32.2022.8
Rifiuto garanzia per infermità congenita, siccome l’operazione, quale conditio sine qua non per la concessione della garanzia, non era mai stata necessaria. Decisione in via di riconsiderazione confermata e gravame respinto
16 marzo 2022Italiano19 min
2.4.1. Ora,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.8
jv/sc
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 24 dicembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 2005 e affetto da nistagmo bilaterale congenito e da un’anomalia
congenita di rifrazione a sinistra con iperopia e astigmatismo, ha presentato –
per il tramite della madre – una richiesta di prestazioni AI per assicurati che
non hanno ancora compiuto i 20 anni il 15 aprile 2010, chiedendo la garanzia
per la copertura del costo degli occhiali, lenti a contatto, interventi
chirurgici, oltre ad ulteriori mezzi ausiliari che si rendessero necessari
(docc. 1, 2, 7-13 incarto AI).
1.2. Con
progetto di decisione del 21 ottobre 2010 l’Ufficio assicurazione invalidità
(di seguito: UAI) ha comunicato il rifiuto della garanzia per i provvedimenti
sanitari inerenti il nistagmo, siccome l’assunzione del costo per il
trattamento di tale infermità congenita è garantita solo in caso di
un’operazione, che in concreto non era stata (ancora) effettuata né pianificata
(doc. 14 incarto AI). Preso atto delle osservazioni dell’assicurato,
l’amministrazione ha confermato il preavviso con decisione del 30 novembre 2010
cresciuta incontestata in giudicato (doc. 22 incarto AI).
Per
contro, con scritto del 21 ottobre 2010 l’UAI ha comunicato l’assunzione dal 6
aprile 2010 al 31 gennaio 2016 dei costi per la cura della rifrazione come pure
gli apparecchi di cura prescritti dal medico (doc. 15 incarto AI), ciò che è
stato confermato con decisione dell’11 febbraio 2011 (doc. 24 incarto AI).
1.3. Nel
2016 si è reso necessario il rinnovo della garanzia per la rifrazione ed una
nuova valutazione del nistagmo.
Con
scritto del 21 maggio 2016 indirizzato all’UAI, l’assicurato ha comunicato che
il dr. __________ ha prospettato un’operazione – da effettuarsi nel 2017 –
relativa al nistagmo congenito, ragione per cui egli ha chiesto di prolungare
le prestazioni, rispettivamente, di riconoscere la rifrazione congenita
garantendo i costi dell’operazione (cfr. doc. 38, pag. 77; doc. 39, pag. 78 e
doc. 42 incarto AI).
L’amministrazione,
dopo essersi consultata internamente, ha comunicato con scritto del 23
settembre 2016 all’assicurato il riconoscimento della garanzia per il nistagmo
dal 21 maggio 2016 fino al 31 gennaio 2025 (docc. 44-47 incarto AI).
Per contro,
non essendo più adempiute le condizioni, il rinnovo della garanzia per la
rifrazione è stato negato con progetto di decisione del 10 maggio 2021 (cfr.
doc. 62; cfr. anche docc. 51-53 e 61 incarto AI).
1.4. Nel
2021, dopo aver accertato che l’assicurato non si era sottoposto all’intervento
chirurgico per la correzione del nistagmo, l’UAI ha proceduto ad una
riconsiderazione della garanzia per tale infermità congenita, ciò che è
confluito nel progetto di decisione del 7 ottobre 2021 (doc. 82 incarto AI) con
la quale l’amministrazione ha prospettato l’annullamento della decisione (recte:
comunicazione) del 23 settembre 2016 relativa al riconoscimento dei costi per
il trattamento del nistagmo congenito (cfr. supra consid. 1.3.).
Parimenti,
con decisione del 7 ottobre 2021 l’UAI ha respinto la richiesta di rinnovo
della garanzia per le prestazioni relative all’anomalia congenita di
rifrazione, non essendo più adempiuti i presupposti (doc. 83 incarto AI).
1.5. Con
scritto del 9 novembre 2021 l’assicurato, rappresentato dalla madre, a sua
volta rappresentata dall’avv. RA 2, ha presentato le osservazioni al progetto
di decisione del 7 ottobre 2021 (doc. 86 incarto AI).
Le
contestazioni dell’assicurato pertengono al modo di procedere dell’UAI come
pure alla correttezza delle sue conclusioni.
Quo alla
procedura, l’assicurato contesta il procedere dell’UAI, siccome “il medesimo
giorno nel quale ha ricevuto il presente progetto di decisione […] ha
pure ricevuto la decisione riguardante il mancato rinnovo della garanzia per
l’infermità congenita riguardante la cifra 425 [anomalia congenita di rifrazione,
n.d.r.]. Di conseguenza lo stesso giorno ha appreso che non avrebbe più
beneficiato di alcuna copertura da parte dell’AI dei costi per l’infermità
congenita della quale soffre […]” (doc. 86, pag. 149 incarto AI).
Inoltre, il
prospettato annullamento della decisione del 2016 (cfr. supra consid. 1.3.),
soggiunge l’assicurato, è in contrasto con quanto comunicatogli dall’UAI con
scritti del 3 marzo e 10 maggio 2021 secondo i quali l’amministrazione si
sarebbe accollata i costi per tale infermità congenita (doc. 86, pag. 149
incarto AI).
Oltre a ciò,
l’assicurato contesta che in concreto siano adempiuti i presupposti per procedere
ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (doc. 86, pag. 150 e
seg. incarto AI).
Quo alle
conclusioni dell’UAI, l’assicurato non rileva refertazione medica che
giustifichi l’annullamento della decisione del 2016, siccome, ora come allora,
l’operazione per il nistagmo congenito “è necessaria, ma nel caso concreto
non indicata poiché tramite l’utilizzo di lenti a contatto si riesce a
controllare il nistagmo.” (doc. 86. pag. 150 incarto AI).
Sulla base
delle osservazioni, l’assicurato ha chiesto quindi di annullare il progetto di
decisione avversato (cfr. supra consid. 1.4.) e confermare la decisione (recte:
comunicazione) del 23 settembre 2016 (cfr. supra consid. 1.3.).
1.6. Dopo
aver sottoposto le osservazioni dell’assicurato alla dr.ssa __________ e al
proprio servizio giuridico nella persona dell’avv. __________ (docc. 87 e 89
incarto AI), l’UAI ha confermato il proprio progetto con decisione del 24
dicembre 2021 (doc. 90 incarto AI).
1.7. L’assicurato
ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la decisione del 24
dicembre 2021, postulandone l’annullamento e quindi confermando la validità
della decisione del 23 settembre 2016.
In
sintesi, il ricorrente ripropone le medesime tesi ed argomentazioni di cui alle
osservazioni al progetto (cfr. supra consid. 1.5.).
1.8. Con
risposta di causa del 23 febbraio 2022, l’UAI ha confermato integralmente la
correttezza – sia dal profilo procedurale che nelle conclusioni – della sua
decisione del 24 dicembre 2021, postulando la conferma della decisione
impugnata e la reiezione del gravame.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Nella
fattispecie concreta occorre esaminare se l’UAI ha correttamente negato
all’assicurato la garanzia per l’assunzione dei costi relativi ai provvedimenti
sanitari necessari dovuti al nistagmo congenito.
Va
rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI,
oltre all’abrogazione e riformulazione dell’OIC in un’ordinanza dipartimentale,
ovvero l’OIC-DFI. Tale modifica concerne (anche) il riconoscimento delle
infermità congenite nei bambini, adolescenti e giovani adulti (cfr. RU 2021
705; cfr. anche Dupont, Ist die Weiterentwicklung der IV auch eine
Weiterentwicklung für Kinder mit Geburtsgebrechen? in: SZS 1|2022, pag. 10 e
segg.).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto alla garanzia per
provvedimenti sanitari eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329; cfr. anche Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 3 e segg.
ad art. 82 LPGA).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 24 dicembre 2021 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
Per
cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Dal
profilo formale, il ricorrente contesta in prima battuta la procedura adottata
dall’UAI, siccome il medesimo giorno, ovvero il 7 ottobre 2021,
l’amministrazione ha emanato sia il progetto di decisione relativo al nistagmo,
sia la decisione di rifiuto relativa alla rifrazione (cfr. supra consid. 1.4.).
Pertanto “lo stesso giorno [la madre del ricorrente, n.d.r.] ha
appreso che non avrebbe più beneficiato di alcuna copertura da parte dell’AI
dei costi per l’infermità congenita della quale soffre suo figlio […].”
(doc. I, p.to 10).
A tal
proposito si rileva che con la 5a revisione dell’AI in luogo dell’opposizione
alla decisione formale (che era assoggettata ai rimedi giuridici e alla
crescita in giudicato) è stata introdotta l’attuale procedura che prevede
l’intimazione di un progetto di decisione (preavviso) che precede la decisione
formale; solo quest’ultima può essere oggetto d’impugnazione, mentre
l’assicurato può presentare – nelle forme e tempistiche stabilite – le proprie
osservazioni al progetto, in ossequio al diritto di essere sentiti ex art. 42
LPGA. Lo scopo della procedura vigente è di coinvolgere immediatamente ed in
modo diretto l’assicurato al fine di chiarire in modo esaustivo la fattispecie
rilevante e rendere la procedura più celere. Ciò, nelle intenzioni del
legislatore, doveva di riflesso comportare un’accresciuta accettazione della
decisione amministrativa da parte dell’assicurato (cfr. tra gli altri:
Mosimann, Vorbescheidsverfahren statt Einspracheverfahren in der IV, in: SZS
2006, pagg. 277-284 con rinvii giurisprudenziali, dottrinali e ai materiali
legislativi).
In concreto,
questa Corte fatica a comprendere in che modo l’agire dell’UAI violi le
prescrizioni procedurali sovraesposte. Pertanto, l’operato dell’amministrazione
va confermato, la critica del ricorrente risultando generica e inconferente,
ritenuto che l’amministrazione, avendo rilevato come i presupposti per la
garanzia della presa a carico delle spese per il nistagmo non fossero più
adempiuti, ha prospettato con progetto di decisione del 7 ottobre 2021 (doc. 82
incarto AI) l’annullamento in via di riconsiderazione della comunicazione del
23 settembre 2016, ciò che è confluito nella decisione del 24 dicembre 2021
(doc. 90 incarto AI).
2.4. Sempre per quanto attiene all’aspetto procedurale, il
ricorrente contesta il fatto che l’UAI, nonostante due precedenti conferme
della decisione del 23 settembre 2016 nel corso del 2021, abbia emanato una
decisione di annullamento in via di riconsiderazione della decisione del 2016
(doc. I, p.to 10; cfr. anche doc. J e doc. K, pag. 2). Ritenuto che tale
aspetto è strettamente correlato con le conclusioni dell’UAI circa le
refertazioni mediche che hanno condotto alla (contestata) decisione di
riconsiderazione, è adeguato trattare entrambi gli aspetti nei seguenti
considerandi.
Fatti
2.4.1. Ora,
nella misura in cui il ricorrente, riferendosi alle due conferme
dell’amministrazione con le quali quest’ultima gli aveva comunicato il
riconoscimento della garanzia per il nistagmo fino al 2025 (cfr. docc. 53 e 62
incarto AI), si volesse prevalere del principio della buona fede, giova
preliminarmente rammentare quanto segue.
L’art. 53
LPGA regola gli effetti della crescita in giudicato di una decisione e
stabilisce a quali condizioni una decisione cresciuta in giudicato formale
possa, rispettivamente debba essere oggetto di una modifica materiale. In
particolare, il cpv. 2 del citato disposto prevede che l’assicuratore può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza.
Una
decisione è da considerarsi cresciuta in giudicato formale se essa non può più
essere impugnata mediante i rimedi di diritto ordinari, ad esempio qualora il
termine d’impugnazione fosse decorso infruttuoso. Per contro, la crescita in
giudicato materiale significa che la decisione non è, nel suo contenuto,
modificabile. Nell’ambito delle assicurazioni sociali la crescita in giudicato
materiale ha da sempre avuto una sua connotazione peculiare, siccome in questo
ambito vi è una propensità accresciuta all’errore. Ciò è riconducibile, a sua
volta, a vari motivi, quali ad esempio la complessità della materia, al numero
di decisioni da emanare come pure alla decentralizzazione, oltre al fatto che
frequentemente ci si deve occupare di rapporti giuridici duraturi e che la
correttezza materiale assume particolare importanza.
Nella
correzione di decisioni prestative a causa di un errore iniziale è necessario
tener presente il principio della buona fede. A tal proposito, nella
ponderazione degli interessi – di regola – quello nell’applicazione corretta
del diritto materiale risulta preponderante. Ciò non implica che il principio
della buona fede sia irrilevante. Anzi, esso esplica i suoi effetti in
particolare per quanto riguarda l’aspetto temporale della revisione e della
riconsiderazione: infatti, se contestualmente alla revisione o riconsiderazione
viene invocato il principio della buona fede, la correzione deve essere tanto
meno invasiva (eingreifend) quanto la fiducia dell’assicurato è
meritevole di tutela. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale il fatto
che l’assicurato abbia fino a questo momento beneficiato di prestazioni.
Nell’AI, contesto nel quale le riconsiderazioni sono frequenti, l’art. 88bis
OAI regola gli effetti temporali della riconsiderazione (cfr. Kieser, op. cit.,
n. 2 e segg. ad art. 53 LPGA).
In concreto,
sia nel progetto di decisione che nella decisione impugnata l’UAI ha
correttamente indicato che “La decisione del 23.09.2016 […] verrà
annullata e non sarà più valida alla fine del mese che segue la notifica della
decisione in oggetto (art. 88bis, cpv. 2, lett. a dell’Ordinanza
sull’assicurazione invalidità (OAI)).” (doc. 82, pag. 141 e doc. 90, pag.
161 incarto AI).
Così
facendo, l’UAI ha debitamente considerato la buona fede del ricorrente, la
quale, come visto sopra, viene tenuta in considerazione tramite la dilazione
degli effetti della decisione in via di riconsiderazione, conformemente
all’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI esplicitamente menzionato
dall’amministrazione. Infatti, qualora l’assicurato fosse stato in malafede,
sarebbe tornato applicabile l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI che, per
contro, prevede la retroattività degli effetti della decisione.
Nella DTF
135 V 201 il Tribunale federale ha stabilito che una divergenza tra la
situazione giuridica attuale ed una decisione precedente cresciuta in giudicato
formale può nascere in quattro casi:
-
nel caso in cui vi fosse un errore nei fatti nella decisione precedente.
Questi errori devono essere corretti tramite revisione (art. 53 cpv. 1 LPGA),
rispettivamente riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA);
-
nel caso vi fosse un’errata applicazione del diritto nella decisione
precedente. In tal caso la correzione avviene tramite riconsiderazione;
-
nel caso di una successiva inesattezza relativa alle basi fattuali della
decisione. In tal caso si deve procedere con una modificazione della decisione
nella misura in cui si tratti di una prestazione durevole ai sensi dell’art. 17
LPGA e
-
nel caso in cui vi fosse una modifica successiva della situazione
giuridica oggettiva. In questi casi si dovrà consultare in prima battuta il
diritto intertemporale e, in mancanza, qualora ciò non fornisse una risposta,
valutare l’applicazione per analogia del disposto relativo alla modificazione
della decisione a seguito del cambiamento della fattispecie (consid. 5.1.).
Nell’evenienza
concreta occorre rilevare che nonostante la comunicazione del 23 settembre 2016
non costituisca una decisione amministrativa formale in senso stretto, essa può
non di meno essere oggetto di riconsiderazione (STF 9C_851/2013 del 24 giugno
2014, consid. 2.; Kieser, op. cit., n. 51 e segg. ad art. 53 LPGA con rinvii
giurisprudenziali).
Inoltre, le parti convengono che la “decisione” del 23
settembre 2016 è cresciuta in giudicato formale (cfr. doc. I, p.to 12 e doc.
IV, pag. 2).
Visto quanto
precede, la comunicazione del 23 settembre 2016 può essere oggetto di
riconsiderazione, a condizione che i due presupposti – l’errore manifesto nella
decisione precedente e l’importanza della rettifica (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA)
– siano adempiuti (cfr. infra consid. 2.4.2. e seg.).
2.4.2. Come
Considerandi
accennato, il primo dei presupposti della riconsiderazione è costituito
dall’errore manifesto ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Il Tribunale federale
ha così definito l’errore manifesto: “Zweifellose Unrichtigkeit meint dabei,
dass kein vernünftiger Zweifel an der (von Beginn weg bestehenden)
Unrichtigkeit der Verfügung möglich, also einzig dieser Schluss denkbar ist.”
(DTF 138 V 324, consid. 3.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali). Quanto precede
esclude dunque i casi relativi al margine di apprezzamento (Kieser, op. cit.,
n. 60 ad art. 53 LPGA).
Di regola,
l’errore manifesto concerne una decisione basata su un’errata o imprecisa
comprensione delle disposizioni o sulla (non) applicazione dei disposti di
legge determinanti.
In concreto, si rileva che sulla base dell’allegato dell’OIC
(in vigore fino al 31 dicembre 2021 ed in casu applicabile, cfr. supra consid.
2.2.) il nistagmo congenito (infermità congenita cifra 417) viene riconosciuto
a condizione che si renda necessaria un’operazione.
Come esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.3.) contestualmente
al rinnovo della garanzia nel 2016, il dr. __________ ha comunicato all’UAI che
l’assicurato necessitava di un’operazione per la correzione del nistagmo da
effettuarsi nel 2017 (doc. 38, pag. 77 incarto AI; cfr. anche doc. 36, pag. 69
incarto AI), precisando che la pianificazione della stessa avrebbe avuto luogo
non appena avvenuta la conferma del prolungamento della garanzia per
l’infermità congenita (doc. 39, pag. 78 e seg.; docc. 41 e 42 incarto AI). È su
questa base che, dopo essersi confrontata internamente (cfr. supra consid.
1.3.), l’amministrazione ha comunicato con scritto del 23 settembre 2016
all’assicurato che “Assumiamo i costi per la cura dell’infermità congenita
cifra 417 [nistagmo congenito, per quanto sia necessaria un’operazione,
n.d.r.], come pure gli apparecchi di cura su prescrizione medica, di
esecuzione semplice e adeguata, dal 21.05.2016 al 31.01.2025.” (doc. 47,
pag. 88 incarto AI).
Tuttavia, nel corso del 2021 l’amministrazione ha saputo che
la prospettata operazione non aveva in realtà mai avuto luogo (docc. 71-73 e
doc. 87 incarto AI). Anzi, con scritto del 12 agosto 2021 il dr. __________ ha
altresì comunicato che tale operazione non era mai stata necessaria (doc. 75
incarto AI).
Pertanto, la condizione per la garanzia del riconoscimento
e della presa a carico dei costi relativi al nistagmo, ovvero l’operazione
necessaria, non era mai stata adempiuta.
In simili circostanze, la decisione dell’UAI del 23
settembre 2016 e le successive conferme (scritti del 3 marzo e 10 maggio 2021,
docc. 53 e 62 incarto AI) antecedenti alla comunicazione del dr. __________
risultavano viziate da un errore. A tal proposito, l’asserzione dell’avv. RA 2
secondo cui “[…] L’operazione rimane necessaria, ma per ora i medici
indicano che può essere evitata”, oltre a configurare un’asserzione di
parte, appare in evidente contrasto con quanto accertato dal dr. __________, il
quale, come detto, ha dichiarato che l’operazione non era mai stata necessaria,
preferendole l’uso delle lenti a contatto (doc. 75 incarto AI, sottolineature
del redattore). Pertanto, la contestazione della legale, secondo cui non vi sia
refertazione medica atta a giustificare la riconsiderazione della comunicazione
del 23 settembre 2016 risulta malfondata.
Occorre dunque valutare se l’errore è da considerarsi
manifesto ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. A tal proposito risulta pertinente
il rinvio fatto dall’UAI alla STF I 558/01 del 22 novembre 2002 concernente un
caso analogo, di cui si ripropone il consid. 4.2. (sottolineature del
redattore):
“Una decisione è indubbiamente errata non solo se essa
è stata resa sulla base di norme errate o non pertinenti, ma altresì se le
disposizioni pertinenti non sono state applicate o sono state applicate in modo
errato. Quale regola generale, la concessione illegale di prestazioni è
ritenuta indubbiamente errata […].
Nella decisione del 10 marzo 2000, il ricorrente ha
applicato in modo errato la cifra 425 dell’allegato OIC. […]. L’acuità visiva
dell’occhio sinistro avrebbe dovuto essere misurata dopo la correzione
del difetto di rifrazione. Dato che questo non è stato fatto, il
riconoscimento di un difetto congenito ai sensi della cifra 425 dell’allegato
OIC non sarebbe dovuto entrare in considerazione.”
Visto quanto
precede, nel caso che ci occupa si deve forzatamente concludere che
l’operazione per correggere il nistagmo – quale conditio sine qua non
per il riconoscimento dell’infermità congenita in parola – non era mai stata
necessaria, ragione per cui la decisione del 23 settembre 2016 era viziata fin
dall’inizio da un errore manifesto ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Il primo
presupposto per la riconsiderazione è pertanto adempiuto.
2.4.3
Il
secondo presupposto è quello della notevole importanza della rettifica. Secondo
la giurisprudenza, la rettifica è di notevole importanza se viene stabilito con
il grado probatorio della verosimiglianza preponderante che una corretta
valutazione della concreta questione avrebbe portato ad un risultato ben
diverso (STFA U 378/05 del 10 maggio 2006, consid. 5.3. in fine).
Fanno
eccezione i casi in cui si tratti di importi di poche centinaia di franchi, a
meno che non si tratti di prestazioni ricorrenti (cfr. Kieser, op. cit., n. 65
e segg. ad art. 53 LPGA).
In
concreto, come già accertato (cfr. supra consid. 2.4.2.) se l’amministrazione
avesse fin dal principio saputo che il ricorrente in realtà non necessitava
dell’operazione per la correzione del nistagmo, essa non avrebbe concesso la
garanzia per la copertura dei costi dell’infermità congenita (cfr. doc. IV,
pag. 4). Pertanto già per questo motivo anche il secondo presupposto risulta
adempiuto.
Inoltre, con la garanzia per la cifra 417 il ricorrente si
vedeva riconosciute, tra l’altro, le lenti a contatto previa prescrizione
medica (cfr. doc. 71 incarto AI), ovvero prestazioni ricorrenti e che sarebbero
verosimilmente perdurate fino almeno al compimento del 20mo anno di età (cfr.
art. 13 LAI), ragione per cui anche per questo motivo la rettifica della
decisione del 23 settembre 2016 risulta di notevole importanza.
Pertanto, tutte le condizioni per poter procedere all’annullamento
in via di riconsiderazione della comunicazione del 23 settembre 2016 risultano
adempiute e l’agire dell’amministrazione è conforme al diritto.
2.5
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va integralmente respinto
e la decisione impugnata confermata.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con l’art. 69 let. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal
1.
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti