32.2022.79
Ricorso (respinto con reformatio in peius) contro la decisione di restituzione di prestazioni indebitamente percepite a titolo di assegni di formazione per il figlio maggiorenne, quest’ultimo avendo interrotto (temporaneamente) la formazione essendo stato incarcerato
10 maggio 2023Italiano35 min
documento “Erläuterungen zu den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011” (cfr. supra
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2022.79
JV/sc
Lugano
10 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 19 ottobre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con due decisioni del 28 novembre
2013 l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio, dal 1. dicembre 2011, di una
rendita d’invalidità intera e di cinque rendite completive per i figli __________,
__________, __________, __________ e __________ (docc. 68-72 incarto AI).
Il diritto di RI 1 ad una rendita
intera è poi stato confermato in esito a diverse procedure di revisione che si
sono susseguite negli anni (cfr. docc. 83, 92, 101 e 102 incarto AI).
Avendo i figli __________ (docc. 162,
163, 165 e 166 incarto AVS), __________ (docc. 52 e 54 incarto AVS) e __________
(doc. 119 incarto AVS) terminato le rispettive formazioni, con decisione del 6
luglio 2020 l’Ufficio AI ha comunicato il ricalcolo delle rendite completive
per __________ e __________ (docc. 166 AVS).
1.2. Al fine di poter continuare a
percepire l’assegno per il figlio __________, nel frattempo divenuto
maggiorenne, nel 2021 l’assicurato – per il tramite della coniuge – ha comunicato
all’IAS che il figlio frequentava l’apprendistato quale impiegato di commercio
al primo anno presso il __________ (di seguito: __________), producendo un
certificato di frequenza ed un contratto di tirocinio datato 7 luglio 2021,
valido per il periodo dal 29 agosto 2021 al 30 giugno 2024 (docc. 181-187
incarto AVS).
Sulla base di tale
documentazione, con decisione del 12 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha comunicato di
aver ripristinato la rendita per il figlio (doc. 106 incarto AI, doc. 190
incarto AVS).
1.3. Con scritto del 2 maggio 2022 la
Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: Cassa) ha invitato l’assicurato
a riferirle circa la formazione del figlio (doc. 194 incarto AVS).
Con scritto del 9 maggio 2022
l’assicurato ha comunicato che “vi confermo che mio figlio __________
[…] è in formazione, come da contratto di formazione stipulato il 07.07.2021
e in vostro possesso [doc. 187 incarto AVS, n.d.r.]. Nel corso del mese
di settembre, appena iniziato il nuovo anno scolastico vi faremo avere
l’attestazione della frequenza aggiornata.” (doc. 196 incarto AI).
Il 5 settembre 2022 la Cassa ha
inviato all’assicurato una missiva dal seguente tenore:
" […] in
maggio 2022 ci aveva comunicato che __________ avrebbe proseguito il tirocinio
iniziato nel 2021, tuttavia abbiamo riscontrato che in data 01.09.2022 suo
figlio ha iniziato un nuovo tirocinio. Per tale ragione la invitiamo a volerci
trasmettere una copia dello scioglimento del contratto di tirocinio precedente,
unitamente ad una dichiarazione scolastica che attesti il periodo di frequenza
durante l’anno scolastico 2021/2022. Inoltre, per continuare a versare la
rendita per figli, voglia inviarci una copia dell’attestato di frequenza per
l’anno scolastico 2022/23 in corso.” (doc. 201 incarto AVS).
Con scritto pervenuto alla Cassa
il 5 settembre 2022 l’assicurato ha prodotto un contratto di tirocinio datato
11 luglio 2022 e valido per il periodo dal 1. settembre 2022 al 31 agosto 2025
(doc. 202 incarto AVS).
Con ulteriore scritto del 26
settembre 2022 l’assicurato ha inviato alla Cassa, tra l’altro, i seguenti
documenti:
-
il certificato di frequenza datato 26 agosto 2021 (doc. 205, pag.
4 incarto AVS: “Si certifica che il signor __________ […] frequenta
attualmente l’apprendistato quale impiegato di commercio […] al primo
anno presso questo istituto di formazione professionale. […] ha
sottoscritto un contratto di formazione dal 29 agosto 2021 la cui scadenza è
stabilita il 30.06.2024 […].”);
-
il certificato di frequenza del 24 agosto 2022 (doc. 205, pag. 3
incarto AVS: “[…] __________ […] frequenta attualmente l’apprendistato quale
impiegato/a di commercio […] al primo anno presso questo istituto di
formazione professionale. L’apprendista ha sottoscritto un contratto di
formazione dal 01.09.2022, la cui scadenza è stabilita il 31 agosto 2025.”)
e
-
il certificato del 16 maggio 2022 di scioglimento unilaterale (da
parte del __________) del contratto di tirocinio del 7 luglio 2021 con effetto (retroattivo)
per il 15 marzo 2022 (doc. 205, pag. 7 incarto AVS).
Adducendo un “errore di
datazione dello scioglimento del contratto di formazione” e che “al momento
della mia conferma [del 9 maggio 2022, n.d.r.] infatti mio figlio __________
era in formazione. Il contratto di formazione è stato interrotto dopo la metà
di maggio causa assenza prolungata.” (doc. 204, pag. 1 incarto AVS),
l’assicurato ha inoltrato la comunicazione dell’11 maggio 2022 del direttore
del __________ (doc. 205, pag. 6 incarto AVS), secondo cui “[…] sarebbe
meglio interrompere da subito, dal momento che non sussiste la possibilità di
recuperare ciò che ormai è stato perso. Attendere giugno significa ricevere una
pagella con tutte note non assegnate che comporta l’esclusione dalla scuola,
cosa che abbiamo detto si vorrebbe evitare. […]”).
1.4. Con decisione del 19 ottobre 2022
l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “siccome in data 16.05.2022 __________
ha interrotto il contratto di tirocinio […], ci vediamo costretti a
richiedere la restituzione delle prestazioni percepite in esubero per il
periodo da giugno ad agosto 2022”, per complessivi fr. 1'992 (3 x 664)
(doc. 107 incarto AI).
Con scritto del 28 ottobre 2022
l’assicurato ha chiesto all’amministrazione di fornirgli le basi legali e la
motivazione della decisione di restituzione (doc. 215 incarto AVS), richiesta
ossequiata con scritto della Cassa del 3 novembre 2022 (doc. 216 incarto AVS).
1.5. L’assicurato ha interposto ricorso
contro la decisione del 19 ottobre 2022, postulandone l’annullamento e
chiedendo “che alla Cassa […] venga riconosciuto l’obbligo di
informare compiutamente gli assicurati, allegando agli atti ufficiali la
citazione degli articoli di legge su cui poggiano le determinazioni” e “che
alla Cassa […] sia dato obbligo di informarmi rispetto alle basi di
diritto su cui poggia la fatturazione della restituzione […]”.
Egli adduce che “La decisione
[…] si basa sull’ipotesi che __________ avrebbe abbandonato l’obiettivo di
formazione in data 16 maggio con l’interruzione del contratto. L’ipotesi
[…] che la formazione sia stata abbandonata si basa sulla constatazione che
dal 15 marzo [2022, n.d.r.] __________ non ha frequentato le lezioni.
L’interruzione […] avvenuta il 16 maggio [2022, n.d.r.] confermerebbe
l’abbandono della formazione ai sensi dell’art. 49ter cpv. 2 OAVS.
L’ufficio […] non ha però richiesto una motivazione della mancata
frequenza dalle lezioni dal 15 marzo [2022, n.d.r.]. L’ipotesi che la
formazione sia stata abbandonata è dunque una speculazione senza basi oggettive
e di conseguenza la conclusione è del tutto arbitraria.
Dal 15 marzo
[2022, n.d.r.] __________ è stato sottoposto a una misura di privazione
della libertà […]. Nonostante l’impossibilità di recarsi a scuola, __________
è rimasto in contatto con la direzione […], ha ricevuto i materiali
scolastici e ha continuato a studiare per potere restare al passo con le
lezioni e potere rientrare a scuola senza lacune.
La data di fine della
misura di privazione della libertà non era stabilita ed è stata rimandata di
settimana in settimana. È solo all’11 maggio [2022, n.d.r.] che la
direzione della __________ consiglia a mio figlio di interrompere il contratto
di tirocinio […]. In data 16 maggio [2022, n.d.r.] viene dunque
interrotto il contratto […]. __________ si mette subito alla ricerca di
un altro datore di lavoro, riuscendo a stipulare un nuovo contratto nel corso
del mese di luglio. Ciò dimostra che non vi sia stata volontà di
abbandonare la formazione […]. L’interruzione del contratto del 16
maggio [2022, n.d.r.] non è giuridicamente rilevante, coma da sentenza
del TF del 20 marzo 2014, 8C_926/2013 [recte: 8C_916/2013 del 20 marzo
2014], poiché __________ ha immediatamente cercato un nuovo tirocinio,
ottenendolo. È altresì ottemperato l’art. 49bis cpv. 1 OAVS,
in quanto la formazione in essere risponde ai criteri definiti. Poiché
non vi è stato abbandono la formazione non può essere considerata conclusa ai
sensi dell’art. 49ter cpv. 2 OAVS.” (I).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha addotto che in concreto vi è stata un’interruzione della formazione, la
giurisprudenza citata dall’insorgente fondandosi su una fattispecie diversa da
quella in esame. Inoltre, l’Ufficio AI ha asserito che i motivi addotti dal
ricorrente per giustificare l’interruzione non sono rilevanti. Oltre a ciò,
l’Ufficio AI ha ravvisato la violazione dell’obbligo di informare ex art. 31
LPGA.
In ragione di quanto esposto, ha
quindi formulato la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la
reiezione dell’impugnativa (IV).
1.7. Con osservazioni del 9 dicembre
2022 l’insorgente ha contestato l’asserita violazione del dovere di informare,
ribadendo come in concreto il figlio __________ non abbia abbandonato la
formazione.
Nell’ipotesi di reiezione del
gravame, l’insorgente chiede “che il Tribunale si esprima al riguardo della
mia buona fede in quanto, a norma dell’Art. 25 cap 1 LPGA la restituzione non
deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà. […] Pur nell’ipotesi che sia concessa una
rateizzazione della restituzione, sia delle rendite che delle prestazioni
complementari, le difficoltà economiche in cui già si trova la mia famiglia ne
resterebbero aggravate. Finanche in presenza di eventuale condono, la posizione
debitoria […] persisterebbe, minando il diritto di mio figlio alle
prestazioni sanitarie in caso di malattia.” (VI).
1.8. Con scritto del 15 dicembre 2022
l’Ufficio AI ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni, lo scritto del
9 dicembre 2022 dell’insorgente non apportando alcuna nuova argomentazione (VIII).
1.9. Con scritto del 7 aprile 2023 il
TCA ha prospettato la reformatio in peius della decisione impugnata, assegnando
al ricorrente un termine di 10 giorni per esprimersi al riguardo esponendone i
motivi e per eventualmente ritirare il ricorso (X). Il ricorrente è rimasto
silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr.
1'992.-- per prestazioni ricevute indebitamente per il figlio __________ dal 1.
giugno al 31 agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.4.), ossia per il periodo
successivo allo scioglimento del precedente contratto di tirocinio (16 maggio
2022, cfr. docc. 187 e 205, pag. 7 incarto AVS) e precedente all’inizio di
quello nuovo (1. settembre 2022, cfr. doc. 202 incarto AVS).
2.2. Giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI, le
persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita
completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a
una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
L’art. 25 cpv. 4 LAVS,
applicabile per analogia alla LAI (cfr. pro multis DTF 143 V 305 consid. 3.1.1.
e 4.2.), stabilisce che il diritto alla rendita per orfani nasce il primo
giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si
estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore. L’art. 25 cpv. 5 LAVS
prevede che i figli ancora in formazione hanno diritto alla rendita fino al
termine della stessa, ma al più tardi fino al compimento di 25 anni, delegando
al Consiglio federale la definizione di formazione.
Il Consiglio federale ha emanato
gli artt. 49bis e 49ter OAVS, entrati in vigore il 1. gennaio
2011 (circa la natura giuridica dei disposti, cfr. pro multis DTF 141 V 473
consid. 8.2. e Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 6 ad art. 25
LAVS).
L’art. 49bis
OAVS prevede che:
"
1 Un figlio è
ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto
giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte
del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una
formazione generale che funge da base per diverse professioni.
2 Sono
considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i
semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i
soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento
scolastico.
3 Un
figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività
lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di
vecchiaia completa dell'AVS.”
In merito alla fine o
all’interruzione della formazione, l’art. 49ter OAVS, anch’esso in
vigore dal 2011, prevede che:
" 1 La formazione si conclude con un diploma
professionale o scolastico.
2 La formazione è
considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto
a una rendita d'invalidità.
3 Non sono
considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a
condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una
durata massima di quattro mesi;
b. il servizio militare o civile per una durata
massima di cinque mesi;
c. le interruzioni per motivi di salute o per
gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”
Nella DTF 142 V 226 l’Alta Corte
ha ammesso la conformità alla legge dell’art. 49bis cpv. 3 OAVS (DTF 142 V 442
consid. 3.2).
Inoltre, come ricordato nella DTF
143 V 305 consid. 3.1.2 e nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 consid.
3.1, il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 138 V 286 (consid. 4.2.2) che
per quanto concerne la nozione di formazione si può rimandare alla prassi dei
Tribunali e amministrativa così come in particolare alle Direttive dell’UFAS
(DTF 141 V 473 consid. 3. e 8.2.).
Infatti, prima dell’introduzione
delle citate disposizioni materiali nel 2011, sui figli che svolgono una
formazione la giurisprudenza e la prassi amministrativa avevano sviluppato dei
principi che erano stati ripresi nelle Direttive dell’UFAS sulle rendite (DR)
dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (STF
9C_487/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.2).
Applicabili in concreto nella
versione valida dal 1. gennaio 2003, stato al 1. gennaio 2023, queste Direttive
danno una definizione di formazione e chiariscono delle situazioni tipo.
Per quanto concerne la nozione di
formazione, si rinvia alle cifre 3358-3367 DR (esposte nella STCA
32.2018.32 del 4 febbraio 2019 consid. 4.), mentre per quanto attiene all’inizio,
fine e interruzione della formazione, vale quanto segue.
2.3. Per la cifra 3368 DR, si considera
quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi
dedica il tempo necessario (cifra 3360), ad esempio assistendo a lezioni e
corsi. A tal proposito, la citata cifra rinvia alla DTF 141 V 473 con la quale
il TF ha stabilito che (sottolineature del redattore):
" Soweit das BSV die Lösung darin sieht, dass auf den formellen
Beginn des Semesters am 1. August abgestellt wird, welcher nicht identisch
ist mit dem jeweiligen Beginn der Vorlesungen Mitte September, kann ihm
nicht gefolgt werden. Der Begriff der "unterrichtsfreien Zeit" in
Art. 49ter
Abs. 3 lit. a AHVV
ist nach dem
klaren Wortlaut dahingehend zu verstehen, dass er jene Zeit des Jahres
betrifft, in welchem kein Unterricht erfolgt - also bei den Hochschulen keine
Vorlesungen stattfinden. Wenn dazu aber auf die formellen Daten des
Semesters abgestellt würde, wie es das BSV vertritt, dann gäbe es gar
keine "unterrichtsfreie Zeit" mehr, da dem formell am 31. Januar
endenden Herbstsemester nahtlos das am 1. Februar beginnende Frühlingssemester
bzw. dem formell am 31. Juli endenden Frühlingssemester nahtlos das am 1.
August beginnende Herbstsemester folgt. Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV wäre bei dieser Auffassung der Norm grösstenteils ohne Sinn und
Zweck. Zudem erreicht in aller Regel in der Zeit
vor Beginn der Vorlesungen […] der zeitliche Aufwand nicht das
geforderte Ausmass von mindestens 20 Wochenstunden […], so dass in dieser
Zeitspanne keine Ausbildung vorliegt.” (consid. 7.)
In
sintesi, l’Alta Corte ha stabilito che l’inizio della formazione non coincide (automaticamente)
con l’inizio formale del periodo di formazione definito dall’istituto
formatore, ma piuttosto con il momento in cui si dedica il tempo necessario
alla formazione scelta. Diversamente, l’art. 49ter cpv. 3 lett. a
OAVS non avrebbe alcun senso. Sebbene la pronunzia in parola fosse afferente ad
uno studente universitario, non vi sono motivi per non applicarla anche ad
altri percorsi formativi quali scuole professionali e simili, ritenuto che la
definizione di formazione è da interpretare in senso lato (cfr. supra consid.
2.2. in fine; cfr. anche la Sentenza 710 18 16 /101 del 19 aprile 2018 del
Tribunale cantonale di Basilea Campagna – Sezione diritto delle assicurazioni
sociali consid. 2.4. e seg.).
Secondo la cifra 3368.1 DR, la
formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve
più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie
per il conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage, superato
esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del
periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).
Per la cifra 3368.2 DR, se la
formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all’eventuale
ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione. Questo
vale anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e
l’inizio di uno nuovo. Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato
del rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è considerato come
interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia
immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (sentenza del TF del 20 marzo 2014,
8C_916/2013).
Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa,
salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi. Questo
vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale
ad esempio la maturità (cifra 3369 DR).
Gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per una durata
massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si
trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia
proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad
esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come
quattro mesi.
In particolare, questo significa che:
– il periodo senza
lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la
formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso
contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;
– le stesse
condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;
– tra le vacanze
usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri
durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo (cifra 3370 DR).
Secondo la cifra 3373 DR, i figli che interrompono la formazione a
causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in
formazione durante questo periodo.
2.4. Per quanto concerne l’art. 49ter
cpv. 2 e 3 OAVS, il documento redatto dall’UFAS e denominato “Erläuterungen zu
den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011”, rispettivamente “Commentaire
modifications RAVS 2011” (consultabile in tedesco e francese su https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
à Publikationen & Services à Gesetze und Verordnungen à AHV – Gesetze und Verordnungen à Archiv à
Verordnungsanpassung AHVV) presenta la seguente nota:
" Art. 49ter Absatz 2
(Beendigung und
Unterbrechung der Ausbildung)
Wird die Ausbildung nicht
wie vorgesehen regulär abgeschlossen, sondern vorzeitig abgebrochen, soll die
Waisen- oder Kinderrente auf diesen Zeitpunkt eingestellt werden. Dies soll
auch dann der Fall sein, wenn das Kind seine Ausbildung unterbricht. Die
Leistungen werden eingestellt und erst wieder ausgerichtet, wenn die Person
erneut eine Ausbildung (Zusatzausbildung oder neue Ausbildung beginnt).
Art. 49ter Absatz 3
(Beendigung und
Unterbrechung der Ausbildung)
Wie bisher sollen gewisse
Unterbrechungen in der Ausbildung kein Grund sein, die Waisen- und Kinderrenten
einzustellen. Nebst den Unterbrüchen als Folge eines Unfalls, einer Krankheit
oder Schwangerschaft, sollen auch gewisse “schulfreien
bzw. vorlesungsfreien” Zeiten darunter fallen, jedoch
nur die im Ausbildungsablauf vorgesehenen regulären bzw. üblichen Zeiten und
nur unter der Voraussetzung, dass die Ausbildung anschliessend unmittelbar
daran fortgesetzt wird. Für Absolventinnen und Absolventen der gymnasialen
Matura gilt die Zeit bis zum Vorlesungsbeginn an der Universität oder einer
anderen Institution als Ausbildungszeit, jedoch nur dann, wenn der Unterbruch
bis zur Fortsetzung der Ausbildung nicht länger als 4 Monate dauert (Bsp.
Matura im Juni, Vorlesungsbeginn Mitte September). Wer sich beispielsweise für
ein “Zwischenjahr” (Ferien,
Job, Militärdienst) entscheidet, befindet sich nach der Matura vorderhand nicht
mehr in Ausbildung, ebenso wenig wer sich für ein “Urlaubssemester” an der Uni einschreibt. Im Sinne einer Gleichbehandlung wird auch
den Absolventinnen und Absolventen der Berufsmatura eine maximale Unterbrechung
von 4 Monaten (bis zur Fortsetzung der Ausbildung) als übliche unterrichtsfreie
Zeit zugestanden. […]”
2.5.
2.5.1. In casu è pacifico che i contratti
di tirocinio sottoscritti da __________ (cfr. supra consid. 1.2. e seg.)
rientrano nella definizione di formazione ai sensi dell’art. 49bis e
seg. OAVS (cfr. supra consid. 2.2.). Controversa è, in particolare, la
questione a sapere se vi è stata un’interruzione della formazione.
L’Ufficio AI ritiene che “la
cessazione della frequenza scolastica dal 15 marzo 2022” e “lo
scioglimento del contratto di tirocinio con effetto dal 16 maggio 2022”
costituiscono un’interruzione della formazione ai sensi di legge, ciò che
determina la decisione di restituzione (IV, pag. 2).
L’insorgente, da parte sua,
sostiene che non vi sia stata un’interruzione giuridicamente rilevante (cfr.
supra consid. 1.3., 1.5. e 1.7.), ciò che determina l’illiceità della decisione
impugnata.
Ora, dalla documentazione agli
atti si evince che __________ ha frequentato le lezioni presso il __________
per l’ultima volta il 15 marzo 2022, giorno in cui è stato arrestato e posto in
carcerazione preventiva fino al 24 maggio 2022, giorno del rilascio (doc. H).
Il 16 maggio 2022 il __________
ha sciolto unilateralmente il contratto di tirocinio del 7 luglio 2021 (cfr.
supra consid. 1.2.), con effetto retroattivo al 15 marzo 2022 (doc. 205, pag. 7
incarto AVS), giorno in cui __________ è stato posto in carcere preventivo (e
non, come erroneamente indicato dall’Ufficio AI, con effetto al 16 maggio 2022,
cfr. doc. IV, pag. 2). L’11 luglio 2022 __________ ha sottoscritto un nuovo
contratto di tirocinio per il periodo 1. settembre 2022 al 31 agosto 2025 (doc.
202 incarto AVS e doc. F).
Ne consegue che nell’intervallo
temporale dal 15 marzo al 31 agosto 2022, ossia per oltre cinque mesi, __________
non ha né frequentato le lezioni al __________ (pur rimanendo formalmente
iscritto all’istituto di formazione, cfr. doc. F), né proseguito il tirocinio
iniziale.
Nell’esaminare se lo studio da
autodidatta – che il ricorrente asserisce suo figlio abbia sostenuto – possa
essere ritenuto quale formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1
OAVS, la scrivente Corte ricorda che questa norma esige che il figlio si
impegni a fondo per concludere in tempo utile la formazione e che perciò egli
deve dedicare la maggior parte del suo tempo all’obiettivo della formazione.
Secondo la cifra 3359 DR, questa
condizione è soddisfatta soltanto se l’impegno complessivamente richiesto dalla
formazione in termini di tempo è di almeno 20 ore alla settimana.
Rientrano in questa nozione, tra
l’altro, la preparazione e il ripasso, la preparazione agli esami, lo studio
individuale e lo studio a distanza.
Inoltre, la cifra 3360 DR prevede
che, per valutare il tempo effettivo dedicato allo studio, ci si può basare
parzialmente su indizi e si deve decidere secondo il principio della
verosimiglianza preponderante.
Tornando al caso in esame, si
rileva che l’asserzione dell’insorgente secondo cui, nonostante l’impossibilità
di frequentare le lezioni a causa della carcerazione, il figlio avesse “continuato
a studiare per potere stare al passo con le lezioni e potere rientrare a scuola
senza lacune” (cfr. supra consid. 1.5.) non è stata sostanziata, ricordato
che nell’ambito delle assicurazioni sociali vige il grado probatorio della
verosimiglianza preponderante (cfr.
DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati). In effetti,
era senz’altro esigibile per il ricorrente produrre con il gravame una
dichiarazione del __________ in tal senso, ciò che non è avvenuto neppure nelle
more del ricorso.
In sintesi, l’insorgente non ha
provato che il figlio __________ abbia studiato da autodidatta durante il
periodo di carcerazione preventiva e tantomeno che l’asserito periodo di studio
da autodidatta fosse sufficiente, sotto il profilo del tempo impiegato, ad
adempiere i presupposti di cui alle surriferite cifre delle DR (per una
fattispecie simile, cfr. la citata STCA 32.2018.32). Ne consegue che la
formazione di __________ è stata – temporaneamente – interrotta al momento
dell’arresto, ossia al 15 marzo 2022.
L’insorgente, rinviando alla STF
8C_916/2013 del 20 marzo 2014 (cfr. supra consid. 1.5.), sostiene che il figlio
“__________ ha immediatamente cercato un nuovo tirocinio, ottenendolo”,
ragione per cui, conformemente alla citata pronunzia, non si può parlare di
un’interruzione della formazione (cfr. supra consid. 1.5.).
Da parte sua, l’Ufficio AI
ritiene che la STF 8C_916/2013 non sia in concreto applicabile, trattandosi di
una fattispecie diversa (cfr. supra consid. 1.6.).
La fattispecie di cui alla STF
8C_916/2013 è quella di una ragazza maggiorenne che aveva iniziato un tirocinio
quale assistente in uno studio veterinario. Il formatore aveva poi disdetto il
contratto di tirocinio con effetto al 31 dicembre 2010 e la ragazza era
riuscita ad assicurarsi un nuovo contratto di tirocinio con inizio al 1. maggio
2011. Il TF aveva rilevato che “In der Zwischenzeit
besuchte sie weiterhin die Berufsschule und die überbetrieblichen Kurse.
Es ist somit davon auszugehen, dass sie ihr Lehrziel nie aufgegeben
hat;
aus dem zeitlichen Ablauf ist weiter zu schliessen, sie habe die Suche nach
einer neuen Lehrstelle unverzüglich an die Hand genommen. […] hat
sie somit ihre Ausbildung nicht im Sinne von Art. 49ter Abs. 2 AHHV
unterbrochen […]. Die Situation, in der sich die Tochter des
Beschwerdeführers in den hier streitigen Monaten befand, ist auch weniger
mit einem Lehrabbruch, als mit einem Nicht-Bestehen einer Prüfung zu
vergleichen. […]” (STF 8C_916/2013 consid. 4., sottolineature
del redattore).
In quel caso la nostra Massima
Corte aveva concluso che non vi è stata un’interruzione della formazione,
evidenziando due elementi determinanti: da una parte il fatto che la
tirocinante aveva immediatamente cercato (e trovato) un nuovo contratto di
tirocinio, dall’altra il fatto che per il periodo tra la disdetta del contratto
di tirocinio e l’inizio della nuova formazione essa aveva continuato a seguire
Fatti
i corsi della scuola professionale e quelli interaziendali (a quest’ultimo
proposito cfr. anche STFA del 24 marzo 1975 in re Sa. X. F., in: ZAK 1975, pag.
375 e segg.). L’Alta Corte aveva da ultimo rilevato che siccome la disdetta del
contratto di tirocinio iniziale era avvenuta per il 31 dicembre 2010, ossia al
termine del semestre formativo, la fattispecie era da interpretare in modo
analogo a quella di una studentessa che ha bocciato gli esami.
Nel caso che ci occupa, anche
ammettendo che __________ abbia cercato (e trovato) immediatamente un nuovo
contratto di tirocinio (per il 1. settembre 2022), per il periodo dal 15 marzo
al 31 agosto 2022 egli è rimasto inattivo, non essendo stata provata, come
visto, la formazione da autodidatta. Pertanto, benché presenti evidenti
analogie con il caso di specie, la STF 8C_916/2013 non risulta in concreto
applicabile.
Vi è stata quindi un’interruzione
(temporanea) della formazione, ragione per cui, conformemente all’art. 49ter
cpv. 2 OAVS (cfr. supra consid. 2.2.) la formazione sarebbe conclusa.
Tuttavia, il cpv. 3 del disposto
prevede delle eccezioni a tale regola: determinati motivi vincolati a
determinati intervalli temporali non vengono considerati interruzioni della
formazione, a condizione però che la formazione sia proseguita immediatamente
dopo.
Il tenore dell’art. 49ter
cpv. 3 OAVS lascia intendere che – a differenza dell’art. 49bis OAVS
che prevede un’interpretazione estesa del concetto di formazione (cfr. pro
multis DTF 140 V 314 consid. 4.3.1.) – si tratta di un elenco esaustivo.
Nella DTF 139 V 122 il TF ha
rilevato come lo scopo degli artt. 49bis e 49ter OAVS
emanati dall’Esecutivo federale fosse quello di fare chiarezza a fronte di un
numero crescente di casi d’incertezza circa la situazione formativa degli
assicurati (consid. 3.2.).
Il citato
documento “Erläuterungen zu den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011” (cfr. supra
consid. 2.4.) prevede che solo determinati motivi d’interruzione della
formazione (“gewisse Unterbrechungen in der Ausbildung”,
sottolineature del redattore) e per determinati intervalli temporali non
comportano la caducità del diritto all’assegno di formazione. In particolare,
il commento in francese dell’art. 49ter cpv. 3 OAVS lascia intendere
che si tratta di un elenco esaustivo:
" […] certaines formes d’interruption dans la formation ne
constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants
et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant
desdites interruptions – pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse –
par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours
qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation
pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. […]” (sottolineature del redattore).
Inoltre, le stesse fattispecie
contemplate dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS sono da interpretare in
senso restrittivo, come desumibile dalla DTF 141 V 473:
" Dass eine kumulative Anwendung von lit. a und b von Art. 49ter
Abs. 3 AHVV zulässig wäre, ist weder der Begrüdngung im angefochtenen Entscheid
zu entnehmen noch ergibt sich dies aus dem Verordnungstext. Vielmehr führt
das BSV in den Erläuterungen vom 22. Okotber 2010 zu den vom Bundesrat neu
geschaffenen Art. 49bis und 40ter AHVV aus,
dass in Bezug auf die Leistung von Militär- und Zivildienst angesichts der
finanziellen Abgeltungen für den geleisteten Dienst eine restriktivere Praxis
gelte, sodass eine am Stück absolvierte Rekrutenschule nur noch
ausnahmsweise als Ausbildungszeit gelte […]. Zudem gelte die Zeit zwischen
Absolvierung der gymnasialen Matura und Vorlesungsbeginn an der Universität nur
noch dann als Ausbildungszeit, wenn diese nicht länger als vier Monate daure.
Abschliessend hält das BSV fest, mit dieser Bestimmung (Art. 49ter
Abs. 3 AHVV) sollten die “bezahlten” Ausbildungsunterbrüche auf
die objektiv notwendigen eingegrenzt werden. […].”
(consid. 8.4., sottolineature del redattore).
Nella STF 8C_739/2014 dell’11
agosto 2015 (consid. 6.4.), pubblicata in RtiD I-2016 pag. 258-263, il TF ha
confermato – rinviando alla STF 8C_611/2014 del 6 luglio 2015 (consid. 8.4.) – che
il diverso trattamento dei diversi gruppi di persone di cui all’art. 49ter
cpv. 3 OAVS è da considerare oggettivamente giustificato, ragione per cui non
vi è spazio per parlare di una violazione del principio della parità di
trattamento o del divieto d’arbitrio. La nostra Massima istanza ha altresì
ribadito che non è possibile cumulare gli intervalli temporali ex art. 49ter
cpv. 3 lett. a. e b. OAVS, evidenziando come essi siano da considerare in modo
restrittivo e a compartimento stagno. Infine, l’Alta Corte ha messo in evidenza
l’ampio potere di apprezzamento di cui il Consiglio federale ha fatto uso
emanando gli artt. 49bis e 49ter OAVS.
La citata cifra 3369 1/11 DR
prevede che “Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa,
salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi
[fattispecie ex art. 49ter cpv. 3 OAVS, n.d.r.].”.
In sintesi, visto l’ampio margine
d’apprezzamento di cui il Consiglio federale gode per l’emanazione e la
concretizzazione dell’art. 49ter OAVS, il fatto che tale disposto
sia stato introdotto al fine di fare chiarezza circa la situazione formativa
degli assicurati, considerato il tenore del cpv. 3 del disposto, la
restrittività della suevocata giurisprudenza e i materiali legislativi,
l’elenco di cui all’art. 49ter cpv. 3 OAVS è a non avere dubbi da considerare
esaustivo.
Tornando al caso di specie, di
tutta evidenza l’interruzione della formazione non è riconducibile ai motivi
esposti all’art. 49ter cpv. 3 OAVS. __________ non ha interrotto la
formazione per gli usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima
di quattro mesi, per prestare servizio militare o civile per una durata massima
di cinque mesi o per motivi di salute o gravidanza per una durata massima di 12
mesi. L’interruzione della formazione è in casu riconducibile alla detenzione
preventiva, circostanza – non contemplata dall’art. 49ter cpv. 3
OAVS – che ha determinato l’interruzione della frequentazione delle lezioni e
lo scioglimento del contratto di tirocinio iniziale con contestuale ripresa
della formazione a far tempo dal 1. settembre 2022 sulla base di un nuovo
contratto.
Conseguentemente, è accertato che
__________ ha interrotto la formazione.
2.5.2. L’insorgente non ha contestato né
l’ammontare di cui è richiesta la restituzione, né il periodo temporale a cui
esso si riferisce (cfr. supra consid. 1.4.).
Da parte sua, l’Ufficio AI ha
considerato nella sua decisione di restituzione il periodo di giugno, luglio e
agosto 2022, ossia i mesi successivi alla fine della detenzione preventiva (e
alla disdetta del contratto di tirocinio del 7 luglio 2021) e antecedenti
l’inizio del nuovo tirocinio (cfr. supra consid. 1.4.).
Sul punto, l’Ufficio AI non può
essere seguito. Infatti, questa Corte ha accertato che l’interruzione della
Considerandi
formazione è avvenuta già il 15 marzo 2022 (cfr. supra consid. 2.5.1.), ragione
per cui la decisione impugnata va modificata tenendo conto di tale
accertamento. Tale modifica configura una reformatio in peius, giacché l’ammontare
di cui l’Ufficio AI ha richiesto all’insorgente la restituzione a titolo di
prestazioni indebitamente percepite per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022
(fr. 1'992, cfr. supra consid. 1.4.) va maggiorato di fr. 1'328 (fr. 664 x 2)
relativi ai mesi di aprile e maggio 2022. Conseguentemente, l’insorgente ha
percepito indebitamente complessivi fr. 3'320.
La decisione di restituzione
dell’Ufficio AI è corretta, ma l’ammontare va modificato sulla base di quanto accertato
in questa sede. A questo proposito, si rammenta che il ricorrente non ha
presentato osservazioni allo scritto del TCA con cui gli è stata prospettata
una reformatio in peius con possibilità anche di ritirare il ricorso.
2.5.3
L’insorgente asserisce che “Nel
caso di una determinazione a mio sfavore, chiedo che il Tribunale si esprima al
riguardo della mia buona fede in quanto, a norma dell’Art. 25 cap 1 LPGA la
restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.” e che “Finanche in presenza di
un eventuale condono, la posizione debitoria con __________ persisterebbe,
minando il diritto di mio figlio alle prestazioni sanitarie in caso di
malattia.” (cfr. VI, pag. 2 e seg.).
Secondo la giurisprudenza, di
regola, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che
unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF
9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008
consid. 3.2. e STCA 32.2014.128 del 21 luglio 2015 consid. 2.4.).
In questo senso le argomentazioni
sviluppate nel ricorso legate alla buona fede nella percezione delle
prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi difficoltà in cui verrebbe
a trovarsi l’insorgente se fosse costretto a restituirle, sono premature e non
vanno quindi qui approfondite (cfr. STCA 32.2022.49 del 10 ottobre 2022 consid.
2.5.1.-2.6.).
2.5.4
Per quanto attiene alle ulteriori
richieste del ricorrente, ossia “che alla Cassa […] venga
riconosciuto l’obbligo di informare compiutamente gli assicurati, allegando
agli atti ufficiali la citazione degli articoli di legge su cui poggiano le
determinazioni” e “che alla Cassa […] sia dato obbligo di
informarmi rispetto alle basi di diritto su cui poggia la fatturazione della
restituzione […]” (cfr. supra consid. 1.5. in initio), nella misura in cui
– per quanto è dato di capire – censura una carente motivazione della decisione
impugnata, vale quanto segue.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi
al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16
gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II
504.
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid.
2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF
141.
IV 249 consid. 1.3.1; STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05
del 24 gennaio 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In ambito
amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti
hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite
prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Il diritto di essere sentito è
una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.
437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può
inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si
esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la
procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un
giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con
riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).
In concreto, nella decisione di
risarcimento del 19 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha indicato il motivo della
decisione (“siccome in data 16.05.2022 __________ ha interrotto il contratto
di tirocinio presso il __________, ci vediamo costretti a richiedere la
restituzione delle prestazioni percepite in esubero per il periodo da giugno ad
agosto 2022”), l’importo di cui è stata richiesta la rifusione (fr. 1'992,
pari all’assegno di formazione di fr. 664 per i mesi di giugno, luglio e agosto
2022), il contatto presso la Cassa nel caso l’assicurato avesse delle domande e
i rimedi giuridici (doc. 210 incarto AVS). Con scritto del 3 novembre 2022 la
Cassa __________ ha risposto alle domande dell’assicurato circa la decisione di
restituzione, motivandone la fondatezza sulla base degli articoli di legge,
delle direttive sulle rendite e della giurisprudenza (doc. 216 incarto AVS). La
decisione di restituzione è dunque da considerarsi sufficientemente motivata.
Peraltro, l’insorgente è stato in
grado di comprendere la portata della decisione dell’Ufficio AI e presentare ricorso
al TCA – autorità giudiziaria che gode di pieno potere cognitivo (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,
consid. 2.3.) – opponendo alla valutazione dei fatti e a quella giuridica
operata dall’amministrazione le proprie argomentazioni.
Non vi è dunque margine per
ammettere una carente motivazione da parte dell’Ufficio AI.
Nella misura in cui invece il
ricorrente intendeva far valere una violazione dell’obbligo d’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA, si rileva che il disposto in parola prevede un
obbligo d’informazione generale (cpv. 1) secondo cui l’assicuratore e gli
organi esecutivi devono fare chiarezza sui diritti e doveri dell’assicurato,
rispettivamente delle persone interessate in modo da mettere queste ultime
nella posizione procedere con i passi ritenuti necessari. Quo all’obbligo di
consulenza (cpv. 2), esso fa da contraltare all’obbligo d’informazione generale
essendo riferito al singolo caso concreto e alle singole persone interessate.
In sintesi, l’obbligo di consulenza consiste nel dover rispondere correttamente
alle domande delle persone assicurate afferenti ad un caso concreto (per un
approfondimento cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialverischerungsrechts ATSG, pag. 569 e segg.; cfr. anche Forster,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 295-300).
In casu il ricorrente è stato
sufficientemente informato sui motivi della decisione di restituzione e sui
rimedi giuridici di cui ha – legittimamente – fatto uso. Pertanto, la censura
del ricorrente è infondata.
2.6
Visto tutto quanto precede, la
decisione impugnata va modificata ai sensi dei considerandi e il ricorso
respinto.
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ La
decisione 19 ottobre 2022 è modificata nel senso che RI 1 deve versare
all’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino fr. 3'320 a titolo di
prestazioni indebitamente percepite per i mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio e agosto 2022.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti