32.2022.78
Ricorso dichiarato irricevibile perché oggetto della decisione era già cresciuto in giudicato. Principio del "ne bis in idem"
8 marzo 2023Italiano13 min
completazione del ricorso cautelativo, con scritto 20 gennaio 2023 il rappresentante
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.78
BS/RG
Lugano
8 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 ottobre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione 20 febbraio 2018, debitamente preavvisata, l'Ufficio AI aveva
riconosciuto a RI 1 (classe 1969) il diritto ad una mezza rendita (grado
d’invalidità 50%) dal 1. dicembre 2014 (inc. AI pagg. 588 ss.; se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa; per le motivazioni della decisione cfr. inc.
AI pagg. 559 ss.).
Il
ricorso 17 agosto 2018 inoltrato dall’assicurata contro la suddetta decisione è
stato respinto dal TCA, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza
32.2018.138 del 21 dicembre 2018. In quell’occasione il vicepresidente del TCA,
accertando la tardività del ricorso, aveva confermato in ogni caso la validità
della valutazione medico-teorica operata dal medico SMR del 24 febbraio 2017 e posta
a fondamento della decisione contestata, respingendo quindi nel merito il
gravame (doc. 190).
Il
TF, con sentenza 9C_86/2019 del 25 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile il
ricorso contro la sentenza cantonale (doc. 193).
1.2. Avviata
d’ufficio una procedura di revisione della rendita, inizialmente il SMR aveva deciso
di sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare (cfr. scritti 5
novembre 2019 e 6 dicembre 2019 in docc. 208, 212). Considerata l’opposizione
dell’assicurata all’esperimento di suddetta perizia (cfr. doc. 217), il SMR
aveva quindi proceduto ad una valutazione della documentazione medica sin lì
raccolta. Con rapporto 30 gennaio 2020 il dr. __________, psichiatra presso il
SMR, aveva ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi attività dal
marzo 2018 (doc. 215).
Di
conseguenza, con decisione del 6 aprile 2020, preavvisata il 3 febbraio 2020
(doc. 219), l’Ufficio AI aveva aumentato la corrente mezza rendita a rendita
intera dal 1° ottobre 2018, ossia “dall’inizio del mese in cui era prevista
la revisione al momento dell’allestimento della decisione formale del
20.02.2018 (art. 88bis cpv. 1 OAI)” (doc. 231).
Con
sentenza 32.2020.59 dell’11 novembre 2020 questo TCA aveva accolto il ricorso
18 maggio 2020 di RI 1 contro la decisione 6 aprile 2020 e rinviato gli atti
all’Ufficio AI affinché, conformemente all’art. 47 cpv. 2 LPGA, esigesse
dall’assicurata di comunicare il nominativo di un medico incaricato per
trasmettere la perizia psichiatrica 30 gennaio 2020 del dr. __________ (doc.
247).
1.3. Dopo
aver agito conformemente a quanto stabilito nella STCA di rinvio, con decisione
incidentale dell’11 marzo 2021 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di
consultazione diretta dell’incarto da parte dell’assicurata osservando che “la
qui confermata condizione da parte della mediazione di un medico per la
comunicazione dei dati della presente procedura è stata decisa per tutelarla e
non le arreca danno”. In aggiunta, l’amministrazione ha rilevato che “al
fine di una più rapida conclusione della procedura la invitiamo dunque a
sottoscrivere la procura inviatale e nuovamente allegata alla presente
decisione, per poi permettere l’invio dell’incarto al medico che sceglierà” (doc.
255).
Con
sentenza del 13 aprile 2021 questo Tribunale aveva dichiarato irricevibile il
ricorso inoltrato dall’assicurata contro la decisione incidentale 11 marzo 2021
(inc. 32.2021.49; doc. 261). Il successivo ricorso contro la decisione
cantonale è stato nuovamente dichiarato irricevibile dal TF con sentenza del 13
dicembre 2021 (9C_614/2021; doc. 264).
1.4. Con
progetto di decisione 17 gennaio 2022 intimato all’assicurata l’Ufficio AI ha
confermato l’aumento della mezza rendita ad intera a far da tempo dal 1°
ottobre 2018 (doc. 266).
Con
osservazioni 18 febbraio 2022 al progetto di decisione l’assicurata ha chiesto
l’invio degli atti, a cui non aveva avuto personalmente accesso, all’avv. __________
e l’aumento della rendita da mezza ad intera con effetto dal 1° dicembre 2014.
In via subordinata ha postulato la concessione di un termine per poter reperire
un proprio medico di famiglia al quale inviare l’incarto (doc. 267).
Con
scritto del 18 marzo 2022 l’amministrazione ha risposto:
"
Richiesta numero 1
“Tutti gli atti alla quale RI 1 non ha avuto accesso,
vengono inoltrati all'indirizzo dell'avv. __________”;
Non ci si esprime oltre su questo punto, ma si rimanda
alla decisione incidentale del 11.03 2021, contro la quale lei ha interposto
ricorso al lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni - TCA (respinto con
sentenza 14. 10. 2021) e a/ Tribunale Federale - TF (ricorso irricevibile -
sentenza 13. 12.2021).
Richiesta numero 2
"L'aumento del diritto a rendita da ½ a intera
a seguito della revisione dell'Ufficio Al viene riconosciuta con effetto dal 01
12.2014."
Tale richiesta non può essere trattata in quanto la sua
prima richiesta di prestazioni è già stata oggetto di giudizio dinanzi ai
tribunali competenti (vedi sentenza del TCA del 21.12.2018 inc. n. 32.2018.138
e sentenza TF del 25.03.2019, inc. 9C 86/2019). La sentenza allegata alle
osservazioni non rappresenta un elemento nuovo che non poteva essere prodotto
in precedenza, visto che ci era già stata indicata nel 2017.
Richiesta in via subordinata
Considerando le motivazioni da lei addotte e il nostro
ritardo nel dar seguito al suo più recente scritto, viene concessa una proroga
per darle la possibilità di reperire il proprio medico, al quale verrà poi
indirizzato tutto il suo incarto Al.
Le viene concessa quindi una proroga fino al
Fatti
08.04.2022. Trascorso tale termine lo scrivente Ufficio Al confermerà
attraverso una decisione formale il preavviso del 17. 01:2022 e resterà
eventualmente in attesa del nome e dell’indirizzo completo del suo
medico." (Doc. 268)
In
data 18 marzo 2022 l’assicurata ha indicato il dr. __________ quale suo medico
di famiglia a cui inviare l’intero dossier (doc. 269), ciò che è stato fatto
dall’Ufficio AI con concessione di un nuovo termine per presentare eventuali
osservazioni (doc. 270 -272).
Dopo
vari ragguagli chiesti dall’assicurata all’Ufficio AI sull’inoltro e la
ricezione degli atti (doc. 273-286), dando seguito ad ulteriori richieste di
proroga del termine per presentare osservazioni (doc. 287 – 307), con decisione
del 13 ottobre 2022 l’amministrazione ha confermato l’aumento della rendita da
mezza ad intera a far da tempo dal 1° ottobre 2018 (doc. 308).
1.5. Contro
la suddetta decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha interposto in
data 11 novembre 2022 un “ricorso cautelativo”, postulando il
riconoscimento della rendita intera dal 1° dicembre 2014 e rimanendo in attesa
degli atti di causa richiesti il 7 novembre 2022 (doc. 311).
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata, precisando di aver inviato il 21 novembre
2022 al patrocinatore della ricorrente gli atti di causa (doc. 1 e 2 allegati
alla risposta di causa).
1.7. A
completazione del ricorso cautelativo, con scritto 20 gennaio 2023 il rappresentante
dell’assicurata ha concluso: “… Per quanto sopra precede, chiediamo a
codesto ill.mo Giudice, a riformare la decisione in questione ed a deliberare:
l’accoglimento del presente RICORSO e l’aumento del grado d’invalidità dal 50%
al 100% riconosciuto in favore della Sig.ra RI 1 anche per il periodo
intercorrente tra il giorno 01.12.2014 al 30.09.18. Ribadiamo ancora una volta
che il presente RICORSO non contesta alcuna ragione l’aumento del grado di
invalidità già definito dal 01/10/2018 a tutt’oggi”. L’insorgente ha inoltre
prodotto diversa documentazione medica (doc. D1-7). Contestualmente ha chiesto la
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e di essere posta al beneficio
del gratuito patrocinio, richieste, queste, che sono state in seguito ritirate (cfr.
scritto 1° febbraio 2023, XI).
1.8. Con
osservazioni 7 febbraio 2023 l’amministrazione, ribadito che l’oggetto del
ricorso concerne il diritto alla rendita intera dal 1° dicembre 2014, chiede
che il ricorso sia da dichiarare irricevibile per i seguenti motivi:
"
Si rammenta che il TCA con sentenza
del 21 dicembre 2018 (inc. TCA n. 32.2018.138) al considerando 2.2.5, pag. 15, aveva
concluso all'irricevibilità del gravame, in quanto tardivo – segnalando al
considerando 2.3 che "(...) anche volendo - per ipotesi di lavoro –
considerare siccome tempestivo il ricorso, esso non sarebbe in ogni caso
destinato, nel merito, a miglior sorte", vagliando la documentazione
medica, soffermandosi sulle certificazioni del dr. med. __________ (cfr.
sentenza citata a pag. 16, inc. Al, doc. 190), rilevando che "(...) Non
sono per il resto ravvisabili agli atti (...) elementi che consentano di
giungere alla conclusione auspicata dall’insorgente e ciò neppure con
riferimento all'ulteriore refertazione allegata a] ricorso (segnatamente il
referto radiologico 29 ottobre 201 2, il rapporto 23 settembre 2014 del dr. __________,
il certificato 4 febbraio 2016 del dr. __________ e i vari rapporti del dr. __________),
la quale oltre a non contenere alcun giudizio sulla capacità lavorativa è stata
debitamente presa in considerazione nell’ambito della perizia __________ (…)".
L'Alta Corte tramite sentenza del 25 marzo 2019 (inc.
n. STF 9C 86/2019) aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da
controparte contro la sentenza cantonale.
Siccome controparte non contesta l'aumento della
rendita ad intera dal 1 º ottobre 20'l8 come da decisione impugnata, ma propone
censure riferite alla decisione del 20 febbraio 2018, cresciuta in giudicato e
già verificata dal TC-A e dall'Alta Corte, il presente ricorso è da ritenere
irricevibile.”
Inoltre,
contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata con scritto del 24 gennaio
2023 (XIII/1), l’Ufficio AI precisa che gli atti componenti l’incarto sono
completi (XIII).
considerato in
diritto
2.1. Secondo
Considerandi
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad
evaderlo se è tardivo o irricevibile.
2.2
Nel
caso in esame, la ricorrente contesta l’erogazione di una mezza rendita dal 1° dicembre
2014, sostenendo che da quel giorno essa avrebbe diritto ad una rendita intera.
Incontestata è per contro la rendita intera concessa dal 1° ottobre 2018.
Come
visto (cfr. consid. 1.1), con decisione 20 febbraio 2018 l'Ufficio AI aveva
riconosciuto all’assicurata una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1° dicembre
2014.
Il ricorso contro questa decisione era stato respinto da questa Corte nella
misura in cui ricevibile, con sentenza 32.2018.138 del 21 dicembre 2018. In
quell’occasione il vicepresidente del TCA aveva accertato la tardività del gravame,
confermando in ogni caso la validità della perizia pluridisciplinare del 24
febbraio 2017 del __________ e del successivo rapporto 9 marzo 2017 del SMR e
quindi il diritto alla mezza rendita dal 1° gennaio 2014, con consecutiva
reiezione nel merito del ricorso.
Infine,
il TF, con sentenza 9C_86/2019 del 25 marzo 2019 ha dichiarato inammissibile il
ricorso contro la sentenza cantonale in quanto non adempiva alle esigenze poste
dall’art. 42 cpv. 2 LTF sulla motivazione nel merito della lite (doc. 193).
2.3
Un
giudizio acquista forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi
ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine
di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei
rimedi di diritto.
A
seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un
giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone
all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche procedure la
decisione non può più essere modificata, se non a determinate condizioni
(revisione, riesame; sul punto vedi Häfelin/Haller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, 1990, pag. 166; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 1999, § 27 n. 10, pag. 203).
Per
stabilire il significato del dispositivo e l'identità della causa si fa capo ai
motivi della sentenza. Se il dispositivo fa inoltre riferimento ai
considerandi, anch'essi passano in giudicato materiale (Zünd, op. cit., § 27 n.
10, pag. 203).
In
virtù del principio “ne bis in idem” – corrollario della forza di cosa
giudicata materiale – il Tribunale non può quindi più pronunciarsi in merito ad
un oggetto sul quale si è già chinato oppure di cui si sono occupate in
precedenza altre istanze competenti. In tale evenienza il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile (STFA non pubbl. dell’8 maggio 1996
in re E. G. e del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; Walder-Bohner,
Zivilprozessrecht, 1983, pag. 308).
Una
vertenza che acquista forza di cosa giudicata materiale non può essere rimessa
in discussione né dalle parti né dai tribunali (STF 9C_808/2017 del 12 marzo
2018.
consid. 5.2, 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2, 9C_346/2007 del
23.
gennaio 2008 consid. 4.2 con riferimenti).
In DTF 136 V 369 consid. 3.1 il
Tribunale federale ha stabilito che la forza di cosa giudicata (formale e
materiale) di decisioni (amministrative su opposizione o su ricorso) origuardanti
prestazioni durevoli dell'assicurazione sociale, in particolare rendite
dell'assicurazione invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto
alla specifica prestazione relative a fattispecie concluse nel tempo. Simili
elementi di motivazione della decisione di rendita passata in giudicato non
sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione o nuova
domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di
assicurazione (citata in Meyer/Reichmuth, IVG-Kommentar, 2022, art. 57 n. 24,
pag. 544).
Per
parte della dottrina il principio “ne bis in idem” viene comunque unicamente
ammesso per le decisioni su ricorso e non per le decisioni amministrative di
prima istanza (Moor; Droit administratif, 2002, pag. 323 segg. con riferimenti;
cfr. anche STF 134 V 257).
Ritornando
al caso in esame, con la STCA 32.2018.138 del 21 dicembre 2018 il
vicepresidente di questa Corte aveva confermato da un lato la tardività del
gravame, dall’altro aveva confermato nel merito la decisione con cui l’Ufficio
AI aveva riconosciuto il diritto alla mezza rendita dal 1° dicembre 2014. Con
sentenza del 25 marzo 2019 il TF aveva dichiarato il ricorso contro la sentenza
cantonale irricevibile per carenza di motivazione, confermando di fatto la STCA
impugnata. Pertanto questo Tribunale ora non può più pronunciarsi in merito al
riconoscimento del diritto alla mezza rendita dal 1° dicembre 2014, contestato
con il presente gravame. Non trattandosi nello specifico di una revisione (processuale)
di una sentenza, il ricorso è da dichiarare irricevibile per il principio “ne
bis in idem”.
2.4
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti