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Decisione

32.2022.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2023Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi della scuola professionale e quelli interaziendali (a quest’ultimo

proposito cfr. anche STFA del 24 marzo 1975 in re Sa. X. F., in: ZAK 1975, pag.

375 e segg.). L’Alta Corte aveva da ultimo rilevato che siccome la disdetta del

contratto di tirocinio iniziale era avvenuta per il 31 dicembre 2010, ossia al

termine del semestre formativo, la fattispecie era da interpretare in modo

analogo a quella di una studentessa che ha bocciato gli esami.

Nel caso che ci occupa, anche

ammettendo che __________ abbia cercato (e trovato) immediatamente un nuovo

contratto di tirocinio (per il 1. settembre 2022), per il periodo dal 15 marzo

al 31 agosto 2022 egli è rimasto inattivo, non essendo stata provata, come

visto, la formazione da autodidatta. Pertanto, benché presenti evidenti

analogie con il caso di specie, la STF 8C_916/2013 non risulta in concreto

applicabile.

Vi è stata quindi un’interruzione

(temporanea) della formazione, ragione per cui, conformemente all’art. 49ter

cpv. 2 OAVS (cfr. supra consid. 2.2.) la formazione sarebbe conclusa.

Tuttavia, il cpv. 3 del disposto

prevede delle eccezioni a tale regola: determinati motivi vincolati a

determinati intervalli temporali non vengono considerati interruzioni della

formazione, a condizione però che la formazione sia proseguita immediatamente

dopo.

Il tenore dell’art. 49ter

cpv. 3 OAVS lascia intendere che – a differenza dell’art. 49bis OAVS

che prevede un’interpretazione estesa del concetto di formazione (cfr. pro

multis DTF 140 V 314 consid. 4.3.1.) – si tratta di un elenco esaustivo.

Nella DTF 139 V 122 il TF ha

rilevato come lo scopo degli artt. 49bis e 49ter OAVS

emanati dall’Esecutivo federale fosse quello di fare chiarezza a fronte di un

numero crescente di casi d’incertezza circa la situazione formativa degli

assicurati (consid. 3.2.).

Il citato

documento “Erläuterungen zu den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011” (cfr. supra

consid. 2.4.) prevede che solo determinati motivi d’interruzione della

formazione (“gewisse Unterbrechungen in der Ausbildung”,

sottolineature del redattore) e per determinati intervalli temporali non

comportano la caducità del diritto all’assegno di formazione. In particolare,

il commento in francese dell’art. 49ter cpv. 3 OAVS lascia intendere

che si tratta di un elenco esaustivo:

" […] certaines formes d’interruption dans la formation ne

constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants

et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant

desdites interruptions – pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse –

par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours

qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation

pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. […]” (sottolineature del redattore).

Inoltre, le stesse fattispecie

contemplate dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS sono da interpretare in

senso restrittivo, come desumibile dalla DTF 141 V 473:

" Dass eine kumulative Anwendung von lit. a und b von Art. 49ter

Abs. 3 AHVV zulässig wäre, ist weder der Begrüdngung im angefochtenen Entscheid

zu entnehmen noch ergibt sich dies aus dem Verordnungstext. Vielmehr führt

das BSV in den Erläuterungen vom 22. Okotber 2010 zu den vom Bundesrat neu

geschaffenen Art. 49bis und 40ter AHVV aus,

dass in Bezug auf die Leistung von Militär- und Zivildienst angesichts der

finanziellen Abgeltungen für den geleisteten Dienst eine restriktivere Praxis

gelte, sodass eine am Stück absolvierte Rekrutenschule nur noch

ausnahmsweise als Ausbildungszeit gelte […]. Zudem gelte die Zeit zwischen

Absolvierung der gymnasialen Matura und Vorlesungsbeginn an der Universität nur

noch dann als Ausbildungszeit, wenn diese nicht länger als vier Monate daure.

Abschliessend hält das BSV fest, mit dieser Bestimmung (Art. 49ter

Abs. 3 AHVV) sollten die “bezahlten” Ausbildungsunterbrüche auf

die objektiv notwendigen eingegrenzt werden. […].”

(consid. 8.4., sottolineature del redattore).

Nella STF 8C_739/2014 dell’11

agosto 2015 (consid. 6.4.), pubblicata in RtiD I-2016 pag. 258-263, il TF ha

confermato – rinviando alla STF 8C_611/2014 del 6 luglio 2015 (consid. 8.4.) – che

il diverso trattamento dei diversi gruppi di persone di cui all’art. 49ter

cpv. 3 OAVS è da considerare oggettivamente giustificato, ragione per cui non

vi è spazio per parlare di una violazione del principio della parità di

trattamento o del divieto d’arbitrio. La nostra Massima istanza ha altresì

ribadito che non è possibile cumulare gli intervalli temporali ex art. 49ter

cpv. 3 lett. a. e b. OAVS, evidenziando come essi siano da considerare in modo

restrittivo e a compartimento stagno. Infine, l’Alta Corte ha messo in evidenza

l’ampio potere di apprezzamento di cui il Consiglio federale ha fatto uso

emanando gli artt. 49bis e 49ter OAVS.

La citata cifra 3369 1/11 DR

prevede che “Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa,

salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi

[fattispecie ex art. 49ter cpv. 3 OAVS, n.d.r.].”.

In sintesi, visto l’ampio margine

d’apprezzamento di cui il Consiglio federale gode per l’emanazione e la

concretizzazione dell’art. 49ter OAVS, il fatto che tale disposto

sia stato introdotto al fine di fare chiarezza circa la situazione formativa

degli assicurati, considerato il tenore del cpv. 3 del disposto, la

restrittività della suevocata giurisprudenza e i materiali legislativi,

l’elenco di cui all’art. 49ter cpv. 3 OAVS è a non avere dubbi da considerare

esaustivo.

Tornando al caso di specie, di

tutta evidenza l’interruzione della formazione non è riconducibile ai motivi

esposti all’art. 49ter cpv. 3 OAVS. __________ non ha interrotto la

formazione per gli usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima

di quattro mesi, per prestare servizio militare o civile per una durata massima

di cinque mesi o per motivi di salute o gravidanza per una durata massima di 12

mesi. L’interruzione della formazione è in casu riconducibile alla detenzione

preventiva, circostanza – non contemplata dall’art. 49ter cpv. 3

OAVS – che ha determinato l’interruzione della frequentazione delle lezioni e

lo scioglimento del contratto di tirocinio iniziale con contestuale ripresa

della formazione a far tempo dal 1. settembre 2022 sulla base di un nuovo

contratto.

Conseguentemente, è accertato che

__________ ha interrotto la formazione.

2.5.2. L’insorgente non ha contestato né

l’ammontare di cui è richiesta la restituzione, né il periodo temporale a cui

esso si riferisce (cfr. supra consid. 1.4.).

Da parte sua, l’Ufficio AI ha

considerato nella sua decisione di restituzione il periodo di giugno, luglio e

agosto 2022, ossia i mesi successivi alla fine della detenzione preventiva (e

alla disdetta del contratto di tirocinio del 7 luglio 2021) e antecedenti

l’inizio del nuovo tirocinio (cfr. supra consid. 1.4.).

Sul punto, l’Ufficio AI non può

essere seguito. Infatti, questa Corte ha accertato che l’interruzione della

Considerandi

formazione è avvenuta già il 15 marzo 2022 (cfr. supra consid. 2.5.1.), ragione

per cui la decisione impugnata va modificata tenendo conto di tale

accertamento. Tale modifica configura una reformatio in peius, giacché l’ammontare

di cui l’Ufficio AI ha richiesto all’insorgente la restituzione a titolo di

prestazioni indebitamente percepite per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022

(fr. 1'992, cfr. supra consid. 1.4.) va maggiorato di fr. 1'328 (fr. 664 x 2)

relativi ai mesi di aprile e maggio 2022. Conseguentemente, l’insorgente ha

percepito indebitamente complessivi fr. 3'320.

La decisione di restituzione

dell’Ufficio AI è corretta, ma l’ammontare va modificato sulla base di quanto accertato

in questa sede. A questo proposito, si rammenta che il ricorrente non ha

presentato osservazioni allo scritto del TCA con cui gli è stata prospettata

una reformatio in peius con possibilità anche di ritirare il ricorso.

2.5.3

L’insorgente asserisce che “Nel

caso di una determinazione a mio sfavore, chiedo che il Tribunale si esprima al

riguardo della mia buona fede in quanto, a norma dell’Art. 25 cap 1 LPGA la

restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.” e che “Finanche in presenza di

un eventuale condono, la posizione debitoria con __________ persisterebbe,

minando il diritto di mio figlio alle prestazioni sanitarie in caso di

malattia.” (cfr. VI, pag. 2 e seg.).

Secondo la giurisprudenza, di

regola, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1,8C_130/2008 dell'11 luglio 2008

consid. 3.2. e STCA 32.2014.128 del 21 luglio 2015 consid. 2.4.).

In questo senso le argomentazioni

sviluppate nel ricorso legate alla buona fede nella percezione delle

prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi difficoltà in cui verrebbe

a trovarsi l’insorgente se fosse costretto a restituirle, sono premature e non

vanno quindi qui approfondite (cfr. STCA 32.2022.49 del 10 ottobre 2022 consid.

2.5.1

-2.6.).

2.5.4

Per quanto attiene alle ulteriori

richieste del ricorrente, ossia “che alla Cassa […] venga

riconosciuto l’obbligo di informare compiutamente gli assicurati, allegando

agli atti ufficiali la citazione degli articoli di legge su cui poggiano le

determinazioni” e “che alla Cassa […] sia dato obbligo di

informarmi rispetto alle basi di diritto su cui poggia la fatturazione della

restituzione […]” (cfr. supra consid. 1.5. in initio), nella misura in cui

– per quanto è dato di capire – censura una carente motivazione della decisione

impugnata, vale quanto segue.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di

essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi

al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16

gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II

504.

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid.

2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento

impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF

141.

IV 249 consid. 1.3.1; STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05

del 24 gennaio 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In ambito

amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti

hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite

prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Il diritto di essere sentito è

una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in

cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata

qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.

437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può

inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si

esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la

procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un

giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con

riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).

In concreto, nella decisione di

risarcimento del 19 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha indicato il motivo della

decisione (“siccome in data 16.05.2022 __________ ha interrotto il contratto

di tirocinio presso il __________, ci vediamo costretti a richiedere la

restituzione delle prestazioni percepite in esubero per il periodo da giugno ad

agosto 2022”), l’importo di cui è stata richiesta la rifusione (fr. 1'992,

pari all’assegno di formazione di fr. 664 per i mesi di giugno, luglio e agosto

2022), il contatto presso la Cassa nel caso l’assicurato avesse delle domande e

i rimedi giuridici (doc. 210 incarto AVS). Con scritto del 3 novembre 2022 la

Cassa __________ ha risposto alle domande dell’assicurato circa la decisione di

restituzione, motivandone la fondatezza sulla base degli articoli di legge,

delle direttive sulle rendite e della giurisprudenza (doc. 216 incarto AVS). La

decisione di restituzione è dunque da considerarsi sufficientemente motivata.

Peraltro, l’insorgente è stato in

grado di comprendere la portata della decisione dell’Ufficio AI e presentare ricorso

al TCA – autorità giudiziaria che gode di pieno potere cognitivo (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,

consid. 2.3.) – opponendo alla valutazione dei fatti e a quella giuridica

operata dall’amministrazione le proprie argomentazioni.

Non vi è dunque margine per

ammettere una carente motivazione da parte dell’Ufficio AI.

Nella misura in cui invece il

ricorrente intendeva far valere una violazione dell’obbligo d’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA, si rileva che il disposto in parola prevede un

obbligo d’informazione generale (cpv. 1) secondo cui l’assicuratore e gli

organi esecutivi devono fare chiarezza sui diritti e doveri dell’assicurato,

rispettivamente delle persone interessate in modo da mettere queste ultime

nella posizione procedere con i passi ritenuti necessari. Quo all’obbligo di

consulenza (cpv. 2), esso fa da contraltare all’obbligo d’informazione generale

essendo riferito al singolo caso concreto e alle singole persone interessate.

In sintesi, l’obbligo di consulenza consiste nel dover rispondere correttamente

alle domande delle persone assicurate afferenti ad un caso concreto (per un

approfondimento cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialverischerungsrechts ATSG, pag. 569 e segg.; cfr. anche Forster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 295-300).

In casu il ricorrente è stato

sufficientemente informato sui motivi della decisione di restituzione e sui

rimedi giuridici di cui ha – legittimamente – fatto uso. Pertanto, la censura

del ricorrente è infondata.

2.6

Visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata va modificata ai sensi dei considerandi e il ricorso

respinto.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ La

decisione 19 ottobre 2022 è modificata nel senso che RI 1 deve versare

all’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino fr. 3'320 a titolo di

prestazioni indebitamente percepite per i mesi di aprile, maggio, giugno,

luglio e agosto 2022.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti