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Decisione

32.2022.83

Seconda domanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medico-teorica dell'assicurato. Lo stato di salute rispetto alla precedente decisione di rifiuto è sostanzialmente lo stesso

24 febbraio 2023Italiano27 min

caso in esame, con riferimento alla suevocata giurisprudenza secondo cui il punto

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2022.83

BS/sc

Lugano

24 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 20 ottobre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1966, da ultimo esercitante un’attività lucrativa al 62,55% (presso

due datori di lavoro) e per il resto attiva quale casalinga, nel luglio 2018

inoltrava una domanda di prestazioni AI a seguito di un infortunio occorsole il

23 dicembre 2016 e di una malattia risalente al 2 novembre 2017 (doc. 7, inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono

agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

Con

decisione del 24 settembre 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI

respingeva la richiesta poiché l’assicurata presentava un grado d’invalidità

globale non pensionabile del 31.92%, determinato in applicazione del metodo

misto. Per quel che concerne la valutazione medico-teorica dell’abilità

lavorativa, tenuto conto della perizia pluridisciplinare (di ordine ortopedico

e psichiatrico) eseguita dal __________ (__________) di __________, pervenuta

all’Ufficio AI il 12 marzo 2020 (doc. 73 e 74) e fatta propria dal SMR con i rapporti

25 marzo 2020 e 23 settembre 2020 (doc. 76 e 96), l’assicurata è stata ritenuta

totalmente inabile in qualsiasi attività dal 23 dicembre 2016 e abile al 50% dal

gennaio 2018 nella sua abituale attività ed al 40% in attività adeguate da

gennaio 2018. È stata inoltre considerata inabile al 34,5% nelle mansioni

domestiche (cfr. rapporto 15 maggio 2020 dell’Inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica; doc. 80). All’assicurata è

inoltre stata fatta presente la possibilità di chiedere un aiuto al

collocamento. La decisione è cresciuta in giudicato.

1.2. In

data 28 settembre 2021 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni,

allegando diversa documentazione medica (doc. 104). Analizzata tale

documentazione, con annotazioni 29 settembre 2021 il dr. __________ del SMR ha ritenuto

esservi un sospetto peggioramento delle condizioni di salute giustificante un’entrata

in materia sulla nuova domanda (doc. 100).

In

seguito, raccolta la necessaria documentazione dai medici curanti, con

annotazioni 21 giugno 2022 la dr.ssa __________ del SMR ha concluso per

l’assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di

fatti noti, stabilendo come ancora valide le conclusioni del precedente

rapporto del 20 marzo 2020 (doc. 121).

Di

conseguenza, essendo lo stato di salute dell’assicurata rimasto invariato

rispetto alla decisione del 24 settembre 2020, con progetto di decisione del 2

agosto 2022 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni (doc.

122).

Con

osservazioni 13 settembre 2022 l’assicurata, allora rappresentata dal sindacato

__________, contestando il progetto di decisione ha invece sostenuto un

peggioramento delle sue condizioni di salute, allegando altra documentazione

medica (rapporti 31 agosto 2022 del reumatologo curante, dr. __________ e

quello datato 23 agosto 2022 dello psichiatra curante, dr. __________) ed informando

del suo ricovero avvenuto il 31 agosto 2022 presso la Clinica __________ di __________

(doc. 129).

La

nuova documentazione è stata vagliata dai medici SMR, dr.ssa __________ e dr. __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia), i quali con annotazioni 13 ottobre

2022 hanno confermato le precedenti valutazioni SMR. Riguardo in particolare al

ricovero, i medici hanno rilevato che la documentazione prodotta non contiene informazioni

mediche che giustifichino una valutazione diversa da quella espressa in

precedenza (doc. 131).

Di

conseguenza, con decisione 20 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha confermato il

diniego di prestazioni sulla base delle seguenti considerazioni:

"

(…) l’esauriente nuova

documentazione medica acquisita in seguito giustifica l’assenza di fatti nuovi,

rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti.

Infatti nelle relazioni dei curanti non vi è una

diagnosi nuova, non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica

fondamentalmente diversa da quella fino ad ora assunta, anzi viene caldeggiata

la riduzione di assunzione di alcuni farmaci da parte dei curanti.

Dai rapporti non esiste alcuna recente attestazione di

ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso; non vi è esame obiettivo

somatico e psichiatrico condotto che evidenzia una diagnosi ai sensi dell’ICD10

diversa da quelle poste fino alla nostra decisione cresciuta in giudicato; non

vi è prescrizione di nuova terapia fisica, fisiatrica e riabilitativa e non

viene attestato alcun blocco funzionale.

Osservazioni

La documentazione medica inoltrata in fase d’audizione

è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale, lo stesso si è

espresso ritenendo che dal rapporto del Dr. __________ datato 31.08.2022, così

come il rapporto 23.08.2022 del Dr. __________ non vi sono elementi atti a

permettere di giungere ad una differente valutazione rispetto a quelle

effettuate in precedenza che vengono pertanto confermate.” (Doc. 132)

1.3. L’assicurata

è tempestivamente insorta contro la suddetta decisione, postulandone

l’annullamento con conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per un riesame

della fattispecie tenendo conto di un peggioramento risultante dal ricovero

presso la Clinica __________ di __________. Essa ha allegato il relativo

rapporto della degenza dal 31 agosto al 29 settembre 2022.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – allegando la presa di posizione 12 dicembre

2022 dello psichiatra SMR in merito al rapporto di degenza prodotto dalla

ricorrente – ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

contestata.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la seconda

domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 28 settembre 2021.

Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag.

446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando

alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,

il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per

contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione

in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro

desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,

pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt

sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In

tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine,

secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto

applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo

determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica

determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre

2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel

caso concreto, ammettendo per ipotesi di lavoro che al momento della seconda

domanda di prestazioni (28 settembre 2021) vi fosse un grado d’incapacità al

guadagno pensionabile, l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita non sarebbe

sorto prima di marzo 2022, ossia 6 mesi dal deposito della domanda di prestazioni

(art. 29 cpv. 1 LAI).

Per

questi motivi è applicabile il diritto in vigore il 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI, entrato in vigore al 1° gennaio 2022, il legislatore ha

voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la

determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda

di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 v.LAI, art. 87ss. OAI;

VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen,

in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen,

Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der

Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI).

Nel

caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica

del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla

prestazione costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta

in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita

dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e

confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel

caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).

2.5. Nel

caso in esame, con riferimento alla suevocata giurisprudenza secondo cui il punto

di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato, occorre valutare se successivamente alla decisione 24 settembre 2020

di diniego di prestazioni e sino alla decisione 22 ottobre 2022 (che delimita

dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; DTF 144 V 210 consid.

4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) lo stato di

salute della ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare il

diritto alla rendita.

Come

visto (cfr. consid. 1.1), a seguito della prima domanda di rendita l’Ufficio AI

aveva ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________, recepita

dal SMR con annotazioni 25 marzo 2020 dal SMR (doc. 76), confermate il 23

settembre 2020 (doc. 96). Quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

sono state indicate quelle di sindrome cervicovertebrale in osteocondrosi C4/5

e in osteocondrosi ed artrosi C5/6 con possibile leggero contatto radicolare su

entrambi i lati, leggera artrosi dell’articolazione acromioclavicolare con

lieve impingement e lesioni SLAP II sinistra, disturbo depressivo ricorrente,

episodio attualmente moderato con sindrome somatica ICD10 F.33.11. Quali

diagnosi non invalidanti i periti hanno invece posto quelle di stato dopo trauma

del 23 dicembre 2016 con distorsione caviglia sinistra, contusione della

schiena parte sinistra e stiramento della spalla sinistra, emicrania,

ipertricosi con segni di ipercortisone, noduli della ghiandola tiroidea, dolore

mediale al gomito destro, sindrome lombovertebrale, piedi piatti, obesità. L’assicurata è stata ritenuta totalmente inabile in qualsiasi attività

dal 23 dicembre 2016 e abile al 50% dal gennaio 2018 nella sua abituale

attività ed al 40% in attività adeguate, il tutto da gennaio 2018.

2.6. Dopo

la seconda domanda di prestazioni, con annotazioni 21 giugno 2022 la dr.ssa __________

del SMR, esaminata dettagliatamente la documentazione medica agli atti, ha

concluso:

"

(…) A riprova che non emergono

fatti nuovi il curante di base Dr. __________ attesta e sottolinea la presenza

delle note patologie presenti da anni (18.20.2021):

Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

- Sindrome depressiva cronica, ICD F32.2 – Da molti

anni

- Sindrome lombo-vertebrale cronica – Da molti anni

- Tendenza al reumatismo delle parti molli – Da

molti anni

- Obesitas permagna – Da molti anni

- Peri-artropatia cronica delle spalle – Da molti

anni

- Emicrania cronica mista – Da molti anni

- Sindrome vertiginosa ricorrente – Da molti anni

Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa

- ITA trattata – Da molti anni

- St. d. isterectomia per fibroma nel 2019

- Insonnia cronica con sospette apnee da sonno

- Cecità OS su caduta accidentale in età pubere

Considerazioni

- Nelle relazioni dei curanti non esiste una

diagnosi nuova ai sensi dell’ICD 10;

- non esiste la prescrizione di una nuova

terapia farmacologica fondamentalmente diversa da quella fino ad ora assunta ed

anzi viene caldeggiata riduzione di assunzione di alcuni farmaci da parte dei

curanti. Ricordo inoltre quanto accertato dal Collega SMR Dr. __________: in

base ai medicamenti ritirati nel corso del 2021, emerge una presa irregolare di

Trittico, Imovane, Temesta, Xanax, Quetiapine, Venlafaxine, Redormin,

Duloxetine; ritiro costante di Emgality.

Emerge una compliance inadeguata rispettivamente una verosimile

assenza di coordinazione tra il neurologo e lo psichiatra.

Verosimile, invece, il trattamento adeguato

di cefalea/emicrania;

- non esiste alcuna recente attestazione di

ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso, se non il soprariportato

verbale di PS __________ del 21.05.2021, a firma Dr.ssa __________ per

Verosimile escoriazione traumatica del condotto uditivo esterno, rapporto

medico già valutato in sede di audizione del 14.07.2021;

- non esiste un esame obiettivo somatico e

psichiatrico condotto che evidenzi una diagnosi ai sensi dell’ICD10 diversa da

quelle poste fino alla decisione cresciuta in giudicato e basata sulla perizia

pluridisciplinare __________;

- non esiste la prescrizione di una nuova

terapia fisica, fisiatrica e riabilitativa;

- non viene attestato nessun blocco

funzionale.

In conclusione in assenza di fatti nuovi,

rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora valide

le conclusioni del rapporto finale SMR redatto nel marzo 2020.” (pag. 529

incarto AI)

Quindi,

a mente della dr.ssa __________, lo stato di salute dell’assicurata e, di

conseguenza, le incapacità lavorative sono sostanzialmente rimaste inalterate

rispetto alla decisione del 24 settembre 2020.

Lo

stesso concetto è stato ribadito anche dopo la ricezione del rapporto 31 agosto

2022 del dr. __________ e del rapporto 23 agosto 2022 dello psichiatra curante,

dr. __________, prodotti con le osservazioni al progetto di decisione (doc.

104). Con annotazioni 13 ottobre 2022 i medici SMR (dr.ssa __________ e dr. __________)

hanno concluso:

"

(…) Dal profilo psichiatrico il Dr. __________, la signora __________ ed il

Dr. __________ presentano un riassunto della situazione medica generale della

loro paziente a partire dal 2019 e dichiarano, a pagina 8,

che è parere di tutti i curanti che si tratta di un

caso clinico complesso, critico, allarmante che ha visto un progressivo

peggioramento negli anni.

Si tratta di un apprezzamento soggettivo di alcuni

certificati medici, peraltro già analizzati in precedenza e non di carattere

psichiatrico, senza che siano prodotti fatti nuovi, rispettivamente modificazioni

significative attuali di fatti noti che ci permettano di cambiare la nostra

posizione.

In effetti le conclusioni dello studio __________ sono:

Su fronte psichico confermiamo nuovamente le diagnosi sovraesposte,

evidenziando un progressivo peggioramento del quadro generale, senza alcuna

indicazione di status, diagnosi e prognosi che non siano state in precedenza certificate

sia dallo studio psichiatrico sia da altri medici curanti.

Il referto dello studio __________ riporta in effetti

un riassunto del decorso clinico noto e compiutamente valutato sia in sede

peritale sia SMR. Non sono riportate chiare indicazioni oggettive di status che

permettano di discostarsi da quanto precedenza verificato.

Considerandi

Anche riguardo le modificazioni di trattamento

medicamentoso non sono fomiti dati aggettivi bensì riferimenti a verosimili

disturbi soggettivi riferiti dall'assicurata e non aggettivamente verificati.

La lista di medicamenti riportata nei precedenti certificati appare farmacologicamente

contraddittoria con ad esempio più medicamenti ansiolitici e ipnotici non privi

di effetti collaterali se assunti congiuntamente.

Somaticamente a più riprese il Dr. __________ pone

l'accento sul carattere fibromialgico dei disturbi patiti dall'A: manifesta

fibromialgia vista la presenza di numerosi punti dolenti alla digito-pressione

soprattutto ripartiti all'emisoma sinistro (dalla regione

cervico-scapolo-omerale fino all’avambraccio e coscia-gamba).

Anche relativamente alla cefalea (noto corteo

sintomatologico della fibromialgia unitamente ai disturbi del sonno, alla

difficoltà ad addormentarsi, ai frequenti risvegli notturni ed al sonno non ristoratore),

abbastanza assillante, questa ha mostrato un certo miglioramento (specie per

quanto riguarda gli attacchi più rilevanti) da quando (12.2020) è stata

introdotta terapia preventiva.

D'altro canto lo stesso Dr. __________ evidenzia come

ai suoi occhi la situazione più allarmante da un punto di vista somatico sia

soprattutto dovuta alla presenza dei fattori di rischio determinati dal sovrappeso,

eventualmente dalla tendenza farmaco resistente della pressione arteriosa.

...

Di più lo stesso Dr. __________ sottolinea l'importante

riduzione dell'esercizio fisico con riflessi sulla perturbazione del sonno con

slatentizzazioni della prima fase e tendenza alla frammentazione (nonché con

relativa rimuginazione ed ansie notturne), nell'ottica sia della fibromialgia,

come sopra espresso, sia del noto disturbo depressivo ricorrente.

Giova qui ricordare come l’intervento bario-gastrico a

cui l'A si è sottoposta, ha portato, così come attestato dal Dr. __________, ed

un calo ponderale significativo, con relativo conseguente verosimile miglioramento

delle condizioni generali dell'A a ricomprendere anche l'insonnia cronica

con risvegli frequenti nell'ambito dell'obesità di grado II secondo OMS,

così come era classificata l'A stessa al momento di sottoporsi al sopracitato

intervento bariatrico. Ricordo in ogni caso come al bilancio sonnologico con

poligrafia del 30.04.2020 le apnee non fossero state nemmeno oggettivate ma era

emerso un disturbo ventilatorio del sonno di grado lievissimo verosimilmente

nel contesto della sindrome ansiosa depressiva e

dell'insonnia cronica.

Riguardo la mail del 05.09.2022 in cui viene riferito

circa un ricovero dell'A presso la Clinica __________ non sono riportate

informazioni mediche che ci permettano di prendere una posizione diversa da

quella sopra esposta.

In conclusione in assenza di fatti nuovi,

rispettivamente di modificazioni significative di sono ancora valide le

conclusioni del rapporto finale SMR redatto nel marzo 2020.” (pag. 567-568

incarto AI)

Con

il ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto di degenza dal 31 agosto 2022

al 29 settembre 2022 presso la Clinica __________ di __________. Per quel che

concerne la valutazione, il decorso e le proposte terapeutiche gli psichiatri della

Clinica (dr.ssa __________, dr.ssa __________ e dr. __________) hanno osservato

(sottolineatura del redattore):

"

(…)

Valutazione, decorso e proposte:

La paziente è stata accolta volontariamente in __________,

e si è dimostrata da subito collaborante con l’equipe.

Il quadro nelle prime fasi era caratterizzato da

deflessione timica, importanti quote d’ansia, ritiro sociale ed apatia,

anergia, anedonia.

Inoltre, agli approfondimenti sono emerse

somatizzazioni algiche osteomuscolari e cefalea, limitazioni della mobilità, difficoltà

nella gestione delle proprie relazioni e scarsa capacità di proiettarsi nel

futuro.

L’analisi della storia di vita personale, unitamente

all’osservazione clinica, ci consentono di porre diagnosi di episodio

depressivo di media gravità.

Per quanto concerne la terapia farmacologica

psichiatrica è stata proseguita l’assunzione della terapia in ingresso composta

da Cymbalta a scopo antidepressivo, ridotto senza giungere a sospensione e

successivamente associato ad Escitalopram come terapia antidepressiva in

add-on.

Durante il ricovero è stata rivalutata terapia con

Trittico a scopo ipnoinducente, riducendo il dosaggio del farmaco ed inserendo

in terapia Atarax.

Inoltre, è stato inserito Lyrica al fine di ridurre le

algie e le quote d’ansia in accordo con il neurologo curante.

La paziente ha inoltre assunto Relaxane dalla riserva

per stemperare stati di tensione.

Alla Signora RI 1 sono state prescritte misure

fisiorilassanti al fine di stemperare la tensione psico-fisica e di ridurre le

algie e le limitazioni della mobilità anche in considerazione dell'importante

variazione ponderale a seguito di chirurgia bariatrica.

È stato prescritto un trattamento di ergoterapia al

fine di aiutarla nella pianificazione della propria giornata e migliorare quindi

l'autonomia una volta dimessa.

Per quanto concerne la terapia farmacologica somatica,

è proseguita l'assunzione della terapia in ingresso che comprendeva Torasemide,

ed Inderal per ipertensione arteriosa.

Proseguita ma ridotta senza giungere a sospensione

terapia antipertensiva con Candesartan, con buon controllo pressorio globale ed

al fine di ridurre fattori di rischio per episodi ipotensivi da dumping

syndrome.

La paziente ha assunto inoltre Magnesio per crampi,

Pantoprazolo come gastroprotettore, vitamine per prevenire stati carenziali

anche considerato il possibile ridotto assorbimento di nutrienti conseguente a chirurgia

bariatrica.

Sempre in considerazione dell'intervento chirurgico di

bypass gastrico, è stata posta particolare attenzione alla dieta ed all'idratazione,

anche in conseguenza di episodio lipotimico riferibile a dumping syndrome ed

allo stato di disidratazione concomitante, verificatesi a ridosso dell'ingresso

nella notte tra il 31.08.2022 ed il 01.09.2022.

Assunti Brufen e Dafalgan dalla riserva per algie

somatiche osteo-muscolari.

In una occasione ha assunto Bulboid per stipsi.

Dalla riserva inoltre la paziente ha assunto Eletriptan

per emicrania con aura.

Nelle fasi finali di ricovero il quadro mostrava un

sensibile miglioramento del tono dell'umore, una riduzione delle quote d'ansia

che, seppur ancora presenti, si manifestavano con minore intensità e frequenza.

Aumento della spinta vitale e della progettualità,

mimica più distesa e sorridente, riduzione delle somatizzazioni algiche.

Viene dunque confermata la data di dimissione

concordata.

Termina il ricovero con dimissione ed invio al

domicilio, si riaffida al curante per il proseguimento ambulatoriale del percorso.”

(doc. B pag. 2-3)

Con

annotazioni 12 dicembre 2022 il medico SMR dr. Prolo ha di conseguenza

rilevato:

"

La lettera di uscita dalla Clinica __________

riporta un apprezzamento diagnostico e di status non significativamente diverso

da quanto valutato in perizia dal Dr. __________ il 05.02.2022 (il perito psichiatrico

della perizia __________; n.d.r.); non vi è, inoltre, alcuna variazione

sostanziale di trattamento farmacologico. Tra l’altro gli psichiatri Dr.ssa __________,

Dr.ssa __________, Dr. __________ scrivono che per quanto concerne la terapia

farmacologica psichiatrica è stata proseguita l’assunzione della terapia in

ingresso. Con alcune modifiche (inserimento di Lyrica e Trittico), l’assicurata

all’uscita mostrava un sensibile miglioramento del tono dell’umore.

Non vi è, dunque, alcuna evidenza di un peggioramento

rispettivamente di uno status oggettivo diverso rispetto a quanto evidenziato

in perizia due anni or sono rispettivamente appare verosimile un ulteriore

miglioramento all’uscita dalla Clinica il 29.09.2022.

In assenza di dati oggettivi che giustifichino uno

stato di salute significativamente diverso rispetto a quanto valutato in

precedenza, non ho elementi per modificare le precedenti prese di posizione

SMR.” (Doc. VI/1)

Visto

quanto sopra, questo TCA non può che aderire alle convincenti conclusioni dei

medici SMR, che non sono state del resto smentite da alcun medico curante.

Va

qui ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art.. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Visto

che lo stato di salute dell’assicurata è rimasto invariato rispetto alla

precedente decisione, non vi è quindi motivo per ammettere un peggioramento della

capacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe.

Confermata

quindi l’assenza di un grado d’invalidità pensionabile, la decisione impugnata risulta

corretta. Il ricorso va pertanto respinto.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti