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Decisione

32.2022.8

Rifiuto garanzia per infermità congenita, siccome l’operazione, quale conditio sine qua non per la concessione della garanzia, non era mai stata necessaria. Decisione in via di riconsiderazione confermata e gravame respinto

16 marzo 2022Italiano19 min

2.4.1. Ora,

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.8

jv/sc

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 24 dicembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato nel 2005 e affetto da nistagmo bilaterale congenito e da un’anomalia

congenita di rifrazione a sinistra con iperopia e astigmatismo, ha presentato –

per il tramite della madre – una richiesta di prestazioni AI per assicurati che

non hanno ancora compiuto i 20 anni il 15 aprile 2010, chiedendo la garanzia

per la copertura del costo degli occhiali, lenti a contatto, interventi

chirurgici, oltre ad ulteriori mezzi ausiliari che si rendessero necessari

(docc. 1, 2, 7-13 incarto AI).

1.2. Con

progetto di decisione del 21 ottobre 2010 l’Ufficio assicurazione invalidità

(di seguito: UAI) ha comunicato il rifiuto della garanzia per i provvedimenti

sanitari inerenti il nistagmo, siccome l’assunzione del costo per il

trattamento di tale infermità congenita è garantita solo in caso di

un’operazione, che in concreto non era stata (ancora) effettuata né pianificata

(doc. 14 incarto AI). Preso atto delle osservazioni dell’assicurato,

l’amministrazione ha confermato il preavviso con decisione del 30 novembre 2010

cresciuta incontestata in giudicato (doc. 22 incarto AI).

Per

contro, con scritto del 21 ottobre 2010 l’UAI ha comunicato l’assunzione dal 6

aprile 2010 al 31 gennaio 2016 dei costi per la cura della rifrazione come pure

gli apparecchi di cura prescritti dal medico (doc. 15 incarto AI), ciò che è

stato confermato con decisione dell’11 febbraio 2011 (doc. 24 incarto AI).

1.3. Nel

2016 si è reso necessario il rinnovo della garanzia per la rifrazione ed una

nuova valutazione del nistagmo.

Con

scritto del 21 maggio 2016 indirizzato all’UAI, l’assicurato ha comunicato che

il dr. __________ ha prospettato un’operazione – da effettuarsi nel 2017 –

relativa al nistagmo congenito, ragione per cui egli ha chiesto di prolungare

le prestazioni, rispettivamente, di riconoscere la rifrazione congenita

garantendo i costi dell’operazione (cfr. doc. 38, pag. 77; doc. 39, pag. 78 e

doc. 42 incarto AI).

L’amministrazione,

dopo essersi consultata internamente, ha comunicato con scritto del 23

settembre 2016 all’assicurato il riconoscimento della garanzia per il nistagmo

dal 21 maggio 2016 fino al 31 gennaio 2025 (docc. 44-47 incarto AI).

Per contro,

non essendo più adempiute le condizioni, il rinnovo della garanzia per la

rifrazione è stato negato con progetto di decisione del 10 maggio 2021 (cfr.

doc. 62; cfr. anche docc. 51-53 e 61 incarto AI).

1.4. Nel

2021, dopo aver accertato che l’assicurato non si era sottoposto all’intervento

chirurgico per la correzione del nistagmo, l’UAI ha proceduto ad una

riconsiderazione della garanzia per tale infermità congenita, ciò che è

confluito nel progetto di decisione del 7 ottobre 2021 (doc. 82 incarto AI) con

la quale l’amministrazione ha prospettato l’annullamento della decisione (recte:

comunicazione) del 23 settembre 2016 relativa al riconoscimento dei costi per

il trattamento del nistagmo congenito (cfr. supra consid. 1.3.).

Parimenti,

con decisione del 7 ottobre 2021 l’UAI ha respinto la richiesta di rinnovo

della garanzia per le prestazioni relative all’anomalia congenita di

rifrazione, non essendo più adempiuti i presupposti (doc. 83 incarto AI).

1.5. Con

scritto del 9 novembre 2021 l’assicurato, rappresentato dalla madre, a sua

volta rappresentata dall’avv. RA 2, ha presentato le osservazioni al progetto

di decisione del 7 ottobre 2021 (doc. 86 incarto AI).

Le

contestazioni dell’assicurato pertengono al modo di procedere dell’UAI come

pure alla correttezza delle sue conclusioni.

Quo alla

procedura, l’assicurato contesta il procedere dell’UAI, siccome “il medesimo

giorno nel quale ha ricevuto il presente progetto di decisione […] ha

pure ricevuto la decisione riguardante il mancato rinnovo della garanzia per

l’infermità congenita riguardante la cifra 425 [anomalia congenita di rifrazione,

n.d.r.]. Di conseguenza lo stesso giorno ha appreso che non avrebbe più

beneficiato di alcuna copertura da parte dell’AI dei costi per l’infermità

congenita della quale soffre […]” (doc. 86, pag. 149 incarto AI).

Inoltre, il

prospettato annullamento della decisione del 2016 (cfr. supra consid. 1.3.),

soggiunge l’assicurato, è in contrasto con quanto comunicatogli dall’UAI con

scritti del 3 marzo e 10 maggio 2021 secondo i quali l’amministrazione si

sarebbe accollata i costi per tale infermità congenita (doc. 86, pag. 149

incarto AI).

Oltre a ciò,

l’assicurato contesta che in concreto siano adempiuti i presupposti per procedere

ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (doc. 86, pag. 150 e

seg. incarto AI).

Quo alle

conclusioni dell’UAI, l’assicurato non rileva refertazione medica che

giustifichi l’annullamento della decisione del 2016, siccome, ora come allora,

l’operazione per il nistagmo congenito “è necessaria, ma nel caso concreto

non indicata poiché tramite l’utilizzo di lenti a contatto si riesce a

controllare il nistagmo.” (doc. 86. pag. 150 incarto AI).

Sulla base

delle osservazioni, l’assicurato ha chiesto quindi di annullare il progetto di

decisione avversato (cfr. supra consid. 1.4.) e confermare la decisione (recte:

comunicazione) del 23 settembre 2016 (cfr. supra consid. 1.3.).

1.6. Dopo

aver sottoposto le osservazioni dell’assicurato alla dr.ssa __________ e al

proprio servizio giuridico nella persona dell’avv. __________ (docc. 87 e 89

incarto AI), l’UAI ha confermato il proprio progetto con decisione del 24

dicembre 2021 (doc. 90 incarto AI).

1.7. L’assicurato

ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la decisione del 24

dicembre 2021, postulandone l’annullamento e quindi confermando la validità

della decisione del 23 settembre 2016.

In

sintesi, il ricorrente ripropone le medesime tesi ed argomentazioni di cui alle

osservazioni al progetto (cfr. supra consid. 1.5.).

1.8. Con

risposta di causa del 23 febbraio 2022, l’UAI ha confermato integralmente la

correttezza – sia dal profilo procedurale che nelle conclusioni – della sua

decisione del 24 dicembre 2021, postulando la conferma della decisione

impugnata e la reiezione del gravame.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Nella

fattispecie concreta occorre esaminare se l’UAI ha correttamente negato

all’assicurato la garanzia per l’assunzione dei costi relativi ai provvedimenti

sanitari necessari dovuti al nistagmo congenito.

Va

rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI,

oltre all’abrogazione e riformulazione dell’OIC in un’ordinanza dipartimentale,

ovvero l’OIC-DFI. Tale modifica concerne (anche) il riconoscimento delle

infermità congenite nei bambini, adolescenti e giovani adulti (cfr. RU 2021

705; cfr. anche Dupont, Ist die Weiterentwicklung der IV auch eine

Weiterentwicklung für Kinder mit Geburtsgebrechen? in: SZS 1|2022, pag. 10 e

segg.).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto alla garanzia per

provvedimenti sanitari eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329; cfr. anche Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 3 e segg.

ad art. 82 LPGA).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata il 24 dicembre 2021 – data che,

di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel

momento.

Per

cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione

contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Dal

profilo formale, il ricorrente contesta in prima battuta la procedura adottata

dall’UAI, siccome il medesimo giorno, ovvero il 7 ottobre 2021,

l’amministrazione ha emanato sia il progetto di decisione relativo al nistagmo,

sia la decisione di rifiuto relativa alla rifrazione (cfr. supra consid. 1.4.).

Pertanto “lo stesso giorno [la madre del ricorrente, n.d.r.] ha

appreso che non avrebbe più beneficiato di alcuna copertura da parte dell’AI

dei costi per l’infermità congenita della quale soffre suo figlio […].”

(doc. I, p.to 10).

A tal

proposito si rileva che con la 5a revisione dell’AI in luogo dell’opposizione

alla decisione formale (che era assoggettata ai rimedi giuridici e alla

crescita in giudicato) è stata introdotta l’attuale procedura che prevede

l’intimazione di un progetto di decisione (preavviso) che precede la decisione

formale; solo quest’ultima può essere oggetto d’impugnazione, mentre

l’assicurato può presentare – nelle forme e tempistiche stabilite – le proprie

osservazioni al progetto, in ossequio al diritto di essere sentiti ex art. 42

LPGA. Lo scopo della procedura vigente è di coinvolgere immediatamente ed in

modo diretto l’assicurato al fine di chiarire in modo esaustivo la fattispecie

rilevante e rendere la procedura più celere. Ciò, nelle intenzioni del

legislatore, doveva di riflesso comportare un’accresciuta accettazione della

decisione amministrativa da parte dell’assicurato (cfr. tra gli altri:

Mosimann, Vorbescheidsverfahren statt Einspracheverfahren in der IV, in: SZS

2006, pagg. 277-284 con rinvii giurisprudenziali, dottrinali e ai materiali

legislativi).

In concreto,

questa Corte fatica a comprendere in che modo l’agire dell’UAI violi le

prescrizioni procedurali sovraesposte. Pertanto, l’operato dell’amministrazione

va confermato, la critica del ricorrente risultando generica e inconferente,

ritenuto che l’amministrazione, avendo rilevato come i presupposti per la

garanzia della presa a carico delle spese per il nistagmo non fossero più

adempiuti, ha prospettato con progetto di decisione del 7 ottobre 2021 (doc. 82

incarto AI) l’annullamento in via di riconsiderazione della comunicazione del

23 settembre 2016, ciò che è confluito nella decisione del 24 dicembre 2021

(doc. 90 incarto AI).

2.4. Sempre per quanto attiene all’aspetto procedurale, il

ricorrente contesta il fatto che l’UAI, nonostante due precedenti conferme

della decisione del 23 settembre 2016 nel corso del 2021, abbia emanato una

decisione di annullamento in via di riconsiderazione della decisione del 2016

(doc. I, p.to 10; cfr. anche doc. J e doc. K, pag. 2). Ritenuto che tale

aspetto è strettamente correlato con le conclusioni dell’UAI circa le

refertazioni mediche che hanno condotto alla (contestata) decisione di

riconsiderazione, è adeguato trattare entrambi gli aspetti nei seguenti

considerandi.

Fatti

2.4.1. Ora,

nella misura in cui il ricorrente, riferendosi alle due conferme

dell’amministrazione con le quali quest’ultima gli aveva comunicato il

riconoscimento della garanzia per il nistagmo fino al 2025 (cfr. docc. 53 e 62

incarto AI), si volesse prevalere del principio della buona fede, giova

preliminarmente rammentare quanto segue.

L’art. 53

LPGA regola gli effetti della crescita in giudicato di una decisione e

stabilisce a quali condizioni una decisione cresciuta in giudicato formale

possa, rispettivamente debba essere oggetto di una modifica materiale. In

particolare, il cpv. 2 del citato disposto prevede che l’assicuratore può

tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza.

Una

decisione è da considerarsi cresciuta in giudicato formale se essa non può più

essere impugnata mediante i rimedi di diritto ordinari, ad esempio qualora il

termine d’impugnazione fosse decorso infruttuoso. Per contro, la crescita in

giudicato materiale significa che la decisione non è, nel suo contenuto,

modificabile. Nell’ambito delle assicurazioni sociali la crescita in giudicato

materiale ha da sempre avuto una sua connotazione peculiare, siccome in questo

ambito vi è una propensità accresciuta all’errore. Ciò è riconducibile, a sua

volta, a vari motivi, quali ad esempio la complessità della materia, al numero

di decisioni da emanare come pure alla decentralizzazione, oltre al fatto che

frequentemente ci si deve occupare di rapporti giuridici duraturi e che la

correttezza materiale assume particolare importanza.

Nella

correzione di decisioni prestative a causa di un errore iniziale è necessario

tener presente il principio della buona fede. A tal proposito, nella

ponderazione degli interessi – di regola – quello nell’applicazione corretta

del diritto materiale risulta preponderante. Ciò non implica che il principio

della buona fede sia irrilevante. Anzi, esso esplica i suoi effetti in

particolare per quanto riguarda l’aspetto temporale della revisione e della

riconsiderazione: infatti, se contestualmente alla revisione o riconsiderazione

viene invocato il principio della buona fede, la correzione deve essere tanto

meno invasiva (eingreifend) quanto la fiducia dell’assicurato è

meritevole di tutela. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale il fatto

che l’assicurato abbia fino a questo momento beneficiato di prestazioni.

Nell’AI, contesto nel quale le riconsiderazioni sono frequenti, l’art. 88bis

OAI regola gli effetti temporali della riconsiderazione (cfr. Kieser, op. cit.,

n. 2 e segg. ad art. 53 LPGA).

In concreto,

sia nel progetto di decisione che nella decisione impugnata l’UAI ha

correttamente indicato che “La decisione del 23.09.2016 […] verrà

annullata e non sarà più valida alla fine del mese che segue la notifica della

decisione in oggetto (art. 88bis, cpv. 2, lett. a dell’Ordinanza

sull’assicurazione invalidità (OAI)).” (doc. 82, pag. 141 e doc. 90, pag.

161 incarto AI).

Così

facendo, l’UAI ha debitamente considerato la buona fede del ricorrente, la

quale, come visto sopra, viene tenuta in considerazione tramite la dilazione

degli effetti della decisione in via di riconsiderazione, conformemente

all’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI esplicitamente menzionato

dall’amministrazione. Infatti, qualora l’assicurato fosse stato in malafede,

sarebbe tornato applicabile l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI che, per

contro, prevede la retroattività degli effetti della decisione.

Nella DTF

135 V 201 il Tribunale federale ha stabilito che una divergenza tra la

situazione giuridica attuale ed una decisione precedente cresciuta in giudicato

formale può nascere in quattro casi:

-

nel caso in cui vi fosse un errore nei fatti nella decisione precedente.

Questi errori devono essere corretti tramite revisione (art. 53 cpv. 1 LPGA),

rispettivamente riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA);

-

nel caso vi fosse un’errata applicazione del diritto nella decisione

precedente. In tal caso la correzione avviene tramite riconsiderazione;

-

nel caso di una successiva inesattezza relativa alle basi fattuali della

decisione. In tal caso si deve procedere con una modificazione della decisione

nella misura in cui si tratti di una prestazione durevole ai sensi dell’art. 17

LPGA e

-

nel caso in cui vi fosse una modifica successiva della situazione

giuridica oggettiva. In questi casi si dovrà consultare in prima battuta il

diritto intertemporale e, in mancanza, qualora ciò non fornisse una risposta,

valutare l’applicazione per analogia del disposto relativo alla modificazione

della decisione a seguito del cambiamento della fattispecie (consid. 5.1.).

Nell’evenienza

concreta occorre rilevare che nonostante la comunicazione del 23 settembre 2016

non costituisca una decisione amministrativa formale in senso stretto, essa può

non di meno essere oggetto di riconsiderazione (STF 9C_851/2013 del 24 giugno

2014, consid. 2.; Kieser, op. cit., n. 51 e segg. ad art. 53 LPGA con rinvii

giurisprudenziali).

Inoltre, le parti convengono che la “decisione” del 23

settembre 2016 è cresciuta in giudicato formale (cfr. doc. I, p.to 12 e doc.

IV, pag. 2).

Visto quanto

precede, la comunicazione del 23 settembre 2016 può essere oggetto di

riconsiderazione, a condizione che i due presupposti – l’errore manifesto nella

decisione precedente e l’importanza della rettifica (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA)

– siano adempiuti (cfr. infra consid. 2.4.2. e seg.).

2.4.2. Come

Considerandi

accennato, il primo dei presupposti della riconsiderazione è costituito

dall’errore manifesto ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Il Tribunale federale

ha così definito l’errore manifesto: “Zweifellose Unrichtigkeit meint dabei,

dass kein vernünftiger Zweifel an der (von Beginn weg bestehenden)

Unrichtigkeit der Verfügung möglich, also einzig dieser Schluss denkbar ist.”

(DTF 138 V 324, consid. 3.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali). Quanto precede

esclude dunque i casi relativi al margine di apprezzamento (Kieser, op. cit.,

n. 60 ad art. 53 LPGA).

Di regola,

l’errore manifesto concerne una decisione basata su un’errata o imprecisa

comprensione delle disposizioni o sulla (non) applicazione dei disposti di

legge determinanti.

In concreto, si rileva che sulla base dell’allegato dell’OIC

(in vigore fino al 31 dicembre 2021 ed in casu applicabile, cfr. supra consid.

2.2.) il nistagmo congenito (infermità congenita cifra 417) viene riconosciuto

a condizione che si renda necessaria un’operazione.

Come esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.3.) contestualmente

al rinnovo della garanzia nel 2016, il dr. __________ ha comunicato all’UAI che

l’assicurato necessitava di un’operazione per la correzione del nistagmo da

effettuarsi nel 2017 (doc. 38, pag. 77 incarto AI; cfr. anche doc. 36, pag. 69

incarto AI), precisando che la pianificazione della stessa avrebbe avuto luogo

non appena avvenuta la conferma del prolungamento della garanzia per

l’infermità congenita (doc. 39, pag. 78 e seg.; docc. 41 e 42 incarto AI). È su

questa base che, dopo essersi confrontata internamente (cfr. supra consid.

1.3.), l’amministrazione ha comunicato con scritto del 23 settembre 2016

all’assicurato che “Assumiamo i costi per la cura dell’infermità congenita

cifra 417 [nistagmo congenito, per quanto sia necessaria un’operazione,

n.d.r.], come pure gli apparecchi di cura su prescrizione medica, di

esecuzione semplice e adeguata, dal 21.05.2016 al 31.01.2025.” (doc. 47,

pag. 88 incarto AI).

Tuttavia, nel corso del 2021 l’amministrazione ha saputo che

la prospettata operazione non aveva in realtà mai avuto luogo (docc. 71-73 e

doc. 87 incarto AI). Anzi, con scritto del 12 agosto 2021 il dr. __________ ha

altresì comunicato che tale operazione non era mai stata necessaria (doc. 75

incarto AI).

Pertanto, la condizione per la garanzia del riconoscimento

e della presa a carico dei costi relativi al nistagmo, ovvero l’operazione

necessaria, non era mai stata adempiuta.

In simili circostanze, la decisione dell’UAI del 23

settembre 2016 e le successive conferme (scritti del 3 marzo e 10 maggio 2021,

docc. 53 e 62 incarto AI) antecedenti alla comunicazione del dr. __________

risultavano viziate da un errore. A tal proposito, l’asserzione dell’avv. RA 2

secondo cui “[…] L’operazione rimane necessaria, ma per ora i medici

indicano che può essere evitata”, oltre a configurare un’asserzione di

parte, appare in evidente contrasto con quanto accertato dal dr. __________, il

quale, come detto, ha dichiarato che l’operazione non era mai stata necessaria,

preferendole l’uso delle lenti a contatto (doc. 75 incarto AI, sottolineature

del redattore). Pertanto, la contestazione della legale, secondo cui non vi sia

refertazione medica atta a giustificare la riconsiderazione della comunicazione

del 23 settembre 2016 risulta malfondata.

Occorre dunque valutare se l’errore è da considerarsi

manifesto ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. A tal proposito risulta pertinente

il rinvio fatto dall’UAI alla STF I 558/01 del 22 novembre 2002 concernente un

caso analogo, di cui si ripropone il consid. 4.2. (sottolineature del

redattore):

“Una decisione è indubbiamente errata non solo se essa

è stata resa sulla base di norme errate o non pertinenti, ma altresì se le

disposizioni pertinenti non sono state applicate o sono state applicate in modo

errato. Quale regola generale, la concessione illegale di prestazioni è

ritenuta indubbiamente errata […].

Nella decisione del 10 marzo 2000, il ricorrente ha

applicato in modo errato la cifra 425 dell’allegato OIC. […]. L’acuità visiva

dell’occhio sinistro avrebbe dovuto essere misurata dopo la correzione

del difetto di rifrazione. Dato che questo non è stato fatto, il

riconoscimento di un difetto congenito ai sensi della cifra 425 dell’allegato

OIC non sarebbe dovuto entrare in considerazione.”

Visto quanto

precede, nel caso che ci occupa si deve forzatamente concludere che

l’operazione per correggere il nistagmo – quale conditio sine qua non

per il riconoscimento dell’infermità congenita in parola – non era mai stata

necessaria, ragione per cui la decisione del 23 settembre 2016 era viziata fin

dall’inizio da un errore manifesto ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Il primo

presupposto per la riconsiderazione è pertanto adempiuto.

2.4.3

Il

secondo presupposto è quello della notevole importanza della rettifica. Secondo

la giurisprudenza, la rettifica è di notevole importanza se viene stabilito con

il grado probatorio della verosimiglianza preponderante che una corretta

valutazione della concreta questione avrebbe portato ad un risultato ben

diverso (STFA U 378/05 del 10 maggio 2006, consid. 5.3. in fine).

Fanno

eccezione i casi in cui si tratti di importi di poche centinaia di franchi, a

meno che non si tratti di prestazioni ricorrenti (cfr. Kieser, op. cit., n. 65

e segg. ad art. 53 LPGA).

In

concreto, come già accertato (cfr. supra consid. 2.4.2.) se l’amministrazione

avesse fin dal principio saputo che il ricorrente in realtà non necessitava

dell’operazione per la correzione del nistagmo, essa non avrebbe concesso la

garanzia per la copertura dei costi dell’infermità congenita (cfr. doc. IV,

pag. 4). Pertanto già per questo motivo anche il secondo presupposto risulta

adempiuto.

Inoltre, con la garanzia per la cifra 417 il ricorrente si

vedeva riconosciute, tra l’altro, le lenti a contatto previa prescrizione

medica (cfr. doc. 71 incarto AI), ovvero prestazioni ricorrenti e che sarebbero

verosimilmente perdurate fino almeno al compimento del 20mo anno di età (cfr.

art. 13 LAI), ragione per cui anche per questo motivo la rettifica della

decisione del 23 settembre 2016 risulta di notevole importanza.

Pertanto, tutte le condizioni per poter procedere all’annullamento

in via di riconsiderazione della comunicazione del 23 settembre 2016 risultano

adempiute e l’agire dell’amministrazione è conforme al diritto.

2.5

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va integralmente respinto

e la decisione impugnata confermata.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con l’art. 69 let. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal

1.

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti