

punto di vista neurologico.

Il consulente in psichiatria descrive che I'A. è stata onesta

nelle risposte che ha fornito al perito, si è potuto quindi notare che il

processo di esagerazione dei sintomi non è volontario, ma è inconsapevole L'A.

percepisce ed interpreta come estremi dei disturbi

che in realtà, concretamente, la limitano solo in parte, mentre in

parte sono superabili.” (doc. 285 pag.953)

Fatti

I periti hanno concluso per un’”incapacità

lavorativa globale del 50% sia nell’attività da ultimo svolta che in altre

attività che già era stata determinata nella precedente perizia medica

interdisciplinare __________ dell’8.2.2016, percentuali valide sino ad

oggi e continua (tranne incapacità lavorativa totale in qualunque atti durante

i ricoveri)” (doc. 285 pag. 954).

Come detto, l’assicurata contesta

la valutazione medico-teorica del __________ in special modo la perizia

psichiatrica del dr. __________, ritenendo dato un peggioramento dello stato di

salute giustificante un’incapacità lavorativa almeno del 60%.

A sostegno della propria tesi, la

ricorrente ha prodotto lo scritto 11 ottobre 2022 della psicologa __________ e

la presa di posizione 31 ottobre 2022 dello psichiatra dr. __________, già

estensore di una perizia di parte esaminata dal TCA nella precedente vertenza.

In merito alla perizia del dr. __________, l’assicurata ritiene data

un’incapacità lavorativa di almeno del 60%. In allegato alla risposta di causa

l’amministrazione ha prodotto le osservazioni 25 gennaio 2023 del __________ alla

documentazione medica prodotta con il ricorso.

Il 23 febbraio 2023 l’assicurata

ha prodotto ulteriore documentazione d’ordine psichiatrico (rapporto 17 febbraio

2023 del dr. __________ sulla presa di posizione del dr. __________; scritto 21

febbraio 2023 della psicologa __________) e somatico (rapporto 23 gennaio 2023

del dr. __________ e rapporto 24 novembre 2022 del dr. __________), ribadendo

la propria tesi ricorsuale. Infine, con scritto 11 maggio 2023 la ricorrente ha

allegato il rapporto 9 maggio 2023 del dr. __________.

2.7. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261;

115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.8. Nella fattispecie in esame questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato

accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in dubbio le

valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 12 novembre 2021,

poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

In

effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e

l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in

dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

2.8.1. Per quel che concerne la valutazione

psichiatrica, nella dettagliata perizia del 24 febbraio 2021 il dr. __________,

dopo aver visto l’assicurato due volte (l’8 e il 24 febbraio 2021), riportato

un estratto degli atti relativi alla sfera psichiatrica e le costatazioni

obiettive, ha diagnosticato, con ripercussione sulla capacità lavorativa, una sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1) e

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4).

Ha poi proceduto a due test

psicologici complementari: SIMS (Structured Inventory of Malingered

Simptomatology) e SIRS-2 (Structured Interview of Reported Symptoms 2). Nel

primo, a mente del perito, il punteggio total SIMS “suggerisce che vi sia

stata una sensibile esagerazine nella segnalazione della sintomatologia”

(doc. 285 pag. 992), mentre nel secondo test è stato rimarcato che l’assicurata

rientra in quella categoria con “probabilità di simulazione elevata, anche

se “il caso deve essere meglio definito facendo capo ad ulteriori apprezzamenti”

(doc. 295 pag. 993). Nell’ambito della valutazione, il dr. __________ ha

concluso che rispetto alla perizia del 2016 “non si sono osservati dei

miglioramenti oggetti, bensì uno stato di salute stazionario, cosi come

attestato dai curanti”, confermando, oltre le diagnosi poste a quell’epoca,

l’inabilità lavorativa del 50% (doc. 285 pag. 996), da intendere come riduzione

di rendimento in un’attività a tempo pieno.

Nel rapporto 31 ottobre 2022 il

dr. __________, seppur non riscontrando modifiche delle diagnosi poste,

sostiene che:

" Il lungo

tempo trascorso dal 2016 ad oggi ha evidenziato come il quadro psicopatologico

della signora RI 1 sia rimasto invariato, riducendo però le sue capacità

reattive. Pertanto è andata incontro ad un aumento della sua disabilità

lavorativa, pur con una psicopatologia che è rimasta immutata. In effetti la

disabilità lavorativa è collegata al lungo periodo trascorso senza aver potuto

confrontarsi con il mondo del lavoro, alle condizioni di un quadro

psicopatologico oramai strutturato e, verosimilmente, immodificabile.

Rammento anche che nel 2004 nella perizia psichiatrica della

Dr.ssa __________ riteneva la Signora RI 1 inabile al lavoro già allora, al

50%. Se prendiamo come punto di rifermento la perizia della Dr.ssa __________

del 2004 emerge come in questi 18 anni vi sia stato una cristallizzazione

completa della psicopatologia della Signora RI 1, pur con tutte le cure messe

in atto, ma un aumento significativo della disabilità lavorativa che la porta

ad un’inabilità lavorativa al meno del 60% in modo continuativo.”

A tal riguardo, con scritto 14

gennaio 2023 il perito ha pertinentemente rilevato:

" Nella sua

lettera, il collega conferma uno stato di salute oggettivo del tutto invariato

rispetto al 2016 e dice che gli interventi terapeutici hanno permesso di

evitare un peggioramento. Poi asserisce però che il lungo tempo trascorso ha

aumentato i deficit oggettivi.

Questo argomento è molto controverso, ma andrebbe affrontato

semmai in sede di misure per l'aiuto al reinserimento, con lo scopo di

valorizzare la capacità lavorativa residua che è presente.

Il tempo trascorso non può diventare un fondato motivo

psichiatrico per giustificare una maggiore inabilità lavorativa medico-teorica,

rispetto a una condizione determinante che è invariata, che è stata appurata

nel 2016 e che è rimasta costante negli anni.” (doc. VIII/1)

Nello scritto 11 ottobre 2022 la

psicologa __________ critica le conclusioni dei test SIMS e SIRS-2 a cui è

giunto il perito, asserendo che quest’ultimo non abbia tenuto conto delle

caratteristiche personologiche e culturali della peritanda, come pure della

scarsa conoscenza della lingua italiana e della bassa scolarizzazione. Nel

merito, il dr. __________, respingendo le critiche, nel medesimo scritto ha

rilevato:

" Il perito

ha tenuto adeguatamente conto degli aspetti culturali, posto tra l'altro che

non si tratta assolutamente di un complesso quadro etnopsichiatrico, con un

individuo che provenga da un contesto etnico alquanto distante dalle

consuetudini europee.

Il perito ha anche preso nella dovuta considerazione le competenze

linguistiche e quando ha scritto che queste non hanno inficiato l'esecuzione

dei test, questo vuol dire esattamente che la padronanza della lingua italiana

era sufficiente per affrontare con un esito del tutto attendibile i test

somministrati.

Se però non bastasse questo argomento, si tenga presente che i

test effettuati dal perito non contengono delle parole tecniche, ma delle

semplici frasi, che descrivono dei sintomi ipotetici. Una volta che la frase è

stata capita, le risposte da dare sono sempre e soltanto: "Sì",

"No" oppure "Qualche volta", quindi per nulla articolate.

L'assicurata ha avuto tutto il tempo che voleva e ha chiesto dei

chiarimenti al perito ogni volta che non comprendeva una frase.

Se ci fosse stato un fraintendimento del senso delle frasi, ci

si aspetterebbe un risultato alle scale del SIMS variegato, controverso e

differente per le varie scale. È impossibile che una persona che non

comprende le frasi risponda invariabilmente, sistematicamente a tutte le scale,

senza eccezioni, sempre nel senso dell'amplificazione e per di più sempre in

maniera molto marcata.

Infatti si sottolinea che al SIMS il punteggio è enormemente

superiore rispetto ai cut-off e non solo di poco (stiamo parlando di ben 58

punti rispetto a 14).

Per quanto concerne la SIRS-2, il tema è ancora più evidente.

Questo test è molto, molto specifico per la simulazione, ovvero da un numero

decisamente basso di falsi positivi.

Lo studio incrociato delle scale permette facilmente di comprendere

se l’assicurata ha fornito delle risposte casuali, dovute alla scarsa

comprensione linguistica oppure ben orientate in una direzione.

Anche l’operatore si rende facilmente conto, mentre somministra il

test, se le domande vengono capite oppure se c'è perplessità da parte

dell'esanimando.

Il perito ha inoltre avuto un approccio valutativo favorevole nei

confronti della perizianda, proprio avendo cura di evitare qualsiasi

interferenza dovuta alla lingua nella ponderazione dei punteggi dei vari item. Ciononostante,

le risposte fornite dalla signora sono state orientate, coerentemente ed anche

in misura elevata, nella direzione di un'amplificazione dei sintomi.”

(Sottolineature del redattore; doc. VII/1)

In merito all’evidenziata

cronicizzazione della patologia psichica dovuta al fattore tempo con

ripercussioni sulla capacità lavorativa nuovamente ribadita dal dr. __________

nel suo scritto 17 febbraio 2023, nella presa di posizione 31 marzo 2023 il

perito ha pertinentemente rimarcato:

" Egli (il

dr. __________, n.d.r.) continua a ribadire quanto ha già asserito nella sua

presa di posizione precedente, ovvero che il quadro psichiatrico è

"cristallizzato" "strutturato", immodificabile",

"con una psicopatologia che è rimasta immutata". Non si vede quindi

quale sia l'argomento scientificamente convincente che il collega sta portando

alla nostra attenzione per cercare di modificare gli esiti della valutazione.

Una malattia con andamento stabile e strutturato nel tempo, non è

una malattia degenerativa, salvo prova contraria. Chiunque beneficia di un

certo grado di invalidità per motivi psichici, durante diversi anni, ha una

patologia invariata.

Tuttavia non mi risulta che esista una regola scientifica che, con

una psicopatologia invariata, dopo alcuni anni di lontananza dal mondo del

lavoro permetta di aumentare le limitazioni mediche (ovvero quelle limitazioni

connesse alla malattia in senso stretto) e di aumentare anche l'inabilità

lavorativa medico teorica.”

Nella

lettera 21 febbraio 2023 la psicologa __________ ha ribadito che l’assicurata,

per motivi di personalità e di fronte a situazione di stress, verosimilmente

avrebbe avuto disagio ad esprimere dubbi e domande prediligendo una posizione

di aderenza passiva che potrebbe aver influenzato i test (doc. F). Il perito

psichiatra, sempre nella succitata presa di posizione, ha nuovamente e

pertinentemente sostenuto come non vi sia stata una simile situazione di

disagio, avendo rassicurata avuto tutto il tempo necessario per rispondere alle

domande dei test e chiesto al perito dei chiarimenti ogni volta che non

comprendeva una frase.

2.8.2. Dal punto di vista somatico, con

osservazioni 23 febbraio 2023 l’assicurata – con riferimento ai referti 27 settembre

2021, 15 ottobre 2021, 16 e 24 gennaio 2023 del dr. __________ – ha evidenziato

una problematica alle mani ("artropatia ATM bilaterale") facendo

presente come sia prevista un'ulteriore artroplastica o eventualmente un

impianto di protesi per la mano sinistra, limitazioni di cui deve essere tenuto

conto nella valutazione dell'abilità nello svolgimento dell'attività

casalinghe. Segnala inoltre un “sospetto idrope endolinfatico labirinto dx”

da inserire nella nota ipoacusia bilaterale.

In merito all’artropatia

bilaterale con scritto 5 aprile 2023 il perito dr. __________ ha concluso:

" L'assicurata

nel frattempo è stata vista dal collega ortopedico Dr. med. __________ che ha

riscontrato un'artropatia sintomatica a livello dell'articolazione

metacarpo-falangea l della mano sinistra e un'artropatia delle articolazioni

trapezio-metacarpale bilaterale.

Al momento della visita rassicurata non si era lamentata in modo

particolare di disturbi alla mano di destra.

l disturbi funzionali alla mano di sinistra erano compatibili con

un'attività professionale nella forma del 80% nell'attività professionale

svolta di aiuto cucina, cassiera e collaboratrice presso un bar di un

supermercato con una riduzione del rendimento del 20%.

In un'attività lavorativa adeguata, tenendo in considerazione la

patologia alla mano sinistra la ritenevo abile al lavoro nella forma completa

sull'arco di un'intera giornata con un rendimento al 100%, tenendo in

considerazione le limitazioni funzionali da me elencate.

Si ha l'impressione, dalla documentazione messa a disposizione,

dai rapporti del Dr. med. __________ del 15.10.2021, del 16.01.2023 del

24.01.2023 di un peggioramento della sintomatologia al polso di sinistra,

mentre vi è stato un intercorrente sintomatologia dolorosa anche a destra.

Sembra aver tratto beneficio dalle infiltrazioni di corticosteroidi eseguite

dal Dr. med. __________.

Tutto sommato quindi ritengo che per ii momento dalla

documentazione messa a disposizione non si evincono delle limitazioni

funzionali superiori rispetto a quelle da me determinate nella mia valutazione

peritale di allora. Il Dr. med. __________ non si è espresso sulla capacità

lavorativa dell'assicurata e sulle sue limitazioni attuali.

Considerandi

In ogni caso fino al momento della visita da me effettuata valgono

le limitazioni funzionali e la capacità lavorativa da me determinata.

Se si dovesse giungere a degli interventi di tipo operatorio si

dovrà poi rivedere l’assicurata dal punto di vista assicurativo” (doc. XVI/1).

Riguardo alla problematica ORL,

nel rapporto 31 marzo 2023 il perito neurologo dr. __________, valutata la

documentazione medica prodotta, ha concluso:

" la

documentazione a disposizione non contiene nuovi elementi di competenza

primariamente neurologica che portino a modificare la mia valutazione del 03

febbraio 2021. Viene descritta una problematica in ambito ORL con vertigini ma,

al di fuori degli esami strumentali citati, non vi sono elementi clinici e

anamnestici precisi che permettano di trarre conclusioni sull'impatto

funzionale di questi sintomi, che sono comunque apparentemente non costanti, visto

che il Dr. __________ descrive un "periodo intercritico normale", non

sappiamo però quanto sia la durata di quest'ultimo. Inoltre la diagnosi di

idrope endolinfatica non è comunque del tutto certa vista che si parla di

"sospetto idrope." Innanzitutto sarebbe dunque utile avere

informazioni più precise sul decorso e la gravita dei sintomi, la loro

frequenza e durata, oltre al decorso attuale, abbiamo infatti solo informazioni

del novembre 2022. La diagnosi di sospetto idrope endolinfatico non comporta

automaticamente una incapacità lavorativa.” (sottolineatura del redattore)

Il TCA non ha motivo di scostarsi

da queste dettagliate prese di posizione.

Infine, l’11 maggio 2023

l’assicurata ha fatto presente di essere stata operata alla mano sinistra il 9

maggio 2023 per rimuovere la protesi in pirocarbonio innestata diversi anni fa

ed eseguire un’artroplastica con nuova protesi, allegando il relativo rapporto

operatorio.

Ora, ricordato che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata ((DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con

rinvii), in casu il 29 settembre 2022, le eventuali ripercussioni del succitato

intervento, se rilevanti ai fini della capacità lavorativa, potranno

essere oggetto di una nuova domanda corredata dalla pertinente documentazione.

2.8.3

Dal punto di vista globale, il __________

ha rilevato:

" ... sulla

base del fatto, che tutti i consulenti confermano le valutazioni della capacità

lavorativa della precedente perizia medica interdisciplinare dell'8.2.2016

effettuata presso il __________ di __________, si conferma pure che le

incapacità lavorative determinate in ambito psichiatrico e reumatologico non

vanno sommate perché entrambe prendono in considerazione il dolore cronico,

sintomo principale per rassicurata, comportando delle limitazioni funzionali,

di rendimento e di carico che s sovrappongono." (doc. 285 pag. 953)

Di conseguenza, viste le

affidabili e concludenti risultanze della

perizia

pluridisciplinare del 12 novembre 2021, avallata dal

SMR (cfr. doc. 286) e

alla quale va conferito valore probatorio

pieno (cfr. consid.

2.4), come pure alle prese di posizione 25

gennaio 2023 (cfr.

consid. 1.5) e 11 aprile 2023 (cfr. consid.

1.7), richiamato inoltre

l'obbligo che incombe alla persona

assicurata di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e

i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die

Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e

572), è da ritenere

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V

360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che

la ricorrente, quale

salariata è inabile al 50% in

tutte le attività da febbraio 2016.

Da ultimo va fatto presente che

la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno sino all'emanazione del

provvedimento contestato,

senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori

accertamenti richiesti dalla

ricorrente.

Al riguardo, il TCA ricorda che

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 e rinvii). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.9

Occorre ora esaminare la

graduazione dell’invalidità globale nel 2016, anno in cui è intervenuto il

miglioramento della capacità lavorativa.

2.9.1

In merito alla determinazione del

reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre

stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V

322.

consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio

2011.

consid. 3.2).

Nella decisione impugnata, come

in quella del 18 giugno 2019, per la determinazione del reddito da valida

l’Ufficio AI ha preso in considerazione il reddito statistico nel settore della

ristorazione (Tabella TA1_Skill level, categoria 1, ramo settore ristorazione

55-56, donne, anno 2020) per un’attività lavorativa al 100% (ex art. 27bis OAI)

di fr. 51'899 (cfr. rapporto 1° giugno 2022 del consulente IP a pag. 1057).

Tale dato, peraltro non contestato, va confermato.

2.9.2

Per quel che concerne il reddito da

invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso concreto, dalla

decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato le

citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio

federale di statistica (Tabella TA1_Skill level Svizzera), categoria 1

(attività semplici e ripetitive), donne, anno 2020, per complessivi fr.

55'638,58. Tenuto conto di una

riduzione del 50% per tenere conto della valutazione medica e una riduzione del

5% per attività leggere si ottiene un reddito da invalida – rimasto

incontestato – di fr. 26'428,30 (cfr. anche tabella di calcolo 1° giugno

2022.

a pag. 1057).

2.9.3

Dal raffronto dei redditi eseguito

dall’Ufficio AI risulta un grado d’invalidità del 49,08%.

Grado

d’invalidità quale casalinga

2.10

L'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una ripartizione delle singole attività

domestiche sulla base di un massimo – che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.

Nel caso in esame, dall’inchiesta

economica, svolta il 24 giugno 2022, risulta che l’incaricata, valutate le

singole mansioni domestiche che l’assicurata può ancora svolgere, ha

pertinentemente concluso per un grado d’impedimento complessivo del 20,5% (doc.

299.

pag. 1073). Allo stesso risultato è giunto il __________ nella sua perizia

complementare del 25 marzo 2022 dove “l’attuale capacità lavorativa globale

come casalinga è valutata nella misura dell’80%, intesa come riduzione del

rendimento di un’intera giornata lavorativa” (doc. 292 pag. 1044).

Grado d’invalidità globale

2.11

Tenuto

quindi di un’invalidità quale salariata del 49,08% (incapacità lavorativa

dell’80% in attività adeguate) ed una limitazione del 20,5% quale casalinga, in

corretta applicazione del metodo misto, viste le quote parti di attività

salariata (62%) e di mansioni casalinghe (7,79%), il grado d’invalidità globale

risulta essere del 38,21% (62 x 49,08 + 38 x 20,5), quindi non sufficiente per

riconoscere il diritto alla rendita.

Ne

consegue che rettamente l’Ufficio AI, in presenza di un motivo di revisione

(cfr. al consid. 2.3), ha soppresso la rendita.

2.12

Tuttavia, ritenuto che l’assicurata

ha percepito la rendita intera dal 1° giugno 2002 al 31 luglio 2019, quindi per

oltre 15 anni, va ricordato quanto segue.

Come esposto nelle STCA

32.2021.104

del 14 febbraio 2002 consid. 2.11, conformemente alla

giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una

rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un

bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in

misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che

di regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello

medico – e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi,

della riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente)

concretamente sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione

sul mercato del lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità

inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014

del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10).

Questo è segnatamente il caso

laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa

residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un

accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità

professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta

dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali, invece,

l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale

dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità

di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi

la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il

potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del

23.

aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,

9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10

settembre 2010).

In una successiva sentenza la

Corte federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che

un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame

circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la

capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione

concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di

invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013

del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28

febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26

aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti).

Nella STF 9C_412/2014 del 20

ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali

casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato

è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo

conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).

In DTF 141 V 5 il Tribunale federale

ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione

autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di

erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della

decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca

della rendita (consid. 4).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 145 V 209, il Tribunale federale, circa

l’esigibilità dell’integrazione autonoma in caso di assegnazione retroattiva di

una rendita limitata nel tempo, ha stabilito che in caso di riduzione o

soppressione della rendita d’invalidità di un assicurato con più di 55 anni

occorre in linea di principio eseguire provvedimenti d’integrazione, anche nel

caso in cui si decida sulla limitazione e/o sulla graduazione contemporaneamente

alla concessione della rendita.

In concreto, benché l’insorgente

(classe __________) al momento della decisione contestata (29 settembre 2022) –

che ha confermato la soppressione della rendita – aveva un’età inferiore ai 55

anni, avendo tuttavia percepito per oltre 15 anni (cfr. consid. 2.19) la

rendita, essa appartiene alla categoria di persone per le quali occorre

presumere che non possono di principio intraprendere di loro iniziativa

tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per sfruttare la

loro capacità lavorativa medico-teorica (cfr. da ultimo 9C_211/2021 del 5 novembre

2021, consid., 3.2; STF 9C_663/2020 dell’11 agosto 2021, consid. 4.2).

A tal riguardo, con rapporto 12

novembre 2018 (quindi prima dell’emissione della decisione 18 giugno 2019) il

consulente IP aveva concluso che “non ci sono provvedimenti professionali

che si possono attuare. L’assicurata dimostra di avere le risorse personali e

di non avere grosse limitazioni, nel reintegrarsi nel modo del lavoro

autonomamente, soprattutto se non necessita più di una regolare farmacologica e

colloqui psicoterapici” (doc. 217 pag. 679). Quest’ultima affermazione,

tuttavia, non corrisponde più alla realtà dei fatti. Infatti, nella perizia

psichiatrica il dr. __________ riferisce di una presa a carico, avviata

inizialmente presso il __________ e continuata, privatamente, presso la

psichiatra curante dr.ssa __________ “che vede l’assicurata per colloqui

medici e monitoraggio dalla farmacoterapia” (doc. 285 pag. 986). Inoltre,

nella perizia è indicata la terapia che l’assicurata segue (doc. 285 pag. 930).

Visto quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché, tenuto

conto delle suddette nuove circostanze – rispetto al rapporto 12 novembre 2018

del consulente IP – proceda all’esame delle possibilità integrative come

stabilito dalla suesposta giurisprudenza (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5

novembre 2021 e STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021).

2.13

In conclusione, visto quanto sopra,

in accoglimento del ricorso la decisione contestata deve essere annullata e gli

atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda, per il tramite del consulente

IP, all’esame dell’effettiva esigibilità lavorativa dell’assicurata in un

mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto in particolare della necessità o

meno di introdurre provvedimenti integrativi ai sensi della giurisprudenza.

Solo al termine di questo esame

l’amministrazione potrà procedere, se del caso, alla soppressione della rendita

intera d’invalidità.

2.14

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche

la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr.

STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137

V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI, il quale dovrà versare alla ricorrente, patrocinata in causa da un

avvocato, fr. 2’000 di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché

proceda come al consid. 2.13.

2. Le spese per fr. 500 sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2’000 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni