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Decisione

32.2022.79

Ricorso (respinto con reformatio in peius) contro la decisione di restituzione di prestazioni indebitamente percepite a titolo di assegni di formazione per il figlio maggiorenne, quest’ultimo avendo interrotto (temporaneamente) la formazione essendo stato incarcerato

10 maggio 2023Italiano35 min

documento “Erläuterungen zu den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011” (cfr. supra

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2022.79

JV/sc

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 19 ottobre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con due decisioni del 28 novembre

2013 l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio, dal 1. dicembre 2011, di una

rendita d’invalidità intera e di cinque rendite completive per i figli __________,

__________, __________, __________ e __________ (docc. 68-72 incarto AI).

Il diritto di RI 1 ad una rendita

intera è poi stato confermato in esito a diverse procedure di revisione che si

sono susseguite negli anni (cfr. docc. 83, 92, 101 e 102 incarto AI).

Avendo i figli __________ (docc. 162,

163, 165 e 166 incarto AVS), __________ (docc. 52 e 54 incarto AVS) e __________

(doc. 119 incarto AVS) terminato le rispettive formazioni, con decisione del 6

luglio 2020 l’Ufficio AI ha comunicato il ricalcolo delle rendite completive

per __________ e __________ (docc. 166 AVS).

1.2. Al fine di poter continuare a

percepire l’assegno per il figlio __________, nel frattempo divenuto

maggiorenne, nel 2021 l’assicurato – per il tramite della coniuge – ha comunicato

all’IAS che il figlio frequentava l’apprendistato quale impiegato di commercio

al primo anno presso il __________ (di seguito: __________), producendo un

certificato di frequenza ed un contratto di tirocinio datato 7 luglio 2021,

valido per il periodo dal 29 agosto 2021 al 30 giugno 2024 (docc. 181-187

incarto AVS).

Sulla base di tale

documentazione, con decisione del 12 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha comunicato di

aver ripristinato la rendita per il figlio (doc. 106 incarto AI, doc. 190

incarto AVS).

1.3. Con scritto del 2 maggio 2022 la

Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: Cassa) ha invitato l’assicurato

a riferirle circa la formazione del figlio (doc. 194 incarto AVS).

Con scritto del 9 maggio 2022

l’assicurato ha comunicato che “vi confermo che mio figlio __________

[…] è in formazione, come da contratto di formazione stipulato il 07.07.2021

e in vostro possesso [doc. 187 incarto AVS, n.d.r.]. Nel corso del mese

di settembre, appena iniziato il nuovo anno scolastico vi faremo avere

l’attestazione della frequenza aggiornata.” (doc. 196 incarto AI).

Il 5 settembre 2022 la Cassa ha

inviato all’assicurato una missiva dal seguente tenore:

" […] in

maggio 2022 ci aveva comunicato che __________ avrebbe proseguito il tirocinio

iniziato nel 2021, tuttavia abbiamo riscontrato che in data 01.09.2022 suo

figlio ha iniziato un nuovo tirocinio. Per tale ragione la invitiamo a volerci

trasmettere una copia dello scioglimento del contratto di tirocinio precedente,

unitamente ad una dichiarazione scolastica che attesti il periodo di frequenza

durante l’anno scolastico 2021/2022. Inoltre, per continuare a versare la

rendita per figli, voglia inviarci una copia dell’attestato di frequenza per

l’anno scolastico 2022/23 in corso.” (doc. 201 incarto AVS).

Con scritto pervenuto alla Cassa

il 5 settembre 2022 l’assicurato ha prodotto un contratto di tirocinio datato

11 luglio 2022 e valido per il periodo dal 1. settembre 2022 al 31 agosto 2025

(doc. 202 incarto AVS).

Con ulteriore scritto del 26

settembre 2022 l’assicurato ha inviato alla Cassa, tra l’altro, i seguenti

documenti:

-

il certificato di frequenza datato 26 agosto 2021 (doc. 205, pag.

4 incarto AVS: “Si certifica che il signor __________ […] frequenta

attualmente l’apprendistato quale impiegato di commercio […] al primo

anno presso questo istituto di formazione professionale. […] ha

sottoscritto un contratto di formazione dal 29 agosto 2021 la cui scadenza è

stabilita il 30.06.2024 […].”);

-

il certificato di frequenza del 24 agosto 2022 (doc. 205, pag. 3

incarto AVS: “[…] __________ […] frequenta attualmente l’apprendistato quale

impiegato/a di commercio […] al primo anno presso questo istituto di

formazione professionale. L’apprendista ha sottoscritto un contratto di

formazione dal 01.09.2022, la cui scadenza è stabilita il 31 agosto 2025.”)

e

-

il certificato del 16 maggio 2022 di scioglimento unilaterale (da

parte del __________) del contratto di tirocinio del 7 luglio 2021 con effetto (retroattivo)

per il 15 marzo 2022 (doc. 205, pag. 7 incarto AVS).

Adducendo un “errore di

datazione dello scioglimento del contratto di formazione” e che “al momento

della mia conferma [del 9 maggio 2022, n.d.r.] infatti mio figlio __________

era in formazione. Il contratto di formazione è stato interrotto dopo la metà

di maggio causa assenza prolungata.” (doc. 204, pag. 1 incarto AVS),

l’assicurato ha inoltrato la comunicazione dell’11 maggio 2022 del direttore

del __________ (doc. 205, pag. 6 incarto AVS), secondo cui “[…] sarebbe

meglio interrompere da subito, dal momento che non sussiste la possibilità di

recuperare ciò che ormai è stato perso. Attendere giugno significa ricevere una

pagella con tutte note non assegnate che comporta l’esclusione dalla scuola,

cosa che abbiamo detto si vorrebbe evitare. […]”).

1.4. Con decisione del 19 ottobre 2022

l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “siccome in data 16.05.2022 __________

ha interrotto il contratto di tirocinio […], ci vediamo costretti a

richiedere la restituzione delle prestazioni percepite in esubero per il

periodo da giugno ad agosto 2022”, per complessivi fr. 1'992 (3 x 664)

(doc. 107 incarto AI).

Con scritto del 28 ottobre 2022

l’assicurato ha chiesto all’amministrazione di fornirgli le basi legali e la

motivazione della decisione di restituzione (doc. 215 incarto AVS), richiesta

ossequiata con scritto della Cassa del 3 novembre 2022 (doc. 216 incarto AVS).

1.5. L’assicurato ha interposto ricorso

contro la decisione del 19 ottobre 2022, postulandone l’annullamento e

chiedendo “che alla Cassa […] venga riconosciuto l’obbligo di

informare compiutamente gli assicurati, allegando agli atti ufficiali la

citazione degli articoli di legge su cui poggiano le determinazioni” e “che

alla Cassa […] sia dato obbligo di informarmi rispetto alle basi di

diritto su cui poggia la fatturazione della restituzione […]”.

Egli adduce che “La decisione

[…] si basa sull’ipotesi che __________ avrebbe abbandonato l’obiettivo di

formazione in data 16 maggio con l’interruzione del contratto. L’ipotesi

[…] che la formazione sia stata abbandonata si basa sulla constatazione che

dal 15 marzo [2022, n.d.r.] __________ non ha frequentato le lezioni.

L’interruzione […] avvenuta il 16 maggio [2022, n.d.r.] confermerebbe

l’abbandono della formazione ai sensi dell’art. 49ter cpv. 2 OAVS.

L’ufficio […] non ha però richiesto una motivazione della mancata

frequenza dalle lezioni dal 15 marzo [2022, n.d.r.]. L’ipotesi che la

formazione sia stata abbandonata è dunque una speculazione senza basi oggettive

e di conseguenza la conclusione è del tutto arbitraria.

Dal 15 marzo

[2022, n.d.r.] __________ è stato sottoposto a una misura di privazione

della libertà […]. Nonostante l’impossibilità di recarsi a scuola, __________

è rimasto in contatto con la direzione […], ha ricevuto i materiali

scolastici e ha continuato a studiare per potere restare al passo con le

lezioni e potere rientrare a scuola senza lacune.

La data di fine della

misura di privazione della libertà non era stabilita ed è stata rimandata di

settimana in settimana. È solo all’11 maggio [2022, n.d.r.] che la

direzione della __________ consiglia a mio figlio di interrompere il contratto

di tirocinio […]. In data 16 maggio [2022, n.d.r.] viene dunque

interrotto il contratto […]. __________ si mette subito alla ricerca di

un altro datore di lavoro, riuscendo a stipulare un nuovo contratto nel corso

del mese di luglio. Ciò dimostra che non vi sia stata volontà di

abbandonare la formazione […]. L’interruzione del contratto del 16

maggio [2022, n.d.r.] non è giuridicamente rilevante, coma da sentenza

del TF del 20 marzo 2014, 8C_926/2013 [recte: 8C_916/2013 del 20 marzo

2014], poiché __________ ha immediatamente cercato un nuovo tirocinio,

ottenendolo. È altresì ottemperato l’art. 49bis cpv. 1 OAVS,

in quanto la formazione in essere risponde ai criteri definiti. Poiché

non vi è stato abbandono la formazione non può essere considerata conclusa ai

sensi dell’art. 49ter cpv. 2 OAVS.” (I).

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha addotto che in concreto vi è stata un’interruzione della formazione, la

giurisprudenza citata dall’insorgente fondandosi su una fattispecie diversa da

quella in esame. Inoltre, l’Ufficio AI ha asserito che i motivi addotti dal

ricorrente per giustificare l’interruzione non sono rilevanti. Oltre a ciò,

l’Ufficio AI ha ravvisato la violazione dell’obbligo di informare ex art. 31

LPGA.

In ragione di quanto esposto, ha

quindi formulato la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la

reiezione dell’impugnativa (IV).

1.7. Con osservazioni del 9 dicembre

2022 l’insorgente ha contestato l’asserita violazione del dovere di informare,

ribadendo come in concreto il figlio __________ non abbia abbandonato la

formazione.

Nell’ipotesi di reiezione del

gravame, l’insorgente chiede “che il Tribunale si esprima al riguardo della

mia buona fede in quanto, a norma dell’Art. 25 cap 1 LPGA la restituzione non

deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà. […] Pur nell’ipotesi che sia concessa una

rateizzazione della restituzione, sia delle rendite che delle prestazioni

complementari, le difficoltà economiche in cui già si trova la mia famiglia ne

resterebbero aggravate. Finanche in presenza di eventuale condono, la posizione

debitoria […] persisterebbe, minando il diritto di mio figlio alle

prestazioni sanitarie in caso di malattia.” (VI).

1.8. Con scritto del 15 dicembre 2022

l’Ufficio AI ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni, lo scritto del

9 dicembre 2022 dell’insorgente non apportando alcuna nuova argomentazione (VIII).

1.9. Con scritto del 7 aprile 2023 il

TCA ha prospettato la reformatio in peius della decisione impugnata, assegnando

al ricorrente un termine di 10 giorni per esprimersi al riguardo esponendone i

motivi e per eventualmente ritirare il ricorso (X). Il ricorrente è rimasto

silente.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr.

1'992.-- per prestazioni ricevute indebitamente per il figlio __________ dal 1.

giugno al 31 agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.4.), ossia per il periodo

successivo allo scioglimento del precedente contratto di tirocinio (16 maggio

2022, cfr. docc. 187 e 205, pag. 7 incarto AVS) e precedente all’inizio di

quello nuovo (1. settembre 2022, cfr. doc. 202 incarto AVS).

2.2. Giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI, le

persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita

completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a

una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

L’art. 25 cpv. 4 LAVS,

applicabile per analogia alla LAI (cfr. pro multis DTF 143 V 305 consid. 3.1.1.

e 4.2.), stabilisce che il diritto alla rendita per orfani nasce il primo

giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si

estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore. L’art. 25 cpv. 5 LAVS

prevede che i figli ancora in formazione hanno diritto alla rendita fino al

termine della stessa, ma al più tardi fino al compimento di 25 anni, delegando

al Consiglio federale la definizione di formazione.

Il Consiglio federale ha emanato

gli artt. 49bis e 49ter OAVS, entrati in vigore il 1. gennaio

2011 (circa la natura giuridica dei disposti, cfr. pro multis DTF 141 V 473

consid. 8.2. e Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 6 ad art. 25

LAVS).

L’art. 49bis

OAVS prevede che:

"

1 Un figlio è

ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto

giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte

del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una

formazione generale che funge da base per diverse professioni.

2 Sono

considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i

semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i

soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento

scolastico.

3 Un

figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività

lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di

vecchiaia completa dell'AVS.”

In merito alla fine o

all’interruzione della formazione, l’art. 49ter OAVS, anch’esso in

vigore dal 2011, prevede che:

" 1 La formazione si conclude con un diploma

professionale o scolastico.

2 La formazione è

considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto

a una rendita d'invalidità.

3 Non sono

considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a

condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una

durata massima di quattro mesi;

b. il servizio militare o civile per una durata

massima di cinque mesi;

c. le interruzioni per motivi di salute o per

gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”

Nella DTF 142 V 226 l’Alta Corte

ha ammesso la conformità alla legge dell’art. 49bis cpv. 3 OAVS (DTF 142 V 442

consid. 3.2).

Inoltre, come ricordato nella DTF

143 V 305 consid. 3.1.2 e nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 consid.

3.1, il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 138 V 286 (consid. 4.2.2) che

per quanto concerne la nozione di formazione si può rimandare alla prassi dei

Tribunali e amministrativa così come in particolare alle Direttive dell’UFAS

(DTF 141 V 473 consid. 3. e 8.2.).

Infatti, prima dell’introduzione

delle citate disposizioni materiali nel 2011, sui figli che svolgono una

formazione la giurisprudenza e la prassi amministrativa avevano sviluppato dei

principi che erano stati ripresi nelle Direttive dell’UFAS sulle rendite (DR)

dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (STF

9C_487/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.2).

Applicabili in concreto nella

versione valida dal 1. gennaio 2003, stato al 1. gennaio 2023, queste Direttive

danno una definizione di formazione e chiariscono delle situazioni tipo.

Per quanto concerne la nozione di

formazione, si rinvia alle cifre 3358-3367 DR (esposte nella STCA

32.2018.32 del 4 febbraio 2019 consid. 4.), mentre per quanto attiene all’inizio,

fine e interruzione della formazione, vale quanto segue.

2.3. Per la cifra 3368 DR, si considera

quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi

dedica il tempo necessario (cifra 3360), ad esempio assistendo a lezioni e

corsi. A tal proposito, la citata cifra rinvia alla DTF 141 V 473 con la quale

il TF ha stabilito che (sottolineature del redattore):

" Soweit das BSV die Lösung darin sieht, dass auf den formellen

Beginn des Semesters am 1. August abgestellt wird, welcher nicht identisch

ist mit dem jeweiligen Beginn der Vorlesungen Mitte September, kann ihm

nicht gefolgt werden. Der Begriff der "unterrichtsfreien Zeit" in

Art. 49ter

Abs. 3 lit. a AHVV

ist nach dem

klaren Wortlaut dahingehend zu verstehen, dass er jene Zeit des Jahres

betrifft, in welchem kein Unterricht erfolgt - also bei den Hochschulen keine

Vorlesungen stattfinden. Wenn dazu aber auf die formellen Daten des

Semesters abgestellt würde, wie es das BSV vertritt, dann gäbe es gar

keine "unterrichtsfreie Zeit" mehr, da dem formell am 31. Januar

endenden Herbstsemester nahtlos das am 1. Februar beginnende Frühlingssemester

bzw. dem formell am 31. Juli endenden Frühlingssemester nahtlos das am 1.

August beginnende Herbstsemester folgt. Art. 49ter Abs. 3 lit. a AHVV wäre bei dieser Auffassung der Norm grösstenteils ohne Sinn und

Zweck. Zudem erreicht in aller Regel in der Zeit

vor Beginn der Vorlesungen […] der zeitliche Aufwand nicht das

geforderte Ausmass von mindestens 20 Wochenstunden […], so dass in dieser

Zeitspanne keine Ausbildung vorliegt.” (consid. 7.)

In

sintesi, l’Alta Corte ha stabilito che l’inizio della formazione non coincide (automaticamente)

con l’inizio formale del periodo di formazione definito dall’istituto

formatore, ma piuttosto con il momento in cui si dedica il tempo necessario

alla formazione scelta. Diversamente, l’art. 49ter cpv. 3 lett. a

OAVS non avrebbe alcun senso. Sebbene la pronunzia in parola fosse afferente ad

uno studente universitario, non vi sono motivi per non applicarla anche ad

altri percorsi formativi quali scuole professionali e simili, ritenuto che la

definizione di formazione è da interpretare in senso lato (cfr. supra consid.

2.2. in fine; cfr. anche la Sentenza 710 18 16 /101 del 19 aprile 2018 del

Tribunale cantonale di Basilea Campagna – Sezione diritto delle assicurazioni

sociali consid. 2.4. e seg.).

Secondo la cifra 3368.1 DR, la

formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve

più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie

per il conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage, superato

esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del

periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).

Per la cifra 3368.2 DR, se la

formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all’eventuale

ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione. Questo

vale anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e

l’inizio di uno nuovo. Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato

del rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è considerato come

interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia

immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (sentenza del TF del 20 marzo 2014,

8C_916/2013).

Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa,

salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi. Questo

vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale

ad esempio la maturità (cifra 3369 DR).

Gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per una durata

massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si

trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia

proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad

esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come

quattro mesi.

In particolare, questo significa che:

– il periodo senza

lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la

formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso

contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;

– le stesse

condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;

– tra le vacanze

usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri

durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo (cifra 3370 DR).

Secondo la cifra 3373 DR, i figli che interrompono la formazione a

causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in

formazione durante questo periodo.

2.4. Per quanto concerne l’art. 49ter

cpv. 2 e 3 OAVS, il documento redatto dall’UFAS e denominato “Erläuterungen zu

den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011”, rispettivamente “Commentaire

modifications RAVS 2011” (consultabile in tedesco e francese su https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html

à Publikationen & Services à Gesetze und Verordnungen à AHV – Gesetze und Verordnungen à Archiv à

Verordnungsanpassung AHVV) presenta la seguente nota:

" Art. 49ter Absatz 2

(Beendigung und

Unterbrechung der Ausbildung)

Wird die Ausbildung nicht

wie vorgesehen regulär abgeschlossen, sondern vorzeitig abgebrochen, soll die

Waisen- oder Kinderrente auf diesen Zeitpunkt eingestellt werden. Dies soll

auch dann der Fall sein, wenn das Kind seine Ausbildung unterbricht. Die

Leistungen werden eingestellt und erst wieder ausgerichtet, wenn die Person

erneut eine Ausbildung (Zusatzausbildung oder neue Ausbildung beginnt).

Art. 49ter Absatz 3

(Beendigung und

Unterbrechung der Ausbildung)

Wie bisher sollen gewisse

Unterbrechungen in der Ausbildung kein Grund sein, die Waisen- und Kinderrenten

einzustellen. Nebst den Unterbrüchen als Folge eines Unfalls, einer Krankheit

oder Schwangerschaft, sollen auch gewisse “schulfreien

bzw. vorlesungsfreien” Zeiten darunter fallen, jedoch

nur die im Ausbildungsablauf vorgesehenen regulären bzw. üblichen Zeiten und

nur unter der Voraussetzung, dass die Ausbildung anschliessend unmittelbar

daran fortgesetzt wird. Für Absolventinnen und Absolventen der gymnasialen

Matura gilt die Zeit bis zum Vorlesungsbeginn an der Universität oder einer

anderen Institution als Ausbildungszeit, jedoch nur dann, wenn der Unterbruch

bis zur Fortsetzung der Ausbildung nicht länger als 4 Monate dauert (Bsp.

Matura im Juni, Vorlesungsbeginn Mitte September). Wer sich beispielsweise für

ein “Zwischenjahr” (Ferien,

Job, Militärdienst) entscheidet, befindet sich nach der Matura vorderhand nicht

mehr in Ausbildung, ebenso wenig wer sich für ein “Urlaubssemester” an der Uni einschreibt. Im Sinne einer Gleichbehandlung wird auch

den Absolventinnen und Absolventen der Berufsmatura eine maximale Unterbrechung

von 4 Monaten (bis zur Fortsetzung der Ausbildung) als übliche unterrichtsfreie

Zeit zugestanden. […]”

2.5.

2.5.1. In casu è pacifico che i contratti

di tirocinio sottoscritti da __________ (cfr. supra consid. 1.2. e seg.)

rientrano nella definizione di formazione ai sensi dell’art. 49bis e

seg. OAVS (cfr. supra consid. 2.2.). Controversa è, in particolare, la

questione a sapere se vi è stata un’interruzione della formazione.

L’Ufficio AI ritiene che “la

cessazione della frequenza scolastica dal 15 marzo 2022” e “lo

scioglimento del contratto di tirocinio con effetto dal 16 maggio 2022”

costituiscono un’interruzione della formazione ai sensi di legge, ciò che

determina la decisione di restituzione (IV, pag. 2).

L’insorgente, da parte sua,

sostiene che non vi sia stata un’interruzione giuridicamente rilevante (cfr.

supra consid. 1.3., 1.5. e 1.7.), ciò che determina l’illiceità della decisione

impugnata.

Ora, dalla documentazione agli

atti si evince che __________ ha frequentato le lezioni presso il __________

per l’ultima volta il 15 marzo 2022, giorno in cui è stato arrestato e posto in

carcerazione preventiva fino al 24 maggio 2022, giorno del rilascio (doc. H).

Il 16 maggio 2022 il __________

ha sciolto unilateralmente il contratto di tirocinio del 7 luglio 2021 (cfr.

supra consid. 1.2.), con effetto retroattivo al 15 marzo 2022 (doc. 205, pag. 7

incarto AVS), giorno in cui __________ è stato posto in carcere preventivo (e

non, come erroneamente indicato dall’Ufficio AI, con effetto al 16 maggio 2022,

cfr. doc. IV, pag. 2). L’11 luglio 2022 __________ ha sottoscritto un nuovo

contratto di tirocinio per il periodo 1. settembre 2022 al 31 agosto 2025 (doc.

202 incarto AVS e doc. F).

Ne consegue che nell’intervallo

temporale dal 15 marzo al 31 agosto 2022, ossia per oltre cinque mesi, __________

non ha né frequentato le lezioni al __________ (pur rimanendo formalmente

iscritto all’istituto di formazione, cfr. doc. F), né proseguito il tirocinio

iniziale.

Nell’esaminare se lo studio da

autodidatta – che il ricorrente asserisce suo figlio abbia sostenuto – possa

essere ritenuto quale formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1

OAVS, la scrivente Corte ricorda che questa norma esige che il figlio si

impegni a fondo per concludere in tempo utile la formazione e che perciò egli

deve dedicare la maggior parte del suo tempo all’obiettivo della formazione.

Secondo la cifra 3359 DR, questa

condizione è soddisfatta soltanto se l’impegno complessivamente richiesto dalla

formazione in termini di tempo è di almeno 20 ore alla settimana.

Rientrano in questa nozione, tra

l’altro, la preparazione e il ripasso, la preparazione agli esami, lo studio

individuale e lo studio a distanza.

Inoltre, la cifra 3360 DR prevede

che, per valutare il tempo effettivo dedicato allo studio, ci si può basare

parzialmente su indizi e si deve decidere secondo il principio della

verosimiglianza preponderante.

Tornando al caso in esame, si

rileva che l’asserzione dell’insorgente secondo cui, nonostante l’impossibilità

di frequentare le lezioni a causa della carcerazione, il figlio avesse “continuato

a studiare per potere stare al passo con le lezioni e potere rientrare a scuola

senza lacune” (cfr. supra consid. 1.5.) non è stata sostanziata, ricordato

che nell’ambito delle assicurazioni sociali vige il grado probatorio della

verosimiglianza preponderante (cfr.

DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati). In effetti,

era senz’altro esigibile per il ricorrente produrre con il gravame una

dichiarazione del __________ in tal senso, ciò che non è avvenuto neppure nelle

more del ricorso.

In sintesi, l’insorgente non ha

provato che il figlio __________ abbia studiato da autodidatta durante il

periodo di carcerazione preventiva e tantomeno che l’asserito periodo di studio

da autodidatta fosse sufficiente, sotto il profilo del tempo impiegato, ad

adempiere i presupposti di cui alle surriferite cifre delle DR (per una

fattispecie simile, cfr. la citata STCA 32.2018.32). Ne consegue che la

formazione di __________ è stata – temporaneamente – interrotta al momento

dell’arresto, ossia al 15 marzo 2022.

L’insorgente, rinviando alla STF

8C_916/2013 del 20 marzo 2014 (cfr. supra consid. 1.5.), sostiene che il figlio

“__________ ha immediatamente cercato un nuovo tirocinio, ottenendolo”,

ragione per cui, conformemente alla citata pronunzia, non si può parlare di

un’interruzione della formazione (cfr. supra consid. 1.5.).

Da parte sua, l’Ufficio AI

ritiene che la STF 8C_916/2013 non sia in concreto applicabile, trattandosi di

una fattispecie diversa (cfr. supra consid. 1.6.).

La fattispecie di cui alla STF

8C_916/2013 è quella di una ragazza maggiorenne che aveva iniziato un tirocinio

quale assistente in uno studio veterinario. Il formatore aveva poi disdetto il

contratto di tirocinio con effetto al 31 dicembre 2010 e la ragazza era

riuscita ad assicurarsi un nuovo contratto di tirocinio con inizio al 1. maggio

2011. Il TF aveva rilevato che “In der Zwischenzeit

besuchte sie weiterhin die Berufsschule und die überbetrieblichen Kurse.

Es ist somit davon auszugehen, dass sie ihr Lehrziel nie aufgegeben

hat;

aus dem zeitlichen Ablauf ist weiter zu schliessen, sie habe die Suche nach

einer neuen Lehrstelle unverzüglich an die Hand genommen. […] hat

sie somit ihre Ausbildung nicht im Sinne von Art. 49ter Abs. 2 AHHV

unterbrochen […]. Die Situation, in der sich die Tochter des

Beschwerdeführers in den hier streitigen Monaten befand, ist auch weniger

mit einem Lehrabbruch, als mit einem Nicht-Bestehen einer Prüfung zu

vergleichen. […]” (STF 8C_916/2013 consid. 4., sottolineature

del redattore).

In quel caso la nostra Massima

Corte aveva concluso che non vi è stata un’interruzione della formazione,

evidenziando due elementi determinanti: da una parte il fatto che la

tirocinante aveva immediatamente cercato (e trovato) un nuovo contratto di

tirocinio, dall’altra il fatto che per il periodo tra la disdetta del contratto

di tirocinio e l’inizio della nuova formazione essa aveva continuato a seguire

Fatti

i corsi della scuola professionale e quelli interaziendali (a quest’ultimo

proposito cfr. anche STFA del 24 marzo 1975 in re Sa. X. F., in: ZAK 1975, pag.

375 e segg.). L’Alta Corte aveva da ultimo rilevato che siccome la disdetta del

contratto di tirocinio iniziale era avvenuta per il 31 dicembre 2010, ossia al

termine del semestre formativo, la fattispecie era da interpretare in modo

analogo a quella di una studentessa che ha bocciato gli esami.

Nel caso che ci occupa, anche

ammettendo che __________ abbia cercato (e trovato) immediatamente un nuovo

contratto di tirocinio (per il 1. settembre 2022), per il periodo dal 15 marzo

al 31 agosto 2022 egli è rimasto inattivo, non essendo stata provata, come

visto, la formazione da autodidatta. Pertanto, benché presenti evidenti

analogie con il caso di specie, la STF 8C_916/2013 non risulta in concreto

applicabile.

Vi è stata quindi un’interruzione

(temporanea) della formazione, ragione per cui, conformemente all’art. 49ter

cpv. 2 OAVS (cfr. supra consid. 2.2.) la formazione sarebbe conclusa.

Tuttavia, il cpv. 3 del disposto

prevede delle eccezioni a tale regola: determinati motivi vincolati a

determinati intervalli temporali non vengono considerati interruzioni della

formazione, a condizione però che la formazione sia proseguita immediatamente

dopo.

Il tenore dell’art. 49ter

cpv. 3 OAVS lascia intendere che – a differenza dell’art. 49bis OAVS

che prevede un’interpretazione estesa del concetto di formazione (cfr. pro

multis DTF 140 V 314 consid. 4.3.1.) – si tratta di un elenco esaustivo.

Nella DTF 139 V 122 il TF ha

rilevato come lo scopo degli artt. 49bis e 49ter OAVS

emanati dall’Esecutivo federale fosse quello di fare chiarezza a fronte di un

numero crescente di casi d’incertezza circa la situazione formativa degli

assicurati (consid. 3.2.).

Il citato

documento “Erläuterungen zu den Änderungen der AHVV auf 1. Januar 2011” (cfr. supra

consid. 2.4.) prevede che solo determinati motivi d’interruzione della

formazione (“gewisse Unterbrechungen in der Ausbildung”,

sottolineature del redattore) e per determinati intervalli temporali non

comportano la caducità del diritto all’assegno di formazione. In particolare,

il commento in francese dell’art. 49ter cpv. 3 OAVS lascia intendere

che si tratta di un elenco esaustivo:

" […] certaines formes d’interruption dans la formation ne

constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants

et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant

desdites interruptions – pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse –

par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours

qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation

pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. […]” (sottolineature del redattore).

Inoltre, le stesse fattispecie

contemplate dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS sono da interpretare in

senso restrittivo, come desumibile dalla DTF 141 V 473:

" Dass eine kumulative Anwendung von lit. a und b von Art. 49ter

Abs. 3 AHVV zulässig wäre, ist weder der Begrüdngung im angefochtenen Entscheid

zu entnehmen noch ergibt sich dies aus dem Verordnungstext. Vielmehr führt

das BSV in den Erläuterungen vom 22. Okotber 2010 zu den vom Bundesrat neu

geschaffenen Art. 49bis und 40ter AHVV aus,

dass in Bezug auf die Leistung von Militär- und Zivildienst angesichts der

finanziellen Abgeltungen für den geleisteten Dienst eine restriktivere Praxis

gelte, sodass eine am Stück absolvierte Rekrutenschule nur noch

ausnahmsweise als Ausbildungszeit gelte […]. Zudem gelte die Zeit zwischen

Absolvierung der gymnasialen Matura und Vorlesungsbeginn an der Universität nur

noch dann als Ausbildungszeit, wenn diese nicht länger als vier Monate daure.

Abschliessend hält das BSV fest, mit dieser Bestimmung (Art. 49ter

Abs. 3 AHVV) sollten die “bezahlten” Ausbildungsunterbrüche auf

die objektiv notwendigen eingegrenzt werden. […].”

(consid. 8.4., sottolineature del redattore).

Nella STF 8C_739/2014 dell’11

agosto 2015 (consid. 6.4.), pubblicata in RtiD I-2016 pag. 258-263, il TF ha

confermato – rinviando alla STF 8C_611/2014 del 6 luglio 2015 (consid. 8.4.) – che

il diverso trattamento dei diversi gruppi di persone di cui all’art. 49ter

cpv. 3 OAVS è da considerare oggettivamente giustificato, ragione per cui non

vi è spazio per parlare di una violazione del principio della parità di

trattamento o del divieto d’arbitrio. La nostra Massima istanza ha altresì

ribadito che non è possibile cumulare gli intervalli temporali ex art. 49ter

cpv. 3 lett. a. e b. OAVS, evidenziando come essi siano da considerare in modo

restrittivo e a compartimento stagno. Infine, l’Alta Corte ha messo in evidenza

l’ampio potere di apprezzamento di cui il Consiglio federale ha fatto uso

emanando gli artt. 49bis e 49ter OAVS.

La citata cifra 3369 1/11 DR

prevede che “Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa,

salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi

[fattispecie ex art. 49ter cpv. 3 OAVS, n.d.r.].”.

In sintesi, visto l’ampio margine

d’apprezzamento di cui il Consiglio federale gode per l’emanazione e la

concretizzazione dell’art. 49ter OAVS, il fatto che tale disposto

sia stato introdotto al fine di fare chiarezza circa la situazione formativa

degli assicurati, considerato il tenore del cpv. 3 del disposto, la

restrittività della suevocata giurisprudenza e i materiali legislativi,

l’elenco di cui all’art. 49ter cpv. 3 OAVS è a non avere dubbi da considerare

esaustivo.

Tornando al caso di specie, di

tutta evidenza l’interruzione della formazione non è riconducibile ai motivi

esposti all’art. 49ter cpv. 3 OAVS. __________ non ha interrotto la

formazione per gli usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima

di quattro mesi, per prestare servizio militare o civile per una durata massima

di cinque mesi o per motivi di salute o gravidanza per una durata massima di 12

mesi. L’interruzione della formazione è in casu riconducibile alla detenzione

preventiva, circostanza – non contemplata dall’art. 49ter cpv. 3

OAVS – che ha determinato l’interruzione della frequentazione delle lezioni e

lo scioglimento del contratto di tirocinio iniziale con contestuale ripresa

della formazione a far tempo dal 1. settembre 2022 sulla base di un nuovo

contratto.

Conseguentemente, è accertato che

__________ ha interrotto la formazione.

2.5.2. L’insorgente non ha contestato né

l’ammontare di cui è richiesta la restituzione, né il periodo temporale a cui

esso si riferisce (cfr. supra consid. 1.4.).

Da parte sua, l’Ufficio AI ha

considerato nella sua decisione di restituzione il periodo di giugno, luglio e

agosto 2022, ossia i mesi successivi alla fine della detenzione preventiva (e

alla disdetta del contratto di tirocinio del 7 luglio 2021) e antecedenti

l’inizio del nuovo tirocinio (cfr. supra consid. 1.4.).

Sul punto, l’Ufficio AI non può

essere seguito. Infatti, questa Corte ha accertato che l’interruzione della

Considerandi

formazione è avvenuta già il 15 marzo 2022 (cfr. supra consid. 2.5.1.), ragione

per cui la decisione impugnata va modificata tenendo conto di tale

accertamento. Tale modifica configura una reformatio in peius, giacché l’ammontare

di cui l’Ufficio AI ha richiesto all’insorgente la restituzione a titolo di

prestazioni indebitamente percepite per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022

(fr. 1'992, cfr. supra consid. 1.4.) va maggiorato di fr. 1'328 (fr. 664 x 2)

relativi ai mesi di aprile e maggio 2022. Conseguentemente, l’insorgente ha

percepito indebitamente complessivi fr. 3'320.

La decisione di restituzione

dell’Ufficio AI è corretta, ma l’ammontare va modificato sulla base di quanto accertato

in questa sede. A questo proposito, si rammenta che il ricorrente non ha

presentato osservazioni allo scritto del TCA con cui gli è stata prospettata

una reformatio in peius con possibilità anche di ritirare il ricorso.

2.5.3

L’insorgente asserisce che “Nel

caso di una determinazione a mio sfavore, chiedo che il Tribunale si esprima al

riguardo della mia buona fede in quanto, a norma dell’Art. 25 cap 1 LPGA la

restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.” e che “Finanche in presenza di

un eventuale condono, la posizione debitoria con __________ persisterebbe,

minando il diritto di mio figlio alle prestazioni sanitarie in caso di

malattia.” (cfr. VI, pag. 2 e seg.).

Secondo la giurisprudenza, di

regola, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008

consid. 3.2. e STCA 32.2014.128 del 21 luglio 2015 consid. 2.4.).

In questo senso le argomentazioni

sviluppate nel ricorso legate alla buona fede nella percezione delle

prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi difficoltà in cui verrebbe

a trovarsi l’insorgente se fosse costretto a restituirle, sono premature e non

vanno quindi qui approfondite (cfr. STCA 32.2022.49 del 10 ottobre 2022 consid.

2.5.1.-2.6.).

2.5.4

Per quanto attiene alle ulteriori

richieste del ricorrente, ossia “che alla Cassa […] venga

riconosciuto l’obbligo di informare compiutamente gli assicurati, allegando

agli atti ufficiali la citazione degli articoli di legge su cui poggiano le

determinazioni” e “che alla Cassa […] sia dato obbligo di

informarmi rispetto alle basi di diritto su cui poggia la fatturazione della

restituzione […]” (cfr. supra consid. 1.5. in initio), nella misura in cui

– per quanto è dato di capire – censura una carente motivazione della decisione

impugnata, vale quanto segue.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di

essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi

al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16

gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II

504.

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid.

2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento

impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF

141.

IV 249 consid. 1.3.1; STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05

del 24 gennaio 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In ambito

amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti

hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite

prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Il diritto di essere sentito è

una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in

cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata

qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.

437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può

inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si

esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la

procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un

giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con

riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).

In concreto, nella decisione di

risarcimento del 19 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha indicato il motivo della

decisione (“siccome in data 16.05.2022 __________ ha interrotto il contratto

di tirocinio presso il __________, ci vediamo costretti a richiedere la

restituzione delle prestazioni percepite in esubero per il periodo da giugno ad

agosto 2022”), l’importo di cui è stata richiesta la rifusione (fr. 1'992,

pari all’assegno di formazione di fr. 664 per i mesi di giugno, luglio e agosto

2022), il contatto presso la Cassa nel caso l’assicurato avesse delle domande e

i rimedi giuridici (doc. 210 incarto AVS). Con scritto del 3 novembre 2022 la

Cassa __________ ha risposto alle domande dell’assicurato circa la decisione di

restituzione, motivandone la fondatezza sulla base degli articoli di legge,

delle direttive sulle rendite e della giurisprudenza (doc. 216 incarto AVS). La

decisione di restituzione è dunque da considerarsi sufficientemente motivata.

Peraltro, l’insorgente è stato in

grado di comprendere la portata della decisione dell’Ufficio AI e presentare ricorso

al TCA – autorità giudiziaria che gode di pieno potere cognitivo (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,

consid. 2.3.) – opponendo alla valutazione dei fatti e a quella giuridica

operata dall’amministrazione le proprie argomentazioni.

Non vi è dunque margine per

ammettere una carente motivazione da parte dell’Ufficio AI.

Nella misura in cui invece il

ricorrente intendeva far valere una violazione dell’obbligo d’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA, si rileva che il disposto in parola prevede un

obbligo d’informazione generale (cpv. 1) secondo cui l’assicuratore e gli

organi esecutivi devono fare chiarezza sui diritti e doveri dell’assicurato,

rispettivamente delle persone interessate in modo da mettere queste ultime

nella posizione procedere con i passi ritenuti necessari. Quo all’obbligo di

consulenza (cpv. 2), esso fa da contraltare all’obbligo d’informazione generale

essendo riferito al singolo caso concreto e alle singole persone interessate.

In sintesi, l’obbligo di consulenza consiste nel dover rispondere correttamente

alle domande delle persone assicurate afferenti ad un caso concreto (per un

approfondimento cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialverischerungsrechts ATSG, pag. 569 e segg.; cfr. anche Forster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 295-300).

In casu il ricorrente è stato

sufficientemente informato sui motivi della decisione di restituzione e sui

rimedi giuridici di cui ha – legittimamente – fatto uso. Pertanto, la censura

del ricorrente è infondata.

2.6

Visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata va modificata ai sensi dei considerandi e il ricorso

respinto.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ La

decisione 19 ottobre 2022 è modificata nel senso che RI 1 deve versare

all’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino fr. 3'320 a titolo di

prestazioni indebitamente percepite per i mesi di aprile, maggio, giugno,

luglio e agosto 2022.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti